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083U0149

IT - DL e Leggi di Conversione

083U0149

Convention Europeenne CONVENTION EUROPEENNE sur la notification a' l'etranger des documents en matiere administrative Parte di provvedimento in formato grafico Convenzione (LEGGE 21 marzo 1983 n. 149)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978:
a) convenzione europea sulla notifica all'estero di documenti in materia amministrativa;
b) convenzione europea sull'ottenimento all'estero di informazioni e di prove in materia amministrativa.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 17 e 23 delle convenzioni stesse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 marzo 1983 PERTINI FANFANI - COLOMBO - ROGNONI - DARIDA - FORTE Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Convention Europeenne

CONVENTION EUROPEENNE
sur la notification a' l'etranger des documents en matiere administrative
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE EUROPEA sulla notifica all'estero di documenti in materia amministrativa
PREAMBOLO
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
Considerando che scopo del Consiglio d'Europa e' la realizzazione di una piu' stretta unione fra i suoi Membri, nel rispetto in particolare della preminenza del diritto nonche' dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;
Convinti che la creazione di mezzi adeguati di reciproco aiuto in materia amministrativa contribuisce a realizzare tale obiettivo;
Considerando l'importanza della notifica all'estero dei documenti in materia amministrativa di cui e' importante informare in tempo utile i destinatari,
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1.
(Campo d'applicazione della Convenzione)
1. Gli Stati contraenti si impegnano ad accordarsi reciproca assistenza per la notifica dei documenti in materia amministrativa.
2. La presente Convenzione non si applica in materia fiscale, ne' in materia penale. Tuttavia ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in ogni momento successivo, far conoscere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione, per le domande che gli sono indirizzate, si applica in materia fiscale nonche' ad ogni procedura relativa ad ogni infrazione la cui repressione non sia, al momento in cui viene richiesta la mutua assistenza, di competenza della propria autorita' giudiziaria. Tale Stato potra' indicare, nella sua dichiarazione, che intende avvalersi della mancanza di reciprocita'.
3. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, d'approvazione o di adesione, o in ogni momento nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, far conoscere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, le materie amministrative alle quali non si applichera' la presente Convenzione. Ogni altro Stato contraente potra' avvalersi della mancanza di reciprocita'.
4. Le dichiarazioni previste dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo acquisteranno efficacia, a seconda dei casi, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato che le ha formulate, o tre mesi dopo il loro ricevimento da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Tali dichiarazioni potranno essere ritirate completamente o in parte mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avra' efficacia tre mesi dopo la data di ricevimento di tale dichiarazione.

Art. 2

ARTICOLO 2.
(Autorita' centrale)
1. Ogni Stato contraente designa un'autorita' centrale incaricata di ricevere le domande di notifica dei documenti in materia amministrativa provenienti da autorita' di altri Stati contraenti e di darvi seguito. Gli Stati federali hanno la facolta' di designare piu' autorita' centrali.
2. Ogni Stato contraente ha la facolta' di designare altre autorita' aventi le stesse funzioni dell'autorita' centrale. Esso ne determinera' la competenza territoriale. Tuttavia, l'autorita' richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all'autorita' centrale.
3. Ogni Stato contraente ha la facolta', inoltre, di designare una autorita' mittente incaricata di centralizzare le domande di notifica provenienti dalle proprie autorita' e di trasmetterle alla competente autorita' centrale straniera. Gli Stati federali hanno la facolta' di designare piu' autorita' mittenti.
4. Le summenzionate autorita' devono essere costituite da servizi ministeriali o da altri servizi ufficiali.
5. Ogni Stato contraente comunichera', mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, la denominazione e l'indirizzo delle autorita' designate, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Art. 3

ARTICOLO 3.
(Domanda di notifica)
Ogni domanda di notifica viene indirizzata all'autorita' centrale dello Stato richiesto. Essa deve essere compilata conformemente al fac-simile di modulo allegato alla presente Convenzione, accompagnata dal documento che deve essere notificato. Tali documenti vengono trasmessi in duplice esemplare; la mancata esecuzione di tale formalita' non potra' giustificare un rifiuto a dar seguito alla domanda.

Art. 4

ARTICOLO 4.
(Esenzione dalla legalizzazione)
La domanda di notifica ed i suoi allegati trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono esenti da legalizzazione, da postilla e da ogni equivalente formalita'.

Art. 5

ARTICOLO 5.
(Regolarita' della domanda)
Se l'autorita' centrale dello Stato richiesto ritiene che le disposizioni della presente Convenzione non siano state rispettate, ne informa immediatamente l'autorita' richiedente, precisando i rilievi articolati nei confronti della domanda.

Art. 6

ARTICOLO 6.
(Modalita' di notifica)
1. L'autorita' centrale dello Stato richiesto procede, ai sensi della presente Convenzione, alla notifica:
a) sia in base alle forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notifica dei documenti redatti in tale Stato e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;
b) sia in base alla forma particolare richiesta dalla autorita' richiedente, purche' tale forma non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto.
2. Tranne il caso previsto al comma b), del paragrafo 1, del presente articolo, il documento puo' essere sempre consegnato al destinatario che l'accetti volontariamente.
3. Quando l'autorita' richiedente chiede che la notifica sia effettuata entro un termine determinato, l'autorita' centrale dello Stato richiesto accede a tale richiesta se tale termine puo' essere rispettato.

Art. 7

ARTICOLO 7.
(Lingue)
1. Quando un documento straniero deve essere notificato conformemente al comma a) del paragrafo 1 e al paragrafo 2 dell'articolo 6 della presente Convenzione, non viene richiesta la traduzione.
2. Tuttavia, in caso di rifiuto di notifica del documento da parte del suo destinatario per il motivo di non conoscere la lingua nella quale esso e' redatto, l'autorita' centrale dello Stato richiesto fa effettuare la traduzione del documento nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. Essa puo', inoltre, richiedere alla autorita' richiedente che il documento sia tradotto ed accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale od in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto.

Art. 8

ARTICOLO 8.
(Attestato)
1. L'autorita' centrale dello Stato richiesto o l'autorita' che ha effettuato la notifica redige un attestato conforme al fac-simile del modulo allegato alla presente Convenzione. Tale attestato certifica l'esecuzione della domanda. Ove occorra, esso precisa il fatto che ne ha impedito l'esecuzione.
2. L'attestato viene indirizzato direttamente all'autorita' richiedente dall'autorita' che lo ha redatto.
3. L'autorita' richiedente puo' richiedere all'autorita' centrale dello Stato richiesto di autenticare un attestato che non sia stato redatto da tale autorita' centrale quando l'autenticita' di tale attestato venga contestata.

Art. 9

ARTICOLO 9.
(Formule di domanda e d'attestato)
1. Le diciture stampate nel fac-simile del modulo allegato alla presente Convenzione devono essere redatte in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa. Esse possono, inoltre, essere redatte nella lingua ufficiale od in una delle lingue ufficiali dello Stato dell'autorita' richiedente.
2. Gli spazi in bianco corrispondenti a tali diciture devono essere compilati sia nella lingua ufficiale od in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, sia in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

Art. 10

ARTICOLO 10.
(Notifica da parte dei funzionari consolari)
1. Ogni Stato contraente ha la facolta' di far procedere direttamente e senza costrizione, i propri funzionari consolari o, se le circostanze lo richiedono, i propri agenti diplomatici, alle notifiche dei documenti a persone che si trovino sul territorio di altri Stati contraenti.
2. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, opporsi, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, all'uso di tale facolta' sul proprio territorio nel caso in cui un documento debba essere notificato ad uno dei suoi cittadini o ad un cittadino di uno Stato terzo o ad un apolide. Ogni altro Stato contraente potra' valersi della mancanza di reciprocita'.
3. La dichiarazione prevista al paragrafo 2 del presente articolo avra' efficacia al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato che l'ha formulata. Essa potra' essere ritirata mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avra' efficacia tre mesi dopo la data di ricezione di tale dichiarazione.

Art. 11

ARTICOLO 11.
(Notifica a mezzo posta)
1. Ogni Stato contraente ha la facolta' di provvedere direttamente a mezzo posta alle notifiche di documenti a persone che si trovino sul territorio di altri Stati contraenti.
2. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in ogni momento nei cinque anni che seguiranno l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, opporsi, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in modo generale o parziale, sia a motivo della cittadinanza del destinatario, sia per categoria di determinati documenti, all'uso di tale facolta' sul proprio territorio. Ogni altro Stato contraente potra' valersi della mancanza di reciprocita'.
3. La dichiarazione prevista dal paragrafo 2 del presente articolo acquistera' efficacia, a seconda dei casi, al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato che l'ha formulata, o tre mesi dopo la sua ricezione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Essa potra' essere ritirata completamente o in parte mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. IL ritiro avra' effetto tre mesi dopo la data di ricezione di tale dichiarazione.

Art. 12

ARTICOLO 12.
(Altre vie di trasmissione)
1. Ogni Stato contraente ha la facolta' di utilizzare la via diplomatica o consolare per richiedere la notifica di documenti.
2. La presente Convenzione non si oppone a che gli Stati contraenti si accordino per ammettere, ai fini della notifica, vie di trasmissione diverse da quelle previste dagli articoli precedenti ed in particolare la comunicazione diretta tra le loro rispettive autorita'.

Art. 13

ARTICOLO 13.
(Spese)
1. Quando viene effettuata la notifica di un documento straniero conformemente al comma a) del paragrafo 1 e al paragrafo 2 dell'articolo 6 della presente Convenzione, questa non puo' dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato richiesto.
2. L'autorita' richiedente e' tenuta a pagare o a rimborsare le spese causate dall'impiego della forma di notifica che essa ha richiesto conformemente al comma b) del paragrafo 1 dell'articolo 6.

Art. 14

ARTICOLO 14.
(Rifiuto di esecuzione)
1. L'autorita' centrale dello Stato richiesto alla quale e' stata inviata una domanda di notifica puo' rifiutarsi di darvi seguito:
a) quando essa ritiene che la materia su cui verte il documento da notificare non costituisce materia amministrativa ai sensi dell'articolo 1 della presente Convenzione;
b) quando essa ritiene che la sua esecuzione sia di natura tale da pregiudicare la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico ed altri interessi essenziali di tale Stato;
c) quando il destinatario non viene trovato all'indirizzo indicato dall'autorita' richiedente e il suo indirizzo non puo' essere facilmente determinato.
2. In caso di rifiuto, l'autorita' centrale dello Stato richiesto ne informa immediatamente l'autorita' richiedente indicandone i motivi.

Art. 15

ARTICOLO 15.
(Termini)
Quando un documento viene trasmesso per la notifica sul territorio di un altro Stato contraente, il destinatario, nel caso in cui da tale notifica decorre un termine che lo riguarda, deve disporre di un periodo di tempo ragionevole la cui valutazione e' di competenza dello Stato richiedente, a partire dal momento della consegna del documento, per essere presente, rappresentato o per procedere ad ogni adempimento che si renda necessario a seconda del caso.

Art. 16

ARTICOLO 16.
(Altri accordi od intese internazionali)
Nessuna disposizione della presente Convenzione e' suscettibile di pregiudicare gli accordi internazionali e gli altri accordi e intese esistenti o che potranno esistere fra Stati contraenti in materie che siano oggetto della presente Convenzione.

Art. 17

ARTICOLO 17.
(Entrata in vigore della Convenzione)
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' soggetta alla loro ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
3. Essa entrera' in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che la ratifichera', l'accettera' o l'approvera' successivamente, il primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 18

ARTICOLO 18.
(Revisione della Convenzione)
A richiesta di uno Stato contraente o dopo il terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione gli Stati contraenti procederanno ad una consultazione multilaterale in seno alla quale ogni altro Stato membro del Consiglio d'Europa potra' farsi rappresentare da un osservatore, al fine di studiarne l'applicazione, oltre che l'opportunita' di effettuarne la revisione o di ampliare alcune delle sue disposizioni.
Tale consultazione avra' luogo nel corso di una riunione convocata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 19

ARTICOLO 19.
(Adesione di uno Stato non membro del Consiglio d'Europa)
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni Stato non membro ad aderire alla presente Convenzione, con decisione presa a maggioranza di due terzi dei voti espressi, ivi compresa l'unanimita' degli Stati contraenti.
2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che acquistera' efficacia tre mesi dopo la data del deposito stesso.

Art. 20

ARTICOLO 20.
(Portata territoriale della Convenzione)
1. Ogni Stato puo', al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare il territorio o i territori cui si applichera' la presente Convenzione.
2. Ogni Stato puo', al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in ogni altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione e di cui assicuri le relazioni internazionali o per il quale sia abilitato a stipulare.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo precedente potra' essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio designato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avra' effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 21

ARTICOLO 21.
(Riserve alla Convenzione)
Non sara' ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

Art. 22

ARTICOLO 22.
(Denuncia della Convenzione)
1. Ogni Stato contraente potra', per cio' che lo riguarda, denunciare la presente Convenzione inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avra' efficacia il primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale. Tuttavia, la Convenzione continuera' ad applicarsi alle domande di notifica ricevute prima dello spirare di tale termine.

Art. 23

ARTICOLO 23.
(Funzioni del depositario della Convenzione)
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente al suo articolo 17, paragrafi 2 e 3;
d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4;
e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5;
f) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3;
g) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3;
h) ogni dichiarazione o notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3;
i) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, e la data in cui la denuncia prendera' effetto.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 1977, in francese ed inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia conforme a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti.
(Seguono le firme).

Convenzione-Allegato

ALLEGATO
Parte di provvedimento in formato grafico

Convention Europeenne

CONVENTION EUROPEENNE
sur l'obtention a l'etranger d'informations et de preuves en matiere administrative
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE EUROPEA
sull'ottenimento all'estero di informazioni e di prove in materia amministrativa
PREAMBOLO
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
considerando che fine del Consiglio d'Europa e' la realizzazione di una piu' stretta unione tra i suoi membri, nel rispetto soprattutto della preminenza del diritto nonche' dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;
convinti che la creazione di mezzi adeguati di aiuto reciproco in materia amministrativa contribuisce al raggiungimento di tale obiettivo;
considerando l'importanza che rivestono il miglioramento e la semplificazione dei mezzi per ottenere informazioni e prove in materia amministrativa,
hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1.
(Campo di applicazione della Convenzione)
1. Gli Stati contraenti si impegnano a concedersi reciprocamente assistenza in materia amministrativa in tutti i casi in cui saranno investiti di una domanda di assistenza in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione non si applica in materia fiscale ne' in materia penale. Tuttavia, ciascuno Stato puo', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in ogni momento successivo, far conoscere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applica, per le domande di assistenza che gli vengono indirizzate, in materia fiscale nonche' nei procedimenti che contemplano infrazione la cui repressione non rientra, al momento in cui e' chiesta l'assistenza, nella competenza delle proprie autorita' giudiziarie. Detto Stato potra' indicare, nella propria dichiarazione, che fara' valere la mancanza di reciprocita';
3. Ciascuno Stato puo', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in ogni momento nell'arco di cinque anni che seguono l'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, far conoscere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, le materie amministrative alle quali non si applichera' la presente Convenzione. Ogni altro Stato contraente potra' avvalersi della mancanza di reciprocita'.
4. Le dichiarazioni previste ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo diverranno efficaci, a seconda dei casi, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione nei riguardi dello Stato che le ha formulate, ovvero tre mesi dopo il loro ricevimento da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa. Esse potranno essere ritirate in tutto o in parte mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avra' effetto tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione.

Art. 2

ARTICOLO 2.
(Autorita' centrale)
1. Ciascuno Stato contraente designa un'autorita' centrale incaricata di ricevere le domande di assistenza in materia amministrativa provenienti da autorita' di altri Stati contraenti e di darvi seguito. Gli Stati federali hanno facolta' di designare piu' autorita' centrali.
2. Ciascuno Stato contraente ha la facolta' di designare altre autorita' che hanno le stesse funzioni dell'autorita' centrale; esso ne determinera' la competenza territoriale. Tuttavia, l'autorita' richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all'autorita' centrale.
3. Ciascuno Stato contraente ha la facolta', inoltre, di designare un'autorita' mittente incaricata di centralizzare le domande di assistenza provenienti dalle proprie autorita' e di trasmetterle all'autorita' centrale straniera competente. Gli Stati federali hanno la facolta' di designare piu' autorita' mittenti.
4. Le autorita' summenzionate debbono essere costituite da servizi ministeriali o da altri servizi ufficiali.
5. Ciascuno Stato contraente comunichera', mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, la denominazione e l'indirizzo delle autorita' designate in conformita' alle disposizioni del presente articolo.

Art. 3

ARTICOLO 3.
(Esenzione dalla legalizzazione)
La domanda di assistenza e gli atti allegati trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono esenti da legalizzazione, da postilla e da ogni formalita' equivalente.

Art. 4

ARTICOLO 4.
(Obbligo di rispondere)
Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, l'autorita' centrale dello Stato richiesto investito di una domanda di assistenza ha l'obbligo di darvi seguito.

Art. 5

ARTICOLO 5.
(Contenuto della domanda)
La domanda deve contenere tutte le indicazioni necessarie riguardanti in particolare:
a) l'autorita' da cui promana la domanda;
b) l'oggetto e lo scopo della domanda;
c) se del caso, il nome, la cittadinanza, l'indirizzo ed eventualmente ogni altro elemento di identificazione concernente la persona che deve fornire l'informazione o alla quale l'informazione o il documento richiesto si riferisce.

Art. 6

ARTICOLO 6.
(Regolarita' della domanda)
Se l'autorita' centrale dello Stato richiesto ritiene che le disposizioni della presente Convenzione non sono state rispettate, ne informa immediatamente l'autorita' richiedente precisando in maniera articolata i motivi che si oppongono alla domanda.

Art. 7

ARTICOLO 7.
(Rifiuto di esecuzione)
1. L'autorita' centrale dello Stato richiesto investita di una domanda di assistenza puo' rifiutare di darvi seguito ove ritenga che:
a) la materia sulla quale verte la domanda non e' materia amministrativa ai sensi dell'articolo 1 della presente Convenzione;
b) l'esecuzione della domanda e' tale da arrecare pregiudizio alla sovranita', alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali di tale Stato;
c) l'esecuzione della domanda e' tale da arrecare pregiudizio ai diritti fondamentali o agli interessi essenziali della persona alla quale si riferisce l'informazione richiesta, ovvero la domanda verte su informazioni confidenziali che non possono essere divulgate;
d) il proprio diritto e i propri usi interni si oppongono all'assistenza richiesta.
2. In caso di rifiuto, l'autorita' centrale dello Stato richiesto ne informa immediatamente l'autorita' richiedente e ne indica i motivi.

Art. 8

ARTICOLO 8.
(Spese)
Salvo quanto disposto dagli articoli 18 e 21, la risposta alla domanda di assistenza non da' luogo a rimborso di spese in relazione ai servizi prestati dallo Stato richiesto.

Art. 9

ARTICOLO 9.
(Lingue)
1. La domanda di assistenza e i relativi allegati sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o accompagnate da una traduzione in tale lingua.
2. Tuttavia, ciascuna autorita' centrale deve accettare la domanda di assistenza redatta in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o accompagnata da una traduzione in una di tali lingue, a meno che non vi si opponga per motivi inerenti al caso particolare.
3. La risposta e' redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o del Consiglio d'Europa o dello Stato richiedente.

Art. 10

ARTICOLO 10.
(Termine e trasmissione della risposta)
1. La risposta a una domanda di assistenza e' fornita quanto prima possibile. Tuttavia se l'espletamento della richiesta esige un lungo termine, l'autorita' centrale dello Stato richiesto ne informa l'autorita' che ha inoltrato la domanda precisando, se possibile, la data approssimativa entro la quale la risposta potra' essere comunicata.
2. La risposta alla domanda di assistenza e' inviata all'autorita' richiedente.

Art. 11

ARTICOLO 11.
(Trasmissione per via diplomatica o consolare)
Ciascuno Stato contraente ha la facolta' di avvalersi della via diplomatica o consolare per trasmettere le domande di assistenza alla competente autorita' centrale di un altro Stato contraente.

Art. 12

ARTICOLO 12.
(Altri accordi e strumenti internazionali)
Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudichera' gli accordi internazionali e gli altri strumenti e consuetudini esistenti o che potranno esistere tra Stati contraenti in materie che sono oggetto della presente Convenzione.

Art. 13

ARTICOLO 13.
(Richieste di informazioni sul diritto, sui regolamenti e sugli usi)
Gli Stati contraenti si impegnano a fornirsi informazioni concernenti il loro diritto, i loro regolamenti e i loro usi in materia amministrativa qualora ne sia fatta domanda per un interesse amministrativo da parte di un'autorita' dello Stato richiedente.

Art. 14

ARTICOLO 14.
(Richieste di informazioni sui fatti e richieste di documenti)
Gli Stati contraenti si impegnano a fornirsi informazioni di fatto di cui dispongono in materia amministrativa e a rilasciare copie autentiche, copie od estratti di documenti amministrativi qualora ne sia fatta domanda per un interesse amministrativo da parte di un'autorita' dello Stato richiedente.

Art. 15

ARTICOLO 15.
(Richieste di accertamenti)
Quando la domanda e' fatta per un interesse amministrativo da un'autorita' dello Stato richiedente, gli Stati contraenti si impegnano a darvi seguito compiendo accertamenti o mettendo in atto ogni altra procedura, secondo le forme previste o consentite dalle legislazioni o dagli usi dello Stato richiesto e senza ricorrere a mezzi di coercizione.

Art. 16

ARTICOLO 16.
(Specialita' dell'oggetto della richiesta)
1. Su richiesta dell'autorita' centrale dello Stato richiesto, l'autorita' richiedente non puo' utilizzare le informazioni o i documenti che le sono stati forniti in applicazione della presente Convenzione per fini diversi da quelli che sono stati precisati nella sua domanda di assistenza.
2. Ogni Stato puo', in qualunque momento, formulare una riserva riguardo alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui la sua legislazione in materia di pubblicita' delle pratiche amministrative non gli permette di uniformarvisi.
3. L'autorita' centrale dello Stato richiesto puo', di volta in volta, rifiutare di dar seguito a una domanda che proviene da uno Stato che ha formulato una siffatta riserva.

Art. 17

ARTICOLO 17.
(Autorita' qualificata a rispondere)
1. L'autorita' centrale dello Stato richiesto investita di una domanda puo' formulare essa stessa la risposta, ove sia competente, ovvero trasmettere la domanda all'autorita' competente a formulare la risposta.
2. L'autorita' centrale dello Stato richiesto ha facolta', nei casi opportuni o per motivi di organizzazione amministrativa, con il gradimento dell'autorita' richiedente, di trasmettere la richiesta di informazioni sul diritto contemplata all'articolo 13 ad un ente privato o a un giurista qualificato che formulera' la risposta.

Art. 18

ARTICOLO 18.
(Spese speciali)
1. Le somme dovute ai periti o agli interpreti che hanno prestato la loro opera per dar seguito alla domanda sono a carico dello Stato richiedente.
2. Lo stesso dicasi quando la risposta alla richiesta di informazioni sul diritto contemplata nell'articolo 13 e' stata formulata, col gradimento dell'autorita' richiedente, da un ente privato o da un giurista qualificato.

Art. 19

ARTICOLO 19.
(Misure istruttorie)
1. Un'autorita' giurisdizionale amministrativa od ogni autorita' che eserciti funzioni giurisdizionali in materia amministrativa in uno degli Stati contraenti puo', in conformita' alle disposizioni della legislazione di detto Stato, chiedere mediante rogatoria all'autorita' centrale di un altro Stato contraente di far procedere da parte dell'autorita' competente ad una misura istruttoria, a condizione che tale procedura sia consentita nel caso di specie nello Stato richiesto.
2. Una misura istruttoria non puo' essere chiesta per consentire alle parti di ottenere dei mezzi di prova che non sarebbero destinati ad essere utilizzati in un procedimento promosso o da promuovere.
3. L'esecuzione della rogatoria puo' essere rifiutata nel caso in cui, nello Stato richiesto, essa non rientri nella competenza di un'autorita' giurisdizionale amministrativa o di un'altra autorita' che esercita funzioni giurisdizionali in materia amministrativa.

Art. 20

ARTICOLO 20.
(Legge applicabile e forma determinata)
1. L'autorita' che procede all'esecuzione di una rogatoria applica il proprio diritto interno per quanto concerne le forme da seguire e i mezzi di coercizione da applicare.
2. Tuttavia, si tiene conto della domanda dell'autorita' richiedente tendente a che si proceda secondo una forma determinata quando tale forma non sia incompatibile con la legge e con gli usi dello Stato richiesto, in particolare per quanto concerne la comunicazione alle parti interessate della data e del luogo in cui si procedera' alla misura richiesta.
3. La rogatoria non viene eseguita ove la persona interessata invochi una dispensa o un divieto di deporre stabiliti:
a) o dalla legge dello Stato richiesto;
b) o dalla legge dello Stato richiedente e specificati nella rogatoria ovvero, eventualmente, attestati dall'autorita' richiedente a domanda dell'autorita' richiesta.

Art. 21

ARTICOLO 21.
(Spese speciali)
Le somme dovute ai periti e agli interpreti che prestano la loro opera nell'esecuzione della rogatoria sono a carico dello Stato richiedente. Lo stesso dicasi quando la domanda di applicare una forma determinata di procedura comporti delle spese particolari.

Art. 22

ARTICOLO 22.
(Esecuzione per via diplomatica o consolare)
Le disposizioni del presente titolo non escludono la facolta' per gli Stati contraenti di far eseguire direttamente dai loro agenti diplomatici o dai loro funzionari consolari delle misure istruttorie se lo Stato sul territorio del quale la misura istruttoria deve essere eseguita non vi si oppone.

Art. 23

ARTICOLO 23.
(Entrata in vigore della Convenzione)
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' soggetta a ratifica, accettazione od approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione od approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese seguente lo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
3. Essa entrera' in vigore nei riguardi di ciascuno Stato firmatario che la ratifichera', l'accettera' o l'approvera' successivamente, il primo giorno del mese seguente lo scadere di un periodo di tre mesi successivo alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 24

ARTICOLO 24.
(Revisione della Convenzione)
A richiesta di uno degli Stati contraenti o dopo il terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione, gli Stati contraenti procederanno ad una consultazione multilaterale, in seno alla quale ogni altro Stato membro del Consiglio d'Europa potra' farsi rappresentare da un osservatore, al fine di esaminare la sua applicazione, nonche' l'opportunita' della sua revisione o di un allargamento di talune sue disposizioni. Tale consultazione avra' luogo nel corso di una riunione convocata dal Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Art. 25

ARTICOLO 25.
(Adesione di uno Stato non membro del Consiglio d'Europa)
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni Stato non membro ad aderire alla presente Convenzione, mediante decisione presa a maggioranza di due terzi dei voti espressi ivi compresa l'unanimita' degli Stati contraenti.
2. L'adesione si fara' mediante deposito presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione e acquistera' efficacia tre mesi dopo la data del suo deposito.

Art. 26

ARTICOLO 26.
(Portata territoriale della Convenzione)
1. Ogni Stato potra', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali la presente Convenzione si applichera'.
2. Ogni Stato potra', al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in ogni altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione e del quale esso assicura le relazioni internazionali o per il quale e' autorizzato a stipulare.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo precedente potra' essere ritirata. Il ritiro avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione di ritiro da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Art. 27

ARTICOLO 27.
(Riserve alla Convenzione)
1. Le disposizioni della presente Convenzione non possono essere oggetto di alcuna riserva diversa da quella prevista all'articolo 16, paragrafo 2.
2. Lo Stato contraente che si avvarra' della riserva prevista all'articolo 16, paragrafo 2, potra' ritirarla mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, e avra' effetto a partire dalla data in cui sara' ricevuta.

Art. 28

ARTICOLO 28.
(Denuncia della Convenzione)
1. Ogni Stato contraente potra', per quanto lo riguarda, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia acquistera' efficacia sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario generale.
Tuttavia, la Convenzione continuera' ad applicarsi alle domande ricevute prima dello scadere di detto termine.

Art. 29

ARTICOLO 29.
(Funzioni del depositario della Convenzione)
Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' all'articolo 23 (paragrafi 2 e 3);
d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4;
e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5;
f) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2;
g) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 26, paragrafi 2 e 3;
h) il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 2;
i) ogni notificazione ricevuta in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente all'uopo autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Strasburgo, il 15 marzo 1978, in lingua francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa.
Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia munita di certificazione di conformita' a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti.
(Seguono le firme).
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