Monitoring Gesetzessammlung

006G0253

IT - DL e Leggi di Conversione

006G0253

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, recante disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi. (LEGGE 17 luglio 2006 n. 234)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 21/7/2006 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206 , recante disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 luglio 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella Avvertenza:
Il decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 131 dell'8 giugno 2006.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 43.

Allegato

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 2006, N. 206.
All'articolo 1, sono aggiunti in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , si applicano limitatamente alle regioni che non abbiano raggiunto, entro il 30 giugno 2006, un accordo con il Governo sulla copertura dei disavanzi di gestione del servizio sanitario regionale e si interpretano nel senso che l'IRAP e' calcolata maggiorando di un punto percentuale l'aliquota, ordinaria o ridotta, vigente nelle regioni interessate, fatti salvi comunque i regimi di esenzione.
1-ter. Il versamento della prima rata di acconto dell'IRAP dovuta dai contribuenti interessati dalle disposizioni dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , effettuato entro il 20 luglio 2006, non e' soggetto alla maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo».
All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «dopo le parole: "delle categorie interessate" sono inserite le seguenti: "nonche' con le associazioni dei consumatori"» e le parole: «30 settembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2006».
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