051U1592
051U1592
Accordo (LEGGE 26 novembre 1951 n. 1592)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di emigrazione tra l'Italia ed il Brasile e relativi scambi di Note conclusi a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 novembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - LA MALFA - RUBINACCI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Art. I
Accordo di emigrazione tra l'Italia e il Brasile
Rio de Janeiro, 5 luglio 1950.
PREAMBOLO.
Allo scopo di regolare e incrementare la emigrazione italiana in
Brasile mediante formule che contemplino la reciproca collaborazione tra i due Paesi, le Alte l'arti Contraenti hanno convenuto quanto segue, e a tal fine hanno nominato loro Plenipotenziari:
Sua Eccellenza il Signor Presidente della Repubblica italiana,
Signor Professor Luigi EINAUDI, Sua Eccellenza il Signor Dottor Mario
Augusto MARTINI, Ambasciatore d'Italia in Rio de Janeiro; e
Sua Eccellenza il Signor Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, Generale di Esercito Enrico Gaspar DUTRA, Sua Eccellenza il Signor Dottor Paul FERNANDES, Ministro di Stato per gli Affari Esteri.
Articolo I
Introduzione
Le Alte Parti Contraenti, convinte che dall'orientamento e dalla
disciplina delle correnti emigratorie italiane in Brasile deriveranno vantaggi per ambedue i popoli, facendo affidamento sulla spontaneita' di questo movimento che ha le sue radici nel passato, stabiliscono negli articoli seguenti le norme generali che devono regolare la soluzione dei problemi migratori e di quelli di colonizzazione connessi con i primi.
Art. II
Articolo II
Contenuto dell'Accordo
L'emigrazione di italiani in Brasile, accompagnati o no dalla loro famiglia, e' permessa dalle Alte Parti Contraenti sia sotto forma di emigrazione individuale sulla base di atti di chiamata familiari o di offerte di lavoro, sia sotto forma di trasferimento di societa', cooperative o di gruppi di lavoro, sulla base di programmi approvati dalle competenti Autorita' brasiliane e italiane, sia anche sotto forma di emigrazione "dirigida", sulla base di liste concordate per ogni singola leva tra i rappresentanti dei due Governi.
Art. III
Articolo III
Emigrazione individuale
Desiderose di sviluppare al massimo l'emigrazione individuale che, nella sua accezione piu' ampia, si attua per libera iniziativa e a spese dell'emigrante, le Alte Parti Contraenti concordano che tale emigrazione si svolga alle seguenti condizioni:
a) Il Governo brasiliano, osservate le disposizioni relative alla
immigrazione individuale, concedera' il visto permanente a coloro che desiderino stabilirsi in Brasile:
1° per raggiungere propri parenti in base ad un atto di
chiamata che assicuri ad essi la necessaria assistenza morale ed economica;
2° per svolgere, in conformita' delle leggi brasiliane, una
attivita' di lavoro per la quale abbiano ricevuto offerta da parte di persona residente in Brasile.
b) Il Governo italiano facilitera' la documentazione normale, e autorizzera' l'espatrio dell'emigrante, esigendo a tal fine che l'atto di chiamata o l'offerta di lavoro sia vistata dall'Autorita' diplomatica o consolare italiana in Brasile, per accertare la serieta' e la idoneita' del richiedente, nonche' la accettabilita' delle condizioni di lavoro offerte.
Paragrafo unico. - Per le categorie di emigranti alle quali il
Governo brasiliano concede il visto permanente gratuito, il Governo italiano assicurera' la gratuita' dell'atto di chiamata o dell'offerta di lavoro.
Art. IV
Articolo IV
Assistenza all'emigrazione individuale
Allo scopo di favorire l'emigrazione individuale, le Alte Parti
Contraenti promuoveranno, nell'ambito della legislazione vigente nei rispettivi paesi:
a) le informazioni e l'orientamento piu' convenienti per
l'emigrante;
b) le possibili facilitazioni in modo da favorire correnti di
emigrazione spontanea, quando questa sia in relazione con programmi concreti di emigrazione e specialmente con quelli riferentisi alla colonizzazione, sia concedendo visti gratuiti, gratuita' o finanziamento del trasporto, o altri benefici previsti in questo accordo per l'emigrazione "dirigida";
c) le opportune facilitazioni per la costituzione e l'attivita' di Associazioni assistenziali, composte di elementi brasiliani e italiani, in parti eguali, residenti in Brasile, e che si propongano lo scopo di fornire informazioni agli italiani aspiranti ad emigrare in Brasile e di incrementare le offerte di lavoro.
Gli statuti e la composizione di tali associazioni dovranno essere approvati dalle Autorita' brasiliane in conformita' alle leggi vigenti. Esse avranno facolta' di rappresentare alle competenti autorita' amministrative delle due Parti tutte le questioni concernenti il benessere degli emigranti e il rispetto dei diritti loro assicurati per legge o per contratto.
Art. V
Articolo V
Societa', cooperative o gruppi di lavoro
Quando l'emigrazione spontanea e' connessa col trasferimento di
societa', di cooperative o di gruppi di lavoro, costituiti in Italia per il Brasile o con la costituzione in Brasile di societa' o di cooperative che includono immigranti italiani, le facilitazioni per l'attuazione di tale emigrazione saranno promosse con speciale cura e gli appoggi da prestare a tali iniziative da parte del Governo brasiliano saranno stabiliti, di comune accordo, caso per caso.
Art. VI
Articolo VI
Regime dell'emigrazione in generale
All'emigrazione prevista negli articoli precedenti si applicano le norme degli articoli XV a XX e XXII.
Art. VII
Articolo VII
Emigrazione "dirigida"
L'emigrazione "dirigida" e' promossa sotto la responsabilita' delle
Alte Parti Contraenti e si svolge secondo quanto stabilito negli articoli seguenti.
Art. VIII
Articolo VIII
Addetti di immigrazione e colonizzazione
Commissioni consultive miste
Per l'esecuzione di questo Accordo le Alte Parti Contraenti si
varranno particolarmente della collaborazione:
- in Italia di uno o piu' addetti brasiliani di immigrazione e
colonizzazione, ivi accreditati secondo le necessita', presso la Rappresentanza Diplomatica del Brasile;
- in Brasile di uno o piu' addetti italiani di emigrazione e
colonizzazione, ivi accreditati, presso la Rappresentanza Diplomatica d'Italia.
Paragrafo uno. - Potranno esservi un addetto di immigrazione e un altro di colonizzazione, oppure uno solo per ambedue i settori, come pure un numero variabile di addetti aggiunti, secondo le necessita', oltre ai medici del Servizio brasiliano di Sanita' dei Porti, per la selezione dal punto di vista sanitario, di cui tratta l'art. XI.
Paragrafo due. - Al fine di facilitare la reciproca e intima
collaborazione che costituisce la base del presente Accordo, le Alte Parti Contraenti promuoveranno la costituzione di Commissioni Consultive Miste, una in ciascuno dei due Paesi, composte dagli Addetti di Immigrazione e Colonizzazione e da altri elementi, tra i quali vi sara' per lo meno in Italia un rappresentante della Direzione Generale dell'Emigrazione e in Brasile un rappresentante del Consiglio di Immigrazione e Colonizzazione.
Art. IX
Articolo IX
Basi per il reclutamento
Le Alte Parti Contraenti s'impegneranno ad effettuare scambi di
informazioni, nella forma che sara' ritenuta piu' opportuna, in modo da definire:
a) da parte brasiliana, le possibilita' di collocamento in
ciascun ramo di attivita', le condizioni di vita, di alloggio, di provento del lavoro, nonche' gli appoggi e la assistenza su cui gli emigranti potranno contare e le condizioni di salute che ciascun aspirante all'emigrazione deve soddisfare, sia esso capo o membro di famiglia;
b) da parte italiana, i requisiti degli emigranti e la loro
professioni, abilitazioni o specializzazioni, unitamente a tutti i chiarimenti complementari e opportuni, come per esempio composizione della famiglia, relazione con cooperative o gruppi di lavoro, ecc.
Paragrafo unico. - Le condizioni sanitarie a cui devono soddisfare gli emigranti saranno stabilite mediante scambio di note.
Art. X
Articolo X
Reclutamento e prima selezione
Il reclutamento sara' a carico del Governo italiano e si fondera' sulle informazioni fornite dal Governo brasiliano come previsto nell'articolo precedente e in un quadro organizzato di comune accordo, assicurando un margine sufficiente nel numero degli elementi reclutati per ciascuna professione, affinche' possa effettuarsi la scelta nella fase della selezione definitiva.
I risultanti di questo reclutamento e della prima selezione,
effettuata dai competenti organi tecnici italiani, per l'accertamento della idoneita' fisica e professionale dei candidati, sulla base dei criteri stabiliti con le autorita' brasiliane, saranno presentati all'Addetto di Immigrazione brasiliano, sotto forma di liste nominative con tutte le necessarie specificazioni per ciascuna leva di emigrazione "dirigida".
Art. XI
Art. XI
Selezione definitiva
La selezione definitiva dal punto di vista professionale e
sanitario sara' a carico del Governo brasiliano, il quale la effettua a sue spese tra i candidati iscritti nella lista dei reclutati.
L'addetto brasiliano di immigrazione e colonizzazione
sovraintendera' alle operazioni di selezione definitiva, valendosi a tale scopo dell'opera di addetti aggiunti provenienti dai competenti Dipartimenti Federali (di Immigrazione e Colonizzazione) del Brasile e di medici del Servizio di Sanita' dei Porti (Servico de Saude dos Portos), con la collaborazione altresi' dei competenti organi italiani di emigrazione.
Le operazioni di selezione definitiva si svolgeranno presso gli
Uffici del Ministero del Lavoro nei capoluoghi di provincia. A questo scopo le Autorita' italiane indicheranno in calce a ciascuna lista di reclutati la localita' per la rispettiva selezione, o piu' localita', qualora cio' sia necessario.
Per questa selezione saranno inoltre osservate le seguenti
formalita':
a) l'Addetto brasiliano di immigrazione, approvando la lista dei reclutati, concordera' con le Autorita' italiane di emigrazione le date in cui la Commissione brasiliana giungera' in ciascun posto di selezione;
b) esaurite le operazioni in ciascun posto, l'Addetto brasiliano di immigrazione comunichera' alle Autorita' italiane la lista degli emigranti accettati e quella degli scartati, con l'indicazione dei motivi che hanno determinato la reiezione.
Terminata la selezione definitiva, saranno concordati tra i
rappresentanti delle Alte Parti Contraenti uno o piu' centri di raccolta, stabilendosi oltre alla localita', le date e il ritmo di afflusso degli emigranti, tenendo conto delle possibilita' di imbarco. Il numero di lavoratori sufficiente per coprire i posti disponibili per ciascun imbarco sara' tratto dalle liste degli emigranti accettati fino ad esaurimento. Nei predetti centri, o in occasione dell'imbarco, il medico brasiliano puo' procedere al controllo, confermativo o no, delle condizioni di salute, a fini profilattici, degli elementi gia' accettati.
Paragrafo unico. - L'approvazione del medico del Servizio
brasiliano di Sanita' dei Porti nella visita effettuata in Italia esclude il riesame sanitario all'atto dello sbarco in Brasile.
Qualora si rivelino durante il viaggio sintomi di una infermita' incurabile o infettivo contagiosa grave, l'emigrante gia' accettato con la visita predetta sara' rimpatriato a spese del Governo brasiliano. Il rimpatrio sara' tuttavia evitato quando il provvedimento determinerebbe la scissione del nucleo familiare, e sempre che la constatata inabilita' al lavoro non pregiudichi il rendimento del nucleo stesso.
Art. XII
Articolo XII
Spese in Italia
Salvo casi speciali di diversa combinazione concordata mediante
scambio di note, tutte le spese di trasporto e mantenimento dei candidati all'emigrazione "dirigida", occorse in territorio italiano, saranno a carico del Governo italiano.
Per evitare spese superflue, saranno concordate, conformemente a
quanto previsto nell'articolo precedente, non solo le localita' ma anche le date relative all'afflusso degli emigranti e la durata della sosta nei posti di selezione definitiva e nei centri di raccolta per l'imbarco.
Paragrafo uno. - Resta inteso che qualunque spesa derivante dalla inosservanza del programma concordato sara' indennizzata dalla Parte responsabile, tranne i casi di dimostrata forza maggiore.
Paragrafo due. - Quando si tratti di nave appositamente noleggiata dal Governo brasiliano per una leva di emigrazione "dirigida", il Governo italiano sara' responsabile delle spese connesse con la immobilizzazione della nave nel porto, se cio' dipende da inesecuzione della parte di sua competenza del programma di afflusso degli emigranti nel centro di raccolta per lo imbarco, nei termini e secondo il ritmo concordati.
Le spese saranno computate per ogni giorno di ritardo.
La maggiore spesa derivante da spostamenti nella prevista partenza della nave, non preavvertiti almeno dieci giorni prima della data fissata, sono a carico della parte brasiliana.
Art. XIII
Articolo XIII
Trasporto marittimo
Nel trasporto marittimo saranno osservate le condizioni richieste dalle leggi vigenti in materia nei due Paesi.
Il Brasile finanziera' il trasporto marittimo per la emigrazione
"dirigida", salvo diverso accordo attuato mediante scambio di note.
La scelta del vettore per il trasporto degli emigranti prescelti
sara' concordata tra i due Governi per ciascuna leva di emigrazione "dirigida", tenendo conto delle disponibilita' di trasporto delle rispettive bandiere.
Il costo del passaggio marittimo, preventivamente concordato, non dovra' tuttavia essere superiore al nolo fissato per il trasporto degli emigranti dalle Autorita' italiane. Sara' addebitato al capo famiglia il prezzo dei passaggi, restando inteso che tale debito, esente da interessi, sara' cancellato a titolo di premio dopo due anni consecutivi di esercizio della professione risultante dal certificato di immigrazione (non necessariamente nella esecuzione del medesimo contratto, ne' nel medesimo luogo) o di altra che sia stata eccezionalmente autorizzata dal Consiglio di Immigrazione e Colonizzazione, L'emigrante che, senza giustificato motivo, abbandoni prima di due anni la professione risultante dal certificato di immigrazione, dovra', rimborsare al Governo brasiliano la somma corrispondente al prezzo del suo passaggio e di quello dei suoi familiari.
Art. XIV
Articolo XIV
Spese di avviamento in Brasile
Il Brasile sopportera' le spese di mantenimento e assistenza
nonche' di trasporto dal porto di sbarco fino al collocamento dell'emigrante, salvo accordo diverso attuato mediante scambio di note.
Art. XV
Articolo XV
Regimi di lavoro
Le attivita' desiderate per gli emigranti possono raggrupparsi in tre categorie:
a) regime di lavoro agricolo per conto proprio;
b) regime di lavoro per conto proprio (artigianato o altro regime
di lavoro);
c) regime di lavoro salariato, o sotto altre forme di
remunerazione, sia che si tratti di lavoratori agricoli o industriali, di operai specializzati o di tecnici.
Resta inteso che sono possibili le naturali combinazioni,
nell'ambito delle predette categorie, principalmente in rapporto con la composizione del nucleo familiare.
Art. XVI
Articolo XVI
Lavoro agricolo per conto proprio
(Piccola proprieta')
Considerato che l'attaccamento dell'uomo alla terra e' frutto del sentimento di proprieta', a coloro che si dedicheranno alle attivita' agricole sara' offerta la possibilita' di acquistare a lungo termine la proprieta' del lotto da essi coltivato, avendo di mira specialmente la costituzione della piccola proprieta' e osservando le norme e condizioni che la legge brasiliana prevede per i nuclei coloniali.
Art. XVII
Articolo XVII
Lavoro per conto proprio in generale
Coloro che aspirano a lavorare secondo questo regime troveranno le indicazioni relative alle possibilita', di guadagno e alle ulteriori condizioni nel quadro-base previsto nell'articolo IX.
A coloro che si aggregheranno a nuclei coloniali sara' offerta la possibilita' di acquistare a lungo termine la proprieta' di lotti urbani, nelle sedi dei nuclei stessi, osservando le norme e condizioni previste dalla rispettiva legislazione brasiliana.
Art. XVIII
Articolo XVIII
Lavoro salariato
Il lavoratore salariato si giovera' per la sua protezione e
assistenza delle provvidenze della legislazione del lavoro e della previdenza sociale vigente in Brasile, a condizioni di parita' con i lavoratori brasiliani.
Le condizioni di lavoro saranno stipulate in contratti conformi
alle leggi vigenti in Brasile, che potranno essere sottoscritti in Italia, nel posto di selezione, o in Brasile in una delle Case di Immigranti (Hospedarias de Imigrantes).
Paragrafo unico. - Considerando il pregiudizio che il trasferimento
dall'uno all'altro Paese arreca ai lavoratori in generale, con la perdita dei diritti e benefici di previdenza e assistenza sociale, per i quali abbiano gia' versato contributi, le Alte Parti Contraenti si impegnano a studiare e ricercare una soluzione allo scopo di coordinare la legislazione e il sistema in vigore nei due Paesi sull'argomento.
Art. XIX
Articolo XIX
Piani di colonizzazione
Le informazioni fondamentali per il reclutamento e la selezione
degli emigranti destinati a nuclei coloniali saranno ricavate dai piani preventivamente approvati dalle Autorita' brasiliane e sottoposti all'accettazione delle Autorita' italiane in Brasile.
Da tali piani risulteranno, oltre alle informazioni tecniche
inerenti agli aspetti economici, gli appoggi prestati ai coloni e i dati relativi alle condizioni di costruzione degli alloggi, di finanziamento delle spese relative e di partecipazione o meno del colono alla costruzione col proprio lavoro, ecc.
Fin quando un nucleo coloniale non sia emancipato, dovra' ricevere assistenza tecnico-professionale, medica, ospedaliera, educativa e sociale, nella forma prevista dalla legislazione brasiliana.
Paragrafo unico. - Un nucleo coloniale e' emancipato quando i
coloni abbiano conseguito l'autonomia economica, e il riconoscimento di questa mediante decreto abbia, prodotto la incorporazione della comunita' nella vita municipale brasiliana.
Art. XX
Articolo XX
Tecnici agrari, industriali e sanitari
Le Alte Parti Contraenti, considerando che l'emigrazione tanto piu'
e' efficace quanto piu' risulta da un complesso coordinato di energie di lavoro, mentre danno atto del comune proposito di regolare in un quadro piu' ampio l'emigrazione di categorie professionali superiori, s'impegnano a facilitare l'accesso di tecnici agrari e industriali e di sanitari in rapporto alle esigenze di lavoro e di vita di gruppi di lavoro e di imprese di colonizzazione.
Art. XXI
Articolo XXI
Certificato di immigrazione
Gli emigranti che avranno superato la selezione saranno provvisti gratuitamente di un certificato di immigrazione, redatto nelle due lingue e conforme al modello allegato al presente Accordo.
La compilazione della parte relativa ai dati di identificazione
sara' fatta a cura delle Autorita' italiane.
Sara' sufficiente un solo certificato per ciascuna famiglia,
restando tuttavia inteso che dovra' essere munita di un certificato ogni persona di eta' superiore ai 18 anni, ancorche' faccia parte di uno stesso gruppo familiare.
Tale certificato sara' riconosciuto dalle Autorita' italiane e
brasiliane come documento di viaggio sufficiente in luogo del passaporto.
Paragrafo unico. - Il certificato sara' emesso in tre copie, delle quali una per l'emigrante e le altre due destinate rispettivamente ai Servizi di Emigrazione italiano e brasiliano.
Art. XXII
Articolo XXII
Rimesse degli emigranti
Ai lavoratori immigrati in Brasile verranno assicurati il diritto e
la possibilita' di trasferire i propri risparmi in Italia, a favore delle loro famiglie o di altre persone a carico, alle condizioni piu' favorevoli previste dalla legislazione brasiliana vigente in materia valutaria per il sostentamento familiare e per categorie analoghe, o secondo quanto sia stabilito in accordi di pagamento tra l'Italia e il Brasile.
Il trasferimento di cui sopra si applica agli emigranti italiani
stabilitisi in Brasile dal 1945.
Il titolo che abilitera' gli interessati ad effettuare rimesse
sara' costituito dalla qualita' di lavoratore retribuito, di colono, di impiegato, oppure di artigiano che lavori per conto proprio.
Art. XXIII
Articolo XXIII
Arbitrato
Qualora sorgessero tra i due Governi divergenze - il che si spera non avvenga - relativamente all'interpretazione o esecuzione del presente Accordo e che non possano essere risolte per le normali vie diplomatiche o per mezzo di un arbitro sulla cui nomina concordassero i due Governi, le eventuali controversie saranno deferite alla Corte Internazionale di Giustizia.
Art. XXIV
Articolo XXIV
Conclusione
Il presente Accordo, di cui i testi in italiano e portoghese
faranno egualmente fede, sara' sottoposto a ratifica e entrera' in vigore nel momento in cui saranno scambiati gli strumenti della ratifica, scambio che si effettuera' al piu' presto possibile. Lo scambio degli strumenti della ratifica sara' fatto a Rio de Janeiro.
In fede di che i Plenipotenziari sopra nominati, avendo scambiato i
loro Pieni Poteri ed avendoli trovati in buona e dovuta forma, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto nella citta' di Rio de Janeiro, addi' cinque del mese di
luglio dell'anno mille novecento cinquanta.
Per il Governo della Repubblica
degli Stati Uniti del Brasile RAUL FERNANDES
Per il Governo della Repubblica italiana
MARIO A. MARTINI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
REPUBBLICA ITALIANA
Accordo-Allegato
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
Scambio di note
Rio de Janeiro, 5 luglio 1950
Signor Ministro,
la convenienza di concludere sollecitamente una Convenzione di
Emigrazione tra il Brasile e l'Italia fu riconosciuta espressamente nell'Articolo VII dell'Accordo firmato l'8 ottobre 1949 e nel Protocollo di Amicizia e di Collaborazione, firmato il 12 ottobre 1949, per incrementare i rapporti di collaborazione tra i due Paesi.
In conformita', viene firmata in data odierna una Convenzione di
Emigrazione fra i due Governi.
Per facilitare, anche prima della ratifica della predetta
Convenzione, l'inizio del funzionamento della Compagnia (Societa' Anonima Brasiliana) di Colonizzazione e di Immigrazione, la cui costituzione e' prevista negli articoli 2, 3, 4, 5 e nell'Annesso V dell'Accordo dell'8 ottobre 1949, i due Governi, col presente scambio di note, stabiliscono, in linea di accordo amministrativo, quanto segue:
I. - La suddetta Compagnia, fino a quando non sara' ratificata la
Convenzione di Emigrazione o altra che la sostituisse, operera' attenendosi alle seguenti norme:
a) il reclutamento e la prima selezione degli emigranti in
Italia saranno effettuati dai competenti organi tecnici italiani, sulla base delle richieste avanzate dalla Compagnia e, una volta approvate dal Governo brasiliano, trasmesse per il tramite di quest'ultimo alle Autorita' italiane. I risultati di questo reclutamento e della prima selezione saranno presentati dalle Autorita' italiane all'Addetto di Immigrazione brasiliano sotto forma di liste nominative con tutte le specificazioni necessarie per ciascuna leva di emigranti, lasciando un margine sufficiente nel numero degli elementi reclutati per ciascuna professione affinche' possa effettuarsi la scelta nella fase della selezione definitiva;
b) la selezione definitiva dal pulito di vista professionale e sanitario sara' a carico del Governo brasiliano, il quale la effettuera' a sue spese tra i candidati iscritti nella lista dei reclutati, valendosi a tale scopo dell'opera di suoi funzionari tecnici e di suoi medici Le operazioni di selezione definitiva si svolgeranno presso gli Uffici del Ministero del Lavoro nei capoluoghi di provincia, previ accordi con le Autorita' italiane su quanto concerne le localita', le date e il ritmo dell'afflusso degli emigranti.
In occasione dell'imbarco il medico brasiliano puo' procedere, a
fini profilattici, al controllo, confermativo o non, delle condizioni di salute degli elementi gia' accettati;
c) gli emigranti accettati dagli organi brasiliani in Italia
non saranno sottoposti a nuova visita medica all'atto dello sbarco in Brasile. Qualora si rivelino durante il viaggio sintomi di una infermita' incurabile o infettivo-contagiosa grave, l'emigrante gia' accettato con la visita predetta sara' rimpatriato a spese del Governo brasiliano. Il rimpatrio sara' tuttavia evitato quando il provvedimento determinerebbe la scissione del nucleo familiare, e sempre che la constatata inabilita' al lavoro non pregiudichi il rendimento del nucleo stesso;
d) qualunque spesa derivante da inadempienza del programma
concordato per l'imbarco degli emigranti prescelti sara' indennizzata dalla parte responsabile;
e) i lavoratori salariati si gioveranno per la loro protezione e assistenza delle provvidenze della legislazione del lavoro e della previdenza sociale vigente in Brasile, a condizioni di parita' con i lavoratori brasiliani;
f) i due Governi riconoscono che uno degli obiettivi
dell'attivita' di colonizzazione svolta dalla Compagnia consiste nell'assicurare ai coloni immigrati la possibilita' di acquistare a lungo termine la proprieta' del lotto da essi coltivato, e s'impegnano a facilitare il processo di formazione della piccola proprieta';
g) per soddisfare le esigenze dell'attuazione dei piani di
immigrazione e colonizzazione impostati dalla Compagnia i due Governi faciliteranno l'accesso di tecnici agrari e industriali, nonche' di sanitari;
h) gli emigranti saranno provvisti gratuitamente di un
certificato di immigrazione redatto nelle due lingue e riconosciuto dalle Autorita' italiane e brasiliana come documento di viaggio sufficiente in luogo del passaporto. La compilazione della parte relativa ai dati di identificazione sara' fatta a cura delle Autorita' italiane. Sara' sufficiente un solo certificato per ciascuna famiglia, restando tuttavia inteso che dovra' essere munita di un certificato ogni persona di eta' superiori ai 18 anni, ancorche' faccia parte di uno stesso gruppo familiare;
i) ai lavoratori immigrati in Brasile verranno assicurati il
diritto e la possibilita' di trasferire i propri risparmi in Italia, a favore delle loro famiglie o di altre persone a carico, alle condizioni piu' favorevoli previste dalla legislazione brasiliana vigente in materia valutaria per il sostentamento familiare e per categorie analoghe, o secondo quanto sia stabilito in accordi di pagamento tra l'Italia e il Brasile.
II. - Ferme restando le clausole dell'Annesso V dell'Accordo 8
ottobre 1949, il Governo brasiliano, fino al completo impiego del capitale della Compagnia di Colonizzazione e Emigrazione previsto dall'articolo III dell'Accordo stesso, non sara' obbligato ad assumersi l'onere del trasporto, dell'accoglimento e dell'insediamento degli emigranti che la Compagnia reclutera' per il raggiungimento dei suoi fini.
Successivamente l'emigrazione promossa dalla Compagnia potra'
giovarsi dei finanziamenti da parte brasiliana previsti nella Convenzione esistente sulla emigrazione "dirigida", sempre che la valutazione dei risultati economico-sociali raggiunti o raggiungibili, condotta d'accordo tra la Compagnia e il Governo brasiliano dimostri la convenienza della ulteriore prosecuzione di programmi di colonizzazione, ed il Governo brasiliano disponga di crediti immigratori.
Resta comunque inteso che la Compagnia, fin dall'inizio della sua attivita', potra' valersi dei finanziamenti e contributi che le provengano da fonte internazionale, enti, societa' o privati, come pure da Stati della Federazione.
Per quanto riguarda l'acquisto o l'eventuale concessione gratuita di terre, la Compagnia potra' giovarsi di ogni facilitazione assicurata ad imprese analoghe.
III. - In relazione a quanto previsto nei precedenti capoversi, si conferma in particolare che la Compagnia non sara' obbligata ad impiegare i suoi mezzi a beneficio di altri coloni o emigranti che non siano italiani, il cui insediamento nelle terre di pertinenza della Compagnia non sara' soggetto a limitazioni per quanto concerne le percentuali di coloni di altre nazionalita'.
Quando tuttavia il Governo brasiliano intenda che siano inseriti
nelle terre di pertinenza della Compagnia, che debbano costituire un nucleo coloniale, anche lotti per coloni brasiliani nella misura prevista dalla legislazione in vigore, ne fara' formale richiesta alla Compagnia quando questa sottoporra' all'approvazione della competente Autorita' brasiliana i suoi piani di organizzazione dei nuclei coloniali. Il Governo brasiliano s'impegnera' in tal caso a pagare il prezzo dei lotti inseriti ed a sostenere proporzionalmente le spese per la sistemazione del terreno.
Con queste intese i due Governi, mentre confermano lo spirito di
reciproca collaborazione che ha presieduto agli accordi finora stipulati, danno atto del loro proposito di facilitare in ogni modo il buon funzionamento ed esito della Compagnia.
Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza l'espressione della mia piu' alta considerazione.
MARIO A. MARTINI
A Sua Eccellenza,
il Dottor Raul FERNANDES
Ministro di Stato degli Affari Esteri
della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile
RIO DE JANEIRO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
Rio de Janeiro, 5 luglio 1950
Signor Ministro,
Ho l'onore di prendere atto che Vostra Eccellenza mi comunica in
data odierna quanto segue:
"Con riferimento all'art. XVI dell'Accordo di Immigrazione e
Colonizzazione fra l'Italia e il Brasile, firmato in data odierna, ho l'onore di confermare a Vostra Eccellenza che, per aderire al desiderio espresso dal Governo italiano, circa la formazione di nuclei italiani in Brasile, e la composizione dei medesimi per il 70% con italiani e per il 30% con brasiliani, il Ministero degli Affari Esteri, sempre che sia necessario, impieghera' i suoi buoni uffici presso il Consiglio di Immigrazione e Colonizzazione affinche' questo, conformemente d'altronde alla prassi attualmente seguita, conceda ai menzionati nuclei coloniali tale trattamento eccezionale.
2. In una nota diretta al Consiglio di Immigrazione e
Colonizzazione, il Ministero degli Affari Esteri ha fissato preventivamente il suo punto di vista favorevole sulla questione, fondandosi sulle affinita' esistenti fra i due popoli e sulle apprezzabili qualita' di lavoro che possiede l'emigrante italiano, particolarmente per la sua attitudine al lavoro agricolo.
3. Nelle sedute del 15 e 17 maggio u. s., il Consiglio di
Immigrazione e Colonizzazione ha riconosciuto la possibilita' di concordare, come organo competente, sulle percentuali menzionate del 70% di italiani accanto al 30% di brasiliani, in occasione dell'esame dei vari piani di colonizzazione, previsti nell'Accordo di emigrazione come preliminare per la esecuzione di ciascun programma o tappa di emigrazione "dirigida".
Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano concorda con quanto sopra.
Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza l'espressione della mia piu' alta considerazione.
MARIO A. MARTINI
A Sua Eccellenza
il Dottor Raul FERNANDES
Ministro di Stato degli Affari Esteri
della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile
RIO DE JANEIRO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
Acordo
Acordo de migracao entre a Italia e o Brasil
Parte di provvedimento in formato grafico