008G0144
008G0144
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (LEGGE 14 luglio 2008 n. 121)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 16/7/2008 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 , recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell' articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 luglio 2008 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2008, N. 85
All'articolo 1:
al comma 4, terzo periodo, le parole: "programma comunitario gioventu'" sono sostituite dalle seguenti: "programma comunitario "Gioventu' in azione"";
al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell' articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 . Le competenze in materia di produzione e prima trasformazione dei prodotti agricoli, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' dei prodotti definiti agricoli dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";
al comma 14:
alla lettera a), dopo la parola: "imprenditoriali" il segno di interpunzione: "," e' sostituito dal seguente: ";";
alla lettera b), secondo periodo, la parola: "nonche'" e' sostituita dalle seguenti: "unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresi'";
alla lettera c), dopo le parole: "14 maggio 2007, n. 103," sono inserite le seguenti: "esercitate unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,";
alla lettera e), le parole da: "dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 ," fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 . In ordine al Comitato per l'imprenditoria femminile resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101 ";
al comma 21, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All' articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124 , le parole: "e dal Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico" ";
dopo il comma 21, e' inserito il seguente:
"21-bis. All' articolo 29, comma 3, lettera c), della legge 3 agosto 2007, n. 124 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", organizzato ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , anche in deroga alle norme richiamate dall' articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n.
117 . Lo stesso ufficio e' competente per l'istruttoria relativa al controllo di legittimita' su atti, ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 "";
al comma 22, alinea, le parole: "a tale articolo" sono sostituite dalle seguenti: "mediante decreti adottati dai rispettivi organi di governo di cui all' articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , informandone gli organi di amministrazione del personale interessato, al predetto articolo 13";
dopo il comma 22, e' aggiunto il seguente:
"22-bis. Dalle disposizioni del comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".