Monitoring Gesetzessammlung

089G0326

IT - DL e Leggi di Conversione

089G0326

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1› febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali. (LEGGE 11 luglio 1989 n. 251)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 29/7/1989 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173 , recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30 , relativa alla costituzione delle preture circondariali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 luglio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA:
Il decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1989.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5.

Allegato

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15
MAGGIO 1989, N. 173.
All'articolo 1:
al comma 1, le parole da: "sono trattati gli affari civili" fino a: "dal magistrato addetto" sono sostituite dalle seguenti: "sono trattati gli affari civili e gli affari penali che a norma del codice di procedura civile e delle altre leggi vigenti e del codice di procedura penale rientrano nel territorio delle sezioni. Allo stesso modo, le controversie individuali di lavoro sono trattate nelle sezioni distaccate dal magistrato addetto";
al comma 1, le parole: "di previdenza e assistenza obbligatorie" sono soppresse;
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "Qualora l'organico della sezione lavoro presso la pretura circondariale non sia interamente coperto, e in ogni caso quando ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, con decreto del presidente della corte di appello, sentito il consiglio giudiziario, il pretore designato per la trattazione degli affari civili presso la sezione distaccata puo' essere incaricato anche della trattazione delle controversie di lavoro. Copia del decreto e' trasmessa al Consiglio superiore della magistratura";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La violazione dei criteri di cui al comma 1, nonche' di quelli indicati nella tabella di composizione degli uffici, e' rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza ovvero, nel processo penale, subito dopo compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento insieme alle questioni preliminari. Il pretore decide immediatamente con ordinanza";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2- bis. Restano validi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati nel periodo compreso tra il 1› maggio 1989 e il 16 maggio 1989, in violazione dei criteri di cui al comma 1".
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