Monitoring Gesetzessammlung

14G00187

IT - DL e Leggi di Conversione

14G00187

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. (14G00187) (LEGGE 21 novembre 2014 n. 174)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 29/11/2014 Vigenza internazionale del protocollo per l'Italia: 28 novembre 2014 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.

Art. 2

Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 135.280 a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Ai sensi dell' articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell' articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , destinate a spese derivanti da obblighi comunitari ed internazionali nell'ambito del programma «Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario» e, comunque, della missione «Diritto alla mobilita'» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all' articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 novembre 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Orlando

Protocol

COTIF 1999
Convention relative aux
transports internationaux
ferraviaires
dans la teneur
du Protocole de Vilnius en
vigueur depuis le 1.7.2006
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

PROTOCOLLO DEL 3 GIUGNO 1999
RECANTE MODIFICA DELLA CONVENZIONE RELATIVA AI TRASPORTI INTERNAZIONALI FERROVIARI (COTIF) DEL 9 MAGGIO 1980
(PROTOCOLLO 1999)
In applicazione degli articoli 6 e 19 § 2 della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari, firmata a Berna il 9 maggio 1980, di seguito denominata "COTIF 1980", la quinta Assemblea generale dell'Organizzazione inter-governativa per i trasporti internazionali ferroviari (OTIF) si e' tenuta a Vilnius dal 26 maggio al 3 giugno 1999.
- Convinta della necessita' e dell'utilita' di un'organizzazione intergovernativa che tratti per quanto possibile tutti gli aspetti del trasporto internazionale ferroviario a livello degli Stati,
- Considerando che a tal fine, vista l'applicazione della COTIF 1980 da parte di 39 Stati in Europa, in Asia ed in Africa nonche' da parte delle aziende ferroviarie di questi Stati, l'OTIF e' l'organizzazione piu' appropriata,
- considerando la necessita' di sviluppare la COTIF 1980, precisamente le Regole uniformi CIV e le Regole uniformi CIM, per adattarle alle nuove esigenze dei trasporti internazionali ferroviari,
- considerando che la sicurezza del trasporto delle merci pericolose nel traffico internazionale ferroviario, esige che il RID sia trasformato in un regime di diritto pubblico, la cui applicazione non dovra' piu' dipendere dalla conclusione di un contratto di trasporto sottoposto alle Regole uniformi CIM,
- considerando che dopo la firma della Convenzione il 9 maggio 1980, i cambiamenti politici, economici e giuridici intervenuti in molti Stati membri richiedono di stabilire e di sviluppare prescrizioni uniformi inerenti ad altri settori del diritto rilevanti per il traffico internazionale ferroviario,
- considerando che gli Stati dovrebbero prendere, in considerazione di particolari interessi pubblici, misure piu' efficaci per eliminare gli ostacoli frapposti al passaggio di frontiera nel traffico internazionale ferroviario,
- considerando che nell'interesse dei trasporti internazionali ferroviari occorre aggiornare le convenzioni e gli accordi internazionali multilaterali esistenti nel settore ferroviario e se del caso integrarli nella Convenzione,
L'Assemblea generale ha deciso quanto segue:
Articolo 1
Nuovo tenore della Convenzione
La COTIF 1980 e' modificata secondo il testo contenuto nell'Allegato, che e' parte integrante del presente protocollo.

Art. 2

Articolo 2
Depositario provvisorio
§1 Le funzioni del Governo depositario, previste agli articoli da 22 a 26 della COTIF 1980, sono assunte dall'OTIF, in quanto depositario provvisorio, a decorrere dall'apertura alla firma del presente Protocollo e fino alla data della sua entrata in vigore.
§2 Il Depositario provvisorio comunica agli Stati membri:
a) le firme del presente Protocollo ed il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione,
b) la data in cui il presente Protocollo entra in vigore in applicazione dell'articolo 4.
ed assume le altre funzioni di Depositario cosi' come enunciate nella Parte VII della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati.

Art. 3

Articolo 3
Firma, Ratifica, Accettazione, Approvazione, Adesione
§1 Il presente Protocollo rimane aperto alla firma degli Stati membri fino al 31 dicembre 1999. Tale firma ha luogo a Berna, presso il Depositario provvisorio.
§2 In conformita' all'articolo 20, §1 della COTIF 1980, il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione vengono depositati al piu' presto presso il Depositario provvisorio.
§3 Gli Stati membri che non hanno firmato il presente protocollo nei termini previsti al §1, nonche' gli Stati la cui domanda di adesione alla COTIF 1980 e' stata ammessa a pieno diritto in conformita' all'articolo 23, §2 della stessa, possono, prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo, aderirvi depositando uno strumento di adesione presso il Depositario provvisorio.
§4 L'adesione di uno Stato alla COTIF 1980, in conformita' all'articolo 23, la cui domanda sia stata fatta dopo l'apertura alla firma del presente Protocollo ma prima della sua entrata in vigore, e' valida sia per la COTIF 1980 sia per la Convenzione secondo la formulazione dell'Allegato al presente Protocollo

Art. 4

Articolo 4
Entrata in vigore
§1 Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui il Depositario provvisorio avra' notificato agli Stati membri il deposito dello strumento mediante il quale sono soddisfatti i requisiti dell'articolo 20 §2 della COTIF 1980. Sono considerati Stati membri ai sensi del citato articolo 20 §2 , gli Stati i quali, al momento della decisione della quinta Assemblea generale, erano Stati membri e che lo sono ancora nel momento in cui sono soddisfatte le condizioni per l'entrata in vigore del presente Protocollo.
§2 Cio' nonostante, l'articolo 3 si applica dal momento in cui il presente Protocollo e' aperto alla firma.

Art. 5

Articolo 5
Dichiarazioni e riserve
Le dichiarazioni e riserve di cui all'articolo 42, §1 della Convenzione, ai sensi dell'Allegato al presente Protocollo possono essere fatte o emanate in qualsiasi momento, anche prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo. Esse hanno effetto al momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo.

Art. 6

Articolo 6
Disposizioni transitorie
§1 Non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale dell'OTIF convoca l'Assemblea generale al fine di:
a) designare i membri del Comitato amministrativo per il periodo successivo (articolo 14, §2, lettera b) della COTIF ai sensi dell'Allegato al presente Protocollo) e, se del caso, decidere la fine del mandato del Comitato amministrativo in funzione;
b) fissare, per ogni periodo di sei anni, l'ammontare massimo delle spese dell'Organizzazione durante ogni periodo budgetario (articolo 14, §2, lettera e) della COTIF ai sensi dell'Allegato al presente Protocollo), e
c) procedere, se del caso, all'elezione del Segretario generale (articolo 14, §2, lettera c) della COTIF ai sensi dell'Allegato al presente Protocollo).
§2 Non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale dell'OTIF convoca la Commissione di esperti tecnici.
§3 Dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, il mandato del Comitato amministrativo, determinato in conformita' all'articolo 6, §2, lettera b) della COTIF 1980, cessa alla data stabilita dall'Assemblea generale, in coincidenza con l'inizio del mandato dei membri e dei membri supplenti del Comitato amministrativo, dalla stessa Assemblea designati (articolo 14, §2, lettera b) della COTIF ai sensi dell'Allegato al presente Protocollo).
§4 Il mandato del Direttore generale dell'Ufficio centrale, in funzione al momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo, cessa allo scadere del periodo per il quale e' stato nominato in conformita' all'articolo 7, §2, lettera d) della COTIF 1980. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, quest'ultimo esercita le funzioni di Segretario generale.
§5 Anche dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, le disposizioni pertinenti degli articoli 6,7 e 11 della COTIF 1980 rimangono applicabili per quanto riguarda:
a) la revisione dei conti e l'approvazione dei conti annuali dell'Organizzazione;
b) la determinazione dei contributi definitivi degli Stati membri alle spese dell'Organizzazione;
c) il pagamento dei contributi;
d) il limite massimo delle spese dell'Organizzazione nel corso di un periodo quinquennale, stabilito prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo.
Le lettere da a) a c) si riferiscono all'anno in cui il presente Protocollo entra in vigore nonche' a quello precedente.
§6 I contributi definitivi degli Stati membri, dovuti per l'anno in cui il presente Protocollo entra in vigore, sono calcolati in base all'articolo 11, §1 della COTIF 1980.
§7 A richiesta dello Stato membro, il cui contributo calcolato ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione ai sensi dell'Allegato al presente Protocollo, e' superiore a quello dovuto per l'anno 1999, l'Assemblea generale puo' stabilire il contributo di detto Stato per i tre anni susseguenti l'anno di entrata in vigore del presente Protocollo, in considerazione dei seguenti principi:
a) la base per fissare il contributo transitorio e' il contributo minimo di cui all'articolo 26, §3, sopracitato ovvero il contributo dovuto per l'anno 1999 se quest'ultimo e' superiore al contributo minimo;
b) il contributo e' gradualmente adattato, al massimo in tre fasi, in modo da ottenere l'ammontare del contributo definitivo calcolato ai sensi dell'articolo 26 sopra citato.
Questa disposizione non si applica agli Stati membri debitori del contributo minimo, il quale rimane in ogni caso dovuto.
§8 I contratti di trasporto dei viaggiatori o delle merci nel traffico internazionale fra gli Stati membri, conclusi in virtu' delle Regole uniformi CIV 1980 o delle Regole uniformi CIM 1980, rimangono soggetti alle Regole uniformi in vigore al momento della conclusione del contratto, anche dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.
§9 Le disposizioni vincolanti delle Regole uniformi CUV e delle Regole uniformi CUI si applicano ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo un anno dopo la sua entrata in vigore.

Art. 7

Articolo 7
Testi del Protocollo
§1 Il presente Protocollo e' concluso e firmato in lingua francese, inglese e tedesca. In caso di divergenze, solo il testo francese fa fede.
§2 Su proposta di uno degli Stati membri interessati, l'Organizzazione pubblica le traduzioni ufficiali del presente Protocollo in altre lingue, a condizione che una di queste lingue sia una lingua ufficiale sul territorio di almeno due Stati membri. Tali traduzioni sono elaborate in cooperazione con i servizi competenti degli Stati Membri interessati.
In fede di cio', i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Vilnius, il 3 giugno 1999, in un unico esemplare originale in ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca; tali esemplari rimangono depositati negli archivi dell'OTIF; ne saranno consegnate copie certificate conformi a ciascuno degli Stati membri.
Per la Repubblica di Albania:
Per la Repubblica di Algeria Democratica e Popolare:
Per la Repubblica Federale di Germania:
Per la Repubblica d'Austria:
Per il Regno del Belgio:
Per la Repubblica di Bosnia e Erzegovina:
Per la Repubblica di Bulgaria:
Per la Repubblica di Croazia:
Per il Regno di Danimarca:
Per il Regno di Spagna:
Per la Finlandia:
Per la Repubblica Francese:
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
Per la Grecia:
Per la Repubblica di Ungheria:
Per l'Irak:
Per la Repubblica Islamica dell'Iran:
Per la Repubblica d'Irlanda:
Per la Repubblica Italiana:
Per la Repubblica Libanese:
Per il Principato del Liechtenstein:
Per la Repubblica di Lituania:
Per il Granducato del Lussemburgo:
Per l'ex-Repubblica Yugoslava di Macedonia:
Per il Regno del Marocco:
Per il Principato di Monaco:
Per il Regno di Norvegia:
Per il Regno dei Paesi Bassi:
Per la Repubblica di Polonia:
Per la Repubblica Portoghese:
Per la Repubblica di Romania:
Per la Repubblica Slovacca:
Per la Repubblica di Slovenia:
Per il Regno di Svezia:
Per la Confederazione Elvetica:
Per la Repubblica Arabo-Siriana:
Per la Repubblica Ceca:
Per la Repubblica Tunisina:
Per la Repubblica di Turchia:

Art. 1

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari
(COTIF)
del 9 maggio 1980
nel tenore del Protocollo di modifica del 3 giugno 1999 in vigore dal 1 luglio 2006, e nella versione attualmente in vigore comprensiva: degli emendamenti e delle modifiche agli articoli 9 e 27 della Convenzione ed alle appendici "B" (CIM), "E" (CUI), "F" (APTU) e "G" (ATMF) della Convenzione adottate dalla Commissione di revisione nella sua 24° sessione; e delle modifiche alla appendice "C" (RID) della Convenzione adottate dalla Commissione Esperti RID nelle sessioni 47° e 48°.
Articolo 1
Organizzazione intergovernativa
§1 Le Parti della presente Convenzione costituiscono, in quanto Stati membri, l'Organizzazione inter-governativa per i trasporti internazionali ferroviari (OTIF) di seguito denominata «l'Organizzazione».
§2 La sede dell'Organizzazione e' a Berna. L'Assemblea generale puo' decidere di stabilirla in un altro luogo ubicato in uno degli Stati membri.
§3 L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica. Ha segnatamente la capacita' di stipulare contratti, di acquistare e alienare beni immobili e mobili nonche' di stare in giudizio.
§4 L'Organizzazione, i membri del suo personale, gli esperti di cui si avvale ed i rappresentanti degli Stati Membri godono dei privilegi e delle immunita' necessari per adempiere alla loro missione, alle condizioni definite nel Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, allegato alla Convenzione.
§5 Le relazioni fra l'Organizzazione e lo Stato dove quest'ultima ha la sede sono regolamentate in un Accordo di Sede.
§6 Le lingue di lavoro dell'Organizzazione sono il francese, l'inglese ed il tedesco. L'Assemblea generale puo' introdurre altre lingue di lavoro.

Art. 2

Articolo 2
Scopo dell'Organizzazione
§1 L'Organizzazione ha lo scopo di favorire, migliorare e facilitare sotto ogni punto di vista il traffico internazionale ferroviario, in particolare:
a) istituendo regimi di diritto uniforme nei seguenti settori giuridici:
1. contratto relativo al trasporto di viaggiatori e di merci nel traffico internazionale diretto, ivi compresi i trasporti complementari che utilizzano altri mezzi di trasporto e che sono oggetto di un solo contratto;
2. contratto relativo all'utilizzazione di veicoli in quanto mezzo di trasporto nel traffico internazionale ferroviario;
3. contratto relativo all'utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario;
4. trasporto di merci pericolose nel traffico internazionale ferroviario;
b) contribuendo, in considerazione di particolari interessi pubblici, ad eliminare il prima possibile gli ostacoli frapposti al passaggio di frontiera per il traffico internazionale ferroviario, nella misura in cui le cause di tali ostacoli sono di competenza degli Stati;
c) contribuendo all'interoperabilita' ed all'armonizzazione tecnica nel settore ferroviario per la validazione delle norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi;
d) istituendo una procedura uniforme per l'ammissione tecnica del materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale;
e) vigilando sull'applicazione di tutte le regole e raccomandazioni stabilite in seno all'Organizzazione ;
f) sviluppando regimi di diritto uniforme, regole e procedure di cui ai capoversi da a) ad e) in considerazione dell'evoluzione giuridica, economica e tecnica.
§2 L'Organizzazione puo':
a) nell'ambito degli scopi di cui al §1, elaborare altri regimi di diritto uniforme ;
b) istituire un quadro in cui gli Stati membri possano elaborare altre convenzioni internazionali volte a favorire, migliorare e facilitare il traffico internazionale ferroviario.

Art. 3

Articolo 3
Cooperazione internazionale
§1 Gli Stati membri s'impegnano a concentrare, in linea di massima, la loro cooperazione internazionale nel settore ferroviario in seno all'Organizzazione, purche' vi sia compatibilita' con i compiti che le sono conferiti in conformita' agli articoli 2 e 4. Per conseguire questo scopo, gli Stati membri adotteranno tutti i provvedimenti necessari ed utili per l'adattamento delle convenzioni e degli accordi internazionali multilaterali di cui sono parti contraenti, purche' tali convenzioni ed accordi riguardino la cooperazione internazionale nel settore ferroviario e trasferiscano ad altre organizzazioni governative o non governative le competenze che coincidono con i compiti attribuiti all'Organizzazione.
§2 Gli obblighi derivanti dal §1 per gli Stati membri, che sono altresi' Membri delle Comunita' europee o Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo non prevalgono sui loro obblighi in quanto Membri delle Comunita' europee o Stati Parti dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

Art. 4

Articolo 4
Rilevazione e trasferimento di competenze
§1 Su decisione dell'Assemblea generale, l'Organizzazione e' autorizzata a rilevare, in conformita' con gli scopi definiti all'articolo 2, le competenze, risorse ed obblighi che le siano trasferite da altre organizzazioni internazionali in forza di accordi stipulati con tali organizzazioni.
§2 Previa decisione dell'Assemblea generale, l'Organizzazione puo' trasferire ad altre organizzazioni internazionali, competenze, risorse ed obblighi in forza di accordi stipulati con tali organizzazioni
§3 Con l'approvazione del Comitato amministrativo, l'Organizzazione puo' farsi carico di funzioni amministrative attinenti ai suoi scopi, che le sono affidate da uno Stato membro. Le spese dell'Organizzazione erogate per tali funzioni sono a carico dello Stato membro interessato.

Art. 5

Articolo 5
Obblighi particolari degli Stati membri
§1 Gli Stati membri concordano di adottare tutti i provvedimenti adeguati per facilitare ed accelerare il traffico internazionale ferroviario. A tal fine, ciascuno Stato membro s'impegna, per quanto possibile: a
a) eliminare ogni inutile procedura;
b) semplificare e normalizzare le formalita' tuttora richieste;
c) semplificare i controlli di frontiera.
§2 Al fine di facilitare e migliorare il traffico internazionale ferroviario, gli Stati membri decidono di partecipare alla ricerca della maggiore uniformita' possibile nei regolamenti, negli standards, nelle procedure e nei metodi organizzativi relativi ai veicoli ferroviari, al personale ferroviario, all'infrastruttura ferroviaria ed ai servizi ausiliari.
§3 Gli Stati membri convengono di agevolare la stipula di accordi fra gestori d'infrastruttura in modo da ottimizzare il traffico internazionale ferroviario .

Art. 6

Articolo 6
Regole uniformi
§1 Il traffico internazionale ferroviario e l'ammissione di materiale ferroviario da utilizzare nel traffico internazionale sono regolamentati , a condizione che non siano state fatte o emanate dichiarazioni e riserve in conformita' all'articolo 42 §1, prima frase, da:
a) le "Regole uniformi relative al contratto di trasporto internazionale ferroviario dei viaggiatori (CIV) ", costituenti l'Appendice A della Convenzione;
b) le "Regole uniformi relative al contratto di trasporto internazionale delle merci (CIM)", costituenti l'Appendice B della Convenzione;
c) il "Regolamento relativo al trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID) ", costituente l'Appendice C della Convenzione
d) le "Regole uniformi relative ai contratti di utilizzazione dei veicoli nel traffico internazionale ferroviario (CUV)" costituenti l'Appendice D della Convenzione;
e) le "Regole uniformi relative al contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario (CUI)" costituenti l'Appendice E della Convenzione;
f) le "Regole uniformi relative alla convalida delle norme tecniche ed all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale ferroviario (APTU )" costituenti l'Appendice F della Convenzione;
g) le "Regole uniformi relative all'ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale (ATMF) ", costituenti l'Appendice G della Convenzione;
h) altri regimi di diritto uniforme elaborati dall'Organizzazione in forza dell'articolo 2, §2, lettera a), costituenti altrettante Appendici della Convenzione
§2 Le Regole uniformi, il Regolamento ed i regimi enumerati al §1, compresi i loro Allegati, sono parte integrante della Convenzione.

Art. 7

Articolo 7
Definizione del concetto di «Convenzione»
Nelle disposizioni di seguito, il termine «Convenzione» include la Convenzione vera e propria, il Protocollo di cui all'articolo primo §4, e le Appendici di cui all'articolo 6, compresi i loro Allegati.

Art. 8

Articolo 8
Diritto nazionale
§ 1 Nell'interpretazione e nell'applicazione della Convenzione, si terra' conto del suo carattere di diritto internazionale e della necessita' di favorire l'uniformita'.
§ 2 In mancanza di disposizioni nella Convenzione, e' applicabile il diritto nazionale.
§ 3 Per diritto nazionale s'intende il diritto dello Stato in cui l'avente diritto fa valere i propri diritti, incluse le regole relative al conflitto di leggi .

Art. 9

Articolo 9
Unita' di conto
§ 1 L'unita' di conto prevista dalle Appendici e' il Diritto di emissione speciale come definito dal Fondo monetario internazionale2.
§ 2 Il valore, nel Diritto di emissione speciale, della moneta nazionale di uno Stato membro che e' anche membro del Fondo monetario internazionale, e' calcolato secondo il metodo applicato dal Fondo monetario internazionale per le proprie operazioni e transazioni.
§ 3 Il valore, nel Diritto di emissione speciale, della moneta nazionale di uno Stato membro che non e' membro del Fondo monetario internazionale, e' calcolato secondo modalita' determinate da detto Stato. Questo calcolo deve esprimere in moneta nazionale un valore reale il piu' vicino possibile a quello che risulterebbe dall'applicazione del paragrafo 2.
§ 4 Gli Stati membri, ogni qualvolta avvenga un cambiamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale rispetto all'unita' di conto, comunicano al Segretario generale il loro metodo di calcolo in conformita' al paragrafo 3. Quest'ultimo notifica tali informazioni agli Stati membri.
§ 5 Un ammontare espresso in unita' di conto e' convertito nella moneta nazionale dello Stato del tribunale adito. La conversione si effettua secondo il valore della moneta corrispondente nel giorno della decisione giudiziaria o nel giorno concordato dalle parti.

Art. 10

Articolo 10
Disposizioni complementari
§ 1 Due o piu' Stati membri oppure due o piu' trasportatori possono decidere di comune accordo disposizioni complementari per l'esecuzione delle Regole uniformi CIV e delle Regole uniformi CIM senza tuttavia derogare a tali Regole uniformi.
§ 2 Le disposizioni complementari di cui al § 1 entrano in vigore e sono pubblicate nelle forme previste dalle leggi e dalle prescrizioni di ciascuno Stato. Le disposizioni complementari degli Stati e la loro entrata in vigore sono comunicate al Segretario generale dell'Organizzazione, il quale notifica tali informazioni agli altri Stati membri.

Art. 11

Articolo 11
Cauzione giudiziaria
La cauzione da fornire per garantire il pagamento delle spese processuali non puo' essere pretesa in occasione di azioni giudiziarie fondate sulle Regole uniformi CIV, le Regole uniformi CIM, le Regole uniformi CUV o le Regole uniformi CUI.

Art. 12

Articolo 12
Esecuzione di sentenze- Pignoramenti
§ 1 Qualora sentenze pronunciate in forza delle disposizioni della Convenzione, in contraddittorio o in contumacia da un giudice competente, siano divenute esecutive in base alle leggi applicate da tale giudice, esse acquisiscono efficacia esecutiva in ciascuno degli altri Stati membri, dopo l'espletamento degli adempimenti stabiliti nello Stato dove l'esecuzione deve aver luogo. Non e' ammesso il riesame nel merito del caso. Queste disposizioni si applicano anche alle transazioni giudiziarie.
§ 2 Il § 1 non si applica ne' alle sentenze solo provvisoriamente esecutive, ne' alle condanne a risarcire danni, oltre alle spese processuali, pronunciate contro un richiedente per via del rigetto della sua domanda.
§3 I crediti derivanti da un trasporto soggetto alle Regole uniformi CIV o alle Regole uniformi CIM , a vantaggio di un 'impresa di trasporto su di un'altra impresa di trasporto che non dipende dallo stesso Stato membro, possono essere pignorati solo in forza di una decisione resa dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro da cui dipende l'impresa titolare dei crediti da pignorare.
§ 4 I crediti derivanti da un contratto soggetto alle Regole uniformi CUV o alle Regole uniformi CUI , possono essere pignorati solo in forza di una decisione resa dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro da cui dipende l'impresa titolare dei crediti da pignorare.
§ 5 I veicoli ferroviari possono essere sequestrati , su un territorio diverso da quello dello Stato membro in cui il detentore ha la propria sede sociale, solo in forza di una decisione resa dall'autorita' giudiziaria di detto Stato. Il termine "detentore" indica colui che utilizza economicamente, in modo durevole, un veicolo ferroviario in quanto mezzo di trasporto , a prescindere se ne e' proprietario o se ha il diritto di disporne.

Art. 13

Articolo 13
Organi
§1 Il funzionamento dell'Organizzazione e' assicurato dai seguenti organi:
a) Assemblea generale,
b) Comitato amministrativo,
c) Commissione di revisione,
d) Commissione di esperti per il trasporto delle merci pericolose (Commissione di esperti del RID),
e) Commissione per l'agevolazione ferroviaria,
f) Commissione di esperti tecnici,
g) Segretario generale.
§ 2 L'Assemblea generale puo' decidere la creazione a titolo temporaneo di altre commissioni per compiti specifici.
§ 3 Nella determinazione del quorum dell'Assemblea generale e delle Commissioni di cui al §1, lettere da c) ad f), non si tiene conto degli Stati membri che non hanno diritto di voto (articolo 14, § 5, articolo 26, § 7 o articolo 40, § 4).
§ 4 In linea di massima, la presidenza dell'Assemblea generale, la presidenza del Comitato amministrativo nonche' la funzione di Segretario generale devono essere attribuite a cittadini di Stati membri diversi.

Art. 14

Articolo 14
Assemblea generale
§ 1 L'Assemblea generale si compone di tutti gli Stati membri.
§ 2 L'Assemblea generale:
a) stabilisce il proprio regolamento interno;
b) designa i membri del Comitato amministrativo, nonche' un membro supplente per ciascuno di essi ed elegge lo Stato membro che ne assicurera' la Presidenza (articolo 15 , §§ da 1 a 3);
c) elegge il Segretario generale (articolo 21, § 2);
d) emana direttive riguardanti l'attivita' del Comitato amministrativo e del Segretario generale;
e) fissa, per periodi di sei anni, l'ammontare massimo delle spese dell'Organizzazione in ogni periodo budgetario (articolo 25); in mancanza, emana per un periodo che non deve superare sei anni, direttive sulla limitazione di tali spese;
f) decide se la sede dell'Organizzazione deve essere stabilita in un altro luogo (articolo primo, § 2);
g) decide riguardo all'introduzione di altre lingue di lavoro (articolo primo, § 6);
h) decide sul rilevamento di altre competenze da parte dell'Organizzazione (articolo 4, §1) nonche' sul trasferimento di competenze dall'Organizzazione ad un'altra organizzazione intergovernativa (articolo 4, § 2);
i) decide, se del caso, la creazione a titolo temporaneo di altre commissioni per compiti specifici ( articolo 13, §2);
j) esamina se il comportamento di uno Stato debba essere considerato come tacita denuncia (articolo 26, § 7);
k) decide di affidare l'esecuzione della revisione dei conti ad uno Stato membro diverso dallo Stato di sede (articolo 27, § 1);
l) decide su proposte volte a modificare la Convenzione (articolo 33, §§ 2 e 3);
m) decide in merito alle domande di adesione che le vengono presentate (articolo 37,§ 4)
n) decide sulle condizioni di adesione di un'organizzazione regionale d'integrazione economica (articolo 38, § 1);
o) decide in merito alle domande di associazione che le vengono sottoposte (articolo 39, § 1);
p) decide in merito allo scioglimento dell'Organizzazione e l'eventuale trasferimento delle proprie competenze ad un'altra organizzazione intergovernativa (articolo 43);
q) decide in merito ad altre questioni iscritte all'ordine del giorno.
§3 Il Segretario generale convoca l'Assemblea generale ogni tre anni o su richiesta sia di un terzo degli Stati membri sia del Comitato amministrativo, come pure nei casi di cui all'articolo 33, §§ 2 e 3 e all'articolo 37, §4. Egli invia agli Stati membri il progetto d'ordine del giorno, al piu' tardi tre mesi prima dell'apertura della sessione, secondo le modalita' definite dal regolamento interno di cui al § 2, lettera a).
§4 All'Assemblea generale, il quorum (articolo 13, §3) e' ottenuto quando la maggioranza degli Stati membri vi sono rappresentati. Uno Stato membro puo' farsi rappresentare da un altro Stato membro; tuttavia uno Stato non puo' rappresentare piu' di un altro Stato.
§5 In caso di votazione dell'Assemblea generale relativa a modifiche delle Appendici della Convenzione, gli Stati membri che hanno fatto, in conformita' all'articolo 42, § 1, prima frase, una dichiarazione relativa all'Appendice pertinente, non hanno diritto di voto.
§6 L'Assemblea generale prende le sue decisioni a maggioranza degli Stati membri rappresentati al momento della votazione, salvo nei casi del § 2, lettere e), f), g), h), l) e p) e nel caso dell'articolo 34, § 6 , per i quali e' richiesta la maggioranza di due terzi. Tuttavia, nel caso del § 2, lettera l), la maggioranza di due terzi e' richiesta solo ove si tratti di proposte volte a modificare la Convenzione vera e propria, ad eccezione degli articoli 9 e 27, §§ da 2 a 10, nonche' il Protocollo di cui all'articolo primo, § 4.
§7 Su invito del Segretario generale, emanato di comune accordo con la maggioranza degli Stati membri,
a) Stati non membri dell'Organizzazione,
b) Organizzazioni ed associazioni internazionali competenti su questioni riguardanti le attivita' dell'Organizzazione o che si occupano di problemi iscritti all'ordine del giorno,
possono partecipare, con voto consultivo, alle sessioni dell'Assemblea generale.

Art. 15

Articolo 15
Comitato amministrativo
§1 Il Comitato amministrativo si compone di un terzo degli Stati membri.
§2 I membri del Comitato ed un membro supplente per ciascuno di essi, nonche' lo Stato membro che presiede sono designati per tre anni. La composizione del Comitato e' determinata per ciascun periodo tenendo conto segnatamente di un'equa ripartizione geografica. Un membro supplente divenuto membro del Comitato in un determinato periodo deve essere designato come membro del Comitato per il periodo successivo.
§3 In caso di seggio vacante, di sospensione del diritto di voto di un membro o in caso di assenza di un membro in due sessioni consecutive del Comitato, senza che questi si faccia rappresentare da un altro membro in conformita' al § 6, il membro supplente designato dall'Assemblea generale ne esercita le funzioni per il rimanente periodo.
§ 4 A prescindere dal caso previsto al § 3, nessuno Stato membro puo' far parte del Comitato per piu' di due periodi consecutivi ed interi.
§ 5 Il Comitato
a) stabilisce il proprio regolamento interno;
b) conclude l'accordo di sede;
c) stabilisce lo statuto del personale dell'Organizzazione;
d) nomina, tenendo conto della competenza dei candidati e di un'equa ripartizione geografica, gli alti funzionari dell'Organizzazione;
e) stabilisce un regolamento concernente le finanze e la contabilita' dell'Organizzazione;
f) approva il programma di lavoro, il bilancio preventivo, il rapporto di gestione ed i conti dell'Organizzazione ;
g) fissa, in base ai conti approvati, i contributi definitivi dovuti dagli Stati membri in conformita' all'articolo 26 per i due anni civili trascorsi, nonche' l'ammontare dell'anticipo di tesoreria dovuta dagli Stati membri in conformita' all'articolo 26 §5 per l'anno in corso e per il successivo anno civile;
h) determina le competenze dell'Organizzazione che riguardano tutti gli Stati membri o solo alcuni degli Stati membri, nonche' le spese che, di conseguenza, sono a carico di tali Stati membri ( articolo 26, § 4);
i) stabilisce l'ammontare delle specifiche remunerazioni (articolo 26, § 11);
j) impartisce direttive speciali per la verifica dei conti (articolo 27, § 1);
k) approva l'assunzione di funzioni amministrative da parte dell'Organizzazione (articolo 4 §3) e stabilisce i contributi specifici dovuti dallo Stato membro interessato;
l) comunica agli Stati membri il rapporto di gestione, l'estratto dei conti annuali nonche' le proprie decisioni e raccomandazioni;
m) stabilisce e comunica agli Stati membri, in vista dell'Assemblea generale incaricata di determinare la sua composizione, non oltre due mesi prima dell'apertura della sessione, un rapporto sulla propria attivita', nonche' proposte relative al proprio rinnovamento (articolo 14, §2, lettera b);
n) controlla la gestione del Segretario generale;
o) vigila affinche' il Segretario generale applichi correttamente la convenzione ed esegua le decisioni adottate da altri organi; a tal fine il Comitato puo' prendere tutti i provvedimenti atti a migliorare l'applicazione della Convenzione e delle suddette decisioni;
p) esprime pareri motivati sulle questioni che possono interessare l'attivita' dell'Organizzazione e che gli sono sottoposte da uno Stato membro o dal Segretario generale;
q) dirime le controversie fra uno Stato membro ed il Segretario generale tenendo conto della sua funzione di depositario (articolo 36, §2);
r) decide sulle richieste di sospensione della qualita' di membro (articolo 40).
§ 6 Nel Comitato, il quorum e' raggiunto quando due terzi dei suoi membri vi sono rappresentati. Un membro puo' farsi rappresentare da un altro membro; tuttavia un membro non puo' rappresentare piu' di un altro membro.
§7 Il Comitato prende le sue decisioni a maggioranza dei membri rappresentati al momento del voto.
§ 8 Salvo diversa decisione, il Comitato si riunisce presso la sede dell'Organizzazione. I processi verbali delle sessioni sono inviati a tutti gli Stati membri.
§ 9 Il presidente del Comitato:
a) convoca il Comitato almeno una volta l'anno , nonche' a richiesta sia di quattro suoi membri, sia del Segretario generale;
c) indirizza ai membri del Comitato il progetto d'ordine del giorno;
d) tratta, nei limiti ed alle condizioni definite nel regolamento interno del Comitato, le questioni urgenti esposte nell'intervallo fra le sessioni;
e) firma l'accordo di sede previsto al § 5, lettera b).
§ 10 Il Comitato puo', nei limiti delle proprie competenze, incaricare il presidente di eseguire alcuni compiti specifici.

Art. 16

Articolo 16
Commissioni
§ 1 Le Commissioni di cui all'articolo 13, § 1, lettere da c) ad f) e § 2 si compongono in linea di massima di tutti gli Stati membri.
Quando la Commissione di revisione, la Commissione di esperti del RID o la Commissione di esperti tecnici deliberano e decidono nell'ambito delle loro competenze su modifiche delle Appendici della Convenzione, gli Stati membri che hanno rilasciato in conformita' all'articolo 42, § 1, prima frase, una dichiarazione sulle Appendici in oggetto, non siedono nella relativa Commissione.
§ 2 Il Segretario generale convoca le Commissioni sia per iniziativa propria, sia a richiesta di cinque Stati membri, sia a richiesta del Comitato amministrativo. Il Segretario generale invia il progetto d'ordine del giorno agli Stati membri non oltre due mesi prima dell'apertura della sessione.
§ 3 Uno Stato membro puo' farsi rappresentare da un altro Stato membro: tuttavia, uno Stato non puo' rappresentare piu' di altri due Stati.
§4 Ciascuno Stato membro rappresentato ha diritto ad un voto. Una proposta e' adottata se il numero di voti positivi e':
a) almeno pari al terzo del numero di Stati membri rappresentati al momento del voto e
b) superiore al numero di voti negativi.
§ 5 Dietro invito del Segretario generale deciso di comune accordo con la maggioranza degli Stati membri,
a) Stati non membri dell'Organizzazione,
b) Stati membri che tuttavia non sono membri delle Commissioni competenti;
c) organizzazioni ed associazioni internazionali competenti su questioni riguardanti le attivita' dell'Organizzazione o che si occupano di problemi iscritti all'ordine del giorno,
possono partecipare con un voto consultivo alle sessioni delle Commissioni.
§ 6 Le Commissioni eleggono per ciascuna sessione o per un determinato periodo, un presidente ed uno o piu' vice presidenti.
§ 7 Le deliberazioni hanno luogo nelle lingue di lavoro. Gli interventi presentati in seduta in una delle lingue di lavoro, sono tradotti per l'essenziale nelle altre lingue di lavoro, le proposte e le decisioni sono tradotte integralmente.
§ 8 I processi verbali riassumono le deliberazioni. Le proposte e le decisioni sono riprodotte integralmente. Per cio' che concerne le decisioni solo il testo francese fa fede. I processi verbali sono distribuiti a tutti gli Stati membri.
§ 9 Le Commissioni possono creare gruppi di lavoro incaricati di trattare determinate questioni.
§ 10 Le Commissioni si dotano di un regolamento interno.

Art. 17

Articolo 17
Commissione di revisione
§ 1 La Commissione di revisione:
a) decide, in conformita' all'articolo 33, § 4, sulle proposte volte a modificare la Convenzione;
b) esamina le proposte da sottoporre per decisione, in conformita' all'articolo 33, § 2, all'Assemblea generale.
§ 2 Nella Commissione di revisione il quorum e' raggiunto quando la maggioranza degli Stati membri vi sono rappresentati.

Art. 18

Articolo 18
Commissione di esperti del RID
§ 1 La Commissione di esperti del RID decide, in conformita' all'articolo 33, § 5 sulle proposte volte a modificare la Convenzione.
§ 2 Nella Commissione di esperti del RID, il quorum (articolo 13, § 3) e' raggiunto quando un terzo degli Stati membri vi e' rappresentato.

Art. 19

Articolo 19
Commissione di facilitazione ferroviaria
§ 1 La Commissione di facilitazione ferroviaria :
a) si pronuncia su tutte le questioni volte a facilitare l'attraversamento delle frontiere nel traffico internazionale ferroviario;
b) raccomanda norme , metodi, procedure e prassi relative alla facilitazione ferroviaria.
§ 2 Nella Commissione di facilitazione ferroviaria, il quorum (articolo 13, § 3) e' raggiunto quando un terzo degli Stati membri vi e' rappresentato.

Art. 20

Articolo 20
Commissione di esperti tecnici
§ 1 La Commissione di esperti tecnici:
a) decide, in conformita' all'articolo 5 delle Regole uniformi APTU, sulla validazione di una norma tecnica relativa al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale;
b) decide, in conformita' all'articolo 6 delle Regole uniformi APTU, sull'adozione di una prescrizione tecnica uniforme relativa alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione o ad una procedura concernente il materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale;
c) vigila sull'applicazione di norme tecniche e di prescrizioni tecniche uniformi relative al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale ferroviario, ed esamina il loro sviluppo in previsione della loro validazione o adozione, in conformita' alle procedure previste agli articoli 5 e 6 delle Regole uniformi APTU;
d) decide in conformita' all'articolo 33 § 6; riguardo a proposte volte a modificare la Convenzione;
e) tratta tutti gli altri affari che le sono attribuiti in conformita' alle Regole uniformi APTU ed alle Regole uniformi ATMF. § 2 Nella Commissione di esperti tecnici, il quorum (articolo 13, §3) e' raggiunto quando la meta' degli Stati membri ai sensi dell'articolo 16 § 1 vi sono rappresentati. Al momento dell'adozione di decisioni sulle disposizioni degli Allegati delle Regole uniformi APTU, gli Stati membri che hanno formulato un'obiezione in conformita' all'articolo 35 § 4 riguardo alle disposizioni in oggetto o che hanno reso una dichiarazione in conformita' all'articolo 9, § 1 delle Regole uniformi APTU, non hanno diritto di voto.
§ 3 La Commissione di esperti tecnici puo' sia convalidare le norme tecniche o adottare prescrizioni tecniche uniformi, sia rifiutare di convalidarle o di adottarle; essa non puo' in alcun caso modificarle.

Art. 21

Articolo 21
Segretario generale
§ 1 Il Segretario generale assume le funzioni di segretariato dell'Organizzazione.
§ 2 Il Segretario generale e' eletto dall'Assemblea generale per un periodo di tre anni rinnovabile al massimo due volte .
§3 Il Segretario generale deve in particolare :
a) assumersi le funzioni di depositario (articolo 36);
b) rappresentare l'Organizzazione verso l'esterno;
c) comunicare agli Stati membri (articolo 34, § 1; articolo 35, §1) le decisioni prese dall'Assemblea generale e dalle Commissioni;
d) eseguire i compiti che gli sono affidati dagli altri organi dell'Organizzazione;
e) istruire le proposte di Stati membri volte a modificare la Convenzione, avvalendosi se del caso dell'assistenza di esperti;
f) convocare l'Assemblea generale e le Commissioni (articolo.14, § 3; articolo 16, § 2);
g) inviare agli Stati membri, in tempo utile, i documenti necessari per le sessioni dei vari organi;
h) elaborare il programma di lavoro, il progetto di bilancio preventivo ed il rapporto di gestione dell'Organizzazione e sottoporli all'approvazione del Comitato amministrativo (articolo 25);
i) gestire le finanze dell'Organizzazione nell'ambito del bilancio preventivo approvato;
j) cercare, su richiesta di una delle parti in causa, fornendo la propria mediazione, di dirimere le controversie fra le parti, originate dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione;
k) emanare a richiesta di tutte le parti in causa, un parere sulle controversie originate dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione;
l) assumere le funzioni che gli sono conferite dal Titolo V;
m) ricevere le comunicazioni fatte dagli Stati membri, dalle organizzazioni e dalle associazioni internazionali di cui all'articolo 16, §5 e dalle imprese (trasportatori, gestori d'infrastruttura ecc.) che partecipano al traffico internazionale ferroviario e notificarle, se del caso, agli altri Stati membri, organizzazioni ed associazioni internazionali, nonche' alle imprese;
n) dirigere il personale dell'Organizzazione ;
o) informare in tempo utile gli Stati membri riguardo a posti vacanti nei ruoli dell'Organizzazione;
p) aggiornare e pubblicare le liste delle linee di cui all'articolo 24.
§ 4 Il Segretario generale puo' di sua iniziativa presentare proposte volte a modificare la Convenzione.

Art. 22

Articolo 22
Personale dell'Organizzazione
I diritti e gli obblighi del personale dell'Organizzazione sono determinati dallo statuto del personale stabilito dal Comitato amministrativo in conformita' all'articolo 15, § 5, lettera c).

Art. 23

Articolo 23
Bollettino
§ 1 L'Organizzazione pubblica un bollettino che contiene le comunicazioni ufficiali nonche' quelle necessarie ed utili ai fini dell'applicazione della Convenzione.
§ 2 Le comunicazioni spettanti al Segretario generale in virtu' della Convenzione possono, se del caso, essere effettuate sotto forma di una pubblicazione nel bollettino.

Art. 24

Articolo 24
Liste delle linee
§ 1 Le linee marittime e di navigazione interna, di cui agli articoli primi delle Regole uniformi CIV e delle Regole uniformi CIM, sulle quali si effettuano trasporti che sono oggetto di un solo contratto di trasporto, in aggiunta ad un trasporto ferroviario, sono iscritte in due liste:
a) lista delle linee marittime e di navigazione interna CIV,
b) lista delle linee marittime e di navigazione interna CIM,
§ 2 Le linee ferroviarie di uno Stato membro che ha formulato una riserva in conformita' all'articolo primo, § 6 delle Regole uniformi CIV o in conformita' all'articolo primo, § 6 delle Regole uniformi CIM sono iscritte in due liste in conformita' a tale riserva:
a) lista delle linee ferroviarie CIV,
b) lista delle linee ferroviarie CIM
§ 3 Gli Stati membri inviano al Segretario generale le loro comunicazioni relative all'iscrizione o alla radiazione delle linee di cui ai §§ 1 e 2. Le linee marittime e di navigazione interna di cui al § 1, nel caso in cui collegano Stati membri, possono essere iscritte solo previo accordo di questi Stati; per la radiazione di una tale linea, e' sufficiente la comunicazione di uno solo di questi Stati.
§ 4 Il Segretario generale notifica l'iscrizione o la radiazione di una linea a tutti gli Stati membri.
§ 5 I trasporti sulle linee marittime e di navigazione interna di cui al § 1 ed i trasporti sulle linee ferroviarie di cui al § 2 sono soggetti alle disposizioni della Convenzione scaduto un mese dalla data di notifica dell'iscrizione, da parte del Segretario generale.
Tale linea cessa di essere sottoposta alle disposizioni della Convenzione scaduti tre mesi dalla data di notifica della radiazione da parte del Segretario generale, salvo per quanto riguarda i trasporti in corso non ancora terminati.

Art. 25

Articolo 25
Programma di lavoro. Bilancio preventivo. Conti. Relazione sulla gestione
§ 1 Il programma di lavoro, il bilancio preventivo ed i conti dell'Organizzazione coprono un periodo di due anni civili.
§ 2 Almeno ogni due anni, l'Organizzazione pubblica un rapporto di gestione.
§ 3 L'ammontare delle spese dell'Organizzazione e' stabilito, per ciascun periodo di bilancio preventivo, dal Comitato amministrativo, su proposta del Segretario generale .

Art. 26

Articolo 26
Finanziamento delle spese
§ 1 Fatti salvi i §§ 2 a 4, le spese dell'Organizzazione non coperte da altri proventi, sono a carico degli Stati membri per due quinti, in base alla chiave di ripartizione dei contributi dell'ordinamento delle Nazioni Unite, e per tre quinti proporzionalmente alla lunghezza totale delle infrastrutture ferroviarie e delle linee marittime e di navigazione interna iscritte, in conformita' all'articolo 24 , § 1 . Tuttavia le linee marittime e di navigazione interna sono calcolate solo per meta' della loro lunghezza.
§ 2 Quando uno Stato membro ha formulato una riserva in conformita' all'articolo primo, § 6 delle Regole uniformi CIV o in conformita' all'articolo primo, § 6 delle Regole uniformi CIM , la formula di contribuzione, di cui al §1, si applica come segue:
a) in luogo della lunghezza totale delle infrastrutture ferroviarie sul territorio di questo Stato membro, si tiene conto solo della lunghezza delle linee ferroviarie iscritte in conformita' all'articolo 24, § 2;
b) la quota contributiva, secondo l'ordinamento delle Nazioni Unite, e' calcolata proporzionalmente alla lunghezza delle linee iscritte in conformita' all'articolo 24, §§ 1 e 2 rispetto alla lunghezza totale delle infrastrutture ferroviarie sul territorio di questo Stato membro ed a quella delle linee iscritte in conformita' all'articolo 24, § 1; essa non puo' in alcun caso essere inferiore allo 0,01 per cento.
§ 3 Ciascuno Stato membro si fa carico almeno dello 0,25 per cento e al massimo del 15 per cento dei contributi.
§ 4 Il Comitato amministrativo determina le competenze dell'Organizzazione che concernono:
a) tutti gli Stati membri a parita', nonche' le spese sostenute da tutti gli Stati membri secondo la formula, di cui al §1;
b) solamente alcuni di tali Stati membri e le spese sostenute da detti Stati membri secondo la stessa formula.
Il § 3 si applica per analogia. Tali disposizioni non pregiudicano l'articolo 4, § 3.
§ 5 I contributi degli Stati membri alle spese dell'Organizzazione sono dovuti sotto forma di anticipi di tesoreria pagabili in due acconti non oltre il 31 ottobre di ciascuno dei due anni inclusi nel bilancio preventivo. L'anticipo di tesoreria e' stabilito in base ai contributi dei due anni precedenti definitivamente dovuti.
§ 6 Nell'inviare agli Stati membri il rapporto di gestione ed il rendiconto, il Segretario generale comunica l'ammontare definitivo del contributo per i due anni civili trascorsi, nonche' l'importo dell'anticipo di tesoreria per i successivi due anni civili.
§ 7 Dopo il 31 dicembre dell'anno in cui avviene la comunicazione del Segretario generale in conformita' al § 6, le somme dovute per i due anni civili trascorsi sono gravate di interessi in ragione del 5 per cento annuo. Se uno Stato membro non ha pagato la sua quota contributiva un anno dopo tale data, il suo diritto di voto e' sospeso fino a quando non adempie all'obbligo di pagamento. Allo scadere di un termine supplementare di due anni, l'Assemblea generale considera se il comportamento di detto Stato debba essere ritenuto come una tacita denuncia della Convenzione e fissa, se del caso, la data in cui cio' avra' effetto
§ 8 I contributi scaduti rimangono dovuti nei casi di denuncia in virtu' del §7 o dell'articolo 41, nonche' nei casi di sospensione del diritto di voto di cui all'articolo 40, § 4, lettera b).
§ 9 Gli importi non recuperati sono finanziati con risorse dell'Organizzazione.
§ 10 Lo Stato membro che ha denunciato la Convenzione puo' ridivenire Stato membro per adesione, a condizione che abbia pagato gli importi di cui e' debitore.
§ 11 L'Organizzazione percepisce una remunerazione per coprire spese particolari risultanti dalle attivita' previste all'articolo 21, § 3, lettere da j) ad l). Nei casi previsti all'articolo 21, § 3 lettere j) e k) tale remunerazione e' stabilita dal Comitato amministrativo, su proposta del Segretario generale; nel caso previsto all'articolo 21, § 3, lettera l) , e' applicabile l'articolo 31 § 3.

Art. 27

Articolo 27
Verifica dei conti
§ 1 Salvo diversa decisione dell'Assemblea generale, adottata in forza dell'articolo 14, § 2, lettera k) , la verifica dei conti e' effettuata dallo Stato di sede secondo le regole del presente articolo e, fatta salva ogni direttiva speciale del Comitato amministrativo , in conformita' con il regolamento sulle finanze e la contabilita' dell'Organizzazione (articolo 15, § 5, lettera e)).
§ 2 Il revisore verifica i conti dell'Organizzazione, compresi tutti i fondi fiduciari ed i conti speciali, nel modo che ritiene necessario, per assicurarsi:
a) che gli stati finanziari siano conformi ai registri ed alla contabilita' dell'Organizzazione;
b) che le operazioni finanziarie di cui le situazioni rendono conto sono state svolte in conformita' alle regole ed ai regolamenti, alle disposizioni budgetarie ed alle altre direttive dell'Organizzazione;
c) che i valori ed il denaro contante depositato in banca o in cassa, siano stati sia verificati mediante certificati ricevuti direttamente dai depositari, sia effettivamente calcolati;
d) che i controlli interni, compresa la revisione interna dei conti, siano adeguati;
e) che tutti gli elementi dell'attivo e del passivo, nonche' tutte le eccedenze ed i deficit siano stati contabilizzati secondo procedure che ritiene soddisfacenti.
§ 3 Il Revisore ha libero accesso in qualsiasi momento a tutti i registri, atti, documenti contabili e altre informazioni di cui ritiene di aver bisogno.
§ 4 Nel suo rapporto sulle operazioni finanziarie, il Revisore menziona:
a) la natura e la portata della revisione effettuata;
b) gli elementi connessi alla completezza o all'esattezza dei conti, ivi compreso, se del caso:
1. le informazioni necessarie per una corretta interpretazione e valutazione dei conti;
2. ogni importo che avrebbe dovuto essere riscosso ma che non e' stato incluso nei conti;
3. ogni importo che e' stato oggetto di un impegno di spesa regolare o condizionale, e che non e' stato contabilizzato oppure non e' stato preso in considerazione nelle situazioni finanziarie,
4. le spese non comprovate da documenti giustificativi sufficienti,
5. la tenuta di registri contabili in buona e debita forma; occorre rilevare i casi in cui la presentazione concreta delle situazioni finanziarie si discosta dai principi contabili generalmente riconosciuti e costantemente applicati;
c) le altre questioni riguardo alle quali occorre richiamare l'attenzione del Comitato Amministrativo, ad esempio:
1. i casi di frode o di presunta frode;
2. lo spreco, l'utilizzazione abusiva di fondi o di altri averi dell'Organizzazione (quand'anche i conti relativi all'operazione effettuata fossero in regola);
3.le spese che rischiano di comportare ulteriori notevoli costi per l'Organizzazione,
4. qualsiasi irregolarita', generale o particolare, del sistema di controllo delle entrate e delle uscite o delle forniture e del materiale,
5. le spese non conformi agli intendimenti del Comitato amministrativo, tenendo conto dei bonifici debitamente autorizzati nell'ambito del bilancio preventivo,
6. il superamento dei limiti dei crediti, in considerazione delle modifiche risultanti da bonifici debitamente autorizzati nell'ambito del bilancio preventivo,
7. le spese non conformi alle autorizzazioni che le disciplinano;
d) l'esattezza o l'inesattezza dei conti relativi alle forniture e al materiale, stabilita in base all'inventario e all'esame dei registri.
Inoltre il rapporto puo' riferire di operazioni contabilizzate durante un precedente periodo budgetario e per le quali nuove informazioni sono state ottenute, o di operazioni da effettuarsi in un ulteriore periodo budgetario, riguardo alle quali appare opportuno informare in anticipo il Comitato amministrativo.
§ 5 Il Revisore comunica al Comitato Amministrativo e al Segretario generale gli accertamenti fatti durante la verifica. Egli puo' inoltre presentare qualsiasi osservazione che ritiene appropriata sul rapporto finanziario del Segretario generale.

Art. 28

Articolo 28
Competenza
§ 1 Le liti fra Stati membri derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione, nonche' le liti fra Stati membri e l'Organizzazione, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del Protocollo sui privilegi e le immunita', possono essere sottoposte, a richiesta di una delle parti, ad un Tribunale arbitrale. Le parti determinano liberamente la composizione del Tribunale arbitrale e la procedura arbitrale.
§ 2 Le altre liti derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione e delle altre Convenzioni elaborate dall'Organizzazione in conformita' all'articolo 2, § 2, se non sono state risolte in via amichevole o sottoposte alla decisione dei tribunali ordinari, possono, mediante accordo fra le parti interessate, essere sottoposte ad un Tribunale arbitrale. Gli articoli da 29 a 32 si applicano per la composizione del tribunale arbitrale e per la procedura arbitrale.
§ 3 Ciascun Stato puo', quando presenta una richiesta di adesione alla Convenzione, riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte i §§ 1 e 2.
§ 4 Lo Stato che ha formulato una riserva una riserva in virtu' del § 3 puo' rinunciarvi in qualsiasi momento, informandone il depositario. Tale rinuncia ha effetto un mese dopo la data in cui il depositario ne informa gli Stati membri.

Art. 29

Articolo 29
Compromesso. Cancelliere
Le Parti concludono un compromesso che specifica in particolare :
a) l'oggetto della controversia;
b) la composizione del tribunale ed i termini concordati per la nomina dell'arbitro o degli arbitri,
c) il luogo convenuto come sede del Tribunale.
Il compromesso deve essere comunicato al Segretario generale il quale assume le funzioni di cancelliere.

Art. 30

Articolo 30
Arbitri
§ 1 Una lista di arbitri e' compilata ed aggiornata dal Segretario generale. Ogni Stato membro puo' far iscrivere sulla lista di arbitri due suoi cittadini.
§ 2 Il Tribunale arbitrale si compone di uno, tre o cinque arbitri, in conformita' al compromesso. Gli arbitri sono selezionati fra le persone che figurano sulla lista di cui al § 1. Tuttavia, se il compromesso prevede cinque arbitri, ciascuna delle parti puo' scegliere un arbitro a prescindere dalla lista Se il compromesso prevede un arbitro unico, quest'ultimo e' selezionato di comune accordo dalle parti. Se il compromesso prevede tre o cinque arbitri, ciascuna delle parti sceglie uno o due arbitri, a seconda dei casi; questi ultimi designano di comune accordo il terzo o il quinto arbitro, il quale presiede il Tribunale arbitrale. In caso di disaccordo fra le parti riguardo alla designazione dell'arbitro unico, o fra gli arbitri selezionati sulla designazione del terzo o del quinto arbitro, e' il Segretario generale che provvede a tale designazione.
§ 3 L'arbitro unico, il terzo o il quinto arbitro devono essere di nazionalita' diversa da quella delle parti, a meno che queste ultime non abbiano la stessa nazionalita'.
§ 4 L'intervento nella controversia di una parte terza non ha effetti sulla composizione del tribunale arbitrale.

Art. 31

Articolo 31
Procedura. Spese
§ 1 Il Tribunale arbitrale decide in merito alla procedura da seguire, tenendo conto segnatamente delle seguenti disposizioni:
a) istruisce e giudica le cause in base agli elementi forniti dalle parti, senza tuttavia essere vincolato, quando e' chiamato a stabilire il diritto, dalle interpretazioni di queste ultime;
b) non puo' accordare di piu' o altro rispetto a quanto richiesto nelle conclusioni del richiedente, ne' meno di quanto il convenuto abbia riconosciuto come dovuto;
d) la sentenza arbitrale debitamente motivata e' redatta dal tribunale arbitrale e notificata alle parti dal Segretario generale;
e) salvo disposizione contraria di diritto imperativo del luogo dove risiede il Tribunale arbitrale, e con riserva di accordo contrario delle parti, la sentenza arbitrale e' definitiva.
§2 Gli onorari degli arbitri sono stabiliti dal Segretario generale.
§3 La sentenza arbitrale fissa i costi e le spese processuali e ne stabilisce la ripartizione fra le parti, come pure la ripartizione degli onorari degli arbitri.

Art. 32

Articolo 32
Prescrizione. Forza esecutiva
§ 1 L'attivazione della procedura arbitrale ha, per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione, lo stesso effetto di quello previsto dal diritto materiale applicabile per intentare l'azione dinanzi al giudice ordinario.
§ 2 La decisione del Tribunale arbitrale acquisisce esecutivita' in ciascuno degli Stati membri, una volta espletati gli adempimenti previsti nello Stato dove l'esecuzione deve aver luogo. Non e' ammessa una revisione del merito della questione.

Art. 33

Articolo 33
Competenza
§ 1 Il Segretario generale informa immediatamente gli Stati membri di ogni proposta volta a modificare la Convenzione che gli e' stata comunicata dagli Stati membri o che ha egli stesso elaborato.
§ 2 L'Assemblea generale decide sulle proposte volte a modificare la Convenzione a condizione che i §§ da 4 a 6 non prevedano una diversa competenza.
§3 Quando una proposta di modifica viene portata all'Assemblea generale, questa puo' decidere, con la maggioranza di cui all'articolo 14, §6, che una tale proposta presenta un carattere di stretta connessione con una o piu' disposizioni delle Appendici della Convenzione. In questo caso, come anche nei casi di cui ai §§ da 4 a 6, seconde frasi, l'Assemblea generale e' ugualmente legittimata a decidere sulla modifica di questa o di queste disposizioni delle Appendici.
§ 4 Con riserva delle decisioni dell'Assemblea generale, adottate secondo il § 3, prima frase, la Commissione di revisione decide sulle proposte volte a modificare:
a) gli articoli 9 e 27, §§ da 2 a 10;
b) le Regole uniformi CIV, ad eccezione degli articoli 1°, 2,5,.6,16, 26 a 39, 41 a 53 e 56 a 60;
c) le Regole uniformi CIM, ad eccezione degli articoli 1°, 5, 6, §§ 1 e 2, degli articoli 8,12,13 § 2, 13, § 2, degli articoli 14,15, §§ 2 e 3, dell'articolo 19 ,§§ 6 e 7 , nonche' degli articoli 23 a 27, 30 a 33, 36 a 41 e 44 a 48;
d) le Regole uniformi CUV, ad eccezione degli articoli 1°, 4, 5 e 7 a 12;
e) le Regole uniformi CUI, ad eccezione degli articoli 1°, 2, 4, 8 a 15, 17 a 19, 21, 23 a 25;
f) le Regole uniformi APTU, ad eccezione degli articoli 1°, 3 e 9 a 11 nonche' gli Allegati a tali Regole uniformi;
g) le Regole uniformi ATMF, ad eccezione degli articoli 1°, 3 e 9.
Quando delle proposte di modifica sono sottoposte alla Commissione di revisione in conformita' alle lettere da a) a g), un terzo degli Stati rappresentati nella Commissione puo' esigere che tali proposte siano sottoposte all'Assemblea generale per decisione.
§ 5 La Commissione di esperti del RID decide sulle proposte volte a modificare il Regolamento relativo al trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose (RID). Quando tali proposte sono sottoposte alla Commissione di esperti del RID, un terzo degli Stati rappresentati nella Commissione puo' esigere che tali proposte siano sottoposte all'Assemblea generale per decisione.
§ 6 La Commissione di esperti tecnici decide sulle proposte volte a modificare gli Allegati delle Regole uniformi APTU. Quando tali proposte sono sottoposte alla Commissione di esperti tecnici, un terzo degli Stati rappresentati nella Commissione puo' esigere che tali proposte siano sottoposte all'Assemblea generale per decisione.

Art. 34

Articolo 34
Decisioni dell'Assemblea generale
§ 1 Le modifiche della Convenzione decise dall'Assemblea generale sono notificate dal
Segretario generale agli Stati membri.
§ 2 Le modifiche della Convenzione propriamente detta, decise dall'Assemblea generale entrano in vigore dodici mesi dopo la loro approvazione da parte di due terzi degli Stati membri, per tutti gli Stati membri ad eccezione di quelli che, prima dell'entrata in vigore di tali modifiche, hanno dichiarato di non approvarle.
§ 3 Le modifiche delle Appendici della Convenzione, decise dall'Assemblea generale, entrano in vigore, dodici mesi dopo la loro approvazione da parte della meta' degli Stati che non hanno reso una dichiarazione conformemente all'articolo 42, §1, prima frase, per tutti gli Stati membri ad eccezione di quelli che, prima dell'entrata in vigore di tali modifiche, abbiano dichiarato di non approvarle e di quelli che abbiano reso una dichiarazione conformemente all'articolo 42, § 1, prima frase.
§ 4 Gli Stati membri inviano al Segretario generale le loro notifiche relative all'approvazione delle modifiche della Convenzione decise dall'Assemblea generale nonche' le loro dichiarazioni di non approvazione di tali modifiche. Il Segretario generale ne informa gli altri Stati membri.
§ 5 Il termine di cui ai §§ 2 e 3 decorre dal giorno in cui il Segretario generale ha notificato che le condizioni per l'entrata in vigore delle modifiche sono soddisfatte.
§ 6 L'Assemblea generale puo' specificare, al momento dell'adozione di una modifica, che la portata di quest'ultima e' tale che ogni Stato membro il quale abbia reso la dichiarazione di cui al § 2 o al § 3 e non abbia approvato la modifica entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore cessera', alla scadenza di questo termine, di essere Stato membro dell'Organizzazione.
§ 7 Quando le decisioni dell'Assemblea generale riguardano le Appendici della Convenzione, l'applicazione dell'Appendice in oggetto e' integralmente sospesa dal momento dell'entrata in vigore delle decisioni, relativamente al traffico con e tra gli Stati membri che, in conformita' al § 3, si sono opposti alle decisioni nei termini fissati. Il Segretario generale notifica agli Stati membri tale sospensione, che avra' fine allo scadere di un mese dalla data in cui il Segretario generale ha notificato agli altri Stati membri la fine dell'opposizione .

Art. 35

Articolo 35
Decisioni delle Commissioni
§ 1 Le modifiche della Convenzione decise dalle Commissioni sono notificate dal Segretario generale agli Stati membri.
§ 2 Le modifiche della Convenzione stessa, decise dalla Commissione di revisione, entrano in vigore per tutti gli Stati membri il primo giorno del dodicesimo mese successivo a quello in cui il Segretario generale le ha notificate agli Stati membri. Gli Stati membri possono formulare un'obiezione nei quattro mesi successivi alla data di notifica. In caso di obiezione di un quarto degli Stati membri, la modifica non entra in vigore. Se uno Stato membro formula un'obiezione contro una decisione della Commissione di revisione nel termine di quattro mesi e denuncia la Convenzione, la denuncia ha effetto alla data prevista per l'entrata in vigore di detta decisione.
§ 3 Le modifiche delle Appendici alla Convenzione, decise dalla Commissione di revisione, entrano in vigore per tutti gli Stati membri il primo giorno del dodicesimo mese successivo a quello in cui il Segretario generale le ha notificate agli Stati membri. Le modifiche decise dalla Commissione di esperti del RID o dalla Commissione di esperti tecnici entrano in vigore per tutti gli Stati membri il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui il Segretario generale le ha notificate agli Stati membri.
§ 4 Gli Stati membri possono formulare un'obiezione nei quattro mesi successivi alla data di notifica di cui al § 3. In caso di obiezione espressa da un quarto degli Stati membri, la modifica non entra in vigore. Per gli Stati membri che hanno espresso un'obiezione contro una decisione nei termini stabiliti, l'applicazione dell'Appendice in oggetto e' integralmente sospesa per quanto riguarda il traffico con e tra gli Stati membri, a decorrere dal momento in cui le decisioni hanno effetto. Tuttavia, in caso di obiezione contro la convalida di una norma tecnica o l'adozione di una prescrizione tecnica uniforme, solamente queste ultime sono sospese per quanto concerne il traffico con e tra gli Stati membri a decorrere dal momento in cui le decisioni hanno effetto ; lo stesso si applica in caso di obiezione parziale.
§ 5 Il Segretario generale informa gli Stati membri circa le sospensioni di cui al § 4; le sospensioni sono revocate allo scadere di un mese dal giorno in cui il Segretario generale ha notificato agli altri Stati membri il ritiro dell'obiezione.
§ 6 Per determinare il numero di obiezioni previste ai §§ 2 e 4, non sono considerati gli Stati membri i quali:
a) non hanno diritto di voto (articolo 14, § 5, articolo 26, § 7 o articolo 40, § 4);
b) non sono membri della Commissione interessata (articolo 16, § 1, seconda frase);
c) abbiano reso una dichiarazione in conformita' all'articolo 9, § 1 delle Regole uniformi APTU.

Art. 36

Articolo 36
Depositario
§ 1 Il Segretario generale e' depositario della presente Convenzione. Le sue funzioni in quanto depositario sono quelle enunciate nella Parte VII della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati.
§ 2 Al sorgere di una divergenza fra uno Stato membro ed il depositario riguardo all'adempimento delle funzioni di quest'ultimo, il depositario o lo Stato membro interessato deve portare la questione all'attenzione degli altri Stati membri, o, se del caso, alla decisione del Comitato amministrativo.

Art. 37

Articolo 37
Adesione alla Convenzione
§ 1 L'adesione alla Convenzione e' aperta a ciascuno Stato nel cui territorio e' in esercizio un'infrastruttura ferroviaria.
§ 2 Lo Stato che desidera aderire alla Convenzione ne fa domanda al depositario. Il depositario la comunica agli Stati membri.
§ 3 La domanda e' ammessa a pieno titolo tre mesi dopo la comunicazione di cui al § 2, salvo opposizione formulata presso il depositario da cinque Stati membri. Il depositario ne da' avviso senza indugio allo Stato richiedente nonche' agli Stati membri.
L'adesione ha effetto il primo giorno del terzo mese successivo a tale avviso.
§ 4 In caso di opposizione di almeno cinque Stati membri nel termine previsto al § 3, la richiesta di adesione e' sottoposta all'Assemblea generale che decide al riguardo.
§ 5 Subordinatamente all'articolo 42, ogni adesione alla Convenzione riguarda esclusivamente la Convenzione nella sua versione in vigore nel momento in cui l'adesione ha effetto.

Art. 38

Articolo 38
Adesione di organizzazioni regionali d'integrazione economica
§ 1 L'adesione alla Convenzione e' aperta alle organizzazioni regionali d'integrazione economica aventi competenza ad adottare la propria legislazione, obbligatoria per i propri membri, nelle materie coperte da detta Convenzione e di cui uno o piu' Stati membri siano membri. Le condizioni per tale adesione sono definite in un accordo stipulato fra l'Organizzazione e l'organizzazione regionale.
§ 2 L'organizzazione regionale puo' esercitare i diritti di cui dispongono i suoi membri in virtu' della Convenzione, nella misura in cui riguardano materie di propria competenza. Cio' si applica anche per gli obblighi incombenti agli Stati membri in virtu' della Convenzione, a prescindere dagli obblighi finanziari di cui all'articolo 26.
§ 3 In previsione dell'esercizio del diritto di voto e del diritto di obiezione previsto all'articolo 35, §§ 2 e 4, l'organizzazione regionale dispone di un numero di voti pari a quello dei suoi membri che sono anche Stati membri dell'Organizzazione. Questi ultimi possono esercitare i loro diritti, segnatamente di voto, solo nella misura ammessa al § 2. L'organizzazione regionale non dispone di un diritto di voto per quanto concerne il Titolo IV.
§ 4 Per porre fine alla qualita' di membro, si applica per analogia l'articolo 41.

Art. 39

Articolo 39
Membri associati
§ 1 Ogni Stato sul cui territorio e' in esercizio un'infrastruttura ferroviaria puo' divenire membro associato dell'Organizzazione.
L'articolo 37, §§ da 2 a 25 si applica per analogia.
§ 2 Un membro associato puo' partecipare ai lavori degli organi di cui all' articolo 13 , § 1, lettere a) e da c) ad f) unicamente con un voto consultivo. Un membro associato non puo' essere nominato membro del Comitato amministrativo. Esso contribuisce alle spese dell'Organizzazione con lo 0,25 per cento dei contributi (articolo 26, §3).
§ 3 Per porre fine alla qualita' di membro associato, si applica per analogia l'articolo 41.

Art. 40

Articolo 40
Sospensione della qualita' di membro
§ 1 Uno Stato membro puo' chiedere, senza denunciare la Convenzione, una sospensione della sua qualita' di membro dell'Organizzazione, quando nessun traffico internazionale ferroviario e' piu' effettuato sul suo territorio, per ragioni non imputabili a detto Stato membro.
§ 2 Il Comitato amministrativo decide in merito ad una domanda di sospensione della qualita' di membro. La domanda deve essere inviata al Segretario generale fino a tre mesi prima di una sessione del Comitato.
§ 3 La sospensione della qualifica di membro entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il Segretario generale ha notificato agli Stati membri la decisione del Comitato amministrativo. La sospensione della qualita' di membro ha fine quando lo Stato membro notifica la ripresa del traffico internazionale ferroviario sul suo territorio. Il Segretario generale lo notifica senza indugio agli altri Stati membri.
§ 4 La sospensione della qualita' di membro comporta di conseguenza:
a) l'esonero dello Stato membro dal suo obbligo di contribuire al finanziamento delle spese dell'Organizzazione ;
b) la sospensione del suo diritto di voto negli organi dell'Organizzazione;
c) la sospensione del diritto di obiezione in forza dell'articolo 34, §§ 2 e 3 e dell'articolo 35, §§ 2 e 4.

Art. 41

Articolo 41
Denuncia della Convenzione
§ 1 La Convenzione puo' in ogni momento essere denunciata.
§ 2 Ogni Stato membro che desideri procedere ad una denuncia ne da' avviso al depositario. La denuncia ha effetto il 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 42

Articolo 42
Dichiarazioni e riserve alla Convenzione
§1 Ciascuno Stato membro puo' dichiarare in qualsiasi momento che non applichera' integralmente alcune Appendici alla Convenzione.
Inoltre le riserve come anche le dichiarazioni di non applicare alcune disposizioni della Convenzione propriamente detta, o delle sue Appendici sono ammesse solo se espressamente previste dalle stesse disposizioni.
§ 2 Le riserve o le dichiarazioni sono inviate al depositario. Esse hanno effetto nel momento in cui la Convenzione entra in vigore per lo Stato interessato. Ogni dichiarazione fatta dopo tale entrata in vigore ha effetto il 31 dicembre dell'anno successivo a detta dichiarazione. Il depositario ne informa gli Stati membri.

Art. 43

Articolo 43
Scioglimento dell'Organizzazione
§ 1 L'Assemblea generale puo' decidere lo scioglimento dell'Organizzazione e l'eventuale trasferimento delle sue competenze ad un'altra organizzazione intergovernativa, fissando con questa organizzazione, , se del caso, le condizioni del trasferimento.
§ 2 In caso di scioglimento dell'Organizzazione, i suoi beni ed averi sono conferiti agli Stati membri che siano stati ininterrottamente membri dell'Organizzazione negli ultimi cinque anni civili precedenti a quello della decisione, in virtu' del § 1, in proporzione al tasso medio di percentuale con cui hanno contribuito alle spese dell'Organizzazione in questi cinque anni.

Art. 44

Articolo 44
Disposizione transitoria
Nei casi previsti all'articolo 34, § 7 , all'articolo 35, §4, all'articolo 41, § 1 ed all'articolo 42, il diritto in vigore al momento della conclusione dei contratti sottoposti alle Regole uniformi CIV, alle Regole uniformi CIM, alle Regole Uniformi CUV o alle Regole uniformi CUI rimane applicabile ai contratti esistenti.

Art. 45

Articolo 45
Testi della Convenzione
§1 La Convenzione e' redatta in lingua francese, inglese e tedesca.
In caso di divergenze, solo il testo francese fa fede.
§2 Su proposta di uno degli Stati membri interessati, l'Organizzazione pubblica le traduzioni ufficiali della Convenzione in altre lingue, a condizione che una di queste lingue sia lingua ufficiale sul territorio di almeno due Stati membri. Tali traduzioni sono elaborate in collaborazione con i servizi competenti degli Stati membri interessati.

Art. 1

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DELL'ORGANIZZAZIONE INTERGOVERNATIVA PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI FERROVIARI
(OTIF)
Articolo 1
Immunita' di giurisdizione, esecuzione e sequestro
§ 1 Nel quadro delle sue attivita' ufficiali, l'Organizzazione beneficia dell'immunita' di giurisdizione e di esecuzione, salvo:
a) nella misura in cui l'Organizzazione abbia espressamente rinunciato a tale immunita' in un determinato caso;
b) in caso di un'azione civile intentata da un terzo;
c) in caso di domanda riconvenzionale direttamente collegata ad una procedura intentata a titolo principale dall'Organizzazione;
d) in caso di sequestro, ordinato con decisione giudiziaria sulle retribuzioni, salari ed altri emolumenti dovuti dall'Organizzazione ad un suo funzionario.
§ 2 Gli averi e gli altri beni dell'Organizzazione, qualunque sia il luogo in cui essi si trovino, beneficiano dell'immunita' verso ogni forma di requisizione, confisca, sequestro ed altra forma di pignoramento o di espropriazione forzata, salvo nella misura in cui lo richiedano temporaneamente la prevenzione di incidenti implicanti veicoli a motore appartenenti all'Organizzazione o che circolano per conto di quest'ultima, e le inchieste alle quali tali incidenti possano dare luogo.

Art. 2

Articolo 2
Protezione contro l'esproprio
Qualora sia necessaria un'espropriazione per pubblica utilita', devono essere prese tutte le misure necessarie atte ad impedire che essa non costituisca ostacolo all'esercizio delle attivita' dell'Organizzazione e deve essere preventivamente e prontamente versata un'adeguata indennita'.

Art. 3

Articolo 3
Esonero da imposte
§ 1 Ciascuno Stato membro esonera dalle imposte dirette l'Organizzazione, i suoi beni ed entrate, per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali. Quando l'Organizzazione effettua acquisti o utilizza servizi di notevole importo, strettamente necessari per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali, ed il prezzo di tali acquisti o servizi comprende tasse o diritti, sono adottate appropriate disposizioni dagli Stati membri, quando cio' sia possibile, per l'esonero dalle tasse o diritti di tale natura o per il rimborso del loro importo.
§ 2 Nessun esonero e' accordato per quanto riguarda le imposte e le tasse che costituiscono una semplice remunerazione di servizi resi. § 3 I beni acquistati in conformita' al § 1 non possono essere venduti, ne' ceduti o utilizzati diversamente dalle condizioni stabilite dallo Stato membro che ha accordato gli esoneri.

Art. 4

Articolo 4
Esonero da diritti e tasse
§ 1 I prodotti importati o esportati dall'Organizzazione, e strettamente necessari per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali sono esonerati da tutti i diritti e tasse percepiti all'atto dell'importazione o dell'esportazione.
§ 2 Nessun esonero e' accordato, agli effetti del presente articolo, per quanto riguarda gli acquisti e le importazioni di beni o la fornitura di servizi destinati ai bisogni propri dei funzionari dell'Organizzazione.
§ 3 L'articolo 3, §3 si applica per analogia ai beni importati in conformita' al § 1.

Art. 5

Articolo 5
Attivita' ufficiali
Le attivita' ufficiali dell'Organizzazione oggetto del presente Protocollo sono le attivita' che rispondono agli scopi definiti all'articolo 2 della Convenzione.

Art. 6

Articolo 6
Transazioni monetarie
L'Organizzazione puo' ricevere e detenere ogni fondo, valuta, denaro contante o valore mobiliare. Essa puo' disporne liberamente per tutti gli usi previsti dalla Convenzione ed avere conti in qualunque valuta nella misura necessaria per far fronte ai suoi impegni.

Art. 7

Articolo 7
Comunicazioni
Per le sue comunicazioni ufficiali ed il trasferimento di tutti i suoi documenti, l'Organizzazione beneficia di un trattamento non meno favorevole di quello accordato da ogni Stato membro alle altre organizzazioni internazionali paragonabili.

Art. 8

Articolo 8
Privilegi ed immunita' dei rappresentanti degli Stati
I rappresentanti degli Stati membri godono, nell'esercizio delle proprie funzioni e per la durata dei loro viaggi di servizio, dei seguenti privilegi ed immunita' nel territorio di ogni Stato membro:
a) immunita' di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, compresi le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni; non e' tuttavia concesso il godimento di tale immunita' in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo a motore o da ogni altro mezzo di trasporto appartenente ad un rappresentante di uno Stato membro o da lui condotto, o in caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa a tale mezzo di trasporto;
b) immunita' di arresto e di detenzione preventiva, salvo il caso di reato flagrante;
c) immunita' di sequestro dei loro bagagli personali salvo il caso di reato flagrante;
d) inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti ufficiali;
e) esenzione per loro stessi e per i loro congiunti da tutte le misure limitative dell'ingresso e di tutte le formalita' di registrazione degli stranieri;
f) stesse facilitazioni, per quanto riguarda le regolamentazioni monetarie o di cambio, accordate ai rappresentanti di Governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Art. 9

Articolo 9
Privilegi ed immunita' dei dipendenti dell'Organizzazione
I funzionari dell'Organizzazione godono, nell'esercizio delle proprie funzioni, dei seguenti privilegi ed immunita' sul territorio di ogni Stato membro:
a) immunita' di giurisdizione per le attivita', compresi le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro competenze; non e' tuttavia concesso il godimento di tale immunita' in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo a motore o da ogni altro mezzo di trasporto appartenente ad un funzionario dell'Organizzazione o da lui condotto, o in caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa a tale mezzo di trasporto; i funzionari continuano a beneficiare di questa immunita' anche dopo aver cessato di essere al servizio dell'Organizzazione;
b) inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti ufficiali;
c) stesse eccezioni alle disposizioni che limitano l'immigrazione e la registrazione degli stranieri, riconosciute generalmente ai funzionari delle organizzazioni internazionali; i familiari conviventi godono delle stesse agevolazioni;
d) esonero dall'imposta nazionale sul reddito, con riserva di introduzione a favore dell'Organizzazione, di un prelievo interno sulle retribuzioni, salari ed altri emolumenti corrisposti dall'Organizzazione; tuttavia gli Stati membri hanno la possibilita' di tener conto di tali retribuzioni, salari ed emolumenti nel calcolo dell'ammontare dell'imposta da percepire sui redditi provenienti da altre fonti; gli Stati membri non sono tenuti ad applicare tale esonero fiscale alle indennita' ed alle pensioni di quiescenza e alle rendite di sopravvivenza versate dall'Organizzazione ai suoi ex-funzionari o ai loro aventi diritto;
e) per quanto concerne la regolamentazione del cambio, gli stessi privilegi generalmente accordati ai funzionari delle organizzazioni internazionali.
f) in periodo di crisi internazionali, le stesse agevolazioni di rimpatrio per loro stessi e per i loro familiari conviventi di quelle generalmente accordate ai funzionari delle organizzazioni internazionali.

Art. 10

Articolo 10
Privilegi ed immunita' degli esperti
Gli esperti di cui l'Organizzazione si avvale, quando esercitano funzioni presso l'Organizzazione o effettuano missioni per conto di quest'ultima, anche durante i viaggi effettuati nell'esercizio di dette funzioni, o nel corso di tali missioni, godono dei seguenti privilegi ed immunita', nella misura in cui tali privilegi siano necessari per l'esercizio delle loro funzioni:
a) immunita' di giurisdizione per le attivita', comprese le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; non e' tuttavia concesso il godimento di tale immunita' in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo a motore o da ogni altro mezzo di trasporto appartenente ad un esperto, o da lui condotto o in caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa a tale mezzo di trasporto; gli esperti continuano a beneficiare di tale immunita' anche dopo la cessazione delle loro funzioni presso l'Organizzazione;
b) inviolabilita' di tutte le loro carte e documenti ufficiali;
c) agevolazioni di cambio necessarie per il trasferimento della loro remunerazione;
d) stesse agevolazioni, per quanto riguarda i loro bagagli personali, accordate agli agenti dei Governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Art. 11

Articolo 11
Scopo dei privilegi e delle immunita' concesse
§ 1 I privilegi e le immunita' previsti dal presente Protocollo sono istituiti unicamente al fine di assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento dell'Organizzazione e la completa indipendenza delle persone alle quali essi sono accordati. Le autorita' competenti revocano ogni immunita' in tutti i casi in cui il loro mantenimento sia suscettibile di ostacolare l'azione della giustizia e in cui esse possano essere revocate senza recare pregiudizio al conseguimento dell'obiettivo per il quale le stesse siano state accordate.
§ 2 Le autorita' competenti ai fini del § 1 sono:
a) gli Stati membri, per i loro rappresentanti;
b) il Comitato amministrativo per il Segretario generale;
c) il Segretario generale per gli altri funzionari dell'Organizzazione, nonche' per gli esperti di cui l'Organizzazione si avvale.

Art. 12

Articolo 12
Prevenzione di abusi
§ 1 Nessuna disposizione del presente Protocollo puo' mettere in causa il diritto di ogni Stato membro di prendere tutte le precauzioni utili nell'interesse della sua pubblica sicurezza.
§ 2 L'Organizzazione coopera in ogni momento con le autorita' competenti degli Stati membri, allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, e di garantire il rispetto delle leggi e delle norme degli Stati membri interessati, e di impedire qualsiasi abuso cui potrebbero dar luogo i privilegi e le immunita' previsti nel presente Protocollo.

Art. 13

Articolo 13
Trattamento dei propri connazionali
Nessuno Stato membro e' tenuto a concedere i privilegi e le immunita' menzionati :
a) all'articolo 8, ad eccezione della lettera d) ,
b) all'articolo 9, ad eccezione delle lettere a), b) e d),
c) all'articolo 10, ad eccezione delle lettere a) e b)
ai propri cittadini o alle persone che hanno la residenza permanente in tale Stato.

Art. 14

Articolo 14
Accordi complementari
L'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' Stati membri accordi complementari per l'applicazione del presente Protocollo per quanto riguarda detto o detti Stati membri, nonche' altri accordi per assicurare il buon funzionamento dell'Organizzazione.

Art. 1

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori
(CIV- Appendice A alla Convenzione)
Articolo primo
Campo d'applicazione
§ 1 Le presenti Regole uniformi si applicano a qualsiasi contratto di trasporto ferroviario di viaggiatori a titolo oneroso o gratuito quando il luogo di partenza e di destinazione sono situati in due diversi Stati membri, a prescindere dal domicilio o sede e dalla nazionalita' delle parti del contratto di trasporto.
§ 2 Quando un trasporto internazionale oggetto di un contratto unico include, a titolo di complemento del trasporto ferroviario transfrontaliero un trasporto su strada o su una via navigabile interna nell'ambito del traffico interno di uno Stato membro, si applicano le presenti Regole uniformi.
§ 3 Quando un trasporto internazionale oggetto di un contratto unico include, a titolo di complemento del trasporto ferroviario, un trasporto marittimo o un trasporto transfrontaliero su una via navigabile interna, le presenti Regole uniformi si applicano se il trasporto marittimo o il trasporto su via navigabile interna e' effettuato su linee iscritte nella lista delle linee di cui all'articolo 24 § 1 della Convenzione.
§4 Le presenti Regole uniformi si applicano altresi', per quanto concerne la responsabilita' del trasportatore in caso di morte e di lesioni dei viaggiatori, alle persone che accompagnano una spedizione, il cui trasporto e' effettuato in conformita' alle Regole uniformi CIM.
§ 5 Le presenti Regole uniformi non si applicano ai trasporti effettuati fra stazioni ferroviarie situate sul territorio di Stati limitrofi, quando l'infrastruttura di queste stazioni e' gestita da uno o piu' gestori d'infrastrutture dipendenti da un solo ed unico di questi Stati.
§ 6 Ogni Stato che sia Parte di una convenzione relativa al trasporto internazionale ferroviario diretto di viaggiatori, di natura comparabile alle presenti Regole uniformi puo', quando presenti una domanda di adesione alla Convenzione, dichiarare che applichera' tali Regole uniformi ai soli trasporti effettuati su una parte dell'infrastruttura ferroviaria ubicata sul suo territorio.
Questa parte dell'infrastruttura ferroviaria deve essere definita con precisione ed essere collegata all'infrastruttura ferroviaria di uno Stato membro. Quando uno Stato ha reso la dichiarazione sopra menzionata, dette Regole uniformi si applicano solo a condizione che:
a) il luogo di partenza o di destinazione come pure l'itinerario, previsti nel contratto di trasporto, siano situati sull'infrastruttura designata;
b) l'infrastruttura designata colleghi l'infrastruttura di due Stati membri e sia stata
c) prevista nel contratto di trasporto come itinerario per un trasporto in transito.
§ 7 Lo Stato che ha reso una dichiarazione secondo il § 6, puo' rinunciarvi in qualsiasi momento informandone il depositario. Tale rinuncia ha effetto un mese dopo la data in cui il depositario ne da' comunicazione agli Stati membri. La dichiarazione diviene priva di effetto quando la convenzione di cui al § 6, prima frase, cessa di essere in vigore per questo Stato.

Art. 2

Articolo 2
Dichiarazione relativa alla responsabilita' in caso di morte e di ferimento di viaggiatori
§ 1 Ciascuno Stato puo' in qualsiasi momento dichiarare che non applichera' ai viaggiatori, vittime d'incidenti sopravvenuti sul proprio territorio, l'insieme delle disposizioni relative alla responsabilita' del trasportatore in caso di morte o di ferimento di viaggiatori, allorche' questi siano suoi cittadini o persone abitualmente residenti in detto Stato.
§ 2 Lo Stato che ha reso una dichiarazione in conformita' al § 1, puo' rinunciarvi in qualsiasi momento informando il depositario.
Questa rinuncia ha effetto un mese dopo la data in cui il depositario ne informa gli Stati membri.

Art. 3

Articolo 3
Definizioni
Ai fini delle presenti Regole uniformi, il termine:
a) «trasportatore » indica il trasportatore contrattuale con il quale il viaggiatore ha concluso il contratto di trasporto, in virtu' delle presenti Regole uniformi, oppure un successivo trasportatore il quale e' responsabile in base a questo contratto,
b) « trasportatore sostituto» indica un trasportatore che non ha concluso il contratto di trasporto con il viaggiatore, ma al quale il trasportatore di cui alla lettera a) ha affidato in tutto o in parte l'esecuzione del trasporto ferroviario,
c) « condizioni generali di trasporto» indica le condizioni del trasportatore sotto forma di condizioni generali, o di tariffe legalmente in vigore in ciascuno Stato membro, e che sono divenute con la stipula del contratto di trasporto, parte integrante di quest'ultimo;
d) « veicolo» indica un veicolo automobilistico o un rimorchio trasportati in occasione di un trasporto di viaggiatori.

Art. 4

Articolo 4
Deroghe
§1 Gli Stati membri possono concludere accordi che prevedano deroghe alle presenti Regole uniformi per i trasporti effettuati esclusivamente fra due stazioni ferroviarie situate al di qua e al di la' del confine, quando non vi sia un'altra stazione intermedia.
§2 Per i trasporti effettuati fra due Stati membri che transitano attraverso uno Stato non membro, gli Stati interessati possono concludere accordi in deroga alle presente Regole uniformi.
§3 Fatte salve le altre disposizioni di diritto pubblico internazionale, due o piu' Stati membri possono stabilire fra loro le condizioni alle quali i trasportatori sono tenuti a trasportare viaggiatori, bagagli, animali e veicoli nella circolazione fra questi Stati.
§ 4 Gli accordi di cui ai §§ da 1 a 3 nonche' la loro entrata in vigore sono comunicati all'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali ferroviari. Il Segretario generale dell'Organizzazione ne da' comunicazione agli Stati Membri ed alle imprese interessate.

Art. 5

Articolo 5
Diritto cogente
Salvo diversa clausola nelle presenti Regole uniformi, ogni stipula che direttamente o indirettamente deroghi a tali Regole uniformi e' nulla e priva di effetto. La nullita' di tali stipule non comporta la nullita' delle altre disposizioni del contratto di trasporto. Cio' nonostante, un trasportatore puo' assumere una responsabilita' e degli obblighi piu' onerosi di quelli previsti dalle presenti Regole uniformi.

Art. 6

Articolo 6
Contratto di trasporto
§1 Con il contratto di trasporto, il trasportatore s'impegna a trasportare il viaggiatore, nonche', se del caso, bagagli e veicoli, nel luogo di destinazione ed a consegnare i bagagli ed i veicoli nel luogo di destinazione.
§ 2 Il contratto di trasporto deve essere attestato da uno o piu' titoli di trasporto consegnati al viaggiatore. Tuttavia, fatto salvo l'articolo 9, l'assenza , l'irregolarita' o la perdita del titolo di trasporto non pregiudica ne' l'esistenza ne' la validita' del contratto che rimane soggetto alle presenti Regole Uniformi.
§ 3 Il titolo di trasporto fa fede, fino a prova contraria, della conclusione e del contenuto del contratto di trasporto.

Art. 7

Articolo 7
Titolo di trasporto
§1 Le condizioni generali di trasporto determinano la forma ed il contenuto dei titoli di trasporto nonche' la lingua ed i caratteri in cui devono essere stampati e compilati.
Devono almeno essere iscritti sul titolo di trasporto:
a) il trasportatore o i trasportatori ;
b) l'indicazione che il trasporto e' soggetto, malgrado qualsiasi clausola contraria, alle presenti Regole uniformi; cio' puo' essere fatto con la sigla CIV;
c) ogni altra indicazione necessaria per provare la conclusione ed il contenuto del contratto di trasporto e che permette al viaggiatore di far valere i diritti risultanti da tale contratto.
§3 Il viaggiatore, quando riceve il titolo di trasporto, deve accertarsi che sia stato compilato secondo le sue indicazioni.
§ 4 Il titolo di trasporto e' cedibile se non e' nominativo e se il viaggio non e' iniziato.
§ 5 Il titolo di trasporto puo' consistere in una registrazione elettronica di dati, che possono essere trasformati in segni di scrittura leggibili. I procedimenti utilizzati per la registrazione e l'elaborazione dei dati debbono essere equivalenti dal punto di vista funzionale, in particolare per quanto riguarda il valore probatorio del titolo di trasporto rappresentato da questi dati.

Art. 8

Articolo 8
Pagamento e rimborso del prezzo del trasporto
§1 Salvo diverso accordo fra il viaggiatore ed il trasportatore, il prezzo del trasporto deve essere pagato in anticipo.
§2 Le Condizioni generali di trasporto determinano le condizioni che danno luogo al rimborso del prezzo del trasporto.

Art. 9

Articolo 9
Diritto al trasporto. Esclusione dal trasporto
§1 Sin dall'inizio del viaggio, il viaggiatore deve essere munito di un titolo di trasporto valido e deve presentarlo al momento del controllo dei titoli di trasporto. Le Condizioni generali di trasporto possono stabilire :
a) che un viaggiatore che non presenta un titolo di trasporto valido deve pagare una sovrattassa oltre al prezzo del trasporto;
b) che un viaggiatore il quale rifiuta di pagare immediatamente il prezzo del trasporto o la sovrattassa puo' essere escluso dal trasporto;
c) se e a quali condizioni si effettua il rimborso della sovrattassa.
§2 Le Condizioni generali di trasporto possono prevedere che sono esclusi dal trasporto o che possono essere esclusi dal trasporto durante il tragitto, i viaggiatori i quali:
a) rappresentano un pericolo per la sicurezza ed il buon funzionamento dell'esercizio ferroviario o per la sicurezza degli altri viaggiatori,
b) disturbano in modo intollerabile gli altri viaggiatori,
e che queste persone non hanno diritto al rimborso ne' del prezzo del trasporto, ne' del prezzo che hanno pagato per il trasporto dei loro bagagli.

Art. 10

Articolo 10
Adempimento di formalita' amministrative
Il viaggiatore deve attenersi agli adempimenti richiesti dalle dogane o da altre autorita' amministrative.

Art. 11

Articolo 11
Soppressione e ritardo di un treno. Mancata corrispondenza.
Se del caso, il trasportatore deve certificare sul titolo di trasporto che il treno e' stato soppresso o la corrispondenza mancata.

Art. 12

Articolo 12
Oggetti ed animali ammessi
§ 1 Il viaggiatore puo' recare con se' oggetti facilmente trasportabili (colli a mano), nonche' animali vivi in conformita' alle Condizioni generali di trasporto. Peraltro, il viaggiatore puo' recare con se' oggetti ingombranti in conformita' alle disposizioni particolari contenute nelle Condizioni generali di trasporto. Sono esclusi dal trasporto gli oggetti o gli animali di natura tale da recare noia o incomodo ai viaggiatori o causare un danno.
§ 2 Il viaggiatore puo' spedire, in quanto bagaglio, oggetti ed animali conformemente alle Condizioni generali di trasporto.
§ 3 Il trasportatore puo' ammettere il trasporto di veicoli in occasione di un trasporto di viaggiatori in conformita' alle disposizioni particolari contenute nelle Condizioni generali di trasporto.
§ 4 Il trasporto di merci pericolose come colli a mano, bagagli nonche' all'interno o sopra veicoli i quali, in conformita' al presente Titolo sono trasportati per ferrovia, deve essere conforme al Regolamento sul trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID)

Art. 13

Articolo 13
Verifica
§ 1 Il trasportatore ha il diritto, in caso di grave presunzione d'inosservanza delle condizioni di trasporto, di verificare che gli oggetti (colli a mano, bagagli, veicoli compresi il loro carico) e gli animali trasportati corrispondano alle condizioni di trasporto, quando le leggi e le prescrizioni dello Stato in cui la verifica deve aver luogo non lo vietino. Il viaggiatore deve essere invitato ad assistere alla verifica. Se non si presenta, o se non puo' essere rintracciato, il trasportatore deve chiamare due testimoni indipendenti.
§ 2 Qualora sia constatato che le condizioni di trasporto non sono state rispettate, il trasportatore puo' esigere dal viaggiatore il pagamento delle spese per la verifica.

Art. 14

Articolo 14
Adempimento di formalita' amministrative
Il viaggiatore deve conformarsi agli adempimenti previsti dalle dogane o da altre autorita' amministrative durante il trasporto, in occasione del suo trasporto, di oggetti (colli a mano, bagagli, veicoli, compresivi del loro carico) e di animali. Deve assistere all'ispezione di questi oggetti, salvo eccezione prevista dalle leggi e dalle prescrizioni di ogni Stato.

Art. 15

Articolo 15
Sorveglianza
Spetta al viaggiatore la sorveglianza dei colli a mano e degli animali che porta con se'.

Art. 16

Articolo 16
Spedizione dei bagagli
§ 1 Gli obblighi contrattuali relativi all'inoltro dei bagagli devono essere attestati da uno scontrino bagagli consegnato al viaggiatore.
§ 2 Fatto salvo l'articolo 22, l'assenza, l'irregolarita' o la perdita dello scontrino bagagli non pregiudica ne' l'esistenza ne' la validita' degli accordi relativi all'inoltro dei bagagli che rimangono sottoposti alle presenti Regole uniformi.
§ 3 Lo scontrino bagagli fa fede, fino a prova contraria, della registrazione dei bagagli e delle condizioni del loro trasporto.
§ 4 Fino a prova contraria, si presume che nel momento della presa in consegna dei bagagli da parte del trasportatore, questi ultimi fossero in buone condizioni apparenti e che il numero ed il volume dei colli corrispondessero alle descrizioni riportate sullo scontrino bagagli.

Art. 17

Articolo 17
Scontrino bagagli
§1 Le Condizioni generali di trasporto stabiliscono la forma ed il contenuto dello scontrino bagagli, nonche' la lingua ed i caratteri in cui deve essere stampato e compilato. L'articolo 7, §5 si applica per analogia.
§2 Devono essere almeno iscritti nello scontrino bagagli:
a) il trasportatore o i trasportatori;
b) l'indicazione che il trasporto e' soggetto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle presenti Regole uniformi; cio' puo' essere fatto con la sigla CIV;
c) ogni altra indicazione necessaria per provare gli obblighi contrattuali relativi all'inoltro dei bagagli e che consentano al viaggiatore di far valere i diritti risultanti dal contratto di trasporto.
§ 3 Il viaggiatore deve accertarsi, quando riceve lo scontrino bagagli, che quest' ultimo sia stato emesso secondo le sue indicazioni.

Art. 18

Articolo 18
Registrazione e trasporto
§1 Salvo eccezione prevista dalle Condizioni generali di trasporto, la registrazione dei bagagli si effettua solo su presentazione di un titolo di trasporto valido almeno fino al luogo di destinazione dei bagagli. Per di piu' la registrazione avviene in conformita' alle prescrizioni in vigore nel luogo di spedizione.
§2 Quando le Condizioni generali di trasporto prevedono che i bagagli possono essere ammessi al trasporto senza la presentazione di un titolo di trasporto, le disposizioni delle presenti Regole uniformi che disciplinano i diritti e gli obblighi del viaggiatore relativi ai suoi bagagli, si applicano per analogia allo spedizioniere del bagaglio.
§3 Il trasportatore puo' inoltrare i bagagli con un altro treno o un altro mezzo di trasporto e con un altro itinerario, diversi da quelli del viaggiatore.

Art. 19

Articolo 19
Pagamento del prezzo per il trasporto dei bagagli
Salvo accordo contrario fra il viaggiatore ed il trasportatore, il prezzo del trasporto dei bagagli si paga al momento della registrazione.

Art. 20

Articolo 20
Marcatura dei bagagli
Il viaggiatore deve indicare su ciascun collo, in uno spazio ben visibile ed in maniera sufficientemente stabile e chiara:
a) il suo nome ed il suo indirizzo,
b) il luogo di destinazione.

Art. 21

Articolo 21
Diritto di disporre dei bagagli
§1 Se le circostanze lo consentono e le prescrizioni delle dogane o di altre autorita' amministrative non vi si oppongono, il viaggiatore puo' chiedere la restituzione dei bagagli al luogo di spedizione, su presentazione dello scontrino bagagli e, ove previsto dalle Condizioni generali di trasporto, del titolo di trasporto.
§2 Le Condizioni generali di trasporto possono prevedere altre disposizioni relativamente al diritto di disporre dei bagagli, e cioe' modifiche del luogo di destinazione ed eventuali conseguenze finanziarie per il viaggiatore.

Art. 22

Articolo 22
Riconsegna
§1 La riconsegna dei bagagli ha luogo dietro presentazione dello scontrino bagagli e, se del caso, dietro pagamento delle spese che gravano sulla spedizione. Il trasportatore ha il diritto, senza tuttavia esservi tenuto, di accertare se il possessore dello scontrino ha titolo ad ottenere la riconsegna.
§2 Sono assimilati alla riconsegna al possessore dello scontrino bagagli, se conformi alle prescrizioni in vigore nel luogo di destinazione :
a) la consegna dei bagagli alle autorita' doganali o daziarie nei loro locali di spedizione o nei loro magazzini, quando questi non si trovano sotto la custodia del trasportatore;
b) l'affidamento degli animali vivi a un terzo.
§3 Il possessore dello scontrino bagagli puo' chiedere la riconsegna dei bagagli nel luogo di destinazione, trascorso il tempo convenuto nonche', se del caso, il tempo necessario per le operazioni doganali o di altre autorita' amministrative.
§4 In mancanza di restituzione dello scontrino bagagli, il trasportatore e' obbligato a riconsegnare il bagaglio soltanto a colui che provi il suo diritto: se tale prova sembra insufficiente, il trasportatore puo' esigere una cauzione.
§5 I bagagli vengono riconsegnati nel luogo di destinazione per il quale sono stati registrati.
§6 Il possessore dello scontrino bagagli a cui i bagagli non siano riconsegnati, puo' esigere l'annotazione nello scontrino stesso del giorno e dell'ora in cui egli ha richiesto la riconsegna conformemente al §3.
§7 L'avente diritto puo' rifiutare il ritiro dei bagagli se il trasportatore non da' seguito alla sua richiesta di procedere alla verifica dei bagagli per l'accertamento di un asserito danno.
§8 Per di piu', la riconsegna dei bagagli viene effettuata in conformita' alle prescrizioni in vigore nel luogo di destinazione.

Art. 23

Articolo 23
Condizioni di trasporto
Le disposizioni particolari per il trasporto dei veicoli, contenute nelle Condizioni generali di trasporto definiscono segnatamente le condizioni di ammissione al trasporto, di registrazione, di carico e di trasporto, di scarico e di riconsegna, nonche' gli obblighi del viaggiatore.

Art. 24

Articolo 24
Bollettino di trasporto
§1 Gli obblighi contrattuali relativi al trasporto di veicoli devono essere attestati da un bollettino di trasporto consegnato al viaggiatore. Il bollettino di trasporto puo' essere integrato nel titolo di trasporto del viaggiatore.
§2 Le particolari disposizioni per il trasporto di veicoli, contenute nelle Condizioni generali di trasporto determinano la forma ed il contenuto del bollettino di trasporto, nonche' la lingua ed i caratteri in cui deve essere stampato e compilato. L'articolo 7, § 5 si applica per analogia.
§ 3 Devono almeno essere iscritti sul bollettino di trasporto:
a) il trasportatore o i trasportatori;
b) l'indicazione che il trasporto e' soggetto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle presenti Regole uniformi; cio' puo' essere fatto con la sigla CIV;
c) ogni altra indicazione necessaria per provare gli obblighi contrattuali relativi ai trasporti dei veicoli, e che consentano al viaggiatore di far valere i diritti risultanti dal contratto di trasporto.
§ 4 Il viaggiatore deve accertarsi, quando riceve il bollettino di trasporto, che quest'ultimo e' stato emesso secondo le sue indicazioni.

Art. 25

Articolo 25
Diritto applicabile
Fatte salve le disposizioni del presente Capitolo, le disposizioni del Capitolo III relative al trasporto dei bagagli si applicano ai veicoli.

Art. 26

Articolo 26
Fondamento della responsabilita'
§1 Il trasportatore e' responsabile del danno derivante dalla morte, dal ferimento o da qualsiasi altro pregiudizio all'integrita' fisica o psichica del viaggiatore, causato da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, e sopravvenga durante la permanenza del viaggiatore nei veicoli ferroviari, o al momento in cui egli vi entra o ne esce, qualunque sia l'infrastruttura ferroviaria utilizzata.
§ 2 Il trasportatore e' esonerato da tale responsabilita':
a) se l'incidente e' stato causato da circostanze estranee all'esercizio ferroviario che il trasportatore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarita' del caso di specie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare;
b) nella misura in cui l'incidente sia dovuto a colpa del viaggiatore;
c) se l'incidente e' dovuto al comportamento di un terzo che il trasportatore, nonostante la diligenza richiesta dalle particolarita' del caso di specie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare; un'altra impresa che utilizzi la stessa infrastruttura ferroviaria non e' considerata come parte terza; il diritto di ricorso non e' pregiudicato .
§ 3 Se l'incidente e' dovuto al comportamento di un terzo e se , malgrado cio', il trasportatore non e' interamente sollevato dalla responsabilita' in conformita' al §2 , lettera c), egli risponde per il tutto nei limiti delle presenti Regole uniformi e senza pregiudizio di un suo eventuale regresso contro terzi.
§4 Le presenti Regole uniformi non si applicano alla responsabilita' che puo' ricadere sul trasportatore per i casi non previsti al § 1.
§5 Quando un trasporto oggetto di un unico contratto di trasporto e' effettuato da trasportatori successivi, la responsabilita', in caso di morte e di lesioni dei viaggiatori, e' del trasportatore a cui spettava, in base al contratto di trasporto, la prestazione del servizio di trasporto durante il quale l'incidente e' avvenuto.
Quando questa prestazione non e' stata realizzata dal trasportatore, ma da un trasportatore sostituto, entrambi i trasportatori sono responsabili solidalmente, in conformita' alle presenti Regole uniformi.

Art. 27

Articolo 27
Risarcimento dei danni in caso di morte
§ 1 In caso di morte del viaggiatore, il risarcimento dei danni comprende:
a) le spese necessarie conseguenti al decesso, in particolare quelle di trasporto della salma e delle esequie;
b) se la morte non e' sopravvenuta immediatamente, il risarcimento danni previsto all'art. 28.
§ 2, Se con la morte del viaggiatore vengono private del loro sostentamento persone verso le quali egli, in virtu' delle disposizioni di legge, aveva o avrebbe avuto in futuro un'obbligazione alimentare, si provvede ugualmente ad indennizzare dette persone per tale perdita. L'azione di risarcimento spettante a persone delle quali il viaggiatore aveva assunto il mantenimento, pur non essendovi tenuto per legge, resta soggetta al diritto nazionale.

Art. 28

Articolo 28
Risarcimento dei danni in caso di ferimento
In caso di ferimento o di ogni altro pregiudizio all'incolumita' fisica o psichica del viaggiatore, il risarcimento danni comprende:
a) le spese necessarie, in particolare quelle relative alla cura ed al trasporto;
b) la riparazione del danno causato, sia per l'incapacita' lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.

Art. 29

Articolo 29
Riparazione di altri danni corporali
Il diritto nazionale determina se ed in quale misura il trasportatore e' tenuto a corrispondere risarcimenti per danni corporali diversi da quelli previsti agli articoli 27 e 28.

Art. 30

Articolo 30
Forma ed ammontare del risarcimento dei danni in caso di morte e di lesioni
§ 1 Il risarcimento danni di cui all'articolo 27, §2 ed all'articolo 28, lettera b) deve essere corrisposto sotto forma di capitale. Tuttavia, se il diritto nazionale consente l'assegnazione di una rendita, il risarcimento dei danni e' corrisposto sotto tale forma allorche' il viaggiatore leso o gli aventi diritto di cui all'articolo 27 § 2 lo richiedano.
§ 2 L'ammontare del risarcimento da corrispondere in base a quanto disposto nel §1 e' determinato in base al diritto nazionale.
Tuttavia, per l''applicazione delle presenti Regole uniformi, e' fissato un limite massimo di 175000 unita' di conto in capitale, o in rendita annuale corrispondente a tale capitale, per ciascun viaggiatore, nel caso in cui il diritto nazionale preveda un limite massimo di ammontare inferiore.

Art. 31

Articolo 31
Altri mezzi di trasporto
§1 Salvo quanto previsto dal §2, le disposizioni relative alla responsabilita' in caso di morte e di ferimento di viaggiatori non si applicano ai danni sopravvenuti durante un trasporto che, conformemente al contratto di trasporto, non era un trasporto ferroviario.
§2 Tuttavia, se i veicoli ferroviari sono trasportati su traghetto, le disposizioni relative alla responsabilita' in caso di morte e di ferimento di viaggiatori si applicano ai danni indicati nell'articolo 26, §1 e nell'articolo 33, § 1, causati da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, sopravvenuto durante la permanenza del viaggiatore in detto veicolo, o al momento in cui egli vi salga o ne discenda.
§3 Se a seguito di circostanze eccezionali, l'esercizio ferroviario e' provvisoriamente sospeso ed i viaggiatori sono trasportati con un altro mezzo di trasporto, il trasportatore e' responsabile ai sensi delle presenti Regole uniformi.

Art. 32

Articolo 32
Responsabilita' in caso di soppressione, ritardo o mancata corrispondenza
§1 Il trasportatore e' responsabile nei confronti del viaggiatore per il danno dovuto al fatto che, a causa della soppressione, del ritardo o della mancanza di una corrispondenza, il viaggio non puo' continuare nello stesso giorno, o comunque la sua continuazione non e' ragionevolmente esigibile nello stesso giorno per via di circostanze contingenti. Il risarcimento dei danni comprende le spese ragionevoli di alloggio, nonche' le spese ragionevoli per avvisare le persone che attendono il viaggiatore.
§ 2 Il trasportatore e' esonerato da questa responsabilita' quando la soppressione, il ritardo o la mancanza di una corrispondenza sono imputabili ad una delle seguenti cause :
a) circostanze esterne all'esercizio ferroviario che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta dalle particolarita' del caso di specie, non poteva evitare o alle cui conseguenze non poteva ovviare.
b) colpa del viaggiatore, oppure
c) un comportamento di terzi che il trasportatore, nonostante abbia riposto la diligenza richiesta dalle particolarita' del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare; un'altra impresa che utilizzi la stessa infrastruttura ferroviaria non e' considerata parte terza; il diritto di ricorso rimane impregiudicato.
§ 3 Il diritto nazionale determina se, ed in quale misura, il trasportatore deve corrispondere un risarcimento danni per danni diversi da quelli previsti al §1. Questa disposizione non pregiudica l'articolo 44.

Art. 33

Articolo 33
Responsabilita'
§1 In caso di morte e di ferimento di viaggiatori, il trasportatore e' responsabile inoltre del danno risultante dalla perdita totale o parziale, o dell'avaria degli oggetti che il viaggiatore portava o sulla sua persona, o come colli a mano; cio' si applica anche agli animali che il viaggiatore portava con se'. L'articolo 26 si applica per analogia.
§2 Il trasportatore peraltro e' responsabile del danno risultante dalla perdita totale o parziale o dall'avaria di oggetti, colli a mano o animali, la cui sorveglianza spetta al viaggiatore conformemente all'articolo 15, solo a condizione che tale danno sia dovuto a colpa del trasportatore. Gli altri articoli del Titolo IV, ad eccezione dell'articolo 51, ed il Titolo VI non sono applicabili in questo caso.

Art. 34

Articolo 34
Limitazione del risarcimento danni in caso di perdita o di avaria di oggetti
Quando il trasportatore e' responsabile ai sensi dell'articolo 33, §1, deve riparare il danno fino a concorrenza di 1 400 unita' di conto per ogni viaggiatore.

Art. 35

Articolo 35
Esonero dalla responsabilita'
Il trasportatore non e' responsabile, nei confronti del viaggiatore, del danno che puo' risultare dal fatto che il viaggiatore non si uniformi alle prescrizioni delle dogane o di altre autorita' amministrative.

Art. 36

Articolo 36
Fondamento della responsabilita'
§1 Il trasportatore e' responsabile del danno derivante dalla perdita totale o parziale e dall'avaria dei bagagli, sopravvenute dal momento della presa in carico da parte del trasportatore fino alla riconsegna, nonche' del ritardo nella riconsegna.
§2 Il trasportatore e' esonerato da tale responsabilita' se la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna sono stati causati da colpa del viaggiatore, da un ordine di quest'ultimo non determinato da colpa del trasportatore, da un vizio proprio dei bagagli o da circostanze che il trasportatore non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.
§ 3 Il trasportatore e' esonerato da tale responsabilita' nella misura in cui la perdita o l'avaria derivino da rischi particolari inerenti a una o piu' delle seguenti cause:
a) mancanza o stato difettoso dell'imballaggio;
b) natura speciale dei bagagli;
c) spedizione come bagagli di oggetti esclusi dal trasporto.

Art. 37

Articolo 37
Onere della prova
§ 1 La prova che la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna abbia avuto per causa uno dei fatti previsti all'articolo 36, § 2, spetta al trasportatore.
§ 2 Quando il trasportatore stabilisce che la perdita o l'avaria e' potuta risultare, date le circostanze di fatto, da uno o piu' dei rischi particolari previsti all'articolo 36, § 3, si presume che il danno sia risultato da essi. L'avente diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto come causa, totalmente o parzialmente, uno di tali rischi.

Art. 38

Articolo 38
Trasportatori successivi
Quando un trasporto oggetto di un contratto di trasporto unico e' effettuato da piu' trasportatori successivi, ciascun trasportatore, che prende in carico i bagagli con lo scontrino bagagli o il veicolo con la bolletta di trasporto, e' parte, per quanto riguarda l'inoltro dei bagagli o il trasporto dei veicoli, del contratto di trasporto, in conformita' alle clausole dello scontrino bagagli o della bolletta di trasporto, e si assume gli obblighi che ne derivano. In questo caso, ciascun trasportatore risponde dell'esecuzione del trasporto sul percorso totale fino alla riconsegna.

Art. 39

Articolo 39
Trasportatore sostituto
§ 1 Quando il trasportatore ha affidato, in tutto o in parte, l'esecuzione del trasporto ad un trasportatore che lo sostituisce, indipendentemente o meno dall'esercizio di una facolta' che gli e' riconosciuta nel contratto di trasporto, il trasportatore resta comunque responsabile del trasporto nella sua totalita'.
§ 2 Tutte le disposizioni delle presenti Regole uniformi che disciplinano la responsabilita' del trasportatore, si applicano altresi' alla responsabilita' del trasportatore sostituto per il trasporto effettuato a sua cura. Gli articoli 48 e 52 si applicano quando viene intentata un'azione legale contro gli agenti e tutte le altre persone di cui il trasportatore sostituto si avvale per l'esecuzione del trasporto.
§ 3 Ogni convenzione particolare attraverso la quale il trasportatore assume obblighi che non gli spettano ai sensi delle presenti Regole uniformi, o rinuncia a diritti che gli sono conferiti da tali Regole uniformi, e' priva di effetto nei confronti del trasportatore sostituto che non l'ha accettata espressamente e per iscritto. Indipendentemente dal fatto che il trasportatore sostituto abbia accettato o meno questa particolare convenzione, il trasportatore resta comunque vincolato dagli obblighi o dalle rinunce che ne risultano.
§ 4 Quando, e nella misura in cui il trasportatore ed il trasportatore sostituto sono responsabili, la loro responsabilita' e' solidale.
§ 5 L'ammontare totale dell'indennita' dovuta da parte del trasportatore, del trasportatore sostituto nonche' dai loro agenti e dalle altre persone di cui essi si avvalgono per l'esecuzione del trasporto, non supera i limiti previsti nelle presenti Regole uniformi.
§ 6 Il presente articolo non pregiudica i diritti di ricorso eventualmente esistenti fra il trasportatore ed il trasportatore sostituto.

Art. 40

Articolo 40
Presunzione di perdita
§1 L'avente diritto puo', senza dover fornire altre prove, considerare come perduto un collo quando non sia stato riconsegnato o messo a sua disposizione nei quattordici giorni successivi alla domanda di riconsegna presentata conformemente all'articolo 22, § 3. §2 Se un collo considerato perduto e' ritrovato entro un anno dalla domanda di riconsegna, il trasportatore ha l'obbligo di avvisare l'avente diritto quando il suo domicilio e' noto o puo' essere determinato.
§ 3 Nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al § 2, l'avente diritto puo' esigere che il collo gli sia riconsegnato. In tal caso, egli deve pagare le spese inerenti al trasporto del collo dal luogo di spedizione fino a quello in cui si effettua la riconsegna, e restituire l'indennita' ricevuta, dopo aver detratto, se del caso, le spese eventualmente comprese in detta indennita'. Egli conserva ciononostante i suoi diritti all'indennita' per il ritardo nella riconsegna, previsti all'articolo 43.
§ 4 Se il collo rinvenuto non e' stato reclamato nel termine previsto al §3 o se il collo e' ritrovato dopo piu' di un anno dalla domanda di riconsegna, il trasportatore ne dispone conformemente alle leggi ed ai regolamenti in vigore nel luogo in cui si trova il collo.

Art. 41

Articolo 41
Indennita' in caso di perdita
§ 1 In caso di perdita totale o parziale dei bagagli, il trasportatore deve pagare, con l'esclusione di ogni altro risarcimento:
a) se l'ammontare del danno e' provato, un'indennita' pari a tale ammontare che non superi tuttavia 80 unita' di conto per chilogrammo mancante di massa lorda o 1200 unita' di conto per collo;
b) se l'ammontare del danno non e' provato, un'indennita' forfettaria di 20 unita' di conto per chilogrammo mancante di massa lorda o di 300 unita' di conto per collo.
Le modalita' di liquidazione dell'indennita' per chilogrammo mancante o per collo, sono determinate nelle Condizioni generali di trasporto.
§2 Il trasportatore deve inoltre rimborsare il prezzo per il trasporto dei bagagli e le altre somme spese in relazione al trasporto del collo perso, nonche' i diritti doganali ed il dazio di consumo gia' pagati.

Art. 42

Articolo 42
Indennita' in caso di avaria
§ 1 In caso di avaria dei bagagli, il trasportatore deve pagare, escluso ogni altro risarcimento, un'indennita' equivalente al deprezzamento dei bagagli.
§ 2 L'indennita' non supera:
a) se la totalita' dei bagagli e' deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto in caso di perdita totale;
b) se soltanto una parte dei bagagli e' deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto per la perdita della parte deprezzata.

Art. 43

Articolo 43
Indennita' in caso di ritardo nella riconsegna
§1 In caso di ritardo nella riconsegna dei bagagli, il trasportatore e' tenuto al pagamento, per ogni periodo indivisibile di ventiquattro ore dalla domanda di consegna, per un tempo massimo di quattordici giorni:
a) se l'avente diritto prova che un danno ivi compresa un'avaria, ne e' derivato, un'indennita' pari all'ammontare del danno fino ad un massimo di 0,80 unita' di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 14 unita' di conto per collo, riconsegnati in ritardo;
b) se l'avente diritto non prova che un danno ne e' derivato, un'indennita' forfettaria di 0,14 unita' di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 2,80 unita' di conto per collo, riconsegnati in ritardo.
Le modalita' di liquidazione dell'indennita', per chilogrammo o per collo, sono determinate nelle Condizioni generali di trasporto.
§2 In caso di perdita totale dei bagagli, l'indennita' prevista al §1 non si cumula con quella prevista all'articolo 41.
§ 3 In caso di perdita parziale dei bagagli, l'indennita' prevista al § 1 e' corrisposta per la parte non persa.
§ 4 In caso di avaria dei bagagli non risultante da un ritardo nella riconsegna, l'indennita' prevista al §1 si cumula, se del caso, con quella prevista all'articolo 42.
§ 5 In nessun caso, il cumulo dell'indennita' prevista al § 1 con quelle previste agli articoli 41 e 42 puo' dar luogo al pagamento di un'indennita' eccedente quella dovuta in caso di perdita totale dei bagagli.

Art. 44

Articolo 44
Indennita' in caso di ritardo
§ 1 In caso di ritardo nel carico per una causa imputabile al trasportatore o di ritardo nella riconsegna di un veicolo, il trasportatore deve pagare, se l'avente diritto prova che un danno ne e' derivato, un'indennita' il cui ammontare non supera il prezzo del trasporto.
§ 2 Se l'avente diritto rinuncia al contratto di trasporto, in caso di ritardo nel carico per una causa imputabile al trasportatore, viene rimborsato il prezzo del trasporto all'avente diritto. Inoltre questi puo' reclamare, allorche' provi che un danno e' derivato da detto ritardo, un'indennita' il cui ammontare non supera il prezzo del trasporto.

Art. 45

Articolo 45
Indennita' in caso di perdita
In caso di perdita totale o parziale di un veicolo, l'indennita' da corrispondere all'avente diritto per il danno provato e' calcolata sulla base del valore usuale del veicolo. Essa non supera 8 000 unita' di conto. Un rimorchio con o senza carico e' considerato come un veicolo indipendente.

Art. 46

Articolo 46
Responsabilita' per quanto concerne altri oggetti
§1 Per quanto riguarda gli oggetti lasciati nei veicoli o che si trovano in cofani ( ad es. bagagliai o porta sci) solidamente fissati al veicolo, il trasportatore e' responsabile solo del danno causato per sua colpa. L'indennita' totale da pagare non supera 1 400 unita' di conto.
§2 Per quanto concerne gli oggetti fissati all'esterno del veicolo, compresi i cofani di cui al § 1, il trasportatore e' responsabile solo se e' provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessa dal trasportatore, o con l'intenzione di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne sarebbe probabilmente derivato.

Art. 47

Articolo 47
Diritto applicabile
Fatte salve le disposizioni della presente Sezione, ai veicoli si applicano le disposizioni della Sezione 2 relative alla responsabilita' per i bagagli.

Art. 48

Articolo 48
Decadenza del diritto d'invocare i limiti di responsabilita'
I limiti di responsabilita' previsti nelle presenti Regoli uniformi, nonche' le disposizioni del diritto nazionale che limitano le indennita' ad un determinato ammontare, non si applicano quando e' provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessa dal trasportatore, o con l'intenzione di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne sarebbe probabilmente derivato.

Art. 49

Articolo 49
Conversione ed interessi
§ 1 Quando il calcolo dell'indennita' implica la conversione delle somme espresse in unita' monetarie straniere, quest'ultima deve essere effettuata secondo il corso in vigore nel giorno e nel luogo di pagamento dell'indennita'.
§ 2 L'avente diritto puo' richiedere gli interessi sull'indennita', calcolati in ragione del cinque per cento l'anno, a decorrere dal giorno del reclamo previsto all'articolo 55 oppure, se non e' vi stato reclamo, dal giorno dell'atto di citazione.
§ 3 Tuttavia, per le indennita' dovute in virtu' degli articoli 27 e 28, gli interessi decorrono solo dal giorno in cui si sono verificati i fatti che sono serviti alla determinazione dell'ammontare dell'indennita', qualora tale giorno sia posteriore a quello del reclamo o dell'atto di citazione.
§ 4 Per quanto concerne i bagagli, gli interessi sono dovuti solo se l'indennita' supera 16 unita' di conto per scontrino bagagli.
§ 5 Per quanto concerne i bagagli, se l'avente diritto non consegna al trasportatore entro il termine da questi opportunamente fissatogli, i documenti giustificativi necessari per la liquidazione definitiva di quanto reclamato, non decorrono interessi fra la scadenza del termine fissato e la consegna effettiva dei documenti.

Art. 50

Articolo 50
Responsabilita' in caso d'incidente nucleare
Il trasportatore e' esonerato dalla responsabilita' che gli incombe in virtu' delle presenti Regole uniformi quando il danno sia stato causato da un incidente nucleare e, in applicazione delle leggi e prescrizioni di uno Stato che disciplinano la responsabilita' in materia di energia nucleare, il gestore di un impianto nucleare o altra persona che lo sostituisce sia responsabile di questo danno.

Art. 51

Articolo 51
Persone di cui risponde il trasportatore
Il trasportatore e' responsabile dei suoi agenti e delle altre persone di cui si avvale per l'effettuazione del trasporto, quando questi agenti o altre persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria su cui il trasporto e' effettuato, sono considerate come persone dei cui servizi il trasportatore si avvale per l'esecuzione del trasporto.

Art. 52

Articolo 52
Altre azioni
§ 1 In tutti i casi in cui si applicano le presenti Regole uniformi, ogni azione per responsabilita' a qualsiasi titolo svolta, non puo' essere esercitata contro il trasportatore se non alle condizioni e nei limiti di queste Regole uniformi.
§ 2 Cio' vale anche per ogni azione esercitata contro gli agenti e le altre persone di cui il trasportatore risponde ai sensi dell'articolo 51.

Art. 53

Articolo 53
Principi particolari di responsabilita'
Il viaggiatore e' responsabile nei confronti del trasportatore per qualsiasi danno:
a) risultante dall'inosservanza dei suoi obblighi in virtu':
1. degli articoli 10, 14 e 20,
2. delle particolari disposizioni per il trasporto dei veicoli contenute nelle Condizioni generali di trasporto, oppure del Regolamento relativo al trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID)
oppure
b) causato dagli oggetti o dagli animali che porta con se',
a meno che non provi che il danno sia stato causato da circostanze che non poteva evitare, ed alle cui conseguenze non poteva ovviare, benche' avesse dato prova della diligenza richiesta ad un viaggiatore coscienzioso. Questa disposizione non pregiudica la responsabilita' che puo' incombere al trasportatore in virtu' degli articoli 26 e 33, § 1.

Art. 54

Articolo 54
Constatazione di perdita parziale o di avaria.
§1 Se il trasportatore scopre o presume una perdita parziale o un'avaria di un oggetto trasportato sotto la custodia del trasportatore (bagagli, veicoli) o l'avente diritto ne afferma l'esistenza, il trasportatore deve compilare senza indugio e possibilmente alla presenza dell'avente diritto, un processo verbale attestante, a seconda della natura del danno, lo stato in cui si trova l'oggetto e, per quanto possibile, l'entita' del danno, la sua causa e il momento in cui e' avvenuto.
§2 Una copia del processo verbale di constatazione deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto.
§3 Se l'avente diritto non accetta le risultanze del processo verbale, puo' richiedere che lo stato dei bagagli o del veicolo, nonche' la causa e l'ammontare del danno siano constatati da un esperto designato dalle parti del contratto di trasporto o per via giudiziaria. La procedura e' soggetta alle leggi ed alle prescrizioni dello Stato dove ha luogo la constatazione.

Art. 55

Articolo 55
Reclami
§1 I reclami relativi alla responsabilita' del trasportatore in caso di morte e di ferimento di viaggiatori, devono essere indirizzati per iscritto al trasportatore contro il quale puo' essere intentata l'azione giudiziaria. Nel caso di un trasporto oggetto di un contratto unico ed effettuato da trasportatori successivi, i reclami possono ugualmente essere indirizzati al primo o all'ultimo trasportatore, nonche' al trasportatore che ha nello Stato di domicilio o di residenza abituale del viaggiatore la sua sede principale, o la succursale, o l'ufficio che ha concluso il contratto di trasporto.
§ 2 Gli altri reclami relativi al contratto di trasporto devono essere indirizzati per iscritto al trasportatore indicato all'articolo 56, §§ 2 e 3.
§ 3 I documenti che l'avente diritto ritiene utile allegare al reclamo devono essere presentati o in originale o in copie, se del caso debitamente certificate conformi, qualora il trasportatore lo richieda. All'atto della liquidazione del reclamo, il trasportatore puo' esigere la restituzione del titolo di trasporto, dello scontrino bagagli e del bollettino di trasporto.

Art. 56

Articolo 56
Trasportatori che possono essere citati in giudizio
§1 L'azione giudiziaria fondata sulla responsabilita' del trasportatore in caso di morte e di ferimento di viaggiatori puo' essere intentata solo contro un trasportatore responsabile ai sensi dell'articolo 26, § 5.
§2 Fatto salvo il § 4, le altre azioni legali dei viaggiatori fondate sul contratto di trasporto possono essere intentate solo contro il primo o l'ultimo trasportatore, o contro quello che eseguiva la parte di trasporto nel corso della quale e' avvenuto il fatto all'origine della citazione giudiziaria.
§3 Nel caso di trasporti eseguiti da trasportatori successivi, quando il trasportatore che deve riconsegnare il bagaglio o il veicolo ha il proprio nome riportato con il suo consenso sullo scontrino bagagli o sul bollettino di trasporto, questi puo' essere citato in giudizio in conformita' al § 2, anche se non ha ricevuto il bagaglio o il veicolo.
§4 L'azione in giudizio per la restituzione di una somma pagata in virtu' del contratto di trasporto puo' essere intentata contro il trasportatore che ha riscosso questa somma, o contro quello a favore del quale la somma e' stata riscossa.
§5 L'azione giudiziaria puo' essere esercitata contro un trasportatore diverso da quelli di cui ai §§ 2 e 4, se e' formulata come domanda riconvenzionale o come eccezione in una causa in cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto. §6 Nella misura in cui le presenti Regole uniformi si applicano al trasportatore sostituto, quest'ultimo puo' anch'esso essere perseguito in giudizio.
§7 Quando il richiedente puo' scegliere fra vari trasportatori, il suo diritto d'opzione si estingue nel momento in cui l'azione giudiziaria e' intentata contro uno di essi; cio' si applica anche quando il richiedente ha la scelta fra uno o piu' trasportatori ed un trasportatore sostituto.

Art. 57

Articolo 57
Foro competente
§ 1 Le azioni giudiziarie fondate sulle presenti Regole uniformi possono essere intentate dinanzi alle giurisdizioni degli Stati membri designate di comune accordo dalle parti o dinanzi alla giurisdizione dello Stato membro sul cui territorio il convenuto ha il suo domicilio o la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l'ufficio che ha concluso il contratto di trasporto. Non possono essere adite altre giurisdizioni.
§ 2 Quando un'azione fondata sulle presenti Regole uniformi e' pendente dinanzi ad una giurisdizione competente ai sensi del § 1, o quando in questa controversia una sentenza e' stata pronunciata da detta giurisdizione, nessuna nuova azione legale per lo stesso motivo potra' essere intentata fra le stesse parti, a meno che la decisione della giurisdizione davanti alla quale la prima azione e' stata intentata, non possa essere eseguita nello Stato in cui la nuova azione e' intentata.

Art. 58

Articolo 58
Estinzione dell'azione in caso di morte e di ferimento
§1 Ogni azione dell'avente diritto, fondata sulla responsabilita' del trasportatore in caso di morte o di ferimento di viaggiatori, si estingue se l'avente diritto non segnala l'incidente subito dal viaggiatore entro dodici mesi a decorrere dalla conoscenza del danno ad uno dei trasportatori a cui puo' essere presentato un reclamo secondo l'articolo 55, § 1. Se l'avente diritto segnala verbalmente l'incidente al trasportatore, quest'ultimo deve rilasciargli un attestato di tale avviso verbale.
§ 2 L'azione tuttavia non si estingue se:
a) nel termine previsto al § 1, l'avente diritto ha presentato reclamo ad uno dei trasportatori designati all'articolo 55,. § 1;
b) nel termine previsto al § 1, il trasportatore responsabile e' venuto a conoscenza, per altre vie, dell'incidente accaduto al viaggiatore;
c) l'incidente non e' stato segnalato o e' stato segnalato in ritardo, a seguito di circostanze non imputabili all'avente diritto;
d) l'avente diritto prova che l'incidente e' dovuto a colpa del trasportatore .

Art. 59

Articolo 59
Estinzione dell'azione originata dal trasporto bagagli
§ 1 L'accettazione dei bagagli da parte dell'avente diritto estingue qualsiasi azione contro il trasportatore, originata dal contratto di trasporto, in caso di perdita parziale, di avaria o di ritardo nella riconsegna.
§ 2 L'azione tuttavia non si estingue :
a) in caso di perdita parziale o di avaria, se
1. la perdita o l'avaria siano state constatate conformemente all'articolo 54 prima del ritiro dei bagagli da parte dell'avente diritto;
2. la constatazione che avrebbe dovuto essere fatta conformemente all'articolo 54 e' stata omessa solo per colpa del trasportatore;
b) in caso di danno non apparente, constatato dopo l'accettazione dei bagagli da parte dell'avente diritto, qualora quest'ultimo:
1. richieda la constatazione conformemente all'articolo 54 immediatamente dopo la scoperta del danno e non oltre i tre giorni successivi al ritiro dei bagagli,
2. fornisca inoltre la prova che il danno si e' verificato tra la presa in carico da parte del trasportatore e la riconsegna;
c) in caso di ritardo nella riconsegna, qualora l'avente diritto entro ventuno giorni abbia fatto valere i propri diritti nei confronti di uno dei trasportatori indicati all'articolo 56, § 3;
d) qualora l'avente diritto fornisca la prova che il danno e' imputabile a colpa del trasportatore;

Art. 60

Articolo 60
Prescrizione
§1 Le azioni di risarcimento danni, fondate sulla responsabilita' del trasportatore in caso di morte e di ferimento di viaggiatori, si prescrivono:
a) per il viaggiatore, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell'incidente;
b) per gli altri aventi diritto, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello del decesso del viaggiatore purche' questo termine non oltrepassi il limite di cinque anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell'incidente.
§ 2 Le altre azioni originate dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno. Tuttavia la prescrizione e' di due anni se si tratta di un'azione per un danno che derivi da un atto o da un'omissione commessi o con l'intento di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente potuto derivare.
§ 3 La prescrizione prevista al §2 decorre per l'azione:
a) d'indennita' per perdita totale: dal quattordicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto all'articolo 22, § 3;
b) d'indennita' per perdita parziale, avaria o ritardo nella riconsegna: dal giorno in cui la consegna e' stata effettuata;
c) in tutti gli altri casi concernenti il trasporto dei viaggiatori; dal giorno di scadenza di validita' del titolo di trasporto.
Il giorno indicato come inizio della prescrizione non e' mai compreso nel computo dei termini.
§ 4 In caso di reclamo scritto conformemente all'articolo 55 unitamente ai documenti giustificativi necessari, la prescrizione e' sospesa fino al giorno in cui il trasportatore respinge per iscritto il reclamo e restituisce i documenti che vi sono allegati. In caso di parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende il suo corso per la parte del reclamo che rimane in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione dei documenti sono a carico della parte che invoca tale fatto. Ulteriori reclami aventi lo stesso oggetto non sospendono la prescrizione.
§ 5 L'azione prescritta non puo' piu' essere esercitata, neanche sotto forma di domanda riconvenzionale o di un'eccezione.
§ 6 Peraltro la sospensione e l'interruzione della prescrizione sono regolate dal diritto nazionale.

Art. 61

Articolo 61
Ripartizione del prezzo di trasporto
§ 1 Ogni trasportatore deve pagare ai trasportatori interessati la parte di loro spettanza su un prezzo di trasporto che ha riscosso o che avrebbe dovuto riscuotere. Le modalita' di pagamento sono stabilite mediante accordo fra i trasportatori.
§ 2 L'articolo 6, § 3, l'articolo 16, § 3 e l'articolo 25 si applicano ugualmente alle relazioni fra i trasportatori successivi.

Art. 62

Articolo 62
Diritto di regresso
§1 Il trasportatore che ha pagato un'indennita' ai sensi delle presenti Regole uniformi ha diritto di regresso contro i trasportatori che hanno partecipato al trasporto, conformemente alle seguenti disposizioni:
a) il trasportatore che ha causato il danno ne e' il solo responsabile;
b) se il danno e' stato causato da piu' trasportatori, ciascuno di essi risponde del danno che ha causato; se non e' possibile distinguere, l'indennita' e' ripartita fra loro conformemente alla lettera c);
c) se non puo' essere provato quale dei trasportatori abbia causato il danno, l'indennita' e' ripartita fra tutti i trasportatori che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelli che provano di non aver causato il danno; la ripartizione e' fatta in proporzione alla quota del prezzo di trasporto che spetta a ciascuno dei trasportatori.
§2 In caso d'insolvibilita' di uno di questi trasportatori, la quota che gli incombe e che non ha pagato e' ripartita fra tutti gli altri trasportatori che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alla parte del prezzo di trasporto che spetta a ciascuno di essi.

Art. 63

Articolo 63
Procedura di regresso
§1 La fondatezza del pagamento effettuato dal trasportatore che esercita una delle azioni di regresso ai sensi dell'articolo 62 non puo' essere contestata dal trasportatore contro il quale il regresso viene esercitato, se l'indennita' e' stata fissata dall'autorita' giudiziaria e quest'ultimo trasportatore, debitamente citato, e' stato posto in grado di intervenire nella causa. Il giudice investito dell'azione principale fissa i termini per la notifica della citazione e per l'intervento.
§ 2 Il trasportatore che esercita il regresso deve proporre una sola e medesima azione contro tutti i trasportatori con i quali non sia venuto a transazione, per non perdere il suo diritto di regresso contro quelli che non ha citato.
§ 3 Il giudice deve decidere con un'unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui e' investito.
§ 4 Il trasportatore che desidera far valere il suo diritto di regresso, puo' investire le giurisdizioni dello Stato sul cui territorio uno dei trasportatori partecipanti al trasporto ha la sede principale, o la succursale, o l'ufficio che ha concluso il contratto di trasporto.
§ 5 Quando l'azione deve essere intentata contro piu' trasportatori, il trasportatore che esercita il diritto di regresso puo' scegliere fra le giurisdizioni competenti ai sensi del § 4 quella dinanzi alla quale presentera' la sua azione di regresso.
§ 6 Non possono essere introdotte azioni di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda di risarcimento proposta dall'avente diritto al contratto di trasporto.

Art. 64

Articolo 64
Accordi relativi al regresso
I trasportatori sono liberi di concordare fra loro disposizioni in deroga agli articoli 61 e 62.

Art. 1

Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci
(CIM - Appendice B alla Convenzione)
Articolo primo
Campo d'applicazione
§1 Le presenti Regole uniformi si applicano a qualsiasi contratto di trasporto ferroviario di merci a titolo oneroso, quando il luogo dell'assunzione in carico della merce ed il luogo previsto per la consegna sono situati in due diversi Stati membri, cio' a prescindere dalla sede e dalla nazionalita' delle parti nel contratto di trasporto.
§2 Le presenti Regole uniformi si applicano altresi' ai contratti di trasporto ferroviario di merci a titolo oneroso, quando il luogo dell'assunzione in carico della merce ed il luogo previsto per la consegna sono situati in due Stati diversi, di cui uno almeno e' Stato membro, e quando le parti del contratto concordano che il contratto e' sottoposto a tali Regole uniformi.
§3 Quando un trasporto internazionale oggetto di un contratto unico include, a titolo di complemento del trasporto transfrontaliero ferroviario un trasporto su strada o su una via navigabile interna nel traffico interno di uno Stato membro, si applicano le presenti Regole uniformi.
§4 Quando un trasporto internazionale oggetto di un contratto unico include a titolo di complemento del trasporto ferroviario, un trasporto marittimo o un trasporto transfrontaliero su una via navigabile interna, le presenti Regole uniformi si applicano se il trasporto marittimo o il trasporto su via navigabile interna e' effettuato su linee iscritte nella lista delle linee di cui all'articolo 24 § 1 della Convenzione.
§ 5 Le presenti Regole uniformi non si applicano ai trasporti effettuati fra stazioni situate sul territorio di Stati limitrofi, quando l'infrastruttura di queste stazioni e' gestita da uno o piu' gestori d'infrastrutture dipendenti da uno solo di questi Stati.
§ 6 Ogni Stato che sia Parte di una convenzione relativa al trasporto internazionale ferroviario diretto di merci, di natura comparabile alle presenti Regole uniformi puo', quando presenta una domanda di adesione alla Convenzione, dichiarare che applichera' tali Regole uniformi ai soli trasporti effettuati su una parte dell'infrastruttura ferroviaria ubicata sul suo territorio. Questa parte dell'infrastruttura ferroviaria deve essere definita con precisione ed essere collegata all'infrastruttura ferroviaria di uno Stato membro. Quando uno Stato ha reso la dichiarazione sopra menzionata, dette Regole uniformi si applicano solo a condizione che:
a) il luogo dell'assunzione in carico della merce o il luogo per la riconsegna nonche' l'itinerario previsti nel contratto di trasporto, siano situati sull'infrastruttura designata; o
b) l'infrastruttura designata colleghi l'infrastruttura di due Stati membri e sia stata prevista nel contratto di trasporto in quanto itinerario per un trasporto in transito.
§ 7 Lo Stato che ha reso una dichiarazione secondo il § 6, puo' rinunciarvi in qualsiasi momento informandone il depositario. Tale rinuncia ha effetto un mese dopo la data nella quale il depositario ne avvisa gli Stati membri. La dichiarazione diviene priva di effetto quando la convenzione di cui al § 6, prima frase, cessa di essere in vigore per questo Stato.

Art. 2

Articolo 2
Prescrizioni di diritto pubblico
I trasporti a cui si applicano le presenti Regole uniformi, rimangono sottoposti alle prescrizioni di diritto pubblico, in particolare alle prescrizioni relative al trasporto delle merci pericolose, alle prescrizioni del diritto doganale ed a quelle relative alla protezione degli animali.

Art. 3

Articolo 3
Definizioni
Ai fini delle presenti Regole uniformi, il termine:
a) «trasportatore » indica il trasportatore contrattuale con il quale lo speditore ha concluso il contratto di trasporto in virtu' di tali Regole uniformi, oppure un trasportatore successivo, il quale e' responsabile in base a questo contratto,
b) « trasportatore sostituto» indica un trasportatore che non ha concluso il contratto di trasporto con lo speditore, ma al quale il trasportatore di cui alla lettera a) ha affidato in tutto o in parte l'esecuzione del trasporto ferroviario,
c) « Condizioni generali di trasporto» indica le condizioni del trasportatore sotto forma di condizioni generali, o di tariffe legalmente in vigore in ciascuno Stato membro e che sono divenute, con la stipula del contratto di trasporto, parte integrante di quest'ultimo;
d) « unita' di trasporto intermodale » indica i contenitori, le casse mobili, i semi-rimorchi o altre unita' di carico simili utilizzate nel trasporto intermodale.

Art. 4

Articolo 4
Deroghe
§1 Gli Stati membri possono concludere accordi che prevedono deroghe alle presenti Regole uniformi per i trasporti effettuati esclusivamente fra due stazioni ferroviarie situate da una parte e dall'altra della frontiera, quando non vi sia un'altra stazione intermedia.
§2 Per i trasporti effettuati fra due Stati membri che transitano attraverso uno Stato non membro, gli Stati interessati possono concludere accordi in deroga alle presenti Regole uniformi.
§3 Gli accordi di cui ai §§ 1 e 2, come anche la loro entrata in vigore sono comunicati all'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali ferroviari. Il Segretario generale dell'Organizzazione ne informa gli Stati Membri e le imprese interessate.

Art. 5

Articolo 5
Diritto cogente
Salvo diversa clausola nelle presenti Regole uniformi, ogni stipula che, direttamente o indirettamente, deroghi a tali Regole uniformi e' nulla e priva di effetto. La nullita' di tali stipule non comporta la nullita' delle altre disposizioni del contratto di trasporto. Cio' nonostante, un trasportatore puo' assumere una responsabilita' ed obblighi piu' onerosi di quelli previsti dalle presenti Regole uniformi.

Art. 6

Articolo 6
Contratto di trasporto
§1 Con il contratto di trasporto, il trasportatore s'impegna a trasportare la merce a titolo oneroso al luogo di destinazione ed a consegnarla ivi al destinatario.
§2 Il contratto di trasporto deve essere attestato da una lettera di vettura secondo un modello uniforme. Tuttavia l'assenza, l'irregolarita' o la perdita della lettera di vettura non pregiudicano ne' l'esistenza ne' la validita' del contratto che rimane soggetto alle presenti Regole Uniformi.
§3 La lettera di vettura e' firmata dallo speditore e dal trasportatore. La firma puo' essere sostituita da un timbro, da un'indicazione della macchina contabile o in ogni altro modo appropriato.
§4 Il trasportatore deve certificare sul duplicato della lettera di vettura, in modo appropriato, l'assunzione in carico della merce e deve consegnare il duplicato allo speditore.
§5 La lettera di vettura non ha valore di un titolo di credito negoziabile.
§6 Per ogni spedizione va compilata una lettera di vettura. Salvo diverso accordo fra lo speditore ed il trasportatore, una stessa lettera di vettura puo' riguardare esclusivamente il carico di un solo vagone.
§7 In caso di trasporto che attraversa il territorio doganale della Comunita' europea o il territorio sul quale e' applicata la procedura di transito comune, ciascuna spedizione deve essere accompagnata da una lettera di vettura che corrisponda ai requisiti dell'articolo 7. §8 Le associazioni internazionali dei trasportatori stabiliscono i modelli uniformi di lettera di vettura, di comune accordo con le associazioni internazionali della clientela e gli organismi competenti in materia doganale negli Stati membri, nonche' con ogni organizzazione intergovernativa d'integrazione economica regionale avente competenza per la propria legislazione doganale.
§9 La lettera di vettura, compreso il suo duplicato, puo' consistere in una forma di registrazione elettronica di dati che possono essere trasformati in segni di scrittura leggibili. I procedimenti utilizzati per la registrazione e l'elaborazione dei dati devono essere equivalenti dal punto di vista funzionale, segnatamente per quanto concerne l'efficacia probatoria della lettera di vettura costituita di questi dati.

Art. 7

Articolo 7
Tenore della lettera di vettura
§ 1 La lettera di vettura deve contenere le seguenti indicazioni:
a) luogo e data della sua compilazione;
b) nome ed indirizzo dello speditore;
c) nome ed indirizzo del trasportatore che ha concluso il contratto di trasporto;
d) nome ed indirizzo di colui al quale la merce e' effettivamente consegnata se non si tratta del trasportatore di cui alla lettera c);
e) luogo e data dell'assunzione in carico della merce;
f) luogo di consegna;
g) nome ed indirizzo del destinatario;
h) denominazione della natura della merce e delle modalita' d'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione prevista dal Regolamento relativo al trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID);
i) il numero di colli ed i segni e numeri particolari necessari per identificare le spedizioni in piccole partite;
j) il numero del vagone, nel caso di trasporto per carri completi;
k) il numero del veicolo ferroviario viaggiante sulle proprie ruote se e' consegnato al trasporto in quanto merce;
l) inoltre, in caso di unita' di trasporto intermodale, la categoria, il numero o altre caratteristiche necessarie per la loro identificazione;
m) la massa lorda della merce o la quantita' della merce espressa sotto altre forme;
n) l'enumerazione dettagliata dei documenti richiesti dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative, allegati alla lettera di vettura o custoditi a disposizione del trasportatore presso un'autorita' debitamente designata o presso un organo designato nel contratto;
o) le spese inerenti al trasporto (prezzo del trasporto, spese accessorie, diritti doganali ed altre spese che possono intervenire dalla stipula del contratto fino alla riconsegna ), nella misura in cui debbono essere pagate dal destinatario o ogni altra indicazione che le spese sono a carico del destinatario;
p) l'indicazione che il trasporto e' sottoposto, nonostante ogni clausola contraria, alle presenti Regole uniformi.
§2 Se del caso, la lettera di vettura deve inoltre contenere le seguenti indicazioni:
a) in caso di trasporto ad opera di trasportatori successivi, il nome del trasportatore che deve consegnare la merce, quando questi abbia dato il proprio consenso all'iscrizione sulla lettera di vettura;
b) le spese di cui lo speditore si fa carico;
c) l'ammontare del rimborso da riscuotere al momento della riconsegna della merce;
d) il valore dichiarato della merce e l'ammontare che rappresenta l'interesse speciale alla riconsegna;
e) il termine concordato entro il quale il trasporto deve essere effettuato;
f) l'itinerario concordato;
g) una lista dei documenti non menzionati al § 1 lettera n) consegnati al trasportatore;
h) le iscrizioni dello speditore concernenti il numero e la designazione dei sigilli che egli ha apposto sul vagone.
§3 Le parti del contratto di trasporto possono riportare sulla lettera di vettura ogni altra indicazione che riterranno utile.

Art. 8

Articolo 8
Responsabilita' per le indicazioni riportate sulla lettera di vettura
§1 Lo speditore risponde di tutte le spese e danni sostenuti dal trasportatore a causa:
a) dell'iscrizione nella lettera di vettura, da parte dello speditore, di menzioni irregolari inesatte, incomplete o riportate altrove rispetto allo spazio riservato a ciascuna di esse o:
b) dell'omissione, da parte dello speditore, delle iscrizioni prescritte dal RID.
§ 2 Se, a richiesta dello speditore, il trasportatore riporta delle menzioni sulla lettera di vettura, si considera, fino a prova contraria, che agisca per conto dello speditore.
§ 3 Se la lettera di vettura non contiene l'indicazione di cui all'articolo 7, § 1 , lettera p) il trasportatore e' responsabile di tutte le spese e danni subiti dall'avente diritto a causa di tale omissione.

Art. 9

Articolo 9
Merci pericolose
Se lo speditore ha omesso le iscrizioni prescritte dal RID, il trasportatore puo' in qualsiasi momento, a seconda delle circostanze, scaricare o distruggere la merce o renderla innocua senza che vi sia diritto ad indennizzo, a meno che non fosse a conoscenza del carattere pericoloso della merce al momento della sua assunzione in carico.

Art. 10

Articolo 10
Pagamento delle spese
§1 Salvo diverso accordo fra lo speditore ed il trasportatore, le spese (prezzo del trasporto, spese accessorie, diritti doganali ed altre spese che intervengono dalla stipula del contratto fino alla riconsegna) sono pagate dallo speditore.
§2 Se in virtu' di un accordo fra lo speditore ed il trasportatore, le spese sono stabilite a carico del destinatario, ed il destinatario non ha ritirato la lettera di vettura ne' ha fatto valere i propri diritti conformemente all'articolo 17, §3, ne' ha modificato il contratto di trasporto conformemente all'articolo 18, lo speditore resta obbligato al pagamento delle spese.

Art. 11

Articolo 11
Verifica
§1 Il trasportatore ha diritto di verificare in ogni momento se le condizioni di trasporto sono state rispettate e se la spedizione corrisponde alle iscrizioni riportate sulla lettera di vettura dallo speditore. Quando la verifica riguarda il contenuto della spedizione, deve essere effettuata per quanto possibile in presenza dell'avente diritto; nel caso in cui non sia possibile, il trasportatore si avvale di due testimoni indipendenti, in mancanza di altre disposizioni previste nelle leggi e nelle prescrizioni dello Stato dove avviene la verifica.
§2 Se la spedizione non corrisponde alle iscrizioni riportate sulla lettera di vettura o se le disposizioni relative al trasporto delle merci ammesse sotto condizione non sono state rispettate, il risultato della verifica deve essere annotato sul foglio della lettera di vettura che accompagna la merce e, se il trasportatore e' ancora in possesso del duplicato della lettera di vettura, anche su questo. In tal caso, le spese connesse alla verifica gravano sulla merce, a meno che non siano state pagate immediatamente.
§3 Quando lo speditore effettua il carico, ha diritto di esigere la verifica, da parte del trasportatore, dello stato della merce e del suo imballaggio, nonche' dell'esattezza delle dichiarazioni contenute nella lettera di vettura riguardo al numero di colli, alle loro marcature ed ai loro numeri, nonche' alla massa lorda o alla quantita' diversamente indicata. Il trasportatore e' obbligato a procedere alla verifica solo se ha i mezzi appropriati per farlo. Il trasportatore puo' reclamare il pagamento delle spese di verifica. Il risultato delle verifiche e' trascritto nella lettera di vettura.

Art. 12

Articolo 12
Efficacia probatoria della lettera di vettura
§1 La lettera di vettura fa fede, fino a prova contraria, della stipula e delle condizioni del contratto di trasporto e dell'assunzione in carico della merce da parte del trasportatore.
§2 Quando il trasportatore ha effettuato il carico, la lettera di vettura fa fede, fino a prova contraria, dello stato della merce e del suo imballaggio indicato nella lettera di vettura oppure, in mancanza di tali indicazioni, delle buone condizioni apparenti al momento dell'assunzione in carico da parte del trasportatore, nonche' dell'esattezza delle dichiarazioni della lettera di vettura riguardanti il numero di colli, le loro marcature ed i loro numeri, nonche' la massa lorda o la quantita' diversamente indicata.
§3 Quando lo speditore ha effettuato il carico, la lettera di vettura fa fede, fino a prova contraria, dello stato della merce e del suo imballaggio indicato nella lettera di vettura oppure, in mancanza di tali indicazioni, delle buone condizioni apparenti e dell'esattezza delle dichiarazioni di cui al § 2, unicamente nel caso in cui il trasportatore abbia verificato tali dichiarazioni e ne abbia riportato il risultato concordante della sua verifica sulla lettera di vettura.
§4 Tuttavia la lettera di vettura non fa fede quando comporta una riserva motivata. Una riserva puo' essere motivata segnatamente dal fatto che il trasportatore non ha mezzi appropriati per controllare se la spedizione corrisponde effettivamente alle iscrizioni riportate nella lettera di vettura.

Art. 13

Articolo 13
Carico e scarico della merce
§1 Lo speditore ed il trasportatore stabiliscono di comune accordo a chi incombe il carico e lo scarico della merce. In mancanza di tale accordo, per i colli il carico e lo scarico incombono al trasportatore, mentre per i carri completi il carico incombe allo speditore e lo scarico, dopo la riconsegna, al destinatario.
§2 Lo speditore e' responsabile di tutte le conseguenze di un carico difettoso da esso effettuato e deve evidentemente porre riparo al danno di conseguenza subito dal trasportatore. La prova del carico difettoso incombe al trasportatore.

Art. 14

Articolo 14
Imballaggio
Lo speditore e' responsabile nei confronti del trasportatore di tutti i danni e le spese dovute all'assenza o a stato difettoso dell'imballaggio della merce a meno che il trasportatore, in caso stato difettoso evidente o comunque a lui noto al momento dell'assunzione in carico, non abbia espresso delle riserve a tale riguardo.

Art. 15

Articolo 15
Espletamento di adempimenti amministrativi
§1 In vista dell'espletamento degli adempimenti richiesti dalle dogane o da altre autorita' amministrative, prima della consegna della merce lo speditore deve allegare alla lettera di vettura o porre a disposizione del trasportatore i documenti necessari, e fornirgli tutte le informazioni richieste.
§ 2 Il trasportatore non e' tenuto a controllare se questi documenti e informazioni siano esatti o sufficienti. Lo speditore e' responsabile nei confronti del trasportatore per tutti i danni eventualmente risultanti dall'assenza, dall'insufficienza o dall'irregolarita' di questi documenti ed informazioni, salvo in caso di colpa del trasportatore.
§ 3 Il trasportatore e' responsabile delle conseguenze della perdita o dell'uso irregolare dei documenti menzionati nella lettera di vettura o che l'accompagnano, o che gli sono stati affidati, a meno che la perdita o il danno causato dall'utilizzazione irregolare di questi documenti siano stati causati da circostanze che il trasportatore non poteva evitare, o alle cui conseguenze non era in grado di ovviare. In ogni caso l'eventuale indennita' non dovra' superare quella prevista in caso di perdita della merce.
§ 4 Lo speditore, mediante un'iscrizione riportata nella lettera di vettura, o il destinatario che impartisce un ordine in conformita' all'articolo 18, § 3 puo' chiedere:
a) di assistere all'espletamento degli adempimenti richiesti dalle dogane o da altre autorita' amministrative, o di farsi rappresentare da un mandatario, per fornire tutte le informazioni e formulare ogni osservazione utile;
b) di espletare egli stesso gli adempimenti richiesti dalle dogane o da altre autorita' amministrative o di farli espletare da un mandatario, purche' cio' sia consentito dalle leggi e dalle prescrizioni dello Stato in cui sono effettuati;
c) di procedere al pagamento dei diritti doganali e di altre spese, quando egli stesso o il suo mandatario assista all'espletamento degli adempimenti richiesti dalle dogane o da altre autorita' amministrative o vi provveda, purche' cio' sia consentito dalle leggi e dalle prescrizioni dello Stato in cui sono effettuati.
In questi casi, ne' lo speditore ne' il destinatario avente diritto di disporre, ne' il loro mandatario possono prendere possesso della merce.
§ 5 Se, per l'adempimento delle formalita' richieste dalle dogane o da altre autorita' amministrative, lo speditore ha designato un luogo dove le norme in vigore non consentono di espletare tali adempimenti, o se ha stabilito per tali adempimenti un diverso modo di procedere che non puo' essere attuato, il trasportatore agisce nel modo che sembra piu' favorevole agli interessi dell'avente diritto ed informa lo speditore dei provvedimenti presi.
§ 6 Se lo speditore si e' assunto l'onere di pagare i diritti doganali, il trasportatore puo' espletare gli adempimenti doganali a sua scelta, sia strada facendo, sia nel luogo di destinazione.
§7 Tuttavia il trasportatore puo' procedere in conformita' al paragrafo 5 se nel luogo di destinazione il destinatario non ha ritirato la lettera di vettura nel termine previsto dalle norme in vigore.
§ 8 Lo speditore deve conformarsi alle prescrizioni delle dogane o di altre autorita' amministrative riguardo all'imballaggio ed alla copertura delle merci con teloni impermeabili. . Se lo speditore non ha imballato o ricoperto le merci con teloni conformemente a queste norme, puo' provvedervi il trasportatore; le spese che ne risultano gravano sulla merce.

Art. 16

Articolo 16
Termini di resa
§ 1 Lo speditore ed il trasportatore si accordano sul termine di resa. In mancanza di accordo, questo termine non puo' essere superiore a quello risultante dai §§ da 2 a 4.
§ 2 Fatti salvi i §§ 3 e 4, i termini massimi di consegna sono i seguenti:
a) per i carri completi:
- termine di spedizione 12 ore
- termine di trasporto, per frazione
indivisibile di 400 km 24 ore;
b) per le spedizioni in piccole partite:
- termine di spedizione 24 ore
- termine di trasporto, per frazione
- indivisibile di 200 km 24 ore
Le distanze si riferiscono all'itinerario concordato o, in difetto, all'itinerario piu' breve possibile.
§ 3 Il trasportatore puo' stabilire termini di resa supplementari di una determinata durata nei seguenti casi:
a) spedizioni inoltrate:
- su linee aventi un diverso scartamento di binari;
- sul mare o su una via di navigazione interna,
- su strada se non esiste un collegamento ferroviario;
b) circostanze eccezionali che comportano uno sviluppo anomalo del traffico o difficolta' anomale di gestione.
La durata dei termini supplementari deve figurare nelle Condizioni generali di trasporto.
§ 4 Il termine di consegna inizia a decorrere dopo l'assunzione in carico della merce; e' prorogato per l'eventuale durata del soggiorno, non dovuta a colpa del trasportatore. Il termine di consegna e' sospeso le domeniche e i giorni festivi legalmente riconosciuti.

Art. 17

Articolo 17
Riconsegna
§1 Il trasportatore deve riconsegnare la lettera di vettura e la merce al destinatario nel luogo di consegna previsto, dietro ricevuta e pagamento dei crediti risultanti dal contratto di trasporto.
§2 Sono assimilati alla riconsegna al destinatario, se effettuati conformemente alle prescrizioni in vigore nel luogo di riconsegna:
a) la consegna della merce alle autorita' doganali o daziarie nei loro locali di spedizione o nei loro magazzini, quando questi non si trovino sotto la custodia del trasportatore;
b) il deposito della merce in magazzino presso il trasportatore, o il suo deposito presso un commissionario-speditore o in un deposito pubblico.
§3 Dopo l'arrivo della merce nel luogo di consegna, il destinatario puo' chiedere al trasportatore di consegnargli la lettera di vettura e la merce. Se e' accertata la perdita della merce o se la merce, alla scadenza del termine previsto all'articolo 1, non e' pervenuta, il destinatario puo' far valere in proprio, contro il trasportatore, i diritti risultanti in suo favore dal contratto di trasporto.
§4 L'avente diritto puo' rifiutare l'accettazione della merce, anche dopo il ricevimento della lettera di vettura ed il pagamento dei crediti risultanti dal contratto di trasporto, finche' non si sia provveduto alle verifiche da lui richieste per la constatazione di un danno addotto.
§5 Per il rimanente, la riconsegna della merce viene effettuata conformemente alle prescrizioni in vigore nel luogo della riconsegna.
§6 Se la merce e' stata consegnata senza riscuotere preliminarmente un rimborso gravante sulla merce, il trasportatore e' tenuto ad indennizzare lo speditore fino a concorrenza dell'ammontare del rimborso, salvo azione di regresso contro il destinatario.

Art. 18

Articolo 18
Diritto di disporre della merce
§1 Lo speditore ha diritto di disporre della merce e di modificare per mezzo di ordini successivi, il contratto di trasporto. In particolare, puo' chiedere al trasportatore:
a) di interrompere il trasporto della merce;
b) di rinviare la riconsegna della merce;
c) di riconsegnare la merce ad un destinatario diverso da quello iscritto nella lettera di vettura;
d) di riconsegnare la merce in un luogo diverso da quello iscritto nella lettera di vettura.
§2 Il diritto dello speditore di modificare il contratto di trasporto, anche se e' in possesso del duplicato della lettera di vettura, si estingue nei casi in cui il destinatario:
a) ha ritirato la lettera di vettura;
b) ha accettato la merce;
c) ha fatto valere i suoi diritti conformemente all'articolo 17, § 3;
d) e' autorizzato, conformemente al § 3, ad impartire ordini; a partire da questo momento, il trasportatore deve conformarsi agli ordini ed alle istruzioni del destinatario.
§3 Il diritto di modificare il contratto di trasporto spetta al destinatario non appena la lettera di vettura e' compilata, salvo se diversamente stabilito in questa lettera dallo speditore.
§4 Il diritto del destinatario di modificare il contratto di trasporto, si estingue quando:
a) ha ritirato la lettera di vettura;
b) ha accettato la merce;
c) ha fatto valere i suoi diritti in conformita' all'articolo 17, § 3;
d) ha prescritto, conformemente al § 5, di consegnare la merce a terzi, e quando questi ultimi hanno fatto valere i loro diritti conformemente all'articolo 17, §3.
§5 Se il destinatario ha prescritto di consegnare la merce a terzi, questi non sono autorizzati a modificare il contratto di trasporto.

Art. 19

Articolo 19
Esercizio del diritto di disposizione
§1 Quando lo speditore o, nel caso dell'articolo 18, § 3, il destinatario intende modificare per mezzo di ordini ulteriori il contratto di trasporto, deve presentare al trasportatore il duplicato della lettera di vettura sulla quale devono essere trascritte le modifiche.
§2 Lo speditore, o nel caso dell'articolo 18, § 3, il destinatario, deve indennizzare il trasportatore delle spese e del pregiudizio comportato dall'esecuzione di ulteriori modifiche.
§3 L'esecuzione di ulteriori modifiche deve essere possibile, lecita e ragionevolmente esigibile nel momento in cui gli ordini pervengono a colui il quale deve eseguirli, e in particolare non deve ne' intralciare il normale esercizio dell'impresa del trasportatore, ne' arrecare pregiudizio agli speditori o ai destinatari di altre spedizioni.
§4 Le ulteriori modifiche non devono avere come effetto di dividere la spedizione.
§5 Se, in ragione delle condizioni previste al § 3, il trasportatore non puo' eseguire gli ordini che riceve, deve avvisarne immediatamente colui il quale emana gli ordini.
§6 In caso di colpa del trasportatore, quest'ultimo e' responsabile delle conseguenze dell'inadempimento o dell'esecuzione difettosa di un'ulteriore modifica. Tuttavia, l'eventuale indennita' non supera quella prevista in caso di perdita della merce.
§7 Il trasportatore che da' seguito alle ulteriori modifiche richieste dallo speditore, senza esigere la presentazione del duplicato della lettera di vettura, e' responsabile del danno che ne deriva al destinatario se il duplicato della lettera di vettura e' stato trasmesso a quest'ultimo. Tuttavia, l'eventuale indennita' non supera quella prevista in caso di perdita della merce.

Art. 20

Articolo 20
Impedimenti al trasporto
§1 In caso d'impedimento al trasporto il trasportatore decide se sia preferibile istradare d'ufficio la merce per altra via o se convenga, nell'interesse dell'avente diritto, chiedere istruzioni a quest'ultimo, fornendogli tutte le informazioni utili di cui dispone.
§2 Se la continuazione del trasporto non e' possibile, il trasportatore chiede istruzioni alla persona che ha diritto di disporre della merce. Se il trasportatore non puo' ottenere istruzioni in tempo utile, deve prendere le misure che a lui sembrano le piu' favorevoli agli interessi della persona che ha diritto di disporre della merce.

Art. 21

Articolo 21
Impedimenti alla riconsegna
§1 In caso d'impedimento alla riconsegna, il trasportatore deve avvisare senza indugio lo speditore e chiedergli istruzioni salvo che, con una indicazione sulla lettera di vettura, lo speditore non abbia chiesto che la merce gli sia rinviata d'ufficio se interviene un impedimento alla riconsegna.
§2 Quando l'impedimento alla riconsegna cessa prima che le istruzioni dello speditore siano pervenute al trasportatore, la merce e' consegnata al destinatario. Lo speditore deve esserne avvisato senza indugio.
§3 Se il destinatario rifiuta la merce , lo speditore ha diritto di dare istruzioni anche se non puo' esibire il duplicato della lettera di vettura.
§4 Se l'impedimento alla riconsegna interviene dopo che il destinatario ha modificato il contratto di trasporto in conformita' all'articolo 18, §§ da 3 a 5, il trasportatore deve avvisare il destinatario.

Art. 22

Articolo 22
Conseguenze degli impedimenti al trasporto ed alla riconsegna
§1 Il trasportatore ha diritto al rimborso delle spese causategli:
a) dalla sua richiesta d'istruzioni,
b) dall'esecuzione delle istruzioni ricevute,
c) dal fatto che le istruzioni richieste non gli sono pervenute, o non in tempo utile,
d) dal fatto che ha preso una decisione conformemente all'articolo 20, §1 senza aver richiesto istruzioni,
a meno che tali spese non siano la conseguenza di un suo errore. In particolare, puo' riscuotere il prezzo di trasporto applicabile sull'itinerario intrapreso e disporre dei termini corrispondenti a quest'ultimo.
§2 Nei casi di cui all'articolo 20, § 2 ed all'articolo 21, § 1, il trasportatore puo' scaricare immediatamente la merce a spese dell'avente diritto. Dopo questo scarico il trasporto si considera terminato. Il trasportatore assume quindi la custodia della merce per conto dell'avente diritto. Puo' tuttavia affidare la merce a terzi ed in questo caso la sua sola responsabilita' sara' quella della scelta sensata di tali terzi. La merce rimane gravata dei crediti risultanti dal contratto di trasporto e di tutte le altre spese.
§3 Il trasportatore puo' far procedere alla vendita della merce senza attendere istruzioni dall'avente diritto quando la natura deperibile o le condizioni della merce lo giustifichino, o quando le spese di custodia siano sproporzionate rispetto al valore della merce. Negli altri casi puo' ugualmente far procedere alla vendita, qualora, entro un termine ragionevole, non abbia ricevuto dall'avente diritto istruzioni contrarie, di cui l'esecuzione possa equamente essere richiesta.
§ 4 Se la merce e' stata venduta, i proventi della vendita, detratte le spese gravanti sulla merce, devono essere messi a disposizione dell'avente diritto. Se i proventi sono inferiori a queste spese, lo speditore deve pagare la differenza.
§ 5 Il modo di procedere in caso di vendita e' determinato dalle leggi e dalle prescrizioni in vigore nel luogo dove si trova la merce o dalle usanze del luogo.
§ 6 Se in caso d'impedimento al trasporto o alla riconsegna, lo speditore non da' istruzioni in tempo utile e se l'impedimento al trasporto o alla riconsegna non puo' essere eliminato in base ai §§ 2 e 3, il trasportatore puo' rinviare la merce allo speditore oppure, se giustificato, distruggerla a spese di quest'ultimo.

Art. 23

Articolo 23
Fondamento della responsabilita'
§1 Il trasportatore e' responsabile del danno derivante dalla perdita totale o parziale e dall'avaria della merce sopraggiunte a partire dall'assunzione in carico della merce fino alla riconsegna, nonche' del danno derivante dall'aver oltrepassato il termine di resa, qualunque sia l'infrastruttura ferroviaria utilizzata.
§2 Il trasportatore e' esonerato da tale responsabilita' nella misura in cui la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa siano stati causati da colpa dell'avente diritto, da un ordine di quest'ultimo non determinato da colpa del trasportatore, da un vizio proprio della merce (deterioramento interno, sfrido di trasporto, ecc.) o da circostanze che il trasportatore non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare.
§ 3 Il trasportatore e' esonerato da questa responsabilita' nella misura in cui la perdita o l'avaria derivano da particolari rischi inerenti ad uno o piu' dei seguenti fatti :
a) trasporto effettuato in carro scoperto in base alle Condizioni generali di trasporto, o quando cio' sia stato espressamente concordato ed iscritto nella lettera di vettura; fatti salvi i danni subiti dalle merci a causa d'influenze atmosferiche, le merci caricate in unita' di trasporto intermodale ed in veicoli stradali chiusi trasportati da carri non sono considerate come trasportate in carro scoperto; se lo speditore utilizza dei teloni nel trasporto delle merci in carro scoperto, il trasportatore assume la stessa responsabilita' di quella che gli incombe per il trasporto in carri scoperti non telonati, anche se si tratta di merci che, secondo le Condizioni generali di trasporto, non sono trasportate in carri scoperti;
b) mancanza o stato difettoso dell'imballaggio per le merci soggette, per la loro natura, a perdite o avarie, se non sono state imballate o se sono state imballate inadeguatamente;
c) carico delle merci ad opera dello speditore, o scarico ad opera del destinatario;
d) natura di alcune merci soggette per cause inerenti a tale natura, alla perdita totale o parziale o all'avaria, specialmente per rottura, ruggine, deterioramento interno e spontaneo, essiccazione, dispersione;
e) designazione o numerazione irregolare, inesatta o incompleta di colli;
f) trasporto di animali vivi;
g) trasporto che , in virtu' delle disposizioni applicabili, o di accordi fra lo speditore ed il trasportatore e indicate nella lettera di vettura, deve essere effettuato sotto scorta, se la perdita o l'avaria derivano da un rischio che la scorta aveva lo scopo di evitare.

Art. 24

Articolo 24
Responsabilita' in caso di trasporto di veicoli ferroviari a titolo di merce
§1 Nel caso di trasporto di veicoli ferroviari che viaggiano sulle proprie ruote e che sono consegnati al trasporto a titolo di merce, il trasportatore risponde del danno derivante dalla perdita o avaria del veicolo, o delle sue parti, verificatasi dal momento dell'assunzione in carico fino alla riconsegna, nonche' del danno derivante dall'aver oltrepassato il termine di resa, a meno che non provi che il danno non derivi da una sua colpa.
§2 Il trasportatore non risponde del danno derivante dalla perdita degli accessori che non sono iscritti sui due lati del veicolo o menzionati sull'inventario che li accompagna.

Art. 25

Articolo 25
Onere della prova
§1 La prova che la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa abbia avuto come causa uno dei fatti previsti all'articolo 23 §2, incombe al trasportatore.
§2 Quando il trasportatore stabilisce che la perdita o l'avaria e' potuta risultare, date le circostanze di fatto, da uno o piu' dei rischi particolari di cui all'articolo 23, § 3, si presume che tale danno ne risulti. L'avente diritto mantiene tuttavia il diritto di provare che il danno non e' stato causato, interamente o parzialmente, da uno di questi rischi.
§3 La presunzione secondo il §2 non e' applicabile nel caso previsto all'articolo 23, § 3, lettera a), quando la perdita e' di eccezionale importanza o se vi e' perdita di colli.

Art. 26

Articolo 26
Trasportatori successivi
Quando un trasporto oggetto di un contratto di trasporto unico e' effettuato da piu' trasportatori successivi, ciascun trasportatore che prende in carico la merce con la lettera di vettura partecipa al contratto di trasporto in conformita' alle clausole della lettera di vettura e assume gli obblighi che ne derivano . In questo caso, ciascun trasportatore risponde dell'esecuzione del trasporto sul percorso totale fino alla riconsegna.

Art. 27

Articolo 27
Trasportatore sostituto
§1 Quando il trasportatore ha affidato, in tutto o in parte, l'esecuzione del trasporto ad un trasportatore sostituto, che sia o meno nell'esercizio di una facolta' che gli e' stata riconosciuta nel contratto di trasporto, il trasportatore resta comunque responsabile della totalita' del trasporto.
§2 Tutte le disposizioni delle presenti Regole uniformi che disciplinano la responsabilita' del trasportatore si applicano altresi' alla responsabilita' del trasportatore sostituto per il trasporto effettuato a sua cura. Gli articoli 36 e 41 si applicano quando un'azione legale e' intentata contro gli agenti e tutte le altre persone di cui il trasportatore sostituto si avvale per l'esecuzione del trasporto.
§3 Ogni particolare accordo con il quale il trasportatore assume obblighi che non gli incombono ai sensi delle presenti Regole uniformi, o rinuncia a diritti che gli sono conferiti da tali Regole uniformi, e' priva di effetto nei confronti del trasportatore sostituto che non la abbia accettata espressamente e per iscritto.
Sia che il trasportatore sostituto abbia accettato o meno tale particolare accordo, il trasportatore resta comunque vincolato dagli obblighi o dalle rinunce che risultano dal detto particolare accordo.
§4 Quando e nella misura in cui il trasportatore ed il trasportatore sostituto sono responsabili, la loro responsabilita' e' solidale.
§5 L'ammontare totale dell'indennita' dovuta dal trasportatore, dal trasportatore sostituto nonche' dai loro agenti e dalle altre persone di cui si avvalgono per l'esecuzione del trasporto, non supera i limiti previsti nelle presenti Regole uniformi.
§6 Il presente articolo non pregiudica i diritti di azioni di regresso eventualmente esistenti fra il trasportatore ed il trasportatore sostituto.

Art. 28

Articolo 28
Presunzione di danno in caso di rispedizione
§1 Quando una spedizione effettuata conformemente alle presenti Regole uniformi e' stata oggetto di una rispedizione soggetta a tali Regole ed una parziale perdita o un'avaria e' constatata dopo tale rispedizione, si presume che essa si sia verificata durante l'esecuzione dell'ultimo contratto di trasporto se la spedizione e' rimasta sotto custodia del trasportatore ed e' stata rispedita nelle stesse condizioni in cui si trovava all'arrivo nel luogo di rispedizione.
§2 Tale presunzione sussiste ugualmente quando il contratto di trasporto anteriore alla rispedizione non sia soggetto alle presenti Regole uniformi, quando queste ultime potevano essere applicate in caso di spedizione diretta fra il primo luogo mittente e l'ultimo luogo di destinazione.
§3 Tale presunzione e' inoltre applicabile se il contratto di trasporto in vigore prima della rispedizione e' sottoposto ad una convenzione sul trasporto internazionale ferroviario diretto di merci, di natura comparabile alle presenti Regole uniformi e se questa convenzione contiene una stessa presunzione di diritto a favore delle spedizioni effettuate in conformita' a queste Regole uniformi.

Art. 29

Articolo 29
Presunzione di perdita della merce
§1 L'avente diritto puo', senza dover fornire altre prove, considerare che la merce come perduta quando questa non sia stata consegnata o tenuta a sua disposizione nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di resa.
§2 L'avente diritto, nel ricevere il pagamento dell'indennita' per la merce perduta, puo' chiedere per iscritto di essere avvisato senza indugio nel caso in cui la merce sia ritrovata entro l'anno successivo al pagamento dell'indennita'. Il trasportatore da' atto per iscritto di tale richiesta.
§3 Nel termine dei trenta giorni successivi al ricevimento dell'avviso di cui al §2, l'avente diritto puo' esigere che la merce gli venga riconsegnata dietro pagamento dei crediti risultanti dal contratto di trasporto e previa restituzione dell'indennita' ricevuta, detratte, se del caso, le spese eventualmente comprese in detta indennita'. In ogni caso l'avente diritto conserva il suo diritto all'indennita' per il superamento dei termini di resa previsti negli articoli 33 e 35.
§4 In mancanza sia della domanda di cui al § 2, sia di istruzioni date nel termine previsto al §3, oppure se la merce e' ritrovata dopo piu' di un anno dal pagamento dell'indennita', il trasportatore ne dispone in conformita' alle leggi ed alle prescrizioni in vigore nel luogo in cui si trova la merce .

Art. 30

Articolo 30
Indennita' in caso di perdita
§1 In caso di perdita totale o parziale della merce, il trasportatore deve pagare, con esclusione di ogni altro risarcimento, un'indennita' calcolata in base al corso della Borsa, in mancanza sulla base del prezzo corrente di mercato e, in mancanza dell'uno e dell'altro, sulla base del valore usuale delle merci della stessa natura e qualita', nel giorno e nel luogo in cui la merce e' stata presa in carico.
§2 L'indennita' non supera le 17 unita' di conto per chilogrammo mancante di massa lorda.
§3 In caso di perdita di un veicolo ferroviario che viaggia sulle proprie ruote ed e' consegnato al trasporto a titolo di merce, o di un'unita' di trasporto intermodale o di loro parti, l'indennita' e' limitata, ad esclusione di qualsiasi altro risarcimento danni, al valore usuale del veicolo o dell'unita' di trasporto intermodale o di loro parti nel giorno e luogo della perdita. Qualora sia impossibile accertare il giorno o il luogo della perdita, l'indennita' e' limitata al valore usuale nel giorno e luogo dell'assunzione in carico.
§ 4 Il trasportatore deve inoltre restituire il prezzo del trasporto, i diritti doganali pagati e le altre somme spese per il trasporto della merce perduta, ad eccezione dei diritti commerciali relativi a merci che circolano in sospensione di tali diritti.

Art. 31

Articolo 31
Responsabilita' in caso di sfrido di trasporto
§1 Per quanto concerne le merci che, a causa della loro natura, subiscono generalmente uno sfrido per il solo fatto del trasporto, il trasportatore risponde solo della parte di sfrido che supera, qualunque sia il percorso effettuato, le seguenti tolleranze:
a) due per cento della massa per merci liquide o consegnate al trasporto allo stato umido.
b) uno per cento della massa per le merci secche.
§2 La limitazione di responsabilita' di cui al § 1 non puo' essere invocata quando sia provato, date le circostanze di fatto, che la perdita non derivi da cause che giustificano la tolleranza.
§3 Nel caso in cui piu' colli sono trasportati con una sola lettera di vettura, lo sfrido e' calcolato per ciascun collo quando la sua massa alla partenza sia indicata separatamente sulla lettera di vettura o possa essere accertata in altro modo.
§4 In caso di perdita totale della merce o in caso di perdita di colli, non si effettua alcuna deduzione derivante dallo sfrido di trasporto per il calcolo dell'indennita'.
§5 Il presente articolo non deroga agli articoli 23 e 25.

Art. 32

Articolo 32
Indennita' in caso di avaria
§1 In caso di avaria della merce, il trasportatore deve pagare, con esclusione di ogni altro risarcimento danni, un'indennita' equivalente al deprezzamento della merce. Il suo ammontare e' calcolato applicando al valore della merce determinato in conformita' all'articolo 30, la percentuale di deprezzamento accertata nel luogo di destinazione.
§2 L'indennita' non supera:
a) l'importo che avrebbe avuto in caso di perdita totale, se la totalita' della spedizione fosse deprezzata dall'avaria;
b) l'importo che avrebbe raggiunto in caso di perdita della parte deprezzata, se una sola parte della spedizione fosse deprezzata dall'avaria.
§3 In caso di avaria di un veicolo ferroviario che viaggia sulle proprie ruote ed e' consegnato al trasporto a titolo di merce, o di un'unita' di trasporto intermodale o di loro parti, l'indennita' e' limitata, ad esclusione di qualsiasi altro risarcimento danni, al costo del ripristino. L'indennita' non supera l'importo dovuto in caso di perdita.
§4 Il trasportatore deve inoltre restituire, nella proporzione determinata al § 1, le spese previste all'articolo 30, § 4.

Art. 33

Articolo 33
Indennita' in caso di superamento del termine di resa
§1 Se un danno, ivi compresa un'avaria, risulta dal superamento del termine di resa, il trasportatore deve pagare un'indennita' che non superi il quadruplo del prezzo di trasporto.
§2 In caso di perdita totale della merce, l'indennita' prevista al §1 non si cumula con quella prevista all'articolo 30.
§3 In caso di perdita parziale della merce, l'indennita' prevista al § 1 non deve superare il quadruplo del prezzo di trasporto della parte non persa della spedizione.
§4 In caso di avaria della merce, non derivante dal superamento del termine di resa, l'indennita' prevista al §1 non si cumula, se del caso, con quella prevista all'articolo 32.
§5 In nessun caso, il cumulo dell'indennita' di cui al §1 con quelle previste agli articoli 30 e 32 non da' luogo al pagamento di un'indennita' superiore a quella dovuta in caso di perdita totale della merce.
§6 Se, in conformita' all'articolo 16, §1, il termine di resa e' fissato mediante accordo, quest'ultimo puo' prevedere modalita' d'indennizzo diverse da quelle previste al § 1. Se in questo caso vengono superati i termini di resa di cui all'articolo 16, §§ da 2 a 4, l'avente diritto puo' chiedere o l'indennita' prevista dal succitato accordo, o quella prevista ai §§ da 1 a 5.

Art. 34

Articolo 34
Indennita' in caso di dichiarazione di valore
Lo speditore ed il trasportatore possono convenire che lo speditore dichiari nella lettera di vettura un valore della merce superiore al limite previsto all'articolo 30, § 2. In questo caso l'ammontare dichiarato si sostituisce a detto limite.

Art. 35

Articolo 35
Indennita' in caso di interesse alla riconsegna
Lo speditore ed il trasportatore possono convenire che lo speditore iscriva, nella lettera di vettura, l'importo in cifre di un interesse speciale alla riconsegna per i casi di perdita o d'avaria e per il superamento del termine di resa. In caso di dichiarazione d'interesse alla riconsegna, puo' essere richiesto, oltre alle indennita' previste agli articoli 30,32 e 33 il risarcimento del danno supplementare provato, fino a concorrenza dell'importo dichiarato.

Art. 36

Articolo 36
Decadenza dal diritto d'invocare i limiti di responsabilita'
I limiti di responsabilita' previsti all'articolo 15 § 3, all'articolo 19, §§ 6 e 7 ed agli articoli 30, da 32 a 35, non si applicano quando e' provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessi dal trasportatore o con l'intento di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente derivato.

Art. 37

Articolo 37
Conversione ed interessi
§1 Quando il calcolo dell'indennita' implica la conversione delle somme espresse in unita' monetarie straniere, quest'ultima deve essere effettuata secondo il corso in vigore nel giorno e luogo di pagamento dell'indennita'.
§2 L'avente diritto puo' chiedere gli interessi sull'indennita', calcolati in ragione del cinque per cento annuo, decorrenti dal giorno del reclamo previsto all'articolo 43, se non vi e' stato reclamo, a partire dal giorno dell'azione in giudizio.
§3 Se l'avente diritto non consegna al trasportatore, entro il termine congruo da questi opportunamente fissato, i documenti giustificativi necessari per la liquidazione definitiva del reclamo, gli interessi non decorrono fra la scadenza del termine fissato e la consegna effettiva di tali documenti.

Art. 38

Articolo 38
Responsabilita' nel traffico ferroviario-marittimo
§1 Nei trasporti ferroviari-marittimi effettuati sulle linee marittime di cui all'articolo 24, §1 della Convenzione, ciascuno Stato membro puo', chiedendo che sia riportata opportuna indicazione nella lista delle linee sottoposte alle presenti Regole uniformi, aggiungere a quelle previste all'articolo 23 l'insieme delle seguenti cause d'esonero:
a) incendio, a condizione che il trasportatore provi che non e' stato causato da suo fatto o colpa, da atti del capitano, dei marinai, del pilota, o dei suoi addetti;
b) salvataggio o tentativo di salvataggio di vite o di beni in mare;
c) carico della merce sul ponte della nave, a condizione che sia stata caricata sul ponte con il consenso dello speditore, dato nella lettera di vettura, e che la merce non sia su carro;
d) pericoli, rischi o incidenti di mare o di altre acque navigabili.
§2 Il trasportatore puo' avvalersi delle cause d'esonero di cui al § 1 solo se fornisce la prova che la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa e' sopraggiunto sul percorso marittimo, dal momento del carico della merce a bordo della nave fino al suo scarico dalla nave.
§3 Se il trasportatore si avvale delle cause d'esonero di cui al § 1, rimane tuttavia responsabile se l'avente diritto prova che la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa sono dovuti a colpa del trasportatore, del capitano, dei marinai, del pilota o degli incaricati del trasportatore.
§4 Quando sullo stesso percorso marittimo sono in servizio piu' imprese iscritte nella lista delle linee conformemente all'articolo 24, §1 della Convenzione, il regime di responsabilita' applicato a questo percorso e' lo stesso per tutte queste imprese. Inoltre, quando queste imprese vengono iscritte nella lista, a richiesta di vari Stati membri, l'adozione di tale regime deve preliminarmente formare oggetto di un accordo fra tali Stati.
§ 5 Le misure adottate in conformita' dei §§ 1 e 4 sono comunicate al Segretario generale. Esse entrano in vigore al piu' presto alla scadenza del termine di trenta giorni a decorrere dal giorno in cui il Segretario generale le notifica agli altri Stati membri. I suddetti provvedimenti non sono applicabili alle spedizioni in corso di trasporto.

Art. 39

Articolo 39
Responsabilita' in caso d'incidente nucleare
Il trasportatore e' esonerato dalla responsabilita' che gli incombe in virtu' delle presenti Regole uniformi quando il danno e' causato da un incidente nucleare e, in applicazione delle leggi e prescrizioni di uno Stato che disciplinano la responsabilita' in materia di energia nucleare, il gestore di un impianto nucleare o un'altra persona che lo sostituisce e' responsabile di questo danno.

Art. 40

Articolo 40
Persone di cui risponde il trasportatore
Il trasportatore e' responsabile dei suoi agenti e delle altre persone dei cui servizi si avvale per l'esecuzione del trasporto, quando questi agenti o queste altre persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria su cui il trasporto e' effettuato, sono considerate come persone dei cui servizi il trasportatore si avvale per l'esecuzione del trasporto.

Art. 41

Articolo 41
Altre azioni
§1 In tutti i casi in cui si applicano le presenti Regole uniformi, ogni azione relativa alle responsabilita', a qualsiasi titolo svolta, puo' essere esercitata contro il trasportatore solo alle condizioni e nei limiti, di queste Regole uniformi.
§2 Cio' vale anche per ogni azione esercitata contro gli agenti e le altre persone di cui il trasportatore risponde ai sensi dell'articolo 40.

Art. 42

Articolo 42
Processo verbale di accertamento
§1 Se il trasportatore scopre o presume una perdita parziale o un'avaria, o l'avente diritto ne denuncia l'esistenza, il trasportatore deve compilare senza indugio, se possibile in presenza dell' avente diritto, un processo verbale per accertare, secondo la natura del danno, lo stato della merce, la sua massa e, per quanto possibile, l'entita' del danno, la sua causa e il momento in cui e' avvenuto.
§2 Una copia del processo verbale di accertamento deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto.
§3 Se l'avente diritto non accetta le constatazioni del processo verbale, puo' chiedere che lo stato e la massa della merce, nonche' la causa e l'ammontare del danno siano accertati da un esperto nominato dalle parti nel contratto di trasporto o per via giudiziaria. La procedura e' soggetta alle leggi ed alle disposizioni dello Stato dove l'accertamento ha luogo.

Art. 43

Articolo 43
Reclami
§1 I reclami relativi al contratto di trasporto devono essere indirizzati per iscritto al trasportatore contro il quale puo' essere intentata l'azione giudiziaria.
§2 Il diritto di sporgere reclamo spetta alle persone che hanno diritto di citare in giudizio il trasportatore.
§3 Lo speditore, per presentare il reclamo, deve produrre il duplicato della lettera di vettura. In mancanza deve esibire l'autorizzazione del destinatario, o fornire la prova che quest'ultimo ha rifiutato la merce.
§4 Il destinatario, per presentare un reclamo, deve produrre la lettera di vettura se quest'ultima gli e' stata consegnata,
§5 La lettera di vettura, il duplicato e gli altri documenti che l'avente diritto ritiene utile allegare al reclamo devono essere presentati o in originale o in copie, se del caso debitamente rese conformi, se il trasportatore lo richiede.
§6 All'atto della liquidazione del reclamo, il trasportatore puo' esigere la presentazione in originale della lettera di vettura, del duplicato o dello scontrino di rimborso, per annotarvi l'avvenuta liquidazione.

Art. 44

Articolo 44
Persone che possono citare in giudizio il trasportatore
§ 1 Fatti salvi i §§ 3 e 4, le azioni giudiziarie fondate sul contratto di trasporto spettano:
a) allo speditore fino al momento in cui il destinatario abbia:
1. ritirato la lettera di vettura
2. accettato la merce oppure
3. fatto valere i diritti che gli spettano in virtu' dell'articolo 17 o dell'articolo 18, § 3;
b) al destinatario a decorrere dal momento in cui abbia:
1. ritirato la lettera di vettura
2. accettato la merce oppure
3. fatto valere i diritti che gli spettano in virtu' dell'articolo 17 o dell'articolo 18, § 3.
§2 Il diritto del destinatario di esercitare un'azione giudiziaria si estingue non appena la persona designata dal destinatario secondo l'articolo 18, § 5, ha ritirato la lettera di vettura, accettato la merce o fatto valere i diritti che gli spettano in forza dell'articolo 17, § 3.
§3 L'azione giudiziaria per la restituzione di una somma pagata ai sensi del contratto di trasporto spetta solo a chi ha effettuato il pagamento.
§4 L'azione giudiziaria relativa ai rimborsi spetta unicamente allo speditore.
§5 Per esercitare l'azione giudiziaria, lo speditore deve produrre il duplicato della lettera di vettura. In mancanza, deve produrre l'autorizzazione del destinatario o fornire la prova che quest'ultimo ha rifiutato la merce. Ove necessario, lo speditore deve provare l'assenza o la perdita della lettera di vettura.
§6 Il destinatario, per esercitare l'azione giudiziaria, deve produrre la lettera di vettura se gli e' stata recapitata.

Art. 45

Articolo 45
Trasportatori che possono essere citati in giudizio
§1 Le azioni giudiziarie fondate sul contratto di trasporto possono essere intentate, fatti salvi i §§ 3 e 4, unicamente contro il primo o l'ultimo trasportatore, o contro quello che eseguiva la parte di trasporto durante il quale si e' verificato il fatto che ha dato origine all'azione.
§2 Quando, nel caso di trasporti eseguiti da trasportatori successivi, il trasportatore tenuto a consegnare la merce, e' iscritto con il suo consenso sulla lettera di vettura , puo' essere citato in giudizio in conformita' al § 1, anche se non ha ricevuto ne' la merce, ne' la lettera di vettura. .
§3 L'azione giudiziaria per la restituzione di una somma pagata in virtu' del contratto di trasporto puo' essere intentata contro il trasportatore che ha riscosso questa somma, o contro quel trasportatore a favore del quale la somma e' stata riscossa.
§4 L'azione giudiziaria relativa ai rimborsi puo' essere esercitata unicamente contro il trasportatore che ha preso in carico la merce nel luogo di spedizione.
§5 L'azione giudiziaria puo' essere esercitata contro un trasportatore diverso da quelli di cui ai §§ da 1 a 4 e presentata come domanda riconvenzionale o come eccezione in un'istanza in cui una domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto.
§6 Nella misura in cui le presenti Regole uniformi si applicano al trasportatore sostituto, quest'ultimo puo' essere ugualmente citato in giudizio.
§7 Quando il richiedente ha la scelta fra vari trasportatori, il suo diritto d'opzione si estingue nel momento in cui l'azione giudiziaria e' intentata contro uno di essi; cio' si applica anche quando il richiedente ha la scelta fra uno o piu' trasportatori ed un trasportatore sostituto.

Art. 46

Articolo 46
Foro competente
§1 Le azioni giudiziarie fondate sulle presenti Regole uniformi possono essere intentate dinanzi alle giurisdizioni degli Stati membri designate di comune accordo dalle parti, o dinanzi alla giurisdizione dello Stato membro sul cui territorio:
a) il convenuto ha il suo domicilio o la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l'agenzia che ha concluso il contratto di trasporto, oppure
b) e' situato il luogo dell'assunzione in carico della merce, o quello previsto per la riconsegna.
Non possono essere adite altre giurisdizioni
§2 Quando un'azione fondata sulle presenti Regole uniformi e' pendente dinanzi ad una giurisdizione competente ai sensi del § 1, o quando in questa controversia una sentenza e' stata pronunciata da detta giurisdizione, nessuna nuova azione giudiziaria per lo stesso motivo potra' essere intentata fra le stesse parti, salvo se la decisione della giurisdizione davanti alla quale la prima azione e' stata intentata, non puo' essere eseguita nello Stato in cui la nuova azione e' intentata.

Art. 47

Articolo 47
Estinzione dell'azione
§1 L'accettazione della merce da parte dell'avente diritto estingue ogni azione contro il trasportatore, derivante dal contratto di trasporto, in caso di perdita parziale, di avaria o di superamento del termine di resa.
§2 L'azione tuttavia non si estingue :
a) in caso di perdita parziale o di avaria, se
1. la perdita o l'avaria e' stata accertata secondo l'articolo 42, prima dell'accettazione della merce da parte dell'avente diritto;
2. l'accertamento che avrebbe dovuto essere fatto secondo l'articolo 42 e' stato omesso solo per colpa del trasportatore;
b) in caso di danno non apparente, la cui esistenza e' accertata dopo l'accettazione della merce da parte dell'avente diritto, se quest'ultimo:
1. chiede l'accertamento secondo l'articolo 42 immediatamente dopo la scoperta del danno e, al piu' tardi entro i sette giorni che seguono l'accettazione della merce, e
2. prova, inoltre, che il danno e' avvenuto fra l'assunzione in carico della merce e la riconsegna;
c) in caso di superamento del termine di resa se l'avente diritto entro sessanta giorni ha fatto valere i propri diritti nei confronti di uno dei trasportatori di cui all'articolo 45, § 1;
d) se l'avente diritto prova che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessi dal trasportatore o con l'intento di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente derivato.
§3 Se la merce e' stata rispedita conformemente all'articolo 28, le azioni in caso di perdita parziale o di avaria aventi origine da uno dei contratti di trasporto precedenti si estinguono come se si trattasse di un contratto unico

Art. 48

Articolo 48
Prescrizione
§1 L' azione derivante dal contratto di trasporto si prescrive in un anno. Tuttavia la prescrizione e' di due anni se si tratta di un'azione:
a) per il versamento di un rimborso che il trasportatore ha riscosso dal destinatario;
b) per il versamento dei proventi di una vendita effettuata dal trasportatore;
c) in ragione di un danno risultante da un atto o da un'omissione commessi o con l'intento di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che tale danno ne sarebbe probabilmente derivato.
d) fondata su uno dei contratti di trasporto anteriori al momento in cui l'invio e' stato rispedito, nel caso previsto all'articolo 28.
§2 La prescrizione decorre nel caso di azione:
a) per indennita' per perdita totale: dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di resa;
b) per indennita' per perdita parziale, avaria o superamento del termine di resa: dal giorno in cui la riconsegna ha avuto luogo;
c) in tutti gli altri casi: dal giorno in cui il diritto puo' essere esercitato.
Il giorno indicato come inizio della prescrizione non e' mai compreso nel computo dei termini.
§3 La prescrizione e' sospesa mediante un reclamo scritto in conformita' all'articolo 43, fino al giorno in cui il trasportatore respinge per iscritto il reclamo e restituisce i documenti che vi sono allegati. In caso di parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende a decorrere per la parte del reclamo che rimane controversa. La prova dell'avvenuto ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione dei documenti e' a carico della parte che la richiede. Ulteriori reclami per lo stesso oggetto non sospendono la prescrizione.
§4 L'azione prescritta non puo' piu' essere esercitata, neanche sotto forma di domanda riconvenzionale o di eccezione.
§5 Peraltro, la sospensione e l'interruzione della prescrizione sono regolamentate dal diritto nazionale.

Art. 49

Articolo 49
Conteggi
§1 Ogni trasportatore che abbia incassato o alla partenza, o all'arrivo, le spese o altri crediti risultanti dal contratto di trasporto, o che avrebbe dovuto incassare tali spese o altri crediti, deve pagare ai trasportatori interessati la quota loro spettante. Le modalita' del pagamento sono stabilite da un accordo fra i trasportatori.
§2 L'articolo 12 si applica altresi' ai rapporti fra trasportatori successivi.

Art. 50

Articolo 50
Diritto di regresso
§ 1 Il trasportatore che ha pagato un'indennita' ai sensi delle presenti Regole uniformi, ha diritto di regresso contro i trasportatori che hanno partecipato al trasporto, in conformita' alle seguenti disposizioni:
a) il trasportatore che ha causato il danno ne e' il solo responsabile;
b) se il danno e' stato causato da piu' trasportatori, ciascuno di essi risponde del danno che ha causato; se la distinzione non e' possibile, l'indennita' e' ripartita fra di loro in conformita' alla lettera c);
c) se non puo' essere provato quale dei trasportatori ha causato il danno, l'indennita' e' ripartita fra tutti i trasportatori che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelli che provano di non aver causato il danno; la ripartizione e' fatta in proporzione alla parte del prezzo di trasporto che spetta a ciascuno dei trasportatori.
§ 2 Nel caso d'insolvibilita' di uno di questi trasportatori , la quota che gli incombe e da lui non pagata e' suddivisa fra tutti gli altri trasportatori che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alla parte del prezzo di trasporto che spetta a ciascuno di essi.

Art. 51

Articolo 51
Procedura di regresso
§1 La fondatezza del pagamento effettuato dal trasportatore che esercita un'azione di regresso ai sensi dell'articolo 50 non puo' essere contestata dal trasportatore contro il quale l'azione di regresso e' esercitata, se l'indennita' e' stata fissata dall'autorita' giudiziaria e quest'ultimo trasportatore, debitamente citato, e' stato messo in grado d'intervenire nel processo. Il giudice investito dell'azione principale stabilisce i termini assegnati per la notifica della citazione e per l'intervento.
§2 Il trasportatore che esercita il diritto di regresso deve formulare la sua domanda in una sola ed unica istanza contro tutti i trasportatori con i quali non ha stipulato transazioni, al fine di non perdere il suo diritto di regresso contro quelli che non ha citato .
§3 Il giudice deve deliberare con una sola ed unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui e' investito.
§4 Il trasportatore che desidera far valere il suo diritto di regresso, puo' adire le giurisdizioni dello Stato sul cui territorio uno dei trasportatori partecipanti al trasporto ha la sede principale, o la succursale, o l'agenzia che ha concluso il contratto di trasporto.
§5 Quando l'azione deve essere intentata contro piu' trasportatori, il trasportatore che esercita il diritto di regresso puo' scegliere, fra le giurisdizioni competenti ai sensi del § 4, quella dinanzi alla quale presentera' la sua azione di regresso.
§6 Non possono essere introdotte azioni di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda di risarcimento esercitata dall'avente diritto al contratto di trasporto.

Art. 52

Articolo 52
Accordi relativi alle azioni di regresso
I trasportatori sono liberi di convenire fra di loro disposizioni in deroga agli articoli 49 e 50.

Art. 1

Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose
(RID - Appendice C alla Convenzione)
Articolo 1
Campo d'applicazione
§ 1 Il presente Regolamento si applica:
a) al trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose sul territorio degli Stati contraenti il RID;
b) ai trasporti complementari al trasporto ferroviario al quale le Regole uniformi del CIM sono applicabili, fatte salve le prescrizioni internazionali che disciplinano il trasporto mediante un altro vettore;
cosi' come alle attivita' a cui si fa riferimento nell'Allegato al presente Regolamento.
§ 2 Le merci pericolose, che l'Allegato esclude dal trasporto, non devono essere accettate per il trasporto internazionale.

Art. 1 bis

Articolo 1bis
Definizioni
Ai fini del presente Regolamento e del suo Allegato, per «Stato contraente il RID» si intende uno Stato Membro dell'Organizzazione che non ha fatto una dichiarazione riguardo a questo Regolamento conformemente all'Articolo 42 § 1, primo paragrafo, della Convenzione.

Art. 2

Art. 2
Esenzioni
Il Regolamento non si applica, in tutto o in parte, al trasporto di merci pericolose per le quali un'esenzione e' prevista nell'Allegato.
Possono essere previste esenzioni solo quando la quantita' o la natura del trasporto in esenzione o l'imballaggio garantiscano la sicurezza del trasporto.

Art. 3

Art. 3
Restrizioni
Ogni Stato contraente il RID mantiene il diritto di disciplinare o di proibire il trasporto internazionale delle merci pericolose sul suo territorio per ragioni diverse dalla sicurezza durante il trasporto.

Art. 4

Art. 4
Altre prescrizioni
I trasporti ai quali si applica il presente Regolamento sottostanno per il resto alle prescrizioni nazionali o internazionali che si applicano in generale al trasporto ferroviario di merci.

Art. 5

Art. 5
Tipi di treni ammessi. Trasporto come bagaglio a mano, bagaglio registrato o in o a bordo di veicoli
§ 1 Le merci pericolose possono essere trasportate soltanto su treni merci, con l'eccezione di:
a) merci pericolose ammesse al trasporto conformemente all'Allegato nel rispetto delle pertinenti quantita' massime e delle condizioni speciali di trasporto in treni diversi dai treni merci;
b) merci pericolose trasportate alle condizioni speciali dell'Allegato, come bagaglio a mano, bagaglio registrato o in o a bordo di veicoli conformemente all'articolo 12 delle Regole Uniformi CIV.
§ 2 Le merci pericolose possono essere portate come bagaglio a mano o trasportate o presentate al trasporto come bagaglio registrato o in o a bordo di veicoli solo se rispettano le condizioni speciali dell'Allegato.

Art. 6

Art. 6
Allegato
L'Allegato e' parte integrante del presente Regolamento.
Il testo dell'Allegato sara' quello redatto dalla Commissione degli Esperti per il Trasporto delle Merci Pericolose, al momento dell'entrata in vigore del Protocollo del 3 giugno 1999 che modifica la Convenzione relativa ai Trasporti Internazionali Ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, conformemente all'articolo 19, § 4 della Convenzione stessa.

Art. 1

Regole uniformi concernenti i contratti d' utilizzazione di veicoli nel traffico internazionale ferroviario
(CUV - Appendice D alla Convenzione)
Articolo primo
Campo d'applicazione
Le presenti Regole uniformi si applicano ai contratti bi- o multilaterali concernenti l'uso di veicoli ferroviari come mezzo di trasporto per effettuare trasporti secondo le Regole uniformi CIV e secondo le Regole uniformi CIM.

Art. 2

Articolo 2
Definizioni
Ai fini delle presenti Regole uniformi, il termine:
a) «impresa di trasporto ferroviario » indica qualsiasi impresa a statuto privato o pubblico autorizzata a trasportare persone o merci e che fornisce la trazione;
b) « veicolo » indica qualsiasi veicolo atto a circolare sulle proprie ruote su binari, non munito di mezzo di trazione;
c) « detentore » indica colui che gestisce dal punto di vista economico, in modo durevole, un veicolo in quanto mezzo di trasporto, a prescindere se ne e' proprietario o se ha diritto di disporne;
d) « stazione di residenza » indica il luogo iscritto sul veicolo e al quale il veicolo puo' o deve essere rinviato in conformita' alle condizioni del contratto di utilizzazione .

Art. 3

Articolo 3
Segni ed iscrizioni sui veicoli
§ 1 Nonostante le prescrizioni relative all'ammissione tecnica dei veicoli alla circolazione nel traffico internazionale colui che, in virtu' di un contratto di cui all'articolo primo, affida un veicolo, deve accertarsi che figurino sul veicolo:
a) l'indicazione del detentore;
b) se del caso, l'indicazione dell'impresa di trasporto ferroviario nel cui parco veicoli il veicolo in oggetto e' incorporato;
c) se del caso, l'indicazione della stazione di residenza;
d) altri segni ed iscrizioni concordate nel contratto di utilizzazione .
§ 2 I segni e le iscrizioni di cui al § 1 possono essere integrati da mezzi d'identificazione elettronica.

Art. 4

Articolo 4
Responsabilita' in caso di perdita o d'avaria di un veicolo
§1 Salvo se prova che il danno non risulta da una sua colpa, l'impresa di trasporto ferroviario a cui il veicolo e' stato affidato per essere utilizzato in quanto mezzo di trasporto, risponde del danno derivante dalla perdita o dall'avaria del veicolo, o dei suoi accessori.
§2 L'impresa di trasporto ferroviario non risponde del danno risultante dalla perdita degli accessori non iscritti sui due lati del veicolo, o non menzionati sull'inventario che li accompagna.
§3 In caso di perdita del veicolo o dei suoi accessori, l'indennita' e' limitata, escluso ogni altro risarcimento danni, al valore usuale del veicolo o dei suoi accessori nel luogo ed al momento della perdita. Se e' impossibile accertare il giorno o il luogo della perdita , l'indennita' e' limitata al valore usuale nel giorno e luogo in cui il veicolo e' stato affidato a fini di utilizzazione.
§4 In caso di avaria del veicolo o dei suoi accessori, l'indennita' e' limitata, ad esclusione di ogni altro risarcimento danni, alle spese di ripristino. L'indennita' non deve superare l'ammontare dovuto in caso di perdita.
§5 Le parti al contratto possono concordare disposizioni in deroga ai §§ da 1 a 4.

Art. 5

Articolo 5
Decadenza dal diritto d'invocare i limiti di responsabilita'
I limiti di responsabilita' previsti all'articolo 4, §§ 3 e 4 non si applicano quando e' provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione commessi dall'impresa di trasporto ferroviario, sia con l'intento di provocare tale danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente risultato.

Art. 6

Articolo 6
Presunzione di perdita di un veicolo
§1 L'avente diritto puo', senza dover fornire altre prove, considerare che un veicolo e' perso se, dopo aver chiesto all'impresa di trasporto ferroviario a cui ha affidato il veicolo a fini d'utilizzazione come mezzo di trasporto, di effettuare ricerche del veicolo, e se il veicolo non e' a disposizione nei tre mesi successivi alla data di recapito della sua domanda o non ha ricevuto alcuna indicazione riguardo al luogo dove si trova. Questo termine e' aumentato della durata d'immobilizzazione del veicolo per ogni causa non imputabile all'impresa di trasporto ferroviario, o per avaria.
§2 Se il veicolo considerato perso e' ritrovato dopo il pagamento dell'indennita', l'avente diritto puo', entro sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento dell'avviso che lo informa in tal senso, esigere dall'impresa di trasporto ferroviario cui ha affidato il veicolo a fini d'utilizzazione come mezzo di trasporto, che il veicolo gli sia recapitato, senza spese e previa restituzione dell'indennita', alla stazione ferroviaria di residenza o in altro luogo concordato.
§3 Se la domanda di cui al § 2 non e' stata formulata, o se il ritrovamento del veicolo avviene oltre un anno dopo il pagamento dell'indennita', l'impresa di trasporto ferroviario cui l'avente diritto ha affidato il veicolo per utilizzarlo come mezzo di trasporto, ne dispone in conformita' alle leggi ed alle prescrizioni in vigore nel luogo dove si trova il veicolo.
§4 Le parti del contratto possono concordare disposizioni in deroga al § 1.

Art. 7

Articolo 7
Responsabilita' dei danni causati da un veicolo
§1 Colui il quale, ai sensi di un contratto di cui all'articolo primo, ha affidato il veicolo per essere utilizzato in quanto mezzo di trasporto, risponde del danno causato dal veicolo, quando la colpa gli e' imputabile.
§2 Le parti del contratto possono concordare disposizioni in deroga al § 1.

Art. 8

Articolo 8
Surrogazione
Se il contratto di utilizzazione di veicoli prevede che l'impresa di trasporto ferroviario possa affidare il veicolo ad altre imprese di trasporto ferroviario per utilizzarlo come mezzo di trasporto, l'impresa di trasporto ferroviario puo', di comune accordo con il detentore, concordare con le altre imprese di trasporto ferroviario:
a) che, fatto salvo il suo diritto di regresso, essa si surroga a loro per quanto concerne la responsabilita', nei confronti del detentore, in caso di perdita o avaria del veicolo o dei suoi accessori;
b) che solo il detentore e' responsabile, nei confronti delle altre imprese di trasporto ferroviario, dei danni causati dal veicolo ma che solo l'impresa di trasporto ferroviario, partner contrattuale del detentore, e' autorizzata a far valere i diritti delle altre imprese di trasporto ferroviario.

Art. 9

Articolo 9
Responsabilita' per gli agenti ed altre persone
§1 Le parti del contratto sono responsabili dei loro agenti e delle altre persone dei cui servizi si avvalgono per l'esecuzione del contratto, quando questi agenti o altre persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni.
§2 Salvo diversi accordi fra le parti del contratto, i gestori dell'infrastruttura su cui l'impresa di trasporto ferroviario utilizza il veicolo come mezzo di trasporto, sono considerati come persone dei cui servizi l'impresa di trasporto ferroviario si avvale.
§ 3 I §§ 1 e 2 si applicano altresi' in caso di surrogazione in conformita' all'articolo 8.

Art. 10

Articolo 10
Altre azioni
§1 In tutti i casi in cui si applicano le presenti Regole uniformi, ogni azione di responsabilita' per perdita o avaria del veicolo o dei suoi accessori , a qualsiasi titolo, puo' essere esercitata contro l'impresa di trasporto ferroviario a cui il veicolo e' stato affidato per essere utilizzato come mezzo di trasporto, solo alle condizioni ed entro i limiti di tali Regole uniformi.
§2 Il § 1 si applica altresi' in caso di surroga in conformita' all'articolo 8.
§3 Cio' vale anche per ogni azione esercitata contro gli agenti e le altre persone di cui risponde l'impresa di trasporto ferroviario a cui il veicolo e' stato affidato per essere utilizzato come mezzo di trasporto.

Art. 11

Articolo 11
Foro competente
§1 Le azioni giudiziarie sorte da un contratto concluso in virtu' delle presenti Regole uniformi possono essere intentate dinanzi alla giurisdizione designata di comune accordo fra le parti del contratto.
§ 2 Salvo diverso accordo fra le parti, la giurisdizione competente e' quella dello Stato membro dove il convenuto ha la sede. Se il convenuto non ha sede in uno Stato membro, la giurisdizione competente e' quella dello Stato membro dove il danno e' accaduto.

Art. 12

Articolo 12
Prescrizione
§ 1 Le azioni fondate sugli articoli 4 e 7 sono prescritte in tre anni.
§ 2 La prescrizione decorre:
d) per le azioni fondate sull'articolo 4, dal giorno in cui la perdita o l'avaria del veicolo e' stata accertata o dal giorno in cui l'avente diritto ha potuto considerare il veicolo come perso, in conformita' all'articolo 6, § 1 o § 4;
e) per le azioni fondate sull'articolo 7, dal giorno in cui il danno e' accaduto.

Art. 1

Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internaz. ferroviario
(CUI- Appendice E alla Convenzione)
Articolo 1
Campo d'applicazione
§1 Le presenti Regole uniformi si applicano a qualsiasi contratto di utilizzazione di un'infrastruttura ferroviaria ai fini di trasporti internazionali, ai sensi delle Regole uniformi CIV e delle Regole uniformi CIM, a prescindere dalla sede e dalla nazionalita' delle parti del contratto. Le presenti Regole uniformi si applicano altresi' quando l'infrastruttura ferroviaria e' gestita o utilizzata da Stati o da istituzioni o organizzazioni governative.
§2 Fatto salvo l'articolo 21, le presenti Regole uniformi non si applicano ad altre rapporti di diritto, come, in particolare:
a) la responsabilita' del trasportatore o del gestore nei confronti dei loro agenti o di altre persone dei cui servizi si avvalgono per l'esecuzione dei loro compiti;
b) la responsabilita' del trasportatore o del gestore, da un lato, e di terzi, dall'altro lato.

Art. 2

Articolo 2
Dichiarazione relativa alla responsabilita' in caso di danni fisici
§1 Ciascuno Stato puo', in qualsiasi momento, dichiarare che non applichera' alle vittime d'incidenti accaduti sul suo territorio l'insieme delle disposizioni relative alla responsabilita' in caso di danni fisici quando le vittime sono suoi cittadini o persone che risiedono abitualmente in detto Stato.
§2 Lo Stato che ha reso una dichiarazione in conformita' al § 1 puo' rinunciarvi in qualsiasi momento informandone il depositario.
Tale rinuncia ha effetto un mese dopo la data in cui il depositario ne informa gli Stati membri.

Art. 3

Articolo 3
Definizioni
Ai fini delle presenti Regole uniformi, il termine:
a) «infrastruttura ferroviaria» designa tutti i binari e gli impianti fissi nella misura in cui siano necessari per la circolazione dei veicoli ferroviari e per la sicurezza del traffico;
b) «gestore» designa colui che mette a disposizione un'infrastruttura ferroviaria e che ha obblighi in conformita' alle leggi e alle prescrizioni in vigore nello Stato in cui si trova l'infrastruttura;
c) «trasportatore» designa colui che trasporta su ferrovia persone o merci in traffico internazionale, secondo il regime delle Regole uniformi CIV o delle Regole uniformi CIM, e che detiene una licenza in conformita' alle leggi e alle prescrizioni sul rilascio e il riconoscimento di licenze in vigore nello Stato in cui la persona svolge questa attivita';
d) «ausiliario» designa gli agenti o altre persone dei cui servizi il trasportatore o il gestore si avvale per l'esecuzione del contratto, quando questi agenti o queste altre persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni;
e) «terzi» designa ogni altra persona diversa dal gestore, dal trasportatore e dai loro ausiliari;
f) «licenza» designa l'autorizzazione che viene rilasciata da uno Stato a un'impresa ferroviaria in conformita' alle leggi e alle prescrizioni in vigore in questo Stato e che riconosce la sua capacita' a operare in qualita' di trasportatore;
g) «certificato di sicurezza» designa il documento che attesta, secondo le leggi e le prescrizioni in vigore nello Stato dove si trova l'infrastruttura, che per quanto concerne il trasportatore:
- l'organizzazione interna dell'impresa nonche',
- il personale da impiegare e i veicoli da utilizzare sull'infrastruttura,
corrispondono alle esigenze imposte in materia di sicurezza al fine di assicurare un servizio senza pericoli su questa infrastruttura.

Art. 4

Articolo 4
Diritto cogente
Salvo diversa clausola nelle presenti Regole uniformi, ogni accordo che, direttamente o indirettamente, deroghi a tali Regole uniformi e' nullo e privo di effetto. La nullita' di tali accordi non comporta la nullita' delle altre norme del contratto. Ciononostante, le parti del contratto possono assumere responsabilita' e obblighi piu' onerosi di quelli previsti dalle presenti Regole uniformi o fissare un importo massimo d'indennita' per i danni materiali.

Art. 5

Articolo 5
Contenuto e forma
§ 1 Un contratto di utilizzazione disciplina le relazioni fra gestore e trasportatore o qualsiasi altra persona autorizzata a stipulare questo tipo di contratto secondo le leggi e le prescrizioni in vigore nello Stato dove si trova l'infrastruttura.
§ 2 Il contratto disciplina i dettagli necessari per definire le condizioni amministrative, tecniche e finanziarie dell'utilizzazione.
§ 3 Il contratto deve essere constatato per scritto o in forma equivalente. L'assenza o l'irregolarita' di una constatazione per scritto o in forma equivalente, o l'assenza di una delle indicazioni di cui al paragrafo 2 non pregiudicano ne' l'esistenza ne' la validita' del contratto, che rimane sottoposto alle presenti Regole uniformi.

Art. 5 bis

Art. 5 bis
Diritto impregiudicato
§ 1 Le disposizioni dell'articolo 5 nonche' degli articoli 6, 7 e 22 non pregiudicano gli obblighi che le parti del contratto relativo all'utilizzazione dell'infrastruttura sono tenute ad assolvere conformemente alle leggi e prescrizioni in vigore nello Stato in cui si trova l'infrastruttura, compresa eventualmente la legislazione comunitaria.
§ 2 Le disposizioni degli articoli 8 e 9 non pregiudicano gli obblighi che le parti del contratto relativo all'utilizzazione dell'infrastruttura sono tenute ad assolvere in uno Stato membro della Comunita' europea o in uno Stato in cui vige la legislazione comunitaria a seguito di accordi internazionali conclusi con la Comunita' europea.
§ 3 Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano in particolare:
a) gli accordi da concludere tra imprese ferroviarie o richiedenti autorizzati e gestori d'infrastruttura;
b) il rilascio di licenze;
c) il certificato di sicurezza;
d) l'assicurazione;
e) la tariffazione in funzione delle prestazioni per ridurre al minimo ritardi e perturbazioni nell'esercizio e per migliorare le prestazioni offerte dalla rete ferroviaria;
f) le misure di risarcimento dei clienti;
g) la composizione delle controversie.

Art. 6

Art. 6
Particolari obblighi del trasportatore e del gestore
§ 1 Il trasportatore deve essere autorizzato a esercitare l'attivita' di trasportatore ferroviario. Il personale da impiegare e i veicoli da utilizzare devono soddisfare le esigenze di sicurezza.
Il gestore puo' esigere che il trasportatore provi, mediante presentazione di una licenza e di un certificato di sicurezza validi o di copie certificate conformi o in ogni altro modo, che tali condizioni sono soddisfatte.
§ 2 Il trasportatore deve notificare al gestore qualsiasi evento suscettibile di pregiudicare la validita' della sua licenza, dei suoi certificati di sicurezza o di altri elementi di prova.
§ 3 Il gestore puo' esigere che il trasportatore dimostri di aver acceso un'assicurazione di responsabilita' sufficiente o che abbia adottato disposizioni equivalenti per coprire tutte le azioni, a qualsiasi titolo, di cui agli articoli da 9 a 21. Il trasportatore deve provare ogni anno, mediante un regolare attestato che l'assicurazione riguardante la responsabilita' civile o le disposizioni equivalenti continuano a esistere; deve notificare al gestore ogni modifica prima che quest'ultima produca i suoi effetti. § 4 Le parti del contratto devono informarsi reciprocamente di qualsiasi evento suscettibile di impedire l'esecuzione del contratto che hanno concluso.

Art. 7

Art. 7
Fine del contratto
§ 1 Il gestore puo' chiedere l'immediata risoluzione del contratto d'utilizzazione, quando:
a) il trasportatore non e' piu' autorizzato a esercitare l'attivita' di trasportatore ferroviario;
b) il personale da impiegare e i veicoli da utilizzare non rispondono piu' alle esigenze di sicurezza;
c) il trasportatore e' in ritardo per quanto riguarda i pagamenti, cioe':
1. fino a due scadenze successive e per un importo che supera il controvalore d'uso per un mese, oppure
2. per un periodo che include piu' di due scadenze, per un importo pari al controvalore d'uso per due mesi;
d) il trasportatore ha violato in modo grave uno dei particolari obblighi di cui all'articolo 6 paragrafi 2 e 3.
§ 2 Il trasportatore puo' chiedere immediatamente la risoluzione del contratto di utilizzazione quando il gestore perde il suo diritto di gestire l'infrastruttura.
§ 3 Ciascuna parte del contratto d'utilizzazione puo' chiedere immediatamente la risoluzione del contratto in caso di inadempimento grave di uno degli obblighi essenziali ad opera dell'altra parte del contratto, se quest'obbligo concerne la sicurezza delle persone e dei beni; le parti del contratto possono convenire le modalita' di esercizio di questo diritto.
§ 4 La parte del contratto che e' causa della risoluzione risponde, nei confronti dell'altra parte, del danno che ne deriva, a meno che non provi che il danno non derivi da sua colpa.
§ 5 Le parti del contratto possono concordare condizioni in deroga alle disposizioni del paragrafo 1 lettere c) e d) e del paragrafo 4.

Art. 8

Art. 8
Responsabilita' del gestore
§ 1 Il gestore e' responsabile:
a) dei danni fisici (morte, ferimento o ogni altro pregiudizio all'integrita' fisica o psichica);
b) dei danni materiali (distruzione o avaria di beni mobili e immobili);
c) dei danni pecuniari risultanti da risarcimenti danni dovuti dal trasportatore ai sensi delle Regole uniformi CIV e delle Regole uniformi CIM;
causati al trasportatore o ai suoi ausiliari durante l'utilizzazione dell'infrastruttura e aventi la loro origine nell'infrastruttura.
§ 2 Il gestore e' sollevato da questa responsabilita':
a) in caso di danni fisici e di danni pecuniari risultanti da risarcimenti danni dovuti dal trasportatore ai sensi delle Regole uniformi CIV:
1. se l'evento lesivo e' stato causato da circostanze esterne alla gestione che il gestore, malgrado la diligenza richiesta secondo la particolarita' della fattispecie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non era in grado di far fronte,
2. nella misura in cui l'evento lesivo sia dovuto a un errore della persona che ha subito il danno,
3. quando l'evento lesivo e' dovuto al comportamento di terzi che il gestore, malgrado la diligenza richiesta secondo la particolarita' della fattispecie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non era in grado di far fronte;
b) in caso di danni materiali e di danni pecuniari risultanti da risarcimenti danni dovuti dal trasportatore ai sensi delle Regole uniformi CIM, se il danno e' causato da colpa del trasportatore o da un ordine del trasportatore non imputabile al gestore, o in ragione di circostanze che il gestore non poteva evitare e alle cui conseguenze non era in grado di far fronte.
§ 3 Se l'evento lesivo e' dovuto al comportamento di terzi e se, malgrado cio', il gestore non e' interamente sollevato della sua responsabilita' secondo il paragrafo 2 lettera a), egli ne risponde nei limiti delle presenti Regole uniformi, senza pregiudizio per una sua eventuale azione di regresso contro terzi.
§ 4 Le parti del contratto possono convenire se e in che misura il gestore e' responsabile dei danni causati al trasportatore da ritardo o da perturbazione nell'esercizio.

Art. 9

Art. 9
Responsabilita' del trasportatore
§ 1 Il trasportatore e' responsabile:
a) dei danni fisici (morte, ferimento o ogni altro pregiudizio all'integrita' fisica o psichica);
b) dei danni materiali (distruzione o avaria di beni mobili e immobili);
causati al gestore o ai suoi ausiliari durante l'utilizzazione dell'infrastruttura dai mezzi di trasporto utilizzati o dalle persone o merci trasportate.
§ 2 Il trasportatore e' sollevato da questa responsabilita':
a) in caso di danni fisici:
1. se l'evento lesivo e' stato causato da circostanze esterne alla gestione che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta secondo la particolarita' della fattispecie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non era in grado di far fronte,
2. nella misura in cui l'evento lesivo e' dovuto a un errore della persona che ha subito il danno,
3. se l'evento lesivo e' dovuto al comportamento di terzi che il trasportatore, malgrado la diligenza richiesta secondo la particolarita' della fattispecie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non era in grado di far fronte;
b) in caso di danni materiali se il danno e' causato da colpa del gestore o da un ordine del gestore non imputabile al trasportatore, o in ragione di circostanze che il trasportatore non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.
§ 3 Se l'evento lesivo e' dovuto al comportamento di terzi e se, malgrado cio', il trasportatore non e' interamente sollevato della sua responsabilita' secondo il paragrafo 2 lettera a), egli ne risponde nei limiti delle presenti Regole uniformi, senza pregiudizio per una sua eventuale azione di regresso contro terzi.
§ 4 Le parti del contratto possono convenire se, e in che misura, il trasportatore e' responsabile dei danni causati al gestore da una perturbazione nell'esercizio.

Art. 10

Articolo 10
Cause concomitanti
§1 Quando cause imputabili al gestore e cause imputabili al trasportatore hanno contribuito al danno, ciascuna parte del contratto ne risponde solo nella misura in cui le cause che le sono imputabili ai sensi degli articoli 8 e 9 hanno contribuito al danno.
Se e' impossibile accertare in che misura le rispettive cause hanno contribuito al danno, ciascuna parte sopporta il danno che ha subito.
§2 Il § 1 e' applicabile per analogia quando hanno contribuito al danno cause imputabili al gestore e cause imputabili a piu' trasportatori che utilizzano la stessa infrastruttura ferroviaria.
§3 Trattandosi di danni di cui all'articolo 9, il § 1 prima frase e' applicabile per analogia quando hanno contribuito al danno cause imputabili a piu' trasportatori che utilizzano la stessa infrastruttura. Se non e' possibile accertare in che misura le rispettive cause hanno contribuito al danno, i trasportatori sono responsabili in parti uguali nei confronti del gestore.

Art. 11

Articolo 11
Risarcimento danni in caso di morte
§1 In caso di morte il risarcimento danni comprende:
a) le spese necessarie conseguenti al decesso, in particolare quelle di trasporto della salma e delle esequie;
b) se la morte non e' sopravvenuta immediatamente, il risarcimento danni previsto all'art. 12.
§2 Se, a seguito della morte, le persone, nei confronti delle quali il de cuius aveva o avrebbe avuto in futuro un obbligo di alimenti ai sensi di legge, sono private del loro sostegno, occorre indennizzarle per questa perdita. L'azione legale per danni, intentata da persone che la persona deceduta provvedeva a mantenere senza esservi obbligata per legge, e' soggetta al diritto nazionale.

Art. 12

Articolo 12
Risarcimento danni in caso di lesioni
In caso di lesioni o di ogni altro danno all' incolumita' fisica o psichica , il risarcimento danni comprende:
a) le spese necessarie, in particolare quelle relative al trattamento ed al trasporto ;
b) la riparazione del pregiudizio causato sia dall'incapacita' di lavoro totale o parziale, sia dall'accrescimento dei bisogni.

Art. 13

Articolo 13
Riparazione di altri pregiudizi fisici
Il diritto nazionale determina se, ed in quale misura, il gestore o il trasportatore devono versare un risarcimento danni per pregiudizi fisici diversi da quelli previsti agli articoli 11 e 12.

Art. 14

Articolo 14
Forma ed ammontare del risarcimento danni in caso di morte e ferimento
§1 Il risarcimento danni previsto all'articolo 11 § 2 ed all'articolo 12, lettera b) deve essere corrisposto sotto forma di capitale. Tuttavia, se il diritto nazionale consente l'erogazione di una rendita, il risarcimento danni puo' essere corrisposto sotto questa forma qualora la persona lesa o gli aventi diritto di cui all'articolo 11 § 2 lo richiedano.
§2 L'ammontare del risarcimento danni da erogare ai sensi del § 1 e' determinato secondo il diritto nazionale. Tuttavia, secondo l'applicazione delle presenti Regole uniformi, e' fissato un limite massimo di 175 000 unita' di conto in capitale, o una rendita annuale corrispondente a detto capitale, per ciascuna persona, nel caso in cui il diritto nazionale preveda un limite massimo di entita' inferiore.

Art. 15

Articolo 15
Decadenza dal diritto d'invocare i limiti di responsabilita'
I limiti di responsabilita' previsti nelle presenti Regole uniformi, nonche' le disposizioni del diritto nazionale che limitano le indennita' ad un determinato ammontare, non si applicano quando e' provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione che l'autore del danno ha commesso o con l'intento di provocare tale danno, o temerariamente e con la consapevolezza che un tale danno ne sarebbe probabilmente derivato.

Art. 16

Articolo 16
Conversione ed interessi
§1 Quando il calcolo dell'indennita' implica la conversione delle somme espresse in unita' monetarie straniere, tale conversione deve essere effettuata secondo il corso in vigore nel giorno e luogo di pagamento dell'indennita'.
§2 L'avente diritto puo' chiedere gli interessi sull'indennita', calcolati in ragione del cinque per cento annuo, a partire dal giorno di apertura di una procedura di conciliazione, dall'azione di regresso al tribunale arbitrale previsto al Titolo V della Convenzione o dalla citazione in giudizio.

Art. 17

Articolo 17
Responsabilita' in caso d'incidente nucleare
Il gestore ed il trasportatore sono esonerati dalla responsabilita' che incombe loro ai sensi delle presenti Regole uniformi quando il danno e' stato causato da un incidente nucleare e, in applicazione delle leggi e prescrizioni di uno Stato che disciplinano la responsabilita' nel settore dell'energia nucleare, il gestore di un impianto nucleare o altra persona che lo sostituisce e' responsabile di questo danno.

Art. 18

Articolo 18
Responsabilita' per gli ausiliari
Il gestore ed il trasportatore rispondono dei loro ausiliari.

Art. 19

Articolo 19
Altre azioni
§1 In tutti i casi in cui si applicano le presenti Regole uniformi, ogni azione di responsabilita', a qualsiasi titolo, puo' essere esercitata contro il gestore o contro il trasportatore solo alle condizioni e nei limiti di queste Regole uniformi.
§2 Cio' vale anche per ogni azione esercitata contro gli ausiliari di cui il gestore o il trasportatore rispondono ai sensi dell'articolo 18.

Art. 20

Articolo 20
Accordi-controversie
Le parti del contratto possono concordare le condizioni alle quali fanno valere o rinunciano a far valere i propri diritti ad un risarcimento danni nei confronti dell'altra parte del contratto.

Art. 21

Articolo 21
Azioni contro il gestore o contro il trasportatore
§1 Ogni azione in responsabilita' degli ausiliari del trasportatore contro il gestore per danni causati da quest'ultimo, a qualsiasi titolo, puo' essere esercitata solo alle condizioni e nei limiti delle presenti Regole uniformi.
§2 Ogni azione in responsabilita' degli ausiliari del gestore contro il trasportatore per danni causati da quest'ultimo, a qualsiasi titolo, puo' essere esercitata solo alle condizioni e nei limiti delle presenti Regole uniformi.

Art. 22

Articolo 22
Procedura di conciliazione
Le parti del contratto possono concordare procedure di conciliazione o fare appello al tribunale arbitrale previsto al Titolo V della Convenzione.

Art. 23

Articolo 23
Azioni di regresso
La fondatezza del pagamento effettuato dal trasportatore in base alle Regole uniformi CIV o alle Regole uniformi CIM non puo' essere contestata, quando l'indennita' e' stata stabilita a livello giudiziario ed il gestore, debitamente citato, e' stato posto in grado d'intervenire nel processo.

Art. 24

Articolo 24
Foro competente
§1 Le azioni giudiziarie fondate sulle presenti Regole uniformi possono essere intentate dinanzi alle giurisdizioni degli Stati membri, designate di comune accordo dalle parti del contratto.
§2 Salvo diverso accordo tra le parti, la giurisdizione competente e' quella dello Stato membro dove il gestore ha la sede.

Art. 25

Articolo 25
Prescrizione
§1 Le azioni fondate sulle presenti Regole uniformi sono prescritte in tre anni.
§2 La prescrizione decorre dal giorno in cui il danno e' accaduto. §3 In caso di morte delle persone, le azioni si prescrivono in tre anni a decorrere dal giorno successivo al decesso, senza tuttavia che questo termine possa superare cinque anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell'evento lesivo.
§4 Un'azione ricusatoria di una persona ritenuta responsabile, potra' essere esercitata anche dopo la scadenza del termine di prescrizione di cui al § 1, se rientra nei termini stabiliti dalla legge dello Stato in cui il procedimento e' stato intentato. Tuttavia questo termine non potra' essere inferiore a novanta giorni a decorrere dalla data in cui la persona che esercita l'azione ricusatoria ha risolto il reclamo o ha essa stessa ricevuto notifica di una citazione in giudizio.
§5 La prescrizione e' sospesa quando le parti in causa concordano una procedura di conciliazione, o quando investono il tribunale arbitrale previsto al Titolo V della Convenzione.
§6 Peraltro, la sospensione e l'interruzione della prescrizione sono regolamentate dal diritto nazionale.

Art. 1

Regole uniformi concernenti la convalida di norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale
(APTU - Appendice F alla Convenzione)
Articolo 1
Campo d'applicazione
Le presenti Regole uniformi stabiliscono la procedura di convalida di norme tecniche e di adozione di prescrizioni tecniche uniformi (PTU) per il materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale.

Art. 2

Articolo 2
Definizioni
Ai fini delle presenti Regole uniformi, dei loro allegati e delle PTU, oltre ai termini definiti all'articolo 2 delle ATMF, si definiscono i termini seguenti:
a) «carrozza» designa un veicolo ferroviario non munito di mezzo di trazione che e' destinato a trasportare viaggiatori; il termine include il bagagliaio che fa parte di un treno passeggeri;
b) «progetto in uno stadio di sviluppo avanzato» designa un progetto che ha raggiunto una fase di pianificazione/costruzione tale che qualsiasi modifica delle specifiche tecniche sarebbe inaccettabile per lo Stato parte interessato; un tale ostacolo puo' essere di natura legale, contrattuale, economica, finanziaria, sociale o ambientale e deve essere adeguatamente comprovato;
c) «sostituzione nell'ambito della manutenzione» designa una sostituzione di componenti con pezzi aventi identiche funzioni e prestazioni nell'ambito della manutenzione preventiva e correttiva;
d) «prescrizione tecnica» designa ogni regola, diversa da una norma tecnica, contenuta nelle PTU e relativa alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione, alla sicurezza o a una procedura concernente il materiale ferroviario;
e) «norma tecnica» designa una norma adottata su base volontaria da un organismo di normalizzazione internazionale riconosciuto secondo le procedure che gli sono proprie;
f) «veicolo di trazione» designa un veicolo ferroviario munito di mezzo di trazione;
g) «carro» designa un veicolo ferroviario non munito di mezzo di trazione che e' destinato a trasportare merci.

Art. 3

Articolo 3
Scopo
§1 La convalida di norme tecniche relative al materiale ferroviario e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi (PTU) applicabili al materiale ferroviario, hanno lo scopo di:
a) facilitare la libera circolazione dei veicoli e la libera utilizzazione di altri materiali ferroviari in traffico internazionale;
b) contribuire a garantire la sicurezza, l'affidabilita' e la disponibilita' in traffico internazionale;
c) tener conto della protezione dell'ambiente e della sanita' pubblica.
§2 Al momento della convalida di norme tecniche o dell'adozione di prescrizioni tecniche uniformi (PTU), si tiene conto solo di quelle che sono state elaborate a livello internazionale .
§3 Per quanto possibile:
a) conviene garantire un'interoperabilita' dei sistemi e delle componenti tecniche necessarie in traffico internazionale;
b) le norme tecniche e le prescrizioni tecniche uniformi sono imperniate sulle prestazioni; se del caso, esse comportano varianti.

Art. 4

Articolo 4
Elaborazione di norme tecniche e PTU
§ 1 L'elaborazione di norme tecniche relative al materiale ferroviario e la normalizzazione dei prodotti e delle procedure industriali sono di competenza degli organismi di normalizzazione nazionali e internazionali riconosciuti.
§ 2 L'elaborazione di PTU sulla base di domande in conformita' all'articolo 6 e' di competenza della Commissione di esperti tecnici assistita da appositi gruppi di lavoro e dal Segretario generale.

Art. 5

Articolo 5
Convalida di norme tecniche
§ 1 La decisione in merito alla convalida di una norma tecnica o di parti di essa spetta alla Commissione di esperti tecnici secondo la procedura prevista agli articoli 16, 20 e 33 paragrafo 6 della Convenzione. Le decisioni entrano in vigore secondo l'articolo 35 paragrafi 3 e 4 della Convenzione.
§ 2 Una domanda di convalida di una norma tecnica puo' essere presentata da:
a) ogni Stato parte;
b) ogni organizzazione regionale di cui all'articolo 2 lettera x) delle ATMF;
c) ogni organismo di normalizzazione nazionale o internazionale che si occupa della normalizzazione nell'ambito ferroviario; si tiene conto dell'articolo 3 paragrafo 2;
d) ogni associazione internazionale rappresentativa per i cui membri l'esistenza di norme tecniche relative al materiale ferroviario e' indispensabile per ragioni di sicurezza e di economia nell'esercizio della loro attivita'.
§ 3 I riferimenti alle norme tecniche convalidate sono pubblicati dal Segretario generale sul sito Internet dell'Organizzazione. Dopo la pubblicazione dei riferimenti, l'applicazione delle norme tecniche ne fa presumere la conformita' alle corrispondenti PTU.
§ 4 L'applicazione di norme tecniche convalidate avviene su base volontaria; tuttavia, una norma puo' essere resa obbligatoria, in tutto o in parte, attraverso disposizioni contenute in una PTU.

Art. 6

Articolo 6
Adozione di PTU
§ 1 La decisione in merito all'adozione di PTU o alla loro modifica incombe alla Commissione di esperti tecnici secondo la procedura prevista agli articoli 16, 20 e 33 paragrafo 6 della Convenzione. Le decisioni entrano in vigore secondo l'articolo 35 paragrafi 3 e 4 della Convenzione.
§ 2 Una domanda di adozione o di modifica di PTU secondo il paragrafo 1 puo' essere presentata da:
a) ogni Stato parte;
b) ogni organizzazione regionale di cui all'articolo 2 lettera x) delle ATMF;
c) ogni associazione internazionale rappresentativa per i cui membri l'esistenza di PTU relative al materiale ferroviario e' indispensabile per ragioni di sicurezza e di economia nell'esercizio della loro attivita'.

Art. 7

Articolo 7
Forma delle domande
Le domande di cui agli articoli 5 e 6 devono essere inviate al Segretario generale e indirizzate alla Commissione di esperti tecnici in una delle lingue di lavoro in conformita' all'articolo 1 paragrafo 6 della Convenzione. La Commissione di esperti tecnici puo' respingere una domanda qualora la ritenga incompleta, incoerente, non sufficientemente motivata o ingiustificata. La domanda deve essere corredata da una valutazione delle conseguenze sociali, economiche e ambientali.

Art. 7a

Articolo 7a
Valutazione delle conseguenze
§ 1 La Commissione di esperti tecnici adotta le sue decisioni dopo aver preso in considerazione le motivazioni e gli elementi giustificativi presentati dal richiedente.
§ 2 La valutazione indica l'impatto prevedibile per l'insieme degli Stati parti, dei gestori e degli altri attori interessati. Se la domanda ha un impatto su PTU diverse da quella a cui si riferisce direttamente, vanno prese in considerazione anche queste interfacce. § 3 Tutti gli organismi interessati partecipano alla valutazione fornendo a titolo gratuito i dati necessari, a condizione che questi non siano protetti dai diritti di proprieta' intellettuale.

Art. 8

Articolo 8
Prescrizioni tecniche uniformi (PTU)
§ 1 Le PTU adottate sono pubblicate sul sito Internet dell'Organizzazione.
§ 2 Di regola, ogni sottosistema e' sottoposto a una PTU. Se del caso, un sottosistema puo' essere coperto da diverse PTU e una PTU puo' coprire diversi sottosistemi.
§ 2a Le PTU si applicano ai sottosistemi nuovi. Si applicano a un sottosistema esistente quando quest'ultimo e' rinnovato o ammodernato e conforme alla strategia di migrazione disciplinata al paragrafo 4 lettera f).
§ 3 Al termine della procedura di notifica di cui all'articolo 35 paragrafi 3 e 4 della Convenzione e con almeno un mese di anticipo rispetto all'entrata in vigore, il Segretario generale pubblica sul sito Internet dell'Organizzazione quanto segue:
a) la PTU adottata e notificata;
b) la data di entrata in vigore;
c) la lista degli Stati parti in cui si applica questa PTU;
d) la lista aggiornata delle PTU e delle loro date di entrata in vigore.
§ 4 Nella misura necessaria al raggiungimento dello scopo fissato all'articolo 3, le PTU che si riferiscono a sottosistemi devono almeno:
a) indicare il campo di applicazione previsto (parte della rete o veicoli, sottosistema o parte di sottosistema);
b) stabilire i requisiti essenziali di ogni sottosistema interessato e le sue interfacce con altri sottosistemi;
c) definire le specifiche funzionali e tecniche che devono essere rispettate dal sottosistema e dalle sue interfacce con altri sottosistemi; ove necessario, queste specifiche possono variare a seconda dell'utilizzazione del sottosistema, ad esempio in conformita' alle categorie di tratte, punti nodali e/o veicoli;
d) determinare gli elementi costruttivi o le componenti di interoperabilita' e le interfacce che devono essere oggetto di norme tecniche necessarie per realizzare l'interoperabilita' nel sistema ferroviario;
e) precisare per ogni caso preso in considerazione le procedure da utilizzare per valutare la conformita' alle disposizioni delle PTU; queste procedure si basano sui moduli di valutazione definiti in una PTU generale di cui al paragrafo 8;
f) indicare la strategia di attuazione delle PTU; in particolare, e' necessario specificare le tappe da superare per realizzare una transizione graduale dallo stato esistente a quello finale in cui la conformita' alle PTU sia la norma; ogni tappa comporta appropriate disposizioni transitorie;
g) indicare per il personale interessato le qualifiche professionali nonche' le condizioni sanitarie e di sicurezza sul lavoro richieste dalla gestione e dalla manutenzione del sottosistema interessato cosi' come dall'attuazione delle PTU.
§ 5 Ogni PTU deve essere elaborata sulla base di un esame di un sottosistema esistente e deve precisare uno o piu' sottosistemi come obiettivi da raggiungere progressivamente in un ragionevole arco di tempo. Di conseguenza, l'adozione graduale delle PTU e la conformita' con queste ultime consentono la realizzazione progressiva dell'interoperabilita' nel sistema ferroviario.
§ 6 Le PTU devono preservare in modo appropriato la compatibilita' del sistema ferroviario esistente in ciascuno Stato parte. Con questo obiettivo si puo' prevedere in ogni PTU una disposizione per «casi specifici» riguardante uno o piu' Stati parti nei settori delle reti e dei veicoli; particolare attenzione va accordata alla sagoma limite, allo scartamento o alla distanza tra i binari e ai veicoli provenienti da Paesi terzi o ivi diretti. Per ogni caso specifico, le PTU precisano le regole per l'attuazione degli elementi indicati nel paragrafo 4 lettere da c) fino a g).
§ 7 Gli aspetti tecnici considerati come requisiti essenziali e che non possono essere esplicitamente trattati in una PTU sono chiaramente identificati nella prescrizione come «punti aperti».
§ 8 La Commissione di esperti tecnici puo' adottare delle PTU che non si riferiscono a sottosistemi, come le disposizioni generali, i requisiti essenziali o i moduli di valutazione.
§ 9 I testi delle PTU sono presentati in un formato a due colonne.
I testi su pagina intera senza colonne sono identici ai testi corrispondenti delle specificazioni tecniche per l'interoperabilita' (STI) della Comunita' europea. Quando e' suddiviso in due colonne, il testo e' diverso per le PTU e per le STI corrispondenti o per le altre regolamentazioni della Comunita' europea. Il testo della PTU (disposizioni dell'OTIF) compare nella colonna di sinistra, mentre il testo della STI (Comunita' europea) compare nella colonna di destra.
All'estrema destra e' riportato il riferimento della STI.

Art. 8a

Articolo 8a
Lacune nelle PTU
§ 1 La Commissione di esperti tecnici, quando apprende che una PTU adottata presenta errori o lacune o non soddisfa pienamente i requisiti essenziali, adotta misure appropriate, e segnatamente:
a) decide se modificare la PTU interessata in conformita' agli articoli 6 e 8; ed
b) esprime raccomandazioni riguardanti soluzioni provvisorie giustificate.
§ 2 Gli Stati parti, le organizzazioni regionali e gli organismi di valutazione sono tenuti a informare senza indugio il Segretario generale qualora constatino errori o lacune in una PTU.

Art. 9

Articolo 9
Dichiarazioni
§1 Ogni Stato parte puo', entro quattro mesi dalla data della notifica ad opera del Segretario generale della decisione della Commissione di esperti tecnici, depositare presso quest'ultima una dichiarazione motivata secondo la quale detto Stato non applichera', o applichera' solo parzialmente la norma tecnica convalidata o la prescrizione tecnica uniforme adottata per quanto concerne l'infrastruttura ferroviaria situata sul suo territorio ed il traffico su questa infrastruttura.
§2 Gli Stati parti che hanno reso una dichiarazione in conformita' al § 1 non vengono presi in considerazione nel fissare il numero di Stati che devono formulare un'obiezione in conformita' all'articolo 35, § 4 della Convenzione, affinche' la decisione della Commissione di esperti tecnici non entri in vigore.
§3 Lo Stato che ha reso una dichiarazione in conformita' al § 1 puo' rinunciarvi in qualsiasi momento, informandone il Segretario generale. Questa rinuncia ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo all'informativa.

Art. 10

Articolo 10
Abrogazione dell'Unita' Tecnica
L'entrata in vigore, in tutti gli Stati parti della Convenzione internazionale sull'Unita' Tecnica delle Ferrovie firmata a Berna il 21 ottobre 1882 secondo il suo tenore del 1938, degli Allegati adottati dalla Commissione di esperti tecnici in conformita' all'articolo 8, § 3 comporta l'abrogazione di detta Convenzione.

Art. 11

Articolo 11
Prevalenza delle PTU
§ 1 Dopo l'entrata in vigore delle PTU, adottate dalla Commissione di esperti tecnici in conformita' all'articolo 6 paragrafo 1, le norme tecniche e le PTU prevalgono, nelle relazioni fra gli Stati parti, sulle disposizioni della Convenzione internazionale sull'Unita' Tecnica delle Ferrovie, firmata a Berna il 21 ottobre 1882, secondo il suo tenore del 1938.
§ 2 Dopo l'entrata in vigore delle PTU, adottate dalla Commissione di esperti tecnici in conformita' all'articolo 6 paragrafo 1, le presenti Regole uniformi nonche' le norme tecniche e le PTU prevalgono, fra gli Stati parti, sulle disposizioni tecniche:
a) del Regolamento per l'impiego reciproco delle carrozze e bagagliai in traffico internazionale (RIC);
b) del Regolamento per l'impiego reciproco dei carri in traffico internazionale (RIV).

Art. 12

Articolo 12
Requisiti tecnici nazionali
§ 1 Gli Stati parti provvedono a informare il Segretario generale in merito ai requisiti tecnici nazionali in vigore per i veicoli ferroviari e gli altri materiali ferroviari. Il Segretario generale pubblica questi requisiti nella banca dati di cui all'articolo 13 delle Regole uniformi ATMF.
Le informazioni sono fatte pervenire al Segretario generale entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore delle Regole uniformi modificate.
Il requisito puo' restare in vigore in questa forma fino a quando esso o un analogo requisito e' posto in vigore attraverso l'adozione di prescrizioni conformi agli articoli di cui sopra. Lo Stato parte puo', in qualsiasi momento, revocare la disposizione temporanea notificandola al Segretario generale.
§ 2 Quando una PTU e' stata adottata o modificata, lo Stato parte provvede a informare il Segretario generale (fornendo i necessari elementi giustificativi) in merito ai requisiti tecnici nazionali menzionati al paragrafo 1, ai quali continuera' a conformarsi per garantire la compatibilita' tecnica tra i veicoli e la rete; questi requisiti includono le prescrizioni nazionali applicabili ai «punti aperti» nelle PTU e ai casi specifici debitamente identificati nella PTU.
Le informazioni includono l'indicazione dei «punti aperti» e/o dei «casi specifici» nella PTU a cui si riferisce ciascun requisito tecnico nazionale.
I requisiti tecnici nazionali mantengono la loro validita' unicamente se il Segretario generale riceve la notifica entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della prescrizione tecnica in oggetto o della sua modifica.
§ 3 Le informazioni devono riportare il testo integrale della disposizione tecnica nazionale redatto in una lingua ufficiale dello Stato parte, nonche' il titolo e una sintesi in una delle lingue ufficiali dell'OTIF.

Art. 13

Articolo 13
Tabella d'equivalenza
§ 1 Allo scopo di ridurre al minimo le valutazioni e, di conseguenza, i costi dovuti alle domande di ammissione tecnica, i requisiti tecnici nazionali di cui all'articolo 12 sono classificati in conformita' all'elenco dei parametri e ai principi definiti nell'allegato alle presenti Regole uniformi. La classificazione e' effettuata sotto la responsabilita' della Commissione di esperti tecnici. Gli Stati parti e le organizzazioni regionali collaborano con la Commissione di esperti tecnici e con il Segretario generale all'esecuzione di questo compito.
§ 2 La Commissione di esperti tecnici puo' riesaminare l'allegato tenendo conto dell'esperienza acquisita attraverso il riconoscimento reciproco di veicoli negli Stati parti.
§ 3 La Commissione di esperti tecnici provvede alla stesura di un documento di riferimento contenente rinvii incrociati a tutti i requisiti tecnici nazionali notificati. Il documento di riferimento, che precisa anche le disposizioni pertinenti nelle PTU e nelle rispettive STI (art. 8 par. 9), e' pubblicato sul sito Internet dell'Organizzazione e aggiornato.
§ 4 Dopo aver tenuto debitamente conto dell'opinione degli Stati membri interessati e delle organizzazioni regionali coinvolte, la Commissione di esperti tecnici puo' decidere di dichiarare l'equivalenza in materia di sicurezza ferroviaria:
a) tra i requisiti tecnici nazionali di diversi Stati parti;
b) tra le disposizioni delle PTU e quelle corrispondenti delle STI; e
c) tra i requisiti tecnici nazionali di uno o di piu' Stati parti e le disposizioni delle PTU e/o le disposizioni delle STI.
L'equivalenza dichiarata e' indicata in una tabella di equivalenza nel documento di riferimento menzionato al paragrafo 3 di cui sopra.

Regole uniformi concernenti norme tecniche e prescrizioni tecniche-Allegato

Allegato
Parametri da verificare in relazione all'ammissione tecnica di veicoli non conformi alle PTU e classificazione dei requisiti tecnici nazionali
1. Elenco dei parametri
1.1 Documentazione generale
Documentazione generale (descrizione di veicolo nuovo, rinnovato o ammodernato e utilizzazione prevista, informazioni su progettazione, riparazione, esercizio e manutenzione, documentazione tecnica ecc.). 1.2 Strutture e parti meccaniche
Integrita' meccanica e interfaccia tra veicoli (tra cui organi di trazione e repulsione, corridoi/passerelle), solidita' della struttura e dell'equipaggiamento del veicolo (ad es. sedili), portata di carico, sicurezza passiva (compresa la resistenza interna ed esterna alla collisione).
1.3 Interazione veicolo-binario e sagoma limite di carico dei veicoli
Interfacce meccaniche con l'infrastruttura (tra cui comportamento statico e dinamico, distanze funzionali, scartamento, organi di rotolamento ecc.).
1.4 Dispositivo di frenaggio
Elementi del dispositivo di frenaggio (ad es. dispositivo contro lo slittamento delle ruote, comando di frenatura e potenza di frenata in situazione di esercizio, di emergenza e di parcheggio).
1.5 Dispositivi destinati ai passeggeri
Installazioni e ambienti per i passeggeri (finestre e porte a loro disposizione, dispositivi per le persone con mobilita' ridotta ecc.).
1.6 Condizioni ambientali ed effetti aerodinamici
Impatto dell'ambiente sul veicolo e del veicolo sull'ambiente (comprese le condizioni aerodinamiche e l'interfaccia del veicolo con la parte a terra del sistema ferroviario nonche' con l'ambiente esterno).
1.7 Dispositivo di avviso esterno, segnaletica, funzioni e requisiti in materia di integrita' del software
Dispositivi di avviso esterni, segnaletica, funzioni e integrita' del software, ad esempio le funzioni in materia di sicurezza che incidono sul comportamento del treno, tra cui il bus di treno.
1.8 Sistemi di alimentazione in energia e sistemi di controllo a bordo
Sistemi di propulsione, di alimentazione in energia e di controllo a bordo, nonche' interfaccia del veicolo con l'infrastruttura di alimentazione in energia e tutti gli aspetti della compatibilita' elettromagnetica.
1.9 Installazioni, interfacce e ambiente per il personale
Installazioni di bordo, interfacce, condizioni di lavoro e ambiente per il personale (incluse le cabine di guida, l'interfaccia macchinista - macchina).
1.10 Sicurezza antincendio ed evacuazione
1.11 Manutenzione
Installazioni a bordo e interfacce per la manutenzione.
1.12 Controllo, comando e segnalazione a bordo
Tutte le apparecchiature di bordo necessarie per garantire la sicurezza, il comando e il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete e loro effetti sulla parte a terra del sistema ferroviario.
1.13 Requisiti operativi specifici
Requisiti operativi specifici per i veicoli (inclusi esercizio in condizioni di degrado, riparazione/recupero del veicolo ecc.).
1.14 Dispositivi per le merci
Requisiti e ambiente specifici per le merci (comprese le installazioni specifiche necessarie per le merci pericolose).
Le spiegazioni e gli esempi sopra riportati in tondo sono forniti a titolo puramente indicativo e non costituiscono definizioni dei parametri.
2. Classificazione dei requisiti tecnici nazionali
I requisiti tecnici nazionali relativi ai parametri elencati nella sezione 1 sono classificati nei tre gruppi indicati qui di seguito.
Le prescrizioni e le restrizioni di natura strettamente locale non sono prese in considerazione; la loro verifica presuppone l'esecuzione di controlli, condotti di comune accordo dalle imprese ferroviarie e dai gestori d'infrastruttura.
Gruppo A
Il Gruppo A comprende:
- le norme internazionali;
- le prescrizioni nazionali considerate equivalenti, sul piano della sicurezza ferroviaria, alle prescrizioni nazionali di altri Stati membri;
- le prescrizioni nazionali considerate equivalenti, sul piano della sicurezza ferroviaria, alle disposizioni delle PTU e/o delle STI.
Gruppo B
Il Gruppo B comprende tutte le prescrizioni che non rientrano nel campo di applicazione del Gruppo A o del Gruppo C o che non e' stato ancora possibile classificare in uno di questi gruppi.
Gruppo C
Il Gruppo C comprende le prescrizioni che sono associate alle caratteristiche dell'infrastruttura tecnica e sono strettamente necessarie per garantire un impiego sicuro e interoperabile sulla rete interessata (ad es. la sagoma utile).

Art. 1

Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato in traffico internazionale
(ATMF - Appendice G alla Convenzione)
Articolo 1
Campo d'applicazione
Le presenti Regole uniformi stabiliscono la procedura in base alla quale i veicoli ferroviari sono ammessi a circolare, ed altri materiali ferroviari ad essere utilizzati in traffico internazionale.

Art. 2

Articolo 2
Definizioni
Ai fini delle presenti Regole uniformi e dei loro (futuri) allegati, delle Regole uniformi APTU e dei loro allegati nonche' delle prescrizioni tecniche uniformi (PTU) APTU, il termine:
a) «incidente» designa un avvenimento indesiderato o imprevisto e improvviso, oppure una speciale concatenazione di avvenimenti di questo tipo dalle conseguenze dannose; gli incidenti sono ripartiti nelle seguenti categorie: collisioni, deragliamenti, incidenti ai passaggi a livello, incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento, incendi e altri incidenti;
b) «ammissione del tipo di costruzione» designa la concessione del diritto in base al quale l'autorita' competente autorizza un tipo di costruzione di un veicolo ferroviario, come base di ammissione all'esercizio di veicoli che sono conformi a questo tipo di costruzione;
c) «ammissione all'esercizio» designa la concessione del diritto in base al quale l'autorita' competente autorizza ciascun veicolo ferroviario o altro materiale ferroviario a circolare in traffico internazionale;
d) «Commissione di esperti tecnici» designa la Commissione prevista all'articolo 13 paragrafo 1 lettera f) della Convenzione;
da) «ente aggiudicatore» designa un organismo a statuto pubblico o privato che da' mandato di effettuare la progettazione e/o la costruzione, il rinnovo o l'ammodernamento di un sottosistema; questo organismo puo' essere un'impresa ferroviaria, un gestore d'infrastruttura, un detentore o un concessionario incaricato dell'esecuzione di un progetto;
e) «Stato parte» designa uno Stato membro dell'Organizzazione che non ha fatto una dichiarazione relativa alle presenti Regole uniformi, in conformita' all'articolo 42 paragrafo 1 primo periodo della Convenzione;
f) «dichiarazione» designa la prova di una valutazione completa o parziale volta a confermare che un veicolo, un tipo di costruzione o un elemento di costruzione rispettano le disposizioni delle Regole uniformi APTU e delle loro PTU (compresi i casi specifici applicabili e i requisiti nazionali in vigore conformemente all'art. 12 delle Regole uniformi APTU);
g) «elemento di costruzione» o «componente» designa qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, equipaggiamento completo o parte di quest'ultimo, incorporati o destinati a essere incorporati in un veicolo ferroviario, in altro materiale ferroviario o in un'infrastruttura; il concetto di «elemento di costruzione» si riferisce sia a oggetti materiali che a oggetti non materiali, come ad esempio il software;
h) «organismo incaricato della manutenzione» (ECM) designa l'organismo responsabile della manutenzione di un veicolo e che e' iscritto come tale nel registro dei veicoli previsto all'articolo 13; questa definizione si applica anche agli altri materiali ferroviari;
i) «requisiti essenziali» designa tutte le condizioni elencate nelle Regole uniformi APTU che devono essere rispettate dal sistema ferroviario, dai sottosistemi e dalle componenti dell'interoperabilita', comprese le interfacce;
j) «incidente tecnico» designa qualsiasi avvenimento diverso da un incidente o da un incidente grave, inerente alla gestione dei treni e in grado di pregiudicarne la sicurezza;
k) «gestore d'infrastruttura» designa ogni impresa o autorita' che utilizza un'infrastruttura ferroviaria;
l) «traffico internazionale» designa la circolazione dei veicoli ferroviari su linee ferroviarie che attraversano il territorio di almeno due Stati parti;
m) «indagine» designa una procedura che si propone di prevenire incidenti e incidenti tecnici e che consiste nel raccogliere e analizzare informazioni, nel trarre conclusioni, individuando anche le cause (azioni, omissioni, avvenimenti, condizioni) o la combinazione delle cause all'origine degli incidenti e degli incidenti tecnici, e, se necessario, nel formulare raccomandazioni in materia di sicurezza;
n) «detentore» designa la persona o l'organismo che, a prescindere dall'essere proprietario di un veicolo o dall'avere diritto di disporne, lo gestisce dal punto di vista economico come mezzo di trasporto ed e' iscritto come tale nel registro dei veicoli previsto all'articolo 13;
o) «elenco dei compiti della manutenzione» designa i documenti che indicano le ispezioni e i lavori di manutenzione da eseguire su un (tipo di) veicolo o su altri materiali ferroviari e che vengono redatti in conformita' alle prescrizioni e alle specificazioni delle PTU senza tralasciare gli eventuali casi specifici e i requisiti tecnici nazionali in vigore notificati secondo l'articolo 12 delle Regole uniformi APTU;
p) «resoconto della manutenzione» designa la documentazione riguardante un veicolo ammesso o altri materiali ferroviari e contenente un resoconto dello stato di servizio nonche' delle ispezioni e dei lavori di manutenzione eseguiti;
q) «rete» designa le tratte, le stazioni, i terminali e tutti i tipi di impianti fissi, necessari per garantire una gestione sicura e continua del sistema ferroviario;
r) «punti aperti» designa gli aspetti tecnici relativi ai requisiti essenziali che non sono stati esplicitamente trattati in una PTU;
s) «altro materiale ferroviario» designa qualsiasi materiale ferroviario mobile, destinato a essere utilizzato in traffico internazionale e diverso da un veicolo ferroviario;
t) «impresa di trasporto ferroviario» designa ogni impresa a statuto privato o pubblico:
- che e' autorizzata a trasportare persone o merci su rotaia e che fornisce la trazione, o
- che fornisce solo la trazione;
u) «infrastruttura ferroviaria» (o semplicemente «infrastruttura») designa tutte le tratte ferroviarie e le installazioni fisse nella misura in cui siano necessarie per la compatibilita' con veicoli ferroviari e altri materiali ferroviari ammessi in conformita' alle presenti Regole uniformi e per la circolazione in condizioni di sicurezza di questi veicoli e di altri materiali ferroviari;
v) «materiale ferroviario» designa i veicoli ferroviari, gli altri materiali ferroviari e l'infrastruttura ferroviaria;
w) «veicolo ferroviario» designa ogni veicolo atto a circolare sulle proprie ruote su binari con o senza trazione;
x) «organizzazione regionale» designa un'organizzazione, cosi' come e' definita all'articolo 38 della Convenzione, con la competenza esclusiva accordatale dagli Stati parti;
y) «rinnovo» designa qualsiasi importante lavoro di sostituzione effettuato su un sottosistema o parte di esso senza che ne siano tuttavia modificate le prestazioni complessive;
ya) «RID» designa l'Appendice C della Convenzione;
z) «incidente grave» designa ogni collisione o deragliamento di treno con almeno un morto o almeno cinque feriti gravi oppure con danni considerevoli al materiale rotabile, all'infrastruttura o all'ambiente, nonche' qualsiasi altro incidente simile che abbia evidenti conseguenze sulla regolamentazione e la gestione della sicurezza ferroviaria; i «danni considerevoli» comportano costi che possono essere immediatamente valutati dall'organismo di indagine come pari a un totale di almeno 1,8 milioni di DSP;
aa) «caso specifico» designa qualsiasi parte del sistema ferroviario degli Stati parti che necessita di disposizioni particolari nelle PTU, temporanee o definitive, dovute a vincoli geografici, topografici, urbanistici o di compatibilita' con il sistema esistente; casi specifici possono essere rappresentati in particolare da tratte e reti ferroviarie isolate dal resto della rete, sagome limite, scartamento o distanza tra i binari, nonche' da veicoli e altri materiali ferroviari destinati esclusivamente a un uso locale, regionale o storico, e da veicoli e altri materiali ferroviari provenienti da Paesi terzi o ivi diretti;
bb) «sottosistemi» designa il risultato della divisione del sistema ferroviario come indicato nelle PTU; questi sottosistemi, per i quali sono definiti dei requisiti essenziali, possono essere di natura strutturale o funzionale;
cc) «ammissione tecnica» designa la procedura in base alla quale l'autorita' competente ammette l'impiego di un veicolo o di altro materiale ferroviario in traffico internazionale oppure autorizza il tipo di costruzione;
dd) «certificato tecnico» designa la prova ufficiale di un'ammissione tecnica conseguita sotto forma di certificato del tipo di costruzione o di certificato di esercizio validi;
ee) «documentazione tecnica» designa la documentazione relativa al veicolo o ad altri materiali ferroviari, contenente tutte le sue caratteristiche tecniche (caratteristiche del tipo di costruzione), un manuale d'uso e l'indicazione delle caratteristiche necessarie all'identificazione degli oggetti interessati;
eea) «STI» designa le specificazioni tecniche per l'interoperabilita' adottate in virtu' delle direttive 96/48/CE , 2001/16/CE e 2008/57/CE e riguardanti tutti i sottosistemi o parti di essi, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e di garantire l'interoperabilita' del sistema ferroviario;
ff) «tipo di costruzione» designa le caratteristiche elementari di progettazione del veicolo o di altri materiali ferroviari, coperte da un singolo certificato di esame descritto nel modulo di valutazione SB delle PTU;
gg) «ammodernamento» designa qualsiasi importante lavoro di modifica eseguito su un sottosistema o su parti di esso allo scopo di migliorarne le prestazioni generali.

Art. 3

Articolo 3
Ammissione al traffico internazionale
§ 1 Per circolare in traffico internazionale, ciascun veicolo ferroviario deve essere ammesso in conformita' alle presenti Regole uniformi.
§ 2 L'ammissione tecnica ha lo scopo di verificare che i veicoli ferroviari corrispondano alle:
a) prescrizioni di costruzione contenute nelle PTU,
b) prescrizioni relative alla costruzione e all'equipaggiamento contenute nell'Allegato del RID,
c) particolari condizioni per un'ammissione, in applicazione dell'articolo 7a.
§ 3 I paragrafi 1 e 2, nonche' i seguenti articoli, si applicano per analogia all'ammissione tecnica di altri materiali ferroviari nonche' di elementi di costruzione di veicoli o di altri materiali ferroviari.

Art. 3a

Articolo 3a
Interazione con altri accordi internazionali
§ 1 I veicoli ferroviari e gli altri materiali ferroviari, messi in servizio conformemente alla vigente legislazione della Comunita' europea e alla corrispondente legislazione nazionale, sono considerati ammessi all'esercizio da tutti gli Stati parti secondo le presenti Regole uniformi:
a) in caso di equivalenza piena tra le disposizioni delle STI in vigore e le PTU corrispondenti; e
b) a condizione che le STI in vigore, grazie alle quali il veicolo o l'altro materiale ferroviario e' stato autorizzato, riguardino tutti gli aspetti dei sottosistemi interessati che fanno parte del veicolo; e
c) a condizione che queste STI non contengano punti aperti concernenti la compatibilita' tecnica con l'infrastruttura; e
d) a condizione che il veicolo o l'altro materiale ferroviario non sia soggetto a una deroga.
Se queste condizioni non sono rispettate, per il veicolo o l'altro materiale ferroviario si applica l'articolo 6 paragrafo 4.
§ 2 I veicoli e gli altri materiali ferroviari, ammessi all'esercizio conformemente alle presenti Regole uniformi, sono considerati come messi in servizio negli Stati membri della Comunita' europea e negli Stati che applicano la legislazione comunitaria a seguito di accordi internazionali conclusi con la Comunita' europea:
a) in caso di equivalenza piena tra le disposizioni delle PTU in vigore e le STI corrispondenti; e
b) a condizione che le PTU in vigore, grazie alle quali il veicolo o l'altro materiale ferroviario e' stato autorizzato, riguardino tutti gli aspetti dei sottosistemi interessati che fanno parte del veicolo; e
c) a condizione che queste PTU non contengano punti aperti concernenti la compatibilita' tecnica con l'infrastruttura; e
d) a condizione che il veicolo o l'altro materiale ferroviario non sia soggetto a una deroga.
Se queste condizioni non sono soddisfatte, il veicolo o l'altro materiale ferroviario e' sottoposto ad autorizzazione secondo il diritto in vigore negli Stati membri della Comunita' europea e negli Stati che applicano la legislazione comunitaria a seguito di accordi internazionali conclusi con la Comunita' europea.
§ 3 L'ammissione all'esercizio, la circolazione e la manutenzione dei veicoli e degli altri materiali ferroviari utilizzati solo negli Stati membri della Comunita' europea sono disciplinati dalle legislazioni comunitaria e nazionale applicabili. Questa disposizione e' in vigore anche negli Stati parti che applicano la pertinente legislazione della Comunita' europea a seguito di accordi internazionali conclusi con quest'ultima.
§ 4 I paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia alle ammissioni/autorizzazioni dei tipi di veicoli.
§ 5 Un organismo incaricato della manutenzione (ECM) di carri e certificato in conformita' all'articolo 15 paragrafo 2 e' ritenuto certificato secondo la legislazione applicabile della Comunita' europea e la legislazione nazionale pertinente e viceversa, quando sussiste una piena equivalenza tra il sistema di certificazione adottato in forza dell'articolo 14a (5) della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e le regole adottate dalla Commissione di esperti tecnici secondo l'articolo 15 paragrafo 2.

Art. 4

Articolo 4
Procedura
§ 1 L'ammissione tecnica di un veicolo si effettua:
a) o in una sola fase, concedendo l'ammissione all'esercizio individualmente a un dato veicolo;
b) o in due fasi successive, concedendo:
- l'ammissione del tipo di costruzione a un dato tipo, e
- successivamente, l'ammissione all'esercizio ai veicoli individuali che rispondano a questo tipo di costruzione, mediante una procedura semplificata che conferma tale conformita'.
§ 2 La valutazione della conformita' di un veicolo o di un elemento di costruzione alle disposizioni delle PTU, sulle quali si basa l'ammissione, puo' essere suddivisa in diversi elementi di valutazione, ciascuno attestato da una dichiarazione. Gli elementi di valutazione e il modello di dichiarazione sono definiti dalla Commissione di esperti tecnici.
§ 3 Le procedure di ammissione tecnica dell'infrastruttura ferroviaria sono disciplinate dalle disposizioni in vigore nello Stato parte interessato.

Art. 5

Articolo 5
Autorita' competente
§ 1 L'ammissione tecnica spetta all'autorita' nazionale o internazionale competente in materia, secondo le leggi e le prescrizioni in vigore in ciascuno Stato parte.
§ 2 Le autorita' indicate al paragrafo 1 possono trasferire o trasferiscono, secondo le disposizioni in vigore nel loro Stato, in tutto o in parte a organismi riconosciuti idonei e con sede nel loro Stato la competenza di eseguire valutazioni e anche di rilasciare le dichiarazioni corrispondenti.
Il trasferimento di competenza a:
a) un'impresa di trasporto ferroviario;
b) un gestore d'infrastruttura;
c) un detentore;
d) un organismo incaricato della manutenzione (ECM);
e) un costruttore o un fabbricante di materiale ferroviario che partecipi direttamente o indirettamente alla costruzione di materiale ferroviario;
comprese le filiali dei suddetti organismi, e' proibito.
§ 3 Per essere riconosciuti idonei, gli organismi menzionati al paragrafo 2 devono rispettare le condizioni qui di seguito esposte.
a) L'organismo deve essere indipendente nella sua organizzazione, nella sua struttura giuridica e nei suoi processi decisionali da imprese ferroviarie, gestori d'infrastruttura, richiedenti e servizi di acquisto; il direttore e il personale incaricato dell'esecuzione delle valutazioni o del rilascio dei certificati e delle dichiarazioni non devono essere coinvolti, ne' direttamente ne' come rappresentanti abilitati, nella progettazione, produzione, costruzione, manutenzione o utilizzazione di componenti, veicoli o materiali ferroviari. Cio' non esclude tuttavia la possibilita' di scambi di informazioni tecniche tra fabbricanti o costruttori e questo organismo.
b) L'organismo e il personale incaricato dell'esecuzione delle valutazioni le effettuano con la massima integrita' professionale e la massima competenza tecnica possibili e non devono essere sottoposti, soprattutto da parte di persone o di gruppi di persone interessati ai risultati delle valutazioni, ne' a pressioni ne' a sollecitazioni, specialmente di natura finanziaria, che potrebbero influenzare la loro capacita' di giudizio o i risultati delle loro ispezioni.
c) In particolare, l'organismo e il personale responsabile dell'esecuzione delle valutazioni sono indipendenti, sul piano funzionale, dagli organismi incaricati delle inchieste in caso di incidenti.
d) L'organismo impiega il personale e possiede i mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnico-amministrativi collegati alle valutazioni; inoltre, dispone dell'equipaggiamento indispensabile allo svolgimento di valutazioni non ordinarie.
e) Il personale incaricato delle valutazioni possiede:
- una formazione tecnica e professionale appropriata;
- una conoscenza soddisfacente dei requisiti relativi alle valutazioni eseguite e una pratica sufficiente di queste valutazioni; e
- l'attitudine a rilasciare certificati e a redigere resoconti e rapporti che costituiscono la prova formale delle valutazioni effettuate.
f) L'indipendenza del personale incaricato delle valutazioni e' garantita. Nessun collaboratore puo' essere remunerato sulla base del numero di valutazioni effettuate o dei risultati di queste valutazioni.
g) L'organismo stipula un'assicurazione di responsabilita' civile, salvo che tale responsabilita' non sia assunta dallo Stato in virtu' della legislazione nazionale o salvo che le valutazioni non siano effettuate direttamente dallo Stato parte.
h) Il personale dell'organismo e' tenuto a osservare il segreto professionale riguardo a tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (ad eccezione delle autorita' amministrative competenti nello Stato in cui esercitano questa attivita'), conformemente alle presenti Regole uniformi o a qualsiasi disposizione legale e/o regolamentazione dello Stato parte, compresa se del caso la legislazione della Comunita' europea.
§ 4 I requisiti previsti al paragrafo 3 si applicano per analogia alle autorita' che rilasciano l'ammissione tecnica.
§ 5 Uno Stato parte provvede, mediante notifica o, se necessario, mediante i mezzi previsti dalla legislazione comunitaria o dalla legislazione degli Stati che applicano il diritto comunitario a seguito di accordi internazionali conclusi con la Comunita' europea, a informare il Segretario generale in merito agli organismi incaricati dell'esecuzione di valutazioni e verifiche e del rilascio delle autorizzazioni, precisando l'ambito di competenza di ciascun organismo. Il Segretario generale pubblica e aggiorna un elenco degli organismi corredato dai loro numeri di identificazione e ambiti di competenza.
§ 6 Ogni Stato parte garantisce la costante sorveglianza degli organismi indicati al paragrafo 2 e dispone il ritiro della competenza a quegli organismi che non soddisfano piu' i criteri previsti al paragrafo 3, informandone senza indugio il Segretario generale.
§ 7 Se uno Stato parte ritiene che un'autorita' di un altro Stato parte preposta alla valutazione o all'autorizzazione o un organismo al quale ha trasferito la sua competenza non soddisfi i criteri esposti al paragrafo 3, sottopone le sue considerazioni in merito alla Commissione di esperti tecnici, che dispone di quattro mesi per informare lo Stato parte interessato dei cambiamenti necessari affinche' l'organismo conservi lo statuto che gli era stato conferito. La Commissione di esperti tecnici puo' decidere di ordinare allo Stato parte di sospendere o di ritirare le autorizzazioni rilasciate sulla base dei lavori realizzati dall'organismo o dall'autorita' interessata.

Art. 6

Articolo 6
Validita' dei certificati tecnici
§ 1 I certificati tecnici rilasciati dall'autorita' competente di uno Stato parte in conformita' alle presenti Regole uniformi sono validi in tutti gli altri Stati parti. Tuttavia, la circolazione e l'utilizzazione sul territorio di questi altri Stati sono sottoposte alle condizioni specificate nel presente articolo.
§ 2 Un'ammissione all'esercizio consente alle imprese di trasporto ferroviario di impiegare un veicolo solo sulle infrastrutture compatibili con questo veicolo secondo le sue specificazioni e le altre condizioni di ammissione; le imprese di trasporto ferroviario devono assicurarsi che questa prescrizione sia rispettata.
§ 3 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3a, un'ammissione all'esercizio rilasciata per un veicolo conforme a tutte le PTU applicabili permette a questo stesso veicolo di circolare liberamente sul territorio di altri Stati parti a condizione che:
a) tutti i requisiti essenziali siano previsti in queste PTU; e b) il veicolo non:
- costituisca un caso specifico,
- presenti punti aperti relativi alla compatibilita' tecnica con l'infrastruttura, o
- sia oggetto di una deroga.
Le condizioni di libera circolazione possono essere specificate anche nelle pertinenti PTU.
§ 4
a) Se in uno Stato parte un'ammissione all'esercizio e' stata accordata per un veicolo che:
- costituisce un caso specifico, presenta un punto aperto relativo alla compatibilita' tecnica con l'infrastruttura o e' oggetto di una deroga, o
- non e' conforme alle PTU relative al materiale rotabile e a tutte le altre disposizioni pertinenti; o
b) se nelle PTU non sono previsti tutti i requisiti essenziali; le autorita' competenti degli altri Stati possono esigere dal richiedente ulteriori informazioni tecniche, come ad esempio analisi di rischio e/o controlli dei veicoli, prima di concedere un'ammissione all'esercizio complementare.
Per la parte del veicolo conforme a una PTU o a una parte di PTU, le autorita' competenti devono accettare le verifiche effettuate da altre autorita' competenti conformemente alle PTU. Per l'altra parte del veicolo, le autorita' competenti devono tener conto, nella sua integralita', della tabella di equivalenza prevista all'articolo 13 delle Regole uniformi APTU.
Il rispetto:
a) di disposizioni identiche e di disposizioni dichiarate equivalenti;
b) di disposizioni che non si riferiscono a un caso specifico; e c) di disposizioni che non si riferiscono alla compatibilita' tecnica con l'infrastruttura;
non va sottoposto nuovamente a valutazione.
§ 5 I paragrafi da 2 a 4 si applicano per analogia a una ammissione del tipo di costruzione.

Art. 6a

Articolo 6a
Riconoscimento della documentazione procedurale
§ 1 Le valutazioni, le dichiarazioni e gli altri documenti redatti secondo le presenti Regole uniformi sono riconosciuti d'ufficio dalle autorita' e dagli organismi competenti, dalle imprese di trasporto ferroviario, dai detentori e dai gestori d'infrastruttura in tutti gli Stati parti.
§ 2 Se un requisito o una disposizione e' stato dichiarato equivalente in conformita' all'articolo 13 delle Regole uniformi APTU, le valutazioni e i relativi esami, gia' effettuati e documentati, non sono ripetuti.

Art. 6b

Articolo 6b
Riconoscimento degli esami tecnici e funzionali
La Commissione di esperti tecnici puo' decidere di adottare regole destinate a essere incluse in un allegato alle presenti Regole uniformi, nonche' requisiti destinati a essere inclusi in una o piu' PTU concernenti il reciproco riconoscimento delle ispezioni tecniche, dei resoconti della manutenzione per i veicoli ammessi e degli esami funzionali, come ad esempio gli esami dei freni per i treni.

Art. 7

Articolo 7
Prescrizioni applicabili ai veicoli
§ 1 Per essere e restare ammesso alla circolazione in traffico internazionale, un veicolo ferroviario deve rispettare:
a) le PTU; e
b) le prescrizioni contenute nel RID, se applicabili.
§ 2 In assenza di PTU applicabili al sottosistema, l'ammissione tecnica e' fondata sui requisiti tecnici nazionali applicabili che sono in vigore, secondo l'articolo 12 delle Regole uniformi APTU, nello Stato parte in cui e' stata presentata la domanda di ammissione tecnica.
§ 3 Se le PTU non si riferiscono a tutti i requisiti essenziali o se sussistono casi specifici o punti aperti, l'ammissione tecnica e' basata:
a) sulle disposizioni contenute nelle PTU;
b) sulle disposizioni contenute nel RID, se applicabili; e
c) sui requisiti tecnici nazionali applicabili che sono in vigore in forza dell'articolo 12 delle Regole uniformi APTU.

Art. 7a

Articolo 7a
Deroghe
La Commissione di esperti tecnici adotta le direttive o le disposizioni vincolanti concernenti le deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 e i metodi di valutazione che possono o devono essere utilizzati.

Art. 8

Articolo 8
Prescrizioni applicabili all'infrastruttura ferroviaria
§ 1 Per garantire che un veicolo ferroviario ammesso al traffico internazionale conformemente alle presenti Regole uniformi circoli in condizioni di sicurezza sull'infrastruttura ferroviaria e sia compatibile con quest'ultima, l'infrastruttura ferroviaria deve rispettare:
a) le disposizioni contenute nelle PTU; e
b) le disposizioni contenute nel RID, se applicabili.
§ 2 L'ammissione dell'infrastruttura e la sorveglianza della sua manutenzione rimangono soggette alle disposizioni in vigore nello Stato parte in cui si trova l'infrastruttura.
§ 3 Gli articoli 7 e 7a si applicano per analogia all'infrastruttura.

Art. 9

Articolo 9
Prescrizioni di esercizio
§ 1 Le imprese di trasporto ferroviario che utilizzano un veicolo ferroviario ammesso alla circolazione in traffico internazionale sono tenute a rispettare le prescrizioni relative all'esercizio di un veicolo in traffico internazionale che figurano nelle PTU.
§ 2 Le imprese o amministrazioni che gestiscono negli Stati parti un'infrastruttura, compresi i sistemi di sicurezza delle circolazioni e di controllo, destinata e idonea a essere utilizzata in traffico internazionale sono tenute a rispettare le prescrizioni tecniche figuranti nelle PTU e ad osservarle in permanenza al momento della costruzione o della gestione di tale infrastruttura.

Art. 10

Articolo 10
Domanda e rilascio di certificati tecnici, dichiarazioni e condizioni pertinenti
§ 1 Il rilascio di un certificato tecnico fa riferimento al tipo di costruzione di un veicolo ferroviario o al veicolo ferroviario stesso.
§ 2 La domanda di rilascio di un certificato tecnico puo' essere presentata:
a) dal costruttore;
b) da un'impresa di trasporto ferroviario;
c) dal detentore del veicolo;
d) dal proprietario del veicolo;
e) dal gestore d'infrastruttura.
§ 3 La domanda di certificato tecnico, comprese le dichiarazioni pertinenti, puo' essere presentata presso ogni autorita' competente o organismo di uno degli Stati parti, nell'ambito delle competenze previste all'articolo 5.
§ 4 Se al veicolo si applica l'articolo 6 paragrafo 4, il richiedente indica gli Stati parti (eventualmente le tratte) per i quali i certificati tecnici servono a garantire la libera circolazione; in questo caso, le autorita' e gli organismi di valutazione competenti cooperano al fine di facilitare il disbrigo della procedura per il richiedente.
§ 5 Tutte le spese legate alla procedura d'ammissione sono a carico del richiedente, salvo disposizione contraria delle leggi e delle prescrizioni in vigore nello Stato in cui l'ammissione e' concessa.
Non e' consentito il rilascio di ammissioni tecniche a fini di lucro.
§ 5a Le decisioni, le valutazioni, gli esami ecc. sono eseguiti in modo non discriminatorio.
§ 6 Il richiedente compila e allega alla sua domanda la documentazione tecnica e l'elenco dei compiti della manutenzione, contenenti le informazioni richieste nelle PTU. L'organismo di valutazione verifica, corregge e completa in modo appropriato le informazioni contenute nella suddetta documentazione, affinche' essa rispecchi le caratteristiche del veicolo.
§ 7 Ciascuna valutazione e' documentata dal suo autore in un apposito rapporto che giustifica le valutazioni effettuate e che precisa le disposizioni secondo le quali l'oggetto e' stato valutato e se quest'ultimo ha superato la valutazione o meno.
§ 8 Chi presenta domanda per il rilascio di un certificato di esercizio secondo una procedura semplificata di ammissione tecnica (art. 4 par. 1 lett. b), allega alla domanda il certificato del tipo di costruzione, rilasciato secondo l'articolo 11 paragrafo 2, e dimostra in modo appropriato che i veicoli per i quali richiede un certificato di esercizio corrispondono a questo tipo di costruzione. § 9 Di regola, un certificato tecnico e' rilasciato per una durata illimitata; il suo campo di applicazione puo' essere generale o circoscritto.
§ 10 In caso di modifica di disposizioni pertinenti nelle prescrizioni di cui all'articolo 7, sulla base delle quali un tipo di costruzione e' stato ammesso, e di assenza di disposizioni provvisorie pertinenti, lo Stato parte in cui e' stato rilasciato il certificato del tipo di costruzione decide, previa consultazione con gli altri Stati nei quali il certificato e' valido conformemente all'articolo 6, se il predetto certificato puo' mantenere la sua validita' oppure se deve essere rinnovato. I criteri da verificare in caso di rinnovo di una ammissione del tipo di costruzione possono riguardare unicamente le disposizioni modificate. Il rinnovo dell'ammissione del tipo non pregiudica le ammissioni all'esercizio concesse sulla base dei tipi ammessi in precedenza.
§ 11 In caso di rinnovo o ammodernamento, l'ente aggiudicatore o il costruttore invia allo Stato parte interessato la documentazione occorrente per descrivere il progetto. Lo Stato parte esamina questa documentazione e, tenendo conto della strategia di attuazione indicata nelle PTU applicabili, decide se l'entita' dei lavori e' tale da rendere necessaria una nuova ammissione all'esercizio ai sensi delle presenti Regole uniformi.
Una nuova ammissione all'esercizio e' necessaria in tutti i casi in cui il livello di sicurezza generale del sottosistema interessato puo' essere pregiudicato dai lavori previsti. Se e' necessaria una nuova ammissione all'esercizio, lo Stato parte decide in quale misura applicare al progetto le disposizioni delle PTU pertinenti.
Lo Stato parte prende la sua decisione al piu' tardi quattro mesi dopo la presentazione della documentazione completa da parte del richiedente.
Qualora sia necessaria una nuova ammissione e le PTU non siano pienamente applicate, gli Stati parti notificano al Segretario generale:
a) la ragione per cui una PTU non e' pienamente applicata;
b) le caratteristiche tecniche applicabili invece delle PTU; e
c) gli organismi responsabili della notifica delle informazioni richieste alle lettere a) e b).
Il Segretario generale pubblica le informazioni notificate sul sito Internet dell'Organizzazione.
§ 12 Il paragrafo 11 si applica per analogia a un certificato del tipo di costruzione e a ogni dichiarazione concernente la costruzione o gli elementi di costruzione pertinenti.

Art. 10a

Articolo 10a
Regole concernenti il ritiro o la sospensione dei certificati tecnici
§ 1 Se un'autorita' competente di uno Stato parte, diverso da quello che ha rilasciato la (prima) ammissione all'esercizio, constata una non conformita', deve informarne in modo dettagliato l'autorita' che ha concesso la (prima) ammissione; se la non conformita' riguarda un certificato del tipo di costruzione, l'autorita' che l'ha rilasciato ne e' ugualmente informata.
§ 2 Un certificato di esercizio puo' essere ritirato:
a) se il veicolo ferroviario non e' piu' conforme:
- alle disposizioni contenute nelle PTU e nelle prescrizioni nazionali applicabili che sono in vigore conformemente all'articolo 12 delle Regole uniformi APTU, o
- alle condizioni particolari della sua ammissione di cui all'articolo 7a, o
- alle prescrizioni relative alla costruzione e all'equipaggiamento contenute nel RID; o
b) se il detentore non da' seguito alla richiesta dell'autorita' competente di rimediare ai difetti nel termine stabilito; o
c) se oneri e condizioni risultanti da un'ammissione ristretta secondo l'articolo 10 paragrafo 10 non sono soddisfatti o rispettati.
§ 3 Solo l'autorita' che ha concesso un certificato del tipo di costruzione o un certificato di esercizio ha facolta' di ritirarli. § 4 Il certificato di esercizio e' sospeso:
a) quando non sono eseguiti (o non sono svolti nei termini stabiliti) i controlli tecnici, le ispezioni, i lavori di ripristino e di manutenzione del veicolo ferroviario prescritti nel suo elenco dei compiti della manutenzione, nelle PTU, nelle condizioni speciali di ammissione previste all'articolo 7a o nelle prescrizioni relative alla costruzione e all'equipaggiamento contenute nel RID;
b) quando, in caso di grave avaria di un veicolo ferroviario, l'ingiunzione dell'autorita' competente a presentare il veicolo non e' ottemperata;
c) in caso di non conformita' con le presenti Regole uniformi e con le disposizioni contenute nelle PTU;
d) se non sono rispettate le disposizioni nazionali applicabili in vigore conformemente all'articolo 12 delle Regole uniformi APTU o le disposizioni dichiarate equivalenti in conformita' all'articolo 13 delle Regole uniformi APTU; la validita' del certificato e' sospesa per gli Stati parti interessati.
§ 5 Il certificato di esercizio si estingue quando il veicolo ferroviario viene messo fuori servizio. Il collocamento fuori servizio deve essere comunicato all'autorita' competente che ha concesso l'ammissione all'esercizio.
§ 6 I paragrafi da 1 a 4 si applicano per analogia al certificato del tipo di costruzione.

Art. 10b

Articolo 10b
Regole relative alle valutazioni e alle procedure
§ 1 La Commissione di esperti tecnici e' competente per l'adozione di altre disposizioni vincolanti concernenti le valutazioni e le regole procedurali per l'ammissione tecnica.
§ 2 A titolo integrativo, ma non in contraddizione con le disposizioni stabilite dalla Commissione di esperti tecnici conformemente al paragrafo 1, gli Stati parti o le organizzazioni regionali possono adottare (o mantenere) disposizioni concernenti procedure vincolanti, dettagliate e non discriminatorie relative alle valutazioni e ai requisiti in materia di dichiarazioni. Queste disposizioni sono notificate al Segretario generale, che ne informa la Commissione di esperti tecnici, e pubblicate dall'Organizzazione.

Art. 11

Articolo 11
Certificati tecnici e dichiarazioni
§ 1 L'ammissione del tipo di costruzione e l'ammissione all'esercizio sono accertate mediante documenti distinti denominati: «Certificato del tipo di costruzione» e «Certificato di esercizio». § 2 Il certificato del tipo di costruzione:
a) specifica il costruttore e il fabbricante previsto del tipo di costruzione del veicolo ferroviario;
b) contiene in allegato la documentazione tecnica e il resoconto della manutenzione;
c) se necessario, specifica i limiti e le condizioni particolari di esercizio cui sono soggetti il tipo di costruzione di un veicolo ferroviario e i veicoli ferroviari corrispondenti a questo tipo di costruzione;
d) contiene in allegato il rapporto o i rapporti di valutazione;
e) se necessario, specifica tutte le pertinenti dichiarazioni (di conformita' e di verifica) rilasciate;
f) specifica l'autorita' competente a rilasciare il certificato e la data del rilascio e reca la firma dell'autorita';
g) se necessario, specifica la durata della validita'.
§ 3 Il certificato di esercizio comprende:
a) tutte le informazioni indicate al paragrafo 2; e
b) i codici di identificazione dei veicoli cui si riferisce il certificato;
c) informazioni sul detentore dei veicoli cui si riferisce il certificato alla data del rilascio;
d) se necessario, la durata di validita'.
§ 4 Il certificato di esercizio puo' riferirsi a un gruppo di veicoli singoli dello stesso tipo. In questo caso le informazioni richieste sulla base del paragrafo 3 sono specificate in modo che siano identificabili per ciascuno dei veicoli appartenenti al gruppo e la documentazione tecnica contiene un elenco della documentazione identificabile concernente le verifiche condotte su ciascun veicolo. § 5 La documentazione tecnica e l'elenco dei compiti della manutenzione contengono le informazioni richieste in conformita' alle disposizioni delle PTU.
§ 6 I certificati sono emessi in una delle lingue di lavoro conformemente all'articolo 1 paragrafo 6 della Convenzione.
§ 7 I certificati e le dichiarazioni sono notificati al richiedente.
§ 8 Il certificato di esercizio si riferisce all'oggetto. Una volta che il veicolo e' in circolazione, se il detentore del certificato di esercizio (comprendente la documentazione tecnica e l'elenco dei compiti della manutenzione) non coincide con l'attuale detentore del veicolo, il primo rimette immediatamente all'attuale detentore il certificato di esercizio unitamente al resoconto della manutenzione e mette a disposizione tutte le istruzioni dettagliate (supplementari) riguardanti la manutenzione e l'esercizio, tuttora in suo possesso. § 9 Il paragrafo 8 si applica per analogia ai veicoli e ai materiali ferroviari ammessi in conformita' all'articolo 19; la documentazione pertinente e' costituita da documenti relativi all'ammissione e da qualsiasi altro documento contenente informazioni in tutto o in parte simili a quelle richieste per la documentazione tecnica, l'elenco dei compiti della manutenzione e il resoconto della manutenzione.

Art. 12

Articolo 12
Modelli uniformi
§ 1 L'Organizzazione prescrive modelli uniformi per i certificati menzionati all'articolo 11, le dichiarazioni decise secondo l'articolo 4 paragrafo 2 e il rapporto di valutazione conforme all'articolo 10 paragrafo 7.
§ 2 I modelli sono elaborati e adottati dalla Commissione di esperti tecnici.
§ 3 La Commissione di esperti tecnici puo' decidere di autorizzare e riconoscere come sostituti equivalenti certificati e dichiarazioni predisposti secondo modelli prestabiliti diversi da quelli prescritti nelle presenti Regole uniformi, ma che contengono le informazioni richieste in conformita' all'articolo 11.

Art. 13

Articolo 13
Registri
§ 1 Sotto la responsabilita' dell'Organizzazione e nella forma di banca dati elettronica, e' allestito e aggiornato un registro contenente informazioni sui veicoli ferroviari per i quali e' stato rilasciato un certificato di esercizio e sui tipi di costruzione per i quali e' stato concesso un certificato del tipo di costruzione. Il registro comprende i veicoli ferroviari ammessi secondo l'articolo 19; puo' includere veicoli ferroviari ammessi solo alla circolazione nel traffico nazionale.
§ 2 La banca dati comprende anche un registro contenente informazioni sulle autorita' competenti e gli organismi ai quali e' stata trasferita la competenza in conformita' all'articolo 5, nonche' sui controllori accreditati/riconosciuti secondo l'articolo 15 paragrafo 2.
§ 3 La Commissione di esperti tecnici puo' decidere di inserire nella banca dati altre informazioni da utilizzare nell'esercizio ferroviario, come ad esempio dati su dichiarazioni, ispezioni e manutenzione dei veicoli ammessi (compresa la successiva ispezione prevista) e dati su incidenti e incidenti tecnici nonche' su registri riguardanti la codificazione di veicoli, siti, imprese di trasporto ferroviario, detentori, gestori d'infrastruttura, officine, costruttori e organismi incaricati della manutenzione (ECM).
§ 4 La Commissione di esperti tecnici definisce l'architettura tecnico-funzionale della banca dati nonche' le informazioni necessarie, la data e le modalita' di fornitura dei dati, la natura dei diritti di accesso e altre disposizioni amministrative e organizzative, comprese quelle riguardanti la struttura della banca dati da utilizzare. Al Segretario generale sono sempre notificati senza indugio il cambiamento di detentore, il cambiamento di ECM, i collocamenti fuori servizio, le immobilizzazioni ufficiali, la sospensione o il ritiro di certificati, le dichiarazioni o gli altri resoconti e i cambiamenti concernenti i veicoli, in deroga al tipo di costruzione ammesso.
§ 5 Nell'applicazione del presente articolo, la Commissione di esperti tecnici prende in considerazione i registri allestiti dagli Stati parti e dalle organizzazioni regionali in modo da evitare oneri eccessivi per le parti interessate, quali le organizzazioni regionali, gli Stati parti, le autorita' competenti e l'industria.
Allo scopo di ridurre al minimo anche i costi dell'Organizzazione e di ottenere sistemi di registri coerenti, tutte le parti interessate coordinano con l'Organizzazione i loro piani e lo sviluppo dei registri che rientrano nel campo di applicazione delle presenti Regole uniformi.
§ 6 Le informazioni registrate nella banca dati sono considerate, fino a prova del contrario, come dimostrazione dell'ammissione tecnica di un veicolo ferroviario.
§ 7 La Commissione di esperti tecnici puo' decidere che le spese di allestimento e funzionamento della banca dati siano sostenute, in tutto o in parte, dagli utenti; mentre la fornitura e la modifica dei dati sono gratuite, la loro consultazione puo' essere sottoposta all'obbligo del pagamento di una tassa.

Art. 14

Articolo 14
Iscrizioni e segni
§ 1 I veicoli ferroviari ammessi alla circolazione devono riportare:
a) un'indicazione da cui risulti in modo inequivocabile che sono stati ammessi alla circolazione in traffico internazionale in conformita' alle presenti Regole uniformi; e
b) le altre iscrizioni e gli altri segni prescritti nelle PTU, compreso un codice di identificazione unico (il numero del veicolo).
L'autorita' competente per il rilascio dell'ammissione all'esercizio e' tenuta ad assicurarsi che a ciascun veicolo sia assegnato un codice alfanumerico di identificazione. Questo codice, che include il codice del (primo) Paese ad aver ammesso il veicolo, deve essere riportato su ciascun veicolo e iscritto nel registro di immatricolazione nazionale (RIN), come previsto all'articolo 13.
§ 2 La Commissione di esperti tecnici definisce il segno previsto al paragrafo 1 lettera a) e i termini transitori entro i quali i veicoli ferroviari ammessi alla circolazione nel traffico internazionale possono portare ancora iscrizioni e segni in deroga a quelli prescritti al paragrafo 1.

Art. 15

Articolo 15
Manutenzione
§ 1 I veicoli ferroviari e gli altri materiali ferroviari devono essere mantenuti in uno stato tale da rispettare le disposizioni stabilite nelle PTU e soddisfarle in permanenza, non compromettere in alcun modo la sicurezza di esercizio e non danneggiare l'infrastruttura, l'ambiente e la salute pubblica con la loro utilizzazione nel traffico internazionale. A questo scopo, i veicoli e gli altri materiali ferroviari devono essere disponibili per la manutenzione, le ispezioni e il ripristino ed essere sottoposti a questo tipo di lavori cosi' come prescritti nell'elenco dei compiti della manutenzione allegato al certificato di esercizio, nelle PTU, nelle condizioni speciali di ammissione di cui all'articolo 7a e nelle prescrizioni contenute nel RID.
§ 2 Un organismo incaricato della manutenzione (ECM), registrato nella banca dati prevista all'articolo 13, e' assegnato a ciascun veicolo prima della sua ammissione all'esercizio o della sua utilizzazione sulla rete. Possono fungere da ECM un'impresa ferroviaria, un gestore d'infrastruttura o un detentore. L'ECM garantisce, mediante un sistema di manutenzione, che i veicoli di cui gli e' stata affidata la manutenzione sono idonei a circolare in condizioni di sicurezza. L'ECM esegue esso stesso la manutenzione o incarica apposite officine con cui ha stipulato dei contratti.
L'ECM di un carro dispone di un certificato valido rilasciato da un controllore esterno accreditato/riconosciuto in uno degli Stati parti.
La Commissione di esperti tecnici adotta regole dettagliate complementari riguardanti la certificazione e il controllo degli ECM, i controllori accreditati/riconosciuti, il loro accreditamento/riconoscimento nonche' i controlli e i certificati di controllo. Le suddette regole precisano se sono equivalenti ai criteri applicabili al sistema di certificazione degli ECM adottato in seno alla Comunita' europea o negli Stati in cui vige la legislazione comunitaria a seguito di accordi internazionali conclusi con la Comunita' europea.
Queste regole, che comprendono anche regole relative al ritiro e alla sospensione dei certificati e degli accreditamenti, sono definite in un allegato alle presenti Regole uniformi di cui sono parte integrante.
§ 3 L'impresa che gestisce l'esercizio ferroviario e' responsabile della circolazione dei treni in condizioni di sicurezza e assicura l'adeguata manutenzione dei veicoli in circolazione. L'ECM garantisce pertanto che il gestore dell'esercizio ferroviario disponga di informazioni affidabili sui dati e i processi di manutenzione e il gestore dell'esercizio ferroviario fornisce in tempo utile all'ECM le informazioni e i dati riguardanti la gestione dei veicoli e degli altri materiali ferroviari di competenza dell'ECM. In entrambi i casi, le informazioni e i dati pertinenti sono specificati nell'allegato indicato al paragrafo 2.
§ 4 L'ECM di un veicolo ammesso redige e aggiorna un resoconto della manutenzione per questo veicolo. Il resoconto e' tenuto a disposizione dell'autorita' nazionale competente che puo' controllarlo.
§ 5 La Commissione di esperti tecnici puo' adottare linee guida o regolamentazioni sulla certificazione e il controllo delle officine di manutenzione e sul riconoscimento reciproco dei certificati e dei controlli. Le regolamentazioni previste nel presente paragrafo sono definite in un allegato alle presenti Regole uniformi di cui fanno parte integrante e sono pubblicate sul sito Internet dell'Organizzazione.

Art. 16

Articolo 16
Incidenti, incidenti tecnici e avarie gravi
§ 1 In caso di incidente, incidente tecnico o grave avaria dei veicoli ferroviari, tutte le parti interessate (gestori d'infrastruttura, detentori, ECM, imprese ferroviarie interessate ed eventuali altre parti) sono tenute:
a) a prendere immediatamente tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del traffico ferroviario, il rispetto dell'ambiente e della salute pubblica; e
b) a stabilire le cause dell'incidente, dell'incidente tecnico o dell'avaria grave.
§ 1a Le misure previste al paragrafo 1 devono essere coordinate.
Questo coordinamento incombe al gestore d'infrastruttura, salvo prescrizione contraria delle disposizioni vigenti nello Stato interessato. Oltre a imporre alle parti interessate l'obbligo di eseguire un'indagine, lo Stato parte puo' richiedere l'esecuzione di un'indagine indipendente.
§ 2 Un veicolo e' considerato gravemente avariato quando non e' possibile ripararlo con un intervento di piccola portata che gli permetterebbe di essere integrato in un treno e di circolare sulle proprie ruote senza pericolo per l'esercizio. Se la riparazione puo' essere portata a termine in meno di 72 ore o se i costi complessivi sono inferiori a 0,18 milioni di DSP, l'avaria non e' considerata grave.
§ 3 Gli incidenti, gli incidenti tecnici e le avarie gravi sono comunicati immediatamente all'autorita' o all'organismo che ha ammesso il veicolo alla circolazione. Quest'autorita' o questo organismo puo' chiedere che il veicolo avariato sia presentato, possibilmente dopo la riparazione, per verificare la validita' dell'ammissione all'esercizio concessa. Se del caso, dovra' essere rinnovata la procedura relativa alla concessione dell'ammissione all'esercizio.
§ 4 Gli Stati parti tengono dei registri, pubblicano dei rapporti d'indagine contenenti le loro conclusioni e raccomandazioni, informano l'autorita' responsabile del rilascio dei certificati di ammissione e l'Organizzazione sulle cause degli incidenti, degli incidenti tecnici e delle avarie gravi nel traffico internazionale accaduti sul loro territorio. La Commissione di esperti tecnici puo' esaminare le cause degli incidenti gravi, degli incidenti tecnici e delle avarie gravi nel traffico internazionale nell'ottica di un eventuale adeguamento delle prescrizioni per la costruzione e la gestione dei veicoli ferroviari e di altri materiali ferroviari e, se necessario, puo' decidere in breve tempo di ordinare agli Stati parti di sospendere i certificati di esercizio, i certificati del tipo di costruzione o le dichiarazioni pertinenti.
§ 5 La Commissione di esperti tecnici puo' elaborare e adottare ulteriori regole obbligatorie riguardanti le indagini su incidenti gravi, incidenti tecnici e avarie gravi, nonche' requisiti concernenti gli organismi d'indagine indipendenti di uno Stato e la forma e il contenuto dei rapporti. Essa puo' anche modificare i valori/numeri di cui al paragrafo 2 e all'articolo 2 lettera ff).

Art. 17

Articolo 17
Immobilizzazione e rifiuto dei veicoli
§ 1 Un'autorita' competente, un'altra impresa di trasporto ferroviario o un gestore di infrastruttura non possono rifiutare o immobilizzare veicoli ferroviari per impedire che circolino su infrastrutture ferroviarie compatibili se sono rispettate le presenti Regole uniformi, le prescrizioni contenute nelle PTU, le eventuali condizioni speciali di ammissione definite dall'autorita' di ammissione, nonche' le prescrizioni di costruzione e di esercizio contenute nel RID.
§ 2 L'autorita' competente puo' ispezionare e immobilizzare un veicolo qualora si presuma un mancato rispetto del paragrafo 1; tuttavia, l'esame volto ad acquisire la certezza deve essere eseguito il piu' rapidamente possibile e, in ogni caso, entro 24 ore.
§ 3 Se uno Stato parte non sospende o non ritira un certificato entro il termine previsto all'articolo 5 paragrafo 7 o all'articolo 16 paragrafo 4, altri Stati parti hanno il diritto di rifiutare o di immobilizzare i veicoli interessati.

Art. 18

Articolo 18
Inosservanza delle prescrizioni
§ 1 Fatto salvo il paragrafo 2 e l'articolo 10a paragrafo 4 lettera c), le conseguenze giuridiche risultanti dall'inosservanza delle presenti Regole uniformi e delle PTU sono disciplinate dalle disposizioni vigenti nello Stato parte la cui autorita' competente ha concesso la prima ammissione all'esercizio, comprese le regole relative ai conflitti di leggi.
§ 2 Le conseguenze in diritto civile e penale risultanti dall'inosservanza delle presenti Regole uniformi sono disciplinate, per quanto riguarda l'infrastruttura, dalle disposizioni vigenti nello Stato parte in cui il gestore dell'infrastruttura ha la sede, comprese le regole relative ai conflitti di leggi.

Art. 19

Articolo 19
Disposizioni transitorie
§ 1 L'articolo 3 paragrafo 1 si applica ai veicoli esistenti, rinnovati e ammodernati. Per i veicoli che sono stati ammessi al traffico internazionale sulla base del RIV, del RIC o di altri accordi internazionali pertinenti e che sono adeguatamente contrassegnati vigono le disposizioni transitorie previste in questo articolo.
§ 2 Alla data di entrata in vigore delle presenti Regole uniformi, i veicoli esistenti muniti dell'iscrizione RIV o RIC come prova della loro conformita' attuale alle disposizioni tecniche dell'accordo RIV 2000 (edizione rivista del 1° gennaio 2004) o dell'accordo RIC sono considerati ammessi, conformemente alla loro compatibilita' con le infrastrutture ferroviarie (indicata dalle iscrizioni sul veicolo), alla circolazione sulle reti degli Stati parti per le quali sono stati ammessi da uno degli Stati parti.
§ 2a I veicoli esistenti su cui non sono riportate le iscrizioni RIV o RIC, ma che sono stati ammessi e contrassegnati in conformita' ad accordi bilaterali o multilaterali tra Stati parti notificati all'Organizzazione sono ugualmente considerati ammessi alla circolazione sulle reti coperte dal rispettivo accordo.
§ 3 L'ammissione transitoria conforme ai paragrafi 2 e 2a e' valida fino a quando il veicolo necessita di una nuova ammissione secondo l'articolo 10 paragrafo 11.
§ 4 Le iscrizioni RIV e RIC o altre iscrizioni accettate dalla Commissione di esperti tecnici e riportate sul veicolo, nonche' i dati registrati nella banca dati prevista all'articolo 13 sono considerati prove sufficienti dell'ammissione. Qualsiasi modifica non autorizzata di queste iscrizioni e' considerata una frode e come tale e' punita in conformita' alla legislazione nazionale.
§ 5 A prescindere da questa disposizione transitoria, il veicolo e la sua documentazione devono essere conformi alle disposizioni delle PTU in vigore riguardanti le iscrizioni e la manutenzione; deve essere ugualmente garantita la conformita' alle disposizioni del RID in vigore, qualora applicabili. La Commissione di esperti tecnici puo' anche decidere che le disposizioni concernenti la sicurezza, introdotte nelle PTU, devono essere rispettate entro un termine stabilito, senza tener conto delle disposizioni transitorie.
§ 6 I veicoli esistenti che non rientrano nel campo di applicazione dei paragrafi 2 e 2a possono essere ammessi all'esercizio su richiesta di un richiedente all'autorita' competente. Quest'ultima puo' esigere dal richiedente informazioni tecniche aggiuntive, analisi di rischio e/o controlli dei veicoli, prima di concedere un'ammissione di esercizio complementare. Le autorita' competenti devono tuttavia tener conto, nella sua integralita', della tabella di equivalenza prevista all'articolo 13 delle Regole uniformi APTU.
§ 7 La Commissione di esperti tecnici puo' adottare altre disposizioni transitorie.

Art. 20

Articolo 20
Controversie
Due o piu' Stati parti che hanno una controversia relativa all'ammissione tecnica di veicoli e di altri materiali ferroviari destinati ad essere utilizzati in traffico internazionale possono deferirla alla Commissione di esperti tecnici, se non sono riusciti a risolverla mediante una negoziazione diretta. Tali controversie possono altresi' essere sottoposte, in conformita' alla procedura di cui al Titolo V della Convenzione, al tribunale arbitrale.
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