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090G0023

IT - DL e Leggi di Conversione

090G0023

Convention Convention Parte di provvedimento in formato grafico Convenzione (LEGGE 30 dicembre 1989 n. 445)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge.

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata ad Atene il 3 settembre 1987.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della convenzione medesima.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita di Sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli Affari Esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Convention

Convention
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GRECA E IL GOVERN0 DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
Il Governo della Repubblica greca e il Governo della Repubblica italiana,
desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1
SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascun Stato contraente o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imprese attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne la Grecia:
(1) l'imposta sul reddito e sul patrimonio delle persone
fisiche;
(2) l'imposta sul reddito e sul patrimonio delle persone
giuridiche;
(3) il contributo a favore delle Agenzie per la fornitura
dell'acqua e per il drenaggio calcolato sul reddito lordo
dei fabbricati; ancorche' riscossi mediante ritenuta alla
fonte (qui di seguito indicate quali "imposta greca")
b) per quanto concerne l'Italia:
(1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana")
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3

Articolo 3
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Grecia" designa la Repubblica greca e comprende le zone adiacenti al mare territoriale della Grecia le quali in
conformita' del diritto internazionale consuetudinario e della legislazione greca concernenti l'esplorazione e lo sfruttamento
delle risorse naturali possono essere considerate come zone
all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti
della Grecia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le risorse naturali;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia le quali,
in conformita' del diritto internazionale consuetudinario e
della legislazione italiana concernente l'esplorazione e lo
sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate
come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le risorse naturali;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato
contraente" designano, come il contesto richiede, la Grecia e l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o
qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa
dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente
un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e
un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile ad eccezione dei casi in cui la nave o l'aeromobile siano
utilizzati esclusivamente tra localita' situate in uno degli Stati contraenti;
h) il termine "nazionali" designa:
1 le persone fisiche che possiedono la nazionalita' di uno
Stato contraente;
2 le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni
costituite in conformita' della legislazione in vigore in
uno Stato contraente;
i) l'espressione "autorita' competente" designa:
(1) per quanto concerne la Grecia, il Ministro delle
Finanze, o il suo rappresentante autorizzato;
(2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte alle quali la Convenzione si applica, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4

Articolo 4
RESIDENTE
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili di detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:
(a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
(b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita';
(d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati
contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente in entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5

Articolo 5
STABILE ORGANIZZAZIONE
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una maniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro
luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata
oltrepassa i nove mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di un'istallazione ai soli fini di deposito, di
esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli
fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di
acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendentemente di cui il paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.
6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraento ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6

Articolo 6
REDDITI IMMOBILIARI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole o forestal i) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa e' attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte e vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Sono altresi' considerati "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7

Articolo 7
UTILI DELLE IMPRESE
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto di detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa
conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzaione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

Art. 8

Articolo 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di una nave sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui la nave e' registrata.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, i redditi che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio in traffico internazionale di una nave sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
3. I redditi che un'impresa di trasporto aereo di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune "pool" ad un esercizio, in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9

Articolo 9
IMPRESE ASSOCIATE
Allorche':
a. un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o
indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b. Le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente,
alla direzione al controllo, o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e nell'uno, e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali e finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Art. 10

Articolo 10
DIVIDENDI
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o da diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione gli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residenti di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili di detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati da un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti dalla societa', sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11

Articolo 11
INTERESSI
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lorodo degli interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato
contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato
contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziar i) interamente di proprieta' di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimibile in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili di detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli intressi si considerano provenienti da uno Stato contraente, quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interesessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolare relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenendo conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12

Articolo 12
CANONI
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, i canoni di cui al paragrafo 4, b) del presente Articolo possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformita' della legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni non e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i canoni di cui al paragrafo 4, a) del presente Articolo provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'Altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente e' l'effettivo beneficiario dei canoni.
4. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa:
a) i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la
concessione in uso di diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, o le pellicole e registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche;
b) i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la
concessione in uso di un brevetto, di un marchio di fabbrica, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti, o per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifica.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attivita' commerciale o industriale, per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica e amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per cui le necessita' e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situtata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguanza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13

Articolo 13
UTILI DI CAPITALE
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, di cui all'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti immobili sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impres a) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale, nonche' dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui gli utili di navi o aeromobili sono imponibili in conformita' delle disposizioni dell'articolo 8 della presente Convenzione.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.

Art. 14

Articolo 14
PROFESSIONI INDIPENDENTI
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui attribuibili a detta base fissa.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15

Articolo 15
LAVORO SUBORDINATO
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo, di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorno nell'altro Stato per un periodo o
periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di
lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenute da una stabile
organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui gli utili derivanti dall'utilizzazione di tale nave od aeromobile sono imponibili in conformita' delle disposizioni dell'articolo 8 della presente Convenzione.

Art. 16

Articolo 16
COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societa' residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17

Articolo 17
ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili di detto altro Stato.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo di tale qualita' e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate.

Art. 18

Articolo 18
PENSIONI
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Art. 19

Articolo 19
FUNZIONI PUBBLICHE
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto
nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona sia un residente di detto Stato che:
i) abbia la nazionalita' di detto Stato senza avere la
nazionalita' del primo Stato, o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di
rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una
suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente lo- cale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro
Stato contraente qualora la persona sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita'.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 20

Articolo 20
PROFESSORI ED INSEGNANTI
Un professore od un insegnante, il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche per un periodo non superiore a due anni, presso un'universita', collegio, scuola od altro istituto legalmente riconosciuto e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente per la remunerazione che riceve per tale insegnamento o ricerca.

Art. 21

Articolo 21
STUDENTI
Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese del mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in tale Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Art. 22

Articolo 22
ALTRI REDDITI
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti dai beni immobili definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6, qualora il beneficiario di detto reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il reddito od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

Art. 23

Articolo 23
PATRIMONIO
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati all'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, e' imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, e' imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi od aeromobili utilizzati in traffico internazionale, come pure da beni mobili destinati al loro esercizio, e' imponibile soltanto nello Stato contraente in cui gli utili derivanti da tali navi od aeromobili sono imponibili in conformita' alle disposizioni dell'articolo 8 della presente Convenzione.
4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

Art. 24

Articolo 24
METODO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:
se un residente dell'Italia possiede elmenti di reddito che sono imponibili in Grecia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscono diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Grecia, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne la Grecia:
se un residente della Grecia riceve redditi o possiede un patrimonio che, in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Grecia dece accordare:
a) una deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente di
ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia;
b) una deduzione dall'imposta sul patrimonio di tale residente di ammontare pari all'imposta sul patrimonio pagata in Italia. In entrambi i casi, tuttavia, tale deduzione non potra' eccedere la quota dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul
patrimonio, calcolate prima che venga concessa la deduzione,
attribuibile ai redditi od al patrimonio imponibile in Italia, a seconda dei casi.

Art. 25

Articolo 25
NON DISCRIMINAZIONE
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresi', nonstante le disposizioni dell'art. 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'.
Tale disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11, o del paragrafo 7 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e', in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di qualsiasi natura e denominazione.

Art. 26

Articolo 26
PROCEDURA AMICHEVOLE
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso dovra' essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una commissione formata da rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti.

Art. 27

Articolo 27
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti rela- tive alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contrarie alla Convenzione, nonche' per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato, e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativ i) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorita' sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questo fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla
propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Art. 28

Articolo 28
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplimatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Art. 29

Articolo 29
RIMBORSI
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato uffiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante, che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente articolo.

Art. 30

Articolo 30
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a..............non appena possibile.
2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate il o successivamente al 1° gennaio 1984;
b) con riferimento alle altre imposte, alle imposte prelevabili
per i periodi di imposta che iniziano il o successivamente al 1° gennaio 1984.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa o, se piu' favorevole, dalla data in cui e' stata prelevata l'imposta.
4. La vigente "Convenzione tra la Repubblica Italiana ed il Regno di Grecia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito", firmata ad Atene il 19 marzo 1965, sara' abrogata e cessera' di avere effetto all'atto dell'intrata in vigore della presente Convenzione.
5. Nel caso in cui le disposizioni della Convenzione del 1965 prevedano maggiori benefici fiscali rispetto alla presente Convenzione, dette disposizioni continueranno ad essere applicate per il primo periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 31

Articolo 31
DENUNCIA
La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare e dopo un periodo di cinque anni data in cui la Convenzione e' entrata in vigore. In tal caso, la Convenzione cessera' di avere effetto:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;
b) con riferimento alle altre imposte, alle imposte prelevabili
per i periodi d'imposta che iniziano il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto in duplice esemplare ad Atene il 3 settembre 1987 in lingua inglese.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubbluca Italiana Repubblica Greca

Convenzione-Protocollo

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
alla Convenzione tra il Governo della Repubblica greca e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, e per prevenire le evasioni fiscali.
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica greca e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della detta Convenzione.
Resta inteso che:
a) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2, se
un'imposta sul patrimonio dovesse in futuro essere istituita in Italia, la Convenzione si applichera' anche a tale imposta;
b) con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 5, un'instal-
lazione o struttura utilizzata per la ricerca di risorse naturali sara' considerata come una "stabile organizzazione" soltanto se la sua durata oltrepassa i sei mesi;
c) con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese
sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione;
d) con riferimento all'articolo 8, un'impresa di uno Stato
contraente che ritrae utili dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale non sara' assoggettata ad alcuna imposta locale sul reddito applicata nell'altro Stato contraente;
e) nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 10, i dividendi pagati da una societa' residente della Grecia ad un residente dell'Italia possono essere tassati in Grecia in conformita' della legislazione greca e se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 35% dell'ammontare lordo dei dividendi fintanto che gli utili di una societa' residente della Grecia restano imponibili soltanto a carico degli azionisti;
f) l'imposta greca sul patrimonio prelevata in conformita' della Convenzione sara' portata in deduzione dall'imposta sul patrimonio, eventualmente istituita in un secondo tempo in Italia, con le modalita' stabilite al paragrafo 2 dell'articolo 24;
g) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione;
h) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 29 non impedi-
scono alle competenti autorita' degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente Convenzione;
i) le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi:
1) per quanto concerne l'Italia, alle Ferrovie Italiane dello Stato (F.S.), all'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni (PP. TT.), all'Istituto Italiano per il Commercio Estero (I.C.E.), all'Ente Italiano per il Turismo (E.N.I.T.) ed alla Banca d'Italia;
2) per quanto concerne la Grecia, all'Organizzazione greca per le
ferrovie (OSE), all'Ufficio Greco delle Poste (ELTA), all'Organizzazione greca per il Turismo Nazionale (EOT), All'Organizzazione per la promozione del Commercio Estero (OPE) ed alla Banca di Grecia;
Sono regolate dalle disposizioni concernenti le funzioni pubbliche e, di conseguenza, dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 della Convenzione.
Fatto in duplice esemplare ad Atene il 3 settembre 1987 in lingua inglese.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica italiana Repubblica greca
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