086U0759
086U0759
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. (LEGGE 17 novembre 1986 n. 759)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556 , concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell' articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , ridotta alla meta' relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali";
al comma 3, lettera b), le parole: "lettera d)," sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) ed f),".
All'articolo 2, al comma 1, sono soppresse le parole:
"indicati nel comma 1 dell'articolo 1"; e le parole: "dello stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 1".
L'articolo 3 e' soppresso.
NOTE
Nota al titolo:
Il D.P.R. n. 601/1973 riguarda la disciplina delle agevolazioni tributarie.
AVVERTENZE:
Il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 219 del 20 settembre 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 28 novembre 1986.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 novembre 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: ROGNONI