Monitoring Gesetzessammlung

060U0924

IT - DL e Leggi di Conversione

060U0924

Accordo (LEGGE 04 agosto 1960 n. 924)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia ed il Brasile relativo al servizio militare, concluso in Rio de Janeiro il 6 settembre 1958.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua.
entrata in vigore in conformita' all'articolo X dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 agosto 1960 GRONCHI FANFANI - SEGNI - SCELBA - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Art. I

Accordo tra i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile relativo al servizio militare. (Rio de Janeiro, 6 settembre 1958).
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, desiderando, con spirito di amicizia, che le persone che siano e saranno soggette a prestare, secondo le leggi dell'Italia e del Brasile, servizio militare obbligatorio nelle Forze armate di entrambi i Paesi ricevano particolare considerazione, hanno concordato quanto segue:
Articolo I
Il presente Accordo sara' applicato alle persone che siano o
saranno soggette a prestare servizio militare obbligatorio, in forza delle vigenti leggi sulla prestazione di tale servizio in Italia e nel Brasile.

Art. II

Articolo II
Le persone alle quali si applica il presente Accordo saranno
considerate come se avessero compiuto gli obblighi militari imposti dalle leggi vigenti in Brasile, qualora abbiano compiuto i loro obblighi o prestato servizio equivalente nelle Forze armate italiane, fornendone prova mediante un certificato debitamente autenticato da rilasciarsi, a loro richiesta, dalle competenti Autorita' italiane.

Art. III

Articolo III
Le persone alle quali si applica il presente Accordo saranno considerate come se avessero compiuto gli obblighi militari imposti dalle leggi vigenti in Italia, qualora abbiano compiuto i loro obblighi nelle Forze armate brasiliane, fornendone prova mediante un certificato debitamente autenticato da rilasciarsi, a loro richiesta, dalle competenti Autorita' brasiliane.

Art. IV

Articolo IV
Le persone alle quali si applica il presente Accordo, che saranno dichiarate inabili al servizio militare per incapacita' fisica o da esso esentate conformemente alle leggi sul servizio militare obbligatorio in vigore nell'altro Paese, saranno considerate, ai fini del presente Accordo, come se avessero compiuto i loro obblighi militari, qualora presentino, come prova della inabilitazione o esenzione, un certificato debitamente autenticato rilasciato dall'Autorita' competente dello stesso Paese.

Art. V

Articolo V
Le persone alle quali si applica il presente Accordo, cui sia stato
concesso un rinvio o sospensione della chiamata alle armi da parte delle Autorita' competenti di uno dei due Paesi, noi saranno chiamate a prestare servizio militare nell'altro Paese, fino a quando il periodo di rinvio o di sospensione non sia trascorso.
Dovra' essere accettato, come prova di questo rinvio o sospensione,
un certificato debitamente autenticato, rilasciato dalla Autorita' competente del Paese che ha concesso il rinvio o la sospensione.

Art. VI

Articolo VI
Le persone alle quali si applica il presente Accordo, che durante il periodo di servizio militare in uno dei due Paesi abbiano ottenuto regolare licenza per recarsi nell'altro Paese, non saranno chiamate a prestare servizio militare in quest'ultimo Paese se presenteranno un certificato debitamente autenticato, rilasciato, a loro richiesta, dalla competente Autorita' del Paese che ha concesso la licenza.
Dal certificato dovranno risultare il nome, il cognome, il grado, l'ente o reparto, e il numero di matricola dell'interessato, come pure le date di inizio e termine della licenza. All'interessato potra' richiedersi l'esibizione di tale certificato in qualunque momento durante la sua permanenza nell'altro Paese.

Art. VII

Articolo VII
Nessuna disposizione del presente Accordo impedira', in caso di
emergenza, alle Autorita' competenti di ognuna delle Parti Contraenti, di chiamare alle armi le persone contemplate nel presente Accordo o di includere i loro nomi nelle liste della riserva. Le persone chiamate da una delle Parti Contraenti in conformita' del presente articolo, dovranno ricevere, al compimento del servizio di emergenza, o prima di esso, un certificato dal quale risultino complete indicazioni circa la' data e la natura della chiamata.

Art. VIII

Articolo VIII
Qualsiasi divergenza sull'applicazione o l'interpretazione del
presente Accordo sara' risolta per via diplomatica e, qualora questa fallisca, con i mezzi che le Parti Contraenti riterranno di adottare.

Art. IX

Articolo IX
Il presente Accordo regolera' la prestazione di tutto il servizio militare iniziato dopo la sua entrata in vigore.

Art. X

Articolo X
Il presente Accordo sara' ratificato dalle Parti Contraenti in
conformita' alle rispettive norme costituzionali ed entrera' in vigore alla data dello scambio delle ratifiche che sara' effettuato a Roma il piu' presto possibile.
Il presente Accordo rimarra' in vigore fino a sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia notificato all'altra la sua decisione di denunciarlo.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i rispettivi sigilli.
Fatto a Rio de Janeiro il sei settembre millenovecentocinquantotto in duplice esemplare, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
GIUSEPPE MEDICI FRANCISCO NEGRAO DE LIMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
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