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076U0426

IT - DL e Leggi di Conversione

076U0426

Convention CONVENTION SUR LA RESPONSABILITE' INTERNATIONALE POUR LES DOMMAGES CAUSES PAR DES OBJETS SPATIAUX Parte di provvedimento in formato grafico Convenzione (LEGGE 05 maggio 1976 n. 426)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla responsabilita' internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XXIV della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 maggio 1976 LEONE MORO - RUMOR - BONIFACIO - COLOMBO - FORLANI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convention

CONVENTION
SUR LA RESPONSABILITE' INTERNATIONALE POUR LES DOMMAGES CAUSES PAR DES OBJETS SPATIAUX
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE PER I DANNI CAUSATI DA OGGETTI SPAZIALI
Gli Stati parti della presente Convenzione Riconoscendo il comune interesse di tutta l'umanita' di promuovere l'esplorazione e l'uso dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici,
Richiamandosi al Trattato sui principi che regolano le attivita' degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extra-atmosferico, ivi inclusa la luna e gli altri corpi celesti,
Prendendo in considerazione che, nonostante le misure precauzionali da adottarsi da parte degli Stati e delle organizzazioni intergovernative internazionali che si occupano del lancio degli oggetti spaziali, tali oggetti possono causare danni,
Riconoscendo la necessita' di elaborare efficaci norme e procedure internazionali concernenti la responsabilita' per danni causati da oggetti spaziali e di assicurare, in particolare, il tempestivo pagamento ai sensi della presente Convenzione di un totale ed equo risarcimento alle vittime di tali danni,
Ritenendo che la istituzione di tali norme e procedure contribuira' al rafforzamento della cooperazione internazionale nel campo dell'esplorazione e dell'uso dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici,
Hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
Ai fini della presente Convenzione:
a) per "danni" si intendono la perdita della vita, le lesioni
personali o altri danni alla salute; perdita o danni ai beni degli
Stati o delle persone, fisiche o giuridiche, o ai beni delle
organizzazioni intergovernative internazionali;
b) il termine "lancio" include anche i tentativi di lancio;
c) per "Stato di lancio" si intende:
i) uno Stato che lancia o provvede al lancio di un oggetto spaziale;
ii) uno Stato dal cui territorio o dalle cui installazioni viene lanciato un oggetto spaziale;
d) il termine "oggetto spaziale" include gli elementi di un oggetto spaziale nonche' il suo veicolo di lancio e le sue parti.

Art. II

Articolo II
Lo Stato di lancio ha la totale responsabilita' di risarcire i danni causati dal proprio oggetto spaziale sulla superficie della terra o ad aeromobili in volo.

Art. III

Articolo III
In caso di danno causato, in luogo diverso dalla superficie terrestre, ad un oggetto spaziale di uno Stato di lancio o a persone o beni a bordo di tale oggetto spaziale, da parte di un oggetto spaziale di un altro Stato di lancio, quest'ultimo e' responsabile soltanto se il danno e' dovuto a sua colpa o a colpa di persone di cui a tenuto a rispondere.

Art. IV

ARTICOLO IV
1. In caso di danno causato in luogo diverso dalla superficie terrestre ad un oggetto spaziale di uno Stato di lancio o a persone o beni a bordo di tale oggetto spaziale, da parte di un oggetto spaziale di un altro Stato di lancio, e in caso di danno in tale circostanza causato ad un terzo Stato o a sue persone fisiche o giuridiche, i primi due Stati sono responsabili in solido verso il terzo Stato, nei limiti seguenti:
a) se il danno e' stato causato al terzo Stato sulla superficie terrestre o all'aeromobile in volo, la loro responsabilita' verso il terzo Stato e' assoluta;
b) se il danno e' stato causato ad un oggetto spaziale del terzo Stato o a persone e beni a bordo di detto oggetto spaziale in luogo diverso dalla superficie terrestre, la loro responsabilita' verso il terzo Stato e' fondata sulla colpa dell'uno o dell'altro dei primi due Stati o sulla colpa di persone di cui ciascuno di essi e' tenuto a rispondere.
2. In tutti i casi di responsabilita' solidale e di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'onere del risarcimento dei danni e' ripartito fra i primi due Stati in proporzione al grado della loro colpa; se il grado della colpa di ciascuno di questi Stati non puo' essere stabilito, l'onere del risarcimento e' ripartito in parti uguali fra di loro. Tale ripartizione non pregiudica il diritto del terzo Stato di richiedere l'intero risarcimento dovuto in virtu' della presente Convenzione da parte di alcuni o di tutti gli Stati di lancio che sono solidalmente responsabili.

Art. V

Articolo V
1. Qualora due o piu' Stati lancino congiuntamente un oggetto spaziale, essi sono responsabili in solido dei danni cagionati.
2. Uno Stato di lancio che ha risarcito il danno ha diritto di agire nei confronti degli altri partecipanti al lancio congiunto. I partecipanti al lancio congiunto possono concludere accordi relativi alla ripartizione fra di loro per l'onere finanziario per il quale sono solidalmente responsabili. Tali accordi non pregiudicano il diritto di uno Stato che ha subito il danno di richiedere l'intero risarcimento dovuto ai sensi della presente Convenzione ad uno qualsiasi od a tutti gli Stati di lancio che sono responsabili in solido.
3. Uno Stato dal cui territorio o dalle cui installazioni vigne lanciato un oggetto spaziale e' considerato come partecipante al lancio congiunto.

Art. VI

Articolo VI
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, uno Stato di lancio e' esente da responsabilita' nella misura in cui uno Stato di lancio prova che il danno e' risultato interamente o parzialmente da colpa grave o da un atto od ommissione perpetrati, con l'intento di causare danni da parte di uno Stato richiedente o di persone fisiche o giuridiche che esso rappresenta.
2. Nessun esonero e' concesso nei casi in cui il danno sia derivato da attivita' svolte da uno Stato di lancio che non siano in conformita' con il diritto internazionale, ivi inclusi, in particolare, la Carta delle Nazioni Unite e il Trattato sui principi che regolano le attivita' degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extra-atmosferico, ivi inclusa la luna e gli altri corpi celesti.

Art. VII

Articolo VII
Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano ai danni causati da un oggetto spaziale di uno Stato di lancio:
a) a cittadini di detto Stato di lancio;
b) a cittadini stranieri durante il periodo in cui partecipano alle attivita' di funzionamento di detto oggetto spaziale dal momento del suo lancio o in una qualsiasi fase successiva fino alla sua discesa, o durante il periodo in cui essi si trovino nelle immediate vicinanze di un'arca di previsto lancio o recupero quali invitati da parte di detto Stato di lancio.

Art. VIII

Articolo VIII
1. Uno Stato che subisca danni, o le cui persone fisiche o giuridiche subiscano danni, puo' chiedere allo Stato di lancio il risarcimento di tali danni.
2. Se lo Stato di cui le persone fisiche o giuridiche possiedono la nazionalita' non ha chiesto il risarcimento, un altro Stato puo', per quanto riguarda il danno subito sul suo territorio da parte di una persona fisica o giuridica, presentare una domanda in tal senso ad uno Stato di lancio.
3. Se ne' lo Stato di cui le persone fisiche o giuridiche possiedono la nazionalita' ne' lo Stato nel cui territorio e' stato subito il danno hanno chiesto il risarcimento o notificato la propria intenzione di richiederlo, un altro Stato puo', per quanto riguarda i danni subiti dai suoi residenti permanenti, chiedere il risarcimento a uno Stato di lancio.

Art. IX

Articolo IX
La richiesta di risarcimento dei danni e' presentata allo Stato di lancio attraverso i canali diplomatici. Se uno Stato non intrattiene relazioni diplomatiche con lo Stato di lancio in questione, puo' chiedere a un altro Stato di presentare la richiesta in sua vece a detto Stato di lancio o di rappresentare altrimenti i suoi interessi ai sensi della presente Convenzione presso lo Stato di lancio suddetto. Esso puo' anche presentare la sua richiesta attraverso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, purche' lo Stato richiedente e lo Stato di lancio siano ambedue membri delle Nazioni Unite.

Art. X

Articolo X
1. Una richiesta di risarcimento di danni puo' essere presentata allo Stato di lancio nel termine di un anno dalla data in cui si sono verificati i danni o e' stato identificato lo Stato di lancio responsabile.
2. Se, tuttavia, uno Stato non conosce la data in cui si sono verificati i danni o non e' stato in grado di identificare lo Stato di lancio responsabile, puo' presentare la richiesta entro un anno dalla data in cui e' venuto a conoscenza dei fatti suddetti; tuttavia, tale periodo non dovra' in nessun caso superare un anno dalla data in cui si potrebbe ragionevolmente presumere che lo Stato sia venuto a conoscenza dei fatti, esercitando la massima diligenza.
3. I limiti di tempo specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche se puo' non essere conosciuta la complessiva entita' del danno. In tal caso, comunque, lo Stato richiedente ha diritto a modificare la richiesta e presentare ulteriore documentazione dopo la scadenza di tali termini fino a un anno dopo che sia conosciuta la complessiva entita' del danno.

Art. XI

Articolo XI
1. La presentazione di una richiesta di risarcimento di danni ad uno Stato di lancio ai sensi della presente Convenzione non richiede il preventivo esaurimento delle azioni interne che possano essere a disposizione di uno Stato richiedente o delle persone fisiche o giuridiche che esso rappresenta.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce ad uno Stato, o alle persone fisiche o giuridiche che esso puo' rappresentare, di presentare una richiesta davanti ai tribunali od agli organi amministrativi di uno Stato di lancio. Uno Stato, tuttavia, non ha diritto a presentare una richiesta a termini della presente Convenzione per quanto riguarda un danno per cui e' stata presentata richiesta davanti ai tribunali od agli organi amministrativi di uno Stato di lancio, e neppure a termini di un altro accordo internazionale dal quale gli Stati interessati fossero legati.

Art. XII

Articolo XII
L'ammontare del risarcimento che lo Stato di lancio sara' tenuto ad effettuare ai sensi della presente Convenzione sara' determinato in conformita' del diritto internazionale e dei principi di giustizia ed equita', di modo che il risarcimento del danno sia tale da reintegrare la persona, fisica o giuridica, lo Stato o l'organizzazione internazionale richiedente nella condizione che sarebbe esistita se il danno non si fosse verificato.

Art. XIII

Articolo XIII
A meno che lo Stato richiedente e lo Stato che deve provvedere al risarcimento ai sensi della presente Convenzione concordino su un'altra forma di risarcimento, quest'ultimo e' pagato nella valuta dello Stato richiedente o, se detto Stato cosi' richiede, nella valuta dello Stato tenuto al risarcimento.

Art. XIV

Articolo XIV
Se nessuna composizione della richiesta e' stata raggiunta attraverso negoziati diplomatici, come previsto nell'articolo IX, entro un anno dalla data in cui lo Stato richiedente notifica allo Stato di lancio di aver presentato la documentazione giustificativa delle sue richieste, le parti interessate istituiscono su richiesta di una di esse una Commissione per il regolamento delle richieste.

Art. XV

Articolo XV
1. La Commissione per il regolamento delle richieste e' composta di tre membri: uno designato dallo Stato richiedente, uno designato dallo Stato di lancio e il terzo membro, il Presidente, da scegliersi di comune accordo dalle due parti. Ciascuna parte provvedera' alla sua designazione entro due mesi dalla richiesta di istituzione della Commissione di regolamento delle richieste.
2. Se non viene raggiunto alcun accordo sulla scelta del Presidente entro quattro mesi dalla richiesta di istituzione della Commissione, l'una o l'altra parte puo' chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di designare il Presidente entro un ulteriore periodo di due mesi.

Art. XVI

Articolo XVI
1. Se una delle parti non puo' provvedere alla designazione di competenza entro il termine previsto, il Presidente costituira', su richiesta dell'altra parte, la Commissione per il regolamento delle richieste composta da lui soltanto.
2. Il posto che possa rendersi vacante in seno alla Commissione per una ragione qualsiasi viene coperto con la stessa procedura adottata per la designazione iniziale.
3. La Commissione stabilisce la propria procedura.
4. La Commissione stabilisce il luogo o i luoghi della sua sede, cosi' come ogni altra questione di carattere amministrativo.
5. Tranne il caso di decisioni e sentenze rese dalla Commissione composta da un solo membro, tutte le decisioni e i pareri della Commissione sono resi a maggioranza di voti.

Art. XVII

Articolo XVII
Nessun aumento del numero dei membri della Commissione per il regolamento delle richieste ha luogo per il fatto che due o piu' Stati richiedenti o due o piu' Stati di lancio si trovino ad essere parti in un procedimento iniziato dinanzi alla Commissione. Gli Stati richiedenti, parti di detto procedimento, designano congiuntamente un membro della Commissione nello stesso modo e alle stesse condizioni che se vi fosse un solo Stato richiedente.
Quando due o piu' Stati di lancio si trovino ad essere parti di detto procedimento, designano congiuntamente un membro della Commissione, nello stesso modo. Se gli Stati richiedenti o gli Stati di lancio non provvedono alla designazione entro i termini stabiliti, il Presidente istituira' la Commissione composta da lui soltanto.

Art. XVIII

Articolo XVIII
La Commissione per il regolamento delle richieste decide sul merito della richiesta di risarcimento e determina, ove del caso, l'ammontare del risarcimento da pagare.

Art. XIX

Articolo XIX
1. La Commissione per il regolamento delle richieste agisce in conformita' delle disposizioni dell'articolo XII.
2. La decisione della Commissione ha carattere definitivo e vincolante se le parti hanno cosi' convenuto; altrimenti, la Commissione emette un parere definitivo, che vale come raccomandazione, che le parti si impegnano a prendere in considerazione in buona fede. La Commissione specifica i motivi della sua decisione o del suo parere.
3. La Commissione emette la propria decisione o il proprio parere il piu' rapidamente possibile e non oltre un anno dalla data della sua costituzione, a meno che una proroga di tale termine non sia ritenuta necessaria dalla Commissione.
4. La Commissione rende pubblica la propria decisione o il proprio parere. Essa rilascia copia certificata della propria decisione o del proprio parere a ciascuna delle parti e al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Art. XX

Articolo XX
Le spese relative alla Commissione per il regolamento delle richieste sono ripartite in parti uguali tra le parti, a meno che la Commissione decida diversamente.

Art. XXI

Articolo XXI
Se il danno causato da un oggetto spaziale presenta un grosso pericolo per la vita umana o interferisce seriamente con le condizioni di vita della popolazione o con il funzionamento di centri vitali, gli Stati parti e in particolare lo Stato di lancio esamineranno la possibilita' di dare adeguata e rapida assistenza allo Stato che ha subito il danno, quando esso cosi' richieda.
Tuttavia, il presente articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati parti a termini della presente Convenzione.

Art. XXII

Articolo XXII
1. Nella presente Convenzione, ad eccezione degli articoli da XXIV a XXVII, i riferimenti agli Stati sono applicabili a qualsiasi organizzazione internazionale intergovernativa che svolga attivita' spaziali se l'organizzazione dichiara di accettare i diritti e gli obblighi previsti nella presente Convenzione e se la maggioranza degli Stati membri dell'organizzazione sono parti della presente Convenzione e del Trattato sui principi che regolano le attivita' degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extra-atmosferico, ivi inclusa la luna e gli altri corpi celesti.
2. Gli Stati membri di tali organizzazioni che sono parti della presente Convenzione adottano tutte le misure appropriate al fine di assicurare che l'organizzazione faccia una dichiarazione in conformita' con il precedente paragrafo.
3. Se un'organizzazione internazionale intergovernativa e' responsabile di danni in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione, detta organizzazione e quelli fra i suoi membri che sono Stati parti della presente Convenzione sono solidalmente responsabili, purche', tuttavia:
a) qualsiasi richiesta di risarcimento di detti danni sia dapprima presentata alla organizzazione;
b) soltanto nel caso in cui l'organizzazione non abbia pagato, entro un periodo di sei mesi, la somma concordata o stabilita quale risarcimento per tali danni, lo Stato richiedente possa invocare la responsabilita' dei membri che sono Stati parti della presente Convenzione per il pagamento di tale somma.
4. Qualsiasi richiesta di risarcimento di danni presentata in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione, per danni causati ad una organizzazione che ha fatto una dichiarazione in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo, deve essere presentata da uno Stato membro dell'organizzazione che e' parte della presente Convenzione.

Art. XXIII

Articolo XXIII
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano gli altri accordi internazionali in vigore sulle relazioni fra gli Stati parti di tali accordi.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione impedira' agli Stati di concludere accordi internazionali che confermino, completino o sviluppino le sue disposizioni.

Art. XXIV

Articolo XXIV
1. La presente Convenzione e' aperta a tutti gli Stati per la firma. Uno Stato che non firmi la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore in conformita' con il paragrafo 3 del presente articolo puo' aderirvi in qualsiasi momento.
2. La presente Convenzione e' sottoposta a ratifica da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e gli strumenti di adesione saranno depositati presso i Governi del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e degli Stati Uniti d'America, che sono qui designati Governi depositari.
3. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data del deposito del quinto strumento di ratifica.
4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o adesione siano depositati successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, essa entrera' in vigore alla data del deposito dei loro strumenti di ratifica o di adesione.
5. I Governi depositari informeranno tempestivamente tutti gli Stati firmatari e aderenti della data di ogni firma, della data del deposito di ciascuno strumento di ratifica e di adesione alla presente Convenzione, della data della sua entrata in vigore e di ogni altra notizia.
6. La presente Convenzione sara' registrata dai Governi depositari conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. XXV

Articolo XXV
Qualsiasi Stato parte della presente Convenzione puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione. Gli emendamenti entreranno in vigore per ciascuno Stato parte della Convenzione che accetti gli emendamenti dopo il loro accoglimento da parte della maggioranza degli Stati parti della presente Convenzione e, in seguito, per ciascuno degli altri Stati parti alla data dell'accettazione da parte di detti emendamenti.

Art. XXVI

Articolo XXVI
Dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la questione della revisione della presente Convenzione sara' inclusa nell'ordine del giorno provvisorio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite al fine di esaminare, alla luce della passata applicazione della Convenzione, se essa richieda una revisione.
Tuttavia, cinque anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione, su richiesta di un terzo degli Stati parti della Convenzione, e con il consenso della maggioranza degli Stati parti, sara' convocata una conferenza degli Stati parti al fine di rivedere la presente Convenzione.

Art. XXVII

Articolo XXVII
Gli Stati parti della presente Convenzione possono, un anno dopo la sua entrata in vigore, comunicare le proprie intenzioni di recedere dalla Convenzione mediante notifica scritta ai Governi depositari.
Tale recesso avra' effetto un anno dopo la data di ricezione di tale notifica.

Art. XXVIII

Articolo XXVIII
La presente Convenzione, i cui testi inglese, russo, francese, spagnolo e cinese fanno ugualmente fede, sara' depositata negli archivi dei Governi depositari.
Copie debitamente certificate della presente Convenzione saranno trasmesse dai Governi depositari ai Governi degli Stati firmatari e aderenti.
IN FEDE di che i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO in triplice esemplare a Londra, Mosca e Washington, il 29 marzo 1972.
(seguono le firme).
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