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21G00038

IT - DL e Leggi di Conversione

21G00038

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (21G00038) (LEGGE 12 marzo 2021 n. 29)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/2021 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 , recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 12 del 2021 .
3. Il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 15 del 2021 .
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 marzo 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Speranza, Ministro della salute Lamorgese, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Cartabia Avvertenza:
Il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2021.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 143.

Allegato

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2
All'articolo 1 :
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione»;
il comma 4 e' soppresso;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Fino al 27 marzo 2021, e' consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. La misura di cui al presente comma non si applica nella Zona rossa.
4-ter. Qualora la mobilita' sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia»;
al comma 5:
la numerazione del capoverso: «16-quinques» e' sostituita dalla seguente: «16-quinquies»;
dopo il capoverso 16-sexies e' aggiunto il seguente: « 16-septies. Sono denominate:
a) "Zona bianca", le regioni, di cui al comma 16-sexies, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
b) "Zona arancione", le regioni, di cui al comma 16-quater, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con un livello di rischio almeno moderato, nonche' le regioni, di cui al comma 16-quinquies, che, in presenza di un'analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio alto;
c) "Zona rossa", le regioni, di cui al comma 16-quater, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3, con un livello di rischio almeno moderato;
d) "Zona gialla", le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b) e c)».
All'articolo 2:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 ».
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore) - 1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attivita' dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attivita' economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalita' tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalita' proprie dei predetti enti».
All'articolo 3:
al comma 1, terzo periodo, le parole: «su istanza» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta»;
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: «principi stabiliti dal piano» e' inserita la seguente: «strategico»;
al secondo periodo, le parole da: «informa periodicamente» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «trasmette ogni sessanta giorni una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del piano strategico di cui al comma 1 e ne informa periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «monitoraggio dell'attuazione del piano» e' inserita la seguente: «strategico» e le parole: «sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale»;
al comma 7, le parole: «e farmaco-epidemiologia» sono sostituite dalle seguenti: «e farmaco-epidemiologica» e le parole da: «di cui all'ordinanza» fino a: «n. 640» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020 ».
Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza) - 1. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all' articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , possono conferire incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 . Conseguentemente non e' erogato il trattamento previdenziale per le mensilita' per cui l'incarico e' retribuito».
All'articolo 4:
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«b-bis) al comma 5 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59 , dopo le parole: "dell'anno 2020" sono inserite le seguenti: "e dell'anno 2021";
b-ter) al comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59 , dopo le parole: "del 2020" sono inserite le seguenti: "e del 2021"».
Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».
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