006G0148
006G0148
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, recante modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (LEGGE 20 marzo 2006 n. 121)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 28/3/2006 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75 , recante modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 marzo 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli Avvertenza:
Il decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 9 marzo 2006.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 56.
Allegato
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 MARZO 2006, N. 75
All'articolo 1:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 58 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 , come modificato dall' articolo 1, comma 10, lettera b), della legge 21 dicembre 2005, n. 270 , la parola: "nel" e' sostituita dalla seguente: "sul".
1-ter. All'articolo 69 del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 , e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo: "Quando un unico segno sia tracciato su piu' rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso"";
la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Schede ed espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati)".
All'articolo 2:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. All'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993 , come modificato dall' articolo 4, comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 , la parola: "nel" e' sostituita dalla seguente: "sul"";
la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Schede ed espressione del voto per l'elezione del Senato della Repubblica)".
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
"ART. 3-bis. - (Somme da conservare in conto residui). - 1. La somma iscritta nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell' articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 , non impegnata al 31 dicembre 2005, viene conservata nel conto dei residui per essere utilizzata nell'esercizio successivo.
ART. 3-ter. - (Copertura di oneri in conto capitale). - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3441 del 10 giugno 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005 , si provvede per l'anno 2006, nel limite di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Il titolo del decreto-legge e' sostituito dal seguente: "Modifiche della composizione grafica delle schede e delle modalita' di espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' disposizioni finanziarie".