096G0611
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche. (LEGGE 14 novembre 1996 n. 577)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 15/11/1996 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473 , recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 luglio 1996, n. 371 .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 novembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: FLICK AVVERTENZA: Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 14 settembre 1996. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 60.
Allegato
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13
SETTEMBRE 1996, N. 473.
All'articolo 1:
al comma 2, le parole: "ai sensi dell' articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 " sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell' articolo 2, comma 17, della legge 14 novembre 1995, n. 481 , e secondo le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 481 del 1995 ";
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481 , e' sostituito dal seguente:
' 3. L'Autorita', nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera c), e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma 2, nonche' dei tributi.'";
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
" 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al fine di eliminare progressivamente i fattori distorsivi della concorrenza e di garantire sia la trasparenza delle tariffe che i diritti degli utenti, dispone la graduale semplificazione delle tariffe elettriche di cui all' articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 .".