011G0116
011G0116
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (11G0116) (LEGGE 23 maggio 2011 n. 74)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/2011 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27 , recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 maggio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Avvertenza:
Il decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71 del 28 marzo 2011.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 44.
Allegato
Allegato
MODIFICAZIONE APPORTATA IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 26 MARZO 2011, N. 27
All'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 puo' essere ulteriormente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace, e delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 , relativo al Fondo unico giustizia. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite in modo da assicurare trattamenti omogenei al personale delle Forze armate e a quello delle Forze di polizia».