Monitoring Gesetzessammlung

061U0351

IT - DL e Leggi di Conversione

061U0351

Accordo (LEGGE 31 marzo 1961 n. 351)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concluso a Mosca il 9 febbraio 1960.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla data della, sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo 15 dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 marzo 1961 FANFANI - SEGNI - BOSCO - FOLCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Art. 1

Accordo culturale tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (Mosca, 9 febbraio 1960).
ACCORDO CULTURALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E L'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, convinti che una maggiore comprensione tra i popoli italiano e sovietico, attraverso piu' stretti contatti nel campo culturale, artistico, scientifico, tecnico e sportivo sia nel comune interesse e rappresenti un utile contributo al consolidamento di pacifici rapporti internazionali, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Ciascuna delle Alte Parti contraenti favorira' lo studio della
lingua, della letteratura, dell'arte, della scienza e della tecnica dell'altra mediante l'istituzione di cattedre nel proprio Paese, nonche' l'organizzazione di conferenze.

Art. 2

Articolo 2
Le Alte Parti contraenti promuoveranno visite di professori di
Istituti d'istruzione superiore, di altro personale insegnante e di studenti, di scienziati, tecnici, letterati, artisti, giornalisti e personale della radiotelevisione, nonche' in genere di persone o gruppi che esplicano attivita' artistiche, scientifiche, tecniche ed altre attivita' di natura analoga.

Art. 3

Articolo 3
Le Alte Parti contraenti istituiranno borse di studio, sia annuali che di breve durata, che consentano ai cittadini dei due Paesi di iniziare o proseguire studi o ricerche o completare la loro preparazione scientifica, tecnica, artistica nell'altro Paese.

Art. 4

Articolo 4
Le Alte Parti contraenti studieranno, allo scopo di concludere un accordo speciale, le condizioni alle quali esse potranno riconoscere l'equivalenza dei titoli e qualifiche rilasciati o attribuiti dalle loro Universita' o dagli altri Istituti d'istruzione.

Art. 5

Articolo 5
Le Alte Parti contraenti favoriranno la traduzione e la
pubblicazione sul proprio territorio di opere pubblicate sul territorio dell'altra. Parte ed aventi un grande valore artistico e scientifico-tecnico.

Art. 6

Articolo 6
Le Alte Parti contraenti favoriranno i contatti e gli scambi
d'informazione e documentazione fra le Accademie e le altre istituzioni culturali e scientifiche dei due Paesi per le questioni che interessano ambo le Parti.

Art. 7

Articolo 7
Le Alte Parti contraenti convengono di contribuire nel modo piu'
ampio allo sviluppo del turismo. Esse considerano necessario favorire i viaggi del massimo numero possibile di turisti nel loro due Paesi e di dar loro ogni assistenza per conoscere il modo di vita dei rispettivi popoli. A tal fine si impegnano ad alleggerire per quanto possibile le formalita' relative ai viaggi turistici.
Le Alte Parti contraenti sono convinte che lo sviluppo del turismo contribuira' a migliorare ulteriormente i rapporti italo-sovietici.

Art. 8

Articolo 8
Le Alte Parti contraenti, allo scopo di provvedere le Biblioteche dei due Paesi delle piu' importanti pubblicazioni scientifiche, artistiche e letterarie, promuoveranno lo scambio nelle sue varie forme di tali pubblicazioni tra le Biblioteche pubbliche, gli Istituti di istruzione superiore, le Accademie e le altre istituzioni scientifiche, artistiche e culturali dei due Paesi.

Art. 9

Articolo 9
Le Alte Parti contraenti, conformemente all'articolo 14,
favoriranno una piu' profonda conoscenza delle rispettive culture per mezzo dello scambio:
a) di libri e di pubblicazioni periodiche in lingua originale o in traduzione nonche' di microfilm a carattere esclusivamente culturale, artistico, scientifico e tecnico;
b) di esposizioni scientifiche e tecniche, di mostre d'arte, di libri d'arte e scientifici, d'arte applicata e d'artigianato;
c) di trasmissioni radiotelevisive nel campo della cultura,
dell'arte, della scienza e della, tecnica;
d) di film documentari;
e) di delegazioni scientifico-tecniche e culturali.
Le Alte Parti contraenti inoltre concordano di organizzare
periodicamente delle "settimane del film" oppure delle prime visioni di singoli film, allo scopo di divulgare i risultati conseguiti nell'arte cinematografica da parte dei due Paesi.

Art. 10

Articolo 10
Le Alte Parti contraenti, conformemente all'articolo 14,
favoriranno l'incremento numerico delle manifestazioni teatrali e musicali e, in particolare, delle rappresentazioni di complessi artistici, di orchestra e di singoli artisti su basi commerciali nei rispettivi Paesi, l'acquisto e la vendita di film a soggetto e di dischi nonche' lo svolgimento di incontri e di gare tra sportivi italiani e sovietici.

Art. 11

Articolo 11
Per l'esecuzione del presente Accordo le Alte Parti contraenti
costituiranno, su basi paritetiche, una Commissione Mista che si riunira' almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia e nell'U.R.S.S., a Roma sotto la presidenza del Ministro degli Affari Esteri d'Italia o di persona da lui designata e a Mosca sotto la presidenza del Presidente del Comitato di Stato per le Relazioni Culturali con l'Estero presso il Consiglio dei Ministri dell'U.R.S.S.
o di persona da lui designata.

Art. 12

Articolo 12
La Commissione Mista avra' il compito di elaborare il programma
annuale particolareggiato e, per quanto possibile, il relativo calendario nonche' di controllarne e coordinarne la realizzazione promuovendo le iniziative di enti e organizzazioni che svolgono attivita' previste nel presente Accordo. Le proposte delle due Parti da includersi nel programma annuale dovranno essere presentate per l'esame della Commissione Mista al piu' presto possibile e comunque non piu' tardi di un mese prima della riunione della Commissione stessa.

Art. 13

Articolo 13
Annettendo una grande importanza alla reciproca conoscenza del modo
di vita dei rispettivi popoli, le Alte Parti contraenti s'impegnano ad incoraggiare le libere iniziative nel campo delle relazioni culturali e scientifiche tra le organizzazioni non governative italiane e sovietiche.
La formazione del piano annuale di scambi culturali e
scientifico-tecnici da parte della Commissione Mista italo-sovietica non esclude lo svolgimento di altre iniziative nel campo delle relazioni culturali e scientifico-tecniche sia al livello statale che a quello di organizzazioni non statali e di singoli cittadini dei due Paesi.
Resta inteso che la Commissione Mista o gli organi governativi
dell'altra Parte contraente verranno informati in tempo utile di ogni iniziativa nel campo delle relazioni culturali e scientifico-tecniche che non rientri nel piano annuale.

Art. 14

Articolo 14
Le Alte Parti contraenti s'impegnano a che tutte le attivita'
previste dal presente Accordo si svolgano sulla base della reciprocita' ed in piena conformita', con le leggi ed i regolamenti in vigore nei rispettivi Paesi.
Nell'attuazione di tali attivita' si ottemperera' rigorosamente al principio della non ingerenza nelle questioni interne dell'altra Parte.

Art. 15

Articolo 15
Il presente Accordo sara' ratificato al piu' presto possibile ed
entrera' in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica che avra' luogo a Roma.

Art. 16

Articolo 16
Il presente Accordo e' concluso senza limiti di tempo e restera' in
vigore lino a che non sia denunciato da Una delle Parti contraenti.
In tal caso l'Accordo cessera' di aver vigore sei mesi dopo la notifica della denuncia.
In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato il
presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.
FATTO a Mosca, il 9 febbraio 1960 in duplice originale in lingua
italiana ed in lingua russa, ambedue i testi facendo ugualmente fede.
Per il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
G. ZHUKOV
Per il Governo
della Repubblica italiana
G. PELLA
Visto d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
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