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089G0352

IT - DL e Leggi di Conversione

089G0352

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, recante disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonche' disposizioni per la sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del decretolegge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. (LEGGE 28 luglio 1989 n. 267)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 3/8/1989 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212 , recante disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonche' disposizioni per la sospensione degli effetti dell' articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 3 giugno 1989.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 14 settembre 1989.

Art. 2

1. I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, e non oltre il 15 gennaio dell'anno in cui devono essere utilizzati, relativamente alle imposte sui redditi. ((1)) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 luglio 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FORMICA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: VASSALLI ----------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 dicembre 1991, n. 413 ha disposto (con l'art. 79, comma 2) che "I decreti ministeriali di approvazione dei modelli di dichiarazione per l'anno 1991 ai fini delle imposte sui redditi, in deroga a quanto disposto dall' articolo 2 della legge 28 luglio 1989, n. 267 , di conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212 , devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio 1992."

Allegato

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2
GIUGNO 1989, N. 212.
All'articolo 1, al comma 1, le parole da: "successivamente alle predette scadenze" fino a: "per i tardivi versamenti" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 5 giugno 1989, non si applicano la pena pecuniaria e la soprattassa previste per la tardiva presentazione della dichiarazione e per i tardivi versamenti, nonche' per gli errori materiali eventualmente commessi".
All'articolo 2, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. All' articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall' articolo 26, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8- bis, alla lettera b), sono soppresse le parole: 'non adibiti ad uso pubblico';
b) al comma 10, dopo le parole: '2.500 centimetri cubici' sono inserite le seguenti: 'non adibiti ad uso pubblico'".
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