Monitoring Gesetzessammlung

074U0407

IT - DL e Leggi di Conversione

074U0407

Allegato A (LEGGE 16 luglio 1974 n. 407)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi conclusi a Bruxelles il 23 novembre 1971, nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST):
a) accordo per la realizzazione di una rete europea d'informatica (azione n. 11);
b) accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore delle telecomunicazioni sul tema "Antenne con primi orecchi secondari ridotti e rapporto G/T massimo" (azione n. 25 - tema 2 e 4);
c) accordo per l'attuazione di un'azione concertata europea nel settore della metallurgia sul tema "Materiali per turbine a gas" (azioni numeri 50, 51 e 52);
d) accordo per l'attuazione di un'azione concertata europea nel settore della metallurgia sul tema "Materiali per gli impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare" (azione n. 53);
e) accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema "Ricerche Sul comportamento fisico-chimico dell'anidride solforosa nell'atmosfera" (azione n. 61 a);
f) accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema "Analisi dei microcontaminanti organici nell'acqua" (azione n. 64 b);
g) accordo per la realizzazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema "Trattamento delle melme di depurazione" (azione n. 68).

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 16 dell'accordo sub a), all'articolo 17 dell'accordo sub b), all'articolo 15 dell'accordo sub c), all'articolo 15 dell'accordo sub d), all'articolo 15 dell'accordo sub e), all'articolo 15 dell'accordo sub f), all'articolo 15 dell'accordo sub g).
La spesa necessaria per l'esecuzione dei detti accordi, comprensiva degli oneri connessi alle missioni dei delegati italiani, e' valutata in L. 1.614.998.750.

Art. 3

E' autorizzata la spesa di L. 49.970.000 relativa al finanziamento di uno "Studio prospettivo del fabbisogno di trasporti tra grandi agglomerati urbani europei" da realizzarsi nell'ambito del programma COST sotto la denominazione convenzionale di "azione n. 33".

Art. 4

((La spesa relativa alla partecipazione dell'Italia alla istituzione del Centro europeo di previsioni meteorologiche, da realizzarsi nell'ambito del programma COST sotto la denominazione convenzionale di "azione numero 70", e' valutata in lire 3.951 milioni, per il periodo 1974-80)) .

Art. 5

E' autorizzata la spesa di L. 448.500.000 relativa alla partecipazione dell'Italia all'istituzione del Centro europeo di informazione sui programmi per calcolatori, da realizzarsi nell'ambito del programma COST sotto la denominazione convenzionale di "azione n. 12".

Art. 6

((La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi indicati nella presente legge, per il periodo 1972-80, e' valutata in L. 6.064.500.000)) . All'onere relativo agli anni finanziari 1972, 1973 e 1974, previsto nella complessiva somma di lire 2 miliardi, si provvede:
quanto a L. 500.000.000 per il 1972, a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo del predetto fondo, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ;
quanto a L. 500.000.000 per il 1973, a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario;
quanto a L. 1.000.000.000 per il 1974, mediante corrispondente riduzione del fondo inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sara' stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1974 ed in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese derivanti dalla attuazione della presente legge.

Art. 7

I fondi di cui all'articolo precedente sono assegnati al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 luglio 1974 LEONE RUMOR - MORO - GIOLITTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Art. 1

ALLEGATO A
ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE EUROPEA D'INFORMATICA
I Governi:
della Repubblica francese,
della Repubblica italiana,
della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia,
del Regno di Norvegia,
della Repubblica del Portogallo,
della Confederazione svizzera,
della Svezia,
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
e la Comunita' europea dell'energia atomica,
in appresso denominati "firmatari",
Hanno accettato di partecipare all'azione qui di seguito definita, in appresso denominata "azione", ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1
I firmatari concertano i loro sforzi per l'azione intrapresa al fine di realizzare una rete d'informatica che colleghi alcuni centri europei di trattamento dei dati, onde facilitare le ricerche sui mezzi idonei a scambiare le informazioni e suddividere le disponibilita' dei mezzi di trattamento dei dati tra tali centri.
Nell'allegato figura la descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione.
Gli studi e le ricerche sono effettuati nei centri di ricerca dei firmatari ovvero tramite contratti stipulati da questi ultimi con organismi di ricerca o con imprese industriali.

Art. 2

Articolo 2
La durata dei lavori prevista per l'azione e' di cinque anni alle condizioni descritte nell'allegato.
Ogni firmatario puo' porre termine alla sua partecipazione mediante un preavviso di sei mesi notificato a tutti gli altri firmatari. Tale preavviso puo' essere dato solo al termine di un periodo di due anni.
In caso di ritiro successivo o simultaneo di piu' partecipanti, i firmatari, su richiesta di uno di essi, si consultano sulla conservazione o la cessazione dell'azione.

Art. 3

Articolo 3
1. I firmatari partecipano all'azione:
a) seguendo il progresso tecnico dei lavori,
b) designando, inoltre, ciascuno un centro senza scopo di lucro, chiamato "centro nodale", situato sul suo territorio, che costituira' un elemento della rete iniziale.
2. Partecipano all'azione conformemente al paragrafo 1, lettera a):
i Governi:
della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia,
del Regno di Norvegia,
della Repubblica del Portogallo,
della Svezia.
3. Partecipano all'azione conformemente al paragrafo 1, lettera b):
i Governi:
della Repubblica francese,
della Repubblica italiana,
della Confederazione svizzera,
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
la Comunita' europea dell'energia atomica.
La sede dei centri nodali della rete iniziale viene precisata da questi firmatari al piu' tardi prima della stipulazione del contratto di studi della rete, quale e' definito in allegato.

Art. 4

Articolo 4
Il presente accordo e' aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno partecipato alla Conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunita' europee, con riserva dell'accordo unanime dei firmatari. Tale accordo unanime non e' tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Art. 5

Articolo 5
1. E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario e di un osservatore della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (C.E.P.T.). Ogni rappresentante puo', ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti.
Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento stabilisce il quorum necessario per la validita' delle deliberazioni del Comitato.
2. In sede di Comitato ogni rappresentante dispone di un voto. Le deliberazioni sui problemi procedurali sono acquisite a semplice maggioranza.
Per tutti i lavori che formano oggetto di un finanziamento in comune e che richiedono la stipulazione di contratti, i firmatari conferiscono alla Commissione delle Comunita' europee il mandato di assicurarne la gestione. I contratti che costituiscono un'entita' significativa di importo cumulato superiore a 25.000 unita' di conto, vengono stipulati dal firmatario delegato, previo parere conforme del Comitato che delibera a maggioranza dei due terzi dei firmatari; detta maggioranza deve comprendere l'unanimita' dei firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b); tuttavia, l'assenza o l'astensione dal voto di uno o piu' di questi ultimi firmatari non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimita'.
Inoltre il Comitato, deliberando a maggioranza semplice dei firmatari, comprendente almeno la maggioranza dei firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), prende tutte le decisioni concernenti le attivita' che richiedono un coordinamento per il successo dell'azione. In particolare esso:
a) nomina il direttore esecutivo e puo' delegare al medesimo tutte o parte delle sue competenze;
b) fissa la localizzazione degli organi previsti per l'esecuzione dell'azione;
c) definisce le modalita' di stipulazione dei contratti;
d) assicura il controllo dell'andamento dei lavori;
e) stabilisce le condizioni alle quali, per tutta la durata dell'azione,
i firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo I, lettera a), possono partecipare alla prosecuzione dell'attuazione dell'azione con il concorso di un centro nodale situato nel loro territorio,
i firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo I, lettera b), possono designare altri centri nodali operanti sotto la loro responsabilita'.
I centri in tal modo designati possono avere scopi di lucro.
Il Comitato formula raccomandazioni motivate su tutte le altre attivita' relative alla realizzazione dell'azione.
Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro motivazione.
3. Al termine dell'azione il Comitato redige una relazione accompagnata da conclusioni sulla realizzazione dell'esperimento e la trasmette ai firmatari.
4. Tutti gli argomenti trattati dal Comitato sono considerati confidenziali.

Art. 6

Articolo 6
Su richiesta dei firmatari il segretariato del Comitato viene assicurato dalla commissione delle Comunita' europee.

Art. 7

Articolo 7
Il costo totale dei lavori da svolgere per l'esecuzione dell'azione e' valutato a:
1,4 milioni di unita' di conto per le spese di studio della rete e le spese amministrative d'esecuzione del progetto, che sono suddivise in parti uguali tra tutti i firmatari;
0,710 milioni di unita' di conto per centro nodale per le spese di attrezzatura e di funzionamento, che sono sostenute da ciascuno dei firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), per i lavori svolti su sua iniziativa.

Art. 8

Articolo 8
Ciascun dei firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), assicura nei confronti degli altri partecipanti lo sfruttamento del software messo a punto ed al funzionamento dei relativi impianti.

Art. 9

Articolo 9
I firmatari trasmettono al segretariato del Comitato e proposte di ricerca loro presentate.

Art. 10

Articolo 10
I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti da essi stipulati.

Art. 11

Articolo 11
1. Le conoscenze ed i diritti di proprieta' industriale risultanti dai lavori di ciascuno dei firmatari nell'esecuzione dell'azione restano di proprieta' di tale firmatario quando gli appartengono a norma delle disposizioni del suo diritto nazionale. Egli puo' utilizzare le conoscenze appartenenti agli altri firmatari per le proprie esigenze in materia di sicurezza pubblica e di sanita' pubblica, nonche' per le esigenze della sua amministrazione nel settore dell'informatica o della rete d'informatica.
In ragione delle esigenze di cui al primo comma, gli altri firmatari godono di una licenza non esclusiva e gratuita sulle conoscenze e sui diritti di proprieta' industriale risultanti dai lavori di un firmatario nell'esecuzione dell'azione.
2. Su richiesta di un altro firmatario, ogni firmatario concede, a condizioni eque e ragionevoli, licenze non esclusive sulle sue conoscenze e sui suoi diritti di proprieta' industriale quali previsti al paragrafo 1 alle imprese insediate sul territorio del firmatario richiedente.
3. I firmatari non impediscono l'utilizzazione delle conoscenze e diritti di proprieta' industriale di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni in essi previste, opponendo detta utilizzazione diritti di proprieta' precedenti eventualmente in loro possesso.
4. Allorche', a norma del diritto nazionale, le conoscenze ed i diritti di proprieta' industriale non appartengono a titolo esclusivo ai firmatari, essi si impegnano a farsi concedere licenze, in base alle disposizioni del loro diritto nazionale, con possibilita' di concessione di sublicenze, onde assicurare l'effettiva applicazione del presente articolo.

Art. 12

Articolo 12
Le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, associati in un'azione di studio, di ricerca o di sviluppo, definiscono le modalita' secondo cui si scambiano le conoscenze necessarie per l'esecuzione del lavoro loro affidato, nonche' i risultati del medesimo. Essi determinano in particolare i rispettivi diritti di sfruttamento del software, dello hardware, del know how e dei diritti di proprieta' industriale derivanti dai loro lavori congiunti, nonche' le condizioni secondo cui le altre conoscenze e gli altri diritti di proprieta' industriale acquisiti in tale settore vengono messi reciprocamente a disposizione.

Art. 13

Articolo 13
I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori ed una relazione finale.
Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai firmatari ed al Comitato. La relazione finale, che verte soltanto sui risultati ottenuti, viene distribuita su scala molto piu' vasta, e viene inviata almeno alle imprese industriali ed agli stabilimenti di ricerca interessati dei Paesi cui appartengono i partecipanti all'azione.
I risultati dei lavori di studio, di ricerca e di sviluppo contenuti nelle relazioni possono essere liberamente utilizzati dai firmatari per le esigenze di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma. Le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca che hanno ottenuto tali risultati possono disporne a scopo industriale realizzazione concorrente.

Art. 14

Articolo 14
I firmatari inseriscono nei contratti di studio, di ricerca e di sviluppo, salvo le disposizioni del diritto nazionale, clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finche' sussistono i diritti di proprieta' industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca o dallo sviluppo, in appresso denominati "ricerca", escluso il know how.
Per quanto riguarda i lavori finanziati separatamente:
a) I diritti di proprieta' industriale sui risultati della ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprieta' il firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta' puo' tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti.
Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) si puo' convenire che i diritti di proprieta' industriale appartengono al firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi.
Il deposito delle domande di diritti di proprieta' industriale risultanti dalla ricerca viene comunicato ai firmatari per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi.
b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera c), il titolare dei diritti di proprieta' industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima puo' concedere licenze o cedere i diritti di proprieta' industriale, con l'obbligo di informare i firmatari della sua intenzione per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi.
c) Se le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunita' europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei firmatari, di diritti di proprieta' industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del firmatario.
d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di proprieta' industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta':
quando si devono soddisfare nei settori definiti all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, le esigenze del firmatario che chiede la licenza;
quando le esigenze del mercato sul territorio del firmatario che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.
Per ottenere la concessione di queste licenze il firmatario richiedente si rivolge al firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprieta'.
Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni. Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprieta' industriale e alle domande di diritti di proprieta' precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento.
2. Per quanto riguarda i lavori finanziati in comune le disposizioni del punto 1 sono applicabili con la riserva che, nel caso in cui uno dei firmatari agisca in veste di mandatario degli altri firmatari, i diritti che puo' riservarsi in virtu' del punto 1, lettera a), sono estesi agli altri firmatari.
3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alle conoscenze non coperte dai diritti di proprieta' industriale (know how, software, ecc.).

Art. 15

Articolo 15
I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente accordo.

Art. 16

Articolo 16
1. Ciascuno dei firmatari notifica al piu' presto, al Segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee, l'espletamento delle formalita' necessarie in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente accordo.
2. Per i firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al paragrafo I, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui almeno due terzi dei firmatari hanno trasmesso tale notifica, comprendente quella di almeno tre dei firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).
Per i firmatari che trasmettono la notifica suddetta dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica.
I firmatari che non hanno ancora trasmesso la notifica suddetta alla data di entrata in vigore del presente accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
3. Il Segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee notifica a ciascuno dei firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.

Art. 17

Articolo 17
Il presente accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese, i testi facenti tutti ugualmente fede, e' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei firmatari.
FATTO a Bruxelles, addi' ventitre novembre millenovecentosettantuno.
Per il Governo della Repubblica francese:
Francois-Xavier ORTOLI (Ministro dello sviluppo industriale e scientifico)
Per il Governo della Repubblica italiana:
Camillo RIPAMONTI (Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica)
Per la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia:
Trpe JAKOVLEVSKI (membro del Consiglio federale esecutivo dello SFRY)
Per il Governo del Regno di Norvegia:
Bjartmar GJERDE (Ministro per l'educazione)
Per il Governo della Repubblica del Portogallo:
M. J. DE ABREU FARO (Sottosegretario di Stato per l'educazione, amministrazione)
Per il Consiglio federale svizzero:
Hans-Peter TSCHUDI (Consigliere federale, Capo del Dipartimento federale dell'interno)
Per il Governo della Svezia:
Sven BACKLUND (ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Svezia)
Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
Frederick CORFIELD (Ministro per l'aerospazio)
Per la Comunita' europea dell'energia atomica:
Altiero SPINELLI (membro della commissione delle Comunita' europee)

Allegato A-Allegato

Allegato
FINALITA' DELLA RETE
La rete europea d'informatica avra' tre funzioni principali:
1) agevolare gli scambi d'idee tra i centri di calcolo collegati
da questa rete o centri associati nonche' lo sviluppo di programmi coordinati di ricerca;
2) costituire un centro di discussione e di raffronto degli
schemi attualmente proposti per reti nazionali e contribuire alla definizione di norme europee nel settore degli scambi di informazioni tra ordinatori;
3) poter costituire un modello per le future reti a finalita'
commerciale o altra e minimizzare le incompatibilita' tra i sistemi di trattamento dei dati attualmente allo studio.
Al termine dell'azione dovrebbe essere possibile utilizzare le
conoscenze acquisite per determinare la possibilita' di realizzazione e la vitalita' di una rete internazionale permanente, adatta ad un servizio commerciale, mentre si potra' continuare ad utilizzare per lo sviluppo di tale rete l'hardware ed il software sviluppati durante l'azione.
DESCRIZIONE DEI LAVORI
L'insieme dei lavori da svolgere nel corso dell'azione puo'
suddividersi in diverse attivita':
a) definizione, costruzione e collaudo del prototipo di un centro
nodale standard della rete;
b) definizione di un codice di comando della rete;
c) formulazione di un programma di ricerca coordinata inteso a
sperimentare la rete;
d) installazione di centri nodali standard nei luoghi designati
dai firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo;
e) determinazione delle interconnessioni tra questi centri nodali
ed il funzionamento della rete iniziale cosi' costituita;
f) esecuzione del programma di ricerca coordinata.
Le due prime attivita' saranno svolte sotto contratto da imprese
commerciali in base alle specificazioni preparate dal gruppo di studio del progetto dell'azione. Dette imprese commerciali saranno inoltre responsabili dell'impianto e del corretto funzionamento dei centri nodali standard; ogni centro nodale sara' tuttavia responsabile dello hardware e del software di sua competenza.
Il programma di ricerca coordinata sara' elaborato principale dai
rappresentanti dei centri nodali tenendo conto di tutte le proposte eventualmente avanzate ed invitando, ove occorra, i rappresentanti di altri organismi. Questo programma di ricerche interessera' in un primo tempo soltanto i centri nodali inizialmente designati, ma sara' in seguito esteso a nuovi centri nodali che potranno essere aggiunti alla rete quando questa funzionera' in modo soddisfacente, nonche' a centri detti secondari che potranno essere collegati con qualsiasi centro nodale.
STRUTTURA D'ESECUZIONE
Per la durata dell'azione verra' istituito un ufficio esecutivo
permanente. II direttore di quest'ufficio sara' designato dal Comitato di gestione. Tale direttore esecutivo sara' assistito da un segretariato e da tre esperti specializzati, rispettivamente, in hardware, in software ed in telecomunicazioni. Gli esperti saranno nominati di Comitato di gestione su proposta del direttore esecutivo.
L'ufficio esecutivo controllera' il progresso giornaliero dei lavori e prendera' tutte le decisioni tecniche necessarie alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Comitato di gestione.
Sara' costituito un ufficio di consulenza tecnica, composto di
rappresentanti dei centri nodali e di specialisti designati dai firmatari, nonche' di un osservatore della C.E.P.T. Nel contesto delle attivita' di quest'ufficio ogni membro sosterra' le proprie spese di soggiorno e di viaggio. L'ufficio sara' presieduto dal direttore esecutivo ed avra' il compito di consigliare l'ufficio esecutivo in merito ai problemi tecnici, nonche' di coordinare i lavori nei centri. Dovra' pertanto essere costituito sin dall'inizio dell'azione.
L'ufficio di consulenza tecnica elaborera' appena possibile un
programma di ricerca coordinata per sperimentare la rete. Esso esaminera' in particolare le fonti e la natura dei dati da utilizzare nella rete sperimentale. Tale ufficio presentera' le sue conclusioni in forma di relazione al Comitato di gestione; quest'ultimo esaminera' la relazione stessa nonche' i risultati dello studio che nel frattempo sara' stato proseguito, tenendo conto di un certo numero di elementi esterni quali l'atteggiamento dei servizi delle P.T.T. riguardo a questo esperimento e l'ampiezza della loro cooperazione, prima di rivolgere le proprie raccomandazioni ai firmatari sul problema dell'eventuale prosecuzione dell'esperimento pilota con i centri nodali.
Il gruppo di esperti che ha proceduto allo studio del progetto
dell'azione nel contesto della Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) assumera' i compiti di questi due uffici sino a che questi ultimi non saranno in grado di funzionare in modo autonomo.

Art. 1

ALLEGATO B
ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DI UNA AZIONE EUROPEA NEL SETTORE DELLE
TELECOMUNICAZIONI SUL TEMA "ANTENNE CON PRIMI ORECCHI SECONDARI
RIDOTTI E RAPPORTO G/T MASSIMO".
I Governi:
della Repubblica francese,
della Repubblica italiana (per la prima fase soltanto),
della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia,
del Regno dei Paesi Bassi,
della Confederazione svizzera,
in appresso denominati "firmatari",
Hanno accettato di partecipare all'azione qui di seguito definita,
in appresso denominata "azione", ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1
I firmatari concertano i loro sforzi per l'azione intrapresa al
fine di stimolare l'esecuzione di operazioni coordinate di ricerca e di sviluppo, destinate a migliorare le possibilita' direttrici delle antenne con primi orecchi secondari ridotti e rapporto G/T massimo, nonche' a realizzare un modello di sorgente di irradiazione.
Nell'allegato figura la descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione.
Le operazioni di ricerca e di sviluppo sono effettuate mediante i
contratti stipulati fra il firmatario o i firmatari interessati e stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) o mediante lavori affidati a stabilimenti pubblici di ricerca che accettino di lavorare associandosi su base multinazionale.

Art. 2

Articolo 2
La durata dei lavori prevista per l'azione e' di due anni circa.

Art. 3

Articolo 3
L'azione e' divisa in due fasi:
1) lavori teorici e bibliografici,
2) studio e realizzazione di un modello di potenza ridotta di una
sorgente di irradiazione.
Essa e' destinata a preparare lo studio e la realizzazione,
nell'ambito di un accordo ulteriore, del riflettore principale e la misurazione delle prestazioni dell'antenna.

Art. 4

Articolo 4
Il presente accordo e' aperto alla firma degli altri Governi
europei che hanno partecipato alla Conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunita' europee, con riserva dell'accordo unanime dei firmatari. Tale accordo unanime non e' tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Art. 5

Articolo 5
E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato
"Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario. Ogni rappresentante puo', ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti.
Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento
stabilisce il quorum necessario per la validita' delle deliberazioni del Comitato.
Il Comitato formula raccomandazioni motivate sulle proposte di
ricerca presentategli. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro motivazione.
In sede di Comitato ogni rappresentante dispone di un voto. Le
decisioni procedurali sono acquisite a maggioranza semplice. Ogni altra decisione e' presa all'unanimita'; tuttavia, l'astensione di uno o piu' rappresentanti non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'umanimita'.

Art. 6

Articolo 6
Il Comitato:
a) elabora le proposte di programmi per le varie fasi;
b) esamina le proposte di ricerche e di contratti che gli sono
sottoposte, in tale ambito, dai firmatari;
c) rivolge raccomandazioni agli organismi interessati sulle
proposte di contratti che gli sembrano accettabili e sulla loro durata;
d) favorisce la cooperazione tra i partners dei vari Paesi;
e) controlla l'andamento dei lavori, provvede allo scambio delle
conoscenze e, ove occorra, raccomanda le modifiche necessarie all'orientamento o all'entita' dei lavori in corso;
f) ogni anno ed alla fine dell'azione pubblica una relazione,
corredata di conclusioni sui risultati delle operazioni oggetto dell'azione.

Art. 7

Articolo 7
Su richiesta dei firmatari il segretario del Comitato viene
assicurato dalla commissione delle Comunita' europee.

Art. 8

Articolo 8
Il costo totale dei lavori da svolgere per l'esecuzione dell'azione
e' valutato ad un importo massimo di 150.000 unita' di conto.
Il finanziamento delle operazioni oggetto dell'azione e' assicurato
da ciascun firmatario per quanto concerne i lavori effettuati su sua iniziativa.
Tuttavia, un contributo finanziario puo' essere apportato da un
firmatario per lavori effettuati su iniziativa di un altro firmatario, in virtu' di un accordo tra loro stipulato.
Le eventuali spese comuni sono suddivise in parti uguali tra i
firmatari, escluse le spese di segretariato.

Art. 9

Articolo 9
Possono chiedere di beneficiare di contratti gli stabilimenti di
ricerca, preferibilmente associati tra loro, che siano in grado di eseguire in tutto o in parte le ricerche progettate o di farne eseguire talune parti per proprio conto e sotto la propria responsabilita'.

Art. 10

Articolo 10
I firmatari trasmettono al segretariato del Comitato le proposte di
ricerche loro presentate.
Gli stabilimenti di ricerca che accettano di associarsi per
eseguire un'azione di ricerca su base multinazionale negoziano liberamente tra loro le modalita' della loro cooperazione.

Art. 11

Articolo 11
I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei
contratti da essi stipulati.

Art. 12

Articolo 12
Le conoscenze ed i diritti di proprieta' industriale risultanti dai
lavori di ciascuno dei firmatari nell'esecuzione dell'azione restano di proprieta' di tale firmatario quando gli appartengono a norma delle disposizioni del suo diritto nazionale. Egli puo' utilizzare le conoscenze appartenenti agli altri firmatari per le proprie esigenze in materia di sicurezza pubblica e di sanita' pubblica.
1. In ragione delle esigenze di cui al primo comma, gli altri
firmatari godono di una licenza non esclusiva e gratuita sulle conoscenze e sui diritti di proprieta' industriale risultanti dai lavori di un firmatario nell'esecuzione dell'azione.
2. Su richiesta di un altro firmatario, ogni firmatario concede, a
condizioni eque e ragionevoli, licenze non esclusive sulle sue conoscenze e sui suoi diritti di proprieta' industriale quali previsti al paragrafo 1 alle imprese insediate sul territorio del firmatario richiedente.
3. I firmatari non impediscono l'utilizzazione delle conoscenze e
diritti di proprieta' industriale di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni in essi previste, opponendo a detta utilizzazione diritti di proprieta' precedenti eventualmente in loro possesso.
4. Allorche', a norma del diritto nazionale, le conoscenze ed i
diritti di proprieta' industriale non appartengono a titolo esclusivo ai firmatari, essi si impegnano a farsi concedere licenze, in base alle disposizioni del loro diritto nazionale, con possibilita' di concessione di sublicenze, onde assicurare l'effettiva applicazione del presente articolo.

Art. 13

Articolo 13
Le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, associati in
un'azione di ricerca o di sviluppo, definiscono le modalita' secondo cui si scambiano le conoscenze necessarie per l'esecuzione del lavoro loro affidato, nonche' i risultati del medesimo. Essi determinano in particolare i rispettivi diritti di sfruttamento del know how e dei diritti di proprieta' industriale derivanti dai loro lavori congiunti, nonche' le condizioni secondo cui le altre conoscenze e gli altri diritti di proprieta' industriale acquisiti in tale settore vengono messi reciprocamente a disposizione.

Art. 14

Articolo 14
I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le
imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori ed una relazione finale.
Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono
informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai firmatari ed al Comitato. La relazione finale, che verte soltanto sui risultati ottenuti, viene distribuita su scala molto piu' vasta, e viene inviata almeno alle imprese industriali ed agli stabilimenti di ricerca interessati dei Paesi cui appartengono i partecipanti all'azione.

Art. 15

Articolo 15
I firmatari inseriscono nei contratti di studio, di ricerca e di
sviluppo, salvo le disposizioni del diritto nazionale, clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finche' sussistono i diritti di proprieta' industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca o dallo sviluppo, in appresso denominati "ricerca", escluso il know how.
1. Per quanto riguarda i lavori finanziati separatamente:
a) I diritti di proprieta' industriale sui risultati della
ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprieta'; il firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta' puo' tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti.
Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di
ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) si puo' convenire che i diritti di proprieta' industriale appartengono al firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi.
Il deposito delle domande di diritti di proprieta' industriale
risultanti dalla ricerca viene comunicato ai firmatari per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi.
b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera c), il titolare dei
diritti di proprieta' industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima puo' concedere licenze o cedere i diritti di proprieta' industriale, con l'obbligo di informare i firmatari della sua intenzione per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi.
c) Se le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunita'
europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei firmatari, di diritti di proprieta' industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del firmatario.
d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di
proprieta' industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta':
quando si devono soddisfare nei settori definiti all'articolo
12, paragrafo 1, primo comma, le esigenze del firmatario che chiede la licenza;
quando le esigenze del mercato sul territorio del firmatario
che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.
Per ottenere la concessione di queste licenze il firmatario
richiedente si rivolge al firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprieta'.
Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e
devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni. Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprieta' industriale e alle domande di diritti di proprieta' precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento.
2. Per quanto riguarda i lavori finanziati in comune le
disposizioni del punto 1 sono applicabili con la riserva che, nel caso in cui uno dei firmatari agisca in veste di mandatario degli altri firmatari, i diritti che puo' riservarsi in virtu' del punto 1, lettera a), sono estesi agli altri firmatari.
3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 si applicano mutatis mutandis
alle conoscenze non coperte dai diritti di proprieta' industriale (know how, ecc.).

Art. 16

Articolo 16
I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su
qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente accordo.

Art. 17

Articolo 17
1. Ciascuno dei firmatari notifica al piu' presto, al Segretario
generale del Consiglio delle Comunita' europee, l'espletamento delle formalita' necessarie in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente accordo.
2. Per i firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al
paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui almeno due terzi dei firmatari hanno trasmesso tale notifica.
Per i firmatari che trasmettono la notifica suddetta dopo la data
di entrata in vigore del presente accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica. I firmatari che non hanno ancora trasmesso la notifica suddetta alla data di entrata in vigore del presente accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
3. Il Segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee
notifica a ciascuno dei firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.

Art. 18

Articolo 18
Il presente accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca,
inglese, francese, italiana e olandese, i testi facenti tutti ugualmente fede, e' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei firmatari.
FATTO a Bruxelles, addi' ventitre novembre
millenovecentosettantuno.
Per il Governo della Repubblica francese:
Francois-Xavier ORTOLI (Ministro dello sviluppo industriale e
scientifico)
Per il Governo della Repubblica italiana:
Camillo RIPAMONTI (Ministro per il coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica)
Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi:
E.MJ.A. SASSEN (ambasciatore)
Per il Governo della Repubblica socialista federativa di
Jugoslavia:
Trpe JAKOVLEVSKI (membro del Consiglio federale esecutivo dello
SFRY)
Per il Consiglio federale svizzero:
Hans-Peter TSCHUDI (Consigliere federale, Capo del Dipartimento
federale dell'interno)

Allegato B-Allegato

Allegato
1. I partecipanti all'azione intraprendono simultaneamente e
coordinano i lavori di ricerca di base e di sviluppo sul tema "Antenne con primi orecchi secondari ridotti e rapporto G/T massimo".
Essi scambiano le conoscenze e confrontano i risultati dei lavori.
2. Nelle due fasi consecutive dell'azione, saranno effettuati i
lavori seguenti:
a) Lavori teorici e bibliografici:
ricerche bibliografiche,
studi teorici volti a ridurre gli orecchi laterali nel
diagramma della caratteristica direzionale dell'antenna con mantenimento di un rapporto G/T elevato.
b) Studio e realizzazione di un modello di potenza ridotta di una
sorgente di irradiazione:
studi sperimentali della sorgente di irradiazione,
ricerca del compromesso ottimale realizzabile tra il guadagno
dell'antenna e la riduzione degli orecchi laterali,
determinazione, mediante calcolo, del diagramma dell'antenna
completa.
Per questi studi sembra adatta una banda di frequenza compresa tra
12 e 18 GHz.
3. La definizione dei dettagli tecnici del programma dei lavori
incombe ai Governi, che agiscono per il tramite del Comitato.
4. Il programma e' eseguito in modo decentralizzato dai vari
istituti di ricerca nazionali, pubblici o privati. Per la partecipazione di questi ultimi, dovrebbero essere stipulati contratti di ricerca tra il Governo interessato e gli istituti stessi.
5. Le ricerche rimangono sotto il controllo dei Governi nazionali,
che restano in stretto contatto per il tramite del Comitato.
6. Ciascun Governo avra' la responsabilita' di tutti i lavori
effettuati nel suo Paese dai laboratori pubblici o privati.
7. Il Comitato si riunira' regolarmente ogni sei mesi o, se
necessario, piu' spesso, per fare il punto della situazione dei lavori e dei risultati ottenuti.

Art. 1

ALLEGATO C
ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DI UN'AZIONE CONCERTATA EUROPEA NEL
SETTORE DELLA METALLURGIA SUL TEMA "MATERIALI PER TURBINE A GAS".
I Governi:
della Repubblica federale tedesca,
della Repubblica francese, della Repubblica italiana,
del Granducato del Lussemburgo,
del Regno dei Paesi Bassi,
della Repubblica austriaca,
della Confederazione svizzera,
della Svezia,
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio
in appresso denominati "firmatari",
Hanno accettato di partecipare all'azione concertata qui di seguito
definita, in appresso denominata "azione", ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1
I firmatari concertano i loro sforzi per l'azione intrapresa al
fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo nel settore della metallurgia sul tema "Materiali per turbine a gas". Nell'allegato figura la descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione.
L'azione ha lo scopo di stimolare l'esecuzione di operazioni
concertate di ricerca e di sviluppo sul tema suddetto, mediante contratti stipulati tra gli organismi pubblici competenti, da un lato, e le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni), dall'altro, o tramite lavori affidati a stabilimenti di ricerca pubblici che accettino di lavorare associandosi su base multinazionale.

Art. 2

Articolo 2
La durata dei lavori prevista per l'azione e' di tre anni al
massimo, salvo decisione contraria presa dai firmatari all'unanimita'.

Art. 3

Articolo 3
Il presente accordo e' aperto alla firma degli altri Governi
europei che hanno partecipato alla Conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunita' europee con riserva dell'accordo unanime dei firmatari. Tale accordo unanime non e' tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente accordo, purche' l'importo annuo destinato dai nuovi firmatari ai lavori previsti per l'azione sia almeno pari all'importo piu' basso destinato a tale azione dagli altri firmatari.

Art. 4

Articolo 4
E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato
"Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario. Ogni rappresentante puo', ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti.
Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento
stabilisce il quorum necessario per la validita' delle deliberazioni del Comitato.
Il Comitato formula raccomandazioni motivate sulle proposte di
ricerca presentategli. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i puniti di vista minoritari e la loro motivazione.
In sede di Comitato, ogni rappresentante dispone di un voto. Le
decisioni procedurali sono acquisite a maggioranza semplice. Ogni altra decisione e' presa all'unanimita'; tuttavia, l'astensione di uno o piu' rappresentanti non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimita'.

Art. 5

Articolo 5
Il Comitato:
a) invita le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca a
presentare proposte di ricerca, preferibilmente su base multinazionale, relative al tema della azione;
b) esamina le proposte di ricerche presentate dalle imprese
industriali e dagli stabilimenti di ricerca;
c) raccomanda la ripartizione dei compiti di ricerca tra le
imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca e rivolge agli organismi interessati raccomandazioni sulle proposte di contratti che a suo avviso devono essere accolte, nonche' sulla loro durata;
d) favorisce le associazioni tra i partners dei vari Paesi;
e) segue l'andamento dei lavori e, ove occorra, raccomanda le
modifiche necessarie all'orientamento o all'entita' dei lavori in corso;
f) elabora le proposte di programmi per l'eventuale proseguimento
dei lavori dopo la scadenza del presente accordo;
g) pubblica annualmente una relazione sull'andamento dei lavori.
Tutti gli argomenti trattati dal Comitato sono considerati
confidenziali.

Art. 6

Articolo 6
Su richiesta dei firmatari il segretariato del Comitato viene
assicurato dalla commissione delle Comunita' europee.

Art. 7

Articolo 7
I mezzi di ricerca dedicati ai lavori previsti per l'azione sono
cosi' suddivisi tra i firmatari:
Importo
massimo
annuo
Firmatari in U.C.
Governi:
della Repubblica federale tedesca................... 500.000
della Repubblica francese........................... 400.000
della Repubblica italiana........................... 375.000
del Granducato del Lussemburgo...................... 100.000
del Regno dei Paesi Bassi........................... 100.000
della Repubblica austriaca.......................... 100.000
della Confederazione svizzera....................... 315.000
della Svezia........................................ 100.000
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 380.000
Comunita europea del carbone e dell'acciaio......... 120.000
Questi importi comprendono sia i contributi a carico di fondi
pubblici sia i contributi delle imprese industriali e dei loro centri di ricerca.
Le eventuali spese comuni sono suddivise in parti uguali tra i
firmatari, escluse le spese di segretariato.

Art. 8

Articolo 8
Per ogni contratto, l'ammontare della partecipazione finanziaria di
ciascun firmatario a carico dei fondi pubblici non supera, in linea di massima, il 60 per cento nel caso di contratti stipulati con imprese industriali o loro centri di ricerca, ed il 75 per cento nel caso di contratti stipulati con gli altri stabilimenti di ricci. Tali disposizioni non si applicano agli organismi di ricerca finanziati interamente o in massima parte dai pubblici poteri.
I firmatari hanno la possibilita', se lo desiderano, di prevedere
nei loro contratti il rimborso totale o parziale dei contributi dello Stato in caso di successo della ricerca.

Art. 9

Articolo 9
Possono chiedere di beneficiare di contratti le imprese industriali
e gli stabilimenti di ricerca, preferibilmente associati tra loro, che siano in grado di eseguire in tutto o in parte le ricerche progettate o di farne eseguire talune parti per proprio conto e sotto la propria responsabilita'.

Art. 10

Articolo 10
I firmatari trasmettono le loro proposte di ricerca al segretariato
del Comitato direttamente o attraverso i rispettivi organismi pubblici competenti.
Le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca che accettano
di associarsi per eseguire una azione di ricerca su base multinazionale negoziano liberamente fra loro le modalita' della loro cooperazione.

Art. 11

Articolo 11
I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei
contratti da essi stipulati.

Art. 12

Articolo 12
I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le
imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, ed una relazione finale.
Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono
informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai firmatari ed al Comitato. La relazione finale, che verte soltanto sui risultati ottenuti, viene distribuita su scala molto piu' vasta, e viene inviata almeno alle imprese industriali ed agli stabilimenti di ricerca interessati dei Paesi cui appartengono i partecipanti all'azione.

Art. 13

Articolo 13
1. I firmatari inseriscono nei contratti di ricerca, salvo le
disposizioni del diritto nazionale, clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finche' sussistono i diritti di proprieta' industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca e dallo sviluppo, in appresso denominati "ricerca", escluso il know how;
a) I diritti di proprieta' industriale sui risultati della
ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprieta'; il firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta' puo' tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti.
Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di
ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) si puo' convenire che i diritti di proprieta' industriale appartengono al firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi.
Il deposito delle domande di diritti di proprieta' industriale
risultanti dalla ricerca viene comunicato ai firmatari per il tramite dello Stato o dell'organismo che finanzia la ricerca.
b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera c), il titolare dei
diritti di proprieta' industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima puo' concedere licenze o cedere i diritti di proprieta' industriale, con l'obbligo di informare i firmatari della sua intenzione per il tramite dello Stato o dell'organismo che finanzia la ricerca.
c) Se le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunita'
europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei firmatari, di diritti di proprieta' industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del firmatario.
d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di
proprieta' industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta':
quando si devono soddisfare nei settori della sicurezza
pubblica e della sanita' pubblica le esigenze del firmatario che chiede la licenza;
quando le esigenze del mercato sul territorio del firmatario
che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.
Per ottenere la concessione di queste licenze il firmatario
richiedente si rivolge al Firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprieta'.
Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e
devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni. Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprieta' industriale e alle domande di diritti di proprieta' precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis
alle conoscenze non coperte dai diritti di proprieta' industriale (know how, ecc.).

Art. 14

Articolo 14
I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su
qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente accordo.

Art. 15

Articolo 15
1. Ciascuno dei firmatari notifica al piu' presto, al Segretario
generale del Consiglio delle Comunita' europee, l'espletamento delle formalita' necessarie in base alle sue disposizione interne per l'entrata in vigore del presente accordo.
2. Per i firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al
paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della notifica che assicuri la copertura di almeno due terzi del totale degli importi di cui all'articolo 7.
Per i firmatari che trasmettono la suddetta notifica dopo l'entrata
in vigore del presente accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica.
I firmatari che non hanno ancora trasmesso la suddetta notifica
alla data di entrata in vigore del presente accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
3. Il Segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee
notifica a ciascuno dei firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.

Art. 16

Articolo 16
Il presente accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca,
inglese, francese, italiana e olandese, i testi facenti tutti ugualmente fede, e' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei firmatari.
FATTO a Bruxelles, addi' ventitre novembre
millenovecentosettantuno.
Per il Governo della Repubblica federale tedesca:
Hans-Georg SACHS
Hans-Hilger HAUNSCHILD
Per il Governo della Repubblica francese:
Francois-Xavier ORTOLI (Ministro dello sviluppo industriale e
scientifico)
Per il Governo della Repubblica italiana:
Camillo RIPAMONTI (Ministro per il coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica)
Per il Governo del Granducato del Lussemburgo:
Marcel MART (Ministro degli affari economici)
Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi:
E.M.J.A. SASSEN (ambasciatore)
Per il Governo della Repubblica austriaca:
Herta FIRNBERG
Per il Consiglio federale svizzero:
Hans-Peter TSCHUDI (Consigliere federale Capo del Dipartimento
federale dell'interno)
Per il Governo della Svezia:
Sven BACKLUND (ambasciatore straordinario e plenipotenziario
della Svezia)
Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
Frederick CORFIELD (Ministro per l'aerospazio)
Per la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio:
Altiero SPINELLI (membro della commissione delle Comunita'
europee)

Allegato C-Allegato

Allegato
I lavori di ricerca che saranno effettuati nel contesto dell'azione
vertono sui materiali destinati ai motori da aeroplani ed alle turbine terrestri o marittime.
Tali lavori non dovrebbero consistere in uno sviluppo diretto di
nuovi procedimenti tecnologici o di materiali interamente nuovi. Si trattera' piuttosto di studi relativi alle caratteristiche o al comportamento dei materiali piu' progrediti. Gli studi dovranno avere risultati pratici, quali una migliore conoscenza delle possibilita' di utilizzazione dei materiali, raccomandazioni relative al miglioramento dei materiali e dei procedimenti, e la definizione di metodi di collaudo.
La scelta dei temi di studio risponde alla preoccupazione di
avviare la cooperazione anzitutto per gli argomenti di immediata importanza pratica, in prospettive che possano pervenire, entro termini ragionevoli, a risultati concreti.
ARGOMENTI DI RICERCA
Il seguente programma comprende le leghe a base di nichel o di
cobalto contenenti cromo e le leghe di titanio.
CORROSIONE AD ALTA TEMPERATURA E RIVESTIMENTI DI PROTEZIONE
Sono necessari studi dettagliati per meglio conoscere i meccanismi
dei fenomeni di corrosione a caldo e per scegliere correttamente i piu' adeguati metodi di collaudo. Essi consentiranno di ricercare in modo razionale le possibilita' di migliorare i rivestimenti di protezione, e, se possibile, di aumentare la resistenza delle leghe stesse alla corrosione.
Tali lavori non verteranno in modo specifico sulle tecniche di
filtrazione dell'aria ne' sugli additivi inibitori. Gli industriali terranno tuttavia conto di dette tecniche per orientare correttamente le ricerche che proporranno.
STABILITA' METALLURGICA AD ALTA TEMPERATURA
La stabilita' metallurgica delle leghe piu' progredite sara'
studiata ad alta temperatura; si esaminera' inoltre l'influenza del vincolo applicato. Tali studi avranno lo scopo di fornire dati di base piu' precisi che consentano di migliorare le migliori leghe esistenti.
FATICA AD ALTA TEMPERATURA
I lavori saranno imperniati sui due problemi seguenti:
la fatica oligociclica (low cycle fatigue), che puo' essere una
causa di rottura dei dischi delle turbine e dei compressori,
la fatica termica, che e' di frequente una causa di fessurazione
e di rottura delle palette delle turbine.
Gli studi verteranno sulle leghe ottimali disponibili e saranno
concepiti in modo da migliorare la conoscenza dei fenomeni Essi dovrebbero pervenire alla definizione di adeguati metodi di collaudo.
Sara' interessante accertare se esistono relazioni tra i fenomeni di fatica ad alta temperatura e le caratteristiche di base dei materiali,
CORROSIONE SOTTO TENSIONE DEL TITANIO
Studio dei principali problemi connessi con la tendenza delle leghe
di titanio a fessurarsi per corrosione sotto tensione.
OMOGENEITA' METALLURGICA E DIFETTI FISICI DEI PRODOTTI FUSI
Studio dell'incidenza delle eterogeneita' locali di composizione o
di microstruttura sull'affidabilita'. Esame delle possibilita' di individuazione delle eterogeneita' mediante metodi di controllo non distruttivo.
Lo studio dell'origine dei microcedimenti e delle microincrinature
dei pezzi prodotti mediante colata di precisione sarebbe molto interessante per il futuro miglioramento dei procedimenti.
STRUTTURE METALLURGICHE OTTENUTE MEDIANTE FUCINATURA
Studio dell'influenza delle strutture ottenute mediante fucicobalto
e di titanio.
CARATTERISTICHE DI SALDATURA DELLE LEGHE
Si studiera' la qualita' fisica dei giunti saldati (microfessure),
le loro caratteristiche meccaniche e la loro struttura metallurgica.
Ci si interessera' piu' in particolare alla possibilita' di saldare le leghe provenienti da colate di precisione.
INFLUENZA DELLA LAVORAZIONE SULL'AFFIDABILITA'.
Studio delle cause d'ordine metallurgico di deterioramento delle
caratteristiche di fatica, in particolare per quanto riguarda la rettifica del titanio e la lavorazione elettrochimica.
LEGHE A STRUTTURA ORIENTATA
Si studieranno le proprieta' meccaniche delle parti prodotte
mediante solidificazione orientata, l'influenza della struttura metallurgica e le possibilita' di adattamento della composizione delle leghe per tendere ottimali le caratteristiche dei prodotti.
LEGHE PSEUDO-EUTETTICHE A STRUTTURA ORIENTATA
Studio delle proprieta' dei materiali a temperatura ambiente e ad
alta temperatura. Ricerca di composizioni migliorate.
LEGHE MIGLIORATE PRODOTTE MEDIANTE METALLURGIA DELLE POLVERI
Studio delle caratteristiche delle leghe a base di nichel o di
cobalto ottenute mediante tecniche di metallurgia delle polveri.
Studio dell'influenza delle proprieta' fisiche e della composizione
chimica delle polveri.

Art. 1

ALLEGATO D
ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DI UN'AZIONE CONCERTATA EUROPEA NEL
SETTORE DELLA METALLURGIA SUL TEMA "MATERIALI PER GLI IMPIANTI DI
DESALINIZZAZIONE DELL'ACQUA DI MARE".
I Governi:
della Repubblica federale tedesca,
della Spagna,
della Repubblica francese,
della Repubblica italiana,
del Regno dei Paesi Bassi,
della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia,
della Repubblica austriaca,
in appresso denominati "firmatari",
Hanno accettato di partecipare all'azione concertata definita qui
di seguito, e in appresso denominata "azione", e hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1
I firmatari concertano i loro sforzi per l'azione intrapresa al
fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo nel settore della metallurgia sul tema "Materiali per gli impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare". Nell'allegato figura la descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione.
L'azione ha lo scopo di stimolare l'esecuzione di operazioni
coordinate di ricerca e sviluppo sul tema suddetto, mediante contratti stipulati tra gli organismi pubblici competenti da un lato, e le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) dall'altro, o tramite lavori affidati a stabilimenti di ricerca pubblici che accettino di lavorare associandosi su base multinazionale.

Art. 2

Articolo 2
La durata dei lavori prevista per l'azione e' di tre anni al
massimo, salvo decisione contraria presa di firmatari all'unanimita'.

Art. 3

Articolo 3
Il presente accordo e' aperto alla firma degli altri Governi
europei che hanno partecipato alla Conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunita' europee, con riserva dell'accordo unanime dei firmatari. Tale accordo unanime non e' tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente accordo, purche' l'importo destinato dai nuovi firmatari ai lavori previsti per l'azione sia almeno pari a 40.000 unita' di conto per anno.

Art. 4

Articolo 4
E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato
"Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario. Ogni rappresentante puo', ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti.
Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento
stabilisce il quorum necessario per la validita' delle deliberazioni del Comitato.
Il Comitato formula raccomandazioni motivate sulle proposte di
ricerca presentategli. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro relativa motivazione.
In seno al Comitato ogni rappresentante dispone di un voto. Le
decisioni procedurali sono acquisite a maggioranza semplice. Ogni altra decisione e' presa all'unanimita'; tuttavia, l'astensione di uno o piu' rappresentanti non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimita'.

Art. 5

Articolo 5
Il Comitato:
a) invita le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca a
presentare proposte di ricerca, preferibilmente su base multinazionale, relative al tema dell'azione;
b) esamina le proposte di ricerca presentate dalle imprese
industriali e dagli stabilimenti di ricerca;
c) raccomanda la ripartizione dei compiti di ricerca tra le
imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca e rivolge agli organismi interessati raccomandazioni sulle proposte di contratti che a suo avviso devono essere accolte, nonche' sulla loro durata:
d) favorisce le associazioni fra i partners dei vari Paesi;
e) segue l'andamento dei lavori e, ove occorra, raccomanda le
modifiche necessarie all'orientamento o all'entita' dei lavori in corso;
f) elabora le proposte di programmi per l'eventuale proseguimento
dei lavori dopo la scadenza del presente accordo;
g) pubblica annualmente una relazione sull'andamento dei lavori.
Tutti gli argomenti trattati dal Comitato sono considerati
confidenziali.

Art. 6

Articolo 6
Su richiesta dei firmatari, il segretariato del Comitato viene
assicurato dalla commissione delle Comunita' europee.

Art. 7

Articolo 7
I mezzi di ricerca dedicati ai lavori previsti per l'azione sono
cosi' suddivisi fra i firmatari:
Importo
massimo
annuo
Firmatari in U.C.
Governi:
della Repubblica federale tedesca................... 200.000
della Spagna........................................ 40.000
della Repubblica francese........................... 200.000
della Repubblica italiana........................... 100.000
del Regno dei Paesi Bassi........................... 80.000
della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia 50.000
della Repubblica austriaca.......................... 80.000
Questi importi comprendono sia i contributi a carico di fondi
pubblici sia i contributi delle imprese industriali e dei loro centri di ricerca.
Le eventuali spese comuni sono suddivise in parti uguali tra i
firmatari, escluse le spese di segretariato.

Art. 8

Articolo 8
Per ogni contratto, l'ammontare della partecipazione finanziaria di
ciascun firmatario a carico dei fondi pubblici non supera, in linea di massima, il 60 per cento nel caso di contratti stipulati con imprese industriali o loro centri di ricerca, e il 75 per cento nel caso di contratti stipulati con gli altri stabilimenti di ricerca.
Tali disposizioni non si applicano agli organismi di ricerca finanziati interamente o in massima parte dai pubblici poteri.
I firmatari hanno la possibilita', se lo desiderano, di prevedere
nei loro contratti il rimborso totale o parziale dei contributi dello Stato in caso di successo della ricerca.

Art. 9

Articolo 9
Possono chiedere di beneficiare di contratti le imprese industriali
e gli stabilimenti di ricerca, preferibilmente associati tra loro, che siano in grado di eseguire in tutto o in parte le ricerche progettate o di farne eseguire talune parti per proprio conto e sotto la propria responsabilita'.

Art. 10

Articolo 10
I firmatari trasmettono le loro, proposte di ricerca al
segretariato del Comitato direttamente o attraverso i rispettivi organismi pubblici competenti.
Le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca che accettano
di associarsi per eseguire un'azione di ricerca su base multinazionale negoziano liberamente tra loro le modalita' della loro cooperazione.

Art. 11

Articolo 11
I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei
contratti da essi stipulati.

Art. 12

Articolo 12
I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le
imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori ed una relazione finale.
Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono
informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai firmatari ed al Comitato. La relazione finale, che verte soltanto sui risultati ottenuti, viene distribuita su scala molto piu' vasta, e viene inviata almeno alle imprese industriali ed agli stabilimenti di ricerca interessati nei Paesi cui appartengono i partecipanti all'azione.

Art. 13

Articolo 13
1. I firmatari inseriscono nei contratti di ricerca, salvo le
disposizioni del diritto nazionale, clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finche' sussistono i diritti di proprieta' industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca o dallo sviluppo, in appresso denominati "ricerca", escluso il know how:
a) I diritti di proprieta' industriale sui risultati della
ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprieta'; il firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta' puo' tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti.
Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca e centri di
ricerca pubblici o privati, istituti universitari (centri comuni) si puo' convenire che i diritti di proprieta' industriale appartengono al firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi.
Il deposito delle domande di diritti di proprieta' industriale
risultanti dalla ricerca viene comunicato ai firmatari per il tramite dello Stato o dell'organismo che finanzia la ricerca.
b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera c), il titolare dei
diritti di proprieta' industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima puo' concedere licenze o cedere i diritti di proprieta' industriale, con l'obbligo di informare i firmatari della sua intenzione per il tramite dello Stato o dell'organismo che finanzia la ricerca.
c) Se le disposizioni dei trattati che istituiscono le comunita'
europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei firmatari, di diritti di proprieta' industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del firmatario.
d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di
proprieta' industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta':
quando si devono soddisfare nei settori della sicurezza
pubblica e della sanita' pubblica, le esigenze del firmatario che chiede la licenza;
quando le esigenze del mercato sul territorio del firmatario
che chiede la licenza non sono soddisfatte, nei qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.
Per ottenere la concessione di queste licenze il firmatario
richiedente si rivolge al firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprieta'.
Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e
devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni. Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprieta' industriale e alle domande di diritti di proprieta' precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis alle
conoscenze non coperte dai diritti di proprieta' industriale (know how, ecc.).

Art. 14

Articolo 14
I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su
qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente accordo.

Art. 15

Articolo 15
1. Ciascuno dei firmatari notifica al piu' presto, al Segretario
generale del Consiglio delle Comunita' europee, l'espletamento delle formalita' necessarie in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente accordo.
2. Per i firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al
paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della notifica che assicuri la copertura di almeno due terzi del totale degli importi di cui all'articolo 7.
Per i firmatari che trasmettono la notifica suddetta dopo la data
di entrata in vigore del presente accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica.
I firmatari che non hanno ancora trasmesso la suddetta notifica
alla data di entrata in vigore del presente accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
3. Il Segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee
notifica a ciascuno dei firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.

Art. 16

Articolo 16
Il presente accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca,
inglese, francese, italiana e olandese, i testi facenti tutti ugualmente fede, e' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle comunita' europee che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei firmatari.
FATTO a Bruxelles addi' ventitre novembre millenovecentosettantuno.
Per il Governo della Repubblica federale tedesca:
Hans-Georg SACHS
Hans-Hilger HAUNSCHILD
Per il Governo della Spagna:
Jose' Maria LOPEZ DE LETONA (Ministro dell'industria)
Per il Governo della Repubblica francese:
Francois-Xavier ORTOLI (Ministro dello sviluppo industriale e
scientifico)
Per il Governo della Repubblica italiana:
Camillo RIPAMONTI (Ministro per il coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica)
Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi:
E.M.J.A. SASSEN (ambasciatore)
Per il Governo della Repubblica socialista federativa di
Jugoslavia:
Trpe JAKOVLEVSKI (membro del Consiglio federale esecutivo dello
SFRY)
Per il Governo della Repubblica austriaca:
Herta FIRNBERG

Allegato D-Allegato

Allegato
I materiali cui si riferisce il programma di ricerca descritto qui
di seguito sono destinati agli impianti di desalinizzazione per distillazione per i quali le esigenze sono nel miglior modo definite.
Le temperature di funzionamento da prevedere non devono superare i 120 gradi C. Oltre tale temperatura, le incrostazioni e la resistenza meccanica di varie strutture dell'impianto pongono problemi complessi.
Le ricerche saranno orientate tenendo conto dei limiti economici di
funzionamento degli impianti (ad esempio, velocita' massime) e delle possibilita' di un trattamento preliminare delle acque. Il programma non comprende studi specifici sulla chimica delle acque, eccetto le osservazioni negli impianti di cui al punto 3.
MATERIE DI RICERCA
(secondo l'ordine di priorita' adottato)
1. Acciai a lega leggera
Studio delle proprieta' di acciai a lega leggera (contenenti
alluminio, cromo, ecc.) che presentano un'ottima resistenza alla corrosione causata dall'acqua di mare calda (formazione di una pellicola protettiva di ossido aderente) e che possono essere utilmente impiegati come materiali di struttura degli impianti di desalinizzazione. Il costo di tali acciai dovrebbe essere inferiore al doppio del prezzo degli acciai al carbonio.
Se nel corso del programma saranno sviluppati acciai ottimali, si
procedera' alla loro sperimentazione in impianti di prova esistenti.
2. Leghe di rame
Studio sulle possibilita' di migliorare le leghe di rame piu'
economiche per quanto riguarda la loro resistenza alla corrosione-erosione nell'acqua di mare normale e in particolare nell'acqua di mare inquinata (presenza di solfuri e di ammoniaca).
Prova delle leghe migliori in circuiti di prova esistenti.
3. Studio del comportamento in opera dei tubi di scambiatori nei grandi impianti di desalinizzazione
Tale studio sara' eseguito in impianti da stabilire.
Scopo dello studio e' individuare le proprieta' dell'acqua
nell'impianto, misurare le velocita' di corrosione, identificare le cause di rottura o di fessurazione dei tubi.
4. Calcestruzzo
Studio delle condizioni ottimali di utilizzazione di calcestruzzi
migliorati per la costruzione di grandi impianti (cemento armato, cemento precompresso).
Studio di alcune proprieta' importanti, quali la resistenza
all'acqua calda, la resistenza all'erosione, il comportamento delle armature e la loro protezione. Costruzione di modelli di dimensioni adeguate per prove significative.
Studio dei calcestruzzi a polimeri al fine di raccogliere i dati
tecnici necessari ad elaborare un progetto di impianto che utilizzi tali materiali.
5. Rivestimenti protettivi per acciaio da costruzione
Scopo degli studi sara':
precisare la natura dell'aderenza dei rivestimenti ai pezzi in
acciaio ed i fattori che influiscono su tale aderenza;
fornire dati sulle proprieta' (in particolare la porosita' e la
permeabilita) dei migliori rivestimenti disponibili e sulla loro evoluzione nel tempo;
sviluppare metodi adeguati di controllo qualitativo.
Dovrebbe essere costruito un impianto di prova per studiare
l'affidabilita' dei rivestimenti in condizioni di funzionamento simulate.

Art. 1

ALLEGATO E
ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DI UN'AZIONE EUROPEA NEL SETTORE DEGLI
INCONVENIENTI AMBIENTALI SUL TEMA "RICERCHE SUL COMPORTAMENTO
FISICO-CHIMICO DELL'ANIDRIDE SOLFOROSA NELLA ATMOSFERA".
I Governi:
della Danimarca,
della Repubblica federale tedesca,
della Spagna, della Repubblica francese,
del Regno di Grecia, della Repubblica italiana,
del Regno dei Paesi Bassi,
della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia,
della Repubblica austriaca, del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord
e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio
in appresso denominati "firmatari",
Hanno accettato di partecipare all'azione qui di seguito definita,
in appresso denominata "azione", ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1
I firmatari coordinano i loro sforzi nell'azione che consiste
nell'effettuazione di lavori di ricerca sul comportamento fisico-chimico dell'anidride solforosa nell'atmosfera. Nell'allegato figura la descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione.
Le operazioni di ricerca sono effettuate essenzialmente mediante
lavori affidati a stabilimenti pubblici di ricerca che accettino di lavorare associandosi su base multinazionale. Tuttavia possono essere stipulati contratti fra il firmatario o i firmatari interessati, da un lato, e le imprese industriali e gli altri stabilimenti di ricerca (centri di ricerca privati, istituti universitari o centri comuni), dall'altro.

Art. 2

Articolo 2
La durata dei lavori prevista per l'azione e' di quattro anni.

Art. 3

Articolo 3
Il presente accordo e' aperto alla firma degli altri Governi
europei che hanno partecipato alla Conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunita' europee, con riserva dell'accordo unanime dei firmatari. Tale accordo unanime non e' tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente accordo, purche' l'importo destinato dai nuovi firmatari ai lavori previsti per l'azione sia almeno pari a 20.000 unita' di conto per anno.

Art. 4

Articolo 4
E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato
"Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario. Ogni rappresentante puo', ove occorra, farsi rappresentare da esperti o da consulenti.
Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento
stabilisce il quorum necessario per la validita' delle deliberazioni del Comitato.
Il Comitato formula raccomandazioni motivate sulle proposte di
ricerca presentategli e sull'orientamento e l'entita' dei lavori da prevedere. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro motivazione.
In sede di Comitato ogni rappresentante dispone di un voto. Le
decisioni procedurali sono acquisite a maggioranza semplice. Ogni altra decisione e' presa all'unanimita'; tuttavia l'astensione di uno o piu' rappresentanti non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimita'.

Art. 5

Articolo 5
Il Comitato:
a) rivolge raccomandazioni agli organismi interessati sulle
ricerche che a suo parere devono essere eseguite e raccomanda la suddivisione di tali compiti tra i firmatari;
b) favorisce la cooperazione tra i partners dei vari Paesi;
c) segue l'andamento dei lavori e, ove occorra, raccomanda le
modifiche necessarie all'orientamento o all'entita' dei lavori in corso;
d) ogni anno ed alla fine dell'azione pubblica una relazione,
corredata di conclusioni sui risultati delle operazioni oggetto dell'azione.

Art. 6

Articolo 6
Su richiesta dei firmatari il segretariato del Comitato viene
assicurato dalla commissione delle Comunita' europee.

Art. 7

Articolo 7
I mezzi di ricerca dedicati ai lavori previsti per l'azione sono
cosi' suddivisi fra i firmatari:
Importo
massimo
annuo
Governi Firmatari in U.C.
della Danimarca...................................... 40.000
della Repubblica federale tedesca.................... 40.000
della Spagna......................................... 20.000
della Repubblica francese............................ 40.000
del Regno di Grecia.................................. 20.000
della Repubblica italiana............................ 40.000
del Regno dei Paesi Bassi............................ 40.000
della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. 60.000
della Repubblica austriaca........................... 40.000
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.. 115.000
Comunita europea del carbone e dell'acciaio.......... 60.000
In tale ambito il finanziamento delle operazioni oggetto
dell'azione e' assicurato da ciascun firmatario per quanto concerne i lavori effettuati su una iniziativa.
Tuttavia, un contributo finanziario puo' essere apportato da un
firmatario per lavori effettuati su iniziativa di un altro firmatario, in virtu' di un accordo tra loro stipulato.
Le eventuali spese comuni sono suddivise in parti uguali tra i
firmatari, escluse le spese di segretariato.

Art. 8

Articolo 8
Possono chiedere di beneficiare di contratti a norma dell'articolo
1 le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, preferibilmente associati tra loro, che siano in grado di eseguire in tutto o in parte le ricerche progettate o di farne eseguire talune parti per proprio conto e sotto la propria responsabilita'.

Art. 9

Articolo 9
I firmatari trasmettono al segretariato del Comitato le proposte di
ricerche loro presentate.

Art. 10

Articolo 10
I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei
contratti da essi stipulati.

Art. 11

Articolo 11
1. Le conoscenze ed i diritti di proprieta' industriale risultanti
dai lavori di ciascuno dei firmatari nell'esecuzione dell'azione restano di proprieta' di tale firmatario quando gli appartengono a norma delle disposizioni del suo diritto nazionale. Egli puo' utilizzare le conoscenze appartenenti agli altri firmatari per le proprie esigenze in materia di sicurezza pubblica e di sanita' pubblica.
In ragione delle esigenze di cui al primo comma, gli altri
firmatari godono di una licenza non esclusiva e gratuita sulle conoscenze e sui diritti di proprieta' industriale risultanti dai lavori di un firmatario nell'esecuzione dell'azione.
2. Su richiesta di un altro firmatario, ogni firmatario concede, a
condizioni eque e ragionevoli, licenze non esclusive sulle sue conoscenze e sui suoi diritti di proprieta' industriale quali previsti al paragrafo 1 alle imprese insediate sul territorio del firmatario richiedente.
3. I firmatari non impediscono l'utilizzazione delle conoscenze e
diritti di proprieta' industriale di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni in essi previste, opponendo a detta utilizzazione diritti di proprieta' precedenti eventualmente in loro possesso.
4. Allorche' 4 a norma del diritto nazionale, le conoscenze ed i
diritti di proprieta' industriale non appartengono a titolo esclusivo ai firmatari, essi si impegnano a farsi concedere licenze, in base alle disposizioni del loro diritto nazionale, con possibilita' di concessione di sublicenze, onde assicurare l'effettiva applicazione del presente articolo.

Art. 12

Articolo 12
I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le
imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori ed una relazione finale.
Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono
informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai firmatari ed al Comitato. La relazione finale viene distribuita su scala piu' vasta; le condizioni di tale distribuzione vengono adottate dal Comitato.

Art. 13

Articolo 13
I firmatari inseriscono nei contratti di studio, di ricerca e di
sviluppo, salvo le disposizioni del diritto nazionale, le clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finche' sussistono i diritti di proprieta' industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca e dallo sviluppo, in appresso denominati "ricerca", escluso il know how.
1. Per quanto riguarda i lavori finanziati separatamente:
a) I diritti di proprieta' industriale sui risultati della
ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprieta'; il firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta' puo' tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti.
Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) si puo' convenire che i diritti di proprieta' industriale appartengono al firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi.
Il deposito delle domande di diritti di proprieta' industriale
risultanti dalla ricerca viene comunicato ai firmatari per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi.
b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera c), il titolare dei
diritti di proprieta' industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima puo' concedere licenze o cedere i diritti di proprieta' industriale, con l'obbligo di informare i firmatari della sua intenzione per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi.
c) Se le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunita'
europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei firmatari, di diritti di proprieta' industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del firmatario.
d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di
proprieta' industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta':
quando si devono soddisfare nei settori definiti all'articolo
11, paragrafo 1, primo comma, le esigenze del firmatario che chiede la licenza;
quando le esigenze del mercato sul territorio del firmatario
che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.
Per ottenere la concessione di queste licenze il firmatario
richiedente si rivolge al firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprieta'.
Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e
devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni. Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprieta' industriale e alle domande di diritti di proprieta' precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento.
2. Per quanto riguarda i lavori finanziati in comune le
disposizioni del punto I sono applicabili con la riserva che, nel caso in cui uno dei firmatari agisca in veste di mandatario degli altri firmatari, i diritti che puo' riservarsi in virtu' del punto 1, lettera a), sono estesi agli altri firmatari.
3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 si applicano mutatis mutandis
alle conoscenze non coperte dai diritti di proprieta' industriale (know how, ecc.).

Art. 14

Articolo 14
I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su
qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente accordo.

Art. 15

Articolo 15
1. Ciascuno dei firmatari notifica al piu' presto, al Segretario
generale del Consiglio delle Comunita' europee, l'espletamento delle formalita' necessarie in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente accordo.
2. Per i firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al
paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la maggioranza dei firmatari ha trasmesso tale notifica.
Per i firmatari che trasmettono la notifica suddetta dopo la data
di entrata in vigore del presente accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica.
I firmatari che non hanno ancora trasmesso la notifica suddetta
alla data di entrata in vigore del presente accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
3. Il Segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee
notifica a ciascuno dei firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.

Art. 16

Articolo 16
Il presente accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca,
inglese, francese, italiana e olandese, i testi facenti tutti ugualmente fede, e' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei firmatari.
FATTO a Bruxelles, addi' ventitre novembre
millenovecentosettantuno.
Per il Governo della Danimarca:
Ivar NORGAARD (Ministro per gli affari esteri economici)
Per il Governo della Repubblica federale tedesca:
Hans-Georg SACHS
Hans-Hilger HAUNSCHILD
Per il Governo della Spagna:
Jose' Maria LOPEZ DE LETONA (Ministro dell'industria)
Per il Governo della Repubblica francese:
Francois-Xavier ORTOLI (Ministro dello sviluppo industriale e
scientifico)
Per il Governo del Regno di Grecia:
Constantin PANAYOTAKIS (Ministro della cultura e delle scienze)
Per il Governo della Repubblica italiana:
Camillo RIPAMONTI (Ministro per il coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica)
Per il Regno dei Paesi Bassi:
E.M.J.A. SASSEN (ambasciatore)
Per il Governo della Repubblica socialista federativa di
Jugoslavia:
Trpe JAKOVLEVSKI (membro del Consiglio federale esecutivo dello
SFRY)
Per il Governo della Repubblica austriaca:
Herta FIRNBERG
Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
Frederick CORFIELD (Ministro per l'aerospazio)
Per la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio:
Altiero SPINELLI (membro della commissione delle Comunita'
europee)

Allegato E-Allegato

Allegato
1. DEFINIZIONE DELL'AZIONE
L'azione verte sulla determinazione del comportamento
fisico-chimico dell'anidride solforosa nell'atmosfera. Per comportamento fisico-chimico debbono intendersi tutte le reazioni che si producono nell'atmosfera e che hanno l'effetto di modificare lo stato nell'anidride solforosa o durante le quali l'anidride solforosa subisce una trasformazione chimica che influisce in modo decisivo sul suo ulteriore comportamento o su quello dei prodotti di reazione.
2. RICERCHE PROPOSTE
Tali ricerche vertono sui seguenti temi:
1) Ricerche sul meccanismo naturale di eliminazione del lavaggio
e di assorbimento su superfici quali il suolo, la vegetazione, ecc.
Ricerche sui profili verticali delle concentrazioni dell'anidride solforosa e dell'acido solforico dell'atmosfera.
Questo tema puo' fornire dati fondamentali sulle lesioni provocate
negli organismi viventi, sulla corrosione dei materiali, sull'acidificazione del suolo e dell'acqua e sulla durata della persistenza dell'anidride solforosa nell'atmosfera.
2) Messa a punto di metodi di misurazione e di tecniche di
determinazione dell'acido solforico, dei solfati e dell'acidita' totale nell'atmosfera.
Tali studi sono essenziali se si vogliono risolvere i problemi
citati al punto precedente. Essi forniranno inoltre le informazioni necessarie per meglio valutare i rischi sanitari che presenta l'acido solforico e, abbinati alle ricerche di cui al punto 1), aiuteranno a definire criteri di qualita' dell'aria.
3) Intensificazione degli scambi di informazioni e di risultati
di ricerche intraprese in questo settore, ed in particolare degli scambi che i Paesi partecipanti hanno gia' istituito organizzando riunioni e scambiando personale scientifico.
3. FABBISOGNO FINANZIARIO PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE
Per realizzare le proposte sopra descritte, si ritiene necessario
un importo di 260.000 unita' di conto all'anno per 4 anni.
Questa somma comprende le spese relative a complessivamente 6
gruppi di lavoro (le spese inerenti a ciascun gruppo di lavoro rappresentano l'equivalente delle spese che comporta un ricercatore professionista).
Le spese annue relative ad un gruppo di lavoro che si dedichi allo
studio dei temi 1 e 2, sono valutate a 40.000 unita' di Conto e quelle relative al tema 3 sono valutate a 20.000 unita' di Conto.
E' possibile estendere l'azione aumentando il numero di gruppi
previsto al punto 3) e, quindi, il totale degli importi di cui all'articolo 7 dell'accordo.

Art. 1

ALLEGATO F
ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DI UN'AZIONE EUROPEA NEL SETTORE DEGLI
INCONVENIENTI AMBIENTALI SUL TEMA "ANALISI DEI MICROCONTAMINANTI
ORGANICI NELL'ACQUA".
I Governi:
della Danimarca,
della Repubblica federale tedesca,
della Spagna, della Repubblica francese,
dell'Irlanda,
della Repubblica italiana,
del Regno dei Paesi Bassi,
della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia,
del Regno di Norvegia,
della Repubblica del Portogallo,
della Confederazione svizzera,
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
in appresso denominati "firmatari",
Hanno accettato di partecipare all'azione qui di seguito definita,
in appresso denominata "azione", ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1
I firmatari coordinano i loro sforzi per l'azione intrapresa al
fine di mettere a punto tecniche il piu' possibile complete di individuazione e determinazione dei microcontaminanti organici nell'acqua. Nell'allegato figura la descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione.
Le operazioni di ricerca e di sviluppo sono effettuate
essenzialmente mediante lavori affidati a stabilimenti pubblici di ricerca che accettino di lavorare associandosi su base multinazionale. Tuttavia, possono essere stipulati contratti fra il firmatario o i firmatari interessati, da un lato, e le imprese industriali e gli altri stabilimenti di ricerca (centri di ricerca privati, istituti universitari o centri comuni) dall'altro.

Art. 2

Articolo 2
La durata dei lavori prevista per l'azione e' di 3 anni al massimo.

Art. 3

Articolo 3
Il presente accordo e' aperto alla firma degli altri Governi
europei che hanno partecipato alla Conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunita' europee, con riserva dell'accordo unanime dei firmatari. Tale accordo unanime non e' tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente accordo, purche' l'importo destinato dai nuovi firmatari ai lavori previsti per l'azione sia almeno pari a 40.000 unita' di conto per anno.

Art. 4

Articolo 4
E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato
"Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario. Ogni rappresentante puo', ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti.
Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento
stabilisce il quorum necessario per la validita' delle deliberazioni del Comitato.
Il Comitato formula raccomandazioni motivate sulle proposte di
ricerca presentategli e sull'orientamento e l'entita' dei lavori da prevedere. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro motivazione.
In seno al Comitato ogni rappresentante dispone di un voto. Le
decisioni procedurali sono acquisite a maggioranza semplice. Ogni altra decisione e' presa all'unanimita'; tuttavia, l'astensione di uno o piu' rappresentanti non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimita'.

Art. 5

Articolo 5
Il Comitato:
a) rivolge raccomandazioni agli organismi interessati sulle
ricerche che a suo parere devono essere eseguite e raccomanda la suddivisione di tali compiti tra i firmatari;
b) favorisce la cooperazione fra i partners dei vari Paesi;
c) segue l'andamento dei lavori e, ove occorra, raccomanda le
modifiche necessarie all'orientamento o all'entita' dei lavori in corso;
d) ogni anno e alla fine dell'azione pubblica una relazione
corredata di conclusioni sui risultati delle operazioni oggetto dell'azione.

Art. 6

Articolo 6
Su richiesta dei firmatari, il segretariato del Comitato viene
assicurato dalla commissione delle Comunita' europee.

Art. 7

Articolo 7
I mezzi di ricerca dedicati ai lavori previsti per l'azione sono
cosi' suddivisi tra i firmatari:
Importo
massimo
annuo
Firmatari in U.C.
Governi:
della Danimarca..................................... 40.000
della Repubblica federale tedesca................... 130.000
della Spagna........................................ 80.000
della Repubblica francese........................... 130.000
dell'Irlanda........................................ 40.000
della Repubblica italiana........................... 130.000
del Regno dei Paesi Bassi........................... 40.000
della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia 125.000
del Regno di Norvegia............................... 40.000
della Repubblica del Portogallo..................... 80.000
della Confederazione svizzera....................... 80.000
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 160.000
In tale ambito il finanziamento delle operazioni oggetto
dell'azione e' assicurato da ciascun firmatario per quanto concerne i lavori effettuati su sua iniziativa.
Tuttavia, un contributo finanziario puo' essere apportato da un
firmatario per lavori effettuati su iniziativa di un altro firmatario, in virtu' di un accordo tra loro stipulato.
Le eventuali spese comuni sono suddivise in parti uguali tra i
firmatari, escluse le spese di segretariato.

Art. 8

Articolo 8
Possono chiedere di beneficiare di contratti in virtu'
dell'articolo 1 le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, preferibilmente associati tra loro, che siano in grado di eseguire in tutto o in parte le ricerche progettate o di farne eseguire talune parti per proprio conto e sotto la propria responsabilita'.

Art. 9

Articolo 9
I firmatari trasmettono al segretariato del Comitato le proposte di
ricerche loro presentate.

Art. 10

Articolo 10
I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei
contratti da essi stipulati.

Art. 11

Articolo 11
1. Le conoscenze ed i diritti di proprieta' industriale risultanti
dai lavori di ciascuno dei firmatari nell'esecuzione dell'azione restano di proprieta' di tale firmatario quando gli appartengono a norma delle disposizioni del suo diritto nazionale. Egli puo' utilizzare le conoscenze appartenenti agli altri firmatari per le proprie esigenze in materia di sicurezza e di sanita' pubblica.
In ragione delle esigenze di cui al primo comma, gli altri
firmatari godono di una licenza non esclusiva e gratuita sulle conoscenze e sui diritti di proprieta' industriale risultanti dai lavori di un firmatario nell'esecuzione dell'azione.
2. Su richiesta di un altro firmatario, ogni firmatario concede, a
condizioni eque e ragionevoli, licenze non esclusive sulle sue conoscenze e sui suoi diritti di proprieta' industriale quali previsti al paragrafo 1 alle imprese insediate sul territorio del firmatario richiedente.
3. I firmatari non impediscono l'utilizzazione delle conoscenze e
diritti di proprieta' industriale di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni in essi previste, opponendo a detta utilizzazione diritti di proprieta' precedenti eventualmente in loro possesso.
4. Allorche', a norma del diritto nazionale, le conoscenze ed i
diritti di proprieta' industriale non appartengono a titolo esclusivo ai firmatari, essi si impegnano a farsi concedere licenze, in base alle disposizioni del loro diritto nazionale, con possibilita' di concessioni di sublicenze, onde assicurare l'effettiva applicazione del presente articolo.

Art. 12

Articolo 12
I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le
imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori ed una relazione finale.
Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono
informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai firmatari ed al Comitato. La relazione finale viene distribuita su scala piu' vasta; le condizioni di tale distribuzione vengono adottate dal Comitato.

Art. 13

Articolo 13
I firmatari inseriscono nei contratti di studio, di ricerca e di
sviluppo, salvo le disposizioni del diritto nazionale, clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finche' sussistono i diritti di proprieta' industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca e dallo sviluppo, in appresso denominati "ricerca", escluso ii know how.
1. Per quanto riguarda i lavori finanziati separatamente:
a) I diritti di proprieta' industriale sui risultati della
ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprieta'; il firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta' puo' tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti.
Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di
ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) si puo' convenire che i diritti di proprieta' industriale appartengono al firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi.
Il deposito delle domande di diritti di proprieta' industriale
risultanti dalla ricerca viene comunicato ai firmatari per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi.
b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera c), il titolare dei
diritti di proprieta' industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima puo' concedere licenze o cedere i diritti di proprieta' industriale, con obbligo di informare i firmatari della sua intenzione per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi.
c) Se le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunita'
europee le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei firmatari, di diritti di proprieta' industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del firmatario.
d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di
proprieta' industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta':
quando si devono soddisfare nei settori definiti all'articolo
11, paragrafo 1, primo comma, le esigenze del firmatario che chiede la licenza;
quando le esigenze del mercato sul territorio del firmatario
che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.
Per ottenere la concessione di queste licenze il firmatario
richiedente si rivolge al firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprieta'.
Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e
devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni. Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprieta' industriale e alle domande di diritti di proprieta' precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento.
2. Per quanto riguarda i lavori finanziati in comune le
disposizioni del punto 1 sono applicabili con la riserva che, nel caso in cui uno dei firmatari agisca in veste di mandatario degli altri firmatari, i diritti che puo' riservarsi in virtu' del punto 1, lettera a), sono estesi agli altri firmatari.
3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 si applicano mutatis mutandis
alle conoscenze non coperte dai diritti di proprieta' industriale (know how, ecc.).

Art. 14

Articolo 14
I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su
qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente accordo.

Art. 15

Articolo 15
1. Ciascuno dei firmatari notifica al piu' presto, al Segretario
generale del Consiglio delle Comunita' europee, l'espletamento delle formalita' necessarie in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente accordo.
2. Per i firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al
paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la maggioranza dei firmatari ha trasmesso tale notifica.
Per i firmatari che trasmettono la notifica suddetta dopo la data
di entrata in vigore del presente accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica.
I firmatari che non hanno ancora trasmesso la notifica suddetta
alla data di entrata in vigore del presente accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
3. Il Segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee
notifica a ciascuno dei firmatari l'avvenuto depositi delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.

Art. 16

Articolo 16
Il presente accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca,
inglese, francese, italiana e olandese, i testi facenti tutti ugualmente fede e' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei firmatari.
FATTO a Bruxelles, addi' ventitre novembre
millenovecentosettantuno.
Per il Governo della Danimarca:
Ivar NORGAARD (Ministro degli affari esteri economici)
Per il Governo della Repubblica federale tedesca:
Hans-Georg SACHS
Hans-Hilger HAUNSCHILD
Per il Governo della Spagna:
Jose' Maria LOPEZ DE LETONA (Ministro dell'industria),
Per il Governo della Repubblica francese:
Francois-Xavier ORTOLI (Ministro dello sviluppo industriale e
scientifico)
Per il Governo dell'Irlanda:
Noel T. LEMASS (segretario parlamentare del Ministro per le
finanze)
Per il Governo della Repubblica italiana:
Camillo RIPAMONTI (Ministro per il coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica)
Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi:
E.M.J.A. SASSEM (ambasciatore)
Per il Governo della Repubblica socialista federativa di
Jugoslavia:
Trpe JAKOVLEVSKI (membro del Consiglio federale esecutivo dello
SFRY)
Per il Governo del Regno di Norvegia:
Bjartmar GJERDE (Ministro per l'educazione)
Per il Governo della Repubblica del Portogallo:
M. J. DE ABREU FARO (sottosegretario di Stato per l'educazione,
amministrazione)
Per il Consiglio federale svizzero:
Hans-Peter TSCHUDI (Capo del Dipartimento federale dell'interno)
Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
Frederick CORFIELD (Ministro per l'aerospazio)

Allegato F-Allegato

Allegato
1. DEFINIZIONE DELL'AZIONE
Sviluppo di metodi che consentano di analizzare nel modo piu'
completo possibile i microcontaminanti organici contenuti in un campione d'acqua. Il metodo dovrebbe applicarsi a tutta la gamma dei costituenti organici e dovrebbe permettere di identificarne e di determinarne la concentrazione entro i limiti di individuazione prestabiliti.
Si spera di mettere a punto una combinazione di strumenti
"multirivelatrice" (e' questo lo scopo essenziale dell'azione) e, tenuto conto delle diverse possibilita' di affrontare il problema dello sviluppo di un'unita' di questo tipo, si ritiene che il metodo piu' idoneo sia la separazione per cromatografia gassosa. Il vantaggio di questo metodo consiste nel fatto che esso richiede solo piccole quantita' di materiale e che i composti separati si presentano in modo da poter essere esaminati con differenti rivelatori sensibili e selettivi, ivi compreso uno spettrometro di massa.
2. RICERCHE PROPOSTE
L'azione proposta verte su una serie di temi elencati qui di
seguito:
I. Determinazione di dati di riferimento (divisione 1)
a) elenco dei microcontaminanti organici presenti o di cui si
sospetta la presenza nelle acque contaminate;
b) raccolta di dati gia' esistenti (spettri SM, IN, RMN, dati
CG);
c) preparazione chimica di contaminanti di riferimento (compresi
i metaboliti) destinati alle misure fisico-chimiche;
d) misure fisico-chimiche su contaminanti di riferimento.
II. Unita' analitica
a) campionamento e trattamento (divisione 2);
b) tecniche di separazione e di individuazione (divisione 3);
c) accoppiamento SM/CG (divisione 4);
d) valutazione dell'accoppiamento SM/CG (modalita' operativa e
parametri) (divisione 5).
III. Trattamento dei dati (divisione 6)
a) Hardware;
b) Software.
3. NECESSITA' FINANZIARIE E ATTUAZIONE DELL'AZIONE
Partendo dall'ipotesi che l'azione si svolga in 3 anni, si possono
prevedere le seguenti spese:
I. Determinazione dei dati di riferimenti...... 1.200.000 U.C.
II. Unita analitica:
a) campionamento e trattamento.............. 880.000 U.C.
b) metodi di separazione e di individuazione 93.000 U.C.
c) accoppiamento SM/CG...................... 130.000 U.C.
d) operazione SM/CG......................... 300.000 U.C.
III. Trattamento dei dati........................ 400.000 U.C.
--------------
3.003.000 U.C.
Per l'esecuzione dei lavori sono stati previsti laboratori atti ad
assicurare il coordinamento a livello internazionale per 5 delle 6 divisioni principali dell'azione, nonche' laboratori nazionali disposti ad armonizzare i loro lavori all'interno del proprio Paese per ciascuna delle divisioni.
Inoltre, i lavori relativi al trattamento dei dati saranno
ritardati di almeno un anno; per la divisione 6 il laboratorio di coordinamento non sara' designato e il programma dettagliato non sara' elaborato finche' saranno in corso di attuazione gli altri temi.

Art. 1

ALLEGATO G ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA AZIONE EUROPEA NEL SETTORE DEGLI INCONVENIENTI AMBIENTALI SUL TEMA "TRATTAMENTO DELLE MELME DI
DEPURAZIONE".
I Governi:
della Danimarca,
della Repubblica federale tedesca,
della Repubblica francese,
della Repubblica italiana,
del Regno dei Paesi Bassi,
della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia,
del Regno di Norvegia,
della Confederazione svizzera,
della Svezia,
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
in appresso denominati "firmatari",
Hanno accettato di partecipare all'azione qui di seguito definita,
in appresso denominata "azione", ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1
I firmatari coordinano i loro sforzi per l'azione intrapresa al
fine di confrontare i metodi di trattamento e di eliminazione delle melme di depurazione applicati in vari Paesi. Nell'allegato figura la descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione.
Le operazioni di ricerca e di sviluppo sono effettuate
essenzialmente mediante lavori affidati a stabilimenti pubblici di ricerca che accettino di lavorare associandosi su base multinazionale. Tuttavia, possono essere stipulati contratti fra il firmatario o i firmatari interessati, da un lato, e le imprese industriali e gli altri stabilimenti di ricerca (centri di ricerca privati, istituti universitari o centri comuni) dall'altro.

Art. 2

Articolo 2
La durata dei lavori prevista per l'azione e' di due anni al
massimo; il tema 3 deve essere attuato dai firmatari interessati durante tale periodo.

Art. 3

Articolo 3
Il presente accordo e' aperto alla firma degli altri Governi
europei che hanno partecipato alla Conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunita' europee, con riserva dell'accordo unanime dei firmatari. Tale accordo unanime non e' tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente accordo, purche' l'importo destinato dai nuovi firmatari ai lavori previsti per l'azione sia almeno pari a 20.000 unita' di conto per anno.

Art. 4

Articolo 4
E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato
"Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario. Ogni rappresentante puo', ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti.
Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento
stabilisce il quorum necessario per la validita' delle deliberazioni del Comitato.
Il Comitato formula raccomandazioni motivate sulle proposte di
ricerca presentategli e sull'orientamento e l'entita' dei lavori da prevedere. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro motivazione.
In seno al Comitato ogni rappresentante dispone di un volo. Le
decisioni procedurali sono acquisite a maggioranza semplice. Ogni altra decisione e' presa all'unanimita'; tuttavia, l'astensione di uno o piu' rappresentanti non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimita'.

Art. 5

Articolo 5
Il Comitato:
a) rivolge raccomandazioni agli organismi interessati sulle
ricerche che, a suo parere, devono essere eseguite e raccomanda la suddivisione di tali compiti tra i firmatari;
b) favorisce la cooperazione tra i partners dei vari;
c) segue l'andamento dei lavori e, ove occorra, raccomanda le
modifiche necessarie all'orientamento o all'entita' dei lavori in corso;
d) ogni anno ed alla fine dell'azione pubblica una relazione,
corredata di conclusioni sui risultati delle operazioni oggetto dell'azione.

Art. 6

Articolo 6
Su richiesta dei firmatari il segretariato del Comitato viene
assicurato dalla commissione delle Comunita' europee.

Art. 7

Articolo 7
I mezzi di ricerca dedicati ai lavori previsti per la azione sono
cosi' suddivisi fra i firmatari:
Importo
massimo
annuo
Firmatari in U.C.
Governi:
della Danimarca......................................... 40.000
della Repubblica federale tedesca....................... 51.000
della Repubblica francese (esclusivamente per il tema 1) 45.000
della Repubblica italiana............................... 60.000
del Regno dei Paesi Bassi............................... 30.000
della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.... 40.000
del Regno di Norvegia................................... 60.000
della Confederazione svizzera........................... 120.000
della Svezia............................................ 50.000
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord..... 20.000
In tale ambito, il finanziamento delle operazioni oggetto
dell'azione e' assicurato da ciascun firmatario per quanto concerne i lavori da effettuare di sua iniziativa.
Tuttavia, un contributo finanziario puo' essere apportato da un
firmatario per lavori effettuati su iniziativa di un altro firmatario, in virtu' di un accordo tra loro stipulato.
Le eventuali spese comuni sono suddivise in parti uguali tra i
firmatari, escluse le spese di segretariato.

Art. 8

Articolo 8
Possono chiedere di beneficiare di contratti in virtu'
dell'articolo 1, le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, preferibilmente associati tra loro, che siano in grado di eseguire in tutto o in parte le ricerche progettate o di farne eseguire talune parti per proprio conto e sotto la propria responsabilita'.

Art. 9

Articolo 9
I firmatari trasmettono al segretariato del Comitato le proposte di
ricerche loro presentate.

Art. 10

Articolo 10
I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei
contratti da essi stipulati.

Art. 11

Articolo 11
1. Le conoscenze ed i diritti di proprieta' industriale risultanti
dai lavori di ciascuno dei firmatari nell'esecuzione dell'azione restano di proprieta' di tale firmatario quando gli appartengono a norma delle disposizioni del suo diritto nazionale. Egli puo' utilizzare le conoscenze appartenenti agli altri firmatari per le proprie esigenze in materia di sicurezza pubblica e di sanita' pubblica.
In ragione delle esigenze di cui al primo comma, gli altri
firmatari godono di una licenza non esclusiva e gratuita sulle conoscenze e sui diritti di proprieta' industriale risultanti dai lavori di un firmatario nell'esecuzione dell'azione.
2. Su richiesta di un altro firmatario, ogni firmatario concede, a
condizioni eque e ragionevoli e tenendo conto della partecipazione finanziaria del firmatario richiedente, licenze non esclusive sulle sue conoscenze e sui suoi diritti di proprieta' industriale quali previsti al paragrafo 1 alle imprese insediate sul territorio del firmatario richiedente.
3. I firmatari non impediscono l'utilizzazione delle conoscenze e
diritti di proprieta' industriale di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni in essi previste, opponendo a detta utilizzazione diritti di proprieta' precedenti eventualmente in loro possesso.
4. Allorche', a norma del diritto nazionale, le conoscenze ed i
diritti di proprieta' industriale non appartengono a titolo esclusivo ai firmatari, essi si impegnano a farsi concedere licenze, in base alle disposizioni del loro diritto nazionale, con possibilita' di concessione di sublicenze, onde assicurare l'effettiva applicazione del presente articolo.

Art. 12

Articolo 12
I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le
imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori ed una relazione finale.
Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono
informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai firmatari ed al Comitato. La relazione finale viene distribuita su scala piu' vasta; le condizioni di tale distribuzione vengono adottate dal Comitato.

Art. 13

Articolo 13
I firmatari inseriscono nei contratti di studio, di ricerca e di
sviluppo, salvo le disposizioni del diritto nazionale, clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finche' sussistono i diritti di proprieta' industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca o dallo sviluppo, in appresso denominati "ricerca", escluso il know how.
1. Per quanto riguarda i lavori finanziati separatamente:
a) I diritti di proprieta' industriale sui risultati della
ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprieta'; il firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta' puo' tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti.
Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di
ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) si puo' convenire che i diritti di proprieta' industriale appartengono al firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi.
Il deposito delle domande di diritti di proprieta' industriale
risultanti dalla ricerca viene comunicato ai firmatari per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi.
b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera c), il titolare dei
diritti di proprieta' industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima puo' concedere licenze o cedere i diritti di proprieta' industriale, con l'obbligo di informare i firmatari della sua intenzione per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi.
c) Se le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunita'
europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei firmatari, di diritti di proprieta' industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del firmatario.
d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di
proprieta' industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta':
quando si devono soddisfare nei settori definiti all'articolo
11, paragrafo 1, primo comma, le esigenze del firmatario che chiede la licenza;
quando le esigenze del mercato sul territorio del firmatario
che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.
Per ottenere la concessione di queste licenze il firmatario
richiedente si rivolge al firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprieta'.
Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e
devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni. Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprieta' industriale e alle domande di diritti di proprieta' precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento.
2. Per quanto riguarda i lavori finanziati in comune le
disposizioni del punto 1 sono applicabili con la riserva che, nel caso in cui uno dei firmatari agisca in veste di mandatario degli altri firmatari, i diritti che puo' riservarsi in virtu' del punto 1, lettera a), sono estesi agli altri firmatari.
3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 si applicano mutatis mutandis
alle conoscenze non coperte dai diritti di proprieta' industriale (know how, ecc.).

Art. 14

Articolo 14
I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su
qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente accordo.

Art. 15

Articolo 15
1. Ciascuno dei firmatari notifica al piu' presto, al Segretario
generale del Consiglio delle Comunita' europee, l'espletamento delle formalita' necessarie in base alle sue disposizioni interne per l'entrata in vigore del presente accordo.
2. Per i firmatari che hanno trasmesso la notifica prevista al
paragrafo 1, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la maggioranza dei firmatari ha trasmesso tale notifica.
Per i firmatari che trasmettono la notifica suddetta dopo la data
di entrata in vigore del presente accordo, esso entra in vigore alla data di ricezione della notifica.
I firmatari che non hanno ancora trasmesso la notifica suddetta
alla data di entrata in vigore del presente accordo, possono partecipare ai lavori del Comitato senza diritto di voto per un periodo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
3. Il Segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee
notifica a ciascuno dei firmatari l'avvenuto deposito delle notifiche di cui al paragrafo 1 e la data di entrata in vigore del presente accordo.

Art. 16

Articolo 16
Il presente accordo, redatto in unico esemplare, in lingua tedesca,
inglese, francese, italiana e olandese, i testi facenti tutti ugualmente fede, e' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei firmatari.
FATTO a Bruxelles, addi' ventitre novembre
millenovecentosettantuno.
Per il Governo della Danimarca:
Ivar NORGAARD (Ministro degli affari esteri economici)
Per il Governo della Repubblica federale tedesca:
Hans-Georg SACHS
Hans-Hilger HAUNSCHILD
Per il Governo della Repubblica francese:
Francois-Xavier ORTOLI (Ministro dello sviluppo industriale e
scientifico)
Per il Governo della Repubblica italiana:
Camillo RIPAMONTI (Ministro per il coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica)
Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi:
E.M.T.A. SASSEN (ambasciatore)
Per il Governo della Repubblica socialista federativa di
Jugoslavia:
Trpe JAKOVLEVSKI (membro del Consiglio federale esecutivo dello
SFRY)
Per il Governo del Regno di Norvegia:
Bjartmar GJERDE (Ministro per l'educazione)
Per il Consiglio federale svizzero:
Hans-Peter TSCHUDI (Consigliere federale Capo del Dipartimento
federale dell'interno)
Per il Governo della Svezia:
Sven BACKLUND (ambasciatore straordinaria e plenipotenziario
della Svezia)
Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
Frederick CORFIELD (Ministro per l'aerospazio)

Allegato G-Allegato

Allegato
1. DEFINIZIONE DELL'AZIONE
Estimazione dei metodi di trattamento e di eliminazione delle melme di depurazione mediante valutazione comparativa, sulla base di criteri standard, degli impianti su scala industriale esistenti nei vari Paesi.
Per procedere alla valutazione comparativa proposta e' necessario poter disporre di metodi uniformi per determinare la natura e le proprieta' delle melme di depurazione. E' indispensabile procedere alla suddetta armonizzazione prima di passare alle applicazioni pratiche. Di conseguenza, la prima parte del progetto comprendera' lavori di laboratorio che consentano di raggiungere un accordo sui metodi di caratterizzazione da adottare. Questa prima fase dei lavori sara' seguita da un'altra fase di lavori in laboratorio destinati a perfezionare i metodi per la caratterizzazione delle melme di depurazione.
2. RICERCHE PROPOSTE
Esse vertono sui temi seguenti:
a) Lavori in laboratorio.
Adozione di un metodo a livello internazionale (tema 1). Lavori comuni di laboratorio per il perfezionamento dei metodi esistenti (tema 2). Le caratteristiche da studiare nell'ambito dei temi suddetti sono le seguenti:
- valore calorifico,
- analisi granulometrica,
- resistenza specifica alla filtrazione e determinazione della struttura dello stato colloidale e degli stadi di legamento dell'acqua,
- proprieta' reologiche con misurazione della viscosita' e della coesione,
- centrifugabilita'.
b) Applicazioni pratiche
Valutazione degli impianti industriali che procedono all'incenerimento combinato delle melme e delle immondizie (tema 3).
Questi impianti comprendono due tipi di inceneritori. Nel primo tipo le melme e le immondizie sono bruciate insieme nelle stesse camere di combustione secondo una tecnica detta "inceneritore unico", mentre nel secondo tipo esse sono bruciate in impianti separati situati nel medesimo luogo; il calore viene trasferito dall'inceneritore delle immondizie nell'inceneritore delle melme secondo una tecnica detta "incenerimento affiancato.
I metodi e criteri di valutazione dovranno essere accuratamente precisati affinche' il confronto possa essere effettuato con la massima obiettivita'. Potrebbero essere utilizzati due mezzi. I processi verbali di esercizio, per esempio per un periodo di un anno, sarebbero mantenuti secondo uno schema uniforme analogo al modello riportato nell'allegato I al documento COST/ 100/2/71 riv. 2.
Potrebbe risultare necessario attrezzare gli impianti attuali con apparecchiature di misura e di registrazione supplementari onde ottenere tutti i dati prescritti. Inoltre, almeno una volta all'anno, si procedera' durante 24 ore ad uno studio completo del rendimento dell'impianto e, in particolare, del suo bilancio termico.
3. NECESSITA' FINANZIARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE
Tema 1 Normalizzazione dei metodi attuali di
caratterizzazione delle melme di depurazione,
Durata: 1 anno,
Ciascun laboratorio occuperebbe un uomo
durante 6 mesi a 40.000 U.C.,
10 Paesi hanno espresso la loro volonta a
40.000 U.C................................... 200.000 U.C.
Tema 2 Miglioramento dei metodi attuali di
caratterizzazione delle melme di depurazione,
Durata: 1 anno,
Ciascun laboratorio occuperebbe un uomo
a 40.000 U.C. all'anno,
10 Paesi hanno espresso la loro volonta di
partecipare ai lavori = 10 uomini/anno a
40.000 U.C................................... 400.000 U.C.
Tema 3 Valutazione degli impianti di incenerimento
combinati delle melme e delle immondizie,
Durata: 1 anno,
6 impianti saranno studiati,
Processi erbali a lungo termine a 10.000 U.C.
per impianto = 60.000 U.C.,
2 esami intensivi per impianto a 15.000 U.C.
ciascuno = 180.000 U.C....................... 240.000 U.C.
------------- 840.000 U.C.
Visto, il Ministro per gli affari esteri
MORO
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