090G0411
090G0411
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 280, recante provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti. (LEGGE 30 novembre 1990 n. 361)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 04/12/1990 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 280 , recante provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 213 .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 novembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri VIZZINI, Ministro della marina mercantile Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA:
Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 280 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 5 ottobre 1990.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 31.
Allegato
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5
OTTOBRE 1990, N. 280.
All'articolo 1:
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. I pagamenti sono eseguiti dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile anche in deroga ai limiti di importo stabiliti dal secondo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni e integrazioni";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'ammontare complessivo delle indennita' corrisposte ai sensi dei commi precedenti non puo' superare, per ciascuno degli anni 1990 e 1991, l'importo di lire 10 miliardi".