Monitoring Gesetzessammlung

091G0131

IT - DL e Leggi di Conversione

091G0131

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno. (LEGGE 20 marzo 1991 n. 89)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 21/3/1991 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18 , recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 marzo 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri JERVOLINO RUSSO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA:
Il decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 16 del 19 gennaio 1991.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 4 aprile 1991.

Allegato

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19
GENNAIO 1991, N. 18.
All'articolo 1:
ai commi 5 e 6, le parole: "le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "i datori di lavoro"; la parola: "esonerate" e' sostituita dalla seguente: "esonerati";
al comma 10, dopo le parole: "dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 ," ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni ed integrazioni,".
All'articolo 2, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", e successive modificazioni ed integrazioni".
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. L' articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52 , si applica, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991, ai dipendenti delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria indipendentemente dalla loro classificazione ai fini statistici o previdenziali. Al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati'".
Nel titolo del decreto-legge sono soppresse le parole: "nel Mezzogiorno".
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