Monitoring Gesetzessammlung

056U0943

IT - DL e Leggi di Conversione

056U0943

Convenzione (LEGGE 19 luglio 1956 n. 943)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzata a ratificare:
a) la Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare la doppia imposizione e per prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposte sul reddito, conclusa a Washington il 30 marzo 1955;
b) la Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare la doppia imposizione e per prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposte sulle successioni, conclusa a Washington il 30 marzo 1955.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' rispettivamente al disposto degli articoli XXI e XI delle Convenzioni stesse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - ANDREOTTI - CASSIANI - ZOLI Visto, il Guardasigilli: MORO

Art. I

Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni
fiscali in materia d'imposte sul reddito.
Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente degli
Stati Uniti d'America, desiderando di concludere una Convenzione allo scopo di evitare le doppie imposizioni e le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno, a tale scopo, nominato come loro rappresentanti:
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Gaetano MARTINO, Ministro degli affari esteri della Repubblica
italiana;
ed
IL PRESIDENTE
DEGLI STATI UNITI D'AMERICA
John FOSTER DULLES, Segretario di Stato degli Stati Uniti
d'America;
i quali, essendosi scambiate le rispettive credenziali ed avendole trovate in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Le imposte cui la presente Convenzione si riferisce sono:
a) per quanto riguarda gli Stati Uniti:
l'imposta federale sul reddito, incluse le sopratasse;
b) per quanto riguarda l'Italia:
1) l'imposta sul reddito dei terreni;
2) l'imposta sul reddito dei fabbricati;
3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile:
4) l'imposta sui redditi agrari;
5) l'imposta complementare progressiva sul reddito.

Art. II

Articolo II
1. Ai fini di questa Convenzione:
a) il termine "Stati Uniti" significa gli Stati Uniti di America e, quando e' usato in senso geografico, include soltanto gli Stati, i Territori dell'Alaska e delle Hawai ed il Distretto di Columbia;
b) il termine "Italia" significa la Repubblica italiana;
c) il termine "organizzazione permanente" comprende le
succursali, gli uffici, gli stabilimenti, i magazzini o altri luoghi stabili di affari, ma non comprende l'uso occasionale e temporaneo di un semplice luogo di deposito, ne' una agenzia, salvo che l'agente abbia ed eserciti un potere generale di negoziare e concludere contratti per conto dell'impresa o abbia un deposito di merci per la regolare esecuzione degli ordini per conto d'imprese. Non si considera che una impresa di uno dei due Stati contraenti abbia una organizzazione permanente nell'altro Stato per il solo fatto che l'impresa compia affari in questo secondo Stato per mezzo di un commissionario bona fide, di un mediatore o di un curatore che operino nell'ambito della loro normale attivita'. Il mantenimento di un luogo stabile di affari nel territorio di uno degli Stati contraenti da parte di una impresa dell'altro Stato, esclusivamente per l'acquisto di merci o prodotti, non costituisce, in se' e per se', un'organizzazione permanente di tale impresa. Il fatto che una societa' di uno degli Stati contraenti abbia una societa' sussidiaria, che sia una societa' dell'altro Stato o che svolga una attivita' commerciale o industriale nell'altro Stato, non puo', in se' e per se', far considerare la societa' sussidiaria come una organizzazione permanente della societa' madre;
d) il termine "impresa di uno degli Stati contraenti" significa, a seconda dei casi, un'impresa degli Stati Uniti o un'impresa italiana;
e) il termine "impresa" include ogni forma di attivita' svolta da
una persona fisica, da una societa' di qualunque tipo o da qualunque altro ente;
f) il termine "impresa degli Stati Uniti" significa un'impresa, gestita negli Stati Uniti da un residente negli Stati Uniti o da una societa' o altro ente degli Stati Uniti; il termine "societa' o altro ente degli Stati Uniti" comprende le societa' di qualunque tipo o gli altri enti costituiti o organizzati negli Stati Uniti o secondo la legge degli Stati Uniti o di qualunque Stato o territorio degli Stati Uniti;
g) il termine "impresa italiana" significa un'impresa gestita in Italia da un residente in Italia o da una societa' o altro ente italiano; il termine "societa', o altro ente italiano" comprende le societa' di qualunque tipo o gli altri enti costituiti o organizzati in Italia o secondo la legge italiana;
h) il termine "autorita' competenti" significa, per quanto
riguarda gli Stati Uniti, il "Commissioner of Internal Revenue" come autorizzato dal Segretario di Stato per il Tesoro; e, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Imposte Dirette.
2. Nell'applicazione delle clausole della presente Convenzione da parte di uno degli Stati contraenti i termini non esplicitamente definiti conservano, a meno che il contesto non richieda altrimenti, il significato che essi hanno nella legislazione fiscale di questo Stato.

Art. III

Articolo III
1. Un'impresa di uno degli Stati contraenti non e' soggetta ad
imposta nell'altro Stato contraente per i suoi profitti industriali e commerciali, a meno che essa svolga una attivita' commerciale o industriale in tale altro Stato per mezzo di un'organizzazione permanente ivi situata. Se essa svolge tale attivita', detto altro Stato puo' applicare le proprie imposte sull'intero reddito che all'impresa deriva da fonti situate nel suo territorio.
2. Nel determinare i profitti industriali o commerciali derivanti da fonti situate in uno degli Stati contraenti ad una impresa dell'altro Stato contraente, si stabilisce che non sorgano profitti per il semplice acquisto di merci o prodotti nel primo Stato contraente da parte di tale impresa.
3. Quando un'impresa di uno degli Stati contraenti svolge
un'attivita' commerciale o industriale nell'altro Stato contraente per mezzo di una organizzazione permanente ivi situata, sono attribuiti a tale organizzazione permanente i profitti industriali o commerciali che si ritiene potrebbero essere stati da essa ricavati se fosse stata un'impresa indipendente operante nella stessa o in simili attivita', alle stesse o simili condizioni, senza alcun legame con l'impresa di cui e' organizzazione permanente. I profitti cosi' attribuiti sono considerati, in conformita' della legge di tale altro Stato contraente, come reddito derivante da fonti situate in esso altro Stato contraente e sono accertati secondo la legge ivi vigente.
4. Le autorita' competenti dei due Stati contraenti possono
stabilire d'accordo i criteri per la ripartizione dei profitti industriali e commerciali.
5. Nella determinazione dei profitti netti industriali e
commerciali dell'organizzazione permanente sono ammesse in deduzione tutte le spese, ovunque sostenute, ragionevolmente imputabili a tale organizzazione permanente, incluse le spese amministrative, esecutive e generali, cosi' imputabili.

Art. IV

Articolo IV
Quando un'impresa di uno degli Stati contraenti, per il fatto della
sua partecipazione alla direzione o alla struttura finanziaria di un'impresa dell'altro Stato contraente, fa o impone a quest'ultima impresa, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, condizioni diverse da quelle che sarebbero state fatte ad un'impresa indipendente, i profitti, che normalmente avrebbero incrementato il reddito di una delle imprese in mancanza, di tali condizioni, possono essere inclusi nei profitti di tale impresa e tassati in conseguenza.

Art. V

Articolo V
1. Il reddito che un'impresa di uno degli Stati contraenti trae
dalla gestione di navi o di aeromobili immatricolati in tale Stato sono esenti da imposizione nell'altro Stato contraente.
2. Con la presente Convenzione resta sospeso l'Accordo tra l'Italia
e gli Stati Uniti per eliminare la doppia imposizione sui profitti relativi alla navigazione marittima, concluso con scambio di note in data 10 marzo e 5 maggio 1926.

Art. VI

Articolo VI
Se uno degli Stati contraenti applica un'imposta commisurata al
patrimonio e al reddito, un'impresa dell'altro Stato contraente:
1) e' soggetta a questa imposta per la parte che e' commisurata al patrimonio soltanto rispetto al patrimonio destinato o impiegato nel primo Stato per lo svolgimento della sua attivita', e
2) e' esente da questa imposta, per la parte commisurata al
reddito, se l'impresa e' esente dall'imposta sul reddito in base all'articolo III o articolo V della presente Convenzione.

Art. VII

Articolo VII
1. L'aliquota d'imposta; applicata da uno degli Stati contraenti
sui dividendi provenienti da fonti situate in tale Stato ad un residente, ad una Societa' o altro ente dell'altro Stato contraente, che non abbia una organizzazione permanente nel primo Stato, non deve eccedere il 15 per cento.
2. E' convenuto, tuttavia, che l'aliquota dell'imposta applicata
alla fonte sui dividendi non deve eccedere il 5 per cento quando l'azionista sia una societa' (corporation) che controlla, direttamente o indiretto mente, almeno per il 95 per cento il numero totale dei voti della societa' che paga il dividendo, e quando non oltre il 25 per cento del reddito lordo di questa societa' provenga da interessi e dividendi diversi dagli interessi e dividendi ricevuti dalle proprie societa' sussidiarie. Tale riduzione di aliquota al 5 per cento non si applica se la relazione tra le due societa' e' stata costituita o e' conservata essenzialmente con l'intenzione di beneficiare dell'aliquota ridotta.
3. Ciascuno degli Stati contraenti si riserva il diritto di
aumentare le aliquote dell'imposta previste in questo articolo e, se uno dei due Stati aumenta tali aliquote nei confronti dei residenti o societa' o altri enti dell'altro Stato, ciascuno dei due Stati puo' far venire meno l'efficacia di questo articolo col darne notifica scritta all'altro Stato, attraverso le vie diplomatiche, entro il 30 giugno di ciascun anno solare; e in tal caso questo articolo cessa di avere effetto con il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata notificata la denuncia.

Art. VIII

Articolo VIII
I canoni ed i proventi che derivano, in corrispettivo della
concessione dei diritto all'uso di diritti di autore, di brevetti, disegni, processi e formule segrete, marchi di fabbrica e simili (inclusi in tali canoni e proventi i canoni e analoghi pagamenti relativi a pellicole cinematografiche o all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche), da fonti situate in uno degli Stati contraenti a favore di un residente o societa' od altro cute dell'altro Stato contraente, che non abbia una organizzazione permanente nel primo Stato, sono esenti da imposizione in tale primo Stato.

Art. IX

Articolo IX
1. I redditi derivanti da beni immobili (esclusi gli interessi di crediti ipotecari e di obbligazioni garantite su beni immobili) ed i canoni riscossi per lo sfruttamento di miniere, di cave o di altre risorse naturali sono imponibili solo nello Stato contraente in cui detti beni, miniere, cave o altre risorse naturali sono situati.
2. Il residente, la societa' o altro ente di uno degli Stati
contraenti che ricavi uno qualsiasi dei redditi sopra indicati da fonti situate nell'altro Stato contraente, puo' chiedere di essere assoggettato, per qualunque anno imponibile, alle imposte di detto altro Stato, su una base netta come se tale residente, societa' o altro ente svolgesse durante detto anno imponibile un'attivita' commerciale o industriale in detto altro Stato contraente mediante una organizzazione permanente ivi situata.

Art. X

Articolo X
1. a) Salari, stipendi e simili retribuzioni, e pensioni pagati
dagli Stati Uniti o da una loro suddivisione politica o territoriale ad una persona (che non sia, un cittadino italiano o che non abbia la residenza permanente in Italia) sono esenti dalle imposte applicate in Italia;
b) salari, stipendi e simili retribuzioni, e pensioni pagati
dall'Italia o da una sua suddivisione politica o territoriale ad una persona (che non sia un cittadino degli Stati Uniti o che non abbia la residenza permanente negli Stati Uniti) sono esenti dalle imposte applicate dagli Stati Uniti.
2. Le pensioni private, ed i vitalizi provenienti da fonti situate in uno degli Stati contraenti a favore di individui residenti nell'altro Stato contraente sono esenti dalle imposte del primo Stato.
3. Il termine "pensioni", ai sensi di questo articolo, comprende i pagamenti periodici fatti in corrispettivo di servizi resi in passato o quale compenso per lesioni riportate.
4. Il termine "vitalizi", ai sensi di questo articolo, comprende le
somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante, oppure durante un determinato numero di anni, in dipendenza dell'obbligo contratto di effettuare tali pagamenti in compenso per un adeguato e pieno corrispettivo in danaro o in beni valutabili in danaro.

Art. XI

Articolo XI
1. I compensi per lavoro o per servizi personali, compreso
l'esercizio delle professioni libere, sono tassabili solo nello Stato contraente in cui tali servizi vengono prestati.
2. Le disposizioni del paragrafo 1) sono, tuttavia, soggette alle seguenti eccezioni:
a) il residente in Italia e' esente dall'imposta degli Stati
Uniti sui compensi suddetti se soggiorna temporaneamente negli Stati Uniti per un periodo o per periodi di tempo non superiori in complesso a novanta, giorni per anno imponibile e il compenso percepito non supera un totale di 2.000 dollari. Tuttavia, se il suo compenso e' percepito per lavori o per servizi personali prestati in qualita' d'impiegato oppure in virtu' d'un contratto stipulato con un residente in Italia o con una societa' o altro ente italiano, egli e' esente dalla imposta degli Stati Uniti qualora il suo soggiorno negli Stati Uniti non superi, in complesso, i novanta giorni durante l'anno imponibile;
b) le disposizioni del paragrafo 2) a) del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, al residente negli Stati Uniti per i compensi relativi ai servizi personali che sarebbero altrimenti colpiti in Italia dalla imposta del reddito.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
redditi indicati nell'articolo X 1).

Art. XII

Articolo XII
Uno studente o apprendista che e' residente in uno degli Stati
contraenti (che non sia cittadino dell'altro Stato contraente) ma che e' temporaneamente residente nell'altro Stato contraente esclusivamente allo scopo di studio o di istruzione e' esente in tale altro Stato da imposta sulle somme che riceve da persona residente nel primo Stato a scopo di mantenimento, educazione e istruzione.

Art. XIII

Articolo XIII
Il residente in uno degli Stati contraenti (che non sia cittadino dell'altro Stato contraente) che soggiorni temporaneamente nell'altro Stato contraente a scopo di insegnamento, per un periodo non superiore a due anni, in una universita', una scuola o altro istituto di istruzione nell'altro Stato contraente, e' esente da imposte in tale altro Stato contraente per il compenso di detto insegnamento durante il periodo sopra indicato.

Art. XIV

Articolo XIV
1. I dividendi e gli interessi pagati da una societa' (corporation)
italiana ad un percipiente che non sia ne' cittadino, ne' residente negli Stati Uniti, ne' una societa' od altro ente degli Stati Uniti, sono esenti da ogni imposta sul reddito da parte degli Stati Uniti.
2. I dividendi e gli interessi pagati da una societa' (corporation)
degli Stati Uniti ad un percipiente che non sia ne' un cittadino, ne' un residente italiano, ne' una societa' od altro ente italiano, sono esenti da ogni imposta sul reddito da parte dell'Italia.

Art. XV

Articolo XV
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' evitata nel modo
seguente:
a) gli Stati Uniti, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo I della presente Convenzione nei confronti dei propri cittadini, residenti o societa' o altri enti, possono, prescindendo da ogni altra norma prevista nella Convenzione stessa, includere nella base sulla quale tali imposte vengono determinate tutti i cespiti di reddito imponibile secondo le leggi fiscali degli Stati Uniti, come se questa Convenzione non fosse entrata in vigore.
Gli Stati Uniti devono, tuttavia, in conformita' delle norme delle sezioni 901, 902, 903, 904 e 905 del Codice fiscale del 1954, dedurre dalle proprie imposte l'ammontare delle imposte italiane sul reddito;
b) l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sui redditi
specificate nell'articolo I della presente Convenzione nei confronti dei propri cittadini, residenti, societa' o altri enti, puo', prescindendo da ogni altra norma prevista nella Convenzione stessa, includere nella base sulla quale tali imposte vengono determinate tutti i cespiti di reddito, come se questa Convenzione non fosse entrata in vigore. L'Italia deve, tuttavia, dedurre dalle imposte cosi' determinate l'imposta degli Stati Uniti sul reddito derivante da fonti situate negli Stati Uniti (non esenti dall'imposta negli Stati Uniti in virtu' della presente Convenzione) non costituito da dividendi, ma per un ammontare non eccedente la quota delle imposte italiane attribuibile a tale reddito (diverso dai dividendi) nella; proporzione in cui il detto reddito ha concorso a formare il reddito complessivo (diverso dai dividendi) del contribuente. Per i dividendi che provengono da fonti situate negli Stati Uniti e ivi tassati, l'Italia concede una detrazione dell'8 per cento dell'ammontare di tali dividendi.
2. Le norme di questo articolo non possono essere interpretate in maniera da far venir meno le esenzioni dalle imposte italiane o degli Stati Uniti, a seconda dei casi, concesse dagli articoli XII e XIII di questa Convenzione.

Art. XVI

Articolo XVI
Il contribuente il quale dimostri che l'azione della autorita'
fiscale di uno degli Stati contraenti abbia dato o dara' luogo ad una doppia imposizione in contrasto con le norme della presente Convenzione, ha diritto di presentare un ricorso allo Stato di cui egli e' cittadino o, se egli non sia cittadino di nessuno degli Stati contraenti, allo Stato in cui egli e' residente, o, se il contribuente e' una societa' o altro ente, allo Stato in cui e' costituito o organizzato. Se il ricorso e' ritenuto fondato, la competente autorita' di tale Stato prendera' accordi con la competente autorita' dell'altro Stato, allo scopo di evitare equamente la doppia imposizione in questione.

Art. XVII

Articolo XVII
Le competenti autorita' degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (in quanto disponibili in virtu' delle rispettive leggi fiscali) necessarie per eseguire le clausole della presente Convenzione o per prevenire frodi o per applicare le disposizioni legali contro le evasioni alle imposte cui la presente Convenzione si riferisce. Le informazioni cosi' scambiate saranno tenute segrete e potranno essere portate a conoscenza esclusivamente di coloro (compresi gli organi giurisdizionali) che sono interessati all'accertamento e alla riscossione delle imposte cui la presente Convenzione si applica, o ai ricorsi concernenti le imposte stesse.
Non saranno scambiate le informazioni che porterebbero alla
rivelazione di un segreto o di un processo industriale o commerciale.

Art. XVIII

Articolo XVIII
Ciascuno degli Stati contraenti puo' riscuotere le imposte, che
sono oggetto di questa Convenzione, applicate dall'altro Stato contraente (come se dette imposte fossero applicate da esso stesso) in modo da impedire che le esenzioni o riduzioni di aliquota concesse in base alla presente Convenzione da tale altro Stato contraente vadano a vantaggio di persone che non abbiano diritto a tali benefici.

Art. XIX

Articolo XIX
1. Le norme di questa Convenzione non possono essere interpretate in modo da negare o menomare in qualsiasi maniera il diritto del personale diplomatico o consolare ad altre maggiori esenzioni di cui ora benefici o che possano essergli accordate in futuro.
2. Le norme di questa Convenzione non possono essere interpretate in maniera da restringere comunque qualsiasi esenzione, detrazione dall'imponibile o dalla imposta, o altri abbuoni ora o in avvenire accordati dalle leggi di o degli Stati contraenti nella determinazione delle proprie imposte.
3. Ove sorgessero dubbi o difficolta' circa l'interpretazione o
l'applicazione della presente Convenzione, o la sua connessione con le Convenzioni concluse da uno degli Stati contraenti con qualsiasi altro Stato, le autorita' competenti degli Stati contraenti possono risolvere il problema di mutuo accordo.

Art. XX

Articolo XX
Le competenti autorita' dei due Stati contraenti possono emanare i regolamenti necessari per interpretare ed attuare le norme della presente Convenzione e possono corrispondere direttamente tra loro per rendere effettive le clausole di essa.

Art. XXI

Articolo XXI
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.
2. La presente Convenzione avra' effetto dal 1 gennaio dell'anno
solare in cui tale scambio avra' avuto luogo.
Essa continuera' ad aver vigore per un periodo di cinque anni a
partire dal 1 gennaio sopra indicato ed indefinitivamente dopo tale periodo, ma puo' essere fatta cessare da ciascuno degli Stati contraenti alla fine del quinquennio o in qualsiasi momento successivo, purche' sia stata denunziata almeno sei mesi prima; in tale ipotesi, la presente Convenzione cessera' di avere efficacia dal 1 gennaio successivo alla scadenza del suddetto periodo di mesi sei.

Art. I

Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti
d'America per evitare le doppie imposizioni e per provenire le
evasioni fiscali in materia d'imposte sulle successioni.
Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente degli
Stati Uniti d'America, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposta sulle successioni, hanno nominato a questo scopo come loro rispettivi plenipotenziari:
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Gaetano MARTINO, Ministro degli affari esteri della Repubblica
italiana;
ed
IL PRESIDENTE
DEGLI STATI UNITI D'AMERICA
John FOSTER DULLES, Segretario di Stato degli Stati Uniti
d'America;
i quali, essendosi scambiate le rispettive credenziali ed avendole trovate in buona e debita forma, hanno concordato i seguenti articoli:
Articolo I
1. La presente Convenzione si riferisce alle seguenti imposte
applicate sui trasferimenti per causa di morte:
a) Per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America:
l'imposta federale sulle successioni (Federal estate fax), e
b) Per quanto riguarda l'Italia:
l'imposta sulle successioni e l'imposta sull'asse ereditario
globale netto.
2. La presente Convenzione si estende ad ogni altra imposta
sull'asse ereditario o sulle successioni, di carattere sostanzialmente analogo, applicata dall'uno o l'altro degli Stati contraenti posteriormente alla data della firma della presente Convenzione.

Art. II

Articolo II
1. Ai fini della presente Convenzione:
a) Il termine "Stati Uniti n significa gli Stati Uniti d'America e, quando e' usato in senso geografico, comprende soltanto gli Stati, i Territori della Alaska e delle Hawai, e il Distretto di Columbia.
b) Il termine "Italia" significa la Repubblica italiana.
c) Il termine "imposta" significa l'imposta federale sulle
successioni applicata dagli Stati Uniti, o la imposta sulle successioni o quella sull'asse ereditario globale netto applicate dall'Italia, come il contesto richiede.
d) Il termine "autorita' competente" significa, nel caso degli
Stati Uniti, il Commissioner of Internal Revenue, come autorizzato dal Segretario di Stato per il Tesoro, e, nel caso dell'Italia, il Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte indirette sugli Affari.
2. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte di uno degli Stati contraenti, ogni termine non altrimenti definito ha, salvo che il contesto non richieda altrimenti, il significato che esso ha secondo le leggi interne di quello Stato.

Art. III

Articolo III
1. Nel caso di successione di persona che, al tempo della morte,
era cittadino o era domiciliato in uno degli Stati contraenti, il luogo dove ciascuno dei seguenti beni e' situato e', ai fini dell'applicazione della imposta e ai fini del credito previsto nell'articolo V, determinato esclusivamente secondo le seguenti regole:
a) I beni immobili sono considerati situati nel luogo in cui si trovano.
b) I beni mobili corporali (tranne quelli per i quali una
apposita norma sia qui di seguito stabilita), e i biglietti di banca o la carta moneta e le altre, forme di moneta riconosciute come aventi corso legale nel luogo della loro emissione, sono considerati esistenti nel luogo in cui detti beni o monete sono situati ai tempo della, morte o, se in transito, nel luogo di destinazione.
c) I crediti (ivi compresi le obbligazioni, i paghero-cambiari e le cambiali-tratte) sono considerati esistenti nello Stato in cui il debitore risiede, o, se il debitore e' una societa' nello Stato in cui o sotto le cui leggi la societa' e' costituita o organizzata.
d) Le azioni e le partecipazioni in societa' (incluse le azioni e
le partecipazioni in societa' possedute a mezzo di fiduciario, quando la proprieta' beneficiaria risulti in modo evidente da atto scritto o altrimenti) sono considerate esistenti nello Stato in cui o sotto le cui leggi ciascuna societa' e' costituita o organizzata.
e) Le navi, gli aeromobili e le relative quote sono considerati esistenti nel luogo in cui dette navi ed aeromobili sono immatricolati.
f) L'avviamento quale elemento attivo di un esercizio
commerciale, industriale o professionale e' considerato esistente nel luogo in cui il commercio, l'industria o la professione cui esso si riferisce sono esercitati.
g) Le patenti, i marchi di fabbrica e i disegni sono considerati esistenti nel luogo in cui sono registrati o usati.
h) I diritti di autore e di esclusivita', i diritti relativi a
lavori artistici e scientifici, i diritti o le licenze per l'uso di qualsiasi opera, di ogni lavoro artistico e scientifico coperti da diritti d'autore, i brevetti, i marchi di fabbrica o disegni sono considerati esistenti nel luogo in cui i diritti che ne derivano possono essere esercitati.
i) Tutti i beni diversi da quelli menzionati sono considerati
esistenti nello Stato nel quale il de cujus era domiciliato al tempo della morte.
2. Ai fini di questa Convenzione, la questione se il de cujus, al tempo della morte, era cittadino o era domiciliato in uno degli Stati contraenti e se il debitore vi era residente, e' risolta in conformita' delle leggi vigenti in tale Stato.

Art. IV

Articolo IV
Lo Stato contraente, che applica, l'imposta nel caso di un de cujus
il quale, al tempo della morte, non era cittadino di tale Stato e non era in esso domiciliato, ma era cittadino o era domiciliato nell'altro Stato:
a) accorda la specifica esenzione che avrebbe concesso in forza delle proprie leggi se il de cujus fosse stato in esso domiciliato, per un ammontare non inferiore alla proporzione nella quale il valore dei beni soggetti alla sua imposta sta' al valore dei beni che sarebbero stati assoggettati alla sua imposta se il de cujus fosse
stato in esso domiciliato; e
b) non tiene conto (eccetto ai fini del paragrafo a) di questo
articolo e ai fini di qualunque altra riduzione proporzionale altrimenti prevista) dei beni situati fuori di esso, nel determinare l'aliquota e l'ammontare dell'imposta.

Art. V

Articolo V
1. Lo Stato contraente, che applica l'imposta nel caso di un de
cujus che, al tempo della morte, era in esso domiciliato o era un suo cittadino concede sulla propria imposta (calcolata senza detrazione per l'imposta dell'altro Stato contraente) una detrazione per l'ammontare della imposta applicata dall'altro Stato contraente in relazione ai beni situati in tale altro Stato contraente e inclusi, ai fini della tassazione, da entrambi gli Stati, ma per un ammontare non eccedente la quota dell'imposta applicata attribuibile a tali beni.
2. Ai fini di quest'articolo, l'ammontare dell'imposta di ciascuno degli Stati contraenti attribuibile a qualsiasi cespite determinato, e' accertato dopo aver tenuto conto di ogni riduzione applicabile o di ogni detrazione d'imposta prevista in qualunque modo, eccetto la detrazione d'imposta autorizzata da questo articolo.
3. Ogni rimborso di imposta, cui si dia luogo per effetto delle
disposizioni di questo articolo, e' fatto senza corresponsione di interessi sull'ammontare rimborsato.

Art. VI

Articolo VI
Le competenti Autorita' degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni (in quanto disponibili in virtu' delle rispettive leggi fiscali) necessarie per eseguire le clausole della presente Convenzione o per prevenire frodi o per applicare disposizioni legali contro le evasioni alle imposte cui la presente Convenzione si riferisce. Le informazioni cosi' scambiate saranno tenute segrete e potranno essere portate a conoscenza esclusivamente di coloro (compresi gli organi giurisdizionali) che sono interessati all'accertamento e alla riscossione delle imposte cui la presente Convenzione si applica nonche' ai ricorsi concernenti le imposte stesse.
Non saranno scambiate le informazioni che porterebbero alla
rivelazione di un segreto o di un processo industriale o commerciale.

Art. VII

Articolo VII
Ciascuno degli Stati contraenti puo' riscuotere le imposte, che
sono oggetto di questa Convenzione, applicate dall'altro Stato contraente (come se dette imposte fossero applicate da esso stesso) in modo da impedire che le detrazioni o ogni altro beneficio concesso in base alla presente Convenzione vadano a vantaggio di persone che non abbiano diritto a tali benefici.

Art. VIII

Articolo VIII
L'Amministratore dell'eredita' o gli aventi causa da essa, quando dimostrino che l'azione delle autorita' fiscali di uno degli Stati contraenti abbia dato o dara' luogo ad una doppia imposizione in contrasto con le disposizioni di questa Convenzione, sono autorizzati a denunciare il fatto allo Stato contraente del quale il de cujus era cittadino al tempo della morte o del quale l'avente causa dalla eredita' e' cittadino, o se il de cujus al tempo della morte non era cittadino di nessuno degli Stati contraenti o se l'avente causa dall'eredita' non e' cittadino di nessuno degli Stati contraenti, allo Stata contraente nel quale il de cujus era domiciliato o residente al tempo della morte o nel quale l'avente causa dall'eredita' e' domiciliato o residente. Se il ricorso e' ritenuto fondato, l'autorita' competente dello Stato al quale il fatto fu denunziato, prendera' accordi con la autorita' competente dell'altro Stato contraente allo scopo di evitare equamente la doppia tassazione in questione.

Art. IX

Articolo IX
1. Le norme di questa Convenzione non possono essere interprelate in modo da negare o menomare in qualsiasi maniera il diritto del personale diplomatico o consolare ad altre o maggiori esenzioni di cui ora benefici o che possano essergli accordate in futuro.
2. Le norme di questa Convenzione non possono in nessun caso essere
interpretate in maniera da aumentare il carico di imposta in uno qualsiasi degli Stati contraenti.
3. Ove sorgessero dubbi o difficolta' circa l'interpretazione o
l'applicazione della presente Convenzione o la sua connessione con le convenzioni concluse da uno degli Stati contraenti con qualsiasi altro Stato, le autorita' competenti degli Stati contraenti possono risolvere il problema di mutuo accordo.

Art. X

Articolo X
Le competenti Autorita' dei due Stati contraenti possono emanare i regolamenti necessari per interpretare ed attuare le norme della presente Convenzione e possono corrispondere direttamente tra loro per rendere effettive le clausole di essa.

Art. XI

Articolo XI
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.
2. Essa avra' effetto dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e sara' applicabile alle successioni ereditarie apertesi in tale giorno e successivamente. Essa avra' effetto per un periodo di cinque anni a partire dalla data di scambio degli strumenti di ratifica e, dopo questo periodo, indefinitamente; ma potra' venire fatta cessare da ciascuno degli Stati contraenti alla fine del quinquennio o in qualsiasi momento successivo, purche' sia denunciata almeno sei mesi prima. In tal caso la Convenzione cessera' di aver efficacia il primo gennaio successivo allo spirare del suddetto termine di sei mesi.
Fatta a Washington, in doppio esemplare, in lingua italiana e
inglese, avendo i due testi eguale valore, addi' 30 marzo 1955.
Per il Presidente della Repubblica italiana
GAETANO MARTINO
Per il Presidente degli Stati Uniti d'America
FOSTER DULLES
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
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