Monitoring Gesetzessammlung

054U0869

IT - DL e Leggi di Conversione

054U0869

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato. (LEGGE 26 settembre 1954 n. 869)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato, con le seguenti modificazioni:
Il primo comma dell'art. 1 e' sostituito dal seguente:
Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti dalle tabelle allegate.
L'art. 3 e' sostituito dal seguente:
Il personale degli uffici che partecipano al riparto dei diritti, proventi e compensi mantenuti in vigore ai sensi del primo comma dell'art. 1, continua a fruire dei diritti medesimi. Resta fermo il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130 .
La quota unitaria di riparto a favore del personale suddetto non potra' eccedere mensilmente i due terzi dello stipendio, retribuzione o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 , esclusa dal computo ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo.
L'eventuale eccedenza fra la media mensile dei diritti, proventi e compensi riscossi o spettanti al personale stesso durante l'esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dall'applicazione del precedente comma e' attribuita a titolo di assegno personale.
Il detto assegno personale verra' gradualmente riassorbito in occasione dei singoli miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali. Saranno imputati, ai fini del riassorbimento, i due terzi del miglioramento.
La spesa per la corresponsione dei diritti e dell'assegno personale fa carico ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.
L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
Al personale che, in base alle disposizioni vigenti il 31 luglio 1954, e' ammesso al riparto dei diritti, proventi e compensi soppressi ai sensi del precedente art. 1, e' corrisposto, a decorrere dal 1 agosto 1954 ed in sostituzione di detto riparto, un assegno personale mensile pari ad un dodicesimo dei diritti, proventi e compensi riscossi o ad essi spettanti durante l'esercizio finanziario 1953-1954, fermo restando il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130 .
Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'art. 3.
L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
Sino all'entrata in vigore di norme generali sul trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, restano in vigore:
a) per i dipendenti dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione, i diritti commerciali ad essi spettanti secondo le norme in vigore al 31 luglio 1954;
b) per i dipendenti della motorizzazione civile i diritti previsti dall' art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 , e successive modificazioni.
Le tabelle allegate al decreto sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo ai chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addi' 26 settembre 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - GAVA - ERMINI - MATTARELLA - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Tabelle

TABELLA A
Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle finanze
(( Parte di provvedimento in formato grafico
)) ((1))
TABELLA B
Tributi speciali per i servizi resi dall'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanita'
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA C
Tributi speciali per servizi resi dal Ministero della pubblica istruzione
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA D
Tributi speciali per servizi resi dal Ministero della marina mercantile
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA E
Tributi speciali per servizi resi dal Ministero degli affari esteri
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA F
Tributi speciali per servizi resi dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Parte di provvedimento in formato grafico
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 28 ottobre 1970, n. 777 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "La tabella A, titolo I, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869 , e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge."
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