Monitoring Gesetzessammlung

093G0580

IT - DL e Leggi di Conversione

093G0580

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle societa' della GEPI e dell'INSAR. (LEGGE 04 dicembre 1993 n. 501)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 8/12/1993 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404 , recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle societa' della GEPI e dell'INSAR, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 286 .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA: Il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 del 9 ottobre 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 45.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9
OTTOBRE 1993, N. 404.
All'articolo 1:
al comma 1, sono soppresse le parole: "alla data del 31 dicembre 1991" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 7, commi 6- bis , 6- ter , 6-quater , 6-quinquies , 6-sexies e 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ";
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1- bis. Al comma 6- bis dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , sono soppresse le parole: 'e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del 1991 '.
1- ter. Al comma 6- ter dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , dopo le parole: 'lavoratori destinatari delle disposizioni in materia', sono aggiunte le seguenti: 'di trattamento speciale di disoccupazione e'";
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4- bis. Per i lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 5 , e successive modificazioni, i requisiti di anzianita' contributiva per il pensionamento di anzianita' richiesti per l'applicazione dell' articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , sono fissati ad un numero inferiore di cinque anni rispetto a quanto previsto per il pensionamento di anzianita'";
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 4- bis, valutati in lire 192,8 miliardi per l'anno 1993 si provvede a carico del Fondo di cui all' articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ".
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