054U0002
054U0002
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali. (LEGGE 31 gennaio 1954 n. 2)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878 , concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, con le seguenti modificazioni:
L'ultimo comma dell'art. 1 e' soppresso.
((All'art. 2 e' aggiunto il seguente comma:
"Ferma restando la disciplina concernente l'ammissione in esenzione di imposta di fabbricazione delle merci elencate nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministero delle finanze, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, ha facolta' di consentire, fissando le norme da osservarsi, trasferimenti in cauzione di prodotti intermedi o semilavorati da una ad altra raffineria di olii minerali per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni per ottenere prodotti petroliferi finiti atti al commercio purche' i prodotti da trasferire abbiano un punto di infiammabilita' Peusky-Martins inferiore a 55° C e un distillato a 300° C di almeno il 90 per cento in volume e si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo;
b) i trasferimenti avvengano da raffinerie a ciclo completo ad altri impianti che abbiano carattere di complementarieta' con le raffinerie".))
Nella tabella A, voce D), punto 1, sono soppresse le parole-: "lubrificanti e degli".
Nella tabella B, voce F), dopo il punto 6, e' aggiunto:
"7 - destinati al consumo per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria".
Nella colonna "Aliquota per quintale (lire)" in corrispondenza del punto 7 e' aggiunta la cifra "2.000".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 gennaio 1954 EINAUDI FANFANI - ZOLI - VANONI - DE PIETRO - GAVA - MEDICI - ALDISIO - DELL'AMORE - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO