Monitoring Gesetzessammlung

073U0196

IT - DL e Leggi di Conversione

073U0196

Convenzione (LEGGE 12 aprile 1973 n. 196)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano, conclusa nella Citta' del Vaticano il 9 agosto 1971.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 9 della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 aprile 1973 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Art. 1

ALLEGATO
Convenzione monetaria tra lo Stato della Citta' del Vaticano e la Repubblica italiana
Lo Stato della Citta' del Vaticano e la Repubblica italiana, considerata l'opportunita' di stipulare una nuova Convenzione monetaria, essendo giunta a scadere quella sottoscritta il 31 luglio 1962, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Il Governo italiano mette, come nel passato, a disposizione dello Stato della Citta' del Vaticano la Zecca di Roma per la coniazione delle monete e medaglie pontificie.
Lo Stato della Citta' del Vaticano si impegna da parte sua a servirsi esclusivamente della Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete, finche' sara' in vigore la presente Convenzione.

Art. 2

Art. 2.
Le monete, nei valori che lo Stato Vaticano intenda coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Art. 3

Art. 3.
Le monete vaticane e le monete italiane avranno, rispettivamente, nel territorio italiano e nella Citta' del Vaticano, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.

Art. 4

Art. 4.
Lo Stato della Citta' del Vaticano e la Repubblica italiana avranno facolta' di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete pontificie che si accumulassero nelle casse dello Stato italiano.

Art. 5

Art. 5.
La coniazione delle monete d'oro potra' essere fatta per valore illimitato. Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro non potra' eccedere ogni anno la somma complessiva di duecento milioni di lire italiane e, comunque, per un quantitativo non superiore a venti milioni di pezzi.

Art. 6

Art. 6.
In Sede Vacante, nell'anno nel quale si e' verificata la vacanza, o Stato della Citta' del Vaticano potra' anche coniare monete in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di duecento milioni di lire italiane e per non oltre venti milioni di pezzi.
In ciascun Anno Santo giubilare lo Stato della Citta' del Vaticano potra' del pari coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di duecento milioni di lire italiane e per non oltre venti milioni di pezzi.
Nell'anno di apertura di un Concilio Ecumenico lo Stato della Citta' del Vaticano potra' altresi' coniare monete in aggiunta al limite massimo stabilito nello articolo precedente, per l'importo di duecento milioni di lire italiane e per non oltre venti milioni di pezzi.

Art. 7

Art. 7.
Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e cio' per reciprocita' sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dell'altra Parte.

Art. 8

Art. 8.
La Repubblica italiana si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete vaticane che si perpetrassero nel suo territorio. Uguale impegno assume lo Stato della Citta' del Vaticano per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.

Art. 9

Art. 9.
La presente Convenzione sara' ratificata al piu' presto possibile.
Essa restera' in vigore per dieci anni con effetto dal 1 gennaio 1971, salva la facolta' per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi.
IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti, muniti dei Pieni Poteri, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
FATTO nella Citta' del Vaticano, in duplice originale, il nove agosto millenovecentosettantuno.
Per la Repubblica italiana
Gian Franco POMPEI
Per la Stato della Citta del Vaticano
Giovanni Card. VILLOT
Visto, il Ministro per gli affari esteri
MEDICI
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