Monitoring Gesetzessammlung

077U0879

IT - DL e Leggi di Conversione

077U0879

Arrangement ARRANGEMENT DE STRASBOURG CONCERNANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES BREVETS DU 24 MARS 1971 Parte di provvedimento in formato grafico Accordo (LEGGE 25 ottobre 1977 n. 879)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo sulla classificazione internazionale dei brevetti, adottato a Strasburgo il 24 marzo 1971.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 45 milioni annui, si fara' fronte, nell'anno finanziario 1977, con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 ottobre 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Arrangement

ARRANGEMENT DE STRASBOURG CONCERNANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES BREVETS DU 24 MARS 1971
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo, tra cui il testo in lingua francese.
ACCORDO SULLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DEI BREVETTI
Le Parti contraenti,
Considerando che l'adozione, sul piano mondiale, di un sistema uniforme per la classificazione dei brevetti, dei certificati d'autore d'invenzione, dei modelli d'utilita' e dei certificati d'utilita' e' d'interesse generale e atta a stabilire una piu' stretta cooperazione internazionale nonche' a favorire l'armonizzazione dei sistemi giuridici nel campo della proprieta' industriale,
Riconoscendo l'importanza della Convenzione europea sulla classificazione internazionale dei brevetti d'invenzione, del 19 dicembre 1954, con la quale il Consiglio d'Europa ha istituito la classificazione internazionale dei brevetti d'invenzione,
Tenuto conto del valore universale di questa classificazione e dell'importanza che essa riveste per tutti i Paesi facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale,
Consapevoli dell'importanza che questa classificazione presenta per i Paesi in via di sviluppo, aiutandoli ad accedere alla tecnologia moderna, in costante progresso,
Visto l'articolo 19 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale de 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Istituzione di una Unione particolare;
Adozione di una classificazione internazionale
I Paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare e adottano una classificazione comune, chiamata "classificazione internazionale dei brevetti" (denominata in seguito "classificazione internazionale"), per i brevetti d'invenzione, i certificati d'autore d'invenzione, i modelli d'utilita' e i certificati d'utilita'.

Art. 2

Articolo 2
Definizione della classificazione
1. a) La classificazione consta:
i) del testo che e' stato stabilito in conformita' alle disposizioni della Convenzione europea sulla classificazione dei brevetti d'invenzione del 19 dicembre 1954 (denominata in seguito "Convenzione europea") e che e' entrato in vigore ed e' stato pubblicato dal Segretario generale del Consiglio d'Europa il 1 settembre 1968;
ii) delle modificazioni che sono entrate in vigore in virtu' dell'articolo 22) della Convenzione europea prima dell'entrata in vigore del presente Accordo;
iii) delle modificazioni apportate in seguito in virtu' dell'articolo 5 e che entrano in vigore conformemente all'articolo 6.
b) La guida d'utilizzazione e le note contenute nel testo della classificazione sono parti integranti della medesima.
2. a) Il testo di cui all'alinea 1 a) i) e' contenuto nei due esemplari autentici, nelle, lingue inglese e francese, depositati nel momento in cui il presente Accordo e' aperto alla firma, l'uno presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa e l'altro presso il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale (denominati in seguito rispettivamente "Direttore generale" e Organizzazione") istituita dalla Convenzione del 14 luglio 1967.
b) Le modificazioni di cui all'alinea 1 a) ii) sono depositate in due esemplari autentici, nelle lingue inglese e francese, l'uno presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa e l'altro presso il Direttore generale.
c) Le modificazioni di cui all'alinea 1 a) iii) sono depositate in un solo esemplare autentico, nelle lingue inglese e francese, presso il Direttore generale.

Art. 3

Articolo 3
Lingue della classificazione
1. La classificazione e' redatta nelle lingue inglese e francese, i due testi facendo egualmente fede.
2. L'Ufficio internazionale dell'Organizzazione (denominato in seguito "Ufficio internazionale"), previa consultazione dei Governi interessati e sulla base di una traduzione proposta da questi Governi o ricorrendo a qualsiasi altro mezzo che non abbia incidenze finanziarie sul bilancio dell'Unione particolare o sull'Organizzazione, redige dei testi ufficiali nelle lingue tedesca, spagnola, giapponese, portoghese, russa e nelle altre lingue che l'Assemblea, di cui all'articolo 7, potra' designare.

Art. 4

Articolo 4
Applicazione della classificazione
1. La classificazione ha carattere esclusivamente amministrativo.
2. Ciascun Paese dell'Unione particolare ha facolta' di applicare la classificazione come sistema principale o come sistema ausiliario.
3. Le amministrazioni competenti dei Paesi dell'Unione particolare faranno figurare:
i) nei brevetti, certificati di autore d'invenzione, modelli d'utilita' e certificati d'utilita' da esse rilasciati, nonche' nelle domande di tali titoli di protezione, siano esse pubblicate o soltanto messe a disposizione del pubblico per consultazione,
ii) nelle comunicazioni con le quali i periodici ufficiali rendono nota la pubblicazione o la messa a disposizione del pubblico dei documenti citati nel comma i),
i simboli completi della classificazione attribuiti all'invenzione che forma oggetto del documento citato nel comma i).
4. All'atto della firma del presente Accordo o del deposito dello strumento di ratifica o di adesione:
i) ciascun Paese puo' dichiarare che si riserva di non far figurare i simboli dei gruppi o sottogruppi della classificazione nelle domande di cui all'alinea 3, unicamente messe a disposizione del pubblico per consultazione, ne' nelle relative comunicazioni,
ii) ciascun Paese che non procede all'esame, immediato o differito, della novita' delle invenzioni e la cui procedura di rilascio dei brevetti o di altri titoli di protezione non prevede una ricerca sullo stato della tecnica, puo' dichiarare che si riserva di non far figurare i simboli dei gruppi e sottogruppi della classificazione nei documenti e nelle comunicazioni di cui all'alinea 3. Se queste condizioni si verificano soltanto per talune categorie di titoli di protezione o per taluni rami della tecnica, tale Paese puo' far uso della riserva soltanto entro questi limiti.
5. I simboli della classificazione, preceduti dalla menzione "classificazione internazionale dei brevetti" o da un'abbreviazione stabilita dal Comitato di esperti di cui all'articolo 5, saranno stampati, in caratteri neri o in altro modo ben visibile, nel margine in alto di ogni documento di cui all'alinea 3 i) nel quale devono figurare.
6. Se un Paese dell'Unione particolare affida il rilascio dei brevetti ad un'amministrazione intergovernativa, esso deve prendere tutti i provvedimenti di sua competenza affinche' la detta amministrazione applichi la classificazione conformemente al presente articolo.

Art. 5

Articolo 5
Comitato di esperti
1. E' istituito un Comitato di esperti nel quale ciascun Paese dell'Unione particolare e' rappresentato.
2. a) Il Direttore generale invita le organizzazioni intergovernative specializzate nel ramo dei brevetti che hanno fra i loro membri almeno un Paese facente parte del presente Accordo, a farsi rappresentare da osservatori alle riunioni del Comitato di esperti.
b) Il Direttore generale puo', e, a richiesta del Comitato di esperti, deve invitare rappresentanti di altre organizzazioni intergovernative e internazionali non governative a partecipare alle discussioni alle quali deste organizzazioni sono interessate.
3. Il Comitato di esperti:
i) modifica la classificazione;
ii) rivolge ai Paesi dell'Unione particolare delle raccomandazioni tendenti a facilitare l'utilizzazione della classificazione e a promuoverne l'applicazione uniforme;
iii) presta la sua assistenza per promuovere la cooperazione nella riclassificazione della documentazione che serve all'esame delle invenzioni, tenendo conto in particolar modo delle necessita' dei Paesi in via di sviluppo;
iv) prende qualsiasi altro provvedimento che, senza aver incidenze finanziarie sul bilancio dell'Unione particolare o sull'Organizzazione, sia tale da facilitare ai Paesi in via di sviluppo l'applicazione della classificazione;
v) e' abilitato a istituire dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro.
4. Il Comitato di esperti adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento da' alle organizzazioni intergovernative citate nell'alinea 2 a) che sono in grado di fornire un contributo sostanziale allo sviluppo della classificazione la possibilita' di partecipare alle riunioni del sottocomitato e dei gruppi di lavoro del Comitato di esperti.
5. Proposte di modificazioni della classificazione possono essere avanzate dall'Amministrazione competente di qualsiasi Paese dell'Unione particolare, dall'Ufficio internazionale, dalle organizzazioni intergovernative rappresentate nel Comitato di esperti in virtu' dell'alinea 2 a) e da tutte le altre organizzazioni espressamente invitate dal Comitato di esperti a formulare tali proposte. Le proposte sono comunicate all'Ufficio internazionale, che le sottopone ai membri del Comitato di esperti e agli osservatori almeno due mesi prima della sessione del Comitato di esperti nella quale esse saranno esaminate.
6. a) Ciascun Paese membro del Comitato di esperti dispone di un voto.
b) Il Comitato di esperti decide con la maggioranza semplice.
c) Qualsiasi decisione che, a giudizio di un quinto dei Paesi rappresentati e votanti, implica una trasformazione della struttura fondamentale della classificazione o comporta un importante lavoro di riclassificazione deve essere presa con la maggioranza dei tre quarti dei Paesi rappresentati e votanti.
d) L'astensione non e' considerata voto.

Art. 6

Articolo 6
Notificazione, entrata in vigore e pubblicazione delle modificazioni e delle altre decisioni
1. Tutte le (decisioni del Comitato di esperti relative a modificazioni apportate alla classificazione, nonche' le raccomandazioni del Comitato di esperti, sono notificate dall'Ufficio internazionale alle amministrazioni competenti dei Paesi membri dell'Unione particolare. Le modificazioni entrano in vigore sei mesi dopo la data d'invio delle notificazioni.
2. L'Ufficio internazionale inserisce nella classificazione le modificazioni entrate in vigore. Le modificazioni formano oggetto di avvisi pubblicati nei periodici designati dall'Assemblea prevista nell'articolo 7.

Art. 7

Articolo 7
Assemblea dell'Unione particolare
1. a) L'Unione particolare ha un'Assemblea composta dei Paesi dell'Unione particolare.
b) Il Governo di ogni Paese dell'Unione particolare e' rappresentato da un delegata, che puo' essere assistito da supplenti, da consiglieri e da esperti.
c) Qualsiasi organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 5.2) a) puo' farsi rappresentare da un osservatore alle riunioni dell'Assemblea e, se questa decide in tal senso, a quelle dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea.
d) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata.
2. a) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, l'Assemblea:
i) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione particolare e l'applicazione del presente Accordo;
ii) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive sulla preparazione delle conferenze di revisione;
iii) esamina e approva le relazioni e le attivita' del Direttore generare relative all'Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione particolare;
iv) stabilisce il programma, adotta il bilancio triennale dell'Unione particolare e ne approva i conti di chiusura;
v) adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare;
vi) decide che vengano redatti testi ufficiali della classificazione internazionale in lingue diverse dall'inglese e dal francese e da quelle indicate nell'articolo 3.2);
vii) istituisce i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione particolare;
viii) decide, fatte salve le disposizioni dell'alinea 1 c), quali sono i Paesi non membri dell'Unione particolare, le organizzazioni intergovernative e le organizzazioni internazionali non governative che possono essere ammessi come osservatori alle sue riunioni e a quelle dei comitati e gruppi di lavoro da essa istituiti;
ix) intraprende qualsiasi altra azione idonea al conseguimento degli scopi dell'Unione particolare;
x) svolge qualsiasi altro compito che il presente Accordo comporta.
b) L'Assemblea delibera su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, dopo aver sentito il parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
3. a) Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto.
b) La meta' dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum.
c) L'Assemblea puo' deliberare ancorche' il quorum non sia raggiunto; tuttavia, le deliberazioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutive solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti. L'Ufficio internazionale comunica dette deliberazioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette deliberazioni divengono esecutive purche' nel contempo sia stata raggiunta la maggioranza necessaria.
d) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11.2), l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
e) L'astensione non e' considerata voto.
f) Un delegato puo' rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso.
4. a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.
b) L'Assemblea e' convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta di un quarto dei Paesi membri.
c) L'ordine del giorno di ogni sessione e' predisposto dal Direttore generale.
5. L'Assemblea adatta il suo regolamento interno.

Art. 8

Articolo 8
Ufficio internazionale
1. a) I compiti amministrativi spettanti all'Unione particolare sono svolti dall'Ufficio internazionale.
b) In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e assume la segreteria dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro che l'Assemblea o il Comitato di esperti avessero istituito.
c) Il Direttore generale e' il piu' alto funzionario dell'Unione particolare e la rappresenta.
2. Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro, che l'Assemblea o il Comitato di esperti avessero istituito. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato e', d'ufficio, segretario di questi organi.
3. a) L'Ufficio internazionale prepara le conferenze di revisione in base alle direttive dell'Assemblea.
b) L'Ufficio internazionale puo' consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.
c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.
4. L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

Art. 9

Articolo 9
Finanze
1. a) L'Unione particolare ha un bilancio preventivo.
b) Il bilancio preventivo dell'Unione particolare comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, ricorrendo, la somma messa a disposizione nel bilancio della Conferenza dell'Organizzazione.
c) Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione particolare bensi' anche a un'altra o ad altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione particolare a tali spese comuni e' proporzionale all'interesse che le medesime presentano per essa.
2. Il bilancio dell'Unione particolare e' stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione.
3. Il bilancio dell'Unione particolare e' finanziato dalle seguenti entrate:
i) i contributi dei Paesi dell'Unione particolare;
ii) le tasse e le somme dovute per i servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare;
iii) i proventi della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio
internazionale, concernenti l'Unione particolare, e i
diritti inerenti a queste pubblicazioni;
iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
v) i canoni d'affitto, gli interessi e altri diversi proventi.
4. a) Per determinare la quota contributiva secondo l'alinea 3 i), i Paesi dell'Unione particolare sono assegnati alla classe cui appartengono secondo l'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e pagano contributi annui in rapporto al numero di unita' stabilito per tale classe in quell'Unione.
b) Il rapporto tra l'ammontare del contributo annuo di ciascuno dei Paesi dell'Unione particolare e il totale dei contributi annui al bilancio dell'Unione particolare pagati da questi Paesi e' uguale al rapporto tra il numero di unita' della classe in cui il Paese e' posto e il numero totale di unita' dell'insieme dei Paesi.
c) I contributi sono dovuti al 1 gennaio di ogni anno.
d) Un Paese in mora nel pagamento dei contributi non puo' esercitare il suo diritto di voto in alcun organo dell'Unione particolare, se l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, tale Paese puo' essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finche' quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.
e) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va riportato secondo le modalita' del regolamento finanziario.
5. L'ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare e' stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea.
6. a) L'Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito mediante un versamento "unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente l'Assemblea ne decide l'aumento.
b) L'ammontare del versamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento e' proporzionale al contributo del Paese per l'anno in cui il fondo di cassa e' costituito o l'aumento e' deciso.
c) La proporzione e le modalita' di versamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
7. a) L'accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio ha sede l'Organizzazione deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un accordo particolare tra questo Paese e l'Organizzazione.
b) Il Paese di cui al comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facolta' di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia ha effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui e' stata notificata.
8. La verifica dei conti e' effettuata, secondo le modalita' previste dal regolamento finanziario, da uno o piu' Paesi dell'Unione particolare oppure da revisori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea.

Art. 10

Articolo 10
Revisione dell'Accordo
1. Il presente Accordo puo' essere riveduto periodicamente da conferenze speciali dei Paesi dell'Unione particolare.
2. La convocazione delle conferenze di revisione e' decisa dall'Assemblea.
3. Gli articoli 7, 8, 9 e 11 possono essere modificati sia da conferenze di revisione, sia secondo le disposizioni dell'articolo 11.

Art. 11

Articolo 11
Modificazione di talune disposizioni dell'Accordo
1. Proposte di modificazione degli articoli 7, 8, 9 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun Paese dell'Unione particolare o dal Direttore generale. Questi comunica le proposte ai Paesi dell'Unione particolare almeno sei mesi prima che esse vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea.
2. Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 va adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta e' dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'articolo 7 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.
3. a) Ogni modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d'accettazione, effettuate in conformita' alle rispettive regole costituzionali, da parte dei tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Unione particolare nel momento in cui la modificazione e' stata adottata.
b) Ogni modificazione dei detti articoli in tal modo accettata vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Unione particolare nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore; tuttavia, ogni modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei Paesi dell'Unione particolare vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.
c) Ogni modificazione accettata conformemente al comma a) vincola tutti i Paesi che divengono membri dell'Unione particolare dopo la data alla quale la modificazione e' entrata in vigore conformemente al comma a).

Art. 12

Articolo 12
Modalita' secondo le quali i Paesi possono divenire parti dell'Accordo
1. Qualsiasi Paese che faccia parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale puo' essere ammesso a far parte del presente Accordo:
i) con l'apposizione della firma, seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, oppure
ii) con il deposito di uno strumento di adesione.
2. Gli strumenti di ratifica o di adesione vanno depositati presso il Direttore generale.
3. Sono applicabili al presente Accordo le disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale.
4. L'alinea 3 non potra' in nessun caso essere interpretato come se implicasse il riconoscimento o l'accettazione tacita da parte di un qualunque Paese dell'Unione particolare della situazione di fatto di qualsiasi territorio al quale il presente Accordo e' reso applicabile da un altro Paese in virtu' del detto allinea.

Art. 13

Articolo 13
Entrata in vigore dell'Accordo
1. a) Il presente Accordo entra in vigore un anno dopo il deposito
degli strumenti di ratifica o di adesione:
i) dei due terzi dei Paesi che, il giorno in cui il presente
Accordo viene aperto alla firma, fanno parte della Convenzione
europea; e
ii) di tre Paesi facenti parte della Convenzione di Parigi per la
protezione industriale ma non della Convenzione europea, uno di
essi almeno dovendo essere un Paese in cui, secondo le piu'
recenti statistiche annuali pubblicate dall'Ufficio internazionale
al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di
adesione, sono state depositate piu' di 40.000 domande di brevetto
o di certificato d'autore d'invenzione.
b) Nei riguardi di qualsiasi Paese che non sia uno di quelli per i quali l'Accordo e' entrato in vigore secondo il comma a), il presente Accordo entra in vigore un anno dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, della ratifica o dell'adesione di questo Paese, salvo che una data posteriore non sia stata indicata nello strumento di ratifica o di adesione. In quest'ultimo caso, il presente Accordo entra in vigore, nei riguardi di detto Paese, alla data cosi' indicata.
c) I Paesi facenti parte della Convenzione europea che ratificano il presente Accordo o vi aderiscono sono tenuti a denunciare questa Convenzione al piu' tardi con effetto a decorrere dal giorno in cui il presente Accordo entra in vigore nei loro riguardi.
2. La ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accettazione di tutte le clausole e l'ammissione a tutti i benefici riconosciuti nel presente Accordo.

Art. 14

Articolo 14
Durata dell'Accordo
Il presente Accordo ha la stessa durata della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale.

Art. 15

Articolo 15
Denuncia
1. Ciascun Paese potra' denunciare il presente Accordo mediante notificazione indirizzata al Direttore generale.
2. La denuncia avra' effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avra' ricevuto la notificazione.
3. La facolta' di denuncia prevista dal presente articolo non potra' essere esercitata prima che sia trascorso un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui il Paese e' divenuto membro dell'Unione particolare.

Art. 16

Articolo 16
Firma, lingue, notificazioni, funzioni del depositario
1. a) Il presente Accordo e' firmato in un solo originale, nelle lingue inglese e francese, i due testi facendo egualmente fede.
b) Il presente Accordo rimane aperto alla firma, a Strasburgo, fino al 30 settembre 1971.
c) L'esemplare originale del presente Accordo, quando non e' piu' aperto ala firma, e' depositato presso il Direttore generale.
2. Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei governi interessati, nelle lingue tedesca, spagnola, giapponese, portoghese, russa e nelle altre lingue che l'Assemblea potra' indicare.
3. a) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie del testo firmato del presente Accordo ai Governi dei Paesi che l'hanno sottoscritto e al Governo di qualsiasi altro Paese che ne faccia domanda. Inoltre, egli ne certifica e ne trasmette una copia al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
b) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie di ogni modificazione del presente Accordo ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare e, a richiesta, al Governo di qualsiasi altro Paese. Inoltre, egli ne certifica e ne trasmette due copie al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
c) Il Direttore generale invia, a richiesta, al Governo di qualsiasi Paese che ha firmato il presente Accordo o vi aderisce un esemplare, certificato conforme, della classificazione internazionale nelle lingue inglese o francese.
4. Il Direttore generale fa registrare il presente Accordo presso la Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
5. Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e al Segretario generale del Consiglio d'Europa:
i) le firme;
ii) il deposito di strumenti di ratifica o di adesione;
iii) la data di entrata in vigore del presente Accordo;
iv) le riserve concernenti l'applicazione della classificazione;
v) le accettazioni di modificazioni del presente Accordo;
vi) le date di entrata in vigore di queste modificazioni;
vii) le denunce ricevute.

Art. 17

Articolo 17
Disposizioni transitorie
1. Nei due anni che seguono l'entrata in vigore del presente Accordo, i Paesi facenti parte della Convenzione europea ma non ancora membri dell'Unione particolare possono, qualora lo desiderino, esercitare in seno al Comitato di esperti i diritti di cui godrebbero se fossero membri dell'Unione particolare.
2. Nei tre anni che seguono la scadenza del termine previsto nell'alinea 1, i Paesi di cui a detto alinea possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni del Comitato di esperti e, se questi decide in tal senso, a quelle dei sottocomitati e gruppi di lavoro da esso istituiti. Durante questo triennio, essi possono presentare proposte di modificazioni della classificazione in virtu' dell'articolo 5.5) e ricevono notificazione delle decisioni e raccomandazioni del Comitato di esperti in virtu' dell'articolo 6.1).
3. Nei cinque anni che seguono l'entrata in vigore del presente Accordo, i Paesi facenti parte della Convenzione europea ma non ancora membri dell'Unione particolare possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni dell'Assemblea e, se questa decide in tal senso, a quelle dei comitati e gruppi di lavoro da essa istituiti.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Strasburgo il 24 marzo 1971.
(Seguono le firme).
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