Monitoring Gesetzessammlung

075U0692

IT - DL e Leggi di Conversione

075U0692

Convention CONVENTION INTERNATIONALE concernant LE TRANSPORT DES MARCHANDISES PAR CHEMINS DE FER (CIM) Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Convenzione (LEGGE 27 ottobre 1975 n. 692)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali adottati a Berna:
a) Convenzione concernente il trasporto per ferrovia delle merci (CIM), con relativi allegati - 7 febbraio 1970;
b) Convenzione concernente il trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati - 7 febbraio 1970;
c) Protocollo addizionale alle convenzioni di cui alle precedenti lettere a) e b) - 7 febbraio 1970;
d) Protocollo concernente i contributi alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia da parte degli Stati parti delle convenzioni del 25 febbraio 1961, sul trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) - 7 febbraio 1970;
e) Protocollo concernente la maggiorazione dei tassi chilometrici massimali di contribuzione degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia - 9 novembre 1973;
f) Protocollo concernente l'entrata in vigore delle convenzioni di cui alle lettere a) e b) e del loro protocollo addizionale di cui alla lettera c) - 9 novembre 1973.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dall'entrata in vigore fissata negli atti stessi.

Art. 3

Gli atti di concessione, che deroghino alla norma sulla competenza del giudice, fissata rispettivamente dagli articoli 44 e 40 delle convenzioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, saranno resi esecutivi con atti aventi forza di legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 ottobre 1975 LEONE MORO - RUMOR - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: REALE

Convention

CONVENTION INTERNATIONALE
concernant
LE TRANSPORT DES MARCHANDISES PAR CHEMINS DE FER (CIM)
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE UFFICIALE
ai sensi dell'articolo 70 della Convenzione CIM e dell'articolo 65 della Convenzione CIV
N.B. - Il testo facente fede, in caso di divergenza, e' unicamente quello in lingua francese qui sopra riportato.
CONVENZIONE INTERNAZIONALE
per
IL TRASPORTO DELLE MERCI PER FERROVIA
(CIM) del 7 febbraio 1970
I PLENIPOTENZIARI SOTTOSCRITTI
avendo riconosciuto la necessita' di sottoporre a revisione la
Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia, firmata a Berna il 25 febbraio 1961, hanno deciso, in conformita' dell'articolo 69 della Convenzione stessa, di concludere una nuova Convenzione a tale scopo ed hanno concordato i seguenti articoli:
Articolo 1
Ferrovie e trasporti ai quali si applica la Convenzione
par. 1. - La presente Convenzione si applica, salvo le eccezioni
previste nei paragrafi seguenti, a tutte le spedizioni di merci consegnate per il trasporto con una lettera di vettura diretta, valida per un percorso che tocchi i territori di almeno due Stati contraenti e che comprenda esclusivamente linee iscritte nella lista compilata a norma dell'articolo 59.
par. 2. - Le spedizioni, la cui stazione (1) di partenza e quella destinataria sono situate sul territorio di uno stesso Stato e che toccano il territorio di un altro Stato solamente in transito non sono soggette alla presente Convenzione:
a) quando le linee percorse in transito sono esercitate
esclusivamente da una ferrovia dello Stato di partenza;
b) anche quando le linee percorse in transito non sono esercitate
esclusivamente da una ferrovia dello Stato di partenza, se gli Stati o le ferrovie interessati abbiano concluso accordi in virtu' dei quali questi trasporti non sono considerati come internazionali.
par. 3. - Le spedizioni fra stazioni di due Stati limitrofi e tra stazioni di due Stati in transito per il territorio di un terzo Stato, se si effettuano su linee esercitate esclusivamente da ferrovie di uno di questi tre Stati, sono soggette al diritto di tale Stato, in tutti i casi in cui il mittente, utilizzando la relativa lettera di vettura, rivendichi il regime del regolamento interno applicabile a dette ferrovie, e se le leggi ed i regolamenti degli Stati interessati non vi si oppongano.
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(1) Per "Stazione", s'intendono anche i porti dei servizi di navigazione e ogni impianto dei servizi automobilistici aperti al pubblico per l'esecuzione del contratto di trasporto.

Art. 2

Articolo 2
Disposizioni relative ai trasporti combinati
par. 1. - Nella lista di cui all'articolo 1, oltre alle ferrovie, possono essere iscritte le linee regolari di servizi automobilistici o di navigazione che completino percorsi ferroviari e sulle quali siano eseguiti i trasporti internazionali, sotto riserva che quando esse colleghino almeno due Stati contraenti possono essere iscritte nella lista soltanto con il consenso comune di tali Stati.
par. 2. - Le imprese esercenti tali linee hanno tutti gli obblighi e tutti i diritti stabiliti per le ferrovie dalla presente Convenzione, salvo le deroghe rese necessarie dalle diverse modalita' del trasporto. Tuttavia, non e' permesso derogare alle regole sulla responsabilita' stabilite dalla presente Convenzione.
par. 3. - Lo Stato che desidera fare iscrivere nella lista una
delle linee indicate nel par. 1 deve provvedere affinche' le deroghe previste nel par. 2 siano pubblicate con le stesse forme delle tariffe.
par. 4. - Per i trasporti internazionali eseguiti in parte da
ferrovie ed in parte da servizi di trasporto diversi da quelli indicati nel par. 1, le ferrovie possono concordare con le imprese di trasporto interessate disposizioni tariffarie con regime giuridico diverso da quello della presente Convenzione, per tener conto delle peculiarita' di ciascun modo di trasporto. In tale caso, le ferrovie possono prescrivere l'uso di un documento di trasporto diverso da quello contemplato dall'articolo 6, § 1, della presente Convenzione.

Art. 3

Articolo 3
Oggetti esclusi dal trasporto
Sono esclusi dal trasporto:
a) gli oggetti il cui trasporto e' riservato all'Amministrazione postale, sia pure su uno solo dei territori da percorrere;
b) gli oggetti che per le loro dimensioni, il loro peso o il loro
condizionamento, non si prestano al trasporto richiesto, a causa degli impianti o del materiale anche di una sola delle ferrovie interessate;
c) gli oggetti il cui trasporto e' proibito sia pure su uno solo dei territori da percorrere;
d) le materie e gli oggetti esclusi dal trasporto conformemente all'Allegato 1 alla presente Convenzione, salvo le deroghe previste nell'articolo 4, par. 2.

Art. 4

Articolo 4
Oggetti ammessi al trasporto a determinate condizioni
par. 1. - Sono ammessi al trasporto a determinate condizioni:
a) le materie e gli oggetti ammessi al trasporto alle condizioni dell'Allegato 1 alla presente Convenzione o degli accordi e delle clausole tariffarie previste dal par. 2;
b) i trasporti di feretri sono ammessi alle condizioni seguenti: 1° il trasporto deve essere eseguito a grande velocita';
2° le spese devono essere pagate dal mittente;
3° gli assegni e le spese anticipate non sono ammessi;
4° la lettera di vettura non deve contenere la menzione "fermo
stazione";
5° il trasporto e' soggetto alle leggi ed ai regolamenti di
ciascuno Stato, a meno che non sia regolato da Convenzioni speciali fra piu' Stati; la scorta non e' necessaria se il mittente si impegna, mediante menzione nella lettera di vettura, di far ritirare la salma entro il termine prescritto nel Paese di destinazione;
c) i veicoli ferroviari circolanti sulle proprie ruote sono
ammessi alla condizione che una ferrovia constati che essi sono atti a circolare, e lo attesti con iscrizione sul veicolo stesso o con speciale certificato; le locomotive, i tenders e le automotrici devono inoltre essere scortati da un agente, fornito dal mittente, che sia particolarmente competente ad assicurarne la lubrificazione; i veicoli ferroviari circolanti sulle proprie ruote, diversi dalle locomotive, tenders e automotrici, possono essere scortati da un agente con il compito precipuo di assicurarne la lubrificazione. Se il mittente intende avvalersi di tale facolta', deve farne menzione nella lettera di vettura;
d) gli animali vivi sono ammessi alle condizioni seguenti:
1° devono essere scortati da un custode fornito dal mittente.
Il custode non e' tuttavia necessario:
- se trattasi di piccoli animali consegnati per il trasporto in
un imballaggio;
- se cio' e' previsto dalle tariffe internazionali o
- se le ferrovie partecipanti al trasporto vi abbiano
rinunciato su richiesta del mittente; in questo caso, salvo convenzione contraria, la ferrovia e' esonerata dalla responsabilita' per perdita o avaria risultanti da un rischio che la scorta aveva per scopo di evitare.
Il mittente deve indicare nella lettera di vettura il numero dei
custodi o, se le spedizioni non sono scortate, annotarvi la menzione "senza scorta";
2° il mittente deve osservare le prescrizioni di polizia
veterinaria degli Stati di partenza, di destinazione e di transito; 3° la lettera di vettura non deve contenere la menzione "fermo
stazione";
e) gli oggetti il cui trasporto presenta speciali difficolta' a causa delle loro dimensioni, del loro peso e del loro condizionamento, tenuto altresi' conto degli impianti o del materiale anche di una sola delle ferrovie interessate, sono ammessi soltanto a particolari condizioni da determinare in ogni caso dalla ferrovia, previa intesa con il mittente; tali condizioni possono derogare alle prescrizioni stabilite dalla presente Convenzione.
par. 2. - Due o piu' Stati contraenti possono stabilire, mediante accordi, che talune materie e taluni oggetti esclusi dal trasporto in base all'Allegato I alla presente Convenzione siano ammessi a determinate condizioni al trasporto internazionale tra detti Stati, o che le materie e gli oggetti indicati nell'Allegato I siano ammessi a condizioni meno rigorose di quelle previste in tale Allegato.
Le ferrovie possono, altresi', mediante clausole inserite nelle
loro tariffe, ammettere talune materie e taluni oggetti che l'Allegato I alla presente Convenzione esclude dal trasporto, o adottare condizioni meno rigorose di quelle previste nell'Allegato I per le materie e gli oggetti che tale Allegato ammette solo a determinate condizioni.
Gli accordi e le clausole tariffarie di tal genere devono essere
comunicati all'Ufficio centrale dei Trasporti Internazionali per Ferrovia.

Art. 5

Articolo 5
Obbligo al trasporto per la ferrovia
par. 1. - La ferrovia deve effettuare, alle condizioni della
presente Convenzione, qualunque trasporto di merci, purche':
a) il mittente osservi le prescrizioni della Convenzione;
b) il trasporto sia possibile con i mezzi normali di trasporto
che permettono di soddisfare le ordinarie esigenze del traffico;
c) il trasporto non sia impedito da circostanze che la ferrovia non possa evitare ed alle quali non dipenda da essa ovviare.
par. 2. - La ferrovia ha l'obbligo di accettare gli oggetti il cui carico, trasbordo o scarico esigono l'uso di mezzi speciali, soltanto se le stazioni, ove tali operazioni devono essere eseguite, dispongono di tali mezzi.
par. 3. - La ferrovia ha l'obbligo di accettare soltanto le
spedizioni il cui trasporto possa eseguirsi senza ritardo; le prescrizioni in vigore presso la stazione di partenza stabiliscono in quali casi questa deve accettare provvisoriamente in deposito le spedizioni che non si trovino nella condizione predetta.
par. 4. - Quando l'autorita' competente abbia deciso che:
a) il servizio sia soppresso o sospeso in tutto o in parte;
b) alcune spedizioni siano escluse o ammesse soltanto a
determinate condizioni, i provvedimenti adottati a tale scopo devono essere portati senza indugio a conoscenza del pubblico e delle ferrovie, le quali hanno l'obbligo di informare in proposito le ferrovie degli altri Stati ai fini della loro pubblicazione.
par. 5. - Le ferrovie possono decidere, di comune accordo e salvo approvazione dei loro Governi, di limitare il trasporto delle merci, per determinate relazioni, a punti di confine ed a Paesi di transito determinati.
Tali provvedimenti sono portati a conoscenza dell'Ufficio Centrale che li comunica ai Governi degli Stati contraenti. Essi si considerano come accettati se, nel termine di un mese a decorrere dalla data della comunicazione, non sia stata formulata alcuna opposizione da parte di uno Stato contraente. In caso di opposizione, se l'Ufficio Centrale non riesce a eliminare le divergenze, esso convoca i rappresentanti degli Stati contraenti.
Dal momento in cui questi provvedimenti possono essere considerati come accettati, l'Ufficio centrale ne informa gli Stati contraenti.
Essi vengono quindi riportati in liste speciali e pubblicati nella forma prevista per le tariffe internazionali.
Tali provvedimenti entrano in vigore un mese dopo la comunicazione dell'Ufficio centrale, prevista al terzo alinea.
par. 6. - Qualsiasi infrazione commessa dalla ferrovia alle
disposizioni del presente articolo puo' dar luogo ad azione per il risarcimento del danno causato.

Art. 6

Articolo 6
Tenore e forma della lettera di vettura
par. 1. - Per ogni spedizione soggetta alla presente Convenzione, il mittente deve presentare una lettera di vettura debitamente compilata.
Le ferrovie fissano, per la piccola velocita' e per la grande
velocita', il modello di lettera di vettura, il quale deve prevedere un duplicato per il mittente.
Per quanto concerne le decisioni delle ferrovie riguardo al modello
della lettera di vettura, sono applicabili per analogia le disposizioni dell'articolo 5, par. 5, secondo alinea e prima frase del terzo alinea.
Per determinati traffici importanti o per determinati traffici tra Paesi limitrofi, le tariffe possono prescrivere l'impiego di una lettera di vettura semplificata, adattata alle caratteristiche dei traffici considerati.
par. 2. - Le lettere di vettura devono essere stampate in due od
eventualmente in tre lingue, delle quali una almeno deve essere scelta tra le lingue francese, tedesca o italiana.
Le tariffe internazionali possono stabilire la lingua nella quale devono essere redatte nella lettera di vettura le indicazioni del mittente. In mancanza di disposizioni del genere, tali indicazioni devono essere redatte in una delle lingue ufficiali del Paese di partenza con l'aggiunta di una traduzione in francese, tedesco o italiano, a meno che le indicazioni non siano redatte in una di queste lingue.
La ferrovia puo' esigere che le indicazioni e dichiarazioni, da
apporre dal mittente sulla lettera di vettura e sui suoi allegati, siano scritte in caratteri latini.
par. 3. - La scelta del modello bianco della lettera di vettura o di quello a bordi rossi indica se la merce deve essere trasportata a piccola od a grande velocita'. La richiesta della grande velocita' su una parte del percorso e della piccola sull'altra parte non e' ammessa, salvo accordi fra tutte le ferrovie interessate.
par. 4. - Le indicazioni riportate sulla lettera di vettura devono essere scritte o stampate a caratteri indelebili. Non sono ammesse lettere di vettura corrette o raschiate, ne' quelle sulle quali siano stati incollati pezzi di carta. Le cancellature sono tollerate purche' il mittente le approvi con la sua firma e, trattandosi del numero o del peso dei colli, ripeta in tutte lettere le quantita' corrette.
par. 5. - La lettera di vettura deve portare, in ogni caso, le
seguenti indicazioni:
a) la designazione della stazione destinataria, con tutte le
specificazioni necessarie per evitare ogni equivoco nel caso di diverse stazioni che servano sia la stessa localita', sia localita' aventi lo stesso nome o nome analoghi;
b) il nome e l'indirizzo del destinatario. Come destinatario deve
essere indicata una sola persona fisica o altro soggetto di diritto.
L'indicazione quale destinatario della stazione di destinazione o di un agente della medesima e' ammessa soltanto se la tariffa applicabile lo consenta espressamente. Gli indirizzi senza l'indicazione del nome del destinatario, come "all'ordine di...", oppure "al portatore del duplicato della lettera di vettura", non sono autorizzati;
c) la designazione della merce. Il mittente deve indicare, con la
prescritta denominazione, le merci ammesse al trasporto a determinate condizioni in virtu' dell'articolo 4, par. 1, lettera a), e del par. 2, le altre merci, quando il mittente richieda l'applicazione di una determinata tariffa, con la denominazione da questa prevista e, in tutti gli altri casi, con la denominazione, corrispondente alla natura delle merci, usata in commercio nello Stato di partenza;
d) il peso o, in mancanza, una indicazione analoga conforme alle prescrizioni della ferrovia mittente. Quando le leggi od i regolamenti del Paese di partenza danno facolta' al mittente di consegnare le merci senza indicazione del peso, o senza l'indicazione che ne tiene luogo, tale peso o tale indicazione devono essere iscritti a cura della ferrovia di partenza;
e) per le spedizioni in piccole partite: il numero dei colli e la
descrizione dell'imballaggio.
Queste stesse indicazioni devono figurare nella lettera di vettura relativa ai carri completi con una o piu' parti di carico, spedite in traffico ferroviario-marittimo e che debbono essere trasbordate.
Per le spedizioni il cui carico incombe al mittente: il numero del carro e, inoltre, per i carri privati, la tara;
f) l'enumerazione dettagliata dei documenti che sono richiesti
dalle autorita' doganali e da altre autorita' amministrative e che si trovano allegati alla lettera di vettura o che, in base alle indicazioni ivi contenute, sono da tenere a disposizione della ferrovia in una determinata stazione, in un ufficio doganale o in un ufficio di qualsiasi altra autorita';
g) il nome e l'indirizzo del mittente completati, se egli lo
ritenga utile, con l'indirizzo telegrafico o telefonico. Una sola persona fisica o altro soggetto di diritto deve figurare come mittente sulla lettera di vettura. Se le leggi ed i regolamenti in vigore nella stazione mittente lo esigono, il mittente deve aggiungere al suo nome ed al suo indirizzo la propria firma manoscritta, a stampa od apposta mediante un timbro; a tal fine, il modello di lettera di vettura utilizzato puo' prevedere la menzione "firma".
par. 6. - La lettera di vettura, inoltre, deve contenere, se del
caso, tutte le altre indicazioni previste nella presente Convenzione e, particolarmente, le seguenti:
a) l'indicazione "fermo stazione" o l'altra "da consegnare a
domicilio", se questi modi di riconsegna sono ammessi nella stazione destinataria. Il mittente che richiede la riconsegna della spedizione nel raccordo del destinatario deve iscrivere sulla lettera di vettura la corrispondente indicazione, dopo il nome e l'indirizzo del destinatario;
b) le tariffe da applicare, particolarmente le tariffe speciali od eccezionali previste nell'articolo 11, par. 4, lettera c), e nell'articolo 35;
c) la somma in cifre rappresentante l'interesse alla riconsegna, dichiarato in conformita' dello articolo 20;
d) le spese che il mittente prende a suo carico in conformita'
delle disposizioni dell'articolo 17;
e) l'importo in cifre dell'assegno e delle spese anticipate
(articolo 19);
f) l'itinerario prescritto in conformita' alle disposizioni
dell'articolo 10, par. 1, e l'indicazione delle stazioni nelle quali devono compiersi le operazioni doganali e di altre autorita' amministrative;
g) le indicazioni relative alle formalita' richieste dalle
autorita' doganali e da altre autorita' amministrative, conformemente all'articolo 15, par. 1, secondo alinea;
h) l'indicazione che il destinatario non ha il diritto di
modificare il contratto di trasporto; detta indicazione deve essere cosi' redatta: "Destinatario non autorizzato a dare ordini ulteriori;
i) il numero dei custodi o l'indicazione "senza scorta",
conformemente all'articolo 4, par. 1, lettera d), 1°.
par. 7. - Se nella lettera di vettura lo spazio riservato alle
indicazioni del mittente risulta insufficiente, e' necessario utilizzare fogli complementari che diventano parti integranti della lettera di vettura. Questi fogli complementari devono avere lo stesso formato della lettera di vettura e devono essere compilati a decalco in tanti esemplari quanti ne comporta la lettera di vettura ed essere firmati dal mittente. La lettera di vettura deve menzionare l'esistenza dei fogli complementari. Se viene indicato il peso totale della spedizione, tale indicazione deve essere riportata sulla lettera di vettura medesima.
par. 8. - Non e' permesso inserire nella lettera di vettura altre dichiarazioni, salvo che esse siano prescritte o ammesse dalle leggi e dai regolamenti d'uno Stato o dalle tariffe, e non siano contrarie alla presente Convenzione.
E' vietato sostituire la lettera di vettura con altri documenti o unirvi documenti diversi da quelli prescritti o ammessi dalla presente Convenzione o dalle tariffe.
par. 9. - Per ogni spedizione deve essere compilata una lettera di vettura. Tuttavia, non debbono essere consegnate al trasporto, con una stessa lettera di vettura:
a) le merci che, a causa della loro natura, non possono essere
caricate insieme senza inconvenienti;
b) le merci il cui carico incombe in parte alla ferrovia e in
parte al mittente;
c) le merci il cui carico in comune costituisca infrazione alle prescrizioni della dogana o di altre autorita' amministrative;
d) le merci ammesse al trasporto a determinate condizioni, quando
si tratti di materie e oggetti il cui carico in comune o con altre merci e' vietato in base all'Allegato I alla presente Convenzione od in virtu' degli accordi e delle clausole tariffarie previsti all'articolo 4, par. 2.
par. 10. - Una sola lettera di vettura non puo' riguardare che il carico di un solo carro. Tuttavia, con una sola lettera di vettura possono essere consegnati al trasporto:
a) le cose indivisibili e quelle di dimensioni eccezionali il cui
carico richieda piu' di un carro;
b) le spedizioni caricate in piu' carri, quando disposizioni
particolari inerenti al traffico, tariffe internazionali o accordi tra le ferrovie interessate l'autorizzino per la totalita' del percorso.
par. 11. - Il mittente puo' iscrivere nell'apposito spazio della
lettera di vettura, soltanto a titolo di semplice informazione per il destinatario e senza che ne derivino obblighi o responsabilita' per la ferrovia, indicazioni riferentisi alla spedizione, come ad esempio:
"Spedizione di n....";
"D'ordine di n....";
"A disposizione di n....";
"Da rispedire a n....";
"Assicurata presso n....";
"Per la linea di navigazione n...." o "per la nave n....";
"Proveniente dalla linea di navigazione n...." o "dalla nave
n....";
"Per la linea automobilistica n....";
"Proveniente dalla linea automobilistica n.";
"Per la linea aerea n....";
"Proveniente dalla linea aerea n....";
"Per l'esportazione a destinazione di n....".

Art. 7

Articolo 7
Responsabilita' per le indicazioni della lettera di vettura.
Provvedimenti nei casi di sopraccarico. Soprattasse
par. 1. - Il mittente e' responsabile dell'esattezza delle
indicazioni e dichiarazioni esposte a sua cura nella lettera di vettura; egli sopporta tutte le conseguenze delle indicazioni o delle dichiarazioni che fossero irregolari, inesatte, incomplete o che fossero inserite in uno spazio diverso da quello che e' assegnato a ciascuna di esse; se tale spazio e' insufficiente, il mittente vi deve apporre una annotazione che rinvii alla parte della lettera di vettura dove ha trovato posto il completamento dell'iscrizione.
par. 2. - La ferrovia ha sempre il diritto di verificare se la
spedizione corrisponde alle indicazioni della lettera di vettura e se sono state osservate le prescrizioni relative al trasporto delle merci ammesse a determinate condizioni.
Se si tratta della verifica del contenuto della spedizione, il
mittente o il destinatario devono essere invitati ad assistervi, a seconda che essa sia eseguita nella stazione di partenza o nella stazione destinataria. Se l'interessato non si presenta o se la verifica e' eseguita in corso di trasporto e in mancanza di altre prescrizioni legali o regolamentari in vigore nello Stato nel quale si effettua la verifica stessa, vi si deve procedere con l'assistenza di due testimoni estranei alla ferrovia. La ferrovia puo' pero' procedere ad una verifica del contenuto durante il trasporto soltanto se tale operazione e' imposta dalle necessita' dell'esercizio o dai regolamenti delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative.
Il risultato della verifica delle indicazioni contenute nella
lettera di vettura deve essere iscritto su detto documento. Se la verifica e' eseguita nella stazione di partenza, il risultato deve essere annotato anche sul duplicato della lettera di vettura, se questo e' ancora in possesso della ferrovia. Se la spedizione non corrisponde alle indicazioni della lettera di vettura o se non sono state osservate le prescrizioni relative al trasporto delle merci ammesse a determinate condizioni, le spese provocate dalla verifica gravano sulla merce, a meno che non siano state pagate subito.
par. 3. - Le leggi ed i regolamenti di ciascuno Stato stabiliscono le condizioni in cui la ferrovia e' tenuta a constatare il peso della merce o il numero dei colli, nonche' la tara effettiva dei carri.
La ferrovia ha l'obbligo di indicare nella lettera di vettura il
risultato delle constatazioni eseguite circa il peso, il numero dei colli e la tara effettiva dei carri.
par. 4. - Nel caso di pesatura con bilance a ponte, il peso viene stabilito deducendo, dal peso totale del carro carico, la tara iscritta sul medesimo, a meno che dalla apposita pesatura del carro vuoto non risulti una tara differente.
Le pesature effettuate con bilance a ponte di privati sono
assimilate a quelle eseguite con le bilance a ponte della ferrovia, purche' siano soddisfatte le condizioni all'uopo stabilite dalla competente ferrovia.
par. 5. - Se dalla pesatura effettuata dalla ferrovia dopo la
conclusione del contratto di trasporto risulti una differenza di peso, il peso constatato dalla stazione mittente, o, in mancanza di esso, il peso dichiarato dal mittente, resta determinante per il calcolo del prezzo del trasporto nei casi seguenti:
a) se la differenza e' manifestamente dovuta alla natura della
merce o alle influenze atmosferiche;
b) se dalla pesatura effettuata dalla ferrovia dopo la
conclusione del contratto di trasporto, ed eseguita con bilancia a ponte, non risulta una differenza superiore al due per cento del peso constatato dalla stazione mittente, o, in mancanza di cio', del peso dichiarato dal mittente.
par. 6. - Per le spedizioni le cui operazioni di carico incombono al mittente, questi deve rispettare il limite di carico. Le prescrizioni concernenti i limiti di carico da osservare sono pubblicate nelle stesse forme delle tariffe. La ferrovia indica al mittente che ne faccia domanda il limite di carico da osservare.
par. 7. - Senza pregiudizio del pagamento della differenza del
prezzo del trasporto e di una indennita' per eventuali danni, la ferrovia puo' percepire una soprattassa nei casi ed alle condizioni di cui appresso:
a) la soprattassa e' di due franchi per Kg. di peso lordo
dell'intero collo:
1° in caso di dichiarazione irregolare, inesatta o incompleta delle materie e degli oggetti esclusi dal trasporto in base all'Allegato I;
2° nel caso di dichiarazione irregolare, inesatta o incompleta
delle materie e degli oggetti ammessi al trasporto a determinate condizioni in base all'Allegato I, sia di inosservanza di dette condizioni;
b) la soprattassa e' di quindici franchi per ogni 100 Kg. di peso
eccedente il limite di carico, nel caso di sopraccarico di un carro caricato dal mittente;
c) la soprattassa e' uguale al doppio della differenza:
1° tra le tasse di porto che avrebbero dovuto essere riscosse dal punto di partenza al punto di arrivo e quelle che sono state calcolate, nel caso di dichiarazione irregolare, inesatta od incompleta della natura di una spedizione composta di merci diverse da quelle previste alla lettera a) o in generale in caso di dichiarazione che possa far beneficiare la spedizione di una tariffa piu' ridotta di quella effettivamente applicabile;
2° tra le tasse di porto relative al peso dichiarato e quelle relative al peso constatato, nel caso di indicazione di un peso inferiore a quello reale.
Quando una spedizione e' costituita da merci tassate a prezzi
differenti ed il peso di ciascuna di esse puo' essere determinato senza difficolta', la soprattassa e' calcolata secondo la tassa applicabile a ciascuna merce, se da tale calcolo risulta una soprattassa inferiore;
d) se per un medesimo carro si verificano indicazione di peso
inferiore al peso reale e sopraccarico, sono riscosse cumulativamente le soprattasse spettanti per queste due infrazioni.
par. 8. - La soprattassa da riscuotere in base al par. 7 grava
sulla merce trasportata, qualunque sia il luogo nel quale furono constatati i fatti che la giustificano.
par. 9. - L'ammontare delle soprattasse e il motivo della loro
riscossione devono essere indicati nella lettera di vettura.
par. 10. - La soprattassa non e' dovuta:
a) in caso di indicazione inesatta del peso, quando la ferrovia, secondo le norme in vigore nella stazione di partenza, ha l'obbligo di eseguire la pesatura;
b) in caso di indicazione inesatta del peso o in caso di
sopraccarico, se il mittente abbia domandato nella lettera di vettura che la pesatura sia eseguita dalla ferrovia;
c) in caso di sopraccarico derivato, in corso di trasporto, da
influenze atmosferiche, quando sia provato che il carico del carro non superava il limite di carico al momento in cui la stazione di partenza accetto' il trasporto;
d) in caso di aumento di peso sopravvenuto durante il trasporto, senza che vi sia sopraccarico, se e' provato che l'aumento e' dovuto ad influenze atmosferiche;
e) in caso di indicazione inesatta del peso senza che vi sia
sopraccarico, quando la differenza fra il peso indicato nella lettera di vettura e il peso constatato non superi il tre per cento del peso dichiarato;
f) in caso di sopraccarico di un carro, se la ferrovia non ha
pubblicato ne' indicato al mittente il limite di carico in modo tale da permettergli di osservarlo.
par. 11. - Quando il sopraccarico di un carro viene constatato
dalla stazione di partenza o da una stazione intermedia, l'eccedenza di carico puo' essere scaricata dal carro, anche se non vi sia luogo alla percezione di una soprattassa. Il mittente e', se del caso, invitato, senza ritardo, a far conoscere come intenda disporre della eccedenza di carico.
Tuttavia, il destinatario che abbia modificato il contratto di
trasporto in base all'articolo 22 deve essere avvisato e invitato a dare istruzioni circa l'eccedenza di carico.
Il sopraccarico e' tassato, per il percorso effettuato, in base al prezzo di trasporto applicato al carico principale, con l'eventuale soprattassa prevista nel par. 7; in caso di scarico, le spese di questa operazione sono riscosse in base alla tariffa delle tasse accessorie della ferrovia che vi provvede.
Se l'avente diritto dispone di spedire il sopraccarico alla
stazione di destinazione del carico principale, a un'altra stazione destinataria, o di restituirlo alla stazione di partenza, esso e' considerato come una spedizione separata.

Art. 8

Articolo 8
Conclusione del contratto di trasporto. Duplicato della lettera di vettura
par. 1. Il contratto di trasporto e' concluso nel momento in cui la
ferrovia di partenza accetta al trasporto la merce accompagnata dalla lettera di vettura. La stazione di partenza certifica l'accettazione apponendo sulla lettera di vettura il suo bollo con la data dell'accettazione.
par. 2. - L'apposizione del bollo sulla lettera di vettura e, se
del caso, su ciascun foglio complementare deve aver luogo immediatamente dopo la consegna della totalita' della spedizione menzionata nella lettera di vettura e - se lo prevedono le prescrizioni in vigore alla stazione mittente - dopo il pagamento delle spese che il mittente prende a suo carico o dopo il deposito della garanzia conformemente all'articolo 17, § 7. Il bollo deve essere apposto in presenza del mittente se questi lo domanda.
par. 3. - Dopo l'apposizione del bollo, la lettera di vettura fa
prova del contratto di trasporto.
par. 4. - Tuttavia, per le merci il cui carico spetta al mittente a
norma delle prescrizioni di tariffa o di accordi con lui presi, se accordi del genere sono ammessi alla stazione di partenza, le indicazioni della lettera di vettura relative sia al peso della merce, sia al numero dei colli, non fanno prova contro la ferrovia se non in quanto la verifica del peso o del numero dei colli sia stata fatta dalla ferrovia e sia stata annotata nella lettera di vettura.
Quando del caso, tali indicazioni possono essere provate dalla ferrovia con altri mezzi diversi dalla verifica e dalla constatazione risultanti sulla lettera di vettura.
La ferrovia non e' responsabile ne' del peso della merce ne' del
numero dei colli risultanti dalle indicazioni della lettera di vettura se e' evidente che nessuna mancanza effettiva corrisponda alla differenza di peso o di numero dei colli.
par. 5. - La ferrovia e' tenuta a certificare, con l'apposizione
del bollo a data sul duplicato della lettera di vettura, il ricevimento della merce e la data della sua accettazione al trasporto, prima di restituire il duplicato stesso al mittente.
Questo duplicato non ha il valore ne' della lettera di vettura che accompagna la spedizione, ne' di un titolo di credito negoziabile.

Art. 9

Articolo 9
Tariffe. Accordi particolari
par. 1. - Le tasse di porto e le tasse accessorie sono calcolate
conformemente alle tariffe legalmente in vigore e debitamente pubblicate in ciascuno Stato, valevoli al momento della conclusione del contratto di trasporto, anche se le tasse di porto sono calcolate separatamente su diverse sezioni del percorso.
Tuttavia, la pubblicazione delle tariffe internazionali e'
obbligatoria soltanto negli Stati le cui ferrovie partecipano a queste tariffe come reti di partenza o di arrivo.
Gli aumenti delle tariffe internazionali e le altre disposizioni
aventi l'effetto di aggravare le condizioni di trasporto previste da queste tariffe entrano in vigore solo quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo nei seguenti casi:
a) se una tariffa internazionale prevede l'estensione di una
tariffa interna al percorso totale, si applicano i termini di pubblicazione di detta tariffa interna;
b) se le maggiorazioni dei prezzi di una tariffa internazionale derivano da un aumento generale dei prezzi delle tariffe interne di una ferrovia partecipante, esse entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione, purche' l'adattamento dei prezzi della tariffa internazionale, determinato da tale aumento, sia stato annunciato almeno quindici giorni prima. Detto annunzio non puo' precedere, tuttavia, la data di pubblicazione dell'aumento dei prezzi delle tariffe interne in parola;
c) se le tasse di porto e le tasse accessorie previste nelle
tariffe internazionali devono essere modificate per tener conto delle fluttuazioni dei cambi o se devono essere rettificati errori manifesti, tali modificazioni e rettifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.
Le tariffe devono contenere tutte le indicazioni necessarie per il calcolo delle tasse di porto e delle tasse accessorie e specificare, eventualmente, le condizioni nelle quali sara' tenuto conto dei cambi.
Le tariffe e le modificazioni delle tariffe sono considerate
validamente pubblicate nel momento in cui la ferrovia le mette dettagliatamente a disposizione degli utenti.
par. 2. - Le tariffe debbono indicare tutte le condizioni speciali per i diversi trasporti e particolarmente a quale regime di velocita' dette tariffe si applicano. Se, per tutte le merci o per alcune di esse, o per determinati percorsi, una ferrovia ha un tipo di tariffa che ammette un solo regime di velocita', questo tipo di tariffa puo' essere applicato alle spedizioni eseguite tanto con la lettera di vettura per la piccola velocita', quanto con la lettera di vettura per la grande velocita', a condizione che valgano per ognuna di queste lettere di vettura i termini di resa risultanti dagli articoli 6, § 3, e 11.
Le condizioni delle tariffe sono valide purche' non siano contrarie
alla presente Convenzione; in caso diverso esse sono considerate nulle ed inesistenti.
Le tariffe internazionali possono essere dichiarate
obbligatoriamente applicabili nel traffico internazionale, con l'esclusione delle tariffe interne, purche' in media non comportino tasse sensibilmente superiori a quelle risultanti dalla sutura delle tariffe interne.
L'applicazione di una tariffa internazionale puo' essere
subordinata alla sua espressa richiesta nella lettera di vettura.
par. 3. Le tariffe devono essere applicate a tutti alle stesse
condizioni.
Le ferrovie possono concludere, con riserva del consenso dei propri
Governi, degli accordi particolari che comportino riduzioni di prezzi od altre agevolazioni purche' siano praticate condizioni equiparabili nei confronti degli utenti che si trovino in situazioni equiparabili.
Riduzioni di prezzo possono essere accordate per il servizio della ferrovia, per il servizio delle pubbliche amministrazioni o per enti di beneficenza.
La pubblicazione dei provvedimenti presi in virtu' del secondo e
del terzo alinea non e' obbligatoria.
par. 4. - Oltre le tasse di porto e le tasse accessorie previste
nelle tariffe, sono riscosse a favore della ferrovia solamente le spese da essa sostenute, quali i diritti doganali, daziari, di polizia, le spese di camionaggio da una stazione all'altra non indicate nelle tariffe, quelle di riparazione dell'imballaggio, esterno od interno delle merci, necessarie per assicurarne la conservazione, ed altre spese analoghe. Queste spese debbono essere debitamente esposte e contabilizzate a parte nella lettera di vettura, con tutte le relative giustificazioni utili. Quando tali giustificazioni risultano da documenti allegati alla lettera di vettura ed il pagamento delle spese corrispondenti incombe al mittente, detti documenti giustificativi non vanno consegnati al destinatario con la lettera di vettura, ma vanno restituiti al mittente con il conto delle spese menzionato nell'articolo 17, § 7.

Art. 10

Articolo 10
Itinerari e tariffe applicabili
par. 1. - Il mittente puo' prescrivere nella lettera di vettura
l'itinerario da seguire, determinandolo con l'indicazione dei punti di confine o delle stazioni di confine e, se del caso, con l'indicazione delle stazioni di transito tra ferrovie; egli puo' indicare soltanto punti di confine e stazioni di confine aperti al traffico nella relazione considerata.
par. 2. - Sono assimilate ad una prescrizione d'itinerario:
a) l'indicazione delle stazioni nelle quali devono essere
eseguite le formalita' richieste dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative, nonche' l'indicazione delle stazioni in cui devono essere fornite speciali cure alla spedizione (cura degli animali, righiacciamento, ecc.);
b) l'indicazione delle tariffe da applicare, in quanto sia
sufficiente a stabilire le stazioni fra le quali le tariffe domandate devono essere applicate;
c) l'indicazione del pagamento di tutte o parte delle spese fino a X (designando X nominativamente il punto in cui si fa la sutura delle tariffe fra Paesi limitrofi).
par. 3. - All'infuori dei casi indicati nell'articolo 5, par. 4 e 5, e nell'articolo 24, par. 1, la ferrovia puo' effettuare il trasporto per un itinerario diverso da quello prescritto dal mittente soltanto alla doppia condizione:
a) che le formalita' prescritte dalle autorita' doganali e da
altre autorita' amministrative, come pure le cure speciali da fornire alla spedizione (cura degli animali, righiacciamento, ecc.) abbiano sempre luogo nelle stazioni designate dal mittente;
b) che le spese e i termini di resa non siano superiori alle
spese e ai termini di resa calcolati in base all'itinerario indicato dal mittente.
par. 4. - Fatta riserva delle disposizioni del par. 3, le spese e i
termini di resa sono calcolati sull'itinerario prescritto dal mittente o, in mancanza di tale indicazione, sull'itinerario scelto dalla ferrovia.
par. 5. - Nella lettera di vettura, il mittente puo' indicare le
tariffe da applicare. La ferrovia deve applicare tali tariffe se sono soddisfatte le condizioni valevoli per la loro applicazione.
par. 6. - Se le indicazioni fornite dal mittente non sono
sufficienti per stabilire l'itinerario o le tariffe da applicare o se talune di queste indicazioni sono incompatibili, la ferrovia deve scegliere l'itinerario o le tariffe che essa giudica piu' vantaggiosi per il mittente.
La ferrovia e' responsabile dei danni risultanti da tale scelta
soltanto in caso di dolo o di colpa grave.
par. 7. - Se esiste una tariffa internazionale fra la stazione di partenza e quella destinataria e se, in mancanza di sufficienti indicazioni del mittente, la ferrovia ha applicato questa tariffa, la ferrovia medesima deve rimborsare all'avente diritto, su sua domanda, l'eventuale differenza tra il prezzo del trasporto cosi' calcolato e quello che si sarebbe ottenuto, sullo stesso percorso, procedendo alla sutura di altre tariffe, sempre che detta differenza superi dieci franchi per lettera di vettura.
La stessa procedura si applica se, in mancanza di sufficienti
indicazioni del mittente, la ferrovia ha applicato la sutura delle tariffe pur esistendo, ogni altra condizione essendo identica, una tariffa internazionale con tassazione piu' vantaggiosa.

Art. 11

Articolo 11
Termini di resa
par. 1. I termini di resa sono stabiliti dai regolamenti in vigore tra le ferrovie partecipanti al trasporto o dalle tariffe internazionali applicabili dalla stazione di partenza fino a quella destinataria.
I termini cosi' fissati non debbono oltrepassare quelli che
risultano dalle disposizioni dei successivi paragrafi.
par. 2. - In mancanza d'indicazione dei termini di resa nei
regolamenti o nelle tariffe internazionali come e' previsto nel 1 e salvo le disposizioni dei paragrafi di cui appresso, i termini di resa sono i seguenti:
a) per le spedizioni a carro completo:
1° a grande velocita':
termine di spedizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ore;
termine di trasporto
- per i primi 300 Km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ore;
- per ciascuna successiva frazione indivisibile di 400 Km . . 24 ore;
2° a piccola velocita':
termine di spedizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ore;
termine di trasporto
- per i primi 200 Km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ore;
- per ciascuna successiva frazione indivisibile di 300 Km . . 24 ore;
b) per le spedizioni a piccole partite:
1° a grande velocita':
termine di spedizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ore;
termine di trasporto, per ciascuna frazione indivisibile di 300 Km. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ore;
2° a piccola velocita':
termine di spedizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ore;
termine di trasporto, per ciascuna frazione indivisibile di 200 Km. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ore;
Tutte le distanze si riferiscono a quelle di applicazione delle
tariffe.
3. - Il termine di trasporto e' calcolato sulla distanza totale fra
la stazione di partenza e la stazione destinataria; il termine di spedizione e' computato una sola volta, qualunque sia il numero delle reti attraversate.
4. - Le leggi e i regolamenti di ciascuno Stato stabiliscono in
quale misura le ferrovie hanno la facolta' di fissare termini di resa supplementari nei seguenti casi:
a) per le spedizioni consegnate per il trasporto fuori delle
stazioni o che devono essere riconsegnate fuori delle stazioni;
b) per i trasporti che percorrono:
linee o reti che non sono attrezzate per il rapido trattamento
delle spedizioni;
il mare o vie di navigazione interne per chiatta o battello, itinerari non serviti da ferrovie,
determinati raccordi fra due linee di una stessa rete o di
diverse reti,
linee secondarie,
linee a scartamento diverso dal normale;
c) per i trasporti cui sono applicate tariffe interne speciali ed
eccezionali a prezzi ridotti;
d) in occasione di straordinarie circostanze tali da causare:
uno sviluppo anormale di traffico,
anormali difficolta' per l'esercizio.
5. - I termini supplementari previsti nel 4, lettere a), b) e c), devono figurare nelle tariffe.
I termini supplementari previsti nel 4, lettera d), devono essere pubblicati e non possono entrare in vigore prima della loro pubblicazione.
6. - Il termine di resa decorre dalla mezzanotte successiva
all'accettazione della merce al trasporto, di cui all'articolo 8, 1.
Tuttavia, per le spedizioni a grande velocita', il termine comincia a decorrere 24 ore dopo, se il giorno successivo a quello dell'accettazione al trasporto e' una domenica o un giorno festivo legalmente riconosciuto e se, in tale domenica o giorno festivo, la stazione di partenza non e' aperta al traffico per le spedizioni a grande velocita'.
7. - Il termine di resa e' prolungato per tutte le spedizioni,
salvo colpa imputabile alla ferrovia, per la durata delle soste occorrenti:
a) per la verifica conforme all'articolo 7, 2 e 3, che riveli
differenze nei confronti delle indicazioni nella lettera di vettura;
b) per l'adempimento delle formalita' richieste dalle autorita' doganali e da altre autorita' amministrative;
c) per la modificazione del contratto di trasporto ordinata in
base all'articolo 21 o all'articolo 22;
d) per le cure speciali da fornire alla spedizione (cura degli
animali, righiacciamento, ecc.);
e) per il trasbordo o la sistemazione di un carico difettoso
effettuato dal mittente;
f) per ogni interruzione di traffico che temporaneamente
impedisca l'inizio o la continuazione del trasporto.
8. - Il termine di resa e' sospeso:
a) per la piccola velocita', le domeniche e i giorni festivi
legalmente riconosciuti;
b) per la grande velocita', le domeniche e taluni giorni festivi legalmente riconosciuti, allorche' le leggi e i regolamenti di uno Stato prevedono per questi giorni la sospensione del termine di resa nel traffico ferroviario interno;
c) per la grande velocita' e la piccola velocita', i sabati
allorche' le leggi ed i regolamenti di uno Stato prevedono la sospensione del termine di resa nel traffico ferroviario interno.
9. - Il termine e la durata dei prolungamenti e delle sospensioni del termine di resa previsti ai 7 ed 8 devono essere menzionati nella lettera di vettura. Quando del caso, tali prolungamenti e sospensioni del termine di resa possono essere provati con mezzi differenti dalle menzioni figuranti sulla lettera di vettura.
10. - Quando il termine di resa scade dopo l'ora di chiusura della stazione destinataria, la sua scadenza e' rinviata a 2 ore dopo l'ora della successiva riapertura della stazione.
Inoltre, per le spedizioni a grande velocita', se il termine di
resa scade di domenica o in un giorno festivo, come enunciato al 8, lettera b), la scadenza di tale termine e' rinviata alla corrispondente ora del primo giorno lavorativo seguente.
11. - Il termine di resa e' osservato se, prima della sua scadenza:
a) il destinatario e' stato avvisato dell'arrivo della merce e
questa e' tenuta a sua disposizione, trattandosi di spedizioni da riconsegnare in stazione e del cui arrivo deve essere dato avviso;
b) la merce e' tenuta a disposizione del destinatario,
trattandosi di spedizioni da riconsegnare in stazione e del cui arrivo non deve essere dato avviso;
c) la merce e' messa a disposizione del destinatario, trattandosi
di spedizioni da riconsegnare fuori delle stazioni.

Art. 12

Articolo 12
Stato, imballaggio e marcatura della merce
par. 1. - Allorche' la ferrovia accetta al trasporto una merce che presenta segni manifesti di avaria, puo' esigere che lo stato di essa sia dichiarato espressamente nella lettera di vettura.
par. 2. - Allorche' la merce per la sua natura esige un
imballaggio, il mittente deve imballarla in modo che sia preservata, in corso di trasporto, da perdita totale o parziale e da avaria e che non possa produrre danni alle persone, al materiale od alle altre merci.
L'imballaggio deve, d'altra parte, essere conforme alle
prescrizioni delle tariffe e dei regolamenti della ferrovia di partenza.
par. 3. - Se il mittente non si attiene alle prescrizioni del par. 2, la ferrovia puo' rifiutare la spedizione o esigere che il mittente riconosca, sulla lettera di vettura, la mancanza o lo stato difettoso dell'imballaggio, descrivendolo esattamente.
par. 4.- Il mittente e' responsabile di tutte le conseguenze
derivanti dalla mancanza o dallo stato difettoso dell'imballaggio.
Egli e' tenuto, particolarmente, a risarcire l'eventuale danno derivante alla ferrovia da un siffatto stato di cose. In mancanza di annotazioni nella lettera di vettura, la prova della mancanza o dello stato difettoso dell'imballaggio incombe alla ferrovia.
par. 5.- Quando un mittente spedisce abitualmente, dalla stessa
stazione, merci della stessa natura per le quali e' necessario un imballaggio, e le consegna, o senza imballaggio, o con uno stesso tipo di imballaggio difettoso, puo' dispensarsi dall'osservare per ogni spedizione le prescrizioni del § 3, depositando alla stazione medesima una dichiarazione generale conforme al modello stabilito e pubblicato dalla ferrovia. In questo caso, nella lettera di vettura deve essere fatto cenno della dichiarazione generale consegnata alla stazione di partenza.
par. 6. - Salvo le eccezioni previste nelle tariffe, il mittente
deve indicare su ciascuno dei colli spediti in piccole partite, in forma chiara e maniera indelebile che non diano luogo a confusione e concordino esattamente con le indicazioni della lettera di vettura:
a) l'indirizzo del destinatario sui colli stessi o su di una
etichetta accettata dalla ferrovia;
b) la stazione destinataria.
Se il regolamento della ferrovia di partenza lo prevede, il nome e l'indirizzo del destinatario devono essere iscritti o allo scoperto o sotto un cartellino piegato che potra' essere aperto soltanto se manca la lettera di vettura.
Nel traffico ferroviario-marittimo, le indicazioni di cui alle
lettere a) e b) devono figurare anche su ogni parte di carico dei carri completi che devono essere trasbordati.
Le vecchie indicazioni o i cartellini devono essere annullati o
tolti dal mittente.
par. 7. - Salvo le eccezioni espressamente previste nelle tariffe, sono trasportate soltanto a carro completo le merci fragili (quali le porcellane, le terraglie, le vetrerie), le merci che possono sparpagliarsi nei carri (come la frutta, le noci, i foraggi, le pietre), nonche' le merci che possono sporcare o danneggiare gli altri colli (come il carbone, la calce, la cenere, le terre ordinarie, le terre coloranti), sempre che tali merci non siano imballate o riunite in modo da impedire che si rompano, si perdano, oppure sporchino o danneggino altri colli.

Art. 13

Articolo 13
Documenti che devono essere forniti per l'adempimento delle formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative. Chiusura doganale
par. 1. Il mittente deve allegare alla lettera di vettura i
documenti che sono necessari per compiere, prima della riconsegna della merce al destinatario, le formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative. Questi documenti devono riguardare unicamente le merci che formano oggetto della stessa lettera di vettura, sempre che le prescrizioni amministrative o le tariffe non dispongano diversamente.
Se tali documenti non sono allegati alla lettera di vettura (vedasi
articolo 15, par. 1) o se devono essere forniti dal destinatario, il mittente deve indicare nella lettera di vettura la stazione, l'ufficio di dogana o di qualsiasi altra autorita', dove i rispettivi documenti saranno messi a disposizione della ferrovia e dove dovranno essere eseguite le formalita'. Se il mittente assiste di persona alle formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative o se si fa rappresentare da un mandatario e' sufficiente che detti documenti siano presentati al momento di dette formalita'.
par. 2. - La ferrovia non e' tenuta ad esaminare se i documenti
forniti sono sufficienti ed esatti.
Il mittente e' responsabile verso la ferrovia di tutti i danni che possono essere causati dalla mancanza, dall'insufficienza o dalla irregolarita' di questi documenti, salvo il caso di colpa della ferrovia.
La ferrovia e' responsabile, in caso di colpa, delle conseguenze
della perdita, dell'inutilizzazione o dell'utilizzazione irregolare dei documenti indicati nella lettera di vettura ed a questa allegati o che sono consegnati alla ferrovia stessa; tuttavia, l'indennita' che essa e' tenuta a pagare non deve mai essere superiore a quella che sarebbe dovuta in caso di perdita della merce.
par. 3. Il mittente deve conformarsi alle prescrizioni delle
autorita' doganali o di altre autorita' amministrative relative all'imballaggio ed alla copertura della merce. Se il mittente non ha imballato o non ha coperto le merci in conformita' a queste prescrizioni, la ferrovia ha il diritto di provvedervi; le spese gravano sulla merce.
La ferrovia puo' rifiutare le spedizioni la cui chiusura effettuata
dall'autorita' doganale o da altre autorita' amministrative sia danneggiata o difettosa.

Art. 14

Articolo 14
Consegna delle merci al trasporto e loro carico
par. 1. Le operazioni di consegna delle merci al trasporto sono
regolate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella stazione di partenza.
par. 2. - Il carico incombe alla ferrovia od al mittente, a seconda
delle prescrizioni in vigore presso la stazione di partenza, sempre che la presente Convenzione non contenga disposizioni diverse o che la lettera di vettura non menzioni un accordo speciale intervenuto fra il mittente e la ferrovia.
Quando il carico viene effettuato dal mittente, questi e'
responsabile di tutte le conseguenze derivanti da un carico difettoso. Egli e' tenuto, particolarmente, a risarcire il danno che la ferrovia possa aver subito da tale fatto. La prova del carico difettoso incombe alla ferrovia.
par. 3. - Le merci devono essere trasportate in carro coperto, in carro scoperto, in carro speciale attrezzato o in carro scoperto con copertone, a seconda delle disposizioni delle tariffe internazionali, sempre che la presente Convenzione non contenga in proposito prescrizioni diverse. Se non vi sono tariffe internazionali o se esse non contengono disposizioni in merito, le prescrizioni in vigore nella stazione di partenza sono valevoli per tutto il percorso.

Art. 15

Articolo 15
Formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative
par. 1. - In corso di trasporto, le formalita' prescritte dalle
autorita' doganali o da altre autorita' amministrative vengono compiute dalla ferrovia. Essa puo' affidare tali operazioni, sotto la propria responsabilita', ad un mandatario o compierle essa stessa. In entrambi i casi, la ferrovia assume gli obblighi di un commissionario.
Tuttavia, il mittente, facendone menzione nella lettera di vettura,
o il destinatario che da' un ordine in base all'articolo 22, puo' domandare:
a) di assistere di persona alle operazioni di cui al precedente alinea o di farvisi rappresentare da un mandatario, per dare tutte le informazioni e fare tutte le osservazioni che ritenesse utili;
b) se e nei limiti in cui le leggi ed i regolamenti del Paese in cui devono effettuarsi le formalita' richieste dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative lo consentono, di compiere personalmente queste formalita' o di farle eseguire da un mandatario;
c) se egli stesso o il suo mandatario assiste alle operazioni
predette o le effettua, di procedere ugualmente al pagamento dei diritti doganali e delle altre spese se le leggi e i regolamenti dei Paesi in cui si eseguono le dette operazioni lo consentono.
Ne' il mittente, ne' il destinatario che ha il diritto di
disposizione, ne' il loro mandatario hanno il diritto di prendere possesso della merce.
Se per l'adempimento delle formalita' richieste dalle autorita'
doganali o da altre autorita' amministrative, il mittente ha indicato una stazione dove le prescrizioni in vigore non consentono il compimento di dette formalita', oppure se egli ha prescritto, per tali operazioni, una diversa procedura che non puo' essere eseguita, la ferrovia opera nella maniera che ritiene piu' favorevole agli interessi dello avente diritto e comunica al mittente i provvedimenti presi.
Se il mittente ha iscritto nella lettera di vettura una menzione di
affrancazione che comprenda i diritti di dogana, la ferrovia ha il diritto di compiere a sua scelta le formalita' doganali sia in corso di trasporto, sia alla stazione destinataria.
par. 2. - Salva l'eccezione prevista nel par. 1, ultimo alinea, il destinatario ha il diritto di compiere le formalita' doganali nella stazione destinataria provvista d'un ufficio di dogana, se la lettera di vettura prescrive lo sdoganamento all'arrivo o se, in mancanza di tale prescrizione, la merce giunge vincolata a dogana. Dette formalita' possono essere ugualmente compiute dal destinatario nella stazione di destinazione non provvista di un ufficio doganale, se le leggi od i regolamenti nazionali lo consentono o se vi e' una preventiva autorizzazione della ferrovia e della dogana. Se il destinatario si avvale di uno dei diritti che il presente alinea gli accorda, egli deve innanzitutto pagare le spese che gravano sulla spedizione.
La ferrovia puo' procedere conformemente al par. 1 se, nel termine previsto dai regolamenti in vigore presso la stazione destinataria, il destinatario non abbia ritirato la lettera di vettura.

Art. 16

Articolo 16
Riconsegna
par. 1. - La ferrovia deve riconsegnare al destinatario, nella
stazione destinataria, la lettera di vettura e la merce verso ricevuta e verso pagamento dei crediti della ferrovia messi a carico del destinatario.
L'accettazione della lettera di vettura obbliga il destinatario a pagare alla ferrovia l'ammontare dei crediti messi a suo carico.
par. 2. - Sono assimilati alla riconsegna della merce al
destinatario:
a) la consegna della merce stessa alle autorita' doganali o
daziarie nei loro locali di spedizione o nei loro depositi quando questi non si trovino sotto la custodia della ferrovia;
b) l'immagazzinamento delle merci presso la ferrovia od il
deposito presso un commissario speditore, o in un deposito pubblico, effettuati conformemente alle disposizioni in vigore.
par. 3. Le leggi ed i regolamenti in vigore nella stazione
destinataria od i contratti con il destinatario stabiliscono se la ferrovia ha il diritto o l'obbligo di riconsegnare la merce al destinatario in un luogo diverso dalla stazione destinataria, e cioe' in un raccordo privato, od al suo domicilio od in un deposito della ferrovia. Se la ferrovia consegna o fa consegnare la merce su un raccordo privato, a domicilio od in un deposito, la riconsegna e' considerata effettuata soltanto all'atto di detta consegna. Salvo accordi contratti tra la ferrovia ed il titolare del raccordo, le operazioni effettuate dalla ferrovia, per conto e sotto la direzione di quest'ultimo, non rientrano nel contratto di trasporto.
par. 4. - Dopo l'arrivo della merce nella stazione destinataria, il
destinatario ha il diritto di domandare alla ferrovia la consegna della lettera di vettura e della merce. Se la perdita della merce e' accertata o se la merce non e' arrivata allo scadere del termine previsto nell'articolo 30, § 1, il destinatario e' autorizzato a far valere in proprio, verso la ferrovia, i diritti risultanti in suo favore dal contratto di trasporto.
par. 5. - L'avente diritto puo' rifiutare l'accettazione della
merce, anche dopo il ricevimento della lettera di vettura e il pagamento delle spese, finche' non si sia proceduto alle verifiche da lui richieste per la constatazione di un danno addotto.
par. 6. - Per il rimanente, la riconsegna della merce viene
effettuata conformemente alle leggi ed ai regolamenti del Paese di destinazione.

Art. 17

Articolo 17
Pagamento delle spese
par. 1. Le spese (tasse di porto, tasse accessorie, diritti
doganali ed altre spese sopravvenienti a partire dall'accettazione del trasporto fino alla riconsegna) sono pagate o dal mittente o dal destinatario, conformemente alle disposizioni qui appresso indicate.
Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, sono considerati
come tasse di porto i diritti che, in base alla tariffa applicabile, debbono essere aggiunti ai prezzi delle tariffe normali o eccezionali all'atto del calcolo delle tasse di porto.
par. 2. - Il mittente che prende a suo carico la totalita' o una
parte delle spese deve indicarlo nella lettera di vettura utilizzando una delle menzioni seguenti:
a) 1° "franco di porto", se prende a suo carico soltanto le tasse
di porto;
2° "franco di porto ivi compreso...", se prende a suo carico altre spese oltre le tasse di porto. Il mittente deve indicare esattamente tali spese; le ulteriori indicazioni che devono riferirsi soltanto alle spese accessorie od alle altre spese sopravvenienti a partire dall'accettazione del trasporto fino alla riconsegna, come pure le somme riscosse dalla dogana o da altre autorita' amministrative, non devono avere per effetto di suddividere l'ammontare totale di una stessa categoria di spese (ad es., l'ammontare totale dei diritti di dogana e delle altre somme che devono essere pagate alla dogana; l'imposta sul valore aggiunto deve essere considerata come una categoria di spese separata);
3° "franco di porto fino a X" (indicando X nominativamente il punto in cui si fa la sutura delle tariffe fra Paesi limitrofi), se prende a suo carico le tasse di porto fino a X;
4° "franco di porto ivi compreso... fino a X" (indicando X
nominativamente il punto in cui si fa la sutura delle tariffe fra Paesi limitrofi), se prende a suo carico le altre spese, oltre le tasse di porto, fino a X, ad esclusione di tutte le spese riferentisi al Paese od alla ferrovia susseguente. Il mittente deve indicare con esattezza tali spese; le ulteriori indicazioni, che devono riferirsi soltanto alle spese accessorie od alle altre spese sopravvenienti a partire dalla accettazione del trasporto fino a X, come pure le somme riscosse dalla dogana e da altre autorita' amministrative, non devono avere per effetto di suddividere l'ammontare totale di una stessa categoria di spese (ad es., l'ammontare totale dei diritti di dogana e delle altre somme che devono essere pagate alla dogana, l'imposta sul valore aggiunto deve essere considerata come una categoria di spese separata);
b) "franco di tutte le spese", se prende a suo carico tutte le
spese (tasse di porto, tasse accessorie, diritti di dogana ed altre spese);
c) "franco per...", se prende a suo carico una somma determinata.
Detta somma deve essere espressa nella valuta del Paese mittente, salvo contrarie disposizioni nelle tariffe.
Le spese accessorie e le altre spese che, in base ai regolamenti ed
alle tariffe interne del Paese mittente, o, eventualmente, in base alla tariffa internazionale applicata, devono essere calcolate per tutto il percorso interessato, come pure la tassa di interesse alla riconsegna prevista dall'articolo 20, § 2, sono sempre pagate totalmente dal mittente nel caso di pagamento delle spese secondo la lettera a), 4°.
par. 3. - Le tariffe internazionali possono prescrivere, in materia
di pagamento delle spese, l'impiego esclusivo di determinate menzioni indicate nel par. 2 o l'impiego di altre menzioni.
par. 4. - Le spese che il mittente non ha preso a suo carico sono considerate come poste a carico del destinatario. Tuttavia, le spese sono sempre a carico del mittente se il destinatario non ha ritirato la lettera di vettura, ne' fatto valere i suoi diritti conformemente all'articolo 16, § 4, ne' modificato il contratto di trasporto conformemente all'articolo 22.
par. 5. - Le tasse accessorie, come i diritti di sosta sui carri, magazzinaggio, pesatura, la cui riscossione sia determinata da un fatto imputabile al destinatario o da una domanda che questi abbia presentata, sono sempre pagate dal destinatario medesimo.
par. 6. - La ferrovia di partenza puo' esigere dal mittente il
pagamento anticipato delle spese, quando trattasi di merci che, a suo giudizio, sono soggette a rapido deperimento o che, per il loro minimo valore o la loro natura, non le garantiscono sufficientemente dette spese.
par. 7. - Se l'importo delle spese che il mittente prende a suo
carico non puo' essere fissato esattamente al momento della consegna al trasporto, tali spese sono iscritte in un bollettino di affrancazione che deve formare oggetto di una regolarizzazione contabile con il mittente entro un massimo di 30 giorni dalla scadenza del termine di resa. La ferrovia puo' esigere, a titolo di garanzia, il deposito, contro ricevuta, di una somma rappresentante approssimativamente le spese. Un conto dettagliato di tali spese, compilato in base alle indicazioni del bollettino di affrancazione, e' rilasciato al mittente contro restituzione della ricevuta.
par. 8. - La stazione mittente deve specificare, sia nella lettera di vettura che nel duplicato, le spese riscosse in affrancato, a meno che le prescrizioni o le tariffe in vigore nella stazione mittente non dispongano che tali spese devono essere specificate soltanto nel duplicato. Nei casi previsti al § 7, tali spese non devono essere specificate ne' nella lettera di vettura, ne' nel duplicato.

Art. 18

Articolo 18
Correzione delle riscossioni
par. 1. - In caso di irregolare applicazione di una tariffa o di
errore nel computo o nella riscossione delle spese, la differenza in piu' deve essere restituita d'ufficio dalla ferrovia, quella in meno versata alla medesima, purche' la differenza in piu' od in meno superi dieci franchi per lettera di vettura.
par. 2. - Il pagamento alla ferrovia delle differenze in meno
incombe al mittente se la lettera di vettura non e' stata ritirata.
Se la lettera di vettura e' stata accettata dal destinatario o se il contratto di trasporto e' stato modificato in base all'articolo 22, il mittente deve pagare soltanto la differenza in meno relativa alle spese che egli ha preso a suo carico in base alla dichiarazione di affrancazione da lui fatta nella lettera di vettura; il completamento della differenza in meno resta a carico del destinatario.
par. 3. - Le somme dovute in base al presente articolo danno
diritto al pagamento di interessi annui in ragione del 5 per cento quando oltrepassino dieci franchi per lettera di vettura.
Questi interessi decorrono dal giorno della messa in mora o dal
giorno della presentazione del reclamo amministrativo previsto nell'articolo 41, ovvero, se non vi sono stati ne' messa in mora ne' reclamo, dal giorno della citazione.
Se l'avente diritto non rimette alla ferrovia, entro il termine da questa opportunamente fissatogli, i documenti giustificativi necessari alla definitiva liquidazione del reclamo, gli interessi non decorrono tra la scadenza di detto termine e la consegna effettiva dei documenti.

Art. 19

Articolo 19
Assegni e spese anticipate
par. 1. - Il mittente puo' gravare la spedizione di assegno fino a concorrenza del valore della merce. L'importo dell'assegno deve essere espresso nella valuta del Paese di partenza; le tariffe possono prevedere eccezioni.
par. 2. - La ferrovia non e' tenuta a pagare l'assegno se non in
quanto l'importo sia stato versato dal destinatario. Questo importo deve essere messo a disposizione entro trenta giorni dalla data di detto versamento; in caso di ritardo, sono dovuti gli interessi in ragione del cinque per cento all'anno dalla scadenza di detto termine.
par. 3. - Se la merce e' stata riconsegnata in tutto od in parte al
destinatario senza il preventivo incasso dell'assegno, la ferrovia deve risarcire il mittente del danno fino a concorrenza dell'importo dell'assegno, salvo rivalsa verso il destinatario.
par. 4. - La spedizione contro assegno da' luogo alla riscossione di una tassa da determinarsi nelle tariffe; la tassa e' dovuta anche se l'assegno e' annullato o ridotto in conseguenza di una modificazione del contratto di trasporto (articolo 21, § 1).
par. 5. - Le spese anticipate sono ammesse soltanto in base alle
disposizioni vigenti presso la stazione di partenza.

Art. 20

Articolo 20
Dichiarazione d'interesse alla riconsegna
par. 1. - Ogni spedizione puo' formare oggetto d'una dichiarazione d'interesse alla riconsegna, iscritta nella lettera di vettura come indicato nell'articolo 6, par. 6, lettera c).
L'ammontare dell'interesse dichiarato deve essere indicato nella
valuta del Paese di partenza, in franchi oro o in qualsiasi altra valutazione che fosse stabilita nelle tariffe.
par. 2. - La tassa d'interesse alla riconsegna e' calcolata per
tutto il percorso interessato, secondo le tariffe della ferrovia di partenza.

Art. 21

Articolo 21
Diritto del mittente di modificare il contratto di trasporto
par. 1. Il mittente ha il diritto di modificare il contratto di
trasporto ordinando:
a) che la merce sia ritirata nella stazione di partenza;
b) che la merce sia fermata in corso di trasporto;
c) che la riconsegna della merce sia differita;
d) che la merce sia riconsegnata a persona diversa dal
destinatario indicato nella lettera di vettura;
e) che la merce sia riconsegnata ad una stazione diversa da
quella destinata indicata nella lettera di vettura o che essa sia rinviata alla stazione di partenza; in questo caso, il mittente puo' prescrivere che una spedizione iniziata a piccola velocita' prosegua a grande velocita' o viceversa, purche' la stazione nella quale il trasporto e' stato fermato sia abilitata ai due servizi; egli puo' anche prescrivere la tariffa da applicare e l'itinerario da seguire.
II mittente deve inoltre dare una nuova prescrizione di affrancazione se egli ha preso a suo carico delle spese fino al punto di sutura delle tariffe, secondo le modalita' dell'articolo 17, § 2 e se, a seguito della modificazione del contratto di trasporto, la spedizione non viene piu' istradata per questo punto. La nuova prescrizione di affrancazione non deve tuttavia comportare la modifica della prescrizione iniziale per i Paesi gia' attraversati, salvo la modificazione ammessa alla lettera h).
Salvo disposizioni contrarie delle tariffe della ferrovia di
partenza, si accettano anche le domande di modificazione del contratto di trasporto intese:
f) a gravare la spedizione di assegno;
g) ad aumentare l'importo dell'assegno, a ridurlo o ad
annullarlo;
h) a prendere a carico le spese di una spedizione non affrancata o ad aumentare le spese prese a carico secondo le modalita' di cui all'articolo 17, § 2.
Non sono ammessi altri ordini all'infuori di quelli sopra indicati.
Tuttavia, le tariffe internazionali possono dare al mittente il diritto di impartire altri ordini oltre a quelli sopra citati.
Gli ordini non devono mai avere l'effetto di frazionare la
spedizione.
par. 2. - Gli ordini ulteriori di cui sopra debbono essere dati
mediante una dichiarazione scritta conforme al modello stabilito dalla ferrovia e debitamente pubblicato.
Questa dichiarazione deve essere riportata e firmata dal mittente nel duplicato della lettera di vettura, che sara' presentato contemporaneamente alla ferrovia. La stazione di partenza certifica di aver ricevuto un ordine ulteriore apponendo il suo bollo a data sul duplicato, sotto la dichiarazione del mittente, al quale sara' quindi restituito il duplicato. La ferrovia che ha dato corso agli ordini del mittente senza esigere la presentazione del duplicato della lettera di vettura e' responsabile del danno causato, per questo fatto, al destinatario cui il mittente ha consegnato il duplicato.
Quando il mittente domanda che sia aumentato, diminuito od
annullato un assegno, deve presentare il documento che gli fu rilasciato originariamente. In caso di aumento o di diminuzione dello assegno, il documento viene rettificato e restituito all'interessato;
in caso di annullamento dell'assegno, il documento gli viene ritirato.
E' nullo qualsiasi ordine ulteriore dato dal mittente in modo
diverso da quello prescritto.
par. 3. - La ferrovia non da' seguito agli ordini ulteriori dati
dal mittente, se gli stessi non sono trasmessi per mezzo della stazione di partenza.
A richiesta del mittente, la stazione destinataria o quella
intermedia di fermata e' preavvisata a spese del medesimo con telegramma o con avviso telefonico della stazione di partenza, confermati da una dichiarazione scritta o per telescrivente. Salvo disposizioni contrarie nella tariffa internazionale o in altri accordi tra le ferrovie interessate, la stazione destinataria o quella intermedia di fermata debbono eseguire l'ordine ulteriore senza attendere la conferma, se il telegramma o l'avviso telefonico provengono dalla stazione di partenza; cio' dev'essere accertato in caso di dubbio.
par. 4. - Il diritto di modificare il contratto di trasporto cessa,
in uno dei casi seguenti, anche se il mittente e' munito del duplicato della lettera di vettura:
a) quando la lettera di vettura e' stata ritirata dal
destinatario;
b) quando il destinatario ha accettato la merce;
c) quando il destinatario ha fatto valere i diritti derivantigli da contratto di trasporto in conformita' all'articolo 16, par. 4;
d) quando, in conformita' all'articolo 22, il destinatario e'
autorizzato a dare ordini dal momento in cui la spedizione entra nel territorio doganale del Paese di destinazione.
A partire da questo momento, la ferrovia deve conformarsi agli
ordini del destinatario.

Art. 22

Articolo 22
Diritto del destinatario di modificare il contratto di trasporto
par. 1. - Il destinatario ha il diritto di modificare il contratto di trasporto quando il mittente non abbia preso a suo carico le spese inerenti al trasporto nel Paese di destinazione, ne' abbia riportato sulla lettera di vettura la indicazione prevista nell'articolo 6, par. 6, lettera h).
Gli ordini che puo' dare il destinatario hanno effetto soltanto se la spedizione e' entrata nel territorio doganale del Paese di destinazione.
Il destinatario puo' ordinare:
a) che la merce sia fermata in corso di trasporto;
b) che la riconsegna della merce sia differita;
c) che nel Paese di destinazione la merce sia consegnata a
persona diversa dal destinatario indicato nella lettera di vettura;
d) che le formalita' prescritte dalle autorita' doganali e da
altre autorita' amministrative siano eseguite secondo una delle modalita' previste nell'articolo 15, par. 1, secondo alinea.
Inoltre e salvo contrarie disposizioni delle tariffe
internazionali, il destinatario puo' ordinare:
e) che, nel Paese di destinazione, la merce sia consegnata ad una
stazione diversa dalla stazione destinataria indicata nella lettera di vettura. In tal caso, egli puo' prescrivere che una spedizione iniziata a piccola velocita' prosegua a grande velocita' o viceversa, a condizione che la stazione dove il trasporto e' stato fermato sia abilitata ai due servizi; egli puo' anche prescrivere la tariffa da applicare e l'itinerario da seguire.
Non sono ammessi altri ordini all'infuori di quelli sopra indicati.
Tuttavia, le tariffe internazionali possono dare al destinatario il diritto di impartire altri ordini oltre quelli sopra citati.
Gli ordini non devono mai avere l'effetto di frazionare la
spedizione.
par. 2. - Gli ordini di cui sopra devono essere dati mediante
dichiarazione scritta conforme al modello stabilito dalla ferrovia e debitamente pubblicato, o alla stazione destinataria, o a quella di entrata nel Paese di destinazione.
E' nullo qualsiasi ordine dato dal destinatario in modo diverso da quello prescritto.
Per l'esercizio del suo diritto di modificare il contratto di
trasporto, il destinatario non e' tenuto a presentare il duplicato della lettera di vettura.
par. 3. - A richiesta del destinatario ed a sue spese, la stazione che ha ricevuto l'ordine lo trasmette con telegramma o con avviso telefonico, confermati da una dichiarazione scritta o per telescrivente, alla stazione che dovra' eseguirlo; tale stazione esegue l'ordine senza attendere la conferma, se il telegramma o l'avviso telefonico provengono dalla stazione competente; cio' deve essere accertato in caso di dubbio.
par. 4. - Il diritto del destinatario di modificare il contratto di
trasporto cessa in uno dei casi seguenti:
a) quando ha ritirato la lettera di vettura;
b) quando ha accettato la merce;
c) quando ha fatto valere i diritti derivantigli dal contratto di
trasporto in conformita' allo articolo 16, par. 4;
d) quando la persona da lui designata in conformita' al par. 1, lettera c), ha ritirato la lettera di vettura o quando essa ha fatto valere i suoi diritti in conformita' all'articolo 16, par. 4.
par. 5. - Se il destinatario ha ordinato di consegnare la merce ad altra persona, quest'ultima non e' autorizzata a modificare il contratto di trasporto.

Art. 23

Articolo 23
Esecuzione degli ordini ulteriori
par. 1. La ferrovia non puo' rifiutarsi di eseguire gli ordini che le vengono dati in base agli articoli 21 o 22, ne' puo' ritardarne l'esecuzione, salvo nei casi seguenti:
a) l'esecuzione non sia piu' possibile nel momento in cui gli
ordini pervengono alla stazione che deve eseguirli;
b) l'esecuzione sia tale da perturbare il regolare svolgimento
dell'esercizio;
c) l'esecuzione, quando trattasi di cambiare la stazione
destinataria, sia in opposizione alle leggi ed ai regolamenti in vigore in uno dei territori da percorrere, specie per quanto si riferisce alle prescrizioni delle autorita' doganali e di altre autorita' amministrative;
d) il valore della merce, quando trattasi di cambiare la stazione
destinataria, non copra, presumibilmente, tutte le spese delle quali la merce stessa sarebbe gravata all'arrivo nella sua nuova destinazione, a meno che l'ammontare di dette spese non sia subito pagato o garantito.
Nei casi sopra previsti, chi ha dato ordini ulteriori viene
avvisato, il piu' presto possibile, degli impedimenti che si oppongono all'esecuzione dei suoi ordini.
Se la ferrovia non e' in grado di prevedere questi impedimenti, chi
ha dato ordini ulteriori sopporta tutte le conseguenze derivanti dal fatto di aver dato inizio all'esecuzione dei suoi ordini.
par. 2. - Se l'ordine ulteriore prescrive la riconsegna della merce
in una stazione intermedia, le tasse di porto sono calcolate dalla stazione di partenza fino a quella intermedia. Se tuttavia la merce ha gia' oltrepassato la stazione intermedia, le tasse di porto sono calcolate dalla stazione di partenza fino alla stazione di fermata e da questa fino alla stazione intermedia.
Se l'ordine ulteriore prescrive di trasportare la merce ad altra
stazione destinataria o di rinviarla alla stazione di partenza, le tasse di porto sono calcolate dalla stazione di partenza fino a quella di fermata e da questa fino alla nuova stazione destinataria o fino alla stazione mittente.
Le tariffe applicabili sono quelle in vigore su ognuno di tali
percorsi il giorno della conclusione del contratto di trasporto.
Le disposizioni che precedono sono applicabili per analogia alle
tasse accessorie ed alle altre spese.
par. 3. - Le spese risultanti dall'esecuzione di un ordine del
mittente o del destinatario, ad eccezione di quelle derivanti da colpa della ferrovia, gravano sulla merce.
par. 4. - Salvo le disposizioni di cui al par. 1, la ferrovia e'
responsabile, in caso di sua colpa, delle conseguenze della mancata o inesatta esecuzione di un ordine dato in base agli articoli 21 o 22.
Tuttavia, l'indennizzo che essa e' tenuta a pagare non dovra' mai essere superiore a quello che sarebbe dovuto in caso di perdita della merce.

Art. 24

Articolo 24
Impedimenti al trasporto
par. 1. - In caso di impedimenti al trasporto, spetta alla ferrovia
di decidere se sia preferibile istradare d'ufficio la merce per altra via o se convenga, nell'interesse del mittente, di domandargli istruzioni fornendogli le informazioni utili di cui la ferrovia stessa dispone. La ferrovia, ha diritto di esigere le tasse di porto per questa altra via e di applicare i termini di resa corrispondenti, anche se piu' lunghi che per l'itinerario iniziale, salvo che essa sia in colpa.
par. 2. - Se non esiste altro istradamento, o se, per altri motivi,
non e' possibile far proseguire il trasporto, la ferrovia domanda istruzioni al mittente; tuttavia, questa domanda non e' obbligatoria per la ferrovia nel caso di impedimento temporaneo dovuto alle circostanze previste nell'articolo 5, § 4.
par. 3. - Il mittente puo' impartire istruzioni nella lettera di
vettura per il caso in cui sopravvenga un impedimento al trasporto.
Se a giudizio della ferrovia dette istruzioni non possono essere
eseguite, la ferrovia domanda nuove istruzioni al mittente.
par. 4. - Il mittente che e' avvisato di un impedimento al
trasporto puo' dare le sue istruzioni sia alla stazione di partenza, sia alla stazione in cui si trova la merce. Se egli modifica l'indicazione del destinatario o della stazione destinataria o se da' le sue istruzioni ad una stazione diversa dalla stazione mittente, deve iscrivere le sue istruzioni sul duplicato della lettera di vettura che deve essere presentato.
Se la ferrovia da' seguito alle istruzioni del mittente senza aver richiesto la presentazione del duplicato della lettera di vettura e se tale duplicato e' stato trasmesso al destinatario, la ferrovia e' responsabile verso quest'ultimo del danno che puo' risultarne.
par. 5. - Se il mittente che sia stato avvisato di un impedimento al trasporto non da', entro un termine ragionevole, istruzioni che siano eseguibili, si procedera' conformemente alle norme previste per gli impedimenti alla riconsegna in vigore presso la ferrovia sulla quale la merce trovasi ferma.
Se la merce e' stata venduta, il provento della vendita, dedotte le
spese che gravano sulla merce stessa, deve essere tenuto a disposizione del mittente. Se il provento e' inferiore alle spese che gravano sulla merce, il mittente deve pagare la differenza.
par. 6. - Se l'impedimento al trasporto cessa prima che giungano le
istruzioni del mittente, la merce e' avviata a destinazione senza attendere queste istruzioni ed il mittente ne e' avvertito il piu' presto possibile.
par. 7. - Se l'impedimento al trasporto si verifica dopo che il
destinatario abbia modificato il contratto di trasporto in base all'articolo 22, la ferrovia deve avvisarne il destinatario medesimo, nei confronti del quale le disposizioni dei §§ 1, 2, 5 e 6 sono applicabili per analogia. Il destinatario non e' tenuto a presentare il duplicato della lettera di vettura.
par. 8. - Le disposizioni dell'articolo 23 sono applicabili ai
trasporti effettuati in base al presente articolo.

Art. 25

Articolo 25
Impedimenti alla riconsegna
par. 1. - Nel caso di impedimenti alla riconsegna della merce, la stazione destinataria deve avvisarne senza indugio il mittente per mezzo della stazione di partenza, chiedendo sue istruzioni. Il mittente deve essere avvisato senza l'intervento della stazione di partenza, o per lettera, o per telegrafo, o per telescrivente, se egli lo ha chiesto nella lettera di vettura. Le spese di tale avviso gravano sulla merce.
Se l'impedimento alla riconsegna viene a cessare prima dell'arrivo,
alla stazione destinataria, delle istruzioni del mittente, la merce viene riconsegnata al destinatario. Della riconsegna deve essere dato avviso senza indugio al mittente con lettera raccomandata; le spese sostenute per tale avviso gravano sulla merce.
Se il destinatario rifiuta la merce, il mittente ha il diritto di dare istruzioni anche se non puo' presentare il duplicato della lettera di vettura.
Il mittente puo' anche domandare, nella lettera di vettura, che la merce gli sia rinviata d'ufficio se dovesse sopraggiungere un impedimento alla riconsegna. All'infuori di tale caso, la merce non puo' essere rinviata al mittente senza il suo espresso consenso.
A meno che le tariffe non dispongano altrimenti, le istruzioni del mittente debbono essere date per mezzo della stazione di partenza.
par. 2. - Per quanto non e' previsto nel par. 1 e salvo le
disposizioni dell'articolo 45, il modo di procedere, nel caso di impedimento alla riconsegna, e' stabilito dalle leggi e dai regolamenti valevoli per la ferrovia incaricata della riconsegna stessa.
Se la merce e' stata venduta, il provento della vendita, dedotte le
spese che gravano sulla merce, deve essere tenuto a disposizione del mittente. Se il provento e' inferiore alle spese che gravano sulla merce, il mittente deve pagare la differenza.
par. 3. - Se l'impedimento alla riconsegna interviene dopo che il destinatario abbia modificato il contratto di trasporto in base all'articolo 22, la ferrovia deve avvisare tale destinatario, nei confronti del quale il § 2, secondo alinea, e' applicabile per analogia.
par. 4. - Le disposizioni dell'articolo 23 sono applicabili ai
trasporti effettuati in base al presente articolo.

Art. 26

Articolo 26
Responsabilita' collettiva delle ferrovie
par. 1. - La ferrovia che ha accettato al trasporto la merce con la
lettera di vettura e' responsabile dell'esecuzione del trasporto stesso per tutto il percorso fino alla riconsegna.
par. 2. - Ciascuna delle ferrovie successive, per il fatto stesso della presa in consegna della merce con la lettera di vettura iniziale, partecipa al contratto di trasporto conformemente alle clausole della lettera di vettura e assume gli obblighi che ne risultano, senza pregiudizio delle disposizioni dello articolo 43, § 3, riguardanti la ferrovia destinataria.

Art. 27

Articolo 27
Limiti della responsabilita'
par. 1. - La ferrovia e' responsabile del ritardo nella resa, del danno risultante dalla perdita totale o parziale della merce, come pure delle avarie che essa subisce a decorrere dal momento della accettazione al trasporto sino alla riconsegna.
par. 2. - La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita' se il
ritardo nella resa, la perdita o l'avaria sono stati causati da una colpa dell'avente diritto, da un ordine di questi non determinato da colpa della ferrovia, da un vizio proprio della merce (deterioramento interno, calo, ecc.) o da circostanze che la ferrovia non poteva evitare ed alle cui conseguenze essa non poteva ovviare.
par. 3. - La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita' quando la perdita o l'avaria derivino da particolari rischi inerenti a una o piu' delle cause sottoindicate:
a) trasporto effettuato in carro scoperto in base alle
disposizioni applicabili o agli accordi presi col mittente e indicati nella lettera di vettura;
b) mancanza o stato difettoso dell'imballaggio per le merci
soggette per la loro natura a cali o avarie quando non sono imballate o sono imballate difettosamente;
c) operazioni di carico effettuate dal mittente o di scarico
effettuate dal destinatario in base alle disposizioni applicabili o agli accordi presi col mittente e indicati nella lettera di vettura, o agli accordi presi col destinatario; carico in un carro che presenta un vizio apparente per il mittente o carico difettoso, allorche' tale carico sia stato effettuato dal mittente in base alle disposizioni applicabili o agli accordi presi col mittente e indicati nella lettera di vettura;
d) adempimento da parte del mittente, del destinatario o di un
mandatario di uno di essi, delle formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative;
e) natura di certe merci, soggette per cause inerenti a tale
natura, sia alla perdita totale o parziale, sia all'avaria, specialmente per rottura, ruggine, deterioramento interno e spontaneo, essiccazione, dispersione;
f) spedizione sotto una denominazione irregolare, inesatta o
incompleta di oggetti esclusi dal trasporto; spedizione sotto una denominazione irregolare, inesatta o incompleta, o inosservanza da parte del mittente delle misure precauzionali prescritte per gli oggetti ammessi a determinate condizioni;
g) trasporto di animali vivi;
h) trasporto di spedizioni che, in base alla presente
Convenzione, alle disposizioni applicabili o agli accordi presi col mittente e indicati nella lettera di vettura, devono essere effettuate sotto scorta, in quanto la perdita o l'avaria risultino da un rischio che la scorta aveva lo scopo di evitare.

Art. 28

Articolo 28
Onere della prova
par. 1. - La prova che il superamento del termine di resa, la
perdita o l'avaria abbiano avuto per causa uno dei fatti previsti nell'articolo 27, par. 2, incombe alla ferrovia.
par. 2. - Quando la ferrovia stabilisce che, avuto riguardo alle
circostanze di fatto, la perdita o l'avaria e' potuta risultare da uno o piu' dei rischi particolari previsti nell'articolo 27, par. 3, si presume che il danno sia risultato da uno o piu' di queste cause.
L'avente diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto per causa, totalmente o parzialmente, uno di tali rischi.
Questa presunzione non e' applicabile nel caso previsto
nell'articolo 27, par. 3, lettera a), se c'e' mancanza di eccezionale importanza o perdita di colli.

Art. 29

Articolo 29
Presunzione in caso di rispedizione
par. 1. - Allorche' una spedizione effettuata conformemente alla
presente Convenzione e stata rispedita alle condizioni della Convenzione stessa ed una perdita parziale o un'avaria e constatata dopo la rispedizione, si presume ch'essa si sia prodotta nel corso dell'ultimo contratto di trasporto, sempre che si verifichino le seguenti condizioni:
a) la spedizione e' rimasta sempre sotto la custodia della
ferrovia;
b) la merce e' stata rispedita cosi' come e' arrivata alla
stazione di rispedizione.
par. 2. - La stessa presunzione sussiste quando il contratto di
trasporto anteriore alla rispedizione non era soggetto alla presente Convenzione, sempre che detta Convenzione fosse stata applicabile in caso di spedizione diretta tra la prima stazione mittente e l'ultima stazione destinataria.

Art. 30

Articolo 30
Presunzione di perdita della merce
Merce ritrovata
par. 1. - Senza dover fornire altre prove, l'avente diritto puo'
considerare la merce come perduta quando questa non sia stata riconsegnata al destinatario o tenuta a sua disposizione nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di resa.
par. 2. - L'avente diritto, nel ricevere il pagamento
dell'indennita' per la merce perduta, puo' domandare per iscritto di essere avvisato senza indugio nel caso in cui la merce sia ritrovata entro l'anno che segue il pagamento dell'indennita'. Di tale domanda gli viene dato atto per iscritto.
par. 3. - Nel termine di trenta giorni dal ricevimento di tale
avviso, l'avente diritto puo' esigere che la merce gli sia riconsegnata in una delle stazioni del percorso, contro pagamento delle spese inerenti al trasporto dalla stazione di partenza fino a quella in cui si effettua la riconsegna e contro restituzione dell'indennita' riscossa, deduzione fatta, eventualmente, delle spese che fossero state comprese in questa indennita', e con riserva di ogni diritto all'indennita', per ritardo nella resa, prevista nello articolo 34 e, se del caso, nell'articolo 36.
par. 4. - In mancanza sia della domanda prevista nel par. 2, sia di
istruzioni date nel termine di trenta giorni previsto nel par. 3, oppure se la merce e' ritrovata solo dopo un anno dal pagamento della indennita', la ferrovia ne dispone conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato dal quale dipende.

Art. 31

Articolo 31
Ammontare dell'indennita' per perdita della merce
par. 1. - Quando, in virtu' delle disposizioni della presente
Convenzione, la ferrovia e' tenuta a pagare un'indennita' per perdita totale o parziale della merce, questa indennita' e' calcolata:
in base al corso della borsa,
in mancanza di corso, in base al prezzo corrente sul mercato,
in mancanza di entrambi, in base al valore ordinario.
Questi elementi di calcolo si riferiscono alle merci della stessa natura e qualita', nel luogo e nel tempo dell'accettazione della merce al trasporto.
L'indennita' non puo' tuttavia superare 50 franchi per ogni
chilogrammo di peso lordo mancante, salvo le limitazioni previste nell'articolo 35.
Sono inoltre rimborsati le tasse di porto, i diritti di dogana e le
altre somme spese in occasione del trasporto della merce perduta, escluso ogni altro risarcimento.
par. 2. - Se gli elementi che servono di base per il calcolo
dell'indennita' non sono espressi nella valuta dello Stato nel quale e' reclamato il pagamento, la conversione viene fatta in base al cambio del giorno e del luogo del pagamento dell'indennita'.

Art. 32

Articolo 32
Limitazione della responsabilita' in caso di calo stradale
par. 1. - Per le merci che, a causa della loro natura, subiscono
generalmente, per il solo fatto del trasporto, una diminuzione di peso, la ferrovia risponde della sola parte del calo stradale che oltrepassi i limiti di tolleranza seguenti, qualunque sia il percorso effettuato:
a) due per cento del peso, per le merci liquide o consegnate al trasporto allo stato umido, come pure per le seguenti merci:
Parte di provvedimento in formato grafico
b) uno per cento per tutto le altre merci secche egualmente
soggette a calo stradale.
par. 2. - La limitazione di responsabilita' prevista nel par. 1 non
puo' essere invocata quando sia provato, in base alle circostanze di fatto, che la perdita non sia dipesa dalle cause che giustificano l'anzidetta tolleranza.
par. 3. - Nel caso in cui piu' colli sono trasportati con una sola lettera di vettura, il calo stradale e' calcolato per ciascun collo, quando il peso a partenza di ciascuno di essi sia stato indicato separatamente nella lettera di vettura o possa essere accertato altrimenti.
par. 4. - In caso di perdita totale della merce, non si procede ad alcuna detrazione per calo stradale nel computo dell'indennita'.
par. 5. - Le prescrizioni del presente articolo non portano alcuna deroga a quelle degli articoli 27 e 28.

Art. 33

Articolo 33
Ammontare dell'indennita' per avaria della merce
In caso di avaria, la ferrovia deve pagare l'ammontare del
deprezzamento subito dalla merce, escluso ogni altro risarcimento.
Tale ammontare viene calcolato applicando al valore della merce, determinato secondo l'articolo 31, la percentuale di deprezzamento nel luogo di destinazione. Devono essere inoltre restituite, nella stessa proporzione, le spese previste nell'articolo 31, par. 1, ultimo alinea.
Tuttavia, l'indennita' non puo' oltrepassare:
a) se la totalita' della spedizione e' deprezzata dall'avaria,
l'ammontare che sarebbe dovuto in caso di perdita totale;
b) se soltanto una parte della spedizione e' deprezzata
dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto per la perdita della parte deprezzata.

Art. 34

Articolo 34
Ammontare dell'indennita' per ritardo nella resa
par. 1. - In caso di ritardo nella resa superiore a 48 ore e se
l'avente diritto non fornisce la prova che un danno e' derivato da questo ritardo, la ferrovia deve restituire un decimo delle tasse di porto, con un massimo di 50 franchi per spedizione.
par. 2. - Se e' fornita la prova che un danno e' derivato dal
ritardo nella resa, viene pagata per questo danno una indennita' che non puo' oltrepassare il doppio delle tasse di porto.
par. 3. - Le indennita' previste nei parr. 1 e 2 non sono
cumulabili con quelle dovute per la perdita totale della merce.
In caso di perdita parziale, esse sono pagate, se del caso, per la parte della spedizione non perduta.
In caso di avaria, esse si cumulano, se del caso, con l'indennita' prevista nell'articolo 33.
In ogni caso, il cumulo delle indennita' previste nei parr. 1 e 2 con quelle previste negli articoli 31 e 33 non puo' dar luogo al pagamento di una indennita' totale superiore a quella che sarebbe dovuta in caso di perdita totale della merce.

Art. 35

Articolo 35
Limitazione dell'indennita' secondo determinate tariffe
Quando la ferrovia accorda particolari condizioni di trasporto
(tariffe speciali od eccezionali) che comportano una riduzione delle tasse di porto calcolate in base alle condizioni ordinarie (tariffe generali), essa puo' limitare l'indennita' dovuta all'avente diritto in caso di ritardo nella resa, perdita o avaria, a condizione che una tale limitazione sia indicata nella tariffa.
Se la limitazione cosi' stabilita risulta da una tariffa applicata solamente su una parte del percorso, essa puo' essere invocata soltanto quando il fatto che da' luogo all'indennita' si sia verificato su detta parte del percorso.

Art. 36

Articolo 36
Ammontare dell'indennita' in caso di dichiarazione d'interesse alla riconsegna
Se vi e' dichiarazione d'interesse alla riconsegna, oltre alle
indennita' previste negli articoli 31, 33, 34 e, se del caso, nell'articolo 35, puo' essere reclamato il risarcimento del danno supplementare provato fino a concorrenza dell'ammontare dell'interesse dichiarato.

Art. 37

Articolo 37
Ammontare dell'indennita' in caso di dolo o di colpa grave imputabile alla ferrovia
In tutti i casi in cui il ritardo nella resa, la perdita totale o parziale o l'avaria subita dalla merce siano causati da dolo o da colpa grave imputabile alla ferrovia, questa deve risarcire completamente l'avente diritto del danno provato. In caso di colpa grave, la responsabilita' e' tuttavia limitata al doppio dei massimali previsti negli articoli 31, 33, 34, 35 e 36.

Art. 38

Articolo 38
Interessi sulle indennita'. Restituzione delle indennita'
par. 1. - L'avente diritto puo' richiedere gli interessi
sull'indennita'. Tali interessi, calcolati in ragione del cinque per cento l'anno, sono dovuti solo se l'indennita' sia superiore ai dieci franchi per ogni lettera di vettura; essi decorrono dal giorno del reclamo amministrativo previsto nell'articolo 41, o, se non esiste reclamo, dal giorno della citazione.
Se l'avente diritto non rimette alla ferrovia, entro il termine da questa opportunamente fissatogli, i documenti giustificativi necessari per la definitiva liquidazione del reclamo, gli interessi non decorrono tra la scadenza di detto termine e la consegna effettiva dei documenti.
par. 2. - Ogni indennita' indebitamente riscossa deve essere
restituita.

Art. 39

Articolo 39
Responsabilita' della ferrovia per i suoi agenti
La ferrovia risponde degli agenti addetti al suo servizio e delle altre persone di cui si serve per l'effettuazione del trasporto affidatole.
Tuttavia, se, a richiesta di un interessato, gli agenti della
ferrovia compilano lettere di vettura, fanno traduzioni o compiono altre prestazioni che non competono alla ferrovia, essi sono considerati come operanti per conto della persona alla quale rendono queste prestazioni.

Art. 40

Articolo 40
Esercizio di azioni extracontrattuali
In tutti i casi regolati dalla presente Convenzione, ogni azione
relativa alla responsabilita', a qualunque titolo svolta, non puo' essere esercitata contro la ferrovia se non alle condizioni e nei limiti previsti dalla Convenzione medesima.
Cio' vale anche per ogni azione esercitata contro le persone di cui
la ferrovia risponde in base all'articolo 39.

Art. 41

Articolo 41
Reclami amministrativi
par. 1. - I reclami amministrativi relativi al contratto di
trasporto devono essere indirizzati per iscritto alla ferrovia indicata nell'articolo 43.
par. 2. - Il diritto di presentare il reclamo appartiene a colui
che ha il diritto di azione contro la ferrovia in base all'articolo 42.
par. 3. - Se il reclamo e' presentato dal mittente, egli deve
produrre il duplicato della lettera di vettura. In mancanza di tale documento, egli puo' presentare il reclamo alla ferrovia soltanto con l'autorizzazione del destinatario o se fornisce la prova che questi ha rifiutato la spedizione.
Se il reclamo e presentato dal destinatario, questi deve produrre la lettera di vettura se gli e' stata consegnata.
par. 4. - La lettera di vettura, il duplicato e gli altri documenti
che l'avente diritto ritenga utile unire al suo reclamo devono essere presentati o in originale, o in copie, queste ultime debitamente legalizzate se la ferrovia lo richiede.
All'atto della liquidazione del reclamo, la ferrovia puo' esigere la presentazione in originale della lettera di vettura, del duplicato o dello scontrino dell'assegno per annotarvi l'avvenuta liquidazione.

Art. 42

Articolo 42
Persone che possono esercitare l'azione giudiziaria contro la ferrovia
par. 1. - L'azione giudiziaria per restituzione d'una somma pagata in base al contratto di trasporto appartiene soltanto a colui che ha effettuato il pagamento.
par. 2. - L'azione giudiziaria riguardante gli assegni previsti
nell'articolo 19 appartiene soltanto al mittente.
par. 3. - Le altre azioni giudiziarie contro la ferrovia derivanti dal contratto di trasporto appartengono:
a) al mittente, fino al momento in cui il destinatario abbia
ritirato la lettera di vettura o abbia accettato la merce o abbia fatto valere i diritti che gli spettano in base all'articolo 16, par.
4, o all'articolo 22;
b) al destinatario, a partire dal momento in cui:
1° ha ritirato la lettera di vettura, o
2° ha accettato la merce, o
3° ha fatto valere i diritti spettantigli in base all'articolo
16, par. 4, o
4° ha fatto valere i diritti spettantigli in base all'articolo
22. Tuttavia, il diritto di esercitare tale azione si estingue a partire dal momento in cui la persona designata dal destinatario conformemente all'articolo 22, § 1, lettera c), abbia ritirato la lettera di vettura o abbia accettato la merce o abbia fatto valere i diritti che gli spettano in base all'articolo 16, § 4.
par. 4. - Per esercitare le sue azioni, il mittente deve presentare
il duplicato della lettera di vettura.
Tuttavia, in mancanza di questo, egli puo' esercitare le azioni
spettantigli in base al § 3, lettera a), soltanto se ne e' stato autorizzato dal destinatario o s'egli prova che il destinatario abbia rifiutato la spedizione.
Per esercitare le sue azioni, il destinatario deve produrre la
lettera di vettura se gli e' stata consegnata.

Art. 43

Articolo 43
Ferrovie contro le quali puo' essere esercitata l'azione giudiziaria
par. 1. - L'azione giudiziaria per restituzione di una somma pagata
in conseguenza del contratto di trasporto puo' essere esercitata sia contro la ferrovia che ha riscosso questa somma, sia contro la ferrovia a profitto della quale la somma e' stata riscossa in piu' del dovuto.
par. 2. -- L'azione giudiziaria riguardante gli assegni, previsti nell'articolo 19, puo' essere esercitata soltanto contro la ferrovia di partenza.
par. 3. - Le altre azioni giudiziarie derivanti dal contratto di
trasporto possono essere esercitate soltanto contro la ferrovia di partenza, contro la ferrovia destinataria, o contro quella sulla quale si e' verificato il fatto che da' luogo all'azione.
L'azione giudiziaria puo' essere esercitata contro la ferrovia
destinataria anche se questa non ha ricevuto ne' la merce, ne' la lettera di vettura.
par. 4. - Se l'attore ha la scelta tra piu' ferrovie, il suo
diritto di opzione si estingue una volta che l'azione e' proposta contro una di esse.
par. 5. - L'azione giudiziaria puo' essere esercitata contro una
ferrovia diversa da quelle indicate nei parr. 1, 2 e 3, quando e' fatta valere come domanda riconvenzionale o come eccezione in una causa in cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto.

Art. 44

Articolo 44
Competenza
Le azioni giudiziarie fondate sulla presente Convenzione possono
essere promosse soltanto davanti al giudice competente dello Stato dal quale dipende la ferrovia da citare, salvo che non sia diversamente stabilito negli accordi fra gli Stati o negli atti di concessione.
Quando un'impresa esercisce reti autonome in diversi Stati,
ciascuna di queste reti e' considerata come una ferrovia a se' agli effetti dell'applicazione del presente articolo.

Art. 45

Articolo 45
Accertamento della perdita parziale o dell'avaria subita dalla merce
par. 1. - Se la ferrovia scopre o presume una perdita parziale od un'avaria, o se l'avente diritto ne afferma l'esistenza, la ferrovia ha l'obbligo di procedere senza indugio e, se possibile, in presenza di tale avente diritto, alla redazione di un verbale per accertare, secondo la natura del danno, lo stato della merce, il suo peso e, possibilmente, l'entita' del danno, la sua causa ed il momento in cui si e' prodotto.
Una copia di questo verbale deve essere consegnata gratuitamente
all'avente diritto.
par. 2. - L'avente diritto, se non accetta le constatazioni del
verbale, puo' domandare l'accertamento giudiziario dello stato e del peso della merce, delle cause e dell'ammontare del danno; valgono per la procedura le leggi ed i regolamenti dello Stato dove la constatazione giudiziaria e' eseguita.

Art. 46

Articolo 46
Estinzione dell'azione contro la ferrovia
par. 1. - L'accettazione della merce da parte dell'avente diritto estingue ogni azione contro la ferrovia, derivante dal contratto di trasporto, per ritardo nella resa, perdita parziale o avaria.
par. 2. - Tuttavia, l'azione non si estingue:
a) se l'avente diritto fornisce la prova che il danno e' stato
causato da dolo o da colpa grave imputabile alla ferrovia;
b) in caso di reclamo per ritardo nella resa, quando il reclamo e' presentato ad una delle ferrovie indicate nell'articolo 43, par. 3, nel termine di sessanta giorni, non compreso quello dell'accettazione della merce da parte dell'avente diritto;
c) in caso di reclamo per perdita parziale o per avaria:
1° se la perdita o l'avaria e' stata constatata in conformita'
all'articolo 45, prima che l'avente diritto abbia ritirato la merce; 2° se l'accertamento che avrebbe dovuto essere fatto in
conformita' all'articolo 45, e' stato omesso per colpa della ferrovia;
d) in caso di reclamo per danni non apparenti, la cui esistenza venga accertata dopo il ritiro della merce da parte dell'avente diritto ed alla duplice condizione che:
1° la domanda di accertamento, conformemente all'articolo 45, venga fatta dall'avente diritto appena scoperto il danno e non oltre sette giorni dal ritiro della merce; quando questo termine scade di domenica od in un giorno festivo legalmente riconosciuto, la scadenza e' rinviata al primo giorno lavorativo seguente;
2° l'avente diritto provi che il danno si e' verificato
nell'intervallo tra l'accettazione al trasporto e la riconsegna.
par. 3. - Se la merce e' stata rispedita alle condizioni previste nell'articolo 29, § 1, le azioni di indennita' per perdita parziale o avaria derivanti da uno dei contratti di trasporto anteriori si estinguono come se si trattasse di un unico contratto.

Art. 47

Articolo 47
Prescrizione dell'azione
par. 1. - L'azione derivante dal contratto di trasporto si
prescrive in un anno.
Tuttavia, la prescrizione e' di due anni, se si tratta:
a) dell'azione per il pagamento di un assegno che la ferrovia
abbia gia' incassato dal destinatario;
b) dell'azione per il pagamento del residuo della somma ricavata da una vendita effettuata dalla ferrovia;
c) di un'azione fondata su di un danno avente per causa il dolo;
d) di un'azione fondata su di un caso di frode;
e) nel caso previsto nell'articolo 29, § 1, di azione fondata su uno dei contratti di trasporto anteriori alla rispedizione.
par. 2. - La prescrizione decorre:
a) nel caso di azioni per indennita' per perdita parziale, avaria
o ritardo nella resa: dal giorno in cui ha avuto luogo la riconsegna;
b) nel caso di azioni per indennita' per perdita totale: dal
trentesimo giorno che segue la scadenza del termine di resa;
c) nel caso di azioni per pagamento o per rimborso di tasse di
porto, di spese accessorie, di altre spese o di soprattasse, oppure nel caso di azioni per correzione, in caso di irregolare applicazione di tariffa o di errore di calcolo:
1° se vi e' stato pagamento: dal giorno del pagamento;
2° se non vi e' stato pagamento: dal giorno dell'accettazione della merce al trasporto, se il pagamento incombe al mittente, o dal giorno in cui il destinatario ha ritirato la lettera di vettura, se il pagamento incombe a lui;
3° trattandosi di somme affrancate con bollettino di
affrancazione: dal giorno in cui la ferrovia trasmette al mittente il conto delle spese previste nell'articolo 17, par. 7; in mancanza di tale trasmissione, il termine per i crediti della ferrovia decorre dal trentesimo giorno che segue la scadenza del termine di resa;
d) per le azioni della ferrovia per pagamento di una somma
corrisposta dal destinatario in luogo e vece del mittente, o viceversa, e che la ferrovia deve restituire all'avente diritto: dal giorno in cui e' stata fatta la richiesta di restituzione;
e) per le azioni relative agli assegni previsti nell'articolo 19:
dal trentesimo giorno che segue la scadenza del termine di resa;
f) per le azioni per pagamento del residuo di una somma ricavata dalla vendita: dal giorno della vendita;
g) per le azioni per pagamento di un supplemento di diritti
reclamato dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative: dal giorno della domanda di queste autorita';
h) in tutti gli altri casi: dal giorno in cui puo' essere
esercitato il diritto.
Il giorno indicato come inizio della prescrizione non e' mai
compreso nel termine.
par. 3. - In caso di reclamo amministrativo rivolto alla ferrovia in conformita' all'articolo 41, il corso della prescrizione rimane sospeso fino al giorno in cui la ferrovia respinge per iscritto il reclamo e restituisce i documenti che vi erano allegati. In caso di parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende il suo corso soltanto per la parte del reclamo rimasta in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione dei documenti incombono alla parte che invoca questo fatto.
I successivi reclami riguardanti lo stesso oggetto non sospendono il corso della prescrizione.
par. 4. - L'azione prescritta non puo' piu' essere esercitata, ne' sotto forma di domanda riconvenzionale, ne' sotto forma di eccezione.
par. 5. - Salvo le disposizioni che precedono, la sospensione e
l'interruzione della prescrizione sono regolate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato nel quale l'azione e' intentata.

Art. 48

Articolo 48
Regolamento dei conti tra le ferrovie
par. 1. - Ogni ferrovia che abbia incassato, o alla partenza o
all'arrivo, le spese od altri crediti risultanti dal contratto di trasporto deve pagare alle ferrovie interessate la quota loro spettante di dette spese e di detti crediti.
Le modalita' di pagamento sono fissate negli accordi intervenuti
tra le ferrovie.
par. 2. - Salvo i propri diritti verso il mittente, la ferrovia di partenza e' responsabile delle tasse di porto e delle altre spese che non avesse incassate, mentre il mittente le aveva prese a suo carico sulla lettera di vettura.
par. 3. - Se la ferrovia destinataria effettua la riconsegna della merce senza riscuotere le spese o gli altri crediti risultanti dal contratto di trasporto, essa ne e' responsabile verso le ferrovie precedenti e gli altri interessati.
par. 4. - In caso di mancato pagamento da parte di una delle
ferrovie, constatato dall'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia, su domanda di una delle ferrovie creditrici, le conseguenze sono sopportate da tutte le altre ferrovie che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alla quota loro spettante sulle tasse di porto.
Resta riservato il diritto di regresso contro la ferrovia della
quale e' stata constatata l'inadempienza.

Art. 49

Articolo 49
Regresso in caso d'indennita' per perdita o per avaria
par. 1. - La ferrovia che ha pagato un'indennita' per perdita
totale o parziale o per avaria, in base alle disposizioni della presente Convenzione, ha il diritto di regresso contro le ferrovie che hanno partecipato al trasporto, conformemente alle disposizioni seguenti:
a) la ferrovia, dal cui fatto il danno e' stato causato, ne e'
sola responsabile;
b) se il danno e' stato causato da fatto di piu' ferrovie,
ciascuna risponde del danno da essa causato. Se una tale distinzione non e' possibile nel caso concreto, l'onere dell'indennita' viene ripartito fra esse secondo le norme stabilite alla lettera c);
c) se non puo' essere provato che il danno e' stato causato da
fatto di una o piu' ferrovie, l'onere dell'indennita' dovuta e' ripartito fra tutte le ferrovie che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelle che provassero che il danno non si e' prodotto sulle loro linee. La ripartizione e' fatta in proporzione al numero dei chilometri di applicazione delle tariffe.
par. 2. - Nel caso d'insolvibilita' di una delle ferrovie, la quota
che le incombe e da essa non pagata e ripartita tra tutte le altre ferrovie che hanno partecipato al trasporto, in proporzione al numero dei chilometri di applicazione delle tariffe.

Art. 50

Articolo 50
Regresso in caso d'indennita' per ritardo nella resa
par. 1. - Le norme indicate nell'articolo 49 sono estese ai casi di
indennita' pagate per ritardo nella resa. Se tale ritardo e' causato da irregolarita' constatate su piu' ferrovie, l'onere della indennita' e' ripartito fra loro in proporzione alla durata del ritardo verificatosi sulle rispettive reti.
par. 2. - I termini di resa stabiliti nell'articolo 11 sono
ripartiti nel modo seguente tra le diverse ferrovie che hanno partecipato al trasporto:
a) tra due ferrovie vicine:
1° il termine di spedizione e' diviso in parti uguali;
2° il termine di trasporto e' diviso in proporzione al numero dei chilometri di applicazione delle tariffe di ciascuna delle due ferrovie;
b) tra tre o piu' ferrovie:
1° il termine di spedizione e' divise in parti uguali tra la ferrovia mittente e quella destinataria;
2° un terzo del termine di trasporto e' diviso in parti uguali
tra tutte le ferrovie partecipanti;
3° gli altri due terzi del termine di trasporto sono ripartiti
in proporzione al numero dei chilometri di applicazione delle tariffe di ciascuna di dette ferrovie.
par. 3. - I termini supplementari ai quali una ferrovia ha diritto sono attribuiti a detta ferrovia.
par. 4. - L'intervallo tra la consegna della merce alla ferrovia e l'inizio del termine di spedizione e' attributo esclusivamente alla ferrovia di partenza.
par. 5. La ripartizione di cui sopra entra in considerazione nel
solo caso in cui il termine totale di resa non sia stato osservato.

Art. 51

Articolo 51
Procedura di regresso
par. 1. - La ferrovia contro la quale viene esercitata una delle azioni di regresso, previste negli articoli 49 e 50, non puo' mai contestare la fondatezza del pagamento effettuato dall'amministrazione che esercita il regresso, se l'indennita' e' stata fissata dall'autorita' giudiziaria dopo che la citazione fu debitamente notificata a detta ferrovia e questa fu posta in grado di intervenire nella causa. Il giudice investito dell'azione principale fissa, secondo le circostanze di fatto, i termini per la notificazione e per l'intervento.
par. 2. - La ferrovia che vuole esercitare il suo regresso deve
proporre una sola e medesima azione contro tutte le ferrovie interessate con le quali non sia venuta a transazione; in difetto, essa perde il diritto di regresso contro le ferrovie non citate.
par. 3. - Il giudice deve decidere con un'unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui e' investito.
par. 4. - Le ferrovie citate non possono esercitare alcun regresso ulteriore.
par. 5. - Non e' permesso proporre l'azione di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda principale di risarcimento.

Art. 52

Articolo 52
Competenza per le azioni di regresso
par. 1. - Per tutte le azioni di regresso e' esclusivamente
competente il giudice della sede della ferrovia contro la quale si propone il regresso.
par. 2. - Se l'azione deve essere intentata contro piu' ferrovie, la ferrovia attrice ha il diritto di scegliere, fra i giudici competenti, in base al § 1, quello davanti al quale vuole proporre la sua domanda.

Art. 53

Articolo 53
Accordi relativi al regresso
Le ferrovie possono derogare, mediante accordi, alle norme sulle
azioni di regresso reciproche stabilite nel capitolo III.

Art. 54

Articolo 54
Applicazione del diritto nazionale
Per quanto non e' previsto nella presente Convenzione, nelle
disposizioni speciali conformi allo articolo 60, par. 4, nelle disposizioni complementari conformi all'articolo 60, par. 5, e nelle tariffe internazionali, si applicano le leggi ed i regolamenti nazionali, relativi al trasporto, in vigore nei singoli Stati.

Art. 55

Articolo 55
Regole generali di procedura
Per tutte le liti originate dai trasporti sottoposti alla presente Convenzione si applica la procedura del giudice competente, salvo le disposizioni contrarie contemplate nella Convenzione.

Art. 56

Articolo 56
Esecuzione delle sentenze. Sequestri e cauzioni
par. 1. - Allorche' le sentenze pronunciate, in base alle
disposizioni della presente Convenzione, in contraddittorio od in contumacia dal giudice competente sono divenute esecutive a norma delle leggi applicate da questo giudice, esse divengono esecutive in ciascuno degli altri Stati contraenti non appena compiute le formalita' prescritte nello Stato interessato. Non e' ammessa la revisione di merito della questione.
Questa disposizione non si applica alle sentenze che sono esecutive
soltanto provvisoriamente, e nemmeno alle sentenze che impongano all'attore, in seguito al rigetto della sua domanda, il pagamento di un risarcimento, oltre alle spese.
par. 2. - I crediti derivanti da un trasporto internazionale a
favore di una ferrovia verso un'altra ferrovia che non dipende dallo stesso Stato non possono essere sequestrati che in virtu' di una sentenza emessa dall'autorita' giudiziaria dello Stato al quale appartiene la ferrovia titolare dei crediti sequestrati.
par. 3. - Il materiale rotabile della ferrovia e gli oggetti di
qualunque natura occorrenti per il trasporto e di proprieta' della ferrovia, quali casse mobili (containers), attrezzi di carico, copertoni, ecc., non possono essere sequestrati sul territorio di uno Stato diverso da quello cui appartiene la ferrovia proprietaria, se non in virtu' di una sentenza emessa dall'autorita' giudiziaria dello Stato cui la ferrovia appartiene.
I carri privati e gli oggetti di qualunque natura occorrenti per il
trasporto, ivi contenuti ed appartenenti al proprietario del carro, non possono formare oggetto di un sequestro, su un territorio diverso da quello dello Stato in cui il proprietario ha il domicilio, se non in virtu' di una sentenza emessa dall'autorita' giudiziaria di quest'ultimo Stato.
par. 4. - Non puo' essere pretesa alcuna cauzione per assicurare il
pagamento delle spese dipendenti da azioni giudiziarie fondate sul contratto di trasporto internazionale.

Art. 57

Articolo 57
Unita' monetaria. Corso di conversione o di accettazione delle valute estere
par. 1. - Le somme indicate in franchi nella presente Convenzione o
nei suoi allegati sono considerate come riferentisi al franco oro del peso di 10/31 di grammo al titolo di 0,900.
par. 2. - La ferrovia deve pubblicare i cambi in base ai quali essa
effettua la conversione delle tasse di porto, delle altre spese e degli assegni espressi in unita' monetarie estere, che sono pagati in valuta nazionale (corsi di conversione).
par. 3. - Analogamente, una ferrovia che accetta in pagamento delle
valute estere deve pubblicare a quali corsi essa le accetta (corsi di accettazione).

Art. 58

Articolo 58
Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia
par. 1. - Per facilitare ed assicurare l'esecuzione della presente Convenzione e' istituito un Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia incaricato:
a) di ricevere le comunicazioni dei singoli Stati contraenti e di
ciascuna ferrovia interessata e di notificarle agli altri Stati ed alle altre ferrovie;
b) di raccogliere, coordinare e pubblicare le notizie di ogni
specie che interessino il servizio dei trasporti internazionali;
c) di facilitare, tra le diverse ferrovie, le relazioni
finanziarie rese necessarie dal servizio dei trasporti internazionali ed il recupero dei crediti non pagati e di garantire, a questo riguardo, la sicurezza dei rapporti tra le ferrovie;
d) di tentare la conciliazione, su domanda di uno Stato
contraente o d'una impresa di trasporto le cui linee siano iscritte nella lista delle linee prevista nell'articolo 59, prestando i suoi buoni uffici o la sua mediazione, oppure con qualsiasi altro mezzo, allo scopo di risolvere le controversie tra i detti Stati o imprese aventi per oggetto l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione;
e) di emettere, su domanda delle parti in causa - Stati, imprese di trasporto o utenti - un parere consultivo sulle controversie aventi per oggetto l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione;
f) di collaborare alla definizione, in via di arbitrato, dei
litigi aventi per oggetto l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione;
g) d'istruire le domande di modificazione della presente
Convenzione e di proporre, quando occorra, la riunione delle Conferenze previste nell'articolo 69.
par. 2. - Un regolamento speciale costituente l'Allegato II alla
presente Convenzione stabilisce la sede, la composizione e l'organizzazione di questo Ufficio, come pure i suoi mezzi d'azione.
Esso ne fissa inoltre le condizioni di funzionamento e di sorveglianza.

Art. 59

Articolo 59
Lista delle linee soggette alla Convenzione
par. 1. - L'Ufficio centrale di cui all'articolo 58 e' incaricato di compilare, di aggiornare e di pubblicare la lista delle linee soggette alla presente Convenzione. A tale scopo, esso riceve le notifiche degli Stati contraenti relative all'iscrizione in questa lista o alla radiazione da essa delle linee di una ferrovia o di una delle imprese previste nell'articolo 2.
par. 2. - La partecipazione di una nuova linea al servizio dei
trasporti internazionali ha luogo solo un mese dopo la data della lettera con la quale l'Ufficio centrale notifica l'iscrizione di tale linea agli altri Stati.
par. 3. - La radiazione di una linea e' fatta dall'Ufficio centrale
non appena abbia ricevuto dallo Stato contraente, dal quale venne richiesta l'iscrizione della linea nella lista, la notificazione che detta linea deve essere radiata.
par. 4. - La semplice ricezione dell'avviso proveniente
dall'Ufficio Centrale da' immediatamente diritto a ciascuna ferrovia di cessare, con la linea radiata, ogni relazione riguardante i trasporti internazionali, ad eccezione di quelli in corso, che debbono essere condotti a termine.

Art. 60

Articolo 60
Disposizioni speciali per determinati trasporti. Disposizioni complementari
par. 1. - Per il trasporto dei carri privati sono previste
disposizioni particolari all'Allegato IV.
par. 2. - Per il trasporto delle casse mobili (containers) sono
previste disposizioni particolari all'Allegato V.
par. 3. - Per il trasporto dei colli espressi le ferrovie possono, mediante clausole appropriate delle loro tariffe, concordare l'applicazione di determinate disposizioni speciali, conformi all'Allegato VI.
par. 4. - Per i trasporti qui sotto specificati:
a) trasporti con documenti di trasporto negoziabili;
b) trasporti da riconsegnare soltanto contro restituzione del
duplicato della lettera di vettura;
c) trasporti di giornali;
d) trasporti di merci destinate a fiere od esposizioni;
e) trasporti di attrezzi di carico e di mezzi di protezione
contro il calore ed il freddo per le merci trasportate;
f) trasporti effettuati con lettere di vettura che non servono
come documento di tassazione e di fatturazione, due o piu' Stati contraenti, in base ad accordi speciali, ovvero le ferrovie, mediante clausole appropriate delle loro tariffe, possono concordare determinate condizioni adatte a tali trasporti e deroganti alla presente Convenzione.
par. 5. - Le disposizioni complementari che alcuni Stati contraenti
o alcune ferrovie partecipanti pubblicano per l'esecuzione della Convenzione sono da essi comunicate all'Ufficio centrale.
Queste disposizioni complementari possono essere messe in vigore, sulle ferrovie che vi hanno aderito, nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti di ciascuno Stato, senza che esse possano derogare alla presente Convenzione.
La loro entrata in vigore e' notificata all'Ufficio Centrale.

Art. 61

Articolo 61
Regolamento delle controversie a mezzo di arbitrato
par. 1. - Nel caso che non possano essere regolati tra le parti
stesse, i litigi aventi per oggetto l'interpretazione o l'applicazione, da una parte, della Convenzione valida come legge nazionale o a titolo di diritto convenzionale e delle disposizioni complementari emanate da taluni Stati contraenti e, da altra parte, degli accordi speciali previsti nell'articolo 60, par. 4, possono su domanda delle parti, essere sottoposti a tribunali arbitrali la cui composizione e procedura formano oggetto dell'Allegato VII alla presente Convenzione.
par. 2. - Tuttavia, in caso di litigio tra Stati, le disposizioni dell'Allegato VII non vincolano le parti, le quali possono stabilire liberamente la composizione del tribunale arbitrale e la procedura arbitrale.
par. 3. - Su domanda delle parti, la giurisdizione arbitrale puo' essere investita:
a) senza pregiudizio della definizione delle controversie in
virtu' di altre disposizioni legali:
1° dei litigi tra Stati contraenti;
2° dei litigi tra Stati contraenti da una parte e Stati non
contraenti dall'altra;
3° dei litigi tra Stati non contraenti, purche', nei due
ultimi casi, la Convenzione sia applicabile come legge nazionale o a titolo di diritto convenzionale;
b) dei litigi tra imprese di trasporto;
c) dei litigi tra imprese di trasporto e utenti;
d) dei litigi tra utenti.
par. 4. - La messa in atto della procedura arbitrale ha, per quanto
riguarda la sospensione e l'interruzione della prescrizione del credito litigioso, lo stesso effetto dell'azione intentata davanti al tribunale ordinario.
par. 5. - Le sentenze pronunziate dai tribunali arbitrali nei
confronti delle imprese di trasporto o degli utenti sono esecutive in ciascuno degli Stati contraenti, appena siano state compiute le formalita' prescritte nello Stato ove l'esecuzione deve aver luogo.

Art. 62

Articolo 62
Deroghe temporanee
par. 1. - Se la situazione economica e finanziaria di uno Stato e' di natura tale da provocare gravi difficolta' per l'applicazione delle disposizioni del titolo III, capitolo III, della Convenzione, ogni Stato puo', sia con disposizioni inserite nelle tariffe, sia con atti di potere pubblico, quali le autorizzazioni generali o particolari date alle amministrazioni ferroviarie, derogare alle disposizioni degli articoli 17, 19 e 21 della Convenzione, decidendo per determinati traffici:
a) che le spedizioni in partenza da tale Stato siano affrancate: 1° o sino alle sue frontiere,
2° o almeno sino alle sue frontiere;
b) che le spedizioni a destinazione di tale Stato siano
affrancate in partenza:
1° o almeno fino alle sue frontiere, in quanto lo Stato di
partenza non abbia a ricorrere alla restrizione prevista sub a) 1°, 2° o tutt'al piu' fino alle sue frontiere;
c) che le spedizioni, sia in provenienza, sia a destinazione di questo Stato, non possano essere gravate d'alcun assegno e che non siano ammesse spese anticipate, o che gli assegni e le spese anticipate siano ammessi soltanto in certi limiti;
d) che non sia permesso al mittente di modificare il contratto di
trasporto per quanto concerne il Paese destinatario, l'affrancazione e l'assegno.
par. 2. - Alle medesime condizioni, gli Stati possono, con
autorizzazioni generali o particolari date alle amministrazioni ferroviarie, derogare alle disposizioni degli articoli 17, 19, 21 e 22 della Convenzione decidendo, nelle loro reciproche relazioni:
a) che le norme di pagamento delle spese siano particolarmente
fissate dopo accordi tra le ferrovie interessate a dette norme.
Queste norme non possono contenere modalita' non previste
nell'articolo 17;
b) che certe domande di modificazioni del contratto di trasporto non siano ammesse.
par. 3. - I provvedimenti adottati in conformita' dei parr. 1 e 2 sono comunicati all'Ufficio centrale.
I provvedimenti indicati nel par. 1 entreranno in vigore al piu'
presto allo scadere del termine di otto giorni a decorrere dalla data della lettera con la quale l'Ufficio centrale avra' notificato il provvedimento agli altri Stati.
I provvedimenti indicati nel par. 2 entreranno in vigore al piu'
presto allo scadere del termine di due giorni dopo la loro pubblicazione negli Stati interessati.
par. 4. - I suddetti provvedimenti non sono applicabili alle
spedizioni in corso di trasporto.

Art. 63

Articolo 63
Responsabilita' nel traffico ferroviario-marittimo
par. 1. - Nei trasporti ferroviario-marittimi che si effettuano
sulle linee indicate nel par. 1 dello articolo 2, ciascuno Stato puo', chiedendo che opportuna indicazione sia inserita nella lista delle linee soggette alla Convenzione, aggiungere a quelle previste nell'articolo 27 l'insieme delle cause di esonero enunciate qui appresso.
Il vettore puo' avvalersene soltanto se prova che la perdita,
l'avaria o il ritardo nella resa siano sopravvenuti sul percorso marittimo, dal momento del carico della merce a bordo della nave fino a quello del suo scarico dalla nave stessa.
Tali cause d'esonero sono le seguenti:
a) atti, negligenza od omissioni del capitano, marinaio, pilota, o dei preposti del vettore nella navigazione o nell'amministrazione della nave;
b) innavigabilita' della nave, a condizione che il vettore provi che tale innavigabilita' non e' imputabile a difetto della ragionevole diligenza da parte sua per metter la nave in condizione di navigabilita' o per assicurarle un armamento, un equipaggiamento ed un approvvigionamento convenienti o per adattare e mettere in buono stato tutte le parti della nave dove la merce e' caricata, in modo da renderle atte a ricevere, trasportare e preservare la merce;
c) incendio, a condizione che il vettore provi che il medesimo
non e' stato causato da suo fatto o colpa, da quelli del capitano, marinaio, pilota o dai suoi addetti;
d) pericoli, rischi o infortuni di mare o di altre acque
navigabili;
e) salvataggio o tentativo di salvataggio di vite o di beni in
mare;
f) carico della merce sul ponte della nave, purche' essa sia
stata caricata sul ponte col consenso dato dal mittente nella lettera di vettura, e ch'essa non sia caricata su un carro ferroviario.
Le cause di esonero di cui sopra non sopprimono ne' diminuiscono in
nulla gli obblighi generali del vettore, e, in particolare, quello di impiegare la diligenza ragionevole per mettere la nave in condizione di navigabilita' o assicurarle un armamento, un equipaggiamento ed un approvvigionamento convenienti, o per adattare e mettere in buono stato tutte le parti della nave dove la merce e' caricata, in modo da renderle atte a ricevere, trasportare e preservare la merce.
Quando il vettore faccia valere le cause d'esonero suddette, egli resta tuttavia responsabile se, per una colpa diversa da quella prevista alla lettera a), l'avente diritto provi che il ritardo nella resa, la perdita o l'avaria sono dovuti a colpa del vettore, capitano, marinaio, pilota o suoi addetti.
par. 2. - Quando un percorso marittimo e' servito da piu' imprese iscritte nella lista indicata nell'articolo 1, il regime di responsabilita' applicabile a tale percorso deve essere il medesimo per tutte queste imprese.
Inoltre, quando tali imprese siano state iscritte nella lista su
domanda di piu' Stati, l'adozione del suddetto regime deve, preliminarmente, formare oggetto di un accordo tra questi Stati.
par. 3. - I provvedimenti presi in conformita' del presente
articolo vengono comunicati all'Ufficio centrale. Essi entreranno in vigore, al piu' presto, trenta giorni dopo la data della lettera con la quale l'Ufficio centrale avra' reso noti tali provvedimenti agli altri Stati.
I suddetti provvedimenti non sono applicabili alle spedizioni in
corso di trasporto.

Art. 64

Articolo 64
Responsabilita' in caso di incidenti nucleari
La ferrovia e' esonerata dalla responsabilita' che le incombe in
virtu' della presente Convenzione, quando il danno sia stato causato da un incidente nucleare e se, in virtu' delle prescrizioni speciali in vigore in uno Stato contraente regolanti la responsabilita' in materia di energia nucleare, l'esercente di un impianto nucleare od un'altra persona che e' a lui sostituita sia responsabile di questo danno.

Art. 65

Articolo 65
Firma
La presente Convenzione, i cui Allegati ne costituiscono parte
integrante, resta aperta fino al 30 aprile 1970 alla firma degli Stati precedentemente contraenti e di quelli che sono stati invitati a farsi rappresentare alla Conferenza ordinaria di revisione.

Art. 66

Articolo 66
Ratifica. Entrata in vigore
La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di
ratifica verranno depositati, il piu' presto possibile, presso il Governo svizzero.
Quando la Convenzione sara' stata ratificata da quindici Stati od al piu' tardi un anno dopo la firma, il Governo svizzero si mettera' in relazione con i Governi interessati nell'intento di esaminare con essi la possibilita' di mettere in vigore la Convenzione.

Art. 67

Articolo 67
Adesione alla Convenzione
par. 1. - Ogni Stato non firmatario che voglia aderire alla
presente Convenzione indirizza la sua domanda al Governo svizzero, il quale la comunica a tutti gli Stati contraenti con un rapporto dell'Ufficio centrale sulla situazione delle ferrovie dello Stato richiedente per quanto riguarda i trasporti internazionali.
par. 2. - Se nel termine di sei mesi dalla data di detto avviso,
due Stati almeno non abbiano notificato al Governo svizzero la loro opposizione, la domanda e' ammessa di pieno diritto e ne e' dato avviso dal Governo svizzero allo Stato richiedente e a tutti gli Stati contraenti.
Diversamente, il Governo svizzero notifica a tutti gli Stati
contraenti ed allo Stato richiedente che l'esame della domanda e' differito.
par. 3. - Ogni ammissione produce i suoi effetti un mese dopo la
data dell'avviso inviato dal Governo svizzero, o, se allo spirare di detto termine la Convenzione non e' ancora in vigore, alla data dell'entrata in vigore della medesima.

Art. 68

Articolo 68
Durata dell'impegno degli Stati contraenti
par. 1. - La durata della presente Convenzione e' illimitata.
Tuttavia, ogni Stato contraente puo' ritirarsi alle seguenti condizioni:
Per ogni Stato contraente, la Convenzione e' valevole fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della sua entrata in vigore. Ogni Stato che voglia ritirarsi allo spirare di detto periodo deve notificare la sua intenzione, almeno un anno prima di detta data, al Governo svizzero, che ne informera' tutti gli Stati contraenti.
In mancanza di tale notificazione nel termine indicato, l'impegno sara' prorogato di pieno diritto per un periodo di tre anni e cosi' di seguito di tre anni in tre anni, se non e' data disdetta almeno un anno prima del 31 dicembre dell'ultimo anno di ogni periodo triennale.
par. 2. - Gli Stati ammessi a partecipare alla Convenzione nel
corso del periodo quinquennale, o di uno dei periodi triennali, sono impegnati sino alla fine di questo periodo e poi sino alla fine di ciascuno dei periodi seguenti, sempre che non abbiano dato la disdetta almeno un anno prima dello spirare di uno di essi.

Art. 69

Articolo 69
Revisione della Convenzione
par. 1. - I Delegati degli Stati contraenti si riuniscono per la
revisione della Convenzione, su convocazione del Governo svizzero, al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
Su domanda di almeno un terzo degli Stati contraenti viene
convocata una Conferenza prima di quest'epoca.
D'intesa con la maggioranza degli Stati contraenti, il Governo
svizzero invita anche Stati non contraenti.
D'intesa con la maggioranza degli Stati contraenti, l'Ufficio
centrale invita ad assistere alla Conferenza rappresentanti:
a) d'organizzazioni internazionali governative competenti in
materia di trasporti;
b) d'organizzazioni internazionali non governative che si
occupano di trasporti.
La partecipazione ai dibattiti di delegazioni degli Stati non
contraenti, nonche' quella delle organizzazioni internazionali indicate al quarto capoverso, e' disciplinata, per ogni Conferenza, dal regolamento delle deliberazioni.
D'intesa con la maggioranza dei Governi degli Stati contraenti,
l'Ufficio centrale puo', prima delle Conferenze di revisione ordinarie e straordinarie, convocare Commissioni per l'esame preliminare delle proposte di revisione. Le disposizioni dell'Allegato III sono applicabili per analogia a tali Commissioni; per quanto riguarda l'articolo 6 di detto Allegato, e' applicabile alle Commissioni preliminari la disposizione relativa alla Commissione di revisione.
par. 2. - L'entrata in vigore della nuova Convenzione risultante
dalla Conferenza di revisione comporta l'abrogazione della precedente Convenzione e dei suoi Allegati anche nei riguardi di Stati contraenti che non ratificassero la nuova Convenzione.
par. 3. - Nell'intervallo tra la Conferenza di revisione, gli
articoli 3, 4, 5 par. 5, 6, 7 (eccetto il par. 1), 8 (eccetto il (par. 1), 10 (eccetto il par. 6, secondo alinea), 11, 12 (eccetto il par. 4), 13, 14 (eccetto il par. 2, secondo alinea), 15 (eccetto il par. 1, primo alinea), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 36, 41, 48, 49, 50, 53, 60 (eccetto il par. 5) e gli Allegati VI e VII possono essere modificati da una Commissione di revisione.
L'organizzazione ed il funzionamento di tale Commissione formano oggetto dello Allegato III alla presente Convenzione.
Le decisioni della Commissione di revisione sono notificate senza indugio ai Governi degli Stati contraenti a cura dell'Ufficio centrale. Esse si ritengono accettate a meno che, entro quattro mesi dal giorno della notificazione, almeno cinque Governi non abbiano sollevato obiezioni. Queste decisioni entrano in vigore il primo giorno dell'ottavo mese che segue il mese nel quale l'Ufficio centrale ha portato la loro accettazione a conoscenza dei Governi degli Stati contraenti. L'Ufficio centrale indica tale giorno all'atto della notifica dell'accettazione delle decisioni.
par. 4. - In vista di modificare:
a) il Regolamento internazionale per il trasporto delle merci
pericolose per ferrovia (Allegato I),
b) il Regolamento internazionale per il trasporto dei carri
privati (Allegato IV) e
c) il Regolamento internazionale per il trasporto delle casse
mobili (containers) (Allegato V), sono istituite Commissioni di esperti la cui organizzazione e il cui funzionamento formano oggetto di uno statuto che costituisce l'Allegato III alla presente Convenzione.
Le decisioni delle Commissioni di esperti sono notificate senza
indugio ai Governi degli Stati contraenti a cura dell'Ufficio centrale. Esse si ritengono accettate a meno che, entro quattro mesi dal giorno della notificazione, almeno cinque Governi non abbiano sollevato obiezioni. Queste decisioni entrano in vigore il primo giorno dell'ottavo mese che segue il mese nel quale l'Ufficio centrale ha portato la loro accettazione a conoscenza dei Governi degli Stati contraenti. L'ufficio centrale indica tale giorno all'atto della notifica dell'accettazione delle decisioni.

Art. 70

Articolo 70
Testi della Convenzione. Traduzioni ufficiali
La presente Convenzione e' stata conclusa e firmata in lingua
francese, secondo l'uso diplomatico corrente.
Al testo francese sono aggiunti un testo in lingua tedesca, un
testo in lingua inglese, un testo in lingua italiana ed un testo in lingua araba, i quali hanno il valore di traduzioni ufficiali.
In caso di divergenza fa fede il testo francese.
IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sotto indicati, muniti dei loro pieni poteri che sono stati trovati in buona e debita forma, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a Berna, il sette febbraio millenovecentosettanta, in un solo
esemplare, che restera' depositato negli Archivi della Confederazione svizzera e di cui una copia autentica sara' rimessa a ciascuna delle Parti.
(Seguono le firme)

Allegato I

ALLEGATO I
(Articoli 3 e 4)
REGOLAMENTO INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE PER FERROVIE (RID)
(Testo sottoposto a procedura di revisione speciale e pubblicato in edizione a parte)

Art. 1

ALLEGATO II
(Articolo 58)
REGOLAMENTO RELATIVO ALL'UFFICIO CENTRALE DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI PER FERROVIA (OCTI)
Articolo 1
par. 1. - L'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per
ferrovia (OCTI) ha sede a Berna, sotto gli auspici del Governo svizzero.
Il controllo della sua attivita', sia sul piano amministrativo, sia
sul piano finanziario, si svolge nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 58 della Convenzione ed e' affidato ad un Comitato amministrativo.
A tale scopo, il Comitato amministrativo:
a) vigila sulla buona applicazione, da parte dell'Ufficio
centrale, delle Convenzioni, nonche' degli altri testi scaturiti dalle conferenze di revisione e raccomanda, se del caso, le misure atte a facilitare l'applicazione di tali Convenzioni e testi;
b) esprime pareri motivati sulle questioni che possono
interessare l'attivita' dell'Ufficio centrale e che gli siano sottoposte da uno Stato contraente o dal direttore dell'Ufficio.
par. 2. - a) Il Comitato amministrativo si riunisce a Berna. Esso si compone di undici membri, scelti fra gli Stati contraenti.
b) La Confederazione svizzera dispone di un seggio permanente nel
Comitato e ne assume la presidenza. Gli altri Stati membri sono nominati per cinque anni. Per ciascun periodo quinquennale, una Conferenza diplomatica stabilisce, su proposta del Comitato amministrativo in carica, la composizione del Comitato amministrativo, tenendo conto di un'equa ripartizione geografica.
c) Se una vacanza si produce fra gli Stati membri, il Comitato
amministrativo designa di sua iniziativa un altro Stato contraente per occupare il seggio vacante.
d) Ogni Stato membro designa, come delegato al Comitato
amministrativo, una persona qualificata per la sua esperienza in materia di trasporti internazionali.
e) Il Comitato amministrativo stabilisce il suo regolamento
interno e si organizza da se stesso.
Detto Comitato tiene almeno una riunione ordinaria all'anno:
inoltre, tiene riunioni straordinarie quando almeno tre Stati membri ne facciano domanda.
La segreteria del Comitato amministrativo e' assunta dall'Ufficio centrale.
I verbali delle sedute del Comitato amministrativo sono inviati a tutti gli Stati contraenti.
f) Le funzioni di delegato di uno Stato membro sono gratuite e le
spese di trasferta che esse comportano sono a carico di tale Stato.
par. 3. - a) Il Comitato amministrativo stabilisce il regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e lo statuto del personale dell'Ufficio centrale.
b) Il Comitato amministrativo nomina il direttore generale, il
vice-direttore generale, i consiglieri ed i consiglieri aggiunti dell'Ufficio centrale; il Governo svizzero gli presenta delle proposte per la nomina del direttore generale e del vice-direttore generale. Per queste nomine, il Comitato amministrativo tiene conto in modo particolare della competenza dei candidati e di una equa ripartizione geografica.
c) Il Comitato amministrativo approva il bilancio preventivo
annuale dell'Ufficio centrale, tenendo conto delle disposizioni del successivo articolo 2: esso approva inoltre il rapporto annuale di gestione.
La verifica della contabilita' dell'Ufficio centrale, la quale si riferisce esclusivamente alla concordanza delle scritture e dei documenti contabili, nell'ambito del bilancio, e' esercitata dal Governo svizzero. Quest'ultimo trasmette detta contabilita', con un rapporto, al Comitato amministrativo.
Il Comitato amministrativo comunica agli Stati contraenti,
unitamente al rapporto di gestione dell'Ufficio centrale e all'estratto dei conti annuali di quest'ultimo, le decisioni, risoluzioni e raccomandazioni che e' chiamato a formulare.
d) Il Comitato amministrativo sottopone ad ogni conferenza
diplomatica incaricata di fissare la sua composizione, almeno due mesi prima dell'apertura di quest'ultima, un rapporto sull'insieme della sua attivita' svolta dopo la conferenza precedente.

Art. 2

Articolo 2
par. 1. - Le spese dell'Ufficio centrale sono sostenute dagli Stati
contraenti proporzionalmente alla lunghezza delle linee ferroviarie o dei percorsi ai quali si applica la Convenzione. Tuttavia, le linee di navigazione partecipano alle spese in proporzione alla sola meta' dei loro percorsi. Per ogni Stato, il contributo non puo' superare un ammontare fisso per chilometro. Su proposta del Comitato amministrativo in carica, tale ammontare e' fissato per ogni periodo quinquennale dalla Conferenza diplomatica incaricata, in virtu' delle disposizioni dell'articolo 1, par. 2 b) del presente Regolamento, di stabilire la composizione del Comitato amministrativo per questo stesso periodo. Eccezionalmente, questo contributo puo', mediante accordo tra il Governo interessato e l'Ufficio centrale, e con l'approvazione del Comitato amministrativo, essere ridotto del 50 per cento al massimo per linee esercitate in particolari condizioni.
L'ammontare del credito annuale inerente al chilometraggio e' fissato dal Comitato amministrativo, per ogni esercizio, dopo aver sentito l'Ufficio centrale. Detto ammontare e' percepito sempre totalmente.
Quando le spese effettive dell'Ufficio centrale non abbiano raggiunto l'ammontare del credito calcolato su questa base, la differenza non spesa e' versata ad un fondo di riserva.
par. 2. - In occasione dell'invio del rapporto di gestione e
dell'estratto dei conti annuali agli Stati contraenti, l'Ufficio centrale invita questi ultimi a versare la loro quota di contributo per le spese dell'esercizio decorso. Lo Stato che, alla data del 1 ottobre, non avesse versato la sua quota, ricevera' un secondo invito a pagare. Se tale richiamo rimane senza esito, l'Ufficio centrale lo rinnova all'inizio dell'anno successivo, in occasione dell'invio del suo rapporto di gestione per l'esercizio decorso. Se al 1 luglio successivo, non e' stato tenuto alcun conto di detto richiamo, un quarto invito viene rivolto allo Stato ritardatario per indurlo a pagare le due annualita' scadute. In caso di esito negativo, l'Ufficio centrale l'avverte, tre mesi dopo, che, se l'atteso versamento non ha luogo entro la fine dell'anno, il mancato pagamento sara' interpretato come tacita manifestazione della sua volonta' di ritirarsi dalla Convenzione. Se quest'ultimo passo non ha effetto prima del 31 dicembre, l'Ufficio centrale, prendendo atto della volonta', tacitamente espressa dallo Stato moroso, di ritirarsi dalla Convenzione, procede a radiare le linee di questo Stato dalla lista delle linee ammesse al servizio dei trasporti internazionali.
par. 3. - Gli importi non riscossi devono, per quanto possibile,
essere coperti mediante i crediti ordinari di cui dispone l'Ufficio centrale e possono essere ripartiti su quattro esercizi. La parte del disavanzo che non fosse stato possibile colmare nel modo anzidetto e' portata in un conto speciale, a debito degli altri Stati contraenti, in proporzione al numero dei chilometri di linee soggette alla Convenzione all'epoca della messa in conto. Ogni Stato sara' addebitato nella misura in cui esso ha partecipato alla Convenzione con lo Stato moroso durante il periodo dei due anni che hanno preceduto il ritiro di detto Stato.
par. 4. - Lo Stato, le cui linee sono state radiate nelle
condizioni indicate nel § 2 suddetto, puo' farle riammettere al servizio dei trasporti internazionali solamente pagando, in via preliminare, le somme delle quali e' rimasto debitore, per gli anni
rispettivi, maggiorate dell'interesse del cinque per cento da calcolare dalla fine del sesto mese trascorso dopo il giorno in cui
l'Ufficio centrale lo invito' per la prima volta a pagare le quote di contribuzione che gli fanno carico.

Art. 3

Articolo 3
par. 1. - L'Ufficio centrale pubblica un bollettino mensile
contenente le informazioni necessarie per l'applicazione della Convenzione e, in particolare, le comunicazioni relative alla lista delle linee ferroviarie e d'altre imprese, come pure agli oggetti esclusi dal trasporto o ammessi a determinate condizioni; detto bollettino contiene anche gli studi che l'Ufficio centrale ritenga utile pubblicarvi.
par. 2. - Il bollettino e' redatto in francese e in tedesco. Un
esemplare e' spedito gratuitamente ad ogni Stato contraente e ad ognuna delle amministrazioni interessate. Gli altri esemplari richiesti debbono essere pagati ad un prezzo stabilito dall'Ufficio centrale.

Art. 4

Articolo 4
par. 1. - Le distinte e i crediti per trasporti internazionali
rimasti insoluti possono essere indirizzati dall'impresa creditrice all'Ufficio centrale, affinche' questo ne faciliti il ricupero. A tale scopo, l'Ufficio centrale mette in mora l'impresa debitrice affinche' paghi la somma dovuta o indichi i motivi del suo rifiuto di pagare.
par. 2. - Se l'Ufficio centrale ritiene che i motivi di rifiuto
addotti siano sufficientemente fondati, esso rinvia le parti al giudice competente o, se le parti ne fanno domanda, al tribunale arbitrale previsto nell'articolo 61 della Convenzione (Allegato VII).
par. 3. - Quando l'Ufficio centrale ritiene che la totalita' o una parte della somma sia effettivamente dovuta, puo' dopo aver consultato un esperto dichiarare che l'impresa di trasporto debitrice e' tenuta a versare all'Ufficio centrale tutto o parte del credito; la somma cosi' versata deve restare in deposito fino alla decisione di merito del giudice competente o del tribunale arbitrale previsto nell'articolo 61 della Convenzione (Allegato VII).
par. 4. - Nel caso in cui un'impresa di trasporto non abbia dato
seguito, entro quindici giorni, alle ingiunzioni dell'Ufficio centrale, viene nuovamente messa in mora, con indicazione delle conseguenze del suo rifiuto.
par. 5. - Trascorso infruttuoso il periodo di dieci giorni dopo
questa nuova messa in mora, l'Ufficio centrale invia allo Stato contraente, dal quale dipende l'impresa di trasporto, una comunicazione motivata, invitandolo ad esaminare le misure da prendere e, particolarmente, se esso debba mantenere sulla lista le linee dell'impresa di trasporto debitrice.
par. 6. - Se lo Stato contraente dal quale dipende l'impresa di
trasporto debitrice dichiara che, nonostante il mancato pagamento, non ritiene di dover far cancellare dalla lista detta impresa, o se esso lascia senza risposta per sei settimane la comunicazione dell'Ufficio centrale, si reputa di pieno diritto che detto Stato si faccia garante della solvibilita' dell'impresa, per quanto concerne i crediti risultanti dai trasporti internazionali.

Art. 5

Articolo 5
Per coprire le spese particolari risultanti dall'attivita' prevista
nell'articolo 58, par. 1, lettere da d) a f) della Convenzione, viene percepito un compenso. L'ammontare di questo compenso e' fissato dal Comitato amministrativo, su proposta dell'Ufficio centrale.

Art. 1

ALLEGATO III
(Articolo 69, par. 3 e 4)
STATUTO RELATIVO ALLA COMMISSIONE DI REVISIONE ED ALLE COMMISSIONI DI ESPERTI
Articolo 1
I Governi degli Stati contraenti comunicano le loro proposte
riguardanti le questioni che rientrano nella competenza delle Commissioni all'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia, il quale le porta immediatamente a conoscenza degli altri Stati contraenti.

Art. 2

Articolo 2
L'Ufficio centrale invita le Commissioni a riunirsi ogni volta che se ne presenti la necessita', oppure su domanda di almeno cinque Stati contraenti.
Tutti gli Stati contraenti sono avvertiti, due mesi prima, delle
sessioni delle Commissioni. L'avviso deve indicare esattamente le questioni delle quali e' richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 3

Articolo 3
Tutti gli Stati contraenti possono prendere parte ai lavori delle Commissioni.
Uno Stato puo' farsi rappresentare da un altro Stato; tuttavia, uno
Stato non puo' rappresentare piu' di due altri Stati.
Ogni Stato sostiene le spese dei suoi rappresentanti.

Art. 4

Articolo 4
L'Ufficio centrale istruisce le questioni da trattare ed assume il servizio di segreteria delle Commissioni.
Il Direttore generale dell'Ufficio centrale od il suo
rappresentante partecipa alle sedute delle Commissioni con voto consultivo.

Art. 5

Articolo 5
D'intesa con la maggioranza degli Stati contraenti, l'Ufficio
centrale invita ad assistere alle sedute delle Commissioni, con voto consultivo, rappresentanti:
a) di Stati non contraenti;
b) di organizzazioni internazionali governative competenti in
materia di trasporti, a condizione di reciprocita';
c) di organizzazioni internazionali non governative che si
occupano di trasporti, a condizione di reciprocita'.

Art. 6

Articolo 6
La Commissione di revisione e' validamente costituita quando vi
siano rappresentati la meta' degli Stati contraenti; le Commissioni di esperti sono validamente costituite quando vi siano rappresentati un terzo degli Stati contraenti.

Art. 7

Articolo 7
Le Commissioni designano un presidente ed uno o due vice-presidenti
per ogni sessione.

Art. 8

Articolo 8
Le deliberazioni hanno luogo in francese e in tedesco. Gli
interventi dei membri della Commissione sono tradotti immediatamente oralmente e nella parte essenziale. Il testo delle proposte e le comunicazioni del presidente sono tradotti per esteso.

Art. 9

Articolo 9
Il voto ha luogo per delegazione e, su domanda, per appello
nominale; ogni delegazione di uno Stato contraente rappresentato alla seduta ha diritto a un voto.
Una proposta viene approvata se il numero dei voti positivi e':
a) almeno uguale ad un terzo del numero degli Stati rappresentati
nella Commissione;
b) superiore al numero dei voti negativi.

Art. 10

Articolo 10
I verbali delle sedute riassumono le deliberazioni nelle due
lingue.
Le proposte e le decisioni debbono esservi inserite testualmente
nelle due lingue. In caso di divergenza tra il testo francese e il testo tedesco del verbale, per quanto concerne le decisioni, fa fede il testo francese.
I verbali sono distribuiti ai membri il piu' presto possibile.
Se la loro approvazione non puo' aver luogo durante la sessione, i membri comunicheranno alla segreteria, entro un congruo termine, le eventuali correzioni.

Art. 11

Articolo 11
Per facilitare i lavori, le Commissioni possono costituire
sottocommissioni; esse possono anche costituire sottocommissioni incaricate di preparare determinate questioni per una ulteriore sessione.
Ogni sottocommissione designa un presidente, un vice-presidente e, se la necessita' lo richiede, un relatore. Per il rimanente, alle sottocommissioni sono applicabili, per analogia, le disposizioni degli articoli da 1 a 5 e da 8 a 10.

Allegato IV

ALLEGATO IV
(Articolo 60, par. 1)
REGOLAMENTO INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO DEI CARRI PRIVATI (RIP) (Testo sottoposto a procedura di revisione speciale e pubblicato in edizione a parte)

Allegato V

ALLEGATO V
(Articolo 60, par. 2)
REGOLAMENTO INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO DELLE CASSE MOBILI (CONTAINERS) (RICO)
(Testo sottoposto a procedura di revisione speciale e pubblicato in edizione a parte)

Allegato VI

ALLEGATO VI
(Articolo 60, par. 3)
REGOLAMENTO INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO DEI COLLI ESPRESSI (RIEX)
par. 1. - Si considerano come colli espressi soltanto le merci
trasportate in modo particolarmente rapido, alle condizioni di una tariffa internazionale.
Si ammettono come colli espressi soltanto le merci che possono
normalmente essere caricate nel bagagliaio dei treni viaggiatori.
Tuttavia le tariffe possono prevedere deroghe a questa norma.
par. 2. - Sono escluse dal trasporto le merci indicate
nell'articolo 3 della presente Convenzione.
Le materie e gli oggetti elencati nell'Allegato I alla Convenzione o quelli contemplati negli accordi particolari conclusi in virtu' delle disposizioni dell'articolo 4, par. 2, della Convenzione, sono ammessi al trasporto come colli espressi solo in quanto tale modo di trasporto sia espressamente previsto nel suddetto Allegato o nei suddetti accordi. Le tariffe stabiliscono se anche altre merci possono essere escluse dal trasporto o essere ammesse a determinate condizioni.
par. 3. - I colli espressi possono essere consegnati al trasporto con un documento diverso da quello previsto nell'articolo 6, par. 1, della presente Convenzione. Il modello da utilizzare e le indicazioni che debbono o possono esservi iscritte sono stabilite nella tariffa.
In ogni caso detto documento deve contenere le seguenti indicazioni:
a) il nome della stazione di partenza e di quella destinataria;
b) il nome e l'indirizzo del mittente e del destinatario;
c) il numero dei colli, il genere dell'imballaggio e la
designazione delle merci;
d) la designazione dei documenti uniti per l'adempimento delle
formalita' richieste dalle autorita' doganali e da altre autorita' amministrative.
par. 4. - Il mittente e' responsabile della esattezza delle
indicazioni e dichiarazioni iscritte, nel documento di trasporto, da lui stesso o, in base alle sue indicazioni, dalla ferrovia; egli sopporta tutte le conseguenze derivanti dal fatto che tali indicazioni o dichiarazioni risultino irregolari, inesatte o incomplete.
par. 5. - I colli espressi debbono essere trasportati con mezzi
rapidi, nei termini previsti nelle tariffe. I termini di resa debbono essere, in ogni caso, piu' ridotti di quelli applicati alle spedizioni a grande velocita'.
par. 6. - Le tariffe possono anche prevedere deroghe alle
disposizioni della presente Convenzione diverse da quelle sopra specificate; tuttavia non sono ammesse deroghe alle disposizioni degli articoli 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 e da 37 a 47 incluso di detta Convenzione.
Purche' le prescrizioni che precedono e quelle delle tariffe non vi
ostino, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili al trasporto dei colli espressi.

Art. 1

ALLEGATO VII
(Articolo 61)
REGOLAMENTO D'ARBITRATO
Articolo 1
Numero degli arbitri
I tribunali arbitrali costituiti per giudicare su litigi diversi da
quelli tra Stati si comporranno di uno, di tre o di cinque arbitri, secondo gli accordi del compromesso.

Art. 2

Articolo 2
Scelta degli arbitri
par. 1.E' prestabilita una lista degli arbitri. Ogni Stato contraente
puo' designare al massimo due suoi cittadini, esperti del diritto internazionale dei trasporti, perche' siano iscritti nella lista degli arbitri, che viene compilata e aggiornata dal Governo svizzero.
par. 2. - Se il compromesso prevede un arbitro unico, questo e'
scelto di comune accordo dalle parti.
Se il compromesso prevede tre o cinque arbitri, ciascuna parte ne sceglie uno o due, secondo il caso.
Gli arbitri scelti secondo l'alinea precedente designano di comune accordo, secondo il caso, il terzo o il quinto arbitro, il quale presiede il tribunale arbitrale.
Se le parti non sono d'accordo sulla scelta dell'arbitro unico o se
gli arbitri scelti dalle parti non sono d'accordo sulla designazione del terzo o del quinto arbitro, secondo il caso, il tribunale arbitrale e' completato da un arbitro designato dal Presidente del Tribunale federale svizzero, su richiesta dell'Ufficio centrale.
Il tribunale arbitrale e' composto di persone comprese nella lista citata nel § 1. Tuttavia, se il compromesso prevede cinque arbitri, ciascuna delle parti puo' scegliere un arbitro al di fuori della lista.
par. 3. - L'arbitro unico, il terzo o il quinto arbitro debbono
essere di nazionalita' diversa da quella delle parti.
L'intervento nel litigio d'una parte terza resta senza effetto per quanto concerne la composizione del tribunale arbitrale.

Art. 3

Articolo 3
Compromesso
Le parti che ricorrono all'arbitrato concludono un compromesso che specifica particolarmente:
a) l'oggetto della controversia, determinato nel modo piu'
preciso e chiaro possibile;
b) la composizione del tribunale e i termini utili per la nomina dell'arbitro o degli arbitri;
c) il luogo del tribunale.
Per l'apertura della procedura arbitrale, il compromesso deve
essere comunicato all'Ufficio centrale.

Art. 4

Articolo 4
Procedura
Il tribunale arbitrale decide esso stesso sulla procedura da
seguire, tenendo particolarmente conto delle seguenti disposizioni:
a) il tribunale arbitrale istruisce e giudica le cause di cui e' investito in base agli elementi forniti dalle parti senza essere vincolato, allorche' e' chiamato a pronunziarsi in diritto, dalle interpretazioni delle parti medesime;
b) il tribunale non puo' accordare di piu' o cosa diversa dalle conclusioni del richiedente, ne meno di quanto il convenuto ha riconosciuto come dovuto;
c) la sentenza arbitrale, debitamente motivata, e' redatta dal
tribunale arbitrale e notificata alle parti tramite l'Ufficio centrale;
d) salvo contraria disposizione di diritto imperativo del luogo ove ha sede il tribunale arbitrale, la sentenza arbitrale non e' suscettibile di ricorso, fatta eccezione tuttavia dei casi di revisione o di nullita'.

Art. 5

Articolo 5
Cancelleria del tribunale
L'Ufficio centrale funziona come cancelleria del tribunale
arbitrale.

Art. 6

Articolo 6
Spese
La sentenza arbitrale fissa le spese generali e speciali, compresi gli onorari degli arbitri, e decide a quale delle parti ne incomba il pagamento o in quale proporzione dette spese sono suddivise tra le parti medesime.

Art. 1

CONVENZIONE INTERNAZIONALE
per
IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI E DEI BAGAGLI PER FERROVIA
(CIV) del 7 febbraio 1970
I PLENIPOTENZIARI SOTTOSCRITTI,
avendo riconosciuto la necessita' di sottoporre a revisione la
Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia, firmata a Berna il 25 febbraio 1961, hanno deciso, in conformita' dell'articolo 68 della Convenzione stessa, di concludere una nuova Convenzione a tale scopo ed hanno concordato i seguenti articoli:
Articolo 1
Ferrovie e trasporti ai quali si applica la Convenzione
par. 1. La presente Convenzione si applica, salvo le eccezioni
previste nei paragrafi seguenti, a tutti i trasporti di viaggiatori e di bagagli che si effettuano con documenti di trasporto internazionali validi per un percorso che tocchi i territori di almeno due Stati contraenti e che comprenda esclusivamente linee iscritte nella lista compilata a norma dell'articolo 55.
par. 2. - I trasporti la cui stazione (1) di
partenza e quella destinataria sono situate sul territorio di uno stesso Stato e che toccano il territorio di un altro Stato solamente in transito non sono soggetti alla presente Convenzione:
a) quando le linee percorse in transito sono esercitate
esclusivamente da una ferrovia dello Stato di partenza;
b) anche quando le linee percorse in transito non sono esercitate
esclusivamente da una ferrovia dello Stato di partenza, se gli Stati o le ferrovie interessati abbiano concluso accordi in virtu' dei quali questi trasporti non sono considerati come internazionali.
par. 3. - I trasporti fra stazioni di due Stati limitrofi e tra
stazioni di due Stati in transito per il territorio di un terzo Stato, se si effettuano su linee esercitate esclusivamente da ferrovie di uno di questi tre Stati e se le leggi e i regolamenti di uno di tali Stati non vi si oppongano, sono soggetti al diritto dello Stato cui appartengono le ferrovie esercenti le linee sulle quali si effettua il trasporto.
par. 4. - Le tariffe internazionali stabiliscono le relazioni per le quali vengono rilasciati documenti di trasporto internazionali.
(1) Per "Stazione" s'intendono anche i porti dei servizi di navigazione e ogni impianto dei servizi automobilistici aperti al pubblico per l'esecuzione del contratto di trasposto.

Art. 2

Articolo 2
Disposizioni relative ai trasporti combinati
par. 1. - Nella lista di cui all'articolo 1, oltre alle ferrovie, possono essere iscritte le linee regolari di servizi automobilistici o di navigazione che completino percorsi ferroviari e sulle quali siano effettuati i trasporti internazionali, sotto riserva che quando esse colleghino almeno due Stati contraenti possono essere iscritte nella lista soltanto con il consenso comune di tali Stati.
par. 2. - Le imprese esercenti tali linee hanno tutti gli obblighi e tutti i diritti stabiliti per le ferrovie dalla presente Convenzione, salvo le deroghe rese necessarie dalle diverse modalita' del trasporto. Tuttavia, non e' permesso derogare alle regole sulla responsabilita' stabilite dalla presente Convenzione.
par. 3. - Lo Stato che desidera fare iscrivere nella lista una
delle linee designate nel paragrafo 1 deve provvedere affinche' le deroghe previste nel paragrafo 2 siano pubblicate con le stesse forme delle tariffe.
par. 4. - Per i trasporti internazionali eseguiti in parte da
ferrovie ed in parte da servizi di trasporto diversi da quelli indicati nel paragrafo 1, le ferrovie possono concordare con le imprese di trasporto interessate disposizioni tariffarie con regime giuridico diverso da quello della presente Convenzione, per tener conto delle peculiarita' di ciascun modo di trasporto. In tale caso, le ferrovie possono prescrivere l'uso di un documento di trasporto diverso da quello contemplato dalla presente Convenzione.

Art. 3

Articolo 3
Obbligo al trasporto per la ferrovia
par. 1. - La ferrovia deve effettuare, alle condizioni della
presente Convenzione, qualunque trasporto di viaggiatori o di bagagli, purche':
a) il viaggiatore osservi le prescrizioni della presente
Convenzione e delle tariffe internazionali;
b) il trasporto sia possibile con i mezzi ordinari di trasporto;
c) il trasporto non sia impedito da circostanze che la ferrovia non possa evitare ed alle quali non dipenda da essa ovviare.
par. 2. - Quando l'autorita' competente abbia deciso che il
servizio sia soppresso o sospeso in tutto o in parte, i provvedimenti adottati a tale scopo devono essere portati senza indugio a conoscenza del pubblico e delle ferrovie, le quali hanno l'obbligo di informare in proposito le ferrovie degli altri Stati ai fini della loro pubblicazione.
par. 3. - Qualsiasi infrazione commessa dalla ferrovia alle
disposizioni del presente articolo puo' dar luogo ad azione per il risarcimento del danno causato.

Art. 4

Articolo 4
Diritto al trasporto
Il viaggiatore deve, fin dall'inizio del viaggio e salve le
eccezioni previste nelle tariffe internazionali, munirsi di un titolo di trasporto valido. Egli deve conservarlo per tutta la durata del viaggio, presentarlo, a richiesta, agli agenti incaricati del controllo e restituirlo a viaggio ultimato.

Art. 5

Articolo 5
Biglietti
par. 1. - I biglietti rilasciati per un trasporto internazionale
regolato dalla presente Convenzione debbono portare la sigla 4.
par. 2. - I biglietti debbono portare le seguenti indicazioni,
salve le eccezioni previste dalle tariffe internazionali:
a) stazioni di partenza e di destinazione;
b) itinerario; se e' ammessa la facolta' di servirsi di diversi itinerari o di diversi mezzi di trasporto, si dovra' farne menzione;
c) categoria del treno e classe;
d) prezzo del trasporto;
e) giorno d'inizio della validita';
f) durata della validita'.
par. 3. - Le tariffe internazionali o gli accordi tra ferrovie
stabiliscono in quale lingua i biglietti debbono essere stampati e compilati, nonche' la loro forma e il loro contenuto.
par. 4. - I biglietti a tagliandi rilasciati in base ad una tariffa
internazionale costituiscono un titolo di trasporto unico ai sensi della presente Convenzione.
par. 5. - Salve le eccezioni previste nelle tariffe internazionali,
il biglietto e' cedibile solamente quando non e' nominativo e se il viaggio non e' stato iniziato.
par. 6. - Il viaggiatore deve accertarsi, all'atto di ricevere il biglietto, che esso corrisponda alle indicazioni da lui fornite.

Art. 6

Articolo 6
Riduzione di prezzo per i ragazzi
par. 1. I ragazzi di eta' fino a cinque anni compiuti sono
trasportati gratuitamente senza biglietto, se per essi non e' richiesta l'occupazione di un apposito posto.
par. 2. - I ragazzi di eta' da cinque fino a dieci anni compiuti ed
i ragazzi di eta' inferiore, per i quali sia richiesta l'occupazione di un apposito posto, sono trasportati a prezzi ridotti. Tali prezzi non possono superare la meta' del prezzo stabilito per i biglietti degli adulti, salvo i supplementi riscossi per l'uso di determinati treni o vetture e senza pregiudizio dell'arrotondamento delle somme effettuato secondo le norme dell'amministrazione che emette il biglietto.
Questa riduzione non e' obbligatoria se i biglietti offrono gia'
una riduzione rispetto al prezzo normale del biglietto di corsa semplice.
par. 3. - Le tariffe internazionali possono tuttavia prevedere
limiti di eta' differenti da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2, purche' tali limiti non siano inferiori a quattro anni compiuti, per quanto concerne la gratuita' del trasporto di cui al paragrafo 1, e a dieci anni compiuti nel caso di applicazione dei prezzi ridotti previsti dal paragrafo 2.

Art. 7

Articolo 7
Durata di validita' dei biglietti. Fermate nelle stazioni intermedie.
Utilizzazione dei posti
La durata di validita' dei biglietti e le fermate in corso di
viaggio sono fissate dalle tariffe internazionali.
L'occupazione, l'attribuzione e la prenotazione dei posti nei treni
sono fissate dalle tariffe internazionali o dalle prescrizioni delle ferrovie.

Art. 8

Articolo 8
Cambio di classe o di treno
Il viaggiatore puo' prendere posto in una classe superiore o
passare in un treno di categoria superiore a quella indicata nel biglietto o far modificare l'itinerario alle condizioni fissate dalle tariffe internazionali.

Art. 9

Articolo 9
Viaggiatore sprovvisto di biglietto valido
par. 1. - Il viaggiatore che non puo' presentare un biglietto
valido deve pagare una soprattassa, oltre il prezzo del viaggio.
Questa soprattassa e' calcolata secondo i regolamenti della ferrovia sulla quale ne e' richiesto il pagamento.
par. 2. - I biglietti che abbiano subito una illecita modificazione
sono considerati come non validi e vengono ritirati dal personale di servizio.
par. 3. - Il viaggiatore che rifiuti il pagamento immediato del
prezzo del viaggio o della soprattassa puo' essere escluso dal viaggio. Il viaggiatore escluso non puo' esigere che i suoi bagagli siano messi a sua disposizione in una stazione diversa da quella destinataria.

Art. 10

Articolo 10
Persone escluse dai treni o ammesse a determinate condizioni
par. 1. - Non sono ammesse nei treni o possono esserne escluse
durante il viaggio:
a) le persone in istato di ubriachezza, quelle che tengono un
contegno sconveniente o non osservano le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti; queste persone non hanno diritto al rimborso ne' del prezzo del biglietto, ne' della tassa pagata per il trasporto dei loro bagagli;
b) le persone che per malattia o per altre cause potessero in
modo evidente essere d'incomodo ai loro vicini, salvo che per tali persone sia stato riservato in precedenza o possa essere messo a disposizione un compartimento intero a pagamento; tuttavia, le persone ammalatesi durante il viaggio debbono essere trasportate almeno fino alla prima stazione dove possano trovare le cure necessarie. Il prezzo del viaggio sara' ad esse rimborsato, giusta le condizioni fissate nell'articolo 23, previa deduzione della parte relativa al percorso effettuato; quando del caso, si procedera' in modo analogo circa il trasporto del bagaglio.
par. 2. - Per il trasporto delle persone affette da malattie
contagiose valgono le Convenzioni e i regolamenti internazionali e, in mancanza di questi, le leggi e i regolamenti in vigore in ciascuno Stato.

Art. 11

Articolo 11
Introduzione di colli a mano e di animali nelle carrozze
par. 1. - I viaggiatori possono recare con se' gratuitamente, nelle
carrozze, oggetti facilmente trasportabili (colli a mano). Ogni viaggiatore dispone, per i suoi colli a mano, soltanto dello spazio situato al di sopra e al di sotto del posto che occupa.
Questa norma si applica per analogia anche alle carrozze di tipo
speciale, segnatamente se esse sono munite di un compartimento riservato per i bagagli.
par. 2. - Non possono essere introdotti nelle carrozze:
a) le materie e gli oggetti esclusi dal trasporto a bagaglio in virtu' dell'articolo 15, lettera c), salvo le eccezioni previste dalle tariffe; tuttavia, i viaggiatori che nell'espletare un servizio pubblico o per effetto di un'autorizzazione amministrativa o per legge portano armi da fuoco, possono portare con se' delle munizioni nella misura minima fra quelle stabilite dai regolamenti in vigore nei territori attraversati; agli agenti che scortano detenuti e che viaggiano con questi nelle carrozze o nei compartimenti speciali e' permesso di portare con se' armi da fuoco cariche;
b) gli oggetti che possono recare nota od incomodo ai viaggiatori
o provocare danni;
c) gli oggetti che secondo le disposizioni delle autorita'
doganali o di altre autorita' amministrative non possono essere introdotti nelle carrozze;
d) gli animali vivi. I cani sono tuttavia ammessi se sono portati
sulle ginocchia o se sono tenuti vicino, sul pavimento della vettura, al guinzaglio e con museruola in modo da evitare pericoli per le persone all'intorno; sono inoltre ammessi altri piccoli animali purche' siano rinchiusi in gabbie, casse, panieri od altri imballaggi idonei, atti ad evitare che i viaggiatori vengano feriti od insudiciati e che la vettura ed i colli a mano che vi si trovano vengano danneggiati od insudiciati e purche' questi imballaggi possano essere tenuti sulle ginocchia o collocati come i colli a mano. I cani e gli altri piccoli animali sono inoltre ammessi soltanto se non disturbino i viaggiatori a causa del loro odore e rumore, non vi si oppongano le leggi ed i regolamenti dei vari Stati e nessun viaggiatore faccia obiezione. Le tariffe e gli orari possono proibire od autorizzare l'ammissione degli animali in certe categorie di carrozze o di treni. Le tariffe indicano se e per quali animali debba essere pagato il prezzo del trasporto.
par. 3. - Le tariffe internazionali possono prevedere a quali
condizioni gli oggetti introdotti nelle carrozze in violazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, lettera b), sono cio' nonostante trasportati come colli a mano o come bagagli.
par. 4. - Gli agenti della ferrovia hanno diritto di assicurarsi, in presenza del viaggiatore, della natura degli oggetti introdotti nelle carrozze, quando esistono seri motivi di sospettare una violazione delle disposizioni di cui al paragrafo 2, ad eccezione di quelle che riguardano il paragrafo 2, lettera c). Se non e' possibile stabilire quale sia la persona che ha portato con se' gli oggetti sottoposti a verifica, la ferrovia effettua tale verifica in presenza di due testimoni estranei alla ferrovia stessa.
par. 5. - La sorveglianza degli oggetti e degli animali che il
viaggiatore reca con se' nella carrozza incombe al viaggiatore stesso, salvo che non possa esercitarla per il fatto di trovarsi in una carrozza del tipo speciale previsto dal paragrafo 1.
Il viaggiatore e' responsabile di ogni danno causato dagli oggetti o dagli animali che porta con se' nella vettura, se non prova che i danni siano dovuti a colpa della ferrovia.

Art. 12

Articolo 12
Treni e orari
par. 1. - Sono adibiti al trasporto i treni ordinari previsti negli
orari e gli altri treni effettuati secondo le necessita'.
par. 2. - Le ferrovie sono tenute a portare a conoscenza del
pubblico, in modo idoneo, l'orario dei treni.
par. 3. - Gli orari o le tariffe devono indicare le limitazioni di utilizzazione di certi treni o di certe classi.

Art. 13

Articolo 13
Coincidenze mancate. Soppressione di treni
Quando, in seguito al ritardo di un treno, la coincidenza con un
altro treno viene a mancare, o quando un treno e' soppresso su tutto o su parte del percorso e il viaggiatore vuole continuare il suo viaggio, la ferrovia e' obbligata a trasportarlo, con i suoi bagagli, nei limiti del possibile e senza pagamento di alcun supplemento di prezzo, con un treno che si diriga verso la stessa destinazione sia per la stessa linea, sia per un'altra via appartenente alle amministrazioni che partecipano all'itinerario del primo trasporto, in modo da permettergli di arrivare a destinazione con il minor ritardo possibile. Il capo stazione deve, a seconda delle circostanze, attestare sul biglietto la mancata coincidenza o la soppressione del treno, prorogare nella misura necessaria la durata di validita' del biglietto stesso e renderlo valido per la nuova via, per una classe superiore o per un treno a tariffa piu' elevata. La ferrovia ha tuttavia il diritto di vietare, nella tariffa o nell'orario, l'utilizzazione di determinati treni.

Art. 14

Articolo 14
Oggetti ammessi al trasporto
par. 1. - Sono ammessi al trasporto a bagaglio gli oggetti
contenuti in bauli, cesti, valigie, sacchi da viaggio, cappelliere e altri imballaggi similari, come pure gli imballaggi stessi.
par. 2. - Le tariffe internazionali possono autorizzare a
determinate condizioni il trasporto a bagaglio di altri oggetti e di animali.
par. 3. - La ferrovia ha il diritto di rifiutare o di limitare il trasporto dei bagagli in taluni treni o in talune categorie di treni.

Art. 15

Articolo 15
Oggetti esclusi dal trasporto
Sono esclusi dal trasporto a bagaglio:
a) gli oggetti il cui trasporto e' riservato all'amministrazione postale, sia pure su uno solo dei territori che il bagaglio deve percorrere;
b) gli oggetti il cui trasporto e' proibito, sia pure su uno solo
dei territori che il bagaglio deve percorrere;
c) le materie e gli oggetti pericolosi, ed in particolare le armi
cariche, le materie e gli oggetti esplosivi ed infiammabili, le materie comburenti, velenose, radioattive e corrosive nonche' le sostanze ripugnanti o che possono causare infezione.
Le tariffe internazionali possono ammettere al trasporto a
bagaglio, in determinate condizioni, talune materie e taluni oggetti che ne sono esclusi in base alla lettera c).

Art. 16

Articolo 16
Responsabilita' del viaggiatore per i suoi bagagli. Soprattasse
par. 1. - Il possessore dello scontrino del bagaglio deve osservare
le prescrizioni degli articoli 14 e 15; in caso di infrazione a queste prescrizioni egli ne sopporta tutte le conseguenze.
par. 2. - Se le leggi o i regolamenti dello Stato sul cui
territorio si produce il fatto non lo vietano, la ferrovia ha il diritto, in caso di grave presunzione di contravvenzione, di verificare se il contenuto del bagaglio corrisponda alle prescrizioni. Il possessore dello scontrino e' invitato ad assistere alla verifica; se non si presenta, o se non puo' essere rintracciato, ed in mancanza di altre prescrizioni legali o regolamentari in vigore nello Stato dove la verifica ha luogo, questa deve farsi in presenza di due testimoni estranei alla ferrovia. Se viene constatata una infrazione, le spese derivanti dalla verifica debbono essere pagate dal possessore dello scontrino del bagaglio.
par. 3. - In caso di infrazione alle disposizioni degli articoli 14
e 15, il possessore dello scontrino del bagaglio deve pagare una soprattassa che e' fissata dalle tariffe internazionali, senza pregiudizio del supplemento del prezzo di trasporto e, se del caso, del risarcimento del danno.

Art. 17

Articolo 17
Condizionamento, imballaggio e marcatura dei bagagli
par. 1. - I bagagli il cui stato o condizionamento sia difettoso, o
con imballaggio insufficiente, o che presentino segni manifesti di avarie, possono essere rifiutati dalla ferrovia. Se tuttavia la ferrovia li accetta, ha diritto di indicarne lo stato sullo scontrino del bagaglio. Se il viaggiatore accetta lo scontrino del bagaglio con una tale indicazione, cio' e' considerato come prova che egli ha riconosciuto l'esattezza dell'annotazione.
par. 2. - Il viaggiatore e' tenuto ad indicare su ciascun collo, in
uno spazio ben visibile, il suo nome, il suo indirizzo, la stazione destinataria ed il Paese di destinazione con una indicazione avente sufficiente stabilita' e redatta in modo chiaro, indelebile e che non consenta alcuna confusione. La ferrovia ha il diritto di rifiutare i colli non recanti le indicazioni prescritte. Le indicazioni preesistenti debbono essere tolte o rese illeggibili dal viaggiatore.

Art. 18

Articoli 18
Registrazione e spedizione dei bagagli
par. 1. - La registrazione dei bagagli si effettua soltanto su
presentazione dei biglietti validi almeno sino alla stazione destinataria dei bagagli e per l'itinerario indicato sui biglietti.
Se il biglietto e' valido per diversi itinerari, o se il luogo di destinazione e' servito da diverse stazioni, il viaggiatore deve indicare esattamente l'intineraio da seguire o la stazione per la quale la registrazione deve effettuarsi. La ferrovia non risponde delle conseguenze risultanti dalla inosservanza di questa prescrizione da parte del viaggiatore.
Se le tariffe lo prevedono, il viaggiatore puo', durante il periodo
di validita' del suo biglietto, fare registrare i bagagli o direttamente per il percorso totale dalla stazione di partenza a quella destinataria, ovvero anche per qualunque frazione del percorso totale.
Le tariffe stabiliscono se ed a quali condizioni i bagagli possono essere ammessi al trasporto per un itinerario diverso da quello indicato sul biglietto presentato, ovvero senza presentazione di biglietti. Quando le tariffe prevedono che i bagagli possono essere ammessi al trasporto senza presentazione di biglietti, le disposizioni della presente Convenzione che disciplinano i diritti e gli obblighi del viaggiatore per quanto concerne i bagagli che lo accompagnano si applicano anche allo speditore dei bagagli registrati senza presentazione di biglietti.
par. 2. - Le tasse di porto dei bagagli devono essere pagate
all'atto della registrazione.
par. 3. - Per il resto valgono, quanto alle formalita' di
registrazione dei bagagli, le leggi e i regolamenti in vigore alla stazione di partenza.
par. 4. - Il viaggiatore puo' indicare, alle condizioni in vigore alla stazione di partenza, il treno con il quale i suoi bagagli debbono essere spediti. Se non si avvale di tale facolta', l'inoltro si effettua con il primo treno utile.
Se i bagagli debbono essere trasbordati in una stazione di
coincidenza, il trasporto deve effettuarsi con il primo treno che assicuri, alle condizioni previste dai regolamenti nazionali, il servizio ordinario dei bagagli.
L'inoltro dei bagagli alle condizioni sopra indicate viene
effettuato in quanto non ostino le formalita' richieste, in partenza o durante il trasporto, dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative.

Art. 19

Articolo 19
Scontrino del bagaglio
par. 1. - Al momento della registrazione del bagaglio viene
rilasciato uno scontrino al viaggiatore.
par. 2. - Gli scontrini dei bagagli rilasciati per i trasporti
internazionali disciplinati dalla presente Convenzione debbono portare il contrassegno (I e, salvo eccezioni previste nelle tariffe internazionali, debbono portare le seguenti indicazioni:
a) stazione di partenza e di destinazione;
b) itinerario;
c) giorno della consegna e treno per il quale questa consegna e' stata fatta;
d) numero dei biglietti, salvo che i bagagli siano stati
consegnati al trasporto senza presentazione di un biglietto;
e) quantita' e peso dei colli;
f) ammontare delle tasse di porto e delle altre spese.
par. 3. - Le tariffe internazionali o gli accordi fra ferrovie
stabiliscono in quale forma e lingua debbano essere stampati e compilati gli scontrini dei bagagli.
par. 4. - Il viaggiatore ha l'obbligo di accertarsi, nel ricevere lo scontrino, che esso sia compilato in conformita' alle sue indicazioni.

Art. 20

Articolo 20
Riconsegna
par. 1. - La riconsegna del bagaglio si effettua verso restituzione
dello scontrino e, se del caso, contro pagamento delle spese che gravano sulla spedizione. La ferrovia non e' tenuta ad accertare se il possessore dello scontrino ha titolo ad ottenere la riconsegna.
Sono assimilati alla riconsegna dei bagagli al possessore dello
scontrino, la consegna del bagaglio, effettuata conformemente alle disposizioni in vigore, alle autorita' doganali o daziarie nei loro locali di spedizione o nei loro depositi quando questi non si trovano sotto la custodia della ferrovia, come pure l'affidamento degli animali vivi a un terzo.
par. 2. - Il possessore dello scontrino ha il diritto di chiedere la riconsegna dei bagagli all'ufficio della stazione destinataria, quando sia decorso, dopo l'arrivo del treno con il quale i bagagli dovevano essere trasportati, il tempo occorrente per mettere il bagaglio a sua disposizione e, se del caso, per l'adempimento delle formalita' prescritte dalle autorita' doganali e da altre autorita' amministrative.
par. 3. - In mancanza di restituzione dello scontrino, la ferrovia e' obbligata a riconsegnare i bagagli soltanto se il richiedente provi il suo diritto; se tale prova appare insufficiente, la ferrovia puo' esigere una cauzione.
par. 4. - I bagagli vengono riconsegnati nella stazione per la
quale sono stati registrati. Tuttavia, se il possessore dello scontrino lo abbia chiesto in tempo utile, se le circostanze lo permettano e se le prescrizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative non vi si oppongano, i bagagli possono essere restituiti nella stazione di partenza o riconsegnati in una stazione intermedia.
La riconsegna ha luogo contro restituzione dello scontrino del
bagaglio, e, inoltre, se la tariffa lo esige, verso presentazione del biglietto.
par. 5. - Il possessore dello scontrino al quale il bagaglio non
sia riconsegnato secondo quanto previsto nel paragrafo 2, puo' esigere l'annotazione, nello scontrino stesso, del giorno e dell'ora in cui e' stata chiesta la riconsegna.
par. 6. - Se il possessore dello scontrino ne fa richiesta, la
ferrovia e' tenuta a procedere, in sua presenza, alla verifica dei bagagli per l'accertamento di un asserito danno. Il possessore dello scontrino ha diritto di rifiutare il ritiro dei bagagli, se la ferrovia non da' corso alla sua richiesta.
par. 7. - Per tutto quanto non previsto, la riconsegna e' soggetta alle leggi e ai regolamenti in vigore presso la ferrovia che deve effettuare la riconsegna medesima.

Art. 21

Articolo 21
Tariffe. Accordi particolari
par. 1. Le tariffe internazionali stabilite dalle ferrovie devono contenere tutte le condizioni speciali regolanti il trasporto e tutte le indicazioni necessarie per il calcolo dei prezzi di trasporto e delle spese accessorie, e specificare, se del caso, le disposizioni da osservare in merito al corso dei cambi.
par. 2. - La pubblicazione delle tariffe internazionali e'
obbligatoria soltanto negli Stati le cui ferrovie partecipano a queste tariffe come reti di partenza o di arrivo. Queste tariffe e le loro modificazioni entrano in vigore alla data stabilita all'atto della loro pubblicazione. In caso di aumento di prezzi o di aggravamento delle condizioni di trasporto, previste nelle tariffe medesime, le modificazioni entrano in vigore non prima di sei giorni dopo la loro pubblicazione.
Le modificazioni apportate ai prezzi ed alle spese accessorie,
previsti nelle tariffe internazionali per tener conto delle fluttuazioni del cambio, come anche le rettifiche di errori evidenti, entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.
par. 3. - In ogni stazione abilitata al traffico internazionale, il
viaggiatore puo' consultare le tariffe internazionali o gli estratti di dette tariffe indicanti i prezzi dei biglietti internazionali ivi in vendita e le corrispondenti tasse per i bagagli.
par. 4. - Le tariffe internazionali devono essere applicate a tutti
alle stesse condizioni.
Le ferrovie possono concludere, con riserva del consenso dei propri
Governi, degli accordi particolari che comportino riduzioni di prezzi od altre agevolazioni, purche' siano praticate condizioni equiparabili nei confronti dei viaggiatori che si trovino in situazioni equiparabili.
Riduzioni di prezzo od altre agevolazioni possono essere accordate sia per il servizio della ferrovia, sia per il servizio di pubbliche amministrazioni, sia per gli enti di beneficenza, di educazione e di istruzione.
La pubblicazione dei provvedimenti presi in virtu' del secondo e
terzo alinea non e' obbligatoria.

Art. 22

Articolo 22
Formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative
Il viaggiatore deve attenersi alle prescrizioni delle autorita'
doganali o di altre autorita' amministrative, tanto per cio' che riguarda la sua persona, quanto per cio' che riguarda la visita dei propri bagagli e colli a mano. Egli deve assistere a questa visita, salvo le eccezioni ammesse dalle leggi e dai regolamenti. La ferrovia non assume alcuna responsabilita' nei riguardi del viaggiatore che non osservi questi obblighi.

Art. 23

Articolo 23
Rimborsi e pagamenti supplementari
par. 1. - I prezzi di trasporto sono rimborsati in tutto o in
parte, se:
a) il biglietto non e' stato utilizzato o lo e' stato
parzialmente;
b) il biglietto, per mancanza di posto, e' stato utilizzato in
una classe od una categoria di treno inferiore a quella per la quale e' stato rilasciato;
c) i bagagli sono stati ritirati, sia alla stazione di partenza, sia in una stazione intermedia.
Le tariffe internazionali stabiliscono i documenti e le
attestazioni da presentare a corredo della richiesta di rimborso, le somme da rimborsare, nonche' le somme escluse dalla restituzione.
par. 2. - Tuttavia, dette tariffe possono escludere, in casi
determinati, il rimborso del prezzo di trasporto o subordinarlo a determinate condizioni.
par. 3. - Ogni domanda di rimborso basata sulle disposizioni del
presente articolo e su quelle dell'articolo 10, lettera b), e' irricevibile se non viene presentata alla ferrovia nel termine di sei mesi, calcolato, per i biglietti, a decorrere dalla scadenza della validita' dei medesimi, e, per gli scontrini dei bagagli, a partire dal giorno della loro emissione.
par. 4. - In caso d'irregolare applicazione della tariffa o di
errore nella determinazione del prezzo di trasporto e delle altre spese, la differenza riscossa in piu' deve essere rimborsata dalla ferrovia, quella pagata in meno deve essere versata dal viaggiatore, allorche' essa supera due franchi per biglietto o per scontrino del bagaglio.
par. 5. - Per il calcolo della differenza in piu', da rimborsarsi dalla ferrovia, o in meno, da versarsi dal viaggiatore, si applica il corso del cambio ufficiale del giorno in cui e' stato riscosso il prezzo del trasporto; se il pagamento e' effettuato in una moneta diversa da quella di riscossione, il corso applicabile e' quello del giorno in cui ha luogo tale pagamento.
par. 6. - In tutti i casi non previsti dal presente articolo, e in mancanza di accordi tra le ferrovie, valgono le leggi e i regolamenti in vigore nello Stato di partenza.

Art. 24

Articolo 24
Contestazioni
Le contestazioni fra viaggiatori o fra questi e gli agenti vengono provvisoriamente risolte, nelle stazioni, dal capo stazione di servizio e, nel corso del viaggio, dal capo treno.

Art. 25

Articolo 25
Responsabilita' per il trasporto dei viaggiatori, dei colli a mano e degli animali
par. 1. - La responsabilita' della ferrovia per la morte, il
ferimento e qualsiasi altro pregiudizio alla integrita' fisica del viaggiatore, come pure per i danni causati dal ritardo o dalla soppressione di un treno o da una mancata coincidenza, resta soggetta alle leggi ed ai regolamenti dello Stato nel quale si e' verificato il fatto.
par. 2. - Per quanto riguarda i colli a mano e gli animali la cui sorveglianza, in base al § 5 dell'articolo 11, spetta ai viaggiatori, la ferrovia e' responsabile soltanto dei danni causati da propria colpa.
par. 3. - Gli articoli seguenti del presente Titolo non si
applicano ai casi di cui ai § § 1 e 2.

Art. 26

Articolo 26
Responsabilita' collettiva delle ferrovie per i bagagli
par. 1. - La ferrovia che ha accettato bagagli al trasporto,
rilasciando uno scontrino internazionale, risponde dell'esecuzione del trasporto stesso per tutto il percorso fino alla riconsegna.
par. 2. - Ciascuna delle ferrovie successive, per il solo fatto
della presa in consegna del bagaglio, partecipa al contratto di trasporto ed accetta gli obblighi che ne risultano, senza pregiudizio delle disposizioni del § 2 dell'articolo 39, riguardanti la ferrovia destinataria.

Art. 27

Articolo 27
Limiti della responsabilita'
par. 1. - La ferrovia e' responsabile del ritardo nella riconsegna,
del danno risultante dalla perdita totale o parziale dei bagagli, come pure delle avarie che essi subiscono, dal momento dell'accettazione al trasporto sino alla riconsegna.
par. 2. - La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita' se il
ritardo nella riconsegna, la perdita o l'avaria sono stati causati da colpa del viaggiatore, da un ordine di questi non determinato da colpa della ferrovia, da un vizio proprio del bagaglio o da circostanze che la ferrovia non poteva evitare ed alle cui conseguenze essa non poteva ovviare.
par. 3. - La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita' quando la perdita o l'avaria derivino da particolari rischi inerenti alla speciale natura del bagaglio, da mancanza o stato difettoso dell'imballaggio, o dal fatto che oggetti esclusi dal trasporto siano stati tuttavia spediti come bagagli.

Art. 28

Articolo 28
Onere della prova
par. 1. - La prova che il ritardo alla riconsegna, la perdita o
l'avaria abbia avuto per causa uno dei fatti previsti nel par. 2 dell'articolo 27 incombe alla ferrovia.
par. 2. - Quando la ferrovia stabilisce che, avuto riguardo alle
circostanze di fatto, la perdita o l'avaria e' potuta risultare da uno o piu' dei rischi particolari previsti nel par. 3 dell'articolo 27, si presume che il danno sia risultato da una o piu' di queste cause. L'avente diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto per causa, totalmente o parzialmente, uno di tali rischi.

Art. 29

Articolo 29
Presunzione di perdita del bagaglio. Bagaglio ritrovato
par. 1. - Senza dover fornire altre prove, l'avente diritto puo'
considerare come perduto un collo quando non sia stato riconsegnato o messo a sua disposizione nei quattordici giorni successivi alla domanda di riconsegna presentata conformemente al par. 2 dell'articolo 20.
par. 2. - Se un collo considerato perduto e' ritrovato entro un
anno dalla domanda di riconsegna, la ferrovia ha l'obbligo di avvisarne l'avente diritto quando il suo domicilio e' noto o puo' essere determinato.
Nel termine di trenta giorni dal ricevimento di tale avviso,
l'avente diritto puo' esigere che il bagaglio gli sia riconsegnato in una delle stazioni del percorso, contro pagamento delle spese inerenti al trasporto dalla stazione di partenza fino a quella in cui si effettua la riconsegna e contro restituzione dell'indennita' riscossa, deduzione fatta, eventualmente, delle spese che fossero state comprese in questa indennita', e con riserva di ogni diritto alla indennita' per ritardo prevista all'articolo 32.
Se il collo ritrovato non viene richiesto nel previsto termine di trenta giorni o se il collo e' ritrovato dopo piu' di un anno dalla domanda di riconsegna, la ferrovia ne dispone conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato dal quale essa dipende.

Art. 30

Articolo 30
Ammontare dell'indennita' per perdita del bagaglio
Quando, in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione, la
ferrovia e' tenuta a pagare un'indennita' per perdita totale o parziale del bagaglio, puo' essere reclamata:
a) se l'ammontare del danno e' provato:
- una somma eguale a tale ammontare, con un massimo di 40
franchi per chilogrammo di peso lordo mancante;
b) se l'ammontare del danno non e' provato:
- una somma globale calcolata in ragione di 20 franchi per
chilogrammo di peso lordo mancante.
Devono inoltre essere rimborsati le tasse di porto, i diritti di
dogana e le altre somme spese in occasione del trasporto del bagaglio perduto, escluso ogni altro risarcimento.

Art. 31

Articolo 31
Ammontare dell'indennita' per avaria del bagaglio
In caso di avaria, la ferrovia deve pagare l'ammontare del
deprezzamento subito dai bagagli, escluso ogni altro risarcimento.
Tuttavia, l'indennita' non puo' oltrepassare:
a) se la totalita' dei bagagli e' deprezzata dall'avaria,
l'ammontare che sarebbe dovuto in caso di perdita totale;
b) se soltanto una parte dei bagagli e' deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto per la perdita della parte deprezzata.

Art. 32

Articolo 32
Ammontare dell'indennita' per ritardo nella riconsegna del bagaglio
par. 1. In caso di ritardo nella riconsegna e se l'avente diritto non fornisce la prova che un danno e' derivato da questo ritardo, la ferrovia deve pagare un'indennita' fissa, pari a venti centesimi per ogni chilogrammo di peso lordo del bagaglio reso in ritardo e per ogni periodo indivisibile di ventiquattro ore dalla domanda di riconsegna, con un massimo di quattordici giorni.
par. 2. - Se e' fornita la prova che un danno e' derivato dal
ritardo, viene pagata per questo danno una indennita' che non puo' oltrepassare il quadruplo di quella fissa prevista nel par. 1.
par. 3. - Le indennita' previste nei par. 1 e 2 non sono
cumulabili con quelle dovute per la perdita totale del bagaglio.
In caso di perdita parziale, esse sono pagate, se del caso, per la parte non perduta.
In caso di avaria, esse si cumulano, se del caso, con l'indennita' prevista nell'articolo 31.
In ogni caso, il cumulo delle indennita' previste nei §§ 1 e 2 con quelle che sono previste negli articoli 30 e 31 non puo' dar luogo al pagamento di una indennita' totale superiore a quella che sarebbe dovuta in caso di perdita totale del bagaglio.
par. 4. In caso di ritardo nella riconsegna di autovetture, di
rimorchi e di motociclette con carrozzino, trasportati come bagagli, la ferrovia deve pagare un'indennita' soltanto se il danno sia stato provato; il prezzo del trasporto costituisce l'indennita' massima.

Art. 33

Articolo 33
Ammontare dell'indennita' in caso di dolo o di colpa grave imputabile alla ferrovia
In tutti i casi in cui il ritardo nella riconsegna, la perdita
totale o parziale, o l'avaria del bagaglio siano causati da dolo o da colpa grave imputabile alla ferrovia, questa deve risarcire completamente l'avente diritto del danno provato. In caso di colpa grave, la responsabilita' e' tuttavia limitata al doppio dei massimali previsti negli articoli 30, 31 e 32.

Art. 34

Articolo 34
Interessi sulle indennita'. Restituzione delle indennita'
par. 1. - L'avente diritto puo' richiedere gli interessi
sull'indennita'. Tali interessi, calcolati in ragione del cinque per cento l'anno, sono dovuti solo se l'indennita' sia superiore ai dieci franchi per ogni scontrino di bagaglio; essi decorrono dal giorno del reclamo amministrativo previsto nell'articolo 37 o, se non esiste reclamo, dal giorno della citazione.
Se l'avente diritto non rimette alla ferrovia, entro il termine da questa opportunamente fissatogli, i documenti giustificativi necessari per la definitiva liquidazione del reclamo, gli interessi non decorrono tra la scadenza di detto termine e la consegna effettiva dei documenti.
par. 2. - Ogni indennita' indebitamente riscossa deve essere
restituita.

Art. 35

Articolo 35
Responsabilita' della ferrovia per i suoi agenti
La ferrovia risponde degli agenti addetti al suo servizio e delle altre persone di cui si serve per l'effettuazione del trasporto affidatole.
Tuttavia, se, a richiesta del viaggiatore, gli agenti della
ferrovia compiono delle prestazioni che non competono alla ferrovia, essi sono considerati come operanti per conto del viaggiatore al quale rendono queste prestazioni.

Art. 36

Articolo 36
Esercizio di azioni extracontrattuali
In tutti i casi regolati dalla presente Convenzione, ogni azione
relativa alla responsabilita', a qualunque titolo svolta, non puo' essere esercitata contro la ferrovia se non alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente Convenzione.
Cio' vale anche per ogni azione esercitata contro le persone di cui
la ferrovia risponde in base all'articolo 35.

Art. 37

Articolo 37
Reclami amministrativi
par. 1. I reclami amministrativi relativi al contratto di trasporto
devono essere indirizzati per iscritto alla ferrovia indicata nell'articolo 39.
par. 2. - Il diritto di presentare il reclamo appartiene a colui
che ha il diritto di azione contro la ferrovia in base all'articolo 38.
par. 3. - I biglietti, gli scontrini dei bagagli e gli altri
documenti che l'avente diritto ritenga utile unire al suo reclamo devono essere presentati o in originale, o in copie, queste ultime debitamente legalizzate se la ferrovia lo richiede.
All'atto della liquidazione del reclamo, la ferrovia puo' esigere la restituzione dei biglietti o degli scontrini dei bagagli.

Art. 38

Articolo 38
Persone che possono esercitare l'azione giudiziaria contro la ferrovia
L'azione giudiziaria contro la ferrovia in dipendenza del contratto
di trasporto appartiene soltanto a colui che presenta il biglietto o lo scontrino del bagaglio, a seconda dei casi, o che, in mancanza, prova il suo diritto ad agire.

Art. 39

Articolo 39
Ferrovie contro le quali puo' essere esercitata l'azione giudiziaria
par. 1. - L'azione giudiziaria per restituzione di una somma pagata
in conseguenza del contratto di trasporto puo' essere esercitata sia contro la ferrovia che ha riscosso questa somma, sia contro la ferrovia a profitto della quale la somma e' stata riscossa.
par. 2.- Le altre azioni giudiziarie derivanti dal contratto di
trasporto possono essere esercitate soltanto contro la ferrovia di partenza, contro la ferrovia destinataria, o contro quella sulla quale si e' verificato il fatto che da' luogo all'azione.
L'azione giudiziaria puo' essere esercitata contro la ferrovia
destinataria anche se questa non ha ricevuto il bagaglio.
par. 3. - Se l'attore ha la scelta tra piu' ferrovie, il suo
diritto di opzione si estingue una volta che l'azione e' proposta contro una di esse.
par. 4. - L'azione giudiziaria puo' essere esercitata contro una
ferrovia diversa da quelle indicate nei par. 1 e 2, quando e' fatta valere come domanda riconvenzionale o come eccezione in una causa in cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto.

Art. 40

Articolo 40
Competenza
Le azioni giudiziarie fondate sulla presente Convenzione possono
essere promosse soltanto davanti al giudice competente dello Stato dal quale dipende la ferrovia da citare, salvo che non sia diversamente stabilito negli accordi fra gli Stati o negli atti di concessione.
Quando una impresa esercisce reti autonome in diversi Stati,
ciascuna di queste reti e' considerata come una ferrovia a se' agli effetti dell'applicazione del presente articolo.

Art. 41

Articolo 41
Accertamento della perdita parziale o dell'avaria subita dal bagaglio
par. 1. - Se la ferrovia scopre o presume una perdita parziale od un'avaria, o se l'avente diritto ne afferma l'esistenza, la ferrovia ha l'obbligo di procedere senza indugio e, se possibile, in presenza di tale avente diritto, alla redazione di un verbale per accertare, secondo la natura del danno, lo stato del bagaglio, il suo peso e, possibilmente, l'entita' del danno, la sua causa ed il momento in cui si e' prodotto.
Una copia di questo verbale deve essere consegnata gratuitamente
all'avente diritto.
par. 2. - L'avente diritto, se non accetta le constatazioni del
verbale, puo' domandare l'accertamento giudiziario dello stato e del peso del bagaglio, delle cause e dell'ammontare del danno; valgono per la procedura le leggi ed i regolamenti dello Stato dove la constatazione giudiziaria e' eseguita.
par. 3. - Nel caso di perdita di colli, l'avente diritto deve
fornire la descrizione piu' esatta possibile dei colli perduti per facilitare le ricerche della ferrovia.

Art. 42

Articolo 42
Estinzione dell'azione contro la ferrovia derivante dal contratto di trasporto del bagaglio
par. 1. - Il ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto
estingue ogni azione contro la ferrovia, derivante dal contratto di trasporto, per ritardo nella riconsegna, perdita parziale o avaria.
par. 2. - Tuttavia, l'azione non si estingue:
a) se l'avente diritto fornisce la prova che il danno e' stato
causato da dolo o da colpa grave imputabile alla ferrovia:
b) in caso di reclamo per ritardo nella riconsegna, quando il
reclamo e' presentato ad una delle ferrovie indicate nel par. 2 dell'articolo 39, nel termine di 21 giorni, non compreso quello del ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto;
c) in caso di reclamo per perdita parziale o per avaria:
1° se la perdita o l'avaria e' stata constatata in conformita'
all'articolo 41, prima che l'avente diritto abbia ritirato il bagaglio;
2° se l'accertamento che avrebbe dovuto essere fatto in
conformita' all'articolo 41, e' stato omesso per colpa della ferrovia;
d) in caso di reclamo per danni non apparenti, la cui esistenza venga accertata dopo il ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto ed alla duplice condizione che:
1° la domanda di accertamento, conformemente all'articolo 41, venga fatta dall'avente diritto, appena scoperto il danno e non oltre i tre giorni dal ritiro del bagaglio; quando questo termine scade di domenica o in un giorno festivo legalmente riconosciuto, la scadenza e' rinviata al primo giorno lavorativo seguente;
2° l'avente diritto provi che il danno si e' verificato
nell'intervallo tra l'accettazione al trasporto e la riconsegna.

Art. 43

Articolo 43
Prescrizione dell'azione
par. 1. - L'azione derivante dal contratto di trasporto si
prescrive in un anno.
Tuttavia, la prescrizione e' di due anni, se si tratta:
a) dell'azione fondata su di un danno avente per causa il dolo;
b) dell'azione fondata su di un caso di frode.
par. 2. - La prescrizione decorre:
a) nel caso di azioni di indennita' per ritardo nella riconsegna,
perdita parziale o avaria: dal giorno in cui ha avuto luogo la riconsegna;
b) nel caso di azioni di indennita' per perdita totale: dal
quattordicesimo giorno che segue la scadenza del termine previsto al 2 dell'articolo 20;
c) nel caso di azioni per pagamento o per rimborso del prezzo del
trasporto, di spese accessorie o di soprattasse, oppure di correzione, in caso di irregolare applicazione di tariffa o di errore di calcolo: dal giorno del pagamento, o, se non vi e' stato pagamento, dal giorno in cui esso avrebbe dovuto essere effettuato;
d) per le azioni per pagamento di un supplemento di diritti
reclamato dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative: dal giorno della domanda di queste autorita';
e) per le altre azioni riguardanti il trasporto dei viaggiatori: dal giorno di scadenza della validita' del biglietto.
Il giorno indicato come inizio della prescrizione non e' mai
compreso nel termine.
par. 3. - In caso di reclamo amministrativo rivolto alla ferrovia in conformita' all'articolo 37, il corso della prescrizione rimane sospeso fino al giorno in cui la ferrovia respinge per iscritto il reclamo e restituisce i documenti che vi erano allegati. In caso di parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende il suo corso soltanto per la parte del reclamo rimasta in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione dei documenti incombono alla parte che invoca questo fatto.
I successivi reclami riguardanti lo stesso oggetto non sospendono il corso della prescrizione.
par. 4. - L'azione prescritta non puo' piu' essere esercitata, ne' sotto forma di domanda riconvenzionale, ne' sotto forma di eccezione.
par. 5. - Salvo le disposizioni che precedono, la sospensione e
l'interruzione della prescrizione sono regolate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato nel quale l'azione e' intentata.

Art. 44

Articolo 44
Regolamento dei conti tra le ferrovie
Ogni ferrovia deve pagare alle ferrovie interessate la quota loro spettante del prezzo del trasporto che essa abbia incassato o che avrebbe dovuto incassare.

Art. 45

Articolo 45
Regresso in caso di indennita' per perdita o per avaria
par. 1. - La ferrovia che ha pagato un'indennita' per perdita
totale o parziale o per avaria di bagagli, in base alle disposizioni della presente Convenzione, ha diritto di regresso contro le ferrovie che hanno partecipato al trasporto, conformemente alle disposizioni seguenti:
a) la ferrovia, dal cui fatto il danno e' stato causato, ne e'
sola responsabile;
b) se il danno e' stato causato da fatto di piu' ferrovie,
ciascuna risponde del danno da essa causato. Se una tale distinzione non e' possibile nel caso concreto, l'onere dell'indennita' viene ripartito fra esse secondo le norme stabilite alla lettera c);
c) se non puo' essere provato che il danno e' stato causato da
fatto di una o piu' ferrovie, l'onere dell'indennita' dovuta e' ripartito tra tutte le ferrovie che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelle che provassero che il danno non si e' prodotto sulle loro linee. La ripartizione e' fatta in proporzione al numero dei chilometri di applicazione delle tariffe.
par. 2. - Nel caso di insolvibilita' di una delle ferrovie, la
quota che le incombe e da essa non pagata e' ripartita tra tutte le altre ferrovie che hanno partecipato al trasporto, in proporzione al numero dei chilometri di applicazione delle tariffe.

Art. 46

Articolo 46
Regresso in caso di indennita' per ritardo nella riconsegna
Le norme indicate nell'articolo 45 sono estese ai casi di
indennita' pagate per ritardo nella riconsegna. Se tale ritardo e' causato da irregolarita' constatate su piu' ferrovie, l'onere dell'indennita' e' ripartito fra loro in proporzione alla durata del ritardo verificatosi sulle rispettive reti.

Art. 47

Articolo 47
Procedura di regresso
par. 1. - La ferrovia contro la quale viene esercitata una delle
azioni di regresso previste negli articoli 45 e 46, non puo' mai contestare la fondatezza del pagamento effettuato dall'amministrazione che esercita il regresso, se l'indennita' e' stata fissata dall'autorita' giudiziaria dopo che la citazione fu debitamente notificata a detta ferrovia e questa fu posta in grado di intervenire nella causa. Il giudice investito dell'azione principale fissa, secondo le circostanze di fatto, i termini per la notificazione e per l'intervento.
par. 2. - La ferrovia che vuole esercitare il suo regresso deve
proporre una sola e medesima azione contro tutte le ferrovie interessate con le quali non sia venuta a transazione; in difetto, essa perde il diritto di regresso contro le ferrovie non citate.
par. 3. - Il giudice deve decidere con un'unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui e' investito.
par. 4. - Le ferrovie citate non possono esercitare alcun regresso ulteriore.
par. 5. - Non e' permesso proporre l'azione di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda principale di risarcimento.

Art. 48

Articolo 48
Competenza per le azioni di regresso
par. 1. - Per tutte le azioni di regresso e' esclusivamente
competente il giudice della sede della ferrovia contro la quale si propone il regresso.
par. 2. - Se l'azione deve essere intentata contro piu' ferrovie, la ferrovia attrice ha il diritto di scegliere, fra i giudici competenti, in base al par. 1, quello davanti al quale vuole proporre la sua domanda.

Art. 49

Articolo 49
Accordi relativi al regresso
Le ferrovie possono derogare, mediante accordi, alle norme sulle
azioni di regresso reciproche stabilite nel capitolo III.

Art. 50

Articolo 50
Applicazione del diritto nazionale
Per quanto non e' previsto nella presente Convenzione, nelle
disposizioni complementari e nelle tariffe internazionali, si applicano le leggi ed i regolamenti nazionali, relativi al trasporto, in vigore nei singoli Stati.

Art. 51

Articolo 51
Regole generali di procedura
Per tutte le liti originate dai trasporti sottoposti alla presente Convenzione si applica la procedura del giudice competente, salvo le disposizioni contrarie contemplate nella Convenzione.

Art. 52

Articolo 52
Esecuzione delle sentenze. Sequestri e cauzioni
par. 1. - Allorche' le sentenze pronunciate, in base alle
disposizioni della presente Convenzione, in contraddittorio od in contumacia dal giudice competente sono divenute esecutive a norma delle leggi applicate da questo giudice, esse divengono esecutive in ciascuno degli altri Stati contraenti non appena compiute le formalita' prescritte nello Stato interessato. Non e' ammessa la revisione di merito della questione.
Questa disposizione non si applica alle sentenze che sono esecutive
soltanto provvisoriamente, e nemmeno alle sentenze che impongono all'attore, in seguito al rigetto della sua domanda, il pagamento di un risarcimento, oltre alle spese.
par. 2. - I crediti derivanti da un trasporto internazionale a
favore di una ferrovia verso un'altra ferrovia che non dipende dallo stesso Stato non possono essere sequestrati che in virtu' di una sentenza emessa dall'autorita' giudiziaria dello Stato al quale appartiene la ferrovia titolare dei crediti sequestrati.
par. 3.- Il materiale rotabile della ferrovia e gli oggetti di
qualunque natura occorrenti per il trasporto e' di proprieta' della ferrovia, quali casse mobili (containers), attrezzi di carico, copertoni, ecc., non possono essere sequestrati sul territorio di uno Stato diverso da quello cui appartiene la ferrovia proprietaria, se non in virtu' di una sentenza emessa dall'autorita' giudiziaria dello Stato cui la ferrovia appartiene.
I carri privati e gli oggetti di qualunque natura occorrenti per il
trasporto, ivi contenuti ed appartenenti al proprietario del carro, non possono formare oggetto di un sequestro, su un territorio diverso da quello dello Stato in cui il proprietario ha il domicilio, se non in virtu' di una sentenza emessa dall'autorita' giudiziaria di quest'ultimo Stato.
par. 4. - Non puo' essere pretesa alcuna cauzione per assicurare il
pagamento delle spese dipendenti da azioni giudiziarie fondate sul contratto di trasporto internazionale.

Art. 53

Articolo 53
Unita' monetaria.
Corso di conversione o di accettazione delle valute estere
par. 1. - Le somme indicate in franchi nella presente Convenzione o
nei suoi allegati sono considerate come riferentisi al franco oro del peso di 10/31 di grammo al titolo di 0,900.
par. 2. - La ferrovia deve pubblicare i cambi in base ai quali essa
effettua la conversione delle somme espresse in unita' monetarie estere, che sono pagate, in moneta nazionale (corsi di conversione).
par. 3. - Analogamente, una ferrovia che accetta in pagamento delle
valute estere deve pubblicare a quali corsi essa le accetta (corsi di accettazione).

Art. 54

Articolo 54
Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia
1. - Per facilitare ed assicurare l'esecuzione della presente
Convenzione e' istituito un Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia incaricato:
a) di ricevere le comunicazioni dei singoli Stati contraenti e di
ciascuna ferrovia interessata e di notificarle agli altri Stati ed alle altre ferrovie;
b) di raccogliere, coordinare e pubblicare le notizie di ogni
specie che interessino il servizio dei trasporti internazionali;
c) di facilitare, tra le diverse ferrovie, le relazioni
finanziarie rese necessarie dal servizio dei trasporti internazionali ed il recupero dei crediti non pagati e di garantire, a questo riguardo, la sicurezza dei rapporti tra le ferrovie;
d) di tentare la conciliazione, su domanda di uno Stato
contraente o d'una impresa di trasporto le cui linee siano iscritte nella lista delle linee prevista nell'articolo 55, prestando i suoi buoni uffici o la sua mediazione, oppure con qualsiasi altro mezzo, allo scopo di risolvere le controversie tra i detti Stati o imprese aventi per oggetto l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione;
e) di emettere, su domanda delle parti in causa - Stati, imprese di trasporto o utenti - un parere consultivo sulle controversie aventi per oggetto l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione;
f) di collaborare alla definizione, in via di arbitrato, dei
litigi aventi per oggetto l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione;
g) d'istruire le domande di modificazione alla presente
Convenzione e di proporre, quando occorra, la riunione delle Conferenze previste nell'articolo 64.
par. 2. - Un regolamento speciale costituente l'Allegato I alla
presente Convenzione stabilisce la sede, la composizione e l'organizzazione di questo Ufficio, come pure i suoi mezzi d'azione.
Esso ne fissa inoltre le condizioni di funzionamento e di sorveglianza.

Art. 55

Articolo 55
Lista delle linee soggette alla Convenzione
par. 1. - L'Ufficio centrale di cui all'articolo 54 e' incaricato di compilare, di aggiornare e di pubblicare la lista delle linee soggette alla presente Convenzione. A tale scopo, esso riceve le notifiche degli Stati contraenti relative all'iscrizione in questa lista o alla radiazione da essa delle linee di una ferrovia o di una delle imprese previste nell'articolo 2.
par. 2. - La partecipazione di una nuova linea al servizio dei
trasporti internazionali ha luogo solo un mese dopo la data della lettera con la quale l'Ufficio centrale notifica l'iscrizione di tale linea agli altri Stati.
par. 3. - La radiazione di una linea e' fatta dall'Ufficio centrale
non appena abbia ricevuto dallo Stato contraente, dal quale venne richiesta l'iscrizione della linea nella lista, la notificazione che detta linea deve essere radiata.
par. 4. - La semplice ricezione dell'avviso proveniente
dall'Ufficio centrale da' immediatamente diritto a ciascuna ferrovia di cessare, con la linea radiata, ogni relazione riguardante i trasporti internazionali, ad eccezione di quelli in corso, che debbono essere condotti a termine.

Art. 56

Articolo 56
Disposizioni complementari
Le disposizioni complementari che alcuni Stati contraenti o alcune ferrovie partecipanti pubblicano per l'esecuzione della Convenzione sono da essi comunicate all'Ufficio centrale.
Queste disposizioni complementari possono essere messe in vigore, sulle ferrovie che vi hanno aderito, nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti di ciascuno Stato, senza che esse possano derogare alla presente Convenzione.
La loro entrata in vigore e' notificata all'Ufficio Centrale.

Art. 57

Articolo 57
Regolamento delle controversie a mezzo di arbitrato
par. 1. - Nel caso che non possano essere regolati tra le parti
stesse, i litigi aventi per oggetto l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione, valida come legge nazionale o a titolo di diritto convenzionale, e delle disposizioni complementari emanate da taluni Stati contraenti possono, su domanda delle parti, essere sottoposti a tribunali arbitrali la cui composizione e procedura formano oggetto dell'Allegato III alla presente Convenzione.
par. 2. - Tuttavia, in caso di litigio tra Stati, le disposizioni dell'Allegato III non vincolano le parti, le quali possono stabilire liberamente la composizione del tribunale arbitrale e la procedura arbitrale.
par. 3. - Su domanda delle parti, la giurisdizione arbitrale puo' essere investita:
a) senza pregiudizio della definizione delle controversie in
virtu' di altre disposizioni legali:
1° dei litigi tra Stati membri;
2° dei litigi tra Stati contraenti da una parte e Stati non
contraenti dall'altra;
3° dei litigi tra Stati non contraenti, purche', nei due
ultimi casi, la Convenzione sia applicabile come legge nazionale o a titolo di diritto convenzionale;
b) dei litigi tra imprese di trasporto;
c) dei litigi tra imprese di trasporto e utenti;
d) dei litigi tra utenti.
par. 4. - La messa in atto della procedura arbitrale ha, per quanto
riguarda la sospensione e l'interruzione della prescrizione del credito litigioso, lo stesso effetto dell'azione intentata davanti al tribunale ordinario.
par. 5. - Le sentenze pronunziate dai tribunali arbitrali nei
confronti delle imprese di trasporto o degli utenti sono esecutive in ciascuno degli Stati contraenti, appena siano state compiute le formalita' prescritte nello Stato ove l'esecuzione deve aver luogo.

Art. 58

Articolo 58
Responsabilita' nel traffico ferroviario-marittimo
par. 1. Nei trasporti ferroviario-marittimi che si effettuano sulle
linee indicate nel par. 1 dello articolo 2, ciascuno Stato puo', chiedendo che opportuna indicazione sia inserita nella lista delle linee soggette alla Convenzione, aggiungere a quelle previste nell'articolo 27 l'insieme delle cause di esonero enunciate qui appresso.
Il vettore puo' avvalersene soltanto se prova che il ritardo nella riconsegna, la perdita o l'avaria siano sopravvenuti sul percorso marittimo, dal momento del carico dei bagagli a bordo della nave fino a quello del loro scarico dalla nave stessa.
Tali cause d'esonero sono le seguenti:
a) atti, negligenza od omissioni del capitano, marinaio, pilota, o dei preposti del vettore nella navigazione o nell'amministrazione della nave;
b) innavigabilita' della nave, a condizione che il vettore provi che tale innavigabilita' non e' imputabile a difetto della ragionevole diligenza da parte sua per mettere la nave in condizione di navigabilita' o per assicurarle un armamento, un equipaggiamento ed un approvvigionamento convenienti o per adattare e mettere in buono stato tutte le parti della nave dove i bagagli sono caricati, in modo da renderle atte a ricevere, trasportare e preservare i bagagli;
c) incendio, a condizione che il vettore provi che il medesimo
non e' stato causato da suo fatto o colpa, da quelli del capitano, marinaio, pilota o dei suoi addetti;
d) pericoli, rischi o infortuni di mare o di altre acque
navigabili;
e) salvataggio o tentativo di salvataggio di vite o di beni in
mare.
Le cause di esonero di cui sopra non sopprimono ne' diminuiscono in
nulla gli obblighi generali del vettore, e, in particolare, quello di impiegare la diligenza ragionevole per mettere la nave in condizione di navigabilita' o assicurarle un armamento, un equipaggiamento ed un approvvigionamento convenienti, o per adattare e mettere in buono stato tutte le parti della nave dove i bagagli sono caricati, in modo da renderle atte a ricevere, trasportare e preservare i bagagli.
Quando il vettore faccia valere le cause d'esonero suddette, egli resta tuttavia responsabile se, per una colpa diversa da quella prevista alla lettera a), l'avente diritto provi che il ritardo nella riconsegna, la perdita o l'avaria sono dovuti a colpa del vettore, capitano, marinaio, pilota o suoi addetti.
par. 2. - Quando un percorso marittimo e' servito da piu' imprese iscritte nella lista indicata nell'articolo 1, il regime di responsabilita' applicabile a tale percorso deve essere il medesimo per tutte queste imprese.
Inoltre, quando tali imprese siano state iscritte nella lista su
domanda di piu' Stati, l'adozione del suddetto regime deve, preliminarmente, formare oggetto di un accordo tra questi Stati.
par. 3. - I provvedimenti presi in conformita' del presente
articolo vengono comunicati all'Ufficio centrale. Essi entreranno in vigore, al piu' presto, trenta giorni dopo la data della lettera con la quale l'Ufficio centrale avra' reso noti tali provvedimenti agli altri Stati.
I suddetti provvedimenti non sono applicabili ai bagagli in corso di trasporto.

Art. 59

Articolo 59
Responsabilita' in caso di incidenti nucleari
La ferrovia e' esonerata dalla responsabilita' che le incombe in
virtu' della presente Convenzione, quando il danno sia stato causato da un incidente nucleare e se, in virtu' delle prescrizioni speciali in vigore in uno Stato contraente regolanti la responsabilita' in materia di energia nucleare, l'esercente di un impianto nucleare od un'altra persona che e' a lui sostituita sia responsabile di questo danno.

Art. 60

Articolo 60
Firma
La presente Convenzione, i cui Allegati ne costituiscono parte
integrante, resta aperta fino al 30 aprile 1970 alla firma degli Stati precedentemente contraenti e di quelli che sono stati invitati a farsi rappresentare alla Conferenza ordinaria di revisione.

Art. 61

Articolo 61
Ratifica. Entrata in vigore
La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di
ratifica verranno depositati, il piu' presto possibile, presso il Governo svizzero.
Quando la Convenzione sara' stata ratificata da quindici Stati od al piu' tardi un anno dopo la firma, il Governo svizzero si mettera' in relazione con i Governi interessati nell'intento di esaminare con essi la possibilita' di mettere in vigore la Convenzione.

Art. 62

Articolo 62
Adesione alla Convenzione
par. 1. - Ogni Stato non firmatario che voglia aderire alla
presente Convenzione indirizza la sua domanda al Governo svizzero, il quale la comunica a tutti gli Stati contraenti con un rapporto dell'Ufficio centrale sulla situazione delle ferrovie dello Stato richiedente per quanto riguarda i trasporti internazionali.
par. 2. - Se nel termine di sei mesi dalla data di detto avviso,
due Stati almeno non abbiano notificato al Governo svizzero la loro opposizione, la domanda e' ammessa di pieno diritto e ne e' dato avviso dal Governo svizzero allo Stato richiedente e a tutti gli Stati contraenti.
Diversamente, il Governo svizzero notifica a tutti gli Stati
contraenti ed allo Stato richiedente che l'esame della domanda e' differito.
par. 3. - Ogni ammissione produce i suoi effetti un mese dopo la
data dell'avviso inviato dal Governo svizzero, o, se allo spirare di detto termine la Convenzione non e ancora in vigore, alla data dell'entrata in vigore della medesima.

Art. 63

Articolo 63
Durata dell'impegno degli Stati contraenti
par. 1. - La durata della presente Convenzione e' illimitata.
Tuttavia, ogni Stato contraente puo' ritirarsi alle seguenti condizioni:
Per ogni Stato contraente, la Convenzione e' valevole fino al 31
dicembre del quinto anno successivo a quello della sua entrata in vigore. Ogni Stato che voglia ritirarsi allo spirare di detto periodo deve notificare la sua intenzione, almeno un anno prima di detta data, al Governo svizzero, che ne informera' tutti gli Stati contraenti.
In mancanza di tale notificazione nel termine indicato, l'impegno sara' prorogato di pieno diritto per un periodo di tre anni e cosi' di seguito di tre anni in tre anni, se non e' data disdetta almeno un anno prima del 31 dicembre dell'ultimo anno di ogni periodo triennale.
par. 2. - Gli Stati ammessi a partecipare alla Convenzione nel
corso del periodo quinquennale, o di uno dei periodi triennali, sono impegnati sino alla fine di questo periodo e poi sino alla fine di ciascuno dei periodi seguenti, sempre che non abbiano dato la disdetta almeno un anno prima dello spirare di uno di essi.

Art. 64

Articolo 64
Revisione della Convenzione
par. 1. - I delegati degli Stati contraenti si riuniscono per la
revisione della Convenzione, su convocazione del Governo svizzero, al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
Su domanda di almeno un terzo degli Stati contraenti viene
convocata una Conferenza prima di quest'epoca.
D'intesa con la maggioranza degli Stati contraenti, il Governo
svizzero invita anche Stati non contraenti.
D'intesa con la maggioranza degli Stati contraenti, l'Ufficio
centrale invita ad assistere alla Conferenza rappresentanti:
a) d'organizzazioni internazionali governative competenti in
materia di trasporti;
b) d'organizzazioni internazionali non governative che si
occupano di trasporti.
La partecipazione ai dibattiti di delegazioni degli Stati non
contraenti, nonche' quella delle organizzazioni internazionali indicate al quarto capoverso, e' disciplinata, per ogni Conferenza, dal regolamento delle deliberazioni.
D'intesa con la maggioranza dei Governi degli Stati contraenti,
l'Ufficio centrale puo', prima delle Conferenze di revisione ordinarie e straordinarie, convocare Commissioni per l'esame preliminare delle proposte di revisione. Le disposizioni dell'Allegato II sono applicabili per analogia a tali Commissioni.
par. 2. - L'entrata in vigore della nuova Convenzione risultante
dalla Conferenza di revisione comporta l'abrogazione della precedente Convenzione e dei suoi Allegati anche nei riguardi di Stati contraenti che non ratificassero la nuova Convenzione.
par. 3. - Nell'intervallo tra le Conferenze di revisione, gli
articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 37, 44, 45, 46, 49 e l'Allegato III possono essere modificati da una Commissione di revisione. L'organizzazione ed il funzionamento di tale Commissione formano oggetto dell'Allegato II alla presente Convenzione.
Le decisioni della Commissione di revisione sono notificate senza indugio ai Governi degli Stati contraenti a cura dell'Ufficio centrale. Esse si ritengono accettate a meno che, entro quattro mesi dal giorno della notificazione, almeno cinque Governi non abbiano sollevato obiezioni. Queste decisioni entrano in vigore il primo giorno dell'ottavo mese che segue il mese nel quale l'Ufficio centrale ha portato la loro accettazione a conoscenza dei Governi degli Stati contraenti. L'Ufficio centrale indica tale giorno all'atto della notifica dell'accettazione delle decisioni.

Art. 65

Articolo 65
Testi della Convenzione. Traduzioni ufficiali
La presente Convenzione e' stata conclusa e firmata in lingua
francese, secondo l'uso diplomatico corrente.
Al testo francese sono aggiunti un testo in lingua tedesca, un
testo in lingua inglese, un testo in lingua italiana ed un testo in lingua araba, i quali hanno il valore di tradizioni ufficiali.
In caso di divergenza fa fede il testo francese.
IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sotto indicati, muniti dei loro
pieni poteri che sono stati trovati in buona e debita forma, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a Berna, il sette febbraio millenovecentosettanta, in un solo
esemplare, che restera' depositato negli Archivi della Confederazione svizzera e di cui una copia autentica sara' rimessa a ciascuna delle Parti.
(Seguono le firme)

Art. 1

ALLEGATO I
(Articolo 54)
REGOLAMENTO RELATIVO ALL'UFFICIO CENTRALE DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI PER FERROVIA (OCTI)
Articolo 1
par. 1. - L'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per
ferrovia (OCTI) ha sede a Berna, sotto gli auspici del Governo svizzero.
Il controllo della sua attivita', sia sul piano amministrativo, sia
sul piano finanziario, si svolge nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 54 della Convenzione ed e' affidato ad un Comitato amministrativo.
A tale scopo, il Comitato amministrativo:
a) vigila sulla buona applicazione, da parte dell'Ufficio
centrale, delle Convenzioni, nonche' degli altri testi scaturiti dalle conferenze di revisione e raccomanda, se del caso, le misure atte a facilitare l'applicazione di tali Convenzioni e testi;
b) esprime pareri motivati sulle questioni che possono
interessare l'attivita' dell'Ufficio centrale e che gli siano sottoposte da uno Stato contraente o dal direttore dell'Ufficio.
par. 2. - a) Il Comitato amministrativo si riunisce a Berna. Esso si compone di undici membri, scelti fra gli Stati contraenti.
b) La Confederazione svizzera dispone di un seggio permanente nel
Comitato e ne assume la presidenza. Gli altri Stati membri sono nominati per cinque anni. Per ciascun periodo quinquennale, una Conferenza diplomatica stabilisce, su proposta del Comitato amministrativo in carica, la composizione del Comitato amministrativo, tenendo conto di un'equa ripartizione geografica.
c) Se una vacanza si produce fra gli Stati membri, il Comitato
amministrativo designa di sua iniziativa un altro Stato contraente per occupare il seggio vacante.
d) Ogni Stato membro designa, come delegato al Comitato
amministrativo, una persona qualificata per la sua esperienza in materia di trasporti internazionali.
e) Il Comitato amministrativo stabilisce il suo regolamento
interno e si organizza da se stesso.
Detto Comitato tiene almeno una riunione ordinaria all'anno:
inoltre, tiene riunioni straordinarie quando almeno tre Stati membri ne facciano domanda.
La segreteria del Comitato amministrativo e' assunta dall'Ufficio centrale.
I verbali delle sedute del Comitato amministrativo sono inviati a tutti gli Stati contraenti.
f) Le funzioni di delegato di uno Stato membro sono gratuite e le
spese di trasferta che esse comportano sono a carico di tale Stato.
par. 3.a) Il Comitato amministrativo stabilisce il regolamento
concernente l'organizzazione, il funzionamento e lo statuto del personale dell'Ufficio centrale.
b) Il Comitato amministrativo nomina il direttore generale, il
vice-direttore generale, i consiglieri ed i consiglieri aggiunti dell'Ufficio centrale; il Governo svizzero gli presenta delle proposte per la nomina del direttore generale e del vice-direttore generale. Per queste nomine, il Comitato amministrativo tiene conto in modo particolare della competenza dei candidati e di una equa ripartizione geografica.
c) Il Comitato amministrativo approva il bilancio preventivo
annuale dell'Ufficio centrale, tenendo conto delle disposizioni del successivo articolo 2; esso approva inoltre il rapporto annuale di gestione.
La verifica della contabilita' dell'Ufficio centrale, la quale si riferisce esclusivamente alla concordanza delle scritture e dei documenti contabili, nell'ambito del bilancio, e' esercitata dal Governo svizzero. Quest'ultimo trasmette questa contabilita', con un rapporto, al Comitato amministrativo.
Il Comitato amministrativo comunica agli Stati contraenti,
unitamente al rapporto di gestione dell'Ufficio centrale e all'estratto dei conti annuali di quest'ultimo, le decisioni, risoluzioni e raccomandazioni che e' chiamato a formulare.
d) Il Comitato amministrativo sottopone ad ogni conferenza
diplomatica incaricata di fissarne la composizione, almeno due mesi prima dell'apertura di quest'ultima, un rapporto sull'insieme della sua attivita' svolta dopo la conferenza precedente.

Art. 2

Articolo 2
par. 1. - Le spese dell'Ufficio centrale sono sostenute dagli Stati
contraenti proporzionalmente alla lunghezza delle linee ferroviarie o dei percorsi ai quali si applica la Convenzione. Tuttavia, le linee di navigazione partecipano alle spese in proporzione alla sola meta' dei loro percorsi. Per ogni Stato, il contributo non puo' superare un ammontare fisso per chilometro. Su proposta del Comitato amministrativo in carica, tale ammontare e' fissato per ogni periodo quinquennale dalla Conferenza diplomatica incaricata, in virtu' delle disposizioni dell'articolo 1, par. 2 b) del presente Regolamento, di stabilire la composizione del Comitato amministrativo per questo stesso periodo. Eccezionalmente, questo contributo puo', mediante accordo tra il Governo interessato e l'Ufficio centrale, e con l'approvazione del Comitato amministrativo, essere ridotto del 50 per cento al massimo per linee esercitate in particolari condizioni.
L'ammontare del credito annuale inerente al chilometraggio e' fissato, dal Comitato amministrativo, per ogni esercizio, dopo aver sentito l'Ufficio centrale. Detto ammontare e' percepito sempre totalmente. Quando le spese effettive dell'Ufficio centrale non abbiano raggiunto l'ammontare del credito calcolato su questa base, la differenza non spesa e' versata ad un fondo di riserva.
par. 2. - In occasione dell'invio del rapporto di gestione e
dell'estratto dei conti annuali agli Stati contraenti, l'Ufficio centrale invita questi ultimi a versare la loro quota di contributo per le spese dell'esercizio decorso. Lo Stato che, alla data del 1 ottobre, non avesse versato la sua quota, ricevera' un secondo invito a pagare. Se tale richiamo rimane senza esito, l'Ufficio centrale lo rinnova all'inizio dell'anno successivo, in occasione dell'invio del suo rapporto di gestione per l'esercizio decorso. Se al 1 luglio successivo, non e' stato tenuto alcun conto di detto richiamo, un quarto invito viene rivolto allo Stato ritardatario per indurlo a pagare le due annualita' scadute. In caso di esito negativo, l'Ufficio centrale l'avverte, tre mesi dopo, che, se l'atteso versamento non ha luogo entro la fine dell'anno, il mancato pagamento sara' interpretato come tacita manifestazione della sua volonta' di ritirarsi dalla Convenzione. Se quest'ultimo passo non ha effetto prima del 31 dicembre l'Ufficio centrale, prendendo atto della volonta', tacitamente espressa dallo Stato moroso, di ritirarsi dalla Convenzione procede a radiare le linee di questo Stato dalla lista delle linee ammesse al servizio dei trasporti internazionali:
par. 3. - Gli importi non riscossi devono, per quanto possibile,
essere coperti mediante i crediti ordinari di cui dispone l'Ufficio centrale e possono essere ripartiti su quattro esercizi. La parte del disavanzo che non fosse stato possibile colmare nel modo anzidetto e' portata in un conto speciale, a debito degli altri Stati contraenti, in proporzione al numero dei chilometri di linee soggette alla Convenzione all'epoca della messa in conto. Ogni Stato sara' addebitato nella misura in cui esso ha partecipato alla Convenzione con lo Stato moroso durante il periodo dei due anni che hanno preceduto il ritiro di detto Stato.
par. 4. - Lo Stato, le cui linee sono state radiate nelle
condizioni indicate nel par. 2 suddetto, puo' farle riammettere al servizio dei trasporti internazionali solamente pagando, in via preliminare, le somme delle quali e' rimasto debitore, per gli anni rispettivi, maggiorate dell'interesse del cinque per cento da calcolare dalla fine del sesto mese trascorso dopo il giorno in cui l'Ufficio centrale lo invito' per la prima volta, a pagare le quote di contribuzione che gli fanno carico.

Art. 3

Articolo 3
par. 1. - L'Ufficio centrale pubblica un bollettino mensile
contenente le informazioni necessarie per l'applicazione della Convenzione, e, in particolare, le comunicazioni relative alla lista delle linee ferroviarie e d'altre imprese, come pure agli oggetti esclusi dal trasporto o ammessi a determinate condizioni; detto bollettino contiene anche gli studi che l'Ufficio centrale ritenga utile pubblicarvi.
par. 2. - Il bollettino e' redatto in francese e in tedesco. Un
esemplare e' spedito gratuitamente ad ogni Stato contraente e ad ognuna delle amministrazioni interessate. Gli altri esemplari richiesti debbono essere pagati ad un prezzo stabilito dall'Ufficio centrale.

Art. 4

Articolo 4
par. 1. - Le distinte e i crediti per trasporti internazionali
rimasti insoluti possono essere indirizzati dall'impresa creditrice all'Ufficio centrale, affinche' questo ne faciliti il ricupero. A tale scopo, l'Ufficio centrale mette in mora l'impresa debitrice affinche' paghi la somma dovuta o indichi i motivi del suo rifiuto di pagare.
par. 2. - Se l'Ufficio centrale ritiene che i motivi di rifiuto
addotti siano sufficientemente fondati, esso rinvia le parti al giudice competente o, se le parti ne fanno domanda, al tribunale arbitrale previsto nell'articolo 57 della Convenzione (Allegato III).
par. 3. - Quando l'Ufficio centrale ritiene che la totalita' o una parte della somma sia effettivamente dovuta, puo' dopo aver consultato un esperto dichiarare che l'impresa di trasporto debitrice e' tenuta a versare all'Ufficio centrale tutto o parte del credito; la somma cosi' versata deve restare in deposito fino alla decisione di merito del giudice competente o del tribunale arbitrale previsto nello articolo 57 della Convenzione (Allegato III).
par. 4. - Nel caso in cui un'impresa di trasporto non abbia dato
seguito, entro quindici giorni, alle ingiunzioni dell'Ufficio centrale, viene nuovamente messa in mora, con indicazione delle conseguenze del suo rifiuto.
par. 5. - Trascorso infruttuoso il periodo di dieci giorni dopo
questa nuova messa in mora, l'Ufficio centrale invia allo Stato contraente, dal quale dipende l'impresa di trasporto, una comunicazione motivata, invitandolo ad esaminare le misure da prendere e, particolarmente, se deve mantenere sulla lista le linee dell'impresa di trasporto debitrice.
par. 6. - Se lo Stato contraente dal quale dipende l'impresa di
trasporto debitrice dichiara che, nonostante il mancato pagamento, non ritiene di dover far cancellare dalla lista detta impresa, o se esso lascia senza risposta per sei settimane la comunicazione dell'Ufficio centrale, si reputa di pieno diritto che detto Stato si faccia garante della solvibilita' dell'impresa, per quanto concerne i crediti risultanti dai trasporti internazionali.

Art. 5

Articolo 5
Per coprire le spese particolari risultanti dall'attivita' prevista
nell'articolo 54, par. 1, lettera da d) a f) della Convenzione, viene percepito un compenso. L'ammontare di questo compenso e' fissato dal Comitato amministrativo, su proposta dell'Ufficio centrale.

Art. 1

ALLEGATO II
(Articolo 64, par. 3)
STATUTO RELATIVO ALLA COMMISSIONE DI REVISIONE
Articolo 1
I Governi degli Stati contraenti comunicano le loro proposte
riguardanti le questioni che rientrano nella competenza della Commissione all'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia, il quale le porta immediatamente a conoscenza degli altri Stati contraenti.

Art. 2

Articolo 2
L'Ufficio centrale invita la Commissione a riunirsi ogni volta che se ne presenti la necessita', oppure su domanda di almeno cinque Stati contraenti.
Tutti gli Stati contraenti sono avvertiti, due mesi prima, dalle
sessioni della Commissione. Lo avviso deve indicare esattamente le questioni delle quali e' richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 3

Articolo 3
Tutti gli Stati contraenti possono prendere parte ai lavori della Commissione.
Uno Stato puo' farsi rappresentare da un altro Stato; tuttavia, uno
Stato non puo' rappresentare piu' di due altri Stati.
Ogni Stato sostiene le spese dei suoi rappresentanti.

Art. 4

Articolo 4
L'Ufficio centrale istruisce le questioni da trattare ed assume il servizio di segreteria della Commissione.
Il direttore generale dell'Ufficio centrale od il suo
rappresentante partecipa alle sedute della Commissione con voto consultivo.

Art. 5

Articolo 5
D'intesa con la maggioranza degli Stati contraenti, l'Ufficio
centrale invita ad assistere alle sedute della Commissione, con voto consultivo, rappresentanti:
a) di Stati non contraenti;
b) di organizzazioni internazionali governative competenti in
materia di trasporti, a condizione di reciprocita';
c) di organizzazioni internazionali non governative che si
occupano di trasporti, a condizione di reciprocita'.

Art. 6

Articolo 6
La Commissione di revisione e' validamente costituita quando vi
siano rappresentati la meta' degli Stati contraenti.

Art. 7

Articolo 7
La Commissione designa un presidente ed uno o due vice-presidenti per ogni sessione.

Art. 8

Articolo 8
Le deliberazioni hanno luogo in francese e in tedesco. Gli
interventi dei membri della Commissione sono tradotti immediatamente oralmente e nella parte essenziale. Il testo delle proposte e le comunicazioni del presidente sono tradotti per esteso.

Art. 9

Articolo 9
Il voto ha luogo per delegazione e, su domanda, per appello
nominale; ogni delegazione di uno Stato contraente rappresentato alla seduta ha diritto a un voto.
Una proposta viene approvata se il numero dei voti positivi e':
a) almeno uguale ad un terzo del numero degli Stati rappresentati
nella Commissione,
b) superiore al numero dei voti negativi.

Art. 10

Articolo 10
I verbali delle sedute riassumono le deliberazioni nelle due
lingue.
Le proposte e le decisioni debbono esservi inserite testualmente
nelle due lingue. In caso di divergenza tra il testo francese e il testo tedesco del verbale, per quanto concerne le decisioni, fa fede il testo francese.
I verbali sono distribuiti ai membri il piu' presto possibile.
Se la loro approvazione non puo' aver luogo durante la sessione, i membri comunicheranno alla segreteria, entro un congruo termine, le eventuali correzioni.

Art. 11

Articolo 11
Per facilitare i lavori, la Commissione puo' costituire
sottocommissioni; essa puo' anche costituire sottocommissioni incaricate di preparare determinate questioni per una ulteriore sessione.
Ogni sottocommissione designa un presidente, un vice-presidente e, se la necessita' lo richiede, un relatore. Per il rimanente, alle sottocommissioni sono applicabili per analogia, le disposizioni degli articoli da 1 a 5 e da 8 a 10.

Art. 1

ALLEGATO III
(Articolo 57)
REGOLAMENTO D'ARBITRATO
Articolo 1
Numero degli arbitri
I tribunali arbitrali costituiti per giudicare su litigi diversi da
quelli tra Stati si comporranno di uno, di tre o di cinque arbitri, secondo gli accordi del compromesso.

Art. 2

Articolo 2
Scelta degli arbitri
par. 1. prestabilita una lista degli arbitri. Ogni Stato contraente
puo' designare al massimo due suoi cittadini, esperti del diritto internazionale dei trasporti, perche' siano iscritti nella lista degli arbitri, che viene compilata e aggiornata dal Governo svizzero.
par. 2. - Se il compromesso prevede un arbitro unico, questo e'
scelto di comune accordo dalle parti.
Se il compromesso prevede tre o cinque arbitri, ciascuna parte ne sceglie uno o due, secondo il caso.
Gli arbitri scelti secondo l'alinea precedente designano di comune accordo, secondo il caso, il terzo o il quinto arbitro, il quale presiede il tribunale arbitrale.
Se le parti non sono d'accordo sulla scelta dell'arbitro unico o se
gli arbitri scelti dalle parti non sono d'accordo sulla designazione del terzo o del quinto arbitro, secondo il caso, il tribunale arbitrale e' completato da un arbitro designato dal Presidente del Tribunale federale svizzero, su richiesta dell'Ufficio centrale.
Il tribunale arbitrale e' composto di persone comprese nella lista citata nel § 1. Tuttavia, se il compromesso prevede cinque arbitri, ciascuna delle parti puo' scegliere un arbitro al di fuori della lista.
par. 3. - L'arbitro unico, il terzo o il quinto arbitro debbono
essere di nazionalita' diversa da quella delle parti.
L'intervento nel litigio d'una parte terza resta senza effetto per quanto concerne la composizione del tribunale arbitrale.

Art. 3

Articolo 3
Compromesso
Le parti che ricorrono all'arbitrato concludono un compromesso che specifica particolarmente:
a) l'oggetto della controversia, determinato nel modo piu'
preciso e chiaro possibile;
b) la composizione del tribunale e i termini utili per la nomina dell'arbitro o degli arbitri;
c) il luogo del tribunale.
Per l'apertura della procedura arbitrale, il compromesso deve
essere comunicato all'Ufficio centrale.

Art. 4

Articolo 4
Procedura
Il tribunale arbitrale decide esso stesso sulla procedura da
seguire, tenendo particolarmente conto delle seguenti disposizioni:
a) il tribunale arbitrale istruisce e giudica le cause di cui e' investito in base agli elementi forniti dalle parti senza essere vincolato, allorche' e' chiamato a pronunziarsi in diritto, dalle interpretazioni delle parti medesime;
b) il tribunale non puo' accordare di piu' o cosa diversa dalle conclusioni del richiedente, ne' meno di quanto il convenuto ha riconosciuto come dovuto;
e) la sentenza arbitrale, debitamente motivata, e' redatta dal
tribunale arbitrale e notificata alle parti tramite l'Ufficio centrale;
d) salvo contraria disposizione di diritto imperativo del luogo ove ha sede il tribunale arbitrale, la sentenza arbitrale non e' suscettibile di ricorso, fatta eccezione tuttavia dei casi di revisione o di nullita'.

Art. 5

Articolo 5
Cancelleria del tribunale
L'Ufficio centrale funziona come cancelleria del tribunale
arbitrale.

Art. 6

Articolo 6
Spese
La sentenza arbitrale fissa le spese generali e speciali, compresi gli onorari degli arbitri, e decide a quale delle parti ne incomba il pagamento o in quale proporzione dette spese sono suddivise tra le parti medesime.

Protocollo addizionale

PROTOCOLLO ADDIZIONALE
ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER IL TRASPORTO PER FERROVIA DELLE MERCI (CIM) E DEI VIAGGIATORI E BAGAGLI (CIV) firmate a Berna il 7 febbraio 1970
I PLENIPOTENZIARI SOTTOSCRITTI
si sono accordati sulle disposizioni seguenti:
I
1° Allo scopo di rendere obbligatorie per l'utente, secondo il
diritto del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le prescrizioni delle Convenzioni del 1970 per cio' che concerne le linee delle parti territoriali di Stati non firmatari o non aderenti, il Governo del Regno Unito, in deroga alle disposizioni di queste Convenzioni, e' autorizzato ad inserire, per il traffico in provenienza dal Regno Unito, un riferimento al presente Protocollo addizionale nei moduli stampati della lettera di vettura (CIM), del biglietto internazionale e dello scontrino dei bagagli (CIV).
2° Tenuto conto del fatto che nel Regno Unito, la legislazione
relativa ai trasporti non comporta alcun obbligo di pubblicare le tariffe, ne' di applicarle in modo uniforme nei confronti degli utenti, e' ammesso che:
a) le disposizioni della CIM non si applicano nel Regno Unito se esse comportano l'obbligo di pubblicare le tariffe e di applicarle in modo uniforme nei confronti degli utenti;
b) le tasse di porto e le spese accessorie che la ferrovia e'
autorizzata a percepire nel Regno Unito sono ivi applicabili al traffico internazionale sottoposto alla CIM.
3° Fino alla conclusione ed all'entrata in vigore di una appendice speciale all'Allegato I alla CIM contenente prescrizioni derogatorie relative al traffico ferroviario-marittimo delle materie pericolose tra il Continente e il Regno Unito, le materie pericolose che saranno trasportate sotto il regime della CIM, a destinazione od in provenienza dal Regno Unito, devono soddisfare alle prescrizioni dell'Allegato I e, inoltre, alle condizioni del Regno Unito per quello che concerne i suoi regolamenti ferroviari e marittimi per il trasporto delle materie pericolose.
II
1° Allo scopo di rendere obbligatorie per l'utente, secondo il
diritto dell'Irlanda, le prescrizioni delle Convenzioni del 1970 per cio' che concerne le linee delle parti territoriali di Stati non firmatari o non aderenti, il Governo d'irlanda, in deroga alle disposizioni di queste Convenzioni, e' autorizzato ad inserire, per il traffico in provenienza dall'Irlanda, un riferimento al presente Protocollo addizionale nei moduli stampati della lettera di vettura (CIM), del biglietto internazionale e dello scontrino dei bagagli (CIV).
2° Tenuto conto del fatto che in Irlanda la legislazione relativa ai trasporti non comporta alcun obbligo di pubblicare le tariffe, ne' di applicarle in modo uniforme nei confronti degli utenti, e' ammesso che:
a) le disposizioni della CIM non si applicano all'irlanda se esse
comportano l'obbligo di pubblicare le tariffe e di applicarle in modo uniforme nei confronti degli utenti;
b) le tasse di porto e le spese accessorie che la ferrovia e'
autorizzata a percepire in Irlanda sono ivi applicabili al traffico internazionale sottoposto alla CIM.
3° Fino alla conclusione ed all'entrata in vigore di una Appendice speciale all'Allegato I alla CIM contenente prescrizioni derogatorie relative al traffico ferroviario-marittimo delle materie pericolose tra il Continente e l'Irlanda, le materie pericolose che saranno trasportate sotto il regime della CIM, a destinazione od in provenienza dall'Irlanda, devono soddisfare alle prescrizioni dell'Allegato I e, inoltre, alle condizioni dell'Irlanda per quello che concerne i suoi regolamenti ferroviari e marittimi per il trasporto delle materie pericolose.
III
Le disposizioni delle Convenzioni CIM e CIV non potranno prevalere su quelle che determinati Stati saranno indotti ad emanare, nel traffico reciproco, in applicazione di Trattati quali i Trattati relativi alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio ed alla Comunita' Economica Europea.
IV
Il presente Protocollo, che completa le Convenzioni del 1970, resta
aperto alla firma fino al 30 aprile 1970.
Esso deve essere ratificato.
Gli Stati che non avranno firmato il presente Protocollo prima di questa data e gli Stati partecipanti alle Convenzioni sopra contemplate in applicazione dell'articolo 67 della CIM e dell'articolo 62 della CIV del 1970 possono aderire al presente Protocollo a mezzo notifica.
Lo strumento della ratifica o la notifica dell'adesione sara'
depositato presso il Governo svizzero.
IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sotto indicati muniti dei loro
pieni poteri che sono stati trovati in buona e debita forma, hanno firmato il presente Protocollo.
FATTO a Berna, il sette febbraio millenovecentosettanta, in un solo
esemplare, che restera' depositato negli Archivi della Confederazione svizzera e cui copia autentica sara' rimessa a ciascuna delle Parti. (Seguono le firme)

Protocollo

PROTOCOLLO
CONCERNENTE LE CONTRIBUZIONI ALLE SPESE DELL'UFFICIO CENTRALE DEGLI STATI PARTECIPANTI ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DEL 25 FEBBRAIO 1961 PER IL TRASPORTO PER FERROVIA DELLE MERCI (CIM) E DEI VIAGGIATORI E DEI BAGAGLI (CIV)
firmato a Berna il 7 febbraio 1970
In occasione della settima Conferenza di revisione delle
Convenzioni internazionali per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1971, alle quali sono Stati contraenti:
l'Algeria, l'Austria, il Belgio, la Bulgaria, la Cecoslovacchia, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Grecia, l'Irak, l'Iran, l'irlanda, l'Italia, la Jugoslavia, il Liechtenstein, il Lussemburgo, il Marocco, la Norvegia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, il Regno Unito, la Romania, la Siria, la Spagna, la Svezia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia, l'Ungheria.
I Plenipotenziari sottoscritti hanno convenuto su cio' che segue: avendo constatato che malgrado la politica di economie seguita
dall'Ufficio centrale, i tassi chilometrici massimali fissati nell'Allegato V della CIM e nell'Allegato II della CIV per calcolare le quote contributive degli Stati alle spese dell'Ufficio centrale, aumentati dal contributo complementare annuo concesso per decisione della Conferenza diplomatica tenuta a Berna dal 27 al 29 aprile 1964, non sono piu' sufficienti a coprire le spese d'amministrazione dell'Ufficio centrale,
viene deciso
- di prevedere un nuovo contributo complementare annuo di franchi
oro 1,20 per chilometro per la CIM e la CIV;
- d'autorizzare il Comitato amministrativo a determinare, per la prima volta nel 1971, allo atto dell'approvazione dei conti annuali spettanti all'esercizio 1970, le quote contributive degli Stati contraenti in funzione dei tassi chilometrici massimali fissati nelle Convenzioni CIM e CIV del 25 febbraio 1961, del Protocollo B del 29 aprile 1964 e dei contributi complementari specificati nel presente Protocollo.
Il presente Protocollo resta aperto alla firma fino al 30 aprile
1970.
IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sotto indicati, muniti dei loro pieni poteri che sono stati trovati in buona e debita forma, hanno redatto e firmato il presente Protocollo.
FATTO a Berna, il sette febbraio millenovecentosettanta, in un solo
esemplare, che restera' depositato negli Archivi della Confederazione svizzera e di cui una copia autentica sara' rimessa a ciascuna delle Parti.
(Seguono le firme)

Protocollo I

Traduzione non ufficiale
N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese, qui sopra riportato.
PROTOCOLLO I
PREDISPOSTO DALLA CONFERENZA DIPLOMATICA RIUNITA IN PREVISIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONCERNENTI IL TRASPORTO, PER FERROVIA, DELLE MERCI (CIM) E DEI VIAGGIATORI E DEI BAGAGLI (CIV) DEL 7 FEBBRAIO 1970
In applicazione dell'articolo 66 della Convenzione internazionale concernente il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) e dell'articolo 61 della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV), firmate a
Berna il 7 febbraio 1970 e concluse tra
l'Algeria, l'Austria, il Belgio la Bulgaria, la Danimarca, la
Spagna, la Finlandia, la Francia, la Grecia, l'Ungheria, l'Iraq, l'irlanda, l'Italia, il Libano, il Liechtenstein, il Lussemburgo, il Marocco, la Norvegia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Romania, il Regno Unito, la Svezia, la Svizzera, la Siria, la Cecoslovacchia, la Tunisia, la Turchia e la Jugoslavia, e a seguito dell'invito indirizzato dal Consiglio federale elvetico alle Alte Parti Contraenti, i sottoscritti Plenipotenziari si sono riuniti a Berna dal 5 al 9 novembre 1973.
Dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e
debita forma, essi hanno preso atto della dichiarazione elvetica, ai sensi della quale
i seguenti Stati hanno depositato presso il Governo della
Confederazione elvetica ed alle date qui appresso indicate, gli strumenti di ratifica delle Convenzioni CIM e CIV del 7 febbraio 1970 e del Protocollo aggiuntivo a tali Convenzioni, che sono stati riconosciuti, dopo esame, esatti e concordanti:
1. Danimarca, 4 marzo 1971,
2. Paesi Bassi, 26 aprile 1971,
3. Jugoslavia, 9 giugno 1971,
4. Portogallo, 15 ottobre 1971,
5. Lussemburgo, 29 maggio 1972,
6. Algeria, 22 giugno 1972,
7. Austria, 7 luglio 1972,
8. Svizzera, 21 luglio 1972,
9. Liechtenstein, 29 novembre 1972,
10. Grecia, 8 dicembre 1972,
11. Francia, 13 febbraio 1973,
12. Belgio, 28 marzo 1973,
13. Tunisia, 21 maggio 1973,
14. Norvegia, 14 giugno 1973,
15. Bulgaria, 28 settembre 1973,
e i seguenti Stati hanno aderito a tali Convenzioni ed al Protocollo aggiuntivo, in virtu' dell'articolo 67 (CIM) e dell'articolo 62 (CIV):
1. Repubblica Democratica Tedesca,
2. Iran.
La Conferenza, avendo constatato che quindici Stati hanno
depositato il loro strumento di ratifica presso il Governo elvetico e che due Stati hanno aderito alle Convenzioni CIM e CIV del 1970, ha adottato le seguenti disposizioni:
1. La Convenzione internazionale concernente il trasporto delle
merci per ferrovia (CIM) del 7 febbraio 1970 e la Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 7 febbraio 1970, nonche' il Protocollo aggiuntivo a tali Convenzioni - ad esclusione delle clausole I, I°, e II, 1°, divenute superflue a seguito dell'adesione della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica democratica tedesca alle Convenzioni CIM e CIV del 1961 - entreranno in vigore il 1 gennaio 1975. Le Convenzioni CIM e CIV del 25 febbraio 1961 e il loro Protocollo aggiuntivo saranno abrogate alla stessa data, e cio', conformemente all'articolo 69, paragrafo 2, della CIM e all'articolo 68, paragrafo 2, della CIV del 1961, anche nei confronti degli Stati contraenti che non ratificassero le Convenzioni del 7 febbraio 1970. 2° L'Allegato I [Regolamento internazionale concernente il
trasporto delle merci pericolose per ferrovia (RID)] della CIM del 25 febbraio 1961, che e' sottoposto ad una procedura di revisione speciale e non era quindi unito ai documenti firmati il 7 febbraio 1970, sara' applicabile a partire dal 1 gennaio 1975, nella stesura valida sino al 31 dicembre 1974, come Allegato I della CIM del 7 febbraio 1970, con la riserva delle rettifiche che seguono intese ad adattarlo alla CIM e alla CIV del 1970:
a) Testo del marginale 2 (3):
"(3) Conformemente al paragrafo 2 del RIEX (Allegato VI della CIM), i materiali e gli oggetti del RID sono ammessi al trasporto come colli espressi solo nel caso in cui tale sistema di trasporto sia espressamente previsto dal capitolo B riguardante le diverse classi".
b) Testo del marginale 2 (4):
"(4) Conformemente all'articolo 15, lettera c), della
Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV), i materiali e gli oggetti del RID sono esclusi dal trasporto come bagaglio, a meno che le tariffe non ammettano delle eccezioni".
c) Testo del marginale 7 (1):
"(1) Sono considerati come "containers" ai sensi del RID solo quelli che soddisfano le norme del RICO (Allegato V della CIM)".
d) Marginali 45, 82, 119, 166, 197, 222, 315, 353, 390, 442, 468,
534, 624, 719: testo dell'indicazione contenuta tra parentesi:
"[articolo 6, paragrafo 9, d), della CIM]".
3° Gli Allegati VII [Regolamento internazionale concernente il
trasporto dei vagoni di privati (RIP)] e VIII [Regolamento internazionale concernente il trasporto dei "containers" (RICO)] della CIM del 25 febbraio 1961, che sono del pari sottoposti ad una procedura speciale di revisione e non erano quindi uniti ai documenti firmati il 7 febbraio 1970, saranno applicabili a partire dal 1 gennaio 1975 come Allegati IV (RIP) e V (RICO) della CIM del 1970, nella stesura stabilita dalle Commissioni di esperti che li avranno riesaminati e adattati a quest'ultima Convenzione, in base alla procedura prevista dall'articolo 69, paragrafo 4, della CIM del 1961.
Il presente Protocollo resta aperto alla firma sino al 31 gennaio 1974.
Per gli Stati che depositano il loro strumento di ratifica dopo il 1 novembre 1974, le Convenzioni CIM e CIV del 7 febbraio 1970 ed il loro Protocollo aggiuntivo, saranno applicabili dal primo giorno del secondo mese che segue il mese nel corso del quale il Governo elvetico avra' notificato tale deposito ai Governi degli Stati Contraenti.
IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari seguenti hanno redatto e firmato il presente Protocollo.
FATTO a Berna, il 9 novembre 1973, in un unico esemplare, che
restera' depositato presso gli Archivi della Confederazione Elvetica e di cui una copia autentica verra' inviata a ciascuna delle Parti. (Seguono le firme).

Protocollo III

Traduzione non ufficiale
N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese, qui sopra riportato.
PROTOCOLLO III
PREDISPOSTO DALLA CONFERENZA DIPLOMATICA RIUNITA IN PREVISIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONCERNENTI IL TRASPORTO, PER FERROVIA, DELLE MERCI (CIM) E DEI VIAGGIATORI E DEI BAGAGLI (CIV) DEL 7 FEBBRAIO 1970, CONCERNENTE LA MAGGIORAZIONE DEI TASSI CHILOMETRICI MASSIMALI DEI CONTRIBUTI DEGLI STATI CONTRAENTI ALLE SPESE DELL'UFfICIO CENTRALE
In occasione della Conferenza diplomatica riunitasi a Berna dal 5 al 9 novembre 1973 in previsione dell'entrata in vigore delle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 7 febbraio 1970, i sottoscritti Plenipotenziari hanno convenuto quanto segue:
avendo constatato che a motivo della rivalutazione del franco
svizzero e del costante aumento del costo della vita e che malgrado la politica di economia seguita dall'Ufficio centrale, i tassi chilometrici massimali fissati nell'Allegato V della CIM e nell'Allegato II della CIV del 1961 per calcolare i contributi degli Stati alle spese dell'Ufficio centrale e completati dai Protocolli del 1964 e del 1970 non basteranno a coprire le spese amministrative dell'Ufficio centrale sino alla fine dell'anno 1975, data in cui dovra' riunirsi la Conferenza diplomatica incaricata di determinare la composizione del Comitato amministrativo e i tassi chilometrici massimali dei contributi degli Stati per il periodo quinquennale che va dal 1976 al 1981, in base alle disposizioni dell'articolo primo, paragrafo 2 b), e dell'articolo 2, paragrafo I, degli allegati II alla CIM e I alla CIV del 1970, viene deciso:
1° di fissare a 3,80 franchi oro il tasso chilometrico
massimale relativo alla CIM ed a 3,20 franchi oro il tasso chilometrico massimale relativo alla CIV, per il periodo che va dal 1 gennaio 1973 al 31 dicembre 1975;
2° d'autorizzare il Comitato amministrativo, in caso di
modifica del valore in oro del franco svizzero da adesso alla fine dell'anno 1975, a modificare di tanto i tassi chilometrici massimali fissati in precedenza.
Il presente Protocollo resta aperto alla firma sino al 31 gennaio 1974.
IN FEDE di che, i Plenipotenziari che seguono, essendosi comunicati
i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno redatto e firmato il presente Protocollo.
FATTO a Berna, il 9 novembre 1973, in un solo esemplare, che
restera' depositato negli Archivi della Confederazione elvetica e di cui una copia autentica e conforme sara' inviata a ciascuna delle Parti.
(Seguono le firme).
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