Monitoring Gesetzessammlung

097G0446

IT - DL e Leggi di Conversione

097G0446

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione. (LEGGE 25 novembre 1997 n. 403)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 27-11-1997 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324 , recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Addis Abeba - Ambasciata d'Italia, addi' 25 novembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick

Allegato

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 1997, N. 324.
All'articolo 1:
al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
" a) fino a lire un milione per consumi compresi tra 7 e 9 litri;
b) fino a lire unmilioneduecentocinquantamila per consumi inferiori a 7 litri";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dal 1 ottobre 1997, il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 e' riconosciuto, per gli autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo massimo di lire 3.500.000. Nei limiti di importo di lire 30 miliardi a valere sulle disponibilita' finanziarie di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorita', criteri, modalita', durata ed entita' delle agevolazioni a partire dal 1 agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL).
Tale decreto dovra' determinare altresi' agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo purche' quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1 agosto 1997".
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