086U0121
086U0121
Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. (LEGGE 18 aprile 1986 n. 121)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. E' convertito in legge il decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57 , concernente revisione delle aliquote e delle, detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Nota all' art. 1:
Il D.L. n. 57/1986 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 54 del 6 marzo 1986.
Art. 2
1. Con effetto dal 1 gennaio 1987:
a) l'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione annuale non e' dovuta o, se il saldo e' negativo, non e' rimborsabile se i relativi importi non superano L. 20.000. Se gli importi superano L. 20.000 sono dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare.
La stessa disposizione si applica per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi;
b) per gli stessi importi di cui alla lettera a), comprensivi delle soprattasse e degli interessi, non si fa luogo a iscrizione nei ruoli ne' a rimborsi.
Art. 3
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 gennaio 1986, n. 1 .
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 aprile 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Nota all' art. 3:
Il D.L. n. 1/1986 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1986, recava lo stesso argomento del D.L. n. 57/1986 .