25G00009
25G00009
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia. (25G00009) (LEGGE 23 gennaio 2025 n. 4)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2025 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178 , recante misure urgenti in materia di giustizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 gennaio 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio Avvertenza:
Il decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 280 del 29 novembre 2024.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 93.
Allegato
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2024, N. 178
All'articolo 1:
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
« 1-bis. All' articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 , dopo le parole: "comma 1, lettera b)," sono inserite le seguenti: "del presente decreto, agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e all' articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 ," ». All'articolo 2:
al comma 1, lettera b), dopo le parole: «all'articolo 46-terdecies,» sono inserite le seguenti: «comma 1,». All'articolo 3:
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
« 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione dell' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , che scade in data antecedente al 30 giugno 2026, e' prorogato fino a tale data »;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia e sul termine di permanenza dei magistrati giudicanti presso gli uffici giudiziari ». All'articolo 4:
al comma 1, lettera a), capoverso Art. 26-bis, comma 1, le parole: «cui sono conferiti» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali sono conferiti» e le parole: «dati statistici,» sono sostituite dalle seguenti: «dati statistici e»;
al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
« b) al comma 7, la lettera n) e' abrogata ». All'articolo 5:
al comma 1, le parole: « in deroga a quanto previsto dall' articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 , il termine di cui al comma 4 e' ridotto a dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 , e' ridotto a sei mesi »; al comma 2, dopo le parole: «la spesa» sono inserite le seguenti: « di euro 1.380.484 per l'anno 2025 e » e le parole: « cui si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « , a cui si provvede ». All'articolo 6:
al comma 1 , lettera i), capoverso 11, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;
al comma 3, le parole: « intercettazioni, di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « intercettazioni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al »;
al comma 4, lettere a), b) e c), alla parola: «mediante» e' premesso il seguente segno di interpunzione: «,». All'articolo 7:
al comma 2 , capoverso Art. 97-ter, comma 2, dopo la parola: «trasmette» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,». All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «L'articolo 56, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 4 dell'articolo 56»;
alla rubrica, dopo la parola: «autentica» sono inserite le seguenti: « del comma 4 ». All'articolo 9:
al comma 2, le parole: « derivanti dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, ».