Monitoring Gesetzessammlung

078U0869

IT - DL e Leggi di Conversione

078U0869

Accordo (LEGGE 21 dicembre 1978 n. 869)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di sicurezza sociale tra l'Italia ed il Canada, firmato a Toronto il 17 novembre 1977.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XXV dell'accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 dicembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Art. I

ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE TRA L'ITALIA ED IL CANADA
Il Governo dell'Italia e il Governo del Canada hanno concordato quanto segue:
Articolo I.
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, fatto salvo quanto da esso diversamente disposto:
a) "prestazione per i figli" designa, per quanto concerne il Canada, una prestazione per orfano o una prestazione per figlio di assicurato invalido erogabile in base al Regime pensionistico del Canada;
b) "Autorita' competente" designa il Ministro o i Ministri responsabili dell'applicazione dei regimi di sicurezza sociale su tutto o parte del territorio di ciascuna Parte;
c) "periodo accreditato" designa un periodo di contribuzione o di residenza utile ai fini dell'acquisizione del diritto ad una prestazione in virtu' della legislazione dell'una o dell'altra Parte.
Designa anche, per quanto concerne l'Italia, un periodo assimilata dalla legislazione italiana ad un periodo di contribuzione e, per quanto concerne il Canada, un periodo ("periodo equivalente") durante il quale e' erogabile una pensione di invalidita' in virtu' del Regime pensionistico del Canada;
d) "prestazione in caso di morte" designa, per quanto concerne il Canada, una prestazione in caso di morte erogabile in virtu' del Regime pensionistico del Canada;
e) "lavoratore" designa, per quanto concerne l'Italia, una persona considerata come lavoratore dalla legislazione italiana e, per quanto concerne il Canada, una persona che svolga una attivita' lavorativa coperta dal Regime pensionistico del Canada;
f) "pubblico impiego" designa, per quanto concerne l'Italia, l'impiego di una persona legata all'organismo da cui dipende da un rapporto di diritto pubblico, e, per quanto concerne il Canada, designa l'impiego in qualita' di membri della Polizia reale canadese a cavallo o delle Forze armate del Canada, nonche' l'impiego di qualsiasi persona dipendente dal Governo del Canada o dal Governo od ente municipale di qualsiasi provincia e include ogni impiego che possa essere designato come tale di volta in volta dalle Autorita' competenti di ciascuna delle due Parti;
g) "prestazione di invalidita'" designa, per quanto concerne l'Italia, una pensione di invalidita' o una pensione privilegiata d'invalidita' erogabile in base alla legislazione italiana e, per quanto concerne il Canada, una pensione di invalidita' erogabile in base al Regime pensionistico del Canada;
h) "legislazione" designa la legislazione specificata o descritta all'articolo II, e ogni emendamento alla suddetta, e includera':
(i) i provvedimenti legislativi e i regolamenti relativi a nuovi rischi od obblighi sociali, ma solo ove le Parti addivengano ad intese a tale effetto;
(ii) i provvedimenti legislativi e i regolamenti che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari, ma solo qualora il Governo della Parte interessata non notifichi la propria volonta' contraria al Governo dell'altra Parte entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale di tali provvedimenti legislativi e regolamenti;
i) "mese" designa un mese di calendario;
j) "prestazione di vecchiaia" designa, per quanto concerne l'Italia, una pensione di vecchiaia, una pensione di anzianita' o una pensione anticipata erogabile in base alla legislazione italiana e, per quanto concerne il Canada, una pensione di vecchiaia erogabile in base allo "Old Age Security Act" (esclusi ogni supplemento subordinato al reddito, l'assegno per il coniuge e la pensione in caso di ritiro dal lavoro - "retirement pension" - concessa in base al Regime pensionistico del Canada);
k) "pensione", "assegno" o "prestazione" includono qualsiasi maggiorazione di pensione, assegno o prestazione;
l) "assegno per il coniuge" designa la prestazione comprendente l'equivalente della pensione e l'equivalente del supplemento erogabili al coniuge di un pensionato ai sensi dello "Old Age Security Act";
m) "prestazione ai superstiti" designa, per quanto concerne l'Italia, una pensione erogabile in base alla legislazione italiana alle categorie di familiari di un assicurato o pensionato defunto riconosciuti, ai sensi di detta legislazione, come superstiti di tale assicurato o pensionato e, per quanto concerne il Canada, una pensione ai superstiti erogabile al coniuge superstite in base al Regime pensionistico del Canada;
n) "territorio" designa, per quanto concerne l'Italia, il territorio della Repubblica italiana e, per quanto concerne il Canada, il territorio del Canada;
o) "prestazioni in caso di tubercolosi" designano le prestazioni in natura o in denaro erogabili in caso di tubercolosi in virtu' della legislazione italiana;
p) "anno" designa un anno di calendario;
q) altri termini ed espressioni hanno il significato loro rispettivamente attribuito dalla legislazione applicabile.

Art. II

Articolo II.
Le disposizioni del presente Accordo si applicano:
a) per quanto concerne l'Italia:
(i) alla legislazione concernente l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali;
(ii) alla legislazione concernente i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori, in quanto relativa ai rischi coperti dalla legislazione di cui alla lettera (i);
(iii) alla legislazione concernente l'assicurazione
obbligatoria contro la tubercolosi; e
(iv) ai soli fini di quanto previsto dal successivo articolo XXIV, alla legislazione concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) per quanto concerne il Canada:
(i) allo "Old Age Security Act"; e
(ii) al Regime pensionistico del Canada.

Art. III

Articolo III.
(1) Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alle legislazioni di cui all'articolo 11, nonche' ai loro familiari a carico e superstiti, secondo quanto specificato dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte.
(2) Fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del presente Accordo, una persona cui si applica la legislazione di una delle due Parti in virtu' del presente Accordo gode dei diritti ed e' soggetta agli obblighi di tale legislazione come se fosse soggetta a detta legislazione senza avvalersi del presente Accordo.

Art. IV

Articolo IV.
(1) Fatto salvo quanto previsto agli articoli V, VI, VII e VIII, un lavoratore e' soggetto unicamente alla legislazione della Parte sul cui territorio svolge la sua attivita'.
(2) Fatto salvo quanto previsto agli articoli V, VI, VII e VIII, qualora un lavoratore svolga la sua attivita' nello stesso periodo di tempo nel territorio di ambedue le Parti sara' soggetto esclusivamente alla legislazione della Parte nel cui territorio risiede. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, un lavoratore sara' considerato risiedere nel territorio in cui ha una dimora permanente disponibile e, se ha una dimora permanente disponibile in entrambi i territori, sara' considerato risiedere nel territorio nel quale ha il centro principale dei propri interessi.

Art. V

Articolo V.
(1) Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, un lavoratore diverso da quelli di cui all'articolo VI, il quale sia alle dipendenze di un datore di lavoro avente la propria sede nel territorio di una Parte, venga inviato da tale datore di lavoro nel territorio di una Parte, a detto lavoratore continuera' ad applicarsi, per quanto concerne tale rapporto di lavoro, la legislazione della prima Parte per un periodo massimo di 24 mesi.
(2) a) Qualora, anteriormente all'entrata in vigore del presente Accordo, un lavoratore diverso da quelli di cui all'articolo VI, che sia soggetto alla legislazione di una Parte e che sia alle dipendenze di un datore di lavoro avente la propria sede nel territorio di detta Parte, sia stato inviato da tale datore di lavoro per svolgere la propria attivita' nel territorio dell'altra Parte, detto lavoratore, successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, avra' diritto di scegliere, entro tre mesi da tale entrata in vigore, l'applicazione, per quanto concerne il rapporto di lavoro stesso, della legislazione dell'una o dell'altra Parte. Qualora egli scelga la legislazione della prima Parte, gli si applichera' la legislazione di tale Parte per un periodo massimo di 24 mesi; qualora egli scelga la legislazione della seconda Parte, gli si applichera' la legislazione di tale Parte. In entrambi i casi la sua scelta avra' effetto a partire dal giorno in cui egli ne avra' dato comunicazione alla idonea Autorita' competente.
b) Qualora detto lavoratore non dovesse esercitare alcuna scelta in base a quanto previsto dalla lettera a), continuera' ad applicarglisi la legislazione cui era soggetto al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo. Qualora, in virtu' di tale disposizione, si applichi la legislazione della prima Parte, di cui alla lettera a), la medesima gli si applichera' per un periodo massimo di 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Art. VI

Articolo VI.
(1) Qualora una persona che presti servizio come impiegato governativo per l'Italia venga inviata nel corso del suo rapporto di impiego nel territorio del Canada, la legislazione canadese non le si applichera'.
(2) Qualora una persona che sia soggetta alla legislazione canadese e che presti servizio come impiegato governativo per il Canada venga inviata nel corso del suo rapporto di impiego nel territorio della Repubblica italiana, la legislazione italiana non le si applichera' e le si applichera' la legislazione canadese come se fosse stata impiegata nel territorio canadese.
(3) Le disposizioni di cui all'articolo V, paragrafo (2), in materia di scelta della legislazione si applicheranno al cittadino di una delle due Parti che, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, sia impiegato localmente quale impiegato governativo per conto di tale Parte nel territorio dell'altra Parte.
(4) a) Il cittadino di una delle due Parti che, successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, sia localmente assunto quale impiegato governativo per conto di tale Parte nel territorio dell'altra Parte, avra' diritto di scegliere, entro tre mesi a partire dall'inizio del rapporto di impiego, l'applicazione della legislazione dell'una o dell'altra Parte per quanto concerne l'impiego stesso. Se egli sceglie la legislazione della Parte di cui e' cittadino, tale legislazione gli si applichera' fino ad un massimo di 24 mesi; e se egli sceglie la legislazione della Parte nel cui territorio presta servizio, gli si applichera' tale legislazione. In entrambi i casi la sua scelta avra' effetto a partire dal giorno in cui egli ne avra' data comunicazione alla idonea Autorita' competente.
b) Se una persona legittimata ad esercitare la scelta di cui alla lettera a) non si avvalga di tale diritto, ad essa si applichera' la legislazione della Parte nel cui territorio e' impiegata.

Art. VII

Articolo VII.
(1) Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo (2) del presente articolo, qualora un cittadino di una Parte sia occupato a bordo di una nave dell'altra Parte, gli si applichera' la legislazione di quest'ultima Parte, come se fosse soddisfatto ogni requisito riguardante la cittadinanza, la residenza o il domicilio.
(2) I membri dell'equipaggio di una nave di una delle due Parti, che sono remunerati da un datore di lavoro avente una sede effettiva nel territorio dell'altra Parte e che risiedono nel territorio di tale Parte, saranno soggetti alla legislazione di detta Parte.
(3) Ai fini del presente articolo per nave di una Parte si intende, per quanto concerne il Canada, una nave o battello il cui equipaggio sia alle dipendenze di un datore di lavoro avente una sede effettiva nel Canada e, per quanto concerne l'Italia, una nave o battello battente bandiera italiana.

Art. VIII

Articolo VIII.
Fatto salvo quanto previsto all'articolo IX, paragrafo (3), i membri del personale navigante dipendenti da un vettore aereo internazionale operante in entrambi i Paesi saranno soggetti alla legislazione della Parte nel cui territorio il vettore ha la sua sede; ma, qualora essi risiedano nel territorio dell'altra Parte, saranno soggetti alla legislazione di tale Parte.

Art. IX

Articolo IX.
(1) Fatto salvo quanto previsto al paragrafo (2), qualora, in virtu' delle disposizioni della presente parte, una persona diversa da quelle di cui agli articoli VII e VIII sia soggetta alla legislazione canadese durante un qualsiasi periodo di residenza nel territorio italiano, tale periodo di residenza sara' considerato, per detta persona, per il coniuge e per i familiari a carico che la accompagnano e risiedono con essa, come periodo di residenza in Canada ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni di vecchiaia previste dalla legislazione canadese.
(2) I periodi durante i quali il coniuge o i familiari a carico di cui al paragrafo (1) sono soggetti, a cagione del loro impiego, alla legislazione italiana, non saranno considerati come periodi di residenza in Canada ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni di vecchiaia previste dalla legislazione canadese.
(3) Fatto salvo quanto previsto al paragrafo (4), qualora, in virtu' delle disposizioni della presente parte, una persona diversa da quelle di cui agli articoli VII e VIII sia soggetta alla legislazione italiana durante un qualsiasi periodo di residenza nel territorio del Canada, tale periodo non sara' considerato, per detta persona, per il coniuge e per i familiari a carico che la accompagnano e risiedono con essa, come periodo di residenza in Canada ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni di vecchiaia previste dalla legislazione canadese.
(4) I periodi durante i quali il coniuge o un familiare a carico di cui al precedente paragrafo (3) versi i contributi al Regime pensionistico del Canada verranno considerati quali periodi di residenza in Canada ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni di vecchiaia previste dalla legislazione canadese.

Art. X

Articolo X.
Nonostante quanto previsto agli articoli V, VI, VII e VIII, le Autorita' competenti potranno addivenire a quelle intese che ritengano necessarie nell'interesse di particolari persone o categorie di persone, conformemente allo spirito e ai principi fondamentali del presente Accordo.

Art. XI

PRESTAZIONI DI VECCHIAIA
Articolo XI.
(1) Qualora una persona abbia diritto a prestazioni di vecchiaia in virtu' della legislazione di una delle due Parti senza fare ricorso alle successive disposizioni del presente articolo, la prestazione erogabile in virtu' della legislazione italiana sara' erogabile anche nel territorio del Canada, e la prestazione erogabile in virtu' della legislazione canadese sara' erogabile anche nel territorio italiano a condizione o che il numero di anni di residenza in Canada compiuti in base alla legislazione canadese ammonti ad almeno venti, oppure che i periodi di residenza nel territorio di entrambe le Parti, cumulati conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo (4) del presente articolo, quando siano espressi in anni in Canada, assommino ad almeno venti.
(2) La legislazione canadese che verra' applicata alle restanti disposizioni del presente articolo sara', nonostante qualsiasi altra disposizione del presente Accordo, lo "Old Age Security Act", ad eccezione dell'articolo III (1) di tale legge.
(3) Qualora una persona non abbia diritto a prestazioni per vecchiaia in base ai periodi accreditati in virtu' della legislazione dell'una o dell'altra Parte, il diritto a prestazioni per vecchiaia sara' determinato totalizzando i periodi accreditati in conformita' delle disposizioni dei successivi paragrafi del presente articolo.
(4) a) Ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni di vecchiaia erogabili dall'Italia in base al paragrafo (5) del presente articolo, la residenza nel territorio italiano sara' considerata come residenza nel territorio del Canada.
b) Ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni di vecchiaia erogabili dall'Italia in base al paragrafo (5) del presente articolo:
(i) una settimana che abbia avuto fine il 31 dicembre 1965 o anteriormente a quella data, che verrebbe riconosciuta quale settimana di residenza in base allo "Old Age Security Act", sara' considerata come una settimana di contribuzione ai sensi della legislazione italiana;
(ii) un anno che abbia avuto inizio il 1 gennaio 1966 o posteriormente a quella data, nel corso del quale sia stato versato un contributo al Regime pensionistico del Canada, sara' considerato come 52 settimane di contribuzione ai sensi della legislazione italiana e, in un anno nel corso del quale un periodo equivalente e' accreditato in base al Regime pensionistico del Canada, senza che venga versata alcuna contribuzione al detto regime, una settimana di tale periodo equivalente sara' considerata come una settimana di contribuzione ai sensi della legislazione italiana;
(iii) una settimana che abbia avuto inizio il 1 gennaio 1966 o posteriormente a quella data, la quale verrebbe considerata come una settimana di residenza ai fini dello "Old Age Security Act", e in relazione alla quale non siano stati versati contributi in base al Regime pensionistico del Canada, sara' considerata come una settimana di contribuzione ai sensi della legislazione italiana.
(5) a) Ciascuna Parte determinera', in conformita' con i criteri fissati al precedente paragrafo, l'ammontare teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto qualora tutti i periodi accreditati in base alla legislazione di ambedue le Parti fossero stati compiuti esclusivamente in virtu' della legislazione di tale Parte. Ai fini della determinazione del predetto ammontare teorico, la Parte, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull'importo delle retribuzioni o dei contributi, determina le retribuzioni o i contributi da prendere in considerazione per i periodi accreditati in virtu' della legislazione dell'altra Parte, sulla base della media delle retribuzioni o dei contributi accertati per i periodi accreditati in virtu' della legislazione che essa applica.
b) Ciascuna Parte eroghera' una quota determinata moltiplicando l'ammontare teorico di cui alla lettera a) per il rapporto tra i periodi accreditati in virtu' della legislazione di quella Parte e il totale dei periodi accreditati ai sensi della legislazione di entrambe le Parti, o il periodo che possa essere previsto da intese amministrative.
c) Le intese amministrative di cui all'articolo XIX, paragrafo (3), includeranno le adeguate formule dettagliate necessarie per l'attuazione delle lettere a) e b).
d) Nonostante quanto previsto alla lettera b), qualora il totale dei periodi accreditati secondo la lettera a) non raggiunga almeno dieci anni, il Canada non sara' tenuto ad erogare alcuna pensione di vecchiaia in virtu' del presente articolo, e, qualora il totale non raggiunga almeno venti anni, il Canada non sara' tenuto ad erogare alcuna pensione di vecchiaia nel territorio italiano in virtu' del presente articolo.
(6) Qualora il totale dei periodi accreditati a favore di una persona in virtu' della legislazione di una Parte sia inferiore complessivamente a 53 settimane, nessuna prestazione verra' concessa da tale l'arte in base ai precedenti paragrafi (4) e (5), e i predetti periodi verranno presi in considerazione dall'altra Parte ai fini dell'applicazione della propria legislazione.

Art. XII

ASSEGNI PER IL CONIUGE
Articolo XII.
(1) La legislazione canadese applicabile agli assegni per il coniuge in base al presente articolo e', nonostante ogni altra disposizione del presente Accordo, lo "Old Age Security Act" ad eccezione dell'articolo 17.1 (1) di detta legge.
(2) Qualora una persona non abbia diritto all'assegno per il coniuge in quanto non soddisfa ai requisiti di residenza stabiliti dalla legislazione canadese, il Canada, a condizione che tale persona abbia risieduto complessivamente nei territori delle Parti per almeno dieci anni, eroghera' una quota dell'assegno per il coniuge determinata in conformita' con la legislazione del Canada, in base al rapporto fra il numero di anni di residenza in Canada ed il totale dei periodi accreditati di residenza nei territori delle due Parti.

Art. XIII

PRESTAZIONI AI SUPERSTITI, PER INVALIDITA', PER I FIGLI E PER MORTE
Articolo XIII.
(1) Le disposizioni del presente Articolo si applicano alle prestazioni ai superstiti, alle prestazioni per invalidita', alle prestazioni per i figli e alle prestazioni in caso di morte nella misura richiesta dalla natura della prestazione.
(2) Qualora una persona abbia diritto ad una prestazione in base ai periodi accreditati in virtu' della legislazione di una Parte senza far ricorso alle disposizioni dei successivi paragrafi del presente articolo, la prestazione sara' prorogabile anche nel territorio dell'altra Parte.
(3) Qualora una persona non abbia diritto ad una prestazione in base ai periodi accreditati in virtu' della legislazione di una delle due Parti, l'acquisizione del diritto alla prestazione sara' determinata totalizzando i periodi accreditati in base alle disposizioni dei successivi paragrafi del presente articolo. Ai soli fini delle prestazioni ai superstiti, delle prestazioni per i figli e delle prestazioni in caso di morte, ogni riferimento nel presente articolo ad un periodo accreditato dovra' intendersi come relativo alla persona in virtu' dei cui contributi e' richiesta una prestazione.
(4) a) Ai fini della determinazione dell'ammontare di una prestazione erogabile da parte del Canada ai sensi del paragrafo (5) del presente articolo, un anno per il quale sono stati versati contributi in virtu' della legislazione italiana per almeno 13 settimane verra' considerato come un anno per il quale sono stati versati contributi in virtu' del Regime pensionistico del Canada, fatte salve le disposizioni relative ai periodi minimi di contribuzione in virtu' del Regime pensionistico del Canada, come potra' essere previsto nelle intese amministrative.
b) Ai fini della determinazione dell'ammontare delle prestazioni erogabili da parte dell'Italia in conformita' di quanto previsto dal paragrafo (5) si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo XI, paragrafo (4), lettere b) (i), (il) e (iii).
(5) Al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo XI, paragrafo (5), lettere a), b) e c).
(6) Le prestazioni erogabili da una delle due Parti in virtu' del presente articolo saranno erogate anche se il titolare risiede nel territorio dell'altra Parte.
(7) a) Qualora una persona abbia versato contributi per un periodo inferiore a 53 settimane in virtu' della legislazione italiana ed abbia versato contributi in virtu' della legislazione canadese per almeno due anni, tale periodo sara' riconosciuto dal Canada ai fini dell'applicazione del presente articolo ed il paragrafo (3) non si applichera' alla legislazione italiana.
b) Qualora una persona abbia versato contributi per un solo anno in virtu' della legislazione canadese e le siano stati accreditati contributi per almeno 52 settimane in virtu' della legislazione italiana, tale anno sara' riconosciuto dall'Italia ai fini dell'applicazione del presente articolo ed il paragrafo (3) non si applichera' alla legislazione canadese.

Art. XIV

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
Articolo XIV.
Ai fini dell'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui all'articolo II, lettera a), saranno presi in considerazione da parte dell'Italia, ove necessario, i periodi accreditati in virtu' del Regime pensionistico del Canada secondo i criteri di cui all'articolo XI paragrafo (4), lettere b) (ii).

Art. XV

PRESTAZIONI IN CASO DI TUBERCOLOSI
Articolo XV.
Qualora una persona non abbia soddisfatto, in base ai soli periodi di contribuzione accreditati in virtu' della legislazione italiana, i requisiti richiesti da tale legislazione per la erogazione delle prestazioni in caso di tubercolosi, saranno presi in considerazione, nella misura necessaria all'acquisizione del diritto, i periodi di contribuzione accreditati in base al Regime pensionistico del Canada.
Le prestazioni in caso di tubercolosi saranno erogate esclusivamente durante la residenza nel territorio italiano.

Art. XVI

MAGGIORAZIONI O ASSEGNI FAMILIARI PER LE PERSONE A CARICO DI TITOLARI DI PENSIONE
Articolo XVI.
Qualora, in virtu' della legislazione italiana, una persona abbia diritto a prestazioni di vecchiaia, per invalidita' o ai superstiti mentre si trovi nel territorio di una delle due Parti, tale persona avra' diritto a ricevere maggiorazioni della prestazione o assegni familiari per una persona a carico se questa risieda nel territorio di una delle due Parti e come sara' specificato nelle intese amministrative.

Art. XVII

Articolo XVII.
Le prestazioni di vecchiaia, per invalidita' ed ai superstiti, incluse le prestazioni per i familiari a carico che, in virtu' del presente Accordo, sono erogabili da una Parte nel territorio dell'altra Parte saranno erogabili anche nel territorio di un terzo Stato.

Art. XVIII

Articolo XVIII.
Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le prestazioni per invalidita', le prestazioni di vecchiaia, le prestazioni ai superstiti, le prestazioni per i figli e le prestazioni in caso di morte acquisite in virtu' della legislazione di una delle due Parti non saranno soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il solo fatto che il beneficiario risieda nel territorio dell'altra Parte e saranno erogabili nel territorio dell'altra Parte.

Art. XIX

Articolo XIX.
(1) Le Autorita' competenti e le Istituzioni incaricate dell'applicazione del presente Accordo:
a) si comunicheranno vicendevolmente qualsiasi informazione necessaria ai fini della sua applicazione;
b) si forniranno reciproca e gratuita assistenza per quanto concerne qualsiasi questione che si riferisca alla sua applicazione;
c) si comunicheranno vicendevolmente, senza indugio, tutte le informazioni relative alle misure da loro adottate per l'applicazione del presente Accordo o relative alle modifiche apportate nelle rispettive legislazioni per quanto tali modifiche incidano sull'applicazione delle disposizioni dell'Accordo stesso.
(2) Ogni informazione fornita in virtu' del paragrafo (1) sara' utilizzata esclusivamente ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente Accordo relative all'applicazione della legislazione.
(3) I Governi dell'Italia e del Canada concorderanno le intese amministrative necessarie ai fini dell'applicazione del presente Accordo; tali intese potranno essere emendate o altrimenti modificate di volta in volta e dovranno, fra l'altro, prevedere i criteri da adottare per prevenire, in sede di determinazione del diritto, i casi di sovrapposizione dei periodi accreditati a favore di una stessa persona in virtu' della legislazione delle due Parti.

Art. XX

Articolo XX.
Qualsiasi esenzione o riduzione di tasse ed oneri previsti dalla legislazione di una Parte ai fini del rilascio di qualsiasi certificato o documento richiesto da tale legislazione e' estesa ai certificati e documenti richiesti dalla legislazione dell'altra Parte.

Art. XXI

Articolo XXI.
Qualsiasi domanda, notifica o ricorso che, in base alla legislazione di una Parte, avrebbe dovuto essere presentato entro un determinato termine all'Autorita' competente di tale Parte o ad una Istituzione (della detta Parte) incaricata dell'applicazione del presente Accordo, ma che invece sia stato presentato entro lo stesso termine alla corrispondente Autorita' o Istituzione dell'altra Parte sara' considerato come se fosse stato presentato alla Autorita' o alla Istituzione della prima Parte. In tali casi l'Autorita' o Istituzione della seconda Parte provvedera' a far pervenire al piu' presto possibile all'Autorita' o Istituzione della prima Parte la domanda, la notifica o il ricorso.

Art. XXII

Articolo XXII.
Le Autorita' competenti delle due Parti dirimeranno, per quanto possibile, qualunque difficolta' che potra' sorgere nell'applicazione del presente Accordo, nello spirito e secondo i principi fondamentali dell'Accordo stesso.

Art. XXIII

Articolo XXIII.
(1) Nel caso in cui il presente Accordo cessi di essere in vigore, qualsiasi diritto acquisito da una persona conformemente alle sue disposizioni sara' conservato e si terranno negoziati per la regolamentazione di qualsiasi diritto a tale momento in corso di acquisizione in virtu' di quelle disposizioni.
(2) Nessuna disposizione del presente Accordo conferisce il diritto a ricevere una pensione, un assegno o una prestazione per un periodo antecedente alla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso.
(3) Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, qualsiasi periodo accreditato anteriormente alla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso sara' preso in considerazione ai fini della determinazione del diritto a prestazioni in base all'Accordo medesimo.
(4) Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi (1), (2) e (3) del presente articolo, una pensione, un assegno o una prestazione saranno erogabili in base al presente Accordo per eventi che si siano verificati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso.

Art. XXIV

Articolo XXIV.
(1) Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, qualsiasi idoneo organismo di una Provincia del Canada potra' stipulare accordi o intese di natura amministrativa con le Autorita' italiane al fine di stabilire misure di reciprocita' relative all'applicazione del presente Accordo per quanto esso concerne la legislazione oggetto dell'Accordo stesso oppure la legislazione di sicurezza sociale che rientra nelle attribuzioni delle Province, inclusi la legislazione in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Ciascun accordo o intesa:
(i) fara' riferimento, nel suo preambolo, al presente Accordo;
(ii) stabilira' le procedure da seguire per quanto concerne la ripartizione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo o intesa;
(iii) stabilira' una idonea procedura per la sua modifica; e
(iv) prevedera' che esso rimanga in vigore per la stessa durata del presente Accordo.
(2) Gli accordi o le intese stipulati sulla base del presente articolo non dovranno in alcun modo modificare o essere interpretati come tali da modificare qualsiasi disposizione del presente Accordo.

Art. XXV

Articolo XXV.
(1) Il presente Accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica verranno scambiati il piu' presto possibile.
(2) Il presente Accordo prendera' effetto, dopo la ratifica, alla conclusione delle intese amministrative di cui all'articolo XIX, paragrafo (3). Qualora le intese amministrative riguardino solo una parte del presente Accordo, solo tale parte prendera' effetto.
(3) Il presente Accordo restera' in vigore senza limitazione di durata. Potra' essere denunciato da una delle Parti mediante notifica per iscritto all'altra Parte, con 12 mesi di preavviso.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO in duplice copia nelle lingue italiana, inglese e francese, i tre testi facenti egualmente fede.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized there to by respective Governments, have signed this Agreement.
DONE in duplicate in English, French and italian, the three texts being equally authoritative.
EN FOI DE QUOI les soussignes, dument autorises a' cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signe' le present Accord.
FAIT en double exemplaire en langues francaise, anglaise et italienne, les trois textes faisant egalement foi.
DONE at Toronto this 17 th day of november 1977.
FATTO a Toronto il 17 novembre 1977.
FAIT a' Toronto le 17 novembre 1977.
Per il Governo dell'Italia
For the Government of Italy
Pour le Gouvernement d'Italie
(SMOQUINA)
(Giulio ANDREOTTI)
Per il Governo del Canada
For the Government of Canada
Pour le Gouvernement du Canada (TRUDEAU)
(Monique BEGIN)
Visto, il Ministro degli affari esteri
FORLANI
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