Monitoring Gesetzessammlung

099G0576

IT - DL e Leggi di Conversione

099G0576

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore. (LEGGE 28 dicembre 1999 n. 496)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383 , recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 dicembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Allegato

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 1999, N. 383.
All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "programmazione economica" sono inserite le seguenti: "e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
All'articolo 2:
al comma 1, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "sessanta";
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Gli impianti di cui al comma 2 nonche' quelli esistenti ristrutturati con gli stessi dispositivi devono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di autonome attivita' commerciali integrative su superfici non superiori a quelle degli esercizi di vicinato di cui all' articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 .
2-ter. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , e' inserito il seguente:
"6-bis. Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti".";
al comma 4, le parole: "gli operatori del settore petrolifero" sono sostituite dalle seguenti: "le compagnie petrolifere" e la parola: "obbligati" e' sostituita dalla seguente: "obbligate";
al comma 5, le parole da: "a decorrere dalla data" fino a: "e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "che abbia conseguito il diritto all'omaggio, a decorrere dal 30 giugno 2000".
Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso della tabella riservata di cui all' articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561 , hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare.
2. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare e' svolta, fermo il possesso dei requisiti di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , in locali attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, nei locali di cui al comma 2 del presente articolo con superficie non superiore al limite di cui all' articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e' consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all' articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77 , a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui ai commi 1, 2 e 3 nel rispetto dei relativi statuti e delle rispettive norme d'attuazione.
5. All' articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , le parole: "nonche' quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di cui all' articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561 " sono sostituite dalle seguenti: "nonche' quella riservata ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all' articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561 ".
6. La superficie di vendita dei prodotti di cui al comma 1 non deve essere superiore a quelle di cui all' articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ".
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