074U0545
074U0545
Convenzione (LEGGE 08 ottobre 1974 n. 545)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Spagna concernente la sicurezza sociale, conclusa a Madrid il 20 luglio 1967.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 51 della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 ottobre 1974 LEONE RUMOR - MORO BERTOLDI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Art. 1
CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA CONCERNENTE LA SICUREZZA SOCIALE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL CAPO DELLO STATO SPAGNOLO
hanno deciso di concludere una nuova convenzione in materia di sicurezza sociale e a questo scopo hanno nominato come loro plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana:
l'Onorevole Senatore Giorgio OLIVA, Sottosegretario per gli
affari esteri
Il Capo dello Stato spagnolo:
l'Eccellentissimo Signor Fernando Maria CASTIELLA y MAIZ,
Ministro per gli affari esteri
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:
Articolo 1
Ai fini della presente convenzione i termini sottoindicati hanno il seguente significato:
1. "Italia": la Repubblica italiana; "Spagna": lo Stato spagnolo.
2. "Cittadino": per quanto riguarda l'Italia: ogni cittadino
italiano; per quanto riguarda la Spagna: tutte le persone che possono provare il possesso della cittadinanza spagnola.
3. "Legislazione": le leggi, i regolamenti e le altre disposizioni dei due Paesi concernenti le materie indicate nell'art.
2.
4. "Autorita' competente": per l'Italia: il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; per la Spagna: il Ministro per il lavoro.
5. "Istituto competente":
a) l'istituto cui l'interessato e' iscritto al momento della richiesta di prestazioni;
b) l'istituto da parte del quale l'interessato ha diritto a prestazioni, o avrebbe diritto a prestazioni se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio della Parte contraente dove si trova tale istituto.
6. "Organismi di collegamento": gli uffici che saranno designati, mediante accordo amministrativo, i quali possono comunicare direttamente fra loro e fare da tramite con gli istituti competenti per la trattazione delle pratiche relative alle richieste di prestazioni.
7. "Familiare": la persona definita come tale dalla legislazione applicabile.
8. "Periodi di assicurazione": i periodi di contribuzione ed i periodi assimilati.
9. "Periodi di contribuzione": i periodi in cui, in base alla legislazione di una Parte contraente, i contributi siano stati effettivamente pagati o si sarebbero dovuti pagare o si considerano come pagati.
10. "Periodi assimilati": i periodi che, in conformita' alla legislazione di una Parte contraente, sono considerati sostitutivi o equivalenti ad un periodo di contribuzione o di assicurazione.
11. "Prestazioni economiche, pensioni, rendite": designano tutte le prestazioni economiche, pensioni e rendite, compresi tutti i supplementi, le maggiorazioni e gli aumenti.
Art. 2
Articolo 2
Paragrafo 1. - La presente convenzione si applica:
1. In Italia:
A) alla legislazione concernente:
a) l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
b) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
c) l'assicurazione malattie, ivi comprese le indennita' funerarie e le prestazioni in natura per i beneficiari di pensioni e rendite;
d) l'assicurazione per la tubercolosi;
e) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;
f) l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
g) gli assegni familiari;
h) i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;
i) le assicurazioni volontarie e facoltative previste dalla legislazione indicata alle lettere precedenti.
2. In Spagna:
A) alla legislazione relativa al regime generale della sicurezza sociale concernente i seguenti eventi e situazioni:
a) maternita', malattia comune o professionale e infortuni, professionali o extra professionali;
b) invalidita' temporanea o permanente;
c) disoccupazione;
d) vecchiaia, morte e superstiti;
e) protezione della famiglia;
f) i servizi sociali per la rieducazione e riadattamento degli invalidi;
g) prestazioni facoltative di assistenza sociale;
B) alla legislazione applicabile ai lavoratori assoggettati ai seguenti regimi speciali:
a) lavoratori subordinati del settore agricoltura, forestale e dell'allevamento del bestiame;
b) marittimi;
c) minatori;
d) addetti ai servizi domestici.
Paragrafo 2. - La presente convenzione si applica anche ai regimi speciali riguardanti lavoratori autonomi, che svolgono le attivita' che saranno precisate mediante accordo fra le autorita' competenti.
Paragrafo 3. - La presente convenzione si applichera' anche alle legislazioni che modificheranno o completeranno le legislazioni indicate al paragrafo 1. Tuttavia, non si applichera':
a) alle legislazioni che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori, se a tale riguardo l'altra Parte contraente faccia opposizione entro un periodo di tre mesi dalla pubblicazione ufficiale delle medesime;
b) alle legislazioni concernenti un nuovo regime di sicurezza sociale, se a tale riguardo non intervenga un accordo fra le Parti contraenti.
Art. 3
Articolo 3
I lavoratori italiani in Spagna e i lavoratori spagnoli in Italia, salariati o assimilati ai salariati delle legislazioni menzionate nell'art. 2 della presente convenzione, come pure i loro familiari, avranno, salvo disposizioni contrarie contenute nella convenzione, gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dell'altro Paese.
Art. 4
Articolo 4
Paragrafo 1. - Ai fini dell'ammissione alle assicurazioni volontarie o facoltative, conformemente alla legislazione di un Paese contraente, i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione di tale Paese si cumulano, in quanto necessari, con i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Paese contraente.
Paragrafo 2. - I lavoratori italiani e spagnoli che si trasferiscono da un Paese, nel quale sono stati iscritti in una assicurazione sociale obbligatoria, nell'altro Paese e non soddisfano in tale Paese alle condizioni per essere sottoposti alle assicurazioni sociali obbligatorie, possono beneficiare delle assicurazioni volontarie o facoltative previste dalle legislazioni indicate all'art. 2.
A tal fine si cumulano, in quanto necessario; i periodi di assicurazione compiuti nell'altro Paese.
Art. 5
Articolo 5
Paragrafo 1. - I lavoratori salariati o assimilati, cittadini di una delle Parti contraenti, occupati nel territorio dell'altra Parte, sono soggetti alla legislazione di quest'ultima, anche se conservano la residenza nel territorio della prima Parte come pure se il datore di lavoro, oppure la sede dell'impresa da cui dipendono si trovi nel territorio della prima Parte.
Paragrafo 2. - La regola enunciata al paragrafo precedente comporta le seguenti eccezioni:
a) I lavoratori dipendenti da un'impresa, avente la propria sede in uno dei due Paesi, che siano inviati nell'altro Paese per un limitato periodo di tempo, continuano ad essere sottoposti alle legislazioni del Paese in cui l'impresa ha la propria sede, purche' la loro permanenza nell'altro Paese non superi il periodo di ventiquattro mesi. La stessa norma vale per i lavoratori dipendenti da una impresa, avente la propria sede in uno dei due Paesi, che soggiornano a piu' riprese nell'altro Paese a causa della particolare natura del lavoro che essi devono compiere e sempreche' ciascun periodo di soggiorno non superi i ventiquattro mesi. Nel caso in cui tale occupazione si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di la' della durata originariamente prevista ed eccedesse i ventiquattro mesi, l'applicazione delle legislazioni in vigore nel Paese del luogo di lavoro abituale potra' eccezionalmente essere mantenuta col consenso della autorita' competente del Paese ove ha luogo il detto lavoro temporaneo.
Le stesse norme sono applicabili anche alle persone che esercitano un'attivita' autonoma abitualmente nel territorio di uno dei due Paesi e che si recano ad esercitare tale attivita' nel territorio dell'altro Paese per un limitato periodo di tempo, purche' appartenenti alle categorie di lavoratori autonomi indicate al paragrafo 2 dell'art. 2 della presente convenzione.
b) I lavoratori dipendenti da imprese di trasporto di uno dei Paesi che sono occupati nell'altro Paese, sia transitoriamente sia in modo permanente, sono sottoposti alle legislazioni in vigore nel Paese in cui l'impresa ha la sede principale.
c) I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Paesi contraenti sono sottoposti alle legislazioni in vigore nel Paese al quale la detta nave appartiene; tuttavia i lavoratori assunti dalla detta nave per i lavori di carico e scarico, di riparazioni a bordo o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Paese, sono sottoposti alle legislazioni del Paese al quale appartiene il porto.
d) I lavoratori dipendenti da imprese di interesse nazionale esercenti servizi di telecomunicazioni nonche' trasporto di passeggeri o merci per ferrovia, su strada, per via aerea o marittima, ed ogni altra impresa che successivamente sara' stabilita mediante scambio di note, rimangono sottoposti alla legislazione in vigore nel Paese in cui dette imprese hanno la sede principale, salvo opzione entro tre mesi dall'inizio dell'occupazione da parte di detti lavoratori per l'applicazione della legislazione del Paese in cui sono occupati.
Art. 6
Articolo 6
Le autorita' competenti dei due Paesi possono stabilire di comune accordo, nell'interesse di alcuni lavoratori o di alcune categorie di lavoratori, delle eccezioni alle disposizioni del paragrafo 1 dell'art. 5 per quanto riguarda la legislazione applicabile. Esse potranno altresi' convenire di sospendere l'applicazione delle eccezioni previste al paragrafo 2 del predetto articolo o di modificarle o di completarle in casi particolari o per determinate categorie di lavoratori.
Art. 7
Articolo 7
Paragrafo 1. - Il principio di cui al paragrafo 1 dell'art. 5 si applica anche ai lavoratori occupati nelle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e spagnole o che sono al servizio personale di capi, membri e impiegati di tali rappresentanze.
Paragrafo 2. - I lavoratori di cui al paragrafo 1, che sono cittadini del Paese al quale appartiene la rappresentanza diplomatica o consolare, possono optare per l'applicazione della legislazione del Paese di cui sono cittadini o di quella del Paese dove sono occupati.
Paragrafo 3. - I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili agli agenti diplomatici e consolari di carriera come pure ai funzionari appartenenti al ruolo delle cancellerie.
Paragrafo 4. - I dipendenti della pubblica amministrazione di uno dei due Paesi che si recano per servizio nell'altro Paese continuano ad essere soggetti alla legislazione del Paese dal quale sono inviati.
Art. 8
Articolo 8
Salvo quanto disposto nella presente convenzione, i lavoratori aventi diritto a prestazioni di sicurezza sociale da una delle due Parti contraenti le riceveranno integralmente e senza alcuna limitazione o restrizione mentre risiedono nel territorio di una delle Parti contraenti. Tali prestazioni saranno corrisposte da entrambe le Parti ai cittadini dell'altra Parte contraente che risiedono in un terzo Paese, alle stesse condizioni e nella stessa misura in cui sono corrisposte ai propri cittadini residenti in detto terzo Paese.
Art. 9
Articolo 9
Paragrafo 1. - Per i lavoratori italiani e spagnoli che sono stati iscritti ad uno o piu' regimi di assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti nell'uno e nell'altro Paese contraente, i periodi di lavoro o di assicurazione, compiuti in tali regimi, sono totalizzati sia per la determinazione del diritto alle prestazioni, sia per il mantenimento e il riacquisto di tale diritto.
Paragrafo 2. - Qualora la legislazione di una delle due Parti contraenti subordini la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi siano stati compiuti in una professione sottoposta ad un regime speciale di assicurazione, sono totalizzati per la concessione di tali prestazioni soltanto i periodi compiuti nel regime corrispondente dell'altro Paese. Se in questo Paese non esiste un regime speciale per detta professione, sono totalizzati per la concessione di dette prestazioni i periodi compiuti nella stessa professione in uno degli altri regimi previsti al paragrafo 1. Se cio' nonostante l'interessato non raggiunge le condizioni per il diritto alle prestazioni di cui trattasi, i periodi compiuti nei regimi speciali sono totalizzati per la concessione delle prestazioni degli altri regimi previsti al paragrafo 1.
Paragrafo 3. - Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2 ogni istituto competente determina, secondo la legislazione per esso vigente e tenuto conto della totalita' dei periodi compiuti, senza distinzione del Paese dove essi sono stati compiuti, se l'interessato adempia alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni previste da tale legislazione. Nell'accordo amministrativo previsto all'art. 45 saranno precisate le condizioni e le modalita' secondo le quali saranno presi in considerazione, ai fini della determinazione di dette prestazioni, i periodi di assicurazione compiuti nei due Paesi.
Art. 10
Articolo 10
Qualora l'interessato, tenuto conto della totalizzazione dei periodi previsti nei paragrafi 1 e 2 dell'art. 9, non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Paesi, il suo diritto a pensione e' determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli possa far valere tali condizioni.
Art. 11
Articolo 11
L'interessato, nel momento in cui matura il diritto a pensione, puo' rinunciare al beneficio delle disposizioni dell'art. 9. In tal caso le prestazioni sono determinate separatamente dagli istituti competenti di ciascun Paese secondo le legislazioni per essi vigenti e indipendentemente dai periodi assicurativi compiuti dall'interessato nell'altro Paese.
Art. 12
Articolo 12
Per il riconoscimento del diritto alle prestazioni e per la determinazione della loro specie e quantita' in caso di infortunio sul lavoro si applica la legislazione del Paese in cui l'infortunio sul lavoro si e' verificato
Art. 13
Articolo 13
Paragrafo 1. - Qualora l'assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito esclusivamente nel territorio di un Paese ad attivita' suscettibile di provocare la malattia, secondo quanto previsto dalla legislazione di detto Paese, si applica nei suoi confronti la legislazione di tale Paese anche se la malattia si sia manifestata nell'altro.
Paragrafo 2. - Salvo le disposizioni dell'art. 16, qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito nei territori di entrambi i Paesi ad attivita' suscettibile di provocare la malattia, secondo quanto previsto dalla legislazione dei Paesi stessi, si applica nei suoi confronti la legislazione di quel Paese nel cui territorio l'assicurato ha da ultimo svolto tale attivita' rischiosa.
Art. 14
Articolo 14
Se la legislazione di uno dei due Paesi subordina espressamente o implicitamente il beneficio delle prestazioni di malattia professionale alla condizione che una attivita' di natura da poter provocare la malattia considerata sia stata esercitata per un periodo determinato, l'istituto competente di tale Paese tiene conto dei periodi nei quali tale attivita' e' stata esercitata sotto la legislazione dell'altro Paese.
Art. 15
Articolo 15
Salvo quanto disposto dall'art. 16:
a) se un lavoratore, che ha ottenuto in uno dei due Paesi un indennizzo per una malattia professionale, faccia valere per la stessa malattia diritti a nuovi indennizzi nell'altro Paese, la concessione delle corrispondenti prestazioni rimarra' a carico degli istituti competenti del primo Paese;
b) qualora si accerti che il lavoratore ha subito un aggravamento di detta malattia professionale in conseguenza di lavorazioni effettuate nel secondo Paese, egli avra' diritto ad essere indennizzato secondo la legislazione applicabile in tale Paese per la differenza tra il grado di incapacita' gia' indennizzato ed il nuovo grado riconosciutogli.
Art. 16
Articolo 16
Se un assicurato contrae la silicosi o l'asbestosi dopo aver esercitato, sul territorio di ciascuno dei due Paesi, un'attivita' suscettibile di provocare tali malattie, l'istituto competente di ciascun Paese tiene conto ugualmente dell'attivita' esercitata sul territorio dell'altro Paese e sottoposta all'assicurazione di questo Paese, per determinare il diritto e l'ammontare delle prestazioni da erogare. In tale caso sono applicabili le seguenti disposizioni:
a) l'istituto competente di ciascun Paese esamina, sulla base della legislazione da esso applicabile, se il lavoratore soddisfa alle condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni previste da tale legislazione, tenuto conto della durata dell'attivita' esercitata sul territorio dell'altro Paese e sottoposta all'assicurazione di questo Paese;
b) se in virtu' della lettera a), il lavoratore ha diritto alle prestazioni previste dalle legislazioni dei due Paesi, le prestazioni in natura e le prestazioni (temporanee) in denaro saranno concesse per un periodo di tre mesi solo dall'istituto competente del Paese sul cui territorio il lavoratore risiede, conformemente alla legislazione in vigore su questo territorio;
c) trascorsi i tre mesi, le ulteriori spese per le prestazioni in questione saranno ripartite tra gli istituti competenti secondo le modalita' fissate alla lettera d);
d) per calcolare le rendite da erogare, ciascun istituto competente determina dapprima i periodi durante i quali il lavoratore ha esercitato sul territorio dei due Paesi un'attivita' sottoposta all'assicurazione e suscettibile di provocare la silicosi o l'asbestosi o di aggravarle. Ciascun istituto competente determina in seguito l'ammontare della rendita alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto se l'attivita' praticata sul territorio dei due Paesi, e che era suscettibile di provocare la malattia professionale, fosse stata esercitata unicamente sul territorio del Paese dove si trova l'istituto competente. Sulla base di tale ammontare, ciascuno istituto competente fissa l'importo della sua partecipazione, tenendo conto del rapporto esistente tra la durata dell'attivita' da prendere in considerazione, esercitata sul territorio del Paese dove si trova tale istituto, e la durata totale dell'attivita' da prendere in considerazione, esercitata sul territorio dei due Paesi. L'ammontare cosi' ottenuto costituisce la prestazione che l'istituto competente deve al lavoratore e nel caso in cui una rendita debba essere nuovamente calcolata, in seguito ad aggravamento della malattia professionale, la partecipazione proporzionale di ciascun istituto competente resta invariata.
Art. 17
Articolo 17
L'art. 16, lettere a) e d), e' applicabile anche per la determinazione delle rendite ai superstiti.
Art. 18
Articolo 18
Se l'ammontare della prestazione alla quale l'interessato puo' pretendere, senza l'applicazione degli articoli 16 e 17 per i soli periodi di attivita' esercitati sul territorio di un Paese e sottoposti all'assicurazione di questo Paese, e' superiore al totale delle prestazioni derivanti dall'applicazione degli articoli citati, egli ha diritto, da parte dell'assicurazione di questo Paese, ad un supplemento uguale alla differenza.
Art. 19
Articolo 19
Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno dei due Paesi, occupato nel territorio dell'altro Paese e che abbia causato o che potrebbe causare sia la morte, sia una incapacita' permanente, totale o parziale, deve essere notificato, senza indugio, dall'istituto competente alla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di cui l'infortunato sia cittadino.
Art. 20
Articolo 20
Salvo quanto disposto all'art. 16, se per valutare il grado di incapacita' in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale la legislazione di uno dei due Paesi prevede esplicitamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatisi anteriormente siano presi in considerazione, lo sono anche gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatisi anteriormente sotto la legislazione dell'altro Paese come se si fossero verificati sotto la legislazione del primo Paese.
Art. 21
Articolo 21
Paragrafo 1. - Le pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti e le rendite o indennita' in capitale per infortuni sul lavoro e malattie professionali, ivi comprese le prestazioni economiche di carattere accessorio o complementare, sono corrisposte ai beneficiari italiani e spagnoli qualunque sia il Paese ove essi risiedano.
Paragrafo 2. - Le prestazioni in denaro e in natura, ivi comprese le spese di ospedalizzazione, dovute in caso di inabilita' temporanea dagli istituti competenti di uno dei due Paesi, in virtu' della legislazione sul lavoro e le malattie professionali, sono corrisposte da detti istituiti competenti, nelle condizioni previste dalla propria legislazione, anche quando il lavoratore si trasferisca nell'altro Paese, purche' il suo trasferimento sia stato autorizzato dall'istituto competente.
Paragrafo 3. - Nel caso in cui alcune spese afferenti alle prestazioni indicate nel paragrafo 2 siano anticipate dall'istituto competente del Paese in cui l'interessato risiede o soggiorni, con l'autorizzazione al riguardo prevista, tale istituto e' surrogato nei diritti dell'interessato verso l'istituto debitore.
Paragrafo 4. - La fornitura ed il rinnovo degli apparecchi di protesi saranno a carico dell'istituto competente debitore della rendita.
Nell'accordo amministrativo previsto dall'art. 45 saranno stabilite le modalita' relative alla fornitura ed al rinnovo di detti apparecchi sia in caso di aggravamento, sia in caso di residenza o soggiorno nel Paese non debitore della rendita.
Art. 22
Articolo 22
Nei casi di Cui all'art. 21 gli istituti debitori di un Paese possono delegare il servizio delle prestazioni, come pure il controllo medico ed amministrativo degli interessati che risiedono o soggiornano nell'altro Paese, all'istituto competente di tale Paese, con il consenso di tale istituito. Le relative spese saranno oggetto di rimborso
Art. 23
Articolo 23
I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa, hanno diritto, unitamente ai loro familiari, alle prestazioni per malattia in Spagna e delle prestazioni delle assicurazioni malattia e tubercolosi in Italia qualora:
1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;
2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di lavoro o di assicurazione compiuti nell'altro Paese.
Art. 24
Articolo 24
I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa hanno diritto, unitamente ai loro familiari, alle prestazioni di maternita' in Spagna o in Italia, qualora:
1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazioni nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;
2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di lavoro o di assicurazione compiuti nell'altro Paese.
Art. 25
Articolo 25
I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa hanno o danno diritto, secondo i casi, alle indennita' funerarie in Spagna o in Italia, qualora:
1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;
2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di lavoro o di assicurazione compiuti nell'altro Paese.
Art. 26
Articolo 26
Nell'accordo amministrativo previsto all'art. 45 si determineranno secondo i casi:
a) le forme o modalita' applicabili per la conservazione dei diritti alle prestazioni acquisite in uno dei due Paesi, quando i beneficiari si trasferiscono nell'altro Paese;
b) le forme o modalita' applicabili per le prestazioni economiche e in natura corrisposte in circostanze o situazioni particolari a lavoratori o loro familiari che si trovino nell'altro Paese;
c) il procedimento per il rimborso delle spese relative fra gli istituti competenti interessati.
Art. 27
Articolo 27
Paragrafo 1. - Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di una o di entrambe le Parti contraenti ha diritto per se' e per i suoi familiari alle prestazioni in natura previste dalla legislazione del Paese sul cui territorio risiede.
Paragrafo 2. - Nei casi di cui al paragrafo precedente l'onere delle prestazioni in natura incombe all'istituto determinato in base ai seguenti criteri:
a) se il titolare ha diritto alle prestazioni in questione in virtu' della legislazione di un solo Paese, l'onere incombe all'istituto competente di detto Paese;
b) se il titolare ha diritto a tali prestazioni in virtu' delle legislazioni di entrambe le Parti contraenti, l'onere incombe all'istituto competente del Paese sotto la cui legislazione il titolare ha compiuto il piu' lungo periodo di assicurazione utile ai fini della pensione o della rendita;
c) nel caso in cui il titolare abbia compiuto lo stesso periodo di assicurazione utile ai fini della pensione o della rendita in ognuno dei due Paesi, l'onere delle prestazioni rimane a carico dell'istituto competente del Paese in cui il titolare risiede.
Paragrafo 3. - Le prestazioni in natura di cui al paragrafo 1 saranno corrisposte conformemente a quanto stabilito dalla legislazione del Paese di residenza. Esse saranno rimborsate dall'istituto competente su cui grava l'onere ai sensi del paragrafo 2.
Paragrafo 4. - Le Parti contraenti potranno convenire che i rimborsi previsti al paragrafo 3 si effettuino sulla base di un forfait.
Art. 28
Articolo 28
I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa beneficiano delle prestazioni di disoccupazione in Spagna o in Italia, qualora:
1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;
2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni cumulando in quanto necessario, i periodi di lavoro o di assicurazione compiuti nell'altro Paese.
Art. 29
Articolo 29
Nel caso previsto dall'art. 28 sara' tenuto conto, ai fini della determinazione della durata delle prestazioni che debbono essere corrisposte dall'istituto competente, del periodo in cui prestazioni dello stesso genere sono state corrisposte al lavoratore interessato, nell'uno o nell'altro Paese contraente, nel corso degli ultimi 365 giorni immediatamente precedenti la domanda di prestazioni.
Art. 30
Articolo 30
Un disoccupato che soddisfi alle condizioni stabilite dalla legislazione di una delle Parti contraenti per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente della totalizzazione dei periodi di assicurazione, prevista all'art. 28, e che trasferisca la propria residenza o ritorni sul territorio dell'altra Parte contraente, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione previste dalla legislazione del primo Paese.
Le modalita' per il pagamento delle prestazioni saranno stabilite nell'accordo amministrativo previsto dall'art. 45.
Art. 31
Articolo 31
Quando la legislazione di uno dei due Paesi subordina l'apertura del diritto alle prestazioni familiari indicate nell'art. 2 della presente convenzione, al compimento di periodi di lavoro o di assicurazione si tiene conto a tale scopo dei periodi di lavoro o di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Paese.
Art. 32
Articolo 32
Un lavoratore che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione di un Paese contraente per il diritto alle prestazioni familiari, tenuto conto ove necessario di quanto disposto dall'articolo precedente, beneficia di tali prestazioni anche per le persone di famiglia che risiedono o soggiornano nell'altro Paese.
Dette prestazioni sono corrisposte ai beneficiari direttamente dall'istituto debitore.
Le autorita' competenti dei due Paesi possono convenire di comune accordo la corresponsione delle prestazioni per il tramite di un istituto del Paese di residenza dei familiari, da esse designato.
Art. 33
Articolo 33
Un disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione in virtu' della legislazione di una Parte contraente ha diritto, per i suoi familiari residenti sul territorio dell'altra Parte, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del Paese che corrisponde le prestazioni di disoccupazione.
Art. 34
Articolo 34
Il titolare di una pensione o rendita dovuta in virtu' della legislazione di una sola Parte contraente ha diritto alle prestazioni familiari, previste nella legislazione della stessa Parte, anche se i familiari risiedono nell'altro Paese.
Art. 35
Articolo 35
Paragrafo 1. - Le prestazioni familiari per i titolari di pensioni dovute in virtu' delle legislazioni delle due Parti contraenti saranno corrisposte a carico dell'istituto competente sotto la cui legislazione il titolare ha compiuto il piu' lungo periodo assicurativo utile ai fini della pensione quale che sia la Parte contraente nel cui territorio si trovino i familiari.
Paragrafo 2. - Nel caso in cui il titolare di pensione abbia compiuto lo stesso periodo di assicurazione in ognuno dei due Paesi l'onere delle prestazioni rimane a carico dell'istituto competente del Paese in cui il titolare risiede.
Paragrafo 3. - Se la legislazione in virtu' della quale sono pagate le prestazioni familiari prevede che l'ammontare delle prestazioni sia calcolato in funzione dell'importo della pensione, l'ammontare delle prestazioni e' calcolato in funzione dell'ammontare teorico determinato secondo l'art. 9.
Art. 36
Articolo 36
Se nel corso di uno stesso periodo siano dovute prestazioni familiari per uno stesso familiare, in virtu' delle legislazioni delle due Parti contraenti, verranno corrisposte soltanto quelle dovute in base alla legislazione del Paese in cui risieda detto familiare.
Art. 37
Articolo 37
Paragrafo 1. - Le autorita' e gli istituti competenti dei due Paesi contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione della presente convenzione come se si trattasse dell'applicazione delle rispettive legislazioni; tale reciproca assistenza e' gratuita.
Essi possono anche valersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Paese, del tramite delle autorita' diplomatiche e consolari di tale Paese.
Paragrafo 2. - Gli accertamenti medici per conto degli istituti competenti di uno dei due Paesi, che riguardano un interessato che si trovi nell'altro Paese, saranno eseguiti dagli istituti competenti di tale Paese su richiesta ed a spese dell'istituto debitore.
Art. 38
Articolo 38
Le autorita' diplomatiche e consolari dei due Paesi sono autorizzate ad intervenire direttamente presso le autorita' e gli istituti competenti dell'altro Paese per ottenere le informazioni utili alla tutela degli interessi dei propri connazionali, come pure a rappresentarli senza speciale mandato.
Art. 39
Articolo 39
Paragrafo 1. - Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle legislazioni di uno dei due Paesi, valgono anche per l'applicazione della presente convenzione, indipendentemente dalla nazionalita' degli interessati.
Paragrafo 2. - Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere prodotti per l'applicazione della presente convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle autorita' diplomatiche e consolari.
Art. 40
Articolo 40
Le autorita' e gli istituti competenti dei due Paesi, per l'applicazione della presente convenzione, corrispondono direttamente tra loro, con gli assicurati e con i loro rappresentanti. Essi redigono la corrispondenza nella rispettiva lingua ufficiale.
Art. 41
Articolo 41
Le istanze che gli interessati indirizzano alle autorita' e agli istituti competenti di uno dei due Paesi per l'applicazione della presente convenzione, come pure gli altri atti occorrenti per l'applicazione delle legislazioni indicate all'art. 2, non possono essere respinte per il fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Paese.
Art. 42
Articolo 42
Le istanze e gli altri documenti presentati alle autorita' od agli istituti competenti di uno dei due Paesi avranno lo stesso effetto come se fossero stati presentati alle autorita' od agli istituti corrispondenti dell'altro Paese.
Art. 43
Articolo 43
I ricorsi che debbono essere presentati entro un periodo di tempo determinato, ad una autorita' o ad un istituto competente di uno dei due Paesi, sono considerati come presentati nel periodo di tempo prescritto se essi sono presentati entro lo stesso periodo di tempo ad una delle corrispondenti autorita' od organismi dell'altro Paese.
In tal caso quest'ultima autorita' o quest'ultimo istituto deve trasmettere, senza ritardo, detti ricorsi all'autorita' o all'istituto competente del primo Paese, accusandone ricevuta all'interessato.
Art. 44
Articolo 44
La presente convenzione non comporta deroghe alle disposizioni delle legislazioni di cui all'art. 2 concernenti la partecipazione degli stranieri alle elezioni cui da' luogo il funzionamento dei regimi di assicurazioni sociali.
Art. 45
Articolo 45
Le due Parti contraenti stabiliranno di comune accordo le disposizioni amministrative per l'applicazione della presente convenzione. Essi potranno, in particolare, stabilire disposizioni per evitare il cumulo delle prestazioni, per regolare la totalizzazione dei periodi e per organizzare il servizio dei pagamenti e dei controlli dall'uno all'altro Paese.
Art. 46
Articolo 46
Paragrafo 1. - Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Paesi per l'applicazione della presente convenzione saranno comunicate alla autorita' competente dell'altro Paese per il tramite dei Ministeri degli affari esteri.
Paragrafo 2. - Le autorita' competenti dei due Paesi comunicheranno altresi' tempestivamente, per il tramite dei Ministeri degli affari esteri, tutte le disposizioni che modifichino o completino le legislazioni indicate all'articolo 2.
Art. 47
Articolo 47
Paragrafo 1. - Le autorita' competenti dei due Paesi risolveranno, di comune accordo, tutte le difficolta' che sorgessero nell'applicazione della presente convenzione.
Paragrafo 2. - Nel caso che per tale via non si arrivasse ad una soluzione, la controversia sara' decisa mediante una procedura arbitrale stabilita di comune accordo tra i Governi dei due Paesi.
L'organo arbitrale dovra' risolvere la controversia secondo lo spirito e i principi fondamentali della presente convenzione. La sua decisione sara' obbligatoria e definitiva.
Art. 48
Articolo 48
Paragrafo 1. - Quando tra le autorita' e gli istituti competenti dei due Paesi sorga contestazione circa il diritto applicabile, si deve concedere all'interessato una assistenza provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformita' all'articolo precedente.
Paragrafo 2. - La corresponsione dell'assistenza provvisoria spetta all'istituto competente presso il quale l'interessato era da ultimo assicurato; in caso dubbio all'istituto competente al quale per primo sia stata inoltrata domanda.
Paragrafo 3. - Detto istituto competente deve accordare all'interessato, a titolo di assistenza provvisoria, le prestazioni alle quali esso sarebbe tenuto secondo la propria legislazione.
Paragrafo 4. - L'istituto competente che in definitiva risultera' obbligato deve rimborsare in unica soluzione, all'istituto che ha corrisposto l'assistenza provvisoria, le spese sostenute a tale scopo.
Paragrafo 5. - Se l'importo che e' stato versato al beneficiario a titolo di assistenza provvisoria e' superiore all'ammontare delle prestazioni obbligatoriamente spettanti per il periodo corrispondente, l'istituto che in definitiva risultera' obbligato imputa la differenza sulle rate future mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare di ciascuna rata.
Art. 49
Articolo 49
Paragrafo 1. - Gli istituti competenti di un Paese, debitori di prestazioni da corrispondersi nell'altro Paese in virtu' della presente convenzione, si liberano validamente nella valuta del proprio Paese, in conformita' agli accordi di pagamento vigenti tra i due Paesi.
Paragrafo 2. - Nel caso in cui siano emanate, nell'uno o nell'altro Paese, disposizioni intese a sottoporre a restrizioni lo scambio delle valute, i due Governi dovranno adottare immediatamente le misure necessarie per assicurare, in conformita' alle disposizioni della presente convenzione, il trasferimento delle somme dovute da una parte o dall'altra.
Art. 50
Articolo 50
Nell'accordo amministrativo previsto all'art. 45 saranno stabilite le condizioni e le modalita' secondo le quali potranno essere riconosciute, ristabilite o liquidate e corrisposte le prestazioni che non avevano potuto essere attribuite o che erano state sospese, in applicazione delle legislazioni in vigore in uno dei due Paesi, in ragione della nazionalita' straniera o della residenza o soggiorno all'estero degli interessati, come pure le prestazioni la cui liquidazione non e' stata conforme alle disposizioni della presente convenzione. Nello stesso accordo saranno fissate le condizioni e le modalita' secondo le quali potra' essere tenuto conto dei periodi di lavoro o di assicurazione anteriori alla entrata in vigore della presente convenzione, nella stessa misura in cui se ne sarebbe tenuto conto se la presente convenzione fosse stata in vigore nel corso del loro compimento.
Art. 51
Articolo 51
Paragrafo 1. - La presente convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile a Roma.
Paragrafo 2. - La presente convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverra' lo scambio degli strumenti di ratifica e sostituira' a tutti gli effetti la convenzione firmata a Madrid il 21 luglio 1956.
Paragrafo 3. - La presente convenzione e' conclusa per la durata di cinque anni a partire dalla data in cui essa entrera' in vigore. Essa sara' rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia che dovra' essere notificata almeno sei mesi prima della scadenza.
Paragrafo 4. - In caso di denuncia, le disposizioni della presente convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti nonostante le disposizioni restrittive che le legislazioni dei due Paesi potranno prevedere in caso di nazionalita' straniera o di residenza o soggiorno all'estero degli interessati.
Paragrafo 5. - I diritti in corso di acquisizione afferenti i periodi di lavoro o di assicurazione compiuti anteriormente alla data nella quale la presente convenzione cessasse di essere in vigore, saranno mantenuti in conformita' ad appositi accordi fra le Autorita' competenti dei due Paesi.
Paragrafo 6. L'accordo amministrativo del 25 novembre 1957 resta in vigore in quanto non contrasta con la presente convenzione e finche' non entrera' in vigore un altro accordo amministrativo che lo sostituisca.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno munito la presente convenzione delle loro firme e dei loro sigilli.
FATTO a Madrid il 20 luglio 1967, in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, i cui testi fanno ugualmente fede.
Per la Repubblica italiana Giorgio OLIVA
Per lo Stato spagnolo
Fernando Maria CASTIELLA Y MAIZ
Visto, il Ministro per gli affari esteri
MORO