Monitoring Gesetzessammlung

093G0573

IT - DL e Leggi di Conversione

093G0573

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria. (LEGGE 04 dicembre 1993 n. 492)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 5/12/1993 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396 , recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GARAVAGLIA, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA:
Il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1993.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 50.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1993 N 396
All'articolo 1, al comma 3, il terzo periodo e' soppresso.
All'articolo 3:
al comma 2, le parole: "da stabilirsi" sono sostituite dalle
seguenti: "stabilite";
al comma 4, dopo la parola: "interventi" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli delle Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale,".
All'articolo 4:
al comma 1, al capoverso, primo periodo, dopo le parole: "la progettazione esecutiva" sono inserite le seguenti: ", ivi compresa quella delle Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale,"; dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria."; e al secondo periodo le parole: "di approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "della loro avvenuta approvazione";
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Per la realizzazione o l'acquisizione di residenze sanitarie assistenziali per persone con handicap in situazione di gravita', di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , non assistibili a domicilio, ne' nelle strutture di cui all' articolo 20, comma 2, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e' riservata, sulla disponibilita' complessiva relativa alle quote di mutuo che le regioni possono contrarre nell'esecuzione del programma pluriennale di interventi di cui al medesimo articolo 20 della citata legge n. 67 del 1988 , la percentuale del 3,96 per cento prevista dal programma nazionale approvato dal CIPE con deliberazione del 3 agosto 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1990 . Le nuove strutture edilizie realizzate con i finanziamenti di cui all'articolo 20 della citata legge n 67 del 1988 debbono rispettare le norme previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 1989, pubblicato nalla
Gazzetta Ufficiale n 2 del 3 gennaio 1990 ";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Le regioni programmano gli interventi nell'ambito delle quote di finanziamento del programma previsto dall'articolo 20 della citata legge n. 67 del 1988 che saranno loro assegnate, privilegiando i cantieri sospesi, le opere di completamento, quelle di ristrutturazione o comunque tutte le opere che garantiscano una concreta, immediata cantierabilita' ed una rapida conclusione dei lavori, anche per lotti funzionali".
All'articolo 5, al comma 2, dopo le parole: "5 giugno 1990, n. 135," sono inserite le seguenti: "nonche' Per tutti quelli di edilizia ospedaliera,".
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