Monitoring Gesetzessammlung

004G0218

IT - DL e Leggi di Conversione

004G0218

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualita' delle acque di balneazione. (LEGGE 28 luglio 2004 n. 192)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 4/8/2004 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144 , recante differimento della disciplina sulla qualita' delle acque di balneazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 luglio 2004. CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2004, N. 144
All'articolo 1:
al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini di cui all' articolo 10-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200 , sono differiti al 31 dicembre 2004»;
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attivita' produttive rientranti tra quelle di cui al comma 3-ter e recapitanti in laguna di Venezia non necessitano di alcuna autorizzazione agli scarichi.
3-ter. Sono considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attivita' produttive le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attivita' che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.
3-quater. I titolari degli scarichi di cui al comma 3-bis devono presentare entro centottanta giorni i piani di adeguamento al Magistrato alle acque.
3-quinquies. La validazione dei piani di adeguamento di cui al comma 3-quater e' affidata al Magistrato alle acque il quale avvalendosi di una conferenza di servizi deve esprimersi secondo il regolamento previsto dalla stessa».
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