091G0134
091G0134
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a societa' aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie (LEGGE 25 marzo 1991 n. 98)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 26/03/99 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25 , recante integrazione dell' articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210 , in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a societa' aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 marzo 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BERNINI, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 20 del 24 gennaio 1991. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 29.
Allegato
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 1991, N. 25
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "', nonche' lo studio, la progettazione e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie;'" sono sostituite dalle seguenti: "', nonche' la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema alta velocita', per le quali il recupero e la remunerazione del capitale investito avviene attraverso lo sfruttamento economico effettuato da parte della societa' stessa. Ad essa in nessun caso possono partecipare fornitori e costruttori interessati alla realizzazione degli investimenti effettuati dalla societa'.
L'esercizio delle infrastrutture cosi' realizzate e' riservato alla gestione unitaria dell'ente 'Ferrovie dello Stato' '";
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. L'ente 'Ferrovie dello Stato' non potra' conferire beni immobili al capitale delle societa' di cui al presente decreto";
il comma 2 e' soppresso.