Monitoring Gesetzessammlung

095G0374

IT - DL e Leggi di Conversione

095G0374

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. (LEGGE 03 agosto 1995 n. 337)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 17/8/1995 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240 , recante disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 agosto 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri CLO', Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Visto, il Guardasigilli: MANCUSO AVVERTENZA: Il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1995. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 23. ------------

Allegato

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21
GIUGNO 1995, N. 240.
All'articolo 1:
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Il commissario liquidatore informa con relazioni trimestrali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sullo stato di attuazione della procedura liquidatoria unificata".
All'articolo 2:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "il migliore utilizzo," sono inserite le seguenti: "senza pregiudizio per le ragioni dei creditori,"; al secondo periodo, la parola: "devoluti" e' sostituita dalla seguente: "devolute"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali, o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta";
al comma 5, le parole: "la legge 7 febbraio 1979, n. 29 " sono sostituite dalle seguenti: "l' articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 ".
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