Monitoring Gesetzessammlung

074U0535

IT - DL e Leggi di Conversione

074U0535

Accordo (LEGGE 08 ottobre 1974 n. 535)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'Australia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio del trasporto aereo internazionale, concluso a Canberra il 13 aprile 1972.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 4 dell'accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 ottobre 1974 LEONE RUMOR - MORO - TANASSI PRETI Visto il Guardasigilli: ZAGARI

Art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH D'AUSTRALIA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DEL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE.
IL GOVERNO ITALIANO e IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH D'AUSTRALIA
Desiderosi di concludere un accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio del trasporto aereo internazionale,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
1) Le imposte attuali cui si applica l'accordo sono:
a) per quanto concerne l'Italia:
i) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
ii) l'imposta complementare progressiva sul reddito;
iii) l'imposta sulle sulla societa', per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio;
iv) le imposte provinciali, comunali e camerali sul reddito (qui di seguito denominate "imposta italiana");
b) per quanto concerne l'Australia:
l'imposta del Commonwealth sui redditi, inclusa la sovrimposta sull'importo non distribuito dei redditi distribuiti di una una societa' privata (qui di seguito denominata "imposta australiana").
2) Il presente accordo si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma del presente accordo, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali.

Art. 2

Articolo 2.
1) Ai fini del presente accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
b) il termine "Australia" include qualsiasi territorio facente parte del Commonwealth dell'Australia o posto sotto la sua giurisdizione e qualsiasi territorio da quest'ultimo governato sulla base di un accordo di amministrazione fiduciaria;
c) i termini "Stato contraente" ed "altro Stato contraente" designano l'Italia o l'Australia, a seconda del contesto;
d) il termine "impresa italiana" designa un'impresa avente la sede della direzione effettiva in Italia;
e) il termine "impresa australiana" designa una impresa avente la sede della direzione effettiva in Australia;
f) l'espressione "impresa di uno Stato contraente" designa una impresa italiana od una impresa australiana, a seconda del contesto;
g) il termine "imposta" designa l'imposta italiana o l'imposta australiana, a seconda del contesto;
h) l'espressione "esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale" designa l'esercizio della navigazione aerea per il trasporto di persone, animali, merci o posta tra:
i) l'Italia e l'Australia;
ii) l'Italia e qualsiasi altro Paese;
iii) l'Australia e qualsiasi altro Paese;
iv) Paesi diversi dall'Italia o dall'Australia o localita' di uno qualsiasi di detti Paesi, e con riguardo ad un'impresa impegnata in tale esercizio, comprende la vendita di biglietti per tale trasporto e la fornitura dei servizi ad esso connessi, sia per l'impresa stessa che per qualsiasi altra impresa impegnata in detto esercizio.
Per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo in uno degli Stati contraenti, ogni espressione ivi usata, ma non definita avra', a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad essa viene attribuito dalla legislazione in vigore in detto Stato contraente relativa alle imposte cui il presente accordo si riferisce.

Art. 3

Articolo 3.
1) Gli utili realizzati da un'impresa di uno Stato contraente in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale o derivanti dal trasporto aereo di persone, animali, merci o posta tra localita' entro detto Stato contraente, saranno esentati dall'imposta nell'altro Stato contraente.
2) L'esenzione prevista al paragrafo 1) del presente articolo si applichera' alla quota parte degli utili derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale ed ottenuti da un'impresa di uno Stato contraente mediante la partecipazione ad un servizio in pool, ad un esercizio in comune di trasporto aereo o ad un organismo internazionale d'esercizio.

Art. 4

Articolo 4.
1) Il presente accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2) Il presente accordo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
a) in Italia, per il periodo di imposta iniziato il 1° gennaio 1966 e per i periodi di imposta successivi;
b) in Australia, per l'anno fiscale iniziato il 1° luglio 1966 e per gli anni fiscali successivi.

Art. 5

Articolo 5.
Il presente accordo restera' in vigore a tempo indeterminato ma ciascuno degli Stati contraenti puo' il, o prima del 30 giugno di qualsiasi anno solare successive al 1973, notificarne la cessazione all'altro Stato contraente ed in tal caso il presente accordo cessera' di avere effetto:
a) in Italia, per il periodo d'imposta che comincia il, o dopo il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la notifica della cessazione e' stata fatta; e
b) in Australia, per l'anno fiscale che comincia il 1° luglio dell'anno solare successivo a quello in cui la notifica della cessazione e' stata fatta e per gli anni fiscali successivi.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo.
FATTO in duplice esemplare, a Canberra il 13 aprile 1972, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo italiano
Paolo CANALI
Per il Governo
del Commonwealth d'Australia
Billy SNEDDEN
Visto, il Ministro per gli affari esteri
MORO
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