004G0205
004G0205
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002. (LEGGE 30 giugno 2004 n. 175)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 20/7/2004 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.
Art. 3
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione e all'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1, ai sensi dell' articolo 6, commi 1 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , nei limiti delle risorse di cui all'articolo 4, e danno comunicazione delle misure adottate o che intendano adottare entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero degli affari esteri.
Art. 4
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 51.670 euro per l'anno 2004, di 44.510 euro per l'anno 2005 e di 51.670 euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 giugno 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo
Accordo
Parte di provvedimento in formato grafico