096G0561
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, recante potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina. (LEGGE 21 ottobre 1996 n. 532)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 22/10/1996 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429 , recante potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 ottobre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BINDI, Ministro della sanita' PINTO, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: FLICK AVVERTENZA: Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 22 agosto 1996. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 28.
Allegato
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8
AGOSTO 1996, N. 429.
All'articolo 1, al comma 1, all'alinea, dopo le parole: "trattamenti fitosanitari" sono inserite le seguenti: "o che comporti rischi per il benessere degli animali da allevamento".
All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: "a decorrere dal 1996," sono inserite le seguenti: "di cui lire 1.000 milioni per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e lire 500 milioni per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c),".
All'articolo 3:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Al fine di assicurare un piu' incisivo controllo sulla qualita' della produzione per la tutela del consumatore, e' istituito il 'certificato di garanzia della carne bovina' attestante il Paese di nascita, l'ultima provenienza, le tecniche di alimentazione e di stabulazione, le modalita' di allevamento, di trasporto e di macellazione del capo bovino. Il certificato deve essere affisso in maniera visibile nelle rivendite, a disposizione dei consumatori";
al comma 2, le parole da: "Con decreto" fino a: "Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
All'articolo 4, ai commi 1 e 2, le parole: "comitato zootecnico veterinario" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia".