Monitoring Gesetzessammlung

090G0279

IT - DL e Leggi di Conversione

090G0279

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali. (LEGGE 04 agosto 1990 n. 226)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 11/8/1990 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151 , recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 agosto 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BERNINI, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA:
Il decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 140 del 18 giugno 1990.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 28 agosto 1990.

Allegato

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1990, N. 151.
All'articolo 1, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, provvede annualmente a ripartire, con riferimento alla quota di incremento retributivo pro capite del personale dipendente, l'importo di lire 190 miliardi di cui al comma 1 in due quote, di cui una destinata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per i pubblici servizi di propria competenza e l'altra destinata ai servizi ferroviari, sia in concessione che in gestione governativa, e agli autoservizi di competenza statale.
3. Il Ministro dei trasporti, nell'ambito delle quote di cui al comma 2, provvede con propri decreti, adottati di concerto con il Ministro del tesoro:
a) ad assegnare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'ammontare dovuto a ciascuna regione e provincia autonoma;
b) a determinare l'ammontare dovuto a ciascuna azienda esercente servizi ferroviari e servizi automobilistici di competenza statale".
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