Monitoring Gesetzessammlung

070U0864

IT - DL e Leggi di Conversione

070U0864

Convention 91 CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL Parte di provvedimento in formato grafico Convenzione 91 (LEGGE 19 ottobre 1970 n. 864)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali del lavoro:
n. 91 concernente le ferie pagate ai marittimi, adottata a Ginevra il 18 giugno 1949;
n. 99 concernente i minimi salariali in agricoltura, adottata a Ginevra il 28 giugno 1951;
n. 103 concernente la protezione della maternita', adottata a Ginevra il 28 giugno 1952;
n. 112 concernente l'eta' minima, di ammissione al lavoro per i pescatori, adottata a Ginevra il 19 giugno 1959;
n. 115 concernente la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, adottata a Ginevra il 22 giugno 1960;
n. 119 concernente la protezione dalle macchine, adottata a Ginevra il 25 giugno 1963;
n. 120 concernente l'igiene negli uffici e nel commercio, adottata a Ginevra l'8 luglio 1964;
n. 122 concernente la politica dell'impiego, adottata a Ginevra il 9 luglio 1964;
n. 123 concernente l'eta' minima di ammissione al lavoro in sotterraneo, adottata a Ginevra il 22 giugno 1965;
n. 124 concernente l'esame medico attitudinale degli adolescenti occupati in lavori sotterranei, adottata a Ginevra il 22 giugno 1965;
n. 127 concernente i pesi massimi trasportabili da un solo lavoratore, adottata a Ginevra il 28 giugno 1967.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' rispettivamente all'articolo 13 della Convenzione 91; all'articolo 7 della Convenzione 99, all'articolo 9 della Convenzione 103, all'articolo 6 della Convenzione 112, all'articolo 17 della Convenzione 115, all'articolo 19 della Convenzione 119, all'articolo 21 della Convenzione 120, all'articolo 9 della Convenzione 122, all'articolo 7 della Convenzione 123, all'articolo 7 della Convenzione 124 e all'articolo 10 della Convenzione 127.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 ottobre 1970 SARAGAT COLOMBO - MORO DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: REALE

Convention 91

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
TRENTADUESIMA SESSIONE
(Ginevra, 8 giugno-2 luglio 1949)
CONVENZIONE 91
Convenzione sulle ferie pagate dei marittimi
(Riveduta nel 1949)
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi l'8 giugno 1949, per la sua trentaduesima sessione,
Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla revisione parziale della convenzione sulle ferie pagate dei marittimi, 1946, adottata dalla Conferenza nella sua ventottesima sessione, questione compresa nel dodicesimo punto all'ordine del giorno della sessione, Considerato che queste proposte debbano assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi diciotto giugno millenovecentoquarantanove, la seguente convenzione, che sara' denominata Convenzione sulle ferie pagate dei marittimi (riveduta), 1949:
Art. 1.
1. La presente convenzione si applica a qualsiasi nave che effettua la navigazione marittima a propulsione meccanica, di proprieta' pubblica o privata, destinata, per fini commerciali, al trasporto di merci o di passeggeri e immatricolata in un territorio per il quale sia in vigore la presente convenzione.
2. La legislazione nazionale determinera' in quali casi si considerera' che una nave effettui la navigazione marittima.
3. La presente convenzione non si applica:
a) ai battelli in legno di costruzione primitiva, quali sambuchi o giunchi;
b) alle navi destinate alla pesca o ad operazioni in diretta relazione con questa attivita', alle navi destinate alla caccia alla foca o ad operazioni similari;
c) alle imbarcazioni che navigano nelle acque di un estuario
4. La legislazione nazionale o le convenzioni collettive potranno prevedere l'esenzione dalle disposizioni della presente convenzione per le navi la cui stazza lorda registrata e' inferiore a 200 tonnellate.

Art. 2

Art. 2.
1. La presente convenzione si applica a tutte le persone che sono impiegate con una qualsiasi funzione a bordo di una nave, ad eccezione:
a) del pilota che non sia membro dell'equipaggio;
b) del medico che non sia membro dello stato maggiore;
c) del personale infermiere o ospedaliero impiegato esclusivamente in lavori di infermeria e che non faccia parte dell'equipaggio;
d) delle persone che lavorino esclusivamente per proprio conto o rimunerate solo mediante partecipazione;
e) delle persone che non ricevano rimunerazione per i loro servizi o che siano rimunerate unicamente con un salario o stipendio nominale;
f) delle persone impiegate a bordo da un datore di lavoro che non sia l'armatore, ad eccezione degli ufficiali o operatori di radio al servizio di una societa' di radiotelegrafia;
g) dei lavoratori portuali itineranti che non siano membri dell'equipaggio;
h) delle persone impiegate a bordo delle navi destinate alla caccia alla balena, a bordo delle officine galleggianti, o a qualsiasi altro titolo per i fini della caccia alla balena o di operazioni similari, alle condizioni regolate dalle disposizioni di una speciale convenzione collettiva per balenieri o di una convenzione analoga stipulata da un'organizzazione della gente di mare, che determini i tassi di salario, la durata del lavoro e le altre condizioni di servizio;
i) delle persone impiegate nel porto, che non siano ordinariamente impiegate in navigazione.
2. L'autorita' competente puo' previa consultazione con le organizzazioni interessate di armatori e di gente di mare, esentare dall'applicazione della presente convenzione i capitani, i capitani in seconda e i comandanti di macchina ai quali la legislazione nazionale o le convenzioni collettive assicurino condizioni di servizio almeno altrettanto favorevoli, per quanto riguarda le ferie pagate, di quelle previste dalla presente convenzione.

Art. 3

Art. 3.
1. Ogni persona alla quale si applichi la presente convenzione ha diritto dopo dodici mesi di servizio continuo, a ferie annuali pagate la cui durata sara':
a) per i capitani o gli ufficiali dell'equipaggio, nonche' per gli ufficiali o operatori di radio, di almeno diciotto giorni lavorativi per ogni anno di servizio;
b) per gli altri membri dell'equipaggio, di almeno dodici giorni lavorativi per ogni anno di servizio.
2. Ogni persona che abbia prestato almeno sei mesi di servizio ininterrotto avra' diritto, lasciando il servizio, per ogni mese completo di servizio, ad un giorno e mezzo lavorativo di ferie quando si tratti di un capitano o di un ufficiale dell'equipaggio, nonche' di un ufficiale o di un operatore di radio, e ad un giorno lavorativo quando si tratti di qualsiasi altro membro dell'equipaggio.
3. Ogni persona licenziata, senza che vi sia stata alcuna colpa da parte sua, prima di aver prestato sei mesi di servizio ininterrotto, avra' diritto, lasciando il servizio, per ogni mese completo di servizio, ad un giorno e mezzo lavorativo di ferie quando si tratti di un capitano o di un ufficiale dell'equipaggio, nonche' di un ufficiale o di un operatore di radio, e ad un giorno lavorativo quando si tratti di qualsiasi altro membro dell'equipaggio.
4. Al fine di determinare l'epoca alla quale le ferie sono dovute:
a) qualsiasi servizio effettuato che non sia prescritto nel contratto di assunzione marittimo e' incluso nel calcolo del periodo di servizio ininterrotto;
b) le interruzioni di servizio di breve durata, che non siano imputabile ad atto o colpa dell'interessato e che non superino un totale di sei settimane in tutto il periodo di dodici mesi, non devono essere considerate un'interruzione alla continuita' del periodo di servizio che le precede o che le segue;
c) la continuita' del servizio non deve essere considerata interrotta da qualsiasi cambiamento nella gestione o proprieta' della nave o delle navi a bordo della quale o delle quali l'interessato ha prestato servizio.
5. Non sono calcolati agli effetti delle ferie annuali pagate:
a) i giorni festivi ufficiali o stabiliti dalla consuetudine;
b) le interruzioni di servizio dovute a malattia o ad infortunio.
6. La legislazione nazionale o le convenzioni collettive possono prevedere il frazionamento delle ferie annuali dovute in virtu' della presente convenzione o l'accumularsi delle ferie acquisite nel corso di un anno con ferie successive.
7. La legislazione nazionale o le convenzioni collettive possono prevedere che le ferie annuali dovute in virtu' della presente convenzione potranno essere sostituite, in casi molto eccezionali quando lo richiedano le necessita' del servizio, da un'indennita' in danaro almeno equivalente alla rimunerazione prevista all'art. 5.

Art. 4

Art. 4.
1. Quando delle ferie annuali sono dovute, esse verranno concesse di comune accordo alla prima occasione, tenuto conto delle necessita' del servizio.
2. Nessuno potra' essere obbligato senza il proprio consenso a prendere le ferie annuali che gli sono dovute in un porto che non appartenga al territorio in cui egli e' stato assunto o a quello in cui egli risiede. Con riserva di questa disposizione, le ferie saranno accordate in un porto previsto dalla legislazione nazionale o dalle convenzioni collettive.

Art. 5

Art. 5.
1. Ogni persona che prenda le ferie in virtu' dell'articolo 3 della presente convenzione deve ricevere per tutta la durata delle ferie la sua abituale remunerazione.
2. La remunerazione abituale pagabile in conformita' al paragrafo precedente, che potra' comprendere una indennita' adeguata per il cibo, sara' calcolata nel modo prescritto dalla legislazione nazionale o fissato da una convenzione collettiva.

Art. 6

Art. 6.
Con riserva delle disposizioni del paragrafo 7 dell'articolo 3, sara' considerato nullo qualsiasi accordo che implichi rinuncia al diritto alle ferie annuali pagate o rinuncia a dette ferie.

Art. 7

Art. 7.
Ogni persona che abbandoni il servizio del datore di lavoro o che sia licenziata prima di aver preso le ferie che le spettano, deve ricevere per ogni giorno di ferie dovute in virtu' della presente convenzione l'ammontare della rimunerazione prevista all'articolo 5.

Art. 8

Art. 8.
Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione deve garantire l'applicazione effettiva delle sue disposizioni.

Art. 9

Art. 9.
Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica l'efficacia di qualsiasi legge, sentenza, consuetudine od accordo tra gli armatori e la gente di mare che assicuri condizioni piu' favorevoli di quelle previste dalla convenzione stessa.

Art. 10

Art. 10.
1. Si potra' dar esecuzione, alla presente convenzione per mezzo:
a) di norme legislative;
b) di convenzione collettive stipulate tra armatori e gente di mare;
c) da una combinazione della legislazione nazionale e delle convenzioni collettive stipulate tra armatori e gente di mare. Salvo disposizione contraria, le norme della presente convenzione si applicheranno a qualsiasi nave immatricolata nel territorio di uno Stato membro chi abbia ratificato la convenzione e a qualsiasi persona impiegata su una tale nave.
2. Quando sia data esecuzione ad una disposizioni della presente convenzione per mezzo di una convenzione collettiva, in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro nel cui territorio sia in vigore la convenzione collettiva, nonostante le disposizioni previste all'articolo 8 della presente convenzione non sara' obbligato ad adottare le misure previste in detto articolo per quanto riguarda le disposizioni della convenzione che saranno entrate in vigore per mezzi della convenzione collettiva.
3. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione fornira' al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro informazioni sulle misure adottate per l'applicazione, e in particolare indicazioni precise su tutte le convenzioni collettive che danno effetti a tale o a tal altra disposizione e che sono in vigore alla data alla quale lo Stato membro ratifica la presente convenzione.
4. Ogni Stato membro che abbia ratificato la convenzione si impegna a partecipare, per mezzo di una delegazione tripartita, a qualsiasi comitato che venga istituito al fine di prendere in esame le misure adottate per dare esecuzione alla convenzione, nel quale siano rappresentati i governi e le organizzazioni degli armatori e della gente di mare e al quale assistano, a titolo consultivo, rappresentanti della Commissione paritaria marittima dell'Ufficio internazionale del Lavoro.
5. Il Direttore generale sottoporra' al comitato un riassunto delle informazioni che avra' ricevute in esecuzione al paragrafo 3 di cui sopra.
6. Il comitato esaminera' se le convenzioni collettive, sulle quali esso sara' provvisto di un rapporto, prevedono delle condizioni che diano piena esecuzione alle disposizioni della convenzione. Ogni Stato membro che abbia ratificato la convenzione si impegna a tener conto di ogni osservazione o suggerimento sull'applicazione della convenzione fatti dal comitato; esso si impegna, inoltre, a portare a conoscenza delle organizzazioni degli armatori e della gente di mare che facciano parte di una convenzione collettiva, prevista al paragrafo 1, ogni osservazione o suggerimento del suddetto comitato circa l'idoneita' di tale convenzione collettiva ai fini della esecuzione delle disposizioni della convenzione.

Art. 11

Art. 11.
Ai fini dell'articolo 17 della convenzione sulle ferie pagate dei marittimi 1936, la presente convenzione deve essere considerata convenzione di revisione di detta convenzione.

Art. 12

Art. 12.
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Art. 13

Art. 13.
1. La presente convenzione sara' vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. La presente convenzione entrera' in vigore sei mesi dopo la data in cui saranno state registrate le ratifiche di nove dei seguenti paesi: Stati Uniti d'America, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Grecia, India, Irlanda, Italia, Jugoslavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia e Turchia, essendo inteso che, di questi nove paesi cinque almeno dovranno possedere ciascuno una marina mercantile di una stazza lorda di almeno un milione di tonnellate registrate. Questa disposizione ha lo scopo di facilitare, incoraggiare ed affrettare la ratifica della presente convenzione da parte degli Stati membri.
3. In seguito, la presente convenzione entrera' in vigore per ogni Stato membro sei mesi dopo la data in cui la sua ratifica sara' stata registrata.

Art. 14

Art. 14.
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia non avra' effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potra' denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Art. 15

Art. 15.
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione dell'ultima ratifica necessaria per l'entrata in vigore della convenzione, il Direttore generale richiamera' l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrera' in vigore.

Art. 16

Art. 16.
Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformita' all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che egli avra' registrati in conformita' agli articoli precedenti.

Art. 17

Art. 17.
Al termine di ogni periodo di dieci anni a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro dovra' presentare alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e stabilira' se sia opportuno iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 18

Art. 18.
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 14 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Art. 19

Art. 19.
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

Convention 99

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
TRENTAQUATTRESIMA SESSIONE
(Ginevra, 6-29 giugno 1951)
CONVENZIONE 99
Convenzione sui metodi di fissazione dei salari minimi dell'agricoltura
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 6 giugno 1951, per la sua trentaquattresima sessione.
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative ai metodi di fissazione dei salari minimi nell'agricoltura, questione che costituisce l'ottavo punto all'ordine del giorno della sessione.
Avendo deciso che queste proposte debbano assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventotto giugno millenovecentocinquantuno, la seguente convenzione, che sara' denominata Convenzione sui metodi di fissazione dei salari minimi (agricoltura), 1951.
Art. 1.
1. Ogni Stato membro della Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione si impegna a istituire o a mantenere metodi appropriati che permettano di fissare dei livelli minimi di salario per i lavoratori impiegati nelle imprese agricole nonche' nelle attivita' collegate.
2. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione ha la liberta', dopo consultazioni con le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, ove esistano, di determinare le imprese, le occupazioni e le categorie di persone a cui saranno applicati i metodi di fissazione dei salari minimi previsti al paragrafo precedente.
3. L'autorita' competente potra' escludere dall'applicazione dell'insieme o di talune delle disposizioni della presente convenzione le categorie di persone riguardo alle quali queste disposizioni sono inapplicabili per la loro condizione di impiego, come i membri della famiglia del conduttore impiegati da quest'ultimo.

Art. 2

Art. 2.
1. La legislazione nazionale, le convenzioni collettive o le sentenze arbitrali potranno permettere il pagamento parziale del salario minimo in natura nel caso in cui questo modo di pagamento sia auspicabile o di pratica abituale.
2. Ne casi in cui il pagamento parziale del salario minimo in natura e' autorizzato, saranno presi idonei provvedimenti affinche':
a) le prestazioni in natura servano all'uso personale del lavoratore e della sua famiglia e siano conformi ai loro interessi;
b) il valore attribuito a queste prestazioni sia giusto e ragionevole.

Art. 3

Art. 3.
1. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione ha la liberta' di determinare, con riserva delle condizioni previste ai paragrafi seguenti, i metodi di fissazione dei salari minimi nonche' le modalita' della loro applicazione.
2. Prima che venga presa una decisione si dovra' procedere ad una consultazione preliminare approfondita.
delle organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, ove esistano, e di qualunque altra persona particolarmente qualificata a questo scopo per la sua professione o le sue funzioni a cui l'autorita' competente ritenga utile rivolgersi.
3. I datori di lavoro e i lavoratori interessati dovranno partecipare all'applicazione dei metodi, o essere consultati, o avere il diritto di essere ascoltati, nella forma e nella misura che potranno essere determinate dalla legislazione ma in ogni caso sulla base di una eguaglianza assoluta.
4. I livelli minimi di salario che saranno stati fissati saranno obbligatori per i datori di lavoro e i lavoratori interessati; essi non potranno essere diminuiti.
5. L'autorita' competente potra', ove necessario, ammettere deroghe individuali ai livelli minimi di salario per evitare la diminuzione delle possibilita' di impiego dei lavoratori caratterizzati da una capacita' fisica o mentale ridotta.

Art. 4

Art. 4.
1. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione deve adottare i provvedimenti necessari affinche', da un lato, i datori di lavoro e i lavoratori interessati abbiano conoscenza dei livelli minimi dei salari in vigore e che, d'altro lato, i salari effettivamente pagati non siano inferiori ai tassi minimi applicabili; questi provvedimenti devono comprendere le misure di controllo, di ispezione e le sanzioni, necessari e piu' opportuni in relazione alle condizioni dell'agricoltura del paese interessato.
2. Ogni lavoratore a cui siano applicabili i livelli minimi e che abbia ricevuto salari inferiori a tali livelli deve avere il diritto, mediante via giudiziale o altra via appropriata, di ricuperare la somma che gli e' dovuta nel periodo di tempo che potra' essere fissato dalla legislazione nazionale.

Art. 5

Art. 5.
Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione deve comunicare ogni anno all'Ufficio internazionale del Lavoro una relazione generale con la quale fa conoscere le modalita' di applicazione di questi metodi ed i loro risultati. Questa relazione comprendera' indicazioni sommarie sulle occupazioni e il numero approssimativo dei lavoratori sottoposti a questa regolamentazione, i livelli di salari minimi fissati e, se del caso, le altre misure piu' importanti relative ai salari minimi.

Art. 6

Art. 6.
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Art. 7

Art. 7.
1. La presente convenzione non vincolera' che gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sara' stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito la convenzione entrera' in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sara' stata registrata.

Art. 8

Art. 8.
1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, in conformita' al paragrafo 2 dell'articolo 35 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del Lavoro dovranno far conoscere:
a) i territori per i quali lo Stato membro interessato si impegna ad applicare senza modifiche le disposizioni della convenzione;
b) i territori per i quali esso si impegna ad applicare la convenzione con modifiche e la natura di queste modifiche;
c) i territori per i quali la convenzione non e' applicabile e in questi casi le ragioni per le quali essa non e' applicabile;
d) i territori per i quali lo Stato membro riserva la propria decisione attendendo un esame piu' approfondito della situazione riguardo a detti territori.
2. Gli impegni citati ai capoversi a) e b) del primo paragrafo del presente articolo saranno ritenuti parte integrante della ratifica ed avranno identici effetti.
3. Ogni Stato membro potra' rinunciare, mediante nuove dichiarazioni, a tutte o a parte delle riserve contenute nella sua dichiarazione anteriore in virtu' dei capoversi b), c) e d) del primo paragrafo del presente articolo.
4. Ogni Stato membro potra' durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione puo' essere denunciata in conformita' alle disposizioni dell'articolo 10, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifica in un qualsiasi altro modo i termini di qualsiasi dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione in territori determinati.

Art. 9

Art. 9.
1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro in conformita' ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 35 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del Lavoro devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche.
2. Lo Stato membro o gli Stati membri o l'autorita' internazionale interessati potranno rinunciare interamente o parzialmente, mediante ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione anteriore.
3. Lo Stato membro o gli Stati membri o l'autorita' internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione puo' essere denunciata in conformita' alle disposizioni dell'articolo 10, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi in un qualsiasi altro senso i termini di una dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l'applicazione di questa convenzione.

Art. 10

Art. 10.
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' allo spirare di un periodo di dieci anni a partire dalla data dell'entrata in vigore iniziale della convenzione, denunciare la convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia non avra' effetto che un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel periodo di un anno a partire dallo spirare del periodo di dieci anni citato nel paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facolta' di denuncia prevista al presente articolo sara' obbligato per un nuovo periodo di dieci anni e in seguito potra' denunciare la convenzione allo spirare di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Art. 11

Art. 11.
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale attirera' l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrera' in vigore.

Art. 12

Art. 12.
Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite a scopo di registrazione, in conformita' all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche a tutte le dichiarazioni e a tutti gli atti di denuncia che avra' registrato in conformita' agli articoli precedenti.

Art. 13

Art. 13.
Ogni volta che lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione e determinera' l'opportunita' di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione di una sua revisione totale o di una sua modifica.

Art. 14

Art. 14.
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o di modifica della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto malgrado l'articolo 10 precedente denuncia immediata della presente convenzione con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Art. 15

Art. 15.
I testi francese e inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

Convention 103

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
CONVENTION 103
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE 103
Convenzione sulla protezione della maternita'
(Riveduta nel 1952)
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 4 giugno 1952 per la sua trentacinquesima sessione,
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla protezione della maternita', questione che costituisce il settimo punto all'ordine del giorno della sessione,
Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventotto giugno millenovecentocinquantadue, la seguente Convenzione, che sara' denominata convenzione sulla protezione della maternita' (riveduta), 1952.
Art. 1.
1. La presente convenzione si applica alle donne impiegate nelle imprese industriali nonche' alle donne impiegate in lavori non industriali ed agricoli, ivi comprese le donne lavoratrici a domicilio salariate.
2. Ai fini della presente convenzione, il termine "imprese industriali" si applica alle imprese pubbliche e private ed ai loro vari settori, e comprende in particolare:
a) le miniere, cave ed industrie estrattive di ogni natura;
b) le imprese in cui vengono manifatturati, modificati, puliti, riparati, decorati, terminati, preparati per la vendita, distrutti e demoliti prodotti vari o in cui le materie prime subiscono una trasformazione, ivi comprese le imprese di costruzione navali, di produzione, di trasformazione e di trasmissione dell'energia elettrica e della forza motrice in generale;
c) le imprese di costruzione e di genio civile, ivi compresi i lavori di costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione e demolizione;
d) le imprese di trasporto di persone o di merci per strada, ferrovia, via d'acqua marittima o interna, o via aerea, ivi compresa la manutenzione delle merci nei magazzini, moli, bacini, depositi o aeroporti.
3. Ai fini della presente convenzione, il termine "attivita' non industriali" si applica a tutti i lavori eseguiti nelle imprese e servizi pubblici o privati seguenti, o in relazione col loro funzionamento:
a) gli stabilimenti commerciali;
b) le poste ed i servizi di telecomunicazioni;
c) gli stabilimenti e le amministrazioni il cui personale e' impiegato principalmente in un lavoro d'ufficio;
d) le imprese di stampa;
e) gli alberghi, le pensioni, i ristoranti, i circoli, i caffe' e gli altri stabilimenti ove vengono servite consumazioni;
f) gli stabilimenti che hanno per oggetto il trattamento o la ospedalizzazione dei malati, infermi, indigenti ed orfani;
g) le imprese di spettacoli e di pubblico divertimento;
h) il lavoro domestico salariato effettuato in case private; nonche' a tutte le altre attivita' non industriali a cui l'autorita' competente decidesse di applicare le disposizioni della convenzione.
4. Ai fini della presente convenzione, il termine "attivita' agricole" si applica a tutti i lavori eseguiti nelle imprese agricole, ivi comprese le piantagioni e le grandi imprese agricole industrializzate.
5. In tutti i casi in cui non appare certo che la presente convenzione si applica a un'impresa, a un settore d'impresa o ad un lavoro determinati, la questione deve essere decisa dall'autorita' competente, dopo consultazione con le organizzazioni rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori interessate, ove esistano.
6. La legislazione nazionale puo' esonerare dall'applicazione della presente convenzione le imprese nelle quali sono impiegati solamente i membri della famiglia del datore di lavoro quali sono definiti da detta legislazione.

Art. 2

Art. 2.
Ai fini della presente convenzione, il termine "donna" designa ogni persona di sesso femminile, qualunque siano la sua eta', la nazionalita', la razza o le sue credenze religiose, sposata o no, ed il termine "bambino" designa qualsiasi bambino, nato da matrimonio o fuori del matrimonio.

Art. 3

Art. 3.
1. Ogni donna a cui si applica la presente convenzione ha diritto, dietro presentazione di un certificato medico che indica la data presunta del suo parto, ad un congedo per maternita'.
2. La durata di questo congedo sara' di almeno dodici settimane e una parte del congedo dovra' essere presa obbligatoriamente dopo il parto.
3. La durata del congedo preso obbligatoriamente dopo il parto sara' determinata dalla legislazione nazionale ma non potra' in alcun caso essere inferiore a sei settimane; il resto del periodo totale di congedo potra' essere utilizzato, secondo quanto decidera' la legislazione nazionale, sia prima della data presunta del parto, sia dopo la data di cessazione del congedo obbligatorio, sia ancora in parte anteriormente alla prima di queste date e in parte dopo la seconda.
4. Quando il parto ha luogo dopo la data presunta, il congedo preso anteriormente e' in ogni caso prolungato fino alla data effettiva del parto e la durata del congedo da prendersi obbligatoriamente dopo il parto non dovra' essere ridotta.
5. In caso di malattia accertata da certificato medico come derivante da gravidanza, la legislazione nazionale deve prevedere un congedo prenatale supplementare la cui durata massima puo' essere fissata dall'autorita' competente.
6. In caso di malattia accertata da certificato medico come derivante dal parto, la donna ha diritto a un prolungamento del congedo post-natale la cui durata massima puo' essere fissata dall'autorita' competente.

Art. 4

Art. 4.
1. Quando una donna si assenta dal proprio lavoro in virtu' delle disposizioni dell'articolo 3 precedente ha diritto di ricevere prestazioni in danaro e prestazioni mediche.
2. I tassi delle prestazioni in danaro saranno fissati dalla legislazione nazionale in modo da essere sufficienti per assicurare pienamente il mantenimento della donna e del suo bambino in buone condizioni di igiene e secondo un livello di vita conveniente.
3. Le prestazioni mediche comprenderanno le cure prenatali, le cure durante il parto e le cure post-natali fornite da una levatrice diplomata o da un medico, e l'ospedalizzazione quando sia necessaria;
la libera scelta del medico e la libera scelta fra un ospedale pubblico o privato dovranno essere rispettate.
4. Le prestazioni in danaro e le prestazioni mediche saranno accordate sia nel quadro di un sistema di assicurazione obbligatoria, sia mediante prelevamento su fondi pubblici; esse saranno accordate nell'uno e nell'altro caso di pieno diritto a tutte le donne che abbiano i requisiti richiesti.
5. Le donne che non hanno diritto a prestazioni, riceveranno prestazioni appropriate sui fondi dell'assistenza pubblica, salvo l'accertamento delle condizioni economiche prescritte dall'assistenza pubblica.
6. Quando le prestazioni in danaro fornite nel quadro di un sistema di assicurazione sociale obbligatoria vengono determinate sulla base del guadagno anteriore, esse non dovranno rappresentare meno dei due terzi del guadagno anteriore preso in considerazione.
7. Ogni contributo dovuto nel quadro di un sistema di assicurazione obbligatoria che prevede prestazioni di maternita', ed ogni prelevamento che sara' calcolato sulla base dei salari pagati e che sara' incassato allo scopo di fornire tali prestazioni, deve essere pagato considerando il numero totale di uomini e di donne impiegati nelle imprese interessate, senza distinzione di sesso, sia che esso venga pagato dal datore di lavoro o congiuntamente dal datore di lavoro e dal lavoratore.
8. In nessun caso il datore di lavoro deve essere tenuto personalmente responsabile del costo delle prestazioni dovute alle donne che impiega.

Art. 5

Art. 5.
1. Se una donna allatta il suo bambino sara' autorizzata ad interrompere il lavoro a questo scopo durante uno o piu' periodi la cui durata sara' determinata dalla legislazione nazionale.
2. Le interruzioni di lavoro per allattamento devono essere calcolate nella durata del lavoro e retribuite come tali nei casi in cui la materia e' disciplinata dalla legislazione nazionale o in conformita' a questa; nei casi in cui la materia e' disciplinata da contratti collettivi le condizioni saranno regolate secondo il contratto collettivo pertinente.

Art. 6

Art. 6.
Quando una donna si assenta dal lavoro in virtu' delle disposizioni dell'articolo 3 della presente convenzione, e' illegale per il suo datore di lavoro notificarle il licenziamento durante detta assenza o a una data tale che il termine di preavviso venga a spirare durante l'assenza succitata.

Art. 7

Art. 7.
1. Ogni Stato membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione puo', mediante dichiarazione che accompagna la ratifica, prevedere deroghe all'applicazione della convenzione per quanto riguarda:
a) certe categorie di lavori non industriali;
b) i lavori eseguiti nelle imprese agricole diverse dalle piantagioni;
c) il lavoro domestico salariato effettuato nelle case private;
d) le lavoratrici salariate a domicilio;
e) le imprese di trasporto marittimo di persone o di merci.
2. Le categorie di lavori o di imprese per le quali verra' fatto ricorso alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo dovranno essere designate nella dichiarazione che accompagna la ratifica della convenzione.
3. Ogni Stato membro che ha fatto tale dichiarazione puo' in qualsiasi tempo annullarla totalmente o parzialmente mediante dichiarazione successiva.
4. Ogni Stato membro nei cui riguardi sia in vigore una dichiarazione fatta in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, indichera' ogni anno, nel suo rapporto annuale sull'applicazione della presente convenzione, lo stato della sua legislazione e della sua prassi circa le attivita' e le imprese a cui si applica detto paragrafo 1 in virtu' di tale dichiarazione, precisando in quale misura sia stato dato effetto o ci si proponga di dare effetto alla convenzione per quanto riguarda le attivita' e le imprese in questione.
5. Allo spirare di un periodo di cinque anni dopo l'entrata in vigore iniziale della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza un rapporto speciale circa l'applicazione di queste deroghe e contenente le proposte che riterra' opportune in vista delle misure da prendere a questo scopo.

Art. 8

Art. 8.
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Art. 9

Art. 9.
1. La presente convenzione sara' vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro le cui ratifiche siano state registrate dal Direttore generale.
2. Essa entrera' in vigore dieci mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito la convenzione entrera' in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sara' stata registrata.

Art. 10

Art. 10.
1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, in conformita' al paragrafo 2 dell'articolo 35 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, dovranno far conoscere:
a) i territori per i quali lo Stato membro interessato si impegna ad applicare senza modifiche le disposizioni della convenzione;
b) i territori per i quali esso si impegna ad applicare la convenzione con modifiche e la natura di queste modifiche;
c) i territori per i quali la convenzione non e' applicabile e in questi casi le ragioni per le quali essa non e' applicabile;
d) i territori per i quali lo Stato membro riserva la propria decisione attendendo un esame piu' approfondito della situazione riguardo a detti territori.
2. Gli impegni citati ai capoversi a) e b) del primo paragrafo del presente articolo saranno ritenuti parti integranti della ratifica ed avranno identici effetti.
3. Ogni Stato membro potra' rinunciare, mediante nuova dichiarazione, a tutte o a parte delle riserve contenute nella sua dichiarazione precedente in virtu' dei capoversi b), c) e d) del primo paragrafo del presente articolo.
4. Ogni Stato membro potra', durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione puo' essere denunciata in conformita' alle disposizioni dell'articolo 12, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifica ad ogni altro effetto i termini di qualsiasi dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione in determinati territori.

Art. 11

Art. 11.
1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro in conformita' ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 35 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del Lavoro devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche.
2. Lo Stato membro o gli Stati membri o l'autorita' internazionale interessati potranno rinunciare interamente o parzialmente, mediante ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione anteriore.
3. Lo Stato membro o gli Stati membri o l'autorita' internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione puo' essere denunciata in conformita' alle disposizioni dell'articolo 12, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifica a qualsiasi altro effetto il contenuto di una dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda l'applicazione di questa convenzione.

Art. 12

Art. 12.
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo', allo spirare di un periodo di dieci anni a partire dalla data della entrata in vigore iniziale della convenzione, denunciare la convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata.
La denuncia non avra' effetto che un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel periodo di un anno a partire dalla fine del periodo di dieci anni citato nel paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facolta' di denuncia prevista al presente articolo sara' obbligato per un nuovo periodo di dieci anni e in seguito potra' denunciare la convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Art. 13

Art. 13.
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrera' in vigore.

Art. 14

Art. 14.
Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, al fine della registrazione, in conformita' all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche, a tutte le dichiarazioni e a tutti gli atti di denuncia che avra' registrato in conformita' agli articoli precedenti.

Art. 15

Art. 15.
Ogni volta che lo riterra' necessario il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminera' l'opportunita' di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 16

Art. 16.
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto malgrado l'articolo 12 precedente, denuncia immediata della presente convenzione con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Art. 17

Art. 17.
Il testo francese ed il testo inglese della presente convenzione saranno egualmente fede.

Convention 112

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
CONVENTION 112
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
QUARANTATREESIMA SESSIONE
(Ginevra, 3-25 giugno 1959)
CONVENZIONE 112
Convenzione sull'eta' minima di ammissione al lavoro dei pescatori
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 3 giugno 1959, nella sua quarantatreesima sessione,
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative all'eta' minima di ammissione al lavoro dei pescatori, questione compresa nel quinto punto all'ordine del giorno della sessione,
Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta oggi, diciannove giugno millenovecentocinquantanove, la seguente convenzione, che sara' denominata "Convenzione sull'eta' minima dei pescatori, 1959":
Art. 1.
1. Agli effetti della presente convenzione, il termine "battello da pesca" deve essere riferito a ogni nave, battello o costruzione navale, di qualunque tipo, di proprieta' pubblica o privata, adibito alla pesca marittima nelle acque salate.
2. La presente convenzione non si applica alla pesca nei porti o negli estuari dei fiumi, ne' alle persone che si dedicano alla pesca sportiva o di diporto.

Art. 2

Art. 2.
1. I fanciulli di eta' inferiore a quindici anni non possono essere impiegati al lavoro a bordo delle navi da pesca.
2. Tuttavia essi possono prendere parte occasionalmente alle attivita' a bordo delle navi da pesca, durante le vacanze scolastiche, a condizione che tali attivita':
a) non siano nocive alla loro salute o al loro normale sviluppo;
b) non siano di natura tale da recare pregiudizio alla loro frequenza scolastica;
c) non abbiano per oggetto un beneficio commerciale.
3. Inoltre la legislazione nazionale puo' autorizzare il rilascio di certificati che permettono ai fanciulli non inferiori ai quattordici anni di essere impiegati, qualora l'autorita' scolastica - o un'altra appropriata autorita', designata dalla legislazione nazionale - abbia accertato che tale impiego corrisponde all'interesse del fanciullo e dopo aver preso nella dovuta considerazione la salute e lo stato fisico del fanciullo e i vantaggi immediati e futuri che l'impiego considerato puo' per lui comportare.

Art. 3

Art. 3.
I minori di diciotto anni non possono essere impiegati al lavoro a bordo delle navi da pesca azionate a carbone, in qualita' di addetti alla stiva o di fuochisti.

Art. 4

Art. 4.
Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non si applicano al lavoro dei ragazzi sulle navi scuola, a condizione che questo lavoro sia approvato e sorvegliato dalla pubblica autorita'.

Art. 5

Art. 5.
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Art. 6

Art. 6.
1. La presente convenzione obblighera' soltanto gli Stati membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito la convenzione entrera' in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sara' stata registrata.

Art. 7

Art. 7.
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia avra' effetto un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che nel termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni menzionato nel paragrafo precedente non fara' uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni; in seguito potra' denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 8

Art. 8.
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno state comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrera' in vigore.

Art. 9

Art. 9.
Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformita' all'art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete circa tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che egli avra' registrato conformemente agli articoli precedenti.

Art. 10

Art. 10.
Ogniqualvolta lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminera' se sia opportuno iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza il problema della sua revisione totale o parziale.

Art. 11

Art. 11.
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che comporti revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione, implichera' di pieno diritto, nonostante il precedente art. 7, la denuncia immediata della presente convenzione, purche' la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cessera' di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione restera' in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Art. 12

Art. 12.
Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

Convention 115

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
CONVENTION 115
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
QUARANTAQUATTRESIMA SESSIONE
(Ginevra, 1-23 giugno 1960)
CONVENZIONE 115
Convenzione sulla protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 1 giugno 1960 nella sua quarantaquattresima sessione;
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale;adotta oggi, ventidue giugno millenovecentosessanta, la seguente convenzione, che sara' denominata Convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 1960.
Art. 1.
Ogni Stato membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, che ratifichi la presente convenzione, s'impegna ad applicarla per via legislativa o a mezzo di raccolte di direttive pratiche o mediante altre misure appropriate. Nel dare attuazione alle disposizioni della convenzione, l'autorita' competente consultera' i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 2

Art. 2.
1. La presente convenzione si applica a tutte le attivita' che comportino la esposizione di lavoratori alle radiazioni ionizzanti nel corso del loro lavoro.
2. La convenzione non si applica ne' alle sostanze radioattive, sigillate o no, ne' agli apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, i quali in considerazione della circostanza che le dosi di radiazioni ionizzanti ricevibili da essi sono deboli, saranno esclusi dalla sua applicazione in uno dei modi con cui si dara' esecuzione alla convenzione, previsti all'art. 1.

Art. 3

Art. 3.
1. Alla luce dell'evoluzione delle conoscenze, dovranno essere presi i provvedimenti piu' appropriati per assicurare una protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, per cio' che riguarda la loro salute e la loro sicurezza.
2. A tal fine saranno adottate le regole e i provvedimenti ritenuti necessari e sara' data la maggiore pubblicita' e tutte le informazioni necessarie per il raggiungimento di tale protezione efficace.
3. Perche' questa sia assicurata:
a) i provvedimenti per la protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, adottati da uno Stato membro dopo la ratifica della convenzione, dovranno essere conformi alle disposizioni della convenzione;
b) lo Stato suddetto dovra' modificare al piu' presto possibile i provvedimenti gia' adottati prima della ratifica della convenzione per uniformarli a questa, e dovra' incoraggiare analoga modifica di ogni altro provvedimento esistente prima della ratifica;
c) lo Stato in questione dovra' poi comunicare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, in occasione della ratifica della convenzione, una dichiarazione che indichi in quale maniera e a quali categorie di lavoratori si applicano le disposizioni della convenzione; nei suoi rapporti sull'applicazione della convenzione dovra' inoltre dare notizia su ogni progresso realizzato nella materia;
d) allo scadere di un periodo di tre anni, dopo l'entrata in vigore iniziale della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza un rapporto speciale sull'applicazione del comma b) del presente paragrafo e sulle proposte che esso riterra' opportune in vista dei provvedimenti da adottare al riguardo.

Art. 4

Art. 4.
Le attivita' indicate all'art. 2 devono essere organizzate ed eseguite in modo da assicurare la protezione prevista dalla presente parte della convenzione.

Art. 5

Art. 5.
Deve essere compiuto ogni sforzo per ridurre al piu' basso livello possibile l'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti, cosi' come deve essere evitata, da tutte le parti interessate, ogni esposizione inutile.

Art. 6

Art. 6.
1. Le dosi massime consentite di radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti esterne o interne all'organismo, cosi' come le concentrazioni massime consentite di sostanze radioattive introdotte nell'organismo, saranno stabilite per le differenti categorie di lavoratori conformemente alla parte I della presente convenzione.
2. Tali dosi e concentrazioni massime consentite dovranno essere costantemente rivedute alla luce delle nuove conoscenze.

Art. 7

Art. 7.
1. Per i lavoratori destinati direttamente a lavori esposti alle radiazioni devono essere stabiliti, in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, i livelli adeguati:
a) da una parte in favore di coloro che abbiano diciotto anni o piu';
b) dall'altra, in favore dei minori di anni diciotto.
2. Nessun lavoratore di eta' inferiore ai sedici anni dovra' essere impiegato in lavori comportanti l'utilizzazione di radiazioni ionizzanti.

Art. 8

Art. 8.
Conformemente alle disposizioni dell'art. 6, dovranno essere stabiliti dei livelli adeguati per i lavoratori che non sono direttamente impiegati in lavori a contatto delle radiazioni, ma che sostano o transitano in luoghi ove possono essere esposti alle radiazioni ionizzanti o alle sostanze radioattive.

Art. 9

Art. 9.
1. L'uso di segnali adeguati di pericolo deve essere adottato per indicare l'esistenza di rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Dovranno essere fornite ai lavoratori, tutte le informazioni che possono risultare necessarie a tale riguardo.
2. Tutti i lavoratori direttamente impiegati in lavori a contatto delle radiazioni ionizzanti dovranno essere adeguatamente istruiti, prima e durante la destinazione a tali lavori, circa le precauzioni da prendere per la loro sicurezza e per la protezione della loro salute, cosi' come sulle ragioni che motivano simili precauzioni.

Art. 10

Art. 10.
La legislazione dovra' prevedere la notifica, secondo le modalita' che essa al riguardo stabilira', dei lavori che comportino l'esposizione di lavoratori alle radiazioni ionizzanti nel corso del loro lavoro.

Art. 11

Art. 11.
Un adeguato controllo dei lavoratori e dei posti di lavoro dovra' essere svolto per poter misurare l'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti e alle sostanze radioattive, al fine di verificare il rispetto dei livelli stabiliti.

Art. 12

Art. 12.
Tutti i lavoratori direttamente impiegati in lavori a contatto delle radiazioni devono essere sottoposti ad un adeguato esame medico, prima o subito dopo la destinazione a tali lavori, e dovranno in seguito subire ulteriori controlli medici a intervalli adeguati.

Art. 13

Art. 13.
I casi in cui le misure appresso indicate devono, per la natura o per il grado dell'esposizione, essere prese rapidamente, saranno determinati secondo uno dei metodi di applicazione della presente convenzione, previsti dall'art. 1;
a) il lavoratore deve essere sottoposto ad un adeguato esame medico;
b) il datore di lavoro deve avvertire l'autorita' competente, conformemente alle direttive date da quest'ultima;
c) persone competenti in materia di protezione contro le radiazioni devono studiare le condizioni in cui il lavoratore svolge il lavoro;
d) il datore di lavoro deve adottare ogni necessaria disposizione correttiva, sulla base delle constatazioni tecniche e dei pareri dei medici.

Art. 14

Art. 14.
Nessun lavoratore potra' essere impiegato o continuare ad essere impiegato in un lavoro che possa esporlo alle radiazioni ionizzanti, contro il parere espresso dal medico autorizzato.

Art. 15

Art. 15.
Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione s'impegna ad assumere a proprio carico adeguati servizi di ispezione per il controllo dell'applicazione delle disposizioni contenute nella convenzione, o a verificare che venga assicurata una adeguata ispezione.

Art. 16

Art. 16.
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Art. 17

Art. 17.
1. La presente convenzione obblighera' soltanto gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sara' stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la presente convenzione entrera' in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sara' stata registrata.

Art. 18

Art. 18.
1. Ogni Stato membro, che abbia ratificato la presente convenzione, puo' denunciarla allo scadere di un periodo di cinque anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia avra' effetto un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che nel termine di un anno, dopo la scadenza del periodo di cinque anni menzionato nel paragrafo precedente, non fara' uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un nuovo periodo di cinque anni; in seguito potra' denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di cinque anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 19

Art. 19.
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e le denunce che gli saranno state comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione degli Stati membri dell'organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrera' in vigore.

Art. 20

Art. 20.
Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformita' all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete circa tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che egli avra' registrato conformemente agli articoli precedenti.

Art. 21

Art. 21.
Ogni qual volta lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminera' se sia opportuno iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza il problema della sua revisione totale o parziale.

Art. 22

Art. 22.
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che comporti revisione totale o parziale della presente convenzione, a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione implichera' di pieno diritto, nonostante il precedente art. 18, la denuncia immediata della presente convenzione, purche' la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cessera' di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione restera' in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata, e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Art. 23

Art. 23.
Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

Convention 119

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
CONVENTION 119
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
QUARANTASETTESIMA SESSIONE
(Ginevra, 5-26 giugno 1963)
CONVENZIONE 119
Convenzione sulla protezione dalle macchine
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro;
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi nella sua quarantasettesima sessione, il 5 giugno 1963;
Avendo deciso di adottare diverse norme relative al divieto di vendita, affitto ed utilizzazione delle macchine sprovviste di idonei dispositivi di protezione, argomento costituente il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che tali norme assumano forma di convenzione internazionale, approva, oggi venticinque giugno millenovecentosessantatre, la convenzione seguente che sara' denominata Convenzione sulla protezione dalle macchine, 1963:
Art. 1.
1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione sono considerate macchine tutte le macchine, nuove od usate, mosse da forza che non sia quella umana.
2. L'autorita' competente di ciascun paese determinera' se ed in quale misura le macchine, nuove od usate, mosse dalla forza umana, presentino pericoli per l'integrita' fisica dei lavoratori e debbano essere considerate come macchine ai fini dell'applicazione della presente convenzione. Tali decisioni saranno prese previa consultazione delle organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.
L'iniziativa della consultazione potra' essere assunta da una qualunque di tali organizzazioni.
3. Le disposizioni della presente convenzione:
a) non si applicano ai veicoli stradali o spostantisi su rotaie, quando siano in movimento, se non per quanto attiene alla sicurezza del personale di guida;
b) non si applicano alle macchine agricole mobili, se non per quanto attiene alla sicurezza dei lavoratori il cui impiego e' in rapporto con tali macchine.

Art. 2

Art. 2.
1. La vendita e l'affitto di macchine i cui elementi pericolosi indicati ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo siano sprovvisti di idonei dispositivi di protezione, devono essere vietati dalla legislazione nazionale o impediti da misure altrettanto efficaci.
2. Ogni altra forma di cessione, nonche' l'esposizione di macchine, i cui elementi pericolosi indicati ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, siano sprovvisti di idonei dispositivi di protezione debbono, nella misura determinata dall'autorita' competente, essere vietate dalla legislazione nazionale o impedite da misure altrettanto efficaci. Tuttavia, l'asportazione provvisoria, durante l'esposizione di una macchina, dei dispositivi di protezione a fini dimostrativi, non sara' considerata infrazione al presente paragrafo, sempreche' vengano prese idonee precauzioni al fine di proteggere le persone da possibili rischi.
3. Tutti i bulloni, viti d'arresto e chiavette, nonche' ogni altra parte saliente su parti mobili delle macchine indicata dall'autorita' competente e che possa ugualmente presentare, in movimento, pericoli per le persone che vengano a contatto con dette parti, debbono essere progettati, alloggiati o protetti in modo da prevenire tali pericoli.
4. Tutti i volani, ingranaggi, coni o cilindri di frizione, camme, pulegge, cinghie, catene, pignoni, viti senza fine, bielle, guide e scanalature a coulisse, nonche' in quanto indicati dall'autorita' competente gli alberi, comprese le loro estremita' ed altri organi di trasmissione che possano ugualmente presentare, in movimento, pericoli per le persone che vengano a contatto con detti elementi, devono essere progettati o protetti in modo da prevenire tali pericoli. I comandi delle macchine debbono essere progettati o protetti in modo da prevenire ogni pericolo.

Art. 3

Art. 3.
1. Le disposizioni dell'art. 2 non si applicano alle macchine e loro parti pericolose indicate all'articolo anzidetto che:
a) offrono, per la loro costruzione, un grado di sicurezza identico a quello che presenterebbero idonei dispositivi di protezione;
b) sono destinate ad essere sistemate o poste in modo che, in ragione della loro sistemazione o collocazione, offrano un grado di sicurezza identico a quello che presenterebbero idonei dispositivi di protezione.
2. Il solo fatto che le macchine siano costruite in modo da non soddisfare completamente, durante le operazioni di manutenzione, di lubrificazione, di cambiamento delle parti lavoratrici e di registrazione, le condizioni previste ai paragrafi 3 e 4 dell'art. 2, non comporta l'applicazione del divieto di vendita, di affitto, di cessione a qualsiasi altro titolo o di esposizione previsto ai paragrafi 1 e 2 del citato art. 2, a condizione tuttavia che dette operazioni possano essere compiute conformemente alle prescrizioni usuali di sicurezza.
3. La vendita e la cessione a qualsiasi altro titolo di macchine, destinate ad essere poste in deposito, demolite o rimesse in condizioni di normale funzionamento, potranno essere consentite anche in deroga alle prescrizioni dell'art. 2. Tuttavia tali macchine, dopo essere state in deposito od essere state rimesse in condizioni di normale funzionamento, non potranno essere vendute, affittate, cedute a qualsiasi altro titolo od esposte, salvo che soddisfino le condizioni di cui al citato art. 2.

Art. 4

Art. 4.
L'obbligo dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 competera' al venditore, al locatore, al cedente la macchina a qualsiasi altro titolo o all'espositore, nonche', in quanto previsto e conformemente alla legislazione nazionale, ai rispettivi mandatari.
Lo stesso obbligo competera' al fabbricante che vende, affitta, cede a qualsiasi altro titolo od espone delle macchine.

Art. 5

Art. 5.
1. Ogni Stato membro potra' consentire una deroga temporanea alle disposizioni dell'art. 2.
2. Le condizioni e la durata di tale deroga, che non potra' eccedere i tre anni dalla data di entrata in vigore, per lo Stato membro, della presente convenzione, saranno determinate dalla legislazione nazionale o disposte con altri provvedimenti altrettanto efficaci.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'autorita' competente consultera' le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, nonche', occorrendo, quelle dei fabbricanti.

Art. 6

Art. 6.
1. L'utilizzazione di macchine, di cui un qualunque elemento pericoloso, comprese le parti lavoratrici (zona di lavoro), sia sprovvisto di idonei dispositivi protettivi, dev'essere vietata dalla legislazione nazionale o impedita da provvedimenti altrettanto efficaci. Qualora la presente disposizione non possa essere pienamente osservata senza completamente impedire l'utilizzazione della macchina, essa dovra' quanto meno applicarsi nella misura compatibile con detta utilizzazione.
2. Le macchine devono essere protette in modo che sia assicurato il rispetto della regolamentazione e delle norme nazionali sulla sicurezza e igiene del lavoro.

Art. 7

Art. 7.
L'obbligo dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 comportera' al datore di lavoro.

Art. 8

Art. 8.
1. Le disposizioni dell'art. 6 non si applicano alle macchine e parti di macchine che, per la loro costruzione, sistemazione o collocazione offrano un grado di sicurezza identico a quello che presenterebbero idonei dispositivi di protezione.
2. Le operazioni di manutenzione, di lubrificazione, di cambiamento delle parti lavoratrici o di registrazione delle macchine o loro parti, potranno essere eseguite anche in deroga alle norme degli artt. 6 e 11, purche' vengano effettuate conformemente alle prescrizioni usuali di sicurezza.

Art. 9

Art. 9.
1. Ogni Stato membro potra' consentire una deroga temporanea alle disposizioni dell'art. 6.
2. Le condizioni e la durata di tale deroga, che non potra' eccedere i tre anni dalla data di entrata in vigore, per lo Stato membro, della presente convenzione, saranno determinate dalla legislazione nazionale o disposte con altri provvedimenti altrettanto efficaci.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la autorita' competente consultera' le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

Art. 10

Art. 10.
1. Il datore di lavoro deve adottare idonee misure per mettere i lavoratori al corrente della legislazione nazionale sulla protezione delle macchine e renderli opportunamente edotti dei pericoli connessi con l'impiego delle macchine e delle precauzioni da prendere.
2. Il datore di lavoro dovra' disporre e mantenere l'ambiente di lavoro in condizioni tali da prevenire pericoli per i lavoratori addetti alle macchine considerate dalla presente convenzione.

Art. 11

Art. 11.
1. Nessun lavoratore deve utilizzare una macchina i cui dispositivi di protezione non siano al loro giusto posto. Non potra' essere chiesto ad alcun lavoratore di utilizzare una macchina i cui dispositivi di protezione non siano al loro giusto posto.
2. Nessun lavoratore deve rendere inefficienti i dispositivi di protezione di cui e' dotata la macchina che egli utilizza. I dispositivi di protezione di cui e' dotata una macchina destinata ad essere utilizzata da un lavoratore non debbono essere resi inefficienti.

Art. 12

Art. 12.
La ratifica della presente convenzione non pregiudica i diritti derivanti ai lavoratori dalle legislazioni nazionali in materia di sicurezza o di assicurazione sociale.

Art. 13

Art. 13.
Le disposizioni della presente parte della convenzione riguardanti gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori si applicheranno anche ai lavoratori indipendenti se ed in quanto, e nella misura in cui, l'autorita' competente dovesse cosi' stabilire.

Art. 14

Art. 14.
Ai fini dell'applicazione della presente parte della convenzione, il termine "datore di lavoro" comprende altresi', occorrendo, anche il mandatario del datore di lavoro, nel senso in cui l'intende la legislazione nazionale.

Art. 15

Art. 15.
1. Dovranno essere adottate tutte le necessarie disposizioni e misure, comprendenti anche idonee sanzioni, al fine di assicurare l'applicazione effettiva delle norme della presente convenzione.
2. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione incarichera' idonei servizi ispettivi del controllo dell'applicazione delle sue norme, o si accertera' che un adeguato servizio di ispezione sia assicurato.

Art. 16

Art. 16.
La legislazione nazionale in applicazione delle norme della presente convenzione sara' elaborata dall'autorita' competente previa consultazione delle organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e di lavoratori interessate, nonche', occorrendo, di quelle dei fabbricanti.

Art. 17

Art. 17.
1. Le norme della presente convenzione si applicheranno a tutti i settori dell'attivita' economica, a meno che lo Stato ratificante non ne delimiti la applicazione, con apposita dichiarazione annessa all'atto di ratifica.
2. Nel caso di una tale dichiarazione limitante l'applicazione delle norme della presente convenzione:
a) le disposizioni della convenzione dovranno quanto meno applicarsi alle imprese o settori di attivita' economica che l'autorita' competente, previa consultazione dei servizi d'ispezione del lavoro e delle organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, considerera' utilizzino macchine in misura rilevante; l'iniziativa della consultazione potra' essere assunta da una qualsiasi delle organizzazioni anzidette;
b) lo Stato membro indichera', nei rapporti da trasmettere ai termini dell'art. 22 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del Lavoro quali saranno stati i progressi da esso mano a mano conseguiti, in vista di una piu' ampia applicazione delle norme della convenzione.
3. Ogni Stato membro che abbia fatto una dichiarazione conformemente al precedente paragrafo 1 potra', in qualunque momento, annullarla totalmente o parzialmente, per mezzo di una dichiarazione ulteriore.

Art. 18

Art. 18.
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Art. 19

Art. 19.
1. La presente convenzione obblighera' soltanto gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, per ciascuno Stato membro, la Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo che la sua ratifica sara' stata registrata.

Art. 20

Art. 20.
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione potra' denunciarla, trascorsi dieci anni dalla data di iniziale entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro da questi registrata. La denuncia non avra' effetto che dopo un anno dalla sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, trascorso un anno dalla scadenza del periodo decennale di cui al paragrafo precedente, non avra' fatto uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, restera' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potra' denunciare la presente convenzione alla scadenza di ciascun periodo decennale alle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 21

Art. 21.
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.
2. Nel notificare agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 22

Art. 22.
Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete sulle ratifiche e denunce che egli avra' registrato ai termini degli articoli precedenti.

Art. 23

Art. 23.
Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale, tutte le volte che lo riterra' necessario, un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminera' se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 24

Art. 24.
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e sempreche' la nuova convenzione non dovesse disporre altrimenti:
a) la ratifica della nuova convenzione di revisione da parte di uno Stato membro comporterebbe ipso jure, ed in deroga al disposto del precedente art. 20, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in pieno vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Art. 25

Art. 25.
Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

Convention 120

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
CONVENTION 120
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
QUARANTOTTESIMA SESSIONE
(Ginevra, 17 giugno-9 luglio 1964)
CONVENZIONE 120
Convenzione sull'igiene nelle aziende commerciali e negli uffici
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 17 giugno 1964, nella sua quarantottesima sessione;
Avendo deciso di adottare varie proposte relative all'igiene nelle aziende commerciali e negli uffici, argomento che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che alcune proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi otto luglio millenovecentosessantaquattro, la seguente convenzione, che sara' denominata Convenzione sull'igiene (aziende commerciali e uffici), 1964.
Art. 1.
La presente convenzione si applica:
a) alle aziende commerciali;
b) alle aziende, istituzioni, o amministrazioni nelle quali i lavoratori sono occupati principalmente in un lavoro di ufficio;
c) per quanto non siano gia' sottoposti alla disciplina della legislazione nazionale o delle altre disposizioni che regolano l'igiene nell'industria, nelle miniere, nei trasporti e nell'agricoltura, ai servizi delle altre aziende, istituzioni o amministrazioni nei quali i lavoratori siano occupati principalmente in attivita' commerciali o in lavori di ufficio.

Art. 2

Art. 2.
L'autorita' competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori direttamente interessate, se esistono, puo' escludere dall'applicazione di tutte o di alcune disposizioni della presente convenzione determinate categorie di aziende, istituzioni, amministrazioni o servizi considerati nell'art.
1, quando le circostanze e le condizioni d'impiego siano tali da rendere non conveniente l'applicazione di tutte o di alcune delle predette disposizioni.

Art. 3

Art. 3.
In tutti i casi in cui non appare certo se la presente convenzione si applichi ad una azienda, ad una istituzione ovvero ad una amministrazione determinata, la questione sara' decisa dall'autorita' competente, previa consultazione delle organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro ed i lavoratori interessati, ove esistano, ovvero secondo le altre procedure previste dalla legislazione e dalla consuetudine nazionali.

Art. 4

Art. 4.
Gli Stati membri che ratificano la presente convenzione si impegnano:
a) ad adottare ed a mantenere in vigore una legislazione che assicuri l'applicazione dei principi generali contenuti nella parte II;
b) ad assicurare che, nella misura in cui le condizioni nazionali lo consentano e lo rendano desiderabile, venga dato corso alle disposizioni contenute nella raccomandazione sull'igiene (aziende commerciali ed uffici), 1964, ovvero a, disposizioni equivalenti.

Art. 5

Art. 5.
La legislazione che da' esecuzione alle disposizioni della presente convenzione deve essere emanata previa consultazione delle organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro ed i lavoratori interessati, ove esistano; ugualmente si procedera' per le disposizioni legislative che danno applicazione, nella misura in cui le condizioni nazionali lo consentano e lo rendano desiderabile, alle disposizioni della raccomandazione sull'igiene (aziende commerciali ed uffici), 1964, ovvero a disposizioni equivalenti.

Art. 6

Art. 6.
1. Devono essere adottati provvedimenti idonei per assicurare l'effettiva applicazione della legislazione prevista dall'articolo 5 per mezzo di adeguati servizi di ispezione o di altri sistemi.
2. Se i mezzi con cui si da' esecuzione alle disposizioni della presente convenzione lo consentono, deve essere assicurata l'effettiva applicazione della legislazione suddetta con
l'istituzione di un adeguato sistema

Art. 7

Art. 7.
Tutti i locali utilizzati dai lavoratori, nonche' il relativo arredamento, devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e di pulizia.

Art. 8

Art. 8.
I locali utilizzati dai lavoratori devono essere areati naturalmente, o ventilati artificialmente, oppure areati con i due predetti sistemi, sempre in modo sufficiente ed opportuno con apporto di aria nuova o depurata.

Art. 9

Art. 9.
I locali utilizzati dai lavoratori devono essere illuminati in modo sufficiente ed opportuno; per i locali di lavoro l'illuminazione per quanto e' possibile, deve essere naturale.

Art. 10

Art. 10.
Nei locali utilizzati dai lavoratori deve essere mantenuta la temperatura piu' confortevole e piu' stabile possibile in relazione alle circostanze.

Art. 11

Art. 11.
I locali di lavoro e le relative attrezzature devono essere sistemati in modo tale che la salute dei lavoratori non risulti esposta ad alcun effetto dannoso.

Art. 12

Art. 12.
Deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua potabile, o altra bevanda sana, in quantita' sufficiente.

Art. 13

Art. 13.
Gabinetti ed installazioni per lavarsi devono essere previste in numero sufficiente e devono essere mantenuti in buono stato.

Art. 14

Art. 14.
Sedili idonei ed in numero sufficiente devono essere messi a disposizione dei lavoratori, che devono avere la possibilita' di utilizzarli in modo ragionevole.

Art. 15

Art. 15.
Per permettere ai lavoratori di cambiare gli abiti e di depositare e far asciugare i vestiti che non sono indossati durante il lavoro, devono essere previste e mantenute in buono stato installazioni idonee.

Art. 16

Art. 16.
I locali sotterranei ed i locali senza finestre nei quali si svolge normalmente un lavoro devono rispondere a particolari norme d'igiene.

Art. 17

Art. 17.
I lavoratori devono essere protetti con provvedimenti idonei e praticabili contro le sostanze ed i procedimenti lavorativi fastidiosi, insalubri o tossici, o, per qualsiasi motivo, pericolosi.
Quando la natura del lavoro lo richiede, l'autorita' competente deve prescrivere l'impiego di apposito equipaggiamento di protezione individuale.

Art. 18

Art. 18.
I rumori e le vibrazioni, che possono produrre effetti dannosi sui lavoratori, devono essere ridotti per quanto e' possibile con provvedimenti idonei e praticabili.

Art. 19

Art. 19.
Le aziende, istituzioni amministrazioni o servizi, ai quali si applica la presente convenzione, devono, in rapporto alla loro importanza ed agli eventuali rischi:
a) disporre di una propria infermeria o di un proprio posto di pronto soccorso;
b) disporre di una infermeria o di un posto di pronto soccorso in comune con altre aziende, istituzioni, amministrazioni o servizi;
c) disporre di uno o piu' armadi, cassette o borse di pronto soccorso.

Art. 20

Art. 20.
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro che provvedera' alla loro registrazione.

Art. 21

Art. 21.
1. La presente convenzione obblighera' esclusivamente gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica sara' stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la presente convenzione entrera' in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Art. 22

Art. 22.
1. Gli Stati membri, che hanno ratificato la presente convenzione, possono denunciarla dopo un periodo di dieci anni dalla data dell'iniziale entrata in vigore della convenzione stessa, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia avra' effetto un anno dopo la sua registrazione.
2. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente convenzione, e che nell'anno successivo al periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non facciano uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, saranno vincolati per un nuovo periodo di dieci anni ed, in seguito, potranno denunciare la presente convenzione al termine di ciascun periodo di dieci anni, secondo le condizioni previste nel presente articolo.

Art. 23

Art. 23.
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' agli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro le registrazioni e le denunce che gli verranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli verra' comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrera' in vigore.

Art. 24

Art. 24.
Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformita' all'art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete relativamente alle ratifiche ed agli atti di denuncia che avra' registrato in conformita' degli articoli precedenti.

Art. 25

Art. 25.
Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, quando lo riterra' necessario, presentera' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminera' l'opportunita' di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la proposta della sua revisione totale o parziale.

Art. 26

Art. 26.
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'art. 22 precedente, la denuncia immediata della presente convenzione, con la riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di poter essere ratificata dagli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Art. 27

Art. 27.
Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

Convention 122

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
CONVENTION 122
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE 122
Convenzione sulla politica dell'impiego
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 17 giugno 1964 nella sua quarantottesima sessione;
Considerato che la Dichiarazione di Filadelfia riconosce l'obbligo solenne per l'Organizzazione internazionale del Lavoro di favorire l'attuazione, tra le differenti nazioni del mondo, di programmi diretti a realizzare il pieno impiego e l'elevazione dei livelli di vita, e che il Preambolo dello Statuto dell'Organizzazione prevede la lotta contro la disoccupazione e la garanzia di un salario che assicuri idonee condizioni di vita;
Considerato inoltre che in virtu' della Dichiarazione di Filadelfia, spetta all'Organizzazione internazionale del Lavoro esaminare e considerare le ripercussioni delle politiche economiche e finanziarie sulla politica dell'impiego, alla luce dell'obiettivo fondamentale secondo cui "tutti gli esseri umani, qualunque sia la loro razza, il loro credo e il loro sesso, hanno il diritto di conseguire il proprio progresso materiale ed il proprio sviluppo spirituale nella liberta' e nella dignita', nella sicurezza economica e con eguali possibilita'";
Considerato che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo prevede che "ogni persona ha diritto al lavoro, alla libera scelta del suo lavoro, a condizioni eque e soddisfacenti di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione";
Preso atto delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti che sono direttamente in rapporto con la politica dell'impiego ed in particolare la convenzione e la raccomandazione sul servizio dell'impiego, 1948, la raccomandazione sull'orientamento professionale, 1949, la raccomandazione sulla formazione professionale, 1962, cosi' come la convenzione e la raccomandazione concernenti la discriminazione (occupazione e professione) 1958;
Considerato che detti strumenti dovrebbero essere inseriti nel contesto piu' largo di un programma internazionale tendente ad assicurare l'espansione economica fondata sulla piena occupazione, produttiva e liberamente scelta;
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla politica dell'impiego che sono comprese nell'ottava questione all'ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi nove luglio millenovecentosessantaquattro, la convenzione sotto indicata che sara' denominata Convenzione sulla politica dell'impiego, 1964.
Art. 1.
1. Allo scopo di stimolare il progresso e lo sviluppo economico, di elevare i livelli di vita, di corrispondere ai bisogni di manodopera e di risolvere il problema della disoccupazione e della sottoccupazione, ogni Stato membro formulera' ed applichera', come obiettivo essenziale, una politica attiva tendente a promuovere il pieno impiego, produttivo e liberamente scelto.
2. Tale politica dovra' tendere a garantire:
a) che vi sara' lavoro per tutte le persone disponibili e in cerca di lavoro;
b) che tale lavoro sara' il piu' produttivo possibile;
c) che vi sara' libera scelta dell'occupazione e che ogni lavoratore avra' tutte le possibilita' per acquisire le qualificazioni necessarie per occupare un impiego che gli convenga e di utilizzare in tale impiego le sue qualificazioni nonche' le sue attitudini, qualunque sia la sua razza, il suo sesso, la sua religione, la sua opinione politica, la sua ascendenza nazionale o la sua origine sociale.
3. Detta politica attiva dovra' tener conto della situazione e del livello di sviluppo economico cosi' come dei rapporti esistenti tra gli obiettivi dell'impiego e gli altri obiettivi economici e sociali e sara' applicata con metodi adatti alle condizioni ed agli usi nazionali.

Art. 2

Art. 2.
Ogni Stato membro dovra', con metodi adatti alle condizioni del paese e nella misura in cui esse lo permettono:
a) determinare e rivedere regolarmente nel quadro di una politica economica e sociale coordinata le misure da adottare al fine di raggiungere gli obiettivi indicati all'art. 1;
b) prendere le disposizioni che potrebbero essere richieste per l'applicazione di tali misure, ivi compresa, se necessario, la elaborazione dei programmi.

Art. 3

Art. 3.
Nell'applicazione della presente convenzione, i rappresentanti degli ambienti interessati alle misure da adottare, ed in particolare i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovranno essere consultati in merito alle politiche dell'impiego, in modo da tenere pienamente conto della loro esperienza e della loro opinione, e affinche' collaborino pienamente alla elaborazione di dette politiche e portino il proprio ausilio per ottenere adesioni in favore di queste ultime.

Art. 4

Art. 4.
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro che provvedera' alla loro registrazione.

Art. 5

Art. 5.
1. La presente convenzione obblighera' esclusivamente gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica sara' stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate.
3. In seguito, la presente convenzione entrera' in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della propria ratifica.

Art. 6

Art. 6.
1. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente convenzione possono denunziarla alla fine di un periodo di dieci anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della convenzione stessa mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia avra' effetto un anno dopo la sua registrazione.
2. Gli Stati membri che hanno ratificato la presente convenzione e che, nell'anno successivo al periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non faranno uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, saranno vincolati per un ulteriore periodo di dieci anni e, in seguito, potranno denunciare la presente convenzione alla fine di ciascun periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 7

Art. 7.
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione delle ratifiche e delle denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli verra' comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione degli Stati membri
dell'Organizzazione sulla data in cui

Art. 8

Art. 8.
Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformita' all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete circa le ratifiche e le denunce che avra' registrato secondo gli articoli precedenti.

Art. 9

Art. 9.
Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, quando lo riterra' necessario, presentera' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminera' l'opportunita' di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la proposta della sua revisione totale o parziale.

Art. 10

Art. 10.
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente convenzione e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'art. 6 precedente, la denuncia immediata della presente convenzione con la riserva che la nuova convenzione sia entrata in vigore;
b) a partire dall'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di poter essere ratificata dagli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Art. 11

Art. 11.
Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

Convention 123

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
CONVENTION 123
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
QUARANTANOVESIMA SESSIONE
(Ginevra, 9-23 giugno 1965)
CONVENZIONE 123
Convenzione sull'eta' minima di ammissione ai lavori sotterranei nelle miniere
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata, a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 2 giugno 1965 nella sua quarantanovesima sessione;
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative all'eta' minima di ammissione ai lavori sotterranei nelle miniere, questione compresa nel quarto punto all'ordine del giorno della sessione;
Rilevato che la convenzione sui lavori sotterranei (donne) del 1935, proibisce in via di principio qualsiasi impiego di persone di sesso femminile, qualunque sia la loro eta', ai lavori sotterranei nelle miniere;
Rilevato che la convenzione (riveduta) sull'eta' minima (industria) del 1937, che si applica alle miniere, prevede che i ragazzi di eta' inferiore a 15 anni non possono essere impiegati o lavorare negli stabilimenti industriali, pubblici o privati, o nelle loro succursali;
Rilevato che questa convenzione enuncia inoltre che, in relazione agli impieghi che, per loro natura o per le condizioni nelle quali essi vengono svolti, sono pericolosi per la vita, la salute o la moralita' delle persone che vi sono occupate, le leggi nazionali devono fissare un'eta' o delle eta' superiori a 15 anni per l'ammissione dei giovani e adolescenti a questi impieghi, oppure conferire ad una autorita' idonea il potere di farlo;
Considerato che, data la natura dei lavori in sotterraneo nelle miniere, e' opportuno adottare norme internazionali che stabiliscano una eta' superiore a 15 anni per l'ammissione a tali lavori;
Avendo deciso che queste norme assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventidue giugno millenovecentosessantacinque, la seguente convenzione che sara' denominata Convenzione sull'eta' minima (lavori sotterranei), 1965:
Art. 1.
1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, il termine "miniera" si riferisce ad ogni impresa, pubblica o privata, il cui oggetto e' l'estrazione di sostanze situate nel sottosuolo, e che comporta l'impiego sotterraneo di persone.
2. Le disposizioni della presente convenzione relative all'impiego o al lavoro sotterranei nelle miniere comprendono l'impiego o il lavoro sotterranei nelle cave.

Art. 2

Art. 2.
1. Le persone che non abbiano raggiunto un'eta' minima determinata non devono essere impiegate o lavorare all'interno delle miniere.
2. Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione deve specificare questa eta' minima in una dichiarazione annessa alla sua ratifica.
3. L'eta' minima non puo', in nessun caso, essere inferiore a 16 anni.

Art. 3

Art. 3.
Ciascuno Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione potra' informare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, con una dichiarazione successiva, di aver elevato l'eta' minima specificata al momento della sua ratifica.

Art. 4

Art. 4.
1. Tutte le misure necessarie, ivi compresa l'adozione di sanzioni appropriate, devono essere prese dall'autorita' competente al fine di assicurare l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente convenzione.
2. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione si impegna a disporre di un sistema di ispezione appropriato per sorvegliare l'applicazione delle disposizioni della convenzione oppure a controllare che una ispezione appropriata sia effettuata.
3. La legislazione nazionale deve indicare le persone incaricate di assicurare l'esecuzione delle disposizioni della presente convenzione.
4. Il datore di lavoro deve tenere dei registri che saranno a disposizione degli ispettori e che indicheranno, per ogni persona impiegata o che lavora in sotterraneo e' che abbia superato di meno di due anni l'eta' minima di ammissione specificata:
a) la data di nascita, debitamente certificata nella misura del possibile;
b) la data alla quale la persona e' stata impiegata o ha lavorato in sotterraneo, nell'impresa, per la prima volta.
5. Il datore di lavoro deve, dietro richiesta dei rappresentanti dei lavoratori, mettere a loro disposizione, gli elenchi delle persone impiegate o lavoranti in sotterraneo che abbiano superato di meno di due anni l'eta' minima di ammissione specificata; questi elenchi devono indicare la data di nascita di queste persone e la data alla quale, esse sono state impiegate o hanno lavorato in sotterraneo, nell'impresa, per la prima volta.

Art. 5

Art. 5.
L'eta' minima d'ammissione, che deve essere specificata in virtu' degli artt. 2 e 3 della presente convenzione, deve essere fissata dopo consultazioni delle organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.

Art. 6

Art. 6.
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Art. 7

Art. 7.
1. La presente convenzione obblighera' solo gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la convenzione entrera' in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data in cui sara' stata registrata la sua ratifica.

Art. 8

Art. 8.
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni dalla sua entrata in vigore iniziale, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avra' nessun effetto se non dopo un anno che e' stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che nel periodo di un anno dopo la scadenza dei dieci anni menzionati al paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo sara' vincolato per un ulteriore periodo di dieci anni e in seguito, potra' denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 9

Art. 9.
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.
2. Nel notificare agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' la loro attenzione sulla data alla quale la presente convenzione entrera' in vigore.

Art. 10

Art. 10.
Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformita' all'art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo ad ogni ratifica e ad ogni atto di denuncia che egli avra' registrato conformemente agli articoli precedenti.

Art. 11

Art. 11.
Ogni qualvolta lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminera' se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 12

Art. 12.
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente convenzione, e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'art. 8 che precede, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe d'essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione resterebbe in vigore, in ogni caso, nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Art. 13

Art. 13.
Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

Convention 124

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
CONVENTION 124
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE 124
Convenzione sull'esame medico attitudinale degli adolescenti per l'impiego in lavori sotterranei nelle miniere
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 2 giugno 1965, nella sua quarantanovesima sessione;
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative all'esame medico attitudinale degli adolescenti per l'impiego in lavori sotterranei nelle miniere, questione compresa nel quarto punto all'ordine del giorno della sessione;
Rilevato che la convenzione sull'esame medico degli adolescenti (industria) del 1946, che si applica alle miniere, prevede che i fanciulli e gli adolescenti di eta' inferiore ai 18 anni non potranno essere ammessi al lavoro da parte di una impresa industriale se non sono stati riconosciuti idonei all'impiego al quale essi saranno adibiti a seguito di un esame medico approfondito; che l'impiego di un fanciullo e di un adolescente di eta' inferiore ai 18 anni non potra' essere prolungato se non attraverso il rinnovo dell'esame medico ad intervalli che non oltrepassano un anno e che la legislazione nazionale dovra' prevedere disposizioni per gli esami medici supplementari;
Rilevato che la convenzione dispone inoltre che, per i lavori che presentano rischi elevati per la salute, l'esame medico attitudinale all'impiego e i rinnovi periodici devono essere richiesti fino all'eta' di 21 anni almeno e che la legislazione nazionale dovra' determinare gli impieghi o categorie d'impieghi per i quali questo obbligo s'impone oppure attribuire a un'autorita' idonea il potere di farlo;
Considerato che, a causa dei rischi che presentano per la salute i lavori sotterranei nelle miniere, e' opportuno adottare delle norme internazionali che esigano un esame medico attitudinale all'impiego sotterraneo nelle miniere nonche' esami medici periodici fino alla eta' di 21 anni, e che specifichino la natura di questi esami;
Avendo deciso che queste norme assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventitre' giugno millenovecentosessantacinque, la seguente convenzione che sara' denominata Convenzione sull'esame medico degli adolescenti (lavori sotterranei), 1965:
Art. 1.
1. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione il termine miniera si riferisce ad ogni impresa sia pubblica che privata, il cui oggetto e' l'estrazione di sostanze situate nel sottosuolo e che comporta l'impiego in sotterraneo di persone.
2. Le disposizioni della presente convenzione relative all'impiego o al lavoro in sotterraneo nelle miniere sono ugualmente applicabili all'impiego e al lavoro sotterraneo nelle cave.

Art. 2

Art. 2.
1. Un esame medico approfondito per l'attitudine all'impiego ed esami periodici successivi a intervalli che non superino i 12 mesi saranno richiesti per le persone minori di 21 anni, in vista dell'impiego e del lavoro in sotterraneo nelle miniere.
2. L'adozione di altre misure concernenti la sorveglianza medica degli adolescenti tra 18 e 21 anni sara' nondimeno permessa quando l'autorita' competente ritenga, dopo parere medico, che tali misure sono equivalenti a quelle richieste al paragrafo 1), o piu' efficaci, e dopo avere consultato le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate ed ottenuto il loro accordo.

Art. 3

Art. 3.
1. Gli esami medici previsti dall'art. 2 debbono:
a) essere effettuati sotto la responsabilita' e la sorveglianza di un medico qualificato autorizzato dalla autorita' competente;
b) essere certificati in maniera appropriata.
2. Una radiografia dei polmoni sara' richiesta all'atto dell'esame medico di ammissione e ugualmente, se cio' e' considerato necessario dal punto di vista medico, in occasione degli esami successivi.
3. Gli esami medici richiesti dalla presente convenzione non debbono comportare spese ne' per gli adolescenti ne' per i loro genitori o tutori.

Art. 4

Art. 4.
1. Ogni misura necessaria, compresa l'adozione di sanzioni appropriate, deve essere presa dall'autorita' competente per assicurare l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente convenzione.
2. Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione si impegna a disporre di un sistema di ispezione appropriato per sorvegliare l'applicazione delle disposizioni della convenzione o a verificare che una ispezione appropriata sia effettuata.
3. La legislazione nazionale deve determinare le persone incaricate di assicurare l'esecuzione delle disposizioni della presente convenzione.
4. Il datore di lavoro deve avere dei registri che saranno a disposizione degli ispettori e che indicheranno per ciascuna persona minore di 21 anni impiegata o che lavora sotto terra:
a) la data di nascita, debitamente certificata nella misura del possibile;
b) le indicazioni sulla natura dei compiti;
c) un certificato attestante l'attitudine all'impiego ma che non fornisca alcuna indicazione d'ordine medico.
5. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori, su loro domanda, le informazioni di cui al paragrafo 4.

Art. 5

Art. 5.
L'autorita' competente di ciascun paese e' tenuta a consultare le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate prima di determinare la politica generale di applicazione della presente convenzione e prima di adottare una regolamentazione destinata ad attuarla.

Art. 6

Art. 6.
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Art. 7

Art. 7.
1. La presente convenzione sara' vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrera' in vigore 12 mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito la convenzione entrera' in vigore per ciascuno Stato membro 12 mesi dopo la data in cui la sua ratifica sara' stata registrata.

Art. 8

Art. 8.
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia avra' effetto solamente dopo un anno dalla sua registrazione.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non fara' uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e in seguito potra' denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 9

Art. 9.
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro in registrazione di tutte le ratifiche e le denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.
2. Nel notificare agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' la loro attenzione sulla data in cui la presente convenzione entrera' in vigore.

Art. 10

Art. 10.
Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete riguardanti tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avra' registrati in conformita' agli articoli precedenti.

Art. 11

Art. 11.
Ogni qualvolta lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione e esaminera' se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione riguardante la revisione totale o parziale della convenzione stessa.

Art. 12

Art. 12.
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente convenzione, e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante il precedente art. 8, la denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione resterebbe in vigore in ogni caso nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Art. 13

Art. 13.
Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

Convention 127

CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
CONVENTION 127
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
CINQUANTUNESIMA SESSIONE
(Ginevra, 7-29 giugno 1967)
CONVENZIONE 127
Convenzione sul peso massimo dei carichi che possono essere trasportati da un solo lavoratore
La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro;
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 7 giugno 1967, per la sua cinquantunesima sessione;
Avendo deciso di adottare varie proposte relative al peso massimo dei carichi che possono essere trasportati da un solo lavoratore, questione posta al sesto punto all'ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che dette proposte assumano la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventotto giugno millenovecentosessantasette, la seguente convenzione, che sara' denominata Convenzione sul peso massimo, 1967:
Art. 1.
Ai fini della presente convenzione:
a) l'espressione "trasporto manuale sui carichi" indica ogni trasporto nel quale il peso del carico e' interamente sopportato da un solo lavoratore; essa comprende il sollevamento e il deposito del carico;
b) l'espressione "trasporto manuale regolare di carichi" indica ogni attivita' rivolta, in maniera continua o prevalente, al trasporto manuale di carichi o che comporti, normalmente, sia pure in maniera discontinua, il trasporto manuale di carichi;
c) l'espressione "giovane lavoratore" indica i lavoratori di eta' inferiore a diciotto anni.

Art. 2

Art. 2.
1. La presente convenzione si applica al trasporto manuale regolare di carichi.
2. La presente convenzione si applica a tutti i settori di attivita' economica per i quali lo Stato membro interessato ha un sistema di ispezione del lavoro.

Art. 3

Art. 3.
Il trasporto manuale, da parte di un lavoratore, di carichi il cui peso potrebbe compromettere la sua salute o la sua sicurezza non deve essere ne' richiesto ne' ammesso.

Art. 4

Art. 4.
Ai fini della applicazione del principio enunciato al precedente articolo 3, gli Stati membri terranno conto di tutte le condizioni nelle quali il lavoro deve essere eseguito.

Art. 5

Art. 5.
Ciascuno Stato membro adottera' le misure necessarie affinche' ogni lavoratore addetto al trasporto manuale di carichi diversi da quelli leggeri riceva, prima di esservi adibito, una formazione soddisfacente relativamente ai metodi di lavoro da utilizzare, al fine di salvaguardare la salute e di evitare gli infortuni.

Art. 6

Art. 6.
Al fine di limitare o di facilitare il trasporto manuale di carichi saranno utilizzati, in tutta la misura possibile, mezzi tecnici appropriati.

Art. 7

Art. 7.
1. L'impiego di donne e di giovani lavoratori al trasporto manuale di carichi diversi da quelli leggeri sara' limitato.
2. Qualora donne e giovani lavoratori siano adibiti al trasporto manuale di carichi, il peso massimo di tali carichi dovra' essere nettamente inferiore a quello ammesso per gli uomini.

Art. 8

Art. 8.
Ciascuno Stato membro adottera', con legge o con ogni altro metodo conforme alla prassi ed alle condizioni nazionali, e previa consultazione delle organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, le misure necessarie per dare applicazione alle disposizioni della presente convenzione.

Art. 9

Art. 9.
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Art. 10

Art. 10.
1. La presente convenzione sara' vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sara' stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri siano state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, questa convenzione entrera' in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data in cui sia stata registrata la rispettiva ratifica.

Art. 11

Art. 11.
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dopo la data iniziale della sua entrata in vigore, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata.
La denuncia avra' effetto un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non fara' uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito potra' denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 12

Art. 12.
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.
2. Nel notificare agli Stati membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrera' in vigore.

Art. 13

Art. 13.
Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformita' dell'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete sulle ratifiche e gli atti di denuncia che avra' registrato conformemente ai precedenti articoli.

Art. 14

Art. 14.
Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminera' se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 15

Art. 15.
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe, ipso jure, nonostante il precedente art. 11, denuncia immediata della presente convenzione, purche' la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
2. La presente convenzione rimarrebbe comunque in vigore, nella sua forma e contenuto, per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Art. 16

Art. 16.
Il testo francese e quello inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
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