Monitoring Gesetzessammlung

061U1500

IT - DL e Leggi di Conversione

061U1500

Accordo (LEGGE 03 novembre 1961 n. 1500)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e', autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'India per i servizi aerei con Annesso e scambi di Note, concluso a Roma il 16 luglio 1959.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo con Annesso e scambi di Note, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo XIV dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 novembre 1961 GRONCHI SEGNI - TRABUCCHI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Art. I

ACCORDO tra l'Italia e l'India per i servizi aerei con Annesso e scambi di Note (Roma, 16 luglio 1959)
ACCORDO FRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO INDIANO RELATIVO AI SERVIZI AEREI
Il Governo italiano ed il Governo Indiano d'ora in poi indicati
come le "Parti Contraenti".
Desiderando concludere un Accordo per istituire e regolare servizi aerei fra i rispettivi territori e al di la di essi.
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:
a) il termine "la Convenzione" significa la Convenzione per
l'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;
b) il termine "Autorita' Aeronautiche" significa, nel caso
dell'India, il Direttore Generale dell'Aviazione Civile, e, nel caso dell'Italia, il Ministero della Difesa-Aeronautica (Direzione dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo) o ogni persona o Ente autorizzato a svolgere le funzioni attualmente assolte da tale Direttore Generale o da tale Ministero;
c) il termine "impresa designata" significa un'impresa di
trasporto aereo che una Parte Contraente abbia designato, per mezzo delle sue Autorita' Aeronautiche e con notifica scritta, alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, in conformita' dell'articolo IV del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi aerei sulle rotte specificate in tale notifica;
d) i termini "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo
internazionale", "impresa" e "scalo per scopi non di traffico" hanno rispettivamente il significato ad essi attributo negli articoli 2 e 96 della Convenzione.

Art. II

Articolo II
Nei limiti della loro applicabilita' ai servizi aerei istituiti in base al presente Accordo, le disposizioni della Convenzione continueranno ad avere vigore, nella forma attuale, fra le Parti Contraenti per la durata dell'Accordo, come se fossero parte integrante dello Accordo stesso. Qualora, poi entrambe le Parti Contraenti ratifichino una qualsiasi modifica alla Convenzione e tale modifica entri regolarmente in vigore, la Convenzione cosi' modificata continuera' ad avere vigore per la durata del presente Accordo.

Art. III

Articolo III
Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i
diritti specificati nel presente Accordo al fine d'istituire servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato Annesso (d'ora innanzi indicati rispettivamente come "servizi convenuti" e "rotte specificate").
I servizi convenuti possono essere iniziati in qualsiasi momento, dopo che si sia adempiuto alle disposizioni dell'articolo IV.
2. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte Contraente ha i seguenti diritti:
a) di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte
Contraente;
b) di fare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non di traffico; e
c) nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta
specificata di fare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per tale rotta nell'Annesso al presente Accordo, allo scopo di sbarcare o imbarcare traffico internazionale di passeggeri merci e posta provenienti da o destinati al territorio della prima Parte Contraente o di un terzo Paese.
3. Nulla del paragrafo 2 di questo articolo sara' inteso a
conferire all'impresa di una Parte Contraente il diritto di caricare nel territorio dell'altra Parte Contraente passeggeri, merci o posta destinati ad altro punto del territorio di quest'ultima Parte Contraente.
4. Le leggi, i regolamenti e le istruzioni di una Parte Contraente,
relativi all'entrata nel suo territorio o all'uscita da esso di aeromobili o servizi aerei adibiti alla navigazione aerea internazionale, o all'esercizio di tali aeromobili o servizi aerei mentre si trovano nel suo territorio, saranno applicati agli aeromobili e ai servizi convenuti dell'impresa designata dell'altra Parte Contraente.

Art. IV

Articolo IV
Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare per iscritto -
a mezzo delle sue Autorita' Aeronautiche - all'altra Parte Contraente un'impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.
2. Ricevuta la designazione, la Parte Contraente deve - per mezzo delle sue Autorita' Aeronautiche e subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio.
3. Le Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente possono
richiedere all'impresa designata dall'altra Parte Contraente di fornire loro la dimostrazione soddisfacente che essa e' qualificata ad uniformarsi alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti che esse applicano di regola all'attivita' dei trasportatori aerei e all'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali.
4. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di non accettare la
designazione di un'impresa o di sospendere o revocare a un'impresa l'esercizio dei diritti indicati al paragrafo 2 dell'articolo III del presente Accordo, o d'imporre le condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa dei diritti anzidetti, nei caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte Contraente che ha designato l'impresa o in quelle di cittadini della Parte Contraente che ha designato l'impresa.
5. L'impresa cosi' designata e autorizzata puo' cominciare esercire
i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni degli articoli VIII e X.
6. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare un'autorizzazione d'esercizio ovvero d'imporre quelle appropriate condizioni che riterra' necessarie nel caso che la impresa designata dell'altra Parte venga meno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della prima Parte oppure nel caso che, a giudizio della prima Parte, risulti un'inadempienza nell'osservanza delle condizioni in base alle quali, secondo quanto previsto dall'Accordo, sono stati concessi i diritti. Tale azione sara' adottata soltanto dopo consultazione tra le due l'arti Contraenti; consultazione che avra' inizio entro il termine di sessanta giorni dalla data della richiesta.

Art. V

Articolo V
Al carburante, agli oli lubrificanti alle parti di ricambio e alle provviste di bordo, introdotti nel territorio di una Parte Contraente presi a bordo degli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente che si trovino in detto territorio per l'uso esclusivo degli aeromobili della stessa impresa impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti sara' accordato, per quanto riguarda i diritti doganali, i diritti d'ispezione e altri gravami similari, un trattamento non meno favorevole di quello che e' applicato alle imprese nazionali che esercitano regolari trasporti aerei internazionali o alle imprese della Nazione piu' favorita: con l'intesa che nessuna delle Parti Contraenti sara' obbligata a concedere all'impresa designata dalla altra Parte Contraente esenzioni o rimborsi di diritti doganali, di tasse d'ispezione o gravami similari a meno che tale altra Parte Contraente conceda esenzione o rimborso di tali gravami all'impresa designata dalla primi l'arte Contraente. Le concessioni in materia da accordare sulla base della reciprocita' saranno adottate previe intese tra i rispettivi Governi.
2. Gli aeromobili dell'impresa designata impiegati nei servizi
convenuti in voli da, per o attraverso il territorio d'una Parte Contraente, sono ammessi nel territorio dell'altra l'arte Contraente in esenzione temporanea da diritti doganali, diritti d'ispezione e altri gravami similari, analogamente a quanto avviene per gli aeromobili della Nazione piu' favorita.
3. Il carburante, gli oli lubrificanti le provviste di bordo, le
parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sugli aeromobili dell'impresa designata d'una Parte Contraente, autorizzata ad esercire i servizi convenuti, sono, nel territorio dell'altra l'arte Contraente, esenti da diritti doganali e altri gravami similari, anche quando siano usati o consumati nel corso di voli al di sopra di detto territorio.
4. Il carburante, gli oli lubrificanti, le parti di ricambio, le
provviste di bordo e le dotazioni normali di bordo che, in base alle disposizioni del precedente paragrafo, godono di esenzioni fiscali non possono essere sbarcati senza il consenso delle Autorita' doganali l'altra l'arie Contraente. Nel caso in cui non possano essere impiegati, debbono essere trasportati. In attesa dell'impiego o della esportazioni essi debbono rimanere sotto controllo delle Autorita' doganali.

Art. VI

Articolo VI
Le imprese di entrambe Le parti Contraenti debbono godere di
possibilita' eque e pari nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate fra, ed oltre i loro rispettivi territori.
2. Nell'istituzione e nell'esercizio dei servizi convenuti,
l'impresa designata di ciascuna Parte Contraente deve tener presenti gli interessi dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente, in modo da non influenzare indebitamente i servizi che quest'ultima esercisce su una qualsiasi delle rotte specificate o settori di esse.
3. La capacita' fornita dalle imprese designate di entrambe le
l'arti Contraenti su qualsiasi rotta specificata dovra' essere strettamente commisurata alle esigenze del pubblico per il trasporto aereo su quella rotta. L'obiettivo principale di una impresa designata nel fornire la capacita' su una rotta specificata sara' il trasporto ad un ragionevole e fattore di carico, del traffico sa quella rotta tra il territorio della Parte Contraente che designa l'impresa ed i Paesi di destinazione del traffico.
4. L'impresa designata di ciascuna l'arte Contraente puo' imbarcare
e sbarcare nel territorio dell'altra Parte Contraente traffico destinato a e proveniente (la terzi Paesi, utilizzando una parte della capacita' totale che puo' essere fornita dall'impresa in conformita', delle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo.
5. L'interpretazione e l'applicazione di questi paragrafi saranno quelle concordate di tanto in tanto dalle Autorita' Aeronautiche delle l'arti Contraenti.

Art. VII

Articolo VII
In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorita' Aeronautiche
delle due l'arti Contraenti si consulteranno regolarmente al fine di assicurare l'osservanza dei principi e l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Accordo.
2. Ciascuna delle Parti Contraenti puo', in ogni momento,
richiedere all'altra Parte Contraente una consultazione al fine di apportare quelle modifiche al presente Accordo che essa riterra' convenienti. Tale consultazione avra' inizio entro il termine di sessanta giorni dalla data della richiesta.
3. Qualora sia stata raggiunta un'intesa su modifiche da apportare all'Accordo od al suo Annesso, le modifiche all'Accordo entreranno in vigore dopo che saranno state confermate mediante uno scambio di note diplomatiche, mentre le modifiche all'Annesso entreranno in vigore dopo che saranno state confermate mediante scambio di lettere fra le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti.

Art. VIII

Articolo VIII
Ciascuna Parte Contraente fara' in modo che la propria impresa
designata fornisca alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, col massimo preavviso possibile, copie degli orari pubblicati e delle tariffe, nonche' le eventuali modifiche e qualsiasi altra informazione di rilievo relativa all'esercizio dei servizi convenuti compresi quei dati che possano essere richiesti per dimostrare soddisfacentemente alle Autorita' Aeronautiche che le condizioni del presente Accordo sono regolarmente osservate.

Art. IX

Articolo IX
Ciascuna Parte Contraente fara' in modo che la propria impresa
designata fornisca alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente le statistiche relative al traffico trasportato durante ogni mese sui propri servizi aerei da, per o attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente, ponendo in evidenza l'origine e la destinazione del traffico.

Art. X

Articolo X
Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere
stabilite in misura, ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i fattori ad esse connessi, fra cui il costo d'esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali gli "standards" di velocita' e la sistemazione di cabina) e, ove ritenuto opportuno, prendendo in considerazione anche le tariffe applicate da altre imprese di trasporto aereo su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe debbono essere determinate in conformita delle seguenti disposizioni di questo articolo.
2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 di questo articolo debbono
essere concordate - per ognuna delle rotte specificate - fra le imprese designate interessate (ove ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese di trasporto aereo operanti sull'intera rotta o su parte di essa.), tenendo presente le relative tariffe adottate dall'Associazione per il Trasporto Aereo Internazionale. Le tariffe cosi' concordate debbono essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' Aeronautiche di ambedue le Parti Contraenti.
3. Se le imprese designate non raggiungono un accordo su una
qualsiasi tariffa o se, per ogni altro motivo, una tariffa non possa essere concordata in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo, le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti debbono cercare di definire tra loro, di comune accordo, questa tariffa.
4. Qualora le Autorita' Aeronautiche non concordino
nell'approvazione d'una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto prevede il paragrafo 2 di questo articolo, o sulla determinazione d'una qualsiasi tariffa, secondo quanto e' previsto dal paragrafo 3, il disaccordo deve essere regolato in conformita' delle disposizioni dell'art. 11 del presente Accordo.
5. a) Nessuna tariffa puo' entrare in vigore se le Autorita'
Aeronautiche dell'una o dell'Altra Parte Contraente non la ritengano di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo XI del presente Accordo.
b) Quando siano state stabilite in conformita' delle
disposizioni di questo articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformita' con le disposizioni di questo articolo.

Art. XI

Articolo XI
Qualora sorga una controversia fra le Parti Contraenti circa
l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo, le Parti Contraenti debbono in primo luogo, cercare di comporta mediante le consultazioni dirette previste nell'articolo VII.
2. Se le Parti Contraenti non riescono a conseguire un accordo
mediante le suddette consultazioni, a) esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza a un Tribunale arbitrale nominato di comune accordo o ad altra persona o Ente, b) se non sono d'accordo su cio' o se, avendo convenuto di deferire la controversia a un Tribunale arbitrale, non riescono a mettersi d'accordo sulla sua composizione, l'una o l'altra Parte Contraente puo' sottoporre la controversia, per la sua soluzione, a qualsiasi Tribunale competente a decidere che sia costituito in futuro in seno all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale o, in mancanza di tale Tribunale, al Consiglio della detta Organizzazione o, se non sia possibile sottoporre la questione a tale Consiglio, alla Corte Internazionale di Giustizia.
3. Le Parti Contraenti s'impegnano ad uniformarsi a qualsiasi
decisione presa in base al paragrafo 2 di questo articolo.
4. Se e fino a quando l'una o l'altra delle Parti Contraenti, o una
impresa designata dall'una o dall'altra Parte Contraente, non si uniformi alle decisioni prese in base a quanto prevede il paragrafo 2 di questo articolo, l'altra Parte Contraente puo' limitare, sospendere o revocare alla Parte Contraente inadempiente a alla impresa designata da detta Parte Contraente, qualsiasi diritto o privilegio concesso ai sensi del presente Accordo.

Art. XII

Articolo XII
Qualora sia conclusa una Convenzione generale multilaterale sui
trasporti aerei e tale Convenzione entri in vigore nei riguardi di ambedue le Parti Contraenti, il presente Accordo sara' modificato in modo da uniformarlo alle disposizioni di tale Convenzione.

Art. XIII

Articolo XIII
Ciascuna Parte Contraente puo', in ogni momento, comunicare
all'altra Parte Contraente il suo proposito di denunciare il presente Accordo. La comunicazione dev'essere inviata contemporaneamente anche all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale. Se tale comunicazione e' fatta, l'Accordo cessa di aver vigore dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della comunicazione di denuncia da parte dell'altra l'arte Contraente, a meno che tale comunicazione non sia stata ritirata di comune accordo prima dello scadere di detto termine. In assenza d' una accusa di ricezione dell'altra Parte Contraente, si presume che la comunicazione sia stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale.

Art. XIV

Articolo XIV
L'Annesso unito al presente Accordo sara' considerato come parte
dell'Accordo e ogni riferimento all'Accordo comprendera' anche l'Annesso, a meno che non sia espressamente previsto il contratto.
2. Il presente Accordo e' sottoposto a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati il piu' presto possibile.
3. Il presente Accordo entra in vigore alla data dello scambio
degli strumenti di ratifica.
I FEDE DI CHE, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Roma, il 16 luglio 1959, in duplice originale, nelle lingue
italiana, hindi ed inglese tutti e tre i Testi facendo egualmente fede.
Per il Governo italiano Per il Governo Indiano
FOLCHI KHUB CHAND
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Accordo-Annesso

ANNESSO
SEZIONE I
L'impresa designata dal Governo indiano sara' autorizzata ad
esercire servizi aerei in entrambe le direzioni sulla rotta, specificata in questa Sezione e a fare scalo per scopi di traffico nel territorio italiano su ciascuno dei punti specificati.
Rotta: India, Karachi, Kandahar, Jeddah, Bahrein, Kuwait, Dharan, Teheran, Bassora, Bagdad, Damasco, Beyrouth, Tel Aviv, Cairo, Atene, Istanbul, Sofia, Belgrado, Roma o Milano, Vienna, Ginevra, Zurigo, Praga, Parigi, Bruxelles, Francoforte o Dusseldorf o Berlino, Coopenaghen, Londra, Shannon, Gander, Montreal, Ottawa, Vanconver, Boston, New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles.
SEZIONE II
L'impresa designata dal Governo italiano sara' autorizzata ad
esercire servizi aerei in entrambe le direzioni sulla rotta specificata in questa Sezione e a fare scalo per scopi di traffico nel territorio indiano su ciascuno dei punti specificati.
Rotta: Italia, Istanbul, Atene, Cairo, Tel Aviv, Beyronth, Damasco,
Bagdad, Bassora, Teheran, Dahran, Kuwait, Bahrein, Jeddah, Kandahar, Karachi, Bombay o Calcutta, Rangoon, Bangkok, e di la' per:
a) Saigon, Hongkong, Manila, Tokyo, e
b) Singapore, Djakarta, Darwin, Sydney, Melbourne, Brisbane.
SEZIONE III
a) Punti su una qualsiasi delle rotte specificate possono, a scelta
dell'impresa designata essere omessi su uno, piu' o su tutti i voli.
b) Se, in qualsiasi momento, uno o piu' servizi sulle rotte
specificate sono eserciti dall'impresa designata dell'una o dell'altra Parte Contraente in modo tale da terminare nel territorio dell'altra l'arte Contraente e non come parte di un servizio aereo di transito diretto al di la' di tale territorio, il punto (o i punti) terminale (i) di tale servizio (o di tali servizi) sulle rotte specificate saranno concordati in anticipo tra le autorita' Aeronautiche delle l'arti Contraenti.

Accordo-Scambio di Lettere

Roma, 16 luglio 1959.
Eccellenza,
Ho l'onore di riferirmi all'Accordo relativo ai servizi aerei tra il Governo italiano e il Governo indiano firmato in data odierna e di riportare qui di seguito il giudizio del Governo indiano per cio' che riguarda l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo IV (4) dei predetto Accordo.
Ai fini del paragrafo 4 dell'articolo IV di cui sopra,
l'espressione "proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo" significa che, in qualsiasi caso in cui l'impresa designata esercisca i suoi servizi, di cui in questo Accordo, attraverso il raggiungimento di un'intesa con l'impresa di traspoto aereo di qualsiasi altro Paese o il Governo o i cittadini di qualsiasi altro Paese, la Parte Contraente che ha designato l'impresa (o i suoi cittadini) non sara' considerata come avente la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo della impresa designata, a meno che la Parte Contraente (o i suoi cittadini), in aggiunta alla proprieta' della maggior parte dei beni della impresa designata, abbia (abbiano) anche:
I) il controllo effettivo nella direzione dell'impresa designata,
e
II) la proprieta' e il controllo effettivo della maggior parte
degli aeromobili e dell'equipaggiamento usati nell'esercizio dei servizi.
2. Ho l'onore di chiederLe cortesemente di confermare che questo e'
anche il pensiero del Governo italiano.
Sinceramente Suo
KHUB CHAND
S. E. ALBERTO FOLCHI
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI
Roma, 16 luglio 1959.
Eccellenza,
Ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera in data odierna contenente
il seguente testo:
"Ho l'onore di riferirmi all'Accordo relativo ai servizi aerei tra il Governo italiano e il Governo indiano firmato in data odierna e di riportare qui di seguito il giudizio del Governo indiano per cio' che riguarda l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo IV (4) del predetto Accordo.
Ai fini del paragrafo I dell'articolo l' di cui sopra,
l'espressione "proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo" significa che, in qualsiasi caso in cui l'impresa designata esercisca i suoi servizi, di cui in questo Accordo, attraverso il raggiungimento di un'intesa con l'impresa di trasporto aereo di qualsiasi altro Paese o il Governo o i cittadini di qualsiasi altro Paese, la Parte Contraente che ha designato l'impresa (o i suoi cittadini) non sara' considerata come avente la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo della impresa designata, a meno che la l'arte Contraente (o i suoi cittadini), in aggiunta alla proprieta' della maggior parte dei beni della impresa designata, abbia (abbiano) anche:
I) il controllo effettivo nella direzione dell'impresa designata,
e
II) la proprieta' e il controllo effettivo della maggior parte
degli aeromobili e dell'equipaggiamento usati nell'esercizio dei servizi.
2. Ho l'onore di chiederLe cortesemente di confermare che questo e'
anche il pensiero del Governo italiano".
Ho l'onore di confermarLe che quanto sopra rappresenta anche
l'intendimento del Governo italiano.
Sinceramente Suo
FOLCHI
S. E. KHUB CHAND
Ambasciatore dell'India - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI
Roma, 16 luglio 1959.
Eccellenza,
In riferimento al paragrafo 5 dell'articolo VI dell'Accordo
relativo ai servizi aerei tra il Governo italiano e il Governo indiano firmato in data odierna, ho l'onore di riportare qui di seguito il giudizio del Governo indiano per cio' che riguarda, l'interpretazione e l'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del predetto articolo:
A) i) Le Delegazioni del Governo italiano e del Governo indiano
hanno convenuto che le prevedibili esigenze di traffico giustificavano, inizialmente, l'esercizio di tre servizi settimanali di transito in ciascuna direzione da parte di ciascuna impresa designata.
ii) La Delegazione del Governo indiano ha convenuto che l'impresa
italiana sara' autorizzata ad esercire due servizi settimanali in ciascuna direzione con scalo terminale in India a Bombay come desiderato dalla Delegazione del Governo italiano; e in via di reciprocita' la Delegazione del Governo italiano ha convenuto che l'impresa indiana avra' l'autorizzazione di esercire quattro servizi settimanali di transito in ciascuna direzione attraverso l'Italia.
B) Le Delegazioni del Governo italiano e del Governo indiano hanno convenuto che qualora l'impresa italiana sospendesse l'esercizio di entrambi i servizi terminali e si proponesse di esercire in luogo di questi, dei servizi in transito, la, suddetta impresa sara' autorizzata ad esercire lo stesso numero di servizi in transito in atto eserciti dall'impresa indiana, con un minimo di tre servizi di transito settimanali in ciascuna direzione. E' stato anche convenuto che qualora l'impresa italiana sospendesse soltanto uno dei suoi servizi settimanali con scalo terminale a Bombay, la suddetta impresa sara' autorizzata ad esercire due servizi di transito in luogo di quel servizio terminale Sospeso.
C) Conformemente al desiderio espresso dalla Delegazione di Governo
indiano, la Delegazione del Governo italiano ha convenuto che l'impresa indiana sara' autorizzata ad esercire due servizi settimanali di sole merci in transito attraverso l'Italia in ciascuna direzione, oltre alle autorizzazioni di cui al precedente paragrafo A); e in via di reciprocita', la Delegazione del Governo indiano ha convenuto che l'impresa italiana sara' autorizzata ad esercire due servizi settimanali di sole merci in transito attraverso l'India in ciascuna direzione oltre alle autorizzazioni di cui ai precedenti paragrafi A) e B).
D) Le Delegazioni del Governo italiano e del Governo indiano hanno convenuto che qualsiasi proposta relativa alle autorizzazioni di aumento di frequenza di cui ai precedenti paragrafi A), B) e C), sara' discussa, in prima istanza, tra le imprese designate delle Parti Contraenti conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo VI dell'Accordo. Qualsiasi accordo cosi' ottenuto dalle imprese designate entrera' in vigore dopo essere stato approvato dalle Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti. Nel caso di disaccordo tra le imprese designate, le Autorita' aeronautiche medesime cercheranno di pervenire ad un accordo e adotteranno tutti quei provvedimenti necessari a dare effetto a tale accordo. In attesa dell'accordo medesimo, le autorizzazioni di frequenza gia' in vigore prevarranno.
2. Ho l'onore di chiederLe cortesemente di confermare che questo e'
anche il pensiero del Governo italiano.
Sinceramente Suo
KHUIB CHAND
B. E. ALBERTO FOLCHI
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI
Roma, 16 luglio 1959.
Eccellenza,
Ho l'onore di riferirLe alla Sua lettera in data odierna contenente
il seguente testo:
"In riferimento al paragrafo 5 dell'articolo VI dell'Accordo
relativo ai servizi aerei tra il Governo italiano e il Governo indiano firmato in data odierna, ho l'onore di riportare qui di seguito il giudizio del Governo indiano per cio' che riguarda l'interpretazione e l'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del predetto articolo:
A) i) Le Delegazioni del Governo italiano e del Governo indiano
hanno convenuto che le prevedibili esigenze di traffico giustificavano, inizialmente, l'esercizio di tre servizi settimanali di transito in ciascuna direzione da parte di ciascuna impresa designata.
ii) La Delegazione del Governo indiano ha convenuto che l'impresa
italiana sara' autorizzata ad esercire due servizi settimanali in ciascuna direzione con scalo terminale in India a Bombay come desiderato dalla Delegazione del Governo italiano; e in via di reciprocita' la Delegazione del Governo italiano ha convenuto che l'impresa indiana avra' l'autorizzazione di esercire quattro servizi settimanali di transito in ciascuna direzione attraverso l'Italia.
B) Le Delegazioni del Governo italiano e del Governo indiano hanno convenuto che qualora l'impresa italiana sospendesse l'esercizio di entrambi i servizi terminali e si proponesse di esercire, in luogo di questi, dei servizi in transito, la suddetta impresa sara' autorizzata ad esercire lo stesso numero di servizi in transito in atto eserciti dall'impresa indiana, con un minimo di tre servizi di transito settimanali in ciascuna direzione. E' stato anche convenuto che qualora l'impresa italiana sospendesse soltanto uno dei suoi servizi settimanali con scalo terminale a Bombay, la suddetta impresa sara' autorizzata ad esercire due servizi di transito in luogo di quel servizio terminale sospeso.
C) Conformemente al desiderio espresso dalla Delegazione del
Governo indiano, la Delegazione del Governo italiano ha convenuto che l'impresa indiana sara' autorizzata ad esercire due servizi settimanali di sole merci in transito attraverso l'Italia in ciascuna direzione oltre alle autorizzazioni di cui al precedente paragrafo A): e in via di reciprocita', la Delegazione del Governo indiano ha convenuto che l'impresa italiana sara' autorizzata ad esercire due servizi settimanali di sole merci in transito attraverso l'India in ciascuna oltre alle autorizzazioni di cui ai precedenti paragrafi A) e B).
D) Le Delegazioni del Governo italiano e del Governo indiano hanno convenuto che qualsiasi proposta relativa alle autorizzazioni di aumento di frequenza di cui ai precedenti paragrafi A), B) e C), sara' discussa, in prima istanza, tra le imprese designato delle Parti Contraenti conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo VI dell'Accordo. Qualsiasi accordo cosi' ottenuto dalle imprese designate entrera', in vigore dopo essere stato approvato dalle Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti. Nel caso di disaccordo tra le imprese designate, le Autorita' aeronautiche medesime cercheranno di pervenire ad un accordo e adotteranno tutti quei provvedimenti necessari a dare effetto a tale accordo. In attesa dell'accordo medesimo, le autorizzazioni di frequenza gia' in vigore prevarranno.
2. Ho l'onore di chiederLe cortesemente di confermare che questo e'
anche il pensiero dei Governo italiano".
Ho l'onore di confermarLe che quanto sopra rappresenta anche
l'intendimento del Governo italiano.
Sinceramente Suo
FOLCHI
S. E. KHUB CHAND
Ambasciatore dell'India - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per affari esteri
SEGNI

Agreement

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF ITALY RELATING TO AIR SERVICES
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