15G00149
15G00149
allegato (LEGGE 04 agosto 2015 n. 138)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/2015 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.
Art. 2
Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15.10 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 23.820 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell' articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell' articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all' articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle fi-nanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 4 agosto 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando
Art. 1.1
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO
TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI COREA, DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea , di seguito "Stati membri dell'Unione europea",
e
L'UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
LA REPUBBLICA DI COREA, di seguito "la Corea",
dall'altra:
CONSAPEVOLI di avere instaurato da tempo solidi rapporti fondati sui principi e sui valori comuni che trovano espressione nell'accordo quadro;
DESIDEROSE di rafforzare le loro strette relazioni economiche nel quadro delle loro relazioni generali e in coerenza con esse, e convinte che questo accordo creera' un nuovo clima tra le Parti, favorevole allo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti;
CONVINTE che il presente accordo favorira' lo sviluppo e la sicurezza del mercato delle merci e dei servizi e creera' condizioni stabili e prevedibili per gli investimenti, accrescendo cosi' la competitivita' delle loro imprese sui mercati mondiali;
RIAFFERMANDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 e alla Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
RIAFFERMANDO il loro impegno per uno sviluppo sostenibile e convinte del contributo del commercio internazionale allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, che comprendono lo sviluppo economico, la riduzione della poverta', l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, nonche' la protezione e la conservazione dell'ambiente e delle risorse naturali;
RICONOSCENDO il diritto delle Parti di adottare le misure necessarie per raggiungere obiettivi legittimi di politica pubblica sulla base del livello di protezione che esse ritengono appropriato, a condizione che tali misure non costituiscano un mezzo di discriminazione ingiustificabile o una restrizione dissimulata degli scambi commerciali internazionali, in conformita' del presente accordo;
DETERMINATE a promuovere la trasparenza per quanto riguarda tutte le rispettive parti interessate, compresi il settore privato e le organizzazioni della societa' civile;
DESIDEROSE di innalzare il tenore di vita, promuovere la crescita economica e la stabilita', creare nuove possibilita' di impiego e migliorare il benessere generale liberalizzando e sviluppando gli scambi e gli investimenti;
INTENZIONATE a stabilire regole chiare e reciprocamente vantaggiose che disciplinino i loro scambi e i loro investimenti e a ridurre o eliminare le barriere ai loro scambi reciproci e ai loro investimenti;
DETERMINATE a contribuire allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale eliminando per mezzo del presente accordo gli ostacoli agli scambi e ad evitare la creazione di nuove barriere agli scambi o agli investimenti tra i loro territori che potrebbero ridurre i benefici derivanti dal presente accordo;
DESIDEROSE di rafforzare lo sviluppo e l'applicazione delle leggi e delle politiche in materia di lavoro e di ambiente, di promuovere i diritti fondamentali dei lavoratori e lo sviluppo sostenibile e di applicare il presente accordo in coerenza con questi obiettivi; e
FONDANDOSI sui diritti e gli obblighi rispettivi derivanti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, stipulato il 15 aprile 1994 (di seguito "l'accordo OMC") e da altri accordi multilaterali, regionali e bilaterali di cui sono parti;
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1.1
Obiettivi
1. Con il presente accordo, le Parti istituiscono una zona di libero scambio per le merci, i servizi e lo stabilimento e ne definiscono le regole.
2. Gli obiettivi del presente accordo sono:
a) liberalizzare e facilitare il commercio delle merci tra le Parti, conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (di seguito "GATT 1994");
b) liberalizzare il commercio dei servizi e gli investimenti tra le Parti, conformemente all'articolo V dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (di seguito "GATS");
c) promuovere la concorrenza nelle loro economie, in particolare per quanto riguarda le relazioni economiche tra le Parti;
d) liberalizzare ulteriormente, su base reciproca, i mercati degli appalti pubblici delle Parti;
e) proteggere in modo adeguato ed efficace i diritti di proprieta' intellettuale;
f) contribuire, eliminando gli ostacoli agli scambi e ponendo in essere condizioni favorevoli allo sviluppo dei flussi di investimenti, allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale;
g) favorire, nella consapevolezza che lo sviluppo sostenibile costituisce un obiettivo di primaria importanza, lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile e far si' che questo obiettivo sia preso in considerazione ad ogni livello delle relazioni commerciali delle Parti; e
h) promuovere gli investimenti diretti esteri senza abbassare o ridurre gli standard in materia di ambiente, lavoro o salute e sicurezza sul lavoro nell'applicazione e nel rispetto delle legislazioni delle Parti in materia di ambiente e di lavoro.
Art. 1.2
ARTICOLO 1.2
Definizioni generali
Nel presente accordo s'intende per:
le Parti: da una parte, l'Unione europea o i suoi Stati membri o l'Unione europea e i suoi Stati membri nelle rispettive sfere di competenza quali definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "la Parte UE") e, dall'altra, la Corea;
l'accordo quadro: l'accordo quadro per il commercio e la cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 28 ottobre 1996, od ogni altro accordo che lo aggiorna, lo modifica o lo sostituisce; e
l'accordo doganale: l'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza amministrativa tra la Comunita' europea e la Repubblica di Corea, firmato a Bruxelles il 10 aprile 1997.
Art. 2.1
ARTICOLO 2.1
Obiettivo
Le Parti liberalizzano progressivamente e reciprocamente il commercio delle merci nel corso di un periodo transitorio che ha inizio all'entrata in vigore del presente accordo, in conformita' del presente accordo e dell'articolo XXIV del GATT 1994.
Art. 2.2
ARTICOLO 2.2
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica al commercio delle merci1 tra le Parti.
---------
1 Ai fini del presente accordo, per merci si intendono i
prodotti come definiti nel GATT 1994, salvo diversa indicazione.
Art. 2.3
ARTICOLO 2.3
Dazio doganale
Ai fini del presente capo, per dazio doganale si intende qualsiasi tipo di dazio od onere imposto sull'importazione di una merce o in relazione ad essa, compresa ogni forma di sovrattassa od onere aggiuntivo2 , ad eccezione:
a) degli oneri equivalenti a un'imposta interna applicata, come disposto dall'articolo 2.8, alla merce interna simile o a un articolo a partire dal quale la merce importata e' stata fabbricata o prodotta in tutto o in parte;
b) dei dazi previsti dalle leggi di una Parte, in conformita' del capo 3 (Misure di difesa commerciale);
c) dei diritti e degli altri oneri imposti in applicazione delle leggi di una Parte, in conformita' dell'articolo 2.10; o
d) dei dazi imposti in applicazione delle leggi di una Parte, in conformita' dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "l'accordo sull'agricoltura").
---------
2 Le Parti convengono che questa definizione fa salvo il
trattamento che esse possono concedere, in conformita' dell'accordo OMC, agli scambi commerciali che avvengono sulla base del principio della nazione piu' favorita.
Art. 2.4
ARTICOLO 2.4
Classificazione delle merci
La classificazione delle merci oggetto di scambi commerciali tra le Parti e' quella della nomenclatura tariffaria di ciascuna delle Parti, interpretata in conformita' del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codifica delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983 (di seguito "il SA").
Art. 2.5
ARTICOLO 2.5
Soppressione dei dazi doganali
1. Salvo diversa disposizione del presente accordo, ciascuna delle Parti sopprime i dazi doganali imposti sulle merci originarie dell'altra Parte, secondo la tabella figurante nell'allegato 2-A.
2. Per ciascuna merce, l'aliquota di base dei dazi doganali a cui le successive riduzioni devono essere applicate come disposto dal paragrafo 1 e' quella specificata nelle tabelle figuranti nell'allegato 2-A.
3. Se in un qualsiasi momento una Parte riduce l'aliquota del dazio doganale applicato alla nazione piu' favorita (in prosieguo "NPF") dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tale aliquota del dazio e' applicata agli scambi commerciali oggetto del presente accordo, se e fintanto che essa e' inferiore all'aliquota del dazio doganale calcolata secondo la rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A.
4. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano per decidere se accelerare ed estendere la soppressione dei dazi doganali sulle reciproche importazioni. Una decisione delle Parti nel comitato per il commercio, a seguito di tali consultazioni, sull'accelerazione o l'estensione della soppressione di un dazio doganale su una merce sostituisce le aliquote del dazio o le categorie ai fini della soppressione progressiva dei dazi determinate secondo le rispettive tabelle figuranti nell'allegato 2-A per quella merce.
Art. 2.6
ARTICOLO 2.6
Divieto di aumentare o introdurre dazi
Salvo diversa disposizione del presente accordo, comprese le indicazioni esplicite nelle tabelle di ciascuna Parte figuranti nell'allegato 2-A, nessuna delle Parti puo' aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra Parte, fatto salvo il diritto delle Parti di aumentare un dazio doganale al livello stabilito nelle rispettive tabelle figuranti nell'allegato 2-A dopo una riduzione unilaterale.
Art. 2.7
ARTICOLO 2.7
Amministrazione e applicazione dei contingenti tariffari
1. Ciascuna delle Parti amministra e applica i contingenti tariffari (di seguito "CT") fissati nell'appendice 2-A-1 della rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A in conformita' dell'articolo XIII del GATT 1994, comprese le note interpretative, e dell'accordo sulle procedure di concessione delle licenze di importazione, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC.
2. Ciascuna delle Parti:
a) provvede a che le procedure di amministrazione dei CT che applica siano trasparenti, accessibili al pubblico, tempestive, non discriminatorie, rispondenti alle condizioni del mercato, comportino oneri minimi per il commercio e rispecchino le preferenze degli utilizzatori finali;
b) provvede a che ogni soggetto di una Parte che soddisfi i requisiti legali e amministrativi della Parte importatrice abbia diritto di chiedere l'assegnazione di un CT dalla Parte e di vedere presa in considerazione la sua domanda. A meno che le Parti dispongano diversamente con decisione del comitato per il commercio di merci, ogni trasformatore, dettagliante, ristorante, albergo, distributore di servizi alimentari o istituzione od ogni altro soggetto ha diritto di chiedere l'assegnazione di un CT e di vedere presa in considerazione la sua domanda. Gli oneri per i servizi relativi a una domanda di assegnazione di un CT sono limitati al costo effettivo dei servizi prestati;
c) non assegna, tranne nei casi specificati nell'appendice 2-A-1 della rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A, quote di un CT a un gruppo di produttori, non subordina l'assegnazione di un CT all'acquisto di merci di produzione interna o non limita l'assegnazione di un CT ai trasformatori; e
d) assegna i CT in quantita' commercialmente utili e, per quanto possibile, nelle quantita' richieste dagli importatori. Salvo diversa indicazione nelle disposizioni per ogni CT e nella linea tariffaria applicabile dell'appendice 2-A-1 della tabella della Parte figurante nell'allegato 2-A, ogni CT assegnato e' valido per un articolo o un insieme di articoli soggetti a un particolare CT, indipendentemente dalle caratteristiche o dalla qualita' dell'articolo o dell'insieme di articoli, e non e' subordinato all'uso finale o alla dimensione della confezione dell'articolo o dell'insieme di articoli.
3. Ciascuna delle Parti designa le entita' responsabili dell'amministrazione dei CT.
4. Ciascuna delle Parti si adopera per amministrare i propri CT in un modo che permetta agli importatori di utilizzare per intero le quantita' dei CT.
5. Nessuna delle Parti puo' subordinare la domanda o l'utilizzazione dei CT alla riesportazione di una merce.
6. Su richiesta scritta di una di esse, le Parti si consultano circa il modo in cui una di esse amministra i propri CT.
7. Salvo diversa disposizione nell'appendice 2-A-1 della rispettiva tabella figurante nell'allegato 2-A, ciascuna delle Parti mette a disposizione dei richiedenti l'intera quantita' del CT specificato in tale appendice a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo per il primo anno e dalla data anniversaria della sua entrata in vigore per ogni anno successivo. Nel corso di ogni anno l'autorita' amministratrice della Parte importatrice pubblica tempestivamente sul proprio sito Internet accessibile al pubblico i tassi di utilizzazione e le quantita' restanti disponibili per ogni CT.
Art. 2.8
ARTICOLO 2.8
Trattamento nazionale
Ciascuna delle Parti accorda un trattamento nazionale alle merci dell'altra Parte in conformita' dell'articolo III del GATT 1994 e delle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
Art. 2.9
ARTICOLO 2.9
Restrizioni delle importazioni e delle esportazioni
Nessuna delle Parti puo' adottare o mantenere divieti o restrizioni diversi da dazi, imposte o altri oneri sull'importazione di merci dell'altra Parte o sull'esportazione o la vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra Parte, in conformita' dell'articolo XI del GATT 1994 e delle relative note interpretative.
A questo scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
Art. 2.10
ARTICOLO 2.10
Diritti e altri oneri sulle importazioni
Ciascuna delle Parti dispone che i diritti e gli oneri di qualsiasi natura (diversi dai dazi doganali e dalle voci che sono escluse dalla definizione di dazio doganale di cui all'articolo 2.3, lettere a), b) e d)) imposti sulle importazioni o in relazione ad esse siano di
importo corrispondente al costo approssimativo dei servizi prestati, non siano calcolati ad valorem e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna o una tassazione delle importazioni a scopi fiscali.
Art. 2.11
ARTICOLO 2.11
Dazi, tasse o altri diritti e oneri sulle esportazioni
Nessuna delle Parti puo' mantenere in vigore o istituire dazi, tasse o altri diritti e oneri imposti sulle esportazioni di merci dell'altra Parte o in relazione ad esse o tasse, diritti e oneri interni sulle merci esportate verso l'altra Parte superiori a quelli che gravano sulle merci simili destinate alla vendita sul mercato interno.
Art. 2.12
ARTICOLO 2.12
Valutazione in dogana
L'accordo sull'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994 contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "l'accordo sulla valutazione in dogana"), e' incorporato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis. Le riserve e le opzioni previste dall'articolo 20 e dai paragrafi da 2 a 4 dell'allegato III dell'accordo sulla valutazione in dogana non si applicano.
Art. 2.13
ARTICOLO 2.13
Imprese commerciali di Stato
1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi esistenti in forza dell'articolo XVII del GATT 1994, delle sue note interpretative e dell'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994, figuranti nell'allegato 1A dell'accordo OMC, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
2. Se una Parte chiede all'altra Parte informazioni su casi particolari di imprese commerciali di Stato, il loro modo di funzionamento e l'effetto delle loro attivita' sugli scambi bilaterali, la Parte interpellata tiene conto della necessita' di assicurare la massima trasparenza possibile, fatto salvo l'articolo XVII.4(d) del GATT 1994 sulle informazioni riservate.
Art. 2.14
ARTICOLO 2.14
Eliminazione delle misure non tariffarie settoriali
1. Le Parti mettono in atto i loro impegni sulle misure non tariffarie settoriali relative alle merci conformemente agli impegni fissati negli allegati da 2-B a 2-E.
2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e su richiesta di una di esse, le Parti si consultano per esaminare la possibilita' di estendere la portata dei loro impegni sulle misure non tariffarie settoriali relative alle merci.
Art. 2.15
ARTICOLO 2.15
Eccezioni generali
1. Le Parti dichiarano che i loro diritti ed obblighi esistenti in forza dell'articolo XX del GATT 1994 e delle relative note interpretative, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte, si applicano al commercio delle merci oggetto del presente accordo, mutatis mutandis.
2. Le Parti convengono che, prima di adottare le misure di cui all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, la Parte che intende adottare le misure fornisce all'altra Parte tutte le informazioni utili per trovare una soluzione accettabile per entrambe. Le Parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere le difficolta'. Se un accordo non e' raggiunto entro 30 giorni dalla comunicazione di tali informazioni, la Parte puo' applicare le misure di cui al presente articolo alle merci in questione. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o un esame preliminari, la Parte che intende adottare le misure puo' applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per fare fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte.
Art. 2.16
ARTICOLO 2.16
Comitato per il commercio di merci
1. Il comitato per il commercio di merci, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), si riunisce su richiesta di una Parte o del comitato per il commercio per esaminare ogni questione attinente al presente capo ed e' composto di rappresentanti delle Parti.
2. Il comitato ha le seguenti funzioni:
a) promuovere il commercio delle merci tra le Parti, anche per mezzo di consultazioni sull'accelerazione e sull'estensione della soppressione dei dazi e sull'estensione della portata degli impegni sulle misure non tariffarie previste dal presente accordo, e se del caso su altre questioni;
b) esaminare le misure tariffarie e non tariffarie relative al commercio delle merci tra le Parti e, se del caso, sottoporre tali questioni all'esame del comitato per il commercio,
qualora tali funzioni non siano state affidate ai corrispondenti gruppi di lavoro istituiti a norma dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro).
Art. 2.17
ARTICOLO 2.17
Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa
1. Le Parti convengono che la cooperazione amministrativa e' indispensabile per l'attuazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente capo e riaffermano il loro impegno a combattere le irregolarita' e le frodi nel settore doganale e nei campi connessi.
2. Qualora una Parte constati, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi, su richiesta di tale Parte il comitato doganale si riunisce, entro 20 giorni dalla richiesta, per trovare, in via d'urgenza, una soluzione alla situazione. Le consultazioni svoltesi nel quadro del comitato doganale saranno considerate come aventi la stessa funzione delle consultazioni di cui all'articolo 14.3 (Consultazioni).
Art. 3.1
ARTICOLO 3.1
Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale
1. Se, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, merci originarie di una Parte sono importate nel territorio dell'altra Parte in quantitativi cosi' accresciuti, in termini assoluti o in relazione alla produzione nazionale, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio a un'industria nazionale che produce merci simili o direttamente concorrenti, la Parte importatrice puo' adottare le misure di cui al paragrafo 2, alle condizioni e secondo le procedure indicate nella presente sezione.
2. La Parte importatrice puo' adottare una misura di salvaguardia bilaterale che:
a) sospende l'ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sulla merce interessata prevista dal presente accordo; o
b) aumenta l'aliquota del dazio doganale sulla merce fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote:
i) l'aliquota del dazio doganale NPF applicata alla merce in vigore al momento dell'adozione della misura;
ii) l'aliquota di base del dazio doganale indicata nelle tabelle figuranti nell'allegato 2-A (Soppressione dei dazi doganali) ai sensi dell'articolo 2.5.2 (Soppressione dei dazi doganali).
Art. 3.2
ARTICOLO 3.2
Condizioni e limitazioni
1. Una Parte notifica per iscritto all'altra Parte l'apertura di un'inchiesta ai sensi del paragrafo 2 e si consulta con essa il piu' presto possibile prima dell'applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale, al fine di procedere a un esame delle informazioni risultanti dall'inchiesta e a uno scambio di opinioni sulla misura.
2. Una Parte applica una misura di salvaguardia bilaterale soltanto a seguito di un'inchiesta delle sue autorita' competenti in conformita' degli articoli 3 e 4.2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia contenuto nell'allegato 1A dell'accordo dell'OMC (di seguito "l'accordo sulle misure di salvaguardia") e a tale scopo gli articoli 3 e 4.2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
3. Nell'effettuare l'inchiesta di cui al paragrafo 2, la Parte si conforma alle disposizioni dell'articolo 4.2, lettera a) dell'accordo sulle misure di salvaguardia e a tale scopo l'articolo 4.2, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia e' integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis.
4. Le Parti provvedono a che le rispettive autorita' competenti concludano tale inchiesta entro un anno dalla data di apertura.
5 Le Parti non applicano una misura di salvaguardia bilaterale:
a) se non nella misura e per il tempo necessari per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento;
b) per un periodo superiore a due anni; tale periodo puo' tuttavia essere prorogato al massimo di due anni se le autorita' competenti della Parte importatrice determinano, secondo le procedure specificate nel presente articolo, che la misura continua a essere necessaria per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento e che esistono prove del fatto che l'industria procede all'adeguamento, a condizione che il periodo totale di applicazione della misura di salvaguardia, comprendente il periodo di applicazione iniziale e la sua proroga, non superi i quattro anni;
c) oltre la scadenza del periodo transitorio, tranne nei casi in cui vi sia il consenso dell'altra Parte.
6. Quando una Parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale e' quella che, secondo la tabella figurante nell'allegato 2-A (Soppressione dei dazi doganali), sarebbe stata in vigore in assenza della misura.
Art. 3.3
ARTICOLO 3.3
Misure provvisorie
In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte puo' applicare una misura di salvaguardia bilaterale in via provvisoria se accerta preliminarmente che e' chiaramente dimostrato che le importazioni di una merce originaria dell'altra Parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria nazionale. La durata di una misura provvisoria non supera i 200 giorni, periodo durante il quale la Parte si conforma alle disposizioni dell'articolo 3.2, paragrafi 2 e 3. La Parte rimborsa sollecitamente gli aumenti della tariffa se l'inchiesta di cui all'articolo 3.2, paragrafo 2, non permette di stabilire che i requisiti di cui all'articolo 3.1 sono soddisfatti. La durata di una misura provvisoria e' inclusa del periodo di cui all'articolo 3.2, paragrafo 5, lettera b).
Art. 3.4
ARTICOLO 3.4
Compensazione
1. Una Parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale consulta l'altra Parte per concordare un'adeguata compensazione di liberalizzazione degli scambi in forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti o equivalenti al valore dei dazi supplementari che si prevede risulteranno dalla misura di salvaguardia. La Parte offre la possibilita' di procedere a tali consultazioni entro 30 giorni dall'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.
2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non permettono di giungere a un accordo sulla compensazione di liberalizzazione degli scambi entro 30 giorni dall'inizio delle consultazioni, la Parte le cui merci sono oggetto della misura di salvaguardia puo' sospendere l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti alla Parte che applica la misura di salvaguardia.
3. Il diritto di sospensione di cui al paragrafo 2 non e' esercitato per i primi 24 mesi durante i quali e' in vigore la misura di salvaguardia bilaterale, a condizione che essa sia conforme alle disposizioni del presente accordo.
Art. 3.5
ARTICOLO 3.5
Definizioni
Ai fini della presente sezione:
i termini grave pregiudizio e minaccia di grave pregiudizio si intendono secondo le definizioni dell'articolo 4.1, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A tale scopo, l'articolo 4.1, lettere a) e b), e' incorporato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis;
per periodo transitorio si intende, per una merce, il periodo che va dalla data d'entrata in vigore del presente accordo a 10 anni dopo la data di completamento della riduzione o della soppressione dei dazi, secondo il caso di ciascuna merce.
Art. 3.6
ARTICOLO 3.6
Misure di salvaguardia agricole
1. Una Parte puo' applicare una misura in forma di dazio doganale piu' elevato su una merce agricola originaria compresa nella rispettiva tabella dell'allegato 3, in conformita' delle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8, se il volume complessivo delle importazioni di tali merci in un anno supera il livello di soglia indicato nella rispettiva tabella dell'allegato 3.
2. L'aliquota del dazio di cui al paragrafo 1 non e' superiore alla piu' bassa tra l'aliquota NPF applicata prevalente, l'aliquota NPF applicata in vigore il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente accordo e l'aliquota indicata nella tabella della Parte figurante nell'allegato 3.
3. I dazi che ciascuna delle Parti applica a norma del paragrafo 1 sono fissati secondo la rispettiva tabella dell'allegato 3.
4. Le Parti non applicano o mantengono in vigore una misura di salvaguardia agricola ai sensi del presente articolo e contemporaneamente, per la stessa merce:
a) una misura di salvaguardia bilaterale ai sensi dell'articolo 3.1;
b) una misura di cui all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo sulle misure di salvaguardia; o
c) una misura di salvaguardia speciale di cui all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura.
5. Le Parti applicano ogni misura di salvaguardia agricola in modo trasparente. Entro 60 giorni dall'istituzione di una misura di salvaguardia agricola, la Parte che applica la misura la notifica per iscritto all'altra Parte e fornisce ogni informazione utile al riguardo. Su richiesta scritta della Parte esportatrice, le Parti si consultano circa l'applicazione della misura.
6. Le modalita' di applicazione e il funzionamento del presente articolo possono essere esaminati dal comitato per il commercio di merci di cui all'articolo 2.16 (Comitato per il commercio di merci).
7. Le Parti non applicano o mantengono in vigore una misura di salvaguardia agricola su una merce agricola originaria:
a) se il periodo indicato nelle disposizioni sulle misure di salvaguardia agricole della rispettiva tabella dell'allegato 3 e' scaduto; o
b) se la misura aumenta il dazio contingentale per una merce soggetta a un CT indicato nell'appendice 2-A-1 della tabella dell'allegato 2-A (Soppressione dei dazi doganali).
8. Le forniture delle merci in questione che erano in corso sulla base di un contratto stipulato prima che fosse imposto il dazio addizionale di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono esentate da tale dazio addizionale, a condizione che possano essere conteggiate nel volume delle importazioni delle merci in questione durante l'anno successivo ai fini dell'applicazione, in quell'anno, delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
Art. 3.7
ARTICOLO 3.7
Misure di salvaguardia globali
1. Ciascuna delle Parti mantiene i propri diritti e obblighi quali risultano dall'articolo XIX del GATT 1994 e dall'accordo sulle misure di salvaguardia. Salvo diversa disposizione del presente articolo, il presente accordo non conferisce diritti o impone obblighi supplementari alle Parti per quanto riguarda le misure adottate ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
2. Su richiesta dell'altra Parte, e a condizione che essa abbia un interesse sostanziale, la Parte che intende adottare misure di salvaguardia comunica immediatamente per iscritto tutte le informazioni pertinenti sull'apertura di un'inchiesta di salvaguardia, le conclusioni provvisorie e le conclusioni definitive dell'inchiesta.
3. Ai fini del presente articolo, si considera che una Parte abbia un interesse sostanziale se e' uno dei cinque maggiori fornitori delle merci importate durante il piu' recente triennio, in termini di volume o di valore assoluto.
4. Le Parti non applicano contemporaneamente, nei riguardi della stessa merce:
a) una misura di salvaguardia bilaterale di cui all'articolo 3.1; e
b) una misura di cui all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo sulle misure di salvaguardia.
5. Le Parti non fanno ricorso alle disposizioni del capo 14 (Risoluzione delle controversie) per questioni attinenti alla presente sezione.
Art. 3.8
ARTICOLO 3.8
Disposizioni generali
1. Salvo diversa disposizione del presente capo, le Parti mantengono i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo VI del GATT 1994, dall'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A all'accordo OMC (di seguito "l'accordo antidumping") e dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "l'accordo SMC").
2. Le Parti convengono che i dazi antidumping e i dazi compensativi devono essere utilizzati in piena conformita' con le pertinenti disposizioni dell'OMC ed essere basati su un sistema equo e trasparente per quanto riguarda i procedimenti che interessano le merci originarie dell'altra Parte. A questo scopo le Parti provvedono, immediatamente dopo l'istituzione di misure provvisorie e in ogni caso prima della decisione definitiva, a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali che sono alla base della decisione di applicare le misure, fatti salvi l'articolo 6.5 dell'accordo antidumping e l'articolo 12.4 dell'accordo SMC. Le comunicazioni sono fatte per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni.
3. Affinche' le inchieste sui dazi antidumping o compensativi possano essere effettuate con la massima efficienza, e in particolare tenendo conto dell'adeguato diritto di difesa, le Parti accettano l'uso della lingua inglese per i documenti presentati nell'ambito di tali inchieste. Quanto disposto nel presente paragrafo non preclude alla Corea il diritto di chiedere un chiarimento scritto in lingua coreana se:
a) il significato dei documenti presentati non e' considerato dalle autorita' coreane sufficientemente chiaro ai fini dell'inchiesta sui dazi antidumping o compensativi; e
b) la richiesta e' strettamente limitata alla parte che non e' sufficientemente chiara ai fini dell'inchiesta sui dazi antidumping o compensativi.
4. Purche' lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato, alle parti interessate e' data la possibilita' di essere sentite e di esprimere il loro punto di vista nel quadro delle inchieste sui dazi antidumping o compensativi.
Art. 3.9
ARTICOLO 3.9
Notifica
1. Dopo che le autorita' competenti di una Parte hanno ricevuto una domanda debitamente documentata di istituzione di un dazio antidumping riguardante importazioni provenienti dall'altra Parte, e al piu' tardi 15 giorni prima dell'apertura di un'inchiesta, la Parte notifica per iscritto all'altra Parte il ricevimento della domanda.
2. Dopo che le autorita' competenti di una Parte hanno ricevuto una domanda debitamente documentata di istituzione di un dazio compensativo riguardante importazioni provenienti dall'altra Parte, e prima dell'apertura di un'inchiesta, la Parte notifica per iscritto all'altra Parte il ricevimento della domanda e propone all'altra Parte una riunione di consultazione con le sue autorita' competenti sulla domanda.
Art. 3.10
ARTICOLO 3.10
Considerazione degli interessi pubblici
Le Parti si sforzano di prendere in considerazione gli interessi pubblici prima di istituire un dazio antidumping o un dazio compensativo.
Art. 3.11
ARTICOLO 3.11
Inchiesta successiva alla cessazione di misure
a seguito di un riesame
Le Parti convengono di esaminare con particolare attenzione ogni domanda di apertura di un'inchiesta antidumping relativa a una merce originaria dell'altra Parte e per la quale nel corso dei 12 mesi precedenti sia cessata l'applicazione di misure antidumping a seguito di un riesame. Se dall'esame preliminare all'apertura non risulta che le circostanze sono mutate, l'inchiesta non ha luogo.
Art. 3.12
ARTICOLO 3.12
Valutazione cumulativa
Se importazioni da piu' paesi sono simultaneamente oggetto di un'inchiesta relativa a dazi antidumping o compensativi, una Parte esamina con particolare attenzione se la valutazione cumulativa dell'effetto delle importazioni dell'altra Parte e' appropriata tenendo conto delle condizioni di concorrenza tra le merci importate e delle condizioni di concorrenza tra le merci importate e le merci simili di produzione interna.
Art. 3.13
ARTICOLO 3.13
Criterio della soglia minima applicabile al riesame
1. Ogni misura oggetto di un riesame ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo antidumping cessa di essere applicata se e' stabilito che il probabile margine di dumping ricorrente e' inferiore alla soglia minima fissata all'articolo 5.8 dell'accordo antidumping.
2. Quando sono determinati margini individuali ai sensi dell'articolo 9.5 dell'accordo antidumping, non sono imposti dazi agli esportatori o ai produttori della Parte esportatrice per i quali sia stabilito, sulla base di vendite all'esportazione rappresentative, che il margine di dumping e' inferiore alla soglia minima fissata all'articolo 5.8 dell'accordo antidumping.
Art. 3.14
ARTICOLO 3.14
Regola del dazio inferiore
Se una Parte decide di imporre un dazio antidumping o un dazio compensativo, l'ammontare di tale dazio non supera il margine di dumping o di sovvenzione compensabile ed e' inferiore ad esso se tale dazio inferiore e' sufficiente ad eliminare il pregiudizio per l'industria nazionale.
Art. 3.15
ARTICOLO 3.15
Risoluzione delle controversie
Le Parti non fanno ricorso alle disposizioni del capo 14 (Risoluzione delle controversie) per questioni attinenti alla presente sezione.
Art. 3.16
ARTICOLO 3.16
Gruppo di lavoro "cooperazione in materia di difesa commerciale"
1. Il gruppo di lavoro "Cooperazione in materia di difesa commerciale", istituito in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), e' una sede di dialogo per la cooperazione in materia di difesa commerciale.
2. I compiti del gruppo di lavoro sono i seguenti:
a) migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche delle leggi, delle politiche e delle prassi delle Parti in materia di difesa commerciale;
b) controllare l'attuazione del presente capo;
c) migliorare la cooperazione tra le autorita' delle Parti competenti in materia di difesa commerciale;
d) costituire per le Parti una sede per lo scambio di informazioni su questioni concernenti le misure antidumping, antisovvenzioni e compensative e le misure di salvaguardia;
e) costituire per le Parti una sede di discussione di altre questioni di comune interesse, tra cui:
i) le questioni internazionali in materia di difesa commerciale, comprese quelle relative ai negoziati sulle regole del ciclo di Doha dell'OMC;
ii) le pratiche delle autorita' competenti delle Parti nelle inchieste sui dazi antidumping e compensativi, come il ricorso ai "dati disponibili" e le procedure di verifica;
f) cooperare su ogni altra questione per la quale le Parti considerino necessario cooperare.
3. Il gruppo di lavoro si riunisce di norma una volta all'anno; se necessario, riunioni supplementari possono essere organizzate su richiesta di una delle Parti.
Art. 4.1
ARTICOLO 4.1
Conferma dell'accordo TBT
Le Parti confermano i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dall'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo OMC (di seguito "l'accordo TBT") che e' incorporato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis.
Art. 4.2
ARTICOLO 4.2
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformita', come definiti nell'accordo TBT, che possono avere un'incidenza sugli scambi commerciali di merci tra le Parti.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente capo non si applica:
a) alle specificazioni tecniche predisposte da amministrazioni pubbliche per le loro necessita' di produzione e di consumo; o
b) alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato 1A all'accordo OMC (di seguito "l'accordo SPS").
3. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato 1 dell'accordo TBT.
Art. 4.3
ARTICOLO 4.3
Cooperazione comune
1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformita' al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l'accesso ai rispettivi mercati. A questo scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni di regolamentazione ai livelli orizzontale e settoriale.
2. Nel quadro della loro cooperazione bilaterale, le Parti si adoperano per identificare, sviluppare e promuovere iniziative volte a facilitare gli scambi commerciali, che possono consistere, tra l'altro:
a) nel rafforzare la cooperazione in materia di regolamentazione mediante, ad esempio, lo scambio di informazioni, esperienze e dati e la cooperazione scientifica e tecnica al fine di migliorare la qualita' e il livello delle loro regolamentazioni tecniche e di utilizzare in modo efficiente le risorse esistenti;
b) nel semplificare, se opportuno, le regolamentazioni tecniche, le norme e le procedure di valutazione della conformita';
c) se le Parti lo convengono e se opportuno, per esempio nel caso in cui non esistano norme internazionali, nell'evitare inutili divergenze di approccio alle regolamentazioni e alle procedure di valutazione della conformita', e nell'adoperarsi per far convergere o uniformare le prescrizioni tecniche; e
d) nel promuovere e nello stimolare la cooperazione bilaterale tra i rispettivi organismi pubblici o privati, competenti per quanto riguarda la metrologia, la normazione, le prove, la certificazione e l'accreditamento.
3. Su richiesta, una Parte prende nella dovuta considerazione le proposte di cooperazione avanzate dall'altra Parte in relazione al presente capo.
Art. 4.4
ARTICOLO 4.4
Regolamentazioni tecniche
1. Le Parti convengono di fare per quanto possibile uso delle buone pratiche di regolamentazione previste nell'accordo TBT. In particolare, le Parti convengono:
a) di adempiere i loro obblighi in fatto di trasparenza, secondo le disposizioni dell'accordo TBT;
b) di utilizzare le norme internazionali pertinenti come base per le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformita', tranne nei casi in cui tali norme internazionali siano un mezzo inefficace o inappropriato per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti, e, qualora le norme internazionali non siano state utilizzate come base, di spiegare all'altra Parte, a sua richiesta, le ragioni per le quali tali norme sono state giudicate inappropriate o inefficaci in relazione allo scopo perseguito;
c) quando una Parte ha adottato o propone di adottare una regolamentazione tecnica, di fornire all'altra Parte, a sua richiesta, le informazioni disponibili riguardanti l'obiettivo, la base giuridica e la motivazione della regolamentazione tecnica;
d) di istituire meccanismi che consentano di fornire migliori informazioni sulle regolamentazioni tecniche (anche mediante un sito web pubblico) agli operatori economici dell'altra Parte, in particolare di fornire senza indebito ritardo all'altra Parte o ai suoi operatori economici, a loro richiesta, informazioni scritte e, se opportune e disponibili, istruzioni scritte su come conformarsi alle loro regolamentazioni tecniche;
e) di prendere in adeguata considerazione le opinioni dell'altra Parte se una parte del processo di elaborazione di una regolamentazione tecnica e' oggetto di una consultazione pubblica, e di rispondere per iscritto, a sua richiesta, alle osservazioni formulate dall'altra Parte;
f) nel caso di notifiche effettuate in applicazione dell'accordo TBT, di concedere all'altra Parte un periodo di almeno 60 giorni dalla notificazione per formulare osservazioni scritte sulla proposta;
g) di lasciare un intervallo di tempo sufficiente tra la pubblicazione delle regolamentazioni tecniche e la loro entrata in vigore affinche' gli operatori economici dell'altra Parte possano conformarvisi, tranne nei casi in cui insorgano o rischino di insorgere problemi urgenti di sicurezza, sanita', protezione dell'ambiente o sicurezza nazionale, e, se possibile, di prendere nella dovuta considerazione le richieste ragionevoli di prorogare il termine concesso per formulare osservazioni.
2. Ciascuna delle Parti si adopera affinche' gli operatori economici e le altre persone interessate dell'altra Parte possano partecipare alle consultazione pubbliche ufficiali riguardanti l'elaborazione delle regolamentazioni tecniche, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle proprie persone giuridiche o fisiche.
3. Ciascuna delle Parti si adopera per applicare le regolamentazioni tecniche in modo uniforme e coerente su tutto il proprio territorio. Se la Corea informa la Parte UE di un problema di natura commerciale conseguente a modifiche della legislazione di Stati membri dell'Unione europea che la Corea considera non compatibili con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea , la Parte UE fa tutto quanto e' in suo potere per trovare una rapida soluzione del problema.
Art. 4.5
ARTICOLO 4.5
Norme
1. Le Parti confermano il loro impegno, secondo gli obblighi previsti dall'articolo 4.1 dell'accordo TBT, a far si' che i rispettivi enti di normazione accettino e rispettino il codice di buona prassi per l'elaborazione e l'adozione di norme, figurante nell'allegato 3 all'accordo TBT, e rispettano i principi enunciati nelle Decisioni e raccomandazioni adottate dal Comitato dal 1° gennaio 1995, G/TBT/1/rev.8, 23 maggio 2002, Sezione IX (Decisione del comitato sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all'allegato 3 dell'accordo) pubblicate dal Comitato dell'OMC per gli ostacoli tecnici al commercio.
2. Le Parti si impegnano a scambiare informazioni:
a) sull'uso che fanno delle norme in relazione alle regolamentazioni tecniche;
b) sui rispettivi processi di normazione e la misura in cui utilizzano le norme internazionali come base delle loro norme nazionali e regionali; e
c) sugli accordi di cooperazione messi in atto da ciascuna delle Parti in materia di normazione, per esempio informazioni sulle questioni di normazione negli accordi di libero scambio con terzi.
Art. 4.6
ARTICOLO 4.6
Valutazione della conformita' e accreditamento
1. Le Parti riconoscono che esistono numerosi meccanismi per facilitare l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformita' espletate nel territorio dell'altra Parte, tra cui:
a) accordi sull'accettazione reciproca dei risultati delle procedure di valutazione della conformita' relative a regolamentazioni tecniche specifiche, espletate da organismi situati nel territorio dell'altra Parte;
b) procedure di accreditamento di organismi di valutazione della conformita' situati nel territorio dell'altra Parte;
c) la designazione, da parte dei pubblici poteri, di organismi di valutazione della conformita' situati nel territorio dell'altra Parte;
d) il riconoscimento, ad opera di una Parte, dei risultati di procedure di valutazione della conformita' espletate nel territorio dell'altra Parte;
e) accordi volontari tra organismi di valutazione della conformita' situati nel territorio di ciascuna delle Parti; e
f) l'accettazione dalla Parte importatrice della dichiarazione di conformita' di un fornitore.
2. Tenuto conto in particolare di queste considerazioni, le Parti si impegnano a:
a) intensificare gli scambi di informazioni su questi e simili meccanismi al fine di facilitare l'accettazione dei risultati delle valutazioni della conformita';
b) scambiare informazioni sulle procedure di valutazione della conformita', in particolare sui criteri utilizzati per scegliere idonee procedure di valutazione della conformita' per prodotti specifici;
c) scambiare informazioni sulla politica di accreditamento e considerare in che modo utilizzare al meglio le norme internazionali per l'accreditamento e gli accordi internazionali che coinvolgono gli organismi di accreditamento delle Parti, per esempio mediante i meccanismi dell'International Laboratory Accreditation Cooperation e dell'International Accreditation Forum; e,
d) conformemente all'articolo 5.1.2 dell'accordo TBT, a non esigere procedure di valutazione della conformita' piu' rigorose del necessario.
3. I principi e le procedure stabiliti per quanto riguarda l'elaborazione e l'adozione di regolamentazioni tecniche a norma dell'articolo 4.4 al fine di evitare inutili ostacoli al commercio e di assicurare la trasparenza e la non discriminazione si applicano anche alle procedure obbligatorie di valutazione della conformita'.
Art. 4.7
ARTICOLO 4.7
Vigilanza del mercato
Le Parti si impegnano a scambiare opinioni sulle attivita' di vigilanza del mercato e di controllo del rispetto della regolamentazione.
Art. 4.8
ARTICOLO 4.8
Oneri della valutazione di conformita'
Le Parti riaffermano il loro obbligo, previsto dall'articolo 5.2.5 dell'accordo TBT, di assicurare che gli oneri della valutazione obbligatoria della conformita' dei prodotti importati siano equi in relazione agli oneri imposti per la valutazione della conformita' di prodotti simili di origine nazionale od originari di altri paesi, tenendo conto dei costi di comunicazione, trasporto e degli altri costi risultanti dalla diversa ubicazione degli impianti del richiedente e dell'organismo di valutazione della conformita', e si impegnano ad applicare questo principio nei campi oggetto del presente capo.
Art. 4.9
ARTICOLO 4.9
Marcatura ed etichettatura
1. Le Parti prendono atto della disposizione del paragrafo 1 dell'allegato 1 dell'accordo TBT, secondo cui una regolamentazione tecnica puo' includere o avere esclusivamente per oggetto prescrizioni relative alla marcatura o all'etichettatura e convengono che, qualora le rispettive regolamentazioni tecniche prevedano obblighi di marcatura od etichettatura, rispetteranno i principi dell'articolo 2.2 dell'accordo TBT, secondo i quali le regolamentazioni tecniche non devono avere il fine o l'effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale e non devono essere piu' restrittivi del commercio di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo.
2. In particolare, le Parti convengono che, qualora una Parte imponga obblighi di marcatura o etichettatura dei prodotti:
a) la Parte si adopera per ridurre al minimo gli obblighi relativi alla marcatura o all'etichettatura, se queste non hanno rilevanza per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto. Qualora sia imposto un obbligo di etichettatura per altri scopi, ad esempio per scopi fiscali, tale obbligo e' formulato in modo da non essere piu' restrittivo del commercio di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo;
b) la Parte puo' specificare la forma dell'etichettatura o della marcatura, ma non imporre al riguardo alcuna autorizzazione, registrazione o certificazione preventiva. Questa disposizione fa salvo il diritto della Parte di imporre un'autorizzazione preventiva delle informazioni specifiche da indicare nell'etichettatura o nella marcatura in applicazione della regolamentazione interna pertinente;
c) qualora imponga l'uso di un numero d'identificazione esclusivo da parte degli operatori economici, la Parte comunica tale numero agli operatori economici dell'altra Parte senza indebito ritardo e senza discriminazioni;
d) la Parte conserva la facolta' di esigere che le informazioni figurino nella marcatura o nell'etichettatura in una lingua determinata. Qualora un sistema internazionale di nomenclatura sia accettato dalle Parti, esso puo' essere utilizzato. L'uso simultaneo di altre lingue non e' vietato, purche' le informazioni fornite nelle altre lingue siano identiche a quelle fornite nella lingua determinata oppure le informazioni fornite nella lingua supplementare non costituiscano un'asserzione ingannevole circa il prodotto; e
e) la Parte, nei casi in cui ritenga che cio' non comprometta il raggiungimento di obiettivi legittimi in forza dell'accordo TBT, si adopera per accettare l'uso di etichette non permanenti o staccabili, o di una marcatura o etichettatura figurante nella documentazione di accompagnamento anziche' fisicamente apposta sul prodotto.
Art. 4.10
ARTICOLO 4.10
Meccanismo di coordinamento
1. Le Parti convengono di nominare coordinatori TBT e di informare adeguatamente l'altra Parte quando nominano un nuovo coordinatore. I coordinatori TBT cooperano per facilitare l'applicazione del presente capo e la cooperazione tra le Parti su ogni questione attinente al presente capo.
2. Le funzioni del coordinatore sono le seguenti:
a) controllo dell'applicazione e dell'amministrazione del presente capo, esame sollecito di qualsiasi questione che una delle Parti sollevi per quanto riguarda l'elaborazione, l'adozione, l'applicazione o il rispetto di norme, regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformita' e, a richiesta di una delle Parti, consultazione su ogni questione attinente al presente capo;
b) rafforzamento della cooperazione nell'elaborazione e nel miglioramento di norme, regolamentazioni tecniche e procedure di valutazione della conformita';
c) instaurazione di dialoghi su questioni attinenti alla regolamentazione, se opportuno, conformemente all'articolo 4.3;
d) costituzione di gruppi di lavoro, che possono comprendere o prevedere la consultazione di esperti e soggetti interessati non appartenenti al settore pubblico, come convenuto dalle Parti;
e) scambio di informazioni sugli sviluppi intervenuti in sedi non pubbliche, regionali e multilaterali, riguardanti le norme, le regolamentazioni tecniche e le procedure di valutazione della conformita'; e
f) riesame del presente capo alla luce di ogni sviluppo che intervenga nel quadro dell'accordo TBT.
3. I coordinatori comunicano tra loro nei modi convenuti e atti a un esercizio efficiente ed efficace delle loro funzioni.
Art. 5.1
ARTICOLO 5.1
Obiettivo
1. Il presente capo ha l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio delle misure sanitarie e fitosanitarie, tutelando in pari tempo la vita e la salute degli esseri umani, degli animali e delle piante nel territorio delle Parti.
2. Il presente capo mira altresi' a rafforzare la cooperazione tra le Parti sulle questioni del benessere degli animali, tenendo conto di diversi fattori, come le condizioni del settore zootecnico delle Parti.
Art. 5.2
ARTICOLO 5.2
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie di una Parte che possono incidere, direttamente o indirettamente, sul commercio tra le Parti.
Art. 5.3
ARTICOLO 5.3
Definizione
Ai fini del presente capo, per misura sanitaria o fitosanitaria si intende qualsiasi misura definita nel paragrafo 1 dell'allegato A dell'accordo SPS.
Art. 5.4
ARTICOLO 5.4
Diritti e obblighi
Le Parti riaffermano i propri diritti e obblighi stabiliti dall'accordo SPS.
Art. 5.5
ARTICOLO 5.5
Trasparenza e scambio di informazioni
Le Parti:
a) perseguono la trasparenza per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie applicabili al commercio;
b) si adoperano per migliorare la comprensione reciproca delle rispettive misure sanitarie e fitosanitarie e la loro applicazione;
c) scambiano informazioni su questioni relative all'elaborazione e all'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie che incidono o possono incidere sul commercio tra le Parti al fine di ridurre al minimo i loro effetti negativi sul commercio; e
d) comunicano, su richiesta di una Parte, i requisiti che si applicano all'importazione di determinati prodotti.
Art. 5.6
ARTICOLO 5.6
Norme internazionali
Le Parti:
a) cooperano, su richiesta di una Parte, per giungere a una concezione comune dell'applicazione delle norme internazionali nei campi che incidono o possono incidere sui reciproci scambi commerciali al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi su di essi; e
b) cooperano nell'elaborazione di norme, orientamenti e raccomandazioni internazionali.
Art. 5.7
ARTICOLO 5.7
Requisiti per l'importazione
1. I requisiti generali per l'importazione di una Parte si applicano all'intero territorio dell'altra Parte.
2. Requisiti specifici supplementari per l'importazione possono essere imposti alla Parte esportatrice o a parti di essa in funzione dello status zoosanitario o fitosanitario della Parte esportatrice o di parti di essa determinato dalla Parte importatrice sulla base delle linee guida e delle norme dell'accordo SPS, della commissione del Codex Alimentarius, dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (di seguito "UIE") e della convenzione internazionale per la protezione delle piante (di seguito "IPPC").
Art. 5.8
ARTICOLO 5.8
Misure zoosanitarie e fitosanitarie
1. Le Parti riconoscono le nozioni di zona indenne da organismi nocivi o malattie e di zona a bassa prevalenza di organismi nocivi o malattie, secondo le norme dell'accordo SPS, dell'UIE e dell'IPPC, e stabiliscono una procedura idonea per il riconoscimento di tali zone, tenendo conto di ogni norma, linea guida o raccomandazione internazionale pertinente.
2. Quando determinano tali zone, le Parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari in tali zone.
3. Le Parti cooperano strettamente nella determinazione delle zone indenni da organismi nocivi o malattie e delle zone a bassa prevalenza di organismi nocivi o malattie, al fine di instaurare rapporti di fiducia reciproca per quanto riguarda le procedure seguite da ciascuna delle Parti per determinare tali zone. Le Parti si adoperano per completare queste attivita' entro due anni circa dall'entrata in vigore del presente accordo. Il completamento, con esito positivo, di questa cooperazione destinata a creare rapporti di fiducia reciproca e' confermato dal comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'articolo 5.10.
4. Quando determina tali zone, la Parte importatrice basa in linea di massima la propria determinazione dello status zoosanitario o fitosanitario della Parte esportatrice o di parti di essa sulle informazioni fornite dalla Parte esportatrice secondo le norme dell'accordo SPS, dell'UIE e dell'IPPC, e tiene conto della determinazione effettuata dalla Parte esportatrice. Se una Parte non accetta la determinazione effettuata dall'altra Parte, ne spiega le ragioni ed e' disponibile a consultazioni.
5. La Parte esportatrice fornisce le prove necessarie per dimostrare obiettivamente alla Parte importatrice che tali zone sono e probabilmente rimarranno, rispettivamente, zone indenni da organismi nocivi o malattie e zone a bassa prevalenza di organismi nocivi o malattie. A questo scopo, e' dato alla Parte importatrice, a sua richiesta, un accesso ragionevole per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.
Art. 5.9
ARTICOLO 5.9
Cooperazione sul benessere degli animali
Le Parti:
a) scambiano informazioni, competenze ed esperienze per quanto riguarda il benessere degli animali e adottano un piano di lavoro per tali attivita';
b) cooperano nell'elaborazione di norme per il benessere degli animali in sedi internazionali, in particolare in relazione allo stordimento e alla macellazione degli animali.
Art. 5.10
ARTICOLO 5.10
Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie
1. Il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), puo':
a) definire le procedure o le modalita' necessarie per mettere in atto il presente capo;
b) monitorare l'avanzamento della messa in atto del presente capo;
c) confermare il completamento, con esito positivo, delle attivita' destinate a instaurare rapporti di fiducia reciproca di cui all'articolo 5.8, paragrafo 3;
d) definire procedure per l'approvazione degli stabilimenti per i prodotti di origine animale e, se del caso, dei siti di produzione per i prodotti di origine vegetale; e
e) costituire una sede di discussione dei problemi posti dall'applicazione di certe misure sanitarie o fitosanitarie, al fine di giungere a soluzioni accettabili per entrambe le Parti. In questi casi, il comitato e' convocato d'urgenza, a richiesta di una Parte, per procedere alle consultazioni.
2. Il comitato e' composto di rappresentanti delle Parti e si riunisce una volta all'anno alla data e nella sede convenute.
L'ordine del giorno e' stabilito prima delle riunioni. Le Parti esercitano alternativamente le funzioni di presidenza.
Art. 5.11
ARTICOLO 5.11
Risoluzione delle controversie
Le Parti non fanno ricorso al capo 14 (Risoluzione delle controversie) per questioni attinenti al presente capo.
Art. 6.1
ARTICOLO 6.1
Obiettivi e principi
Nell'intento di facilitare gli scambi commerciali e promuovere la cooperazione doganale su base bilaterale e multilaterale, le Parti convengono di cooperare e di adottare e applicare le loro prescrizioni e le loro procedure per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci sulla base dei seguenti obiettivi e principi:
a) affinche' le prescrizioni e le procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci siano efficaci e proporzionate,
i) ciascuna delle Parti adotta o mantiene in vigore procedure doganali celeri, mantenendo procedure doganale appropriate di controllo e selezione;
ii) le prescrizioni e le procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci non comportano oneri amministrativi o restrizioni degli scambi maggiori di quanto sia necessario per conseguire obiettivi legittimi;
iii) ciascuna delle Parti provvede alle operazioni di sdoganamento delle merci con un minimo di documentazione e rende i sistemi elettronici accessibili agli utenti;
iv) ciascuna delle Parti utilizza tecnologie dell'informazione che permettono di accelerare le procedure di svincolo delle merci;
v) ciascuna delle Parti si adopera affinche' le rispettive autorita' e agenzie doganali che effettuano controlli di frontiera, anche per quel che riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, cooperino e coordinino le loro attivita'; e
vi) ciascuna delle Parti dispone che il ricorso a spedizionieri doganali abbia carattere facoltativo;
b) le prescrizioni e le procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci si basano sugli strumenti e sulle norme internazionali in materia commerciale e doganale che le Parti hanno accettato;
i) gli strumenti e le norme internazionali esistenti in materia commerciale e doganale costituiscono la base delle prescrizioni e delle procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci, tranne nei casi in cui sarebbero un mezzo inappropriato o inefficace per conseguire gli obiettivi legittimi perseguiti; e
ii) le prescrizioni e le procedure relative ai dati sono progressivamente utilizzate e applicate conformemente al modello dei dati doganali dell'Organizzazione mondiale delle dogane (di seguito "OMD") e alle relative raccomandazioni e linee guida dell'OMD;
c) le prescrizioni e le procedure sono trasparenti e prevedibili per gli importatori, gli esportatori e le altre parti interessate;
d) ciascuna delle Parti si consulta al momento opportuno con i rappresentanti degli operatori commerciali e delle altre parti interessate, anche su prescrizioni e procedure importanti nuove o modificate prima della loro adozione;
e) sono applicati principi o procedure di gestione del rischio per concentrare gli sforzi di messa in conformita' sulle operazioni che richiedono particolare attenzione;
f) le Parti cooperano e scambiano informazioni allo scopo di promuovere l'applicazione delle misure di facilitazione degli scambi commerciali concordate nell'ambito del presente accordo e la conformita' ad esse; e
g) le misure di facilitazione degli scambi commerciali non pregiudicano il perseguimento di obiettivi politici legittimi, come la tutela della sicurezza nazionale, della salute e dell'ambiente.
Art. 6.2
ARTICOLO 6.2
Svincolo delle merci
1. Ciascuna delle Parti adotta e applica prescrizioni e procedure doganali e commerciali semplici ed efficienti per facilitare gli scambi commerciali tra le Parti.
2. Come disposto dal paragrafo 1, ciascuna delle Parti provvede a che le rispettive autorita' doganali, gli organi di controllo delle frontiere o le altre autorita' competenti applichino prescrizioni e procedure che:
a) prevedano lo svincolo delle merci entro un periodo non superiore a quello necessario per assicurare la conformita' con le rispettive leggi e formalita' doganali e commerciali. Ciascuna delle Parti si adopera per ridurre i tempi necessari per lo svincolo;
b) prevedano la presentazione elettronica anticipata e il trattamento finale delle informazioni prima dell'arrivo fisico delle merci ("trattamento pre-arrivo"), per consentire lo svincolo delle merci all'arrivo;
c) permettano agli importatori di ottenere lo svincolo delle merci dalla dogana prima e senza pregiudizio della determinazione definitiva, da parte delle autorita' doganali, dei dazi doganali, delle tasse e dei diritti applicabili;1 e
d) permettano l'immissione in libera pratica delle merci al punto d'arrivo, senza trasferimento temporaneo in magazzini o altre strutture.
---------
1 Le Parti possono esigere da un importatore una garanzia in
forma di cauzione, deposito o altro idoneo strumento, a copertura del pagamento dei dazi doganali, delle tasse e dei diritti relativi all'importazione delle merci.
Art. 6.3
ARTICOLO 6.3
Procedura doganale semplificata
Le Parti si adoperano per applicare procedure di importazione ed esportazione semplificate per gli operatori economici e commerciali che rispondono a determinati criteri stabiliti da una Parte, che permettano in particolare uno svincolo e uno sdoganamento piu' rapidi delle merci, tra cui la presentazione e il trattamento elettronici anticipati delle informazioni prima dell'arrivo fisico delle spedizioni, la riduzione delle ispezioni fisiche e la facilitazione degli scambi commerciali per quanto riguarda, ad esempio, dichiarazioni semplificate con un minimo di documentazione.
Art. 6.4
ARTICOLO 6.4
Gestione del rischio
Ciascuna delle Parti applica sistemi di gestione del rischio, per quanto possibile in forma elettronica, per l'analisi e la determinazione del rischio, che permettano alle proprie autorita' doganali di concentrare le attivita' di ispezione sulle merci ad alto rischio e che semplifichino lo sdoganamento e la circolazione delle merci a basso rischio. Ciascuna delle Parti si basa, per le proprie procedure di gestione del rischio, sulla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, versione riveduta del 1999 (di seguito "la convenzione di Kyoto") e sulle linee guida per la gestione del rischio dell'OMD.
Art. 6.5
ARTICOLO 6.5
Trasparenza
1. Ciascuna delle Parti provvede a rendere facilmente accessibili a tutte le parti interessate, per mezzo di una fonte d'informazione designata ufficialmente e, se possibile, di un sito web ufficiale, le proprie leggi, regolamentazioni e procedure amministrative generali in materia doganale e commerciale e altre prescrizioni, comprese quelle relative ai i diritti e gli oneri.
2. Ciascuna delle Parti designa o mantiene uno o piu' punti d'informazione per rispondere alle domande delle persone interessate riguardanti questioni doganali e commerciali.
3. Ciascuna delle Parti si consulta con i rappresentanti degli operatori commerciali e delle altre parti interessate e fornisce loro informazioni. Tali consultazioni e informazioni riguardano prescrizioni e procedure importanti nuove o modificate; prima della loro adozione e' data la possibilita' di formulare osservazioni.
Art. 6.6
ARTICOLO 6.6
Decisioni anticipate
1. Su richiesta scritta degli operatori commerciali, ciascuna delle Parti adotta per iscritto decisioni anticipate, tramite le proprie autorita' doganali, prima dell'importazione di una merce nel suo territorio in conformita' delle proprie leggi e regolamentazioni, sulla classificazione tariffaria, sull'origine o, a sua discrezione, su qualsiasi altra materia.
2. Fatte salve le disposizioni delle proprie leggi e regolamentazioni in materia di riservatezza, ciascuna delle Parti pubblica, per esempio su Internet, le sue decisioni anticipate relative alla classificazione tariffaria e, a sua discrezione, a qualsiasi altra materia.
3. Per facilitare gli scambi commerciali, le Parti includono nel loro dialogo bilaterale aggiornamenti regolari sulle modifiche intervenute nelle rispettive legislazioni per quanto riguarda le materie di cui ai paragrafi 1 e 2.
Art. 6.7
ARTICOLO 6.7
Procedure di ricorso
1. Ciascuna delle Parti assicura alle persone interessate la possibilita' di chiedere una revisione o di presentare un ricorso nei riguardi delle proprie determinazioni in materia doganale e aventi per oggetto prescrizioni e procedure per l'importazione, l'esportazione e il transito. La Parte puo' disporre che il ricorso sia inizialmente esaminato dalla stessa agenzia, dalla sua autorita' di controllo o da un'autorita' giudiziaria prima di essere sottoposto a un organo indipendente superiore, che puo' essere un'autorita' giudiziaria o un tribunale amministrativo.
2. Il produttore o l'esportatore puo' fornire informazioni, su richiesta dell'autorita' che esamina il ricorso, direttamente alla Parte che effettua l'esame amministrativo. L'esportatore o il produttore che fornisce le informazioni puo' chiedere alla Parte che procede all'esame amministrativo di trattare tali informazioni in via riservata, secondo le proprie leggi e regolamentazioni.
Art. 6.8
ARTICOLO 6.8
Trattamento riservato
1. Le informazioni fornite da persone o autorita' di una Parte alle autorita' dell'altra Parte conformemente al presente capo, anche su richiesta ai sensi dell'articolo 6.7, sono trattate in via riservata o limitandone la diffusione, secondo le leggi e le regolamentazioni in vigore in ciascuna delle Parti. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo di segretezza ufficiale e godono della protezione estesa a informazioni simili secondo le leggi e le regolamentazioni pertinenti della Parte che le ha ricevute.
2. I dati personali possono essere scambiati soltanto se la Parte che li riceve si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile nel caso particolare nella Parte che puo' fornirli. La persona che fornisce le informazioni non impone condizioni piu' onerose di quelle che sono applicabili nel proprio ordinamento.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono utilizzate dalle autorita' della Parte che le ha ricevute per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza l'autorizzazione esplicita della persona o dell'autorita' che le ha fornite.
4. Senza l'espressa autorizzazione della persona o dell'autorita' che le ha fornite, le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono pubblicate o altrimenti comunicate ad altre persone, eccetto nei casi in cui le leggi e i regolamenti della Parte che le ha ricevute prevedano un obbligo o un'autorizzazione a farlo in relazione a procedimenti giudiziari. La persona o l'autorita' che ha fornito le informazioni e', se possibile, informata anticipatamente della loro divulgazione.
5. Se un'autorita' di una Parte chiede informazioni sulla base del presente capo, informa le persone cui e' indirizzata la richiesta della possibilita' che tali informazioni siano divulgate in relazione a procedimenti giudiziari.
6. La Parte richiedente, salvo diverso accordo intercorso con la persona che ha fornito le informazioni, fa uso, quando sia opportuno, di tutte le misure previste dalle proprie leggi e dai propri regolamenti per mantenere la riservatezza delle informazioni e proteggere i dati personali nel caso in cui terzi o altre autorita' chiedano la divulgazione delle informazioni in questione.
Art. 6.9
ARTICOLO 6.9
Diritti e oneri
Per quanto riguarda i diritti e gli oneri di qualsiasi tipo diversi dai dazi doganali e dalle voci che sono escluse dalla definizione di dazio doganale di cui all'articolo 2.3 (Dazi doganali), imposti in relazione all'importazione o all'esportazione:
a) i diritti e gli oneri sono imposti solo per i servizi forniti in relazione all'importazione o all'esportazione in questione o per le formalita' necessarie per tale importazione o esportazione;
b) i diritti e gli oneri non superano il costo approssimativo del servizio fornito;
c) i diritti e gli oneri non sono calcolati su una base ad valorem;
d) i diritti e gli oneri non sono imposti per quanto riguarda i servizi consolari;
e) le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate per mezzo di una fonte ufficialmente designata e, se possibile, per mezzo di un sito web ufficiale. Tali informazioni comprendono la ragione per la quale un diritto od onere e' imposto per il servizio fornito, l'autorita' responsabile, i diritti e gli oneri che saranno applicati e le modalita' di pagamento;
f) diritti e oneri nuovi o modificati non sono imposti finche' non sono pubblicate e rese facilmente accessibili le informazioni di cui alla lettera e).
Art. 6.10
ARTICOLO 6.10
Ispezioni pre-spedizione
Le Parti non impongono ispezioni pre-spedizione o equivalenti.
Art. 6.11
ARTICOLO 6.11
Audit post-svincolo
Ciascuna delle Parti da' modo agli operatori commerciali di avvalersi dell'applicazione di audit post-svincolo efficaci.
L'applicazione di audit post-svincolo non impone obblighi od oneri ingiustificati agli operatori commerciali.
Art. 6.12
ARTICOLO 6.12
Valutazione in dogana
L'accordo sulla valutazione in dogana, senza le riserve e le opzioni in esso previste all'articolo 20 e ai punti da 2 a 4 dell'allegato III, e' incorporato nel presente accordo e ne fa parte mutatis mutandis.
Art. 6.13
ARTICOLO 6.13
Cooperazione doganale
1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel settore doganale e nei settori collegati.
2. Le Parti si impegnano ad operare in campo doganale per facilitare gli scambi commerciali, tenendo conto dell'attivita' svolta a questo riguardo dalle organizzazioni internazionali. Questa azione puo' comprendere la sperimentazione di nuove procedure doganali.
3. Le Parti affermano la loro volonta' di facilitare la legittima circolazione delle merci e scambiano le loro competenze per quanto riguarda le misure per migliorare le tecniche e le procedure doganali e i sistemi informatizzati in conformita' delle disposizioni del presente accordo.
4. Le Parti si impegnano a:
a) perseguire l'armonizzazione della documentazione e dei dati utilizzati nel commercio secondo norme internazionali, allo scopo di facilitare i reciproci scambi in materia doganale per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci;
b) intensificare la cooperazione tra i laboratori e servizi scientifici doganali e a operare per l'armonizzazione dei metodi dei laboratori doganali;
c) organizzare scambi di personale doganale;
d) organizzare congiuntamente programmi di formazione su questioni doganali per il personale che partecipa direttamente alle operazioni doganali;
e) sviluppare meccanismi efficaci di comunicazione con gli operatori commerciali ed economici;
f) prestarsi reciprocamente assistenza, nella misura del possibile, nella classificazione tariffaria, nella valutazione e nella determinazione dell'origine per il trattamento tariffario preferenziale delle merci importate;
g) promuovere l'applicazione efficace delle norme di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale da parte delle autorita' doganali, per quanto riguarda le importazioni, le esportazioni, le riesportazioni, il transito, i trasbordi e altre procedure doganali, in particolare per quanto riguarda le merci contraffatte;
h) migliorare la sicurezza, facilitando nel contempo gli scambi commerciali, dei contenitori marittimi e delle altre spedizioni di ogni provenienza che sono importati, trasbordati o transitano nel territorio delle Parti. Le Parti convengono che gli obiettivi della cooperazione intensificata e ampliata comprendono tra l'altro:
i) la cooperazione diretta a rafforzare gli aspetti doganali ai fini della sicurezza della catena logistica del commercio internazionale;
ii) il coordinamento delle posizioni, nella massima misura possibile, in tutte le sedi multilaterali in cui possono essere opportunamente sollevate e discusse le questioni relative alla sicurezza dei contenitori.
5. Le Parti riconoscono che la cooperazione tecnica tra loro e' fondamentale per facilitare il rispetto degli obblighi stabiliti nel presente accordo e per raggiungere elevati livelli di facilitazione degli scambi. Le Parti, tramite le loro amministrazioni doganali, convengono di sviluppare un programma di cooperazione tecnica di cui concordano l'ambito, i tempi e i costi nel settore doganale e nei settori collegati.
6. Tramite le rispettive amministrazioni doganali e altre autorita' di frontiera, le Parti prendono in esame le iniziative internazionali per la facilitazione degli scambi, comprese le attivita' svolte dall'OMC e dall'OMD, per identificare i settori nei quali un'ulteriore azione comune faciliterebbe il commercio tra le Parti e promuoverebbe gli obiettivi multilaterali condivisi. Le Parti cooperano per concordare, se possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali in materia doganale e di facilitazione degli scambi, in particolare nell'OMC e nell'OMD.
7. Le Parti si prestano assistenza reciproca nell'applicazione del presente capo, del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e delle rispettive leggi o regolamentazioni doganali.
Art. 6.14
ARTICOLO 6.14
Assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale
1. Le Parti si prestano reciproca assistenza amministrativa nel settore doganale in base alle disposizioni del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
2. Le Parti non fanno ricorso al capo 14 (Risoluzione delle controversie) del presente accordo per le questioni oggetto dell'articolo 9.1 del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
Art. 6.15
ARTICOLO 6.15
Punti di contatto doganali
1. Le Parti si scambiano gli elenchi dei punti di contatto designati per le questioni attinenti al presente capo e al protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
2. I punti di contatto si adoperano per risolvere per mezzo di consultazioni le questioni operative attinenti al presente capo. Se non puo' essere risolta attraverso i punti di contatto, la questione e' sottoposta al comitato doganale di cui al presente capo.
Art. 6.16
ARTICOLO 6.16
Comitato doganale
1. Il comitato doganale, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), provvede al buon funzionamento del presente capo, del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale ed esamina tutte le questioni sorte in relazione alla loro applicazione. Per quanto riguarda le questioni oggetto del presente accordo, esso riferisce al comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 15.1, paragrafo 1 (Comitato per il commercio).
2. Il comitato doganale e' composto di rappresentanti delle autorita' doganali e di altre autorita' competenti delle Parti responsabili per le questioni doganali e di facilitazione degli scambi commerciali, per la gestione del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
3. Il comitato doganale adotta il proprio regolamento interno e si riunisce annualmente alternativamente presso una delle Parti.
4. Su richiesta di una Parte, il comitato doganale si riunisce per discutere e cercare di risolvere le divergenze che possono insorgere tra le Parti su questioni oggetto del presente capo e del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, comprese la facilitazione degli scambi commerciali, la classificazione tariffaria, l'origine delle merci e l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, in particolare per quanto riguarda gli articoli 7 e 8 del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
5. Il comitato doganale puo' formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che considera necessari per il raggiungimento degli obiettivi comuni e del buon funzionamento dei meccanismi stabiliti nel presente capo e nel protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e nel protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
Art. 7.1
ARTICOLO 7.1
Obiettivo, ambito di applicazione
e settori interessati
1. Le Parti, nel riaffermare i rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva liberalizzazione reciproca del commercio dei servizi e dello stabilimento e per la cooperazione in materia di commercio elettronico.
2. Nessuna disposizione del presente capo implica l'imposizione di obblighi in materia di appalti pubblici.
3. Il presente capo non si applica alle sovvenzioni concesse dalle Parti, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.
4. In conformita' del presente capo, le Parti conservano il diritto di legiferare e di adottare disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di legittimi obiettivi politici.
5. Il presente capo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle Parti ne' alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
6. Nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti applichino misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrita' dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purche' tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all'altra Parte da un impegno specifico previsto dal presente capo e dai suoi allegati1 .
---------
1 Il solo fatto di esigere un visto per le persone fisiche di
determinati paesi e non per quelle di altri non e' considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti da un impegno specifico previsto dal presente capo e dai suoi allegati.
Art. 7.2
ARTICOLO 7.2
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
a) misura: qualsiasi misura adottata dalle Parti, sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;
b) misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti: le misure prese da:
i) amministrazioni e autorita' centrali, regionali o locali;
ii) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorita' centrali, regionali o locali;
c) persona: una persona fisica o giuridica;
d) persona fisica: un cittadino della Corea o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, secondo i rispettivi ordinamenti;
e) persona giuridica: qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprieta' di privati o dello Stato, comprese le societa' per azioni, le societa' fiduciarie, le societa' di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;
f) persona giuridica di una Parte:
i) una persona giuridica costituita rispettivamente secondo la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale2 o il principale centro di attivita' rispettivamente nel territorio cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Corea. La persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Corea e' considerata una persona giuridica rispettivamente dell'Unione europea o della Corea solo se svolge un'attivita' commerciale sostanziale3 rispettivamente nel territorio cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Corea; o
ii) in caso di stabilimento in conformita' dell'articolo 7.9, lettera a), una persona giuridica di proprieta' o sotto il controllo di persone fisiche rispettivamente della Parte UE o della Corea, o di una persona giuridica di cui al punto i) rispettivamente dell'Unione europea o della Corea.
Una persona giuridica e':
i) di proprieta' di persone della Parte UE o della Corea se piu' del 50% del suo capitale sociale e' di effettiva proprieta' rispettivamente di persone della Parte UE o della Corea;
ii) controllata da persone della Parte UE o della Corea se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi dirigenti o di dirigere legalmente in altro modo la sua attivita';
iii) collegata con un'altra persona, se essa controlla tale altra persona o ne e' controllata; o se essa e l'altra persona sono entrambe controllate dalla stessa persona;
g) in deroga alla lettera f), le disposizioni del presente accordo si applicano anche alle compagnie di navigazione stabilite al di fuori della Parte UE o della Corea e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea, a condizione che le loro navi siano registrate in tale Stato membro dell'Unione europea o nella Corea in conformita' della rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o della Corea;4
h) accordo di integrazione economica: un accordo che liberalizza in misura sostanziale il commercio dei servizi e lo stabilimento in conformita' dell'accordo OMC e in particolare degli articoli V e V bis del GATS;
i) servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili: le attivita' di questa natura effettuate su un aeromobile o su una sua parte che ne comportano il ritiro dal servizio, esclusa la cosiddetta manutenzione di linea;
j) servizi di sistemi informatici di prenotazione (di seguito "CRS"): servizi forniti da sistemi informatici che contengono informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilita', tariffe e regole di tariffazione, per mezzo dei quali possono essere effettuate prenotazioni o essere emessi biglietti;
k) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo: possibilita' per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente i propri servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione, ad esempio le ricerche di mercato, la pubblicita' e la distribuzione. Queste attivita' non comprendono la determinazione dei prezzi dei servizi di trasporto aereo ne' le condizioni applicabili; e
l) fornitore di servizi: ogni persona che fornisce o si propone di fornire un servizio, anche in qualita' di investitore.
---------
2 Per amministrazione centrale si intende la sede principale in cui sono prese le decisioni finali.
3 La parte UE, conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunita' europea all'OMC (doc. WT/REG39/1), ritiene la nozione di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri, sancita dall'articolo 48 del trattato, equivalente alla nozione di "attivita' commerciale sostanziale" di cui all'articolo V, paragrafo 6, del GATS. Di conseguenza, la Parte UE estende i benefici del presente accordo alle persone giuridiche costituite in conformita' della legislazione coreana e aventi solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio della Corea solo se tali persone giuridiche hanno un collegamento effettivo e permanente con l'economia della Corea.
4 Le disposizioni di questa lettera non si applicano allo stabilimento.
Art. 7.3
ARTICOLO 7.3
Comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento
e il commercio elettronico
1. Il comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), e' composto di rappresentanti delle Parti. Il rappresentante principale nel comitato di ciascuna delle Parti e' un funzionario della rispettiva autorita' competente per quanto riguarda l'applicazione del presente capo.
2. Il comitato:
a) sovrintende all'applicazione del presente capo e ne da' una valutazione;
b) esamina le questioni attinenti al presente capo che gli sono sottoposte dalle Parti;
c) da' alle autorita' competenti la possibilita' di scambiare informazioni circa le misure prudenziali in relazione con l'articolo 7.46.
Art. 7.4
ARTICOLO 7.4
Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente sezione si applica alle misure adottate dalle Parti aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi di tutti i settori ad eccezione dei seguenti:
a) i servizi audiovisivi5 ;
b) il cabotaggio marittimo nazionale;
c) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
i) i servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili;
ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
iii) i servizi di prenotazione telematica (CRS);
iv) altri servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi di gestione aeroportuale.
2. Le misure aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi comprendono le misure aventi incidenza su:
a) la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la prestazione di un servizio;
b) l'acquisto, il pagamento o l'utilizzazione di un servizio;
c) l'accesso a e l'uso di, in relazione alla fornitura di un servizio, reti o servizi che le Parti richiedono siano offerte al pubblico;
d) la presenza sul territorio di una Parte di un fornitore di servizi dell'altra Parte.
3. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) fornitura transfrontaliera di servizi, la fornitura di servizi:
i) dal territorio di una Parte verso il territorio dell'altra Parte;
ii) sul territorio di una Parte al consumatore di servizi dell'altra Parte;
b) servizi: qualsiasi servizio in qualsiasi settore, ad esclusione dei servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri;
c) servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri: qualsiasi servizio non prestato ne' su base commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' fornitori di servizi.
---------
5 L'esclusione dei servizi audiovisivi dall'ambito di
applicazione della presente sezione e' senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi derivanti dal protocollo sulla cooperazione culturale.
Art. 7.5
ARTICOLO 7.5
Accesso al mercato
1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la fornitura transfrontaliera di servizi, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo le modalita', le limitazioni e le condizioni convenute e specificate negli impegni specifici di cui all'allegato 7-A.
2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo diversa disposizione dell'allegato7-A:
a) limitazioni del numero dei fornitori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o di obbligo di un esame delle necessita' economiche;6
b) limitazioni del valore complessivo delle operazioni o degli attivi sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di un esame delle necessita' economiche;
c) limitazioni del numero complessivo delle operazioni o della quantita' totale di servizi prodotti espresse in termini di unita' numeriche determinate, sotto forma di contingenti o di obbligo di un esame delle necessita' economiche7 .
---------
6 Sono comprese le misure che prevedono l'obbligo per i
fornitori di servizi dell'altra Parte di avere uno stabilimento ai sensi dell'articolo 7.9, lettera a), o di essere residente nel territorio di una Parte come condizione per la fornitura transfrontaliera di servizi.
7 Non sono comprese le misure di una Parte che limitano gli
input utilizzati per la fornitura transfrontaliera di servizi.
Art. 7.6
ARTICOLO 7.6
Trattamento nazionale
1. Nei settori per i quali l'allegato 7-A contiene impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte, in relazione alle misure aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri servizi e fornitori di servizi simili.
2. Una Parte puo' conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri servizi e fornitori di servizi simili o un trattamento formalmente diverso.
3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso e' considerato meno favorevole se modifica le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi e dei fornitori di servizi di una Parte rispetto al trattamento concesso ai servizi e ai fornitori di servizi simili dell'altra Parte.
4. Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non implicano l'obbligo per le Parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei fornitori di servizi in questione.
Art. 7.7
ARTICOLO 7.7
Elenchi degli impegni
1. I settori liberalizzati da ciascuna delle Parti secondo la presente sezione, nonche' le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni figuranti nell'allegato 7-A.
2. Nessuna delle Parti puo' adottare nei riguardi di servizi o di fornitori di servizi dell'altra Parte nuove misure discriminatorie o misure piu' discriminatorie rispetto al trattamento concesso in base agli impegni specifici assunti in conformita' del paragrafo 1.
Art. 7.8
ARTICOLO 7.8
Trattamento della nazione piu' favorita
1. Per quanto riguarda le misure oggetto della presente sezione aventi incidenza sulla fornitura transfrontaliera di servizi, salvo diversa disposizione del presente articolo, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai servizi e ai fornitori di servizi simili di paesi terzi nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica al trattamento concesso da una delle Parti ai servizi e ai fornitori di una terza parte in forza di un accordo di integrazione economica regionale soltanto se tale trattamento e' concesso nell'ambito di impegni settoriali o orizzontali per i quali l'accordo di integrazione economica regionale prevede obblighi notevolmente maggiori di quelli assunti nel contesto della presente sezione indicati nell'allegato 7-B.
3. In deroga al paragrafo 2, gli obblighi risultanti dal paragrafo 1 non si applicano al trattamento concesso:
a) nel quadro di misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o di misure prudenziali a norma dell'articolo VII del GATS o del suo allegato sui servizi finanziari;
b) nel quadro di un accordo o un'intesa internazionali riguardanti in tutto o in parte l'imposizione fiscale; o
c) nel quadro di misure oggetto delle esenzioni NPF elencate nell'allegato 7-C.
4. Il presente capo non osta a che le Parti conferiscano o concedano vantaggi a paesi confinanti allo scopo di facilitare gli scambi, limitati a zone di frontiera contigue, di servizi che sono prodotti e consumati localmente.
---------
8 Nessuna disposizione di questo articolo puo' essere
interpretata come implicante un'estensione l'ambito di applicazione dell'ambito di applicazione della presente sezione.
Art. 7.9
ARTICOLO 7.9
Definizioni
Ai fini della presente sezione, si intende per:
a) stabilimento:
i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica9 , oppure
ii) la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza
nel territorio di una Parte allo scopo di esercitare un'attivita' economica.
b) investitore: qualsiasi persona che intenda esercitare o eserciti un'attivita' economica per mezzo di uno stabilimento;10
c) attivita' economica: ogni attivita' di natura economica, escluse quelle svolte nell'esercizio dei pubblici poteri, ossia non su base commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' operatori economici;
d) controllata di una persona giuridica di una Parte: una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale Parte;
e) succursale di una persona giuridica: una sede di attivita' priva di personalita' giuridica che presenta un carattere di stabilita', quale la sede secondaria di una societa' madre, dispone di una propria gestione e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicche' questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sara' un rapporto giuridico con la societa' madre la cui sede sociale e' all'estero, non devono trattare direttamente con detta societa' madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attivita' che ne costituisce la sede secondaria.
---------
9 I termini "costituzione" e "acquisizione" di una persona
giuridica vanno intesi come comprendenti la partecipazione al capitale di una persona giuridica al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli.
10 Se l'attivita' economica non e' esercitata direttamente da
una persona giuridica ma attraverso altre forme di stabilimento, come una succursale o un ufficio di rappresentanza, all'investitore, compresa la persona giuridica, e' nondimeno concesso, tramite tale stabilimento, il trattamento previsto dal presente accordo per gli investitori. Tale trattamento e' esteso allo stabilimento per mezzo del quale e' esercitata l'attivita' economica e non e' necessariamente esteso ad altre parti dell'investitore situate al di fuori del territorio in cui e' esercitata l'attivita' economica.
Art. 7.10
ARTICOLO 7.10
Ambito di applicazione
Allo scopo di migliorare l'ambiente di investimento, in particolare le condizioni di stabilimento tra le Parti, la presente sezione si applica alle misure adottate dalle Parti aventi incidenza sullo stabilimento11 in tutti i settori di attivita' economica, tranne:
a) l'estrazione, la fabbricazione e la trasformazione12 di materiali nucleari;
b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico13 ;
c) i servizi audiovisivi14 ;
d) il cabotaggio marittimo nazionale;
e) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
i) i servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili;
ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
iii) i servizi di prenotazione telematica;
iv) altri servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi di gestione aeroportuale.
---------
11 Il presente capo non si applica alla protezione degli
investimenti diversa dal trattamento derivante dall'articolo 7.12, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.
12 La trasformazione di materiali nucleari comprende tutte le
attivita' incluse nella classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d'attivita' economica dell'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Series M, N?4, ISIC REV 3.1, 2002 codice 2330.
13 Per materiale bellico si intendono i soli prodotti concepiti
e fabbricati esclusivamente per un uso militare in relazione alla conduzione di una guerra o di attivita' di difesa.
14 L'esclusione dei servizi audiovisivi dall'ambito di
applicazione della presente sezione fa salvi i diritti e gli obblighi derivanti dal protocollo sulla cooperazione culturale.
Art. 7.11
ARTICOLO 7.11
Accesso al mercato
1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante lo stabilimento, ciascuna delle Parti concede agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo le modalita', le limitazioni e le condizioni convenute e specificate negli impegni specifici di cui all'allegato 7-A.
2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo diversa disposizione dell'allegato7-A:
a) limitazioni del numero di stabilimenti, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o altri requisiti per lo stabilimento, come un esame delle necessita' economiche;
b) limitazioni del valore complessivo delle operazioni o degli attivi sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di un esame delle necessita' economiche;
c) limitazioni del numero complessivo di operazioni o della produzione totale espresse in termini di unita' numeriche definite, sotto forma di contingenti o di obbligo di un esame delle necessita' economiche15 ;
d) limitazioni della partecipazione di capitale estero in termini di quota massima di partecipazione azionaria o del valore totale degli investimenti esteri, singoli o complessivi;
e) misure che limitano o impongono forme specifiche di entita' giuridica o la costituzione di joint venture per l'esercizio di un'attivita' economica da parte di un investitore dell'altra Parte;
f) limitazioni del numero totale delle persone fisiche, ad esclusione del personale chiave e dei laureati in tirocinio di cui all'articolo 7.17, che possono essere impiegate in un determinato settore o che un investitore puo' impiegare e che sono necessarie per l'esercizio di un'attivita' economica e sono direttamente collegate ad essa, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di un esame delle necessita' economiche.
---------
15 Le disposizioni delle lettere a), b) e c) non si applicano
alle misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo.
Art. 7.12
ARTICOLO 7.12
Trattamento nazionale (16)
1. Nei settori specificati nell'allegato 7-A e fatte salve le condizioni e le restrizioni in esso precisate, ciascuna delle Parti concede agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte, in relazione alle misure aventi incidenza sullo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri stabilimenti e investitori.
2. Una Parte puo' conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri stabilimenti o investitori o un trattamento formalmente diverso.
3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso e' considerato meno favorevole se modifica le condizioni della concorrenza a vantaggio degli stabilimenti o degli investitori di una Parte rispetto al trattamento concesso agli stabilimenti o agli investitori simili dell'altra Parte.
4. Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non implicano l'obbligo per le Parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero degli stabilimenti o degli investitori in questione.
---------
16 Il presente articolo si applica alle disposizioni che
regolamentano la composizione del consiglio di amministrazione di uno stabilimento, ad esempio i requisiti di cittadinanza e di residenza.
Art. 7.13
ARTICOLO 7.13
Elenchi degli impegni
1. I settori liberalizzati da ciascuna delle Parti secondo la presente sezione nonche' le limitazioni all'accesso al mercato e al trattamento nazionale applicabili agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni figuranti nell'allegato 7-A.
2. Nessuna delle Parti puo' adottare nei riguardi di stabilimenti e investitori dell'altra Parte nuove misure discriminatorie o misure piu' discriminatorie rispetto al trattamento concesso in base agli impegni specifici assunti in conformita' del paragrafo 1.
Art. 7.14
ARTICOLO 7.14
Trattamento NPF (17)
1. Per quanto riguarda le misure oggetto della presente sezione aventi incidenza sullo stabilimento, salvo diversa disposizione del presente articolo, ciascuna delle Parti concede agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli stabilimenti e agli investitori simili di paesi terzi nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso dopo l'entrata in vigore del presente accordo18 .
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica al trattamento concesso da una delle Parti agli stabilimenti e agli investitori di una terza parte in forza di un accordo di integrazione economica regionale soltanto se tale trattamento e' concesso nell'ambito di impegni settoriali o orizzontali per i quali l'accordo di integrazione economica regionale prevede obblighi notevolmente maggiori di quelli assunti nel contesto della presente sezione indicati nell'allegato 7-B.
3. In deroga al paragrafo 2, gli obblighi risultanti dal paragrafo 1 non si applicano al trattamento concesso:
a) nel quadro di misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o di misure prudenziali a norma dell'articolo VII del GATS o del suo allegato sui servizi finanziari;
b) nel quadro di un accordo o un'intesa internazionali riguardanti in tutto o in parte l'imposizione fiscale; o
c) nel quadro di misure oggetto delle esenzioni NPF elencate nell'allegato 7-C.
4. Il presente capo non osta a che le Parti conferiscano o concedano vantaggi a paesi confinanti allo scopo di facilitare gli scambi, limitati a zone di frontiera contigue, di servizi che sono prodotti e consumati localmente.
---------
17 Nessuna disposizione di questo articolo puo' essere
interpretata come implicante un'estensione l'ambito di applicazione dell'ambito di applicazione della presente sezione.
18 L'obbligo enunciato in questo paragrafo non si applica alle
disposizioni di protezione degli investimenti non contemplate in questo capo, comprese le disposizioni relative alle procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.
Art. 7.15
ARTICOLO 7.15
Altri accordi
Nessuna disposizione del presente capo va interpretata come:
a) limitativa dei diritti degli investitori delle Parti di usufruire del trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'Unione europea e la Corea;
b) derogante agli obblighi giuridici internazionali imposti alle Parti da accordi che prevedano per gli investitori delle Parti un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente accordo.
Art. 7.16
ARTICOLO 7.16
Riesame del quadro giuridico degli investimenti
1. In vista della progressiva liberalizzazione degli investimenti, le Parti riesaminano, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente con cadenza periodica, il quadro giuridico degli investimenti19 , le condizioni e il flusso degli investimenti reciproci, nel rispetto degli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali.
2. Nell'ambito del riesame di cui al paragrafo 1, le Parti valutano gli ostacoli agli investimenti che sono stati incontrati e avviano negoziati al fine di superarli, allo scopo di approfondire le disposizioni del presente capo, anche per quanto riguarda i principi generali di protezione degli investimenti.
---------
19 Costituito dal presente capo e dagli allegati 7-A e 7-C.
Art. 7.17
ARTICOLO 7.17
Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente sezione si applica alle misure adottate dalle Parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori di servizi alle imprese, fornitori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, fermo restando l'articolo 7.1, paragrafo 5.
2. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) personale chiave: le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte che non sia un'organizzazione senza fine di lucro, responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento. Il personale chiave comprende i visitatori per motivi professionali responsabili della creazione di uno stabilimento e il personale trasferito all'interno di una societa';
i) per visitatori per motivi professionali si intendono persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di uno stabilimento; non effettuano transazioni dirette con il pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante;
ii) per personale trasferito all'interno di una societa' si intendono persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte o ne sono socie (senza detenere una partecipazione azionaria maggioritaria) da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento (comprese le societa' controllate, le societa' collegate e le succursali) nel territorio dell'altra Parte. La persona fisica interessata appartiene a una delle seguenti categorie.
Dirigenti:
persone fisiche che svolgono funzioni superiori all'interno di una persona giuridica, prevalentemente con compiti di gestione dello stabilimento sotto la supervisione generale o la direzione, in particolare, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o di soggetti ad essi equiparabili, compresi coloro che:
A) dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione;
B) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attivita' di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; e
C) hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altri interventi relativi al personale.
Personale specializzato:
persone fisiche che lavorano all'interno di una persona giuridica e sono in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecniche o alla gestione dello stabilimento. Nella valutazione di tali conoscenze si terra' conto non solo delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attivita' che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale.
b) laureati in tirocinio: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa20 ;
c) venditori di servizi alle imprese: persone fisiche rappresentanti un fornitore di servizi di una Parte che chiedono l'ingresso temporaneo nel territorio dell'altra Parte per trattare la vendita di servizi o concludere accordi sulla vendita di servizi per conto di tale fornitore di servizi; non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella Parte ospitante;
d) fornitori di servizi contrattuali: persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una Parte la quale non dispone di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e ha concluso un contratto in buona fede con un consumatore finale di quest'ultima Parte per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi21;
e) professionisti indipendenti: persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualita' di lavoratori autonomi nel territorio di una Parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio dell'altra Parte e hanno concluso un contratto in buona fede con un consumatore finale di quest'ultima Parte per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea nel territorio di tale Parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi22.
---------
20 Allo stabilimento ospitante puo' essere richiesto di
presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione della durata del soggiorno, che dimostri che lo scopo del soggiorno e' una formazione di livello corrispondente a un diploma universitario.
21 Il contratto di prestazione di servizi di cui a questa
lettera deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della Parte in cui il contratto viene eseguito.
22 Il contratto di prestazione di servizi di cui a questa
lettera deve essere conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della Parte in cui il contratto viene eseguito.
Art. 7.18
ARTICOLO 7.18
Personale chiave e laureati in tirocinio
1. Nei settori liberalizzati a norma della sezione C e fatte salve le riserve di cui all'allegato 7-A, ciascuna delle Parti consente agli investitori dell'altra Parte di trasferire presso il loro stabilimento persone fisiche dell'altra Parte, purche' tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio ai sensi dell'articolo 7.17. L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una societa23 , novanta giorni nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali24 e un anno per i laureati in tirocinio.
2. Nei settori liberalizzati a norma della sezione C, le Parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare, salvo diversa disposizione dell'allegato 7-A, misure che limitano - sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di una verifica della necessita' economica - il numero totale di persone fisiche che un investitore puo' trasferire come personale chiave o laureati in tirocinio in un determinato settore e misure che costituiscono limitazioni discriminatorie25 .
---------
23 Le Parti possono autorizzare una proroga del periodo in
conformita' delle leggi e dei regolamenti in vigore nel rispettivo territorio.
24 Questo paragrafo fa salvi i diritti e gli obblighi derivanti
da accordi bilaterali di esenzione dal visto tra la Corea e uno degli Stati membri dell'Unione europea.
25 Salvo diversa disposizione dell'allegato 7-A, una Parte non
puo' esigere che uno stabilimento nomini come dirigenti superiori persone fisiche aventi una particolare cittadinanza o residenti nel proprio territorio.
Art. 7.19
ARTICOLO 7.19
Venditori di servizi alle imprese
Nei settori liberalizzati a norma delle sezioni B o C e fatte salve le riserve di cui all'allegato 7-A, ciascuna delle Parti consente l'ingresso e il soggiorno temporanei di venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi26 .
---------
26 Questo articolo fa salvi i diritti e gli obblighi derivanti
da accordi bilaterali di esenzione dal visto tra la Corea e uno degli Stati membri dell'Unione europea.
Art. 7.20
ARTICOLO 7.20
Fornitori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti
1. Le Parti confermano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di fornitori di servizi contrattuali e di professionisti indipendenti.
2. Al piu' tardi due anni dopo la conclusione dei negoziati previsti dall'articolo XIX del GATS e dalla Dichiarazione ministeriale della Conferenza ministeriale dell'OMC adottata il 14 novembre 2001, il comitato per il commercio adotta una decisione
contenente un elenco di impegni relativi all'accesso dei fornitori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti di una Parte al territorio dell'altra Parte. Tenendo conto dei risultati di tali negoziati GATS, gli impegni sono reciprocamente vantaggiosi e hanno rilevanza sul piano commerciale.
Art. 7.21
ARTICOLO 7.21
Mutuo riconoscimento
1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista nel territorio in cui il servizio viene prestato per il settore di attivita' interessato.
2. Le Parti invitano gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori a elaborare congiuntamente raccomandazioni sul mutuo riconoscimento e a presentarle al comitato per il commercio, onde consentire ai fornitori di servizi e agli investitori nei settori dei servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna delle Parti in materia di autorizzazione, concessione di licenze, attivita' e certificazione dei fornitori di servizi e degli investitori nei settori dei servizi, in particolare dei servizi professionali, compresa la concessione di licenze temporanee.
3. Il comitato per il commercio, non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2, la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilita' con il presente accordo.
4. Qualora una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2 - secondo la procedura di cui al paragrafo 3 - sia stata giudicata compatibile con il presente accordo e il livello di corrispondenza tra le disposizioni regolamentari pertinenti delle Parti risulti sufficiente, le Parti negoziano, tramite le autorita' competenti, un accordo di mutuo riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e di altre disposizioni regolamentari al fine di dare attuazione alla raccomandazione.
5. Gli accordi di questo tipo sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC e, in particolare, all'articolo VII del GATS.
6. Il gruppo di lavoro "Accordi di mutuo riconoscimento", istituito in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), opera nell'ambito del comitato per il commercio ed e' composto di rappresentanti delle Parti. Allo scopo di facilitare le attivita' di cui al paragrafo 2, il gruppo di lavoro si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, salvo diversa decisione delle Parti.
a) Il gruppo di lavoro esamina, per i servizi in generale e se del caso per particolari servizi, le seguenti questioni:
i) le procedure per incoraggiare i pertinenti organismi rappresentativi nei rispettivi territori a considerare il loro interesse per il mutuo riconoscimento;
ii) le procedure per favorire l'elaborazione di raccomandazioni sul mutuo riconoscimento da parte degli organismi rappresentativi.
b) Il gruppo di lavoro funge da punto di contatto per le questioni relative al mutuo riconoscimento sollevate da organismi rappresentativi pertinenti delle Parti.
Art. 7.22
ARTICOLO 7.22
Trasparenza e informazioni riservate
1. Le Parti, per mezzo dei meccanismi istituiti secondo le disposizioni del capo 12 (Trasparenza), rispondono sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche avanzata dall'altra Parte riguardante:
a) accordi o intese internazionali, anche concernenti il mutuo riconoscimento, che riguardano o hanno incidenza su questioni che attengono al presente capo;
b) norme e criteri relativi alla concessione di licenze e alla certificazione di fornitori di servizi, comprese le informazioni concernenti l'appropriato organismo di regolamentazione o di altro tipo da consultare in merito a tali norme e criteri. Le norme e i criteri comprendono i requisiti in materia di istruzione, esame, esperienza, condotta ed etica, sviluppo professionale e ricertificazione, campo di attivita', conoscenza locale e protezione dei consumatori.
2. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle Parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.
3. Le autorita' di regolamentazione di ciascuna delle Parti rendono pubblici i requisiti, anche per quanto riguarda la documentazione, per la presentazione delle domande relative alla prestazione di servizi.
4. L'autorita' di regolamentazione delle Parti fornisce al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della domanda presentata. Se l'autorita' ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne da' sollecitamente comunicazione all'interessato.
5. L'autorita' di regolamentazione che abbia respinto una domanda informa, nella misura del possibile, l'interessato che ne faccia richiesta delle ragioni del suo rifiuto.
6. L'autorita' di regolamentazione di una Parte prende una decisione amministrativa sulla domanda completa relativa a una prestazione di servizi presentata da un investitore o da un fornitore di servizi transfrontalieri dell'altra Parte entro un termine di 120 giorni e comunica sollecitamente tale decisione al richiedente. Una domanda non e' considerata completa fintanto che non sono state svolte tutte le audizioni del caso e non sono state ricevute tutte le necessarie informazioni. Se non e' possibile prendere una decisone entro il termine di 120 giorni, l'autorita' di regolamentazione lo comunica sollecitamente al richiedente e si adopera per prendere la decisione entro un termine successivo ragionevole.
Art. 7.23
ARTICOLO 7.23
Regolamentazione interna
1. Qualora sia necessaria un'autorizzazione per la prestazione di un servizio o per lo stabilimento per cui sia stato assunto un impegno specifico, le autorita' competenti delle Parti informano il richiedente, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa a norma delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, della decisione riguardante la sua domanda.
Le autorita' competenti delle Parti forniscono sollecitamente al richiedente che ne faccia richiesta informazioni sullo stato della sua domanda.
2. Ciascuna delle Parti istituisce o mantiene organi o procedure giurisdizionali, arbitrali o amministrativi che su richiesta dell'investitore o del fornitore di servizi interessato provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento, la fornitura transfrontaliera di servizi o la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'organo cui spetta la decisione amministrativa in questione, le Parti garantiscono che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.
3. Affinche' le misure relative ai requisiti e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche e ai requisiti per le licenze non costituiscano inutili ostacoli al commercio di servizi, fermo restando il diritto di regolamentare la fornitura di servizi e di introdurre nuove regolamentazioni in materia per raggiungere obiettivi di politica pubblica, ciascuna delle Parti si adopera, in modo appropriato a ciascun settore, per far si' che tali misure:
a) siano basate su criteri obiettivi e trasparenti, come la competenza e la capacita' di fornire il servizio;
b) nel caso delle procedure per la concessione di licenze, non costituiscano in se' una restrizione della fornitura del servizio.
4. Il presente articolo e', se del caso, modificato, previa consultazione delle Parti, per includere nel presente accordo i risultati dei negoziati previsti dall'articolo VI, paragrafo 4, del GATS o i risultati di negoziati simili condotti in altre sedi multilaterali a cui le Parti partecipano, dal momento in cui essi prendono effetto.
Art. 7.24
ARTICOLO 7.24
Governanza
Ciascuna delle Parti si adopera, nella misura del possibile, affinche' nei rispettivi territori siano applicati gli standard internazionali in materia di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari e di lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali. Tali standard internazionali comprendono, tra l'altro, i Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, i Principi fondamentali in materia di assicurazione e metodologia, approvati a Singapore il 3 ottobre 2003, dell'Associazione internazionale delle autorita' di vigilanza delle assicurazioni, gli Obiettivi e principi della normativa sui valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale di commissioni dei valori mobiliari, l'Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), la Dichiarazione sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali del G20, le Quaranta raccomandazioni sul riciclaggio di denaro e le Nove raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo del Gruppo di azione finanziaria internazionale.
Art. 7.25
ARTICOLO 7.25
Servizi informatici
1. Quando liberalizzano gli scambi dei servizi informatici a norma delle sezioni da B a D, le Parti si attengono alle indicazioni dei paragrafi seguenti.
2. Il codice 84 della CPC27 , codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, copre le funzioni di base relative alla prestazione dei servizi informatici e dei servizi correlati: i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro implementazione), l'elaborazione e la memorizzazione dei dati, nonche' i servizi correlati quali i servizi di consulenza e formazione del personale dei clienti. Grazie all'evoluzione tecnologica e' aumentata l'offerta di questi servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di queste funzioni di base o la loro totalita'. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, sono una combinazione delle funzioni di base dei servizi informatici.
3. I servizi informatici e i servizi correlati, prestati o no tramite una rete, come Internet, comprendono ogni servizio in materia di:
a) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer e sistemi informatici;
b) programmi informatici e inoltre consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, testing, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici;
c) elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di banche dati;
d) manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; o
e) formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.
4. I servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (ad esempio bancari) mediante mezzi elettronici e non elettronici. Le Parti riconoscono che esiste una differenza di rilievo tra il servizio abilitante (ad esempio il web-hosting o l'hosting di applicazioni) e il servizio essenziale o di contenuti (ad esempio quello bancario) fornito per via elettronica, e che in questi casi il servizio essenziale o di contenuti non e' compreso nel codice CPC 84.
---------
27 Central Products Classification dell'Ufficio statistico delle
Nazioni Unite, Statistical Papers, Series M, NO 77, CPC Prov, 1991.
Art. 7.26
ARTICOLO 7.26
Principi di regolamentazione
Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, al fine di garantire la concorrenza nei servizi postali e di corriere non soggetti a regime di monopolio in ciascuna delle Parti, il comitato per il commercio stabilisce i principi del quadro regolamentare applicabile a questi servizi. Tali principi hanno per oggetto questioni quali le pratiche anticoncorrenziali, il servizio universale, le licenze individuali e la natura dell'autorita' di regolamentazione28 .
---------
28 Nessuna disposizione del presente articolo puo' essere
interpretata come diretta a modificare, all'entrata in vigore del presente accordo, il quadro regolamentare dell'organismo che attualmente regolamenta in Corea i fornitori privati di servizi di consegna.
Art. 7.27
ARTICOLO 7.27
Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione per i servizi di telecomunicazione di base29 , diversi dalla radiodiffusione, liberalizzati a norma delle sezioni da B a D del presente capo.
2. Ai fini della presente sottosezione si intende per:
a) servizi di telecomunicazione: tutti i servizi relativi alla trasmissione e alla ricezione di segnali elettromagnetici, escluse le attivita' economiche di fornitura dei contenuti la cui distribuzione richieda servizi di telecomunicazione;
b) servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni: ogni servizio di telecomunicazione che una Parte impone, espressamente o di fatto, sia offerta al pubblico;
c) rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni: l'infrastruttura pubblica di telecomunicazione che permette le telecomunicazioni tra punti terminali definiti della rete ed entro di essi;
d) autorita' di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni: l'organismo o gli organismi con compiti di regolamentazione delle telecomunicazioni indicati nella presente sottosezione;
e) infrastrutture essenziali: le infrastrutture di una rete o di un servizio pubblici di trasporto di telecomunicazione che:
i) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori e
ii) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, per fornire un servizio;
f) fornitore principale del settore delle telecomunicazioni: un fornitore in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalita' di partecipazione al mercato dei servizi di telecomunicazione interessato per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione sul mercato;
g) interconnessione: il collegamento con fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni che consente agli utenti di un fornitore di comunicare con gli utenti di un altro fornitore e di accedere ai servizi forniti da un altro fornitore, per il quale sono assunti impegni specifici;
h) servizio universale: l'insieme di servizi che devono essere messi a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una Parte, indipendentemente dalla loro situazione geografica e a un prezzo accessibile;30
i) utente finale: un consumatore finale o un abbonato di un servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni, compreso un fornitore di servizi diverso da un fornitore di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni;
j) non discriminatorio: un trattamento non meno favorevole di quello di cui fruiscono gli altri utenti di reti o servizi pubblici simili di trasporto di telecomunicazioni in circostanze simili;
k) portabilita' del numero: la possibilita' per gli utenti finali dei servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni di conservare, nello stesso luogo, gli stessi numeri di telefono senza perdita di qualita', affidabilita' o convenienza in caso di passaggio da un fornitore di servizi di trasporto di telecomunicazioni a un altro della stessa categoria.
---------
29 Servizi elencati alle voci da a) a g) della rubrica C.
Telecommunication Services del settore 2. Communication Services del documento MTN/GNS/W/120.
30 L'ambito e le modalita' di attuazione dei servizi universali
sono stabiliti da ciascuna delle Parti.
Art. 7.28
ARTICOLO 7.28
Autorita' di regolamentazione
1. Le autorita' di regolamentazione nel settore dei servizi di telecomunicazione sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di telecomunicazione.
2. Le autorita' di regolamentazione dispongono di competenze sufficienti per regolamentare il settore dei servizi di telecomunicazione. Le funzioni affidate a un'autorita' di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a piu' organismi.
3. Le decisioni e le procedure adottate dalle autorita' di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti gli operatori del mercato.
Art. 7.29
ARTICOLO 7.29
Autorizzazione a fornire servizi di telecomunicazione
1. La prestazione dei servizi e', per quanto possibile, autorizzata a seguito di una procedura di autorizzazione semplificata.
2. Puo' essere prescritta una licenza per tener conto delle questioni di attribuzione delle frequenze, dei numeri e dei diritti di passaggio. Le modalita' e le condizioni di tali licenze sono rese note al pubblico.
3. Ove sia prescritta una licenza:
a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito alla richiesta di licenza sono resi noti al pubblico;
b) i motivi del diniego del rilascio della licenza vengono comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta; e
c) i diritti di licenza31 riscossi dalle Parti per il rilascio di una licenza non superano i costi amministrativi normalmente sostenuti nella gestione, nel controllo e nell'applicazione delle licenze in questione.32
---------
31 I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per
la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, ne' i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.
32 Gli effetti della presente lettera decorrono al piu' tardi
cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Ciascuna delle Parti provvede a far si' che i diritti di licenza siano istituiti e applicati in modo non discriminatorio fin dall'entrata in vigore del presente accordo.
Art. 7.30
ARTICOLO 7.30
Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali
Sono mantenute misure appropriate volte a impedire che i fornitori che, da soli o congiuntamente, sono fornitori principali pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali consistono in particolare:
a) in sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali33 ;
b) nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute dai concorrenti;
c) nel non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a tali fornitori ai fini della prestazione dei servizi.
---------
33 O compressione dei margini per la Parte UE.
Art. 7.31
ARTICOLO 7.31
Interconnessione
1. Ciascuna delle Parti dispone che i fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni operanti nel proprio territorio diano, direttamente o indirettamente nello stesso territorio, la possibilita' ai fornitori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni dell'altra Parte di negoziare un'interconnessione. Gli accordi di interconnessione dovrebbero, di norma, essere conclusi sulla base di trattative commerciali tra le societa'.
2. Le autorita' di regolamentazione garantiscono che i fornitori utilizzino le informazioni ottenute da un'altra impresa nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.
3. L'interconnessione a un fornitore principale e' garantita in ogni punto della rete, se e' tecnicamente praticabile, ed e' fornita:
a) secondo modalita', condizioni (comprese le norme e le specifiche tecniche) e tariffe non discriminatorie e con un livello di qualita' non inferiore a quello che il fornitore principale medesimo assicura per i propri servizi simili, per i servizi simili di fornitori di servizi non collegati o per i servizi simili delle sue controllate o altre societa' collegate;
b) tempestivamente, secondo modalita', condizioni (comprese le norme e le specifiche tecniche) e tariffe orientate ai costi trasparenti, ragionevoli, che tengono conto della fattibilita' economica e sufficientemente disaggregate da consentire al fornitore di non dovere pagare per componenti o infrastrutture di rete di cui non ha bisogno per il servizio che deve essere prestato; e
c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.
4. Le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale sono rese pubbliche.
5. I fornitori principali rendono noti al pubblico i propri accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento34 .
---------
34 Ciascuna Parte adempie questo obbligo in conformita' della
rispettiva legislazione pertinente.
Art. 7.32
ARTICOLO 7.32
Portabilita' del numero
Ciascuna delle Parti dispone che i fornitori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni nel rispettivo territorio, esclusi i fornitori di servizi voce tramite protocollo Internet, offrano la portabilita' del numero, nella misura delle possibilita' tecniche e secondo modalita' e condizioni ragionevoli.
Art. 7.33
ARTICOLO 7.33
Attribuzione e uso di risorse limitate
1. Tutte le procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, sono espletate in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio.
2. Le informazioni circa l'attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non e' obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.
Art. 7.34
ARTICOLO 7.34
Servizio universale
1. Ciascuna delle Parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.
2. Tali obblighi non vanno di per se' considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi deve anche risultare neutrale in termini di concorrenza e non essere piu' gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito da ciascuna delle Parti.
Art. 7.35
ARTICOLO 7.35
Riservatezza delle informazioni
Ciascuna delle Parti garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate per mezzo di una rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico nonche' dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni del commercio di servizi.
Art. 7.36
ARTICOLO 7.36
Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni
Ricorso
1. Ciascuna delle Parti provvede a che:
a) i fornitori di servizi possano adire un'autorita' di regolamentazione o un altro organismo competente della Parte per risolvere le controversie insorte tra fornitori di servizi o tra fornitori di servizi e utenti attinenti a questioni oggetto della presente sottosezione; e
b) in caso di controversia insorta tra fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni in relazione ai diritti e agli obblighi di cui alla presente sottosezione, l'autorita' di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle parti, adotti con la massima sollecitudine possibile, e comunque entro un termine ragionevole, una decisione vincolante di risoluzione della controversia.
Appello e riesame giurisdizionale
2. Ogni fornitore di servizi i cui interessi giuridicamente tutelati siano lesi da una decisione di un'autorita' di regolamentazione:
a) ha la facolta' di impugnare tale decisione dinanzi a un organo di appello35 . Se quest'ultimo non e' di natura giudiziaria, le sue decisioni sono sempre motivate per iscritto e sono soggette al riesame di un'autorita' giudiziaria imparziale e indipendente. Alle decisioni degli organi di appello dev'essere data effettiva esecuzione; e
b) puo' ottenere un riesame della decisione da parte di un'autorita' giudiziaria imparziale e indipendente della Parte. Le Parti non consentono che una domanda di riesame giurisdizionale giustifichi l'inosservanza di una decisione dell'autorita' di regolamentazione, a meno che l'organo giudiziario interessato non sospenda tale decisione.
---------
35 Nel caso delle controversie tra fornitori di servizi o tra
fornitori di servizi e utenti, l'organo di appello e' indipendente dalle parti della controversia.
Art. 7.37
ARTICOLO 7.37
Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati a norma delle sezioni da B a D.
2. Ai fini della presente sottosezione si intende per:
servizi finanziari: qualsiasi servizio di natura finanziaria offerto da un fornitore di servizi finanziari di una delle Parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attivita':
a) servizi assicurativi e connessi:
i) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
A) ramo vita;
B) ramo danni;
ii) riassicurazione e retrocessione;
iii) intermediazione assicurativa (ad esempio attivita' di broker e agenzie);
iv) servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri;
b) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
i) raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili tra il pubblico;
ii) prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
iii) leasing finanziario;
iv) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, traveller's cheque e bonifici bancari;
v) garanzie e impegni;
vi) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:
A) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);
B) valuta estera;
C) prodotti derivati, compresi, ma non esclusivamente, i contratti a termine e a premio;
D) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements);
E) titoli trasferibili;
F) altri strumenti negoziabili e attivita' finanziarie, ivi compresi i lingotti;
vii) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualita' di agente (in forma pubblica o privata) nonche' prestazione di servizi collegati;
viii) intermediazione sul mercato monetario;
ix) gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
x) servizi di liquidazione e compensazione relativi a attivita' finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
xi) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonche' elaborazione di dati finanziari e relativo software;
xii) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attivita' elencate ai precedenti punti da i) a xi), ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali; fornitore di servizi finanziari: qualsiasi persona fisica o giuridica di una delle Parti che intenda prestare o presti servizi finanziari, a esclusione dei soggetti pubblici;
soggetto pubblico:
a) un'amministrazione pubblica, una banca centrale o un'autorita' monetaria di una delle Parti, o un soggetto di proprieta' o sotto il controllo di una delle Parti, che svolga principalmente funzioni pubbliche o attivita' a fini pubblici, ad esclusione quindi di soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; oppure
b) un soggetto privato che svolga funzioni normalmente esercitate da una banca centrale o un'autorita' monetaria, nell'esercizio di tali funzioni;
nuovo servizio finanziario: un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalita' di erogazione del prodotto, che non e' fornito da alcun fornitore di servizi finanziari sul territorio di una delle Parti, ma e' fornito sul territorio dell'altra parte.
Art. 7.38
ARTICOLO 7.38
Misure prudenziali (36)
1. Ciascuna delle Parti puo' adottare o mantenere per motivi prudenziali37 misure aventi come scopo:
a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;
b) la salvaguardia dell'integrita' e della stabilita' del proprio sistema finanziario.
2. Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari per raggiungere il loro scopo e, quando non sono conformi alle altre disposizioni del presente accordo, non sono utilizzate dalle Parti per sottrarsi agli impegni o agli obblighi che da tali disposizioni discendono.
3. Nessuna disposizione del presente accordo implica l'obbligo per le Parti di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
4. Fatti salvi altri mezzi di regolamentazione prudenziale del commercio transfrontaliero di servizi finanziari, una Parte puo' esigere la registrazione dei fornitori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra Parte e degli strumenti finanziari.
---------
36 Ai fini del presente accordo, e' considerata misura
prudenziale ogni misura applicata ai fornitori di servizi finanziari stabiliti nel territorio di una Parte che non sono regolamentati ne' sottoposti al controllo dell'autorita' di vigilanza finanziaria di tale Parte. Le misure di questo tipo sono adottate in conformita' di questo articolo.
37 I "motivi prudenziali" possono comprendere il mantenimento
della sicurezza, della solidita', dell'integrita' o della responsabilita' finanziaria dei singoli fornitori di servizi finanziari.
Art. 7.39
ARTICOLO 7.39
Trasparenza
Le Parti riconoscono che la trasparenza delle regolamentazioni e delle politiche che disciplinano le attivita' dei fornitori di servizi finanziari e' importante per facilitare l'accesso dei fornitori stranieri di servizi finanziari ai rispettivi mercati e l'esercizio delle loro attivita' in tali mercati. Ciascuna delle Parti si impegna a promuovere la trasparenza della regolamentazione in materia di servizi finanziari.
Art. 7.40
ARTICOLO 7.40
Organismi di autoregolamentazione
Se una delle Parti esige l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinche' i fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte possano fornire servizi finanziari in condizioni di parita' con i fornitori di servizi finanziari di quella Parte, o se concede direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la fornitura di servizi finanziari, impone a tali organismi di autoregolamentazione l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 7.6, 7.8, 7.12 e 7.14.
Art. 7.41
ARTICOLO 7.41
Sistemi di pagamento e di compensazione
Ciascuna delle Parti concede ai fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalita' e alle condizioni cui e' subordinato il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da organismi pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza di una Parte.
Art. 7.42
ARTICOLO 7.42
Nuovi servizi finanziari
Ciascuna delle Parti autorizza i fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio a fornire qualsiasi nuovo servizio finanziario analogo a quelli di cui autorizza la fornitura da parte dei propri fornitori di servizi finanziari, in circostanze simili, secondo la propria legislazione, purche' l'introduzione dei nuovi servizi finanziari non richieda una nuova legge o la modificazione di una legge esistente. Le Parti possono stabilire la forma istituzionale e giuridica della fornitura del servizio e subordinare tale fornitura ad un'autorizzazione. Se e' prescritta un'autorizzazione, la relativa decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione puo' essere negata solo per motivi prudenziali.
Art. 7.43
ARTICOLO 7.43
Trattamento dei dati
Entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo e comunque al piu' tardi alla data in cui prendono effetto impegni simili derivanti da altri accordi di integrazione economica:
a) ciascuna delle Parti autorizza i fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, all'interno o al di fuori del proprio territorio, ai fini del loro trattamento, se esso e' necessario per il normale esercizio dell'attivita' di tali fornitori;
b) ciascuna delle Parti, riaffermando il proprio impegno38 per la tutela dei diritti fondamentali e della liberta' delle persone, adotta le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.
---------
38 Questo impegno si riferisce ai diritti e alle liberta'
sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle Linee guide per la regolamentazione degli archivi informatizzati di dati personali ( risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990), e nelle Linee guida dell'OCSE sulla protezione della sfera privata e dei flussi transfrontalieri di dati personali (adottate dal Consiglio OCSE il 23 settembre 1980).
Art. 7.44
ARTICOLO 7.44
Eccezioni specifiche
1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attivita' o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attivita' che la sua regolamentazione interna prevede possano essere esercitate da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.
2. Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attivita' esercitate da una banca centrale o da un'autorita' monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.
3. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o fornisca in via esclusiva, sul proprio territorio, attivita' o servizi per conto o con la garanzia o utilizzando le risorse finanziarie di tale Parte, compresi i suoi soggetti pubblici, fatta eccezione per le attivita' che la sua regolamentazione interna prevede possano essere esercitate da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.
Art. 7.45
ARTICOLO 7.45
Risoluzione delle controversie
1. Il capo 14 (Risoluzione delle controversie) si applica alla risoluzione delle controversie in materia di servizi finanziari che attengono esclusivamente al presente capo, salvo diversa disposizione del presente articolo.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio stabilisce un elenco di quindici persone.
Le Parti propongono ciascuna cinque persone e scelgono inoltre cinque persone che non sono cittadini ne' dell'una ne' dell'altra Parte e presiedono il collegio arbitrale. Tali persone possiedono competenza o esperienza nel campo del diritto o della pratica dei servizi finanziari, anche per quel che riguarda la regolamentazione applicabile ai fornitori di servizi finanziari, e si conformano alle disposizioni dell'allegato 14-C (Codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e dei mediatori).
3. Se i membri del collegio arbitrale sono estratti a sorte in conformita' degli articoli 14.5, paragrafo 3 (Costituzione del collegio arbitrale), 14.9, paragrafo 3 (Periodo ragionevole per l'esecuzione), 14.10, paragrafo 3 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), 14.11, paragrafo 4 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), 14.12, paragrafo 3 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente alla sospensione degli obblighi), 6.1, 6.3 e 6.4 (Sostituzione) dell'allegato 14-B (Regole di procedura dell'arbitrato), il sorteggio avviene tra le persone dell'elenco stabilito come indicato nel paragrafo 2.
4. In deroga all'articolo 14.11, se un collegio arbitrale giudica una misura incompatibile con il presente accordo e la misura controversa riguarda il settore dei servizi finanziari e ogni altro settore, la Parte attrice puo' sospendere i benefici nel settore dei servizi finanziari che hanno un effetto equivalente all'effetto della misura nel proprio settore dei servizi finanziari. Se tale misura interessa solo un settore diverso da quello dei servizi finanziari, la Parte attrice non puo' sospendere i benefici nel settore dei servizi finanziari.
Art. 7.46
ARTICOLO 7.46
Riconoscimento
1. Una Parte ha facolta' di riconoscere le misure prudenziali dell'altra Parte nel determinare le modalita' di applicazione delle misure relative ai servizi finanziari che adotta. Tale riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in altro modo, si puo' basare su un accordo o un'intesa tra le Parti o essere accordato autonomamente.
2. Una Parte che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo o successivamente, sia parte di un accordo o di un'intesa con terzi del tipo di cui al paragrafo 1, offre all'altra Parte adeguate possibilita' di negoziare la sua adesione a tale accordo o intesa, o di negoziarne altri analoghi, in circostanze in cui vi sia equivalenza della regolamentazione, della vigilanza, dell'applicazione della regolamentazione e, se del caso, delle procedure concernenti la condivisione delle informazioni tra le Parti dell'accordo o dell'intesa. Se una Parte concede il riconoscimento in via autonoma, offre all'altra Parte adeguate possibilita' di dimostrare l'esistenza delle suddette circostanze.
Art. 7.47
ARTICOLO 7.47
Ambito di applicazione, definizioni e principi
1. La presente sottosezione stabilisce i principi della liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale a norma delle sezioni da B a D.
2. Ai fini della presente sottosezione, si intende per:
a) trasporto marittimo internazionale: i trasporti multimodali porta a porta, ossia i trasporti di merci mediante piu' di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un unico titolo di trasporto e implicanti percio' il diritto di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto;
b) servizi di movimentazione di carichi marittimi: le attivita' svolte dalle societa' che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse pero' le attivita' dirette dei lavoratori portuali se questo personale e' organizzato indipendentemente dalle societa' che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attivita' contemplate comprendono l'organizzazione e la direzione delle operazioni di:
i) carico e scarico delle navi;
ii) rizzaggio/derizzaggio del carico;
iii) ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco;
c) servizi di sdoganamento (o "servizi di spedizionieri doganali"): l'espletamento per conto terzi delle formalita' doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attivita' principale del fornitore del servizio o di una sua abituale attivita' complementare;
d) servizi di stazionamento e deposito di container: lo stoccaggio di container in aree portuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni;
e) servizi di agenzia marittima: le attivita' che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o piu' linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:
i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonche' emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali;
ii) rappresentanza delle compagnie, organizzazione dello scalo o, se necessario, presa in carico delle merci.
3. Considerato il grado di liberalizzazione esistente tra le Parti nel trasporto marittimo internazionale:
a) le Parti applicano effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie;
b) ciascuna delle Parti accorda alle navi battenti bandiera dell'altra Parte o gestite da fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.
4. Nell'applicare questi principi, le Parti:
a) si astengono dall'introdurre clausole in materia di ripartizione dei carichi in futuri accordi bilaterali con terzi relativamente a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e non attivano le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi bilaterali;
b) dall'entrata in vigore del presente accordo sopprimono e si astengono dall'introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale.
5. Ciascuna delle Parti autorizza i fornitori di servizi marittimi internazionali dell'altra Parte ad avere uno stabilimento nel proprio territorio applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attivita', condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri fornitori di servizi o, se migliori, di quelle di terzi, secondo le condizioni figuranti nel proprio elenco degli impegni.
6. Ciascuna delle Parti mette a disposizione dei fornitori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra Parte, secondo modalita' e condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i seguenti servizi portuali:
a) pilotaggio;
b) rimorchiaggio;
c) fornitura di provviste di bordo;
d) bunkeraggio e rifornimento idrico;
e) raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra;
f) capitaneria di porto;
g) ausili alla navigazione;
h) servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, come le comunicazioni, la fornitura di acqua e di elettricita', le infrastrutture per riparazioni di emergenza, i servizi di ancoraggio e ormeggio.
Art. 7.48
ARTICOLO 7.48
Obiettivo e principi
1. Le Parti, riconoscendo che il commercio elettronico offre possibilita' di crescita economica e di scambi, che e' importante evitare gli ostacoli al suo uso e al suo sviluppo e che l'accordo OMC si applica alle misure che interessano il commercio elettronico, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, collaborando in particolare per quanto riguarda i problemi posti dalle disposizioni relative al commercio elettronico del presente capo.
2. Le Parti convengono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere pienamente compatibile con le norme internazionali di protezione dei dati, in modo da guadagnare la fiducia degli utenti.
3. Le Parti convengono di non assoggettare a dazi doganali le consegne per via elettronica39 .
---------
39 L'inclusione in questo capo delle disposizioni relative al
commercio elettronico e' senza pregiudizio della posizione della Corea circa la classificazione delle consegne per via elettronica come commercio di servizi o di merci.
Art. 7.49
ARTICOLO 7.49
Cooperazione su questioni di regolamentazione
1. Le Parti instaurano sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico un dialogo che avra' per tema, tra l'altro:
a) il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;
b) la responsabilita' dei fornitori di servizi intermediari per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione dei dati;
c) la disciplina delle comunicazioni elettroniche non sollecitate;
d) la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico;
e) lo sviluppo delle operazioni commerciali non cartacee;
f) qualsiasi altra questione pertinente allo sviluppo del commercio elettronico.
2. Il dialogo puo' comprendere lo scambio di informazioni sulla legislazione delle Parti relativa ai suddetti temi e sull'applicazione di tale legislazione.
Art. 7.50
ARTICOLO 7.50
Eccezioni
Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili, o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della fornitura transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti adottino o applichino provvedimenti:
a) necessari per tutelare la pubblica sicurezza o la pubblica morale o mantenere l'ordine pubblico40 ;
b) necessari per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;
c) relativi alla salvaguardia delle risorse naturali esauribili, se tali provvedimenti sono applicati congiuntamente a restrizioni nei confronti degli investitori interni o dell'offerta o del consumo interni di servizi;
d) necessari per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
e) necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi compresi quelli relativi:
i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o ai mezzi per far fronte alle conseguenze di un'inadempienza contrattuale;
ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonche' alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche;
iii) alla sicurezza;
f) incompatibili con gli articoli 7.6 e 7.12, purche' il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attivita' economiche, di investitori o di fornitori di servizi dell'altra Parte41 .
---------
40 L'eccezione per ragioni di ordine pubblico puo' essere
invocata solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della societa'.
41 I provvedimenti finalizzati a garantire l'imposizione o
riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono i provvedimenti adottati da una Parte secondo il proprio sistema fiscale, i quali:
a) si applicano agli investitori e ai fornitori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della Parte;
b) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della Parte;
c) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi compresi i provvedimenti per garantire l'osservanza degli obblighi;
d) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio dell'altra Parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte ch gravano tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della Parte;
e) operano una distinzione tra investitori e fornitori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e fornitori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile;
f) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte.
I termini o i concetti di natura fiscale contenuti nel presente articolo e in questa nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione interna della Parte che adotta il provvedimento.
Art. 8.1
ARTICOLO 8.1
Pagamenti correnti
Le Parti si impegnano ad autorizzare senza restrizioni tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti delle Parti, conformemente allo Statuto del Fondo monetario internazionale.
Art. 8.2
ARTICOLO 8.2
Movimenti di capitali
1. Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, le Parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione alla libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti effettuati a norma della legislazione del paese ospitante, agli investimenti e alle altre operazioni liberalizzate a norma del capo 7 (Commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico) e alla liquidazione e al rimpatrio di tali capitali investiti e di ogni utile che ne derivi.
2. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti garantiscono, per quanto riguarda le operazioni non menzionate al paragrafo 1 riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a norma della legislazione del paese ospitante, la libera circolazione da parte di investitori dell'altra Parte di capitali relativi, tra l'altro:
a) a crediti collegati a operazioni commerciali, compresa la fornitura di servizi cui partecipa un residente di una Parte;
b) a prestiti e crediti finanziari; o
c) alla partecipazione al capitale di una persona giuridica, senza l'intenzione di stabilire o mantenere legami economici duraturi.
3. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti non introducono nuove restrizioni dei movimenti di capitali tra residenti delle Parti e si astengono dal rendere piu' restrittive le disposizioni esistenti.
4. Le Parti possono consultarsi onde agevolare la circolazione dei capitali tra loro in modo da promuovere gli obiettivi del presente accordo.
Art. 8.3
ARTICOLO 8.3
Eccezioni
Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili, o una restrizione dissimulata dei movimenti di capitali, nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti adottino o applichino provvedimenti:
a) necessari per tutelare la pubblica sicurezza o la pubblica morale o mantenere l'ordine pubblico;
b) necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con il presente capo, ivi compresi quelli relativi:
i) alla prevenzione di infrazioni penali, di pratiche ingannevoli e fraudolente o ai mezzi per far fronte alle conseguenze di un'inadempienza contrattuale (fallimento, insolvenza e tutela dei diritti dei creditori);
ii) alle misure adottate o mantenute per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario di una Parte;
iii) all'emissione, alla negoziazione e al commercio di titoli, opzioni, contratti a termine o altri prodotti derivati;
iv) alla rendicontazione finanziaria o alla registrazione di trasferimenti, se necessario per assistere le autorita' di vigilanza o di regolamentazione finanziaria; o
v) all'osservanza di ordinanze o deliberazioni adottate nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi.
Art. 8.4
ARTICOLO 8.4
Misure di salvaguardia
1. Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali tra le Parti causino o rischino di causare gravi difficolta' nel funzionamento della politica monetaria o di cambio1 della Corea o di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, le Parti interessate2 possono adottare nei riguardi dei movimenti di capitali, per un periodo non superiore a sei mesi1 , le misure di salvaguardia che sono strettamente necessarie1 .
2. Il comitato per il commercio e' immediatamente informato dell'adozione di misure di salvaguardia e, non appena possibile, della data prevista della loro soppressione.
---------
1 Le "gravi difficolta' nel funzionamento della politica
monetaria o di cambio" consistono, ma non esclusivamente, in gravi difficolta' della bilancia dei pagamenti e dei rapporti finanziari con l'estero; le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non si applicano nei riguardi degli investimenti diretti esteri.
2 L'Unione europea o gli Stati membri dell'Unione europea o la
Corea.
3 Fintanto che perdurano le circostanze esistenti al momento
dell'adozione iniziale delle misure di salvaguardia o circostanze equivalenti, l'applicazione delle misure di salvaguardia puo' essere prorogata di sei mesi, una sola volta, dalla Parte interessata.
Tuttavia, se circostanze del tutto eccezionali inducono una Parte a ritenere necessaria un'ulteriore proroga delle misure di salvaguardia, essa si concerta preliminarmente con l'altra Parte sulle modalita' di attuazione della proroga proposta.
4 In particolare, le misure di salvaguardia di cui al presente
articolo dovrebbero essere applicate in modo tale da:
a) non essere confiscatorie;
b) non costituire un regime di cambio duplice o molteplice;
c) non interferire in altro modo sulla capacita' degli investitori di ottenere un tasso di rendimento di mercato nel territorio della Parte che ha adottato misure di salvaguardia sugli attivi oggetto di restrizioni;
d) non arrecare pregiudizio agli interessi commerciali, economici o finanziari dell'altra Parte;
e) essere temporanee ed essere progressivamente soppresse col migliorare della situazione che ha portato alla loro adozione;
f) essere sollecitamente rese pubbliche dalle autorita' competenti responsabili della politica di cambio.
Art. 9.1
ARTICOLO 9.1
Disposizioni generali
1. Le Parti riaffermano il loro impegno a rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo sugli appalti pubblici (Agreement on Government Procurement) contenuto nell'allegato 4 dell'accordo OMC (di seguito "GPA 1994") e il loro interesse a sviluppare le opportunita' commerciali bilaterali nel mercato degli appalti pubblici di ciascuna delle Parti.
2. Le Parti riconoscono il loro comune interesse a promuovere la liberalizzazione internazionale dei mercati degli appalti pubblici nel contesto del sistema regolamentato degli scambi internazionali.
Le Parti continuano a cooperare al riesame di cui all'articolo XXIV:7 del GPA 1994 e in altre appropriate sedi internazionali.
3. Nessuna disposizione del presente capo implica una deroga ai diritti e agli obblighi derivanti per ciascuna delle Parti dal GPA 1994 o da un accordo che lo sostituisca.
4. Per tutti gli appalti pubblici di cui al presente capo, le Parti applicano il testo provvisorio del GPA riveduto1 (di seguito "GPA riveduto"), con le seguenti eccezioni:
a) il trattamento piu' favorevole per le merci, i servizi e i fornitori di altre Parti (articolo IV, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2 del GPA riveduto);
b) il trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo (articolo V del GPA riveduto);
c) le condizioni per la partecipazione (articolo VIII, paragrafo 2, del GPA riveduto), che sono sostituite da: "non impone la condizione che, per poter partecipare a una gara d'appalto o essere aggiudicatario di un appalto, il fornitore di una Parte abbia in precedenza ottenuto uno o piu' contratti da un ente appaltante dell'altra Parte o abbia una precedente esperienza di lavoro nel territorio dell'altra Parte, tranne nel caso in cui tale esperienza sia essenziale per soddisfare i requisiti prescritti;"
d) le istituzioni (articolo XXI del GPA riveduto);
e) le disposizioni finali (articolo XXII del GPA riveduto).
5. Ai fini dell'applicazione del GPA riveduto di cui al paragrafo 4:
a) il termine "accordo" nel GPA riveduto va inteso come "capio", tranne che nelle espressioni "paesi non Parti del presente accordo", che va intesa come "paesi non Parti", e "Parte del presente accordo", che va intesa come "Parte";
b) "altre Parti" nel GPA riveduto va inteso come "l'altra Parte";
c) "il comitato" nel GPA riveduto va inteso come "il gruppo di lavoro".
---------
1 Figurante nel documento dell'OMC negs 268(Job No[1].8274)
datato 19 novembre 2007.
Art. 9.2
ARTICOLO 9.2
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica a tutti gli appalti pubblici contemplati dagli allegati di ciascuna Parte del GPA 1994 e dalle relative note, comprese le modifiche o le sostituzioni.
2. Ai fini del presente accordo, i contratti di costruzione, gestione e cessione ("build-operate-transfer", di seguito "contratti BOT") e le concessioni di lavori pubblici, come definiti nell'allegato 9, sono soggetti alle disposizioni dell'allegato 9.
Art. 9.3
ARTICOLO 9.3
Gruppo di lavoro Appalti pubblici
Il gruppo di lavoro "Appalti pubblici", istituito in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), si riunisce, come stabilito di comune accordo o su richiesta di una Parte, per:
a) esaminare le questioni relative agli appalti pubblici e ai contratti BOT o alle concessioni di lavori pubblici che gli sono sottoposte da una Parte;
b) scambiare informazioni circa le possibilita' esistenti in ciascuna delle Parti per quanto riguarda gli appalti pubblici e i contratti BOT o le concessioni di lavori pubblici;
c) esaminare ogni altra questione attinente al funzionamento del presente capo.
Art. 10.1
ARTICOLO 10.1
OBIETTIVI
Gli obiettivi del presente capo sono:
a) agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le Parti;
b) conseguire un adeguato ed efficace livello di tutela e rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.
Art. 10.2
ARTICOLO 10.2
Natura e portata degli obblighi
1. Le Parti applicano in modo adeguato ed efficace i trattati internazionali relativi alla proprieta' intellettuale di cui sono parti, compreso l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio, contenuto nell'allegato 1C dell'accordo OMC (di seguito "accordo TRIPS"). Il presente capo completa e precisa i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dall'accordo TRIPS.
2. Ai fini del presente accordo, i diritti di proprieta' intellettuale comprendono:
a) il diritto d'autore, anche in relazione a programmi informatici e a banche dati, e i diritti collegati;
b) i diritti collegati ai brevetti;
c) i marchi commerciali;
d) i marchi di servizi;
e) i disegni;
f) le topografie di circuiti integrati;
g) le indicazioni geografiche;
h) le varieta' vegetali; e
i) la protezione delle informazioni non divulgate.
3. La protezione della proprieta' intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi sulla protezione della proprieta' industriale (1967) (di seguito "convenzione di Parigi").
Art. 10.3
ARTICOLO 10.3
Trasferimento di tecnologie
1. Le Parti convengono di procedere a scambi di opinioni e informazioni sulle loro pratiche e politiche che incidono sul trasferimento di tecnologie, sia all'interno dei rispettivi territori, sia con paesi terzi. Cio' comporta, in particolare, misure volte ad agevolare il flusso di informazioni, il partenariato tra imprese, la concessione di licenze e la subfornitura. Particolare attenzione e' riservata alle condizioni necessarie a creare un contesto favorevole al trasferimento di tecnologie nei paesi ospitanti, anche per quanto riguarda lo sviluppo del capitale umano e il quadro giuridico.
2. Ciascuna delle Parti adotta le misure opportune per prevenire o controllare pratiche o condizioni per la concessione di licenze sui diritti di proprieta' intellettuale che possono nuocere al trasferimento internazionale di tecnologie e che costituiscono un abuso dei diritti di proprieta' intellettuale da parte dei titolari degli stessi.
Art. 10.4
ARTICOLO 10.4
Esaurimento
Le Parti sono libere di stabilire il proprio regime di esaurimento dei diritti di proprieta' intellettuale.
Art. 10.5
ARTICOLO 10.5
Protezione concessa
Le Parti osservano:
a) gli articoli da 1 a 22 della Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (1961) (di seguito "convenzione di Roma");
b) gli articoli da 1 a 18 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1971) (di seguito "convenzione di Berna");
c) gli articoli da 1 a 14 del trattato dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (di seguito "OMPI") sul diritto d'autore (1996) (di seguito "WCT");
d) gli articoli da 1 a 23 del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e i fonogrammi (di seguito "WPPT").
Art. 10.6
ARTICOLO 10.6
Durata dei diritti d'autore
Ciascuna delle Parti dispone che, se la durata della protezione di un'opera e' calcolata sulla base della vita di una persona fisica, tale durata corrisponda almeno alla vita dell'autore e ai 70 anni seguenti la sua morte.
Art. 10.7
ARTICOLO 10.7
Organismi di radiodiffusione
1. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di 50 anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.
2. Nessuna delle Parti consente la ritrasmissione di segnali televisivi (terrestri, via cavo o via satellite) su Internet senza l'autorizzazione del titolare o dei titolari dei diritti eventuali del contenuto del segnale e del segnale1 .
---------
1 Ai fini del presente paragrafo, la ritrasmissione nel
territorio di una Parte per mezzo di una rete chiusa e definita di abbonati non accessibile dall'esterno di tale territorio non costituisce una ritrasmissione via Internet.
Art. 10.9
ARTICOLO 10.8
Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti
Le Parti agevolano la conclusione di intese tra le rispettive societa' di gestione collettiva dei diritti al fine di facilitare reciprocamente l'accesso al contenuto e il suo scambio tra le Parti e di garantire il trasferimento dei diritti per l'uso delle opere delle Parti o di altri contenuti coperti dal diritto d'autore. Le Parti si adoperano per raggiungere un alto grado di razionalizzazione e per migliorare la trasparenza per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti delle rispettive societa' di gestione.
Art. 10.9
ARTICOLO 10.9
Radiodiffusione e comunicazione al pubblico
1. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) radiodiffusione: la trasmissione senza fili, per la ricezione da parte del pubblico, di suoni o di immagini e suoni o delle loro rappresentazioni; tale trasmissione effettuata via satellite; la trasmissione di segnali criptati, se i mezzi di decriptazione sono forniti al pubblico dall'organismo di radiodiffusione o con il suo consenso;
b) comunicazione al pubblico: la trasmissione al pubblico, per qualsiasi mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di un'interpretazione o di un'esecuzione ovvero dei suoni o delle rappresentazioni di suoni fissati in un fonogramma. Ai fini del paragrafo 5, per "comunicazione al pubblico" si intende anche il fatto di rendere udibili dal pubblico i suoni o le rappresentazioni di suoni fissati in un fonogramma.
2. Ciascuna delle Parti conferisce agli esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, tranne nei casi in cui l'esecuzione sia essa stessa gia' un'esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione.
3. Ciascuna delle Parti garantisce agli esecutori e ai produttori di fonogrammi il diritto a una singola equa remunerazione se un fonogramma pubblicato a fini commerciali o una riproduzione di tale fonogramma sono utilizzati per una radiodiffusione senza fili o per una comunicazione al pubblico.
4. Ciascuna delle Parti prevede nella propria legislazione che gli esecutori o i produttori del fonogramma, o entrambi, ricevano dall'utilizzatore la singola equa remunerazione. Le Parti possono emanare disposizioni di legge che stabiliscono le modalita' di ripartizione della singola equa remunerazione tra gli esecutori e i produttori di fonogrammi in assenza di un accordo tra gli stessi.
5. Ciascuna delle Parti conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:
a) la ridiffusione delle loro emissioni;
b) la fissazione delle loro emissioni;
c) la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive se tale comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto di ingresso. La legislazione dello Stato in cui e' invocata la protezione di questo diritto stabilisce le modalita' secondo cui esso puo' essere esercitato.
Art. 10.10
ARTICOLO 10.10
Diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte
Le Parti convengono di scambiare opinioni e informazioni sulle pratiche e sulle politiche concernenti il diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti avviano consultazioni per esaminare l'opportunita' e la possibilita' di introdurre in Corea un diritto degli autori sulle successive vendite di opere d'arte.
Art. 10.11
ARTICOLO 10.11
Limitazioni ed eccezioni
Le Parti possono prevedere nella loro legislazione che in determinati casi speciali i diritti conferiti ai titolari di diritti di cui agli articoli da 10.5 a 10.10 siano soggetti a limitazioni o eccezioni, purche' queste non siano in contrasto con uno sfruttamento normale dell'opera e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli legittimi interessi dei titolari di diritti.
Art. 10.12
ARTICOLO 10.12
Protezione delle misure tecnologiche
1. Ciascuna delle Parti prevede un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.
2. Ciascuna delle Parti prevede un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione, la pubblicita' per la vendita o la locazione o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:
a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicita' o di una commercializzazione con finalita' di eludere, o
b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalita' o uso commercialmente rilevante oltre quello di eludere, o
c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalita' di rendere possibile o di facilitare l'elusione di efficaci misure tecnologiche.
3. Ai fini del presente accordo, per misure tecnologiche si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore, cosi' come previsto dalla legislazione di ciascuna delle Parti. Le misure tecnologiche sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.
4. Ciascuna delle Parti puo' prevedere eccezioni e limitazioni alle misure di attuazione dei paragrafi 1 e 2 nel rispetto della propria legislazione e dei pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 10.5.
Art. 10.13
ARTICOLO 10.13
Protezione delle informazioni sul regime dei diritti
1. Ciascuna delle Parti prevede un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente senza averne diritto i seguenti atti:
a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; o
b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti ai sensi del presente accordo da cui siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti,
ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che sia consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla legge della Parte.
2. Ai fini del presente accordo, per informazioni sul regime dei diritti s'intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o i materiali protetti di cui al presente accordo, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni di uso dell'opera o di altri materiali nonche' qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.
3. La disposizione del paragrafo 2 si applica quando uno qualsiasi degli elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali di cui al presente accordo.
Art. 10.14
ARTICOLO 10.14
Disposizione transitoria
La Corea si conforma pienamente gli obblighi di cui agli articoli 10.6 e 10.7 entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Art. 10.15
ARTICOLO 10.15
Procedura di registrazione
L'Unione europea e la Corea predispongono un sistema di registrazione dei marchi nel quale i motivi di ogni decisione di rifiuto della registrazione di un marchio sono comunicati per iscritto e possono essere comunicati per via elettronica al richiedente, che ha la possibilita' di impugnare il rifiuto e di ricorrere in giudizio contro una decisione di rifiuto definitiva.
L'Unione europea e la Corea introducono anche la possibilita' per le parti interessate di opporsi a domande di registrazione di marchi.
L'Unione europea e la Corea istituiscono una banca dati elettronica, accessibile al pubblico, delle domande e delle registrazioni di marchi.
Art. 10.16
ARTICOLO 10.16
Accordi internazionali
L'Unione europea e la Corea si conformano alle disposizioni del trattato sul diritto dei marchi (1994) e si adoperano nella misura del possibile per conformarsi alle disposizioni del trattato di Singapore sul diritto dei marchi (2006).
Art. 10.17
ARTICOLO 10.17
Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio
Ciascuna delle Parti prevede l'uso leale di termini descrittivi come limitata eccezione ai diritti conferiti da un marchio e puo' prevedere altre limitate eccezioni, a condizione che esse tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.
Art. 10.18
ARTICOLO 10.18
Riconoscimento delle indicazioni geografiche
per i prodotti agricoli, i prodotti alimentari e i vini
1. Esaminata la legge sul controllo di qualita' dei prodotti agricoli e le relative norme di applicazione per quanto riguarda la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti alimentari in Corea, l'Unione europea conclude che tale legge e' conforme agli elementi di cui al paragrafo 6.
2. Esaminato il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio e le relative norme di applicazione per quanto riguarda la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti alimentari nell'Unione europea e il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'organizzazione comune del mercato del vino, la Corea conclude che tale normativa e' conforme agli elementi di cui al paragrafo 6.
3. Esaminato un sommario delle specificazioni dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari corrispondenti alle indicazioni geografiche della Corea elencate nell'allegato 10-A, che sono state registrate dalla Corea in base alle disposizioni legislative di cui al paragrafo 1, l'Unione europea si impegna a proteggere le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 10-A secondo il livello di protezione stabilito nel presente capo.
4. Esaminato un sommario delle specificazioni dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari corrispondenti alle indicazioni geografiche dell'Unione europea elencate nell'allegato 10-A, che sono state registrate dall'Unione europea in base alla normativa di cui al paragrafo 2, la Corea si impegna a proteggere le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 10-A secondo il livello di protezione stabilito nel presente capo.
5. Il paragrafo 3 si applica alle indicazioni geografiche per i vini per quanto riguarda le indicazioni geografiche aggiunte a norma dell'articolo 10.24.
6. L'Unione europea e la Corea convengono che gli elementi per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono i seguenti:
a) un registro delle indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori;
b) una procedura amministrativa che consente di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una localita' di una delle Parti, quando una determinata qualita', reputazione o altra caratteristica del prodotto e' attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica;
c) l'obbligo per una denominazione registrata di corrispondere a uno o piu' prodotti specifici per i quali e' stabilita una specificazione che puo' essere modificata solo mediante debita procedura amministrativa;
d) disposizioni di controllo della produzione;
e) disposizioni giuridiche che stabiliscono che una denominazione registrata puo' essere utilizzata da ogni operatore che commercializza il prodotto agricolo o alimentare conforme alla specificazione corrispondente;
f) una procedura di obiezione che permette di tenere conto degli legittimi interessi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no in quanto proprieta' intellettuale.
---------
2 In questa sottosezione si intendono per "indicazioni
geografiche":
a) le indicazioni geografiche, le denominazione di origine, i vini di qualita' prodotti in una regione specifica e i vini da tavola con indicazione geografica di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 ; al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 ; al regolamento (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio del 10 giugno 1991 ; al regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 , o alle disposizioni che sostituiscono detti regolamenti; e
b) le indicazioni geografiche di cui alla legge sul controllo di qualita' dei prodotti agricoli ( legge n. 9759 del 9 giugno 2009 ) e alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche ( legge n. 8852 del 29 febbraio 2008 ) della Corea.
3 La protezione di un'indicazione geografica a titolo di questa
sottosezione fa salve le altre disposizioni del presente accordo.
Art. 10.19
ARTICOLO 10.19
Riconoscimento delle indicazioni geografiche specifiche per i vini, (4) i vini aromatizzati (5) e le bevande spiritose (6)
1. In Corea le indicazioni geografiche dell'Unione europea elencate nell'allegato 10-B sono protette per i prodotti che le utilizzano conformemente alla legislazione dell'Unione europea relativa alle indicazioni geografiche.
2. Nell'Unione europea le indicazioni geografiche della Corea elencate nell'allegato 10-B sono protette per i prodotti che le utilizzano conformemente alla legislazione della Corea relativa alle indicazioni geografiche.
---------
4 Ai fini della presente sottosezione si intendono per "vini" i
prodotti di cui alla voce 22.04 del SA e che:
a) sono conformi al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 , al regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 e al regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 , o agli atti legislativi che li sostituiscono; o
b) sono conformi alla legge sul controllo di qualita' dei prodotti agricoli ( legge n. 9759 del 9 giugno 2009 ) e alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche ( legge n. 8852 del 29 febbraio 2008 ) della Corea.
5 Ai fini della presente sottosezione si intendono per "vini
aromatizzati" i prodotti di cui alla voce 22.05 del SA e che:
a) sono conformi al regolamento (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio del 10 giugno 1991 , o agli legislativi che lo sostituiscono; o
b) sono conformi alla legge sul controllo di qualita' dei prodotti agricoli ( legge n. 9759 del 9 giugno 2009 ) e alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche ( legge n. 8852 del 29 febbraio 2008 ) della Corea.
6 Ai fini della presente sottosezione si intendono per "bevande
spiritose" i prodotti di cui alla voce 22.08 del SA e che:
a) sono conformi al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 e al regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione del 24 aprile 1990 , o agli atti legislativi che li sostituiscono; o
b) sono conformi alla legge sul controllo di qualita' dei prodotti agricoli ( legge n. 9759 del 9 giugno 2009 ) e alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche ( legge n. 8852 del 29 febbraio 2008 ) della Corea.
Art. 10.20
ARTICOLO 10.20
Diritto d'uso
Una denominazione protetta a norma delle disposizioni della presente sottosezione puo' essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alle corrispondenti specificazioni.
Art. 10.21
ARTICOLO 10.21
Portata della protezione
1. Le indicazioni geografiche di cui agli articoli 10.18 e 10.19 sono protette contro:
a) l'uso di ogni mezzo, nella designazione o nella presentazione di una merce, che indichi o suggerisca che la merce in questione e' originaria di una regione geografica diversa dal vero luogo di origine, in modo da indurre il pubblico in errore quanto all'origine geografica della merce;
b) l'uso di un'indicazione geografica che identifica una merce per una merce simile7 non originaria del luogo designato da tale indicazione geografica, anche se la vera origine della merce e' indicata o l'indicazione geografica e' tradotta o trascritta o accompagnata da termini quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili; e
c) ogni altro uso che costituisce un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi.
2. Il presente accordo non pregiudica in alcun modo il diritto di ogni persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o il nome del proprio predecessore in affari, purche' tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore il consumatore.
3. In caso di omonimia di indicazioni geografiche delle Parti, ogni indicazione e' protetta, a condizione che sia stata utilizzata in buona fede. Il gruppo di lavoro sulle indicazioni geografiche decide le condizioni pratiche d'uso che permetteranno di differenziare le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto della necessita' di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori. Se un'indicazione geografica protetta dal presente accordo e' omonima di un'indicazione geografica di un paese terzo, ciascuna delle Parti decide le condizioni pratiche d'uso che permetteranno di differenziare le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto della necessita' di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.
4. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga l'Unione europea o la Corea a proteggere un'indicazione geografica che non e' protetta o cessa di esserlo nel paese d'origine o che in quel paese e' caduta in disuso.
5. La protezione di un'indicazione geografica a norma del presente articolo fa salva la possibilita' di continuare a utilizzare un marchio per il quale e' stata presentata una domanda, che e' stato registrato o e' stato stabilito dall'uso, se tale possibilita' e' prevista dalla legislazione interessata, nel territorio di una Parte prima della data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento dell'indicazione geografica, purche' non sussistano i motivi di invalidita' o decadenza previsti dalla legislazione della Parte interessata. La data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento dell'indicazione geografica e' determinata a norma dell'articolo 10.23, paragrafo 2.
---------
7 Per tutte le merci, l'espressione "merce simile" e'
interpretata in conformita' dell'articolo 23.1 dell'accordo TRIPS relativo all'uso di un'indicazione geografica che identifica vini per vini non originari del luogo designato da tale indicazione geografica o che identifica bevande spiritose per bevande spiritose non originarie del luogo designato da tale indicazione geografica.
Art. 10.22
ARTICOLO 10.22
Attuazione della protezione
Le Parti attuano la protezione di cui agli articoli da 10.18 a 10.23 di loro iniziativa per mezzo di un intervento appropriato delle loro autorita'. Esse attuano inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata.
Art. 10.23
ARTICOLO 10.23
Rapporto con i marchi
1. La registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 10.21, paragrafo 1, in relazione a un'indicazione geografica protetta per merci simili e' rifiutata o invalidata dalle Parti a condizione che una domanda di registrazione del marchio sia stata presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento dell'indicazione geografica nel territorio interessato.
2. Ai fini del paragrafo 1:
a) per le indicazioni geografiche di cui agli articoli 10.18 e 10.19, la data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento e' la data di entrata in vigore del presente accordo;
b) per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 10.24, la data di presentazione della domanda di protezione o di riconoscimento e' la data in cui la domanda di una Parte e' ricevuta dall'altra.
Art. 10.24
ARTICOLO 10.24
Aggiunta di indicazioni geografiche soggette a protezione (8)
1. L'Unione europea e la Corea convengono di aggiungere indicazioni geografiche soggette a protezione agli allegati 10-A e 10-B secondo la procedura di cui all'articolo 10.25.
2. L'Unione europea e la Corea convengono di trattare senza ingiustificato ritardo le domande presentate dall'altra Parte di aggiunta agli allegati di indicazioni geografiche soggette a protezione.
3. Una denominazione puo' non essere registrata come indicazione geografica se e' in conflitto con la denominazione di una varieta' vegetale, comprese le varieta' d'uva, o di una razza animale e rischia di conseguenza di indurre in errore i consumatori quanto alla vera origine del prodotto.
---------
8 Se una proposta e' presentata:
a) dalla Corea per un prodotto originario cui si applica la legislazione dell'Unione europea di cui all'articolo 10.18, paragrafo 2, e alle note a pie' di pagina dell'articolo 10.19; o
b) dall'Unione europea per un prodotto originario cui si applica la legislazione della Corea di cui all'articolo 10.18, paragrafo 1, e alle note a pie' di pagina dell'articolo 10.19;
allo scopo di aggiungere al presente accordo una denominazione di origine che e' stata riconosciuta da una delle Parti come indicazione geografica ai sensi dell'articolo 22.1 dell'accordo TRIPS per mezzo di leggi di una delle Parti diverse da quelle di cui all'articolo 10.18, paragrafi 1 e 2, e alle note a pie' di pagina dell'articolo 10.19, le Parti convengono di esaminare se l'indicazione geografica puo' essere aggiunta al presente accordo in conformita' della presente sottosezione.
Art. 10.25
ARTICOLO 10.25
Gruppo di lavoro Indicazioni geografiche
1. Il gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche", istituito in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), si riunisce, come stabilito di comune accordo o su richiesta di una Parte, allo scopo di intensificare la cooperazione tra le Parti e il dialogo sulle indicazioni geografiche. Il gruppo di lavoro puo' formulare raccomandazioni e adottare decisioni per consenso.
2. Le riunioni del gruppo di lavoro si svolgono alternativamente in ciascuna delle Parti. Il gruppo di lavoro si riunisce alla data, nel luogo e nei modi (che possono comprendere la videoconferenza) stabiliti di comune accordo dalle Parti, ma entro 90 giorni dalla richiesta.
3. Il gruppo di lavoro puo' decidere:
a) di modificare gli allegati 10-A e 10-B per aggiungere indicazioni geografiche dell'Unione europea o della Corea che, completata la procedura di cui all'articolo 10.18, paragrafi 3 e 4, se del caso, sono considerate anche dall'altra Parte come costituenti indicazioni geografiche e saranno protette nel territorio dell'altra Parte;
b) di modificare9 gli allegati di cui alla lettera a) per sopprimere indicazioni geografiche che cessano di essere protette nella Parte di origine10 o che, in base alla legislazione in vigore, non soddisfano piu' le condizioni richieste per essere considerate tali nell'altra Parte;
c) che un riferimento a una legislazione nel presente accordo deve essere considerato come riferimento a tale legislazione quale modificata e sostituita e in vigore a una data precisa dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
4. Il gruppo di lavoro si assicura, inoltre, che le disposizioni della presente sottosezione siano correttamente applicate e puo' esaminare qualsiasi questione attinente alla loro applicazione e al loro funzionamento. In particolare, ha il compito di:
a) scambiare informazioni sugli sviluppi legislativi e politici in materia di indicazioni geografiche;
b) scambiare informazioni su singole indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunita' di una loro protezione in conformita' del presente accordo;
c) scambiare informazioni al fine di ottimizzare il funzionamento del presente accordo.
5. Il gruppo di lavoro puo' discutere di ogni questione di comune interesse nel campo delle indicazioni geografiche.
---------
9 Queste modifiche riguardano l'indicazione geografica come
tale, comprese la denominazione e la categoria del prodotto. Le modifiche delle specificazioni di cui all'articolo 10.18, paragrafi 3 e 4, o le modifiche degli organismi preposti al controllo di cui all'articolo 10.18, paragrafo 6, lettera d), restano di competenza esclusiva della Parte cui pertiene l'indicazione geografica. Tali modifiche possono essere comunicato a titolo di informazione.
10 Le decisioni di cessazione della protezione di un'indicazione
geografica restano di competenza esclusiva della Parte cui pertiene l'indicazione geografica.
Art. 10.26
ARTICOLO 10.26
Domande individuali di protezione di indicazioni geografiche
Le disposizioni della presente sottosezione fanno salvo il diritto di chiedere il riconoscimento e la protezione di un'indicazione geografica in base alla vigente legislazione dell'Unione europea o della Corea.
Art. 10.27
ARTICOLO 10.27
Protezione dei disegni e modelli
1. L'Unione europea e la Corea assicurano la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente che siano nuovi e originali o presentino un carattere individuale11 .
2. La protezione e' fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari diritti esclusivi secondo quanto disposto dalla presente sottosezione.
---------
11 La Corea non considera nuovi i disegni e modelli se disegni e
modelli simili sono stati resi noti al pubblico o elaborati pubblicamente prima del deposito di una domanda di registrazione. La Corea non considera originali i disegni e modelli che hanno potuto essere facilmente creati da combinazioni di disegni e modelli che sono stati resi noti al pubblico o elaborati pubblicamente prima del deposito di una domanda di registrazione. L'Unione europea non considera nuovi i disegni e modelli se disegni e modelli identici sono stati resi disponibili al pubblico prima della data di deposito di un disegno o modello registrato o prima della data di divulgazione di un disegno o modello non registrato. L'Unione europea considera che un disegno o modello non presenti un carattere individuale se l'impressione generale che esso suscita nell'utilizzatore informato non differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.
Art. 10.28
ARTICOLO 10.28
Diritti conferiti dalla registrazione
Il titolare di un disegno o modello protetto ha il diritto di impedire ai terzi, salvo proprio consenso, almeno di produrre, offrire in vendita, vendere, importare, esportare o utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto, qualora tali operazioni siano intraprese a fini commerciali, compromettano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello o non siano compatibili con pratiche commerciali leali.
Art. 10.29
ARTICOLO 10.29
Protezione conferita a un'apparenza non registrata
L'Unione europea e la Corea prevedono i mezzi giuridici per prevenire l'uso dell'apparenza non registrata di un prodotto soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copia dell'apparenza non protetta del prodotto12 . Tale utilizzazione comprende almeno la presentazione13 , l'importazione o l'esportazione delle merci.
---------
12 Ai fini del presente articolo, l'Unione europea e la Corea
considerano che le espressioni "disegno o modello non registrato" e "apparenza non registrata" hanno significati simili. Le condizioni per la protezione di un "disegno o modello non registrato" o di un'"apparenza non registrata" sono stabilite:
a) dalla Corea nella legge sulla prevenzione della concorrenza sleale e sul segreto commerciale ( legge n. 8767 del 21 dicembre 2007 );
b) dall'Unione europea nel regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001 , sui disegni e modelli comunitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio del 18 dicembre 2006 .
13 Ai fini del presente articolo, l'Unione europea intende
"presentazione" nel senso di "offerta" o "immissione sul mercato" e la Corea nel senso di "cessione, leasing o esibizione ai fini di una cessione o un leasing".
Art. 10.30
ARTICOLO 10.30
Durata della protezione
1. La durata della protezione accordata nelle Parti a seguito della registrazione e' di almeno quindici anni.
2. La durata della protezione accordata nell'Unione europea e nella Corea per l'apparenza non registrata e' di almeno tre anni.
Art. 10.31
ARTICOLO 10.31
Eccezioni
1. L'Unione europea e la Corea possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purche' tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.
2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o i modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale
3. Non e' protetto un disegno o modello contrario all'ordine pubblico o ai principi della moralita' corrente.
Art. 10.32
ARTICOLO 10.32
Rapporto con il diritto d'autore
I disegni e i modelli protetti a norma della presente sottosezione come disegni o modelli registrati nell'Unione europea o in Corea sono ammessi a fruire anche della protezione prevista dalla legge sul diritto d'autore vigente nel territorio delle Parti a decorrere dalla data in cui il disegno o modello e' stato creato o fissato in una qualsiasi forma14 .
---------
14 La protezione di un disegno o modello in forza della
legislazione sul diritto d'autore non e' concessa automaticamente, ma solo se il disegno o modello ha diritto alla protezione in base alla legislazione sul diritto d'autore.
Art. 10.33
ARTICOLO 10.33
Accordo internazionale
Le Parti si adoperano nella misura del possibile per conformarsi agli articoli da 1 a 16 del trattato sul diritto dei brevetti (2000).
Art. 10.34
ARTICOLO 10.34
Brevetti e salute pubblica
1. Le Parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC (di seguito "dichiarazione di Doha"). Nell'interpretazione e nell'applicazione dei diritti e degli obblighi di cui alla presente sottosezione, le Parti possono basarsi su tale dichiarazione.
2. Le Parti contribuiscono ad applicare e rispettano la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della dichiarazione di Doha e il protocollo che modifica l'Accordo TRIPS, adottato a Ginevra il 6 dicembre 2005.
Art. 10.35
ARTICOLO 10.35
Proroga della durata dei diritti conferiti dalla protezione dei brevetti
1. Le Parti riconoscono che i prodotti farmaceutici15 e i prodotti fitosanitari16 protetti da un brevetto nei rispettivi territori sono soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa o di registrazione prima di essere immessi sui loro mercati.
2. Le Parti dispongono, su richiesta del titolare del brevetto, la proroga della durata dei diritti conferiti dalla protezione del brevetto per compensare il titolare del brevetto della riduzione della durata effettiva del brevetto conseguente alla prima autorizzazione all'immissione del prodotto sui rispettivi mercati. La proroga della durata dei diritti conferiti dalla protezione di brevetti non puo' eccedere i cinque anni17 .
---------
15 Come definiti nell'allegato 2-D (Prodotti farmaceutici e
dispositivi medici).
16 I prodotti fitosanitari, nella forma in cui sono consegnati
all'utilizzatore, sono costituiti da o contengono sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti e sono destinati a uno dei seguenti usi:
a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenirne gli effetti, tranne se questi prodotti sono considerati come utilizzati principalmente per ragioni di igiene piu' che di protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
b) influire sui processi vitali dei vegetali, senza peraltro fungere da fertilizzanti (ad esempio, i regolatori di crescita);
c) conservare i prodotti vegetali, sempreche' tali sostanze o prodotti non siano disciplinati da disposizioni speciali dell'Unione europea in materia di conservanti;
d) eliminare i vegetali o le parti di vegetali indesiderati, escluse le alghe, a meno che i prodotti siano applicati sul suolo o nell'acqua per proteggere i vegetali; o
e) frenare o evitare un indesiderato accrescimento dei vegetali, escluse le alghe, a meno che i prodotti siano applicati sul suolo o nell'acqua per proteggere i vegetali.
17 Senza pregiudizio di un'eventuale proroga per uso pediatrico,
se prevista dalle Parti.
Art. 10.36
ARTICOLO 10.36
Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti farmaceutici (18)
1. Le Parti garantiscono la riservatezza, la non divulgazione e la non utilizzazione dei dati comunicati al fine di ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico.
2. A questo scopo, le Parti dispongono, nelle rispettive legislazioni, che i dati di cui all'articolo 39 dell'accordo TRIPS concernenti la sicurezza e l'efficacia, comunicati per la prima volta da un richiedente per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un nuovo prodotto farmaceutico nel territorio della rispettiva Parte, non siano utilizzati per rilasciare un'altra autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto farmaceutico, a meno che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio abbia dato il suo esplicito consenso all'utilizzazione di tali dati.
3. Il periodo di protezione dei dati dovrebbe essere di almeno cinque anni decorrenti dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio ottenuta nel territorio delle rispettive Parti.
---------
18 Come definiti nell'allegato 2-D (Prodotti farmaceutici e
dispositivi medici).
Art. 10.37
ARTICOLO 10.37
Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari
1. Le Parti stabiliscono i requisiti di sicurezza ed efficacia prima di autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nei rispettivi mercati.
2. Le Parti dispongono che i test, gli studi o le informazioni presentati per la prima volta da un richiedente per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario non siano utilizzati da terzi o dalle autorita' interessate a profitto di un'altra persona mirante a ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, a meno che il primo richiedente abbia dato il suo esplicito consenso all'utilizzazione di tali dati. Tale protezione e' di seguito denominata "protezione dei dati".
3. Il periodo di protezione dei dati dovrebbe essere di almeno dieci anni decorrenti dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio nelle rispettive Parti.
Art. 10.38
ARTICOLO 10.38
Attuazione
Le Parti adottano le misure necessarie per assicurare la piena efficacia della protezione prevista nella presente sottosezione e a questo scopo cooperano attivamente e instaurano un dialogo costruttivo.
Art. 10.39
ARTICOLO 10.39
Varieta' vegetali
Le Parti assicurano la protezione delle varieta' vegetali e si conformano alla Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (1991).
Art. 10.40
ARTICOLO 10.40
Risorse genetiche, sapere tradizionale e folklore
1. Fatta salva la loro legislazione nazionale, le Parti rispettano, salvaguardano e conservano il sapere, le innovazioni e le pratiche delle comunita' indigene e locali che rispecchino stili di vita tradizionali, utili per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversita'; promuovono inoltre una loro piu' diffusa applicazione con il coinvolgimento e l'approvazione dei relativi titolari e incoraggiano un'equa condivisione dei vantaggi derivanti dall'uso di questo sapere e di queste innovazioni e pratiche.
2. Le Parti convengono di procedere a scambi regolari di opinioni e informazioni sulle pertinenti discussioni multilaterali condotte:
a) in sede OMPI, sulle questioni trattate nel quadro del comitato intergovernativo su risorse genetiche, sapere tradizionale e folklore;
b) in sede OMC, sulle questioni concernenti il rapporto tra l'accordo TRIPS, la convenzione sulla diversita' biologica (di seguito "CBD") e la protezione del sapere tradizionale e del folklore;
c) in sede CBD, sulle questioni relative a un regime internazionale di accesso alle risorse genetiche e di condivisione dei benefici.
3. Al termine delle discussioni multilaterali di cui al paragrafo 2, le Parti convengono, su richiesta di una di esse, di riesaminare il presente articolo in seno al comitato per il commercio, alla luce dei risultati e delle conclusioni di tali discussioni multilaterali.
Il comitato per il commercio puo' adottare ogni decisione necessaria per dare effetto ai risultati del riesame.
Art. 10.41
ARTICOLO 10.41
Obblighi generali
1. Le Parti riaffermano gli impegni assunti in forza dell'accordo TRIPS, in particolare della parte III, e si assicurano che le rispettive legislazioni prevedano le misure, le procedure e i mezzi di ricorso complementari sottoindicati, in modo da poter agire efficacemente contro ogni violazione dei diritti di proprieta' intellettuale19 oggetto del presente accordo.
2. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso:
a) comprendono mezzi di ricorso rapidi destinati a impedire infrazioni e mezzi di ricorso destinati a dissuadere dal commettere ulteriori infrazioni;
b) sono leali ed equi;
c) non sono inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli ne' ritardi ingiustificati;
d) sono efficaci, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.
---------
19 Come definiti all'articolo 10.2, paragrafo 2, lettere da a) a
h).
Art. 10.42
ARTICOLO 10.42
Soggetti dotati di legittimazione attiva
Le Parti riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS:
a) ai titolari di diritti di proprieta' intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile;
b) a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, ove cio' sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni;
c) agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprieta' intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facolta' di rappresentare i titolari di diritti di proprieta' intellettuale, ove cio' sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni; e
d) alle federazioni o associazioni aventi legittimazione e autorita' per affermare tali diritti, ove cio' sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto di tali disposizioni.
Art. 10.43
ARTICOLO 10.43
Elementi di prova
In caso di violazione di un diritto di proprieta' intellettuale commessa su scala commerciale, le Parti adottano le misure necessarie a consentire alle autorita' giudiziarie competenti di ordinare, se del caso e previa richiesta di una Parte in tal senso, l'acquisizione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
Art. 10.44
ARTICOLO 10.44
Misure provvisorie di salvaguardia delle prove
1. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, le Parti assicurano che l'autorita' giudiziaria competente, su richiesta di un soggetto che abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprieta' intellettuale sia stato violato o stia per esserlo, disponga celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le pertinenti prove dell'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
2. Le Parti possono disporre che tali misure comprendano la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci controverse e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione o distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Tali misure sono adottate, se necessario senza sentire l'altra Parte, in particolare quando un ritardo rischia di causare un danno irreparabile al titolare del diritto o quando esiste un rischio dimostrabile di distruzione degli elementi di prova.
Art. 10.45
ARTICOLO 10.45
Diritto d'informazione
1. Le Parti dispongono che, nel corso di procedimenti civili riguardanti la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del ricorrente, l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare che l'autore della violazione e/o ogni altra persona che sia parte in una controversia o testimone forniscano informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprieta' intellettuale.
a) Per "ogni altra persona" si intende nel presente paragrafo una persona che:
i) sia stata trovata in possesso, su scala commerciale, di merci oggetto di violazione di un diritto;
ii) sia stata sorpresa a utilizzare, su scala commerciale, servizi oggetto di violazione di un diritto;
iii) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attivita' di violazione di un diritto; o
iv) sia stata indicata dalla persona di cui alla presente lettera come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
b) Le informazioni comprendono, secondo i casi:
i) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti; o
ii) informazioni sulle quantita' prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute od ordinate, nonche' sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.
2. Il presente articolo si applica fatte salve le altre disposizioni di legge che:
a) accordano al titolare diritti d'informazione piu' ampi;
b) disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;
c) disciplinano la responsabilita' per abuso del diritto d'informazione;
d) accordano la possibilita' di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la
loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprieta' intellettuale; o
e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.
Art. 10.46
ARTICOLO 10.46
Misure provvisorie e cautelari
1. Le Parti dispongono che le autorita' giudiziarie possano, su richiesta del ricorrente, emettere un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprieta' intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove cio' sia previsto dalla legislazione nazionale, il proseguimento delle presunte violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare in caso di accertamento della violazione. Un'ingiunzione interlocutoria puo' inoltre essere emessa nei confronti di un intermediario20 i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare il diritto d'autore, i diritti connessi, i marchi o le indicazioni geografiche.
2. Un'ingiunzione interlocutoria puo' inoltre essere emessa per disporre il sequestro delle merci sospettate di ledere un diritto di proprieta' intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.
3. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, le Parti dispongono che, qualora il ricorrente faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero compromettere il risarcimento dei danni, l'autorita' giudiziaria possa ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali.
---------
20 Ai fini di questo paragrafo, il termine "intermediario" e' da
intendersi secondo il significato che gli e' attribuito nella legislazione di ciascuna delle Parti, ma comprende chiunque procuri o distribuisca merci oggetto di violazione di un diritto e, se del caso, i fornitori di servizi in linea.
Art. 10.47
ARTICOLO 10.47
Misure correttive
1. Le Parti dispongono che l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare, su richiesta del ricorrente e fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, e senza indennizzo di alcun tipo, la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale od ogni altra misura diretta a ritirarle definitivamente dai circuiti commerciali. Se del caso, le autorita' giudiziarie competenti possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti utilizzati principalmente per la creazione o la fabbricazione di tali merci.
2. Le autorita' giudiziarie ordinano che queste misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.
3. Nell'esame di una domanda di misure correttive, si tiene conto della necessaria proporzionalita' tra la gravita' della violazione e le misure correttive ordinate, nonche' degli interessi di terzi.
Art. 10.48
ARTICOLO 10.48
Ingiunzioni
1. Le Parti dispongono che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale, le autorita' giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.
2. Se cosi' prevede la legge, il mancato rispetto di un'ingiunzione e', se del caso, passibile di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l'esecuzione. Le Parti dispongono inoltre che i titolari del diritto possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari21 i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare il diritto d'autore, i diritti connessi, i marchi o le indicazioni geografiche.
---------
21 Ai fini di questo paragrafo, il termine "intermediario" e' da
intendersi secondo il significato che gli e' attribuito nella legislazione di ciascuna delle Parti, ma comprende chiunque procuri o distribuisca merci oggetto di violazione di un diritto e, se del caso, i fornitori di servizi in linea.
Art. 10.49
ARTICOLO 10.49
Misure alternative
La Parti possono stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui agli articoli 10.47 o 10.48, l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui agli articoli 10.47 o 10.48 qualora tale soggetto abbia agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario della parte lesa sembri ragionevolmente soddisfacente.
Art. 10.50
ARTICOLO 10.50
Risarcimento del danno
1. Le Parti dispongono che l'autorita' giudiziaria, nel fissare il risarcimento del danno:
a) tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale causato al titolare del diritto dalla violazione; o,
b) in alternativa alla lettera a), possa fissare, nei casi
opportuni, una somma forfettaria in base ad elementi quali, almeno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere corrisposti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprieta' intellettuale in questione.
2. Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attivita' di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le Parti possono prevedere la possibilita' che l'autorita' giudiziaria disponga il recupero degli utili o il pagamento di un risarcimento che puo' essere predeterminato.
3. Nei procedimenti giudiziari civili, ciascuna delle Parti puo', almeno per quanto riguarda opere, fonogrammi, interpretazioni ed esecuzioni protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi, e nei casi di contraffazione dei marchi, stabilire un risarcimento dei danni o mantenere il risarcimento prestabilito, secondo la scelta del titolare del diritto.
Art. 10.51
ARTICOLO 10.51
Spese legali
Le Parti dispongono che le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano, di norma, sostenute dalla parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equita' non imponga una loro diversa ripartizione.
Art. 10.52
ARTICOLO 10.52
Pubblicazione delle decisioni giudiziarie
Le Parti dispongono che, in caso di violazione dei diritti di proprieta' intellettuale, l'autorita' giudiziaria possa, se opportuno, ordinare, su richiesta del ricorrente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, comprese la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Ciascuna delle Parti puo' prevedere ulteriori misure di pubblicita', appropriate alle circostanze particolari, compresa la pubblicita' a grande diffusione.
Art. 10.53
ARTICOLO 10.53
Presunzione della qualita' di autore o di titolare di un diritto
Nei procedimenti civili che attengono al diritto d'autore e ai diritti connessi, ciascuna delle Parti presume che, in assenza di prova contraria, il soggetto il cui nome e' abitualmente indicato come quello dell'autore o del titolare del diritto connesso dell'opera o dell'oggetto sia il titolare designato del diritto per tale opera od oggetto.
Art. 10.54
ARTICOLO 10.54
Portata della repressione penale
Le Parti prevedono procedimenti e sanzioni penali da applicare almeno nei casi di contraffazione deliberata dei marchi e di usurpazione del diritto d'autore e dei diritti connessi22 su scala commerciale.
---------
22 L'espressione "diritti connessi" e' definita da ciascuna
delle Parti in conformita' dei propri obblighi internazionali.
Art. 10.55
ARTICOLO 10.55
Contraffazione di indicazioni geografiche e di disegni e modelli
Nel rispetto delle leggi e delle regolamentazioni nazionali o costituzionali, le Parti considerano l'adozione di disposizioni che stabiliscano la responsabilita' penale della contraffazione delle indicazioni geografiche e dei disegni e modelli.
Art. 10.56
ARTICOLO 10.56
Responsabilita' delle persone giuridiche
1. Le Parti adottano, nel rispetto dei rispettivi principi giuridici, le disposizioni necessarie per stabilire la responsabilita' delle persone giuridiche per i reati di cui all'articolo 10.54.
2. Tale responsabilita' e' senza pregiudizio della responsabilita' penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.
Art. 10.57
ARTICOLO 10.57
Favoreggiamento
Le disposizioni della presente sottosezione si applicano al favoreggiamento dei reati di cui all'articolo 10.54.
Art. 10.58
ARTICOLO 10.58
Sequestro
Nel caso dei reati di cui all'articolo 10.54, le Parti dispongono che le rispettive autorita' competenti abbiano il potere di ordinare il sequestro delle merci per le quali esista il sospetto di contraffazione del marchio o di usurpazione del diritto d'autore, dei materiali e degli strumenti utilizzati prevalentemente per commettere il presunto reato, delle prove documentali relative al presunto reato e di qualsiasi bene patrimoniale derivato od ottenuto direttamente o indirettamente dall'attivita' che viola i diritti di proprieta' intellettuale.
Art. 10.59
ARTICOLO 10.59
Sanzioni
Per i reati di cui all'articolo 10.54, le Parti comminano sanzioni detentive e/o pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive.
Art. 10.60
ARTICOLO 10.60
Confisca
1. Per i reati di cui all'articolo 10.54, le Parti dispongono che le rispettive autorita' competenti abbiano il potere di ordinare la confisca e/o la distruzione delle merci il cui marchio sia contraffatto e delle merci prodotte in violazione del diritto d'autore, dei materiali e degli strumenti utilizzati prevalentemente per produrre tali merci e di qualsiasi bene patrimoniale derivato od ottenuto direttamente o indirettamente dall'attivita' che viola i diritti di proprieta' intellettuale.
2. Le Parti dispongono che le merci il cui marchio sia contraffatto e le merci prodotte in violazione del diritto d'autore che sono state confiscate in applicazione del presente articolo, se non sono distrutte, siano ritirate dai circuiti commerciali, a condizione che non siano pericolose per la salute e la sicurezza delle persone.
3. Le Parti dispongono inoltre che la confisca e la distruzione previste dal presente articolo avvengano senza alcun tipo di indennizzo del convenuto.
4. Le Parti possono disporre che le rispettive autorita' giudiziarie abbiano il potere di ordinare la confisca di beni patrimoniali il cui valore corrisponda a quello dei beni patrimoniali derivati od ottenuti direttamente o indirettamente dall'attivita' che viola i diritti di proprieta' intellettuale.
Art. 10.61
ARTICOLO 10.61
Diritti dei terzi
Le Parti provvedono a che i diritti dei terzi siano debitamente protetti e garantiti.
Art. 10.62
ARTICOLO 10.62
Responsabilita' dei fornitori di servizi in linea (23)
Le Parti riconoscono che i servizi di intermediari possono essere utilizzati da terzi per attivita' che violano i diritti di proprieta' intellettuale. Per garantire la libera circolazione dei servizi d'informazione e nel contempo il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale nell'ambiente digitale, le Parti adottano le disposizioni di cui agli articoli da 10.63 a 10.66 per i fornitori di servizi intermediari quando non sono in alcun modo implicati nell'informazione trasmessa.
---------
23 Ai fini della funzione di cui all'articolo 10.63, per
fornitore di servizi si intende un fornitore di trasmissione, instradamento o connessioni per comunicazioni in linea numeriche tra punti specificati dall'utente di materiali scelti dall'utente, senza modifica del loro contenuto; ai fini delle funzioni di cui agli articoli 10.64 e 10.65, per fornitore di servizi si intende un fornitore o un operatore di strutture per servizi in linea o accesso alla rete.
Art. 10.63
ARTICOLO 10.63
Responsabilita' dei fornitori di servizi in linea: semplice trasporto (mere conduit)
1. Le Parti dispongono che, nel caso di un servizio della societa' dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il fornitore di tale servizio non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che egli:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e
c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse.
2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
3. Il presente articolo lascia salva la possibilita' che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa, secondo gli ordinamenti delle Parti, imponga al fornitore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.
Art. 10.64
ARTICOLO 10.64
Responsabilita' dei fornitori di servizi in linea: memorizzazione temporanea ("caching")
1. Le Parti dispongono che, nel caso di un servizio della societa' dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il fornitore di tale servizio non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere piu' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzate dalle imprese del settore;
d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego dell'informazione; e
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitarne l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l'accesso alle informazioni e' stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso.
2. Il presente articolo lascia salva la possibilita' che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa, secondo gli ordinamenti delle Parti, imponga al fornitore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.
Art. 10.65
ARTICOLO 10.65
Responsabilita' dei fornitori di servizi in linea: hosting
1. Le Parti dispongono che, nel caso di un servizio della societa' dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il fornitore di tale servizio non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che egli:
a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalita' dell'attivita' o dell'informazione, o
b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del fornitore.
3. Il presente articolo lascia salva la possibilita' che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa, secondo gli ordinamenti delle Parti, imponga al fornitore del servizio di impedire o di porre fine a una violazione, nonche' la possibilita' per le Parti di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.
Art. 10.66
ARTICOLO 10.66
Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza
1. Nel caso dei servizi di cui agli articoli da 10.63 a 10.65, le Parti non impongono ai fornitori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano ne' un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivita' illecite.
2. Le Parti possono stabilire che i fornitori di servizi della societa' dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio le autorita' competenti di presunte attivita' o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorita' competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.
Art. 10.67
ARTICOLO 10.67
Misure alle frontiere
1. Salvo diversa disposizione della presente sezione, le Parti adottano procedure24 intese a consentire al titolare di un diritto che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, il transito in dogana, il trasbordo, il collocamento in zona franca
o in deposito franco, il vincolo a un regime sospensivo26 di merci che violano un diritto di proprieta' intellettuale27 di presentare alle autorita' competenti, siano esse amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta affinche' le autorita' doganali sospendano l'immissione in libera pratica o procedano al sequestro delle merci in questione.
2. Le Parti adottano disposizioni per permettere alle autorita' doganali, quando nel corso della loro attivita' e prima che una domanda sia stata presentata da un titolare di diritto o accolta abbiano sufficienti ragioni per sospettare che merci violino un diritto di proprieta' intellettuale, di sospendere la circolazione di tali merci o di sequestrarle in modo da consentire al titolare del diritto di presentare una domanda di intervento ai sensi del paragrafo 1.
3. I diritti e gli obblighi stabiliti nell'applicazione della sezione 4 della parte III dell'accordo TRIPS concernenti l'importatore sono applicabili anche all'esportatore o, se del caso, al detentore28 delle merci.
4. La Corea si conforma pienamente agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda la lettera c), punti i) e ii), della nota 27 entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
---------
24 E' inteso che non vi e' alcun obbligo di applicare queste
procedure alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese dal titolare del diritto o con il suo consenso.
25 "Transito in dogana", "trasbordo", "collocamento in zona
franca" secondo le definizioni della convenzione di Kyoto.
26 Per la Corea, il "vincolo a un regime sospensivo" comprende
l'importazione temporanea e le "bonded factory". Per l'Unione europea, il "vincolo a un regime sospensivo" comprende l'importazione temporanea, il perfezionamento attivo e la trasformazione sotto controllo doganale.
27 Ai fini della presente sezione, per "merci che violano un
diritto d'autore" si intendono:
a) le "merci contraffatte", vale a dire:
i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio che e' identico al marchio validamente registrato per lo stesso tipo di merci o che non puo' essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione;
ii) qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, manuale di istruzioni o documento di garanzia), anche presentato separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i);
iii) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i);
b) le "merci usurpative", vale a dire le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o di un diritto connesso, registrato o meno secondo la legislazione di ciascuna Parte, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione;
c) le merci che, secondo la legislazione della Parte in cui e' presentata la domanda di intervento delle autorita' doganali, ledono i diritti relativi a:
i) un brevetto;
ii) un diritto che tutela una varieta' vegetale;
iii) un disegno o modello registrato;
iv) un'indicazione geografica.
28 Compresa almeno la persona che e' proprietaria delle merci o
la persona che ha un diritto simile di disporne.
Art. 10.68
ARTICOLO 10.68
Codici di condotta
Le Parti incoraggiano:
a) l'elaborazione da parte delle associazioni od organizzazioni professionali di codici di condotta miranti a contribuire al rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale, in particolare raccomandando l'uso sui dischi ottici di un codice che permetta di identificare l'origine della loro fabbricazione;
b) la presentazione alle autorita' competenti delle Parti di progetti di codici di condotta e di valutazioni dell'applicazione di tali codici di condotta.
Art. 10.69
ARTICOLO 10.69
Cooperazione
1. Le Parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi di cui al presente capo.
La cooperazione riguarda, tra l'altro, le seguenti attivita':
a) lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprieta' intellettuale e le pertinenti regole di protezione ed esecuzione; lo scambio di esperienze sull'evoluzione legislativa;
b) lo scambio di esperienze sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale;
c) lo scambio di esperienze sulle attivita' di repressione svolte a livello centrale e periferico dalle autorita' doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari; il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con altri paesi;
d) il rafforzamento delle capacita';
e) la promozione e la diffusione di informazioni sui diritti di proprieta' intellettuale, in particolare tra gli operatori economici e nella societa' civile; la promozione della sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti.
2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1 e a suo completamento, l'Unione europea e la Corea convengono di stabilire e mantenere un dialogo efficace sulle questioni relative alla proprieta' intellettuale per affrontare questioni attinenti alla protezione e al rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale oggetto del presente capo e ogni altra questione pertinente.
Art. 11.1
ARTICOLO 11.1
Principi
1. Le Parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Le Parti si impegnano ad applicare le rispettive leggi in materia di concorrenza cosi' da evitare che i vantaggi della liberalizzazione degli scambi di merci e servizi e dello stabilimento siano vanificati da pratiche commerciali o da operazioni anticoncorrenziali.
2. Le Parti mantengono in vigore nei rispettivi territori un'ampia legislazione in materia di concorrenza che permetta di contrastare in modo efficace gli accordi restrittivi, le pratiche concertate1 e gli abusi di posizione dominante di una o piu' imprese e di controllare efficacemente le concentrazioni tra imprese.
3. Le Parti convengono che sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo le pratiche restrittive della concorrenza di seguito elencate, se e in quanto esse incidano sugli scambi tra le Parti:
a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concertate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio dell'una o dell'altra Parte;
b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio dell'una o dell'altra Parte;
c) le concentrazioni tra imprese che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio dell'una o dell'altra Parte.
---------
1 L'applicazione di questo articolo alle pratiche concertate
avviene in conformita' della legislazione in materia di concorrenza di ciascuna Parte.
Art. 11.2
ARTICOLO 11.2
Definizioni
Ai fini della presente sezione, per diritto della concorrenza si intende:
a) per l'Unione europea, gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea , il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, i relativi regolamenti di attuazione e le relative modifiche;
b) per la Corea, la legge sulla regolamentazione dei monopoli e le pratiche commerciali leali, i relativi regolamenti di attuazione e le relative modifiche;
c) ogni modifica che gli strumenti di cui al presente articolo subiscano dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
Art. 11.3
ARTICOLO 11.3
Attuazione
1. Le Parti conferiscono a una o piu' autorita', che dispongono di mezzi adeguati a tale scopo, la responsabilita' dell'attuazione del diritto della concorrenza di cui all'articolo 11.2.
2. Le Parti riconoscono l'importanza di applicare le rispettive legislazioni in materia di concorrenza in modo trasparente, opportuno e non discriminatorio, nel rispetto dei principi d'equita' procedurale e dei diritti della difesa delle parti interessate.
3. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte mette a sua disposizione le informazioni pubbliche concernenti le misure che adotta per assicurare il rispetto del diritto della concorrenza e le norme relative agli obblighi di cui alla presente sezione.
Art. 11.4
ARTICOLO 11.4
Imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali (2) o diritti esclusivi
1. Per quanto concerne le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi:
a) nessuna delle Parti adotta o mantiene in vigore misure contrarie ai principi di cui all'articolo 11.1;
b) le Parti dispongono che tali imprese siano soggette alle norme in materia di concorrenza di cui all'articolo 11.2,
se e in quanto l'applicazione di tali principi e norme in materia di concorrenza non ostacoli, di diritto o di fatto, l'esecuzione dei compiti specifici ad esse assegnati.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che una Parte crei o mantenga un'impresa pubblica, attribuisca a imprese diritti speciali o esclusivi o mantenga tali diritti.
---------
2 Una Parte concede diritti speciali quando designa, o ne limita
il numero a due o piu', le imprese autorizzate a fornire merci o servizi secondo criteri che non sono obiettivi, proporzionali e non discriminatori, o conferisce a certe imprese vantaggi legali o regolamentari che influenzano in modo sostanziale la capacita' delle altre imprese di fornire le stesse merci o gli stessi servizi.
Art. 11.5
ARTICOLO 11.5
Monopoli di Stato
1. Le Parti riordinano i monopoli di Stato di carattere commerciale in modo che non esistano misure discriminatorie3 tra persone fisiche o giuridiche delle Parti relativamente alle condizioni di acquisto e di vendita delle merci.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che una Parte crei o mantenga un monopolio di Stato.
3. Il presente articolo fa salvi i diritti e gli obblighi di cui al capo 9 (Appalti pubblici).
---------
3 Per "misura discriminatoria" si intende una misura che non e'
conforme al trattamento nazionale, quale definito nelle pertinenti disposizioni del presente accordo, comprese le modalita' e le condizioni enunciate nei pertinenti allegati.
Art. 11.6
ARTICOLO 11.6
Cooperazione
1. Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione e del coordinamento tra le rispettive autorita' garanti della concorrenza per rafforzare l'effettiva applicazione delle norme in materia di concorrenza e raggiungere gli obiettivi del presente accordo mediante la promozione della concorrenza e la riduzione delle pratiche commerciali o delle operazioni anticoncorrenziali.
2. Le Parti cooperano in relazione alle rispettive politiche di applicazione e nell'applicazione delle rispettive norme in materia di concorrenza, in particolare mediante la cooperazione in materia d'applicazione, la notifica, la consultazione e lo scambio di informazioni non riservate sulla base dell'accordo tra la Comunita' europea e il governo della Repubblica di Corea concernente la cooperazione in merito ad attivita' anticoncorrenziali, firmato il 23 maggio 2009.
Art. 11.7
ARTICOLO 11.7
Consultazione
1. In mancanza di norme piu' specifiche nell'accordo di cui all'articolo 11.6, paragrafo 2, una Parte avvia, su richiesta dell'altra Parte, consultazioni sui rilievi mossi dall'altra parte, per promuovere un'intesa reciproca o trattare questioni specifiche attinenti alla presente sezione. Nella sua richiesta, l'altra Parte indica, se del caso, in che modo la questione incide sugli scambi tra le Parti.
2. Le Parti esaminano sollecitamente, su richiesta di una di esse, ogni questione che sorga nell'interpretazione o nell'applicazione delle disposizioni della presente sezione.
3. Per facilitare l'esame della questione che e' oggetto delle consultazioni, ogni Parte procura di fornire all'altra Parte le informazioni non riservate pertinenti.
Art. 11.8
ARTICOLO 11.8
Risoluzione delle controversie
Le Parti non fanno ricorso al capo 14 (Risoluzione delle controversie) per le questione attinenti alla presente sezione.
Art. 11.9
ARTICOLO 11.9
Principi
Le Parti convengono di adoperarsi per quanto possibile al fine di riparare o eliminare, con l'applicazione della loro legislazione in materia di concorrenza o con qualsiasi altro mezzo, le distorsioni della concorrenza causate dalle sovvenzioni, nella misura in cui esse influiscono sugli scambi internazionali, e per impedire che tali situazioni si producano.
Art. 11.10
ARTICOLO 11.10
Definizione di sovvenzione e di specificita'
1. Una sovvenzione e' una misura che presenta le caratteristiche di cui all'articolo 1.1 dell'accordo SMC.
2. Una sovvenzione e' specifica se rientra nell'ambito definito dall'articolo 2 dell'accordo SMC. La presente sezione si applica solo alle sovvenzioni specifiche ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo SMC.
Art. 11.11
ARTICOLO 11.11
Sovvenzioni vietate (4,5)
Le sovvenzioni seguenti sono considerate specifiche alle condizioni di cui all'articolo 2 dell'accordo SMC e sono vietate ai fini del presente accordo se e in quanto incidono negativamente sul commercio internazionale delle Parti6 :
a) le sovvenzioni concesse nel quadro di un dispositivo giuridico in virtu' del quale uno Stato o un organo pubblico sono tenuti a coprire i debiti o le passivita' di talune imprese ai sensi dell'articolo 2.1 dell'accordo SMC senza alcun limite, di diritto o di fatto, quanto al loro importo o alla durata di tale responsabilita';
b) le sovvenzioni (come i prestiti e le garanzie, le sovvenzioni in valuta, le immissioni di capitale, i conferimenti di attivi al di sotto del prezzo di mercato o le esenzioni fiscali) concesse a imprese insolventi o in difficolta', senza un piano di ristrutturazione credibile basato su ipotesi realistiche, al fine di permettere a tali imprese di recuperare, entro un periodo di tempo ragionevole, una vitalita' a lungo termine e senza che l'impresa contribuisca in modo significativo alle spese di ristrutturazione.
Cio' non impedisce alle Parti di erogare sovvenzioni per mezzo di un contributo temporaneo di liquidita' sotto forma di garanzie di prestito o di prestiti limitati all'importo necessario unicamente per mantenere in attivita' un'impresa in difficolta' per il tempo necessario per definire un piano di ristrutturazione o di liquidazione.
Questo comma non si applica alle sovvenzioni concesse come contropartita dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e all'industria del carbone.
---------
4 Le Parti convengono che questo articolo si applica solo alle
sovvenzioni ricevute dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.
5 Ai fini del presente accordo, questo articolo non si applica
alle sovvenzioni concesse alle piccole e medie imprese secondo criteri o condizioni obiettivi, come previsto dall'articolo 2.1, lettera b) e dalla relativa nota 2 dell'accordo SMC.
6 Il commercio internazionale delle Parti comprende il mercato
interno e il mercato delle esportazioni.
Art. 11.12
ARTICOLO 11.12
Trasparenza
1. Le Parti garantiscono la trasparenza nel settore delle sovvenzioni. A tale scopo, ciascuna delle Parti comunica annualmente all'altra Parte l'importo totale, i tipi e la distribuzione settoriale delle sovvenzioni che sono specifiche e possono influire sugli scambi internazionali. Le informazioni comunicate dovrebbero riguardare l'obiettivo, la forma, l'importo o il bilancio e, se possibile, il beneficiario della sovvenzione concessa da uno Stato o da un'amministrazione pubblica.
2. Queste informazioni sono considerate fornite se sono trasmesse all'altra Parte o se sono rese disponibili in un sito Internet accessibile al pubblico entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo.
3. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce ulteriori informazioni su ogni regime di sovvenzione o su casi particolari di sovvenzione specifica. Le Parti scambiano queste informazioni tenendo conto dei limiti imposti dagli obblighi del segreto professionale e d'impresa.
Art. 11.13
ARTICOLO 11.13
Relazioni con l'accordo OMC
Le disposizioni della presente sezione fanno salvi i diritti di una Parte, in forza delle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC, di applicare misure di difesa commerciale o di aprire una vertenza o promuovere altra idonea azione nei confronti di una sovvenzione concessa dall'altra Parte.
Art. 11.14
ARTICOLO 11.14
Monitoraggio e verifica
Le Parti sottopongono a una verifica permanente le questioni cui e' fatto riferimento nella presente sezione. Ciascuna delle Parti puo' sottoporre tali questioni al comitato per il commercio. Le Parti convengono di esaminare i progressi realizzati nell'attuazione della presente sezione ogni due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, salvo diversa decisone delle Parti.
Art. 11.15
ARTICOLO 11.15
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni degli articoli da 11.9 a 11.14 si applicano alle sovvenzioni sulle merci, ad eccezione delle sovvenzioni al settore della pesca, delle sovvenzioni relative ai prodotti di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura e delle altre sovvenzioni contemplate dall'accordo sull'agricoltura.
2. Le Parti si adoperano per quanto possibile al fine di stabilire regole applicabili alle sovvenzioni ai servizi, tenendo conto degli sviluppi a livello multilaterale, e al fine di scambiare informazioni su richiesta di una delle Parti. Le Parti convengono di avere un primo scambio di opinioni circa le sovvenzioni ai servizi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Art. 12.1
ARTICOLO 12.1
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
misura di applicazione generale: ogni atto, procedura, interpretazione o altro requisito d'ordine generale o astratto, comprese le misure non vincolanti; non e' considerata tale una decisione che si applica ad una persona particolare;
persona interessata: ogni persona fisica o giuridica titolare di diritti o soggetta ad obblighi in forza di misure di applicazione generale ai sensi dell'articolo 12.2.
Art. 12.2
ARTICOLO 12.2
Obiettivo e ambito di applicazione
Riconoscendo l'incidenza che le rispettive regolamentazioni possono avere sui loro scambi commerciali, le Parti si adoperano per predisporre un quadro regolamentare efficace e prevedibile per gli operatori economici, in particolare per i piccoli operatori la cui attivita' si svolge sul loro territorio. Riaffermando i loro impegni rispettivi derivanti dall'accordo OMC, le Parti apportano chiarimenti e miglioramenti in fatto di trasparenza, consultazione e migliore amministrazione delle misure di applicazione generale, nella misura in cui esse possono avere un'incidenza sulle questioni oggetto del presente accordo.
Art. 12.3
ARTICOLO 12.3
Pubblicazione
1. Le Parti provvedono affinche' le misure di applicazione generale che possono avere un'incidenza sulle questioni oggetto del presente accordo:
a) siano facilmente accessibili alle persone interessate, in modo non discriminatorio, attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile elettronico, in modo da permettere alle persone interessate e all'altra Parte di prenderne conoscenza;
b) indichino il loro obiettivo e la loro giustificazione;
c) prevedano un tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e la loro entrata in vigore, tenendo nel debito conto i requisiti di certezza del diritto, le aspettative legittime e la proporzionalita'.
2. Le Parti:
a) si adoperano per pubblicare in anticipo ogni misura di applicazione generale che intendono adottare o modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta;
b) offrono alle persone interessate ragionevoli possibilita' di presentare osservazioni sulle misure proposte, prevedendo in particolare un tempo sufficiente per fare uso di tali possibilita';
c) si sforzano di tenere conto delle osservazioni ricevute delle persone interessate riguardanti le misure proposte.
Art. 12.4
ARTICOLO 12.4
Richieste di informazioni e punti di contatto
1. Le Parti creano o mantengono meccanismi adeguati che permettano di rispondere alle richieste di informazioni presentate da persone interessate riguardanti misure di applicazione generale, proposte o in vigore, che possono avere un'incidenza sulle questioni oggetto del presente accordo e sulla loro applicazione. Le richieste possono essere presentate tramite i punti d'informazione o i punti di contatto istituiti ai sensi del presente accordo o tramite qualsiasi altro meccanismo, secondo il caso.
2. Le Parti riconoscono che la risposta di cui al paragrafo 1 non puo' essere definitiva o giuridicamente vincolante ma ha solo uno scopo informativo, salvo diversa disposizione delle rispettive legislazioni e regolamentazioni.
3. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte comunica sollecitamente le informazioni e risponde alle domande relative ad ogni misura di applicazione generale in vigore o proposta che la Parte richiedente ritiene possa influire sul funzionamento del presente accordo, sia essa stata preventivamente informata o no di tale misura.
4. Le Parti si adoperano per identificare o creare punti di informazione o di contatto per le persone interessate dell'altra parte, che avranno il compito di cercare una soluzione efficace dei problemi che possono sorgere nell'applicazione delle misure di applicazione generale. Questi meccanismi dovrebbero essere facilmente accessibili, con scadenze predeterminate, orientati ai risultati e trasparenti. Essi fanno salve le procedure d'appello o di riesame che le Parti istituiscono o mantengono e fanno salvi i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dal capo 14 (Risoluzione delle controversie) e dall'allegato 14-A (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie).
Art. 12.5
ARTICOLO 12.5
Procedimenti amministrativi
Al fine di amministrare in modo coerente, imparziale e ragionevole tutte le misure di applicazione generale che possono avere un'incidenza sulle questioni oggetto del presente accordo, ciascuna delle Parti, quando applica tali misure a particolari persone, beni o servizi dell'altra Parte in casi specifici:
a) si adopera per inviare alle persone interessate dell'altra Parte che sono direttamente coinvolte in un procedimento un preavviso ragionevole, secondo le rispettive procedure, dell'apertura di un procedimento, con informazioni sulla sua natura, l'indicazione dell'organo giurisdizionale che lo ha promosso e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia;
b) accorda alle persone interessate una ragionevole possibilita' di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di ogni decisione amministrativa definitiva, sempre che i termini, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo permettano;
c) si assicura che le sue procedure si basino sulla sua legislazione e siano ad essa conformi.
Art. 12.6
ARTICOLO 12.6
Riesame e ricorso
1. Ciascuna delle Parti istituisce o mantiene istanze o procedure giudiziarie, quasi-giudiziarie o amministrative al fine di riesaminare e, nei casi in cui cio' sia giustificato, correggere sollecitamente le misure amministrative relative alle questioni oggetto del presente accordo. Tali istanze sono imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorita' preposti all'applicazione amministrativa e non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione.
2. Ciascuna delle Parti provvede affinche', presso tali istanze o in tali procedure, le parti del procedimento abbiano diritto a:
a) una ragionevole possibilita' di sostenere o difendere le rispettive posizioni;
b) una decisione fondata sugli elementi di prova e sugli atti presentati o, se la legge lo prescrive, sugli atti predisposti dall'autorita' amministrativa.
3. Ciascuna delle Parti provvede, fatta salva la possibilita' di ricorso o di riesame ulteriore nei modi previsti dalle rispettive leggi, che tale decisione sia applicata dall'ufficio o dall'autorita' e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda le misure amministrative in questione.
Art. 12.7
ARTICOLO 12.7
Qualita' ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa
1. Le Parti convengono di cooperare nella promozione della qualita' e dell'efficacia della regolamentazione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative ai rispettivi processi di riforma della regolamentazione e alle valutazioni degli effetti della regolamentazione.
2. Le Parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa e convengono di cooperare alla sua promozione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche.
Art. 12.8
ARTICOLO 12.8
Non discriminazione
Ciascuna delle Parti applica alle persone interessate dell'altra Parte standard di trasparenza non meno favorevoli di quelli piu' favorevoli tra quelli applicati alle proprie persone interessate, alle persone interessate di paesi terzi o a paesi terzi.
Art. 13.1
ARTICOLO 13.1
Contesto e obiettivi
1. Richiamandosi all'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, al piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002 e alla dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile e si adopereranno affinche' questo obiettivo sia integrato e rispecchiato a ogni livello delle loro relazioni commerciali.
2. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la tutela dell'ambiente sono interdipendenti e sono componenti dello sviluppo sostenibile che si rafforzano reciprocamente. Esse sottolineano i benefici della cooperazione sulle questioni sociali e ambientali collegate al commercio, nel quadro di un approccio globale del commercio e dello sviluppo sostenibile.
3. Le Parti riconoscono che non e' loro intenzione armonizzare nel presente capo le loro norme in materia di lavoro e di ambiente, ma quello di rafforzare i loro rapporti e la loro cooperazione commerciali in modo da promuovere lo sviluppo sostenibile, come indicato nei paragrafi 1 e 2.
Art. 13.2
ARTICOLO 13.2
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica, salva diversa indicazione, alle misure adottate o mantenute dalle Parti aventi rilevanza per gli aspetti relativi al commercio delle questioni riguardanti il lavoro1 e l'ambiente nel contesto dell'articolo 13.1, paragrafi 1 e 2.
2. Le Parti sottolineano il fatto che le norme in materia di ambiente e di lavoro non dovrebbero essere utilizzate per scopi protezionistici. Le Parti rilevano che il loro vantaggio comparativo non dovrebbe in alcun modo essere messo in questione.
---------
1 In questo capo quando si fa riferimento al lavoro si fa riferimento anche alle questioni attinenti all'Agenda per il lavoro dignitoso adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito "OIL") e ripresa nella Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso.
Art. 13.3
ARTICOLO 13.3
Diritto di regolamentare e livelli di protezione
Ciascuna delle Parti, riconoscendo il diritto di ciascuna delle Parti di stabilire i propri livelli di protezione in materia di ambiente e di lavoro e di adottare o modificare di conseguenza la propria legislazione e le proprie politiche, si adopera affinche' la propria legislazione e le proprie politiche prevedano e promuovano livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro, in conformita' delle norme o degli accordi internazionali riconosciuti di cui agli articoli 13.4 e 13.5, e si adopera per continuare a migliorare la propria legislazione e le proprie politiche.
Art. 13.4
ARTICOLO 13.4
Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro
1. Le Parti riconoscono il valore della cooperazione internazionale e degli accordi internazionali in materia di occupazione e di lavoro come risposta della comunita' internazionale alle sfide e alle opportunita' economiche, occupazionali e sociali derivanti dalla mondializzazione. Esse si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro e dell'occupazione che attengono al commercio e sono di comune interesse.
2. Le Parti riaffermano l'impegno, assunto in base alla Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, di riconoscere l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti come elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i paesi e come obiettivo prioritario della cooperazione internazionale e di promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo che esso contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti, uomini, donne e giovani.
3. Le Parti, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e dalla Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali al lavoro e i suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione nel 1998, si impegnano a rispettare, promuovere e realizzare, nelle loro leggi e pratiche, i principi su cui si basano i diritti fondamentali, ossia:
a) liberta' di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
b) eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
c) abolizione effettiva del lavoro infantile;
d) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
Le Parti riaffermano il loro impegno ad attuare effettivamente le convenzioni dell'OIL che la Corea e gli Stati membri dell'Unione europea hanno rispettivamente ratificato. Le Parti si adoperano assiduamente per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL e le altre convenzioni classificate dall'OIL come convenzioni "aggiornate".
Art. 13.5
ARTICOLO 13.5
Accordi multilaterali in materia di ambiente
1. Le Parti riconoscono il valore della governanza e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunita' internazionale ai problemi ambientali mondiali o regionali e si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, per quanto riguarda i negoziati su questioni ambientali attinenti al commercio di comune interesse.
2. Le Parti riaffermano il loro impegno per l'attuazione effettiva, nelle loro leggi e pratiche, degli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono parte.
3. Le Parti riaffermano il loro impegno a realizzare l'obiettivo ultimo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e il suo protocollo di Kyoto. Esse si impegnano a cooperare allo sviluppo del futuro quadro internazionale per il cambiamento climatico, secondo il Piano d'azione di Bali2 .
---------
2 Decisione UNFCCC 1/CP.13 adottata dalla 13a sessione della
conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico.
Art. 13.6
ARTICOLO 13.6
Il commercio come fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile
1. Le Parti confermano che il commercio deve promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni. Esse riconoscono il ruolo benefico che standard di lavoro essenziali e un lavoro dignitoso possono avere sull'efficienza economica, l'innovazione e la produttivita' e sottolineano l'importanza di una maggiore coerenza tra le politiche commerciali da una parte e le politiche in materia d'occupazione e di lavoro dall'altra.
2. Le Parti si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti diretti esteri nei beni e nei servizi ambientali, comprese le tecnologie ambientali, l'energia rinnovabile sostenibile, i prodotti e i servizi efficienti sul piano energetico e le merci con un marchio di qualita' ecologica, anche esaminando la questione dei relativi ostacoli non tariffari. Le Parti si adoperano per facilitare e promuovere il commercio delle merci che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, comprese quelle che fruiscono di regimi come il commercio equo ed etico e quelle che implicano la responsabilita' sociale delle imprese.
Art. 13.7
ARTICOLO 13.7
Mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'esecuzione di leggi, regolamenti o norme
1. Le Parti non omettono di dare efficace applicazione alle proprie leggi in materia di ambiente e di lavoro, con la loro azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da influire sugli scambi o gli investimenti tra le Parti.
2. Le Parti non indeboliscono o riducono la protezione in materia di ambiente o di lavoro garantita dalla loro legislazione per favorire gli scambi o gli investimenti non applicando le loro leggi, i loro regolamenti o le loro norme, o altrimenti derogandovi o proponendo di non applicarli o di derogarvi, in modo tale da influire sugli scambi o gli investimenti tra le Parti.
Art. 13.8
ARTICOLO 13.8
Informazioni scientifiche
Le Parti riconoscono l'importanza di tenere conto delle informazioni scientifiche e tecniche e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni internazionali pertinenti nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di tutela dell'ambiente e delle condizioni sociali che influiscono sui loro scambi commerciali.
Art. 13.9
ARTICOLO 13.9
Trasparenza
Le Parti, nel rispetto delle rispettive legislazioni interne, si impegnano a sviluppare, introdurre e attuare ogni misura diretta a proteggere l'ambiente e le condizioni di lavoro che influisca sui loro scambi commerciali in modo trasparente, dandone debita comunicazione, sottoponendola a una consultazione pubblica e informando e consultando nei modi e nei tempi opportuni gli attori non statali, compreso il settore privato.
Art. 13.10
ARTICOLO 13.10
Esame degli effetti sulla sostenibilita'
Le Parti si impegnano a esaminare, monitorare e valutare gli effetti dell'applicazione del presente accordo sullo sviluppo sostenibile, in particolare sulla promozione di un lavoro dignitoso, per mezzo dei rispettivi processi o istituti partecipativi e di quelli posti in essere in base al presente accordo, ad esempio tramite valutazioni degli effetti sulla sostenibilita' relativi al commercio.
Art. 13.11
ARTICOLO 13.11
Cooperazione
Riconoscendo l'importanza di cooperare sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche sociali e ambientali per realizzare gli obiettivi del presente accordo, le Parti si impegnano a intraprendere le attivita' di cooperazione previste dall'allegato 13.
Art. 13.12
ARTICOLO 13.12
Meccanismo istituzionale
1. Ciascuna delle Parti designa nell'ambito della sua amministrazione un ufficio che fungera' da punto di contatto con l'altra Parte ai fini dell'attuazione del presente capo.
2. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), e' composto di alti funzionari delle amministrazioni delle Parti.
3. Il comitato si riunisce entro l'anno che segue l'entrata in vigore del presente accordo e in seguito quando necessario per verificare l'applicazione del presente capo, comprese le attivita' di cooperazione di cui all'allegato 13.
4. Ciascuna delle Parti istituisce uno o piu' gruppi consultivi nazionali sullo sviluppo sostenibile (ambiente e lavoro) con compiti di consulenza per quanto riguarda l'applicazione del presente capo.
5. I gruppi consultivi sono composti di organizzazioni indipendenti rappresentative della societa' civile, con una partecipazione equilibrata delle organizzazioni dei settori dell'ambiente, del lavoro e delle imprese e di altre parti interessate.
Art. 13.13
ARTICOLO 13.13
Meccanismo di dialogo con la societa' civile
1. I membri dei gruppi consultivi nazionali di ciascuna delle Parti si riuniscono in un forum della societa' civile per instaurare un dialogo sugli aspetti relativi allo sviluppo sostenibile dei rapporti commerciali tra le Parti. Il forum della societa' civile si riunira' una volta all'anno, salvo diversa decisione delle Parti. Le Parti stabiliscono con decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il funzionamento del forum della societa' civile.
2. I gruppi consultivi nazionali sceglieranno i rappresentanti tra i propri membri sulla base di una rappresentanza equilibrata delle parti interessate, come previsto dall'articolo 13.12, paragrafo 5.
3. Le Parti possono presentare al forum della societa' civile lo stato di avanzamento dell'applicazione del presente capo. Le opinioni, i pareri o le conclusioni del forum della societa' civile possono essere comunicati alle Parti direttamente o tramite i gruppi consultivi nazionali.
Art. 13.14
ARTICOLO 13.14
Consultazioni governative
1. Una Parte puo' chiedere consultazioni con l'altra Parte su ogni questione di comune interesse attinente al presente capo, comprese le comunicazioni dei gruppi consultivi nazionali di cui all'articolo 13.12, inviando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra Parte. Le consultazioni sono avviate non appena una Parte le richiede.
2. Le Parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione che sia soddisfacente per entrambe. Le Parti si assicurano che la soluzione sia compatibile con le attivita' dell'OIL o delle organizzazioni o degli organismi ambientali multilaterali competenti, cosi' da accrescere la cooperazione e la coerenza tra i lavori delle Parti e di queste organizzazioni. Le Parti possono, se del caso e di comune accordo, consultare tali organizzazioni o questi organismi.
3. Una Parte, se ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata, puo' chiedere che il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile sia convocato per esaminare la questione presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra Parte. Il comitato si riunisce sollecitamente e cerca di concordare una soluzione. La soluzione e' resa pubblica, salvo diversa decisione del comitato.
4. Il comitato puo' consultare i gruppi consultivi nazionali di una delle Parti o di entrambe e ciascuna delle Parti puo' consultare i rispettivi gruppi consultivi nazionali. Un gruppo consultivo nazionale di una Parte puo' anche presentare di sua iniziativa comunicazioni a quella Parte o al comitato.
Art. 13.15
ARTICOLO 13.15
Gruppo di esperti
1. Salvo diversa decisione delle Parti, novanta giorni dopo la presentazione di una domanda di consultazione ai sensi dell'articolo 13.14, paragrafo 1, una Parte puo' chiedere che sia convocato un gruppo di esperti per esaminare una questione per la quale non e' stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo delle consultazioni governative. Le Parti possono inviare le loro osservazioni al gruppo di esperti. Il gruppo di esperti dovrebbe chiedere informazioni e pareri alle Parti, ai gruppi consultivi nazionali o alle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 13.14, come ritiene opportuno. Il gruppo di esperti si riunisce entro due mesi dalla richiesta di una Parte.
2. Il gruppo di esperti, scelto secondo le procedure di cui al paragrafo 3, contribuisce con le sue competenze all'attuazione del presente capo. Salvo diversa decisione delle Parti, il gruppo di esperti presenta una relazione alle Parti entro i novanta giorni seguenti la selezione dell'ultimo esperto. Le Parti si adoperano per quanto possibile per tenere conto dei pareri o delle raccomandazioni del gruppo di esperti sull'attuazione del presente capo. La messa in atto delle raccomandazioni del gruppo di esperti e' monitorata dal comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. La relazione del gruppo di esperti e' messa a disposizione dei gruppi consultivi nazionali delle Parti. Per quanto riguarda le informazioni riservate, si applicano i principi dell'allegato 14-B (Regole di procedura dell'arbitrato).
3. All'entrata in vigore del presente accordo, le Parti designano di comune accordo un elenco di almeno quindici persone competenti nei campi delle questioni oggetto del presente capo, di cui almeno cinque non cittadini ne' dell'una ne' dell'altra Parte, che presiederanno il gruppo di esperti. Gli esperti sono indipendenti dalle Parti e dalle organizzazioni rappresentate nei gruppi consultivi nazionali e non ricevono istruzioni da esse. Ciascuna delle Parti sceglie un esperto dall'elenco di esperti entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di costituzione di un gruppo di esperti. Se una Parte non sceglie il proprio esperto entro tale termine, l'altra Parte sceglie dall'elenco un esperto avente la nazionalita' di quella Parte. I due esperti cosi' scelti designano come presidente una persona che non abbia la cittadinanza di nessuna delle Parti.
Art. 13.16
ARTICOLO 13.16
Risoluzione delle controversie
Per ogni questione attinente al presente capo, le Parti si avvalgono unicamente delle procedure di cui agli articoli 13.14 e 13.15.
Art. 14.1
ARTICOLO 14.1
Obiettivo
L'obiettivo del presente capo e' prevenire e risolvere le controversie tra le Parti concernenti l'applicazione in buona fede del presente accordo e giungere, per quanto possibile, a soluzioni concordate.
Art. 14.2
ARTICOLO 14.2
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica, salvo diversa indicazione, alle controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo1 .
---------
1 Per le controversie relative al protocollo sulla cooperazione
culturale, tutti i riferimenti del presente capo al comitato per il commercio si intendono fatti al comitato per la cooperazione culturale.
Art. 14.3
ARTICOLO 14.3
Consultazioni
1. Le Parti si adoperano per risolvere le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.2 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.
2. La Parte che desidera chiedere l'apertura di consultazioni invia una richiesta scritta all'altra Parte, indicando la misura contestata e le disposizioni dell'accordo che ritiene applicabili. Una copia della richiesta di consultazioni e' trasmessa al comitato per il commercio.
3. Le consultazioni si tengono entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta e si svolgono, salvo diversa decisione delle Parti, nel territorio della Parte convenuta. Le consultazioni si considerano concluse entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, a meno che le Parti non decidano di proseguirle. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.
4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale2 , si tengono entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta e si considerano concluse entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta.
5. Qualora le consultazioni non si tengano entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o 4 oppure si siano concluse senza una soluzione concordata, la Parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 14.4.
---------
2 Le merci di carattere stagionale sono quelle le cui
importazioni, nel corso di un periodo rappresentativo, non sono distribuite sull'arco dell'intero anno ma sono concentrate in particolari periodi dell'anno in ragione di fattori stagionali.
Art. 14.4
ARTICOLO 14.4
Apertura della procedura di arbitrato
1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all'articolo 14.3, la Parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.
2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale e' comunicata per iscritto alla Parte convenuta e al comitato per il commercio. La Parte attrice precisa nella sua richiesta quali siano le specifiche misure contestate e spiega come tali misure costituiscano una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.2.
Art. 14.5
ARTICOLO 14.5
Costituzione del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale e' composto di tre arbitri.
2. Entro dieci giorni dalla presentazione al comitato per il commercio della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio.
3. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del comitato per il commercio o a un suo delegato di sorteggiare i tre membri tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 14.18, scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla Parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno tra i nominativi selezionati dalle Parti per fungere da presidente. Qualora le Parti concordino sulla designazione di uno o piu' membri del collegio arbitrale, i restanti membri vengono scelti secondo la medesima procedura.
4. La data di costituzione del collegio arbitrale e' quella in cui vengono scelti i tre arbitri.
Art. 14.6
ARTICOLO 14.6
Relazione interinale del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale trasmette alle Parti, entro novanta giorni dalla sua costituzione, una relazione interinale che espone le constatazioni dei fatti, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti e le principali motivazioni delle sue conclusioni e raccomandazioni. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne da' notifica per iscritto alle Parti e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di presentare la relazione interinale. La relazione interinale dovrebbe comunque essere trasmessa entro centoventi giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.
2. Le Parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale entro quattordici giorni dalla sua trasmissione.
3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per trasmettere la relazione interinale entro la meta' del termine di cui al paragrafo 1 e le Parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale entro la meta' del termine di cui al paragrafo 2.
4. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle Parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale puo' modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno.
Il lodo finale del collegio arbitrale contiene un esame degli argomenti avanzati nella fase di riesame intermedio.
Art. 14.7
ARTICOLO 14.7
Lodo del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale trasmette il proprio lodo alle Parti e al comitato per il commercio entro centoventi giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne da' notifica per iscritto alle Parti e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di trasmettere il suo lodo. Il lodo deve comunque essere trasmesso entro centocinquanta giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.
2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per trasmettere il proprio lodo entro sessanta giorni dalla data della sua costituzione. Il lodo dovrebbe comunque essere trasmesso entro settantacinque giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale puo' pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.
Art. 14.8
ARTICOLO 14.8
Esecuzione del lodo del collegio arbitrale
Le Parti adottano le misure necessarie per conformarsi in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il periodo di tempo per dare esecuzione al lodo arbitrale.
Art. 14.9
ARTICOLO 14.9
Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione
1. Entro trenta giorni dalla trasmissione del lodo del collegio arbitrale alle Parti, la Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato per il commercio il periodo di tempo che le sara' necessario per dare esecuzione al lodo.
2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, entro venti giorni dalla notifica ad opera della Parte convenuta di cui al paragrafo 1 la Parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta e' notificata all'altra Parte e al comitato per il commercio. Il collegio arbitrale trasmette la propria decisione alle Parti e al comitato per il commercio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Nel caso in cui un membro del collegio arbitrale originario non sia piu' disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5. Il termine per la trasmissione della decisione e' di trentacinque giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2.
4. La Parte convenuta informa per iscritto la Parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.
5. Il periodo di tempo ragionevole puo' essere prorogato di comune accordo tra le Parti.
Art. 14.10
ARTICOLO 14.10
Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale
1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta notifica all'altra Parte e al comitato per il commercio le misure che ha adottato per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
2. Qualora le Parti non concordino sull'esistenza di una misura o sulla compatibilita' tra le misure notificate a norma del paragrafo 1 e le disposizioni di cui all'articolo 14.2, la Parte attrice puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta indica quale sia la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilita' con le disposizioni di cui all'articolo 14.2. Il collegio arbitrale trasmette la propria decisione entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Nel caso in cui un membro del collegio arbitrale originario non sia piu' disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5. Il termine per la trasmissione della decisione e' di sessanta giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 2.
Art. 14.11
ARTICOLO 14.11
Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione
1. Se prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole la Parte convenuta non notifica alcuna misura presa per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale o se il collegio arbitrale stabilisce che non e' stata presa alcuna misura o che la misura notificata a norma dell'articolo 14.10, paragrafo 1, non e' compatibile con gli obblighi della Parte previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.2, la Parte convenuta presenta, su richiesta della Parte attrice, un'offerta di indennizzo temporaneo.
2. Se un accordo sull'indennizzo non e' raggiunto entro trenta giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla trasmissione della pronuncia a norma dell'articolo 14.10 con la quale il collegio arbitrale ha stabilito che non e' stata presa alcuna misura per dare esecuzione al lodo o che la misura notificata a norma dell'articolo 14.10, paragrafo 1, non e' compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 14.2, la Parte attrice e' autorizzata, previa notifica alla Parte convenuta e al comitato per il commercio, a sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.2. in misura equivalente all'annullamento o alla diminuzione dei benefici causati dalla violazione. La notifica specifica il livello degli obblighi che la Parte attrice intende sospendere. La Parte attrice puo' applicare la sospensione dieci giorni dopo la data della notifica, a meno che la Parte convenuta abbia chiesto un arbitrato a norma del paragrafo 4.
3. Nel sospendere gli obblighi, la Parte attrice puo' scegliere di aumentare le aliquote dei suoi dazi portandole al livello applicato agli altri membri dell'OMC su un volume di scambi da determinare in modo tale che questo volume, moltiplicato per l'aumento delle aliquote dei dazi, equivalga al valore dell'annullamento o della diminuzione dei benefici causata dalla violazione.
4. Se ritiene che la sospensione non sia equivalente all'annullamento o alla diminuzione dei benefici causati dalla violazione, la Parte convenuta puo' chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta e' notificata alla Parte attrice e al comitato per il commercio prima della scadenza del periodo di dieci giorni di cui al paragrafo 2. Il
collegio arbitrale originario trasmette il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle Parti e al comitato per il commercio entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finche' il collegio arbitrale non abbia trasmesso il proprio lodo; le sospensioni devono inoltre essere coerenti con il lodo del collegio arbitrale.
5. Nel caso in cui un membro del collegio arbitrale originario non sia piu' disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5. Il termine per la trasmissione della decisione e' di quarantacinque giorni dalla data della richiesta di cui al paragrafo 4.
6. La sospensione degli obblighi e' temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 14.2 non sia stata revocata o modificata per
renderla conforme a tali disposizioni, secondo quanto previsto all'articolo 14.2, o fino a quando le Parti non abbiano trovato un
accordo per la risoluzione della controversia.
Art. 14.12
ARTICOLO 14.12
Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente alla sospensione degli obblighi
1. La Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato per il commercio tutte le misure che ha preso per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale nonche' la sua richiesta affinche' la Parte attrice ponga fine alla sospensione degli obblighi.
2. Se entro trenta giorni dalla notifica le Parti non giungono a un accordo sulla compatibilita' della misura notificata con le disposizioni di cui all'articolo 14.2, la Parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito.
La richiesta e' notificata alla Parte convenuta e al comitato per il commercio. Il collegio arbitrale trasmette la propria decisione alle Parti e al comitato per il commercio entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che una misura di esecuzione e' conforme alle disposizioni di cui all'articolo 14.2, la sospensione degli obblighi e' revocata.
3. Nel caso in cui un membro del collegio arbitrale originario non sia piu' disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 14.5. Il termine per la trasmissione della decisione e' di sessanta giorni dalla data della presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.
Art. 14.13
ARTICOLO 14.13
Soluzione concordata
Le Parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia cui si applica il presente capo. Esse notificano tale soluzione al comitato per il commercio. Alla notifica della soluzione concordata, la procedura e' chiusa.
Art. 14.14
ARTICOLO 14.14
Regolamento di procedura
1. Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente capo sono specificate nell'allegato 14-B.
2. Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, in conformita' all'allegato 14-B.
Art. 14.15
ARTICOLO 14.15
Informazioni e consulenza tecnica
Su istanza di una Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale puo' acquisire informazioni da qualunque fonte, comprese le Parti coinvolte nella controversia, se lo ritiene opportuno per la procedimento arbitrale. Il collegio arbitrale ha anche il diritto di acquisire il parere di esperti, se lo ritiene opportuno. Le informazioni cosi' ottenute devono essere comunicate a entrambe le Parti, che possono formulare osservazioni. Le persone fisiche o giuridiche interessate delle Parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, in conformita' all'allegato 14-B.
Art. 14.16
ARTICOLO 14.16
Norme di interpretazione
Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 14.2 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Se un obbligo derivante dal presente accordo e' identico a un obbligo derivante dall'accordo OMC, il collegio arbitrale adotta un'interpretazione compatibile con le interpretazioni pertinenti stabilite dalle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare ne' ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 14.2.
Art. 14.17
ARTICOLO 14.17
Decisioni e lodi del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni all'unanimita'. Qualora risulti pero' impossibile adottare una decisione all'unanimita', si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non e' in alcun caso reso pubblico.
2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e non creano alcun diritto ne' alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo indica le conclusioni di fatto, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti del presente accordo e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute.
Salvo diversa decisione, il comitato per il commercio rende pubblico il lodo del collegio arbitrale in ogni sua parte.
Art. 14.18
ARTICOLO 14.18
Elenco degli arbitri
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio compila un elenco di quindici persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro. Ciascuna delle Parti indica cinque persone. Le Parti indicano anche cinque persone, che non siano cittadini ne' dell'una ne' dell'altra Parte, che avranno il compito di presiedere il collegio arbitrale. Il comitato per il commercio provvede a che l'elenco contenga sempre quindici nominativi.
2. Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienza specifiche in materia di diritto e commercio internazionale, essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo in relazione alle questioni oggetto della controversia ne' essere collegati al governo di nessuna delle Parti e devono conformarsi alle disposizioni dell'allegato 14-C.
Art. 14.19
ARTICOLO 14.19
Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC
1. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie del presente capo fa salve eventuali azioni in sede di OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie.
2. Tuttavia, se una Parte ha avviato un procedimento di risoluzione di una controversia relativa a una misura specifica, o in base al presente capo o in base all'accordo OMC, non puo' avviare nell'altra sede un procedimento relativo alla stessa misura fintanto che il primo procedimento non si sia concluso. Inoltre, una Parte non denuncia in entrambe le sedi la violazione di un obbligo previsto negli stessi termini dal presente accordo e dall'accordo OMC. In un simile caso, dopo che e' stato aperto un procedimento di risoluzione della controversia la Parte non presenta una denuncia di violazione dello stesso obbligo a norma dell'altro accordo presso l'altra sede, tranne nel caso in cui la sede scelta non si pronunci, per motivi procedurali o giurisdizionali, sulla domanda relativa alla violazione di tale obbligo.
3. Ai fini del paragrafo 2:
a) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano aperti quando una Parte abbia chiesto la costituzione di un collegio (panel) ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie contenuto nell'allegato 2 dell'accordo OMC; si considerano conclusi quando l'organo di conciliazione dell'OMC adotta la relazione del collegio e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, in conformita' dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 14, dell'intesa
dell'OMC;
b) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si considerano aperti quando una Parte abbia chiesto la costituzione di un collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 14.4,
paragrafo 1, e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale
trasmette il proprio lodo alle Parti e al comitato per il commercio in conformita' dell'articolo 14.7.
4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non puo' essere invocato per impedire a una Parte la sospensione di obblighi a norma del presente capo.
Art. 14.20
ARTICOLO 14.20
Termini
1. Tutti i termini fissati nel presente capo, compresi quelli per la trasmissione dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.
2. I termini indicati nel presente capo possono essere prorogati previo accordo fra le Parti.
Art. 15.1
ARTICOLO 15.1
Comitato per il commercio
1. Le Parti istituiscono un comitato per il commercio1 comprendente rappresentanti della Parte UE e rappresentanti della Corea.
2. Il comitato per il commercio si riunisce una volta all'anno alternativamente a Bruxelles o a Seul o su richiesta di una delle Parti. Il comitato per il commercio e' copresieduto dal ministro per il commercio della Corea e dal membro della Commissione europea responsabile del commercio, o dalle persone da essi designate. Il comitato per il commercio stabilisce il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno.
3. Il comitato per il commercio:
a) assicura il buon funzionamento del presente accordo;
b) sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali;
c) sovrintende ai lavori di tutti i comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi istituiti in applicazione del presente accordo;
d) esamina i modi per rafforzare le relazioni commerciali tra le Parti;
e) fatti salvi i diritti conferiti nel capo 14 (Risoluzione delle controversie) e nell'allegato 14-A (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie), cerca i modi e i metodi appropriati per prevenire i problemi che possono insorgere nei settori oggetto del presente accordo o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo;
f) studia l'evoluzione degli scambi commerciali tra le Parti;
g) esamina ogni altra questione d'interesse concernente un settore oggetto del presente accordo.
4. Il comitato per il commercio puo':
a) decidere di istituire comitati specializzati, gruppi di lavoro o altri organismi e delegare loro responsabilita';
b) comunicare con tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni del settore privato e della societa' civile;
c) esaminare la possibili modifiche del presente accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti;
d) adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo;
e) emettere raccomandazioni o adottare decisioni nei modi previsti dal presente accordo;
f) adottare il proprio regolamento interno;
g) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altro provvedimento che le Parti possano convenire.
5. Il comitato per il commercio riferisce al comitato misto sulle sue attivita' e su quelle dei suoi comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi in ogni riunione ordinaria del comitato misto.
6. Fatti salvi i diritti conferiti nel capo 14 (Risoluzione delle controversie) e nell'allegato 14-A (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie), le Parti possono sottoporre al comitato per il commercio ogni questione concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo.
7. Se una Parte comunica al comitato per il commercio, ai comitati specializzati, ai gruppi di lavoro o ad altri organismi informazioni considerate riservate dalle sue leggi e dai suoi regolamenti, l'altra Parte tratta tali informazioni come riservate.
8. Riconoscendo l'importanza della trasparenza e dell'apertura, le Parti confermano il loro intento di prendere in considerazione, secondo le rispettive pratiche, il parere del pubblico al fine di basarsi su un'ampia pluralita' di prospettive nell'attuazione del presente accordo.
---------
1 Come indicato nel protocollo sulla cooperazione culturale, il
comitato per il commercio non ha competenza per quanto riguarda il protocollo e il comitato per la cooperazione culturale esercita tutte le funzioni del comitato per il commercio in relazione a tale protocollo, ove queste funzioni siano pertinenti ai fini della sua applicazione.
Art. 15.2
ARTICOLO 15.2
Comitati specializzati
1. Sono istituiti i seguenti comitati specializzati sotto gli auspici del comitato per il commercio:
a) il comitato per il commercio di merci, di cui all'articolo 2.16 (Comitato per il commercio di merci);
b) il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie, di cui all'articolo 5.10 (Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie);
c) il comitato doganale, di cui all'articolo 6.16 (Comitato doganale). Nei settori coperti esclusivamente dall'accordo doganale, il comitato doganale agisce come comitato misto di cooperazione doganale istituito ai sensi di tale accordo;
d) il comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico, di cui all'articolo 7.3 (Comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico);
e) il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 13.12 (Meccanismo istituzionale);
f) il comitato per le zone di perfezionamento passivo nella penisola coreana, di cui all'allegato IV del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
Il mandato e i compiti dei comitati specializzati sono definiti nei capi e nei protocolli pertinenti del presente accordo.
2. Il comitato per il commercio puo' decidere di istituire altri comitati specializzati che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato per il commercio decide la composizione, i compiti e il funzionamento dei comitati specializzati istituiti ai sensi del presente articolo.
3. Salvo diversa disposizione del presente accordo, i comitati specializzati si riuniscono di norma una volta all'anno, al livello appropriato, alternativamente a Bruxelles o a Seul, o su richiesta di una delle Parti o del comitato per il commercio, e sono copresieduti da rappresentanti della Corea e dell'Unione europea. I comitati specializzati stabiliscono il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno.
4. I comitati specializzati informano con sufficiente anticipo il comitato per il commercio del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Riferiscono sulle loro attivita' al comitato per il commercio in ciascuna delle sue riunioni ordinarie. La creazione o l'esistenza di un comitato specializzato non impedisce alle Parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato per il commercio.
5. Il comitato per il commercio puo' decidere di modificare o di assumere il compito assegnato a un comitato specializzato o di sciogliere un comitato specializzato.
Art. 15.3
ARTICOLO 15.3
Gruppi di lavoro
1. Sono istituiti sotto gli auspici del comitato per il commercio i seguenti gruppi di lavoro:
a) il gruppo di lavoro "Veicoli a motore e loro parti", di cui all'articolo 9.2 (Gruppo di lavoro "Veicoli a motore e loro parti") dell'allegato 2-C (Veicoli a motore e loro parti);
b) il gruppo di lavoro "Prodotti farmaceutici e dispositivi medici", di cui all'articolo 5.3 (Cooperazione regolamentare) dell'allegato 2-D (Prodotti farmaceutici e dispositivi medici);
c) il gruppo di lavoro "Prodotti chimici", di cui al paragrafo 4 dell'allegato 2-E (Prodotti chimici);
d) il gruppo di lavoro "Cooperazione in materia di difesa commerciale", di cui all'articolo 3.16, paragrafo 1 (Gruppo di lavoro "Cooperazione in materia di difesa commerciale");
e) il gruppo di lavoro "Accordi di mutuo riconoscimento", di cui all'articolo 7.21, paragrafo 6 (Mutuo riconoscimento);
f) il gruppo di lavoro "Appalti pubblici", di cui all'articolo 9.3 (Gruppo di lavoro "Appalti pubblici");
g) il gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche", di cui all'articolo 10.25 (Gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche").
2. Il comitato per il commercio puo' decidere di costituire altri gruppi di lavoro per un compito o su un tema specifici. Il comitato per il commercio determina la composizione, i compiti e il funzionamento dei gruppi di lavoro. Ogni riunione regolare o ad hoc tra le Parti che abbia per oggetto materie disciplinate dal presente accordo e' considerata un gruppo di lavoro ai sensi del presente articolo.
3. Salvo diversa disposizione del presente accordo, i gruppi di lavoro si riuniscono, a un livello appropriato, quando le circostanze lo richiedono o su richiesta di una delle Parti o del comitato per il commercio. Sono copresieduti da rappresentanti della Corea e dell'Unione europea. I gruppi di lavoro stabiliscono il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno.
4. I gruppi di lavoro informano con sufficiente anticipo il comitato per il commercio del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Riferiscono sulle loro attivita' al comitato per il commercio in ciascuna delle sue riunioni ordinarie. La creazione o l'esistenza di un gruppo di lavoro non impedisce alle Parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato per il commercio.
5. Il comitato per il commercio puo' decidere di modificare o di assumere il compito assegnato a un gruppo di lavoro o di sciogliere un gruppo di lavoro.
Art. 15.4
ARTICOLO 15.4
Decisioni
1. Nel perseguimento degli obiettivi del presente accordo, il comitato per il commercio ha la facolta' di prendere decisioni su ogni questione nei casi previsti dal presente accordo.
2. Le decisioni prese sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per attuarle. Il comitato per il commercio puo' anche formulare appropriate raccomandazioni.
3. Il comitato per il commercio elabora le sue decisioni e le sue raccomandazioni mediante accordo tra le Parti.
Art. 15.5
ARTICOLO 15.5
Modifiche
1. Le Parti possono convenire, per iscritto, di modificare il presente accordo. Una modifica entra in vigore dopo che le Parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge, alla data convenuta dalle Parti.
2. In deroga al paragrafo 1, il comitato per il commercio puo' decidere di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note del presente accordo. Le Parti possono adottare la decisione, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge.
Art. 15.6
ARTICOLO 15.6
Punti di contatto
1. Per facilitare la comunicazione e assicurare l'efficace attuazione del presente accordo, all'entrata in vigore di quest'ultimo le Parti designano dei coordinatori. La designazione dei coordinatori fa salva la designazione specifica di autorita' competenti in base alle disposizioni di capi specifici del presente accordo.
2. Su richiesta di una delle Parti, il coordinatore dell'altra Parte indica l'ufficio o il funzionario responsabile di ogni questione attinente all'attuazione del presente accordo e fornisce il sostegno necessario per facilitare la comunicazione con la Parte richiedente.
3. Nella misura consentita dalla rispettiva legislazione, ciascuna delle Parti fornisce tramite i suoi coordinatori informazioni su richiesta dell'altra Parte e risponde sollecitamente a qualsiasi domanda dell'altra Parte in relazione a misure esistenti o proposte che possono avere un'incidenza sugli scambi commerciali tra le Parti.
Art. 15.7
ARTICOLO 15.7
Disposizioni in materia fiscale
1. Il presente accordo si applica alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle disposizioni del presente accordo.
2. Le disposizioni del presente accordo non modificano i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da convenzioni fiscali tra la Corea e i diversi Stati membri dell'Unione europea. In caso di conflitto tra il presente accordo e una di tali convenzioni, prevale quest'ultima nella misura dell'incompatibilita'. Nel caso di una convenzione fiscale tra la Corea e i diversi Stati membri dell'Unione europea, spetta alle sole autorita' competenti nell'ambito di tale convenzione determinare congiuntamente se esista un conflitto tra il presente accordo e la convenzione.
3. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che le Parti stabiliscano una distinzione, nell'applicazione delle disposizioni delle rispettive legislazioni fiscali, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo in cui il loro capitale e' investito.
4. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che siano adottate o applicate misure dirette a impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario nazionale.
Art. 15.8
ARTICOLO 15.8
Eccezioni relative alla bilancia dei pagamenti
1. Se una Parte incontra o rischia di incontrare gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti e nei rapporti finanziari con l'estero, puo' adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda il commercio di merci e servizi e lo stabilimento.
2. Le Parti si adoperano per evitare l'applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 1.
Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del presente articolo sono non discriminatorie, di durata limitata e non vanno oltre quanto e' necessario per porre rimedio alle difficolta' della bilancia dei pagamenti e dei rapporti finanziari con l'estero.
Tali misure sono conformi alle condizioni stabilite nell'accordo OMC e compatibili con lo Statuto del Fondo monetario internazionale, secondo il caso.
3. La Parte che mantiene in vigore o ha adottato le misure restrittive, o le modifica, ne informa sollecitamente l'altra Parte e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione.
4. Se le restrizioni sono adottate o mantenute, in seno al comitato per il commercio ha luogo sollecitamente una consultazione nel corso della quale sono valutate la situazione della bilancia dei pagamenti della Parte interessata e le restrizioni adottate a norma del presente articolo, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:
a) la natura e la portata delle difficolta' relative alla bilancia dei pagamenti e ai rapporti finanziari con l'estero;
b) l'ambiente economico commerciale esterno; o
c) le misure correttive alternative che potrebbero essere adottate.
Nel corso delle consultazioni e' valutata la conformita' delle misure restrittive ai paragrafi 3 e 4 e sono presi in considerazione tutti i dati, statistici o di altro tipo, comunicati dal Fondo monetario internazionale (di seguito "FMI") relativi al cambio delle valute, alle riserve monetarie e alla bilancia dei pagamenti; le conclusioni sono basate sulla valutazione del FMI della bilancia dei pagamenti e della situazione finanziaria esterna della Parte interessata.
Art. 15.9
ARTICOLO 15.9
Eccezioni relative alla sicurezza
Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso che:
a) imponga alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;
b) impedisca alle Parti di adottare i provvedimenti che esse considerino necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
i) relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alle attivita' economiche svolte direttamente o indirettamente al fine di approvvigionare le forze armate;
ii) relativi a materiali fissili e per la fusione o a materiali da cui essi sono derivati;
iii) adottati in periodo di guerra o comunque di crisi nelle relazioni internazionali; o
c) impedisca alle Parti di agire per adempiere i propri obblighi internazionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
Art. 15.10
ARTICOLO 15.10
Entrata in vigore
1. Il presente accordo e' approvato dalle Parti in conformita' delle rispettive procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore sessanta giorni dopo che le Parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge o in altra data convenuta dalle Parti.
3. In deroga ai paragrafi 2 e 5, le Parti applicano il protocollo sulla cooperazione culturale a partire dal primo giorno del terzo mese seguente la data in cui la Corea ha depositato il suo strumento di ratifica della convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005 (di seguito "convenzione UNESCO") presso il segretariato dell'UNESCO a Parigi, a meno che la Corea abbia depositato il suo strumento di ratifica della convenzione UNESCO prima dello scambio di notifiche di cui ai paragrafi 2 o 5.
4. Le notifiche sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero degli affari esteri e del commercio della Corea, o al suo successore.
5. a) Il presente accordo e' provvisoriamente applicato a partire dal primo giorno del mese seguente la data in cui la Parte UE e la Corea si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive pertinenti procedure.
b) Se una Parte non e' in grado di applicare provvisoriamente certe disposizioni del presente accordo, ne informa l'altra Parte precisando di quali disposizioni si tratta. In deroga alla lettera a), a condizione che l'altra Parte abbia espletato le necessarie procedure e non sollevi obiezioni all'applicazione provvisoria entro dieci giorni dalla notifica dell'impossibilita' di applicare provvisoriamente certe disposizioni, le disposizioni del presente accordo che non sono oggetto della notifica sono provvisoriamente applicate il primo giorno del mese seguente la notifica.
c) Una Parte puo' porre termine all'applicazione provvisoria dandone comunicazione scritta all'altra Parte e con effetto il primo giorno del mese seguente la notifica.
d) Se il presente accordo o talune sue disposizioni sono applicati provvisoriamente, per "entrata in vigore del presente accordo" si intende la data dell'applicazione provvisoria.
Art. 15.11
ARTICOLO 15.11
Durata
1. Il presente accordo ha durata illimitata.
2. Ciascuna delle Parti puo' notificare per iscritto all'altra Parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo.
3. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 2.
Art. 15.12
ARTICOLO 15.12
Adempimento degli obblighi
1. Le Parti adottano ogni provvedimento di natura generale o specifica necessario per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo e si adoperano per raggiungere gli obiettivi in esso fissati.
2. Le Parti possono immediatamente adottare i provvedimenti appropriati in conformita' del diritto internazionale in caso di denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale.
Art. 15.13
ARTICOLO 15.13
Allegati, appendici, protocolli e note
Gli allegati, le appendici, i protocolli e le note del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Art. 15.14
ARTICOLO 15.14
Relazione con altri accordi
1. Salvo diversa indicazione, gli accordi precedenti tra gli Stati membri dell'Unione europea e/o la Comunita' europea e/o l'Unione europea e la Corea non sono sostituiti o abrogati dal presente accordo.
2. Il presente accordo fa parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dall'accordo quadro. Esso costituisce un accordo specifico che da' effetto alle disposizioni commerciali ai sensi dell'accordo quadro.
3. Il protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale sostituisce l'accordo doganale per quanto riguarda le disposizioni concernenti l'assistenza amministrativa reciproca.
4. Le Parti convengono che nessuna delle disposizioni del presente accordo impone loro di agire in modo incompatibile con gli obblighi loro incombenti in forza dell'accordo OMC.
Art. 15.15
ARTICOLO 15.15
Applicazione territoriale
1. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle condizioni stabilite in tali trattati e, d'altra parte, al territorio della Corea. Ogni riferimento al "territorio" nel presente accordo e' da intendersi in questo senso, salvo diversa esplicita indicazione.
2. Per quanto riguarda le disposizioni relative al regime doganale delle merci, il presente accordo si applica anche alle zone del territorio doganale dell'UE non comprese nei territori di cui al paragrafo 1.
Art. 15.16
ARTICOLO 15.16
Testi facenti fede
Il presente accordo e' redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e coreana, tutti i testi facenti ugualmente fede.
ELENCO DEGLI ALLEGATI
Allegato 1 del capo 1
Lasciato intenzionalmente in bianco
Allegato 2-A del capo 2
Soppressione dei dazi doganali
Allegato 2-B del capo 2
Elettronica
Allegato 2-C del capo 2
Veicoli a motore e loro parti
Allegato 2-D del capo 2
Prodotti farmaceutici e dispositivi medici
Allegato 2-E del capo 2
Prodotti chimici
Allegato 3 del capo 3
Misure di salvaguardia agricole
Allegato 4 del capo 4
Coordinatore TBT
Allegato 5 del capo 5
Lasciato intenzionalmente in bianco
Allegato 6 del capo 6
Lasciato intenzionalmente in bianco
Allegato 7-A del capo 7
Elenchi di impegni
Allegato 7-B del capo 7
Esonero NPF
Allegato 7-C del capo 7
Elenco dei casi di esonero NPF
Allegato 7-D del capo 7
Ulteriore impegno sui servizi finanziari
Allegato 8 del capo 8
Lasciato intenzionalmente in bianco
Allegato 9 del capo 9
Contratti BOT e concessioni di lavori pubblici
Allegato 10-A del capo 10
Indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari
Allegato 10-B del capo 10
Indicazioni geografiche di vini, vini aromatizzati e bevande spiritose
Allegato 11 del capo 11
Lasciato intenzionalmente in bianco
Allegato 12 del capo 12
Lasciato intenzionalmente in bianco
Allegato 13 del capo 13
Cooperazione in materia di commercio e di sviluppo sostenibile
Allegato 14-A del capo 14
Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie
Allegato 14-B del capo 14
Regole di procedura dell'arbitrato
Allegato 14-C del capo 14
Codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e i mediatori
Allegato 15 del capo 15
Lasciato intenzionalmente in bianco
Allegato 1
Allegato 1
Lasciato intenzionalmente in bianco
Allegato 2A
Allegato 2-A
SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI
1. Salvo quanto altrimenti stabilito nella tabella dei dazi di ciascuna delle Parti acclusa al presente allegato, alla soppressione dei dazi doganali di ciascuna delle Parti si applicano le seguenti
categorie di soppressione progressiva a norma dell'articolo 2.5,
paragrafo 1:
a) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "0" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono interamente soppressi e le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente accordo;
b) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "2" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in tre tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da
qualsiasi dazio doganale;
c) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "3" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in quattro tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale1 ;
d) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "5" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da
qualsiasi dazio doganale;
e) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "6" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in sette tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da
qualsiasi dazio doganale;
f) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "7" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in otto tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da
qualsiasi dazio doganale;
g) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "10" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in undici tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
h) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "12" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in tredici tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
i) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "13" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in quattordici tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
j) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "15" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in sedici tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
k) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "18" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in diciannove tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
l) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "20" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in ventuno tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente accordo e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
m) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "10-A" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono oggetto di una riduzione del 5% dell'aliquota di base a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. I dazi doganali sono oggetto di una riduzione di un ulteriore 5% dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 3, di un ulteriore 7% dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 4 e di un ulteriore 7% dell'aliquota di base ogni anno successivo fino all'anno 6. I dazi sono oggetto di una riduzione di un ulteriore 10% dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 7 e di un ulteriore 10% dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 8. I dazi sono oggetto di una riduzione di un ulteriore 12% dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 9, di un ulteriore 17% dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 10 e di un ulteriore 20% dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 11.
Successivamente le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale;
n) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "10-B" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono oggetto di una riduzione al 20%, ad valorem, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e sono mantenuti al 20% ad valorem fino a tutto l'anno 2. A decorrere dal primo giorno dell'anno 3 i dazi doganali sono soppressi
in nove tappe annuali uguali e le merci interessate sono
successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
o) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "12-A" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono mantenuti al livello delle aliquote di base dall'anno 1 all'anno 9. A decorrere dal primo giorno dell'anno 10 i dazi doganali sono soppressi in quattro tappe annuali uguali e le merci interessate sono successivamente esenti da
qualsiasi dazio doganale;
p) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "16-A" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono oggetto di una riduzione al 30%, ad valorem, in sedici tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Le merci in questione sono
esenti da qualsiasi dazio doganale a decorrere dal primo giorno
dell'anno 17;
q) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle
voci comprese nella categoria "S-A" sono cosi' disciplinati:
i) per le merci entrate in Corea tra il 1º maggio e il 15 ottobre, i dazi doganali sono soppressi in diciotto tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Le
merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio
doganale;
ii) per le merci entrate in Corea dal 16 ottobre al 30 aprile, i dazi doganali sono ridotti al 24%, ad valorem, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e sono mantenuti al 24% ad valorem fino a tutto l'anno 2. A decorrere dal primo giorno dell'anno 3 i dazi doganali sono soppressi in quattro tappe annuali uguali e le
merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio
doganale;
r) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle
voci comprese nella categoria "S-B" sono cosi' disciplinati:
i) per le merci entrate in Corea dal 1º settembre fino alla fine di febbraio, i dazi doganali sono mantenuti al livello delle aliquote di
base;
ii) per le merci entrate in Corea dal 1° marzo al 31 agosto, i dazi doganali sono ridotti al 30%, ad valorem, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e sono mantenuti al 30% ad valorem fino a tutto l'anno 2. A decorrere dal primo giorno dell'anno 3 i dazi doganali sono soppressi in sei tappe annuali uguali e le
merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio
doganale;
s) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle
voci comprese nella categoria "E" di soppressione progressiva dei
dazi sono mantenuti al livello delle aliquote di base;
t) nessuno degli obblighi in materia di dazi doganali stabiliti dal presente accordo si applica alle voci di cui alla categoria "X" di soppressione progressiva dei dazi. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi della Corea connessi all'attuazione degli impegni di cui documento OMC WT/Let/492 (Certificazione delle modifiche e delle rettifiche dell'elenco
LX-Repubblica di Corea) del 13 aprile 2005 e successive
modificazioni.
2. Ogni voce della tabella di ciascuna delle Parti reca l'indicazione dell'aliquota di base del dazio doganale e la categoria di soppressione progressiva dei dazi necessarie a stabilire
l'aliquota intermedia del dazio doganale corrispondente a ciascuna
fase di riduzione dei dazi per la voce in questione.
3. Nelle fasi intermedie le aliquote dei dazi doganali sono arrotondate per difetto perlomeno al decimale di punto percentuale piu' vicino oppure, laddove l'aliquota del dazio doganale sia espressa in unita' monetarie, perlomeno al decimo di cent di euro piu' vicino nel caso della parte UE e al won coreano piu' vicino nel caso della Corea.
4. Ai fini del presente allegato e della tabella dei dazi di
ciascuna Parte, ogni riduzione annuale ha effetto a far data dal
primo giorno dell'anno interessato, quale definito al paragrafo 5.
5. Ai fini del presente allegato e dell'appendice 2-A-1, si intende
per:
a) "anno 1", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno di entrata in vigore del presente accordo;
b) "anno 2", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del primo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
c) "anno 3", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del secondo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
d) "anno 4", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del terzo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
e) "anno 5", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quarto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
f) "anno 6", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quinto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
g) "anno 7", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del sesto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
h) "anno 8", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del settimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
i) "anno 9", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno dell'ottavo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
j) "anno 10", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del
nono anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
k) "anno 11", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del
decimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
l) "anno 12", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno
dell'undicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente
accordo;
m) "anno 13", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del dodicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
n) "anno 14", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del tredicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
o) "anno 15", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del
quattordicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente
accordo;
p) "anno 16" il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del quindicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente
accordo;
q) "anno 17", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del sedicesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo;
r) "anno 18", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del
diciassettesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente
accordo;
s) "anno 19", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del
diciottesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente
accordo;
t) "anno 20", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del
diciannovesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente
accordo.
u) "anno 21", il periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del
ventesimo anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo.
---------
1 In deroga al paragrafo 1, lettera c), i dazi doganali sulle merci
originarie di cui alle voci classificate nel SA, capitolo 87, e comprese nella categoria "3" di soppressione progressiva dei dazi della tariffa di una Parte sono oggetto di una riduzione del 30% dell'aliquota di base a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, di un ulteriore 30% dell'aliquota di base a decorrere dal primo giorno dell'anno 2, di un ulteriore 20% dell'aliquota base a decorrere dal primo giorno dell'anno 3 e di un ulteriore 20% dell'aliquota base a decorrere dal primo giorno
dell'anno 4. Successivamente le merci interessate sono esenti da
qualsiasi dazio doganale.
TABELLA DEI DAZI DELLA COREA
NOTE GENERALI
1. Rapporto con l'Harmonized Tariff Schedule of Korea (HSK): le disposizioni della presente tabella dei dazi fanno di norma riferimento alla formulazione dell'HSK e la loro interpretazione, anche in termini di prodotti contemplati nelle sue sottovoci, e' disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo dell'HSK. Le disposizioni contenute nella presente
tabella, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni
dell'HSK, hanno il medesimo significato di queste ultime.
2. Aliquote di base dei dazi doganali: le aliquote di base dei dazi doganali contenute nella presente tabella riflettono le aliquote doganali coreane della nazione piu' favorita in vigore alla data del 6 maggio 2007.
TABELLA DEI DAZI DELLA COREA
TABELLA DEI DAZI DELLA COREA HSK 2007 Designazione delle merci Ali- quota di base Cate- goria ai fini della soppres- sione pro- gressiva dei dazi Misure di salva- guardia 0101101000 Cavalli (ripro- duttori) 0 0 0101109000 Altri 8 5 0101901010 Cavalli da corsa 8 5 0101901090 Altri 8 5 0101909000 Altri 8 10 0102101000 Mucche da latte 89,1 0 0102102000 Bovini da carne 89,1 0 0102109000 Altri 89,1 0 0102901000 Mucche da latte 40 15 0102902000 Bovini da carne 40 15 0102909000 Altri 0 0 0103100000 Riproduttori di razza pura 18 0 0103910000 Di peso inferiore a 50 kg 18 10 0103920000 Di peso pari o superiore a 50 kg 18 10 0104101000 Riproduttori di razza pura 0 0 0104109000 Altri 8 0 0104201000 Capre da latte 8 10 0104209000 Altri 8 0 0105111000 Riproduttori di razza pura 9 0 0105119000 Altri 9 0 0105120000 Tacchini 9 0 0105191010 Riproduttori di razza pura 0 0 0105191090 Altri 18 0 0105199000 Altri 9 0 0105941000 Riproduttori di razza pura 9 0 0105949000 Altri 9 3 0105991010 Riproduttori di razza pura 0 0 0105991090 Altri 18 0 0105992000 Tacchini 9 0 0105999000 Altri 9 0 0106110000 Primati 8 0 0106120000 Balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei; lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni) 8 0 0106191000 Cani 8 3 0106192010 Riproduttori di razza pura 0 0 0106192090 Altri 8 0 0106193000 Cervi 8 10 0106194000 Orsi 8 0 0106195010 Riproduttori di razza pura 0 0 0106195090 Altri 8 0 0106196010 Riproduttori di razza pura 0 0 0106196090 Altri 8 0 0106199000 Altri 8 0 0106201000 Serpenti 8 0 0106202000 Tartarughe d'acqua dolce 8 3 0106203000 Tartarughe marine 8 0 0106209000 Altri 8 0 0106310000 Uccelli rapaci 8 5 0106320000 Psittaciformi (compresi pappagalli, cocorite, are e cacatua) 8 5 0106390000 Altri 8 0 0106901000 Anfibi 8 0 0106902010 Api mellifere 8 5 0106902090 Altri 8 0 0106903010 Arenicole 8 0 0106903020 Vermi della famiglia Tubificidae (Tubifex tubifex) 8 0 0106903090 Altri 8 0 0106909000 Altri 8 3 0201100000 Carcasse e mezzene 40 15 Vedasi allegato 3 0201200000 Altri pezzi, non disossati 40 15 Vedasi allegato 3 0201300000 Disossati 40 15 Vedasi allegato 3 0202100000 Carcasse e mezzene 40 15 Vedasi allegato 3 0202200000 Altri pezzi, non disossati 40 15 Vedasi allegato 3 0202300000 Disossati 40 15 Vedasi allegato 3 0203110000 Carcasse e mezzene 22,5 5 0203120000 Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati 22,5 5 0203191000 Pancetta ("streaky pork") 22,5 10 Vedasi allegato 3 0203199000 Altre 22,5 10 Vedasi allegato 3 0203210000 Carcasse e mezzene 25 5 0203220000 Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati 25 5 0203291000 Pancetta ("streaky pork") 25 10 0203299000 Altre 25 5 0204100000 Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate 22,5 10 0204210000 Carcasse e mezzene 22,5 10 0204220000 Altri pezzi, non disossati 22,5 10 0204230000 Disossati 22,5 10 0204300000 Carcasse e mezzene di agnello, congelate 22,5 10 0204410000 Carcasse e mezzene 22,5 10 0204420000 Altri pezzi, non disossati 22,5 10 0204430000 Disossati 22,5 10 0204501000 Freschi o refrigerati 22,5 10 0204502000 Congelati 22,5 10 0205001000 Freschi o refrigerati 27 10 0205002000 Congelati 27 10 0206100000 Della specie bovina, fresche o refrigerate 18 15 0206210000 Lingue 18 15 0206220000 Fegati 18 15 0206291000 Code 18 15 0206292000 Zampe 18 15 0206299000 Altro 18 15 0206300000 Della specie suina, fresche o refrigerate 18 7 0206410000 Fegati 18 5 0206491000 Zampe 18 6 0206499000 Altre 18 5 0206800000 Altre, fresche o refrigerate 18 15 0206900000 Altre, congelate 18 15 0207111000 Di peso inferiore o uguale a 550 g 18 12 0207119000 Altri 18 12 0207121000 Di peso inferiore o uguale a 550 g 20 12 0207129000 Altri 20 10 0207131010 Cosce 18 10 0207131020 Petti 18 10 0207131030 Ale 18 10 0207131090 Altri 18 10 0207132010 Fegati 22,5 10 0207132090 Altri 27 10 0207141010 Cosce 20 10 0207141020 Petti 20 13 0207141030 Ale 20 13 0207141090 Altri 20 10 0207142010 Fegati 22,5 10 0207142090 Altri 27 10 0207240000 Interi, freschi o refrigerati 18 10 0207250000 Interi, congelati 18 7 0207261000 Tagli 18 10 0207262010 Fegati 22,5 10 0207262090 Altri 27 10 0207271000 Tagli 18 7 0207272010 Fegati 22,5 10 0207272090 Altri 27 10 0207320000 Interi, freschi o refrigerati 18 10 0207330000 Interi, congelati 18 13 0207340000 Fegati grassi, freschi o refrigerati 22,5 10 0207351000 Tagli 18 10 0207352010 Fegati 22,5 10 0207352090 Altri 27 10 0207361000 Tagli 18 13 0207362010 Fegati 22,5 7 0207362090 Altri 27 10 0208100000 Di conigli o di lepri 22,5 10 0208300000 Di primati 18 5 0208400000 Di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei) di lamantini e dugonghi (mam- miferi dell'ordine dei sireni) 30 3 0208500000 Di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) 18 0 0208901000 Di cervi 27 10 0208909010 Di animali marini 30 3 0208909090 Altri 18 10 0209001000 Grasso di maiale 3 0 0209002000 Grasso di volatili 3 0 0210110000 Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati 25 5 0210120000 Pancette (ventresche) e loro pezzi 30 5 0210190000 Altre 25 5 0210201000 Secchi o affumicati 27 15 0210209000 Altri 27 15 0210910000 Di primati 22,5 10 0210920000 Di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei) di lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni) 22,5 10 0210930000 Di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) 22,5 10 0210991010 Di bovini 22,5 15 0210991020 Di suini 22,5 5 0210991030 Di volatili 22,5 10 0210991090 Altri 22,5 10 0210999010 Carni di animali delle specie ovina o caprina 22,5 10 0210999020 Carni di volatili 22,5 10 0210999090 Altri 22,5 10 0301101000 Carpe dorate 10 0 0301102000 Pesci tropicali 10 3 0301109000 Altri 10 3 0301911000 Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae 10 7 0301912000 Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster 10 7 0301921000 Anguille cieche (per acquacoltura) 0 0 0301929000 Altri Il valore piu' elevato tra il 30% e 1 908 won/kg 10 0301930000 Carpe 10 0 0301940000 Tonni rossi (Thunnus thynnus) 10 3 0301950000 Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii) 10 3 0301992000 Carangidi (seriola o "yellow tail") 10 3 0301994010 Avannotti (per acqua- coltura) 0 0 0301994090 Altri Il valore piu' elevato tra il 40% e 2 781 won/kg 10 0301995000 Grongo 10 5 0301996000 Grongo murena 10 5 0301997000 Eptatretus burger 10 3 0301998000 Pesci di forma appiattita 10 10 0301999010 Epinephelus septem- fasciatus 10 3 0301999020 Pesce palla 10 5 0301999030 Tilapia 10 0 0301999040 Scorfano di fondale (compreso il sebaste) 10 5 0301999051 Avannotti (per acqua- coltura) 0 0 0301999059 Altri 38 5 0301999060 Cefalo (Mugilcephalus) 10 5 0301999070 Cobite di stagno orientale (Misgurnus anguillicaudatus) 10 3 0301999080 Lupo di mare 10 3 0301999091 Famiglia Hexagram- midae (Hexagrammos spp., Agrammus spp.) 10 3 0301999092 Carassio 10 3 0301999093 Salmoni 10 5 0301999094 Carpa erbivora 10 0 0301999095 Scienidi 36 10 0301999099 Altri 10 10 0302111000 Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae 20 10 0302112000 Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster 20 10 0302120000 Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) 20 5 0302190000 Altri 20 5 0302210000 Ippoglossi (Reinhar- dtius hippo- glossoides, Hippo- glossus hippo- glossus, Hippo- glossus stenolepis) 20 10 0302220000 Passere di mare (Pleuronectes platessa) 20 10 0302230000 Sogliole (Solea spp.) 20 10 0302290000 Altri 20 10 0302310000 Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga) 20 3 0302320000 Tonni albacora (Thunnus albacares) 20 3 0302330000 Tonnetti striati 20 3 0302340000 Tonni obesi (Thunnus obesus) 20 3 0302350000 Tonni rossi (Thunnus thynnus) 20 0 0302360000 Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii) 20 0 0302390000 Altri 20 3 0302400000 Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi 20 5 0302500000 Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro- cephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi 20 10 0302610000 Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus) 20 5 0302620000 Eglefini (Melano- grammus aeglefinus) 20 5 0302630000 Merluzzi carbonari (Pollachius virens) 20 0 0302640000 Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 20 10 0302650000 Squali 20 3 0302660000 Anguille (Anguilla spp.) 20 10 0302670000 Pesci spada (Xiphias gladius) 20 3 0302680000 Austromerluzzi (Dissostichus spp.) 20 5 0302691000 Merluzzi dell'Alaska 20 10 0302692000 Carangidi (seriola o "yellow tail") 20 5 0302693000 Pesce coltello 20 10 0302694000 Orata di mare 20 10 0302695000 Grongo 20 10 0302696000 Grongo murena 20 5 0302697000 Suri o sugarelli 20 10 0302698000 Pesci dell'ordine dei beloniformi (compresa la famiglia degli emiranfidi) 20 0 0302699010 Lanzardo 20 10 0302699020 Pesce palla 20 7 0302699030 Fieto 20 5 0302699040 Rana pescatrice 20 10 0302699090 Altri 20 10 0302701000 Fegati 20 3 0302702000 Uova e lattimi 20 3 0303110000 Salmoni rossi (Onco- rhynchus nerka) 10 5 0303190000 Altri 10 5 0303210000 Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Onco- rhynchus gilae, Onco- rhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) 10 10 0303220000 Salmoni dell'A- tlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) 10 5 0303290000 Altri 10 5 0303310000 Ippoglossi (Rein- hardtius hippo- glossoides, Hippo- glossus hippo- glossus, Hippo- glossus stenolepis) 10 10 0303320000 Passera di mare (Pleuronectes platessa) 10 10 0303330000 Sogliola (Solea spp.) 10 10 0303390000 Altri 10 Vedasi paragrafo 5 dell'ap- pendice 2-A-1 0303410000 Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga) 10 3 0303420000 Tonni albacora (Thunnus albacares) 10 3 0303430000 Tonnetti striati 10 3 0303440000 Tonni obesi (Thunnus obesus) 10 3 0303450000 Tonni rossi (Thunnus thynnus) 10 0 0303460000 Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii) 10 3 0303490000 Altri 10 3 0303510000 Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10 7 0303520000 Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro- cephalus) 10 10 0303610000 Pesci spada (Xiphias gladius) 10 3 0303620000 Austromerluzzi (Dissostichus spp.) 10 3 0303710000 Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus) 10 10 0303720000 Eglefini (Melano- grammus aeglefinus) 10 5 0303730000 Merluzzi carbonari (Pollachius virens) 10 0 0303740000 Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 10 12-A 0303750000 Squali 10 5 0303760000 Anguille (Anguilla spp.) 10 10 0303770000 Spigole (Dicen- trarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) 10 10 0303780000 Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.) 10 10 0303791000 Merluzzi dell'Alaska 30 E 0303792000 Carbonaro dell'Alaska 10 5 0303793000 Pesce coltello 10 10 0303794010 Branchiostegus Japonicus 10 5 0303794090 Altri 10 10 0303795000 Grongo 10 10 0303796000 Larimichthys polyactis 10 10 0303797000 Suri o sugarelli 10 10 0303798000 Pesci dell'ordine dei beloniformi (compresa la famiglia degli emiranfidi) 34 10 0303799010 Lanzardo 10 10 0303799020 Pesce palla 10 10 0303799030 Sperlano del Mar Bianco 10 5 0303799040 Pesci del genere Sebastolobus 10 0 0303799050 Pesce San Pietro 10 3 0303799060 Sgombro di Atka 10 3 0303799070 Scorfano di fondale (compreso il sebaste) 10 10-A 0303799080 Hoki 10 7 0303799091 Rana pescatrice 10 10 0303799092 Missina (del Pacifico, dell'A- tlantico) 10 7 0303799093 Razza Raja tongu 10 10 0303799094 Cefalone 10 0 0303799095 Scienidi 57 E 0303799096 Razza Bathyraja sp. 10 10 0303799097 Cicerello 10 10 0303799098 Austromerluzzi diversi dal Dissostichus spp. 10 3 0303799099 Altri 10 10 0303801000 Fegati 10 5 0303802010 Di merluzzi dell'Alaska 10 5 0303802090 Altri 10 5 0304111000 Filetti 20 3 0304112000 Surimi di pesce 20 3 0304119000 Altri 20 3 0304121000 Filetti 20 5 0304122000 Surimi di pesce 20 5 0304129000 Altri 20 5 0304191010 Filetti 20 10 0304191020 Surimi di pesce 20 5 0304191090 Altri 20 5 0304192010 Filetti 20 10 0304192020 Surimi di pesce 20 3 0304192090 Altri 20 3 0304193010 Filetti 20 0 0304193020 Surimi di pesce 20 3 0304193090 Altri 20 3 0304199010 Filetti 20 5 0304199020 Surimi di pesce 20 5 0304199090 Altri 20 5 0304210000 Pesci spada (Xiphias gladius) 10 3 0304220000 Austromerluzzi (Dissostichus spp.) 10 3 0304291000 Di merluzzi dell'Alaska 10 10 0304292000 Di grongo 10 10 0304293000 Di merluzzo 10 10 0304294000 Di passera di mare 10 10 0304295000 Di tonni rossi 10 3 0304296000 Di austromerluzzi diversi dal Dissostichus spp. 10 3 0304297000 Di tilapia 10 0 0304298000 Di Stephanolepis cirrhifer 10 3 0304299000 Altri 10 5 0304911000 Surimi di pesce congelato 10 3 0304919000 Altri 10 3 0304921000 Surimi di pesce congelato 10 5 0304929000 Altri 10 5 0304991010 Surimi di pesce congelato 10 3 0304991090 Altri 10 3 0304999010 Surimi di pesce congelato 10 5 0304999090 Altri 10 5 0305100000 Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimen- tazione umana 20 3 0305201000 Fegati 20 3 0305202000 Uova e lattimi, secchi 20 3 0305203000 Uova e lattimi, affumicati 20 3 0305204010 Di merluzzi dell'Alaska 20 5 0305204020 Di Larimichthys polyactis 20 3 0305204030 Di aringhe 20 5 0305204090 Altri 20 3 0305301000 Secchi 20 3 0305302000 Salati o in salamoia 20 3 0305410000 Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Onco- rhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Onco- rhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) 20 5 0305420000 Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) 20 3 0305491000 Acciughe 20 5 0305492000 Merluzzi dell'Alaska 20 3 0305499000 Altri 20 3 0305510000 Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro- cephalus) 20 10 0305591000 Pinne di squalo 20 5 0305592000 Acciughe 20 10 0305593000 Merluzzi dell'Alaska 20 3 0305594000 Larimichthys polyactis 20 10 0305595000 Pesce palla 20 0 0305596000 Grongo murena 20 3 0305597000 Cicerello 20 5 0305598000 Pesci della famiglia dei folidi (Enedrias nebulosus), compresi i bianchetti (novellame) 20 0 0305599000 Altri 20 5 0305610000 Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) 20 3 0305620000 Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro- cephalus) 20 5 0305631000 Acciughe salate e fermentate 20 10 0305639000 Altri 20 5 0305691000 Salmoni 20 5 0305692000 Trote 20 10 0305693000 Pesce coltello 20 5 0305694000 Sardine 20 3 0305695000 Sgombri 20 10 0305696000 Larimichthys polyactis 20 10 0305697000 Suri o sugarelli 20 10 0305698000 Pesci dell'ordine dei beloniformi (compresa la famiglia degli emiranfidi) 20 0 0305699000 Altri 20 3 0306110000 Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 20 3 0306120000 Astici (Homarus spp.) 20 3 0306131000 Pelati 20 5 0306139000 Altri 20 10 0306141000 Polpa di granchio 20 10 0306142000 Granchi reali 20 3 0306143000 Granchi nuotatori 14 10 0306149000 Altri 14 10 0306190000 Altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana 20 10 0306210000 Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 20 3 0306220000 Astici (Homarus spp.) 20 3 0306231000 Vivi, freschi o refrigerati 20 3 0306232000 Secchi 20 3 0306233000 Salati o in salamoia Il valore piu' elevato tra il 50% e 363 won/kg 10 0306241010 Granchi nuotatori 20 10 0306241020 Grancevole artiche 20 10 0306241090 Altri 20 10 0306242000 Secchi 20 5 0306243000 Salati o in salamoia 20 10 0306291000 Vivi, freschi o refrigerati 20 10 0306292000 Secchi 20 10 0306293000 Salati o in salamoia 20 5 0307101011 Per ostreicoltura 0 0 0307101019 Altri 5 3 0307101090 Altri 20 5 0307102000 Congelate 20 5 0307103000 Essiccate 20 5 0307104000 Salate o in salamoia 20 3 0307210000 Vive, fresche o refrigerate 20 10 0307291000 Congelate 20 10 0307292000 Secche 20 10 0307293000 Salate o in salamoia 20 3 0307310000 Vivi, freschi o refrigerati 20 7 0307391000 Congelati 20 10 0307392000 Secchi 20 10 0307399000 Altri 20 5 0307411000 Seppie 10 5 0307412000 Seppiole 10 10 0307491010 Seppie 10 10 0307491020 Seppiole 22 E 0307492000 Salate o in salamoia 10 10 0307493000 Essiccate 10 10 0307511000 Ottopodi come l'Octopus variabilis 20 7 0307512000 Polpo indopacifico 20 10 0307519000 Altri 20 10 0307591010 Polpi o piovre 20 10 0307591020 Ottopodi come l'Octopus variabilis 20 10 0307591030 Polpo indopacifico 20 10 0307591090 Altri 20 3 0307592000 Essiccati 20 10 0307599000 Altri 20 5 0307600000 Lumache, diverse da quelle di mare 20 0 0307911110 Spat di fasolari 20 3 0307911190 Altri 20 5 0307911200 Orecchie di mare (aliotidi) 20 7 0307911300 Turbinidi [Turbo (Batillus) cornutus] 20 10 0307911410 Per ostreicoltura 0 0 0307911490 Altri 20 3 0307911510 Da allevamento 0 0 0307911590 Altri 20 7 0307911600 Cuori eduli 20 10 0307911700 Muscoli adduttori dei molluschi 20 10 0307911800 Vongole 20 10 0307911910 Bivalvi della famiglia Corbiculidae, genere Polymesoda 20 3 0307911990 Altri 20 10 0307919010 Ricci di mare 20 5 0307919020 Oloturie 20 3 0307919031 Da allevamento 0 0 0307919039 Altri 20 5 0307919040 Meduse 20 5 0307919090 Altri 20 10 0307991110 Cuori eduli 20 10 0307991120 Cappe americane (Spisola solida) 20 10 0307991130 Vongole 20 10 0307991140 Muscoli adduttori dei molluschi 20 10 0307991150 Arca di Noe' 20 7 0307991160 Turbinidi [Turbo (Batillus) cornutus] (congelati) 20 10 0307991190 Altri 20 10 0307991910 Oloturie 20 3 0307991920 Ascidie 20 7 0307991990 Altri 20 10 0307992110 Cappe americane (Spisola solida) 20 10 0307992120 Muscoli adduttori dei molluschi 20 10 0307992130 Vongole 20 10 0307992190 Altri 20 7 0307992920 Oloturie 20 3 0307992930 Ascidie 20 5 0307992990 Altri 20 5 0307993110 Cappe americane (Spisola solida) 20 5 0307993120 Vongole 20 10 0307993130 Turbinidi [Turbo (Batillus) cornutus] (salati o in salamoia) 20 3 0307993190 Altri 20 10 0307993910 Ricci di mare 20 3 0307993920 Oloturie 20 3 0307993930 Meduse 20 0 0307993990 Altri 20 5 0401100000 Aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1% 36 15 0401200000 Aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1% ed inferiore o uguale a 6% 36 15 0401301000 Crema di latte, congelata 36 10 0401309000 Altri 36 13 0402101010 Latte scremato in polvere 176 Vedasi paragrafo 6 dell'ap- pendice 2-A-1 0402101090 Altri 176 Vedasi paragrafo 6 dell'ap- pendice 2-A-1 0402109000 Altri 176 Vedasi paragrafo 6 dell'ap- pendice 2-A-1 0402211000 Latte intero in polvere 176 Vedasi paragrafo 6 dell'ap- pendice 2-A-1 0402219000 Altri 176 Vedasi paragrafo 6 dell'ap- pendice 2-A-1 0402290000 Altri 176 Vedasi paragrafo 6 dell'ap- pendice 2-A-1 0402911000 Latte evaporato 89 Vedasi paragrafo 6 dell'ap- pendice 2-A-1 0402919000 Altri 89 Vedasi paragrafo 6 dell'ap- pendice 2-A-1 0402991000 Latte evaporato, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 89 Vedasi paragrafo 6 dell'ap- pendice 2-A-1 0402999000 Altri 89 Vedasi paragrafo 6 dell'ap- pendice 2-A-1 0403101000 Liquidi 36 10 0403102000 Congelati 36 10 0403109000 Altri 36 10 0403901000 Latticello 89 Vedasi paragrafo 6 dell'ap- pendice 2-A-1 0403902000 Latte e crema coagulati 36 10 0403903000 Chefir 36 10 0403909000 Altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati 36 10 0404101010 Siero di latte in polvere 49,5 - per mangimi 49,5 0 - altri 49,5 Vedasi paragrafo 7 dell'ap- pendice 2-A-1 0404101090 Altri 49,5 - per mangimi 49,5 0 - altri 49,5 Vedasi paragrafo 7 dell'ap- pendice 2-A-1 0404102110 Privato di lattosio 49,5 - per mangimi 49,5 0 - altri 49,5 Vedasi paragrafo 7 dell'ap- pendice 2-A-1 0404102120 Demineralizzato 49,5 - per mangimi 49,5 0 - altri 49,5 Vedasi paragrafo 7 dell'ap- pendice 2-A-1 0404102130 Concentrati di proteine del siero di latte 49,5 - per mangimi 49,5 0 - altri 49,5 Vedasi paragrafo 7 dell'ap- pendice 2-A-1 0404102190 Altri 49,5 - per mangimi 49,5 0 - altri 49,5 Vedasi paragrafo 7 dell'ap- pendice 2-A-1 0404102900 Altri 49,5 - per mangimi 49,5 0 - altri 49,5 Vedasi paragrafo 7 dell'ap- pendice 2-A-1 0404900000 Altri 36 10 0405100000 Burro 89 Vedasi paragrafo 8 dell'ap- pendice 2-A-1 0405200000 Paste da spalmare lattiere 8 0 0405900000 Altri 89 Vedasi paragrafo 8 dell'ap- pendice 2-A-1 0406101000 Formaggi freschi 36 Vedasi paragrafo 9 dell'ap- pendice 2-A-1 0406102000 Latticini 36 10 0406200000 Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi 36 Vedasi paragrafo 9 dell'ap- pendice 2-A-1 0406300000 Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere 36 Vedasi paragrafo 9 dell'ap- pendice 2-A-1 0406400000 Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti 36 10 0406900000 Altri formaggi 36 - Cheddar 36 Vedasi paragrafo 9 dell'ap- pendice 2-A-1 - altri 36 Vedasi paragrafo 9 dell'ap- pendice 2-A-1 0407001010 Uova da incubazione di razze pure 27 10 0407001090 Altre 27 15 0407009000 Altre 27 10 0408110000 Essiccati 27 13 0408190000 Altri 27 13 0408910000 Essiccati 27 10 0408991000 Di galline della specie Gallus domesticus 41,6 15 0408999000 Altri 27 10 0409000000 Miele naturale Il valore piu' elevato tra 243% e 1 864 won/kg Vedasi paragrafo 10 dell'ap- pendice 2-A-1 0410001000 Uova di tartaruga marina 8 0 0410002000 Nidi di rondine 8 0 0410003000 Pappa reale 8 10 0410009000 Altri 8 0 0501000000 Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli 3 0 0502100000 Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole 3 0 0502902000 Peli di capra 3 0 0502909000 Altri 3 0 0504001010 Di bovini 27 15 0504001090 Altri 27 13 0504002000 Vesciche 27 10 0504003000 Stomaci 27 15 0505100000 Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine 3 5 0505901000 Polveri di piume e penne 5 0 0505909000 Altri 5 5 0506100000 Osseina e ossa acidulate 3 0 0506901010 Di tigri 3 0 0506901020 Di bovini 9 0 0506901090 Altri 3 0 0506902000 Polveri di ossa 25,6 10 0506909000 Altre 3 0 0507101000 Avorio di elefante 8 0 0507102000 Corna di rinoceronte 8 0 0507109000 Altri 8 0 0507901110 Intere 20 15 0507901190 Altre 20 15 0507901200 Palchi 20 15 0507902010 Gusci di tartaruga e parti degli stessi 8 0 0507902020 Fanoni (comprese le barbe) di balena 8 0 0507902030 Corazze e piastre di pangolino 8 0 0507902040 Zoccoli e artigli (comprese le unghie) 8 0 0507902090 Altri 8 0 0508001000 Corallo 8 0 0508002010 Conchiglie di madreperla 8 0 0508002020 Conchiglie di orecchia di mare (aliotide) 8 0 0508002030 Gusci d'ostrica 8 0 0508002040 Gusci di lumaca 8 0 0508002050 Conchiglie di Trochus 8 0 0508002060 Conchiglie di Agoya 8 0 0508002070 Conchiglie di molluschi di acqua dolce (Megalonaias nervosa, Amblema plicata, Quadrula quadrula spp.) 8 0 0508002090 Altri 8 0 0508009000 Altri 8 0 0510001000 Ambra grigia 8 0 0510002000 Castoreo 8 0 0510003000 Muschio 8 0 0510004000 Calcoli biliari 8 0 0510005000 Feci di volpi volanti o pteropi 8 0 0510009010 Pancreas 8 0 0510009020 Bile 8 0 0510009030 Gechi 8 0 0510009090 Altri 8 0 0511100000 Sperma di tori 0 0 0511911010 Uova di gamberetti in salamoia 8 0 0511911090 Altri 8 0 0511912000 Cascami di pesci 5 3 0511919000 Altri 8 5 0511991000 Sangue animale 8 0 0511992010 Sperma di maiale 0 0 0511992090 Altri 0 0 0511993010 Di bovini 18 0 0511993020 Di suini 18 0 0511993090 Altri 0 0 0511994000 Tendini e nervi 18 10 0511995011 Lavorati 3 0 0511995019 Altri 3 0 0511995020 Cascami di crini 3 0 0511996000 Spugne naturali di origine animale 8 0 0511999010 Uova di bachi da seta 18 0 0511999020 Crisalidi di bachi da seta 8 0 0511999030 Animali morti diversi dai prodotti degli animali morti del capitolo 3 8 0 0511999040 Ritagli e altri cascami simili di pelli gregge 8 0 0511999090 Altri 8 0 0601101000 Di tulipani 8 0 0601102000 Di gigli 4 0 0601103000 Di dalie 8 0 0601104000 Di giacinti 8 0 0601105000 Di gladioli 8 0 0601106000 Di iris 8 0 0601107000 Di fresie 8 0 0601108000 Di narcisi 8 0 0601109000 Altri 8 0 0601201000 Di tulipani 8 0 0601202000 Di gigli 8 0 0601203000 Di dalie 8 0 0601204000 Di giacinti 8 0 0601205000 Di gladioli 8 0 0601206000 Piantimi, piante e radici di cicoria 8 0 0601207000 Di iris 8 0 0601208000 Di fresie 8 0 0601209010 Di narcisi 8 0 0601209090 Altri 8 0 0602101000 Di alberi da frutto 8 0 0602109000 Altri 8 5 0602201000 Meli 18 0 0602202000 Peri 18 0 0602203000 Peschi 18 0 0602204000 Viti 8 0 0602205000 Cachi 8 0 0602206000 Limoni 18 0 0602207010 Castagni 8 10 0602207020 Noci 8 10 0602207030 Pini coreani 8 10 0602209000 Altri 8 10 0602300000 Rododendri e azalee, anche innestati 8 10 0602400000 Rosai, anche innestati 8 0 0602901010 Orchidee ed orchis 8 0 0602901020 Garofani 8 0 0602901030 Guzmania empire 8 0 0602901040 Gypsophila 8 0 0602901050 Crisantemi 8 0 0602901060 Cactus 8 0 0602901090 Altri 8 0 0602902011 Per bonsai 8 10 0602902019 Altri 8 10 0602902020 Larici 8 10 0602902030 Cryptomeria 8 10 0602902040 Cipressi giapponesi 8 10 0602902050 Pinus Rigi-taeda 8 10 0602902061 Per bonsai 8 10 0602902069 Altri 8 10 0602902071 Per bonsai 8 10 0602902079 Altri 8 10
Allegato 2A
0602902081 Per bonsai 8 10 0602902089 Altri 8 10 0602902091 Per bonsai 8 10 0602902099 Altri 8 10 0602909010 Paeonia arborea 8 10 0602909020 Alberi di camelia 8 10 0602909030 Gelsi 18 0 0602909040 Bianco di funghi (micelio) 8 0 0602909090 Altri 8 0 0603110000 Rose 25 0 0603120000 Garofani 25 0 0603131000 Cymbidium 25 0 0603132000 Phalaenopsis 25 5 0603139000 Altri 25 5 0603140000 Crisantemi 25 0 0603191000 Tulipani 25 0 0603192000 Gladioli 25 0 0603193000 Gigli 25 0 0603194000 Gypsophila 25 0 0603199000 Altri 25 5 0603900000 Altri 25 5 0604100000 Muschi e licheni 8 10 0604911010 Foglie di ginkgo 8 10 0604911090 Altri 8 10 0604919000 Altri 8 0 0604990000 Altri 8 0 0701100000 Da semina 304 10 0701900000 Altre 304 E 0702000000 Pomodori, freschi o refrigerati 45 7 0703101000 Cipolle Il valore piu' elevato tra 135% e 180 won/kg E 0703102000 Scalogni 27 0 0703201000 Pelati Il valore piu' elevato tra 360% e 1 800 won/kg E 0703209000 Altri Il valore piu' elevato tra 360% e 1 800 won/kg E 0703901000 Porri 27 0 0703909000 Altri 27 0 0704100000 Cavolfiori e cavoli broccoli 27 5 0704200000 Cavoletti di Bruxelles 27 10 0704901000 Cavoli 27 0 0704902000 Cavoli cinesi 27 5 0704909000 Altri 27 0 0705110000 Lattughe a cappuccio 45 10 0705190000 Altre 45 10 0705210000 Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) 8 0 0705290000 Altre 8 0 0706101000 Carote Il valore piu' elevato tra 30% e 134 won/kg 5 0706102000 Navoni 27 0 0706901000 Ravanelli 30 10 0706902000 Wasabi e barbaforte o Cren 27 0 0706903000 Codonopsis 27 5 0706904000 Platycodon grandiflorum 27 5 0706909000 Altri 27 5 0707000000 Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati 27 0 0708100000 Piselli (Pisum sativum) 27 5 0708200000 Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) 27 5 0708900000 Altri legumi 27 5 0709200000 Asparagi 27 0 0709300000 Melanzane 27 0 0709400000 Sedani, esclusi i sedani-rapa 27 0 0709517000 Funghi coltivati (Agaricus bisporus) 30 10 0709519000 Altri 30 10 0709591000 Tricholoma magnivelare tipo matsutake 30 10 0709592000 Lentinus edodes tipo shitake Il valore piu' elevato tra 45% e 1 625 won/kg 15 0709593000 Funghi Ganoderma lucidum 30 10 0709594000 Pleurotus ostreatus 30 10 0709595000 Flammulina velutipes tipo enoki 30 10 0709596000 Tartufi 27 10 0709599000 Altri 30 10 0709601000 Peperoni dolci Il valore piu' elevato tra 270% e 6 210 won/kg E 0709609000 Altri Il valore piu' elevato tra 270% e 6 210 won/kg E 0709700000 Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) 27 0 0709901000 Felci aquiline 30 10 0709902000 Felci reali 27 10 0709903000 Zucche 27 0 0709909000 Altri 27 10 0710100000 Patate 27 5 0710210000 Piselli (Pisum sativum) 27 5 0710220000 Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) 27 5 0710290000 Altri 27 5 0710300000 Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) 27 0 0710400000 Granturco dolce 30 5 0710801000 Cipolle 27 12 0710802000 Agli 27 15 0710803000 Germogli di bambu' 27 10 0710804000 Carote 27 5 0710805000 Felci aquiline 30 10 0710806000 Tricholoma magnivelare tipo matsutake 27 12 0710807000 Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta" 27 15 0710809000 Altri 27 0 0710900000 Miscugli di ortaggi 27 0 0711200000 Olive 27 0 0711400000 Cetrioli e cetriolini 30 10 0711510000 Funghi del genere Agaricus 30 10 0711591000 Tartufi 27 10 0711599000 Altri 30 10 0711901000 Agli Il valore piu' elevato tra 360% e 1 800 won/kg E 0711903000 Germogli di bambu' 27 10 0711904000 Carote 30 10 0711905010 Felci aquiline 30 12 0711905020 Felci reali 27 10 0711905091 Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta" Il valore piu' elevato tra 270% e 6 210 won/kg E 0711905099 Altri 27 0 0711909000 Miscugli di ortaggi 27 0 0712200000 Cipolle Il valore piu' elevato tra 135% e 180 won/kg E 0712311000 Funghi coltivati (Agaricus bisporus) 30 5 0712319000 Altri Il valore piu' elevato tra 30% e 1 218 won/kg 5 0712320000 Orecchie di Giuda (Auricularia spp.) Il valore piu' elevato tra 30% e 1 218 won/kg 10 0712330000 Tremelle (Tremella spp.) Il valore piu' elevato tra 30% e 1 218 won/kg 10 0712391010 Tricholoma magnivelare tipo matsutake 30 12 0712391020 Lentinus edodes tipo shitake Il valore piu' elevato tra 45% e 1 625 won/kg 15 0712391030 Funghi Ganoderma lucidum Il valore piu' elevato tra 30% e 842 won/kg 10 0712391040 Pleurotus ostreatus 30 10 0712391050 Flammulina velutipes tipo enoki 30 10 0712391090 Altri Il valore piu' elevato tra 30% e 1 218 won/kg 0 0712392000 Tartufi 27 10 0712901000 Agli Il valore piu' elevato tra 360% e 1 800 won/kg E 0712902010 Felci aquiline Il valore piu' elevato tra 30% e 1 807 won/kg 10 0712902020 Ravanelli 30 7 0712902030 Cipollette Il valore piu' elevato tra 30% e 1 159 won/kg 7 0712902040 Carote Il valore piu' elevato tra 30% e 864 won/kg 7 0712902050 Zucche 30 10 0712902060 Cavoli 30 10 0712902070 Steli di taro (Colocasia antiquorum) 30 10 0712902080 Steli di patata dolce 30 7 0712902091 Granturco dolce destinato alla semina 370 5 0712902092 Granturco dolce, escluso quello destinato alla semina 370 13 0712902093 Patate 27 5 0712902094 Felci reali Il valore piu' elevato tra 30% e 1 446 won/kg 10 0712902095 Codonopsis 30 7 0712902099 Altri 30 7 0712909000 Miscugli di ortaggi 27 0 0713101000 Da semina 27 5 0713102000 - Per l'alimen- tazione animale 0 0 0713109000 Altri 27 0 0713200000 Ceci 27 5 0713311000 Da semina 607,5 5 0713319000 Altri 607,5 15 0713321000 Da semina 420,8 5 0713329000 Altri 420,8 15 0713331000 Da semina 27 5 0713339000 Altri 27 10 0713390000 Altri 27 7 0713400000 Lenticchie 27 5 0713500000 Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor) 27 5 0713900000 Altri 27 5 0714101000 Fresca 887,4 15 0714102010 In chips 887,4 13 0714102020 In pellets 887,4 10 0714102090 Altra 887,4 15 0714103000 Refrigerate 887,4 15 0714104000 Congelate 45 5 0714201000 Fresche Il valore piu' elevato tra 385% e 338 won/kg 13 0714202000 Essiccate 385 13 0714203000 Refrigerate 385 13 0714204000 Congelate 45 10 0714209000 Altre 385 13 0714901010 Congelate 45 10 0714901090 Altre 18 10 0714909010 Congelate 45 5 0714909090 Altre 385 13 0801110000 Disseccate 30 0 0801190000 Altre 30 0 0801210000 Con guscio 30 0 0801220000 Sgusciate 30 0 0801310000 Con guscio 8 0 0801320000 Sgusciate 8 0 0802110000 Con guscio 8 0 0802120000 Sgusciate 8 0 0802210000 Con guscio 8 7 0802220000 Sgusciate 8 10 0802310000 Con guscio 45 15 0802320000 Sgusciate 30 6 0802401000 Con guscio Il valore piu' elevato tra 219,4% e 1 470 won/kg 15 0802402000 Sgusciate Il valore piu' elevato tra 219,4% e 1 470 won/kg 15 0802500000 Pistacchi 30 0 0802600000 Noci macadamia 30 7 0802901010 Con guscio Il valore piu' elevato tra 566,8% e 2 664 won/kg 15 0802901020 Sgusciate Il valore piu' elevato tra 566,8% e 2 664 won/kg 15 0802902010 Con guscio Il valore piu' elevato tra 27,0% e 803 won/kg 10 0802902020 Sgusciate Il valore piu' elevato tra 27,0% e 803 won/kg 10 0802909000 Altre 30 7 0803000000 Banane, comprese le frutta del plantano, fresche o essiccate 30 5 0804100000 Datteri 30 10 0804200000 Fichi 30 7 0804300000 Ananassi 30 10 0804400000 Avocadi 30 2 0804501000 Guaiave 30 5 0804502000 Manghi 30 10 0804503000 Mangostani 30 10 0805100000 Arance 50 Vedasi paragrafo 11 dell'ap- pendice 2-A-1 0805201000(2) Agrumi coreani ("Korean citrus") 144 E 0805209000(3) Altri 144 15 0805400000 Pompelmi e pomeli 30 5 0805501000 Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) 30 2 0805502010 Citrus aurantifolia 30 10 0805502020 Citrus latifolia 144 0 0805900000 Altri 144 E 0806100000 Fresche 45 S-A 0806200000 Secche 21 0 0807110000 Cocomeri 45 12 0807190000 Altri 45 12 0807200000 Papaie 30 0 0808100000 Mele 45 - varieta' Fuji 45 20 Vedasi allegato 3 - altre 45 10 Vedasi allegato 3 0808201000 Pere 45 - varieta' asiatica 45 20 - altre 45 10 0808202000 Cotogne 45 0 0809100000 Albicocche 45 7 0809200000 Ciliege 24 0 0809300000 Pesche, comprese le pesche noci 45 10 0809401000 Prugne 45 10 0809402000 Prugnole 45 0 0810100000 Fragole 45 10 0810200000 Lamponi, more di rovo o di gelso e morelamponi 45 12 0810400000 Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere "Vaccinium" 45 10 0810500000 Kiwi 45 15 0810600000 Durian 45 0 0810901000 Cachi 50 10 0810902000 Cachi non astringenti 45 10 0810903000 Giuggiole Il valore piu' elevato tra 611,5% e 5 800 won/kg 15 0810905000 Frutti del Prunus mume 50 10 0810909000 Altri 45 10 0811100000 Fragole 30 5 0811200000 Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina 30 5 0811901000 Castagne 30 15 0811902000 Giuggiole 30 13 0811903000 Pinoli o semi del pino domestico 30 15 0811909000 Altri 30 5 0812100000 Ciliege 30 0 0812901000 Fragole 30 0 0812909000 Altri 30 0 0813100000 Albicocche 45 0 0813200000 Prugne 18 2 0813300000 Mele 45 7 0813401000 Cachi 50 10 0813402000 Giuggiole Il valore piu' elevato tra 611,5% e 5 800 won/kg 15 0813409000 Altri 45 0 0813500000 Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo 45 0 0814001000 Scorze di agrumi 30 0 0814002000 Scorze di meloni (compresi i cocomeri) 30 0 0901110000 Non decaffeinizzato 2 0 0901120000 Decaffeinizzato 2 0 0901210000 Non Decaffeinizzato 8 5 0901220000 Decaffeinizzato 8 5 0901901000 Bucce e pellicole di caffe' 3 0 0901902000 Succedanei del caffe' contenenti caffe' 8 5 0902100000 Te' verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg 513,6 18 0902200000 Te' verde (non fermentato), altrimenti presentato 513,6 18 0902300000 Te' nero (fermentato) e te' parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg 40 0 0902400000 Te' nero (fermentato) e te' parzialmente fermentato, altrimenti presentati 40 0 0903000000 Mate 25 5 0904110000 Non tritato ne' polverizzato 8 0 0904120000 Tritato o polverizzato 8 0 0904201000 Non tritati ne' polverizzati Il valore piu' elevato tra 270% e 6 210 won/kg E 0904202000 Tritati o polverizzati Il valore piu' elevato tra 270% e 6 210 won/kg E 0905000000 Vaniglia 8 0 0906110000 Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume) 8 0 0906191000 Cannella diversa dal Cinnamomum zeylanicum Blume 8 0 0906192000 Fiori di cinnamomo 8 0 0906201000 Cinnamomo 8 0 0906202000 Fiori di cinnamomo 8 0 0907000000 Garofani (antofilli, chiodi e steli) 8 0 0908100000 Noci moscate 8 0 0908200000 Macis 8 0 0908300000 Amomi e cardamomi 8 0 0909100000 Semi di anice o di badiana 8 0 0909200000 Semi di coriandolo 8 0 0909300000 Semi di cumino 8 0 0909400000 Semi di carvi 8 0 0909500000 Semi di finocchio; bacche di ginepro 8 0 0910100000 Zenzero Il valore piu' elevato tra 377,3% e 931 won/kg 18 0910200000 Zafferano 8 0 0910300000 Curcuma 8 0 0910910000 Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo 8 0 0910991000 Timo; foglie di alloro 8 0 0910992000 Curry 8 0 0910999000 Altri 8 0 1001100000 Frumento (grano) duro 3 0 1001901000 Frumento segalato 3 0 1001909010 Da semina 1,8 0 1001909020 Per l'alimentazione animale 0 0 1001909030 Per la molitura 1,8 0 1001909090 Altri 1,8 0 1002001000 Da semina 108,7 3 1002009000 Altri 3 0 1003001000 Orzo da birra 513 Vedasi paragrafo 12 dell'ap- pendice 2-A-1 Vedasi allegato 3 1003009010 Orzo non mondato Il valore piu' elevato tra 324% e 326 won/kg E 1003009020 Orzo nudo Il valore piu' elevato tra 299,7% e 361 won/kg E 1003009090 Altri 299,7 13 1004001000 Da semina 554,8 5 1004009000 Altri 3 0 1005100000 Da semina 328 5 1005901000 Per l'alimentazione animale 328 5 1005902000 Granturco tostato e soffiato (popcorn) 630 13 1005909000 Altri 328 13 1006100000 Risone (riso "paddy") - X 1006201000 Non glutinoso - X 1006202000 Glutinoso - X 1006301000 Non glutinoso - X 1006302000 Glutinoso - X 1006400000 Rotture di riso - X 1007001000 Da semina 779,4 10 1007009000 Altri 3 0 1008100000 Grano saraceno 256,1 15 1008201010 Da semina 18 5 1008201090 Altri 3 0 1008209000 Altri 3 0 1008300000 Scagliola 3 0 1008900000 Altri cereali 800,3 15 1101001000 Di frumento 4,2 3 1101002000 Di frumento segalato 5 0 1102100000 Farina di segala 5 0 1102200000 Farina di granturco 5 0 1102901000 Farina di orzo 260 10 1102902000 Farina di riso - X 1102909000 Altre 800,3 15 1103110000 Di frumento 288,2 10 1103130000 Di granturco 162,9 10 1103191000 Di orzo 260 10 1103192000 Di avena 554,8 13 1103193000 Di riso - X 1103199000 Altri 800,3 13 1103201000 Di frumento 288,2 10 1103202000 Di riso - X 1103203000 Di orzo 260 10 1103209000 Altri 800,3 15 1104120000 Di avena 554,8 13 1104191000 Di riso - X 1104192000 Di orzo 233 10 1104199000 Altri 800,3 15 1104220000 Di avena 554,8 13 1104230000 Di granturco 167 10 1104291000 Del semen coicis 800,3 15 1104292000 Di orzo 126 10 1104299000 Altri 800,3 15 1104301000 Di riso 5 10 1104309000 Altri 5 0 1105100000 Farina, semolino e polvere 304 13 1105200000 Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets 304 10 1106100000 Di legumi da granella secchi della voce 07.13 8 5 1106201000 Di arrowroot 8 5 1106209000 Altri 8 5 1106300000 Dei prodotti del capitolo 8 8 0 1107100000 Non torrefatto 269 Vedasi paragrafo 12 dell'ap- pendice 2-A-1 Vedasi allegato 3 1107201000 Affumicato 269 10 1107209000 Altri 27 5 1108110000 Amido di frumento (grano) 50,9 5 1108121000 Per usi alimentari 226 15 1108129000 Altri 226 15 1108130000 Fecola di patate 455 15 Vedasi allegato 3 1108141000 Per usi alimentari 455 15 1108149000 Altri 455 15 1108191000 Di patata dolce 241,2 15 1108199000 Altri 800,3 15 1108200000 Inulina 800,3 15 1109000000 Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco 8 0 1201001000 Destinati alla produzione di olio di soia e sue frazioni Il valore piu' elevato tra 487% e 956 won/kg 5 1201009010 Per germogli di soia Il valore piu' elevato tra 487% e 956 won/kg E 1201009090 Altri Il valore piu' elevato tra 487% e 956 won/kg E 1202100000 Con guscio 230,5 18 1202200000 Sgusciate, anche frantumate 230,5 18 1203000000 Copra 3 0 1204000000 Semi di lino, anche frantumati 3 0 1205101000 Semi da foraggio 0 0 1205109000 Altri 10 0 1205901000 Semi da foraggio 0 0 1205909000 Altri 10 0 1206000000 Semi di girasole, anche frantumati 25 0 1207200000 Semi di cotone 3 0 1207400000 Semi di sesamo Il valore piu' elevato tra 630% e 6 660 won/kg 18 1207500000 Semi di senape 3 0 1207910000 Semi di papavero 3 0 1207991000 Semi di Perilla Il valore piu' elevato tra 40% e 410 won/kg 10 1207992000 Semi di karite' 3 0 1207993000 Noci e mandorle di palmisti 3 0 1207994000 Semi di ricino 3 0 1207995000 Semi di cartamo 3 0 1207999000 Altri 3 0 1208100000 Di fave di soia 3 0 1208900000 Altri 3 0 1209100000 Semi di barbabietole da zucchero 0 0 1209210000 Di erba medica 0 0 1209220000 Di trifoglio (Trifolium spp.) 0 0 1209230000 Di festuca 0 0 1209240000 Di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.) 0 0 1209250000 Di semi di loglio (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) 0 0 1209291000 Semi di lupini 0 0 1209292000 Semi di erba sudanese 0 0 1209293000 Semi di erba mazzolina 0 0 1209294000 Semi di fleolo (coda di topo) 0 0 1209299000 Altri 0 0 1209300000 Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori 0 0 1209911010 Semi di cipolla 0 0 1209911090 Altri 0 0 1209912000 Semi di ravanello 0 0 1209919000 Altri 0 0 1209991010 Semi di quercia 0 0 1209991090 Altri 0 0 1209992000 Semi di alberi da frutto 0 0 1209993000 Semi di tabacco 0 0 1209994000 Semi di prato inglese 0 0 1209999000 Altri 0 0 1210100000 Coni di luppolo, non tritati ne' macinati ne' in forma di pellets 30 10 1210201000 Coni di luppolo 30 0 1210202000 Luppolina 30 0 1211201100 Ginseng grezzo 222,8 E 1211201210 Radici principali 222,8 E 1211201220 Ramificazioni laterali (tail) di ginseng E 1211201240 Radici secondarie 222,8 E 1211201310 Radici principali 754,3 E 1211201320 Ramificazioni laterali (tail) di ginseng 754,3 E 1211201330 Radici secondarie 754,3 E 1211202110 Polvere 18 15 1211202120 Compresse o capsule 18 10 1211202190 Altri 18 15 1211202210 Polvere 754,3 15 Vedasi allegato 3 1211202220 Compresse o capsule 754,3 15 Vedasi allegato 3 1211202290 Altri 754,3 15 Vedasi allegato 3 1211209100 Foglie e steli di ginseng 754,3 15 1211209200 Semi di ginseng 754,3 15 1211209900 Altri 754,3 15 1211300000 Coca (foglie di) 8 0 1211400000 Paglia di papavero 8 0 1211901000 Aconito 8 0 1211902000 Rizoma Coptidis 8 0 1211903000 Radix Polygalae 8 0 1211904000 Bulbi di Fritillaria roylei 8 0 1211905000 Corteccia di Eucommia 8 0 1211906000 Radici di liquirizia 8 0 1211909010 Semi di amomo 8 0 1211909020 Semi di Zizyphus 8 0 1211909030 Fructus Quisqualis 8 0 1211909040 Arillus longanae 8 0 1211909050 Fructus Crataegi 8 0 1211909060 Semi di nelumbo 8 0 1211909070 Menta 8 0 1211909080 Pepe giapponese 8 5 1211909091 Platycodon grandiflorum secco 8 0 1211909099 Altri 8 0 1212201010 Secca 20 5 1212201020 Refrigerata 20 3 1212201030 Congelata 10 3 1212201090 Altra 20 5 1212202010 Secca 20 10 1212202020 Salata 20 5 1212202030 Refrigerata 20 5 1212202040 Congelata 45 5 1212202090 Altra 20 5 1212203010 Secca 20 5 1212203020 Refrigerata 20 5 1212203030 Congelata 45 7 1212203090 Altra 20 3 1212204010 Fresca 20 3 1212204020 Refrigerata 20 3 1212204030 Congelata 45 5 1212204090 Altra 20 3 1212205010 Salata 20 5 1212205020 Refrigerata 20 5 1212205030 Congelata 45 5 1212205090 Altra 20 5 1212206010 Congelata 45 3 1212206090 Altra 20 3 1212207011 Congelata 45 3 1212207019 Altra 20 3 1212207021 Congelata 45 3 1212207029 Altra 20 3 1212207031 Congelata 45 3 1212207039 Altra 20 3 1212208011 Congelata 45 3 1212208019 Altra 20 3 1212208021 Congelata 45 3 1212208029 Altra 20 3 1212208031 Congelata 45 0 1212208039 Altra 20 0 1212209011 Congelata 45 0 1212209019 Altra 20 0 1212209091 Congelata 45 5 1212209099 Altra 20 5 1212910000 Barbabietole da zucchero 3 0 1212991000 Radici di cicoria non torrefatte della varieta' Cichorium intybus sativum 8 0 1212992000 Tubero di "kuyaku" 8 0 1212993000 Polline 8 0 1212994000 Canna da zucchero 3 0 1212995000 Carrube, compresi i semi di carrube 20 0 1212996000 Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche (comprese le pesche noci) e di prugne 8 0 1212999000 Altre 8 0 1213000000 Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellet 8 5 1214101000 Per l'alimentazione animale 1 0 1214109000 Altri 10 0 1214901000 Radici da foraggio 100,5 15 1214909011 Per l'alimentazione animale 1 5 1214909019 Altri 18 5 1214909090 Altri 100,5 15 1301200000 Gomma arabica 3 0 1301901000 Oleoresine 3 0 1301902010 Gommalacca 3 0 1301902090 Altri 3 0 1301909000 Altri 3 0 1302110000 Oppio 8 0 1302120000 Di liquirizia 8 0 1302130000 Di luppolo 30 0 1302191110 Estratto di ginseng bianco 20 13 1302191120 Estratto in polvere di ginseng bianco 20 13 1302191190 Altri 20 10 Vedasi allegato 3 1302191210 Estratto di ginseng rosso 754,3 15 Vedasi allegato 3 1302191220 Estratto in polvere di ginseng rosso 754,3 15 Vedasi allegato 3 1302191290 Altri 754,3 15 1302191900 Altri 20 10 1302192000 Liquido estratto dal guscio dell'ana- cardio 8 0 1302193000 Lacca naturale 8 5 1302199010 Succhi ed estratti di aloe 8 0 1302199020 Estratto di cola 8 0 1302199091 Oleoresina di vaniglia o estratto di vaniglia 8 0 1302199099 Altri 8 0 1302200000 Sostanze pectiche, pectinati e pectati 8 0 1302311000 Agar-agar, in strisce 8 3 1302312000 Agar-agar, in polvere 8 5 1302319000 Altri 8 5 1302320000 Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati 8 0 1302390000 Altri 8 0 1401101000 Bambu', phyllostachys 8 5 1401102000 Bambu' greggi 8 5 1401109000 Altri 8 5 1401201000 Filate 8 5 1401209000 Altri 8 5 1401901000 Corteccia del fusto di arrowroot 8 5 1401909000 Altri 8 5 1404200000 Linters di cotone 3 0 1404901000 Semi duri, granelli, scorze (gusci), noci (per esempio: noci di corozo), da intaglio 3 10 1404902010 Corteccia del gelso da carta 3 10 1404902020 Corteccia dell'Edge- worthia papyrifera 3 10 1404902090 Altri 3 10 1404903010 Foglie di Quercus dentata 5 5 1404903020 Foglie di Smilax china 5 5 1404903090 Altri 5 5 1404904000 Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie 3 10 1404905000 Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci 3 10 1404906010 Galle 3 10 1404906020 Malli di mandorle 3 10 1404906090 Altri 3 10 1404909000 Altri 3 0 1501001010 Con un indice di acidita' inferiore o uguale a 1 3 0 1501001090 Altri 3 0 1501002000 Grassi di volatili 3 0 1502001010 Con un indice di acidita' inferiore o uguale a 2 2 0 1502001090 Altri 2 0 1502009000 Altri 3 0 1503002000 Olio di strutto 3 0 1503009000 Altri 3 0 1504101000 Olio di fegato di squalo e sue frazioni 3 3 1504109000 Altri 3 3 1504200000 Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato 3 5 1504301000 Olio di balena e sue frazioni 3 0 1504309000 Altri 3 0 1505001000 Grasso di lana greggio 3 0 1505009000 Altri 3 0 1506001000 Olio di piedi di bue e sue frazioni 3 0 1506009000 Altri 3 0 1507100000 Olio greggio, anche depurato delle mucillagini 5,4 10 1507901000 Oli raffinati 5,4 5 1507909000 Altri 8 5 1508100000 Oli greggi 27 7 1508901000 Oli raffinati 27 5 1508909000 Altri 27 5 1509100000 Vergini 8 5 1509900000 Altri 8 0 1510000000 Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 15.09 8 0 1511100000 Oli greggi 3 0 1511901000 Oleina di palma 2 0 1511902000 Stearina di palma 2 0 1511909000 Altri 2 0 1512111000 Oli di girasole 10 0 1512112000 Oli di cartamo 8 0 1512191010 Oli di girasole 10 5 1512191020 Oli di cartamo 8 0 1512199010 Oli di girasole 10 0 1512199020 Oli di cartamo 8 5 1512210000 Olio greggio, anche depurato del gossipolo 5,4 5 1512291000 Oli raffinati 5,4 0 1512299000 Altri 8 5 1513110000 Oli greggi 3 0 1513191000 Oli raffinati 3 0 1513199000 Altri 3 0 1513211000 Olio di palmisti 5 0 1513212000 Olio di babassu' 8 0 1513291010 Olio di palmisti 5 0 1513291020 Olio di babassu' 8 0 1513299000 Altri 8 0 1514110000 Oli greggi 8 10 1514191000 Oli raffinati 10 5 1514199000 Altri 10 5 1514911000 Altri oli di ravizzone o di colza 8 5 1514912000 Olio di senape 30 5 1514991010 Altri oli di ravizzone o di colza 10 5 1514991020 Olio di senape 30 5 1514999000 Altri 10 5 1515110000 Oli greggi 8 0 1515190000 Altri 8 5 1515210000 Oli greggi 8 5 1515290000 Altri 8 5 1515300000 Olio di ricino e sue frazioni 8 5 1515500000 Olio di sesamo e sue frazioni Il valore piu' elevato tra 630% e 12 060 won/kg 18 1515901000 Olio di Perilla e sue frazioni 36 12 1515909010 Olio di crusca di riso e sue frazioni 8 7 1515909020 Olio di camelia e sue frazioni 8 5 1515909030 Olio di jojoba e sue frazioni 8 5 1515909040 Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni 8 0 1515909090 Altri 8 5 1516101000 Olio di sevo e sue frazioni 8 0 1516102000 Olio di balena e sue frazioni 8 0 1516109000 Altri 8 0 1516201010 Olio di arachide e sue frazioni 36 5 1516201020 Olio di girasole e sue frazioni 36 5 1516201030 Oli di ravizzone o di colza e loro frazioni 36 5 1516201040 Olio di Perilla e sue frazioni 36 12 1516201050 Olio di sesamo e sue frazioni 36 12 1516202010 Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni 8 0 1516202020 Olio di palma e sue frazioni 8 0 1516202030 Olio di granturco e sue frazioni 8 5 1516202040 Olio di cotone e sue frazioni 8 5 1516202050 Olio di soia e sue frazioni 8 0 1516202090 Altri 8 5 1517100000 Margarina, esclusa la margarina liquida 8 3 1517901000 Imitazioni dello strutto 8 0 1517902000 Grassi per pasticceria ("shortening") 8 3 1517909000 Altri 8 5 1518001000 Olio di ricino disidratato 8 5 1518002000 Olio di soia epossidato 8 5 1518009000 Altri 8 5 1520000000 Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose 8 0 1521101000 Cera Carnauba 8 0 1521102000 Cera di palma 8 0 1521109000 Altri 8 0 1521901000 Spermaceti 8 3 1521902000 Cera d'api 8 0 1521909000 Altri 8 0 1522001010 Naturali 8 0 1522001090 Altri 8 0 1522009000 Altri 8 0 1601001000 Salsicce 18 5 1601009000 Altri 30 5 1602100000 Preparazioni omoge- neizzate 30 15 1602201000 In recipienti ermeti- camente chiusi 30 7 1602209000 Altri 30 7 1602311000 In recipienti ermeti- camente chiusi 30 10 1602319000 Altri 30 7 1602321010 Samge-tang(K) 30 10 1602321090 Altri 30 10 1602329000 Altri 30 10 1602391000 In recipienti ermeti- camente chiusi 30 10 1602399000 Altri 30 10 1602411000 In recipienti ermeti- camente chiusi 30 5 1602419000 Altri 27 5 1602421000 In recipienti ermeti- camente chiusi 30 5 1602429000 Altri 27 5 1602491000 In recipienti ermeti- camente chiusi 30 6 1602499000 Altri 27 5 1602501000 In recipienti ermeti- camente chiusi 72 15 1602509000 Altri 72 15 1602901000 In recipienti ermeti- camente chiusi 30 15 1602909000 Altri 30 15 1603001000 Estratti di carne 30 10 1603002000 Sughi di carne 30 15 1603003000 Estratti di pesce 30 3 1603004000 Sughi di pesce 30 3 1603009000 Altri 30 3 1604111000 In recipienti ermeti- camente chiusi 20 5 1604119000 Altri 20 3 1604121000 In recipienti ermeti- camente chiusi 20 5 1604129000 Altri 20 5 1604131000 In recipienti ermeti- camente chiusi 20 3 1604139000 Altri 20 3 1604141011 Sotto olio 20 10 1604141012 Bolliti 20 10 1604141019 Altri 20 10 1604141021 Sotto olio 20 10 1604141022 Bolliti 20 10 1604141029 Altri 20 10 1604141031 Sotto olio 20 10 1604141032 Bolliti 20 10 1604141039 Altri 20 10 1604149000 Altri 20 10 1604151000 In recipienti ermeti- camente chiusi 20 7 1604159000 Altri 20 7 1604161000 In recipienti ermeti- camente chiusi 20 7 1604169000 Altri 20 7 1604191010 Pesci dell'ordine dei beloniformi 20 5 1604191020 Suri o sugarelli 20 5 1604191030 Anguille (Anguilla spp.) 20 5 1604191090 Altri 20 5 1604199010 Preparazioni ittiche a base di Stepha- nolepis cirrhifer denominate "jerk filefish" 20 3 1604199090 Altri 20 3 1604201000 Paste di pesce 20 3 1604202000 Pesce marinato 20 3 1604203000 Salsicce di pesce 20 3 1604204010 Al gusto di granchio 20 3 1604204090 Altri 20 3 1604209000 Altri 20 5 1604301000 Caviale 20 3 1604302000 Succedanei del caviale 20 3 1605101010 In recipienti ermeti- camente chiusi 20 3 1605101020 Affumicata, esclusa quella in recipienti ermeticamente chiusi 20 3 1605101090 Altri 20 3 1605109000 Altri 20 5 1605201000 In recipienti ermeti- camente chiusi 20 3 1605209010 Affumicati 20 3 1605209020 Impanati 20 3 1605209090 Altri 20 5 1605301000 In recipienti ermeti- camente chiusi 20 3 1605309000 Altri 20 3 1605401000 In recipienti ermeti- camente chiusi 20 3 1605409000 Altri 20 3 1605901010 Ostriche 20 3 1605901020 Molluschi 20 5 1605901030 Vongole 20 5 1605901040 Cuori eduli 20 5 1605901070 Buccine (Buccinum undatum) 20 5 1605901080 Seppiole 20 3 1605901091 Orecchie di mare (aliotidi) 20 3 1605901092 Turbinidi [Turbo (Batillus) cornutus] 20 3 1605901099 Altri 20 5 1605902010 Seppiole 20 10 1605902020 Buccine (Buccinum undatum) 20 5 1605902030 Cuori eduli 20 5 1605902090 Altri 20 3 1605909010 Seppiole insaporite 20 10 1605909020 Oloturie 20 3 1605909030 Buccine (Buccinum undatum) 20 5 1605909040 Molluschi 20 7 1605909090 Altri 20 5 1701111000 Con un grado di polarizzazione inferiore o uguale a 98,5 ° 3 0 1701112000 Con un grado di polarizzazione superiore a 98,5 ° 3 0 1701121000 Con un grado di polarizzazione inferiore o uguale a 98,5 ° 3 0 1701122000 Con un grado di polarizzazione superiore a 98,5 ° 3 0 1701910000 Con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti 40 E 1701990000 Altri 40 16-A Vedasi allegato 3 1702111000 Lattosio 49,5 5 1702119000 Sciroppo di lattosio 20 10 1702191000 Lattosio 49,5 5 1702199000 Sciroppo di lattosio 20 10 1702201000 Zucchero d'acero 8 5 1702202000 Sciroppo d'acero 8 0 1702301000 Glucosio 8 5 1702302000 Sciroppo di glucosio 8 5 1702401000 Glucosio 8 5 1702402000 Sciroppo di glucosio 8 5 1702500000 Fruttosio chimicamente puro 8 5 1702601000 Fruttosio 8 0 1702602000 Sciroppo di fruttosio 8 5 1702901000 Succedanei del miele 243 10 1702902000 Zuccheri e melassi, caramellati 8 0 1702903000 Maltosio 8 5 1702909000 Altri 8 5 1703101000 Destinati alla produzione di bevande alcooliche 3 10 1703109000 Altri 3 0 1703901000 Destinati alla produzione di bevande alcooliche 3 10 1703909000 Altri 3 0 1704100000 Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero 8 5 1704901000 Estratti di liquirizia, non presentati sotto forma di confetteria 8 10 1704902010 Caramelle 8 5 1704902020 Caramelle morbide 8 5 1704902090 Altri 8 5 1704909000 Altri 8 5 1801001000 Greggio 2 0 1801002000 Torrefatto 8 0 1802001000 Gusci o pellicole (bucce) di cacao 8 0 1802009000 Altri 8 0 1803100000 Non sgrassata 5 0 1803200000 Completamente o parzialmente sgrassata 5 0 1804000000 Burro, grasso e olio di cacao 5 0 1805000000 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 5 0 1806100000 Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 8 0 1806201000 Cioccolato e prodotti di cioccolato 8 5 1806209010 Preparazioni di cacao aventi tenore, in peso, di latte in polvere uguale o superiore al 50% 8 5 1806209090 Altri 8 5 1806311000 Cioccolato e prodotti di cioccolato 8 5 1806319000 Altri 8 5 1806321000 Cioccolato e prodotti di cioccolato 8 5 1806329000 Altri 8 5 1806901000 Cioccolato e prodotti di cioccolato 8 5 1806902111 Di latte disidratato, preparato 36 12 1806902119 Altri 40 12 1806902191 Di farina di avena 8 0 1806902199 Altri 8 0
Allegato 2A
1806902210 Di farina d'orzo 8 5 1806902290 Altri - X 1806902910 Di estratti di malto 30 5 1806902920 Di preparazioni alimentari delle merci delle voci da 04.01 a 04.04 36 10 1806902991 Di farina di avena 8 0 1806902992 Di farina d'orzo 8 5 1806902999 Altri - X 1806903010 Di prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura 5,4 0 1806903091 Riso in grani 8 10 1806903099 Altri 8 5 1806909010 Preparazioni di cacao aventi tenore, in peso, di latte in polvere uguale o superiore al 50% 8 0 1806909090 Altri 8 0 1901101010 Latte disidratato, preparato 36 Vedasi paragrafo 13 dell'ap- pendice 2-A-1 1901101090 Altri 40 Vedasi paragrafo 13 dell'ap- pendice 2-A-1 1901109010 Di farina di avena 8 5 1901109090 Altri 8 0 1901201000 Di farina di riso - X 1901202000 Di farina d'orzo 8 5 1901209000 Altri - X 1901901000 Estratti di malto 30 5 1901902000 Preparazioni alimentari delle merci delle voci da 04.01 a 04.04 36 10 1901909010 Farina di avena 8 5 1901909091 Di farina di riso - X 1901909092 Di farina d'orzo 8 0 1901909099 Altri - X 1902111000 Spaghetti 8 5 1902112000 Maccheroni 8 5 1902119000 Altre 8 5 1902191000 Tagliatelle (noodles) 8 0 1902192000 Vermicelli cinesi Il valore piu' elevato tra 45% e 355 won/kg 5 1902193000 Naeng-myun(K) 8 5 1902199000 Altre 8 0 1902200000 Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) 8 0 1902301010 Ramen(K) 8 0 1902301090 Altre 8 0 1902309000 Altre 8 0 1902400000 Cuscus 8 5 1903001000 Tapioca 8 5 1903009000 Altri 8 5 1904101000 Corn flakes 5,4 0 1904102000 Corn chips 5,4 0 1904103000 Riso soffiato 5,4 5 1904109000 Altri 5,4 0 1904201000 Di preparazioni del tipo Müsli 45 0 1904209000 Altri 5,4 0 1904300000 Bulgur di grano 8 0 1904901010 Riso al vapore o bollito 50 10 1904901090 Altri 8 10 1904909000 Altri 8 0 1905100000 Pane croccante detto "Knäckebrot" 8 10 1905200000 Pane con spezie (panpepato) 8 10 1905310000 Biscotti con aggiunta di dolcificanti 8 5 1905320000 Cialde e cialdine 8 5 1905400000 Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati 8 5 1905901010 Pane 8 5 1905901020 Biscotti di mare 8 10 1905901030 Prodotti della pasticceria 8 5 1905901040 Biscotti e cracker 8 5 1905901050 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, a base di riso 8 0 1905901090 Altri 8 5 1905909010 Capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti 8 10 1905909020 Paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola 8 5 1905909090 Altri 8 0 2001100000 Cetrioli e cetriolini 30 0 2001901000 Frutta, anche a guscio 30 0 2001909010 Scalogni 30 5 2001909020 Pomodori 30 5 2001909030 Cavolfiori 30 5 2001909040 Granturco dolce 30 5 2001909050 Rakkyo 30 5 2001909060 Agli 30 10 2001909070 Cipolle 30 5 2001909090 Altri 30 5 2002100000 Pomodori, interi o in pezzi 8 0 2002901000 Pasta di pomodoro (contenuto solido solubile pari o superiore al 24%) 5 0 2002909000 Altri 8 0 2003104000 Funghi coltivati (Agaricus bisporus) 20 0 2003109000 Altri 20 7 2003200000 Tartufi 20 10 2003901000 Lentinus edodes tipo shitake 20 15 2003902000 Tricholoma magnivelare tipo matsutake 20 15 2003909000 Altri 20 0 2004100000 Patate 18 0 2004901000 Granturco dolce 30 5 2004909000 Altri 30 0 2005101000 Purea di mais per l'alimentazione dei bambini 20 5 2005109000 Altri 20 5 2005201000 Crocchette a base di fiocchi di patate 20 7 2005209000 Altri 20 5 2005400000 Piselli (Pisum sativum) 20 5 2005511000 Di fagioli mung (Vigna radiata o "small green beans") 20 5 2005512000 Di soia rossa (Vigna angularis o "small red beans") 20 5 2005519000 Altri 20 5 2005591000 Di fagioli mung (Vigna radiata o "small green beans") 20 5 2005592000 Di soia rossa (Vigna angularis o "small red beans") 20 5 2005599000 Altri 20 5 2005600000 Asparagi 20 10 2005700000 Olive 20 5 2005800000 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 15 5 2005910000 Germogli di bambu' 20 10 2005991000 Kim-chi(K) 20 5 2005992000 Crauti 20 0 2005999000 Altri 20 0 2006001000 Marrons glaces 30 15 2006002000 Ananassi 30 5 2006003000 Zenzero 30 5 2006004000 Radici di loto 30 5 2006005000 Piselli (Pisum sativum) 20 5 2006006010 Fagioli in grani 20 5 2006006090 Altri 20 5 2006007000 Asparagi 20 5 2006008000 Olive 20 5 2006009010 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 15 0 2006009020 Germogli di bambu' 20 7 2006009030 Di altri ortaggi e legumi 20 5 2006009090 Altri 30 5 2007100000 Preparazioni omoge- neizzate 30 5 2007911000 Confetture, gelatine, marmellate 30 5 2007919000 Altre 30 5 2007991000 Confetture, gelatine, marmellate 30 7 2007999000 Altre 30 5 2008111000 Burro di arachidi 50 10 2008119000 Altre 63,9 10 2008191000 Castagne 50 15 2008192000 Noci di cocco 45 0 2008199000 Altri 45 7 2008200000 Ananassi 45 5 2008301000 Yuzu (Citrus junos) 45 5 2008309000 Altri 45 5 2008400000 Pere 45 7 2008500000 Albicocche 45 0 2008600000 Ciliege 45 7 2008701000 In recipienti ermeti- camente chiusi, con aggiunta di zuccheri 50 7 2008709000 Altri 45 5 2008800000 Fragole 45 7 2008910000 Cuori di palma 45 10 2008921010 In recipienti ermeti- camente chiusi, con aggiunta di zuccheri 50 5 2008921090 Altri 45 5 2008922000 Macedonie di frutta 45 5 2008929000 Altri 45 5 2008991000 Uve 45 5 2008992000 Mele 45 5 2008993000 Granturco tostato e soffiato (popcorn) 45 7 2008999000 Altri 45 10 2009110000 Congelati 54 3 2009120000 Non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20 54 5 2009190000 Altri 54 3 2009210000 Di un valore Brix inferiore o uguale a 20 30 10 2009290000 Altri 30 7 2009311000 Succhi di limoni 50 5 2009312000 Succhi di lime 50 5 2009319000 Altri 54 10 2009391000 Succhi di limoni 50 7 2009392000 Succhi di lime 50 5 2009399000 Altri 54 10 2009410000 Di un valore Brix inferiore o uguale a 20 50 5 2009490000 Altri 50 5 2009500000 Succhi di pomodoro 30 5 2009610000 Di un valore Brix inferiore o uguale a 30 45 0 2009690000 Altri 45 0 2009710000 Di un valore Brix inferiore o uguale a 20 45 10 2009790000 Altri 45 7 2009801010 Succhi di pesca 50 10 2009801020 Succhi di fragola 50 10 2009801090 Altri 50 7 2009802000 Succhi di ortaggi e legumi 30 5 2009901010 Prevalentemente a base di succo di arancia 50 7 2009901020 Prevalentemente a base di succo di mela 50 10 2009901030 Prevalentemente a base di succo d'uva 50 12 2009901090 Altri 50 7 2009902000 Di ortaggi e legumi 30 0 2009909000 Altri 50 10 2101110000 Estratti, essenze e concentrati 8 5 2101121000 Caffe' istantaneo 8 5 2101129010 Contenenti latte, crema di latte o loro succedanei 8 5 2101129090 Altri 8 5 2101201000 Contenenti zucchero, limone o loro succedanei 40 7 2101209000 Altri 40 7 2101301000 Di orzo 8 5 2101309000 Altri 8 5 2102101000 Lievito di birra 8 0 2102102000 Lievito di distilleria 8 10 2102103000 Lieviti di panifi- cazione 8 5 2102104000 Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) 8 0 2102109000 altri 8 5 2102201000 Lieviti morti 8 5 2102202000 Nulook(K) 8 10 2102203010 In tavolette 8 0 2102203090 Altri 8 0 2102204010 In tavolette 8 0 2102204090 Altri 8 5 2102209000 Altri 8 5 2102300000 Lieviti in polvere preparati 8 0 2103100000 Salsa di soia 8 5 2103201000 Salsa "Ketchup" 8 0 2103202000 Salse di pomodoro 45 0 2103301000 Farina di senapa 8 0 2103302000 Senapa preparata 8 0 2103901010 Pasta di semi di soia, denominata "bean paste" 8 10 2103901020 Pasta di semi di soia denominata "Chinese bean paste" 8 10 2103901030 Pasta di semi di soia piccante denominata "hot bean paste" 45 5 2103901090 Altri 45 5 2103909010 Maionese 8 10 2103909020 Curry istantaneo 45 5 2103909030 Condimenti composti 45 15 2103909040 Maejoo(K) Il valore piu' elevato tra 16% e 64 won/kg 10 2103909090 Altri 45 15 2104101000 Di carne 18 7 2104102000 Di pesce 30 5 2104103000 Di ortaggi e legumi 18 5 2104109000 Altri 18 5 2104200000 Preparazioni alimentari composte omogeneizzate 30 5 2105001010 Non contenenti cacao 8 7 2105001090 Altri 8 7 2105009010 Non contenenti cacao 8 5 2105009090 Altri 8 5 2106101000 Tofu 8 5 2106109010 Aventi tenore di proteine, in peso, pari o superiore al 48% 8 0 2106109090 Altri 8 0 2106901010 A base di cola 8 0 2106901020 Basi per bevande, a base di frutti odorosi 8 5 2106901090 Altri 8 0 2106902000 Sciroppi di zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti 8 0 2106903011 Te' di ginseng 8 10 2106903019 Altri 8 0 2106903021 Te' di ginseng rosso 754,3 10 2106903029 Altri 754,3 10 2106904010 Alga Nori o Porphyra tenera 8 5 2106904090 Altre 8 5 2106909010 Crema per caffe' 8 5 2106909020 Preparazioni a base di burro 8 7 2106909030 Preparazioni utilizzate nella produzione di gelati 8 5 2106909040 Lievito lisato e altri estratti di lievito 8 5 2106909050 Preparati di aromi 8 5 2106909060 Farina di ghiande di quercia 8 5 2106909070 Preparazioni a base di aloe 8 5 2106909080 Di preparazioni (diverse da quelle a base di sostanze odorifere) dei tipi utilizzati nella fabbricazione di bevande con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5% 30 5 2106909091 Preparazioni di pappa reale e miele 8 10 2106909099 Altri 8 3 2201100000 Acque minerali e acque gassate 8 5 2201901000 Ghiaccio e neve 8 10 2201909000 Altre 8 0 2202101000 Colorate 8 0 2202109000 Altre 8 0 2202901000 Bevande a base di ginseng 8 5 2202902000 Bevande a base di succo di frutta 9 0 2202903000 Sikye(K) 8 10 2202909000 Altre 8 5 2203000000 Birra di malto 30 7 2204100000 Vini spumanti 15 0 2204211000 Vini rossi 15 0 2204212000 Vini bianchi 15 0 2204219000 Altri 15 0 2204291000 Vini rossi 15 0 2204292000 Vini bianchi 15 0 2204299000 Altri 15 0 2204300000 Altri mosti di uva 30 0 2205100000 Presentati in recipienti di capacita' inferiore o uguale a 2 litri 15 10 2205900000 Altri 15 10 2206001010 Sidro 15 0 2206001020 Sidro di pere 15 0 2206001090 Altri 15 0 2206002010 Cheongju(K) 15 0 2206002020 Yakju(K) 15 0 2206002030 Takju(K) 15 0 2206002090 Altri 15 0 2206009010 Bevande qualificate come "Wine cooler" (con aggiunta delle merci di cui alle voci 20.09 o 22.02, anche a base di uva) 15 0 2206009090 Altri 15 0 2207101000 Alcool da cucina per bevande 10 15 2207109010 Alcol di fermen- tazione destinato alla fabbricazione di liquori 270 15 Vedasi allegato 3 2207109090 Altri 30 5 2207200000 Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo 8 0 2208201000 Cognac 15 5 2208209000 Altri 15 5 2208301000 Whisky detto "Scotch" 20 3 2208302000 Whisky detto "Bourbon" 20 3 2208303000 Rye whisky 20 5 2208309000 Altri 20 - Irish Whisky 20 3 - altri 20 5 2208400000 Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati 20 5 2208500000 Gin ed acquavite di ginepro (genievre) 20 5 2208600000 Vodka 20 5 2208701000 Liquore di ginseng, denominato "ginseng wine" 20 0 2208702000 Liquore denominato "Ogarpi wine" 20 10 2208709000 Altri 20 5 2208901000 Brandy diversi da quelli della sottovoce 2208.20 20 10 2208904000 Soju(K) 30 0 2208906000 Liquore denominato "Kaoliang wine" 30 5 2208907000 Tequila 20 5 2208909000 Altri 30 5 2209001000 Aceto di birra 8 5 2209009000 Altri 8 5 2301101000 Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni o di frattaglie 9 7 2301102000 Ciccioli 5 0 2301201000 Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci 5 5 2301209000 Altri 5 3 2302100000 Di granturco 5 0 2302300000 Di frumento 2 0 2302401000 Di riso 5 0 2302409000 Altri 5 0 2302500000 Di legumi 5 0 2303100000 Residui della fabbri- cazione degli amidi e residui simili 0 0 2303200000 Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbri- cazione dello zucchero 5 0 2303300000 Avanzi della fabbri- cazione della birra o della distillazione degli alcoli 5 0 2304000000 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio di soia 1,8 0 2305000000 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellet, dell'estrazione dell'olio d'arachide 5 0 2306100000 Di semi di cotone 2 0 2306200000 Di semi di lino 5 0 2306300000 Di semi di girasole 5 0 2306410000 Di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico 0 0 2306490000 Altri 0 0 2306500000 Di noce di cocco o di copra 2 0 2306600000 Di noci o di mandorle di palmisti 2 0 2306901000 Di semi di sesamo Il valore piu' elevato tra 63% e 72 won/kg 10 2306902000 Di semi di Perilla 5 0 2306903000 Di germi di granturco 5 0 2306909000 Altri 5 0 2307000000 Fecce di vino; tartaro greggio 5 0 2308001000 Ghiande di quercia 5 10 2308002000 Castagne d'India 5 10 2308003000 Parte esterna dei semi di cotone 5 0 2308009000 Altri 46,4 10 2309100000 Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto 5 0 2309901010 Per suini 4,2 0 2309901020 Per il pollame 4,2 0 2309901030 Per pesci 5 0 2309901040 Per bovini 4,2 0 2309901091 Mangimi d'allattamento 71 10 2309901099 Altri 5 0 2309902010 Prevalentemente a base di sostanze inorganiche o minerali (esclusi quelli prevalen- temente a base di microminerali) 50,6 Vedasi paragrafo 14 dell'ap- pendice 2-A-1 2309902020 Prevalentemente a base di aromi 50,6 Vedasi paragrafo 14 dell'ap- pendice 2-A-1 2309902091 Articoli oggetto di approvazione automatica all'impor- tazione a decorrere dal 31 dicembre 1994: 1. Peckmor, sessalom, calfnectar and pignectar of FCA Feed flavor starter (conc.) 2. FCA Feed nectars (conc.) 3. FCA Feed protanox 4. FCA Encila (conc.) 5. FCA Sugar mate 6. Poultry, fish, mineral, calf, hy sugar and cheese of FFI Ade (conc.) 7. Pig, hog, cattle, dairy, beef and kanine of FFI Krave (conc.) 8. Pig and fresh of FFI Arome (cone., 2X) 9. Pecuaroma-poultry 5 0 2309902099 Altri 50,6 Vedasi paragrafo 14 dell'ap- pendice 2-A-1 2309903010 Prevalentemente a base di antibiotici 5 0 2309903020 Prevalentemente a base di vitamine 5 0 2309903030 Prevalentemente a base di micro- minerali 5 0 2309903090 Altri 5 0 2309909000 Altri 50,6 Vedasi paragrafo 14 dell'ap- pendice 2-A-1 2401101000 Tabacchi "Flue cured" 20 10 2401102000 Tabacchi del tipo Burley 20 10 2401103000 Orientali 20 10 2401109000 Altri 20 10 2401201000 Tabacchi "Flue cured" 20 10 2401202000 Tabacchi del tipo Burley 20 10 2401203000 Orientali 20 10 2401209000 Altri 20 10 2401301000 Piccioli 20 10 2401302000 Cascami (scraps) 20 10 2401309000 Altri 20 10 2402101000 Sigari 40 10 2402102000 Sigari spuntati 40 10 2402103000 Sigaretti 40 10 2402201000 Sigarette con filtro 40 15 2402209000 Altre 40 15 2402900000 Altre 40 10 2403101000 Tabacco da pipa 40 10 2403109000 Altri 40 10 2403911000 Fogli di tabacco ricostituito 32,8 10 2403919000 Altri 40 10 2403991000 Tabacco da masticare 40 10 2403992000 Tabacco da fiuto 40 10 2403993000 Estratti e sughi di tabacco 40 10 2403999000 Altri 40 10 2501001010 Salgemma 1 0 2501001020 Sale marino ottenuto per effetto dell'ir- raggiamento solare 1 0 2501009010 Sale commestibile 8 0 2501009020 Cloruro di sodio puro 8 3 2501009090 Altri 8 3 2502000000 Piriti di ferro non arrostite 2 0 2503000000 Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale 2 0 2504101000 Grafite naturale cristallina 3 0 2504102000 Grafite naturale amorfa 3 0 2504109000 Altri 3 0 2504901000 Grafite naturale cristallina 3 0 2504902000 Grafite naturale amorfa 3 0 2504909000 Altri 3 0 2505100000 Sabbie silicee e sabbie quarzose 3 0 2505901010 Sabbie argillose 3 0 2505901020 Sabbie feldspatiche 3 0 2505901090 Altre 3 0 2505909000 Altre 3 0 2506101000 Contenenti meno dello 0,06% di impurezze 3 0 2506102000 Contenenti impurezze pari o superiori allo 0,06% e non superiori allo 0,1% 3 0 2506103000 Contenenti piu' dello 0,1% di impurezze 3 0 2506201000 Greggia o sgrossata 3 0 2506209000 Altre 3 0 2507001010 Non calcinati 3 0 2507001090 Altri 3 0 2507002010 Gairome 3 0 2507002020 Kibushi 3 0 2507002090 Altri 3 0 2507009000 Altri 3 0 2508100000 Bentonite 3 0 2508300000 Argille refrattarie 3 0 2508401000 Argille acide 3 0 2508402000 Terre decoloranti e terre da follone 3 0 2508409000 Altre 3 0 2508501000 Andalusite 3 0 2508502000 Kyanite 3 0 2508503000 Sillimanite 3 0 2508600000 Mullite 3 0 2508701000 Terre di chamotte 3 0 2508702000 Terra di dinas 3 0 2509000000 Creta 3 0 2510101000 Fosfati di calcio naturali 0 0 2510102000 Fosfati allumino-calcici naturali 1 0 2510109000 Altri 1 0 2510201000 Fosfati di calcio naturali 3 0 2510202000 Fosfati allumino-calcici naturali 3 0 2510209000 Altri 3 0 2511100000 Solfato di bario naturale (baritina) 3 0 2511200000 Carbonato di bario naturale (witherite) 3 0 2512000000 Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densita' apparente non superiore ad 1, anche calcinate 3 0 2513101000 Greggia o in pezzi irregolari, compresa la pietra pomice frantumata (ghiaia di pietra pomice o "bimskies") 3 0 2513109000 Altri 3 0 2513201010 Smeriglio 3 0 2513201020 Corindone naturale 3 0 2513201030 Granato naturale 3 0 2513201090 Altri 3 0 2513202010 Smeriglio 3 0 2513202020 Corindone naturale 3 0 2513202030 Granato naturale 3 0 2513202090 Altri 3 0 2514001000 Greggia o sgrossata 3 3 2514009000 Altre 3 3 2515111000 Marmo 3 0 2515112000 Travertino 3 0 2515121000 Marmo 3 0 2515122000 Travertino 3 0 2515200000 Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro 3 0 2516110000 Greggio o sgrossato 3 3 2516120000 Semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare 3 3 2516201000 Greggia o sgrossata 3 3 2516209000 Semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare 3 3 2516901000 Greggia o sgrossata 3 3 2516909000 Altre 3 3 2517101000 Sassi 3 0 2517102000 Pietre frantumate 3 0 2517109000 Altri 3 0 2517200000 Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517.10 3 0 2517300000 Tarmacadam 3 0 2517410000 Di marmo 3 0 2517491000 Di basalto 3 3 2517492000 Di granito 3 3 2517499000 Altri 3 3 2518100000 Dolomite non calcinata ne' sinterizzata, detta "cruda" 3 0 2518200000 Dolomite calcinata o sinterizzata 3 0 2518300000 Pigiata di dolomite 3 0 2519100000 Carbonato di magnesio naturale (magnesite) 3 0 2519901000 Magnesia fusa elettricamente e calcinata a morte 3 0 2519902000 Ossido di magnesio naturale 3 0 2519909000 Altri 3 0 2520101000 Pietra da gesso 5 0 2520102000 Anidrite 5 0 2520201000 Gessi specialmente calcinati o finemente macinati per l'odon- toiatria 5 0 2520209000 Altri 5 0 2521001000 Pietre calcaree 3 0 2521009000 Altre 3 0 2522100000 Calce viva 3 0 2522200000 Calce spenta 3 0 2522300000 Calce idraulica 3 0 2523100000 Cementi non polverizzati detti "clinkers" 5 0 2523210000 Cementi bianchi, anche colorati artificialmente 5 0 2523290000 Altri 5 5 2523300000 Cementi alluminosi 8 5 2523901000 Cementi di scoria 5 0 2523909000 Altri 5 5 2524100000 Crocidolite 5 0 2524901000 Amosite 5 0 2524902000 Crisotilo 5 0 2524909000 Altri 5 0 2525100000 Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari 3 0 2525200000 Mica in polvere 3 0 2525300000 Cascami di mica 3 0 2526101000 Anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare 3 0 2526109000 Altre 3 0 2526200000 Frantumati o polverizzati 5 0 2528100000 Borati di sodio naturali e loro concentrati (anche calcinati) 3 0 2528901000 Borati di calcio 3 0 2528902000 Cloroborato di magnesio 3 0 2528903000 Acido borico naturale 3 0 2528909000 Altri 3 0 2529100000 Feldspato 3 0 2529211000 Polvere 2 0 2529219000 Altri 2 0 2529221000 Polvere 2 0 2529229000 Altri 2 0 2529301000 Leucite 2 0 2529302000 Nefelina 2 0 2529303000 Sienite-nefelinica 2 0 2530101000 Vermiculite 3 0 2530102000 Perliti e cloriti 3 0 2530200000 Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali) 3 0 2530901000 Solfuri di arsenico, naturali 3 0 2530902000 Pirolusite (minerale di manganese) idonea alla produzione di pile 3 0 2530903000 Stronzianite 3 0 2530904000 Cinabro 3 0 2530905000 Pirofillite 3 0 2530906000 Zeoliti 3 0 2530907000 Aluniti 3 0 2530908000 Wollastonite 3 0 2530909010 Petuntse ("pottery stone") 3 0 2530909020 Sericiti 3 0 2530909030 Terre coloranti 8 0 2530909040 Ossidi di ferro micacei naturali 8 0 2530909050 Criolite naturale e chiolite naturale 3 0 2530909091 Carbonato di calcio naturale 3 0 2530909099 Altri 3 0 2601111000 Ematite rossa 0 0 2601112000 Magnetite 0 0 2601119000 Altri 0 0 2601121000 Ematite rossa 0 0 2601122000 Magnetite 0 0 2601129000 Altri 0 0 2601200000 Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) 1 0 2602000000 Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20% o piu', sul prodotto secco 0 0 2603000000 Minerali di rame e loro concentrati 0 0 2604000000 Minerali di nichel e loro concentrati 0 0 2605000000 Minerali di cobalto e loro concentrati 0 0 2606000000 Minerali di alluminio e loro concentrati 0 0 2607000000 Minerali di piombo e loro concentrati 0 0 2608000000 Minerali di zinco e loro concentrati 0 0 2609000000 Minerali di stagno e loro concentrati 0 0 2610000000 Minerali di cromo e loro concentrati 0 0 2611001000 Wolframite 0 0 2611002000 Scheelite 0 0 2611009000 Altri 0 0 2612100000 Minerali di uranio e loro concentrati 0 0 2612200000 Minerali di torio e loro concentrati 0 0 2613100000 Arrostiti 0 0 2613900000 Altri 0 0 2614001000 Rutilo 0 0 2614002000 Anatasio 0 0 2614009000 Altri 0 0 2615100000 Minerali di zirconio e loro concentrati 0 0 2615901000 Minerali di niobio e loro concentrati 0 0 2615902000 Minerali di tantalio e loro concentrati 0 0 2615903000 Minerali di vanadio e loro concentrati 0 0 2616100000 Minerali di argento e loro concentrati 0 0 2616901000 Minerali d'oro e loro concentrati 0 0 2616902000 Minerali di platino e loro concentrati (compresi i minerali e i concentrati del gruppo del platino) 0 0 2617100000 Minerali di antimonio e loro concentrati 0 0 2617901000 Minerali di mercurio e loro concentrati 0 0 2617902000 Minerali di germanio e loro concentrati 0 0 2617903000 Minerali di berillio e loro concentrati 0 0 2617904000 Minerali di bismuto e loro concentrati 0 0 2617909000 Altri 0 0 2618000000 Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio 2 0 2619001010 Scorie di altoforno 2 0 2619001090 Altri 2 0 2619002000 Loppe 2 0 2619003000 Scaglie 2 0 2619009000 Altri 2 0 2620110000 Metalline di galvanizzazione 2 0 2620190000 Altri 2 0 2620210000 Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo 2 0 2620290000 Altri 2 0 2620300000 Contenenti principal- mente rame 2 0 2620400000 Contenenti principal- mente alluminio 2 0 2620600000 Contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbri- cazione dei loro composti chimici 2 0 2620910000 Contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli 2 0 2620990000 Altri 2 0 2621100000 Ceneri e residui provenienti dall'inceneri- mento di rifiuti urbani 2 0 2621900000 Altri 2 0 2701110000 Antracite 0 0 2701121000 Carboni da coke, pesanti 0 0 2701122000 Altri carboni da coke 0 0 2701129010 Con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) inferiore al 22% 0 0 2701129090 Altri 0 0 2701190000 Altri carboni fossili 0 0 2701201000 Mattonelle 1 0 2701202000 Ovoidi 1 0 2701209000 Altri 1 0 2702100000 Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate 1 0 2702200000 Ligniti agglomerate 1 0 2703001000 Non agglomerata 1 0 2703002000 Agglomerata 1 0 2704001010 Di carbone 3 3 2704001090 Altri 3 3 2704002000 Semi-coke 3 0 2704003000 Carbone di storta 3 0 2705000000 Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi 5 0 2706001000 Catrami di carbon fossile 5 3 2706002000 Catrami di lignite o di torba 5 0 2706009000 Altri 5 0 2707100000 Benzolo (benzene) 3 0 2707200000 Toluolo (toluene) 3 0 2707300000 Xilolo (xileni) 3 0 2707400000 Naftalene 5 0 2707500000 Altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65% o piu' del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86 5 0 2707910000 Oli di creosoto 5 0 2707991000 Nafta solvente 5 0 2707992000 Antracene 5 0 2707993000 Fenoli 8 0 2707999000 Altri 5 0 2708100000 Pece 5 0 2708200000 Coke di pece 5 0 2709001010 Con densita' superiore a 0,796 ma inferiore o uguale a 0,841 a 15 °C 3 0 2709001020 Con densita' superiore a 0,841 ma inferiore o uguale a 0,847 a 15 °C 3 0 2709001030 Con densita' superiore a 0,847 ma inferiore o uguale a 0,855 a 15 °C 3 0 2709001040 Con densita' superiore a 0,855 ma inferiore o uguale a 0,869 a 15 °C 3 0 2709001050 Con densita' superiore a 0,869 ma inferiore o uguale a 0,885 a 15 °C 3 0 2709001060 Con densita' superiore a 0,885 ma inferiore o uguale a 0,899 a 15 °C 3 0 2709001070 Con densita' superiore a 0.899 ma inferiore o uguale a 0,904 a 15 °C 3 0 2709001080 Con densita' superiore a 0,904 ma inferiore o uguale a 0,966 a 15 °C 3 0 2709001090 Altri 3 0 2709002000 Oli greggi di minerali bituminosi 3 0 2710111000 Benzine per motori 5 0 2710112000 Benzine avio 5 0 2710113000 Tetrapropilene 5 0 2710114000 Nafta 0 0 2710115000 Gas naturale liquefatto 0 0 2710119000 Altri 5 0 2710191010 Carboturbi 5 0 2710191090 Altri 5 0 2710192010 Petrolio lampante 5 0 2710192020 Carboturbi 5 0 2710192030 n-Paraffina 5 0 2710192090 Altri 5 0 2710193000 Oli da gas 5 0 2710194010 Olio combustibile leggero (bunker A) 5 0 2710194020 Olio combustibile (bunker B) 5 0 2710194030 Olio combustibile denso (bunker C) 5 0 2710194090 Altri 5 0 2710195010 Oli greggi 7 0 2710195020 Oli base lubrificanti 7 0 2710196000 Oli diluenti 8 0 2710197110 Oli motore per aviazione 7 0 2710197120 Oli motore per auto 7 5 2710197130 Oli motore per nautica 7 5 2710197210 Olio per cilindri 7 0 2710197220 Olio per fusi 7 0 2710197230 Olio per ingranaggi 7 0 2710197240 Olio per turbine 7 0 2710197250 Oli refrigeranti per macchine 7 0 2710197310 Oli composti 7 0 2710197320 Paraffina liquida 7 0 2710197330 Fluido per trasmissione automatica 7 5 2710197410 Olio anticorrosivo 7 5 2710197420 Oli da taglio 7 5 2710197430 Oli da lavaggio 7 0 2710197440 Oli per la sformatura 7 0 2710197450 Oli per freni idraulici 7 0 2710197510 Oli da lavorazione 7 0 2710197520 Oli isolanti 7 0 2710197530 Oli da trattamento termico 7 0 2710197540 Oli diatermici 7 0 2710197900 Altri 7 0 2710198010 Contenenti alluminio come additivo 8 0 2710198020 Contenenti calcio come additivo 8 0 2710198030 Contenenti sodio come additivo 8 0 2710198040 Contenenti litio come additivo 8 0 2710198090 Altri 8 0 2710199000 Altri 8 0 2710911010 Di benzine per motore, di benzine avio e di carboturbi 5 0 2710911020 Di nafta e gas naturale liquefatto 0 0 2710911090 Altri 5 0 2710912010 Di cherosene e carboturbi 5 0 2710912090 Altri 5 0 2710913000 Degli oli da gas 5 0 2710914010 Dell'olio combustibile leggero (bunker A), dell'olio combustibile (bunker B) e dell'olio combustibile denso (bunker C) 5 0 2710914090 Altri 5 0 2710915000 Degli oli greggi, degli oli lubrificanti (diversi dagli oli diluenti) e degli oli base lubrificanti 7 0 2710919000 Altri 8 0 2710991010 Di benzine per motore, di benzine avio e di carboturbi 5 0 2710991020 Di nafta e gas naturale liquefatto 0 0 2710991090 Altri 5 0 2710992010 Di cherosene e carboturbi 5 0 2710992090 Altri 5 0 2710993000 Degli oli da gas 5 0 2710994010 Dell'olio combustibile leggero (bunker A), dell'olio combustibile (bunker B) e dell'olio combustibile denso (bunker C) 5 0 2710994090 Altri 5 0 2710995000 Degli oli greggi, degli oli lubrificanti (diversi dagli oli diluenti) e degli oli base lubrificanti 7 0 2710999000 Altri 8 0 2711110000 Gas naturale 3 0 2711120000 Propano 3 0 2711130000 Butani 3 0 2711141000 Etilene 5 0 2711142000 Propilene 5 0 2711143000 Butilene 5 0 2711144000 Butadiene 5 0 2711190000 Altri 5 0 2711210000 Gas naturale 3 0 2711290000 Altri 5 0 2712101000 Vaselina 8 0 2712109000 Altra 8 0 2712200000 Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75% di olio 8 0 2712901010 Residui paraffinici ("slack wax" e "scale wax") 8 0 2712901020 Cera microcristallina 8 0 2712901090 Altre 8 0 2712909010 Cera montana 8 0 2712909020 Cera di torba 8 0 2712909030 Ceresina 8 0 2712909040 Paraffina sintetica 8 0 2712909090 Altre 8 0 2713110000 Non calcinato 5 0 2713120000 Calcinato 5 0 2713200000 Bitume di petrolio 5 0 2713900000 Altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi 5 0 2714100000 Scisti e sabbie bituminosi 5 0 2714901000 Bitumi ed asfalti, naturali 5 0 2714902000 Asfaltiti 5 0 2714903000 Rocce asfaltiche 5 0 2715001000 "Cut-backs" 5 0 2715002000 Emulsioni o sospensioni stabili di asfalto, bitume, pece o catrame 5 0 2715003000 Mastici 5 0 2715009000 Altri 5 0 2716000000 Energia elettrica 5 0 2801100000 Cloro 5,5 0 2801200000 Iodio 5,5 0 2801301000 Fluoro 5,5 0 2801302000 Bromo 5,5 0 2802001000 Zolfo, sublimato 5 0 2802002000 Zolfo, precipitato 5 0 2802003000 Zolfo colloidale 5 0 2803001000 Nero di acetilene 5,5 0 2803009010 Neri di carbonio 5,5 0 2803009090 Altro 5,5 0 2804100000 Idrogeno 5,5 0 2804210000 Argo 5,5 0 2804291000 Elio 5,5 0 2804292000 Neon 5,5 0 2804293000 Cripto 5,5 0 2804294000 Xenon 5,5 0 2804299000 Altri 5,5 0 2804300000 Azoto 5,5 0 2804400000 Ossigeno 5,5 0 2804501000 Boro 5,5 0 2804502000 Tellurio 5,5 0 2804610000 Contenente, in peso, almeno 99,99% di silicio 3 0 2804690000 Altro 5,5 0 2804701000 Fosforo giallo 5 0 2804709000 Altro 5,5 0 2804800000 Arsenico 5,5 0 2804900000 Selenio 5,5 0 2805110000 Sodio 5,5 0 2805120000 Calcio 5,5 0 2805190000 Altri 5,5 0 2805301000 Gruppo del cerio 5,5 0 2805302000 Gruppo del terbio 5,5 0 2805303000 Gruppo dell'erbio 5,5 0 2805304000 Ittrio 5,5 0 2805305000 Scandio 5,5 0 2805309000 Altri 5,5 0 2805400000 Mercurio 5,5 0 2806100000 Cloruro di idrogeno (acido cloridrico) 5,5 0 2806200000 Acido clorosolforico 5,5 0 2807001010 Per la fabbri- cazione di semicon- duttori 5,5 0 2807001090 Altri 5,5 0 2807002000 Oleum 5,5 0 2808001010 Per la fabbricazione di semiconduttori 5,5 0 2808001090 Altri 5,5 0 2808002000 Acidi solfonitrici 5,5 0 2809100000 Pentaossido di difosforo 5,5 0 2809201010 Per la fabbricazione di semiconduttori 5,5 0 2809201090 Altri 5,5 0 2809202010 Acido metafosforico 5,5 0 2809202020 Acido pirofosforico 5,5 0 2809202090 Altri 5,5 0 2810001010 Triossido di diboro 5,5 0 2810001090 Altri 5,5 0 2810002000 Acido ortoborico 5,5 0 2810003000 Acido metaborico 5,5 0 2810009000 Altri 5,5 0 2811111000 Per la fabbricazione di semiconduttori 5,5 0 2811119000 Altri 5,5 0 2811191000 Idrogeno solfuro 5,5 0 2811192000 Acido bromidrico 5,5 0 2811193000 Acido solfammico 5,5 0 2811194000 Acido perclorico 5,5 0 2811195000 Acido clorico 5,5 0 2811196000 Acido ipofosforoso 5,5 0 2811197000 Acido fosforoso 5,5 0 2811198000 Acido arsenico 5,5 0 2811199010 Cianuro di idrogeno 5,5 0 2811199090 Altri 5,5 0 2811210000 Diossido di carbonio 5,5 0 2811221000 Silice micronizzata 5,5 3 2811229010 Gel di silice 5,5 0 2811229090 Altri 5,5 0 2811291000 Monossido di carbonio 5,5 0 2811292000 Protossido d'azoto 5,5 0 2811293000 Biossido di azoto 5,5 0 2811294000 Triossido di arsenico 5,5 0 2811295000 Pentossido di arsenico 5,5 0 2811299000 Altri 5,5 0 2812101010 Tricloruro di iodio 5 0 2812101020 Tricloruro di fosforo 5 0 2812101030 Pentacloruro di fosforo 5 3 2812101040 Tricloruro di arsenico 5 0 2812101050 Monocloruro di zolfo 5 0 2812101060 Dicloruro di zolfo 5 0 2812101090 Altri 5 0 2812102010 Cloruro di tionile 5 0 2812102020 Cloruro di carbonile (fosgene) 5 0 2812102030 Ossicloruro di fosforo 5 0 2812102090 Altri 5 0 2812901000 Trifluoruro di boro 5,5 0 2812902000 Esafluoruro di zolfo 5,5 0 2812909000 Altri 5,5 0 2813100000 Disolfuro di carbonio 5,5 0 2813901020 Pentasolfuro di fosforo 5,5 0 2813901090 Altri 5,5 0 2813902010 Pentaossido di diarsenico 5,5 0 2813902090 Altri 5,5 0 2813903000 Solfuro di silicio 5,5 0 2813909000 Altri 5,5 0 2814100000 Ammoniaca anidra 1 0 2814200000 Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca) 2 0 2815110000 Solido 5,5 5 2815120000 In soluzione acquosa (liscivia di soda caustica) 8 7
Allegato 2A
2815200000 Idrossido di potassio (potassa caustica) 5,5 0 2815301000 Perossido di sodio 5,5 0 2815302000 Perossido di potassio 5,5 0 2816101000 Idrossido di magnesio 5,5 0 2816102000 Perossido di magnesio 5,5 0 2816400000 Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario 5,5 0 2817001000 Ossido di zinco 5,5 0 2817002000 Perossido di zinco 5,5 0 2818101000 A granulometria regolare 3 0 2818109000 Altri 3 0 2818200000 Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale 1 0 2818301000 Gel di allumina 5,5 0 2818309000 Altri 5,5 0 2819100000 Triossido di cromo 5,5 0 2819901010 Ossidi cromici 5,5 0 2819901090 Altri 5,5 0 2819902000 Idrossidi di cromo 5,5 0 2820100000 Diossido di manganese 5,5 0 2820901000 Ossido di manganese 5,5 0 2820902000 Ossido manganico 5,5 0 2820909000 Altri 5,5 0 2821101000 Ossidi di ferro 5,5 0 2821102000 Idrossidi di ferro 5,5 0 2821200000 Terre coloranti 5,5 0 2822001010 Ossido cobaltico 5,5 0 2822001091 Per la fabbri cazione di pile secondarie 4 0 2822001099 Altri 5,5 0 2822002010 Idrossido cobaltoso 5,5 0 2822002090 Altri 5,5 0 2823001000 Nella forma anatasio 5,5 0 2823009000 Altri 5,5 0 2824100000 Monossido di piombo (litargirio, massicot) 5,5 0 2824901000 Minio rosso e minio arancione 5,5 0 2824909000 Altri 5,5 0 2825101000 Idrato di idrazina 5,5 0 2825109010 Idrazina 5,5 0 2825109020 Sali inorganici di idrazina 5,5 0 2825109030 Idrossilammina 5,5 3 2825109041 Cloruro di idrossi- lammonio (idrocloruro di idrossilammina) 5,5 0 2825109049 Altri 5,5 0 2825201000 Ossido di litio 5,5 0 2825202000 Idrossido di litio 5,5 0 2825301000 Pentossido di vanadio 2 0 2825309000 Altri 3 0 2825401000 Ossidi di nichel 5,5 0 2825402000 Idrossidi di nichel 5,5 0 2825501000 Ossidi di rame 5,5 0 2825502010 Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2825502090 Altri 5,5 0 2825601000 Ossidi di germanio 5,5 0 2825602000 Diossido di zirconio 5,5 0 2825701000 Ossidi di molibdeno 3 0 2825702000 Idrossido di molibdeno 5,5 0 2825800000 Ossidi di antimonio 5,5 0 2825901010 Ossido di calcio 5,5 0 2825901020 Ossidi di tungsteno 1 0 2825901030 Ossidi di stagno 5,5 0 2825901090 Altri 5,5 0 2825902010 Idrossido di calcio 5,5 0 2825902020 Idrossidi di manganese 5,5 0 2825902030 Idrossidi di tungsteno 5,5 0 2825902040 Idrossidi di stagno 5,5 0 2825902090 Altri 5,5 0 2825903010 Perossidi di nichel 5,5 0 2825903090 Altri 5,5 0 2825909000 Altri 5,5 0 2826120000 Di alluminio 5,5 0 2826191000 Fluoruro di calcio 5,5 0 2826193010 Idrogenofluoruro di potassio 5,5 0 2826193090 Altri 5,5 0 2826194000 Fluoruro di ammonio o di sodio 5,5 0 2826199000 Altri 5,5 0 2826300000 Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica) 5,5 0 2826901000 Chiolite sintetica 5,5 0 2826902000 Fluorosilicato di calcio 5,5 0 2826903000 Fluoroborati 5,5 0 2826904000 Fluorofosfati 5,5 0 2826905000 Fluorosolfati 5,5 0 2826906000 Fluorosilicati di sodio o di potassio 5,5 0 2826909000 Altri 5,5 0 2827100000 Cloruro di ammonio 5,5 0 2827200000 Cloruro di calcio 5,5 0 2827310000 Di magnesio 5,5 0 2827320000 Di alluminio 5,5 0 2827350000 Di nichel 5,5 0 2827391000 Di rame 5,5 0 2827399000 Altri 5,5 0 2827411000 Ossicloruri di rame 5,5 0 2827412010 Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2827412090 Altri 5,5 0 2827491000 Ossicloruri 5,5 0 2827492000 Idrossicloruri 5,5 0 2827511000 Bromuro di sodio 5,5 0 2827512000 Bromuro di potassio 5,5 0 2827591000 Bromuro di calcio 5,5 0 2827599000 Altri 5,5 0 2827601000 Ossiioduri 5,5 0 2827609010 Ioduro di potassio 5,5 0 2827609090 Altri 5,5 0 2828100000 Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio 5,5 0 2828901010 Ipoclorito di sodio 5,5 0 2828901020 Ipoclorito di potassio 5,5 0 2828901090 Altri 5,5 0 2828902010 Clorito di sodio 5,5 0 2828902020 Clorito di alluminio 5,5 0 2828902090 Altri 5,5 0 2828903000 Ipobromiti 5,5 0 2829110000 Di sodio 5,5 0 2829191000 Clorato di potassio 5,5 0 2829192000 Clorato di bario 5,5 0 2829199000 Altri 5,5 0 2829901010 Perclorato di sodio 5,5 0 2829901020 Perclorato di ammonio 5,5 0 2829901090 Altri 5,5 0 2829902010 Bromati 5,5 0 2829902020 Perbromati 5,5 0 2829902030 Iodati 5,5 0 2829902040 Periodati 5,5 0 2830101000 Idrogenosolfuro di sodio 5,5 0 2830109000 Altri 5,5 0 2830901000 Solfuri 5,5 0 2830902000 Polisolfuri 5,5 0 2831101000 Ditionito di sodio 5,5 0 2831102000 Solfossilato di sodio (sodio formaldeide solfossilato) 5,5 0 2831901000 Ditioniti 5,5 0 2831902000 Solfossilati 5,5 0 2832101000 Bisolfito di sodio 5,5 0 2832109000 Altri 5,5 0 2832201000 Solfito di ammonio 5,5 0 2832202000 Solfiti di potassio 5,5 0 2832203000 Solfiti di calcio 5,5 0 2832209000 Altri 5,5 0 2832301000 Tiosolfato di ammonio 5,5 0 2832302000 Tiosolfato di sodio 5,5 0 2832303000 Tiosolfato di potassio 5,5 0 2832309000 Altri 5,5 0 2833110000 Solfato di disodio 5,5 0 2833191000 Idrogenosolfato di sodio 5,5 0 2833192000 Disodio disolfato 5,5 0 2833199000 Altri 5,5 0 2833210000 Di magnesio 5,5 0 2833220000 Di alluminio 5,5 0 2833240000 Di nichel 5,5 0 2833251000 Sostanze per la fabbricazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2833259000 Altri 5,5 0 2833270000 Di bario 8 0 2833291000 Solfati di ferro 5,5 0 2833299000 Altri 5,5 0 2833300000 Allumi 5,5 0 2833401000 Perossodisolfato di ammonio 5,5 0 2833402000 Perossodisolfato di disodio 5,5 0 2833403000 Perossodisolfato di calcio 5,5 0 2833409000 Altri 5,5 0 2834101000 Nitrito di sodio 5,5 0 2834109000 Altri 5,5 0 2834210000 Di potassio 5,5 0 2834291000 Nitrato di bario 5,5 0 2834299000 Altri 5,5 0 2835101010 Ipofosfito di sodio 5,5 0 2835101020 Ipofosfito di calcio 5,5 0 2835101090 Altri 5,5 0 2835102000 Fosfiti 5,5 0 2835221000 Di monosodio 5,5 0 2835222000 Di disodio 5,5 0 2835240000 Di potassio 5,5 0 2835250000 Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico) 5,5 0 2835260000 Altri fosfati di calcio 5,5 0 2835291000 Fosfato di alluminio 5,5 0 2835299000 Altri polifosfati 5,5 0 2835310000 Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio) 5,5 0 2835391000 Metafosfato di sodio 5,5 0 2835392000 Pirofosfato di sodio 5,5 0 2835399000 Altri 5,5 0 2836200000 Carbonato di disodio 4 0 2836300000 Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio 5,5 0 2836400000 Carbonati di potassio 5,5 0 2836500000 Carbonato di calcio 5,5 0 2836600000 Carbonato di bario 5,5 0 2836910000 Carbonati di litio 5,5 0 2836920000 Carbonato di stronzio 5,5 0 2836991010 Carbonato di magnesio 5,5 0 2836991020 Carbonato di ammonio del commercio ed altri carbonati di ammonio 5,5 0 2836991090 Altri 5,5 0 2836992000 Perossocarbonati (percarbonati) 5,5 0 2837111000 Cianuri di sodio 5,5 0 2837112000 Ossicianuri di sodio 5,5 0 2837191010 Cianuro di potassio 5,5 0 2837191020 Cianuri di rame 5,5 0 2837191030 Cianuro di zinco 5,5 0 2837191090 Altri 5,5 0 2837192000 Ossicianuri 5,5 0 2837201000 Ferrocianuri 5,5 0 2837202000 Ferricianuri 5,5 0 2837209000 Altri 5,5 0 2839110000 Metasilicati di sodio 8 0 2839190000 Altri 8 0 2839901000 Silicati di zirconio 8 0 2839902000 Silicati di bario 8 0 2839909000 Altri 8 0 2840110000 Anidro 5 0 2840190000 Altro 5 0 2840200000 Altri borati 5 0 2840300000 Perossoborati (perborati) 5 0 2841300000 Dicromato di sodio 8 0 2841501000 Cromato di potassio 5,5 0 2841509000 Altri 5,5 0 2841610000 Permanganato di potassio 5,5 0 2841691000 Manganiti 5,5 0 2841692000 Manganati 5,5 0 2841693000 Permanganati 5,5 0 2841700000 Molibdati 5,5 0 2841800000 Tungstati(volframati) 5 0 2841901000 Stannati 5,5 0 2841902010 Titanato di bario 5,5 0 2841902020 Titanato di stronzio 5,5 0 2841902030 Titanato di piombo 5,5 0 2841902090 Altri 5,5 0 2841903000 Antimonati 5,5 0 2841904000 Ferrati e ferriti 5,5 0 2841905000 Vanadati 5,5 0 2841906000 Bismutati 5,5 0 2841909000 Altri 5,5 0 2842101000 Allumino-silicati 6,5 0 2842109000 Altri 5,5 0 2842901000 Sali degli acidi del selenio 5,5 0 2842903000 Sali doppi ocomplessi contenenti zolfo 5,5 0 2842905000 Sali doppi ocomplessi del selenio 5,5 0 2842909000 Altri 5,5 0 2843101000 Argento allo stato colloidale 5,5 0 2843102000 Oro allo stato colloidale 5,5 0 2843103000 Platino allo stato colloidale 5,5 0 2843109000 Altri 5,5 0 2843211000 Per la fabbricazione di semiconduttori 5,5 0 2843219000 Altri 5,5 0 2843291000 Per la fabbricazione di semiconduttori 5,5 0 2843299000 Altri 5,5 0 2843301000 Cianuro di oro e potassio per lafabbri cazione di semicon- duttori 5,5 0 2843309000 Altri 5,5 0 2843901000 Amalgami 5,5 0 2843909010 Composti del platino 5,5 0 2843909090 Altri 5,5 0 2844101000 Uranio naturale 0 0 2844102000 Dispersioni (contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale) 0 0 2844109000 Altri 0 0 2844201000 Uranio arricchito in U235 0 0 2844202000 Dispersioni (contenenti uranio arricchito in U235, plutonio o composti di questi prodotti) 0 0 2844209000 Altri 0 0 2844301000 Dispersioni (contenenti uranio impoverito in U235, torio o composti di questi prodotti) 0 0 2844309000 Altri 0 0 2844401000 Elementi radioattivi 0 0 2844402000 Isotopi radioattivi 0 0 2844403000 Dispersioni (contenenti elementi, isotopi o composti radioattivi) 0 0 2844409000 Altri 0 0 2844500000 Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari 0 0 2845100000 Acqua pesante(ossido di deuterio) 0 0 2845901000 Idrogeno pesante (deuterio) 0 0 2845902000 Isotopi del carbonio 0 0 2845909000 Altri 0 0 2846100000 Composti del cerio 5 0 2846901000 Ossido di ittrio 5 0 2846909000 Altri 5 0 2847002000 Per la fabbricazione di semiconduttori 5,5 0 2847009000 Altri 5,5 0 2848001000 Di rame (fosfuri di rame) contenenti, in peso, piu' di 15% di fosforo 5,5 0 2848002000 Fosfuro di alluminio 5,5 0 2848009000 Altri 5,5 0 2849100000 Di calcio 5,5 0 2849200000 Di silicio 5 0 2849901000 Carburi complessi 5,5 0 2849909010 Carburi di tungsteno 5,5 0 2849909090 Altri 5,5 0 2850001000 Idruri 5,5 0 2850002000 Nitruri 5,5 0 2850003000 Azoturi 5,5 0 2850004000 Siliciuri 5,5 0 2850005000 Boruri 5,5 0 2852001000 Delle sottovoci 2825.90, 2827.39, 2827.49, 2827.60, 2830.90, 2833.29, 2834.29, 2835.39, 2837.19, 2837.20, 2841.50, 2842.10, 2842.90, 2843.90, 2848.00, 2849.90, 2850.00 o 2853.00 5,5 0 2852002000 Delle sottovoci 2918.11, 2931.00, 2932.99, 2934.99.9090, 3201.90.2000, 3201.90.4000,3206.50, 3707.90, 3822.00.1091 o 3822.00.2091 6,5 0 2852003000 Delle sottovoci 2934.99.2000, 3822.00.1092 o 3822.00.2092 8 0 2852004000 Della sottovoce 3502.90 o 3504.00 8 0 2852005000 Delle sottovoci 3822.00.101, 3822.00.102, 3822.00.1093, 3822.00.201, 3822.00 .202 o 3822.00.20 0 0 2852006000 Della sottovoce 3822.00.1099 o 3822.00.2099 8 - della sottovoce 3822.00.1099 (altri) 0 - della sottovoce 3822.00.2099 (altri) 3 2853001000 Acque distillate di condu- cibilita' e acque dello stesso grado di purezza 5,5 0 2853002000 Aria compressa 5,5 0 2853003000 Amalgami 5,5 0 2853004000 Cianogeno e composti alogeni del cianogeno 5,5 0 2853005000 Ammidi alcaline 5,5 0 2853009000 Altri 5,5 0 2901101000 Butani 0 0 2901102000 Esani 0 0 2901103000 Eptani 0 0 2901109000 Altri 0 0 2901210000 Etilene 0 0 2901220000 Propene (propilene) 0 0 2901230000 Butene (butilene) e suoi isomeri 0 0 2901241000 Buta-1,3-diene 0 0 2901242000 Isoprene 0 0 2901291000 Esene 0 0 2901292000 Ottene 0 0 2901299000 Altri 0 0 2902110000 Cicloesano 5 0 2902190000 Altri 5 0 2902200000 Benzene 3 0 2902300000 Toluene 3 0 2902410000 o-Xilene 5 0 2902420000 m-Xilene 5 0 2902430000 p-Xilene 3 0 2902440000 Miscele di isomeri dello xilene 3 0 2902500000 Stirene 0 0 2902600000 Etilbenzene 5 0 2902700000 Cumene 3 0 2902901000 Naftalene 0 0 2902902000 Metil-naftalene 0 0 2902903000 Metilstirene 0 0 2902909000 Altri 0 0 2903111000 Clorometano (cloruro di metile) 5,5 0 2903112000 Cloroetano (cloruro di etile) 5,5 0 2903120000 Dicloro- metano (cloruro di metilene) 5,5 0 2903130000 Cloroformio (tricloro metano) 5,5 0 2903140000 Tetracloruro di carbonio 5,5 0 2903150000 Dicloruro di etilene (ISO) (1,2-diclo- roetano) 5 5 2903191000 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio) 5,5 0 2903199000 Altri 5,5 0 2903210000 Cloruro di vinile (cloroetilene) 5,5 5 2903220000 Tricloroetilene 5,5 0 2903230000 Tetracloroetilene (percloroetilene) 5,5 0 2903290000 Altri 5,5 0 2903310000 Dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibro- moetano) 5,5 0 2903391000 Bromometano 5,5 0 2903392000 Bromometano, escluso l'1,2-dibromoetano 5,5 0 2903393000 Iodometano 5,5 0 2903394000 Esafluoroetano (CFC-116) 5,5 0 2903395000 1,1-difluoroetano (HFC-152a) 5,5 0 2903396000 1,1,1,2-tetrafluoro- etano (HFC-134a) 5,5 0 2903397000 1,1,3,3,3-penta- fluoro-2-(trifluoro- metil) 1-propene 5,5 0 2903399000 Altri 5,5 5 2903410000 Triclorofluorometano 5,5 0 2903420000 Diclorodifluorometano 5,5 0 2903430000 Triclorotrifluoro- etani 5,5 0 2903441000 Diclorotetrafluoroetani (CFC-114) 5,5 0 2903442000 Cloropentafluoroetano (CFC-115) 5,5 0 2903451010 Clorotrifluorometano (CFC-13) 5,5 0 2903451090 Altri 5,5 0 2903452010 Pentaclorofluoroetano (CFC-111) 5,5 0 2903452020 Tetraclorodifluoro etano (CFC-112) 5,5 0 2903452090 Altri 5,5 0 2903453010 Eptaclorofluoropro pano (CFC-211) 5,5 0 2903453020 Esaclorodifluoropro pano (CFC-212) 5,5 0 2903453030 Pentaclorotrifluoro- propano (CFC-213) 5,5 0 2903453040 Tetraclorotetrafluoro propano (CFC-214) 5,5 0 2903453050 Tricloropentafluoro- propano (CFC-215) 5,5 0 2903453060 Dicloroesafluoro- propano (CFC-216) 5,5 0 2903453070 Cloroeptafluoro- propano (CFC-217) 5,5 0 2903453090 Altri 5,5 0 2903461000 Bromoclorodifluoro- metano (halon-1211) 5,5 0 2903462000 Bromotrifluorometano (halon-1301) 5,5 0 2903463000 Dibromotetrafluoro- etano (halon-2402) 5,5 0 2903471000 Idrobromofluorocar buro 5,5 0 2903479000 Altri 5,5 0 2903491110 Diclorofluorometano (HCFC-21) 5,5 0 2903491120 Clorodifluorometano (HCFC-22) 5,5 0 2903491130 Clorofluorometano (HCFC-31) 5,5 0 2903491190 Altri 5,5 0 2903491210 Diclorotrifluoroetano (HCFC-123) 5,5 0 2903491220 Clorotetrafluoroetano (HCFC-124) 5,5 0 2903491230 Diclorofluoroetano (HCFC-141) 5,5 0 2903491240 Clorodifluoroetano (HCFC-142) 5,5 0 2903491290 Altri 5,5 0 2903491310 Dicloropentafluoro- propano (HCFC-225) 5,5 0 2903491390 Altri 5,5 0 2903492000 Derivati del metano, dell'etano o del propano, alogenati unicamente con fluoro e bromo 5,5 0 2903499000 Altri 5,5 0 2903510000 1,2,3,4,5,6-Esacloro- cicloesano[HCH (ISO)] compreso il lindano (ISO, DCI) 5,5 0 2903520000 Aldrina (ISO), clordano (ISO) e eptacloro (ISO) 5,5 0 2903590000 Altri 5,5 0 2903611000 Clorobenzene 5,5 0 2903619000 Altri 5,5 0 2903621000 Esaclorobenzene (ISO) 5,5 0 2903622000 DDT (ISO)[clofenotano (DCI), 1,1,1- tricloro-2,2-bis (p-clorofenil) etano] 5,5 0 2903691000 Benzilcloruro 5,5 0 2903692010 1,2,4-Triclorobenzene 5,5 0 2903692090 Altri 5,5 0 2903693000 Benzotricloruro 5,5 0 2903699000 Altri 5,5 0 2904101000 Acido benzensolfonico 5,5 0 2904109000 Altri 5,5 0 2904201000 Nitrotoluene 5,5 0 2904209010 Nitrobenzene 5,5 0 2904209020 4-Nitrobifenile e suoi sali 5,5 0 2904209090 Altri 5,5 0 2904901000 2,4-Dinitroclorobenzene 5,5 0 2904902000 p-Nitroclorobenzene 5,5 0 2904903000 Tricloronitrometano (cloropicrina) 5,5 0 2904909000 Altri 5,5 0 2905110000 Metanolo (alcole metilico) 2 0 2905121000 Propan-1-olo (alcole propilico) 5,5 0 2905122010 Per la fabbricazione di semiconduttori 5,5 5 2905122090 Altri 5,5 5 2905130000 Butan-1-olo (alcole n-butilico) 5 0 2905140000 Altri butanoli 5,5 0 2905161000 2-Etilesilalcole 5,5 5 2905169000 Altri 5,5 5 2905171000 Dodecan-1-olo (alcole laurilico) 5,5 0 2905172000 Esadecan-1-olo (alcole cetilico) 5,5 0 2905173000 Ottadecan-1-olo (alcole stearilico) 5,5 0 2905191000 Eptil alcoli 5,5 0 2905192000 Alcole nonilico 5,5 0 2905193000 Alcole isononilico 3 0 2905194000 Pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri 5,5 0 2905199010 3,3-Dimetilbutan-2-olo (alcool pinacolilico) 5 0 2905199020 2-Propileptil alcol 5 0 2905199030 Alcole isodecilico 3 0 2905199090 Altri 5 0 2905221000 Geraniolo, citronellolo, linalolo, rodinolo, nerolo 5 0 2905229000 Altri 5 0 2905290000 Altri 5 0 2905310000 Glicole etilenico (etandiolo) 3 0 2905320000 Glicole propilenico (propan-1,2-diolo) 5,5 5 2905391000 1,4-Butandiolo 5,5 0 2905392000 Neopentilglicole 5,5 5 2905399000 Altri 5,5 0 2905410000 2-Etil-2-(idrossimetil) propan-1,3-diolo (trimetilolpropano) 5,5 0 2905420000 Pentaeritritolo (pentaeritrite) 5,5 0 2905430000 Mannitolo 8 0 2905440000 D-glucitolo (sorbitolo) 8 0 2905450000 Glicerolo 8 3 2905490000 Altri 5,5 3 2905510000 Etclorvinolo (DCI) 5,5 0 2905590000 Altri 5,5 0 2906110000 Mentolo 8 0 2906120000 Cicloesanolo, metil- cicloesanoli e dimetilcicloesanoli 5,5 0 2906131000 Steroli 5,5 0 2906132000 Inositoli 5,5 0 2906191000 Borneolo 5,5 0 2906192000 Terpineoli 5,5 0 2906199000 Altri 5,5 0 2906210000 Alcol benzilico 5,5 0 2906291000 Alcol feniletilico 5,5 0 2906292000 Alcol fenilpropilico 5,5 0 2906293000 Alcol cinnamilico 5,5 0 2906299000 Altri 5,5 0 2907111000 Fenolo 5,5 5 2907112000 Sali del fenolo 5,5 0 2907121000 Cresoli 5,5 0 2907122000 Sali dei cresoli 5,5 0 2907131000 Octilfenolo 5,5 0 2907132000 Nonilfenolo 5 0 2907139000 Altri 5,5 0 2907151000 Naftoli 5,5 0 2907152000 Sali dei naftoli 5,5 0 2907191000 Timolo 5,5 0 2907192000 Xilenoli e loro sali 5,5 0 2907199000 Altri 5,5 0 2907211000 Resorcinolo 5,5 0 2907212000 Sali del resorcinolo 5,5 0 2907221000 Idrochinone 5,5 0 2907222000 Sali dell'idrochinone 5,5 0 2907231000 4,4'-Isopropil- idendifenolo (bisfenolo A) 5,5 5 2907232000 Sali del 4,4'-iso- propilidendifenolo (bisfenolo A) 5,5 5 2907291000 Catecolo 5,5 0 2907299000 Altri 5,5 0 2908110000 Pentaclorofenolo (ISO) 5 0 2908191000 Clorofenoli, escluso il pentaclorofenolo 5 0 2908192000 Tetrabromobisfenolo-A 5 0 2908193000 Tribromo- fenolo 5 0 2908199000 Altri 5 0 2908910000 Dinoseb (ISO) e suoi sali 5,5 0 2908991000 Acidi naftolsolfonici e loro sali 5,5 0 2908992000 Acidi fenolsolfonici 5,5 0 2908993000 Derivati nitrati e loro sali 5,5 0 2908994000 Derivati nitrosati e loro sali 5,5 0 2908999000 Altri 5,5 0 2909110000 Etere dietilico (ossido di etile) 5,5 0 2909191000 Ossido di bis (clorometile); bis (clorometil) etere 5,5 0 2909192000 Metil-terbutil-etere 5,5 0 2909199000 Altri 5,5 0 2909201000 Cineolo 5,5 0 2909209000 Altri 5,5 0 2909301000 Anisolo 5,5 0 2909302000 Anetolo 5,5 0 2909303000 Difeniletere 5,5 0 2909304000 Muschio di ambretta 5,5 0 2909305000 Ossido di decabromo- difenile 5,5 0 2909309010 Materiali per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act - legge sulla gestione dei prodotti chimici impiegati in agricoltura) 2 0 2909309090 Altri 5,5 0 2909410000 2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole) 5,5 0 2909430000 Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole 5,5 0 2909441000 Eteri monometilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole 5,5 0 2909449000 Altri 5,5 0 2909491000 Trietilenglicole 5,5 0 2909499000 Altri 5,5 0 2909501000 Eugenolo 5,5 0 2909502000 Isoeugenolo 5,5 0 2909503000 Eteri-alcoli-fenoli 5,5 0 2909509000 Altri 5,5 0 2909601000 Perossidi di alcoli 5,5 0 2909602000 Dicumilperossido 5,5 0 2909603000 Metiletilchetonperossido 5,5 0 2909609000 Altri 5,5 0 2910100000 Ossirano (ossido di etilene) 5 0 2910200000 Metilossirano (ossido di propilene) 5,5 5 2910300000 1-Cloro-2,3-epossi- propano (epicloridrina) 5,5 5 2910400000 Dieldrina (ISO, DCI) 5,5 0 2910900000 Altri 5,5 0 2911001010 Acetali 5,5 0 2911001020 Emiacetali 5,5 0 2911009000 Altri 5,5 0 2912110000 Metanale (formaldeide) 5,5 0 2912120000 Etanale (acetaldeide) 5,5 0 2912191000 Aldeide di citronella 5,5 0 2912192000 Citrale 5,5 0 2912193000 Butanale (butir- raldeide, isomero normale) 5,5 0 2912199000 Altri 5,5 0 2912210000 Benzaldeide (aldeide benzoica) 5,5 0 2912292000 Fenilacetaldeide 5,5 0 2912293000 Cinnamaldeide 5,5 0 2912294000 Alfa-amilcinnamaldeide 5,5 0 2912295000 Aldeide ciclamenica 5,5 0 2912299000 Altri 5,5 0 2912301000 Aldeide di idrossi- citronella 5,5 0 2912309000 Altri 5,5 0 2912410000 Vanillina (4-idrossi-3- metossibenzaldeide) 5 0 2912420000 Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica) 5,5 0 2912491000 3,4,5-Trimetos- sibenzaldeide 5,5 0 2912499000 Altri 5,5 0 2912501000 Triossano 5,5 0 2912502000 Paraldeide 5,5 0 2912503000 Metaldeide 5,5 0 2912509000 Altri 5,5 0 2912600000 Paraformaldeide 5,5 0 2913000000 Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 29.12 5,5 0 2914110000 Acetone 5,5 5 2914120000 Butanone (metiletil- chetone) 3 0 2914130000 4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone) 5,5 0 2914191000 3,3-Dimetil-2-butanone (pinacolone) 5,5 0 2914199000 Altri 5,5 0 2914210000 Canfora 5 0 2914221000 Cicloesanone 5 0 2914222000 Metilcicloesanoni 5 0 2914231000 Iononi 5 0 2914232000 Metiliononi 5 0 2914291000 Iasmone 5 0 2914299000 Altri 5 0 2914310000 Fenilacetone (fenilpropano-2-one) 5,5 0 2914390000 Altri 5,5 0 2914401000 Diacetonalcole (4-idrossi-4-metil- pentan-2-one) 5,5 0 2914409000 Altri 5,5 0 2914501000 Chetoni-fenoli 5,5 0 2914509000 Altri 5,5 0 2914610000 Antrachinone 5,5 0 2914691000 Derivati dell'antrachinone 5,5 0 2914699010 Chinonialcoli, chinonifenoli e chinonialdeidi 5,5 0 2914699090 Altri 5,5 0 2914701000 Muschio chetone 5 0 2914709010 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2914709090 Altri 5 0 2915110000 Acido formico 5,5 0 2915121000 Formiato di calcio 5,5 0 2915122000 Formiato di ammonio 5,5 0 2915129000 Altri 5,5 0 2915131000 Formiato di metile 5,5 0 2915132000 2-Etilesilcloroformiato 5,5 0 2915139000 Altri 5,5 0 2915210000 Acido acetico 5,5 0 2915240000 Anidride acetica 5,5 0 2915291000 Acetato di calcio 5,5 0 2915292000 Acetato di sodio 5,5 0 2915293000 Acetato di cobalto 5,5 0 2915299000 Altri 5,5 0 2915310000 Acetato di etile 5,5 0 2915320000 Acetato di vinile 5,5 0 2915331000 Per la fabbricazione di semiconduttori 5,5 0 2915339000 Altri 5,5 0 2915360000 Acetato di dinoseb (ISO) 5,5 0 2915391000 Acetato di amile 5,5 0 2915392000 Acetato di isoamile 5,5 0 2915393000 Acetato di metile 5,5 0 2915394000 Acetato di isobutile 5,5 0 2915395000 Acetato di 2-etossietile 5,5 0 2915399000 Altri 5,5 0 2915401000 Acido monocloroacetico 5,5 0 2915409000 Altri 5,5 0 2915500000 Acido propionico, suoi sali e suoi esteri 5,5 0 2915600000 Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri 5,5 0 2915701000 Acido palmitico, suoi sali e suoi esteri 5,5 0 2915702010 Acido stearico 5,5 0 2915702020 Stearato di magnesio 5,5 0 2915702030 Stearato di piombo 5,5 0 2915702040 Stearato di zinco 5,5 0 2915702050 Stearato di bario 5,5 0 2915702060 Stearato di cadmio 5,5 0 2915702070 Stearato di calcio 5,5 0 2915702080 Stearato di butile 5,5 0 2915702090 Altri 5,5 0 2915901000 Cloruro di neodecanoile e cloruro di pivaloile 5,5 0 2915909010 Acido 2-etilesoico 5,5 0 2915909090 Altri 5,5 3 2916111000 Acido acrilico 6,5 0 2916119000 Altri 6,5 0 2916121000 Acrilato di etile 6,5 0 2916122000 Acrilato di metile 6,5 0 2916123000 Acrilato di butile 6,5 0 2916124000 Acrilato di 2-etilesile 6,5 0 2916129000 Altri 6,5 0 2916131000 Acido metacrilico 6,5 5 2916139000 Altri 6,5 5 2916141000 Metacrilato di metile 6,5 5 2916149000 Altri 6,5 5 2916151000 Acido oleico, suoi sali e suoi esteri 6,5 0 2916152000 Acido linoleico, suoi sali e suoi esteri 6,5 0 2916153000 Acido linolenico, suoi sali e suoi esteri 6,5 0 2916190000 Altri 6,5 0 2916201000 Acido cicloesan- carbossilico 6,5 0 2916202000 Acido ciclopentenil- acetico 6,5 0 2916209010 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2916209090 Altri 6,5 0 2916311000 Acido benzoico 6,5 0 2916312000 Benzoato di sodio 6,5 0 2916313000 Benzoati di benzile 6,5 0 2916319010 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2916319090 Altri 6,5 0 2916321000 Perossido di benzoile 6,5 0 2916322000 Cloruro di benzoile 6,5 3 2916341000 Acido fenilacetico 6,5 0 2916342000 Sali dell'acido fenilacetico 6,5 0 2916351000 Etilfenilacetato 6,5 0 2916352000 Acetato di isobutilfenile 6,5 0 2916359000 Altri 6,5 0 2916360000 Binapacril (ISO) 6,5 0 2916391000 Acido cinnamico 6,5 0 2916399010 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2916399090 Altri 6,5 0 2917111000 Acido ossalico 6,5 0 2917112000 Sali dell'acido ossalico 6,5 0 2917113000 Esteri dell'acido ossalico 6,5 0 2917121000 Acido adipico 6,5 5 2917122000 Sali dell'acido adipico 6,5 0 2917123010 Diottiladipato 6,5 3 2917123090 Altri 6,5 3 2917131000 Acido azelaico, suoi sali e suoi esteri 6,5 0 2917132000 Acido sebacico, suoi sali e suoi esteri 6,5 0 2917140000 Anidride maleica 6,5 0 2917191000 Acido maleico 6,5 0 2917192000 Acido succinico 6,5 0 2917193000 Succinato sodico 6,5 0 2917194000 Malonato di dietile 6,5 0 2917195000 Malonato di diisopropile 6,5 0 2917199000 Altri 6,5 0 2917200000 Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati 6,5 0 2917321000 Di-(2-etilesil)orto- ftalato 6,5 5 2917329000 Altri 6,5 3 2917331000 Ortoftalato di dinonile 6,5 0 2917332000 Ortoftalati di didecile 6,5 0 2917341000 Ortoftalato di dieptile 6,5 0 2917342000 Ortoftalato di diisodecile 6,5 3 2917343000 Ortoftalati di dibutile 8 0 2917349000 Altri 6,5 5 2917350000 Anidride ftalica 6,5 0 2917361000 Acido tereftalico 3 0 2917369000 Altri 6,5 0 2917370000 Tereftalato di dimetile 6,5 0 2917391000 Acido isoftalico 6,5 3 2917392000 Tri-octil trimellitato (TOTM) 6,5 0 2917393000 Anidride trimellitica 6,5 0 2917399000 Altri 6,5 0 2918111000 Acido lattico 6,5 0 2918112000 Sali dell'acido lattico 6,5 0 2918113000 Esteri dell'acido lattico 6,5 0 2918120000 Acido tartarico 6,5 0 2918131000 Sali dell'acido tartarico 6,5 0 2918132000 Esteri dell'acido tartarico 6,5 0 2918140000 Acido citrico 8 0 2918151010 Citrato di calcio 6,5 0 2918151090 Altri 6,5 0 2918152000 Esteri dell'acido citrico 6,5 0 2918161000 Acido gluconico 6,5 0 2918162000 Sali dell'acido gluconico 6,5 0 2918163000 Esteri dell'acido gluconico 6,5 0 2918180000 Clorobenzilato (ISO) 6,5 0 2918191010 Acido malico 6,5 0 2918191090 Altri 6,5 0 2918192010 Sali dell'acido malico 6,5 0 2918192090 Altri 6,5 0 2918193010 Esteri dell'acido malico 6,5 0 2918193020 Benzilato di metile 6,5 0 2918193090 Altri 6,5 0 2918194000 Acido 2-difenil- 2-idrossiacetico (acido benzilico) 6,5 0 2918199000 Altri 6,5 0 2918211000 Acido salicilico 6,5 0 2918212010 Salicilato di sodio 6,5 0 2918212090 Altri 6,5 0 2918221000 Acido O-acetil- salicilico 6,5 0 2918222000 Sali dell'acido O-acetilsalicilico 6,5 0 2918223000 Esteri dell'acido O-acetilsalicilico 6,5 0 2918231010 Salicilato di metile 6,5 0 2918231020 Salicilato di etile 6,5 0 2918231090 Altri 6,5 0 2918232000 Sali di altri esteri dell'acido salicilico 6,5 0 2918291000 Acido beta-ossi- naftoico e suoi sali 6,5 0 2918299010 Acido gallico 6,5 0 2918299020 Acido p-idrossinaftoico 6,5 0 2918299030 Acido p-idrossibenzoico 6,5 0 2918299040 Sali ed esteri dell'acido gallico 6,5 0 2918299090 Altri 6,5 0 2918301000 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2918309000 Altri 6,5 0 2918910000 2,4,5-T (ISO) (acido 2,4,5-triclorofenossi- acetico), suoi sali e suoi esteri 6,5 0 2918991000 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2918999000 Altri 6,5 0 2919100000 Fosfato di tris(2,3- dibromopropile) 6,5 0 2919901011 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2919901019 Altri 6,5 0 2919901020 Acido glicerofosforico 6,5 0 2919901090 Altri 6,5 0 2919902000 Sali degli esteri fosforici 6,5 0 2919909000 Altri 6,5 0 2920111000 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2920119000 Altri 6,5 0 2920191000 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2920199010 0,0-dimetil-0-(3-metil- 4-nitrofenil) tiofosfato 6,5 0 2920199090 Altri 6,5 0 2920901010 Solfato di dimetile 6,5 0 2920901020 Solfato di dietile 6,5 0 2920901090 Altri 6,5 0 2920902000 Di esteri nitrosi e nitrici 6,5 0 2920903000 Di esteri carbonici 6,5 0 2920904010 Fosfito di dimetile 6,5 0 2920904020 Fosfito di dietile 6,5 0 2920904030 Fosfito di trimetile 6,5 0 2920904040 Fosfito di trietile 6,5 0 2920909010 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2920909090 Altri 6,5 0 2921111010 Metilammina 6,5 0 2921111020 Sali della metilammina 6,5 0 2921112010 Dimetilammina 6,5 0 2921112020 Sali della dimetilammina 6,5 0 2921113010 Trimetilammina 6,5 0 2921113020 Sali della trimetil- ammina 6,5 0 2921191000 Cloruro di dimetil- amminoetile, cloridrato 6,5 0 2921192000 Dietilammina e suoi sali 6,5 0 2921199010 Laurilammina di dimetile 6,5 0 2921199020 Clormetina [bis (2-cloroetil)metil- ammina] 6,5 0 2921199030 bis (2-cloroetile) Etilammina 6,5 0 2921199040 Triclormetina [tris(2- cloroetil)ammina] 6,5 0 2921199050 Diisopropilammina 6,5 0 2921199060 Cloruro di N,N-diiso- propilebetaamminoetile 6,5 0 2921199070 N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) 2-cloro- etilammine e loro sali protonati 6,5 0 2921199090 Altri 6,5 0 2921211000 Etilendiammina 6,5 0 2921212000 Sali dell'etilendi- ammina 6,5 0 2921221000 Esametilendiammina 6,5 0 2921222000 Adipato di esametil- endiammina 6,5 0 2921229000 Altri 6,5 0 2921291000 Dietilentriammina 5 0 2921292000 Trietilene tetrammina 5 0 2921299000 Altri 5 0 2921301000 Cicloesilammina 6,5 0 2921309000 Altri 6,5 0 2921411000 Anilina 6,5 0 2921412000 Sali dell'anilina 6,5 0 2921421000 Derivati nitro- alogenati dell'anilina 6,5 0 2921422000 2,4,5-Tricloroanilina 6,5 0 2921429010 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2921429090 Altri 6,5 0 2921431000 Acido p-toluidina- m-solfonico e suoi sali 6,5 0 2921432000 Acido 2-cloro-p- toluidina-5-solfonico e suoi sali 6,5 0 2921433000 Acido 3-ammino- 6-clorotoluen- 4-solfonico e suoi sali 6,5 0 2921439010 Toluidine 6,5 0 2921439091 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2921439099 Altri 6,5 0 2921441000 Difenilammina 6,5 0 2921449000 Altri 6,5 0 2921451000 Acido 1-naftilammino- 4-solfonico e suoi sali 6,5 0 2921459010 1-Naftilammina (?-naftilammina) e suoi sali 6,5 0 2921459020 2-naftilammina (?-naftilammina) e suoi sali 6,5 0 2921459030 Acido 2-naftilam- mino-3,6,8-solfonico e suoi sali 5 0 2921459090 Altri 6,5 0 2921460000 Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti 6,5 0 2921491000 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2921499000 Altri 6,5 0 2921511000 N-Phenyl-N'-isopropil- p-fenilendiammina 6,5 0 2921512000 N-(1,3-dimetil- butil)-N-fenil-p- fenilendiammina 6,5 0 2921519010 o-Fenilendiammina 6,5 0 2921519020 m-Fenilendiammina 6,5 0 2921519030 p-Fenilendiammina 6,5 0 2921519040 Diamminotolueni 6,5 0 2921519090 Altri 6,5 0 2921591000 Sali dell'acido 3,3-dicloro benzidina solfonico 6,5 0 2921599010 Benzidina 6,5 0 2921599020 Benzidina, dicloridrato 6,5 0 2921599030 Acido 4,4-diammino- stilben-2,2-disol- fonico e suoi sali 6,5 0 2921599040 Sali della benzidina diversi dal suo sale dicloridrato 6,5 0 2921599050 o-Tolidina e suoi sali 6,5 0 2921599090 Altri 6,5 0 2922111000 Monoetanolammina 6,5 0 2922112000 Sali della monoetanol- ammina 6,5 0 2922121000 Dietanolammina 6,5 0 2922122000 Sali della dietanol- ammina 6,5 0 2922131000 Trietanolammina 3 0 2922132000 Sali della trietanol- ammina 6,5 0 2922140000 Destropropoxifene (DCI) e suoi sali 6,5 0 2922191000 Ariletanolammine 6,5 0 2922193010 N,N-Dimetil-2 ammino- etanolo e suoi sali protonati 6,5 0 2922193020 N,N-Dietil-2 ammino- etanolo e suoi sali protonati 6,5 0 2922193090 Altri 6,5 0 2922194000 Etildietanolammina 6,5 0 2922195000 Metildietanolammina 6,5 0 2922196000 Dietilamminoetanolo 6,5 0 2922199000 Altri 6,5 0 2922211000 Acido 7-ammino- 1-naftol-3-solfonico (acido gamma) e suoi sali 6,5 0 2922212000 Acido 8-ammino- 1-naftol- 3,6-disol- fonico (acido H) e suoi sali 3 0 2922213000 Acido 2-ammino- 5-naftol-7-disol- fonico (acido J) e suoi sali 6,5 0 2922219000 Altri 6,5 0 2922291000 p-Amminofenolo 6,5 0 2922299010 m-Amminofenolo 6,5 0 2922299020 o-Amminofenolo 6,5 0 2922299030 Ammino-cresoli 6,5 0 2922299040 Fenetidine e loro sali 6,5 0 2922299090 Altri 6,5 0 2922310000 Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e norme- tadone (DCI); sali di tali prodotti 6,5 0 2922392000 Ammino-antrachinoni e loro sali 6,5 0 2922393000 Derivati degli ammino- antrachinoni 6,5 0 2922399000 Altri 6,5 0 2922411000 Lisina 6,5 0 2922412000 Esteri della lisina 6,5 0 2922413000 Sali della lisina e suoi esteri 6,5 0 2922421000 Acido glutammico 5 0 2922422000 Glutammato di sodio 8 0 2922423000 Altri sali dell'acido glutammico 6,5 0 2922431000 Acido antranilico 6,5 0 2922439000 Sali dell'acido antranilico 6,5 0 2922440000 Tilidina (DCI) e suoi sali 6,5 0 2922491000 Glicina 6,5 0 2922492000 Alanina 6,5 0 2922493000 Leucina 6,5 0 2922494000 Valina 6,5 0 2922495000 Acido aspartico 6,5 0 2922496000 Fenilglicina 6,5 0 2922497000 p-Amminobenzoato di etile 6,5 0 2922499000 Altri 6,5 0 2922501000 Serina 6,5 0 2922502000 Acido p-ammino- salicilico e suoi sali 6,5 0 2922503000 1-p-nitrofenolo- 2-ammino-1,3 propan- ediolo 6,5 0 2922504000 D-alfaidrossifenil- glicina 6,5 0 2922509010 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 3 2922509090 Altri 6,5 3 2923101000 Colina 6,5 0
Allegato 2A
2923102000 Sali della colina 6,5 0 2923201000 Lecitine 6,5 0 2923202000 Altri fosfoamminolipidi 6,5 0 2923900000 Altri 6,5 3 2924110000 Meprobamato (DCI) 6,5 0 2924121000 Fluoroacetamide (ISO) 6,5 0 2924122000 Monocrotofos (ISO) 6,5 0 2924123000 Fosfamidone (ISO) 6,5 0 2924191000 Dimetilformammide 6,5 0 2924192000 Dimetilacetammide 6,5 0 2924199010 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2924199090 Altri 6,5 0 2924211000 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2924219000 Altri 6,5 0 2924230000 Acido 2-acetammido- benzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali 6,5 0 2924240000 Etinamato (DCI) 6,5 0 2924291010 Amminoacetanilide e suoi derivati 6,5 0 2924291020 Acetaminofene 6,5 0 2924291090 Altri 6,5 0 2924292000 Acetoacetanilide e suoi derivati 5 0 2924299010 Lidocaina, cloridrato 6,5 0 2924299091 Iopromide, iopamidolo e iomeprolo 0 0 2924299092 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2924299099 Altri 6,5 0 2925111000 Saccarina 6,5 0 2925112000 Sali della saccarina 6,5 0 2925120000 Glutetimide (DCI) 6,5 0 2925191000 Ftalimide 6,5 0 2925199010 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2925199090 Altri 6,5 0 2925210000 Clordimeforme (ISO) 6,5 5 2925291000 Difenil-guanidina 6,5 0 2925299010 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 5 2925299090 Altri 6,5 - guanidina 0 - altri 5 2926100000 Acrilonitrile 6,5 0 2926200000 1-Cianoguanidina (diciandiammide) 6,5 0 2926300000 Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI) intermediario (4-ciano-2-dimetil- ammina-4,4-difenil- butano) 6,5 0 2926901000 Acetonitrile 6,5 0 2926902000 1,4-Diammino- 2,3-diciano- antrachinone 6,5 0 2926909010 Malononitrile 6,5 0 2926909091 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2926909099 Altri 6,5 0 2927001100 Acido 6-nitro-1-diazo- 2-naftol-4-solfonico 6,5 0 2927001900 Altri 6,5 0 2927002100 Azodicarbonammide 8 0 2927002910 Azoisobutirronitrile 8 0 2927002990 Altri 8 0 2927003000 Azossi-composti 6,5 0 2928001000 Fenilidrazina 6,5 0 2928009010 Perillartina 6,5 0 2928009020 Metil-etil-chetossima 6,5 0 2928009091 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2928009099 Altri 6,5 0 2929101000 Diisocianato di toluene 6,5 0 2929102000 Diisocianato di difenil- metano 6,5 0 2929109000 Altri 6,5 0 2929901000 Isocianuri 6,5 0 2929903000 Dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforam- midati 6,5 0 2929904000 Dietil-N,N-dimetil- fosforammidati 6,5 0 2929905000 o-Etil-2-diisopropil- amminoetil-metil- fosfonato 6,5 0 2929906000 N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) dialogenuri fosforammidici 6,5 0 2929909000 Altri 6,5 0 2930201010 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2930201090 Altri 6,5 0 2930202010 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2930202090 Altri 6,5 0 2930301000 Monosolfuri di tiurame 6,5 0 2930302000 Disolfuri di tiurame 6,5 0 2930303000 Tetrasolfuri di tiurame 6,5 0 2930400000 Metionina 6,5 0 2930501000 Captafol (ISO) 6,5 0 2930502000 Metamidofos (ISO) 6,5 0 2930901000 Sodio-2-ammino-4- metiltiobutilato 6,5 0 2930902010 Tiourea 6,5 0 2930902020 Tiocarbanilide 6,5 0 2930902091 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2930902099 Altri 6,5 0 2930903010 Tioalcoli 6,5 0 2930903020 Tiofenoli 6,5 0 2930903030 N,N-Diisopropilbeta- amminoetantiolo 6,5 0 2930903040 N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) amminoetano-2-tioli e loro sali protonati 6,5 0 2930904010 Tiodiglicole [solfuro di bis (2-idrossietile)] 6,5 0 2930904020 Tioanilina 6,5 0 2930904090 Altri 6,5 0 2930905010 Solfuro di 2-cloroetile e di clorometile 6,5 0 2930905020 Solfuro di bis (2-cloroetile) 6,5 0 2930905030 Bis (2-cloroetiltio) metano 6,5 0 2930905040 1,2-Bis (2-cloroetiltio) etano 6,5 0 2930905050 1,3-Bis (2-cloroetiltio)- n-propano 6,5 0 2930905060 1,4-Bis (2-cloroetiltio)- n-butano 6,5 0 2930905070 1,5-Bis (2-cloroetiltio)- n-pentano 6,5 0 2930905081 Bis (2-cloroetil- tiometile) etere 6,5 0 2930905082 Bis (2-cloroetil- tioetile) etere 6,5 0 2930905090 Altri 6,5 0 2930906000 [S-2-(dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) amino) etil] H-alchile (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotioati e i loro O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) esteri; loro sali alchilati o protonati 6,5 0 2930907000 O,O-dietil-S- [2-(dietilammino) etil] fosforotioato e suoi sali alchilati e protonati 6,5 0 2930908000 Etilditiofosfonato di O-etile e S-fenile (fonofos) 6,5 0 2930909010 Tioacidi 6,5 0 2930909020 Isotiocianati 6,5 0 2930909030 Cisteina 6,5 0 2930909040 Cistina 6,5 0 2930909050 Glutatione 6,5 0 2930909060 Estere etilico dell'acido 8-cloro- 6-tosilico 6,5 0 2930909070 Contenente un atomo di fosforo cui e' legato un gruppo metilico, etilico, n-propilico o isopropilico, ma non altri atomi di carbonio 6,5 0 2930909080 Ditiocarbonati (xantati, xantogenati) 6,5 0 2930909091 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2930909099 Altri 6,5 0 2931002010 2-Clorovinil- dicloroarsina 6,5 0 2931002020 Bis (2-clorovinil) cloroarsina 6,5 0 2931002030 Tris (2-clorovinil) arsina 6,5 0 2931002091 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2931002099 Altri 6,5 0 2931003100 [O-2-(dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) amino) etil] H-alchile (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfoniti e i loro O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) esteri; loro sali alchilati o protonati 6,5 0 2931003300 O-isopropil metil- fosfonoclorurato 6,5 0 2931003400 O-pinacolil metil- fosfonoclorurato 6,5 0 2931003500 O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfono- fluorurati 6,5 0 2931003700 O-alchil (inferiore a C10, incluso il cicloalchil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforami- docianurati 6,5 0 2931003911 Metilfosfonato di dimetile 6,5 0 2931003912 Etilfosfonato di dietile 6,5 0 2931003913 Dietilmetilfosfonato 6,5 0 2931003914 Etilfosfonato di dimetile 6,5 0 2931003915 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2931003919 Altri 6,5 0 2931004010 Alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonil difluoruri 6,5 0 2931004090 Altri 6,5 0 2931005010 Dicloruro di metilfosfonile 6,5 0 2931005020 Dicloruro di metilfosfinile 6,5 0 2931005030 Dicloruro di etilfosfonile 6,5 0 2931005040 Dicloruro di etilfosfinile 6,5 0 2931005090 Altri 6,5 0 2931009010 Ossido di dibutilstagno 6,5 0 2931009020 Cloruro di dietilalluminio 6,5 0 2931009091 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2931009099 Altri 6,5 0 2932110000 Tetraidrofurano 6,5 0 2932120000 2-Furaldeide (furfuraldeide) 6,5 0 2932131000 Alcole furfurilico 6,5 0 2932132000 Alcole tetraidro- furfurilico 6,5 0 2932191000 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2932199000 Altri 6,5 0 2932211000 Cumarina 5 0 2932212000 Metilcumarine 5 0 2932213000 Etilcumarine 5 0 2932291000 Nonalattone 5 0 2932292000 Undecalattone 5 0 2932293000 Butirolattone 5 0 2932294000 Santonina 5 0 2932295000 Fenolftaleina 5 0 2932296000 Glucuronolattone 5 0 2932297000 Acido deidracetico e suoi sali 5 0 2932298000 Acetilchetene (dichetene) 5 0 2932299010 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2932299090 Altri 5 0 2932910000 Isosafrolo 6,5 0 2932920000 1-(1,3-Benzo- diossolo-5-il)propan- 2-one 6,5 0 2932930000 Piperonale 6,5 0 2932940000 Safrolo 6,5 0 2932950000 Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri) 6,5 0 2932991000 Diossani 6,5 0 2932992000 Benzofurano (cumarone) 6,5 0 2932999010 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2932999090 Altri 6,5 0 2933111000 Metilene bis (1-fenil-2,3-dimetil-4- metilammino- pirazolone-5) 6,5 0 2933119010 Fenazone (antipirina) 6,5 0 2933119030 Sulpirina 6,5 0 2933119040 Isopropilantipirina 6,5 0 2933119091 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2933119099 Altri 6,5 0 2933191000 Pirazolone e suoi derivati 6,5 0 2933199010 Fenilbutazone 6,5 0 2933199020 Pirazolato 6,5 0 2933199091 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2933199099 Altri 6,5 0 2933211000 Idantoina 6,5 0 2933212000 Derivati dell'idantoina 6,5 0 2933291000 Lisidina 6,5 0 2933299010 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 3 2933299090 Altri 6,5 3 2933311000 Piridina 6,5 0 2933312000 Sali della piridina 6,5 0 2933321000 Piperidina 6,5 0 2933329000 Sali della piperidina 6,5 0 2933330000 Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), chetobemidone (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI) intermedio A, fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) e trimeperidina (DCI); sali di tali prodotti 6,5 0 2933391000 Idrazide dell'acido isonicotinico 6,5 0 2933393000 3-idrossi-1- metilpiperidina 6,5 0 2933394000 3-Chinuclidinil benzilato 6,5 0 2933395000 Chinuclidin-3-olo 6,5 0 2933399010 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 3 2933399090 Altri 6,5 3 2933410000 Levorfanolo (DCI) e suoi sali 6,5 0 2933491000 Pirvinio pamoato 6,5 0 2933499010 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2933499090 Altri 6,5 0 2933520000 Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali 6,5 0 2933530000 Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, ciclobarbital (DCI), metil- fenobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), fenobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) e vinilbarbital (DCI); sali di tali prodotti 6,5 0 2933540000 Altri derivati della malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti 6,5 0 2933550000 Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali prodotti 6,5 0 2933591100 5-Fluorouracile 6,5 0 2933591910 Pirimidina 6,5 0 2933591991 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2933591999 Altri 6,5 0 2933592010 Piperazina 6,5 0 2933592020 Citrato di piperazina 6,5 0 2933592030 Adipato di piperazina 6,5 0 2933592040 1-Ammino-4-metil- piperazina 6,5 0 2933592090 Altri 6,5 0 2933599000 Altri 6,5 0 2933610000 Melamina 6,5 0 2933691000 Cloruro di cianurile 3 0 2933692000 Esametilentetrammina 6,5 0 2933699010 Trimetilentrinitrammina 6,5 0 2933699091 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2933699099 Altri 6,5 0 2933710000 6-Esanolattame (epsilon-caprolattame) 3 3 2933720000 Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI) 6,5 0 2933791000 Isatina 6,5 0 2933792000 2-idrossichinolina 6,5 0 2933793000 1-Vinil-2-pirrolidone 6,5 0 2933799000 Altri 6,5 0 2933910000 Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazepam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti 6,5 0 2933991000 Indolo e suoi derivati 6,5 0 2933999010 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 3 2933999090 Altri 6,5 3 2934101000 Amminotiazolo e suoi derivati 6,5 0 2934109010 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2934109090 Altri 6,5 0 2934201000 Benzotiazolo 6,5 0 2934202000 Mercaptobenzotiazolo 6,5 0 2934203000 Dibenzotiazolil disolfuro 6,5 0 2934209010 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2934209090 Altri 6,5 0 2934301000 Fenotiazina (tiodifenil- ammina) 6,5 0 2934309000 Altri 6,5 0 2934910000 Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti 6,5 0 2934991000 Morfolina 6,5 0 2934992000 Acidi nucleici, loro sali e derivati 8 0 2934993000 Acido 7-amminocefalo- sporanico 6,5 5 2934999010 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 5 2934999090 Altri 6,5 5 2935002000 5-Ammino-2-metil- n-fenil benzen- solfonammide 6,5 0 2935003000 P-toluidina-3- sulfonanilide 6,5 0 2935004000 2-Ammino-n-etilbenzen- sulfonanilide 6,5 0 2935006000 Sulfametoxazolo 6,5 0 2935007000 Sulfametossina 6,5 0 2935008010 Sulfamina 6,5 0 2935008020 Sulfapiridina 6,5 0 2935008030 Sulfadiazina 6,5 0 2935008040 Sulfamerazina 6,5 0 2935008050 Sulfatiazolo 6,5 0 2935008090 Altri 6,5 0 2935009020 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2935009090 Altri 6,5 0 2936210000 Vitamine A e loro derivati 6,5 0 2936220000 Vitamina B1 e suoi derivati 6,5 0 2936230000 Vitamina B2 e suoi derivati 6,5 0 2936240000 Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B3 o vitamina B5) e suoi derivati 6,5 0 2936250000 Vitamina B6 e suoi derivati 6,5 0 2936260000 Vitamina B12 e suoi derivati 6,5 0 2936271000 Acido ascorbico 6,5 0 2936272000 Ascorbato di sodio 6,5 3 2936273000 Ascorbato di calcio 6,5 0 2936279000 Altri 6,5 3 2936281000 Acetato di alfa-toco- ferolo 6,5 0 2936289000 Altri 6,5 0 2936291010 Vitamina B9 6,5 0 2936291090 Altre 6,5 0 2936292000 Vitamine D e loro derivati 6,5 0 2936293000 Vitamina H e suoi derivati 6,5 0 2936294000 Vitamine K e loro derivati 6,5 0 2936295000 Nicotinamide e suoi derivati 6,5 0 2936299000 Altre 6,5 0 2936901000 Provitamine, non miscelate 6,5 0 2936909000 Altre 6,5 0 2937111000 Della sottovoce 2933.9 o 2934.9 6,5 0 2937119000 Altri 0 0 2937120000 Insulina e suoi sali 0 0 2937191000 Della sottovoce 2933.9 o 2934.9 6,5 0 2937199000 Altri 0 0 2937211000 Cortisone 0 0 2937212000 Idrocortisone 0 0 2937213000 Prednisone 0 0 2937214000 Prednisolone 0 0 2937220000 Derivati alogenati degli ormoni cortico- steroidei 0 0 2937230000 Estrogeni e progestogeni 0 0 2937292000 Della sottovoce 2914.50 5,5 0 2937299000 Altri 0 0 2937310000 Epinefrina 0 0 2937391000 Della sottovoce 2922.50 6,5 0 2937399000 Altri 0 0 2937400000 Derivati degli aminoacidi 0 0 2937501000 Della sottovoce 2918.19 o 2918.9 6,5 0 2937502000 Della sottovoce 2934.9 6,5 0 2937509000 Altri 0 0 2937901000 Della sottovoce 2933.9 o 2934.9 6,5 0 2937909000 Altri 0 0 2938101000 Rutoside (rutina) 6,5 0 2938102000 Derivati del rutoside 6,5 0 2938901000 Glicosidi digitalici 6,5 0 2938902000 Glicirrizina e glicirrizati 6,5 0 2938903000 Saponine 6,5 0 2938904000 Stevioside 6,5 0 2938909000 Altri 6,5 0 2939111000 Morfina 0 0 2939112000 Etilmorfina 0 0 2939113000 Codeina 0 0 2939114000 Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50% o piu' di alcaloidi 8 0 2939119000 Altri 0 0 2939190000 Altri 0 0 2939200000 Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti 0 0 2939300000 Caffeina e suoi sali 0 0 2939411000 Efedrine 0 0 2939419000 Sali delle efedrine 0 0 2939421000 Pseudoefedrina (DCI) 0 0 2939429000 Sali della pseudoefedrina 0 0 2939430000 Norpseudoefedrina (catina) (DCI) e suoi sali 0 0 2939491000 Norefedrina 0 0 2939499000 Altri 0 0 2939510000 Fenetillina (DCI) e suoi sali 0 0 2939590000 Altri 0 0 2939611000 Ergometrina (DCI) 0 0 2939619000 Sali dell'ergometrina (DCI) 0 0 2939621000 Ergotamina (INN) 0 0 2939629000 Sali dell'ergotamina (DCI) 0 0 2939631000 Acido lisergico 0 0 2939639000 Sali dell'acido lisergico 0 0 2939690000 Altri 0 0 2939910000 Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfe- tamina (DCI); sali, esteri e altri derivati di tali prodotti 0 0 2939991000 Atropina e omatropina 0 0 2939992000 Arecolina 0 0 2939993000 Piperina 0 0 2939994000 Nicotina e suoi sali 0 0 2939999000 Altri 0 0 2940001010 Galattosio 8 0 2940001020 Sorbosio 8 0 2940001030 Xilosio 8 0 2940001090 Altri 8 0 2940002010 Idrossipropil saccarosio 8 0 2940002090 Altri 8 0 2941101000 Penicillina G potassica 6,5 0 2941109010 Penicillina G sodica 6,5 0 2941109020 Penicillina V 6,5 0 2941109090 Altri 6,5 0 2941201000 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 2941209000 Altri 6,5 0 2941301000 Clortetraciclina 6,5 0 2941302000 Ossitetraciclina cloridrato 6,5 0 2941303000 Clortetraclina cloridrato 6,5 0 2941309000 Altri 6,5 0 2941400000 Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti 6,5 0 2941501000 Eritromicina tiocianato 6,5 0 2941509000 Altri 6,5 0 2941902000 11-alfa-cloro- 6-desossi-6-demetil- 6-metilene-5-ossite- traciclina-p-toluen solfonato 6,5 0 2941909010 Solfato di kanamicina 6,5 0 2941909020 Ledermicina 6,5 0 2941909030 Gentamicina solfato 6,5 0
Allegato 2A
2941909040 Leucomicina 6,5 0 2941909091 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 3 2941909099 Altri 6,5 3 2942001000 Cheteni 6,5 0 2942009010 Acetoarsenito di rame 6,5 0 2942009090 Altri 6,5 0 3001201000 Estratti di ghiandole 0 0 3001202000 Estratti di fegato 0 0 3001203000 Estratti biliari 0 0 3001204000 Estratti pancreatici 0 0 3001205000 Estratti gastrici 0 0 3001209000 Altri 0 0 3001901010 Del corpo umano 0 0 3001901090 Altri 0 0 3001902010 Bile di orso 0 0 3001902090 Altri 0 0 3001909010 Eparina e suoi sali 0 0 3001909020 Del corpo umano 0 0 3001909090 Altri 0 0 3002101000 Preparazioni di frazioni ematiche condizionate come medicamenti 0 0 3002102010 Emoglobina 0 0 3002102020 Globuline 0 0 3002103000 Trombina e protrombinasi 0 0 3002109010 Antisieri 0 0 3002109020 Sieri e plasma sanguigno (esclusi plasma e sieri sintetici) 0 0 3002109090 Altri 0 0 3002200000 Vaccini per la medicina umana 0 0 3002301000 Vaccini contro l'afta epizootica 0 0 3002309000 Altri 0 0 3002901000 Sangue umano 0 0 3002902000 Sangue animale (preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici) 0 0 3002903010 Saxitossina 6,5 0 3002903020 Ricino 8 0 3002903090 Altri 0 0 3002904000 Coltura microbica 0 0 3002905000 Virus e antivirus 0 0 3002906000 Batteriofagi 0 0 3002909000 Altri 0 0 3003101000 Contenenti penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico 8 0 3003102000 Contenenti streptomicine o loro derivati 8 0 3003201000 Preparati antitubercolari e preparati antitumorali 8 3 3003209010 Preparati contenenti cloramfenicolo 8 0 3003209090 Altri 8 0 3003310000 Contenenti insulina 8 0 3003391010 Preparati contenenti ormoni ipofisari anteriori 8 0 3003391020 Preparati contenenti ormoni ipofisari posteriori 8 0 3003392000 Preparati contenenti ormoni salivari 8 0 3003393000 Preparati contenenti ormoni tiroidei e paratiroidei 8 0 3003394000 Preparati contenenti steroidi anabolizzanti 8 0 3003395000 Preparati contenenti ormoni cortico- surrenali 8 0 3003396000 Preparati contenenti ormoni della midollare del surrene 8 0 3003397000 Preparati contenenti ormoni sessuali maschili 8 3 3003398000 Preparati contenenti estrogeni e gestageni, progestine 8 0 3003399000 Altri 8 0 3003401000 Preparati antitumorali 8 0 3003409110 Preparati contenenti morfina 8 0 3003409120 Preparati contenenti chinina 8 0 3003409130 Preparati contenenti teobromina 8 0 3003409210 Preparati contenenti caffeina 8 0 3003409220 Preparati contenenti stricnina 8 0 3003409230 Preparati contenenti efedrina 8 0 3003409310 Preparati contenenti cocaina 8 0 3003409320 Preparati contenenti alcaloidi della segala cornuta 8 0 3003409330 Preparati contenenti nicotina 8 0 3003409400 Preparati contenenti atropina e omatropina 8 0 3003409500 Preparati contenenti arecolina 8 0 3003409600 Preparati contenenti piperina 8 0 3003409900 Altri 8 0 3003901000 Preparati antitu- bercolari, preparati antielmintici e preparati antitumorali 8 0 3003909100 Preparati contenenti aspirina 8 0 3003909200 Preparati contenenti agenti antiallergici 8 3 3003909300 Preparati contenenti vitamine 8 0 3003909400 Preparati contenenti corna di cervidi 8 0 3003909500 Preparati contenenti ginseng 8 0 3003909600 Preparati contenenti pappa reale 8 0 3003909900 Altri 8 3 3004101000 Contenenti penicilline o loro derivati, con struttura di acido penicillanico 8 0 3004102000 Contenenti streptomicine o loro derivati 8 3 3004201000 Preparati antitu- bercolari, preparati antielmintici e preparati antitumorali 8 0 3004209100 Preparati contenenti cloramfenicolo 8 0 3004209200 Preparati contenenti eritromicina 8 3 3004209300 Preparati contenenti ossitetraciclina 8 0 3004209400 Preparati contenenti kanamicina 8 0 3004209900 Altri 8 3 3004310000 Contenenti insulina 8 3 3004320000 Contenenti ormoni corticosteroidei, loro derivati o analoghi strutturali 8 3 3004391010 Preparati contenenti ormoni ipofisari anteriori 8 3 3004391020 Preparati contenenti ormoni ipofisari posteriori 8 0 3004392000 Preparati contenenti ormoni salivari 8 0 3004393000 Preparati contenenti ormoni tiroidei e paratiroidei 8 0 3004394000 Preparati contenenti steroidi anabolizzanti 8 0 3004395000 Preparati contenenti ormoni della midollare del surrene 8 0 3004396000 Preparati contenenti ormoni sessuali maschili 8 0 3004397000 Preparati contenenti estrogeni e gestageni, progestine 8 3 3004399000 Altri 8 3 3004401000 Preparati antitumorali 8 3 3004409110 Preparati contenenti morfina 8 0 3004409120 Preparati contenenti chinina 8 0 3004409130 Preparati contenenti teobromina 8 0 3004409210 Preparati contenenti caffeina 8 0 3004409220 Preparati contenenti strichnina 8 0 3004409230 Preparati contenenti efedrina 8 0 3004409310 Preparati contenenti cocaina 8 0 3004409320 Preparati contenenti alcaloidi della segala cornuta 8 0 3004409330 Preparati contenenti nicotina 8 3 3004409400 Preparati contenenti atropina e omatropina 8 0 3004409500 Preparati contenenti arecolina 8 0 3004409600 Preparati contenenti piperina 8 0 3004409900 Altri 8 3 3004501000 Preparati contenenti vitamina A 8 0 3004502010 Preparati contenenti vitamina B1 8 0 3004502090 Altri 8 3 3004503000 Preparati contenenti vitamina C 8 3 3004504000 Preparati contenenti vitamina D 8 0 3004505000 Preparati contenenti vitamina E 8 0 3004506000 Preparati contenenti vitamina H 8 0 3004507000 Preparati contenenti vitamina K 8 0 3004509000 Altri 8 3 3004901000 Preparati antitu- bercolari, preparati antielmintici e preparati antitumorali 8 3 3004909100 Preparati contenenti aspirina 8 0 3004909200 Preparati contenenti agenti antiallergici 8 0 3004909300 Preparati contenenti corna di cervidi 8 0 3004909400 Preparati contenenti ginseng 8 0 3004909500 Preparati contenenti pappa reale 8 0 3004909900 Altri 8 3 3005101000 Cerotti 0 0 3005109000 Altri 0 0 3005901000 Ovatte 0 0 3005902000 Garze 0 0 3005903000 Bende 0 0 3005904000 Senapismi e medicazioni pronte 0 0 3005909000 Altri 0 0 3006101010 Catgut sterili 0 0 3006101020 Legature sterili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria) 0 0 3006102000 Adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite 0 0 3006103000 Laminarie sterili 0 0 3006104000 Emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia 0 0 3006105010 Di materia plastica 6,5 0 3006105020 D stoffe a maglia 8 0 3006105090 Altri 0 0 3006200000 Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni 0 0 3006301000 Preparazioni opacizzanti per esami radiografici 0 0 3006302000 Reattivi per diagnostica (per essere impiegati sul paziente) 0 0 3006401000 Cementi odontoiatrici 0 0 3006402000 Prodotti per l'ottu- razione dentaria 0 0 3006403000 Cementi per la ricostruzione ossea 0 0 3006500000 Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso 0 0 3006600000 Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 29.37 o di spermicidi 0 0 3006700000 Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici 6,5 0 3006910000 Dispositivi per stomia 8 3 3006921010 Innesti cutanei e ossei 0 0 3006921090 Altri 0 0 3006922010 Preparazioni di frazioni ematiche condizionate come medicamenti 0 0 3006922020 Emoglobina e globuline 0 0 3006922031 Saxitossina 6,5 0 3006922032 Ricino 8 0 3006922090 Altri 0 0 3006923000 Della voce 30.03 o 30.04 8 0 3006924000 Della voce 30.05 o 30.06 0 0 3006925000 Della sottovoce 3824.90 6,5 0 3101001010 Guano 6,5 0 3101001090 Altri 6,5 0 3101002000 Concimi di origine vegetale 6,5 0 3101003000 Concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale 6,5 0 3102101000 Concimi agricoli o prodotti per la fabbri- cazione di concimi agricoli 2 3 3102109000 Altri 6,5 3 3102210000 Solfato di ammonio 6,5 0 3102291000 Sali doppi di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio 6,5 0 3102292000 Miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio 6,5 0 3102300000 Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa 6,5 0 3102400000 Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante 6,5 0 3102501000 Naturali 6,5 0 3102509000 Altri 6,5 0 3102600000 Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio 6,5 0 3102800000 Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali 6,5 0 3102901000 Sali doppi di nitrato di calcio e di nitrato di magnesio 6,5 0 3102909000 Altri 6,5 0 3103100000 Perfosfati 6,5 0 3103901000 Fosfati di calcio disgregati (calcinati) 6,5 0 3103902000 Idrogenoortofosfato di calcio con un tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore allo 0,2% 6,5 0 3103903000 Altri fosfati di calcio 6,5 0 3103904000 Miscugli di concimi fosfatici 6,5 0 3103909000 Altri 6,5 0 3104200000 Cloruro di potassio 0 0 3104301000 Con un tenore in K2O inferiore o uguale al 52% 1 0 3104309000 Altri 6,5 0 3104901010 Con un tenore in K2O inferiore o uguale al 30% 1 0 3104901090 Altri 6,5 0 3104909000 Altri 1 0 3105100000 Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg 6,5 0 3105200000 Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti azoto, fosforo e potassio 6,5 0 3105300000 Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) 6,5 0 3105400000 Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato mono- ammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) 6,5 0 3105510000 Contenenti nitrati e fosfati 6,5 0 3105590000 Altri 6,5 0 3105600000 Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio 6,5 0 3105901000 Concimi contenenti azoto e potassio 6,5 0 3105909000 Altri 6,5 0 3201100000 Estratto di quebracho 8 0 3201200000 Estratto di mimosa 8 0 3201901010 Estratti di mangrovia 8 0 3201901020 Estratti del mirobolano 8 0 3201901030 Estratti di sommacco 8 0 3201901040 Estratti di gambier 8 0 3201901090 Altri 8 0 3201902000 Tannini (acidi tannici) e loro sali 6,5 0 3201903000 Eteri o esteri di tannini 6,5 0 3201904000 Altri derivati dei tannini 6,5 0 3202101000 Tannini sintetici ("syntans") aromatici 6,5 0 3202102000 Alchilsolfonilcloruri 6,5 0 3202103000 Prodotti concianti alla resina 6,5 0 3202109000 Altri 6,5 0 3202901000 Prodotti concianti inorganici 6,5 0 3202902000 Soluzioni alcaline artificiali per la concia 6,5 3 3202909000 Altri 6,5 0 3203001100 Indaco naturale 6,5 0 3203001910 Campeggio 6,5 0 3203001920 Sandalo 6,5 0 3203001930 Clorofilla 6,5 0 3203001990 Altri 6,5 0 3203002010 Cocciniglia 6,5 0 3203002020 Kermes 6,5 0 3203002030 Seppia 6,5 0 3203002090 Altri 6,5 0 3203003000 Preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale 6,5 0 3204111000 Preparazioni a base di coloranti in dispersione (in pani) 4 0 3204119000 Altri 8 0 3204121000 Coloranti acidi e preparazioni a base di tali coloranti 8 0 3204122000 Coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti 8 0 3204130000 Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti 8 0 3204140000 Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti 8 0 3204150000 Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti 8 0 3204160000 Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti 8 0 3204170000 Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti 8 0 3204191000 Coloranti a solvente e preparazioni a base di tali coloranti 8 0 3204192000 Coloranti rapidi e preparazioni a base di tali coloranti 8 0 3204193000 Coloranti allo zolfo e coloranti al tino allo zolfo e preparazioni a base di tali coloranti 8 0 3204199000 Altri 8 0 3204200000 Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" 6,5 0 3204901000 Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti" 6,5 0 3204909000 Altri 6,5 0 3205001000 Pigmenti per materie plastiche 6,5 0 3205009000 Altri 6,5 0 3206110000 Contenenti, in peso, 80% o piu' di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca 6,5 0 3206190000 Altri 6,5 0 3206200000 Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo 6,5 0 3206411000 Oltremare 6,5 0 3206419000 Altri 6,5 0 3206421000 Litoponi 6,5 0 3206429000 Altri 6,5 0 3206491000 Grigio zinco 6,5 0 3206492000 Nero di origine minerale 6,5 0 3206493000 Terre coloranti 6,5 0 3206494000 Bruno Van Dyck solubile 6,5 0 3206495000 Pigmenti a base di composti del cobalto 6,5 0 3206496000 Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio 6,5 0 3206499000 Altri 6,5 0 3206500000 Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti" 6,5 0 3207100000 Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili 6,5 0 3207201000 Preparazioni vetrificabili 6,5 0 3207202000 Ingobbi 6,5 0 3207209000 Altri 6,5 0 3207301000 D'oro 6,5 0 3207302000 Di platino 6,5 0 3207303000 Di palladio 6,5 0 3207304000 Di argento 6,5 0 3207309000 Altri 6,5 0 3207400000 Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi 6,5 5 3208101010 Smalti 6,5 0 3208101090 Altri 8 0 3208102000 Vernici (comprese le lacche) 6,5 0 3208103000 Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo 6,5 0 3208201011 Smalti 6,5 0 3208201019 Altri 8 0 3208201020 Vernici (comprese le lacche) 6,5 0 3208201030 Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo 6,5 0 3208202011 Smalti 6,5 0 3208202019 Altri 8 0 3208202020 Vernici (comprese le lacche) 6,5 0 3208202030 Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo 6,5 0 3208901011 Smalti 6,5 0 3208901019 Altri 8 0 3208901020 Vernici (comprese le lacche) 6,5 0 3208901030 Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo 6,5 0 3208909011 Smalti 6,5 0 3208909019 Altri 8 0 3208909020 Vernici (comprese le lacche) 6,5 0 3208909030 Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo 6,5 0 3209101011 Smalti 6,5 0 3209101019 Altri 8 0 3209101020 Vernici (comprese le lacche) 6,5 0 3209102010 Pitture (compresi gli smalti) 6,5 0 3209102020 Vernici (comprese le lacche) 6,5 0 3209901011 Smalti 6,5 0 3209901019 Altri 8 0 3209901020 Vernici (comprese le lacche) 6,5 0 3209909011 Smalti 6,5 0 3209909019 Altri 8 0 3209909020 Vernici (comprese le lacche) 6,5 0 3210001011 Smalti 6,5 0 3210001019 Altri 8 0 3210001091 Smalti 6,5 0 3210001099 Altri 8 0 3210002010 Vernici all'olio 6,5 0 3210002020 Vernici e lacche a base di gomma lacca, gomma o resine naturali 6,5 0 3210002030 Vernici a base di bitume, pece o prodotti simili 6,5 0 3210002040 Vernici liquide non contenenti solventi 6,5 0 3210003010 Pitture all'acqua 6,5 0 3210003090 Altri 6,5 0 3211000000 Siccativi preparati 6,5 0 3212100000 Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) 6,5 0 3212901000 Tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto 6,5 0 3212909000 Altri 6,5 0 3213101000 Colori a olio 8 0 3213102000 Acquerelli 8 0 3213109000 Altri 8 0 3213901000 Colori a olio 8 0 3213902000 Acquerelli 8 0 3213909000 Altri 8 0 3214101060 A base di gomma 6,5 0 3214101080 Mastici e cementi di resina 6,5 0 3214101090 Altri 8 0 3214102000 Stucchi utilizzati nella pittura 6,5 0 3214109000 Altri 6,5 0 3214900000 Altri 6,5 0 3215110000 Nero 6,5 0 3215190000 Altri 6,5 0 3215901000 Inchiostro per scrivere 6,5 0 3215902000 Inchiostro da disegno 6,5 0 3215903000 Inchiostro copiativo 6,5 0 3215904010 A olio 6,5 0 3215904020 Ad acqua 6,5 0 3215904030 A olio e ad acqua 6,5 0 3215905000 Inchiostro metallizzato 6,5 0 3215906010 A olio 6,5 0 3215906020 Ad acqua 6,5 0 3215906030 A olio e ad acqua 6,5 0 3215909000 Altri 6,5 0 3301120000 Di arancio 5 0 3301130000 Di limone 5 0 3301190000 Altri 5 0 3301240000 Di menta piperita (Mentha piperita) 5 0 3301250000 Di altra menta 5 0 3301291000 Olio di vaniglia 5 0 3301292000 Olio di citronella 5 0 3301293000 Olio di corteccia di cannella 5 0 3301294000 Olio di foglie di cannella 5 0 3301299000 Altri 5 0 3301300000 Resinoidi 8 0 3301901000 Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali 8 0 3301902000 Concentrati di oli essenziali 8 0 3301903000 Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali 8 0 3301904100 Di oppio 8 0 3301904200 Di liquirizia 8 0 3301904300 Di luppolo 30 0 3301904400 Di piretro o di radici delle piante da rotenone 8 0 3301904510 Di ginseng bianco 20 13 3301904520 Di ginseng rosso 754,3 10 3301904530 Di altro ginseng 20 10 3301904600 Di liquido estratto dal guscio dell'anacardio 8 0 3301904700 Di lacca naturale 8 0 3301904800 Altri 8 0 3302101000 Dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari 8 0 3302102011 Preparazioni alcoliche composte 30 0 3302102019 Altri 8 0 3302102090 Altri 8 0 3302900000 Altri 8 3 3303001000 Profumi 8 3 3303002000 Acque da toletta 8 0 3304101000 Rossetti 8 3 3304109000 Altri 8 3 3304201000 Ombretti 8 3 3304209000 Altri 8 3 3304301000 Smalti per unghie 8 3 3304309000 Altri 8 0 3304911000 Ciprie per il viso 8 5 3304912000 Talco in polvere e altri prodotti similari per neonati 8 0 3304919000 Altri 8 0 3304991000 Cosmetici per la cura della pelle 8 5 3304992000 Cosmetici per il trucco 8 3 3304993000 Cosmetici per neonati 8 0 3304999000 Altri 8 3 3305100000 Shampoo 8 3 3305200000 Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti 8 3 3305300000 Lacche per capelli 8 0 3305901000 Prodotti da risciacquo per capelli 8 5 3305902000 Creme per capelli 8 3 3305909000 Altri 8 3 3306100000 Dentifrici 8 0 3306201011 Aventi un titolo non superiore a 70 decitex 8 0 3306201019 Altri 8 0 3306201020 Aventi un titolo, di filati semplici, superiore a 50 tex 8 0 3306209000 Altri 8 3 3306901000 Preparazioni per l'igiene della bocca 8 0 3306902000 Preparazioni per l'igiene dei denti 8 0 3307101000 Lozioni dopobarba 8 0 3307109000 Altri 8 0 3307200000 Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore 8 0 3307301000 Sali da bagno profumati 8 0 3307302000 Altre preparazioni per il bagno 8 0 3307410000 Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione 8 0 3307490000 Altri 8 0 3307901000 Prodotti depilatori 8 0 3307902000 Sacchetti contenenti parti di piante aromatiche 8 0 3307903000 Soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali 6,5 0 3307909000 Altri 6,5 0 3401111000 Saponi medicinali 6,5 0 3401119000 Altri 8 5 3401191010 Saponi per bucato 6,5 0 3401191090 Altri 6,5 3 3401192000 Carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti 6,5 0 3401200000 Saponi presentati in altre forme 6,5 0 3401300000 Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone 6,5 0 3402110000 Anionici 8 5 3402120000 Cationici 8 5 3402131000 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 7 3402139000 Altri 8 7 3402190000 Altri 8 5 3402201000 Preparazioni per liscivie 6,5 3 3402202000 Preparazioni per pulire 6,5 3 3402209000 Altre 6,5 3 3402901000 Preparazioni tensioattive 6,5 5 3402902000 Preparazioni per liscivie 6,5 5 3402903000 Preparazioni per pulire 6,5 5 3403111000 Preparazioni per il trattamento delle materie tessili 6,5 0 3403112000 Preparazioni per il trattamento del cuoio e delle pelli da pellicceria 6,5 0 3403119000 Altre 6,5 0 3403191000 Oli da taglio 6,5 0 3403192000 Preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi 6,5 0 3403193000 Preparazioni antiruggine o anticorrosione 6,5 5 3403194000 Preparazioni per la sformatura 6,5 0 3403195000 Preparazioni lubrificanti utilizzate nella trafilatura 6,5 0 3403199000 Altre 6,5 0 3403911000 Preparazioni per il trattamento delle materie tessili 6,5 0 3403912000 Preparazioni per il trattamento del cuoio e delle pelli da pellicceria 6,5 5 3403919000 Altre 6,5 0 3403991000 Oli da taglio 6,5 0 3403992000 Preparazioni lubrificanti utilizzate nella trafilatura 6,5 0 3403999000 Altre 6,5 0 3404200000 Di poli(ossietilene) (polietilenglicole) 6,5 0 3404901010 Di cloroparaffine 6,5 0 3404901020 Di opale 6,5 0 3404901030 Di polialchileni 6,5 0 3404901040 Di lignite, modificata chimicamente 6,5 0 3404901090 Altre 6,5 0 3404902000 Cere preparate 8 0 3405100000 Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio 6,5 3 3405200000 Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno 6,5 0 3405300000 Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli 6,5 3 3405400000 Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare 6,5 3 3405901010 A base di creta 6,5 0 3405901020 A base di farina fossile (kieselguhr) 6,5 0 3405901030 A base di polveri e scaglie di diamanti 6,5 0 3405901090 Altri 6,5 0 3405909000 Altri 6,5 3 3406000000 Candele, ceri ed articoli simili 8 0 3407001000 Paste per modelli 6,5 0 3407002000 Composizioni dette "cere per l'odontoiatria" 6,5 0 3407003000 Altre composizioni a base di gesso per l'odontoiatria 6,5 0 3501101000 Per la fabbricazione di panna da caffe' 8 5 3501109000 Altri 20 5 3501901110 Per la fabbricazione di panna da caffe' 8 5 3501901190 Altri 20 5 3501901200 Altri derivati della caseina 20 5 3501902000 Colle di caseina 20 5 3502110000 Essiccata 8 5 3502190000 Altra 8 5 3502200000 Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o piu' proteine di siero di latte 8 5 3502901000 Albuminati ed altri derivati delle albumine 8 0 3502909000 Altri 8 0 3503001010 Gelatina 8 3 3503001020 Derivati della gelatina 8 0 3503002000 Ittiocolla 8 0 3503003000 Altre colle di origine animale 8 0 3504001010 Peptoni 8 0 3504001020 Derivati dei peptoni 8 0 3504002010 Cheratine 8 0 3504002020 Nucleoprotidi 8 0 3504002030 Isolati proteici 8 0 3504002090 Altri 8 0 3504003000 Polvere di pelle 8 0 3505101000 Destrina 8 0 3505102000 Amido solubile 8 10 3505103000 Amidi torrefatti 385,7 10 3505104010 Per usi alimentari 385,7 Vedasi paragrafo 15 dell'appendice 2-A-1 Vedasi allegato 3 3505104090 Altri 385,7 Vedasi paragrafo 15 dell'ap- pendice 2-A-1 Vedasi allegato 3 3505105010 Per usi alimentari 385,7 Vedasi paragrafo 15 dell'ap- pendice 2-A-1 Vedasi allegato 3 3505105090 Altri 385,7 Vedasi paragrafo 15 dell'ap- pendice 2-A-1 Vedasi allegato 3 3505109010 Per usi alimentari 385,7 10 3505109090 Altri 385,7 10 3505201000 Colle a base di amidi o di fecole 201,2 10 3505202000 Colle a base di destrina 201,2 10 3505209000 Altri 201,2 10 3506101000 A base di gomma 6,5 5 3506102000 A base di plastica (comprese le resine artificiali) 6,5 5 3506109000 Altri 6,5 5 3506910000 Adesivi a base di polimeri delle voci da 39.01 a 39.13 o di gomma 6,5 5 3506991000 Colle di glutine (colle di Vienna) 6,5 0 3506992000 Colle ottenute per trattamento chimico delle gomme naturali 6,5 0 3506993000 Colle a base di silicati 6,5 0 3506999000 Altri 6,5 5 3507100000 Presame e suoi concentrati 6,5 0 3507901010 Tripsina 6,5 0 3507901020 Chimotripsina 6,5 0 3507901030 Alfa-amilasi 6,5 0 3507901040 Lipasi 6,5 0 3507901090 Altri 6,5 0 3507902000 Pepsina 6,5 0 3507903000 Enzimi del malto 6,5 0 3507904010 Papaina 6,5 0 3507904020 Bromelaina 6,5 0 3507904030 Ficina 6,5 0 3507906010 Amilasi 6,5 0 3507906020 Proteasi 6,5 0 3507907000 Enzimi pectici 6,5 0 3507908000 Citocromo C 6,5 0 3507909000 Altri 6,5 5 3601001000 Polveri nere 6,5 0 3601002000 Polveri senza fumo 6,5 0 3602000000 Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti 6,5 0 3603001000 Micce di sicurezza 6,5 0 3603002000 Cordoni detonanti 6,5 0 3603003000 Inneschi e capsule fulminanti 6,5 0 3603004000 Accenditori 6,5 0 3603005000 Detonatori elettrici 6,5 0 3604100000 Articoli per fuochi d'artificio 8 0 3604901000 Razzi di segnalazione 8 0 3604909000 Altri 8 0 3605001000 Fiammiferi al fosforo giallo 8 0 3605009000 Altri 8 0 3606100000 Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacita' non superiore a 300 cm³ 8 0 3606901010 Metaldeide 8 0 3606901020 Esammina 8 0 3606901030 Alcol solidificati 8 0 3606901090 Altri 8 0 3606902010 Pietrine per accendini 8 0 3606902090 Altri 8 0 3606909010 Pietrine per accendini 8 0 3606909090 Altri 8 0 3701100000 Per raggi X 6,5 3 3701200000 Pellicole a sviluppo e stampa istantanei 8 3 3701301000 Per la fabbricazione di semiconduttori 6,5 0 3701309100 Per le arti grafiche 6,5 0 3701309200 Per schede di circuiti stampati 6,5 0 3701309910 Per astronomia 8 0 3701309920 Per la fotografia aerea 8 0 3701309991 Per display a schermo piatto (maschere vergini) 3 3 3701309999 Altre 8 3 3701911000 Per la fabbricazione di semiconduttori 6,5 0 3701919100 Per le arti grafiche 6,5 0 3701919200 Per schede di circuiti stampati 6,5 0 3701919910 Per astronomia 8 0 3701919920 Per la fotografia aerea 8 0 3701919990 Altre 8 0 3701991000 Per la fabbricazione di semiconduttori 3 3 3701999100 Per le arti grafiche 6,5 0 3701999200 Per schede di circuiti stampati 6,5 0 3701999910 Per astronomia 8 0 3701999920 Per la fotografia aerea 8 0 3701999990 Altre 8 3 3702100000 Per raggi X 6,5 0 3702311110 Negative 6,5 0 3702311120 Positive 6,5 0 3702311210 Negative 6,5 3 3702311220 Positive 6,5 0 3702311910 Negative 6,5 0 3702311920 Positive 6,5 0 3702312000 Per le arti grafiche 6,5 0 3702313000 Per schede di circuiti stampati 6,5 0 3702319010 Per la registrazione fotoelettrica del suono 8 0 3702319020 Per la fotografia aerea 8 0 3702319090 Altre 8 - pellicole a sviluppo e stampa istantanei 3 - altre 0 3702321110 Negative 6,5 0 3702321120 Positive 6,5 0 3702321210 Negative 6,5 0 3702321220 Positive 6,5 0 3702321910 Negative 6,5 0 3702321920 Positive 6,5 0 3702322000 Per le arti grafiche 6,5 0 3702323000 Per schede di circuiti stampati 6,5 0 3702329010 Per la registrazione fotoelettrica del suono 8 0 3702329020 Per la fotografia aerea 8 0 3702329030 Pellicole a sviluppo e stampa istantanei 8 3 3702329090 Altre 8 0 3702391110 Negative 6,5 0 3702391120 Positive 6,5 0 3702391210 Negative 6,5 0 3702391220 Positive 6,5 0 3702391910 Negative 6,5 0 3702391920 Positive 6,5 0 3702392000 Per le arti grafiche 6,5 0 3702393000 Per schede di circuiti stampati 6,5 0 3702399010 Per la registrazione fotoelettrica del suono 8 0 3702399020 Per la fotografia aerea 8 0 3702399090 Altre 8 - pellicole a sviluppo e stampa istantanei 3 - altre 0 3702411010 Negative 6,5 0 3702411020 Positive 6,5 0 3702412000 Per le arti grafiche 6,5 0 3702413000 Per schede di circuiti stampati 6,5 0 3702419010 Per la registrazione fotoelettrica del suono 8 0 3702419020 Per la fotografia aerea 8 0 3702419090 Altre 8 - pellicole a sviluppo e stampa istantanei 3 - altre 0 3702421010 Negative 6,5 0 3702421020 Positive 6,5 0 3702422000 Per le arti grafiche 6,5 0 3702423000 Per schede di circuiti stampati 6,5 0 3702429010 Per la registrazione fotoelettrica del suono 8 0 3702429020 Per la fotografia aerea 8 0 3702429090 Altre 8 - pellicole a sviluppo e stampa istantanei 3 - altre 0 3702431010 Negative 6,5 0 3702431020 Positive 6,5 0 3702432000 Per le arti grafiche 6,5 0 3702433000 Per schede di circuiti stampati 6,5 0 3702439010 Per la registrazione fotoelettrica del suono 8 0 3702439020 Per la fotografia aerea 8 0 3702439090 Altre 8 - pellicole a sviluppo e stampa istantanei 3 - altre 0 3702441010 Negative 6,5 0 3702441020 Positive 6,5 0 3702442000 Per le arti grafiche 6,5 0 3702443000 Per schede di circuiti stampati 6,5 3 3702449010 Per la registrazione fotoelettrica del suono 8 0 3702449020 Per la fotografia aerea 8 0 3702449090 Altre 8 - pellicole a sviluppo e stampa istantanei 3 - altre 0 3702511010 Negative 6,5 0 3702511020 Positive 6,5 0 3702512000 Per le arti grafiche 6,5 0 3702513000 Per schede di circuiti stampati 6,5 0 3702519010 Per la registrazione fotoelettrica del suono 8 0 3702519020 Per la fotografia aerea 8 0 3702519090 Altre 8 0 3702521010 Negative 6,5 0 3702521020 Positive 6,5 0 3702522000 Per le arti grafiche 6,5 0 3702523000 Per schede di circuiti stampati 6,5 0 3702529010 Per la registrazione fotoelettrica del suono 8 0 3702529020 Per la fotografia aerea 8 0 3702529090 Altre 8 0 3702530000 Di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive 8 0 3702541010 Negative 6,5 0 3702541020 Positive 6,5 0 3702542000 Per le arti grafiche 6,5 0 3702543000 Per schede di circuiti stampati 6,5 0 3702549010 Per la registrazione fotoelettrica del suono 8 0 3702549020 Per la fotografia aerea 8 0 3702549090 Altre 8 0 3702551010 Negative 6,5 3 3702551020 Positive 6,5 0 3702552000 Per le arti grafiche 6,5 0 3702553000 Per schede di circuiti stampati 6,5 0 3702559010 Per la registrazione fotoelettrica del suono 8 0 3702559020 Per la fotografia aerea 8 0 3702559090 Altre 8 0 3702561010 Negative 6,5 0 3702561020 Positive 6,5 0 3702562000 Per le arti grafiche 6,5 3 3702563000 Per schede di circuiti stampati 6,5 0 3702569010 Per la registrazione fotoelettrica del suono 8 0 3702569020 Per la fotografia aerea 8 0 3702569090 Altri 8 0 3702911010 Negative 6,5 0 3702911020 Positive 6,5 0 3702912000 Per le arti grafiche 6,5 0 3702913000 Per schede di circuiti stampati 6,5 0 3702919010 Per la registrazione fotoelettrica del suono 8 0 3702919020 Per la fotografia aerea 8 0 3702919090 Altre 8 0 3702931010 Negative 6,5 0 3702931020 Positive 6,5 0 3702932000 Per le arti grafiche 6,5 0 3702933000 Per schede di circuiti stampati 6,5 0 3702939010 Per la registrazione fotoelettrica del suono 8 0 3702939020 Per la fotografia aerea 8 0 3702939090 Altre 8 0 3702941010 Negative 6,5 0 3702941020 Positive 6,5 0 3702942000 Per le arti grafiche 6,5 0 3702943000 Per schede di circuiti stampati 6,5 0 3702949010 Per la registrazione fotoelettrica del suono 8 0 3702949020 Per la fotografia aerea 8 0 3702949090 Altre 8 0 3702951010 Negative 6,5 0 3702951020 Positive 6,5 0 3702952000 Per le arti grafiche 6,5 0 3702953000 Per schede di circuiti stampati 6,5 0 3702959010 Per la registrazione fotoelettrica del suono 8 0 3702959020 Per la fotografia aerea 8 0 3702959090 Altri 8 0 3703101010 Per raggi X 8 0 3703101020 Per l'elettro- cardiografia 8 0 3703101030 Per la fotocopiatura 8 0 3703101040 Per la registrazione 8 0 3703101090 Altri 8 3 3703109010 Per raggi X 8 0 3703109020 Per l'elettro- cardiografia 8 0 3703109030 Per la fotocopiatura 8 0 3703109040 Per la registrazione 8 0 3703109090 Altri 8 0 3703201000 Per raggi X 8 0 3703202000 Per l'elettro- cardiografia 8 0 3703203000 Per la fotocopiatura 8 0 3703204000 Per la registrazione 8 0 3703209000 Altri 8 3 3703901000 Per raggi X 8 0 3703902000 Per l'elettro- cardiografia 8 0 3703903000 Per la fotocopiatura 8 0 3703904000 Per la registrazione 8 0 3703909000 Altri 8 0 3704001110 Per informazione e attualita' 0 0 3704001120 Pellicole cinema- tografiche impres- sionate all'estero nell'ambito della lavorazione di un film da parte di un produttore della Repubblica di Corea (solo attori della Repubblica di Corea nella pellicola) 0 0 3704001190 Altri 0 0 3704001200 Per la stampa in offset, la produzione di cartoline, anche illustrate, di biglietti e calendari 4 0 3704001300 Per la fabbricazione di semiconduttori 4 0 3704001900 Altri 0 0 3704002000 Carte, cartoni e tessili, fotografici 8 0 3705101000 Per la produzione di cartoline, anche illustrate, di biglietti e calendari 8 0 3705109000 Altre 0 0 3705901000 Per la fabbricazione di semiconduttori 3 0 3705902010 Impressionate ai raggi X 0 0 3705902020 Libri copiati (riprografia) 0 0 3705902030 Documenti copiati (riprografia) 0 0 3705903000 Microfilm 0 0 3705909010 Per ricerca accademica 0 0 3705909020 Per astronomia 0 0 3705909030 Per la fotografia aerea 0 0 3705909090 Altre 0 0 3706101000 Portanti soltanto la registrazione del suono 6,5% o 195 won/m 0 3706102000 Per informazione e attualita' 6,5% o 4 won/m 0 3706103010 Prima stampa 6,5% o 26 won/m 0 3706103020 Altre pellicole cinema- tografiche negative in coproduzione 6,5% o 468 won/m 0 3706103030 Altre pellicole cinema- tografiche positive in coproduzione 6,5% o 78 won/m 0 3706104000 Pellicole cinema- tografiche impres- sionate all'estero nell'ambito della lavorazione di un film da parte di un produttore della Repubblica di Corea (solo scenografie girate all'estero o solo attori della Repubblica di Corea nella pellicola) e pellicole cinema- tografiche realizzate da un produttore coreano in Corea 6,5% o 26 won/m 0 3706105010 Negative 6,5% o 1 092 won/m 0 3706105020 Positive 6,5% o 182 won/m 3 3706106010 Negative 6,5% o 1 560 won/m 0 3706106020 Positive 6,5% o 260 won/m 0 3706901000 Portanti soltanto la registrazione del suono 6,5% o 9 won/m 0 3706902000 Per informazione e attualita' 6,5% o 5 won/m 0 3706903010 Prima stampa 6,5% o 26 won/m 0 3706903020 Altre pellicole cinema- tografiche negative in coproduzione 6,5% o 468 won/m 0 3706903030 Altre pellicole cinema- tografiche positive in coproduzione 6,5% o 78 won/m 0 3706904000 Pellicole cinema- tografiche impressionate all'estero nell'ambito della lavorazione di un film da parte di un produttore della Repubblica di Corea (solo scenografie girate all'estero o solo attori della Repubblica di Corea nella pellicola) e pellicole cinema- tografiche realizzate da un produttore coreano in Corea 6,5% o 26 won/m 0 3706905010 Negative 6,5% o 25 won/m 0 3706905020 Positive 6,5% o 8 won/m 0 3706906010 Negative 6,5% o 1 092 won/m 0 3706906020 Positive 6,5% o 182 won/m 0 3707100000 Emulsioni per sensibi- lizzare le superfici 6,5 0 3707901010 Per la fabbricazione di semiconduttori 6,5 3 3707901090 Altri 6,5 0 3707902100 Per la fotografia a colori 6,5 0 3707902910 Per raggi X 6,5 0 3707902920 Per le arti grafiche 6,5 0 3707902990 Altri 6,5 0 3707903100 Per la fotografia a colori 6,5 0 3707903910 Per raggi X 6,5 3 3707903920 Per le arti grafiche 6,5 0 3707903990 Altri 6,5 0 3707909100 Intensificatori e agenti riducenti 6,5 0 3707909200 Toner 6,5 0 3707909300 Chiarificatori 6,5 0 3707909400 Materiali per la produzione di lampi di luce in fotografia 6,5 0 3707909900 Altri 6,5 0 3801101000 Per la fabbricazione di pile secondarie 4 0 3801109000 Altra 6,5 0 3801200000 Grafite colloidale o semicolloidale 6,5 0 3801300000 Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni 6,5 0 3801900000 Altre 6,5 0 3802100000 Carboni attivati 6,5 5 3802901010 Diatomiti attivate 6,5 0 3802901020 Argille attivate e terre attivate 6,5 0 3802901090 Altri 6,5 0 3802902000 Neri di origine animale (compreso il nero animale esaurito) 6,5 0 3803000000 Tallol, anche raffinato 5 0 3804001000 Liquido 6,5 0 3804009000 Altri 6,5 0 3805101000 Essenze di trementina 6,5 0 3805102000 Essenza di legno di pino 6,5 0 3805103000 Essenza di cellulosa al solfato 6,5 0
Allegato 2A
3805900000 Altri 6,5 0 3806101000 Colofonie 6,5 5 3806102000 Acidi resinici 6,5 0 3806201000 Sali di colofonie 6,5 0 3806202000 Sali di acidi resinici 6,5 0 3806209000 Altri 6,5 0 3806300000 Gomme- esteri 6,5 0 3806902000 Gomme fuse 6,5 0 3806903000 Essenza di colofonia e oli di colofonia 6,5 0 3806909000 Altri 6,5 0 3807001000 Catrami di legno, oli di catrame di legno e creosoto di legno 6,5 0 3807002000 Alcole metilico greggio 6,5 0 3807003000 Peci vegetali 6,5 0 3807009010 Acido pirolegnoso 6,5 5 3807009090 Altri 6,5 0 3808501000 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 -Insetticidi 3 -Fungicidi 3 -Erbicidi 0 -Inibitori di germinazione 0 -Regolatori di crescita per piante 0 -Disinfettanti 0 -Rodenticidi 0 -Altri 0 3808509000 Altri 6,5 -Insetticidi 3 -Fungicidi 3 -Erbicidi 0 -Inibitori di germinazione 0 -Regolatori di crescita per piante 0 -Disinfettanti 0 -Rodenticidi 0 -Altri 0 3808911000 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 3 3808919000 Altri 6,5 3 3808921000 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 3 3808929000 Altri 6,5 3 3808931000 Erbicidi 6,5 0 3808932000 Inibitori di germinazione 6,5 0 3808933000 Regolatori di crescita per piante 6,5 0 3808940000 Disinfettanti 6,5 0 3808991000 Rodenticidi 6,5 0 3808999000 Altri 6,5 0 3809100000 A base di sostanze amidacee 8 0 3809910000 Dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili 6,5 3 3809920000 Dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili 6,5 0 3809930000 Dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili 6,5 3 3810101000 Preparazioni per il decapaggio dei metalli 6,5 0 3810109000 Altre 6,5 0 3810901000 Preparazioni disossidanti e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli 6,5 0 3810909000 Altre 6,5 0 3811110000 A base di composti del piombo 6,5 0 3811190000 Altre 6,5 0 3811210000 Contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi 5 0 3811290000 Altre 5 0 3811900000 Altre 6,5 5 3812101000 A base di difenil- guanidina 6,5 0 3812102000 A base di ditiocar- bammati 6,5 0 3812103000 A base di solfuri di tiurame 6,5 0 3812104000 A base di esametil- entetrammina 6,5 0 3812105000 A base di mercapto- benzotiazolo 6,5 0 3812106000 A base di dibenzotiazil disolfuro 6,5 0 3812109000 Altre 6,5 0 3812200000 Plastificanti composti per gomma o materie plastiche 6,5 3 3812301000 Preparazioni antiossidanti 6,5 5 3812302000 Altri stabilizzanti composti 6,5 5 3813001000 Preparazioni per apparecchi estintori 6,5 0 3813002000 Cariche per apparecchi estintori 6,5 0 3813003000 Granate e bombe estintrici 6,5 0 3814001010 Miscele di acetone, acetato di metile e metanolo 6,5 0 3814001020 Miscele di acetato di etile, alcol butilico e toluene 6,5 0 3814001090 Altri 6,5 0 3814002110 Per la fabbricazione di semiconduttori 6,5 0 3814002190 Altri 6,5 0 3814002900 Altri 6,5 0 3815110000 Aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel 6,5 3 3815121000 Platino o composti del platino 6,5 3 3815122000 Palladio o composti del palladio 6,5 0 3815129000 Altri 6,5 3 3815191000 Aventi come sostanza attiva il ferro o un composto del ferro 6,5 0 3815192000 Titanio o composti del titanio 6,5 3 3815199000 Altri 6,5 0 3815901000 Iniziatori di reazione 6,5 0 3815909000 Altri 6,5 3 3816001000 Cementi refrattari 6,5 0 3816002000 Malte refrattarie 6,5 0 3816003000 Calcestruzzi refrattari 6,5 0 3816009000 Altri 6,5 0 3817000000 Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902 6,5 0 3818001000 Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica 0 0 3818002000 Composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica 0 0 3819001000 Liquidi per freni idraulici 6,5 0 3819002000 Altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche 6,5 0 3820001000 Preparazioni antigelo 6,5 0 3820002000 Liquidi preparati per lo sbrinamento 6,5 0 3821000000 Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali 6,5 0 3822001011 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche 0 0 3822001012 Altri articoli di materie plastiche 0 0 3822001013 Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in rotoli o in fogli citati nella nota 8 del capitolo 48 0 0 3822001014 Carta al tornasole e altre carte simili 0 0 3822001019 Altri 0 0 3822001020 Preparati, senza supporto 0 0 3822001091 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche 6,5 0 3822001092 Altri articoli di materie plastiche 8 0 3822001093 Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in rotoli o in fogli citati nella nota 8 del capitolo 48 0 0 3822001099 Altri 8 0 3822002011 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche 0 0 3822002012 Altri articoli di materie plastiche 0 0 3822002013 Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in rotoli o in fogli citati nella nota 8 del capitolo 48 0 0 3822002014 Carta al tornasole e altre carte simili 0 0 3822002019 Altri 0 0 3822002020 Preparati, senza supporto 0 0 3822002091 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche 6,5 0 3822002092 Altri articoli di materie plastiche 8 0 3822002093 Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in rotoli o in fogli citati nella nota 8 del capitolo 48 0 0 3822002099 Altri 8 3 3822003041 Con un'aliquota nulla nella Tariff Schedules 0 0 3822003042 Con un'aliquota dell'1% nella Tariff Schedules 1 0 3822003043 Con un'aliquota del 2% nella Tariff Schedules 2 0 3822003044 Con un'aliquota del 3% nella Tariff Schedules 3 0 3822003045 Con un'aliquota del 4% nella Tariff Schedules 4 0 3822003046 Con un'aliquota del 5% nella Tariff Schedules 5 0 3822003047 Con un'aliquota del 5,4% nella Tariff Schedules 5,4 0 3822003048 Con un'aliquota del 6,5% nella Tariff Schedules 6,5 0 3822003049 Con un'aliquota del 7% nella Tariff Schedules 7 0 3822003050 Con un'aliquota dell'8% nella Tariff Schedules 8 0 3822003051 Con un'aliquota del 10% nella Tariff Schedules 10 0 3822003052 Con un'aliquota del 20% nella Tariff Schedules 20 0 3822003053 Con un'aliquota del 27% nella Tariff Schedules 27 0 3822003054 Con un'aliquota del 30% nella Tariff Schedules 30 0 3822003055 Con un'aliquota del 36% nella Tariff Schedules 36 0 3822003056 Con un'aliquota del 40% nella Tariff Schedules 40 0 3822003057 Con un'aliquota del 50% nella Tariff Schedules 50 0 3822003058 Delle sottovoci 3706.10.1000, 3706.10.5020 e 3706.90.6020 6,5% o 182 won/m 0 3822003059 Delle sottovoci 3706.10.2000 e 3706.90.2000 6,5% o 4 won/m 0 3822003060 Delle sottovoci 3706.10.3010, 3706.10.4000, 3706.90.3010 e 3706.90.4000 6,5% o 26 won/m 0 3822003061 Delle sottovoci 3706.10.3020 e 3706.90.3020 6,5% o 468 won/m 0 3822003062 Delle sottovoci 3706.10.3030 e 3706.90.3030 6,5% o 78 won/m 0 3822003063 Delle sottovoci 3706.10.5010 e 3706.90.6010 6,5% o 1 092 won/m 0 3822003064 Della sottovoce 3706.10.6010 6,5% o 1 560 won/m 0 3822003065 Della sottovoce 3706.10.6020 6,5% o 260 won/m 0 3822003066 Delle sottovoci 3706.90.1000 e 3706.90.5020 6,5% o 8 won/m 0 3822003067 Della sottovoce 3706.90.5010 6,5% o 25 won/m 0 3823110000 Acido stearico 8 0 3823120000 Acido oleico 8 0 3823130000 Acidi grassi del tallolio 8 0 3823191000 Acidi palmitici 8 0 3823192000 Oli acidi di raffinazione 8 0 3823199000 Altri 8 0 3823701000 Alcole cetilico 5 3 3823702000 Alcole stearilico 5 3 3823703000 Alcole oleilico 5 0 3823704000 Alcole laurilico 5 0 3823709010 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 0 3823709090 Altri 5 0 3824100000 Leganti preparati per forme o per anime da fonderia 6,5 0 3824300000 Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici 6,5 0 3824400000 Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo 6,5 0 3824500000 Malte e calcestruzzo, non refrattari 6,5 0 3824600000 Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905.44 8 5 3824711000 Detergenti a base di triclorotrifluoroetano 6,5 0 3824719000 Altri 6,5 0 3824720000 Contenenti bromocloro- difluorometano, bromo- trifluorometano o dibromotetra- fluoroetani 6,5 0 3824730000 Contenenti idrobromo- fluorocarburi (HBFC) 6,5 0 3824740000 Contenenti idrocloro- fluorocarburi (HCFC), anche con perfluoro- carburi (PFC) o idro- fluorocarburi (HFC), ma senza clorofluoro- carburi (CFC) 6,5 0 3824750000 Contenenti tetra- cloruro di carbonio 6,5 0 3824760000 Contenenti 1,1,1- tricloroetano (metilclo- roformio) 6,5 0 3824770000 Contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano 6,5 0 3824780000 Contenenti perfluoro- carburi (PFC) o idro- fluorocarburi (HFC), ma non contenenti cloro- fluorocarburi (CFC) o idroclorofluo- rocarburi (HCFC) 6,5 0 3824790000 Altri 6,5 0 3824810000 Contenenti ossirano (ossido di etilene) 6,5 0 3824820000 Contenenti polibromo- bifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorovbifenili (PCB) 6,5 0 3824830000 Contenenti fosfato di tri(2,3-dibromopropile) 6,5 0 Cromite arrostita 5 0 3824902100 Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche 6,5 0 3824902200 Preparazioni di resistenze al carbonio o di resistenze ceramiche solide 6,5 0 3824902410 Sostanze per la fabbri- cazione di prodotti chimici impiegati in agricoltura (sostanze registrate a norma dell'Agricultural Chemicals Management Act) 2 3 3824902490 Altri 6,5 3 3824903100 Miscele costituite principalmente da O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonofluorurati 6,5 0 3824903200 Miscele costituite principalmente da O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfora- midocianurati 6,5 0 3824903300 Miscele costituite principalmente da [S-2-(dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) amino) etil] H-alchile (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotioati e i loro O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) esteri; miscele costituite principalmente dai loro sali alchilati o protonati 6,5 0 3824903400 Miscele costituite principalmente da alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonil difluoruri 6,5 0 3824903500 Miscele costituite principalmente da [O-2-(dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) aminoetil] H alchile (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfoniti e i loro O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) esteri; miscele costituite principalmente dai loro sali alchilati o protonati 6,5 0 3824903600 Miscele costituite principalmente da N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) dialogenuri fosforam- midici 6,5 0 3824903700 Miscele costituite principalmente da dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforammidati 6,5 0 3824903800 Miscele costituite principalmente da N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) 2-cloroetil- ammine o loro sali protonati 6,5 0 3824903911 Miscele costituite principalmente da N,N dimetil-2-aminoetanol o N,N-dietil-2-amino etanolo o loro sali protonati 6,5 0 3824903919 Altri 6,5 0 3824903920 Miscele costituite principalmente da N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) ammino- etano- 2-tioli e loro sali protonati 6,5 0 3824903930 Miscele costituite principalmente da sostanze chimiche contenenti un atomo di fosforo cui e' legato un gruppo metilico, etilico, n-propilico o isopropilico, ma non altri atomi di carbonio 6,5 0 3824903990 Altri 6,5 0 3824904100 Polietilenglicole miscelato 6,5 0 3824904200 Scambiatori di ioni 6,5 0 3824904300 Preparazioni disincrostanti 6,5 0 3824904400 Additivi indurenti per vernici o colle 6,5 0 3824905100 Scolorine 6,5 0 3824905200 Prodotti per la correzione di matrici per ciclostile 6,5 0 3824905300 Liquidi correttori 6,5 0 3824906100 Diluenti compositi per vernici 6,5 0 3824906200 Preparazioni per la fabbricazione di alcuni lavori di ceramica (denti artificiali, ecc.) 6,5 0 3824906300 Calce sodata 6,5 0 3824906400 Gel di silice idratato 6,5 0 3824906500 Preparazioni antiruggine 6,5 0 3824906600 Preparazioni per la fabbricazione di condensatori ceramici e nuclei di ferrite 6,5 0 3824907100 Preparazioni per la placcatura dei metalli 6,5 0 3824907200 Paraffina clorurata 6,5 0 3824907300 Agenti antischiumogeni 6,5 0 3824907400 Agenti schiumogeni 6,5 0 3824907500 Carbonato di calcio preparato 6,5 0 3824907600 Preparazioni di cristalli liquidi 6,5 3 3824907700 Acque ammoniacali 6,5 0 3824908010 A base di metiletil- chetonperossido 6,5 0 3824908090 Altri 6,5 0 3824909010 Concimi a base di micro- elementi (diversi dai prodotti del capitolo 31) 6,5 0 3824909020 Polidifenilmetano polidiisocianato (MDI grezzo) 6,5 3 3824909030 Base per gomma da masticare 8 0 3824909050 Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri 6,5 0 3824909090 Altri 6,5 - contenenti idrocarburi aciclici peralogenati unicamente con fluoro e cloro 0 - miscugli contenenti derivati peralogenati di idrocarburi aciclici contenenti almeno due diversi alogeni (esclusi quelli contenenti idrocarburi aciclici peralogenati unicamente con fluoro e cloro) 0 - 3824.90.9090 (altri) 3 3825100000 Rifiuti urbani 6,5 0 3825200000 Fanghi di depurazione 6,5 0 3825301000 Della voce 30.05 0 0 3825302000 Della sottovoce 3824.90 6,5 0 3825303000 Della sottovoce 4015.11 8 0 3825304000 Della sottovoce 9018.3 8 0 3825410000 Alogenati 6,5 0 3825490000 Altri 6,5 0 3825500000 Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo 6,5 0 3825610000 Contenenti principal- mente costituenti organici 6,5 0 3825690000 Altri 6,5 0 3825900000 Altri 6,5 0 3901101000 Polietilene lineare a bassa densita' 6,5 5 3901109000 Altri 6,5 5 3901201000 Di polpa 6,5 0 3901209000 Altri 6,5 0 3901300000 Copolimeri di etilene e di acetato di vinile 6,5 5 3901900000 Altri 6,5 0 3902100000 Polipropilene 6,5 0 3902200000 Poliisobutilene 6,5 0 3902300000 Copolimeri di propilene 6,5 0 3902900000 Altri 6,5 3 3903110000 Espansibile 6,5 0 3903190000 Altro 6,5 0 3903200000 Copolimeri di stirene- acrilonitrile (SAN) 6,5 0 3903300000 Copolimeri di acrilo- nitrilebutadiene- stirene (ABS) 6,5 0 3903901000 Copolimeri di stirene- butadiene 6,5 0 3903909000 Altri 6,5 0 3904100000 Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze 6,5 5 3904210000 Non plastificato 6,5 0 3904220000 Plastificato 6,5 0 3904300000 Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile 6,5 5 3904400000 Altri copolimeri di cloruro di vinile 6,5 0 3904500000 Polimeri di cloruro di vinilidene 6,5 0 3904610000 Politetrafluoroetilene 6,5 0 3904690000 Altri 6,5 0 3904900000 Altri 6,5 0 3905120000 In dispersione acquosa 6,5 0 3905190000 Altro 6,5 0 3905210000 In dispersione acquosa 6,5 0 3905290000 Altri 6,5 3 3905300000 Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato 8 0 3905910000 Copolimeri 6,5 0 3905990000 Altri 6,5 0 3906100000 Poli(metacrilato di metile) 6,5 3 3906901000 Poliacrilammide 8 0 3906909000 Altri 8 0 3907100000 Poliacetali 6,5 0 3907201000 Poliossietilene (polietilenglicole) 6,5 0 3907202000 Poliossipropilene (polipropilenglicole) 6,5 0 3907203000 Ossido di polifenilene 6,5 0 3907209000 Altri 6,5 0 3907301000 Per la fabbricazione di semiconduttori 6,5 0 3907309000 Altri 6,5 0 3907400000 Policarbonati 6,5 3 3907500000 Resine alchidiche 6,5 0 3907600000 Poli(etilene tereftalato) 6,5 0 3907700000 Acido polilattico 6,5 0 3907910000 Non saturi 6,5 0 3907991000 Poli(butilene tereftalato) 6,5 0 3907999000 Altri 6,5 0 3908101000 Poliammide 6 6,5 0 3908102000 Poliammide 6,6 6,5 0 3908103000 Poliammide 11, poliammide 12, poliammide 6,9, poliammide 6,10 e poliammide 6,12 6,5 0 3908900000 Altre 6,5 0 3909101000 Resine ureiche 6,5 0 3909102000 Resine di tiourea 6,5 0 3909200000 Resine melamminiche 6,5 0 3909300000 Altre resine amminiche 6,5 0 3909400000 Resine fenoliche 6,5 0 3909500000 Poliuretani 6,5 0 3910001000 Per la fabbricazione di semiconduttori 6,5 0 3910009010 Olio di silicone 6,5 3 3910009020 Gomma di silicone 6,5 3 3910009090 Altri 6,5 3 3911101000 Resine di petrolio 8 5 3911102000 Resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche 8 0 3911103000 Politerpeni 8 0 3911901000 Polisolfuri 6,5 0 3911902000 Polisolfoni 6,5 3 3911903000 Resina furanica 6,5 0 3911909000 Altri 6,5 3 3912110000 Non plastificati 5 0 3912120000 Plastificati 5 0 3912200000 Nitrati di cellulosa (compresi i collodi) 6,5 3 3912311000 Carbossimetil- cellulosa sodica 6,5 3 3912319000 Altri 6,5 0 3912391000 Metilcellulosa 6,5 3 3912399000 Altri 6,5 0 3912901000 Cellulosa rigenerata 6,5 0 3912909000 Altri 6,5 0 3913101000 Alginato di sodio 6,5 0 3913102000 Alginato di glicole propilenico 6,5 0 3913109000 Altri 6,5 0 3913901000 Proteine indurite 6,5 0 3913902010 Gomma clorurata 6,5 3 3913902020 Gomma cloridrata 6,5 0 3913902030 Gomma ossidata 6,5 0 3913902040 Gomma ciclizzata 6,5 0 3913902090 Altri 6,5 0 3913909010 Destrano 8 0 3913909090 Altri 6,5 5 3914001000 Cationici 6,5 0 3914009000 Altri 6,5 0 3915100000 Di polimeri di etilene 6,5 0 3915200000 Di polimeri di stirene 6,5 0 3915300000 Di polimeri di cloruro di vinile 6,5 0 3915901000 Di polimeri di propilene 6,5 0 3915902000 Di polimeri acrilici 6,5 0 3915903000 Di poliacetali 6,5 0 3915904000 Di policarbonati 6,5 0 3915905000 Di poliammidi 6,5 0 3915909000 Altri 6,5 0 3916100000 Di polimeri di etilene 6,5 0 3916200000 Di polimeri di cloruro di vinile 6,5 5 3916901000 Di polimeri di stirene 6,5 0 3916902000 Di polimeri di propilene 6,5 0 3916903000 Di polimeri acrilici 6,5 0 3916904000 Di poliammidi 6,5 0 3916909000 Altri 6,5 3 3917101000 Di proteine indurite 6,5 3 3917102000 Di materie plastiche cellulosiche 6,5 3 3917210000 Di polimeri di etilene 6,5 0 3917220000 Di polimeri di propilene 6,5 3 3917230000 Di polimeri di cloruro di vinile 6,5 0 3917291000 Di polimeri di stirene 6,5 0 3917292000 Di poliammidi 6,5 0 3917299000 Altri 6,5 3 3917311000 Di polimeri di etilene 6,5 0 3917312000 Di polimeri di cloruro di vinile 6,5 0 3917319000 Altri 6,5 0 3917321000 Di polimeri di etilene 6,5 0 3917322000 Di polimeri di cloruro di vinile 6,5 0 3917329000 Altri 6,5 0 3917331000 Di polimeri di etilene 8 0 3917332000 Di polimeri di cloruro di vinile 8 0 3917339000 Altri 8 0 3917391000 Di polimeri di etilene 6,5 0 3917392000 Di polimeri di cloruro di vinile 6,5 0 3917399000 Altri 6,5 0 3917400000 Accessori 8 3 3918101000 Di cloruro di polivinile 6,5 5 3918102000 Di copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile 6,5 3 3918109000 Altri 6,5 5 3918900000 Di altre materie plastiche 6,5 0 3919100000 In rotoli di larghezza non superiore a 20 cm 6,5 0 3919900000 Altri 6,5 0 3920100000 Di polimeri di etilene 6,5 3 3920200000 Di polimeri di propilene 6,5 0 3920300000 Di polimeri di stirene 6,5 0 3920430000 Contenenti in peso 6% o piu' di plastificanti 6,5 0 3920490000 Altri 6,5 0 3920510000 Di poli(metacrilato di metile) 6,5 0 3920590000 Altri 6,5 5 3920610000 Di policarbonati 6,5 5 3920620000 Di poli(etilene tereftalato) 6,5 0 3920630000 Di poliesteri non saturi 6,5 0 3920690000 Di altri poliesteri 6,5 0 3920710000 Di cellulosa rigenerata 6,5 0 3920730000 Di acetato di cellulosa 6,5 0 3920791000 Di fibra vulcanizzata 6,5 0 3920799000 Altri 6,5 0 3920910000 Di poli(butirrale di vinile) 6,5 0 3920920000 Di poliammidi 6,5 0 3920930000 Di resine amminiche 6,5 0 3920940000 Di resine fenoliche 6,5 0 3920991000 Per i veicoli aerei 6,5 0 3920999010 Fogli di poliimmide per la fabbricazione di schede di circuiti stampati con la funzione di leadframe 4 0 3920999090 Altri 6,5 0 3921110000 Di polimeri di stirene 6,5 0 3921120000 Di polimeri di cloruro di vinile 6,5 0 3921130000 Di poliuretani 6,5 5 3921140000 Di cellulosa rigenerata 6,5 0 3921191010 Separatore, per la fabbricazione di pile secondarie 4 0 3921191090 Altri 6,5 0 3921192010 Separatore, per la fabbricazione di pile secondarie 4 0 3921192090 Altri 6,5 0 3921193010 Di polimetil- metacrilato 6,5 0 3921193090 Altri 6,5 0 3921194010 Di policarbonati 6,5 0 3921194020 Di polietilene tereftalato 6,5 0 3921194030 Di poliesteri non saturi 6,5 0 3921194090 Altri 6,5 0 3921195010 Di fibra vulcanizzata 6,5 0 3921195020 Di acetato di cellulosa 6,5 0 3921195090 Altri 6,5 0 3921199010 Di polivinilbutirrale 6,5 0 3921199020 Di poliammidi 6,5 0 3921199030 Di resine amminiche 6,5 0 3921199040 Di resine fenoliche 6,5 0 3921199090 Altri 6,5 0 3921901000 Di polimeri di etilene 6,5 0 3921902000 Di polimeri di propilene 6,5 0 3921903000 Di polimeri di stirene 6,5 0 3921904010 Rigidi 6,5 0 3921904020 Flessibili 6,5 0 3921905010 Di polimetil- metacrilato 6,5 0 3921905090 Altri 6,5 0 3921906010 Di policarbonati 6,5 0 3921906020 Di polietilene tereftalato 6,5 0 3921906030 Di poliesteri non saturi 6,5 0 3921906090 Altri 6,5 0 3921907010 Di cellulosa rigenerata 6,5 0 3921907020 Di fibra vulcanizzata 6,5 0 3921907030 Di acetato di cellulosa 6,5 0 3921907090 Altri 6,5 0 3921909010 Di polivinilbutirrale 6,5 0 3921909020 Di poliammidi 6,5 0 3921909030 Di resine amminiche 6,5 0 3921909040 Di resine fenoliche 6,5 0 3921909050 Di poliuretani 6,5 0 3921909090 Altri 6,5 0 3922101000 Vasche da bagno e docce 8 0 3922102000 Lavabi 8 0 3922103000 Lavandini 8 0 3922200000 Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti 8 0 3922901000 Bide' 8 0 3922909000 Altri 8 0 3923100000 Scatole, casse, casellari e oggetti simili 8 0 3923210000 Di polimeri di etilene 8 0 3923290000 Di altre materie plastiche 8 0 3923300000 Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili 8 0 3923400000 Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili 6,5 3 3923500000 Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura 8 5 3923900000 Altri 8 3 3924100000 Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina 8 0 3924901000 Portasapone e scatole portasapone 8 0 3924902000 Tovaglie e altri articoli simili 8 0 3924909000 Altri 8 0 3925100000 Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacita' superiore a 300 litri 8 0 3925200000 Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie 8 0 3925300000 Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti 8 0 3925900000 Altri 8 3 3926101000 Astucci per matite e gomme per cancellare 8 0 3926102000 Raccoglitori e album 8 0 3926109000 Altri 8 0 3926200000 Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguanti e muffole) 8 0 3926300000 Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili 8 0 3926400000 Statuette ed altri oggetti da ornamento 8 0 3926901000 Parti destinate a macchine, apparecchi e congegni meccanici 8 3 3926902000 Ventagli e ventole a mano; relativi telai e manici e loro parti 8 0 3926903000 Etichette e cartellini 8 0 3926904000 Nastri adesivi con portanastro 8 0 3926905000 Cornici per quadri, fotografie, specchi e articoli simili 8 0 3926909000 Altri 8 3 4001100000 Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato 0 0 4001211000 RSS (Rubber Smoked Sheet) 1X 0 0 4001212000 RSS 1 0 0 4001213000 RSS 2 0 0 4001214000 RSS 3 0 0 4001215000 RSS 4 0 0 4001216000 RSS 5 0 0 4001220000 Gomme tecnicamente specificate (TSNR) 0 0 4001290000 Altri 0 0 4001301000 Chicle 2 0 4001309000 Altri 2 0 4002110000 Lattice 8 0 4002190000 Altre 8 5 4002201000 Lattice 8 0 4002209000 Altri 8 5 4002311000 Lattice 5 0 4002319000 Altri 5 0 4002391000 Lattice 5 0 4002399010 Di gomma cloro- isobutene-isoprene (CIIR) 5 0 4002399020 Di gomma bromo isobutene-isoprene (BIIR) 5 0 4002410000 Lattice 8 0 4002490000 Altri 8 0 4002510000 Lattice 8 3 4002590000 Altri 8 5 4002601000 Lattice 8 0 4002609000 Altri 8 0 4002701000 Lattice 8 5 4002709000 Altri 8 7 4002801000 Lattice 8 0 4002809000 Altri 8 0 4002910000 Lattice 8 0 4002991000 Di gomma nitrilica carbossilata (XNBR) 8 0 4002992000 Di gomma acrilonitrile- isoprene (NIR) 8 0 4002993000 Tioplasti (TM) 8 0 4002999000 Altri 8 0 4003000000 Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri 8 0 4004000000 Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli 3 0 4005101000 Lastre, fogli e nastri 8 0 4005109000 Altri 8 3 4005200000 Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005.10 8 0 4005910000 Lastre, fogli e nastri 8 0 4005991000 Lattice di gomma mescolata 8 0 4005999000 Altre 8 3 4006100000 Profilati per la ricostruzione di coperture 8 0 4006901000 Bacchette in gomma 8 0 4006902000 Tubi di gomma 8 0 4006903000 Profilati di gomma 8 0 4006904000 Dischi, anelli e rondelle di gomma 8 0 4006905000 Fili di gomma 8 0 4006909000 Altri 8 0 4007001000 Fili di gomma 8 0 4007002000 Corde di gomma 8 0 4008111000 Combinati con tessuto che serve da supporto 8 3 4008119000 Altri 8 3 4008191000 Combinati con tessuto che serve da supporto 8 0 4008199000 Altri 8 3 4008211000 Combinati con tessuto che serve da supporto 8 0 4008219000 Altri 8 0 4008291000 Combinati con tessuto che serve da supporto 8 3 4008299000 Altri 8 5 4009110000 Senza accessori 8 0 4009120000 Con accessori 8 0 4009210000 Senza accessori 8 5 4009220000 Con accessori 8 3 4009310000 Senza accessori 8 0 4009320000 Con accessori 8 0 4009410000 Senza accessori 8 0 4009420000 Con accessori 8 5 4010110000 Rinforzati soltanto di metallo 8 0 4010120000 Rinforzati soltanto di materie tessili 8 0 4010191000 Rinforzati soltanto con materie plastiche 8 3 4010199000 Altri 8 0 4010310000 Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm 8 0 4010320000 Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm 8 0 4010330000 Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm 8 0 4010340000 Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm 8 0 4010350000 Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm 8 0 4010360000 Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm 8 0 4010390000 Altre 8 5 4011101000 A carcassa radiale 8 0 4011102000 A carcassa diagonale 8 0 4011109000 Altri 8 0 4011201010 Da utilizzare con cerchioni di diametro inferiore a 49,53 cm 8 0 4011201090 Altri 8 0 4011202010 Da utilizzare con cerchioni di diametro inferiore a 49,53 cm 8 0 4011202090 Altri 8 0 4011209000 Altri 8 0 4011300000 Dei tipi utilizzati per veicoli aerei 5 0 4011400000 Dei tipi utilizzati per motocicli 8 0 4011500000 Dei tipi utilizzati per biciclette 8 0 4011610000 Dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali 8 0 4011620000 Dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm 8 3 4011630000 Dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm 8 0 4011690000 Altri 8 0 4011920000 Dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali 8 0 4011930000 Dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm 8 0 4011940000 Dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm 8 0 4011990000 Altri 8 0 4012110000 Dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "break" e le auto da corsa) 8 0 4012120000 Dei tipi utilizzati per autobus o autocarri 8 0 4012130000 Dei tipi utilizzati per veicoli aerei 5 0 4012190000 Altri 8 0 4012201000 Dei tipi utilizzati per veicoli aerei 5 0 4012209010 Dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "break" e le auto da corsa) 8 0 4012209020 Dei tipi utilizzati per autobus o autocarri 8 0 4012209090 Altri 8 0 4012901010 Gomme piene 5 0 4012901020 Gomme semipiene 5 0 4012901030 Battistrada per pneumatici 5 0 4012901040 Protettori ("flaps") 5 0 4012909010 Gomme piene 8 0 4012909020 Gomme semipiene 8 0 4012909030 Battistrada per pneumatici 8 0 4012909040 Protettori ("flaps") 8 0 4012909090 Altri 8 0 4013101000 Dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "break" e le auto da corsa) 8 0 4013102000 Dei tipi utilizzati per autobus o autocarri 8 0 4013200000 Dei tipi utilizzati per biciclette 8 0 4013901000 Dei tipi utilizzati per veicoli aerei 5 0 4013909010 Dei tipi utilizzati per motocicli o scooter 8 0 4013909020 Dei tipi utilizzati per i veicoli industriali o le macchine agricole 8 0 4013909090 Altri 8 0 4014100000 Preservativi 8 0 4014901000 Tettarelle 8 0 4014909000 Altri 8 0 4015110000 Per chirurgia 8 0 4015190000 Altri 8 0 4015901000 Indumenti protettivi per sommozzatori 8 0 4015902000 Indumenti protettivi per radiologi 8 0 4015909000 Altri 8 0 4016100000 Di gomma alveolare 8 0 4016910000 Rivestimenti e tappeti da pavimento 8 3 4016920000 Gomme per cancellare 8 0 4016930000 Giunti 8 3 4016940000 Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni 8 0 4016951000 Materassi pneumatici 8 0 4016952000 Guanciali 8 0 4016953000 Cuscini 8 0 4016959000 Altri 8 3 4016991010 Parti di aerostati, dirigibili, macchine volanti, alianti, cervi volanti e rotochutes 0 0 4016991090 Altri 8 3 4016992000 Elastici 8 0 4016993000 Tappi e guarnizioni per bottiglie 8 3 4016999000 Altri 8 3 4017001000 Gomma indurita 8 0 4017002000 Articoli di gomma indurita 8 0 4101201000 Cuoio e pelli, non conciati 1 0 4101202000 Cuoio e pelli che hanno subito un'operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile 5 0 4101501011 Pelli di vacca 1 0 4101501012 Pelli di bovetto 1 0 4101501013 Pelli di torello (civetto) 1 10 4101501014 Pelli di toro 1 0 4101501019 Altri 1 0 4101501021 Pelli di vacca 1 0 4101501022 Pelli di bovetto 1 0 4101501023 Pelli di torello (civetto) 1 0 4101501024 Pelli di toro 1 0 4101501029 Altri 1 0 4101501090 Altri 1 0 4101502000 Cuoio e pelli che hanno subito un'operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile 5 0 4101901011 Di pelli di vitello 1 0 4101901019 Altri 1 0 4101901091 Di pelli di vitello 1 0 4101901099 Altri 1 0 4101902000 Cuoio e pelli che hanno subito un'operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile 5 0 4102100000 Con il vello 1 0 4102211000 Cuoio e pelli, non conciati 1 0 4102212000 Cuoio e pelli che hanno subito un'operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile 5 0 4102291000 Cuoio e pelli, non conciati 1 0 4102292000 Cuoio e pelli che hanno subito un'operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile 5 0 4103201010 Di serpente 1 0 4103201020 Di lucertola 1 0 4103201030 Di coccodrillo 1 0 4103201090 Altri 1 0 4103202000 Cuoio e pelli che hanno subito un'operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile 5 0 4103301000 Cuoio e pelli, non conciati 1 0 4103302000 Cuoio e pelli che hanno subito un'operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile 5 0 4103901010 Di anguilla 1 0 4103901020 Di canguro 1 0 4103901030 Di cammello e dromedario 1 0 4103901090 Altri 1 0 4103902010 Di cammello e dromedario 3 0 4103902090 Altri 5 0 4104110000 Pieno fiore, non spaccati; lato fiore 5 0 4104190000 Altri 5 0 4104410000 Pieno fiore, non spaccati; lato fiore 5 0 4104490000 Altri 5 0 4105100000 Allo stato umido (compresi i wet-blue) 5 0 4105300000 Allo stato secco (in crosta) 5 0 4106210000 Allo stato umido (compresi i wet-blue) 5 0 4106220000 Allo stato secco (in crosta) 5 0 4106310000 Allo stato umido (compresi i wet-blue) 5 0 4106320000 Allo stato secco (in crosta) 5 0 4106400000 Di rettili 5 0 4106910000 Allo stato umido (compresi i wet-blue) 5 0 4106920000 Allo stato secco (in crosta) 5 0 4107110000 Pieno fiore, non spaccati 5 0 4107120000 Lato fiore 5 0 4107190000 Altri 5 0 4107910000 Pieno fiore, non spaccati 5 0 4107920000 Lato fiore 5 0 4107990000 Altri 5 0 4112000000 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 41.14 5 0 4113100000 Di caprini 5 0 4113200000 Di suini 5 0 4113300000 Di rettili 5 0 4113900000 Altri 5 0 4114100000 Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato) 5 0 4114201000 Cuoio e pelli verniciati 5 0 4114202000 Cuoio e pelli laccati 5 0 4114203000 Cuoi e pelli metallizzati 5 0 4115100000 Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati 8 0 4115200000 Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio 3 0 4201001000 Di pelle di rettile 8 0 4201009010 Selle e sottoselle 8 3 4201009020 Tirelle 8 0 4201009030 Guinzagli 8 0 4201009040 Museruole 8 0 4201009090 Altri 8 0 4202111010 Di serpente 8 0 4202111020 Di lucertola 8 0 4202111030 Di coccodrillo 8 0 4202111040 Di anguilla 8 0 4202111050 Di canguro 8 0 4202111090 Altri 8 3 4202112000 Di cuoio o pelli ricostituiti 8 3 4202113000 Di cuoio o pelli verniciati 8 0 4202121010 Di policloruro di vinile 8 0 4202121020 Di poliuretano 8 0 4202121090 Altri 8 0 4202122000 Di materie tessili 8 3 4202191000 Di cartone 8 3 4202199000 Altri 8 3 4202211010 Di serpente 8 3 4202211020 Di lucertola 8 3 4202211030 Di coccodrillo 8 3 4202211040 Di anguilla 8 0 4202211050 Di canguro 8 0 4202211090 Altri 8 0 4202212000 Di cuoio o pelli ricostituiti 8 0 4202213000 Di cuoio o pelli verniciati 8 0 4202221010 Di policloruro di vinile 8 3 4202221020 Di poliuretano 8 0 4202221090 Altri 8 3 4202222000 Di materie tessili 8 0 4202291000 Di cartone 8 0 4202299000 Altri 8 3 4202311010 Di serpente 8 3 4202311020 Di lucertola 8 3 4202311030 Di coccodrillo 8 3 4202311040 Di anguilla 8 0 4202311050 Di canguro 8 0 4202311090 Altri 8 3 4202312000 Di cuoio o pelli ricostituiti 8 0 4202313000 Di cuoio o pelli verniciati 8 0 4202321010 Di policloruro di vinile 8 3 4202321020 Di poliuretano 8 0 4202321090 Altri 8 3 4202322000 Di materie tessili 8 3 4202391000 Di cartone 8 0 4202399000 Altri 8 3 4202911010 Di serpente 8 0 4202911020 Di lucertola 8 0 4202911030 Di coccodrillo 8 0 4202911040 Di anguilla 8 0 4202911050 Di canguro 8 0 4202911090 Altri 8 0 4202912000 Di cuoio o pelli ricostituiti 8 0 4202913000 Di cuoio o pelli verniciati 8 0 4202921010 Di policloruro di vinile 8 0 4202921020 Di poliuretano 8 0 4202921090 Altri 8 0 4202922000 Di materie tessili 8 0 4202991000 Di cartone 8 0 4202999000 Altri 8 0 4203101010 Cappotti 13 0 4203101020 Giacche e pullover 13 0 4203101050 Canottiere (magliette) 13 0 4203101060 Pantaloni 13 0 4203101070 Gonne 13 0 4203101080 Tute (salopette) 13 0 4203101090 Altri 13 0 4203102010 Cappotti 13 0 4203102020 Giacche e pullover 13 0 4203102050 Canottiere (magliette) 13 0 4203102060 Pantaloni 13 0 4203102070 Gonne 13 0
Allegato 2A
4203102080 Tute (salopette) 13 0 4203102090 Altri 13 0 4203103010 Cappotti 13 0 4203103020 Giacche e pullover 13 0 4203103050 Canottiere (magliette) 13 0 4203103060 Pantaloni 13 0 4203103070 Gonne 13 0 4203103080 Tute (salopette) 13 0 4203103090 Altri 13 0 4203109010 Cappotti 13 0 4203109020 Giacche e pullover 13 0 4203109050 Canottiere (magliette) 13 0 4203109060 Pantaloni 13 0 4203109070 Gonne 13 0 4203109080 Tute (salopette) 13 0 4203109090 Altri 13 0 4203211000 Guanti da baseball 13 0 4203212000 Guanti da golf 13 0 4203213000 Guanti da sci 13 0 4203214000 Guanti da motociclista 13 0 4203215000 Guanti da battitore 13 0 4203216000 Guanti da tennis 13 0 4203217000 Guanti da hockey sul ghiaccio 13 0 4203219000 Altri 13 0 4203291000 Guanti da lavoro 13 0 4203292000 Guanti da passeggio 13 0 4203293000 Guanti da guida 13 0 4203299000 Altri 13 3 4203301010 Di serpente 13 0 4203301020 Di lucertola 13 3 4203301030 Di coccodrillo 13 3 4203301040 Di anguilla 13 0 4203301090 Altri 13 3 4203309000 Altri 13 3 4203400000 Altri accessori di abbigliamento 13 3 4205001110 Cinghie 8 -Di trasporto 3 -Di trasmissione motore 0 -Altri 3 4205001190 Altri 8 - Tacchetti 0 - Altri 3 4205001900 Altri lavori di cuoio o di pelli 8 0 4205002110 Cinghie 8 -Di trasporto 3 -Di trasmissione motore 0 -Altri 3 4205002190 Altri 8 - Tacchetti 0 - Altri 3 4205002900 Altri lavori di cuoio o di pelli ricostituiti 8 0 4206001000 Catgut 8 0 4206009000 Altri 8 0 4301100000 Di visone, intere, anche senza teste, code o zampe 3 0 4301300000 Di agnello detto "astrakan", "breitschwanz"", "caracul", "persiano" o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe 3 0 4301600000 Di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe 3 0 4301801000 Di cincilla' 3 0 4301802000 Di opossum 3 0 4301803000 Di procione 3 0 4301804000 Di coyote 3 0 4301805000 Di coniglio o di lepre 3 0 4301806000 Di topo muschiato 3 0 4301809000 Altre 3 0 4301900000 Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria 3 0 4302110000 Di visone 5 0 4302191000 Di castoro 5 0 4302192000 Di topo muschiato 5 0 4302193000 Di volpe 5 0 4302195000 Di cincilla' 5 0 4302196000 Di opossum 5 0 4302197000 Di procione 5 0 4302198000 Di coyote 5 0 4302199010 Di ovini 5 0 4302199020 Di agnello detto "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet 5 0 4302199090 Altre 5 0 4302201000 Di visone 5 0 4302202000 Di coniglio o di lepre 5 0 4302203000 Di castoro 5 0 4302204000 Di topo muschiato 5 0 4302205000 Di volpe 5 0 4302207000 Di cincilla' 5 0 4302209010 Di opossum 5 0 4302209020 Di procione 5 0 4302209030 Di coyote 5 0 4302209090 Altre 5 0 4302300000 Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti 5 0 4303101100 Di visone 16 0 4303101200 Di coniglio o di lepre 16 0 4303101300 Di agnello 16 0 4303101400 Di castoro 16 0 4303101500 Di topo muschiato 16 0 4303101600 Di volpe 16 0 4303101800 Di cincilla' 16 0 4303101910 Di opossum 16 0 4303101920 Di procione 16 0 4303101930 Di coyote 16 0 4303101990 Altri 16 0 4303102100 Di visone 16 0 4303102200 Di coniglio o di lepre 16 0 4303102300 Di agnello 16 0 4303102400 Di castoro 16 0 4303102500 Di topo muschiato 16 0 4303102600 Di volpe 16 0 4303102800 Di cincilla' 16 0 4303102910 Di opossum 16 0 4303102920 Di procione 16 0 4303102930 Di coyote 16 0 4303102990 Altri 16 0 4303900000 Altri 16 0 4304001000 Pellicce artificiali 8 0 4304002000 Oggetti di pellicce artificiali 8 0 4401100000 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili 2 0 4401210000 Di conifere 2 0 4401221000 Per la fabbricazione di pasta di cellulosa 0 0 4401229000 Altro 2 0 4401300000 Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili 2 3 4402101000 Carbone di legna agglomerato 2 3 4402109000 Altri 2 3 4402901000 Carbone di legna agglomerato 2 3 4402909000 Altro 2 3 4403101000 Legni tropicali 0 0 4403102000 Non di conifere 0 0 4403109000 Di conifere 0 0 4403201000 Cedro 0 0 4403202010 Abete di Douglas 0 0 4403202020 Tsuga 0 0 4403203000 Pino rosso 0 0 4403204000 Abete bianco 0 0 4403205000 Larice 0 0 4403207000 Abete rosso 0 0 4403208000 Pino radiata 0 0 4403209000 Altri 0 0 4403410000 Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau 0 0 4403491000 White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti e Alan 0 0 4403492010 Teak 0 0 4403492020 Keruing 0 0 4403492030 Kapur 0 0 4403492040 Jelutong 0 0 4403492090 Altri 0 0 4403493000 Okoume', Obeche', Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makore' e Iroko 0 0 4403494000 Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibetou, Limba e Azobe' 0 0 4403495000 Mahogany e Balsa 0 0 4403499000 Altri 0 0 4403910000 Di quercia (Quercus spp.) 0 0 4403920000 Di faggio (Fagus spp.) 0 0 4403991010 Palissandro 0 0 4403991020 Ebano 0 0 4403991040 Frassino 0 0 4403991050 Noce 0 0 4403991090 Altri 0 0 4403992000 Lignum vitae 0 0 4403993010 Pioppo tremulo 0 0 4403993020 Pioppo 0 0 4403993030 Acero 0 0 4403993040 Olmo 0 0 4403993050 Betulla 0 0 4403993060 Tiglio 0 0 4403994000 Paulownia 0 0 4403999011 Malas (Homalium foetidum) 0 0 4403999012 Taun (Pometia pinnata) 0 0 4403999019 Altri 0 0 4403999090 Altri 0 0 4404102000 Bastoni in legno 5 5 4404109000 Altri 5 5 4404202000 Bastoni in legno 5 5 4404209000 Altri 5 5 4405000000 Lana (paglia) di legno; farina di legno 5 5 4406100000 Non impregnate 5 5 4406900000 Altre 5 5 4407101000 Cedro 5 3 4407102000 Pino dell'Oregon 5 3 4407103000 Pino rosso 5 5 4407104000 Abete bianco 5 3 4407105000 Larice 5 3 4407107000 Abete rosso 5 5 4407108000 Pino radiata 5 3 4407109000 Altri 5 3 4407210000 Mahogany (Swietenia spp.) 5 5 4407220000 Virola, Imbuia e Balsa 5 5 4407250000 Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau 5 5 4407260000 White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti e Alan 5 5 4407270000 Sapelli 5 5 4407280000 Iroko 5 5 4407291000 Keruing, Ramin, Kapur, Jongkong, Merbau, Jelutong e Kempas 5 5 4407292000 Teak 5 5 4407293000 Okoume', Obeche', Sipo, Acajou d'Afrique, Makore', Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibetou, Limba e Azobe' 5 5 4407299000 Altri 5 5 4407910000 Di quercia (Quercus spp.) 5 3 4407920000 Di faggio (Fagus spp.) 5 5 4407930000 Di acero (Acer spp.) 5 3 4407940000 Di ciliegio (Prunus spp.) 5 3 4407950000 Di frassino (Fraxinus spp.) 5 3 4407991010 Palissandro 5 3 4407991020 Ebano 5 5 4407991040 Noce 5 3 4407991090 Altri 5 5 4407992000 Lignum vitae 5 3 4407993010 Pioppo tremulo 5 3 4407993020 Pioppo 5 3 4407993040 Olmo 5 5 4407993050 Betulla 5 3 4407993060 Tiglio 5 3 4407994000 Paulownia 5 3 4407999010 Legni tropicali, non richiamati in precedenza 5 3 4407999090 Altri 5 3 4408106000 Da impiallacciatura, ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, o per altro legno simile stratificato 8 5 4408109100 Per la fabbricazione di compensati 3 5 4408109200 Impiallacciati con motivi simmetrici 3 5 4408109910 Cedro 5 5 4408109920 Pino dell'Oregon 5 5 4408109930 Pino rosso 5 5 4408109940 Abete bianco 5 5 4408109950 Larice 5 5 4408109960 Abete rosso 5 5 4408109970 Pino radiata 5 5 4408109990 Altri 5 5 4408313000 Da impiallacciatura, ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, o per altro legno simile stratificato 8 5 4408319011 Per la fabbricazione di compensati 3 5 4408319012 Impiallacciati con motivi simmetrici 3 5 4408319019 Altri 5 5 4408319021 Per la fabbricazione di compensati 3 5 4408319022 Impiallacciati con motivi simmetrici 3 5 4408319029 Altri 5 5 4408396000 Da impiallacciatura, ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, o per altro legno simile stratificato 8 5 4408399011 Per la fabbricazione di compensati 3 5 4408399012 Impiallacciati con motivi simmetrici 3 5 4408399019 Altri 5 5 4408399021 Per la fabbricazione di compensati 3 5 4408399022 Impiallacciati con motivi simmetrici 3 5 4408399029 Altri 5 5 4408399031 Per la fabbricazione di compensati 3 5 4408399032 Impiallacciati con motivi simmetrici 3 5 4408399039 Altri 5 5 4408399041 Per la fabbricazione di compensati 3 5 4408399042 Impiallacciati con motivi simmetrici 3 5 4408399049 Altri 5 5 4408399051 Per la fabbricazione di compensati 3 5 4408399052 Impiallacciati con motivi simmetrici 3 5 4408399059 Altri 5 5 4408399091 Per la fabbricazione di compensati 3 5 4408399092 Impiallacciati con motivi simmetrici 3 5 4408399099 Altri 5 5 4408901000 Da impiallacciatura, ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, o per altro legno simile stratificato 8 5 4408909150 Per la fabbricazione di compensati 3 5 4408909160 Impiallacciati con motivi simmetrici 3 5 4408909191 Palissandro 5 5 4408909192 Ebano 5 5 4408909193 Frassino 5 5 4408909194 Noce 5 5 4408909199 Altri 5 5 4408909210 Per la fabbricazione di compensati 3 5 4408909220 Impiallacciati con motivi simmetrici 3 5 4408909290 Altri 5 5 4408909370 Per la fabbricazione di compensati 3 5 4408909380 Impiallacciati con motivi simmetrici 3 5 4408909391 Pioppo tremulo 5 5 4408909392 Pioppo 5 5 4408909393 Acero 5 5 4408909394 Olmo 5 5 4408909395 Betulla 5 5 4408909396 Tiglio 5 5 4408909410 Per la fabbricazione di compensati 3 5 4408909420 Impiallacciati con motivi simmetrici 3 5 4408909490 Altri 5 5 4408909912 Per la fabbricazione di compensati 3 5 4408909913 Impiallacciati con motivi simmetrici 3 5 4408909914 Baboen 5 5 4408909919 Altri 5 5 4408909991 Per la fabbricazione di compensati 3 5 4408909992 Impiallacciati con motivi simmetrici 3 5 4408909999 Altri 5 5 4409100000 Di conifere 8 5 4409210000 Di bambu' 8 5 4409290000 Altri 8 5 4410111000 Greggi o semplicemente levigati 8 7 4410112000 Rivestiti in superficie con carta impregnata di melamina 8 7 4410113000 Rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica 8 5 4410119000 Altri 8 5 4410121000 Greggi o semplicemente levigati 8 7 4410129000 Altri 8 5 4410191010 Greggi o semplicemente levigati 8 7 4410191090 Altri 8 5 4410199010 Greggi o semplicemente levigati 8 7 4410199020 Rivestiti in superficie con carta impregnata di melamina 8 7 4410199030 Rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica 8 5 4410199090 Altri 8 5 4410900000 Altri 8 5 4411121000 Non lavorati meccanicamente ne' ricoperti in superficie 8 7 4411122000 Lavorati meccanicamente o ricoperti in superficie 8 -Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,8 g/cm³, escluse le tavole per pavimenti 7 -Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,5 g/cm³, ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm³, escluse le tavole per pavimenti 7 -Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,35 g/cm³, ma inferiore o uguale a 0,5 g/cm³, escluse le tavole per pavimenti 5 4411129000 Altri 8 - Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,8 g/cm³ 7 -Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,5 g/cm³ ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm³ 7 -Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,35 g/cm³, ma inferiore o uguale a 0,5 g/cm³, escluse le tavole per pavimenti 5 4411131000 Non lavorati meccanicamente ne' ricoperti in superficie 8 7 4411132000 Lavorati meccanicamente o ricoperti in superficie 8 -Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,8 g/cm³, escluse le tavole per pavimenti 7 -Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,5 g/cm³, ma inferiore o uguale a 0,8g/cm³, escluse le tavole per pavimenti 7 -Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,35 g/cm³, ma inferiore o uguale a 0,5 g/cm³, escluse le tavole per pavimenti 5 4411139000 Altri 8 - Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,8 g/cm³ 7 -Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,5 g/cm³ ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm³ 7 -Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,35 g/cm³, ma inferiore o uguale a 0,5 g/cm³, escluse le tavole per pavimenti 5 4411141000 Non lavorati meccanicamente ne' ricoperti in superficie 8 7 4411142010 Pannelli per pavimenti 8 7 4411142090 Altri 8 -Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,8 g/cm³, escluse le tavole per pavimenti 7 -Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,5 g/cm³, ma inferiore o uguale a 0,8g/cm³, escluse le tavole per pavimenti 7 -Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,35 g/cm³, ma inferiore o uguale a 0,5 g/cm³, escluse le tavole per pavimenti 5 4411149000 Altri 8 - Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,8 g/cm³ 7 -Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,5 g/cm³ ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm³ 7 -Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,35 g/cm³, ma inferiore o uguale a 0,5 g/cm³, escluse le tavole per pavimenti 5 4411921000 Non lavorati meccanicamente ne' ricoperti in superficie 8 7 4411922010 Pannelli per pavimenti 8 7 4411922090 Altri 8 7 4411929000 Altri 8 7 4411931000 Non lavorati meccanicamente ne' ricoperti in superficie 8 7 4411932010 Pannelli per pavimenti 8 7 4411932090 Altri 8 7 4411939000 Altri 8 7 4411941000 Non lavorati meccanicamente ne' ricoperti in superficie 8 7 4411949000 Altri 8 5 4412101010 Di spessore inferiore a 6 mm 8 1. Costituito esclusivamente da fogli di legno, di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm a. Avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo Di spessore inferiore a 3,2 mm 7 Di spessore inferiore a 4 mm, ma uguale o superiore a 3,2 mm 7 Di spessore uguale o inferiore a 6 mm, ma uguale o superiore a 4 mm 5 b. Altro, avente almeno uno strato esterno di legno non di conifere Di spessore inferiore a 3,2 mm 7 Di spessore inferiore a 4 mm, ma uguale o superiore a 3,2 mm 5 Di spessore non superiore a 6 mm, ma uguale o superiore a 4 mm 5 c. Altro, eccetto quello avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere Di spessore inferiore a 6 mm 5 2. Altro, avente almeno uno strato esterno di legno non di conifere -Eccetto quello avente almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo e contenenti almeno un pannello di particelle Compensati 5 3. Di altro (altro) -Eccetto quello avente almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo e contenente almeno un pannello di particelle, ed avente entrambi gli strati esterni di conifere 5 4412101020 Di spessore uguale o superiore a 6 mm 8 1. Costituiti esclusivamente da fogli di legno, di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm a. Aventi almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo Di spessore inferiore a 12 mm, ma uguale o superiore a 6 mm 5 Di spessore inferiore a 15 mm, ma uguale o superiore a 12 mm 5 Di spessore uguale o superiore a 15 mm 5 b. Altri, aventi almeno uno strato esterno di legno non di conifere Di spessore inferiore a 12 mm, ma uguale o superiore a 6 mm 7 Di spessore inferiore a 15 mm, ma uguale o superiore a 12 mm 7 Di spessore uguale o superiore a 15 mm 5 c. Altri, eccetto quelli aventi entrambi gli strati esterni di legno di conifere 5 2. Altri, aventi almeno uno strato esterno di legno non di conifere Eccetto quelli aventi almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo e contenenti almeno un pannello di particelle Compensati 5 3. Di altri (altri) Eccetto quelli aventi almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo e contenenti almeno un pannello di particelle, e quelli aventi entrambi gli strati esterni di conifere 5 4412102000 Pannelli per pavimenti 8 1. Aventi almeno uno strato esterno di legno non di conifere Eccetto quelli aventi almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo e contenenti almeno un pannello di particelle 5 2. Altri Eccetto quelli aventi almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo e contenenti almeno un pannello di particelle 7 4412109010 Di spessore totale uguale o superiore a 6 mm, con ciascun foglio avente uno spessore inferiore o uguale a 6 mm 8 1. Avente almeno uno strato esterno di legno non di conifere - legno impiallacciato e legno simile stratificato - avente almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo 7 - altro, contenente almeno un pannello di particelle 7 - altro (altro) 5 2. di altro (altro) - legno impiallacciato e legno simile stratificato - avente almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo 7 -- altro, contenente almeno un pannello di particelle 5 -- altro (altro) 5 4412109090 Altro 8 1. Avente almeno uno strato esterno di legno non di conifere - legno impiallacciato e legno simile stratificato - avente almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo 7 -- altro, contenente almeno un pannello di particelle 7 -- altro (altro) 5 2. di altro (altro) - legno impiallacciato e legno simile stratificato - avente almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo 7 -- altro, contenente almeno un pannello di particelle 5 -- altro (altro) 5 4412311000 Di spessore inferiore a 3,2 mm 8 7 4412312000 Di spessore inferiore a 4 mm, ma uguale o superiore a 3,2 mm 8 7 4412313000 Di spessore inferiore a 6 mm, ma uguale o superiore a 4 mm 8 5 4412314000 Di spessore inferiore a 10 mm, ma uguale o superiore a 6 mm 11 5 4412315000 Di spessore inferiore a 12 mm, ma uguale o superiore a 10 mm 11 5 4412316000 Di spessore inferiore a 15 mm, ma uguale o superiore a 12 mm 11 5 4412317000 Di spessore uguale o superiore a 15 mm 11 5 4412321000 Di spessore inferiore a 3,2 mm 8 7 4412322000 Di spessore inferiore a 4 mm, ma uguale o superiore a 3,2 mm 8 5 4412323000 Di spessore inferiore a 6 mm, ma uguale o superiore a 4 mm 8 5 4412324000 Di spessore inferiore a 10 mm, ma uguale o superiore a 6 mm 11 7 4412325000 Di spessore inferiore a 12 mm, ma uguale o superiore a 10 mm 11 7 4412326000 Di spessore inferiore a 15 mm, ma uguale o superiore a 12 mm 11 7 4412327000 Di spessore uguale o superiore a 15 mm 11 5 4412391010 Di spessore inferiore a 6 mm 8 7 4412391090 Altro 11 7 4412399010 Di spessore inferiore a 6 mm 8 5 4412399090 Altro 11 5 4412941000 Ad anima a pannello 8 1. Avente almeno uno strato esterno di legno non di conifere a. avente almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo 7 b. altro, eccetto quello contenente almeno un pannello di particelle Compensati 5 Pannelli per pavimenti 5 Altri, legno impiallacciato e legno simile stratificato 5 2. Di altro (altro) a. avente almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo 7 b. altro, eccetto quello contenente almeno un pannello di particelle Legno compensato, avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere 7 Legno compensato (altro) 5 Pannelli per pavimenti 7 Altri (legno impiallacciato e legno simile stratificato) 5 4412942000 Ad anima listellata 8 1. Avente almeno uno strato esterno di legno non di conifere a. avente almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo 7 b. altro, eccetto quello contenente almeno un pannello di particelle Legno compensato 5 Pannelli per pavimenti 5 Altri, legno impiallacciato e legno simile stratificato 5 2. Di altri (altri) a. aventi almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo b. altri, contenenti almeno un pannello di particelle 7 -Legno compensato, avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere 7 -Legno compensato (altro) 5 -Pannelli per pavimenti 7 -Altri (legno impiallacciato e legno simile stratificato) 5 4412943000 Ad anima lamellata 8 1. Avente almeno uno strato esterno di legno non di conifere a. avente almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo 7 b. altro, eccetto quello contenente almeno un pannello di particelle Legno compensato 5 Pannelli per pavimenti 5 Altri, legno impiallacciato e legno simile stratificato 5 2. Di altri (altri) a. aventi almeno uno strato di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo 7 b. altri, eccetto quelli contenenti almeno un pannello di particelle Legno compensato, avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere 7 Legno compensato (altro) 5 Pannelli per pavimenti 7 Altri (legno impiallacciato e legno simile stratificato) 5 4412991011 Di spessore totale uguale o superiore a 6 mm, con ciascun foglio avente uno spessore inferiore o uguale a 6 mm 11 7 4412991019 Altri 8 7 4412991021 Di spessore totale uguale o superiore a 6 mm, con ciascun foglio avente uno spessore inferiore o uguale a 6 mm 11 7 4412991029 Altri 8 7 4412991031 Di spessore totale uguale o superiore a 6 mm, con ciascun foglio avente uno spessore inferiore o uguale a 6 mm 11 5 4412991039 Altri 8 5 4412991041 Pannelli per pavimenti, di spessore totale uguale o superiore a 6 mm, con ciascun foglio avente uno spessore inferiore o uguale a 6 mm 11 5 4412991042 Pannelli per pavimenti, altri 8 5 4412991043 Altri, di spessore totale uguale o superiore a 6 mm, con ciascun foglio avente uno spessore inferiore o uguale a 6 mm 11 5 4412991049 Altri 8 5 4412992010 Di spessore totale uguale o superiore a 6 mm, con ciascun foglio avente uno spessore inferiore o uguale a 6 mm 11 7 4412992090 Altri 8 7 4412993010 Di spessore totale uguale o superiore a 6 mm, con ciascun foglio avente uno spessore inferiore o uguale a 6 mm 11 5 4412993090 Altri 8 5 4412999111 Di spessore totale uguale o superiore a 6 mm, con ciascun foglio avente uno spessore inferiore o uguale a 6 mm 11 7 4412999119 Altri 8 7 4412999191 Di spessore totale uguale o superiore a 6 mm, con ciascun foglio avente uno spessore inferiore o uguale a 6 mm 11 5 4412999199 Altri 8 5 4412999211 Di spessore totale uguale o superiore a 6 mm, con ciascun foglio avente uno spessore inferiore o uguale a 6 mm 11 7 4412999219 Altri 8 7 4412999291 Di spessore totale uguale o superiore a 6 mm, con ciascun foglio avente uno spessore inferiore o uguale a 6 mm 11 5 4412999299 Altri 8 5 4413000000 Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati 8 5 4414000000 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili 8 5 4415100000 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi 8 5 4415200000 Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette 8 5 4416000000 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio 8 5 4417000000 Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno 8 5 4418100000 Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti 8 5 4418200000 Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie 8 5 4418400000 Casseforme per gettate di calcestruzzo 8 5 4418500000 Tavole di copertura ("shingles" e "shakes") 8 5 4418600000 Pali e travi 8 5 4418711000 Pannelli per parquet 8 5 4418719000 Altri 8 5 4418721000 Pannelli per parquet 8 5 4418729000 Altri 8 5 4418791000 Pannelli per parquet 8 5 4418799000 Altri 8 5 4418901000 Pannelli cellulari 8 5 4418909000 Altri 8 5 4419001000 Coppette 8 5 4419002010 Di bambu' 8 5 4419002090 Altri 8 5 4419009000 Altri 8 5 4420101000 Statuette 8 5 4420109000 Altri 8 5 4420901000 Legno intarsiato e legno incrostato 8 5 4420902010 Cofanetti, scrigni o astucci per sigarette 8 5 4420902020 Cofanetti, scrigni o astucci per gioielli 8 5 4420902030 Altri oggetti di arredamento, che non rientrano nel capitolo 94 8 5 4420902090 Altri 8 5 4420909010 Cofanetti, scrigni o astucci per sigarette e per gioielli 8 5 4420909020 Altri oggetti di arredamento, che non rientrano nel capitolo 94 8 5 4420909090 Altri 8 5 4421100000 Grucce per indumenti 8 5 4421901010 Rocchetti, bobine e spole 8 5 4421901090 Altri 8 5 4421902000 Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature 8 5 4421903000 Stuzzicadenti 8 5 4421904000 Blocchetti di legno per pavimentazioni 8 5 4421905000 Ventagli e ventole a mano; relativi telai e manici e loro parti 8 5 4421909000 Altri 8 5 4501100000 Sughero naturale greggio o semplicemente preparato 8 3 4501900000 Altri 8 3 4502000000 Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli) 8 3 4503100000 Turaccioli 8 3 4503900000 Altri 8 3 4504100000 Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi 8 3 4504900000 Altri 8 3 4601211000 Stuoie e impagliature 8 0 4601212000 Graticci 8 0 4601221000 Stuoie e impagliature 8 0 4601222000 Graticci 8 0 4601291000 Stuoie e impagliature 8 0 4601292000 Graticci 8 0 4601921000 Eunjukbaljang (di larghezza inferiore a 35 cm) 8 0 4601929000 Altri 8 0 4601930000 Di canne d'India 8 0 4601941000 Eunjukbaljang (di larghezza inferiore a 35 cm) 8 0 4601949000 Altri 8 0 4601991000 Manufatti piatti, in materiale da intreccio con materia plastica 8 0 4601999000 Altri 8 0 4602111000 Panieri 8 5 4602112000 Vassoi, piatti e vasellame e altri oggetti simili per il servizio da tavola o da cucina 8 5 4602119000 Altri 8 5 4602120000 Di canne d'India 8 5 4602191000 Manufatti di giunchi 8 0 4602199000 Altri 8 5 4602900000 Altri 8 0 4701001000 Gregge 0 0 4701002000 Semimbianchite o imbianchite 0 0 4702000000 Paste chimiche di legno, per dissoluzione 0 0 4703110000 Di conifere 0 0 4703190000 Non di conifere 0 0 4703211000 Semimbianchite 0 0 4703212000 Imbianchite 0 0 4703291000 Semimbianchite 0 0 4703292000 Imbianchite 0 0 4704110000 Di conifere 0 0 4704190000 Non di conifere 0 0 4704210000 Di conifere 0 0 4704290000 Non di conifere 0 0 4705000000 Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico 0 0 4706100000 Paste di linters di cotone 0 0 4706200000 Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) 0 0 4706301000 Meccaniche 0 0 4706302000 Chimiche 0 0 4706303000 Semichimiche 0 0 4706911000 Gregge 0 0 4706912000 Semimbianchite o imbianchite 0 0 4706921000 Gregge 0 0 4706922000 Semimbianchite o imbianchite 0 0 4706931000 Gregge 0 0 4706932000 Semimbianchite o imbianchite 0 0 4707100000 Carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati 0 0 4707200000 Altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta 0 0 4707300000 Carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili) 0 0 4707900000 Altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati 0 0 4801000000 Carta da giornale, in rotoli o in fogli 0 0 4802100000 Carta e cartone fabbricati a mano 0 0 4802200000 Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricita' 0 0 4802400000 Carta da supporto per carta da parati 0 0 4802541010 Carta e cartone a piu' strati, con imbianchimento di ogni strato 0 0 4802541090 Altri 0 0 4802549010 Carta e cartone a piu' strati, con imbianchimento di ogni strato 0 0 4802549090 Altri 0 0 4802551010 Carta e cartone a piu' strati, con imbianchimento di ogni strato 0 0 4802551090 Altri 0 0 4802559010 Carta e cartone a piu' strati, con imbianchimento di ogni strato 0 0 4802559090 Altri 0 0 4802561010 Carta e cartone a piu' strati, con imbianchimento di ogni strato 0 0 4802561090 Altri 0 0 4802569010 Carta e cartone a piu' strati, con imbianchimento di ogni strato 0 0 4802569090 Altri 0 0 4802571010 Carta e cartone a piu' strati, con imbianchimento di ogni strato 0 0 4802571090 Altri 0 0 4802579010 Carta e cartone a piu' strati, con imbianchimento di ogni strato 0 0 4802579090 Altri 0 0 4802581010 Carta e cartone a piu' strati, con imbianchimento di ogni strato 0 0 4802581090 Altri 0 0 4802582010 Carta e cartone a piu' strati, con imbianchimento di ogni strato 0 0 4802582090 Altri 0 0 4802589010 Carta e cartone a piu' strati, con imbianchimento di ogni strato 0 0 4802589090 Altri 0 0 4802611010 Carta e cartone a piu' strati, con imbianchimento di ogni strato 0 0 4802611090 Altri 0 0 4802619010 Carta e cartone a piu' strati, con imbianchimento di ogni strato 0 0 4802619090 Altri 0 0 4802621010 Carta e cartone a piu' strati, con imbianchimento di ogni strato 0 0 4802621090 Altri 0 0 4802629010 Carta e cartone a piu' strati, con imbianchimento di ogni strato 0 0 4802629090 Altri 0 0 4802691010 Carta e cartone a piu' strati, con imbianchimento di ogni strato 0 0 4802691090 Altri 0 0 4802699010 Carta e cartone a piu' strati, con imbianchimento di ogni strato 0 0 4802699090 Altri 0 0 4803001000 Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per uso domestico, igienico o da toletta 0 0 4803002000 Ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa 0 0 4803009000 Altri 0 0 4804110000 Greggi 0 0 4804190000 Altri 0 0 4804210000 Greggi 0 0 4804290000 Altri 0 0 4804311000 Carta e cartone isolanti per uso elettrico 0 0 4804312000 Carta e cartone per condensatori 0 0 4804313000 Carta e cartone da imballaggio 0 0 4804319000 Altri 0 0 4804391000 Carta e cartone isolanti per uso elettrico 0 0 4804392000 Carta e cartone per condensatori 0 0 4804393000 Carta e cartone da imballaggio 0 0 4804399000 Altri 0 0 4804411010 Di peso inferiore a 200 g/m² 0 0 4804411090 Altri 0 0 4804419010 Di peso inferiore a 200 g/m² 0 0 4804419090 Altri 0 0 4804421000 Di peso inferiore a 200 g/m² 0 0 4804429000 Altri 0 0 4804491000 Di peso inferiore a 200 g/m² 0 0 4804499000 Altri 0 0 4804510000 Greggi 0 0 4804520000 Con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui piu' di 95%, in peso, della massa fibrosa totale e' costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico 0 0 4804590000 Altri 0 0 4805110000 Carta di pasta semichimica da ondulare detta "fluting" 0 0 4805120000 Carta paglia da ondulare 0 0 4805190000 Altri 0 0 4805241000 Carta e cartone a piu' strati, con imbianchimento di ogni strato 0 0 4805249000 Altri 0 0 4805251000 Carta e cartone a piu' strati, con imbianchimento di ogni strato 0 0 4805259000 Altri 0 0 4805300000 Carta da imballaggio al solfito 0 0 4805400000 Carta da filtro e cartone da filtro 0 0 4805500000 Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi 0 0 4805911000 Carta e cartone a piu' strati, con imbianchimento di ogni strato 0 0 4805919010 Carta e cartone per condensatori 0 0 4805919090 Altri 0 0 4805921000 Carta e cartone a piu' strati, con imbianchimento di ogni strato 0 0 4805929000 Altri 0 0 4805931000 Carta e cartone a piu' strati, con imbianchimento di ogni strato 0 0 4805939000 Altri 0 0 4806100000 Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale) 0 0 4806200000 Carta impermeabile ai grassi (greaseproof) 0 0 4806300000 Carta da lucido 0 0 4806401000 Carta detta "cristallo" 0 0 4806409000 Altri 0 0 4807000000 Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati ne' spalmati alla superficie ne' impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli 0 0 4808100000 Carta e cartone ondulati, anche perforati 0 0 4808200000 Carta Kraft per sacchi di grande capacita', increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata 0 0 4808300000 Altra carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata 0 0 4808900000 Altri 0 0 4809201000 A uno strato 0 0 4809202000 A piu' strati 0 0 4809901000 Carta detta "transfert" 0 0 4809902000 Carta termosensibile da registrazione 0 0 4809903000 Carta per le arti grafiche 0 0 4809904000 Carta carbone e carta simile 0 0 4809909000 Altra 0 0 4810131000 Carta e cartone da stampa o da scrittura 0 0 4810139000 Altri 0 0 4810141000 Carta e cartone da stampa o da scrittura 0 0 4810149000 Altri 0 0 4810191000 Carta e cartone da stampa o da scrittura 0 0 4810199000 Altri 0 0 4810220000 Carta patinata leggera detta "L.W.C." 0 0 4810290000 Altri 0 0 4810310000 Con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui piu' del 95%, in peso, della massa fibrosa totale e' costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150g per m² 0 0 4810320000 Con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui piu' del 95%, in peso, della massa fibrosa totale e' costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m² 0 0 4810390000 Altri 0 0 4810920000 A piu' strati 0 0 4810991000 Carta per matrici 0 0 4810992000 Carta da filtro 0 0 4810999000 Altri 0 0 4811101000 Carta catramata per tetti 0 0 4811109000 Altri 0 0 4811410000 Autoadesivi 0 0 4811490000 Altri 0 0 4811511000 Di peso superiore a 150 g/m² ma non superiore a 265 g/m² 0 0 4811519011 Copripavimento su supporto di carta o di cartone 0 0 4811519019 Altri 0 0 4811519090 Altri 0 0 4811590000 Altri 0 0 4811600000 Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo 0 0
Allegato 2A
4811901010 Rigati, lineati o quadrettati 0 0 4811901090 Altri 0 0 4811902010 Ovatta di cellulosa 0 0 4811902090 Altri 0 0 4812000000 Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta 0 0 4813100000 In blocchetti o in tubetti 0 0 4813200000 In rotoli di larghezza non superiore a 5 cm 0 0 4813900000 Altri 0 0 4814100000 Carta detta "Ingrain" 0 0 4814201000 Carta da parati 0 0 4814202000 Lincrusta 0 0 4814209000 Altri 0 0 4814901010 Di fibra di kudzu (kohemp) 0 0 4814901090 Altri 0 0 4814909000 Altri 0 0 4816201000 A uno strato 0 0 4816202000 A piu' strati 0 0 4816901000 Carta detta "transfert" 0 0 4816902000 Carta termosensibile da registrazione 0 0 4816903000 Carta per le arti grafiche 0 0 4816904000 Carta carbone e carta simile 0 0 4816905000 Matrici per duplicatori 0 0 4816909000 Altra 0 0 4817100000 Buste 0 0 4817200000 Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza 0 0 4817300000 Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza 0 0 4818100000 Carta igienica 0 0 4818200000 Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani 0 0 4818300000 Tovaglie e tovaglioli da tavola 0 0 4818401000 Pannolini per bambini piccoli (bebes) 0 0 4818409000 Altri 0 0 4818500000 Indumenti ed accessori di abbigliamento 0 0 4818900000 Altri 0 0 4819100000 Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato 0 0 4819200000 Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato 0 0 4819300000 Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o piu' 0 0 4819400000 Altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci 0 0 4819501000 Adatti per il confezionamento di liquidi 0 0 4819509000 Altri 0 0 4819600000 Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili 0 0 4820100000 Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili 0 0 4820200000 Quaderni 0 0 4820300000 Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti 0 0 4820400000 Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati 0 0 4820500000 Album per campioni o per collezioni 0 0 4820900000 Altri 0 0 4821100000 Stampate 0 0 4821900000 Altre 0 0 4822100000 Dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili 0 0 4822900000 Altri 0 0 4823200000 Carta da filtro e cartone da filtro 0 0 4823400000 Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi 0 0 4823610000 Di bambu' 0 0 4823690000 Altri 0 0 4823700000 Articoli foggiati a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta 0 0 4823901010 Schede perforate 0 0 4823901090 Altri 0 0 4823902000 Carta isolante per uso elettrico 0 0 4823903011 Copripavimento su supporto di carta o di cartone 0 0 4823903019 Altri 0 0 4823903021 Copripavimento su supporto di carta o di cartone 0 0 4823903029 Altri 0 0 4823903090 Altri 0 0 4823905000 Carta perforata per meccanismi Jacquard 0 0 4823909011 Copripavimento su supporto di carta o di cartone 0 0 4823909019 Altri 0 0 4823909090 Altri 0 0 4901101000 Stampati in coreano 0 0 4901109000 Altri 0 0 4901911000 Stampati in coreano 0 0 4901919000 Altri 0 0 4901991000 Stampati in coreano 0 0 4901999000 Altri 0 0 4902101010 Giornali 0 0 4902101090 Altri 0 0 4902109000 Altri 0 0 4902901010 Pubblicazioni periodiche 0 0 4902901090 Altri 0 0 4902909010 Pubblicazioni periodiche 0 0 4902909090 Altri 0 0 4903000000 Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini 0 0 4904000000 Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata 0 0 4905100000 Globi 0 0 4905911000 Lavori catrografici 0 0 4905919000 Altri 0 0 4905990000 Altri 0 0 4906001000 Piani 0 0 4906002000 Disegni 0 0 4906009000 Altri 0 0 4907001000 Francobolli non obliterati 0 0 4907002000 Lettere di vettura aerea 0 0 4907009000 Altri 0 0 4908100000 Transfer (decalcomanie) vetrificabili 3,3 0 4908901000 Transfer (decalcomanie) per pavimentazioni cushion floor 3,3 0 4908909000 Altri 3,3 0 4909000000 Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni 4 0 4910001000 Di carta o cartone 4,7 0 4910009000 Altre 4,7 0 4911100000 Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili 0 0 4911911000 Piani e disegni a stampa 0 0 4911919000 Altri 0 0 4911990000 Altri 0 0 5001000000 Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura Il valore piu' elevato tra 51% e 5 276 won/kg 0 5002001010 Aventi un titolo non superiore a 20 decitex 3 0 5002001020 Aventi un titolo superiore a 20 decitex, ma non superiore a 25,56 decitex Il valore piu' elevato tra 51,7% e 17 215 won/kg 0 5002001030 Aventi un titolo superiore a 25,56 decitex, ma non superiore a 28,89 decitex Il valore piu' elevato tra 51,7% e 17 215 won/kg 0 5002001040 Aventi un titolo superiore a 28,89 decitex, ma non superiore a 36,67 decitex Il valore piu' elevato tra 51,7% e 17 215 won/kg 0 5002001050 Aventi un titolo superiore a 36,67 decitex Il valore piu' elevato tra 51,7% e 17 215 won/kg 0 5002002000 Doppione 3 0 5002009000 Altri 8 0 5003001100 Cascami di bozzoli 2 0 5003001200 Bavella 2 0 5003001300 Bozzoli non atti alla trattura (bisu) 2 0 5003001400 Strusa (frison) 2 0 5003001900 Altri 2 0 5003009100 Pegine 2 0 5003009200 Roccadino (bourrette) 2 0 5003009900 Altri 2 0 5004000000 Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto 8 0 5005001000 Filati a mano 8 0 5005002000 Filati di cascami di seta 8 0 5005003000 Filati di roccadino (bourrette) 8 0 5006001000 Filati di seta 8 0 5006002000 Filati a mano 8 0 5006003000 Filati di cascami di seta 8 0 5006004000 Filati di roccadino (bourrette) 8 0 5006005000 Pelo di Messina (crine di Firenze) 8 0 5007100000 Tessuti di roccadino (bourrette) 13 0 5007201000 Tessuti di seta, greggi 13 0 5007202010 Shibori 13 0 5007202020 Raso 13 0 5007202030 Crespo di Cina ("crêpe de Chine") 13 0 5007202090 Altri 13 0 5007209000 Altri 13 0 5007901000 Tessuti di seta, greggi 13 0 5007902000 Tessuti di seta, misti con filato di acetato 13 0 5007903000 Tessuti di seta, misti con altre fibre sintetiche o artificiali 13 0 5007904000 Tessuti di seta, misti con lana 13 0 5007909000 Altri 13 0 5101110000 Lane di tosatura 0 0 5101190000 Altre 0 0 5101210000 Lane di tosatura 0 0 5101290000 Altre 0 0 5101300000 Carbonizzate 0 0 5102110000 Di capra del Cachemir 0 0 5102190000 Altri 0 0 5102200000 Peli grossolani 0 0 5103100000 Pettinacce di lana o di peli fini 0 0 5103200000 Altri cascami di lana o di peli fini 0 0 5103300000 Cascami di peli grossolani 0 0 5104000000 Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani 0 0 5105100000 Lana cardata 0 0 5105210000 "Lana pettinata alla rinfusa" 0 0 5105291000 Nastri (tops) di pura lana 0 0 5105292000 Nastri (tops) di misto lana 0 0 5105293000 Roving 0 0 5105299000 Altri 0 0 5105310000 Di capra del Cachemir 0 0 5105390000 Altri 0 0 5105400000 Peli grossolani, cardati o pettinati 0 0 5106101000 Di pura lana 8 0 5106109000 Altri 8 0 5106201000 Misti con fibre di poliestere 8 0 5106202000 Misti con fibre poliammidiche 8 0 5106203000 Misti con fibre acriliche 8 0 5106204000 Misti con altre fibre sintetiche 8 0 5106209000 Altri 8 0 5107101000 Di pura lana 8 7 5107102000 Misti con fibre sintetiche 8 0 5107109000 Misti con altre fibre 8 0 5107201000 Misti con fibre di poliestere 8 0 5107202000 Misti con fibre poliammidiche 8 0 5107203000 Misti con fibre acriliche 8 0 5107204000 Misti con altre fibre sintetiche 8 0 5107209000 Misti con altre fibre 8 0 5108100000 Cardati 8 0 5108200000 Pettinati 8 0 5109101000 Filato di lana 8 0 5109109000 Filati di peli fini 8 0 5109901000 Filati di lana 8 0 5109909000 Filati di peli fini 8 0 5110000000 Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto 8 0 5111111000 Di lana 13 0 5111112000 Di peli fini di animali 13 0 5111191000 Di lana 13 0 5111192000 Di peli fini di animali 13 0 5111200000 Altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali 13 0 5111300000 Altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue 13 0 5111900000 Altri 13 0 5112111000 Di lana 13 7 5112112000 Di peli fini di animali 13 0 5112191000 Di lana 13 7 5112192000 Di peli fini di animali 13 7 5112200000 Altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali 13 0 5112300000 Altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue 13 0 5112900000 Altri 13 7 5113000000 Tessuti di peli grossolani o di crine 13 0 5201001000 Cotone non sgranato 0 0 5201009010 Lunghezza delle fibre inferiore a 23,2 mm 0 0 5201009020 Lunghezza delle fibre uguale o superiore a 23,2 mm, ma inferiore a 25,4 mm 0 0 5201009030 Lunghezza delle fibre uguale o superiore a 25,4 mm, ma inferiore a 28,5 mm 0 0 5201009050 Lunghezza delle fibre uguale o superiore a 28,5 mm, ma inferiore a 34,9 mm 0 0 5201009060 Lunghezza delle fibre uguale o superiore a 34,9 mm 0 0 5202100000 Cascami di filati 0 0 5202910000 Sfilacciati 0 0 5202990000 Altri 0 0 5203000000 Cotone, cardato o pettinato 0 0 5204110000 Contenenti almeno 85%, in peso, di cotone 8 0 5204190000 Altri 8 0 5204200000 Condizionati per la vendita al minuto 8 0 5205111000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5205119000 Altri 8 0 5205121010 Aventi un titolo non superiore a 370,37 decitex, ma non inferiore a 232,56 decitex (uguale o superiore a 27 Nm ma non superiore a 43 Nm), esclusi i filati "open-end" 4 0 5205121090 Altri 8 0 5205129000 Altri 8 0 5205131000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5205139000 Altri 8 0 5205141000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5205149000 Altri 8 0 5205151000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5205159000 Altri 8 0 5205211000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5205219000 Altri 8 0 5205221000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5205229000 Altri 8 0 5205231000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5205239000 Altri 8 0 5205241000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5205249000 Altri 8 0 5205261000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5205269000 Altri 8 0 5205271000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5205279000 Altri 8 0 5205281000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5205289000 Altri 8 0 5205311000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5205319000 Altri 8 0 5205321010 Aventi un titolo non superiore a 370,37 decitex, ma non inferiore a 232,56 decitex (uguale o superiore a 27 Nm ma non superiore a 43 Nm), esclusi i filati "open-end" 4 0 5205321090 Altri 8 0 5205329000 Altri 8 0 5205331000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5205339000 Altri 8 0 5205341000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5205349000 Altri 8 0 5205351000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5205359000 Altri 8 0 5205411000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5205419000 Altri 8 0 5205421000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5205429000 Altri 8 0 5205431000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5205439000 Altri 8 0 5205441000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5205449000 Altri 8 0 5205461000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5205469000 Altri 8 0 5205471000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5205479000 Altri 8 0 5205481000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5205489000 Altri 8 0 5206111000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5206119000 Altri 8 0 5206121000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5206129000 Altri 8 0 5206131000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5206139000 Altri 8 0 5206141000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5206149000 Altri 8 0 5206151000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5206159000 Altri 8 0 5206211000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5206219000 Altri 8 0 5206221000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5206229000 Altri 8 0 5206231000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5206239000 Altri 8 0 5206241000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5206249000 Altri 8 0 5206251000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5206259000 Altri 8 0 5206311000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5206319000 Altri 8 0 5206321000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5206329000 Altri 8 0 5206331000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5206339000 Altri 8 0 5206341000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5206349000 Altri 8 0 5206351000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5206359000 Altri 8 0 5206411000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5206419000 Altri 8 0 5206421000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5206429000 Altri 8 0 5206431000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5206439000 Altri 8 0 5206441000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5206449000 Altri 8 0 5206451000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5206459000 Altri 8 0 5207101000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5207109000 Altri 8 0 5207901000 Greggi o non mercerizzati 8 0 5207909000 Altri 8 0 5208110000 Ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m² 10 0 5208120000 Ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m² 10 0 5208130000 Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 10 0 5208190000 Altri tessuti 10 0 5208210000 Ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m² 10 0 5208220000 Ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m² 10 0 5208230000 Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 10 0 5208290000 Altri tessuti 10 0 5208310000 Ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m² 10 0 5208320000 Ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m² 10 0 5208330000 Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 10 0 5208390000 Altri tessuti 10 0 5208410000 Ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m² 10 0 5208420000 Ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m² 10 0 5208430000 Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 10 0 5208490000 Altri tessuti 10 0 5208510000 Ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m² 10 0 5208520000 Ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m² 10 0 5208591000 Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 10 0 5208599000 Altri 10 0 5209110000 Ad armatura a tela 10 0 5209120000 Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 10 0 5209190000 Altri tessuti 10 0 5209210000 Ad armatura a tela 10 0 5209220000 Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 10 0 5209290000 Altri tessuti 10 0 5209310000 Ad armatura a tela 10 0 5209320000 Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 10 0 5209390000 Altri tessuti 10 0 5209410000 Ad armatura a tela 10 0 5209420000 Tessuti detti "denim" 10 0 5209430000 Altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 10 0 5209490000 Altri tessuti 10 0 5209510000 Ad armatura a tela 10 0 5209520000 Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 10 0 5209590000 Altri tessuti 10 0 5210110000 Ad armatura a tela 10 0 5210191000 Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 10 0 5210199000 Altri 10 0 5210210000 Ad armatura a tela 10 0 5210291000 Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 10 0 5210299000 Altri 10 0 5210310000 Ad armatura a tela 10 0 5210320000 Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 10 0 5210390000 Altri tessuti 10 0 5210410000 Ad armatura a tela 10 0 5210491000 Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 10 0 5210499000 Altri 10 0 5210510000 Ad armatura a tela 10 0 5210590000 Altri tessuti 10 0 5211110000 Ad armatura a tela 10 0 5211120000 Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 10 0 5211190000 Altri tessuti 10 0 5211200000 Imbianchiti 10 0 5211310000 Ad armatura a tela 10 0 5211320000 Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 10 0 5211390000 Altri tessuti 10 0 5211410000 Ad armatura a tela 10 0 5211420000 Tessuti detti "denim" 10 0 5211430000 Altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 10 0 5211490000 Altri tessuti 10 0 5211510000 Ad armatura a tela 10 0 5211520000 Ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 10 0 5211590000 Altri tessuti 10 0 5212110000 Greggi 10 0 5212120000 Imbianchiti 10 0 5212130000 Tinti 10 0 5212140000 Di filati di diversi colori 10 0 5212150000 Stampati 10 0 5212210000 Greggi 10 0 5212220000 Imbianchiti 10 0 5212230000 Tinti 10 0 5212240000 Di filati di diversi colori 10 0 5212250000 Stampati 10 0 5301100000 Lino greggio o macerato 2 0 5301210000 Maciullato o stigliato 2 0 5301290000 Altro 2 0 5301301000 Stoppe di lino 2 0 5301302000 Cascami di lino 2 0 5302100000 Canapa greggia o macerata 2 0 5302901000 Canapa maciullata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata 2 0 5302902010 Stoppe di canapa 2 0 5302902020 Cascami di canapa 2 0 5303101000 Iuta 2 0 5303102000 Altre fibre tessili liberiane 2 0 5303901010 Iuta 2 0 5303901090 Altre fibre tessili liberiane 2 0 5303909010 Stoppe e cascami di iuta 2 0 5303909090 Stoppa e cascami di altre fibre tessili liberiane 2 0 5305001010 Greggi 2 0 5305001090 Altri 2 0 5305002010 Greggi 2 0 5305002090 Altri 2 0 5305003010 Greggi 2 0 5305003090 Altri 2 0 5305009010 Greggi 2 0 5305009090 Altri 2 0 5306101000 Di puro lino 8 0 5306102000 Di misto lino 8 0 5306201000 Di puro lino 8 0 5306202000 Di misto lino 8 0 5307101000 Di iuta 8 0 5307109000 Altri 8 0 5307201000 Di iuta 8 0 5307209000 Altri 8 0 5308100000 Filati di cocco 8 0 5308200000 Filati di canapa 8 0 5308901000 Filati di ramie' 8 0 5308909000 Altri 8 0 5309110000 Greggi o imbianchiti 2 0 5309190000 Altri 2 0 5309210000 Greggi o imbianchiti 2 0 5309290000 Altri 2 0 5310101000 Tessuti di iuta 8 0 5310109000 Altri 8 0 5310901000 Tessuti di iuta 8 0 5310909000 Altri 8 0 5311001000 Di ramie' 8 0 5311002000 Di canapa 8 0 5311003000 Di filati di carta 8 0 5311009000 Altri 8 0 5401101000 Di nylon o di altre poliammidi 8 0 5401102000 Di poliesteri 8 0 5401103000 Di polimeri acrilici 8 0 5401109000 Altri 8 0 5401201000 Di rayon viscosa 8 0 5401202000 Di acetato di cellulosa 8 0 5401209000 Altri 8 0 5402110000 Di aramidi 8 0 5402190000 Altri 8 0 5402200000 Filati ad alta tenacita' di poliesteri 8 0 5402310000 Di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiori o uguali a 50 tex 8 0 5402320000 Di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici superiori a 50 tex 8 0 5402330000 Di poliesteri 8 0 5402340000 Di polipropilene 8 0 5402390000 Altri 8 0 5402440000 Di elastomeri 8 0 5402450000 Altri, di nylon o di altre poliammidi 8 0 5402460000 Altri, di poliesteri, parzialmente orientati 8 0 5402470000 Altri, di poliesteri 8 0 5402480000 Altri, di polipropilene 8 0 5402491000 Di polimeri acrilici 8 0 5402499000 Altri 8 0 5402510000 Di nylon o di altre poliammidi 8 0 5402520000 Di poliesteri 8 0 5402591000 Di polimeri acrilici 8 0 5402599000 Altri 8 0 5402610000 Di nylon o di altre poliammidi 8 0 5402620000 Di poliesteri 8 0 5402691000 Di polimeri acrilici 8 0 5402692000 Di alcool polivinilico 8 0 5402699000 Altri 8 0 5403100000 Filati ad alta tenacita' di rayon viscosa 2 0 5403311000 Filati testurizzati 2 0 5403319000 Altri 2 0 5403321000 Filati testurizzati 2 0 5403329000 Altri 2 0 5403331000 Filati testurizzati 8 0 5403339000 Altri 8 0 5403391000 Filati testurizzati 8 0 5403399000 Altri 8 0 5403411000 Filati testurizzati 2 0 5403419000 Altri 2 0 5403421000 Filati testurizzati 8 0 5403429000 Altri 8 0 5403491000 Filati testurizzati 8 0 5403499000 Altri 8 0 5404110000 Di elastomeri 8 0 5404120000 Altri, di polipropilene 8 0 5404191000 Di nylon o di altre poliammidi 8 0 5404192000 Di poliuretano 8 0 5404193000 Di alcool polivinilico 8 0 5404199000 Altri 8 0 5404901000 Di lamelle 8 0 5404909000 Altri 8 0 5405001000 Monofilamenti 8 0 5405009000 Altri 8 0 5406001000 Filati di filamenti sintetici 8 0 5406002000 Filati di filamenti artificiali 8 0 5407101000 Di nylon o di altre poliammidi 8 0 5407102000 Di poliesteri 8 0 5407200000 Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili 8 0 5407300000 Tessuti previsti nella nota 9 della sezione XI 8 0 5407410000 Greggi o imbianchiti 8 0 5407420000 Tinti 8 0 5407430000 Di filati di diversi colori 8 0 5407440000 Stampati 8 0 5407510000 Greggi o imbianchiti 8 0 5407520000 Tinti 8 0 5407530000 Di filati di diversi colori 8 0 5407540000 Stampati 8 0 5407611000 Greggi o imbianchiti 8 0 5407612000 Tinti 8 0 5407613000 Di filati di diversi colori 8 0 5407614000 Stampati 8 0 5407691000 Greggi o imbianchiti 8 0 5407692000 Tinti 8 0 5407693000 Di filati di diversi colori 8 0 5407694000 Stampati 8 0 5407711000 Di polimeri acrilici 8 0 5407719000 Altri 8 0 5407721000 Di polimeri acrilici 8 0 5407729000 Altri 8 0 5407731000 Di polimeri acrilici 8 0 5407739000 Altri 8 0 5407741000 Di polimeri acrilici 8 0 5407749000 Altri 8 0 5407811000 Di nylon o di altre poliammidi 8 0 5407812000 Di poliesteri 8 0 5407813000 Di polimeri acrilici 8 0 5407819000 Altri 8 0 5407821000 Di nylon o di altre poliammidi 8 0 5407822000 Di poliesteri 8 0 5407823000 Di polimeri acrilici 8 0 5407829000 Altri 8 0 5407831000 Di nylon o di altre poliammidi 8 0 5407832000 Di poliesteri 8 0 5407833000 Di polimeri acrilici 8 0 5407839000 Altri 8 0 5407841000 Di nylon o di altre poliammidi 8 0 5407842000 Di poliesteri 8 0 5407843000 Di polimeri acrilici 8 0 5407849000 Altri 8 0 5407911000 Di nylon o di altre poliammidi 8 0 5407912000 Di poliesteri 8 0 5407913000 Di polimeri acrilici 8 0 5407919000 Altri 8 0 5407921000 Di nylon o di altre poliammidi 8 0 5407922000 Di poliesteri 8 0 5407923000 Di polimeri acrilici 8 0 5407929000 Altri 8 0 5407931000 Di nylon o di altre poliammidi 8 0 5407932000 Di poliesteri 8 0 5407933000 Di polimeri acrilici 8 0 5407939000 Altri 8 0 5407941000 Di nylon o di altre poliammidi 8 0 5407942000 Di poliesteri 8 0 5407943000 Di polimeri acrilici 8 0 5407949000 Altri 8 0 5408100000 Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacita' di rayon viscosa 8 0 5408210000 Greggi o imbianchiti 8 0 5408220000 Tinti 8 0 5408230000 Di filati di diversi colori 8 0 5408240000 Stampati 8 0 5408310000 Greggi o imbianchiti 8 0 5408320000 Tinti 8 0 5408330000 Di filati di diversi colori 8 0 5408340000 Stampati 8 0 5501100000 Di nylon o di altre poliammidi 8 0 5501200000 Di poliesteri 8 0 5501301000 Acrilici 8 0 5501302000 Modacrilici 8 0 5501400000 Di polipropilene 8 0 5501900000 Altri 8 0 5502001000 Di rayon viscosa 7,5 0 5502002010 Aventi un titolo inferiore a 44 000 decitex 7,5 0 5502002020 Aventi un titolo uguale o superiore a 44 000 decitex 7,5 0 5502009000 Altri 7,5 0 5503111000 A sezione trasversale particolare 8 0 5503119000 Altri 8 0 5503191000 A sezione trasversale particolare 8 0 5503199000 Altri 8 0 5503201000 A sezione trasversale particolare 8 0 5503209000 Altri 8 0 5503301010 A sezione trasversale particolare 8 0 5503301020 A sezione trasversale coniugata 8 0 5503301090 Altri 8 0 5503302010 A sezione trasversale particolare 8 0 5503302020 A sezione trasversale coniugata 8 0 5503302090 Altri 8 0 5503400000 Di polipropilene 8 0 5503900000 Altri 8 0 5504101000 A sezione trasversale particolare 2 0 5504102000 A sezione trasversale polinosica 2 0 5504109000 Altri 2 0 5504901000 Di acetato di cellulosa 8 0 5504902000 Di lyocell 4 0 5504909000 Altri 8 0 5505100000 Di fibre sintetiche 2 0 5505200000 Di fibre artificiali 2 0 5506101000 A sezione trasversale particolare 8 0 5506109000 Altri 8 0 5506201000 A sezione trasversale particolare 8 0 5506209000 Altri 8 0 5506301010 A sezione trasversale particolare 8 0 5506301020 A sezione trasversale coniugata 8 0 5506301090 Altri 8 0 5506302010 A sezione trasversale particolare 8 0 5506302020 A sezione trasversale coniugata 8 0 5506302090 Altri 8 0 5506900000 Altri 8 0 5507001010 A sezione trasversale particolare 8 0 5507001020 A sezione trasversale polinosica 8 0 5507001090 Altri 8 0 5507002000 Di acetato di cellulosa 8 0 5507009000 Altri 8 0 5508101000 Di nylon o di altre poliammidi 8 0 5508102000 Di poliesteri 8 0 5508103000 Acriliche o modacriliche 8 0 5508109000 Altri 8 0 5508201000 Di rayon viscosa 8 0 5508202000 Di acetato di cellulosa 8 0 5508209000 Altri 8 0 5509111000 Filati ad alta tenacita' 8 0 5509119000 Altri 8 0 5509121000 Filati ad alta tenacita' 8 0 5509129000 Altri 8 0 5509211000 Filati ad alta tenacita' 8 0 5509219000 Altri 8 0 5509221000 Filati ad alta tenacita' 8 0 5509229000 Altri 8 0 5509311000 Acrilici 8 0 5509312000 Modacrilici 8 0 5509321000 Acrilici 8 0 5509322000 Modacrilici 8 0 5509410000 Semplici 8 0 5509420000 Ritorti o ritorti su ritorto (câbles) 8 0 5509510000 Misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco 8 0 5509520000 Misti principalmente o unicamente con lana o peli fini 8 0 5509530000 Misti principalmente o unicamente con cotone 8 0 5509590000 Altri 8 0 5509611000 Acrilici 8 0 5509612000 Modacrilici 8 0 5509621000 Acrilici 8 0 5509622000 Modacrilici 8 0 5509691010 Acrilici 8 0 5509691020 Modacrilici 8 0 5509692010 Acrilici 8 0 5509692020 Modacrilici 8 0 5509911000 Di nylon o di altre poliammidi 8 0 5509919000 Altri 8 0 5509921000 Di nylon o di altre poliammidi 8 0 5509929000 Altri 8 0 5509990000 Altri 8 0 5510111000 Di rayon viscosa 8 0 5510112000 Di acetato di cellulosa 8 0 5510119000 Altri 8 0 5510121000 Di rayon viscosa 8 0 5510122000 Di acetato di cellulosa 8 0 5510129000 Altri 8 0 5510201000 Di rayon viscosa 8 0 5510202000 Di acetato di cellulosa 8 0 5510209000 Altri 8 0 5510301000 Di rayon viscosa 8 0 5510302000 Di acetato di cellulosa 8 0 5510309000 Altri 8 0 5510901000 Di rayon viscosa 8 0 5510902000 Di acetato di cellulosa 8 0 5510909000 Altri 8 0 5511101000 Di nylon o di altre poliammidi 8 0 5511102000 Di poliesteri 8 0 5511103000 Acriliche o modacriliche 8 0 5511109000 Altri 8 0 5511201000 Di nylon o di altre poliammidi 8 0 5511202000 Di poliesteri 8 0 5511203000 Acriliche o modacriliche 8 0 5511209000 Altri 8 0 5511301000 Di rayon viscosa 8 0 5511302000 Di acetato di cellulosa 8 0 5511309000 Altri 8 0 5512110000 Greggi o imbianchiti 10 0 5512191000 Tinti 10 0 5512192000 Di filati di diversi colori 10 0 5512193000 Stampati 10 0 5512211000 Acrilici 10 0 5512212000 Modacrilici 10 0 5512290000 Altri 10 0 5512911000 Di nylon o di altre poliammidi 10 0 5512919000 Altri 10 0 5512991000 Di nylon o di altre poliammidi 10 0 5512999000 Altri 10 0 5513110000 Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela 10 0 5513120000 Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 10 0 5513130000 Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere 10 0 5513191000 Di nylon o di altre poliammidi 10 0 5513192010 Acrilici 10 0 5513192020 Modacrilici 10 0 5513199000 Altri 10 0 5513210000 Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela 10 0 5513231000 Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 10 0 5513239000 Altri 10 0 5513291000 Di nylon o di altre poliammidi 10 0 5513292010 Acrilici 10 0 5513292020 Modacrilici 10 0 5513299000 Altri 10 0 5513310000 Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela 10 0 5513391000 Di nylon o di altre poliammidi 10 0 5513392010 Acrilici 10 0 5513392020 Modacrilici 10 0 5513399000 Altri 10 0 5513410000 Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela 10 0 5513491000 Di nylon o di altre poliammidi 10 0 5513492010 Acrilici 10 0 5513492020 Modacrilici 10 0 5513499000 Altri 10 0 5514110000 Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela 10 0 5514120000 Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 10 0 5514191000 Di nylon o di altre poliammidi 10 0 5514192010 Acrilici 10 0 5514192020 Modacrilici 10 0 5514193000 Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere 10 0 5514199000 Altri 10 0 5514210000 Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela 10 0 5514220000 Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 10 0 5514230000 Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere 10 0 5514291000 Di nylon o di altre poliammidi 10 0 5514292010 Acrilici 10 0 5514292020 Modacrilici 10 0 5514299000 Altri 10 0 5514300000 Di filati di diversi colori 10 0 5514410000 Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela 10 0 5514420000 Di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 10 0 5514430000 Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere 10 0 5514491000 Di nylon o di altre poliammidi 10 0 5514492010 Acrilici 10 0 5514492020 Modacrilici 10 0 5514499000 Altri 10 0 5515111000 Greggi o imbianchiti 10 0 5515119000 Altri 10 0 5515121000 Greggi o imbianchiti 10 0 5515129000 Altri 10 0 5515131000 Greggi o imbianchiti 10 0 5515139000 Altri 10 0 5515191000 Greggi o imbianchiti 10 0 5515199000 Altri 10 0 5515211000 Greggi o imbianchiti 10 0 5515219000 Altri 10 0 5515221000 Greggi o imbianchiti 10 0 5515229000 Altri 10 0 5515291000 Greggi o imbianchiti 10 0 5515299000 Altri 10 0 5515911000 Greggi o imbianchiti 10 0 5515919000 Altri 10 0 5515991000 Greggi o imbianchiti 10 0 5515999000 Altri 10 0 5516111000 Di rayon viscosa 10 0 5516112000 Di acetato di cellulosa 10 0 5516119000 Altri 10 0 5516121000 Di rayon viscosa 10 0 5516122000 Di acetato di cellulosa 10 0 5516129000 Altri 10 0 5516131000 Di rayon viscosa 10 0 5516132000 Di acetato di cellulosa 10 0 5516139000 Altri 10 0 5516141000 Di rayon viscosa 10 0 5516142000 Di acetato di cellulosa 10 0 5516149000 Altri 10 0 5516211000 Di rayon viscosa 10 0 5516212000 Di acetato di cellulosa 10 0 5516219000 Altri 10 0 5516221000 Di rayon viscosa 10 0 5516222000 Di acetato di cellulosa 10 0 5516229000 Altri 10 0 5516231000 Di rayon viscosa 10 0 5516232000 Di acetato di cellulosa 10 0 5516239000 Altri 10 0 5516241000 Di rayon viscosa 10 0 5516242000 Di acetato di cellulosa 10 0 5516249000 Altri 10 0 5516311000 Di rayon viscosa 10 0 5516312000 Di acetato di cellulosa 10 0 5516319000 Altri 10 0 5516321000 Di rayon viscosa 10 0 5516322000 Di acetato di cellulosa 10 0 5516329000 Altri 10 0 5516331000 Di rayon viscosa 10 0 5516332000 Di acetato di cellulosa 10 0 5516339000 Altri 10 0 5516341000 Di rayon viscosa 10 0 5516342000 Di acetato di cellulosa 10 0 5516349000 Altri 10 0 5516411000 Di rayon viscosa 10 0 5516412000 Di acetato di cellulosa 10 0 5516419000 Altri 10 0 5516421000 Di rayon viscosa 10 0 5516422000 Di acetato di cellulosa 10 0 5516429000 Altri 10 0 5516431000 Di rayon viscosa 10 0 5516432000 Di acetato di cellulosa 10 0 5516439000 Altri 10 0 5516441000 Di rayon viscosa 10 0 5516442000 Di acetato di cellulosa 10 0 5516449000 Altri 10 0 5516911000 Di rayon viscosa 10 0 5516912000 Di acetato di cellulosa 10 0 5516919000 Altri 10 0 5516921000 Di rayon viscosa 10 0 5516922000 Di acetato di cellulosa 10 0 5516929000 Altri 10 0 5516931000 Di rayon viscosa 10 0 5516932000 Di acetato di cellulosa 10 0 5516939000 Altri 10 0 5516941000 Di rayon viscosa 10 0 5516942000 Di acetato di cellulosa 10 0 5516949000 Altri 10 0 5601100000 Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bebes) ed oggetti igienici simili, di ovatta 8 0 5601210000 Di cotone 8 0 5601220000 Di materie tessili sintetiche o artificiali 8 0 5601290000 Altri 8 0 5601301000 Borre di cimatura 8 0 5601309000 Altri 8 0 5602101000 Feltri all'ago 8 0 5602102000 Prodotti cuciti con punto a maglia 8 0 5602211000 Feltri per pianoforti 8 0 5602219000 Altri 8 0
Allegato 2A
5602290000 Di altre materie tessili 8 0 5602900000 Altri 8 0 5603111000 Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati 8 0 5603119000 Altri 8 0 5603121000 Impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate 8 0 5603129000 Altre 8 0 5603131000 Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati 8 0 5603139000 Altri 8 0 5603141000 Impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate 8 0 5603149000 Altre 8 0 5603910000 Di peso non superiore a 25 g/m² 8 0 5603920000 Di peso superiore a 25 g/m², ma non superiore a 70 g/m² 8 0 5603930000 Di peso superiore a 70 g/m², ma non superiore a 150 g/m² 8 0 5603940000 Di peso superiore a 150 g/m² 8 0 5604100000 Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili 8 0 5604901000 Imitazioni di catgut, di materie tessili 8 0 5604902000 Filati ad alta tenacita' di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati 8 0 5604909000 Altri 8 0 5605000000 Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 54.04 o 54.05, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo 8 0 5606001000 Filati spiralati (vergolinati) 8 0 5606002000 Filati di ciniglia 8 0 5606003000 Filati detti "a catenella" 8 0 5606009000 Altri 8 0 5607210000 Spago per legare 10 0 5607290000 Altri 10 0 5607410000 Spago per legare 10 0 5607490000 Altri 10 0 5607500000 Di altre fibre sintetiche 10 0 5607901000 Di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 53.03 10 0 5607909000 Altri 10 0 5608111000 Di fibre sintetiche 10 0 5608119000 Altri 10 0 5608191000 Di fibre sintetiche 10 0 5608199000 Altri 10 0 5608901000 Di cotone 10 0 5608909000 Altri 10 0 5609001000 Di cotone 8 0 5609002000 Di fibre vegetali diverse dal cotone 8 0 5609003000 Di fibre sintetiche o artificiali 8 0 5609009000 Altri 8 0 5701100000 Di lana o di peli fini 10 0 5701900000 Di altre materie tessili 10 0 5702100000 Tappeti detti "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano 10 0 5702200000 Rivestimenti del suolo di cocco 10 0 5702310000 Di lana o di peli fini 10 0 5702320000 Di materie tessili sintetiche o artificiali 10 0 5702390000 Di altre materie tessili 10 0 5702410000 Di lana o di peli fini 10 0 5702420000 Di materie tessili sintetiche o artificiali 10 0 5702490000 Di altre materie tessili 10 0 5702500000 Altri, non vellutati, ne' confezionati 10 0 5702910000 Di lana o di peli fini 10 0 5702920000 Di materie tessili sintetiche o artificiali 10 0 5702990000 Di altre materie tessili 10 0 5703100000 Di lana o di peli fini 10 0 5703200000 Di nylon o di altre poliammidi 10 0 5703300000 Di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali 10 0 5703900000 Di altre materie tessili 10 0 5704100000 Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m² 10 0 5704900000 Altri 10 0 5705000000 Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati 10 0 5801101000 Velluti e felpe tessuti 13 0 5801102000 Tessuti di ciniglia 13 0 5801210000 Velluti e felpe a trama, non tagliati 13 0 5801220000 Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste 13 0 5801230000 Altri velluti e felpe a trama 13 0 5801240000 Velluti e felpe a catena, rigati 13 0 5801250000 Velluti e felpe a catena, tagliati 13 0 5801260000 Tessuti di ciniglia 13 0 5801310000 Velluti e felpe a trama, non tagliati 13 0 5801320000 Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste 13 0 5801330000 Altri velluti e felpe a trama 13 0 5801340000 Velluti e felpe a catena, rigati 13 0 5801350000 Velluti e felpe a catena, tagliati 13 0 5801360000 Tessuti di ciniglia 13 0 5801900000 Di altre materie tessili 13 0 5802110000 Greggi 8 0 5802190000 Altri 8 0 5802200000 Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili 8 0 5802300000 Superfici tessili "tufted" 8 0 5803000000 Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 58.06 8 0 5804101000 Di seta 13 0 5804102000 Di cotone 13 0 5804103000 Di fibre sintetiche o artificiali 13 0 5804109000 Altri 13 0 5804210000 Di fibre sintetiche o artificiali 13 0 5804291000 Di seta 13 0 5804292000 Di cotone 13 0 5804299000 Altri 13 0 5804300000 Pizzi a mano 13 0 5805001010 Di lana o di peli fini 8 0 5805001090 Altri 8 0 5805002000 Arazzi fatti all'ago 8 0 5806101000 Di lana o di peli fini 8 0 5806102000 Di cotone 8 0 5806103000 Di fibre sintetiche o artificiali 8 0 5806109000 Altri 8 0 5806200000 Altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5% o piu' di filati di elastomeri o di fili di gomma 8 0 5806310000 Di cotone 8 0 5806320000 Di fibre sintetiche o artificiali 8 0 5806391000 Di lana o di peli fini 8 0 5806392000 Di fibre vegetali diverse dal cotone 8 0 5806399000 Altri 8 0 5806400000 Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs) 8 0 5807101000 Etichette 8 0 5807109000 Altri 8 0 5807901000 Etichette 8 0 5807909000 Altri 8 0 5808100000 Trecce in pezza 8 0 5808901000 Manufatti di passamaneria 8 0 5808909000 Altri 8 0 5809000000 Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 56.05, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati ne' compresi altrove 8 0 5810100000 Ricami chimici o aeriennes e ricami a fondo tagliato 13 0 5810910000 Di cotone 13 0 5810920000 Di fibre sintetiche o artificiali 13 0 5810990000 Di altre materie tessili 13 0 5811001000 Di seta 8 0 5811002000 Di lana o di peli fini 8 0 5811003000 Di cotone 8 0 5811004000 Di fibre sintetiche o artificiali 8 0 5811009000 Altri 8 0 5901100000 Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili 8 0 5901901000 Tele per decalco o trasparenti per il disegno 8 0 5901902000 Tele preparate per la pittura 8 0 5901903000 Bugrane e tessuti simili rigidi 8 0 5902100000 Di nylon o di altre poliammidi 8 0 5902200000 Di poliesteri 8 0 5902900000 Altri 8 0 5903100000 Con poli(cloruro di vinile) 10 0 5903200000 Con poliuretano 10 0 5903900000 Altri 10 0 5904100000 Linoleum 8 0 5904900000 Altri 8 0 5905000000 Rivestimenti murali di materie tessili 8 0 5906100000 Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm 8 0 5906910000 A maglia 8 0 5906990000 Altri 8 0 5907001000 Tessuti spalmati o impregnati di olio o di una spalmatura a base di olio 8 0 5907002000 Tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili 8 0 5907009000 Altri 8 0 5908001000 Lucignoli 8 0 5908009000 Altri 8 0 5909000000 Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie 8 0 5910000000 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie 8 0 5911101000 Di nastro 8 0 5911109000 Altri 8 0 5911200000 Veli e tele da buratti, anche confezionati 8 0 5911310000 Di peso inferiore a 650 g/m² 8 0 5911320000 Di peso uguale o superiore a 650 g/m² 8 0 5911400000 Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli 8 0 5911900000 Altri 8 0 6001101000 Di cotone 10 0 6001102000 Di fibre sintetiche o artificiali 10 0 6001109000 Altri 10 0 6001210000 Di cotone 10 0 6001220000 Di fibre sintetiche o artificiali 10 0 6001290000 Di altre materie tessili 10 0 6001910000 Di cotone 10 0 6001920000 Di fibre sintetiche o artificiali 10 0 6001990000 Di altre materie tessili 10 0 6002400000 Contenenti, in peso, 5% o piu' di filati di elastomeri ma non fili di gomma 10 0 6002900000 Altre 10 0 6003100000 Di lana o di peli fini 10 0 6003200000 Di cotone 10 0 6003300000 Di fibre sintetiche 10 0 6003400000 Di fibre artificiali 10 0 6003900000 Altre 10 0 6004100000 Contenenti, in peso, 5% o piu' di filati di elastomeri ma non fili di gomma 10 0 6004900000 Altre 10 0 6005210000 Gregge o imbianchite 10 0 6005220000 Tinte 10 0 6005230000 Di filati di diversi colori 10 0 6005240000 Stampate 10 0 6005310000 Gregge o imbianchite 10 0 6005320000 Tinte 10 0 6005330000 Di filati di diversi colori 10 0 6005340000 Stampate 10 0 6005410000 Gregge o imbianchite 10 0 6005420000 Tinte 10 0 6005430000 Di filati di diversi colori 10 0 6005440000 Stampate 10 0 6005900000 Altre 10 0 6006100000 Di lana o di peli fini 10 0 6006210000 Gregge o imbianchite 10 0 6006220000 Tinte 10 0 6006230000 Di filati di diversi colori 10 0 6006240000 Stampate 10 0 6006310000 Gregge o imbianchite 10 0 6006320000 Tinte 10 0 6006330000 Di filati di diversi colori 10 0 6006340000 Stampate 10 0 6006410000 Gregge o imbianchite 10 0 6006420000 Tinte 10 0 6006430000 Di filati di diversi colori 10 0 6006440000 Stampate 10 0 6006900000 Altre 10 0 6101200000 Di cotone 13 0 6101301000 Di fibre sintetiche 13 0 6101302000 Di fibre artificiali 13 0 6101900000 Di altre materie tessili 13 0 6102100000 Di lana o di peli fini 13 0 6102200000 Di cotone 13 0 6102301000 Di fibre sintetiche 13 0 6102302000 Di fibre artificiali 13 0 6102900000 Di altre materie tessili 13 0 6103101000 Di lana o di peli fini 13 0 6103102000 Di fibre sintetiche 13 0 6103109000 Di altre materie tessili 13 0 6103220000 Di cotone 13 0 6103230000 Di fibre sintetiche 13 0 6103290000 Di altre materie tessili 13 0 6103310000 Di lana o di peli fini 13 0 6103320000 Di cotone 13 0 6103330000 Di fibre sintetiche 13 0 6103390000 Di altre materie tessili 13 0 6103410000 Di lana o di peli fini 13 0 6103420000 Di cotone 13 0 6103430000 Di fibre sintetiche 13 0 6103490000 Di altre materie tessili 13 0 6104130000 Di fibre sintetiche 13 0 6104191000 Di cotone 13 0 6104199000 Altri 13 0 6104220000 Di cotone 13 0 6104230000 Di fibre sintetiche 13 0 6104290000 Di altre materie tessili 13 0 6104310000 Di lana o di peli fini 13 0 6104320000 Di cotone 13 0 6104330000 Di fibre sintetiche 13 0 6104390000 Di altre materie tessili 13 0 6104410000 Di lana o di peli fini 13 0 6104420000 Di cotone 13 0 6104430000 Di fibre sintetiche 13 0 6104440000 Di fibre artificiali 13 0 6104491000 Di seta 13 0 6104499000 Altri 13 0 6104510000 Di lana o di peli fini 13 0 6104520000 Di cotone 13 0 6104530000 Di fibre sintetiche 13 0 6104590000 Di altre materie tessili 13 0 6104610000 Di lana o di peli fini 13 0 6104620000 Di cotone 13 0 6104630000 Di fibre sintetiche 13 0 6104690000 Di altre materie tessili 13 0 6105100000 Di cotone 13 0 6105201000 Di fibre sintetiche 13 0 6105202000 Di fibre artificiali 13 0 6105901000 Di seta 13 0 6105902000 Di lana o di peli fini 13 0 6105909000 Altri 13 0 6106100000 Di cotone 13 0 6106201000 Di fibre sintetiche 13 0 6106202000 Di fibre artificiali 13 0 6106901000 Di seta 13 0 6106902000 Di lana o di peli fini 13 0 6106909000 Altri 13 0 6107110000 Di cotone 13 0 6107121000 Di fibre sintetiche 13 0 6107122000 Di fibre artificiali 13 0 6107190000 Di altre materie tessili 13 0 6107210000 Di cotone 13 0 6107221000 Di fibre sintetiche 13 0 6107222000 Di fibre artificiali 13 0 6107290000 Di altre materie tessili 13 0 6107910000 Di cotone 13 0 6107991000 Di lana o di peli fini 13 0 6107999000 Altri 13 0 6108111000 Di fibre sintetiche 13 0 6108112000 Di fibre artificiali 13 0 6108191000 Di cotone 13 0 6108199000 Altri 13 0 6108210000 Di cotone 13 0 6108221000 Di fibre sintetiche 13 0 6108222000 Di fibre artificiali 13 0 6108290000 Di altre materie tessili 13 0 6108310000 Di cotone 13 0 6108321000 Di fibre sintetiche 13 0 6108322000 Di fibre artificiali 13 0 6108390000 Di altre materie tessili 13 0 6108910000 Di cotone 13 0 6108921000 Di fibre sintetiche 13 0 6108922000 Di fibre artificiali 13 0 6108991000 Di lana o di peli fini 13 0 6108999000 Altri 13 0 6109101000 T-shirt 13 0 6109109000 Altre 13 0 6109901010 T-shirt 13 0 6109901090 Altre 13 0 6109902010 T-shirt 13 0 6109902090 Altre 13 0 6109903010 T-shirt 13 0 6109903090 Altre 13 0 6109909010 T-shirt 13 0 6109909090 Altre 13 0 6110110000 Di lana 13 0 6110120000 Di capra del Cachemir 13 0 6110190000 Altri 13 0 6110200000 Di cotone 13 0 6110301000 Di fibre sintetiche 13 0 6110302000 Di fibre artificiali 13 0 6110901000 Di seta 13 0 6110909000 Altri 13 0 6111201000 Indumenti 13 0 6111202000 Accessori 13 0 6111301000 Indumenti 13 0 6111302000 Accessori 13 0 6111901000 Indumenti 13 0 6111902000 Accessori 13 0 6112110000 Di cotone 13 0 6112120000 Di fibre sintetiche 13 0 6112190000 Di altre materie tessili 13 0 6112201000 Di fibre sintetiche o artificiali 13 0 6112209000 Altre 13 0 6112310000 Di fibre sintetiche 13 0 6112390000 Di altre materie tessili 13 0 6112410000 Di fibre sintetiche 13 0 6112490000 Di altre materie tessili 13 0 6113001000 Della voce 59.03 13 0 6113002000 Della voce 59.06 13 0 6113003000 Della voce 59.07 13 0 6114200000 Di cotone 13 0 6114301000 Di fibre sintetiche 13 0 6114302000 Di fibre artificiali 13 0 6114901000 Di seta 13 0 6114909000 Altri 13 0 6115100000 Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio, le calze per varici) 13 0 6115210000 Di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex 13 0 6115220000 Di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex 13 0 6115290000 Di altre materie tessili 13 0 6115301000 Di fibre sintetiche o artificiali 13 0 6115309000 Altri 13 0 6115940000 Di lana o di peli fini 13 0 6115950000 Di cotone 13 0 6115960000 Di fibre sintetiche 13 0 6115990000 Di altre materie tessili 13 0 6116100000 Impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma 8 0 6116910000 Di lana o di peli fini 8 0 6116921000 Guanti da lavoro 8 0 6116929000 Altri 8 0 6116930000 Di fibre sintetiche 8 0 6116990000 Di altre materie tessili 8 0 6117101000 Di seta 13 0 6117102000 Di lana o di peli fini 13 0 6117103000 Di cotone 13 0 6117104000 Di fibre sintetiche o artificiali 13 0 6117109000 Altri 13 0 6117801000 Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte 13 0 6117809000 Altri 13 0 6117900000 Parti 13 0 6201110000 Di lana o di peli fini 13 0 6201120000 Di cotone 13 0 6201131000 Di fibre sintetiche 13 0 6201132000 Di fibre artificiali 13 0 6201190000 Di altre materie tessili 13 0 6201910000 Di lana o di peli fini 13 0 6201920000 Di cotone 13 0 6201931000 Di fibre sintetiche 13 0 6201932000 Di fibre artificiali 13 0 6201990000 Di altre materie tessili 13 0 6202110000 Di lana o di peli fini 13 0 6202120000 Di cotone 13 0 6202131000 Di fibre sintetiche 13 0 6202132000 Di fibre artificiali 13 0 6202190000 Di altre materie tessili 13 0 6202910000 Di lana o di peli fini 13 0 6202920000 Di cotone 13 0 6202931000 Di fibre sintetiche 13 0 6202932000 Di fibre artificiali 13 0 6202990000 Di altre materie tessili 13 0 6203110000 Di lana o di peli fini 13 0 6203120000 Di fibre sintetiche 13 0 6203190000 Di altre fibre tessili 13 0 6203220000 Di cotone 13 0 6203230000 Di fibre sintetiche 13 0 6203291000 Di lana o di peli fini 13 0 6203299000 Altri 13 0 6203310000 Di lana o di peli fini 13 0 6203320000 Di cotone 13 0 6203330000 Di fibre sintetiche 13 0 6203390000 Di altre materie tessili 13 0 6203410000 Di lana o di peli fini 13 0 6203421000 Di tessuti detti "denim", incluso il blue jeans 13 0 6203429000 Altri 13 0 6203430000 Di fibre sintetiche 13 0 6203490000 Di altre materie tessili 13 0 6204110000 Di lana o di peli fini 13 0 6204120000 Di cotone 13 0 6204130000 Di fibre sintetiche 13 0 6204191000 Di seta 13 0 6204199000 Altri 13 0 6204210000 Di lana o di peli fini 13 0 6204220000 Di cotone 13 0 6204230000 Di fibre sintetiche 13 0 6204291000 Di seta 13 0 6204299000 Altri 13 0 6204310000 Di lana o di peli fini 13 0 6204320000 Di cotone 13 0 6204330000 Di fibre sintetiche 13 0 6204391000 Di seta 13 0 6204399000 Altri 13 0 6204410000 Di lana o di peli fini 13 0 6204420000 Di cotone 13 0 6204430000 Di fibre sintetiche 13 0 6204440000 Di fibre artificiali 13 0 6204491000 Di seta 13 0 6204499000 Altri 13 0 6204510000 Di lana o di peli fini 13 0 6204520000 Di cotone 13 0 6204530000 Di fibre sintetiche 13 0 6204591000 Di seta 13 0 6204599000 Altri 13 0 6204610000 Di lana o di peli fini 13 0 6204621000 Di tessuti detti "denim", incluso il blue jeans 13 0 6204629000 Altri 13 0 6204630000 Di fibre sintetiche 13 0 6204691000 Di seta 13 0 6204699000 Altri 13 0 6205200000 Di cotone 13 0 6205301000 Di fibre sintetiche 13 0 6205302000 Di fibre artificiali 13 0 6205901000 Di seta 13 0 6205902000 Di lana o di peli fini 13 0 6205909000 Altri 13 0 6206100000 Di seta o di cascami di seta 13 0 6206200000 Di lana o di peli fini 13 0 6206300000 Di cotone 13 0 6206401000 Di fibre sintetiche 13 0 6206402000 Di fibre artificiali 13 0 6206900000 Di altre materie tessili 13 0 6207110000 Di cotone 13 0 6207191000 Di fibre sintetiche o artificiali 13 0 6207199000 Altri 13 0 6207210000 Di cotone 13 0 6207221000 Di fibre sintetiche 13 0 6207222000 Di fibre artificiali 13 0 6207290000 Di altre materie tessili 13 0 6207910000 Di cotone 13 0 6207991000 Di seta 13 0 6207992000 Di lana o di peli fini 13 0 6207993010 Di fibre sintetiche 13 0 6207993020 Di fibre artificiali 13 0 6207999000 Altri 13 0 6208111000 Di fibre sintetiche 13 0 6208112000 Di fibre artificiali 13 0 6208191000 Di seta 13 0 6208192000 Di cotone 13 0 6208199000 Altri 13 0 6208210000 Di cotone 13 0 6208221000 Di fibre sintetiche 13 0 6208222000 Di fibre artificiali 13 0 6208290000 Di altre materie tessili 13 0 6208910000 Di cotone 13 0 6208921000 Di fibre sintetiche 13 0 6208922000 Di fibre artificiali 13 0 6208991000 Di seta 13 0 6208992000 Di lana o di peli fini 13 0 6208999000 Altri 13 0 6209201000 Indumenti 13 0 6209202000 Accessori 13 0 6209301000 Indumenti 13 0 6209302000 Accessori 13 0 6209901010 Di lana o di peli fini 13 0 6209901090 Altri 13 0 6209902000 Accessori 13 0 6210101000 Con prodotti della voce 56.02 13 0 6210102000 Con prodotti della voce 56.03 13 0 6210201000 Con prodotti della voce 59.03 13 0 6210202000 Con prodotti della voce 59.06 13 0 6210203000 Con prodotti della voce 59.07 13 0 6210301000 Con prodotti della voce 59.03 13 0 6210302000 Con prodotti della voce 59.06 13 0 6210303000 Con prodotti della voce 59.07 13 0
Allegato 2A
6210401000 Con prodotti della voce 59.03 13 0 6210402000 Con prodotti della voce 59.06 13 0 6210403000 Con prodotti della voce 59.07 13 0 6210501000 Con prodotti della voce 59.03 13 0 6210502000 Con prodotti della voce 59.06 13 0 6210503000 Con prodotti della voce 59.07 13 0 6211111000 Di fibre sintetiche o artificiali 13 0 6211119000 Altri 13 0 6211121000 Di fibre sintetiche o artificiali 13 0 6211129000 Altri 13 0 6211201000 Di fibre sintetiche o artificiali 13 0 6211209000 Altri 13 0 6211321000 Divise da judo, taekwondo e per altre arti marziali orientali 13 0 6211329000 Altri 13 0 6211331000 Di fibre sintetiche 13 0 6211332000 Di fibre artificiali 13 0 6211391000 Di lana o di peli fini 13 0 6211399000 Altri 13 0 6211410000 Di lana o di peli fini 13 0 6211421000 Divise da judo, taekwondo e per altre arti marziali orientali 13 0 6211429000 Altri 13 0 6211431000 Di fibre sintetiche 13 0 6211432000 Di fibre artificiali 13 0 6211490000 Di altre materie tessili 13 0 6212101000 Di cotone 13 0 6212102000 Di fibre sintetiche o artificiali 13 0 6212109000 Altri 13 0 6212201000 Di cotone 13 0 6212202000 Di fibre sintetiche o artificiali 13 0 6212209000 Altri 13 0 6212300000 Modellatori 13 0 6212900000 Altri 13 0 6213200000 Di cotone 8 0 6213900000 Di altre materie tessili 8 0 6214100000 Di seta o di cascami di seta 8 0 6214200000 Di lana o di peli fini 8 0 6214300000 Di fibre sintetiche 8 0 6214400000 Di fibre artificiali 8 0 6214900000 Di altre materie tessili 8 0 6215100000 Di seta o di cascami di seta 8 0 6215200000 Di fibre sintetiche o artificiali 8 0 6215900000 Di altre materie tessili 8 0 6216001000 Impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma 8 0 6216009000 Altri 8 0 6217100000 Accessori 13 0 6217900000 Parti 13 0 6301100000 Coperte a riscaldamento elettrico 10 0 6301200000 Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini 10 0 6301300000 Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone 10 0 6301400000 Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche 10 0 6301900000 Altre coperte 10 0 6302101000 Di cotone 13 0 6302109000 Altra 13 0 6302210000 Di cotone 13 0 6302220000 Di fibre sintetiche o artificiali 13 0 6302290000 Di altre materie tessili 13 0 6302310000 Di cotone 13 0 6302320000 Di fibre sintetiche o artificiali 13 0 6302390000 Di altre materie tessili 13 0 6302400000 Biancheria da tavola a maglia 13 0 6302510000 Di cotone 13 0 6302530000 Di fibre sintetiche o artificiali 13 0 6302590000 Di altre materie tessili 13 0 6302600000 Biancheria da toletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone 13 0 6302910000 Di cotone 13 0 6302930000 Di fibre sintetiche o artificiali 13 0 6302990000 Di altre materie tessili 13 0 6303120000 Di fibre sintetiche 13 0 6303191000 Di cotone 13 0 6303199000 Altri 13 0 6303910000 Di cotone 13 0 6303920000 Di fibre sintetiche 13 0 6303990000 Di altre materie tessili 13 0 6304110000 A maglia 13 0 6304190000 Altri 13 0 6304910000 A maglia 13 0 6304920000 Di cotone, diversi da quelli a maglia 13 0 6304930000 Diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche 13 0 6304990000 Diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili 13 0 6305100000 Di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 53.03 8 0 6305200000 Di cotone 8 0 6305320000 Contenitori flessibili per merci alla rinfusa 8 0 6305330000 Altri, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene 8 0 6305390000 Altri 8 0 6305900000 Di altre materie tessili 8 0 6306120000 Di fibre sintetiche 13 0 6306190000 Di altre materie tessili 13 0 6306220000 Di fibre sintetiche 13 0 6306290000 Di altre materie tessili 13 0 6306300000 Vele 13 0 6306401000 Di cotone 13 0 6306409000 Di altre materie tessili 13 0 6306910000 Di cotone 13 0 6306991000 Di fibre sintetiche 13 0 6306999000 Altri 13 0 6307100000 Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie 10 0 6307200000 Cinture e giubbotti di salvataggio 10 0 6307901000 Lacci per calzature 10 0 6307902000 Coperture in tessuto 10 0 6307903000 Modelli di vestiti 10 0 6307909000 Altri 10 0 6308000000 Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto 13 0 6309000000 Oggetti da rigattiere 8 0 6310100000 Selezionati 8 0 6310900000 Altri 8 0 6401100000 Calzature con puntale protettivo di metallo 8 0 6401921000 Calzature da sci 8 0 6401929010 Di gomma 8 0 6401929090 Altri 8 0 6401991010 Di gomma 8 0 6401991090 Altre 8 0 6401999000 Altre 8 0 6402120000 Calzature da sci alpino, da sci di fondo e da snowboard 13 0 6402190000 Altri 13 0 6402200000 Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli 13 0 6402911000 Calzature di protezione contro il freddo 13 0 6402912000 Calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili 13 0 6402919000 Altre 13 0 6402991000 Sandali o calzature simili, prodotti in un solo pezzo mediante processi di stampaggio 13 0 6402992000 Calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili 13 0 6402999000 Altre 13 0 6403120000 Calzature da sci alpino, da sci di fondo e da snowboard 13 0 6403190000 Altre 13 0 6403200000 Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce 13 0 6403400000 Altre calzature, con puntale protettivo di metallo 13 0 6403511000 Calzature eleganti 13 0 6403519000 Altre 13 0 6403591000 Calzature eleganti 13 0 6403599000 Altre 13 0 6403911000 Calzature eleganti 13 0 6403912000 Scarpe da montagna 13 0 6403913000 Stivali e stivaletti con i lacci 13 0 6403914000 Calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili 13 0 HSK 2007 Designazione delle merci Ali- quota di base Cate- goria ai fini della sop- pres- sione pro- gres- siva dei dazi Misu- re di sal- va- guar- dia 6403919000 Altri 13 0 6403991000 Calzature eleganti 13 0 6403992000 Scarpe da montagna 13 0 6403993000 Stivali e stivaletti con i lacci 13 0 6403994000 Calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili 13 0 6403999000 Altre 13 0 6404110000 Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili 13 0 6404191000 Pantofole 13 0 6404199000 Altre 13 0 6404201000 Pantofole 13 0 6404209000 Altre 13 0 6405100000 Con tomaie di cuoio naturale o ricostituito 13 3 6405200000 Con tomaie di materie tessili 13 0 6405900000 Altre 13 5 6406101000 Tomaie 8 0 6406102000 Parti 8 0 6406201000 Suole esterne 8 0 6406202000 Tacchi 8 0 6406910000 Di legno 8 0 6406991000 Suole interne amovibili 8 0 6406992000 Tallonetti 8 0 6406993000 Ghette 8 0 6406994000 Gambali 8 0 6406999000 Altri 8 0 6501000000 Campane non formate, ne' cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli 8 0 6502000000 Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, ne' cerchiate ne' guarnite 8 0 6504000000 Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti 8 0 6505100000 Retine per capelli 8 0 6505901010 Di fibre sintetiche 8 0 6505901090 Di altre fibre 8 0 6505902010 Berretti per lo sport 8 0 6505902020 Berretti senza falde e visiera 8 0 6505902090 Altri 8 0 6505909000 Altri 8 0 6506100000 Copricapo di sicurezza 8 0 6506910000 Di gomma o di materia plastica 8 0 6506991000 Di cuoio o pelle 8 0 6506992000 Di metallo 8 0 6506999000 Altri 8 0 6507000000 Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo 8 0 6601100000 Ombrelloni da giardino e simili 13 0 6601910000 Con fusto o manico telescopico 13 0 6601991000 Ombrelli-bastoni 13 0 6601992000 Ombrelloni 13 0 6601999000 Altri 13 0 6602001000 Bastoni 8 0 6602002000 Bastoni-sedile 8 0 6602003000 Fruste, frustini 8 0 6602009000 Altri 8 0 6603200000 Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni 13 0 6603900000 Altri 13 0 6701000000 Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 05.05, e dai calami e dagli steli di piume, lavorati 8 0 6702100000 Di materie plastiche 8 0 6702901000 Di tessuti 8 0 6702902000 Di carta 8 0 6702909000 Altri 8 0 6703001010 Lavati, rimessi, assottigliati 8 0 6703001090 Altri 8 0 6703009000 Altri 8 0 6704110000 Parrucche complete 8 0 6704191000 Parrucche parziali 8 0 6704192000 Barbe finte 8 0 6704193000 Sopracciglia finte 8 0 6704194000 Ciglia finte 8 0 6704199000 Altri 8 0 6704201000 Parrucche complete 8 0 6704202000 Parrucche parziali 8 0 6704203000 Barbe finte 8 0 6704204000 Sopracciglia finte 8 0 6704205000 Ciglia finte 8 0 6704209000 Altri 8 0 6704900000 Di altre materie 8 0 6801000000 Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia) 8 0 6802100000 Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie piu' grande puo' essere inscritta in un quadrato il cui lato e' inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente 8 3 6802211000 Marmo 8 5 6802212000 Travertino 8 0 6802213000 Alabastro 8 0 6802230000 Granito 8 5 6802291000 Altre pietre calcaree 8 0 6802299000 Altri 8 5 6802911000 Marmo 8 5 6802912000 Travertino 8 0 6802913000 Alabastro 8 0 6802920000 Altre pietre calcaree 8 0 6802930000 Granito 8 5 6802990000 Altre pietre 8 5 6803001000 Pietra da inchiostro ("inkstone") 8 5 6803009000 Altri 8 5 6804100000 Mole per macinare o per sfibrare 8 0 6804210000 Di diamante naturale o sintetico, agglomerato 8 0 6804220000 Di altri abrasivi agglomerati o di ceramica 8 3 6804230000 Di pietre naturali 8 0 6804300000 Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano 8 0 6805100000 Applicati solamente su tessuto di materie tessili 8 0 6805200000 Applicati solamente su carta o cartone 8 0 6805300000 Applicati su altre materie 8 0 6806101000 Lana di loppa, lana di scorie 8 0 6806102000 Lana di roccia 8 3 6806103000 Fibre ceramiche 8 0 6806109000 Altri 8 0 6806201000 Vermiculite espansa 8 5 6806202000 Argille espanse 8 0 6806204000 Perlite espansa 8 0 6806209000 Altri 8 0 6806901000 Materiali ignifughi 8 0 6806909000 Altri 8 3 6807100000 In rotoli 8 0 6807900000 Altri 8 0 6808000000 Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali 8 0 6809110000 Unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone 8 0 6809190000 Altri 8 0 6809900000 Altri lavori 8 0 6810111000 Blocchi 8 0 6810112000 Mattoni 8 0 6810191000 Tegole, quadrelli o piastrelle 8 0 6810192000 Lastre 8 0 6810193000 Tegole 8 0 6810199000 Altri 8 0 6810910000 Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile 8 0 6810991000 Travi 8 0 6810992000 Pali 8 0 6810993000 Pali elettrici 8 0 6810994000 Traverse ferroviarie 8 0 6810995000 Tubazioni 8 0 6810999000 Altri 8 0 6811401010 Per tetti, soffitti, pareti o pavimenti 8 0 6811401090 Altri 8 0 6811402010 Per tetti, soffitti, pareti o pavimenti 8 0 6811402090 Altri 8 0 6811403000 Tubi, guaine ed accessori per tubazioni 8 0 6811409010 Per tetti, soffitti, pareti o pavimenti 8 0 6811409090 Altri 8 0 6811810000 Lastre ondulate 8 0 6811820000 Altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili 8 0 6811830000 Tubi, guaine ed accessori per tubazioni 8 0 6811890000 Altri lavori 8 0 6812801000 Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo 8 0 6812802000 Carta, cartoni e feltri 8 0 6812803000 Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli 8 0 6812809000 Altri 8 0 6812910000 Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo 8 0 6812920000 Carta, cartoni e feltri 8 0 6812930000 Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli 8 0 6812990000 Altri 8 0 6813201010 Per automobili 8 0 6813201090 Altri 8 0 6813202010 Per automobili 8 0 6813202090 Altri 8 0 6813209010 Per automobili 8 3 6813209090 Altri 8 3 6813810000 Guarnizioni per freni 8 0 6813891000 Guarnizioni per frizione 8 0 6813899000 Altri 8 3 6814100000 Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto 8 0 6814900000 Altri 8 0 6815101000 Lavori di grafite, per usi diversi da quelli elettrici 8 0 6815102000 Fibre di carbonio 8 0 6815109000 Altri 8 0 6815200000 Lavori di torba 8 0 6815910000 Contenenti magnesite, dolomite o cromite 8 0 6815990000 Altri 8 5 6901001000 Mattoni 8 0 6901002000 Lastre 8 0 6901003000 Piastrelle 8 0 6901009010 Piastre e pannelli 8 0 6901009090 Altri 8 0 6902100000 Contenenti, in peso, piu' di 50% di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr²O³) 8 5 6902200000 Contenenti, in peso, piu' di 50% di allumina (Al²O³), di silice (SiO²) o di una miscela o combinazione di tali prodotti 8 5 6902901000 A base di carburo di silicio o zirconio 8 0 6902909000 Altri 8 5 6903101000 Storte 8 0 6903102010 Destinati a forni per la produzione di wafer semiconduttori 3 0 6903102090 Altri 8 0 6903103000 Recipienti di reazione 8 0 6903104000 Muffole 8 0 6903105000 Tubetti 8 0 6903106000 Tappi 8 0 6903107000 Tubi e condotti 8 0 6903108000 Barre 8 0 6903109000 Altri 8 3 6903201000 Storte 8 0 6903202000 Crogioli 8 0 6903203000 Recipienti di reazione 8 0 6903204000 Muffole 8 0 6903205000 Tubetti 8 0 6903206000 Tappi 8 0 6903207000 Tubi e condotti 8 0 6903208000 Barre 8 0 6903209000 Altri 8 0 6903901000 A base di carburo di silicio o zirconio 8 0 6903909010 Storte 8 0 6903909020 Crogioli 8 0 6903909030 Recipienti di reazione 8 0 6903909040 Muffole 8 0 6903909050 Tubetti 8 0 6903909060 Tappi 8 0 6903909070 Tubi e condotti 8 0 6903909080 Barre 8 0 6903909090 Altri 8 5 6904100000 Mattoni da costruzione 8 0 6904900000 Altri 8 0 6905100000 Tegole 8 0 6905901000 Elementi di camini e condotte di fumo 8 0 6905902000 Ornamenti architettonici 8 0 6905909000 Altri 8 0 6906001000 Tubi e grondaie 8 0 6906002000 Accessori per tubazioni 8 0 6907101000 Di porcellana 8 0 6907109000 Altri 8 0 6907901000 Di porcellana 8 0 6907909000 Altri 8 0 6908101000 Di porcellana 8 0 6908109000 Altri 8 3 6908901000 Di porcellana 8 5 6908909000 Altri 8 5 6909110000 Di porcellana 8 0 6909120000 Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs 8 0 6909190000 Altri 8 0 6909900000 Altri 8 0 6910101000 Lavabi 8 0 6910102000 Vasche da bagno 8 0 6910103000 Tazze per gabinetti 8 0 6910104000 Orinatoi 8 0 6910109000 Altri 8 3 6910900000 Altri 8 3 6911101000 Servizi da te' o da caffe' 8 5 6911102000 Scodelle e piatti 8 3 6911109000 Altri 8 0 6911901000 Oggetti per uso domestico 8 0 6911902000 Articoli da toeletta 8 0 6911909000 Altri 8 0 6912001010 Servizi da te' o da caffe' 8 3 6912001020 Scodelle e piatti 8 3 6912001090 Altri 8 5 6912002000 Oggetti per uso domestico 8 0 6912003000 Articoli da toeletta 8 0 6912009000 Altri 8 0 6913101000 Statue, statuette e busti 8 0 6913109020 Vasellame ornamentale 8 0 6913109090 Altri 8 0 6913901000 Statue, statuette e busti 8 0 6913909020 Vasellame ornamentale 8 0 6913909090 Altri 8 3 6914101000 Vasi da fiori 8 0 6914109000 Altri 8 0 6914901000 Vasi da fiori 8 0 6914909000 Altri 8 0 7001001000 Massa 5 0 7001002000 Cascami e avanzi, residui 3 0 7002100000 Biglie 8 0 7002201000 Destinati alla fabbricazione di materiali di quarzo per semiconduttori 3 0 7002209000 Altri 8 0 7002311000 Destinati alla fabbricazione di materiali di quarzo per semiconduttori 3 3 7002319000 Altri 8 3 7002320000 Di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10-6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C 8 0 7002390000 Altri 8 0 7003121000 Di spessore inferiore o uguale a 2 mm 8 0 7003122000 Di spessore superiore a 2 mm, ma inferiore o uguale a 3 mm 8 0 7003123000 Di spessore superiore a 3 mm, ma inferiore o uguale a 4 mm 8 0 7003124000 Di spessore superiore a 4 mm, ma inferiore o uguale a 5 mm 8 0 7003125000 Di spessore superiore a 5 mm, ma inferiore o uguale a 6 mm 8 0 7003126000 Di spessore superiore a 6 mm, ma inferiore o uguale a 8 mm 8 0 7003127000 Di spessore superiore a di 8 mm 8 0 7003191000 Di spessore inferiore o uguale a 2 mm 8 0 7003192000 Di spessore superiore a 2 mm, ma inferiore o uguale a 3 mm 8 0 7003193000 Di spessore superiore a 3 mm, ma inferiore o uguale a 4 mm 8 0 7003194000 Di spessore superiore a 4 mm, ma inferiore o uguale a 5 mm 8 0 7003195000 Di spessore superiore a 5 mm, ma inferiore o uguale a 6 mm 8 0 7003196000 Di spessore superiore a 6 mm, ma inferiore o uguale a 8 mm 8 0 7003197000 Di spessore superiore a 8 mm 8 0 7003200000 Lastre e fogli, armati 8 0 7003300000 Profilati 8 0 7004201000 Di spessore inferiore o uguale a 2 mm 8 0 7004202000 Di spessore superiore a 2 mm, ma inferiore o uguale a 3 mm 8 0 7004203000 Di spessore superiore a 3 mm, ma inferiore o uguale a 4 mm 8 0 7004204000 Di spessore superiore a 4 mm, ma inferiore o uguale a 5 mm 8 0 7004205000 Di spessore superiore a 5 mm, ma inferiore o uguale a 6 mm 8 0 7004206000 Di spessore superiore a 6 mm, ma inferiore o uguale a 8 mm 8 0 7004207000 Di spessore superiore a 8 mm 8 0 7004901000 Di spessore inferiore o uguale a 2 mm 8 0 7004902000 Di spessore superiore a 2 mm, ma inferiore o uguale a 3 mm 8 0 7004903000 Di spessore superiore a 3 mm, ma inferiore o uguale a 4 mm 8 0 7004904000 Di spessore superiore a 4 mm, ma inferiore o uguale a 5 mm 8 0 7004905000 Di spessore superiore a 5 mm, ma inferiore o uguale a 6 mm 8 0 7004906000 Di spessore superiore a 6 mm, ma inferiore o uguale a 8 mm 8 0 7004907000 Di spessore superiore a 8 mm 8 0 7005101000 Di spessore inferiore o uguale a 2 mm 8 3 7005102000 Di spessore superiore a 2 mm, ma inferiore o uguale a 3 mm 8 0 7005103000 Di spessore superiore a 3 mm, ma inferiore o uguale a 4 mm 8 0 7005104000 Di spessore superiore a 4 mm, ma inferiore o uguale a 5 mm 8 0 7005105000 Di spessore superiore a 5 mm, ma inferiore o uguale a 6 mm 8 0 7005106000 Di spessore superiore a 6 mm, ma inferiore o uguale a 8 mm 8 0 7005107000 Di spessore superiore a 8 mm 8 0 7005211000 Di spessore inferiore o uguale a 2 mm 8 0 7005212000 Di spessore superiore a 2 mm, ma inferiore o uguale a 3 mm 8 0 7005213000 Di spessore superiore a 3 mm, ma inferiore o uguale a 4 mm 8 0 7005214000 Di spessore superiore a 4 mm, ma inferiore o uguale a 5 mm 8 0 7005215000 Di spessore superiore a 5 mm, ma inferiore o uguale a 6 mm 8 0 7005216000 Di spessore superiore a 6 mm, ma inferiore o uguale a 8 mm 8 0 7005217000 Di spessore superiore a 8 mm 8 0 7005291010 Per i dispositivi di visualizzazione al plasma 4 0 7005291020 Per le maschere vergini utilizzate nella produzione di semiconduttori o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto 3 0 7005291030 Per i dispositivi di visualizzazione a diodo organico elettroluminescente 4 0 7005291090 Altri 8 0 7005292010 Per i dispositivi di visualizzazione al plasma 4 0 7005292020 Per le maschere vergini utilizzate nella produzione di semiconduttori o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto 3 0 7005292030 Per i dispositivi di visualizzazione a diodo organico elettroluminescente 4 0 7005292090 Altri 8 0 7005293000 Di spessore superiore a 3 mm, ma inferiore o uguale a 4 mm 8 3 7005294000 Di spessore superiore a 4 mm, ma inferiore o uguale a 5 mm 8 3 7005295000 Di spessore superiore a 5 mm, ma inferiore o uguale a 6 mm 8 3 7005296000 Di spessore superiore a 6 mm, ma inferiore o uguale a 8 mm 8 0 7005297000 Di spessore superiore a 8 mm 8 0 7005300000 Vetro armato 8 0 7006001000 Per i dispositivi di visualizzazione al plasma 4 5 7006002000 Per le maschere vergini utilizzate nella produzione di semiconduttori o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto 3 5 7006003000 Per i dispositivi di visualizzazione a diodo organico elettroluminescente 4 5 7006009000 Altri 8 5 7007110000 Di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli 8 0 7007190000 Altri 8 0 7007210000 Di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli 8 0 7007290000 Altri 8 0 7008000000 Vetri isolanti a pareti multiple 8 0 7009100000 Specchi retrovisivi per veicoli 8 0 7009910000 Non incorniciati 8 0 7009920000 Incorniciati 8 0 7010100000 Ampolle 8 0 7010200000 Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura 8 0 7010900000 Altri 8 0 7011100000 Per l'illuminazione elettrica 8 0 7011201000 A colori 8 0 7011209000 Altri 8 0 7011900000 Altri 8 0 7013100000 Oggetti di vetroceramica 8 0 7013220000 Di cristallo al piombo 8 0 7013280000 Altri 8 5 7013330000 Di cristallo al piombo 8 0 7013370000 Altri 8 5 7013410000 Di cristallo al piombo 8 0 7013420000 Di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10-6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C 8 0 7013490000 Altri 8 5 7013910000 Di cristallo al piombo 8 0 7013990000 Altri 8 0 7014001000 Di fari e proiettori "sealed beam" (sigillati) 8 0 7014009010 Vetrerie per segnalazione 8 0 7014009020 Elementi di ottica di vetro 8 5 7015100000 Vetri da occhialeria medica 8 0 7015901000 Per occhiali da sole 8 0 7015902000 Vetri da orologeria e vetri analoghi 8 0 7015909000 Altri 8 0 7016100000 Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili 8 0 7016901000 Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione 8 0 7016909010 Vetri riuniti in vetrate 8 0 7016909020 Vetrate colorate 8 0 7016909090 Altri 8 0 7017100000 Di quarzo o di altra silice fusi 8 0 7017200000 Di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10-6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C 8 0 7017900000 Altri 8 0 7018101000 Perle 8 0 7018102000 Imitazioni di perle fini o coltivate 8 0 7018103000 Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini) 8 0 7018104000 Imitazioni di corallo 8 0 7018109000 Altri 8 0 7018200000 Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm 8 0 7018901000 Occhi di vetro, diversi da quelli per protesi 8 0 7018909000 Altri 8 0 7019110000 Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm 8 0 7019120000 Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) 8 0 7019190000 Altri 8 3 7019310000 Feltri (mats) 8 0 7019320000 Veli 8 0 7019390000 Altri 8 0 7019400000 Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) 8 0 7019510000 Di larghezza non superiore a 30 cm 8 3 7019520000 Di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m², aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex 8 0 7019590000 Altri 8 3 7019901000 Lana di vetro 8 3 7019909000 Altri 8 0 7020001011 Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di wafer semiconduttori 0 0 7020001012 Crogioli in quarzo per la produzione di wafer semiconduttori 3 0 7020001013 Destinati alla fabbricazione di materiali di quarzo per semiconduttori 3 0 7020001019 Altri 8 0 7020001090 Altri 8 0 7020009000 Altri 8 0 7101101000 Gregge 8 0 7101102000 Lavorate 8 0 7101210000 Gregge 8 0 7101220000 Lavorate 8 0 7102100000 Non scelti 1 0 7102210000 Greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati 1 0 7102290000 Altri 5 0 7102310000 Greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati 1 0 7102390000 Altri 5 0 7103100000 Gregge o semplicemente segate o sgrossate 1 0 7103911000 Industriali 5 0 7103919010 Rubini 5 0 7103919020 Zaffiri 5 0 7103919030 Smeraldi 5 0 7103991000 Industriali 5 0 7103999010 Opale 5 0 7103999020 Giada 5 0 7103999030 Calcedonio 5 0 7103999040 Cristallo di roccia 5 0 7103999090 Altri 5 0 7104100000 Quarzo piezoelettrico 5 0 7104201000 Diamanti 5 0 7104209000 Altri 5 0 7104901010 Diamanti 5 0 7104901020 Quarzo sintetico 5 0 7104901090 Altri 5 0 7104909010 Diamanti 5 0 7104909090 Altri 5 0 7105101000 Naturali 5 0 7105102000 Sintetici 5 0 7105901000 Di granato 5 0 7105909000 Altri 5 0 7106100000 Polveri 3 0 7106911000 Contenenti almeno il 99,99%, in peso, di argento 3 0 7106919000 Altri 3 0 7106921000 Barre, fili e profilati 3 0 7106922000 Lastre, fogli e nastri 3 0 7106923000 Fili 3 0 7106929000 Altri 3 0 7107001000 Barre, fili e profilati 3 0 7107002000 Lastre, fogli e nastri 3 0 7107003000 Fili 3 0 7107004000 Tubi e profilati cavi 3 0 7107009000 Altri 3 0 7108110000 Polveri 3 0 7108121000 Barre, lingotti e grani 3 0 7108129000 Altri 3 0 7108131010 Da utilizzare nella produzione di semiconduttori 3 0 7108131090 Altri 3 0 7108139010 Barre, fili e profilati 3 0 7108139020 Lastre, fogli e nastri 3 0 7108139090 Altri 3 0 7108200000 Per uso monetario 0 0 7109000000 Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati 3 0 7110110000 Greggio o in polvere 3 0 7110190000 Altri 3 0 7110210000 Greggio o in polvere 3 0 7110290000 Altri 3 0 7110310000 Greggio o in polvere 3 0 7110390000 Altri 3 0 7110410000 Greggi o in polvere 3 0 7110490000 Altri 3 0 7111000000 Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati 3 0 7112300000 Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di oreficeria 2 0 7112911000 Di residui 2 0 7112919000 Altri 3 0 7112921000 Di residui 2 0 7112929000 Altri 3 0 7112991000 Di residui 2 0 7112992000 Di cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche 6.5 0 7112999000 Altri 3 0 7113110000 Di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi 8 5 7113191000 Di platino 8 3 7113192000 D'oro 8 5 7113199000 Altri 8 5 7113201000 Placcati o ricoperti di platino 8 0 7113202000 Placcati o ricoperti d'oro 8 3 7113203000 Placcati o ricoperti d'argento 8 3 7113209000 Altri 8 0 7114111000 Per la tavola 8 0 7114112000 Per la toletta 8 0 7114113000 Per l'ufficio e la scrivania 8 0 7114114000 Per fumatori 8 0 7114119000 Altri 8 0 7114191000 Per la tavola 8 0 7114192000 Per la toletta 8 0 7114193000 Per l'ufficio e la scrivania 8 0 7114194000 Per fumatori 8 0 7114199000 Altri 8 0 7114201000 Per la tavola 8 0 7114202000 Per la toletta 8 0 7114203000 Per l'ufficio e la scrivania 8 0 7114204000 Per fumatori 8 0 7114209000 Altri 8 0 7115100000 Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino 8 0 7115901010 Crogioli in platino 8 0 7115901090 Altri 8 0 7115909010 D'oro, compresi i metalli placcati o ricoperti d'oro 8 0 7115909020 D'argento, compresi i metalli placcati o ricoperti d'oro 8 0 7115909090 Altri 8 0 7116101000 Di perle fini 8 0 7116102000 Di perle coltivate 8 0 7116201000 Industriali 8 0 7116209010 Per l'ornamento personale 8 0 7116209090 Altri 8 0 7117110000 Gemelli e bottoni simili 8 0 7117191000 Collane 8 0 7117192000 Braccialetti 8 0 7117193000 Orecchini 8 0 7117194000 Fermagli 8 0 7117195000 Anelli 8 0 7117196000 Catene che servono all'ornamento personale 8 0 7117199000 Altri 8 0 7117900000 Altri 8 0 7118100000 Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro 0 0 7118901000 Monete d'oro 0 0 7118902000 Monete d'argento 0 0 7118909000 Altre 0 0 7201101000 Da fusione 0 0 7201102000 Per la fabbricazione di acciaio 0 0 7201109000 Altri 0 0 7201200000 Ghise gregge non legate contenenti, in peso, piu' di 0,5% di fosforo 0 0 7201501000 Ghise gregge legate 2 0 7201502000 Ghise specolari 2 0 7202110000 Contenente, in peso, piu' di 2% di carbonio 5 0 7202190000 Altro 5 0 7202210000 Contenente, in peso, piu' di 55% di silicio 3 0 7202291000 Contenente almeno 2%, in peso, di magnesio 3 0 7202299000 Altro 3 0 7202300000 Ferro-silico-manganese 5 0 7202410000 Contenente, in peso, piu' di 4% di carbonio 3 0 7202490000 Altri 3 0 7202500000 Ferro-silico-cromo 3 0 7202600000 Ferro-nichel 3 0 7202700000 Ferro-molibdeno 3 0 7202800000 Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno 3 0 7202910000 Ferro-titanio e ferro-silico-titanio 3 0 7202920000 Ferro-vanadio 3 0 7202930000 Ferro-niobio 3 0 7202991000 Ferro-fosforo (fosfuro di ferro) contenente almeno 15%, in peso, di fosforo 3 0 7202999000 Altri 3 0 7203100000 Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro 0 0 7203900000 Altri 1 0 7204100000 Cascami e avanzi di ghisa 0 0 7204210000 Di acciaio inossidabile 0 0 7204290000 Altri 0 0 7204300000 Cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati 0 0 7204410000 Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti 0 0 7204490000 Altri 0 0 7204500000 Cascami lingottati 0 0 7205101000 Graniglia sferica 5 0 7205102000 Graniglia 5 0 7205109000 Altri 5 0 7205210000 Di acciai legati 5 0 7205290000 Altri 5 0 7206100000 Lingotti 0 0 7206900000 Altri 0 0 7207111000 Blumi 0 0 7207112000 Billette 0 0 7207121000 Slebi 0 0 7207122000 Bidoni 0 0 7207190000 Altri 0 0 7207201000 Blumi 0 0 7207202000 Billette 0 0 7207203000 Slebi 0 0 7207204000 Bidoni 0 0 7207209000 Altri 0 0 7208101000 Di spessore uguale o superiore a 4,75 mm 0 0 7208109000 Di spessore inferiore a 4,75 mm 0 0 7208251000 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa 0 0 7208259000 Altri 0 0 7208261000 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa 0 0 7208269000 Altri 0 0 7208271000 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa 0 0 7208279000 Altri 0 0 7208361000 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa 0 0 7208369000 Altri 0 0 7208371000 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa 0 0 7208379000 Altri 0 0 7208381000 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa 0 0 7208389000 Altri 0 0 7208391000 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa 0 0 7208399000 Altri 0 0 7208400000 Non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo 0 0 7208511000 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa 0 0 7208519000 Altri 0 0 7208521000 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa 0 0 7208529000 Altri 0 0 7208531000 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa 0 0 7208539000 Altri 0 0 7208541000 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa 0 0 7208549000 Altri 0 0 7208900000 Altri 0 0 7209151000 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa 0 0 7209159000 Altri 0 0 7209161000 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa 0 0 7209169000 Altri 0 0 7209171000 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa 0 0 7209179000 Altri 0 0 7209181000 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa 0 0 7209189000 Altri 0 0 7209251000 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa 0 0 7209259000 Altri 0 0 7209261000 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa 0 0 7209269000 Altri 0 0 7209271000 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa 0 0 7209279000 Altri 0 0 7209281000 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa 0 0 7209289000 Altri 0 0 7209900000 Altri 0 0 7210110000 Di spessore uguale o superiore a 0,5 mm 0 0 7210120000 Di spessore inferiore a 0,5 mm 0 0 7210200000 Piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno 0 0 7210301000 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa 0 0 7210309000 Altri 0 0 7210410000 Ondulati 0 0 7210491010 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa 0 0 7210491090 Altri 0 0 7210499010 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa 0 0 7210499090 Altri 0 0 7210500000 Rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo 0 0 7210610000 Rivestiti di leghe di alluminio-zinco 0 0 7210690000 Altri 0 0 7210700000 Dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche 0 0 7210901000 Nichelati 0 0 7210902000 Ramati 0 0 7210909000 Altri 0 0 7211130000 Laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o piu', non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo 0 0 7211141000 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa 0 0 7211149000 Altri 0 0 7211191000 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa 0 0 7211199000 Altri 0 0 7211231000 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa 0 0 7211239000 Altri 0 0 7211291000 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa 0 0 7211299000 Altri 0 0 7211901000 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa 0 0 7211909000 Altri 0 0 7212101000 Di spessore uguale o superiore a 0,5 mm 0 0 7212102000 Di spessore inferiore a 0,5 mm 0 0 7212201000 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa 0 0 7212209000 Altri 0 0 7212301010 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa 0 0 7212301090 Altri 0 0 7212309010 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa 0 0 7212309090 Altri 0 0 7212400000 Dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche 0 0 7212501000 Nichelati 0 0 7212502000 Ramati 0 0 7212509000 Altri 0 0 7212600000 Placcati 0 0 7213100000 Aventi dentellature, collarini, cavita' o rilievi ottenuti durante la laminazione 0 0 7213200000 Altri, di acciai automatici 0 0 7213911010 Contenenti, in peso, almeno 0,25% di carbonio 0 0 7213911090 Altri 0 0 7213919000 Altri 0 0 7213991010 Contenenti, in peso, almeno 0,25% di carbonio 0 0 7213991090 Altri 0 0 7213999000 Altri 0 0 7214100000 Fucinate 0 0 7214201000 Tondino per cemento armato 0 0 7214209000 Altri 0 0 7214300000 Altre, di acciai automatici 0 0 7214910000 Di sezione trasversale rettangolare 0 0 7214991000 Contenenti, in peso, meno di 0,6% di carbonio 0 0 7214999000 Altri 0 0 7215100000 Di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo 0 0 7215500000 Altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo 0 0 7215900000 Altre 0 0 7216101000 Profilati ad U 0 0 7216102000 Profilati ad I 0 0 7216103000 Profilati ad H 0 0 7216210000 Profilati a L 0 0 7216220000 Profilati a T 0 0 7216310000 Profilati ad U 0 0 7216320000 Profilati ad I 0 0 7216333000 Di altezza inferiore a 300 mm 0 0 7216334000 Di altezza uguale o superiore a 300 mm, ed inferiore o uguale a 600 mm 0 0 7216335000 Di altezza superiore a 600 mm 0 0 7216401000 Profilati a L 0 0 7216402000 Profilati a T 0 0 7216500000 Altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo 0 0 7216610000 Ottenuti da prodotti laminati piatti 0 0 7216690000 Altri 0 0 7216910000 Ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti 0 0 7216990000 Altri 0 0 7217100000 Non rivestiti, anche lucidati 0 0 7217200000 Zincati 0 0 7217301000 Ramati 0 0 7217309000 Altri 0 0 7217900000 Altri 0 0 7218101000 Lingotti 0 0 7218109000 Altri 0 0 7218911000 Slebi 0 0 7218912000 Bidoni 0 0 7218919000 Altri 0 0 7218991000 Blumi 0 0 7218992000 Billette 0 0 7218999000 Altri 0 0 7219111000 Della serie al nichel, contenenti nickel, anche con altri elementi 0 0 7219119000 Altri 0 0 7219121000 Della serie al nichel, contenenti nichel, anche con altri elementi 0 0 7219129000 Altri 0 0 7219131000 Della serie al nichel, contenenti nichel, anche con altri elementi 0 0 7219139000 Altri 0 0 7219141000 Della serie al nichel, contenenti nichel puro o con altri elementi 0 0
Allegato 2A
7219149000 Altri 0 0 7219211000 Della serie al nichel, contenenti nichel, anche con altri elementi 0 0 7219219000 Altri 0 0 7219221000 Della serie al nichel, contenenti nichel , anche con altri elementi 0 0 7219229000 Altri 0 0 7219231000 Della serie al nichel, contenenti nichel, anche con altri elementi 0 0 7219239000 Altri 0 0 7219241000 Della serie al nichel, contenenti nichel, anche con altri elementi 0 0 7219249000 Altri 0 0 7219310000 Di spessore uguale o superiore a 4,75 mm 0 0 7219321000 Della serie al nichel, contenenti nichel, anche con altri elementi 0 0 7219329000 Altri 0 0 7219331000 Della serie al nichel, contenenti nichel, anche con altri elementi 0 0 7219339000 Altri 0 0 7219341000 Della serie al nichel, contenenti nichel, anche con altri elementi 0 0 7219349000 Altri 0 0 7219351000 Della serie al nichel, contenenti nichel, anche con altri elementi 0 0 7219359000 Altri 0 0 7219900000 Altri 0 0 7220111000 Della serie al nichel, contenenti nichel, anche con altri elementi 0 0 7220119000 Altri 0 0 7220121000 Della serie al nichel, contenenti nichel, anche con altri elementi 0 0 7220129000 Altri 0 0 7220201000 Della serie al nichel, contenenti nichel, anche con altri elementi 0 0 7220209000 Altri 0 0 7220901000 Della serie al nichel, contenenti nichel, anche con altri elementi 0 0 7220909000 Altri 0 0 7221000000 Vergella o bordione di acciai inossidabili 0 0 7222110000 Di sezione circolare 0 0 7222190000 Altri 0 0 7222200000 Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo 0 0 7222300000 Altre barre 0 0 7222400000 Profilati 0 0 7223000000 Fili di acciai inossidabili 0 0 7224101000 Lingotti 0 0 7224109000 Altri 0 0 7224901000 Blumi 0 0 7224902000 Billette 0 0 7224903000 Slebi 0 0 7224904000 Bidoni 0 0 7224909000 Altri 0 0 7225110000 A grani orientati 0 0 7225190000 Altri 0 0 7225301000 Di acciai rapidi 0 0 7225309010 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa 0 0 7225309090 Altri 0 0 7225401000 Di acciai rapidi 0 0 7225409010 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 490 MPa 0 0 7225409090 Altri 0 0 7225501000 Di acciai rapidi 0 0 7225509000 Altri 0 0 7225911000 Di acciai rapidi 0 0 7225919010 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa 0 0 7225919090 Altri 0 0 7225921000 Di acciai rapidi 0 0 7225929011 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa 0 0 7225929019 Altri 0 0 7225929091 Con resistenza alla trazione uguale o superiore a 340 MPa 0 0 7225929099 Altri 0 0 7225991000 Di acciai rapidi 0 0 7225999000 Altri 0 0 7226110000 A grani orientati 0 0 7226190000 Altri 0 0 7226200000 Di acciai rapidi 0 0 7226910000 Semplicemente laminati a caldo 0 0 7226920000 Semplicemente laminati a freddo 0 0 7226991000 Fogli sottili di acciaio legato amorfo di spessore inferiore o uguale a 100 µm 0 0 7226992000 Zincati elettroliticamente 0 0 7226993000 Zincati con altri procedimenti 0 0 7226999000 Altri 0 0 7227100000 Di acciai rapidi 0 0 7227200000 Di acciai silico-manganese 0 0 7227901000 Di acciaio resistente al calore 0 0 7227909000 Altri 0 0 7228100000 Barre di acciai rapidi 0 0 7228200000 Barre di acciai silico-manganese 0 0 7228300000 Altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo 0 0 7228400000 Altre barre, semplicemente fucinate 0 0 7228500000 Altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo 0 0 7228600000 Altre barre 0 0 7228700000 Profilati 0 0 7228800000 Barre forate per la perforazione 0 0 7229200000 Di acciai silico-manganese 0 0 7229901010 Di acciai rapidi 0 0 7229901090 Altri 0 0 7229902010 Di acciai rapidi 0 0 7229902090 Altri 0 0 7229909010 Di acciai rapidi 0 0 7229909090 Altri 0 0 7301101000 Ad U 0 0 7301109000 Altri 0 0 7301201000 Profilati ad U 0 0 7301202000 Profilati ad H 0 0 7301203000 Profilati ad I 0 0 7301209000 Altri 0 0 7302101010 Trattate termicamente 0 0 7302101090 Altri 0 0 7302102010 Trattate termicamente 0 0 7302102090 Altri 0 0 7302103010 Trattate termicamente 0 0 7302103090 Altri 0 0 7302104010 Trattate termicamente 0 0 7302104090 Altre 0 0 7302300000 Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi 8 0 7302400000 Stecche (ganasce) e piastre di appoggio 0 0 7302900000 Altri 0 0 7303001010 Di ghisa duttile 8 0 7303001090 Altri 8 0 7303002000 Profilati cavi 8 0 7304110000 Di acciaio inossidabile 0 0 7304190000 Altri 0 0 7304220000 Aste di perforazione di acciai inossidabili 0 0 7304230000 Altre aste di perforazione 0 0 7304240000 Altri, di acciai inossidabili 0 0 7304290000 Altri 0 0 7304310000 Trafilati o laminati a freddo 0 0 7304390000 Altri 0 0 7304410000 Trafilati o laminati a freddo 0 0 7304490000 Altri 0 0 7304510000 Trafilati o laminati a freddo 0 0 7304590000 Altri 0 0 7304900000 Altri 0 0 7305111000 Con diametro esterno superiore a 406,4 mm, ma inferiore o uguale a 1 422,4 mm 0 0 7305112000 Con diametro esterno superiore a 1 422;4 mm 0 0 7305120000 Saldati longitudinalmente, altri 0 0 7305190000 Altri 0 0 7305200000 Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas 0 0 7305311000 Saldati ad arco sommerso 0 0 7305312000 Saldati per resistenza elettrica 0 0 7305319000 Altri 0 0 7305390000 Altri 0 0 7305900000 Altri 0 0 7306110000 Saldati, di acciai inossidabili 0 0 7306190000 Altri 0 0 7306211000 Tubi di rivestimento 0 0 7306212000 Tubi di produzione 0 0 7306291000 Tubi di rivestimento 0 0 7306292000 Tubi di produzione 0 0 7306301010 Galvanizzati (allo zinco) 0 0 7306301020 Rivestiti di metalli diversi dallo zinco 0 0 7306301030 Rivestiti di non metalli 0 0 7306301090 Altri 0 0 7306302010 Galvanizzati (allo zinco) 0 0 7306302020 Rivestiti di metalli diversi dallo zinco 0 0 7306302030 Rivestiti di non metalli 0 0 7306302090 Altri 0 0 7306401000 Con diametro esterno superiore a 114,3 mm 0 0 7306402000 Con diametro esterno inferiore o uguale a 114,3 mm 0 0 7306500000 Altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati 0 0 7306611010 Di zinco galvanizzato 0 0 7306611090 Altri 0 0 7306612000 Di acciaio inossidabile 0 0 7306613000 Di altri acciai legati 0 0 7306691010 Di zinco galvanizzato 0 0 7306691090 Altri 0 0 7306692000 Di acciaio inossidabile 0 0 7306693000 Di altri acciai legati 0 0 7306901000 Tubi d'acciaio a doppia parete 0 0 7306909000 Altri 0 0 7307110000 Di ghisa non malleabile 8 0 7307190000 Altri 8 0 7307210000 Flange 8 0 7307221000 Manicotti filettati, di acciaio inossidabile 0 0 7307229000 Altri 8 0 7307230000 Accessori da saldare testa a testa 8 0 7307290000 Altri 8 0 7307910000 Flange 8 0 7307921000 Manicotti filettati, di ferro o acciaio 0 0 7307929000 Altri 8 0 7307930000 Accessori da saldare testa a testa 8 0 7307991000 Filettati, anche rivestiti 8 3 7307999000 Altri 8 3 7308100000 Ponti ed elementi di ponti 0 0 7308200000 Torri e piloni 8 0 7308300000 Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie 8 0 7308400000 Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature 8 0 7308901000 Porte di cariche o chiuse 0 0 7308909000 Altri 0 0 7309000000 Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacita' superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo 8 0 7310100000 Di capacita' uguale o superiore a 50 litri 8 0 7310210000 Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura 8 0 7310290000 Altri 8 0 7311001000 Di capacita' inferiore o uguale a 30 litri 8 0 7311002000 Di capacita' superiore a 30 litri, ma inferiore o uguale a 100 litri 8 0 7311003000 Di capacita' superiore a 100 litri 8 0 7312101011 Muniti di accessori o foggiati in articoli 0 0 7312101019 Altri 0 0 7312101091 Muniti di accessori o foggiati in articoli 0 0 7312101092 Fili di acciaio per pneumatici 0 0 7312101099 Altri 0 0 7312102011 Muniti di accessori o foggiati in articoli 0 0 7312102019 Altri 0 0 7312102091 Muniti di accessori o foggiati in articoli 0 0 7312102092 Fili di acciaio per pneumatici 0 0 7312102099 Altri 0 0 7312900000 Altri 0 0 7313001000 Rovi artificiali di ferro o di acciaio 0 0 7313009000 Altri 0 0 7314120000 Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile 0 0 7314140000 Altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile 0 0 7314190000 Altri 0 0 7314200000 Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima e' uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm² 0 0 7314310000 Zincate 0 0 7314390000 Altre 0 0 7314410000 Zincate 0 0 7314420000 Ricoperte di materie plastiche 0 0 7314490000 Altre 0 0 7314500000 Lamiere e lastre, incise e stirate 0 0 7315110000 Catene a rulli 8 0 7315120000 Altre catene 8 0 7315190000 Parti 8 0 7315200000 Catene antisdrucciolevoli 8 0 7315810000 Catene a maglie con traversino 8 0 7315820000 Altre catene, a maglie saldate 8 0 7315890000 Altre 8 0 7315900000 Altre parti 8 0 7316001000 Ancore e ancorotti 8 0 7316002000 Parti 8 0 7317001011 Rivestiti o verniciati 0 0 7317001019 Altri 0 0 7317001021 Rivestiti o verniciati 0 0 7317001029 Altri 0 0 7317002000 Chiodi 0 0 7317003000 Puntine da disegno e puntine per bacheca 0 0 7317004000 Rampini 0 0 7317005000 Graffette ondulate o smussate 0 0 7317009000 Altri 0 0 7318110000 Tirafondi 8 0 7318120000 Altre viti per legno 8 0 7318130000 Ganci a vite e viti ad occhio 8 0 7318140000 Viti autofilettanti 8 0 7318151000 Viti da ferro 8 0 7318152000 Bulloni 8 0 7318153000 Bulloni e dadi 8 0 7318159000 Altri 8 0 7318160000 Dadi 8 0 7318190000 Altri 8 0 7318210000 Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio 8 0 7318220000 Altre rondelle 8 0 7318230000 Ribadini 8 0 7318240000 Copiglie, pernotti e chiavette 8 0 7318290000 Altri 8 0 7319200000 Spilli di sicurezza 8 0 7319300000 Altri spilli 8 0 7319901010 Aghi da cucire 8 0 7319901020 Aghi da rammendo 8 0 7319901090 Altri 8 0 7319909000 Altri 8 0 7320101000 Molle a balestra da automobile 8 0 7320102000 Molle a balestra per locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario 8 0 7320109000 Altre 8 0 7320201000 Per automobili 8 3 7320202000 Per ammortizzatori 8 0 7320203000 Per gli organi di repulsione su accoppiatori per materiale rotabile 8 0 7320204000 Per lavori di tappezzeria 8 0 7320209000 Altre 8 0 7320901000 Molle a spirali piatte 8 0 7320909000 Altre molle 8 0 7321110000 A combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili 8 0 7321120000 A combustibili liquidi 8 0 7321190000 Altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi 8 0 7321810000 A combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili 8 0 7321820000 A combustibili liquidi 8 0 7321890000 Altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi 8 0 7321900000 Parti 8 0 7322111000 Radiatori 8 0 7322112000 Parti 8 0 7322191000 Radiatori 8 0 7322192000 Parti 8 0 7322901000 Collettori solari e loro parti 8 0 7322909010 Generatori di aria calda 8 0 7322909020 Distributori di aria calda 8 0 7322909030 Parti 8 0 7323100000 Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi 8 0 7323910000 Di ghisa, non smaltati 8 0 7323920000 Di ghisa smaltati 8 3 7323930000 Di acciai inossidabili 8 0 7323940000 Di ferro o acciaio, smaltati 8 3 7323990000 Altri 8 0 7324101000 Acquai 8 0 7324102000 Lavabi 8 0 7324210000 Di ghisa, anche smaltate 8 0 7324291000 Di acciai inossidabili 8 0 7324299000 Altri 8 0 7324901000 WC monoblocco 8 0 7324908000 Altri 8 0 7324909000 Parti 8 0 7325100000 Di ghisa non malleabile 8 0 7325910000 Palle ed oggetti simili per mulini 8 0 7325991000 Di ghisa 8 0 7325992000 Di acciaio colato 8 0 7325993000 Di acciai legati 8 0 7325999000 Altri 8 0 7326110000 Palle ed oggetti simili per mulini 8 0 7326190000 Altri 8 0 7326200000 Lavori di fili di ferro o acciaio 8 0 7326901000 Bobine da macchine tessili 8 0 7326909000 Altri 8 0 7401001000 Metalline cuprifere 0 0 7401002000 Rame da cementazione (precipitato di rame) 0 0 7402001000 Rame non raffinato 0 0 7402002000 Anodi di rame per raffinazione elettrolitica 0 0 7403110000 Catodi e sezioni di catodi 3 0 7403120000 Barre da filo (Wire-bars) 5 0 7403130000 Billette 5 0 7403191000 Slebi 5 0 7403192000 Lingotti 5 0 7403199000 Altri 5 0 7403210000 Leghe a base di rame-zinco (ottone) 5 0 7403220000 Leghe a base di rame-stagno (bronzo) 5 0 7403291010 Leghe a base di rame-nichel (cupronichel) 5 0 7403291020 Leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone) 5 0 7403299000 Altri 5 0 7404000000 Cascami e avanzi di rame 0 0 7405000000 Leghe madri di rame 5 0 7406100000 Polveri a struttura non lamellare 8 5 7406201000 Polveri a struttura lamellare 8 5 7406202000 Pagliette 8 0 7407100000 Di rame raffinato 8 0 7407210000 Di leghe a base di rame-zinco (ottone) 8 0 7407291000 Di leghe a base di rame-stagno (bronzo) 8 0 7407292010 Di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) 8 0 7407292020 Di leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone) 8 0 7407299000 Altri 8 0 7408110000 Di cui la piu' grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm 8 5 7408190000 Altri 8 3 7408210000 Di leghe a base di rame-zinco (ottone) 8 0 7408221000 Di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) 8 5 7408222000 Di leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone) 8 3 7408291000 Di leghe a base di rame-stagno (bronzo) 8 0 7408299000 Altri 8 0 7409111000 Da utilizzare nella produzione di semiconduttori 5 5 7409119000 Altri 8 5 7409191000 Da utilizzare nella produzione di semiconduttori 5 5 7409199000 Altri 8 3 7409211000 Da utilizzare nella produzione di semiconduttori 5 0 7409219000 Altri 8 0 7409291000 Da utilizzare nella produzione di semiconduttori 5 5 7409299000 Altri 8 7 7409311000 Da utilizzare nella produzione di semiconduttori 5 0 7409319000 Altri 8 5 7409391000 Da utilizzare nella produzione di semiconduttori 5 0 7409399000 Altri 8 0 7409401010 Da utilizzare nella produzione di semiconduttori 5 0 7409401090 Altri 8 5 7409402010 Da utilizzare nella produzione di semiconduttori 5 0 7409402090 Altri 8 0 7409901000 Da utilizzare nella produzione di semiconduttori 5 5 7409909000 Altri 8 0 7410110000 Di rame raffinato 8 5 7410120000 Di leghe di rame 8 5 7410211000 Adatti alla produzione di schede di circuiti stampati 8 0 7410219000 Altri 8 0 7410221000 Adatti alla produzione di schede di circuiti stampati 8 0 7410229000 Altri 8 0 7411100000 Di rame raffinato 8 3 7411210000 Di leghe a base di rame-zinco (ottone) 8 0 7411221000 Di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) 8 5 7411222000 Di leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone) 8 3 7411291000 Di leghe a base di rame-stagno (bronzo) 8 0 7411299000 Altri 8 0 7412100000 Di rame raffinato 3 0 7412200000 Di leghe di rame 3 0 7413000000 Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricita' 3 0 7415101000 Laminati, rivestiti o ricoperti di metalli preziosi 8 0 7415109000 Altri 8 0 7415210000 Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) 8 0 7415290000 Altri 8 0 7415330000 Viti; bulloni e dadi 8 0 7415390000 Altri 8 0 7418110000 Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi 8 0 7418191000 Oggetti per la tavola e la cucina 8 0 7418192010 Collettori solari per usi domestici, non elettrici 5 0 7418192090 Altri 8 0 7418199010 Dei collettori solari per usi domestici, non elettrici 5 0 7418199090 Altri 8 0 7418201000 Oggetti di igiene o da toletta 8 0 7418202000 Parti 8 0 7419101000 Catene e catenelle 8 0 7419102000 Parti 8 0 7419910000 Colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati 0 0 7419991010 Tele metalliche 8 0 7419991090 Altri 8 0 7419992000 Molle di rame 8 0 7419999000 Altri 8 0 7501100000 Metalline di nichel 0 0 7501201010 Contenenti, in peso, 88% o piu' di nichel 2 0 7501201090 Altri 0 0 7501209010 Contenenti, in peso, 88% o piu' di nichel 2 0 7501209090 Altri 0 0 7502101000 Catodi 3 0 7502109000 Altri 3 0 7502200000 Leghe di nichel 3 0 7503000000 Cascami e avanzi rottami di nichel 0 0 7504001000 Polveri 5 0 7504002000 Pagliette 5 0 7505110000 Di nichel non legato 5 0 7505120000 Di leghe di nichel 5 0 7505210000 Di nichel non legato 5 0 7505220000 Di leghe di nichel 5 0 7506101000 Lamiere, nastri e fogli 5 0 7506102000 Nastri sottili 5 0 7506201000 Lamiere, nastri e fogli 5 0 7506202000 Nastri sottili 5 0 7507110000 Di nichel non legato 8 0 7507120000 Di leghe di nichel 8 0 7507200000 Accessori per tubi 8 0 7508100000 Tele metalliche e griglie, di fili di nichel 8 0 7508901000 Anodi per galvanotecnica 8 0 7508909000 Altri 8 0 7601100000 Alluminio non legato 1 0 7601201000 Lega per fusione 1 0 7601202000 Billette 3 0 7601209000 Altri 1 0 7602000000 Cascami e avanzi di alluminio 0 0 7603100000 Polveri a struttura non lamellare 8 5 7603201000 Polveri 8 3 7603202000 Pagliette 8 0 7604101000 Barre 8 3 7604102010 Profilati cavi 8 0 7604102090 Altri 8 3 7604210000 Profilati cavi 8 0 7604291000 Barre 8 3 7604299000 Altri profilati 8 0 7605110000 Di cui la piu' grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm 8 0 7605190000 Altri 8 0 7605210000 Di cui la piu' grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm 8 3 7605290000 Altri 8 0 7606111000 Contenenti, in peso, almeno 99,99% di alluminio 8 3 7606119000 Altri 8 3 7606120000 Di leghe di alluminio 8 3 7606911000 Contenenti, in peso, almeno 99,99% di alluminio 8 0 7606919000 Altri 8 0 7606920000 Di leghe di alluminio 8 3 7607111000 Contenenti, in peso, almeno 99,99% di alluminio 8 0 7607119000 Altri 8 0 7607191000 Contenenti, in peso, almeno 99,99% di alluminio 8 0 7607199000 Altri 8 0 7607201000 Contenenti, in peso, almeno 99,99% di alluminio 8 0 7607209000 Altri 8 0 7608100000 Di alluminio non legato 8 0 7608200000 Di leghe di alluminio 8 3 7609000000 Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) 8 3 7610100000 Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie 8 0 7610901000 Strutture 8 0 7610908000 Altri 8 3 7610909000 Parti 8 5 7611000000 Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacita' superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo 8 0 7612100000 Astucci tubolari flessibili 8 0 7612901000 Astucci tubolari rigidi 8 0 7612909010 Di capacita' inferiore a 1 litro 8 0 7612909020 Di capacita' uguale o superiore a 1 litro, ma inferiore a 20 litri 8 3 7612909030 Di capacita' uguale o superiore a 20 litri 8 0 7613001000 Per gas compressi 8 0 7613002000 Per gas liquefatti 8 0 7614100000 Con anima di acciaio 8 0 7614900000 Altri 8 0 7615110000 Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi 8 0 7615191000 Collettori solari e loro parti 5 3 7615192000 Oggetti per la tavola e la cucina 8 0 7615193000 Altri oggetti per uso domestico 8 0 7615199000 Parti 8 0 7615201000 Oggetti di igiene o da toletta 8 0 7615202000 Parti 8 0 7616100000 Punte, chiodi, rampini (diversi da quelli della voce 83.05), viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili 8 0 7616910000 Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio 8 0 7616991000 Bobine 8 0 7616999010 Sacchetti di alluminio 8 0 7616999020 Manopole di alluminio 8 0 7616999090 Altri 8 0 7801101000 Contenente, in peso, 99,99% o piu' di piombo 3 0 7801109000 Altro 3 0 7801910000 Contenente antimonio quale altro elemento predominante in peso 3 0 7801991000 Piombo non raffinato 1 0 7801992010 Leghe di piombo-stagno 3 0 7801992090 Altro 3 0 7802000000 Cascami e avanzi di piombo 0 0 7804111000 Fogli e nastri 8 0 7804112000 Nastri sottili 8 0 7804190000 Altri 8 0 7804201000 Polveri 8 0 7804202000 Pagliette 8 0 7806001000 Contenitori in piombo 8 0 7806002000 Anodi per galvanotecnica 8 0 7806003010 Barre 8 0 7806003020 Profilati 8 0 7806003030 Fili 8 0 7806004010 Tubi 8 0 7806004020 Accessori per tubi 8 0 7806009000 Altri 8 0 7901110000 Contenenti, in peso, 99,99% o piu' di zinco 3 0 7901120000 Contenenti, in peso, meno di 99,99% di zinco 3 0 7901201000 Leghe di alluminio-zinco 3 0 7901202000 Leghe di rame-zinco 3 0 7901209000 Altre 3 0 7902000000 Cascami e avanzi di zinco 0 0 7903100000 Zinco polverizzato 8 0 7903901000 Polveri 8 0 7903902000 Pagliette 8 0 7904001000 Barre 8 0 7904002000 Profilati 8 0 7904003000 Fili 8 0 7905001000 Lamiere, fogli e nastri 8 0 7905002000 Nastri sottili 8 0 7907001000 Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati per l'edilizia 8 0 7907002010 Tubi 8 0 7907002020 Accessori per tubi 8 0 7907009010 Anodi per galvanotecnica 8 0 7907009090 Altri 8 0 8001100000 Stagno non legato 3 0 8001200000 Leghe di stagno 3 0 8002000000 Cascami e avanzi di stagno 0 0 8003001010 Non legati 8 0 8003001090 Altri 8 0 8003002010 Non legati 8 0 8003002090 Altri 8 0 8007001000 Anodi per galvanotecnica 8 0 8007002000 Lamiere, fogli e nastri di stagno, di spessore superiore a 0,2 mm 8 0 8007003010 Nastri sottili 8 0 8007003021 Polveri 8 0 8007003022 Pagliette 8 0 8007004000 Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) 8 0 8007009000 Altri 8 0 8101100000 Polveri 3 0 8101940000 Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione 3 0 8101961000 Filamenti di tungsteno avvolti a spirale per lampade elettriche o elettroniche 8 0 8101969000 Altri 8 0 8101970000 Cascami e avanzi 0 0 8101991010 Barre 8 0 8101991020 Profilati 8 0 8101991030 Lamiere, fogli e nastri 8 0 8101991040 Nastri sottili 8 0 8101999000 Altri 8 0 8102100000 Polveri 3 0 8102940000 Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione 3 0 8102951000 Barre 8 0 8102952000 Profilati 8 0 8102953000 Lamiere, fogli e nastri 8 0 8102954000 Nastri sottili 8 0 8102961000 Filamenti di tungsteno avvolti a spirale per lampade elettriche o elettroniche 8 0 8102969000 Altri 8 0 8102970000 Cascami e avanzi 0 0 8102990000 Altri 8 0 8103201000 Greggi 3 0 8103202000 Polveri 3 0 8103300000 Cascami e avanzi 0 0 8103900000 Altri 8 0 8104110000 Contenenti almeno 99,8%, in peso, di magnesio 3 0 8104190000 Altri 3 0 8104200000 Cascami e avanzi 0 0 8104301000 Trucioli, torniture e granelli 8 0 8104302000 Polveri 8 0 8104901000 Barre 8 0 8104909000 Altri 8 0 8105201000 Cobalto greggio 3 0 8105202000 Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto 3 0 8105203000 Polveri 3 0 8105300000 Cascami e avanzi 3 0 8105900000 Altri 3 0 8106001010 Bismuto greggio 3 0 8106001020 Cascami e avanzi 3 0 8106001030 Polveri 3 0 8106009000 Altri 3 0 8107201000 Cadmio greggio 3 0 8107202000 Polveri 3 0 8107300000 Cascami e avanzi 3 0 8107900000 Altri 3 0 8108201000 Greggi 3 0 8108202000 Polveri 3 0 8108300000 Cascami e avanzi 3 0 8108901000 Lastre e nastri 8 0 8108902000 Tubi 8 0 8108909000 Altri 8 0 8109201000 Greggi 3 0 8109202000 Polveri 3 0 8109300000 Cascami e avanzi 3 0 8109901010 Tubi 0 0 8109901020 Lamiere, fogli e nastri 0 0 8109901030 Barre 0 0 8109901090 Altri 0 0 8109909000 Altri 3 0 8110100000 Antimonio greggio; polveri 3 0 8110200000 Cascami e avanzi 3 0 8110900000 Altri 3 0 8111000000 Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi 3 0 8112120000 Greggio; polveri 3 0 8112130000 Cascami e avanzi 3 0 8112190000 Altri 3 0 8112210000 Greggio; polveri 3 0 8112220000 Cascami e avanzi 3 0 8112290000 Altri 3 0 8112510000 Greggio; polveri 3 0 8112520000 Cascami e avanzi 3 0 8112590000 Altri 3 0 8112921000 Germanio 3 0 8112922000 Vanadio 3 0 8112929000 Altri 3 0 8112991000 Germanio 3 0 8112992000 Vanadio 3 0 8112999000 Altri 3 0 8113000000 Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi 3 0 8201100000 Vanghe e pale 8 0 8201200000 Forche 8 0 8201300000 Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi 8 0 8201400000 Asce, roncole e simili utensili taglienti 8 0 8201500000 Forbici per potare (comprese le forbici "trinciapollo") utilizzabili con una mano 8 0 8201600000 Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani 8 0 8201901000 Falci e falcetti 8 0 8201902000 Coltelli da fieno o da paglia 8 0 8201903000 Cunei 8 0 8201909000 Altri 8 0 8202101000 Per il legno 8 0 8202102000 Per metalli 8 0 8202109000 Altri 8 0 8202200000 Lame di seghe a nastro 8 0 8202310000 Con parte operante di acciaio 8 3 8202391000 Con parte operante di carburo di tungsteno 8 0 8202392000 Con parte operante di diamante 8 0 8202393000 Con parte operante di altre materie 8 0 8202399000 Parti 8 0 8202400000 Catene di seghe dette "taglienti" 8 0 8202911000 Lame per seghe ad archetto 8 0 8202919000 Altre 8 0 8202990000 Altre 8 0 8203101000 Per lame di seghe 8 0 8203109000 Altri 8 0 8203201000 Pinze (anche taglienti) 8 0 8203202000 Tenaglie 8 0 8203203000 Pinzette e pinze per depilare 8 0 8203204000 Cavachiodi 8 0 8203209000 Altri 8 0 8203300000 Cesoie per metalli ed utensili simili 8 0 8203401000 Tagliatubi 8 0 8203402000 Tagliabulloni 8 0 8203403000 Foratoi 8 0 8203409000 Altri 8 3 8204110000 Ad apertura fissa 8 0 8204120000 Ad apertura variabile 8 0 8204200000 Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico 8 0 8205101000 Per forare 8 0 8205102000 Per filettare 8 0 8205103000 Per maschiare 8 0 8205109000 Altri 8 0 8205200000 Martelli e mazze 8 0 8205300000 Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno 8 0 8205400000 Cacciaviti 8 0 8205510000 Utensili per uso domestico 8 0 8205591000 Diamanti tagliavetro 8 0 8205592000 Ferri per brasare 8 0 8205593000 Pistole per ingrassaggio 8 0 8205595000 Utensili per l'industria estrattiva e per i lavori pubblici 8 0 8205596000 Utensili per cementisti e pittori 8 0 8205597000 Utensili per orologiai 8 0 8205599000 Altri 8 3 8205600000 Lampade per saldare e simili 8 0 8205701000 Morse 8 0 8205702000 Sergenti 8 0 8205709000 Altri 8 0 8205801000 Incudini 8 0 8205802000 Fucine portatili 8 0 8205803000 Mole con sostegno, a mano o a pedale 8 0 8205809000 Altri 8 0 8205900000 Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle precedenti sottovoci 8 0 8206000000 Utensili compresi in almeno due delle voci da 82.02 a 82.5, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto 8 0 8207130000 Con parte operante di cermet 8 0 8207191000 Con parte operante di altre materie 8 0 8207199000 Parti 8 0 8207201000 Per trafilare 8 0 8207202000 Per estrudere 8 0 8207301000 Per imbutire 8 0 8207302000 Per stampare 8 0 8207303000 Per punzonare 8 0 8207309000 Altri 8 0 8207401000 Per maschiare 8 0 8207402000 Per filettare 8 0 8207409000 Altri 8 0 8207501010 Di acciai rapidi 8 0 8207501090 Altri 8 5 8207502000 Punte da girabacchino 8 0 8207509000 Altri 8 5 8207601000 Alesatoi 8 0 8207602000 Utensili per lappare 8 0 8207603000 Brocce o spine 8 0 8207609000 Altri 8 3 8207701000 Dentatrici 8 0 8207702000 Frese 8 0 8207703000 Creatori per ingranaggi 8 0 8207704000 Lime rotative 8 0 8207709000 Altri 8 0 8207801000 Utensili per torni 8 0 8207809000 Altri 8 0 8207901000 Utensili al diamante 8 0 8207909000 Altri 8 3 8208100000 Per la lavorazione dei metalli 8 0 8208200000 Per la lavorazione del legno 8 0 8208300000 Per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare 8 0 8208400000 Per macchine agricole, orticole o forestali 8 0 8208900000 Altri 8 0 8209001010 Di carburo di tungsteno, trattati con rivestimenti in fase gamma 8 5 8209001040 Di cermet 8 0 8209001090 Altri 8 0 8209002010 Di carburo di tungsteno 8 3 8209002040 Di cermet 8 0 8209002090 Altri 8 3 8210001000 Macinini e tritatutto 8 0 8210002000 Estrattori (di succhi) e spremitutto 8 0 8210003000 Frullini e miscelatori 8 0 8210004000 Utensili per affettare e tagliare 8 0 8210005000 Apribottiglie, tappatrici e sigillatrici 8 0 8210008000 Altri apparecchi, ad uso domestico, per preparare alimenti 8 0 8210009000 Parti 8 0 8211100000 Assortimenti 8 0 8211910000 Coltelli da tavola a lama fissa 8 0 8211920000 Altri coltelli a lama fissa 8 0 8211930000 Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili 8 0 8211940000 Lame 8 0 8211950000 Manici di metalli comuni 8 0 8212100000 Rasoi 8 0 8212200000 Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbozzi in nastri 8 3 8212900000 Altre parti 8 0 8213001000 Forbici comuni 8 0 8213002010 Per sartoria 8 0 8213002020 Per parrucchieri 8 0 8213002090 Altre 8 0 8213003000 Forbici per manicure 8 0 8213004000 Lame di forbici 8 0 8213009000 Altre 8 0 8214101000 Temperamatite 8 0 8214109000 Altri 8 0 8214200000 Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) 8 0 8214901000 Tosatrici 8 0 8214902000 Fenditoi, coltellacci,scuri da macellaio o da cucina 8 0 8214909000 Altri 8 0 8215100000 Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato 8 0 8215200000 Altri assortimenti 8 0 8215911000 Cucchiai 8 0 8215912000 Forchette 8 0 8215913000 Mestoli e schiumarole 8 0 8215914000 Coltelli speciali da pesce e da burro 8 0 8215915000 Pinze di ogni tipo 8 0 8215919000 Altri 8 0 8215991000 Cucchiai 8 0 8215992000 Forchette 8 0 8215993000 Mestoli e schiumarole 8 0 8215994000 Coltelli speciali da pesce e da burro 8 0 8215995000 Pinze di ogni tipo 8 0 8215999000 Altri 8 0 8301100000 Lucchetti 8 0 8301200000 Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli 8 0 8301300000 Serrature del tipo utilizzato per mobili 8 0 8301401000 Serrature per porte 8 0 8301409000 Altri 8 0 8301500000 Fermagli e montature a fermaglio con serratura 8 0 8301600000 Parti 8 0 8301700000 Chiavi presentate isolatamente 8 0 8302100000 Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle) 8 0 8302200000 Rotelle 8 0 8302300000 Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli 8 0 8302411000 Adatti per porte o finestre 8 0 8302419000 Altri 8 0 8302420000 Altri, per mobili 8 0 8302491000 Adatti per bauli, valigie o analoghi oggetti da viaggio 8 0 8302499000 Altri 8 0 8302500000 Attaccapanni, portacappelli, sostegni ed oggetti simili 8 0 8302600000 Congegni di chiusura automatica per porte 8 0 8303001000 Casseforti 8 0 8303009000 Altri 8 0 8304000000 Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 94.03 8 0 8305100000 Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori 8 0 8305200000 Punti metallici presentati in barrette 8 0 8305900000 Altri, comprese le parti 8 0 8306100000 Campane, campanelli, gong ed oggetti simili 8 0 8306210000 Argentati, dorati o platinati 8 0 8306290000 Altri 8 0 8306301000 Cornici per fotografie, incisioni o simili 8 0 8306302000 Specchi di metalli comuni 8 0 8307100000 Di ferro o di acciaio 8 0 8307900000 Di altri metalli comuni 8 0 8308101000 Graffette 8 0 8308102000 Ganci ed occhielli 8 0 8308200000 Rivetti tubolari o a gambo biforcuto 8 0 8308901000 Fermagli e montature a fermaglio 8 0 8308902000 Fibbie e fibbie a fermaglio 8 0 8308903000 Perle 8 0 8308904000 Pagliette tagliate 8 0 8308909000 Altri 8 0 8309100000 Tappi a corona 8 0 8309901000 Chiusure a strappo denominate "easy open ends" 8 0 8309909000 Altri 8 0 8310000000 Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 94.05 8 0 8311101000 Da utilizzare nella produzione di semiconduttori 8 0 8311109000 Altri 8 0 8311201000 Da utilizzare nella produzione di semiconduttori 8 0 8311209000 Altri 8 0 8311301000 Da utilizzare nella produzione di semiconduttori 8 0 8311309010 Leghe di piombo-stagno per brasature 8 0 8311309090 Altri 8 0 8311901000 Da utilizzare nella produzione di semiconduttori 8 0 8311909000 Altri 8 0 8401100000 Reattori nucleari 0 0 8401200000 Macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti 0 0 8401300000 Elementi combustibili (cartucce) non irradiati 0 0 8401400000 Parti di reattori nucleari 0 0 8402110000 Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t 8 3 8402120000 Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t 8 0 8402191000 Caldaie a fluido termovettore 8 0 8402199000 Altre 8 0 8402200000 Caldaie dette "ad acqua surriscaldata" 8 0 8402901000 Di caldaie a vapore (generatori di vapore) 8 0 8402902000 Di caldaie dette "ad acqua surriscaldata" 8 0 8403101000 Caldaie per il riscaldamento centrale, alimentate ad olio combustibile 8 0 8403102000 Caldaie per il riscaldamento centrale alimentate a carbone o a coke 8 0 8403103000 Caldaie per il riscaldamento centrale, alimentate a gas 8 0 8403109000 Altre 8 0 8403900000 Parti 8 0 8404101000 Economizzatori 8 0 8404102000 Surriscaldatori 8 0 8404103000 Apparecchi di pulitura 8 0 8404104000 Recuperatori di gas 8 0 8404109000 Altri 8 0 8404200000 Condensatori per macchine a vapore 8 0 8404901000 Di condensatori per generatori di vapore 8 0 8404902000 Di condensatori per macchine a vapore 8 0 8404909000 Altri 8 0 8405101000 Generatori di gas d'aria 8 0 8405102000 Generatori di gas d'acqua 8 0 8405103000 Generatori di acetilene 8 0 8405104000 Generatori di ossigeno 8 0 8405109000 Altri 8 0 8405901000 Di generatori di gas d'aria 8 0 8405902000 Di generatori di gas d'acqua 8 0 8405903000 Di generatori di acetilene 8 0 8405904000 Di generatori di ossigeno 8 0 8405909000 Altri 8 0 8406103000 Di potenza superiore a 2 MW 5 0 8406109000 Altre 5 0 8406811000 Di potenza superiore a 40 MW ed inferiore o uguale a 100 MW 5 0 8406812000 Di potenza superiore a 100 MW ed inferiore o uguale a 300 MW 5 5 8406813000 Di potenza superiore a 300 MW 5 5 8406820000 Di potenza inferiore o uguale a 40 MW 5 0 8406901000 Di turbine a vapore per la propulsione di navi 8 3 8406909000 Altre 8 3 8407100000 Motori per l'aviazione 0 0 8407210000 Motori di tipo fuoribordo 8 0 8407290000 Altri 8 0 8407311000 Per motocicli 8 0 8407319000 Altri 8 0 8407321000 Per motocicli 8 0 8407329000 Altri 8 0 8407331000 Per motocicli 8 0 8407339000 Altri 8 0 8407341000 Per motocicli 8 0 8407349000 Altri 8 0 8407901000 Per locomotive ferroviarie 0 0 8407909000 Altri 8 0 8408101000 Di potenza nominale inferiore o uguale a 300 kW 8 3 8408102000 Di potenza nominale superiore a 300 kW ed inferiore o uguale a 2000 kW 8 3 8408103000 Di potenza nominale superiore a 2 000 kW 8 0 8408201000 Di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cc 8 0 8408202000 Di cilindrata superiore a 1 000 cc ed inferiore o uguale a 2 000 cc 8 0 8408203000 Di cilindrata superiore a 2 000 cc ed inferiore o uguale a 4 000 cc 8 0 8408204000 Di cilindrata superiore a 4 000 cc ed inferiore o uguale a 10000 cc 8 5 8408205000 Di cilindrata superiore a 10 000cc 8 5 8408901010 Motori a combustione interna per locomotive ferroviarie 0 0
Allegato 2A
8408901090 Altri 5 0 8408909010 Motori a combustione interna per navi 8 3 8408909021 Per la produzione di una potenza uguale o superiore a 400 kW (velocita' di rotazione pari a 1 500 - 1 800 giri al minuto) 4 0 8408909029 Altri 8 0 8408909030 Motori a combustione interna per le merci della sottovoce 84.29 8 0 8408909090 Altri 8 0 8409100000 Di motori per l'aviazione 5 0 8409911000 Per veicoli del capitolo 87 8 0 8409912000 Per motori di tipo fuoribordo 8 0 8409919000 Altre 8 0 8409991000 Per locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario 5 0 8409992000 Per veicoli del capitolo 87 8 0 8409993010 Dei motori a combustione interna di potenza nominale inferiore o uguale a 300 kW 8 0 8409993020 Dei motori a combustione interna di potenza nominale superiore a 300 kW ed inferiore o uguale a 2 000 kW 8 3 8409993030 Dei motori a combustione interna di potenza nominale superiore a 2 000 kW 8 3 8409999010 Per la generazione di potenza 8 3 8409999090 Altre 8 3 8410111000 Turbine idrauliche 0 0 8410119000 Altri 8 0 8410120000 Di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW 0 0 8410130000 Di potenza superiore a 10 000 kW 0 0 8410901010 Per turbine idrauliche 0 0 8410901090 Altri 8 0 8410909010 Per turbine idrauliche 0 0 8410909090 Altri 8 0 8411111000 Per i veicoli aerei 3 0 8411119010 Per le navi 8 0 8411119090 Altri 8 0 8411121000 Per i veicoli aerei 3 0 8411129010 Per le navi 8 0 8411129090 Altri 8 0 8411211000 Per i veicoli aerei 3 0 8411219010 Per le navi 8 0 8411219090 Altri 8 0 8411221000 Per i veicoli aerei 3 0 8411229010 Per le navi 8 3 8411229090 Altri 8 0 8411811000 Per i veicoli aerei 3 0 8411819010 Per le navi 8 3 8411819090 Altri 8 0 8411821000 Per i veicoli aerei 3 0 8411829010 Per le navi 8 3 8411829090 Altri 8 3 8411911000 Per i veicoli aerei 3 0 8411919000 Altri 8 0 8411991000 Per i veicoli aerei 3 0 8411999000 Altri 8 0 8412101010 Statoreattori e pulsoreattori 5 0 8412101090 Altri 5 0 8412109000 Altri 8 0 8412211000 Cilindri idraulici 8 3 8412219000 Altri 8 0 8412290000 Altri 8 0 8412310000 A movimento rettilineo (cilindri) 8 0 8412390000 Altri 8 0 8412800000 Altri 8 0 8412901010 Statoreattori e pulsoreattori 5 0 8412901090 Altri 5 0 8412902000 Di motori idraulici 0 0 8412909000 Altre 8 0 8413110000 Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse 8 0 8413190000 Altre 8 5 8413200000 Pompe a mano, diverse da quelle della sottovoce 8413.11 o 8413.19 8 0 8413301000 Per i veicoli aerei 8 0 8413302000 Per locomotive ferroviarie 8 3 8413303000 Per le navi 8 5 8413304000 Per i veicoli di cui al capitolo 87 8 3 8413309000 Altre 8 5 8413400000 Pompe per calcestruzzo 8 0 8413504000 Pompe da piscina 8 0 8413509010 Pompe a pistone tuffante (plunger) 8 0 8413509020 Pompe a pistoni 8 5 8413509030 Pompe a diaframma 8 0 8413509090 Altre 8 5 8413604000 Pompe da piscina 8 0 8413609010 Pompe a ingranaggi 8 0 8413609020 Pompe a segmenti oscillanti 8 0 8413609030 Pompe a vite elicoidale 8 0 8413609090 Altre 8 5 8413703000 Pompe da piscina 8 0 8413709010 Pompe a turbina 8 0 8413709020 Pompe centrifughe(a voluta) 8 0 8413709090 Altre 8 5 8413811000 Pompe da piscina 8 0 8413819000 Altre 8 3 8413820000 Elevatori per liquidi 8 0 8413911000 Di pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti 8 0 8413912000 Di motori a combustione interna 8 0 8413913000 Di pompe alternative 8 0 8413914000 Di pompe centrifughe 8 3 8413915000 Di pompe rotative 8 0 8413919000 Altre 8 3 8413920000 Di elevatori per liquidi 8 0 8414101000 Per i veicoli aerei 8 0 8414109010 Per macchine e dispositivi meccanici utilizzati nella fabbricazione di semiconduttori (diversi da quelli che raggiungono un vuoto finale non superiore a 9×10-³ Torr) 3 0 8414109090 Altre 8 3 8414200000 Pompe per aria, a mano o a pedale 8 0 8414301000 Con potenza assorbita inferiore a 11 kW 8 0 8414302000 Con potenza assorbita uguale o superiore a 11 kW 8 3 8414400000 Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili 8 0 8414511000 Per i veicoli aerei 8 0 8414519000 Altri 8 0 8414591000 Per i veicoli aerei 8 0 8414599000 Altri 8 3 8414601000 Per i veicoli aerei 8 0 8414609000 Altri 8 0 8414801000 Cappe il cui lato orizzontale maggiore supera 120 cm 8 0 8414809110 Per i veicoli aerei 8 0 8414809190 Altri 8 3 8414809210 Con potenza assorbita inferiore a 74,6 kW 8 5 8414809220 Con potenza assorbita uguale o superiore a 74,6 kW ed inferiore a 373 kW 8 3 8414809230 Di potenza uguale o superiore a 373 kW 8 3 8414809900 Altri 8 3 8414901000 Di ventilatori e cappe 8 0 8414909010 Dei compressori utilizzati negli impianti frigoriferi 8 0 8414909020 Dei compressori di aria o di altri gas (esclusi quelli utilizzati negli impianti frigoriferi) 8 0 8414909090 Altre 8 5 8415101011 Di potenza inferiore a 11 kW 8 0 8415101012 Di potenza uguale o superiore a 11 kW 8 0 8415101021 Di potenza inferiore a 11 kW 8 0 8415101022 Di potenza uguale o superiore a 11 kW 8 0 8415102010 Di potenza inferiore a 11 kW 8 0 8415102020 Di potenza uguale o superiore a 11 kW 8 0 8415200000 Del tipo utilizzato per la comodita' delle persone negli autoveicoli 8 0 8415810000 Con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili) 8 0 8415820000 Altri, con attrezzatura frigorifera 8 0 8415830000 Senza attrezzatura frigorifera 8 0 8415900000 Parti 8 0 8416101000 Aventi un consumo massimo di combustibile non superiore a 200 litri/h 8 0 8416102000 Aventi un consumo massimo di combustibile superiore a 200 litri/h, ma inferiore a 1 500 litri/h 8 0 8416103000 Aventi un consumo massimo di combustibile uguale o superiore a 1 500 litri/h 8 0 8416201000 Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili solidi polverizzati 8 0 8416202000 Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a gas 8 0 8416209000 Altri 8 0 8416300000 Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili 8 0 8416901000 Di bruciatori per l'alimentazione di focolari 8 0 8416909000 Altre 8 0 8417101010 Per i minerali di ferro 8 0 8417101090 Altri 8 0 8417102010 Per il ferro o l'acciaio 8 0 8417102090 Altri 8 3 8417200000 Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria 8 0 8417801010 Per il cemento 8 0 8417801020 Per il vetro 8 0 8417801030 Per la ceramica 8 0 8417801090 Altri 8 0 8417802000 Da laboratorio 8 3 8417809000 Altri 8 0 8417900000 Parti 8 0 8418101010 Di capacita' inferiore o uguale a 200 litri 8 0 8418101020 Di capacita' superiore a 200 litri ed inferiore o uguale a 400 litri 8 0 8418101030 Di capacita' superiore a 400 litri 8 0 8418109000 Altri 8 0 8418211000 Di capacita' inferiore a 200 litri 8 0 8418212000 Di capacita' uguale o superiore a 200 litri, ma inferiore a 400 litri 8 0 8418213000 Di capacita' uguale o superiore a 400 litri 8 0 8418291000 Ad assorbimento, elettrici 8 0 8418299000 Altri 8 0 8418300000 Mobili congelatori- conservatori, tipo cofano, di capacita' inferiore o uguale a 800 litri 8 0 8418400000 Mobili congelatori- conservatori, tipo armadio, di capacita' inferiore o uguale a 900 litri 8 0 8418501000 Mobili-vetrine 8 0 8418509000 Altri 8 0 8418610000 Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 84.15 8 0 8418691000 Frigoriferi per la conservazione del sangue 8 0 8418692010 Macchine per produzione gelato 8 0 8418692020 Macchine per ghiaccio a cubetti 8 0 8418692030 Dispensatori d'acqua refrigerata 8 0 8418692090 Altri 8 0 8418693000 Pompe di calore 8 0 8418910000 Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo 8 0 8418991000 Di frigoriferi per uso domestico 8 0 8418999000 Altri 8 0 8419110000 Scaldacqua a riscaldamento immediato, a gas 8 0 8419190000 Altri 8 0 8419200000 Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio 0 0 8419310000 Per prodotti agricoli 8 0 8419320000 Per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni 8 0 8419391000 Asciugatrici centrifughe per macchine e dispositivi meccanici utilizzati nella fabbricazione di semiconduttori 3 0 8419399000 Altri 8 0 8419400000 Apparecchi di distillazione o di rettificazione 8 0 8419501000 Per i veicoli aerei 8 0 8419509000 Altri 8 3 8419600000 Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas 8 0 8419810000 Per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti 8 0 8419891000 Autoclavi di polimerizzazione per la fabbricazione di fibre sintetiche o artificiali 8 0 8419899010 Apparecchi e dispositivi di riscaldamento 8 0 8419899020 Apparecchi e dispositivi di raffreddamento 8 0 8419899030 Apparecchi e dispositivi di evaporazione 8 0 8419899040 Apparecchi e dispositivi di condensazione 8 0 8419899050 Collettori e impianti solari 8 0 8419899060 Camere termostatiche, ad alta o bassa temperatura 8 0 8419899070 Camere umidostatiche e termostastiche 8 0 8419899080 Condizionatori d'aria 8 0 8419899090 Altri 8 0 8419901000 Di autoclavi di polimerizzazione per la fabbricazione di fibre sintetiche o artificiali 8 0 8419909010 Di scaldacqua a riscaldamento immediato o ad accumulazione 8 0 8419909020 Di apparecchi e dispositivi per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti 8 0 8419909030 Di apparecchi e dispositivi per il condizionamento dell'aria 8 0 8419909040 Di sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio 0 0 8419909090 Altri 8 0 8420101000 Utilizzati nell'industria della carta 8 0 8420102000 Utilizzati nell'industria tessile 8 0 8420103000 Utilizzati nella produzione del cuoio e delle pelli 8 0 8420104000 Utilizzati nelle industrie della gomma o delle materie plastiche 8 3 8420109000 Altri 8 0 8420910000 Cilindri 8 0 8420990000 Altri 8 0 8421110000 Scrematrici 8 0 8421120000 Idroestrattori per biancheria 8 0 8421191000 Per usi medico-chirurgici o di laboratorio 8 0 8421192000 Utilizzati nell'industria alimentare 8 0 8421193000 Utilizzati nell'industria petrolchimica 8 0 8421199000 Altri 8 0 8421211000 Per uso domestico 8 0 8421219010 Apparecchi per filtrare o depurare, da piscina 8 0 8421219020 Apparecchi per filtrare o depurare, utilizzati nella fabbricazione di semiconduttori 3 0 8421219090 Altri 8 0 8421220000 Per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua 8 0 8421231000 Per i motori a combustione esterna dei veicoli del capitolo 87 8 3 8421232000 Per i veicoli aerei 8 0 8421239000 Altri 8 0 8421291000 Utilizzati nell'industria lattiero-casearia 8 0 8421292000 Per il trattamento delle acque reflue nocive 8 3 8421293000 Per la fabbricazione di semiconduttori 0 0 8421294000 Per i veicoli aerei 8 0 8421299000 Altri 8 0 8421311000 Per i motori a combustione esterna dei veicoli del capitolo 87 8 0 8421312000 Per i veicoli aerei 8 0 8421319000 Altri 8 0 8421391000 Per uso domestico 8 0 8421392000 Per la depurazione dei gas di scarico per i veicoli del capitolo 87 8 0 8421399010 Per il trattamento dei gas di scarico nocivi 8 0 8421399020 Per la fabbricazione di semiconduttori 0 0 8421399030 Per i veicoli aerei 8 0 8421399090 Altri 8 3 8421910000 Di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi 8 3 8421991000 Per la depurazione dei gas di scarico per i veicoli del capitolo 87 8 0 8421999010 Degli apparecchi per filtrare o depurare, per i motori a combustione interna 8 0 8421999020 Filtri per apparecchi per depurare 8 0 8421999030 Per la fabbricazione di semiconduttori 0 0 8421999090 Altri 8 3 8422110000 Per uso domestico 8 0 8422190000 Altri 8 0 8422200000 Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti 8 0 8422301000 Macchine ed apparecchi per riempire bottiglie o altri contenitori 8 0 8422302000 Macchine ed apparecchi per chiudere o tappare bottiglie o altri contenitori 8 0 8422303000 Macchine ed apparecchi per incapsulare o etichettare bottiglie o altri contenitori 8 0 8422304000 Macchine ed apparecchi per gassare le bevande 8 0 8422309000 Altri 8 0 8422404000 Macchine ed apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile 8 0 8422409010 Macchine ed apparecchi per imballare le merci, comprese le fasciatrici e legatrici 8 0 8422409020 Legatrici automatiche 8 0 8422409030 Confezionatrici sottovuoto 8 0 8422409090 Altre 8 0 8422901000 Di lavastoviglie 8 0 8422902000 Di altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci 8 3 8422909000 Altre 8 0 8423100000 Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo 8 0 8423201000 Basculle per la pesatura su nastri trasportatori 8 0 8423202000 Alimentatori e dosatori industriali 8 0 8423209000 Altri 8 0 8423300000 Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici 8 0 8423810000 Di portata inferiore o uguale a 30 kg 8 0 8423820000 Di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg 8 0 8423891000 Pesa camion 8 0 8423899000 Altri 8 0 8423901010 Pesi di precisione 8 0 8423901090 Altri 8 0 8423909000 Parti di apparecchi e strumenti per pesare 8 0 8424100000 Estintori, anche carichi 8 3 8424201000 Pistole a spruzzo 8 0 8424202010 Robotizzate 8 0 8424202090 Altri 8 3 8424209000 Altri 8 3 8424301000 Macchine ed apparecchi a getto di sabbia e a getto di vapore 8 0 8424302000 Macchine pulitrici a vapore ad alta pressione 8 0 8424309000 Altri 8 0 8424811000 Irroratrici nebulizzatrici semoventi 8 0 8424812000 Altre irroratrici nebulizzatrici 8 0 8424819000 Altri 8 0 8424891000 Per la fabbricazione di semiconduttori 0 0 8424899000 Altri 8 5 8424901000 Di estintori 8 3 8424902000 Di pistole a spruzzo 8 0 8424903000 Di irroratrici nebulizzatrici 8 0 8424909010 Per la fabbricazione di semiconduttori 0 0 8424909090 Altri 8 5 8425111010 Paranchi a catena 0 0 8425111090 Altri 0 0 8425112010 Paranchi a catena 0 0 8425112090 Altri 0 0 8425190000 Altri 0 0 8425311000 Verricelli che assicurano la salita e la discesa delle gabbie e delle benne nei pozzi delle miniere; verricelli appositamente costruiti per miniere di fondo 0 0 8425319000 Altri 0 0 8425391000 Verricelli che assicurano la salita e la discesa delle gabbie e delle benne nei pozzi delle miniere; verricelli appositamente costruiti per miniere di fondo 0 0 8425399000 Altri 0 0 8425410000 Sollevatori fissi di vetture per autorimesse 0 0 8425421000 Con una portata di carico non superiore a 10 tonnellate metriche 0 0 8425422000 Con una portata di carico superiore a 10 tonnellate metriche 0 0 8425491000 Con una portata di carico non superiore a 10 tonnellate metriche 0 0 8425492000 Con una portata di carico superiore a 10 tonnellate metriche 0 0 8426110000 Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi 0 0 8426121000 Gru a portale mobile su pneumatici 0 0 8426122000 Carrelli-elevatori detti "cavaliers" 0 0 8426190000 Altri 0 0 8426200000 Gru a torre 0 0 8426301000 Gru a portale 0 0 8426302000 Gru a braccio su cavalletto 0 0 8426410000 Su pneumatici 0 0 8426491000 Con braccio telescopico 0 0 8426492000 Con braccio a traliccio 0 0 8426499000 Altri 0 0 8426910000 Costruiti per essere montati su un veicolo stradale 0 0 8426991000 Bighe 0 0 8426999000 Altri 0 0 8427101000 A contrappeso 8 7 8427102000 Non a contrappeso 8 3 8427109000 Altri 8 3 8427201010 Con una capacita' di carico non superiore a 3 tonnellate metriche 8 5 8427201020 Con una capacita' di carico superiore a 3 tonnellate metriche 8 5 8427209000 Altri 8 3 8427901000 Transpallet manuali 8 3 8427909000 Altri 8 3 8428101000 Ascensori 0 0 8428102000 Montacarichi 0 0 8428201000 Apparecchi elevatori pneumatici 0 0 8428202000 Apparecchi trasportatori pneumatici 0 0 8428310000 Appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei 0 0 8428320000 Altri, a benna 0 0 8428331010 Con una velocita' di salita inferiore a 240 m al minuto 0 0 8428331020 Con una velocita' di salita uguale o superiore a 240 m al minuto 0 0 8428332000 Convogliatori 0 0 8428390000 Altri 0 0 8428401000 Scale meccaniche 0 0 8428402000 Marciapiedi mobili 0 0 8428600000 Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari 0 0 8428901000 Ingabbiatori di vagoncini, carrelli-trasbordatori, scaricatori e ribaltatori di vagoni, vagoncini, ecc. ed impianti simili di movimentazione di materiale circolante su rotaie 0 0 8428909000 Altri 0 0 8429111000 Apripista (bulldozers) 0 0 8429112000 Apripista (angledozers) 0 0 8429190000 Altri 0 0 8429200000 Livellatrici 0 0 8429300000 Ruspe spianatrici 0 0 8429401000 Compattatori 0 0 8429402000 Rulli compressori 0 0 8429511010 Caricatori 0 0 8429511020 Terne 0 0 8429511030 Pale skid steer 0 0 8429511090 Altri 0 0 8429519000 Altri 0 0 8429521010 Gommati 0 0 8429521020 Cingolati 0 0 8429521090 Altri 0 0 8429529000 Altri 0 0 8429591000 Pale meccaniche 0 0 8429599000 Altri 0 0 8430100000 Battipali e macchine per l'estrazione dei pali 0 0 8430200000 Spazzaneve e turbine da neve 0 0 8430310000 Semoventi 0 0 8430390000 Altri 0 0 8430411000 Macchine di perforazione o trivellazione in orizzontale 0 0 8430412000 Macchine di perforazione o trivellazione in verticale 0 0 8430491000 Macchine di sondaggio 0 0 8430499000 Altri 0 0 8430500000 Altre macchine ed apparecchi, semoventi 0 0 8430610000 Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno 0 0 8430690000 Altri 0 0 8431100000 Di macchine o apparecchi della voce 84.25 0 0 8431200000 Di macchine o apparecchi della voce 84.27 8 3 8431310000 Di ascensori, montacarichi o scale meccaniche 0 0 8431390000 Altri 0 0 8431411000 Di escavatori 0 0 8431419000 Altri 0 0 8431420000 Lame di apripista (bulldozers, angledozers) 0 0 8431430000 Parti di macchine di perforazione o trivellazione in orizzontale e verticale della sottovoce 8430.41 o 8430.49 0 0 8431491000 Demolitori idraulici 0 0 8431492000 Frantumatori 0 0 8431499000 Altri 0 0 8432100000 Aratri 0 0 8432210000 Erpici a dischi (polverizzatori) 0 0 8432291000 Scarificatori 0 0 8432292000 Estirpatori 0 0 8432299000 Altri 0 0 8432301000 Seminatrici 0 0 8432302000 Piantatrici 0 0 8432303000 Trapiantatrici 0 0 8432309000 Altri 0 0 8432401000 Spanditori di letame 0 0 8432402000 Distributori di concimi 0 0 8432800000 Altre macchine, apparecchi e congegni 0 0 8432901000 Di aratri 0 0 8432902000 Di motocoltivatori 0 0 8432909000 Altri 0 0 8433110000 A motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale 0 0 8433190000 Altri 0 0 8433200000 Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore 0 0 8433300000 Altre macchine ed apparecchi da fienagione 0 0 8433400000 Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccoglitrici 0 0 8433510000 Mietitrici-trebbiatrici 0 0 8433520000 Altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura 0 0 8433530000 Macchine per la raccolta di radici o tuberi 0 0 8433590000 Altre 0 0 8433601000 Macchine per selezionare le uova 0 0 8433609010 Macchine per selezionare i prodotti agricoli 0 0 8433609090 Altre 0 0 8433901000 Di mietitrici-trebbiatrici 0 0 8433902000 Di tosatrici da prato e falciatrici 0 0 8433909000 Altre 0 0 8434100000 Mungitrici 0 0 8434201000 Omogeneizzatori 0 0 8434209000 Altri 0 0 8434901000 Di mungitrici 0 0 8434902000 Di omogeneizzatori 0 0 8434909000 Altri 0 0 8435101000 Presse per l'estrazione di succhi di frutta 8 0 8435102000 Torchi per l'estrazione di succhi di frutta 8 0 8435103000 Omogeneizzatori per la fabbricazione di succhi di frutta 8 0 8435109000 Altri 8 0 8435900000 Parti 8 0 8436101000 Trinciaforaggi 8 0 8436102000 Mulini frangitutto 8 0 8436103000 Miscelatori per mangimi 8 3 8436109000 Altri 8 0 8436211000 Incubatrici 8 0 8436219000 Altri 8 0 8436290000 Altri 8 0 8436800000 Altre macchine, apparecchi e congegni 8 3 8436910000 Di macchine o apparecchi per l'avicoltura, comprese le incubatrici e le allevatrici 8 0 8436990000 Altre 8 0 8437101000 Macchine per la cernita e la vagliatura delle sementi di piante foraggere 8 0 8437109000 Altri 8 0 8437801000 Macchine ed apparecchi per mulini 8 0 8437802000 Macchine ed apparecchi per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi 8 0 8437901000 Di macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi 8 0 8437909000 Altre 8 0 8438101000 Macchine ed apparecchi per la panificazione 8 0 8438109000 Altri 8 0 8438200000 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata 8 0 8438300000 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero 8 0 8438400000 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra 8 0 8438501000 Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni 8 0 8438509000 Altri 8 0 8438600000 Macchine ed apparecchi per la preparazione della frutta e degli ortaggi 8 0 8438801000 Macchine ed apparecchi per la lavorazione del pesce e dei crostacei 8 0 8438809000 Altri 8 0 8438900000 Parti 8 3 8439101000 Sfibratori 8 0 8439102000 Coltelli 8 0 8439103000 Epuratori 8 0 8439104000 Macchine pressapasta 8 0 8439105000 Raffinatori 8 0 8439109000 Altri 8 0 8439201000 Macchine per la formazione della carta 8 0 8439202000 Macchine per la fabbricazione della carta 8 0 8439209000 Altre 8 0 8439301000 Bobinatrici 8 0 8439302000 Macchine per il trattamento superficiale 8 0 8439303000 Macchine per l'impregnazione della carta o del cartone 8 0 8439309000 Altre 8 0 8439910000 Di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche 8 0 8439990000 Altri 8 0 8440101000 Macchine per cucire i fogli 8 0 8440102000 Piegatrici da legatoria 8 0 8440109000 Altri 8 0 8440901000 Di macchine per cucire i fogli 8 0 8440909000 Altri 8 0 8441100000 Tagliatrici 8 0 8441201000 Macchine per fabbricare sacchi e sacchetti 8 0 8441202000 Macchine per fabbricare buste 8 0 8441300000 Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo 8 0 8441400000 Macchine per foggiare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone 8 0 8441801000 Rifilatori per carta o cartone 8 0 8441809000 Altri 8 0 8441900000 Parti 8 3 8442301000 Macchine e apparecchi per fondere i caratteri 8 0 8442302000 Speciali presse per matrici 8 0 8442303000 Macchine per incidere all'acido 8 0 8442304000 Macchine per comporre mediante procedimento fotografico 8 0 8442305000 Macchine, apparecchi e materiale per comporre i caratteri con altri procedimenti, anche con dispositivo per fondere 8 0 8442309000 Altri 8 0 8442401000 Di macchine e apparecchi per la composizione dei caratteri 8 0 8442402000 Di macchine e apparecchi per fondere i caratteri 8 0 8442409000 Altri 8 0 8442500000 Cliche', lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati) 8 0 8443110000 Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a bobine 8 0 8443120000 Macchine ed apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di formato 22 x 36 cm o meno, non piegato 8 0 8443130000 Altre macchine ed apparecchi per la stampa in offset 8 0 8443140000 Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici) 8 0 8443150000 Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici) 8 0 8443160000 Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici 8 3 8443170000 Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici 8 0 8443191000 Macchine per la stampa delle materie tessili 8 0 8443192000 Altre macchine per la stampa dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, dei tessuti, del cuoio, della carta da parati, della carta da imballaggio, del linoleum o di altri materiali 8 0 8443199000 Altri 8 7 8443311010 Stampanti laser 0 0 8443311020 Stampanti ad aghi 0 0 8443311030 Stampanti a getto d'inchiostro 0 0 8443311090 Altri 0 0 8443312000 Telecopiatrici (telefax) che eseguono almeno una delle funzioni seguenti: stampa o copia 0 0 8443313010 Riproducenti direttamente l'immagine dell'originale sulla copia (procedimento diretto) 0 0 8443313020 Riproducenti l'immagine dell'originale sulla copia per mezzo di un supporto intermedio (procedimento indiretto) 8 0 8443314000 Macchine per la stampa a getto d'inchiostro, diverse da quelle della sottovoce 8443.31.10 8 0 8443321010 Stampanti laser 0 0 8443321020 Stampanti ad aghi 0 0 8443321030 Stampanti a getto d'inchiostro 0 0 8443321090 Altri 0 0 8443322000 Telecopiatrici (telefax) 0 0 8443323000 Telescriventi 0 0 8443324010 Riproducenti direttamente l'immagine dell'originale sulla copia (procedimento diretto) 0 0 8443324020 Riproducenti l'immagine dell'originale sulla copia per mezzo di un supporto intermedio (procedimento indiretto) 8 0 8443325010 Per la fabbricazione di semiconduttori 0 0 8443325090 Altri 8 0 8443391010 Per la fabbricazione di semiconduttori 0 0 8443391090 Altri 8 0 8443392010 Riproducenti direttamente l'immagine dell'originale sulla copia (procedimento diretto) 0 0 8443392020 Riproducenti l'immagine dell'originale sulla copia per mezzo di un supporto intermedio (procedimento indiretto) 8 0 8443393010 A sistema ottico 0 0 8443393020 Per contatto 8 0 8443394000 Apparecchi di termocopia 8 0 8443399000 Altri 8 0 8443911010 Caricatori automatici 8 0 8443911020 Piegatrici, incollatrici, perforatrici e aggraffatrici 8 0 8443911030 Macchine per la numerazione in serie 8 0 8443911090 Altri 8 0 8443919000 Altri 8 0 8443991000 Della sottovoce 8443.31.10 o 8443.32.10 0 0 8443992000 Di telecopiatrici (telefax) 0 0 8443993000 Di telescriventi 0 0 8443994010 Dispositivi automatici di alimentazione in documenti 0 0 8443994020 Dispositivi di alimentazione in carta 0 0 8443994030 Dispositivi di selezione 0 0 8443994090 Altri 0 0 8443995000 Della sottovoce 8443.31.4000, 8443.32.5010, 8443.32.5090, 8443.39.1010 o 8443.39.1090 8 0 8443999000 Altri 8 0 8444001000 Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali 5 0 8444002000 Macchine ed apparecchi per lo stiramento delle materie tessili sintetiche e artificiali 5 0 8444003000 Macchine ed apparecchi per la testurizzazione delle materie tessili sintetiche e artificiali 5 0 8444004000 Macchine ed apparecchi per il taglio delle materie tessili sintetiche e artificiali 5 0 8444009000 Altre 5 0 8445110000 Carde 5 0 8445120000 Pettinatrici 5 0 8445130000 Banchi a fusi 5 0 8445191000 Soffiatori e miscelatori 5 0 8445192000 Riunitrici 5 0 8445193000 Sgranatrici di cotone 8 0 8445199000 Altri 5 0 8445201010 Filatoi per titoli fini 5 3 8445201090 Altri 5 0 8445202010 Filatoi per titoli fini 5 0 8445202090 Altri 5 0 8445203000 Per la seta 5 0 8445209000 Altri 5 0 8445301000 Per fili continui 5 0 8445302000 Per filati costituiti da fibre discontinue 5 0 8445309000 Altri 5 0 8445401000 Roccatrici automatiche per avvolgimento incrociato (per rocche coniche) 5 0 8445402000 Roccatrici automatiche per avvolgimento incrociato (per bobine, spole) 5 0 8445409000 Altre 5 0 8445901000 Orditoi 8 0 8445902000 Imbozzimatrici 8 0 8445903000 Incorsatrici 8 0 8445904000 Annodatrici (macchine per annodare l'ordito) 8 0 8445909000 Altre 8 0 8446100000 Per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm 8 0 8446211000 Per il cotone 8 0 8446212000 Per la lana 8 0 8446213000 Per la seta 8 0 8446219000 Altri 8 0 8446290000 Altri 8 0 8446301010 Per il cotone 8 0 8446301020 Per la seta 8 0 8446301030 Per il tessuto a spugna 8 0 8446301090 Altri 8 3 8446302010 Per il cotone 8 0 8446302020 Per la seta 8 0 8446302030 Per il tessuto a spugna 8 0 8446302090 Altri 8 0 8446303010 Per il cotone 8 0 8446303020 Per la seta 8 0 8446303030 Per il tessuto a spugna 8 0 8446303090 Altri 8 0 8446309010 Per il cotone 8 0 8446309020 Per la seta 8 0 8446309030 Per il tessuto a spugna 8 0 8446309090 Altri 8 0 8447111000 Telai e macchine da calze 8 0 8447119000 Altri 8 0 8447120000 Con cilindro di diametro superiore a 165 mm 8 0 8447201010 Macchine per maglieria a mano (compresi i telai per maglieria rettilinei semiautomatici) 8 0 8447201020 Telai per maglieria rettilinei, automatici 8 3 8447201090 Altri 8 0 8447202010 Telai del tipo Raschel 8 3 8447202020 Macchine per maglieria-tricot 8 0 8447202090 Altri 8 0 8447209000 Altri 8 0 8447901000 Macchine per pizzi 8 0 8447902010 Macchine per ricami, automatiche 8 0 8447902090 Altri 8 0 8447903000 Macchine per produrre reti annodate 8 0 8447909000 Altri 8 0 8448111000 Ratiere (meccanismi d'armatura) 8 0 8448112000 Meccanismi Jacquard 8 0 8448113000 Perforatrici di cartoni 8 0 8448119000 Altri 8 0 8448191000 Rastrelliere o cavalletti portasubbi 8 0 8448192000 Rompicatena e rompitrama 8 0 8448193000 Annodatrici 8 0 8448199010 Macchine ed apparecchi ausiliari per la produzione di filati 5 0 8448199090 Altri 8 0 8448201000 Barrette, filiere 5 0 8448209000 Altri 5 0 8448310000 Guarniture per carde 8 0 8448321000 Per carde (esclusi i pettini di garnettatrici) 5 0 8448329000 Altri 8 0 8448331000 Alette 5 0 8448339010 Fusi 8 0 8448339020 Anelli 8 0 8448339030 Cursori 8 0 8448391000 Subbi ordito 8 0 8448399000 Altri 8 0 8448420000 Pettini, licci e quadri di licci 8 3 8448491000 Navette 8 0 8448499000 Altri 8 0 8448511000 Aghi da calza 8 0 8448512000 Aghi per macchine da ricamo 8 0 8448513000 Aghi per macchine per pizzi 8 0 8448519000 Altri 8 3 8448590000 Altri 8 3 8449001010 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro 8 0 8449001090 Altri 8 0 8449002000 Forme per cappelli 8 0 8449009000 Parti 8 0 8450110000 Macchine completamente automatiche 8 0 8450120000 Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato 8 0 8450190000 Altre 8 0 8450200000 Macchine di capacita' unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg 8 0 8450900000 Parti 8 0 8451100000 Macchine per pulire a secco 8 0 8451210000 Di capacita' unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg 8 0 8451290000 Altre 8 0 8451301000 Presse stiratrici a vapore 8 0 8451309000 Altre 8 0 8451401000 Macchine per lavare 8 0 8451402000 Macchine per imbianchire 8 0 8451403000 Macchine per tingere 8 0 8451501000 Macchine per avvolgere, svolgere 8 0 8451502000 Macchine per tagliare 8 3 8451509000 Altre 8 0 8451801000 Macchine per il trattamento termico 8 0 8451802000 Rameuse (stenter) 8 0 8451803000 Macchine per mercerizzare 8 0 8451809010 Macchine per il trattamento di rientro di tessuti elastici e a maglia 8 0 8451809020 Spalmatrici o macchine per l'impregnazione 8 0 8451809030 Garzatrici 8 0 8451809040 Macchine per il foulardaggio 8 0 8451809090 Altre 8 0 8451901000 Di macchine per pulire a secco 8 0 8451902000 Di macchine per asciugare 8 0 8451909000 Altre 8 0 8452101010 Per eseguire cuciture diritte 8 0 8452101020 Per eseguire cuciture zigzag 8 0 8452101030 A braccio libero 8 0 8452101090 Altri 8 0 8452102000 Di tipo manuale 8 0 8452211000 Per la fabbricazione di scarpe 8 0 8452212000 Per cucire a sacco 8 0 8452213000 Per cucire cuoio o altri materiali spessi 8 0 8452214000 Per cucire pellicce 8 0 8452219000 Altri 8 0 8452291000 Per la fabbricazione di scarpe 8 0 8452292000 Per cucire a sacco 8 0 8452293000 Per cucire cuoio o altri materiali spessi 8 0 8452294000 Per cucire pellicce 8 0 8452299000 Altre 8 0 8452300000 Aghi per macchine per cucire 8 0 8452400000 Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti 8 0 8452900000 Altre parti di macchine per cucire 8 0 8453101000 Macchine ed apparecchi per la preparazione del cuoio o delle pelli 8 0 8453102000 Macchine ed apparecchi per la concia del cuoio o delle pelli 8 0 8453103000 Macchine ed apparecchi per la lavorazione del cuoio o delle pelli 8 0 8453201000 Macchine ed apparecchi per la fabbricazione di calzature 8 0 8453202000 Macchine ed apparecchi per la riparazione di calzature 8 0 8453800000 Altre macchine ed apparecchi 8 0 8453900000 Parti 8 0 8454100000 Convertitori 8 0 8454200000 Lingottiere e secchie di colata 8 0 8454301010 Macchine per pressocolata 8 3 8454301090 Altre 8 0 8454309000 Altre 8 0 8454901000 Di convertitori 8 0 8454909000 Altre 8 0 8455100000 Laminatoi per tubi 8 0 8455210000 Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo 8 0 8455220000 Laminatoi a freddo 8 0 8455301000 Di ghisa 8 0 8455302000 Di getti di acciaio 8 0 8455309000 Altri 8 0 8455900000 Altre parti 8 0 8456103000 Operanti con laser 8 7 8456109000 Altri 8 7 8456200000 Operanti con ultrasuoni 8 0 8456301010 Macchine utensili per elettroerosione a filo 8 0 8456301090 Altre 8 0 8456309000 Altre 8 0 8456900000 Altre 8 0 8457101000 Verticali 8 5 8457102000 Orizzontali 8 7 8457103000 A doppia colonna 8 5 8457109000 Altri 8 5 8457200000 Macchine a posto fisso 8 0 8457300000 Macchine a stazioni multiple 8 0 8458110000 A comando numerico 8 0 8458190000 Altri 8 0 8458910000 A comando numerico 8 0 8458990000 Altri 8 0 8459100000 Unita' di lavorazione con guida di scorrimento 8 0 8459210000 A comando numerico 8 0 8459291000 Foratrici radiali 8 0 8459292000 Foratrici verticali 8 0 8459293000 Foratrici multimandrino 8 0 8459299000 Altri 8 0 8459310000 A comando numerico 8 0 8459390000 Altri 8 0 8459401000 Alesatrici a coordinate 8 0 8459402000 Alesatrici orizzontali 8 0 8459409000 Altre 8 0 8459510000 A comando numerico 8 0 8459590000 Altre 8 0 8459611000 Fresatrici a banco fisso 8 0 8459612000 Fresatrici-piallatrici 8 0 8459619000 Altre 8 0 8459691000 Fresatrici a banco fisso 8 0 8459692000 Fresatrici-piallatrici 8 0 8459693000 Fresatrici universali per utensili 8 0 8459694000 Fresatrici per profili 8 3 8459699000 Altre 8 0 8459701000 Maschiatrici 8 0 8459709000 Altre macchine filettatrici 8 0 8460110000 A comando numerico 8 0 8460190000 Altre 8 0 8460211000 Rettificatrici in tondo 8 0 8460212000 Rettificatrici per interni 8 0 8460213000 Rettificatrici senza centro 8 3 8460214000 Rettificatrici per profili 8 3 8460219000 Altre 8 0 8460291000 Rettificatrici in tondo 8 0 8460292000 Rettificatrici per interni 8 0 8460293000 Rettificatrici senza centro 8 0 8460294000 Rettificatrici per profili 8 0 8460299000 Altre 8 3 8460310000 A comando numerico 8 0 8460390000 Altre 8 0 8460401000 Macchine per levigare 8 0 8460402000 Macchine per smerigliare 8 0 8460900000 Altre 8 3 8461200000 Macchine per limare e per sbozzare 8 0 8461300000 Macchine per brocciare 8 0 8461401010 A comando numerico 8 3 8461401090 Altre 8 0 8461402000 Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi 8 3 8461500000 Macchine per segare o troncare 8 0 8461900000 Altre 8 3 8462101000 Magli ad aria compressa 8 0 8462109000 Altri 8 3 8462210000 A comando numerico 8 0 8462290000 Altri 8 0 8462310000 A comando numerico 8 0 8462390000 Altri 8 0 8462411000 Punzonatrici (comprese le punzonatrici e cesoie combinate) 8 0 8462412000 Sgretolatrici 8 0 8462491000 Punzonatrici (comprese le punzonatrici e cesoie combinate) 8 0 8462492000 Sgretolatrici 8 0 8462911000 Esercitanti una pressione massima non superiore a 100 tonnellate metriche 8 0 8462912000 Esercitanti una pressione massima superiore a 100 tonnellate metriche, ma inferiore o uguale a 300 tonnellate metriche 8 0 8462913000 Esercitanti una pressione massima superiore a 300 tonnellate metriche, ma inferiore o uguale a 1 000 tonnellate metriche 8 0 8462914000 Esercitanti una pressione massima superiore a 1 000 tonnellate metriche 8 0 8462991010 Esercitanti una pressione massima non superiore a 30 tonnellate metriche 8 0 8462991020 Esercitanti una pressione massima superiore a 30 tonnellate metriche, ma inferiore o uguale a 100 tonnellate metriche 8 0 8462991030 Esercitanti una pressione massima superiore a 100 tonnellate metriche, ma inferiore o uguale a 300 tonnellate metriche 8 0 8462991040 Esercitanti una pressione massima superiore a 300 tonnellate metriche, ma inferiore o uguale a 600 tonnellate metriche 8 0 8462991050 Esercitanti una pressione massima superiore a 600 tonnellate metriche, ma inferiore o uguale a 1 500 tonnellate metriche 8 0 8462991090 Altre 8 0 8462999000 Altre 8 0 8463100000 Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili 8 0 8463200000 Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura 8 0 8463300000 Macchine per la lavorazione dei metalli in fili 8 0 8463900000 Altre 8 3 8464100000 Macchine per segare 8 0 8464201000 Per la lavorazione dei vetri d'ottica 8 0 8464202000 Per la lavorazione di altro vetro 8 0 8464209000 Altre 8 0 8464901000 Macchine utensili per la lavorazione a freddo del vetro 8 0 8464902000 Macchine utensili per la lavorazione del calcestruzzo 8 0 8464903000 Macchine utensili per la lavorazione dei prodotti ceramici 8 0 8464909000 Altre 8 0 8465101000 Per la lavorazione del legno 8 0 8465109000 Altre 8 0 8465911000 Per la lavorazione del legno 8 0 8465919000 Altre 8 0 8465921000 Per la lavorazione del legno 8 0 8465929000 Altre 8 0 8465931000 Per la lavorazione del legno 8 0 8465939000 Altre 8 0 8465941000 Per la lavorazione del legno 8 0 8465949000 Altre 8 0 8465951000 Per la lavorazione del legno 8 0 8465959000 Altre 8 0
Allegato 2A
8465961000 Per la lavorazione del legno 8 0 8465969000 Altre 8 0 8465991000 Per la lavorazione del legno 8 0 8465999000 Altre 8 0 8466100000 Portautensili e filiere a scatto automatico 8 5 8466201000 Per i veicoli aerei 8 0 8466209000 Altri 8 0 8466300000 Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili 8 0 8466910000 Per macchine della voce 84.64 8 0 8466920000 Per macchine della voce 84.65 8 0 8466930000 Per macchine delle voci da 84.56 a 84.61 8 3 8466940000 Per macchine della voce 84.62 o 84.63 8 0 8467111000 Perforatrici da roccia 8 0 8467112000 Avvitatori 8 0 8467113000 Rettificatrici 8 0 8467114000 Avvitatori a impulso 8 0 8467115000 Foratrici 8 0 8467119000 Altri 8 3 8467191000 Perforatrici da roccia 8 0 8467199000 Altri 8 0 8467210000 Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative 8 0 8467220000 Seghe 8 0 8467290000 Altri 8 0 8467810000 Troncatrici 8 0 8467891010 Della sottovoce 8430.49 o 8479.10 0 0 8467891020 Della sottovoce 8479.89.9010, 8479.89.9030 o 8479.89.9091 8 0 8467891090 Altri 8 3 8467899000 Altri 8 0 8467910000 Di troncatrici 8 0 8467920000 Di utensili pneumatici 8 0 8467990000 Altre 8 0 8468100000 Cannelli a mano 8 0 8468201000 Saldatrici a gas 8 0 8468202000 Macchine automatiche di taglio a gas 8 0 8468209000 Altri 8 0 8468800000 Altre macchine ed apparecchi 8 0 8468900000 Parti 8 0 8469001010 Macchine per l'elaborazione di testi 0 0 8469001020 Macchine da scrivere automatiche 8 0 8469002000 Altre macchine da scrivere, elettriche 8 0 8469003000 Altre macchine da scrivere, non elettriche 8 0 8470103010 A meno di 17 cifre 0 0 8470103020 A 17 o piu' cifre 0 0 8470104010 Della sottovoce 8472.90.9000 0 0 8470104090 Altre 0 0 8470211000 A meno di 17 cifre 0 0 8470212000 A 17 o piu' cifre 0 0 8470290000 Altre 0 0 8470300000 Altre macchine calcolatrici 0 0 8470500000 Registratori di cassa 0 0 8470901000 Macchine affrancatrici 0 0 8470902000 Macchine per la compilazione dei biglietti 0 0 8470903000 Macchine contabili 0 0 8470909000 Altre 0 0 8471300000 Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unita' centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo 0 0 8471411000 Con CPU ad almeno 64 bit e con almeno 64 megabyte di memoria principale 0 0 8471412000 Con CPU ad almeno 32 bit e con almeno 16 megabyte di memoria principale 0 0 8471419000 Altre 0 0 8471491010 Con CPU ad almeno 64 bit e con almeno 64 megabyte di memoria principale 0 0 8471491020 Con CPU ad almeno 32 bit e con almeno 16 megabyte di memoria principale 0 0 8471491090 Altre 0 0 8471499000 Altre 0 0 8471501000 Con CPU ad almeno 64 bit e con almeno 64 megabyte di memoria principale 0 0 8471502000 Con CPU ad almeno 32 bit e con almeno 16 megabyte di memoria principale 0 0 8471509000 Altre 0 0 8471601010 Lettori di caratteri (marcature) 0 0 8471601020 Tastiere e analoghi sistemi di input 0 0 8471601030 Mouse 0 0 8471601040 Scanner 0 0 8471601090 Altri 0 0 8471602000 Unita' di uscita 0 0 8471603020 Videotex o teletex 0 0 8471603030 Dispositivi di input/output vocale 0 0 8471603090 Altri 0 0 8471701000 Unita' di memoria principali (RAM e ROM) 0 0 8471702010 Unita' floppy 0 0 8471702020 Unita' di memoria a dischi rigidi 0 0 8471702031 Unita' CD-ROM 0 0 8471702032 Unita' DVD 0 0 8471702039 Altre 0 0 8471702090 Altre 0 0 8471709000 Altre 0 0 8471800000 Altre unita' di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione 0 0 8471900000 Altre 0 0 8472100000 Duplicatori 8 0 8472301000 Macchine per selezionare la posta 8 0 8472302000 Macchine per obliterare i francobolli 8 0 8472309000 Altre 8 3 8472901010 Distributori automatici di banconote o monete 0 0 8472901020 Accettatori automatici di banconote o monete 0 0 8472901040 Distributori e accettatori automatici di banconote o monete 0 0 8472901050 Macchine per contare e incartocciare le monete 8 0 8472901090 Altre 8 0 8472902000 Macchine automatiche per la produzione di fogli per duplicazione e stampa 8 0 8472903000 Macchine per la compilazione dei biglietti 8 0 8472904000 Apparecchi per temperare le matite 8 0 8472905000 Distruggidocumenti 8 0 8472906000 Macchine per stampare gli indirizzi e per imprimere le placchette degli indirizzi 8 0 8472909000 Altre 8 0 8473101000 Dispositivi di visualizzazione a schermo piatto per macchine per l'elaborazione testi [comprese le tecnologie LCD, EL (a elettroluminescenza), al plasma e altre] 0 0 8473102000 Assiemaggi a circuiti stampati per macchine per l'elaborazione testi, composti da uno o piu' circuiti stampati della voce 85.34 0 0 8473109000 Altri 8 0 8473210000 Di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470.10, 8470.21 o 8470.29 0 0 8473291000 Di macchine della sottovoce 8470.30 0 0 8473293000 Di macchine della sottovoce 8470.50 0 0 8473294000 Di macchine della sottovoce 8470.90 0 0 8473301000 Testine magnetiche 0 0 8473302000 Schede madri, destinate a essere provviste di unita' microprocessore 0 0 8473303000 Involucri (case) per computer 0 0 8473304010 Schede audio 0 0 8473304020 Schede video 0 0 8473304030 Schede multimediali 0 0 8473304050 Schede di interfaccia di comunicazione 0 0 8473304060 Moduli DRAM 0 0 8473304090 Altri 0 0 8473309000 Altri 0 0 8473401000 Dispositivi di visualizzazione a schermo piatto per sportelli automatici diversi da quelli delle sottovoci 8472.90.1050 e 8472.90.1090 [comprese le tecnologie LCD, EL (a elettroluminescenza), al plasma e altre] 0 0 8473402000 Assiemaggi a circuiti stampati per macchine per sportelli automatici diversi da quelli delle sottovoci 8472.90.1050 e 8472.90.1090, composti da uno o piu' circuiti stampati della voce 85.34 0 0 8473409000 Altri 8 0 8473501000 Destinati principalmente alle macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470.10, 8470.21 o 8470.29 0 0 8473509000 Altri 0 0 8474100000 Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare 0 0 8474201000 Con una capacita' di frantumazione, macinazione o polverizzazione non superiore a 20 t/h 0 0 8474209000 Altri 0 0 8474311000 Tramogge dosatrici 0 0 8474319000 Altri 0 0 8474321000 Macchine per asfalto 0 0 8474329000 Altri 0 0 8474390000 Altri 0 0 8474801000 Macchine formatrici in sabbia per fonderia 0 0 8474802000 Macchine per agglomerare, formare o modellare 0 0 8474809000 Altri 0 0 8474900000 Parti 0 0 8475100000 Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro 8 0 8475210000 Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati 8 0 8475291000 Per la fabbricazione di lastre di vetro 8 0 8475292000 Per la fabbricazione di bottiglie di vetro 8 0 8475299000 Altre 8 0 8475901000 Di macchine per la fabbricazione di lastre di vetro 8 0 8475909000 Altre 8 0 8476210000 Con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione 8 0 8476290000 Altre 8 0 8476811000 Per la vendita di generi alimentari 8 0 8476819000 Altre 8 0 8476891000 Per la vendita di generi alimentari 8 0 8476893000 Per la vendita di sigarette 8 0 8476894000 Per cambiare in moneta spicciola 8 0 8476899000 Altre 8 0 8476900000 Parti 8 0 8477101000 Per l'industria della gomma 8 0 8477102000 Per l'industria delle materie plastiche 8 0 8477201000 Per l'industria della gomma 8 0 8477202000 Per l'industria delle materie plastiche 8 0 8477300000 Formatrici per soffiaggio 8 0 8477400000 Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici 8 0 8477510000 Per formare o rigenerare gli pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria 8 0 8477590000 Altre 8 3 8477800000 Altre macchine ed apparecchi 8 0 8477900000 Parti 8 0 8478100000 Macchine ed apparecchi 8 0 8478900000 Parti 8 0 8479101000 Spanditrici per malta o calcestruzzo 0 0 8479102000 Altre macchine per lavori stradali 0 0 8479109000 Altri 0 0 8479200000 Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali 8 0 8479300000 Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero 8 0 8479400000 Macchine per fabbricare corde e cavi 8 0 8479501000 Della sottovoce 8479.81, 8479.82, 8479.89.9010, 8479.89.9030, 8479.89.9040, 8479.89.9060 o 8479.89.9091 8 0 8479502000 Della sottovoce 8479.89.9080 8 0 8479509000 Altri 8 3 8479600000 Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria 8 0 8479811000 Macchine per pulitura metalli 8 0 8479812010 Per la fabbricazione di semiconduttori 3 0 8479812090 Altri 8 0 8479813000 Bobinatrici 8 0 8479814000 Macchine per coibentazione 8 0 8479819000 Altri 8 0 8479821000 Macchine per mescolare 8 3 8479822000 Macchine per frantumare e macinare 8 0 8479823000 Macchine per omogeneizzare 8 0 8479824000 Macchine per agitare 8 0 8479829000 Altri 8 3 8479891010 Depuratori d'aria (con funzioni di umidificazione e deumidificazione) 8 0 8479891090 Altri 8 0 8479899010 Presse o macchine per l'estrusione 8 0 8479899020 Macchine e apparecchi per le navi o l'industria della pesca 8 3 8479899030 Macchine occhiellatrici e rivettatrici che utilizzano rivetti tubolari 8 0 8479899040 Assemblatrici automatiche di nastri magnetici 8 0 8479899050 Macchine per rivestimenti 8 0 8479899060 Operatori per porte automatiche 8 0 8479899080 Avvolgitrici automatiche per la pesca 8 0 8479899091 Per i veicoli del capitolo 87 8 0 8479899092 Macchine SMT (surface mount technology) per componenti elettroniche 16 7 8479899099 Altri 8 3 8479901010 Dei dispositivi di raffreddamento ad aria (compresi le parti dei sistemi di raffreddamento per auto) 8 0 8479901020 Di macchine e apparecchi di tipo domestico 8 0 8479901030 Dei veicoli del capitolo 87 8 0 8479902000 Di quelli indicati nella sottovoce 8479.89.9080 8 0 8479903000 Di macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttori 8 0 8479909010 Di macchine e apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi 8 0 8479909020 Di macchine e apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali 8 0 8479909030 Di macchine per fabbricare corde e cavi 8 0 8479909040 Di macchine e apparecchi per il trattamento dei metalli 8 3 8479909050 Di macchine per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare 8 3 8479909060 Di presse o macchine per l'estrusione 8 0 8479909070 Di macchine e apparecchi per le navi o l'industria della pesca 8 3 8479909080 Delle assemblatrici automatiche di nastri magnetici 8 0 8479909090 Altre 8 3 8480100000 Staffe per fonderia 8 0 8480200000 Piastre di fondo per forme 8 0 8480300000 Modelli per forme 8 0 8480410000 Per formare ad iniezione o per compressione 8 0 8480490000 Altre 8 0 8480500000 Forme per vetro 8 0 8480600000 Forme per materie minerali 8 0 8480710000 Per formare ad iniezione o per compressione 8 0 8480790000 Altre 8 0 8481100000 Riduttori di pressione 8 3 8481201000 Valvole per trasmissioni oleoidrauliche 8 5 8481202000 Valvole per trasmissioni pneumatiche 8 5 8481300000 Valvole di ritegno 8 7 8481400000 Valvole di troppo pieno o di sicurezza 8 3 8481801010 A funzionamento elettrico 8 5 8481801020 A pressione idraulica 8 5 8481801030 Altre, con comando automatico 8 7 8481801090 Altri 8 5 8481802000 Rubinetteria e sifoni 8 3 8481809000 Altri 8 3 8481901000 Attuatori 8 3 8481909000 Altri 8 3 8482101000 Di diametro interno superiore a 100 mm 8 5 8482102000 Di diametro interno non superiore a 100 mm 13 5 8482200000 Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici 8 7 8482300000 Cuscinetti a rulli a botte 8 3 8482400000 Cuscinetti ad aghi (a rullini) 8 3 8482500000 Cuscinetti a rulli cilindrici 8 3 8482800000 Altri, compresi, i cuscinetti combinati 8 5 8482910000 Sfere, cilindri, rulli ed aghi 8 3 8482990000 Altri 8 3 8483101000 Per i veicoli aerei 3 0 8483109010 Per i veicoli del capitolo 87 8 3 8483109090 Altri 8 5 8483201000 Per i veicoli aerei 3 0 8483209000 Altri 8 0 8483301000 Per i veicoli aerei 3 0 8483309000 Altri 8 3 8483401010 Alberi filettati a sfere 3 0 8483401090 Altri 3 0 8483409010 Ingranaggi 8 3 8483409020 Riduttori, moltiplicatori 8 0 8483409030 Organi di trasmissione automatica 8 0 8483409041 Per i veicoli del capitolo 87 8 0 8483409049 Altri 8 0 8483409090 Altri 8 3 8483501000 Per i veicoli aerei 8 0 8483509000 Altri 8 0 8483601000 Per i veicoli aerei 3 0 8483609000 Altri 8 0 8483901000 Per i veicoli aerei 3 0 8483909000 Altri 8 0 8484101000 Per i veicoli del capitolo 87 8 3 8484109000 Altri 8 3 8484200000 Giunti di tenuta stagna meccanici 8 5 8484900000 Altri 8 0 8486101000 Asciugatrici centrifughe 0 0 8486102000 Apparecchi per l'accrescimento o il tiraggio di monocristalli di semiconduttori 0 0 8486103010 Macchine per il taglio di monocristalli di semiconduttori in lamine (slice) 0 0 8486103020 Macchine per levigare o lucidare, comprese le lappatrici, per la lavorazione di wafer di semiconduttori 0 0 8486103090 Altri 8 0 8486104011 Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, utilizzate nella produzione di wafer di semiconduttori 0 0 8486104019 Altri 8 7 8486104020 Apparecchi per l'asporto del rivestimento o la pulitura dei wafer di semiconduttori con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma 0 0 8486105010 Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto) 0 0 8486105020 Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche 0 0 8486105030 Altri forni 0 0 8486109000 Altri 8 0 8486201000 Asciugatrici centrifughe 0 0 8486202100 Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto) 0 0 8486202210 Per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su wafer 0 0 8486202290 Altri 8 0 8486202310 Apparecchi e dispositivi per il riscaldamento rapido dei wafer di semiconduttori 0 0 8486202390 Altri 0 0 8486203000 Apparecchi di impiantazione ionica per drogare i materiali per semiconduttori 0 0 8486204000 Macchine per la deposizione di membrane o la polverizzazione catodica (sputtering) sui wafer 0 0 8486205110 Per i fili dei semiconduttori 0 0 8486205190 Altri 8 0 8486205910 Per i fili dei semiconduttori 0 0 8486205990 Altri 8 0 8486206010 Apparecchi per la scrittura diretta su wafer 0 0 8486206020 Dispositivi di allineamento (fotoripetitori) (step & repeat) 0 0 8486206090 Altri 0 0 8486207000 Apparecchi per l'attacco a umido (wet-etching), lo sviluppo, l'asporto del rivestimento o la pulitura dei wafer di semiconduttori 0 0 8486208110 Macchine di taglio laser per incidere le piste di contatto nei materiali semiconduttori 0 0 8486208190 Altri 8 7 8486208200 Per l'attacco a secco di tracciati su materiali semiconduttori con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma 0 0 8486208300 Apparecchi per l'asporto del rivestimento o la pulitura dei wafer di semiconduttori con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma 0 0 8486209110 Apparecchi a spruzzo per l'attacco chimico, l'asporto del rivestimento o la pulitura dei wafer di semiconduttori 0 0 8486209120 Macchine sbavatrici per la pulizia e l'asportazione di sostanze contaminanti dai fili metallici di pacchetti a semiconduttore prima del processo di galvanoplastica 0 0 8486209190 Altri 0 0 8486209200 Macchine per l'applicazione, lo sviluppo e la stabilizzazione del fotoresist 0 0 8486209310 Macchine per levigare o lucidare, comprese le lappatrici, per la lavorazione di wafer di semiconduttori 0 0 8486209320 Macchine di taglio di precisione (dicing machines) per l'incisione di wafer di semiconduttori 0 0 8486209390 Altri 8 0 8486209400 Macchine per il lavaggio dei wafer, dei supporti o dei tubi 0 0 8486209500 Macchine per l'applicazione di una pellicola sui wafer 0 0 8486209600 Macchine per il taglio di wafer in chip 0 0 8486209900 Altri 8 0 8486301000 Apparecchi per l'attacco a umido (wet-etching), lo sviluppo, l'asporto del rivestimento o la pulitura 0 0 8486302000 Apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti su substrati sensibilizzati di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto 0 0 8486303010 Operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni 8 7 8486303020 Operanti con ultrasuoni 8 0 8486303030 Operanti per elettroerosione 8 0 8486303041 Macchine per l'attacco a secco 8 0 8486303049 Altri 8 0 8486304010 Macchine per molare o levigare 8 0 8486304020 Macchine per l'incisione 8 0 8486304090 Altri 8 0 8486305010 Macchine per rivestire 8 0 8486305020 Macchine per rivestire e sviluppare 8 0 8486305031 Operanti mediante metodo fisico 8 0 8486305032 Operanti mediante metodo chimico 8 0 8486305039 Altri 8 0 8486306010 Dispenser di seal/short, spaziatori e cristalli liquidi 8 0 8486306090 Altri 8 0 8486307000 Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi 8 0 8486308000 Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere 8 5 8486309010 Macchine assemblatrici di schermi 8 0 8486309020 Robot per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto 8 3 8486309090 Altri 8 0 8486401010 Strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere (mask) o reticoli a partire da substrati ricoperti di fotoresist 0 0 8486401020 Fresatrici a raggio di ioni focalizzati per la rimozione o la riparazione di maschere (mask) e reticoli 0 0 8486401030 Macchine per l'applicazione, lo sviluppo e la stabilizzazione del fotoresist 0 0 8486401090 Altri 8 0 8486402010 Apparecchi per il fissaggio di piastrine (die) e saldatori automatici di pellicola per l'assemblaggio di semiconduttori 0 0 8486402020 Macchine per inserire o rimuovere dispositivi a semiconduttore 8 0 8486402031 Apparecchiature di incapsulamento per l'assemblaggio di semiconduttori 0 0 8486402039 Altri 8 0 8486402040 Macchine l'applicazione di solder ball sulle schede di circuito a semiconduttori o sulle schede ceramiche 3 0 8486402050 Apparecchi per il montaggio o il distacco dei wafer su substrato ceramico (in wafer lucidati) 8 0 8486402061 Formatrici ad iniezione 8 0 8486402062 Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici 8 0 8486402063 Altre macchine ed apparecchi per formare o modellare diverse dagli estrusori, formatrici per soffiaggio ed altre macchine ed apparecchi per formare o rigenerare gli pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria 8 3 8486402070 Forme per gomma o materie plastiche per formare ad iniezione o per compressione 0 0 8486402080 Macchine per saldare le matrici del semiconduttore, lavare i wafer, i supporti o i tubi 0 0 8486402091 Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, per i fili dei semiconduttori, anche a comando numerico 0 0 8486402092 Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, diverse da quelle per i fili dei semiconduttori, anche a comando numerico 8 0 8486402099 Altri 8 0 8486403010 Macchine e apparecchi automatizzati per il trasporto, la movimentazione e il magazzinaggio di wafer di semiconduttori, cassette di wafer, contenitori di wafer e altro materiale per dispositivi a semiconduttore 0 0 8486403090 Altri 0 0 8486404011 Microscopi stereoscopici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di wafer o reticoli di semiconduttori 0 0 8486404012 Altri microscopi fotomicrografici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di wafer o reticoli di semiconduttori 0 0 8486404020 Microscopi a fasci di elettroni, provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di wafer o reticoli di semiconduttori 0 0 8486409000 Altri 8 0 8486901010 Della sottovoce 8486.10.1000, 8486.10.2000, 8486.10.3010, 8486.10.3020, 8486.10.4011, 8486.10.4020, 8486.10.5010, 8486.10.5020 o 8486.10.5030 0 0 8486901020 Della sottovoce 8486.10.3090, 8486.10.4019 o 8486.10.9000 8 - della sottovoce 8486.10.3090 0 - della sottovoce 8486.10.4019 3 - della sottovoce 8486.10.9000 0 8486902010 Della sottovoce 8486.20.1000, 8486.20.2100, 8486.20.2210, 8486.20.2310, 8486.20.2390, 8486.20.3000, 8486.20.4000, 8486.20.5110, 8486.20.5910, 8486.20.6010, 8486.20.6020, 8486.20.6090, 8486.20.7000, 8486.20.8110, 8486.20.8200, 8486.20.8300, 8486.20.9110, 8486.20.9120, 8486.20.9190, 8486.20.9200, 8486.20.9310, 8486.20.9320, 8486.20.9400, 8486.20.9500 o 8486.20.9600 0 0 8486902020 Della sottovoce 8486.20.2290, 8486.20.5190, 8486.20.5990, 8486.20.8190, 8486.20.9390 o 8486.20.9900 8 - della sottovoce 8486.20.9390 0 - della sottovoce 8486.20.8190 3 - della sottovoce 8486.20.5190, 8486.20.5990 0 - della sottovoce 8486.20.2290 0 - della sottovoce 8486.20.9900 0 8486903010 Della sottovoce 8486.30.1000 o 8486.30.2000 0 0 8486903020 Della sottovoce 8486.30.3010, 8486.30.3020, 8486.30.3030, 8486.30.3041, 8486.30.3049, 8486.30.4010, 8486.30.4020, 8486.30.4090, 8486.30.7000, 8486.30.8000, 8486.30.9020 o 8486.30.9090 8 - della sottovoce 8486.30.7000 3 - della sottovoce 8486.30.8000 5 - della sottovoce 8486.30.4010, 8486.30.4020, 8486.30.4090 0 - della sottovoce 8486.30.3010, 8486.30.3020, 8486.30.3030, 8486.30.3041, 8486.30.3049 3 - della sottovoce 8486.30.9020 3 - della sottovoce 8486.30.9090 0 8486903030 Della sottovoce 8486.30.5010, 8486.30.5020, 8486.30.5031, 8486.30.5032, 8486.30.5039, 8486.30.6010, 8486.30.6090 o 8486.30.9010 8 0 8486904010 Della sottovoce 8486.40.1010, 8486.40.1020, 8486.40.1030, 8486.40.2010, 8486.40.2031, 8486.40.2070, 8486.40.2080, 8486.40.2091, 8486.40.3010, 8486.40.3090, 8486.40.4011, 8486.40.4012 o 8486.40.4020 0 0 8486904020 Della sottovoce 8486.40.1090, 8486.40.2020, 8486.40.2039, 8486.40.2040, 8486.40.2050, 8486.40.2061, 8486.40.2062, 8486.40.2063, 8486.40.2092, 8486.40.2099 o 8486.40.9000 8 0 8487100000 Eliche per navi e loro pale 8 3 8487901000 Per i veicoli del capitolo 87 8 3 8487909010 Anelli paraolio 8 3 8487909090 Altri 8 3 8501101000 Motori a corrente continua 8 0 8501102000 Motori a corrente alternata 8 0 8501103000 Motori universali 8 0 8501201000 Di potenza superiore a 37,5 W ed inferiore o uguale a 100 W 8 0 8501202000 Di potenza superiore a 100 W ed inferiore o uguale a 750 W 8 0 8501203000 Di potenza superiore a 750 W 8 0 8501311010 Di potenza inferiore o uguale a 100 W 8 0 8501311090 Altri 8 0 8501312000 Generatori a corrente continua 8 0 8501321000 Motori a corrente continua 8 0 8501322000 Generatori a corrente continua 8 0 8501331000 Motori a corrente continua 8 0 8501332000 Generatori a corrente continua 8 0 8501341000 Motori a corrente continua 8 0 8501342000 Generatori a corrente continua 8 0 8501401000 Di potenza inferiore o uguale a 100 W 8 0 8501402000 Di potenza superiore a 100 W ed inferiore o uguale a 750 W 8 0 8501403000 Di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW 8 0 8501404000 Di potenza superiore a 75 kW 8 0 8501510000 Di potenza inferiore o uguale a 750 W 8 0 8501520000 Di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW 8 3 8501531000 Di potenza inferiore o uguale a 375 kW 8 3 8501532000 Di potenza superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 1 500 kW 8 0 8501534000 Di potenza superiore a 1 500 kW 8 3 8501611000 Di potenza inferiore o uguale a 750 VA 8 0 8501612000 Di potenza superiore a 750 VA ed inferiore o uguale a 75 kVA 8 0 8501620000 Di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA 8 0 8501631000 Di potenza almeno equivalente a 400 kW 0 0 8501639000 Altri 8 0 8501640000 Di potenza superiore a 750 kVA 0 0 8502111000 Di potenza inferiore o uguale a 750 VA 8 0 8502112000 Di potenza superiore a 750 VA ed inferiore o uguale a 75 kVA 8 0 8502120000 Di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA 8 3 8502131010 Di potenza almeno equivalente a 400 kW 0 0 8502131090 Altri 8 0 8502132000 Di potenza superiore a 750 kVA ed inferiore o uguale a 3 500 kVA 0 0 8502134000 Di potenza superiore a 3 500 kVA 0 0 8502201000 Di potenza inferiore o uguale a 75 kVA 8 0 8502202000 Di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA 8 0 8502203010 Di potenza almeno equivalente a 400 kW 0 0 8502203090 Altri 8 0 8502204000 Di potenza superiore a 750 kVA 0 0 8502311000 Di potenza inferiore o uguale a 75 kVA 8 0 8502312000 Di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA 8 0 8502313000 Di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA 8 0 8502314000 Di potenza superiore a 750 kVA 8 0 8502391000 Di potenza inferiore o uguale a 75 kVA 8 0 8502392000 Di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA 8 0 8502393000 Di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA 8 0 8502394000 Di potenza superiore a 750 kVA 8 0 8502400000 Convertitori rotanti elettrici 8 0 8503001000 Di motori 8 3 8503002000 Di generatori e di gruppi elettrogeni 8 0 8503003000 Di convertitori rotanti 8 0 8504101010 Per tensioni nominali inferiori o uguali a 1 A 8 0 8504101020 Per tensioni superiori a 1 A ma uguali o inferiori a 20 A 8 3 8504102000 Per tensioni superiori a 20 A ma uguali o inferiori a 60 A 8 0 8504103000 Per tensioni superiori a 60 A 8 0 8504211000 Trasformatori di misura 8 0 8504219010 Di potenza inferiore o uguale a 100 kVA 8 0 8504219020 Di potenza superiore a 100 kVA ed inferiore o uguale a 650 kVA 8 0 8504221000 Trasformatori di misura 8 0 8504229010 Di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 1 000 kVA 8 0 8504229020 Di potenza superiore a 1 000 kVA ed inferiore o uguale a 5 000 kVA 8 0 8504229030 Di potenza superiore a 5 000 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA 8 0 8504230000 Di potenza superiore a 10 000 kVA 8 0 8504311000 Trasformatori di misura 8 0 8504312000 Regolatori di tensione 8 0 8504319010 Di potenza inferiore o uguale a 100 VA 8 0 8504319020 Di potenza superiore a 100 VA ed inferiore o uguale a 500 VA 8 0 8504319040 Di potenza superiore a 500 VA ed inferiore o uguale a 1 kVA 8 0 8504321000 Trasformatori di misura 8 0 8504322000 Regolatori di tensione 8 0 8504329010 Di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 5 kVA 8 0 8504329020 Di potenza superiore a 5 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA 8 0 8504331000 Trasformatori di misura 8 0 8504332000 Regolatori di tensione 8 0 8504339010 Di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 30 kVA 8 0 8504339020 Di potenza superiore a 30 kVA ed inferiore o uguale a 100 kVA 8 0 8504339040 Di potenza superiore a 100 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA 8 0 8504341000 Trasformatori di misura 8 0 8504342000 Regolatori di tensione 8 0 8504349010 Di potenza superiore a 500 kVA ed inferiore o uguale a 2 000 kVA 8 0 8504349030 Di potenza superiore a 2 000 kVA 8 0 8504401010 Per le macchine automatiche di elaborazione dell'informazione e le loro unita', e le apparecchiature per le telecomunicazioni 0 0 8504401090 Altri 8 0 8504402011 Per le macchine automatiche di elaborazione dell'informazione e le loro unita', e le apparecchiature per le telecomunicazioni 0 0 8504402019 Altri 8 3 8504402091 Per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unita', e le apparecchiature per le telecomunicazioni 0 0 8504402099 Altri 8 0 8504403010 Per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unita', e le apparecchiature per le telecomunicazioni 0 0 8504403090 Altri 8 0 8504404010 Per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unita', e le apparecchiature per le telecomunicazioni 0 0 8504404090 Altri 8 3 8504405010 Per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unita', e le apparecchiature per le telecomunicazioni 0 0 8504405090 Altri 8 0 8504409011 Per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione 0 0 8504409019 Altri 0 0 8504409091 Per le apparecchiature per le telecomunicazioni 0 0 8504409099 Altri 8 0 8504501010 Per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unita', e le apparecchiature per le telecomunicazioni 0 0 8504501090 Altri 8 0 8504502010 Per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unita', e le apparecchiature per le telecomunicazioni 0 0 8504502090 Altri 8 0 8504509010 Per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unita', e le apparecchiature per le telecomunicazioni 0 0 8504509090 Altri 8 0 8504901000 Assiemaggi a circuiti stampati delle sottovoci 8504.40, 8504.50, composti da uno o piu' circuiti stampati della voce 85.34, per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unita', e le apparecchiature per le telecomunicazioni 0 0 8504909000 Altri 8 0 8505111000 Di alnico 8 0 8505119000 Altri 8 0 8505191000 Di ossido di ferro 8 0 8505199000 Altri 8 0 8505200000 Accoppiamenti, innesti, variatori di velocita' e freni elettromagnetici 8 0 8505901000 Elettromagneti 8 0 8505902000 Dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione 8 0 8505903000 Teste di sollevamento elettromagnetiche 8 0 8505909000 Parti 8 0 8506101000 Batterie al manganese 13 0 8506102000 Batterie alcaline al manganese 13 0 8506109000 Altre 8 0 8506300000 All'ossido di mercurio 8 0 8506400000 All'ossido di argento 8 0 8506500000 Al litio 8 0 8506600000 A zinco-aria 8 0 8506801000 All'ossido di zinco 8 0 8506809000 Altre 8 0 8506900000 Parti 8 0 8507100000 Al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone 8 0 8507200000 Altri accumulatori al piombo 8 0 8507300000 Al nichel-cadmio 8 3 8507400000 Al nichel-ferro 8 0 8507801000 All'idruro di nichel 8 0 8507802000 Agli ioni di litio 8 0 8507803000 Ai polimeri di litio 8 0 8507809000 Altri 8 0 8507901000 Separatori 8 0 8507909000 Altri 8 0 8508110000 Di potenza inferiore o uguale a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l 8 0 8508191000 Per uso domestico 8 0 8508199000 Altri 8 3 8508600000 Altri aspirapolvere 8 3 8508701000 Della sottovoce 8508.11.0000 o 8508.19.1000 8 0 8508702000 Della sottovoce 8508.19.9000 o 8508.60.0000 8 3 8509400000 Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura 8 0 8509801000 Macinini per caffe' 8 0 8509802000 Tritaghiaccio 8 0 8509803000 Lucidatrici per pavimenti 8 0 8509804000 Trituratori per rifiuti di cucina 8 0 8509809000 Altri 8 0 8509900000 Parti 8 0 8510100000 Rasoi 8 0 8510200000 Tosatrici 8 0 8510300000 Apparecchi per la depilazione 8 0 8510901000 Di rasoi 8 0 8510902000 Di tosatrici 8 0 8510903000 Di apparecchi per la depilazione 8 0 8511101000 Per i veicoli aerei 3 0 8511109000 Altri 8 0 8511201000 Per i veicoli aerei 3 0 8511209000 Altri 8 0 8511301000 Per i veicoli aerei 3 0 8511309000 Altri 8 0 8511401000 Per i veicoli aerei 3 0 8511409000 Altri 8 0 8511501000 Per i veicoli aerei 3 0 8511509000 Altri 8 0 8511801000 Per i veicoli aerei 3 0 8511809000 Altri 8 0 8511901000 Per i veicoli aerei 3 0 8511909000 Altri 8 0 8512100000 Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette 8 0 8512201000 Apparecchi di illuminazione 8 0 8512202000 Apparecchi di segnalazione visiva 8 0 8512300000 Apparecchi di segnalazione acustica 8 0 8512400000 Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti 8 0 8512900000 Parti 8 0 8513101000 Lampade di sicurezza dei tipi utilizzati nelle miniere 8 0 8513102000 Torce elettriche 8 0 8513109000 Altre 8 0 8513900000 Parti 8 0 8514101000 Da laboratorio 8 0 8514102000 Per l'industria metallurgica 8 0 8514103000 Per l'industria alimentare 8 0 8514109000 Altre 8 0 8514201000 Da laboratorio 8 0 8514202000 Per l'industria metallurgica 8 0 8514203000 Per l'industria alimentare 8 0 8514209000 Altri 8 0 8514300000 Altri forni 8 3 8514401000 Per la fabbricazione di semiconduttori 0 0 8514409000 Altri 8 0 8514901000 Per la fabbricazione di semiconduttori 0 0 8514909000 Altri 8 0 8515110000 Ferri e pistole per brasare 8 0 8515190000 Altri 8 3 8515211010 Robotizzati 8 0 8515211090 Altri 8 0 8515212010 Robotizzati 8 0 8515212090 Altri 8 0 8515213010 Robotizzati 8 0 8515213090 Altri 8 0 8515219010 Robotizzati 8 0 8515219090 Altri 8 0 8515291000 Saldatrici a punti 8 0 8515292000 Saldatrici a rulli 8 0 8515293000 Saldatrici di testa 8 0 8515299000 Altri 8 0 8515311010 Robotizzati 8 0 8515311090 Altri 8 0 8515319010 Robotizzati 8 0 8515319090 Altri 8 3 8515391000 Macchine e apparecchi per la saldatura ad arco, a corrente alternata 8 0 8515399000 Altri 8 0 8515801000 Macchine ad ultrasuoni 8 3 8515802000 Macchine a fasci di elettroni 8 0 8515803000 Macchine laser 8 0 8515809000 Altri 8 0 8515901000 Di macchine per la saldatura 8 0 8515909000 Altri 8 0 8516100000 Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici 8 0 8516210000 Radiatori ad accumulazione 8 0 8516290000 Altri 8 0 8516310000 Asciugacapelli 8 0 8516320000 Altri apparecchi per parrucchiere 8 0 8516330000 Apparecchi per asciugare le mani 8 0 8516400000 Ferri da stiro elettrici 8 0 8516500000 Forni a microonde 8 0 8516601000 Forni elettrici 8 0 8516602000 Cuociriso (rice-cooker) elettrici (anche con la funzione di temperatura costante) 8 0 8516609000 Altri 8 0 8516710000 Apparecchi per la preparazione del caffe' o del te' 8 0 8516720000 Tostapane 8 0 8516791000 Bollitori elettrici 8 0 8516799000 Altri 8 0 8516800000 Resistenze scaldanti 8 0 8516900000 Parti 8 0 8517110000 Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio "cordless" 0 0 8517121010 Con ricevitori digitali 0 0 8517121090 Altri 0 0 8517122010 Con ricevitori digitali 0 0 8517122090 Altri 0 0 8517123010 Con ricevitori digitali 0 0 8517123090 Altri 0 0 8517124010 Con ricevitori digitali 0 0 8517124090 Altri 0 0 8517129010 Con ricevitori digitali 0 0 8517129090 Altri 0 0 8517181000 A tasti 0 0 8517189000 Altri 0 0 8517611000 Ricetrasmettitori fissi 0 0 8517619000 Altri 0 0 8517621000 Telescriventi 0 0 8517622010 Per centralini pubblici 0 0 8517622020 Per centralini privati 0 0 8517622090 Altri 0 0 8517623110 Apparecchiature terminali 0 0 8517623120 Ripetitori 0 0 8517623190 Altri 0 0 8517623210 Apparecchiature terminali 0 0 8517623220 Ripetitori 0 0 8517623290 Altri 0 0 8517623310 Ripetitori ottici 0 0 8517623320 Terminali ottici 0 0 8517623390 Altri 0 0 8517623410 Convertitori analogico-digitali, digitale-analogici 0 0 8517623420 Codec (codificatori e decodificatori) 0 0 8517623430 Modem (comprese schede modem) 0 0 8517623490 Altri 0 0 8517623510 Di tipo FDM (modulazione a divisione di frequenza) 0 0 8517623520 Di tipo TDM (modulazione a divisione di tempo) 0 0 8517623590 Altri 0 0 8517623900 Altri 0 0 8517624010 Apparecchi intercomunicanti (interfoni) 0 0 8517624020 Apparecchi telegrafici per immagini 0 0 8517624090 Altri 0 0 8517625000 Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia o la radiotelegrafia 0 0 8517626010 Apparecchi telegrafici stampanti 0 0 8517626020 Apparecchi fototelegrafici 0 0 8517626031 Ricetrasmittenti portatili detti "walkie-talkie" 0 0 8517626039 Altri 0 0 8517626040 Apparecchi di trasmissione telefax 0 0 8517626050 Apparecchi di commutazione per telecomunicazioni radio 0 0 8517626060 Ripetitori per telecomunicazioni radio 0 0 8517626090 Altri 0 0 8517627000 Altre unita' di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione 0 0 8517629000 Altri 0 0 8517691100 Ricevitori ad alta frequenza (HF), a media frequenza (MD) o a bassa frequenza (LF) 8 0 8517691211 Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone 0 0 8517691219 Altri 8 0 8517691290 Altri 8 0 8517691900 Altri 8 0 8517692000 Videofoni 0 0 8517699000 Altri 0 0 8517701010 Di apparecchi telefonici per abbonati 0 0 8517701020 Di telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo 0 0 8517701090 Altri 0 0 8517702000 Della sottovoce 8517.61 0 0 8517703010 Di telescriventi 0 0 8517703021 Di centralini pubblici 0 0 8517703022 Di centralini privati 0 0 8517703029 Altri 0 0 8517703031 Di dispositivi di trasmissione su cavo coassiale 0 0 8517703032 Di sistemi di trasmissione a fibre ottiche 0 0 8517703039 Altri 0 0 8517703041 Di apparecchi telegrafici per immagini 0 0 8517703049 Altri 0 0 8517703050 Di apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia o la radiotelegrafia 0 0 8517703060 Di apparecchi trasmittenti, muniti di apparecchi riceventi, per la radiotelefonia o la radiotelegrafia, diversi da quelli della sottovoce 8517.70.10 0 0 8517703070 Altre unita' di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione 0 0 8517703090 Altri 0 0 8517704011 Di apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone 0 0 8517704019 Altri 8 0 8517704020 Di videofoni 0 0 8517704090 Altri 8 0 8518101000 Microfoni con un campo di frequenza compresa tra 300 Hz e 3,4 KHz, di diametro non superiore a 10mm e di altezza non superiore a 3 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni 0 0 8518109000 Altri 8 0 8518210000 Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica 8 0 8518220000 Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica 8 3 8518291000 Dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni (senza involucro contenitore, di frequenza compresa tra 300 Hz e 3,4 KHz, di diametro non superiore a 50 mm) 0 0 8518299000 Altri 8 0 8518304000 Apparecchi telefonici per abbonati, su filo 0 0 8518309000 Altri 8 0 8518400000 Amplificatori elettrici a bassa frequenza 8 0 8518500000 Apparecchi elettrici di amplificazione del suono 8 0 8518901000 Assiemaggi a circuiti stampati delle sottovoci 8518.10.1000, 8518.29.1000 0 0 8518909000 Altri 8 0 8519201000 Elettrofoni a monete o a gettoni, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono 8 0 8519209000 Altri, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono 8 0 8519301000 Con cambiadischi automatico 8 0 8519309000 Altri 8 0 8519500000 Segreterie telefoniche 0 0 8519811000 Dittafoni, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono 8 0 8519812100 Lettori di cassette, quali definiti della nota di sottovoci 1 del capitolo 85 8 0 8519812210 Per veicoli 8 0 8519812220 Portatili, diversi da quelli definiti nella nota di sottovoci 1 del capitolo 85 8 0 8519812290 Altri 8 0 8519812310 Per veicoli 8 0 8519812320 Portatili 8 0 8519812390 Altri 8 0 8519812900 Altri 8 0 8519813000 Dittafoni che possono funzionare solo con una sorgente di energia esterna 8 0 8519814111 Per veicoli 8 0 8519814112 Portatili 8 0 8519814119 Altri 8 0 8519814190 Altri 8 0 8519814210 Per veicoli 8 0 8519814220 Portatili 8 0 8519814290 Altri 8 0 8519814310 A bobine 8 0 8519814390 Altri 8 0 8519815010 A bobine 8 0 8519815020 A dischi 8 0 8519815030 A cassette 8 0 8519815090 Altri 8 0 8519819000 Altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono 8 0 8519891010 Senza altoparlanti 8 0 8519891090 Altri 8 0 8519892000 Dittafoni, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono 8 0 8519893000 Piastre, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono 8 0 8519899010 Altri apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono 8 0 8519899020 Altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono 8 0 8521101000 Di larghezza superiore a 12,7 mm 8 0 8521102000 Di larghezza non superiore a 12,7 mm 8 0 8521901000 A dischi 8 0 8521909000 Altri 8 0 8522100000 Lettori fonografici 8 0 8522901010 Per la registrazione audio 8 0 8522901020 Per la registrazione video 8 0 8522901090 Altri 8 0 8522902000 Fonorivelatori (pickup) laser 8 0
Allegato 2A
8522909010 Dispositivi di visualizzazione a schermo piatto [comprese le tecnologie LCD, EL (a elettroluminescenza), al plasma e altre] per segreterie telefoniche 0 0 8522909020 Assiemaggi a circuiti stampati di segreterie telefoniche, composti da uno o piu' circuiti stampati della voce 85.34 0 0 8522909090 Altri 8 0 8523210000 Schede munite di una pista magnetica, anche di registrazione 8 0 8523291110 Di larghezza non superiore a 4 mm 0 0 8523291120 Di larghezza superiore a 4 mm, ma inferiore o uguale a 6,5 mm 0 0 8523291130 Di larghezza superiore a 6,5 mm 0 0 8523291210 Dischetti (floppy disk) 0 0 8523291290 Altri 0 0 8523291900 Altri 0 0 8523292111 Contenenti dati o istruzioni, da utilizzare nelle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione 0 0 8523292119 Altri 0 0 8523292121 Contenenti dati o istruzioni, da utilizzare nelle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione 0 0 8523292129 Altri 0 0 8523292131 Contenenti dati o istruzioni, da utilizzare nelle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione 0 0 8523292139 Altri 0 0 8523292211 Videoregistrati 8 0 8523292219 Altri 8 0 8523292221 Videoregistrati 8 0 8523292229 Altri 8 0 8523292231 Videoregistrati 13% o 20won/min (a velocita' standard) 0 8523292239 Altri 8 0 8523292911 Contenenti dati o istruzioni, da utilizzare nelle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione 0 0 8523292919 Altri 0 0 8523292991 Videoregistrati 8 0 8523292992 Per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione 0 0 8523292999 Altri 8 0 8523401000 Supporti non registrati 0 0 8523402111 Contenenti dati o istruzioni, da utilizzare nelle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione 0 0 8523402119 Altri 0 0 8523402120 Unicamente per la riproduzione del suono 8 0 8523402131 Per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione 0 0 8523402139 Altri 8 0 8523402911 Contenenti dati o istruzioni, da utilizzare nelle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione 0 0 8523402919 Altri 0 0 8523402991 Videoregistrati 8 0 8523402992 Per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione 0 0 8523402999 Altri 8 0 8523511000 Supporti non registrati 0 0 8523512110 Contenenti dati o istruzioni, da utilizzare nelle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione 0 0 8523512190 Altri 0 0 8523512910 Videoregistrati 8 0 8523512920 Per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione 0 0 8523512990 Altri 8 0 8523521000 Schede munite di circuiti integrati elettronici e loro parti 0 0 8523529000 Altri, e loro parti 8 0 8523591000 Supporti non registrati 0 0 8523592110 Contenenti dati o istruzioni, da utilizzare nelle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione 0 0 8523592190 Altri 0 0 8523592910 Videoregistrati 8 0 8523592920 Per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione 0 0 8523592990 Altri 8 0 8523593000 Schede ed etichette a disinnesto per effetto di prossimita' (schede e tag di prossimita') 0 0 8523801000 Supporti non registrati 0 0 8523802100 Dischi per grammofoni 8 0 8523802210 Contenenti dati o istruzioni, da utilizzare nelle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione 0 0 8523802290 Altri 0 0 8523802910 Videoregistrati 8 0 8523802920 Per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione 0 0 8523802990 Altri 8 0 8525501000 Apparecchi per la radiodiffusione 8 0 8525502000 Apparecchi trasmittenti per la televisione 8 0 8525509000 Altri 8 3 8525601000 Apparecchi per la radiodiffusione 0 0 8525602000 Apparecchi trasmittenti per la televisione 0 0 8525609000 Altri 0 0 8525801010 Per videoregistratori 8 0 8525801020 Per monitor 8 0 8525801090 Altri 8 0 8525802010 Videocamere per la ripresa di immagini fisse 0 0 8525802090 Altri 0 0 8525803000 Videocamere digitali 0 0 8526101000 Per i veicoli aerei 8 3 8526109000 Altri 8 0 8526911010 Per i veicoli aerei 8 0 8526911090 Altri 8 0 8526912010 Per i veicoli aerei 8 0 8526912090 Altri 8 0 8526913010 Per i veicoli aerei 8 0 8526913020 Per veicoli 8 0 8526913090 Altri 8 0 8526914000 Ricevitori LORAN 8 0 8526919010 Per i veicoli aerei 8 0 8526919020 Per veicoli 8 0 8526919090 Altri 8 0 8526920000 Apparecchi di radiotelecomando 8 0 8527120000 Radiocassette tascabili 8 0 8527131000 A cassette 8 0 8527132000 A dischi 8 0 8527133000 Abbinati ad apparecchi a cassette e a dischi 8 0 8527139000 Altri 8 0 8527190000 Altri 8 0 8527211000 A cassette 8 0 8527212000 A dischi 8 0 8527213000 Abbinati ad apparecchi a cassette e a dischi 8 0 8527219000 Altri 8 0 8527290000 Altri 8 0 8527911010 A cassette 8 0 8527911020 A dischi 8 0 8527911030 Abbinati ad apparecchi a cassette e a dischi 8 0 8527911090 Altri 8 0 8527919000 Altri 8 0 8527920000 Non abbinati a un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma abbinati a un apparecchio di orologeria 8 0 8527990000 Altri 8 0 8528410000 Dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 84.71 0 0 8528491010 Monitor appositamente destinati ad uso medico 8 0 8528491090 Altri 8 0 8528492010 Monitor appositamente destinati ad uso medico 8 0 8528492090 Altri 8 0 8528511000 Monitor LCD (a cristalli liquidi) 0 0 8528519000 Altri 0 0 8528591010 Monitor appositamente destinati ad uso medico 8 0 8528591090 Altri 8 0 8528592010 Monitor appositamente destinati ad uso medico 8 0 8528592090 Altri 8 0 8528610000 Dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 84.71 0 0 8528690000 Altri 8 0 8528711010 A colori 8 0 8528711020 In bianco e nero o in altre monocromie 8 0 8528712010 In grado di supportare la ricezione di trasmissioni con risoluzione verticale uguale o superiore a 720 righe 8 0 8528712090 Altri 8 0 8528719010 A colori 8 0 8528719020 In bianco e nero o in altre monocromie 8 0 8528721010 Analogici 8 0 8528721020 Digitali 8 0 8528722010 Analogici 8 0 8528722020 Digitali 8 0 8528723010 Analogici 8 0 8528723020 Digitali 8 0 8528724010 Analogici 8 0 8528724020 Digitali 8 0 8528729000 Altri 8 0 8528731000 Con una lunghezza della diagonale dello schermo fluorescente del tubo a raggi catodici inferiore a 37 cm 8 0 8528732000 Con una lunghezza della diagonale dello schermo fluorescente del tubo a raggi catodici uguale o superiore a 37 cm, ma inferiore a 45,72 cm 8 0 8528733000 Con una lunghezza della diagonale dello schermo fluorescente del tubo a raggi catodici uguale o superiore a 45,72 cm 8 0 8528739000 Altri 8 0 8529101000 Per apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar) 8 0 8529109100 Per apparecchi di radionavigazione o apparecchi di radiotelecomando 8 0 8529109210 Per la ricezione via satellite 8 0 8529109290 Altri 8 0 8529109300 Dei tipi utilizzati con gli apparecchi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia 0 0 8529109900 Altri 8 3 8529901000 Di apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar) 8 3 8529909100 Di apparecchi di radionavigazione o apparecchi di radiotelecomando 8 0 8529909200 Di apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione 8 0 8529909400 Di apparecchi riceventi di radiodiffusione 8 0 8529909500 Di telecamere 8 0 8529909610 Sintonizzatori per ricezione a colori 8 0 8529909620 Sintonizzatori per ricezione in bianco e nero o monocroma 8 0 8529909630 Schermi per videoproiettori 8 0 8529909640 Altre parti per ricezione a colori 8 0 8529909650 Altre parti per ricezione in bianco e nero o monocroma 8 0 8529909910 Di apparecchi trasmittenti muniti di apparecchi riceventi o di apparecchi fotografici digitali (comprese videocamere digitali per la ripresa di immagini fisse) 0 0 8529909920 Della sottovoce 8528.51, 8528.41.0000 o 8528.61.0000 0 0 8529909990 Altri 8 0 8530101010 Per apparecchiature a terra 8 0 8530101090 Altri 8 0 8530109000 Altri 8 0 8530800000 Altri apparecchi 8 0 8530900000 Parti 8 0 8531101000 Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto 8 0 8531102000 Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro l'incendio 8 0 8531103000 Avvisatori di fughe di gas 8 0 8531104000 Suonerie elettriche 8 0 8531105000 Sirene 8 0 8531109000 Altri apparecchi di segnalazione acustica o visiva 8 0 8531201000 Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) 0 0 8531202000 Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a diodi emettitori di luce (LED) 0 0 8531801000 Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a diodi organici emettitori di luce (OLED) 8 0 8531809000 Altri 8 0 8531901000 Della sottovoce 8531.10 8 0 8531902000 Della sottovoce 8531.20 0 0 8531909000 Altri 8 0 8532100000 Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza) 0 0 8532210000 Al tantalio 0 0 8532220000 Elettrolitici all'alluminio 0 0 8532230000 A dielettrico di ceramica, ad un solo strato 0 0 8532240000 A dielettrico di ceramica, a piu' strati 0 0 8532250000 A dielettrico di carta o di materie plastiche 0 0 8532290000 Altri 0 0 8532301000 Condensatori variabili al polietilene 0 0 8532309000 Altri 0 0 8532901000 Dei condensatori fissi 0 0 8532902000 Dei condensatori variabili 0 0 8532909000 Altri 0 0 8533100000 Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati 0 0 8533211000 Miniaturizzate (chip resistor) 0 0 8533219000 Altre 0 0 8533291000 Miniaturizzate (chip resistor) 0 0 8533299000 Altre 0 0 8533310000 Per una potenza inferiore o uguale a 20 W 0 0 8533390000 Altre 0 0 8533401000 Resistenze variabili al carbonio 0 0 8533402000 Termistori 0 0 8533403000 Varistori 0 0 8533409000 Altre 0 0 8533901000 Di resistenze variabili 0 0 8533909000 Altre 0 0 8534001000 Realizzati con componenti passivi (induttanze, resistenze e condensatori) 0 0 8534002000 Del tipo a piste o realizzati con circuiti che funzionano da leadframe 0 0 8534009000 Altri 0 0 8535100000 Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili 8 0 8535211000 Per una tensione nominale inferiore a 7,25 kV 8 0 8535212000 Per una tensione nominale uguale o superiore a 7,25 kV, ed inferiore a 75,5 kV 8 0 8535291000 Per una tensione nominale inferiore a 200 kV 8 0 8535292000 Per una tensione nominale pari o superiore a 200 kV 8 0 8535301000 Per una tensione nominale inferiore a 7,25 kV 8 0 8535302000 Per una tensione nominale uguale o superiore a 7,25 kV, ed inferiore a 72,5 kV 8 0 8535303000 Per una tensione nominale uguale o superiore a 72,5 kV, ed inferiore a 200 kV 8 0 8535304000 Per una tensione nominale pari o superiore a 200 kV 8 0 8535400000 Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente 8 0 8535901000 Connettori 8 0 8535902000 Terminali elettrici 8 0 8535909000 Altri 8 0 8536101000 A tubo 8 0 8536109000 Altri 8 0 8536200000 Interruttori automatici 8 0 8536300000 Altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici 8 0 8536410000 Per tensioni inferiori o uguali a 60 V 8 0 8536490000 Altri 8 3 8536501000 Rotanti 8 0 8536502000 A tasto o pulsante 8 0 8536503000 Microinterruttori 8 0 8536504000 Interruttori magnetici (compresi i contattori magnetici) 8 0 8536509010 Interruttori elettromeccanici a scatto per un'intensita' inferiore o uguale a 11 A 0 0 8536509020 Interruttori elettronici a corrente alternata costituiti da circuiti di entrata e di uscita ad accoppiamento ottico (interruttori a corrente alternata a tiristore isolato) 0 0 8536509030 Interruttori elettronici protetti dalla temperatura, costituiti da un transistor e da un chip logico (tecnologia chip on chip) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V 0 0 8536509090 Altri 8 0 8536610000 Portalampade 8 0 8536691000 Per cavi coassiali e circuiti stampati 0 0 8536699000 Altri 8 0 8536701000 Di articoli di plastica 8 3 8536702000 Di apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici 8 0 8536703010 Colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati 0 0 8536703090 Altri 8 0 8536901000 Cassette di giunzione 0 0 8536909010 Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi 0 0 8536909090 Altri 8 0 8537101000 Quadri elettrici 8 3 8537102000 Quadri automatici 8 0 8537109000 Altri 8 0 8537201000 Quadri elettrici 8 0 8537202000 Quadri automatici 8 0 8537209000 Altri 8 0 8538100000 Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 85.37, sprovvisti dei loro apparecchi 8 0 8538901000 Di interruttori 8 0 8538902000 Di interruttori automatici 8 0 8538903000 Di rele' 8 0 8538904000 Di quadri automatici 8 0 8538909000 Altri 8 0 8539100000 Oggetti detti "fari e proiettori sigillati" 8 0 8539210000 Alogeni, al tungsteno 8 3 8539221000 Lampade e tubi a incandescenza 8 0 8539222000 Lampade decorative 8 0 8539223000 Proiettori 8 0 8539224000 Lampare per la pesca 8 0 8539229000 Altri 8 0 8539290000 Altri 8 0 8539310000 Fluorescenti, a catodo caldo 8 0 8539321000 Lampade al mercurio 8 0 8539322000 Lampade a vapore di sodio 8 0 8539323000 Lampade ad alogenuro metallico 8 3 8539390000 Altri 8 0 8539410000 Lampade ad arco 8 0 8539491010 Di macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttori 3 0 8539491090 Altri 8 0 8539492000 Lampade a raggi infrarossi 8 0 8539901000 Di lampade e tubi a incandescenza 8 0 8539902000 Di lampade e tubi a scarica 8 0 8539909000 Altri 8 0 8540110000 A colori 8 0 8540120000 In bianco e nero o in altre monocromie 8 0 8540201000 Tubi per telecamere 8 0 8540209000 Altri 8 0 8540400000 Tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm 8 0 8540500000 Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in bianco e nero o in altre monocromie 8 0 8540601000 A colori 8 0 8540609000 Altri 8 0 8540710000 Magnetron 8 0 8540720000 Clistron 8 0 8540790000 Altri 8 0 8540810000 Tubi per ricezione e tubi per amplificazione 8 0 8540891000 Valvole e tubi termoionici per trasmettitori 8 0 8540892000 Tubi a scarica 8 0 8540893000 Digitron 8 0 8540899000 Altri 8 0 8540911000 Bobine di deflessione 8 0 8540912000 Cannoni a elettroni 8 0 8540913000 Shadow mask (griglie forate) 8 0 8540919000 Altri 8 0 8540990000 Altri 8 0 8541101000 Chip, piastrine (die) e wafer non ancora tagliati in chip 0 0 8541109000 Altri 0 0 8541211000 Chip, piastrine (die) e wafer non ancora tagliati in chip 0 0 8541219000 Altri 0 0 8541291000 Chip, piastrine (die) e wafer non ancora tagliati in chip 0 0 8541299000 Altri 0 0 8541301000 Chip, piastrine (die) e wafer non ancora tagliati in chip 0 0 8541302000 Tiristori 0 0 8541303000 Diac 0 0 8541304000 Triac 0 0 8541401000 Chip, piastrine (die) e wafer non ancora tagliati in chip 0 0 8541402010 Dispositivi laser 0 0 8541402090 Altri 0 0 8541409010 Cellule fotovoltaiche 0 0 8541409020 Cellule fotovoltaiche (comprese le celle solari, i fotodiodi, i fotoaccoppiatori e i fotorele') 0 0 8541409030 Dispositivi ad accoppiamento di carica (CCD) 0 0 8541409090 Altri 0 0 8541501000 Chip, piastrine (die) e wafer non ancora tagliati in chip 0 0 8541502000 Raddrizzatori 0 0 8541509000 Altri 0 0 8541601000 Vibratori piezoelettrici 0 0 8541609000 Altri 0 0 8541901000 Leadframe 0 0 8541902000 Di diodi 0 0 8541903000 Di transistor 0 0 8541909000 Altri 0 0 8542311010 Chip, piastrine (die) e wafer non ancora tagliati in chip 0 0 8542311020 Unita' centrale di elaborazione per computer 0 0 8542311030 Microcontrollori 0 0 8542311040 Processori di segnali digitali 0 0 8542311090 Altri 0 0 8542312000 Circuiti integrati ibridi 0 0 8542313000 Circuiti integrati multichip 0 0 8542321010 Memorie dinamiche ad accesso casuale (DRAM) 0 0 8542321020 Memorie statiche ad accesso casuale (SRAM) 0 0 8542321030 Memorie flash 0 0 8542321090 Altre 0 0 8542322000 Circuiti integrati ibridi 0 0 8542323000 Circuiti integrati multichip 0 0 8542331000 Circuiti integrati monolitici 0 0 8542332000 Circuiti integrati ibridi 0 0 8542333000 Circuiti integrati multichip 0 0 8542391000 Circuiti integrati monolitici 0 0 8542392000 Circuiti integrati ibridi 0 0 8542393000 Circuiti integrati multichip 0 0 8542901010 Leadframe 0 0 8542901090 Altri 0 0 8542902010 Leadframe 0 0 8542902090 Altri 0 0 8542903010 Leadframe 0 0 8542903090 Altri 0 0 8543100000 Acceleratori di particelle 8 0 8543200000 Generatori di segnali 8 0 8543300000 Macchine ed apparecchi per la galvanotecnica, l'elettrolisi o l'elettroforesi 8 0 8543701000 Elettrificatori di recinti 8 0 8543702010 Apparecchi per l'elettrolisi dell'acqua a fini medici 8 0 8543702020 Apparecchi di bellezza elettrici 8 0 8543702030 Mixer audio 8 0 8543702040 Equalizzatori 8 0 8543702050 Generatori di ozono 8 0 8543702090 Altri 8 0 8543703000 Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario 0 0 8543709010 Amplificatori ad alta frequenza 8 0 8543709020 Rilevatori, compresi i sensori ottici 8 0 8543709030 Apparecchi per elettrostimolazione nervosa TENS 0 0 8543709090 Altri 8 0 8543901000 Microassiemaggi elettronici 0 0 8543909010 Dispositivi di visualizzazione a schermo piatto per macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario [comprese le tecnologie LCD, EL (a elettroluminescenza), al plasma e altre] 0 0 8543909020 Assiemaggi a circuiti stampati per macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario, composti da uno o piu' circuiti stampati della voce 85.34 0 0 8543909090 Altri 8 0 8544111000 Smaltati o laccati con prodotti isolanti 8 0 8544119000 Altri 8 0 8544190000 Altri 8 0 8544200000 Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali 8 0 8544300000 Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto 8 0 8544421010 Dei tipi utilizzati per telecomunicazioni 0 0 8544421090 Altri 8 0 8544422010 Dei tipi utilizzati per telecomunicazioni 0 0 8544422090 Altri 8 0 8544429010 Dei tipi utilizzati per telecomunicazioni 0 0 8544429090 Altri 8 0 8544491011 Per tensioni inferiori o uguali a 80 V 0 0 8544491012 Per tensioni superiori a 80 V ed inferiori o uguali a 1 000 V 8 0 8544491090 Altri 8 0 8544492011 Per tensioni inferiori o uguali a 80 V 0 0 8544492012 Per tensioni superiori a 80 V ed inferiori o uguali a 1 000 V 8 3 8544492090 Altri 8 3 8544499011 Per tensioni inferiori o uguali a 80 V 0 0 8544499012 Per tensioni superiori a 80 V ed inferiori o uguali a 1 000 V 8 0 8544499090 Altri 8 0 8544601010 Fili isolati in plastica 8 0 8544601090 Altri 8 3 8544602010 Fili isolati in plastica 8 0 8544602090 Altri 8 0 8544603010 Fili isolati in plastica 8 0 8544603090 Altri 8 0 8544700000 Cavi di fibre ottiche 0 0 8545110000 Dei tipi utilizzati per forni 5 0 8545190000 Altri 5 0 8545200000 Spazzole 8 0 8545901000 Barrette di carbone 8 0 8545909000 Altri 8 0 8546101000 Per tensioni nominali inferiori o uguali a 1 000 V 8 0 8546102000 Per tensioni superiori a 1 000 V 8 0 8546201000 Per tensioni nominali inferiori o uguali a 1 000 V 8 0 8546202000 Per tensioni superiori a 1 000 V ma uguali o inferiori a 10 kV 8 0 8546203000 Per tensioni superiori a 10 kV ma uguali o inferiori a 100 kV 8 0 8546204000 Per tensioni superiori a 100 kV ma uguali o inferiori a 300 kV 8 0 8546205000 Per tensioni superiori a 300 kV 8 0 8546901000 Isolatori di materie plastiche 8 0
Allegato 2A
8546909000 Altri 8 0 8547100000 Pezzi isolanti di ceramica 8 0 8547200000 Pezzi isolanti di materie plastiche 8 0 8547900000 Altri 8 0 8548101000 Della sottovoce 3824.90 6.5 0 8548102000 Della sottovoce 7204.21, 7204.29, 7204.30 o 7204.49 0 0 8548103000 Della sottovoce 7404.00 0 0 8548104010 Della sottovoce 7503.00 0 0 8548104020 Della sottovoce 7902.00 0 0 8548105000 Della sottovoce 7802.00 0 0 8548106010 Della sottovoce 8107.30 3 0 8548106020 Della sottovoce 8111.00 3 0 8548107000 Della sottovoce 8506.10, 8506.30, 8506.40, 8506.50, 8506.60 o 8506.80 8 0 8548109000 Altri 8 0 8548901000 Microassiemaggi elettronici 0 0 8548909000 Altri 8 0 8601100000 A presa di corrente elettrica esterna 5 5 8601200000 Ad accumulatori elettrici 5 0 8602100000 Locomotive diesel-elettriche 0 0 8602900000 Altri 0 0 8603101000 Carrozze 5 5 8603102000 Carri 5 0 8603901000 Carrozze 5 0 8603902000 Carri 5 0 8604001000 Carri-officina 5 0 8604002000 Carri-gru 5 3 8604003000 Vetture di prova 5 0 8604004000 Draisine ferroviarie 5 3 8604009000 Altri 5 0 8605001010 Carrozze letto 5 0 8605001090 Altri 5 0 8605002000 Bagagliai 5 0 8605003000 Carri postali 5 0 8605004000 Carrozze sanitarie 5 0 8605009000 Altri 5 0 8606100000 Carri cisterna e simili 0 0 8606300000 Carri a scarico automatico, diversi da quelli della sottovoce 8606.10 0 0 8606911000 Carri isotermici, refrigeranti o frigoriferi, diversi da quelli della sottovoce 8606.10 0 0 8606919000 Altri 0 0 8606920000 Aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili) 0 0 8606990000 Altri 0 0 8607110000 Carrelli girevoli a due o piu' assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione 5 0 8607120000 Altri carrelli girevoli a due o piu' assi (bogies) e ad un asse (bissels) 5 0 8607191000 Assi 5 3 8607192000 Ruote 5 3 8607193000 Complesso asse e ruote 5 3 8607199000 Altri 5 0 8607210000 Freni ad aria compressa e loro parti 5 5 8607290000 Altri 5 3 8607301000 Ganci 5 0 8607302000 Sistemi di attacco 5 3 8607303000 Respingenti 5 3 8607309000 Altri 5 0 8607910000 Di locomotive o di locotrattori 5 0 8607990000 Altri 5 3 8608001000 Materiale fisso per strade ferrate o simili 8 0 8608002000 Apparecchi meccanici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando 8 0 8608009000 Parti 8 0 8609001000 Per il trasporto di liquidi 0 0 8609002000 Per il trasporto di gas compressi 0 0 8609003000 Per il trasporto di merci e materiali comuni 0 0 8609004000 Per il trasporto di animali vivi 0 0 8609005000 Frigoriferi e refrigerati 0 0 8609009000 Altri 0 0 8701100000 Motocoltivatori 8 0 8701201000 Nuovi 8 5 8701202000 Usati 8 5 8701300000 Trattori a cingoli 0 0 8701901010 Nuovi 8 5 8701901020 Usati 8 5 8701909110 Di potenza inferiore a 50 CV 0 0 8701909190 Altri 0 0 8701909900 Altri 8 0 8702101010 Nuovi 10 0 8702101020 Usati 10 0 8702102010 Nuovi 10 0 8702102020 Usati 10 0 8702103010 Nuovi 10 0 8702103020 Usati 10 0 8702901010 Nuovi 10 0 8702901020 Usati 10 0 8702902010 Nuovi 10 0 8702902020 Usati 10 0 8702903010 Nuovi 10 0 8702903020 Usati 10 0 8703101000 Per spostarsi sulla neve 8 0 8703102000 Autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf 8 0 8703109000 Altri 8 0 8703217000 Nuovi 8 5 8703218000 Usati 8 5 8703227000 Nuovi 8 5 8703228000 Usati 8 5 8703231010 Nuovi 8 - di tipo berlina 3 - di tipo jeep 3 - tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili 5 - autoveicoli di tipo "break" 3 - ambulanze 5 - campers e motorcaravans 5 - altri 3 8703231020 Usati 8 - di tipo berlina 3 - di tipo jeep 3 - tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili 5 - autoveicoli di tipo "break" 3 - ambulanze 5 - campers e motorcaravans 5 - altri 3 8703239010 Nuovi 8 - di tipo berlina 3 - di tipo jeep 3 - tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili 5 - autoveicoli di tipo "break" 3 - ambulanze 5 - campers e motorcaravans 5 - altri 3 8703239020 Usati 8 - di tipo berlina 3 - di tipo jeep 3 - tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili 5 - autoveicoli di tipo "break" 3 - ambulanze 5 - campers e motorcaravans 5 - altri 3 8703241010 Nuovi 8 - di tipo berlina 3 - di tipo jeep 3 - tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili 5 - autoveicoli di tipo "break" 5 - ambulanze 5 - campers e motorcaravans 5 - altri 3 8703241020 Usati 8 - di tipo berlina 3 - di tipo jeep 3 - tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili 5 - autoveicoli di tipo "break" 5 - ambulanze 5 - campers e motorcaravans 5 - altri 3 8703249010 Nuovi 8 - di tipo berlina 3 - di tipo jeep 3 - tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili 5 - autoveicoli di tipo "break" 5 - ambulanze 5 - campers e motorcaravans 5 - altri 3 8703249020 Usati 8 - di tipo berlina 3 - di tipo jeep 3 - tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili 5 - autoveicoli di tipo "break" 5 - ambulanze 5 - campers e motorcaravans 5 - altri 3 8703317000 Nuovi 8 5 8703318000 Usati 8 5 8703321010 Nuovi 8 - di tipo berlina 3 - di tipo jeep 5 - tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili 5 - autoveicoli di tipo "break" 5 - ambulanze 5 - campers e motorcaravans 5 - altri 3 8703321020 Usati 8 - di tipo berlina 3 - di tipo jeep 5 - tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili 5 - autoveicoli di tipo "break" 5 - ambulanze 5 - campers e motorcaravans 5 - altri 3 8703329010 Nuovi 8 di tipo berlina 3 di tipo jeep 5 tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili 5 autoveicoli di tipo "break" 5 ambulanze 5 campers e motorcaravans 5 altri 3 8703329020 Usati 8 di tipo berlina 3 di tipo jeep 5 tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili 5 autoveicoli di tipo "break" 5 ambulanze 5 campers e motorcaravans 5 altri 3 8703337000 Nuovi 8 di tipo berlina 3 di tipo jeep 3 tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili 5 autoveicoli di tipo "break" 5 ambulanze 5 campers e motorcaravans 5 altri 5 8703338000 Usati 8 di tipo berlina 3 di tipo jeep 3 tipo veicolo commerciale per trasporto promiscuo, familiare furgonata e simili 5 autoveicoli di tipo "break" 5 ambulanze 5 campers e motorcaravans 5 altri 5 8703907000 Veicoli elettrici 8 5 8703909000 Altri 8 5 8704100000 Autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale 0 0 8704211010 Nuovi 10 0 8704211020 Usati 10 0 8704219010 Veicoli refrigerati e frigoriferi 10 0 8704219020 Autocisterne 10 0 8704219090 Altri 10 0 8704221011 Nuovi 10 3 8704221012 Usati 10 3 8704221091 Nuovi 10 3 8704221092 Usati 10 3 8704229010 Veicoli refrigerati e frigoriferi 10 0 8704229020 Autocisterne 10 0 8704229090 Altri 10 0 8704231010 Nuovi 10 5 8704231020 Usati 10 5 8704239010 Veicoli refrigerati e frigoriferi 10 0 8704239020 Autocisterne 10 0 8704239090 Altri 10 3 8704311010 Nuovi 10 0 8704311020 Usati 10 0 8704319010 Veicoli refrigerati e frigoriferi 10 0 8704319020 Autocisterne 10 0 8704319090 Altri 10 0 8704321010 Nuovi 10 0 8704321020 Usati 10 0 8704329010 Veicoli refrigerati e frigoriferi 10 0 8704329020 Autocisterne 10 0 8704329090 Altri 10 0 8704901010 Nuovi 10 0 8704901020 Usati 10 0 8704909010 Veicoli refrigerati e frigoriferi 10 0 8704909020 Autocisterne 10 0 8704909090 Altri 10 0 8705101000 Con braccio telescopico 8 0 8705102000 Con braccio a traliccio 8 0 8705109000 Altri 8 0 8705200000 Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione 8 0 8705300000 Autopompe antincendio 8 0 8705400000 Autocarri betoniere 8 0 8705901010 Autoveicoli spanditori, per uso agricolo 8 0 8705901090 Altri 8 0 8705909010 Carro-attrezzi 8 0 8705909020 Auto-spazzatrici 8 0 8705909030 Autocarri-officina 8 0 8705909040 Unita' mobili di telediffusione 8 0 8705909050 Unita' mediche mobili 8 0 8705909060 Unita' mobili di ricetrasmissione telegrafica, radiotelegrafica e radiotelefonica e veicoli radar 8 0 8705909070 Spazzaneve e turbine da neve 8 0 8705909090 Altri 8 3 8706001010 Di quelli indicati nella sottovoce 8701.20 o 8701.90.10 8 0 8706001090 Altri 8 0 8706002000 Degli autoveicoli della voce 87.02 8 0 8706003000 Degli autoveicoli della voce 87.03 8 0 8706004000 Degli autoveicoli della voce 87.04 8 0 8706005000 Degli autoveicoli della voce 87.05 8 0 8707100000 Degli autoveicoli della voce 87.03 8 0 8707901010 Di quelli indicati nella sottovoce 8701.20 o 8701.90.10 8 0 8707901090 Altri 8 0 8707902000 Degli autoveicoli dellavoce 87.02 8 0 8707903000 Degli autoveicoli dellavoce 87.04 8 0 8707904000 Degli autoveicoli dellavoce 87.05 8 0 8708100000 Paraurti e loro parti 8 0 8708210000 Cinture di sicurezza 8 0 8708290000 Altri 8 0 8708301000 Guarnizioni di frenimontate 8 0 8708302000 Servofreno 8 0 8708303000 Freni a comando elettronico 8 0 8708309000 Altri 8 0 8708400000 Cambi di velocita' e loro parti 8 0 8708501000 Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e loro parti 8 0 8708502000 Assi portanti e loro parti 8 0 8708700000 Ruote, loro parti ed accessori 8 0 8708800000 Sistemi di sospensione e loro parti (compresi gli ammortizzatori di sospensione) 8 0 8708910000 Radiatori e loro parti 8 0 8708920000 Silenziatori e tubi di scappamento; loro parti 8 0 8708930000 Frizioni e loro parti 8 0 8708940000 Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo; loro parti 8 0 8708951000 Airbag 8 0 8708959000 Altri 8 0 8708991010 Degli autoveicoli della voce 87.01 8 0 8708991020 Degli autoveicoli della voce 87.02 8 0 8708991030 Degli autoveicoli della voce 87.03 8 0 8708991040 Degli autoveicoli della voce 87.04 8 0 8708991050 Degli autoveicoli della voce 87.05 8 0 8708999000 Altri 8 0 8709110000 Elettrici 8 0 8709190000 Altri 8 0 8709900000 Parti 8 3 8710001000 Carri da combattimento 0 0 8710002000 Autoblinde 0 0 8710009000 Parti 0 0 8711101000 Motocicli 8 0 8711102000 Ciclomotori 8 0 8711103000 Carrozzini laterali ("side-car") 8 0 8711109000 Altri 8 0 8711201000 Motocicli 8 0 8711202000 Carrozzini laterali ("side-car") 8 0 8711209000 Altri 8 0 8711301000 Motocicli 8 0 8711302000 Carrozzini laterali ("side-car") 8 0 8711309000 Altri 8 0 8711401000 Motocicli 8 0 8711402000 Carrozzini laterali ("side-car") 8 0 8711409000 Altri 8 0 8711501000 Motocicli 8 0 8711502000 Carrozzini laterali ("side-car") 8 0 8711509000 Altri 8 0 8711901000 Motocicli 8 0 8711902000 Carrozzini laterali ("side-car") 8 0 8711909000 Altri 8 0 8712001000 Biciclette da corsa 8 0 8712009010 Per il trasporto di merci 8 0 8712009020 Tricicli 8 0 8712009090 Altri 8 0 8713100000 Senza propulsione meccanica 0 0 8713900000 Altri 0 0 8714110000 Selle 8 0 8714190000 Altri 8 0 8714200000 Di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi 0 0 8714911000 Telai 8 0 8714912000 Forcelle 8 0 8714919000 Altre parti 8 0 8714921000 Cerchioni 8 0 8714922000 Raggi 8 0 8714931000 Mozzi (diversi dai mozzi-freno) 8 0 8714932000 Pignoni di ruote libere 8 0 8714941000 Mozzi-freno 8 0 8714942000 Altri freni 8 0 8714949000 Loro parti 8 0 8714950000 Selle 8 0 8714961000 Pedali 8 0 8714962000 Pedaliere 8 0 8714969000 Loro parti 8 0 8714990000 Altri 8 0 8715000000 Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti 8 0 8716100000 Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte 8 0 8716200000 Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli 8 0 8716310000 Cisterne 8 0 8716390000 Altri 8 0 8716400000 Altri rimorchi e semirimorchi 8 0 8716801000 Carretti a mano 8 0 8716802000 Carretti trainati da buoi o cavalli 8 0 8716803000 Slitte 8 0 8716809000 Altri 8 0 8716901000 Di rimorchi e semirimorchi 8 0 8716909000 Altri 8 0 8801001010 Alianti e ali volanti 0 0 8801001020 Deltaplani 0 0 8801009010 Palloni e dirigibili 8 0 8801009090 Altri 0 0 8802111000 Per uso militare 0 0 8802119000 Altri 0 0 8802121000 Per uso militare 0 0 8802129000 Altri 0 0 8802201000 A elica 0 0 8802202000 A turboelica 0 0 8802203000 A turbogetto 0 0 8802209000 Altri 0 0 8802301000 A elica 0 0 8802302000 A turboelica 0 0 8802303000 A turbogetto 0 0 8802309000 Altri 0 0 8802401000 A elica 0 0 8802402000 A turboelica 0 0 8802403000 A turbogetto 0 0 8802409000 Altri 0 0 8802601010 Satelliti 0 0 8802601090 Altri 0 0 8802602000 Veicoli di lancio diveicoli spaziali 0 0 8802603000 Suborbitali 0 0 8803100000 Eliche e rotori, e loro parti 0 0 8803200000 Carrelli di atterraggio e loro parti 0 0 8803301000 Di aeroplani 0 0 8803302000 Di elicotteri 0 0 8803901000 Di alianti e ali volanti, e deltaplani 0 0 8803902000 Veicoli spaziali(compresi i satelliti) 0 0 8803909000 Altri 0 0 8804001000 Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) 0 0 8804002000 Rotochutes 0 0 8804009010 Di paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) 0 0 8804009020 Di rotochutes 0 0 8805101010 Per uso militare e di polizia 0 0 8805101090 Altri 5 0 8805102010 Per uso militare e di polizia 0 0 8805102090 Altri 5 0 8805109010 Per uso militare e di polizia 0 0 8805109090 Altri 5 0 8805211010 Per uso militare e di polizia 0 0 8805211090 Altri 5 0 8805212010 Per uso militare e di polizia 0 0 8805212090 Altri 5 0 8805291010 Per uso militare e di polizia 0 0 8805291090 Altri 5 0 8805292010 Per uso militare e di polizia 0 0 8805292090 Altri 5 0 8901100000 Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto 0 0 8901200000 Navi cisterna 0 0 8901300000 Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 8901.20 0 0 8901901000 Navi per il trasporto di merci 0 0 8901902000 Navi per il trasporto di persone e di merci 0 0 8902001010 Imbarcazioni in acciaio 0 0 8902001020 Imbarcazioni in vetroresina 0 0 8902001030 Imbarcazioni in legno 0 0 8902001090 Altri 0 0 8902002010 Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca 0 0 8902002090 Altri 0 0 8903100000 Gonfiabili 8 0 8903910000 Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario 8 0 8903920000 Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo 8 0 8903991000 Fuoribordo 8 0 8903999000 Altri 8 0 8904001000 Rimorchiatori 5 0 8904002000 Spintori 5 0 8904009000 Altri 5 0 8905100000 Draghe 5 0 8905201000 Piattaforme galleggianti di perforazione 5 0 8905202000 Piattaforme di sfruttamento 5 0 8905209000 Altri 5 0 8905901000 Navi-faro 5 0 8905902000 Navi-pompa 5 0 8905903000 Pontoni-gru 5 0 8905904000 Centrali elettriche galleggianti 5 0 8905905000 Navi di salvataggio 5 0 8905906000 Navi officina 5 0 8905907000 Battelli trivellatori 5 0 8905908000 Bacini galleggianti 5 0 8905909000 Altri 5 0 8906100000 Navi da guerra 0 0 8906900000 Altre 0 0 8907100000 Zattere gonfiabili 5 0 8907901000 Zattere (diverse da quelle della sottovoce 8907.10) 5 0 8907902000 Serbatoi 5 0 8907903000 Cassoni 5 0 8907904000 Pontili 5 0 8907905000 Boe da ormeggio 5 3 8907906000 Gavitelli 5 0 8907909000 Altri 5 0 8908001000 Navi e altre imbarcazioni destinati alla demolizione 0 0 8908009000 Altre 0 0 9001101000 Fibre ottiche 8 0 9001102000 Fasci di fibre ottiche 8 0 9001103000 Cavi di fibre ottiche 8 0 9001200000 Materie polarizzanti in fogli o in lastre 8 0 9001300000 Lenti oftalmiche a contatto 8 3 9001401000 Correttive 8 0 9001409000 Altre 8 0 9001501000 Correttive 8 0 9001509000 Altre 8 0 9001901000 Prismi 8 3 9001902000 Specchi 8 0 9001903000 Altre lenti 8 0 9001909000 Altri 8 0 9002111000 Per apparecchi fotografici 8 0 9002119010 Per cineprese e apparecchi di videoregistrazione (VTR) 8 0 9002119020 Per proiettori 8 3 9002119090 Altri 8 0 9002191000 Per microscopi 8 0 9002192000 Per telescopi astronomici 8 0 9002199000 Altri 8 3 9002201000 Per apparecchi fotografici 8 0 9002209000 Altri 8 0 9002901000 Per apparecchi fotografici 8 0 9002909010 Di macchine e apparecchiper la fabbricazione di dispositivi a semiconduttori 3 0 9002909090 Altri 8 0 9003110000 Di materie plastiche 8 0 9003191000 Di metalli preziosi o associati ametalli preziosi 8 0 9003199000 Altri 8 0 9003900000 Parti 8 3 9004101000 Di metalli preziosi o associati a metallipreziosi 8 0 9004109000 Altri 8 3 9004901010 Di metalli preziosi o associati a metallipreziosi 8 0 9004901090 Altri 8 0 9004909010 Di metalli preziosi o associati a metalli preziosi 8 0 9004909090 Altri 8 0 9005100000 Binocoli 8 3 9005801000 Cannocchiali 8 0 9005802010 Telescopi a riflessione 8 0 9005802020 Telescopi astronomici a rifrazione 8 0 9005802030 Strumenti dei passaggi, telescopi equatoriali o zenitali e altazimutali 8 0 9005802090 Altri 8 0 9005809000 Altri 8 0 9005900000 Parti ed accessori(compresi i sostegni) 8 0 9006100000 Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliche' o di cilindri di stampa 8 0 9006301000 Per la fotografia subacquea 8 0 9006302000 Apparecchi fotografici per la fotografia aerea 8 0 9006303000 Per l'endoscopia 8 3 9006304000 Apparecchi fotografici per i laboratori di medicina legale o di identita' giudiziaria 8 0 9006401000 Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei di tipo Polaroid 8 0 9006402000 Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei di foto adesive 8 0 9006409000 Altri 8 0 9006511000 Apparecchi fotografici per usi speciali 8 0 9006519000 Altri 8 0 9006521000 Apparecchi fotografici per usi speciali 8 0 9006529010 Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la registrazione di documenti su microfilm, microschede o altri microformati 8 0 9006529090 Altri 8 0 9006531000 Apparecchi fotografici per usi speciali 8 0 9006539010 Apparecchi fotografici usa e getta/non ricaricabili 8 0 9006539020 Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la registrazione di documenti su microfilm, microschede o altri microformati 8 0 9006539090 Altri 8 0 9006591000 Apparecchi fotografici per usi speciali 8 0 9006599010 Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la registrazione di documenti su microfilm, microschede o altri microformati 8 0 9006599090 Altri 8 0 9006610000 Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti "flash elettronici") 8 0 9006691000 Lampade per flash, cubi-flash e simili 8 0 9006699000 Altri 8 0 9006910000 Per apparecchi fotografici 8 3 9006990000 Altri 8 3 9007110000 Per film di larghezza inferiore a 16 mm o per film 2 mm x 8 mm 8 0 9007191000 Per film di larghezza inferiore a 30 mm 8 0 9007199000 Altri 8 0 9007201000 Per film di larghezza inferiore a 16 mm 8 0 9007209010 Per film di larghezza inferiore a 20 mm 8 0 9007209020 Per film di larghezza uguale o superiore a 20 mm 8 0 9007910000 Per apparecchi fotografici 8 0 9007920000 Per proiettori 8 0 9008100000 Proiettori di diapositive 8 0 9008200000 Lettori di microfilm, di microschede o di altri microformati, anche in grado di fornire copie 8 0 9008300000 Altri proiettori di immagini fisse 8 0 9008401000 Per la preparazione di cliche' 8 0 9008402000 Per microfilm 8 0 9008409000 Altri 8 0 9008900000 Parti e accessori 8 0 9010101000 Per fotoincisione 8 3 9010102000 Per microfilm 8 0 9010109010 Per la fabbricazione di semiconduttori 0 0 9010109090 Altri 8 0 9010501000 Apparecchi per lo sviluppo utilizzati nella fabbricazione di semiconduttori 0 0 9010509000 Altri 8 0 9010600000 Schermi per proiezioni 8 0 9010901010 Degli apparecchi della sottovoce 9010.50.1000 0 0 9010901090 Altri 0 0 9010909000 Altri 8 3 9011100000 Microscopi stereoscopici 8 3 9011201000 Per la fotomicrografia 8 0 9011209000 Altri 8 0 9011801000 Microscopi polarizzatori 8 0 9011802000 Microscopi metallografici 8 0 9011803000 Microscopi a contrasto di fase e interferenziali 8 0 9011804000 Microscopi biologici 8 0 9011805000 Microscopi comparatori 8 0 9011809000 Altri 8 0 9011900000 Parti e accessori 8 3 9012101000 Microscopi 8 0 9012102000 Diffrattografi 8 0 9012900000 Parti e accessori 8 0 9013100000 Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI 8 0 9013200000 Laser, diversi dai diodi laser 8 0 9013801010 Per orologi di tipo optoelettronico 8 0 9013801020 Per calcolatrici elettroniche 0 0 9013801030 Per televisori 8 0 9013801090 Altri 8 0 9013802000 Dispositivi di ingrandimento, lenti monoculari di ingrandimento, contafili 8 0 9013803000 Spioncini per porte 8 0 9013809000 Altri 8 0 9013901000 Della sottovoce 9013.80.1020 0 0 9013909000 Altri 8 0 9014101010 Per i veicoli aerei 8 0 9014101090 Altri 8 0 9014102010 Per i veicoli aerei 8 0 9014102090 Altri 8 0 9014109000 Altri 8 0 9014200000 Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole) 8 0 9014800000 Altri strumenti ed apparecchi 8 0 9014901000 Per i veicoli aerei 8 0 9014909000 Altri 8 0 9015100000 Telemetri 8 0 9015200000 Teodoliti e tacheometri 8 0 9015300000 Livelle 8 3 9015400000 Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria 8 0 9015801000 Di agrimensura e topografia 8 0 9015802000 Di idrografia 8 0 9015803000 Di oceanografia 8 0 9015804000 Di idrologia 8 0 9015805000 Di meteorologia 8 0 9015809000 Altri 8 0 9015900000 Parti e accessori 8 0 9016001000 Bilance a lettura diretta 8 0 9016002000 Bilance elettroniche 8 3 9016008000 Altre 8 0 9016009000 Parti e accessori 8 0 9017101000 Tracciatori 0 0 9017109000 Altri 8 0 9017201010 Tracciatori 0 0 9017201090 Altri 8 0 9017202010 Tracciatori 0 0 9017202090 Altri 8 0 9017203000 Strumenti da calcolo 8 0 9017209000 Altri 8 0 9017301000 Micrometri 8 0 9017302000 Comparatori a quadrante 8 0 9017303000 Calibri di Vernier 8 0 9017309000 Altri 8 0 9017801000 Metri e regoli graduati 8 0 9017809010 Per la fabbricazione di semiconduttori 0 0 9017809090 Altri 8 0 9017901000 Per la fabbricazione di semiconduttori 0 0 9017909010 Assiemaggi a circuiti stampati di tracciatori, composti da uno o piu' circuiti stampati della voce 85.34 0 0 9017909020 Dispositivi di visualizzazione a schermo piatto per tracciatori [comprese le tecnologie LCD, EL (a elettroluminescenza), al plasma e altre] 0 0 9017909090 Altri 8 0 9018111000 Elettrocardiografi 8 5 9018119000 Parti e accessori 8 0 9018120000 Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica 8 5 9018130000 Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica 8 5 9018140000 Apparecchi per scintigrafia 8 0 9018191000 Elettroencefalografi 8 0 9018192000 Audiometri ed apparecchi simili 8 0 9018194000 Tonografi elettrici 8 0 9018197000 Sistemi di monitoraggio dello stato fisiologico del paziente (sistemi di patient monitoring) 8 5 9018198000 Altri 8 7 9018199000 Parti e accessori 8 3 9018201000 Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi 8 3 9018209000 Parti e accessori 8 3 9018310000 Siringhe, con o senza aghi 8 0 9018321000 Aghi per iniezioni 8 3 9018322000 Aghi per suture 8 0 9018329000 Altri 8 0 9018391000 Trasfusori o set per infusione endovenosa 8 3 9018392000 Cateteri 8 3 9018398000 Altri 8 3 9018399000 Parti e accessori 8 3 9018411000 Trapani per denti 8 3 9018419000 Parti e accessori 8 0 9018491000 Frese dentali 8 3 9018492000 Riuniti dentali 8 3 9018493000 Strumenti per il detartraggio 8 5 9018498000 Altri 8 5 9018499000 Parti e accessori 8 5 9018501000 Strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia 8 5 9018509000 Parti e accessori 8 3 9018901000 Apparecchiature per procedure diagnostiche prenatali 8 0 9018909010 Altri comuni strumenti ed apparecchi chirurgici 8 5 9018909020 Strumenti ginecologici e ostetrici 8 0 9018909030 Endoscopi (gastroscopi, peritoneoscopi, cistoscopi e simili) 8 5 9018909040 Apparecchiature per dialisi ("reni artificiali") 8 0 9018909050 Filtri dializzatori per apparecchiature per dialisi 8 3 9018909060 Strumenti ed apparecchi per uso veterinario 8 0 9018909080 Altri 8 7 9018909090 Parti e accessori 8 3 9019101000 Apparecchi di meccanoterapia 0 0 9019102000 Apparecchi per massaggio 0 0 9019103000 Apparecchi di psicotecnica 0 0 9019109000 Parti e accessori 0 0 9019201000 Apparecchiature per ozonoterapia 0 0 9019202000 Apparecchiature per ossigenoterapia 0 0 9019203000 Apparecchi di aerosolterapia 0 0 9019204000 Apparecchi respiratori di rianimazione 0 0 9019208000 Altri 0 0 9019209000 Parti e accessori 0 0 9020001000 Maschere antigas 8 0 9020008000 Altri apparecchi respiratori 8 0 9020009000 Parti e accessori 8 0 9021100000 Oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture 0 0 9021210000 Denti artificiali 0 0 9021290000 Altri 0 0 9021310000 Protesi articolari 0 0 9021390000 Altri 0 0 9021400000 Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori 0 0 9021500000 Stimolatori cardiaci ("pacemakers") escluse le parti e gli accessori 0 0 9021901000 Viti, punti metallici, perni o simili da impiantare nel corpo umano 0 0 9021908000 Altri 0 0 9021909000 Parti e accessori 0 0 9022120000 Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione 8 3 9022130000 Apparecchi per uso odontoiatrico 8 3 9022141020 Angiografi 8 5 9022141030 Apparecchi per densimetria ossea 8 3 9022141090 Altri 8 7 9022142000 Per uso veterinario 8 0 9022191000 Per accertamenti fisico-chimici 8 3 9022192000 Per uso industriale 8 3 9022199000 Altri 8 0 9022211010 Gamma camere 8 0 9022211020 Acceleratori lineari 8 0 9022211030 Unita' di cobaltoterapia che utilizzano il Co60 8 0 9022211090 Altri 8 3 9022212000 Per uso veterinario 8 0 9022291000 Per accertamenti fisico-chimici 8 0 9022292000 Per uso industriale 8 0 9022299000 Altri 8 0 9022300000 Tubi a raggi X 8 0 9022901010 Generatori di raggi X 8 3 9022901020 Schermi radiologici 8 0 9022901030 Generatori di raggi X, con generatore ad alta tensione 8 0 9022901090 Altri 8 0 9022909000 Parti e accessori 8 5 9023001000 Modelli anatomici umani o animali 8 0 9023009000 Altri 8 0 9024101000 Macchine per prove di durezza 8 0 9024102000 Macchine per prove di trazione 8 0 9024103000 Macchine per prove di compressione 8 0 9024104000 Macchine per prove di fatica 8 0 9024105000 Macchine di prova universali 8 0 9024109000 Altre 8 0 9024801010 Macchine di prova per la determinazione delle variazioni dimensionali dei tessuti 8 0 9024801020 Macchine per prove di abrasione 8 0 9024801090 Altre 8 0 9024809010 Elastometri 8 0 9024809020 Plastometri 8 0 9024809090 Altri 8 0 9024901000 Sensori (dispositivi in grado di registrare determinate variazioni di grandezze fisiche, anche muniti di convertitori che trasformano il segnale misurato in segnale elettrico) 8 0 9024909000 Altri 8 0 9025111000 Termometri per uso clinico o veterinario 0 0 9025119000 Altri 8 0 9025191000 Termometri 8 0 9025192010 Pirometri ottici 8 0 9025192090 Altri 8 0 9025801000 Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento 8 0 9025802010 Barometri a mercurio 8 0 9025802090 Altri 8 0 9025803010 Psicrometri 8 0 9025803020 Igrometri a capello 8 0 9025803090 Altri 8 0 9025809000 Altri 8 0 9025901100 Sensori di temperatura 8 0 9025901200 Sensore di umidita' 8 0 9025901900 Altri sensori 8 0 9025909000 Altre 8 0 9026101000 Misuratori di portata 0 0 9026102000 Indicatori di livello 0 0 9026109000 Altri 0 0 9026201110 A colonna di liquido 0 0 9026201120 Metallici 0 0 9026201190 Altri 0 0 9026201900 Altri 0 0 9026209000 Altri 0 0 9026801000 Contatori di calore 0 0 9026802000 Anemometri 0 0 9026809000 Altri 0 0 9026901100 Sensori di livello 0 0 9026901200 Sensori di portata o di velocita' 0 0 9026901300 Sensori di pressione 0 0 9026901400 Sensori termici (diversi dai sensori di temperatura e dai sensori calorimetrici) 0 0 9026901900 Altri sensori 0 0 9026909000 Altri 0 0 9027100000 Analizzatori di gas o di fumi 8 0 9027200000 Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi 0 0 9027301000 Spettrometri 0 0 9027302000 Spettrofotometri 0 0 9027303000 Spettrografi 0 0 9027501000 Polarimetri 0 0 9027502000 Rifrattometri 0 0 9027503000 Colorimetri 0 0 9027504000 Luxmetri 0 0 9027509000 Altri 0 0 9027801000 Per accertamenti fisico-chimici 0 0 9027802010 pHmetri 0 0 9027802020 Calorimetri 0 0 9027802030 Viscosimetri 0 0 9027802040 Dilatometri 0 0 9027802050 Indicatori dei tempi di posa 8 0 9027802090 Altri 0 0 9027901000 Microtomi 8 0 9027909110 Sensori di gas 8 0 9027909121 Di particolato 0 0 9027909122 Di fumo 8 0 9027909130 Sensori calorimetrici 0 0 9027909190 Altri 0 0 9027909910 Per la fabbricazione di semiconduttori 0 0 9027909991 Di analizzatori di gas o di fumi e di microtomi 8 0 9027909999 Altri 0 0 9028101010 Digitali 8 0 9028101090 Altri 8 3 9028102000 Calibratori 8 0 9028201010 Digitali 8 0 9028201090 Altri 8 0 9028202000 Calibratori 8 0 9028301010 Non meno di 50 A 8 0 9028301020 Meno di 50 A 8 0 9028302000 Contatori di taratura 8 0 9028900000 Parti e accessori 8 0 9029101000 Contagiri 8 0 9029102000 Contatori di produzione 8 0 9029103000 Tassametri 8 0 9029104000 Totalizzatori del cammino percorso (contachilometri) 8 0 9029105000 Contatori del tempo di funzionamento delle macchine 8 0 9029109000 Altri 8 0 9029201010 Sistemi cronometrici 8 0 9029201090 Altri 8 0 9029202000 Stroboscopi 8 0 9029901100 Sensori di velocita' 8 5 9029901200 Sensori di rotazione 8 0 9029901900 Altri sensori 8 0 9029909000 Altri 8 0 9030100000 Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti 0 0 9030201010 Catodici 8 0 9030201090 Altri 8 0 9030202010 Catodici 8 0 9030202090 Altri 8 0 9030310000 Multimetri, senza dispositivo registratore 8 0 9030320000 Multimetri, con dispositivo registratore 8 0 9030331000 Voltametri 8 0 9030332000 Amperometri 8 0 9030333000 Provacircuiti 8 0 9030334000 Ohmmetri 8 0 9030335000 Galvanometri 8 0 9030336000 Frequenzimetri 8 0 9030339000 Altri 8 0 9030391000 Voltametri 8 0 9030392000 Amperometri 8 0 9030393000 Provacircuiti 8 0 9030394000 Ohmmetri 8 0 9030395000 Galvanometri 8 0 9030396000 Frequenzimetri 8 0 9030399000 Altri 8 0 9030401000 Diafonometri 0 0 9030402000 Misuratori di guadagno 0 0 9030403000 Distorsiometri 0 0 9030404000 Psofometri 0 0 9030409000 Altri 0 0 9030820000 Per la misura o il controllo di wafer o dispositivi a semiconduttore 0 0 9030840000 Altri, con dispositivo registratore 8 0 9030890000 Altri 8 0 9030901100 Sensori elettromagnetici 8 0 9030901200 Sensori di radiazioni 8 0 9030901900 Altri sensori 8 0 9030909010 Della sottovoce 9030.82 (compresi i sensori della sottovoce 9030.90) 0 0 9030909090 Altri 8 0 9031100000 Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche 8 0 9031200000 Banchi di prova 8 0 9031411000 Focometri 0 0 9031419000 Altri 0 0 9031491000 Analizzatori ottici di superfici 8 0 9031492000 Goniometri ottici o squadri ottici 8 0 9031493000 Focometri 8 0 9031494010 Per la fabbricazione di semiconduttori 0 0 9031494090 Altri 8 0 9031499010 Per la misurazione della contaminazione superficiale da particelle sui wafer a semiconduttore 0 0 9031499090 Altri 8 0 9031801000 Ecoscandagli 8 0 9031802000 Celle di carico 8 0 9031809010 Apparecchiature di prova per la verifica delle caratteristiche dei motori a combustione interna 8 0 9031809020 Strumenti per il controllo di ingranaggi 8 0 9031809030 Planimetri 8 0 9031809040 Sferometri 8 0 9031809050 Apparecchiature per il controllo dei materiali tessili 8 0 9031809060 Spessimetri a ultrasuoni 8 0 9031809070 Strumenti per individuare la presenza di cricche o altri difetti 8 0 9031809080 Dinamometri 8 0 9031809091 Per la fabbricazione di semiconduttori 0 0 9031809099 Altri 8 0 9031901111 Delle sottovoci 9031.41, 9031.49.9010 0 0 9031901119 Di altri 0 0 9031901190 Altri 8 0 9031901291 Delle sottovoci 9031.41, 9031.49.9010 0 0 9031901292 Di altri, relativi alla fabbricazione di semiconduttori 0 0 9031901299 Altri 8 0 9031901911 Delle sottovoci 9031.41, 9031.49.9010 0 0 9031901919 Di altri 0 0 9031901990 Altri 8 0 9031909011 Delle sottovoci 9031.41, 9031.49.9010 0 0 9031909019 Di altri 0 0 9031909090 Altri 8 0 9032101010 Per frigoriferi 8 0 9032101020 Per i veicoli aerei 5 0 9032101090 Altri 8 0 9032102000 Fissi 8 0 9032200000 Manostati (pressostati) 8 0 9032811010 Per i veicoli aerei 5 0 9032811090 Altri 8 0 9032812010 Per i veicoli aerei 5 0 9032812091 Di macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttori 3 0 9032812099 Altri 8 0 9032819010 Per i veicoli aerei 5 0 9032819090 Altri 8 0 9032891010 Per i veicoli aerei 5 0 9032891090 Altri 8 0 9032892010 Per i veicoli aerei 5 0 9032892090 Altri 8 0 9032893010 Per i veicoli aerei 5 0 9032893090 Altri 8 0 9032899010 Per i veicoli aerei 5 0 9032899090 Altri 8 0 9032901000 Per i veicoli aerei 5 0 9032909000 Altri 8 0 9033000000 Parti e accessori non nominati ne' compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 8 0 9101110000 Solamente con indicatore meccanico 8 0 9101191000 Solamente con indicatore optoelettronico 8 0 9101199000 Altri 8 0 9101210000 A carica automatica 8 0 9101290000 Altri 8 0 9101910000 A funzionamento elettrico 8 0 9101990000 Altri 8 0 9102111000 Per non vedenti 8 0 9102112000 Con quadranti, cinturini o simili di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 8 0 9102119010 A pila o ad accumulatore 8 0 9102119090 Altri 8 0 9102121000 A pila o ad accumulatore 8 0 9102129010 Per non vedenti 8 0 9102129020 Con quadranti, cinturini o simili di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 8 0 9102129090 Altri 8 0 9102191000 A pila o ad accumulatore 8 0 9102199010 Per non vedenti 8 0 9102199020 Con quadranti, cinturini o simili di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 8 0 9102199090 Altri 8 0 9102211000 Per non vedenti 8 0
Allegato 2A
9102212000 Con quadranti, cinturini o simili di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 8 0 9102219000 Altri 8 0 9102291000 Per non vedenti 8 0 9102292000 Con quadranti, cinturini o simili di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 8 0 9102299000 Altri 8 0 9102911000 Contatori di tempo 8 0 9102912000 Per non vedenti 8 0 9102919010 A pila o ad accumulatore 8 0 9102919090 Altri 8 0 9102991000 Contatori di tempo 8 0 9102992000 Per non vedenti 8 0 9102999000 Altri 8 0 9103101000 Sveglie da viaggio 8 0 9103109000 Altri 8 0 9103901000 Sveglie da viaggio 8 0 9103909000 Altri 8 0 9104001000 Per veicoli 8 0 9104002000 Per i veicoli aerei 8 0 9104004000 Per le navi 8 0 9104009000 Altri 8 0 9105110000 A funzionamento elettrico 8 0 9105190000 Altri 8 0 9105210000 A funzionamento elettrico 8 0 9105290000 Altri 8 0 9105910000 A funzionamento elettrico 8 0 9105990000 Altri 8 0 9106100000 Registratori di presenza; orodatari e contatori di ore 8 0 9106901000 Orologi di controllo per guardie notturne e sistemi di ronda 8 0 9106902000 Cronometri 8 0 9106903000 Parchimetri 8 0 9106909000 Altri 8 0 9107001000 A motore sincrono 8 0 9107009000 Altri 8 0 9108110000 Solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico 5 0 9108120000 Solamente con indicatore optoelettronico 5 0 9108190000 Altri 5 0 9108200000 A carica automatica 5 0 9108900000 Altri 5 0 9109110000 Di sveglie 8 0 9109190000 Altri 8 0 9109900000 Altri 8 0 9110111000 A pila o ad accumulatore 8 0 9110112000 A carica automatica 8 0 9110119000 Altri 8 0 9110121000 A pila o ad accumulatore 8 0 9110122000 A carica automatica 8 0 9110129000 Altri 8 0 9110191000 A pila o ad accumulatore 8 0 9110192000 A carica automatica 8 0 9110199000 Altri 8 0 9110901000 A pila o ad accumulatore 8 0 9110909000 Altri 8 0 9111100000 Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 8 0 9111200000 Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate 8 0 9111800000 Altre casse 8 0 9111901000 Di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 8 0 9111909000 Altri 8 0 9112200000 Casse e gabbie 8 0 9112900000 Parti 8 0 9113100000 Di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi 8 0 9113200000 Di metalli comuni, anche dorati o argentati 8 0 9113901000 Di materie plastiche 8 0 9113902000 Di cuoio naturale, artificiale o ricostituito 8 0 9113909000 Altri 8 0 9114100000 Molle, comprese le spirali 8 0 9114200000 Pietre 8 0 9114300000 Quadranti 8 0 9114400000 Platine e ponti 8 0 9114900000 Altri 8 0 9201101000 Automatici 8 0 9201109000 Altri 8 0 9201200000 Pianoforti a coda 8 5 9201901000 Clavicembali 8 0 9201909000 Altri 8 0 9202101000 Violini 8 3 9202102000 Violoncelli 8 3 9202109000 Altri 8 3 9202901000 Chitarre 8 0 9202902000 Arpe 8 0 9202903000 Mandolini 8 0 9202904000 Banjo 8 0 9202909000 Altri 8 0 9205101000 Trombe 8 0 9205102000 Tromboni 8 0 9205109000 Altri 8 0 9205901010 Flauti 8 0 9205901020 Clarinetti 8 0 9205901030 Sassofoni 8 0 9205901040 Flauti dolci 8 0 9205901090 Altri 8 0 9205902010 Organi a canne 8 0 9205902020 Harmonium 8 0 9205902090 Altri 8 0 9205903010 Fisarmoniche 8 0 9205903020 Melodiche 8 0 9205903090 Altri 8 0 9205904000 Armoniche a bocca 8 0 9205909000 Altri 8 0 9206001000 Tamburi 8 0 9206002000 Xilofoni 8 0 9206003000 Cembali 8 0 9206004000 Castagnette (nacchere) 8 0 9206005000 Maracas 8 0 9206006000 Tamburelli 8 0 9206009000 Altri 8 0 9207101000 Organi (compresi i sintetizzatori) 8 0 9207103000 Pianoforti 8 0 9207109000 Altri 8 0 9207901000 Chitarre 8 0 9207902000 Fisarmoniche 8 0 9207903000 Rhythm box 8 0 9207909000 Altri 8 0 9208100000 Scatole musicali 8 0 9208901000 Orchestrion 8 0 9208902000 Organi di Barberia 8 0 9208903000 Uccelli cantanti 8 0 9208904000 Seghe musicali 8 0 9208909000 Altri 8 0 9209301000 Di metallo 8 0 9209309000 Altri 8 0 9209910000 Parti ed accessori di pianoforti 8 0 9209920000 Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 92.02 8 0 9209940000 Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 92.07 8 0 9209991000 Per meccanismi musicali 8 0 9209992000 Metronomi e diapason di ogni specie 8 0 9209993000 Meccanismi per scatole musicali 8 0 9209999000 Altri 8 0 9301110000 Semoventi 0 0 9301190000 Altri 0 0 9301200000 Tubi lanciamissili; lanciafiamme; lanciagranate; lanciasiluri e dispositivi di lancio simili 0 0 9301901000 Fucili e carabine automatici 0 0 9301902010 Bolt action 0 0 9301902020 Semiautomatici 0 0 9301902030 Automatici 0 0 9301902090 Altri 0 0 9301903000 Mitragliatrici 0 0 9301904010 Pistole automatiche 0 0 9301904090 Altre 0 0 9301909000 Altre 0 0 9302001010 Rivoltelle 0 0 9302001021 Semiautomatiche 0 0 9302001029 Altre 0 0 9302001030 Pistole a piu' canne 0 0 9302001090 Altre 0 0 9302009010 Rivoltelle 0 0 9302009021 Semiautomatiche 0 0 9302009029 Altre 0 0 9302009030 Pistole a piu' canne 0 0 9302009090 Altre 0 0 9303100000 Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna 8 0 9303201011 A pompa 8 0 9303201012 Semiautomatici 8 0 9303201019 Altri 8 0 9303201020 Fucili da caccia a piu' canne, compresi i fucili combinati 8 0 9303201090 Altri 8 0 9303209011 A pompa 8 0 9303209012 Semiautomatici 8 0 9303209019 Altri 8 0 9303209020 Fucili da caccia a piu' canne, compresi i fucili combinati 8 0 9303209090 Altri 8 0 9303301010 A un colpo 8 0 9303301020 Semiautomatici 8 0 9303301090 Altri 8 0 9303309010 A un colpo 8 0 9303309020 Semiautomatici 8 0 9303309090 Altri 8 0 9303900000 Altri 8 0 9304001000 Fucili ad aria compressa 8 0 9304009000 Altri 8 0 9305101010 Meccanismi di sparo 0 0 9305101020 Fusti e castelli 0 0 9305101030 Canne 0 0 9305101040 Pistoni, alette di chiusura ammortizzatori a gas 0 0 9305101050 Caricatori e loro parti 0 0 9305101060 Silenziatori e loro parti 0 0 9305101070 Calci, impugnature e scudetti 0 0 9305101080 Carrelli (di pistole) e tamburi (di rivoltelle) 0 0 9305101090 Altri 0 0 9305109010 Meccanismi di sparo 8 0 9305109020 Fusti e castelli 8 0 9305109030 Canne 8 0 9305109040 Pistoni, alette di chiusura e ammortizzatori a gas 8 0 9305109050 Caricatori e loro parti 8 0 9305109060 Silenziatori e loro parti 8 0 9305109070 Calci, impugnature e scudetti 8 0 9305109080 Carrelli (di pistole) e tamburi (di revolver) 8 0 9305109090 Altri 8 0 9305210000 Canne lisce 8 0 9305291000 Meccanismi di sparo 8 0 9305292000 Fusti e castelli 8 0 9305293000 Canne di fucili 8 0 9305294000 Pistoni, alette di chiusura e ammortizzatori a gas 8 0 9305295000 Caricatori e loro parti 8 0 9305296000 Silenziatori e loro parti 8 0 9305297000 Spegnifiamma e loro parti 8 0 9305298000 Culatte, otturatori (gruppo scatto) e portaotturatore 8 0 9305299000 Altri 8 0 9305911010 Meccanismi di sparo 0 0 9305911020 Fusti e castelli 0 0 9305911030 Canne 0 0 9305911040 Pistoni, alette di chiusura e ammortizzatori a gas 0 0 9305911050 Caricatori e loro parti 0 0 9305911060 Silenziatori e loro parti 0 0 9305911070 Spegnifiamma e loro parti 0 0 9305911080 Culatte, otturatori (gruppo scatto) e portaotturatore 0 0 9305911090 Altri 0 0 9305919000 Altri 0 0 9305990000 Altri 8 0 9306210000 Cartucce 0 0 9306290000 Altri 0 0 9306301000 Cartucce per sparachiodi e utensili simili o per pistole a proiettili captivi per mattatoi e loro parti 0 0 9306309000 Altri 0 0 9306900000 Altri 0 0 9307000000 Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi 0 0 9401100000 Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei 0 0 9401200000 Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli 8 0 9401302000 Di canna 0 0 9401303000 Ricoperti in pelle 0 0 9401309000 Altri 0 0 9401401000 Di canna 0 0 9401402000 Ricoperti in pelle 0 0 9401409000 Altri 0 0 9401510000 Di bambu' o di canna d'India 0 0 9401591000 Di canna 0 0 9401599000 Altri 0 0 9401611000 Ricoperti in pelle 0 0 9401619000 Altri 0 0 9401691000 Ricoperti in pelle 0 0 9401699000 Altri 0 0 9401711000 Ricoperti in pelle 0 0 9401719000 Altri 0 0 9401791000 Ricoperti in pelle 0 0 9401799000 Altri 0 0 9401801000 Di pietra 0 0 9401809000 Altri 0 0 9401901000 Di legno 8 0 9401902000 Di metallo 8 3 9401909000 Altri 8 0 9402101010 Poltrone per dentisti 0 0 9402101020 Poltrone per oculistica 0 0 9402101090 Altri 0 0 9402109010 Poltrone da parrucchiere o da estetista 0 0 9402109090 Altri 0 0 9402901000 Tavoli operatori 0 0 9402902000 Tavoli ginecologici 0 0 9402903000 Tavoli da parto 0 0 9402908000 Altri 0 0 9402909000 Parti 0 0 9403100000 Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici 0 0 9403201000 Letti 0 0 9403209000 Altri 0 0 9403301000 Scrivanie 0 0 9403309000 Altri 0 0 9403401000 Tavoli da pranzo 8 0 9403409000 Altri 8 5 9403501000 Letti 0 0 9403509000 Altri 0 0 9403601010 Scrittoi 0 0 9403601020 Toelette 0 0 9403601030 Armadi guardaroba 0 0 9403601090 Altri 0 0 9403609010 Scrittoi 0 0 9403609020 Toelette 0 0 9403609030 Armadi guardaroba 0 0 9403609090 Altri 0 0 9403700000 Mobili di materie plastiche 0 0 9403810000 Di bambu' o di canna d'India 0 0 9403890000 Altri 0 0 9403900000 Parti 8 3 9404100000 Sommier 8 0 9404210000 Di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti 8 0 9404290000 Di altre materie 8 0 9404300000 Sacchi a pelo 8 3 9404900000 Altri 8 0 9405101000 Di lampade e tubi a incandescenza 8 0 9405102000 Di lampade fluorescenti 8 0 9405109000 Altri 8 0 9405201000 Di lampade e tubi a incandescenza 8 0 9405202000 Di lampade fluorescenti 8 0 9405209000 Altri 8 0 9405301000 Di lampade e tubi a incandescenza 8 0 9405309000 Altri 8 0 9405401000 Anti-esplosione 8 0 9405402000 Tipo riflettori 8 0 9405403000 Stradali 8 0 9405409000 Altri 8 0 9405500000 Apparecchi per l'illuminazione non elettrici 8 0 9405601000 Di tubi al neon 8 0 9405602000 Di lampade e tubi a incandescenza 8 0 9405603000 Di lampade fluorescenti 8 0 9405609000 Altri 8 0 9405911000 Di lampadari 8 0 9405919000 Altri 8 0 9405921000 Di lampadari 8 0 9405929000 Altri 8 0 9405991000 Di lampadari 8 0 9405999000 Altri 8 0 9406001000 Di legno 8 5 9406009010 Di materie plastiche 8 0 9406009020 Di ferro o di acciaio 8 0 9406009030 Di alluminio 8 0 9406009090 Altri 8 3 9503001100 Tricicli per bambini 0 0 9503001200 Monopattini 0 0 9503001300 Automobiline a pedali 0 0 9503001400 Carrozzelle e passeggini per bambole 0 0 9503001500 Girelli 0 0 9503001800 Altri 0 0 9503001900 Parti e accessori 0 0 9503002110 Di materiali tessili 8 0 9503002120 Di gomma 0 0 9503002130 Di materie plastiche 8 0 9503002140 Di ceramica 0 0 9503002150 Di vetro 0 0 9503002160 Di legno 0 0 9503002190 Altri 8 0 9503002910 Vestiti e loro accessori, calzature e copricapo 8 0 9503002990 Altri 0 0 9503003110 Trenini elettrici 0 0 9503003190 Accessori 0 0 9503003200 Modelli ridotti, anche animati, da montare, esclusi quelli della sottovoce 9503.00.31. 0 0 9503003300 Altri assortimenti e giocattoli da costruzione 0 0 9503003411 Di materie tessili 8 0 9503003419 Altri 8 0 9503003491 Di materie tessili 8 0 9503003492 Di gomma 0 0 9503003493 Di materie plastiche 8 0 9503003494 Di metallo 8 0 9503003495 Di ceramica 0 0 9503003496 Di vetro 0 0 9503003497 Di legno 0 0 9503003499 Altri 8 0 9503003500 Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli 8 0 9503003600 Puzzle 0 0 9503003700 Altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie 8 0 9503003800 Altri giocattoli e modelli, a motore 8 0 9503003911 Palloni, palle giocattolo, aquiloni e simili 8 0 9503003919 Altri 8 0 9503003990 Parti e accessori (esclusi quelli della sottovoce 9503.00.3190) 0 0 9504100000 Videogiochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisione 0 0 9504201000 Biliardi 0 0 9504202000 Palle da biliardo 0 0 9504209000 Altri 0 0 9504300000 Altri giochi a monete, a banconote, a carta bancaria, a gettoni o altri mezzi di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings) 0 0 9504400000 Carte da gioco 0 0 9504901010 Dispositivi di posizionamento dei birilli (pin table) 0 0 9504901020 Posa-birilli (pin-setters) 0 0 9504901030 Bocce da bowling 0 0 9504901040 Piste 0 0 9504901050 Birilli da bowling 0 0 9504901090 Altri 0 0 9504902000 Giochi elettronici 0 0 9504903000 Altri oggetti e attrezzi 0 0 9504909010 Di videogiochi 0 0 9504909020 Di giochi elettronici 0 0 9504909090 Altri 0 0 9505100000 Oggetti per feste di Natale 8 0 9505900000 Altri 8 0 9506110000 Sci 8 0 9506120000 Attacchi per sci 8 0 9506190000 Altri 8 0 9506210000 Tavole a vela 8 0 9506290000 Altri 8 0 9506310000 Bastoni completi 8 0 9506320000 Palle 8 0 9506391000 Parti e pezzi staccati dei bastoni 8 0 9506399000 Altri 8 0 9506401000 Tavoli per il tennis da tavolo 8 3 9506402000 Racchette per il tennis da tavolo 8 0 9506403000 Palle per il tennis da tavolo 8 0 9506409000 Altri 8 0 9506510000 Racchette da tennis, anche senza corde 8 0 9506591000 Racchette da "badminton" 8 0 9506599000 Altre 8 0 9506610000 Racchette da tennis 8 0 9506621000 Palloni da calcio 8 0 9506622000 Palloni da pallacanestro 8 0 9506623000 Palloni da pallavolo 8 0 9506624000 Palloni da pallamano 8 0 9506625000 Palloni da football americano 8 0 9506629000 Altri 8 0 9506691000 Volani da badminton 8 0 9506692000 Palle da baseball 8 0 9506699000 Altri 8 0 9506700000 Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini 8 3 9506910000 Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica 8 0 9506990000 Altri 8 0 9507101000 Di fibre di vetro 8 0 9507102000 Di carbonio 8 0 9507109000 Altri 8 0 9507200000 Ami, anche montati su alamatori 8 0 9507300000 Mulinelli per la pesca 8 0 9507901000 Reticelle a mano e altri attrezzi per la pesca 8 0 9507909000 Altri 8 0 9508100000 Circhi ambulanti e serragli ambulanti 8 0 9508900000 Altri 8 0 9601100000 Avorio lavorato e lavori di avorio 8 0 9601901010 Nuclei per la coltivazione delle perle 0 0 9601901090 Altri 8 0 9601902000 Di corno 8 0 9601903000 Di osso 8 0 9601904000 Di corallo 8 0 9601909010 Nuclei per la coltivazione delle perle 0 0 9601909090 Altri 8 0 9602001000 Capsule di gelatina 8 0 9602009010 Materie vegetali da intaglio, lavorate (ad esempio noci di corozo) e lavori di tali materie 8 0 9602009020 Giavazzo lavorato (e materie minerali simili al giavazzo), ambra gialla (succino) e schiuma di mare, naturali o ricostituite, e articoli di queste materie 8 0 9602009090 Altri 8 0 9603100000 Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico 8 0 9603210000 Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere 8 0 9603290000 Altri 8 0 9603300000 Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici 8 0 9603400000 Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603.30); tamponi e rulli per dipingere 8 0 9603500000 Altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli 8 0 9603900000 Altri 8 0 9604000000 Stacci e crivelli, a mano 8 0 9605000000 Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti 8 0 9606100000 Bottoni a pressione e loro parti 8 3 9606210000 Di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili 8 0 9606220000 Di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili 8 0 9606291000 Ricavati da conchiglie di molluschi 8 0 9606299000 Altri 8 0 9606300000 Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni 8 0 9607110000 Con dentini di metalli comuni 8 3 9607191000 Di materie plastiche 8 0 9607199000 Altre 8 0 9607201000 Di metalli comuni 8 0 9607202000 Di materie plastiche 8 0 9607209000 Altre 8 0 9608100000 Penne e matite a sfera 8 0 9608200000 Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose 8 0 9608310000 Penne per disegnare ad inchiostro di China 8 0 9608391000 Penne stilografiche 8 3 9608399000 Altre 8 0 9608401000 Portamine 8 0 9608402010 Meccanici 8 0 9608402090 Altri 8 0 9608500000 Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti 8 3 9608600000 Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte 8 0 9608911000 Pennini per scrivere 8 0 9608912000 Punte per pennini 8 0 9608991000 Parti 8 0 9608999000 Altre 8 0 9609101000 Matite 8 3 9609102000 Matite colorate 8 0 9609103000 Pastelli a cera 8 0 9609200000 Mine per matite o per portamine 8 0 9609901000 Pastelli a cera e pastelli a olio 8 0 9609902000 Pastelli 8 0 9609903010 Per scrivere 8 0 9609903090 Altri 8 0 9609909000 Altri 8 0 9610001000 Tavole di ardesia 8 0 9610002000 Lavagne 8 0 9610009000 Altre 8 0 9611001000 Timbri 8 0 9611002000 Stamperie a mano 8 0 9611009000 Altri 8 0 9612101000 Per macchine da scrivere 8 0 9612102000 Per macchine elettroniche per l'elaborazione dell'informazione 8 0 9612109000 Altri 8 0 9612200000 Cuscinetti per timbri 8 0 9613100000 Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili 8 0 9613200000 Accendini tascabili, a gas, ricaricabili 8 0 9613800000 Altri accendini ed accenditori 8 0 9613901000 Accenditori piezoelettrici 8 0 9613909000 Altri 8 0 9614001000 Pipe e teste di pipe 8 0 9614009000 Altri 8 0 9615111000 Pettini da toletta 8 0 9615119000 Altri 8 0 9615191000 Pettini da toletta 8 0 9615199000 Altri 8 0 9615901000 Fermagli per capelli 8 0 9615909000 Altri 8 0 9616100000 Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature 8 0 9616200000 Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta 8 0 9617001000 Bottiglie isolanti 8 0 9617002000 Portavivande termici 8 0 9617008000 Altri 8 0 9617009000 Parti 8 0 9618001000 Manichini 8 0 9618002000 Automi 8 0 9618009000 Altri 8 0 9701101000 Quadri 0 0 9701102000 Disegni 0 0 9701103000 Pitture 0 0 9701900000 Altri 0 0 9702001000 Incisioni 0 0 9702002000 Stampe 0 0 9702003000 Litografie 0 0 9703001000 Opere dell'arte scultorea 0 0 9703002000 Opere dell'arte statuaria 0 0 9704001000 Francobolli 0 0 9704009000 Altri 0 0 9705000000 Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico 0 0 9706001000 Ceramiche 0 0 9706002000 Strumenti musicali 0 0 9706009000 Altri 0 0
TABELLA DEI DAZI DELLA PARTE UE
NOTE GENERALI
1. Rapporto con la nomenclatura combinata (NC) dell'Unione europea: le disposizioni della presente tabella dei dazi fanno di norma riferimento alla formulazione della NC e la loro interpretazione, anche in termini di prodotti contemplati nelle sue sottovoci, e' disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo della NC. Le disposizioni contenute nella presente tabella, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni della NC, hanno il medesimo significato di queste ultime.
2. Aliquote di base dei dazi doganali: le aliquote di base dei dazi doganali contenute nella presente tabella riflettono le aliquote della tariffa doganale comune della Comunita' europea in vigore alla data del 6 maggio 2007.
TARIFFA DEI DAZI DELLA PARTE UE
NC 2007 Designazione delle merci Aliquota di base Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi Prezzo d'entrata 01 CAPITOLO 1 - ANIMALI VIVI 0101 Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi 0101 10 - riproduttori di razza pura 0101 10 10 Cavalli esenzione 0 0101 10 90 altri 7,7 0 0101 90 altri -- Cavalli 0101 90 11 --- destinati alla macellazione esenzione 0 0101 90 19 --- altri 11,5 0 0101 90 30 -- Asini 7,7 0 0101 90 90 -- Muli e bardotti 10,9 0 0102 Animali vivi della specie bovina 0102 10 - riproduttori di razza pura 0102 10 10 -- Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) esenzione 0 0102 10 30 Vacche esenzione 0 0102 10 90 altri esenzione 0 0102 90 altri delle specie domestiche 0102 90 05 di peso inferiore o uguale a 80 kg 10,2 + 93,1 ?/100 kg/net 0 di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg 0102 90 21 destinati alla macellazione 10,2 + 93,1 ?/100 kg/net 0 0102 90 29 altri 10,2 + 93,1 ?/100 kg/net 0 di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg 0102 90 41 destinati alla macellazione 10,2 + 93,1 ?/100 kg/net 0 0102 90 49 altri 10,2 + 93,1 ?/100 kg/net 0 di peso superiore a 300 kg Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) 0102 90 51 destinate alla macellazione 10,2 + 93,1 ?/100 kg/net 0 0102 90 59 altre 10,2 + 93,1 ?/100 kg/net 0 Vacche 0102 90 61 destinate alla macellazione 10,2 + 93,1 ?/100 kg/net 0 0102 90 69 altre 10,2 + 93,1 ?/100 kg/net 0 altri 0102 90 71 destinati alla macellazione 10,2 + 93,1 ?/100 kg/net 0 0102 90 79 altri 10,2 + 93,1 ?/100 kg/net 0 0102 90 90 altri esenzione 0 0103 Animali vivi della specie suina 0103 10 00 riproduttori di razza pura esenzione 0 altri 0103 91 di peso inferiore a 50 kg 0103 91 10 delle specie domestiche 41,2 ?/100 kg/net 0 0103 91 90 altri esenzione 0 0103 92 di peso uguale o superiore a 50 kg delle specie domestiche 0103 92 11 Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg 35,1 ?/100 kg/net 0 0103 92 19 altri 41,2 ?/100 kg/net 0 0103 92 90 altri esenzione 0 0104 Animali vivi delle specie ovina e caprina 0104 10 della specie ovina 0104 10 10 riproduttori di razza pura esenzione 0 altri 0104 10 30 Agnelli (non ancora usciti dall'anno) 80,5 ?/100 kg/net 0 0104 10 80 altri 80,5 ?/100 kg/net 0 0104 20 della specie caprina 0104 20 10 riproduttori di razza pura 3,2 0 0104 20 90 altri 80,5 ?/100 kg/net 0 0105 Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche di peso inferiore o uguale a 185 g 0105 11 Galli e galline Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione 0105 11 11 Razze ovaiole 52 ?/1 000 p/st 0 0105 11 19 altri 52 ?/1 000 p/st 0 altri 0105 11 91 Razze ovaiole 52 ?/1 000 p/st 0 0105 11 99 altri 52 ?/1 000 p/st 0 0105 12 00 Tacchine e tacchini 152 ?/1 000 p/st 0 0105 19 altri 0105 19 20 Oche 152 ?/1 000 p/st 0 0105 19 90 Anatre e faraone 52 ?/1 000 p/st 0 altri 0105 94 00 Galli e galline 20,9 ?/100 kg/net 0 0105 99 altri 0105 99 10 Anatre 32,3 ?/100 kg/net 0 0105 99 20 Oche 31,6 ?/100 kg/net 0 0105 99 30 Tacchini e tacchine 23,8 ?/100 kg/net 0 0105 99 50 Faraone 34,5 ?/100 kg/net 0 0106 Altri animali vivi Mammiferi 0106 11 00 Primati esenzione 0 0106 12 00 Balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi della specie dei sireni) esenzione 0 0106 19 altri 0106 19 10 Conigli domestici 3,8 0 0106 19 90 altri esenzione 0 0106 20 00 Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) esenzione 0 Uccelli 0106 31 00 Uccelli rapaci esenzione 0 0106 32 00 Psittaciformi (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua) esenzione 0 0106 39 altri 0106 39 10 Piccioni 6,4 0 0106 39 90 altri esenzione 0 0106 90 00 altri esenzione 0 02 CAPITOLO 2 - CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI 0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate 0201 10 00 in carcasse o mezzene 12,8 + 176,8 ?/100 kg/net 5 0201 20 altri pezzi non disossati 0201 20 20 Quarti detti "compensati" 12,8 + 176,8 ?/100 kg/net 5 0201 20 30 Busti e quarti anteriori 12,8 + 141,4 ?/100 kg/net 5 0201 20 50 Selle e quarti posteriori 12,8 + 212,2 ?/100 kg/net 5 0201 20 90 altri 12,8 + 265,2 ?/100 kg/net 5 0201 30 00 disossate 12,8 + 303,4 ?/100 kg/net 5 0202 Carni di animali della specie bovina, congelate 0202 10 00 in carcasse o mezzene 12,8 + 176,8 ?/100 kg/net 5 0202 20 altri pezzi non disossati 0202 20 10 Quarti detti "compensati" 12,8 + 176,8 ?/100 kg/net 5 0202 20 30 Busti e quarti anteriori 12,8 + 141,4 ?/100 kg/net 5 0202 20 50 Selle e quarti posteriori 12,8 + 221,1 ?/100 kg/net 5 0202 20 90 altri 12,8 + 265,3 ?/100 kg/net 5 0202 30 disossate 0202 30 10 Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo 12,8 + 221,1 ?/100 kg/net 5 0202 30 50 Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket" 12,8 + 221,1 ?/100 kg/net 5 0202 30 90 altre 12,8 + 304,1 ?/100 kg/net 5 0203 Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate fresche o refrigerate 0203 11 in carcasse o mezzene 0203 11 10 di animali della specie suina domestica 53,6 ?/100 kg/net 0 0203 11 90 altre esenzione 0 0203 12 Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati di animali della specie suina domestica 0203 12 11 Prosciutti e loro pezzi 77,8 ?/100 kg/net 0 0203 12 19 Spalle e loro pezzi 60,1 ?/100 kg/net 0 0203 12 90 altri esenzione 0 0203 19 altre di animali della specie suina domestica 0203 19 11 Parti anteriori e loro pezzi 60,1 ?/100 kg/net 0 0203 19 13 Lombate e loro pezzi 86,9 ?/100 kg/net 0 0203 19 15 Pancette (ventresche) e loro pezzi 46,7 ?/100 kg/net 0 altre 0203 19 55 - disossate 86,9 ?/100 kg/net 0 0203 19 59 - altre 86,9 ?/100 kg/net 0 0203 19 90 altre esenzione 0 congelate 0203 21 in carcasse o mezzene 0203 21 10 di animali della specie suina domestica 53,6 ?/100 kg/net 0 0203 21 90 altre esenzione 0 0203 22 Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati di animali della specie suina domestica 0203 22 11 Prosciutti e loro pezzi 77,8 ?/100 kg/net 0 0203 22 19 Spalle e loro pezzi 60,1 ?/100 kg/net 0 0203 22 90 altri esenzione 0 0203 29 altre di animali della specie suina domestica 0203 29 11 Parti anteriori e loro pezzi 60,1 ?/100 kg/net 0 0203 29 13 Lombate e loro pezzi 86,9 ?/100 kg/net 0 0203 29 15 Pancette (ventresche) e loro pezzi 46,7 ?/100 kg/net 0 altre 0203 29 55 - disossate 86,9 ?/100 kg/net 0 0203 29 59 - altre 86,9 ?/100 kg/net 0 0203 29 90 altre esenzione 0 0204 Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate 0204 10 00 Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate 12,8 + 171,3 ?/100 kg/net 0 altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate 0204 21 00 in carcasse o mezzene 12,8 + 171,3 ?/100 kg/net 0 0204 22 in altri pezzi, non disossati 0204 22 10 Busto o mezzo busto 12,8 + 119,9 ?/100 kg/net 0 12,8 + 119,9 ?/100 kg/net 0 0204 22 30 Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella 12,8 + 188,5 ?/100 kg/net 0 0204 22 50 Coscia o mezza coscia 12,8 + 222,7 ?/100 kg/net 0 0204 22 90 altri 12,8 + 222,7 ?/100 kg/net 0 0204 23 00 disossate 12,8 + 311,8 ?/100 kg/net 0 0204 30 00 Carcasse e mezzene di agnello, congelate 12,8 + 128,8 ?/100 kg/net 0 altre carni di animali della specie ovina, congelate 0204 41 00 in carcasse o mezzene 12,8 + 128,8 ?/100 kg/net 0 0204 42 in altri pezzi, non disossate 0204 42 10 Busto o mezzo busto 12,8 + 90,2 ?/100 kg/net 0 0204 42 30 Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella 12,8 + 141,7 ?/100 kg/net 0 0204 42 50 Coscia o mezza coscia 12,8 + 167,5 ?/100 kg/net 0 0204 42 90 altre 12,8 + 167,5 ?/100 kg/net 0 0204 43 disossate 0204 43 10 di agnello 12,8 + 234,5 ?/100 kg/net 0 0204 43 90 altre 12,8 + 234,5 ?/100 kg/net 0 0204 50 Carni di animali della specie caprina fresche o refrigerate 0204 50 11 Carcasse o mezzene 12,8 + 171,3 ?/100 kg/net 0 0204 50 13 Busto o mezzo busto 12,8 + 119,9 ?/100 kg/net 0 0204 50 15 Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella 12,8 + 188,5 ?/100 kg/net 0 0204 50 19 Coscia o mezza coscia 12,8 + 222,7 ?/100 kg/net 0 altre 0204 50 31 Pezzi non disossati 12,8 + 222,7 ?/100 kg/net 0 0204 50 39 Pezzi disossati 12,8 + 311,8 ?/100 kg/net 0 congelate 0204 50 51 Carcasse o mezzene 12,8 + 128,8 ?/100 kg/net 0 0204 50 53 Busto o mezzo busto 12,8 + 90,2 ?/100 kg/net 0 0204 50 55 Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella 12,8 + 141,7 ?/100 kg/net 0 0204 50 59 Coscia o mezza coscia 12,8 + 167,5 ?/100 kg/net 0 altre 0204 50 71 Pezzi non disossati 12,8 + 167,5 ?/100 kg/net 0 0204 50 79 Pezzi disossati 12,8 + 234,5 ?/100 kg/net 0 0205 00 Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate 0205 00 20 fresche o refrigerate 5,1 0 0205 00 80 congelate 5,1 0 0206 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate 0206 10 della specie bovina, fresche o refrigerate 0206 10 10 destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici esenzione 0 altre 0206 10 91 Fegati esenzione 0 0206 10 95 Pezzi detti "onglets" e "hampes" 12,8 + 303,4 ?/100 kg/net 0 0206 10 99 altre esenzione 0 della specie bovina, congelate 0206 21 00 Lingue esenzione 0 0206 22 00 Fegati esenzione 0 0206 29 altre 0206 29 10 destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici esenzione 0 altre 0206 29 91 Pezzi detti "onglets" e "hampes" 12,8 + 304,1 ?/100 kg/net 0 0206 29 99 altre esenzione 0 0206 30 00 della specie suina, fresche o refrigerate esenzione 0 della specie suina, congelate 0206 41 00 Fegati esenzione 0 0206 49 altre 0206 49 20 di animali della specie suina domestica esenzione 0 0206 49 80 altre esenzione 0 0206 80 altre, fresche o refrigerate 0206 80 10 destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici esenzione 0 altre 0206 80 91 delle specie equina, asinina o mulesca 6,4 0 0206 80 99 delle specie ovina o caprina esenzione 0 0206 90 altre, congelate 0206 90 10 destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici esenzione 0 altri 0206 90 91 delle specie equina, asinina o mulesca 6,4 0 0206 90 99 delle specie ovina o caprina esenzione 0 0207 Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 di galli e di galline 0207 11 interi, freschi o refrigerati 0207 11 10 presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti "polli 83%" 26,2 ?/100 kg/net 0 0207 11 30 presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70%" 29,9 ?/100 kg/net 0 0207 11 90 presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65%" o altrimenti presentati 32,5 ?/100 kg/net 0 0207 12 interi, congelati 0207 12 10 presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70%" 29,9 ?/100 kg/net 0 0207 12 90 presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65%" o altrimenti presentati 32,5 ?/100 kg/net 0 0207 13 Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati Pezzi 0207 13 10 disossati 102,4 ?/100 kg/net 0 non disossati 0207 13 20 - Meta' o quarti 35,8 ?/100 kg/net 0 0207 13 30 - Ali intere, anche senza punta 26,9 ?/100 kg/net 0 0207 13 40 - Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali 18,7 ?/100 kg/net 0 0207 13 50 - Petti e loro pezzi 60,2 ?/100 kg/net 0 0207 13 60 - Cosce e loro pezzi 46,3 ?/100 kg/net 0 0207 13 70 - altri 100,8 ?/100 kg/net 0 Frattaglie 0207 13 91 Fegati 6,4 0 0207 13 99 altri 18,7 ?/100 kg/net 0 0207 14 Pezzi e frattaglie, congelati Pezzi 0207 14 10 disossati 102,4 ?/100 kg/net 0 non disossati 0207 14 20 - Meta' o quarti 35,8 ?/100 kg/net 0 0207 14 30 - Ali intere, anche senza punta 26,9 ?/100 kg/net 0 0207 14 40 - Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali 18,7 ?/100 kg/net 0 0207 14 50 - Petti e loro pezzi 60,2 ?/100 kg/net 0 0207 14 60 - Cosce e loro pezzi 46,3 ?/100 kg/net 0 0207 14 70 altri 100,8 ?/100 kg/net 0 Frattaglie 0207 14 91 Fegati 6,4 0 0207 14 99 altri 18,7 ?/100 kg/net 0 di tacchine e di tacchini 0207 24 interi, freschi o refrigerati 0207 24 10 presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80%" 34 ?/100 kg/net 0 0207 24 90 presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73%" o altrimenti presentati 37,3 ?/100 kg/net 0 0207 25 interi, congelati 0207 25 10 presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80%" 34 ?/100 kg/net 0
Allegato 2A
0207 25 90 presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73%" o altrimenti presentati 37,3 ?/100 kg/net 0 0207 26 Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati Pezzi 0207 26 10 disossati 85,1 ?/100 kg/net 0 non disossati 0207 26 20 Meta' o quarti 41 ?/100 kg/net 0 0207 26 30 Ali intere, anche senza punta 26,9 ?/100 kg/net 0 0207 26 40 Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali 18,7 ?/100 kg/net 0 0207 26 50 Petti e loro pezzi 67,9 ?/100 kg/net 0 Cosce e loro pezzi 0207 26 60 Fusi (coscette) e loro pezzi 25,5 ?/100 kg/net 0 0207 26 70 altri 46 ?/100 kg/net 0 0207 26 80 altri 83 ?/100 kg/net 0 Frattaglie 0207 26 91 Fegati 6,4 0 0207 26 99 altri 18,7 ?/100 kg/net 0 0207 27 Pezzi e frattaglie, congelati Pezzi 0207 27 10 disossati 85,1 ?/100 kg/net 0 non disossati 0207 27 20 Meta' o quarti 41 ?/100 kg/net 0 0207 27 30 Ali intere, anche senza punta 26,9 ?/100 kg/net 0 0207 27 40 Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali 18,7 ?/100 kg/net 0 0207 27 50 Petti e loro pezzi 67,9 ?/100 kg/net 0 Cosce e loro pezzi 0207 27 60 Fusi (coscette) e loro pezzi 25,5 ?/100 kg/net 0 0207 27 70 altri 46 ?/100 kg/net 0 0207 27 80 altri 83 ?/100 kg/net 0 Frattaglie 0207 27 91 Fegati 6,4 0 0207 27 99 altri 18,7 ?/100 kg/net 0 di anatre, di oche o di faraone 0207 32 interi, freschi o refrigerati di anatre 0207 32 11 presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette "anatre 85%" 38 ?/100 kg/net 0 0207 32 15 presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70%" 46,2 ?/100 kg/net 0 0207 32 19 presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63%", o altrimenti presentate 51,3 ?/100 kg/net 0 di oche 0207 32 51 presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82%" 45,1 ?/100 kg/net 0 0207 32 59 presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette "oche 75%", o altrimenti presentate 48,1 ?/100 kg/net 0 0207 32 90 di faraone 49,3 ?/100 kg/net 0 0207 33 interi, congelati di anatre 0207 33 11 presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70%" 46,2 ?/100 kg/net 0 0207 33 19 presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63%", o altrimenti presentate 51,3 ?/100 kg/net 0 di oche 0207 33 51 presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82%" 45,1 ?/100 kg/net 0 0207 33 59 presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette "oche 75%", o altrimenti presentate 48,1 ?/100 kg/net 0 0207 33 90 di faraone 49,3 ?/100 kg/net 0 0207 34 Fegati grassi, freschi o refrigerati 0207 34 10 di oche esenzione 0 0207 34 90 di anatre esenzione 0 0207 35 altri, freschi o refrigerati Pezzi disossati 0207 35 11 di oche 110,5 ?/100 kg/net 0 0207 35 15 di anatre o di faraone 128,3 ?/100 kg/net 0 non disossati Meta' o quarti 0207 35 21 di anatre 56,4 ?/100 kg/net 0 0207 35 23 di oche 52,9 ?/100 kg/net 0 0207 35 25 di faraone 54,2 ?/100 kg/net 0 0207 35 31 Ali intere, anche senza punta 26,9 ?/100 kg/net 0 0207 35 41 Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali 18,7 ?/100 kg/net 0 Petti e loro pezzi 0207 35 51 di oche 86,5 ?/100 kg/net 0 0207 35 53 di anatre o di faraone 115,5 ?/100 kg/net 0 Cosce e loro pezzi 0207 35 61 di oche 69,7 ?/100 kg/net 0 0207 35 63 di anatre o di faraone 46,3 ?/100 kg/net 0 0207 35 71 Parti dette "palto' di oca o di anatra" 66 ?/100 kg/net 0 0207 35 79 altri 123,2 ?/100 kg/net 0 Frattaglie 0207 35 91 Fegati, diversi dai fegati grassi 6,4 0 0207 35 99 altri 18,7 ?/100 kg/net 0 0207 36 altri, congelati Pezzi disossati 0207 36 11 di oche 110,5 ?/100 kg/net 0 0207 36 15 di anatre o di faraone 128,3 ?/100 kg/net 0 non disossati Meta' o quarti 0207 36 21 di anatre 56,4 ?/100 kg/net 0 0207 36 23 di oche 52,9 ?/100 kg/net 0 0207 36 25 di faraone 54,2 ?/100 kg/net 0 0207 36 31 Ali intere, anche senza punta 26,9 ?/100 kg/net 0 0207 36 41 Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali 18,7 ?/100 kg/net 0 Petti e loro pezzi 0207 36 51 di oche 86,5 ?/100 kg/net 0 0207 36 53 di anatre o di faraone 115,5 ?/100 kg/net 0 Cosce e loro pezzi 0207 36 61 di oche 69,7 ?/100 kg/net 0 0207 36 63 di anatre o di faraone 46,3 ?/100 kg/net 0 0207 36 71 Parti dette "palto' di oca o di anatra" 66 ?/100 kg/net 0 0207 36 79 altri 123,2 ?/100 kg/net 0 Frattaglie Fegati 0207 36 81 Fegati grassi di oche esenzione 0 0207 36 85 Fegati grassi di anatre esenzione 0 0207 36 89 altri 6,4 0 0207 36 90 altri 18,7 ?/100 kg/net 0 0208 Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate 0208 10 di conigli o di lepri di conigli domestici 0208 10 11 fresche o refrigerate 6,4 0 0208 10 19 congelate 6,4 0 0208 10 90 altre esenzione 0 0208 30 00 di primati 9 0 0208 40 di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni) 0208 40 10 Carne di balena 6,4 0 0208 40 90 altre 9 0 0208 50 00 di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) 9 0 0208 90 altre 0208 90 10 di piccioni domestici 6,4 0 di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri 0208 90 20 di quaglie esenzione 0 0208 90 40 altre esenzione 0 0208 90 55 Carni di foca 6,4 0 0208 90 60 di renne 9 0 0208 90 70 Cosce di rane 6,4 0 0208 90 95 altre 9 0 0209 00 Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi ne' altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati Lardo 0209 00 11 fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia 21,4 ?/100 kg/net 0 0209 00 19 secco o affumicato 23,6 ?/100 kg/net 0 0209 00 30 Grasso di maiale 12,9 ?/100 kg/net 0 0209 00 90 Grasso di volatili 41,5 ?/100 kg/net 0 0210 Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie Carni della specie suina 0210 11 Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati della specie suina domestica salati o in salamoia 0210 11 11 Prosciutti e loro pezzi 77,8 ?/100 kg/net 0 0210 11 19 Spalle e loro pezzi 60,1 ?/100 kg/net 0 secchi o affumicati 0210 11 31 Prosciutti e loro pezzi 151,2 ?/100 kg/net 0 0210 11 39 Spalle e loro pezzi 119 ?/100 kg/net 0 0210 11 90 altre 15,4 0 0210 12 Pancette (ventresche) e loro pezzi della specie suina domestica 0210 12 11 salate o in salamoia 46,7 ?/100 kg/net 0 0210 12 19 secche o affumicate 77,8 ?/100 kg/net 0 0210 12 90 altre 15,4 0 0210 19 altre della specie suina domestica salate o in salamoia 0210 19 10 Mezzene bacon o 3/4 anteriori 68,7 ?/100 kg/net 0 0210 19 20 3/4 posteriori o parti centrali 75,1 ?/100 kg/net 0 0210 19 30 Parti anteriori e loro pezzi 60,1 ?/100 kg/net 0 0210 19 40 Lombate e loro pezzi 86,9 ?/100 kg/net 0 0210 19 50 altre 86,9 ?/100 kg/net 0 secche o affumicate 0210 19 60 Parti anteriori e loro pezzi 119 ?/100 kg/net 0 0210 19 70 Lombate e loro pezzi 149,6 ?/100 kg/net 0 altre 0210 19 81 disossate 151,2 ?/100 kg/net 0 0210 19 89 altre 151,2 ?/100 kg/net 0 0210 19 90 altre 15,4 0 0210 20 Carni della specie bovina 0210 20 10 non disossate 15,4 + 265,2 ?/100 kg/net 0 0210 20 90 disossate 15,4 + 303,4 ?/100 kg/net 0 altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie 0210 91 00 di primati 15,4 0 0210 92 00 di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni) 15,4 0 0210 93 00 di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) 15,4 0 0210 99 altre carni 0210 99 10 di cavallo, salate o in salamoia o anche secche 6,4 0 delle specie ovina o caprina 0210 99 21 non disossate 222,7 ?/100 kg/net 0 0210 99 29 disossate 311,8 ?/100 kg/net 0 0210 99 31 di renne 15,4 0 0210 99 39 altre 15,4 0 Frattaglie della specie suina domestica 0210 99 41 Fegati 64,9 ?/100 kg/net 0 0210 99 49 altre 47,2 ?/100 kg/net 0 della specie bovina 0210 99 51 Pezzi detti "onglets" e "hampes" 15,4 + 303,4 ?/100 kg/net 0 0210 99 59 altre 12,8 0 0210 99 60 delle specie ovina o caprina 15,4 0 altre Fegati di volatili 0210 99 71 Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia esenzione 0 0210 99 79 altri 6,4 0 0210 99 80 altre 15,4 0 0210 99 90 Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie 15,4 + 303,4 ?/100 kg/net 0 03 CAPITOLO 3 - PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI 0301 Pesci vivi 0301 10 Pesci ornamentali 0301 10 10 di acqua dolce esenzione 0 0301 10 90 di mare 7,5 0 altri pesci vivi 0301 91 Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) 0301 91 10 delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster 8 3 0301 91 90 altri 12 3 0301 92 00 Anguille (Anguilla spp.) esenzione 0 0301 93 00 Carpe 8 3 0301 94 00 Tonni rossi (Thunnus thynnus) 16 5 0301 95 00 Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii) 16 5 0301 99 altri di acqua dolce 0301 99 11 Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) 2 0 0301 99 19 altri 8 3 0301 99 80 di mare 16 5 0302 Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi 0302 11 Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) 0302 11 10 delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster 8 5 0302 11 20 della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo 12 3 0302 11 80 altri 12 3 0302 12 00 Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) 2 0 0302 19 00 altri 8 3 Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi) esclusi i fegati, le uova e i lattimi 0302 21 Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 0302 21 10 Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides) 8 3 0302 21 30 Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus) 8 3 0302 21 90 Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis) 15 5 0302 22 00 Passere di mare (Pleuronectes platessa) 7,5 0 0302 23 00 Sogliole (Solea spp.) 15 5 0302 29 altri 0302 29 10 Rombi gialli (Lepidorhombus spp.) 15 5 0302 29 90 altri 15 5 Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi: 0302 31 Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga) 0302 31 10 destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 22 0 0302 31 90 altri 22 5 0302 32 Tonni albacora (Thunnus albacares) 0302 32 10 destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 22 0 0302 32 90 altri 22 5 0302 33 Tonnetti striati 0302 33 10 destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 22 0 0302 33 90 altri 22 5 0302 34 Tonni obesi (Thunnus obesus) 0302 34 10 destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 22 0 0302 34 90 altri 22 5 0302 35 Tonni rossi (Thunnus thynnus) 0302 35 10 destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 22 0 0302 35 90 altri 22 5 0302 36 Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii) 0302 36 10 destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 22 0 0302 36 90 altri 22 5 0302 39 altri 0302 39 10 destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 22 0 0302 39 90 altri 22 5 0302 40 00 Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi 15 3 0302 50 Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi: 0302 50 10 della specie Gadus morhua 12 3 0302 50 90 altri 12 3 altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi 0302 61 Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus) 0302 61 10 Sardine della specie Sardina pilchardus 23 3 0302 61 30 Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.) 15 3 0302 61 80 Spratti (Sprattus sprattus) 13 3 0302 62 00 Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0 0302 63 00 Merluzzi carbonari (Pollachius virens) 7,5 0 0302 64 00 Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 20 3 0302 65 Squali 0302 65 20 Spinaroli (Squalus acanthias) 6 0 0302 65 50 Gattucci (Scyliorhinus spp.) 6 0 0302 65 90 altri 8 3 0302 66 00 Anguille (Anguilla spp.) esenzione 0 0302 67 00 Pesci spada (Xiphias gladius) 15 3 0302 68 00 Austromerluzzi (Dissostichus spp.) 15 3 0302 69 altri di acqua dolce 0302 69 11 Carpe 8 3 0302 69 19 altri 8 3 di mare Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0302 33 0302 69 21 destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 22 0 0302 69 25 altri 22 3 Scorfani del nord o sebasti (Sebastes spp.) 0302 69 31 della specie Sebastes marinus 7,5 0 0302 69 33 altri 7,5 0 0302 69 35 Pesci della specie Boreogadus saida 12 3 0302 69 41 Merlani (Merlangius merlangus) 7,5 0 0302 69 45 Molve (Molva spp.) 7,5 0 0302 69 51 Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius) 7,5 0 0302 69 55 Acciughe (Engraulis spp.) 15 3 0302 69 61 Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp. 15 3 Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.) Naselli del genere Merluccius 0302 69 66 Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus 15 3 0302 69 67 Naselli della specie Merluccius australis 15 3 0302 69 68 altri 15 3 0302 69 69 Naselli del genere Urophycis 15 3 0302 69 75 Pesci castagna (Brama spp.) 15 3 0302 69 81 Rane pescatrici (Lophius spp.) 15 3 0302 69 85 Melu' o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou) 7,5 0 0302 69 86 Melu' australe (Micromesistius australis) 7,5 0 0302 69 91 Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 15 3 0302 69 92 Abadeci (Genypterus blacodes) 7,5 0 0302 69 94 Spigole (Dicentrarchus labrax) 15 3 0302 69 95 Orate (Sparus aurata) 15 3 0302 69 99 altri 15 3 0302 70 00 Fegati, uova e lattimi 10 3 0303 Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304 Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi 0303 11 00 Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka) 2 0 0303 19 00 altri 2 0 altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi 0303 21 Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) 0303 21 10 delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster 9 3 0303 21 20 della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo 12 3 0303 21 80 altri 12 3 0303 22 00 Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) 2 0 0303 29 00 altri 9 3 Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi) esclusi i fegati, le uova e i lattimi 0303 31 Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 0303 31 10 Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides) 7,5 0 0303 31 30 Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus) 7,5 0 0303 31 90 Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis) 15 5 0303 32 00 Passere di mare (Pleuronectes platessa) 15 5 0303 33 00 Sogliole (Solea spp.) 7,5 0 0303 39 altri 0303 39 10 Passere artiche (Platichthys flesus) 7,5 0 0303 39 30 Pesci del genere Rhombosolea 7,5 0 0303 39 70 altri 15 5 Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi: 0303 41 Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga) destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 0303 41 11 interi 22 0 0303 41 13 senza visceri ne' branchie 22 0 0303 41 19 altri (ad esempio decapitati) 22 0 0303 41 90 altri 22 5 0303 42 Tonni albacora (Thunnus albacares) destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 interi 0303 42 12 di peso superiore a 10 kg per pezzo 20 0 0303 42 18 altri 20 0 senza visceri ne' branchie 0303 42 32 di peso superiore a 10 kg per pezzo 22 0 0303 42 38 altri 22 0 altri (ad esempio decapitati) 0303 42 52 di peso superiore a 10 kg per pezzo 22 0 0303 42 58 altri 22 0 0303 42 90 altri 22 3 0303 43 Tonnetti striati destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 0303 43 11 interi 22 0 0303 43 13 senza visceri ne' branchie 22 0 0303 43 19 altri (ad esempio decapitati) 22 0 0303 43 90 altri 22 5 0303 44 Tonni obesi (Thunnus obesus) destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 0303 44 11 interi 22 0 0303 44 13 senza visceri ne' branchie 22 0 0303 44 19 altri (ad esempio decapitati) 22 0 0303 44 90 altri 22 3 0303 45 Tonni rossi (Thunnus thynnus) destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 0303 45 11 interi 22 0 0303 45 13 senza visceri ne' branchie 22 0 0303 45 19 altri (ad esempio decapitati) 22 0 0303 45 90 altri 22 5 0303 46 Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii) destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 0303 46 11 interi 22 0 0303 46 13 senza visceri ne' branchie 22 0 0303 46 19 altri (ad esempio decapitati) 22 0 0303 46 90 altri 22 5 0303 49 altri destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 0303 49 31 interi 22 0 0303 49 33 senza visceri ne' branchie 22 0 0303 49 39 altri (ad esempio decapitati) 22 0 0303 49 80 altri 22 5 Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) e merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi 0303 51 00 Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 5 0303 52 Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 0303 52 10 della specie Gadus morhua 12 0 0303 52 30 della specie Gadus ogac 12 0 0303 52 90 della specie Gadus macrocephalus 12 0 Pesci spada (Xiphias gladius) e austromerluzzi (Dissostichus spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi 0303 61 00 Pesci spada (Xiphias gladius) 7,5 3 0303 62 00 Austromerluzzi (Dissostichus spp.) 15 5 altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi 0303 71 Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus) 0303 71 10 Sardine della specie Sardina pilchardus 23 5 0303 71 30 Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.) 15 5 0303 71 80 Spratti (Sprattus sprattus) 13 5 0303 72 00 Eglefini (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0 0303 73 00 Merluzzi carbonari (Pollachius virens) 7,5 0 0303 74 Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 0303 74 30 delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus 20 5 0303 74 90 della specie Scomber australasicus 15 5 0303 75 Squali 0303 75 20 Spinaroli (Squalus acanthias) 6 0 0303 75 50 Gattucci (Scyliorhinus spp.) 6 0 0303 75 90 altri 8 3 0303 76 00 Anguille (Anguilla spp.) esenzione 0 0303 77 00 Spigole (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) 15 0 0303 78 Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.) Naselli del genere Merluccius 0303 78 11 Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus 15 5 0303 78 12 Naselli della specie Merluccius hubbsi 15 5 0303 78 13 Naselli della specie Merluccius australis 15 5 0303 78 19 altri 15 5 0303 78 90 Naselli del genere Urophycis 15 5 0303 79 altri di acqua dolce NC 2007 Designazione delle merci Aliquota di base Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi Prezzo d'entrata 0303 79 11 Carpe 8 3 0303 79 19 altri 8 3 di mare Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0303 43 destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 0303 79 21 interi 22 0 0303 79 23 senza visceri ne' branchie 22 0 0303 79 29 altri (ad esempio decapitati) 22 0 0303 79 31 altri 22 5 Scorfani del nord o sebasti (Sebastes spp.) 0303 79 35 della specie Sebastes marinus 7,5 0 0303 79 37 altri 7,5 0 0303 79 41 Pesci della specie Boreogadus saida 12 5 0303 79 45 Merlani (Merlangius merlangus) 7,5 0 0303 79 51 Molve (Molva spp.) 7,5 0 0303 79 55 Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius) 15 5 0303 79 58 Pesci della specie Orcynopsis unicolor 10 3 0303 79 65 Acciughe (Engraulis spp.) 15 5 0303 79 71 Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp. 15 5 0303 79 75 Pesci castagna (Brama spp.) 15 5 0303 79 81 Rane pescatrici (Lophius spp.) 15 5 0303 79 83 Melu' o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou) 7,5 0 0303 79 85 Melu' australe (Micromesistius australis) 7,5 0 0303 79 91 Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) 15 5 0303 79 92 Merluzzi granatieri (Macruronus novaezelandiae) 7,5 0 0303 79 93 Abadeci (Genypterus blacodes) 7,5 3 0303 79 94 Pesci delle specie Pelotreis flavilatus e Peltorhamphus novaezelandiae 7,5 0 0303 79 98 altri 15 3 0303 80 Fegati, uova e lattimi 0303 80 10 Uova e lattimi di pesce, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di protamina esenzione 0 0303 80 90 altri 10 3 0304 Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati freschi o refrigerati 0304 11 Pesci spada (Xiphias gladius) 0304 11 10 Filetti 18 5 0304 11 90 altra carne di pesci (anche tritata) 15 5 0304 12 Austromerluzzi (Dissostichus spp.) 0304 12 10 Filetti 18 5 0304 12 90 altra carne di pesci (anche tritata) 15 5 0304 19 altri Filetti di pesci di acqua dolce 0304 19 13 di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) 2 0 di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae 0304 19 15 della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo 12 3 0304 19 17 altri 12 3 0304 19 19 di altri pesci di acqua dolce 9 3 altri 0304 19 31 di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida 18 5 0304 19 33 di merluzzi carbonari (Pollachius virens) 18 5 0304 19 35 di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.) 18 5 0304 19 39 altri 18 5 altra carne di pesci (anche tritata) 0304 19 91 di pesci di acqua dolce 8 3 altri 0304 19 97 Lati di aringhe 15 3 0304 19 99 altri 15 5 Filetti congelati 0304 21 00 Pesci spada (Xiphias gladius) 7,5 3 0304 22 00 Austromerluzzi (Dissostichus spp.) 15 5 0304 29 altri di pesci di acqua dolce 0304 29 13 di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) 2 0 di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae 0304 29 15 della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo 12 3 0304 29 17 altri 12 3 0304 29 19 di altri pesci di acqua dolce 9 3 altri di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida 0304 29 21 della specie Gadus macrocephalus 7,5 3 0304 29 29 altri 7,5 3 0304 29 31 di merluzzi carbonari (Pollachius virens) 7,5 0 0304 29 33 di eglefini (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 3 di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.) 0304 29 35 della specie Sebastes marinus 7,5 0 0304 29 39 altri 7,5 0 0304 29 41 di merlani (Merlangius merlangus) 7,5 0 0304 29 43 di molve (Molva spp.) 7,5 0 0304 29 45 di tonni (del genere Thunnus), e pesci del genere Euthynnus 18 3 di sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) e pesci della specie Orcynopsis unicolor 0304 29 51 della specie Scomber australasicus 15 5 0304 29 53 altri 15 5 di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.) di naselli del genere Merluccius 0304 29 55 di naselli del Capo (Merluccius capensis) e di naselli della specie Merluccius paradoxus 7,5 0 0304 29 56 di naselli della specie Merluccius hubbsi 7,5 0 0304 29 58 altri 6,1 0 0304 29 59 di naselli del genere Urophycis 7,5 0 di squali 0304 29 61 di spinaroli e gattucci (Squalus acanthias e Scyliorhinus spp.) 7,5 0 0304 29 69 di altri squali 7,5 0 0304 29 71 di passere di mare (Pleuronectes platessa) 7,5 3 0304 29 73 di passere artiche (Platichthys flesus) 7,5 0 0304 29 75 di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 5 0304 29 79 di rombi gialli (Lepidorhombus spp.) 15 5 0304 29 83 di rane pescatrici (Lophius spp.) 15 5 0304 29 85 di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) 13,7 5 0304 29 91 di merluzzi granatieri (Macruronus novaezelandiae) 7,5 0 0304 29 99 altri 15 5 altri 0304 91 00 Pesci spada (Xiphias gladius) 7,5 0 0304 92 00 Austromerluzzi (Dissostichus spp.) 7,5 3 0304 99 altri 0304 99 10 Surimi 14,2 5 altri 0304 99 21 di pesci di acqua dolce 8 3 altri 0304 99 23 di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 5 0304 99 29 di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.) 8 3 di merluzzi bianchi delle specie (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e della specie Boreogadus saida 0304 99 31 di merluzzi della specie Gadus macrocephalus 7,5 0 0304 99 33 di merluzzi della specie Gadus morhua 7,5 0 0304 99 39 altri 7,5 0 0304 99 41 di merluzzi carbonari (Pollachius virens) 7,5 0 0304 99 45 di eglefini (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0 0304 99 51 di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.) 7,5 0 0304 99 55 di rombi gialli (Lepidorhombus spp.) 15 5 0304 99 61 di pesci castagna (Brama spp.) 15 5 0304 99 65 di rane pescatrici (Lophius spp.) 7,5 0 0304 99 71 di melu' o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou) 7,5 0 0304 99 75 di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) 7,5 3 0304 99 99 altri 7,5 3 0305 Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana 0305 10 00 Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana 13 5 0305 20 00 Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia 11 0 0305 30 Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati di merluzzi bianchi delle specie (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e della specie Boreogadus saida 0305 30 11 di merluzzi della specie Gadus macrocephalus 16 5 0305 30 19 altri 20 5 0305 30 30 di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), salati o in salamoia 15 5 0305 30 50 di ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides), salati o in salamoia 15 5
Allegato 2A
0305 30 90 altri 16 5 Pesci affumicati, compresi i filetti 0305 41 00 Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) 13 5 0305 42 00 Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10 5 0305 49 altri 0305 49 10 Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides) 15 5 0305 49 20 Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus) 16 5 0305 49 30 Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 14 5 0305 49 45 Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) 14 5 0305 49 50 Anguille (Anguilla spp.) 14 5 0305 49 80 altri 14 5 Pesci secchi, anche salati ma non affumicati 0305 51 Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 0305 51 10 secchi, non salati 13 5 0305 51 90 secchi e salati 13 5 0305 59 altri Pesci della specie Boreogadus saida 0305 59 11 secchi, non salati 13 5 0305 59 19 secchi e salati 13 5 0305 59 30 Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) 12 5 0305 59 50 Acciughe (Engraulis spp.) 10 0 0305 59 70 Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus) 15 5 0305 59 80 altri 12 5 Pesci salati ma non secchi ne' affumicati e pesci in salamoia 0305 61 00 Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) 12 5 0305 62 00 Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 13 5 0305 63 00 Acciughe (Engraulis spp.) 10 3 0305 69 altri 0305 69 10 Pesci della specie Boreogadus saida 13 5 0305 69 30 Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus) 15 3 0305 69 50 Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) 11 3 0305 69 80 altri 12 5 0306 Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana congelati 0306 11 Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 0306 11 10 code di aragoste 12,5 3 0306 11 90 altre 12,5 0 0306 12 Astici (Homarus spp.) 0306 12 10 interi 6 3 0306 12 90 altri 16 3 0306 13 Gamberetti 0306 13 10 Gamberetti della famiglia Pandalidae 12 0 0306 13 30 Gamberetti grigi del genere Crangon 18 5 0306 13 40 Gamberi rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) 12 0 0306 13 50 Gamberoni (mazzancolle) del genere Penaeus 12 0 0306 13 80 altri 12 0 0306 14 Granchi 0306 14 10 Granchi delle specie Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. e Callinectes sapidus 7,5 0 0306 14 30 Granchi porri (Cancer pagurus) 7,5 0 0306 14 90 altri 7,5 0 0306 19 altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana 0306 19 10 Gamberi 7,5 0 0306 19 30 Scampi (Nephrops norvegicus) 12 5 0306 19 90 altri 12 0 non congelati 0306 21 00 Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 12,5 3 0306 22 Astici (Homarus spp.) 0306 22 10 vivi 8 3 altri 0306 22 91 interi 8 3 0306 22 99 altri 10 3 0306 23 Gamberetti 0306 23 10 Gamberetti della famiglia Pandalidae 12 0 Gamberetti grigi del genere Crangon 0306 23 31 freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore 18 5 0306 23 39 altri 18 5 0306 23 90 altri 12 0 0306 24 Granchi 0306 24 30 Granchi porri (Cancer pagurus) 7,5 0 0306 24 80 altri 7,5 0 0306 29 altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana 0306 29 10 Gamberi 7,5 0 0306 29 30 Scampi (Nephrops norvegicus) 12 5 0306 29 90 altri 12 5 0307 Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana 0307 10 Ostriche 0307 10 10 Ostriche piatte (Ostrea spp.) vive pesanti, compresa la conchiglia, non piu' di 40 g per pezzo esenzione 0 0307 10 90 altre 9 3 Conchiglie dei pellegrini (Coquilles St Jacques), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten 0307 21 00 vivi, freschi o refrigerati 8 3 0307 29 altri 0307 29 10 Ventagli-pettini maggiori (Pecten maximus), congelati 8 0 0307 29 90 altri 8 0 Mitili (Mytilus spp., Perna spp.) 0307 31 vivi, freschi o refrigerati 0307 31 10 Mytilus spp. 10 0 0307 31 90 Perna spp. 8 0 0307 39 altri 0307 39 10 Mytilus spp. 10 0 0307 39 90 Perna spp. 8 0 Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.); calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) 0307 41 vivi, freschi o refrigerati 0307 41 10 Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.) 8 3 Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) 0307 41 91 Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 6 0 0307 41 99 altri 8 3 0307 49 altri congelati Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.) del genere Sepiola 0307 49 01 Sepiola rondeleti 6 0 0307 49 11 altre 8 0 0307 49 18 altre 8 0 Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) Loligo spp. 0307 49 31 Loligo vulgaris 6 3 0307 49 33 Loligo pealei 6 0 0307 49 35 Loligo patagonica 6 3 0307 49 38 altri 6 3 0307 49 51 Ommastrephes sagittatus 6 0 0307 49 59 altri 8 3 altri 0307 49 71 Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.) 8 3 Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) 0307 49 91 Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 6 3 0307 49 99 altri 8 3 Polpi o piovre (Octopus spp.) 0307 51 00 vivi, freschi o refrigerati 8 0 0307 59 altri 0307 59 10 congelati 8 3 0307 59 90 altri 8 3 0307 60 00 Lumache, diverse da quelle di mare esenzione 0 altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana 0307 91 00 vivi, freschi o refrigerati 11 3 0307 99 altri congelati 0307 99 11 Totani (Illex spp.) 8 3 0307 99 13 Veneri incrocicchiate o vongole ed altre specie della famiglia Veneridae 8 3 0307 99 15 Meduse (Rhopilema spp.) esenzione 0 0307 99 18 altri 11 3 0307 99 90 altri 11 0 04 CAPITOLO 4 - LATTE E DERIVATI DEL LATTE, UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE 0401 Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 0401 10 aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1% 0401 10 10 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri 13,8 ?/100 kg/net 0 0401 10 90 altri 12,9 ?/100 kg/net 0 0401 20 aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1% ed inferiore o uguale a 6% inferiore o uguale a 3% 0401 20 11 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri 18,8 ?/100 kg/net 0 0401 20 19 altri 17,9 ?/100 kg/net 0 superiore a 3% 0401 20 91 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri 22,7 ?/100 kg/net 0 0401 20 99 altri 21,8 ?/100 kg/net 0 0401 30 aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6% inferiore o uguale a 21% 0401 30 11 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri 57,5 ?/100 kg/net 0 0401 30 19 altri 56,6 ?/100 kg/net 0 superiore a 21% ed inferiore o uguale a 45% 0401 30 31 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri 110 ?/100 kg/net 0 0401 30 39 altri 109,1 ?/100 kg/net 0 superiore a 45% 0401 30 91 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri 183,7 ?/100 kg/net 0 0401 30 99 altri 182,8 ?/100 kg/net 0 0402 Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 0402 10 in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5% senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 0402 10 11 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg 125,4 ?/100 kg/net 5 0402 10 19 altri 118,8 ?/100 kg/net 5 altri 0402 10 91 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg 1,19 ?/kg + 27,5 ?/100 kg/net 5 0402 10 99 altri 1,19 ?/kg + 21 ?/100 kg/net 5 in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5% 0402 21 senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27% 0402 21 11 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg 135,7 ?/100 kg/net 5 altri 0402 21 17 aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% 130,4 ?/100 kg/net 5 0402 21 19 aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 27% 130,4 ?/100 kg/net 5 aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27% 0402 21 91 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg 167,2 ?/100 kg/net 5 0402 21 99 altri 161,9 ?/100 kg/net 5 0402 29 altri aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27% 0402 29 11 Latte speciale, detto "per l'alimentazione dei bambini lattanti", in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% 1,31 ?/kg + 22 ?/100 kg/net 5 altri 0402 29 15 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg 1,31 ?/kg + 22 ?/100 kg/net 5 0402 29 19 altri 1,31 ?/kg + 16,8 ?/100 kg/net 5 aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27% 0402 29 91 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg 1,62 ?/kg + 22 ?/100 kg/net 5 0402 29 99 altri 1,62 ?/kg + 16,8 ?/100 kg/net 5 altri 0402 91 senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8% 0402 91 11 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg 34,7 ?/100 kg/net 5 0402 91 19 altri 34,7 ?/100 kg/net 5 aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8% ed inferiore o uguale a 10% 0402 91 31 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg 43,4 ?/100 kg/net 5 0402 91 39 altri 43,4 ?/100 kg/net 5 aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% ed inferiore o uguale a 45% 0402 91 51 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg 110 ?/100 kg/net 5 0402 91 59 altri 109,1 ?/100 kg/net 5 aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45% 0402 91 91 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg 183,7 ?/100 kg/net 5 0402 91 99 altri 182,8 ?/100 kg/net 5 0402 99 altri aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5% 0402 99 11 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg 57,2 ?/100 kg/net 5 0402 99 19 altri 57,2 ?/100 kg/net 5 aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5% ed inferiore o uguale a 45% 0402 99 31 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg 1,08 ?/kg + 19,4 ?/100 kg/net 5 0402 99 39 altri 1,08 ?/kg + 18,5 ?/100 kg/net 5 aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45% 0402 99 91 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg 1,81 ?/kg + 19,4 ?/100 kg/net 5 0402 99 99 altri 1,81 ?/kg + 18,5 ?/100 kg/net 5 0403 Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao 0403 10 Yogurt non aromatizzati, ne' addizionati di frutta o di cacao senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse 0403 10 11 inferiore o uguale a 3% 20,5 ?/100 kg/net 0 0403 10 13 superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6% 24,4 ?/100 kg/net 0 0403 10 19 superiore a 6% 59,2 ?/100 kg/net 0 altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse 0403 10 31 inferiore o uguale a 3% 0,17 ?/kg + 21,1 ?/100 kg/net 0 0403 10 33 superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6% 0,20 ?/kg + 21,1 ?/100 kg/net 0 0403 10 39 superiore a 6% 0,54 ?/kg + 21,1 ?/100 kg/net 0 aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte 0403 10 51 inferiore o uguale a 1,5% 8,3 + 95 ?/100 kg/net 0 0403 10 53 superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% 8,3 + 130,4 ?/100 kg/net 0 0403 10 59 superiore a 27% 8,3 + 168,8 ?/100 kg/net 0 altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse 0403 10 91 inferiore o uguale a 3% 8,3 + 12,4 ?/100 kg/net 0 0403 10 93 superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6% 8,3 + 17,1 ?/100 kg/net 0 0403 10 99 superiore a 6% 8,3 + 26,6 ?/100 kg/net 0 0403 90 altri non aromatizzati, ne' addizionati di frutta o di cacao in polvere, in granuli o in altre forme solide senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse 0403 90 11 inferiore o uguale a 1,5% 100,4 ?/100 kg/net 0 0403 90 13 superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% 135,7 ?/100 kg/net 0 0403 90 19 superiore a 27% 167,2 ?/100 kg/net 0 altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse 0403 90 31 inferiore o uguale a 1,5% 0,95 ?/kg + 22 ?/100 kg/net 0 0403 90 33 superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% 1,31 ?/kg + 22 ?/100 kg/net 0 0403 90 39 superiore a 27% 1,62 ?/kg + 22 ?/100 kg/net 0 altri senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse 0403 90 51 inferiore o uguale a 3% 20,5 ?/100 kg/net 0 0403 90 53 superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6% 24,4 ?/100 kg/net 0 0403 90 59 superiore a 6% 59,2 ?/100 kg/net 0 altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse 0403 90 61 inferiore o uguale a 3% 0,17 ?/kg + 21,1 ?/100 kg/net 0 0403 90 63 superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6% 0,20 ?/kg + 21,1 ?/100 kg/net 0 0403 90 69 superiore a 6% 0,54 ?/kg + 21,1 ?/100 kg/net 0 aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte 0403 90 71 inferiore o uguale a 1,5% 8,3 + 95 ?/100 kg/net 0 0403 90 73 superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% 8,3 + 130,4 ?/100 kg/net 0 0403 90 79 superiore a 27% 8,3 + 168,8 ?/100 kg/net 0 altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte 0403 90 91 inferiore o uguale a 3% 8,3 + 12,4 ?/100 kg/net 0 0403 90 93 superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6% 8,3 + 17,1 ?/100 kg/net 0 0403 90 99 superiore a 6% 8,3 + 26,6 ?/100 kg/net 0 0404 Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati ne' compresi altrove 0404 10 Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti in polvere, in granuli o in altre forme solide senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38) inferiore o uguale a 15% e aventi tenore, in peso, di materie grasse 0404 10 02 inferiore o uguale a 1,5% 7 ?/100 kg/net 0 0404 10 04 superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% 135,7 ?/100 kg/net 0 0404 10 06 superiore a 27% 167,2 ?/100 kg/net 0 superiore a 15% e aventi tenore, in peso, di materie grasse 0404 10 12 inferiore o uguale a 1,5% 100,4 ?/100 kg/net 0 0404 10 14 superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% 135,7 ?/100 kg/net 0 0404 10 16 superiore a 27% 167,2 ?/100 kg/net 0 altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38) inferiore o uguale a 15% e aventi tenore, in peso, di materie grasse 0404 10 26 inferiore o uguale a 1,5% 0,07 ?/kg/net + 16,8 ?/100 kg/net 0 0404 10 28 superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% 1,31 ?/kg/net + 22 ?/100 kg/net 0 0404 10 32 superiore a 27% 1,62 ?/kg/net + 22 ?/100 kg/net 0 superiore a 15% e aventi tenore, in peso, di materie grasse 0404 10 34 inferiore o uguale a 1,5% 0,95 ?/kg/net + 22 ?/100 kg/net 0 0404 10 36 superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% 1,31 ?/kg/net + 22 ?/100 kg/net 0 0404 10 38 superiore a 27% 1,62 ?/kg/net + 22 ?/100 kg/net 0 altri senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38) inferiore o uguale a 15% e aventi tenore, in peso, di materie grasse 0404 10 48 inferiore o uguale a 1,5% 0,07 ?/kg/net 0 0404 10 52 superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% 135,7 ?/100 kg/net 0 0404 10 54 superiore a 27% 167,2 ?/100 kg/net 0 superiore a 15% e aventi tenore, in peso, di materie grasse 0404 10 56 inferiore o uguale a 1,5% 100,4 ?/100 kg/net 0 0404 10 58 superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% 135,7 ?/100 kg/net 0 0404 10 62 superiore a 27% 167,2 ?/100 kg/net 0 altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38) inferiore o uguale a 15% e aventi tenore, in peso, di materie grasse 0404 10 72 inferiore o uguale a 1,5% 0,07 ?/kg/net + 16,8 ?/100 kg/net 0 0404 10 74 superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% 1,31 ?/kg/net + 22 ?/100 kg/net 0 0404 10 76 superiore a 27% 1,62 ?/kg/net + 22 ?/100 kg/net 0 superiore a 15% e aventi tenore, in peso, di materie grasse 0404 10 78 inferiore o uguale a 1,5% 0,95 ?/kg/net + 22 ?/100 kg/net 0 0404 10 82 superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% 1,31 ?/kg/net + 22 ?/100 kg/net 0 0404 10 84 superiore a 27% 1,62 ?/kg/net + 22 ?/100 kg/net 0 0404 90 altri senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse 0404 90 21 inferiore o uguale a 1,5% 100,4 ?/100 kg/net 0 0404 90 23 superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% 135,7 ?/100 kg/net 0 0404 90 29 superiore a 27% 167,2 ?/100 kg/net 0 altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse 0404 90 81 inferiore o uguale a 1,5% 0,95 ?/kg/net + 22 ?/100 kg/net 0 0404 90 83 superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% 1,31 ?/kg/net + 22 ?/100 kg/net 0 0404 90 89 superiore a 27% 1,62 ?/kg/net + 22 ?/100 kg/net 0 0405 Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere 0405 10 Burro avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85% Burro naturale 0405 10 11 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg 189,6 ?/100 kg/net 0 0405 10 19 altro 189,6 ?/100 kg/net 0 0405 10 30 Burro ricombinato 189,6 ?/100 kg/net 0 0405 10 50 Burro di siero di latte 189,6 ?/100 kg/net 0 0405 10 90 altro 231,3 ?/100 kg/net 0 0405 20 Paste da spalmare lattiere 0405 20 10 aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39% ed inferiore a 60% 9 + EA 0 0405 20 30 aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60% ed inferiore o uguale a 75% 9 + EA 0 0405 20 90 aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75% ed inferiore a 80% 189,6 ?/100 kg/net 0 0405 90 altri 0405 90 10 aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3% ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5% 231,3 ?/100 kg/net 0 0405 90 90 altri 231,3 ?/100 kg/net 0 0406 Formaggi e latticini 0406 10 Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini 0406 10 20 aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% 185,2 ?/100 kg/net 0 0406 10 80 altri 221,2 ?/100 kg/net 0 0406 20 Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi 0406 20 10 Formaggi di Glaris alle erbe (detti "Schabziger") fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate 7,7 0 0406 20 90 altri 188,2 ?/100 kg/net 0 0406 30 Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere 0406 30 10 ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyere e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto "Schabziger"), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56% della sostanza secca 144,9 ?/100 kg/net 0 altri aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36% ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca 0406 30 31 inferiore o uguale a 48% 139,1 ?/100 kg/net 0 0406 30 39 superiore a 48% 144,9 ?/100 kg/net 0 0406 30 90 aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36% 215 ?/100 kg/net 0 0406 40 Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti 0406 40 10 Roquefort 140,9 ?/100 kg/net 0 0406 40 50 Gorgonzola 140,9 ?/100 kg/net 0 0406 40 90 altri 140,9 ?/100 kg/net 0 0406 90 altri formaggi 0406 90 01 destinati alla trasformazione 167,1 ?/100 kg/net 0 altri 0406 90 13 Emmental 171,7 ?/100 kg/net 0 0406 90 15 Gruyere, Sbrinz 171,7 ?/100 kg/net 0 0406 90 17 Bergkäse, Appenzell 171,7 ?/100 kg/net 0 0406 90 18 Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine 171,7 ?/100 kg/net 0 0406 90 19 Formaggi di Glaris alle erbe (detti "Schabziger") fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate 7,7 0 0406 90 21 Cheddar 167,1 ?/100 kg/net 0 0406 90 23 Edam (Geheimratskäse) 151 ?/100 kg/net 0 0406 90 25 Tilsit 151 ?/100 kg/net 0 0406 90 27 Butterkäse 151 ?/100 kg/net 0 0406 90 29 Kashkaval 151 ?/100 kg/net 0 0406 90 32 Feta 151 ?/100 kg/net 0 0406 90 35 KefaloTyri 151 ?/100 kg/net 0 0406 90 37 Finlandia 151 ?/100 kg/net 0 0406 90 39 Jarlsberg 151 ?/100 kg/net 0 altri 0406 90 50 Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra 151 ?/100 kg/net 0 altri aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa inferiore o uguale a 47% 0406 90 61 Grana padano, Parmigiano reggiano 188,2 ?/100 kg/net 0 0406 90 63 Fiore sardo, Pecorino 188,2 ?/100 kg/net 0 0406 90 69 altri 188,2 ?/100 kg/net 0 superiore a 47% ed inferiore o uguale a 72% 0406 90 73 Provolone 151 ?/100 kg/net 0 0406 90 75 Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano 151 ?/100 kg/net 0 0406 90 76 Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø 151 ?/100 kg/net 0 0406 90 78 Gouda 151 ?/100 kg/net 0 0406 90 79 Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio 151 ?/100 kg/net 0 0406 90 81 Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey 151 ?/100 kg/net 0 0406 90 82 Camembert 151 ?/100 kg/net 0 0406 90 84 Brie 151 ?/100 kg/net 0 0406 90 85 Kefalograviera, Kasseri 151 ?/100 kg/net 0 altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa 0406 90 86 - superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52% 151 ?/100 kg/net 0 0406 90 87 - superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62% 151 ?/100 kg/net 0 0406 90 88 - superiore a 62% ed inferiore o uguale a 72% 151 ?/100 kg/net 0 0406 90 93 superiore a 72% 185,2 ?/100 kg/net 0 0406 90 99 altri 221,2 ?/100 kg/net 0 0407 00 Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte di volatili da cortile da cova 0407 00 11 di tacchine o di oche 105 ?/1 000 p/st 0 0407 00 19 altri 35 ?/1 000 p/st 0 0407 00 30 altri 30,4 ?/100 kg/net 0 0407 00 90 altri 7,7 0 0408 Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Tuorli 0408 11 essiccati 0408 11 20 inadatti ad uso alimentare esenzione 0 0408 11 80 altri 142,3 ?/100 kg/net 0 0408 19 altri 0408 19 20 inadatti ad uso alimentare esenzione 0 altri 0408 19 81 liquidi 62 ?/100 kg/net 0 0408 19 89 altri, compresi congelati 66,3 ?/100 kg/net 0 altri 0408 91 essiccati 0408 91 20 inadatti ad uso alimentare esenzione 0 0408 91 80 altri 137,4 ?/100 kg/net 0 0408 99 altri 0408 99 20 inadatti ad uso alimentare esenzione 0 0408 99 80 altri 35,3 ?/100 kg/net 0 0409 00 00 Miele naturale 17,3 5 0410 00 00 Prodotti commestibili di origine animale, non nominati ne' compresi altrove 7,7 0 05 CAPITOLO 5 - ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE 0501 00 00 Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli esenzione 0 0502 Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli 0502 10 00 Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole esenzione 0 0502 90 00 altri esenzione 0 0504 00 00 Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati esenzione 0 0505 Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti 0505 10 Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine 0505 10 10 gregge esenzione 0 0505 10 90 altre esenzione 0 0505 90 00 altri esenzione 0 0506 Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie 0506 10 00 Osseina e ossa acidulate esenzione 0 0506 90 00 altre esenzione 0 0507 Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie 0507 10 00 Avorio; polveri e cascami d'avorio esenzione 0 0507 90 00 altri Free 0 0508 00 00 Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami esenzione 0 0510 00 00 Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio esenzione 0 0511 Prodotti di origine animale, non nominati ne' compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana 0511 10 00 Sperma di tori esenzione 0 altri 0511 91 Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3 0511 91 10 Cascami di pesci esenzione 0 0511 91 90 altri esenzione 0 0511 99 altri 0511 99 10 Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge esenzione 0 Spugne naturali di origine animale 0511 99 31 gregge esenzione 0 0511 99 39 altre 5,1 3 0511 99 85 altri esenzione 0 06 CAPITOLO 6 - PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA 0601 Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212 0601 10 Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo 0601 10 10 Giacinti 5,1 0 0601 10 20 Narcisi 5,1 0 0601 10 30 Tulipani 5,1 0 0601 10 40 Gladioli 5,1 0 0601 10 90 altri 5,1 0 0601 20 Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria 0601 20 10 Piantimi, piante e radici di cicoria esenzione 0 0601 20 30 Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani 9,6 0 0601 20 90 altri 6,4 0 0602 Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) 0602 10 Talee senza radici e marze 0602 10 10 di viti esenzione 0 0602 10 90 altre 4 0 0602 20 Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati 0602 20 10 Talee innestate e barbatelle, di viti esenzione 0 0602 20 90 altri 8,3 0 0602 30 00 Rododendri e azalee, anche innestati 8,3 0 0602 40 Rosai, anche innestati 0602 40 10 non innestati 8,3 0 0602 40 90 innestati 8,3 0 0602 90 altri 0602 90 10 Bianco di funghi (micelio) 8,3 0 0602 90 20 Barbatelle di ananassi esenzione 0 0602 90 30 Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole 8,3 0 altri
Allegato 2A
Piante da pien'aria Alberi, arbusti e arboscelli 0602 90 41 da bosco 8,3 0 altri 0602 90 45 Talee radicate e giovani piante 6,5 0 0602 90 49 altri 8,3 0 altre piante da pien'aria 0602 90 51 Piante vivaci 8,3 0 0602 90 59 altre 8,3 0 Piante d'appartamento 0602 90 70 Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee 6,5 0 altre 0602 90 91 Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee 6,5 0 0602 90 99 altre 6,5 0 0603 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati freschi 0603 11 00 Rose 8,5 0 0603 12 00 Garofani 8,5 0 0603 13 00 Orchidee 8,5 0 0603 14 00 Crisantemi 8,5 0 0603 19 altri 0603 19 10 Gladioli 8,5 0 0603 19 90 altri 8,5 0 0603 90 00 altri 10 0 0604 Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori ne' boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati 0604 10 Muschi e licheni 0604 10 10 Licheni delle renne esenzione 0 0604 10 90 altri 5 0 altri 0604 91 freschi 0604 91 20 Alberi di Natale 2,5 0 0604 91 40 Rami di conifere 2,5 0 0604 91 90 altri 2 0 0604 99 altri 0604 99 10 semplicemente essiccati esenzione 0 0604 99 90 altri 10,9 0 07 CAPITOLO 7 - ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI 0701 Patate, fresche o refrigerate 0701 10 00 da semina 4,5 0 0701 90 altre 0701 90 10 destinate alla fabbricazione della fecola 5,8 0 altre 0701 90 50 di primizia, dal 1º gennaio al 30 giugno 9,6 0 0701 90 90 altre 11,5 0 0702 00 00 Pomodori, freschi o refrigerati Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 5 Vedasi paragrafo 3 del- l'appen- dice 2-A-2 0703 Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati 0703 10 Cipolle e scalogni Cipolle 0703 10 11 da semina 9,6 5 0703 10 19 altre 9,6 5 0703 10 90 Scalogni 9,6 0 0703 20 00 Agli 9,6 + 120 ?/100 kg/net 5 0703 90 00 Porri ed altri ortaggi agliacei 10,4 0 0704 Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati 0704 10 00 Cavolfiori e cavoli broccoli 9,6 MIN 1,1 ?/100 kg/net 3 0704 20 00 Cavoletti di Bruxelles 12 0 0704 90 altri 0704 90 10 Cavoli bianchi e cavoli rossi 12 MIN 0,4 ?/100 kg/net 0 0704 90 90 altri 12 0 0705 Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate Lattughe 0705 11 00 a cappuccio 10,4 MIN 1,3 ?/100 kg/br 0 0705 19 00 altre 10,4 0 Cicorie 0705 21 00 Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) 10,4 0 0705 29 00 altre 10,4 0 0706 Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati 0706 10 00 Carote e navoni 13,6 0 0706 90 altri 0706 90 10 Sedani-rapa 13,6 3 0706 90 30 Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia) 12 0 0706 90 90 altri 13,6 0 NC 2007 Designazione delle merci Aliquota di base Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi Prezzo d'entrata 0707 00 Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati 0707 00 05 Cetrioli Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0 Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0707 00 90 Cetriolini 12,8 0 0708 Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati 0708 10 00 Piselli (Pisum sativum) 8 3 0708 20 00 Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) 10,4 MIN 1,6 ?/100 kg/net 3 0708 90 00 altri legumi 11,2 0 0709 Altri ortaggi, freschi o refrigerati 0709 20 00 Asparagi 10,2 0 0709 30 00 Melanzane 12,8 0 0709 40 00 Sedani, esclusi i sedani-rapa 12,8 0 Funghi e tartufi 0709 51 00 Funghi del genere Agaricus 12,8 0 0709 59 altri 0709 59 10 Funghi galletti o gallinacci 3,2 0 0709 59 30 Funghi porcini 5,6 0 0709 59 50 tartufi 6,4 0 0709 59 90 altri 6,4 0 0709 60 Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta" 0709 60 10 Peperoni 7,2 0 altri 0709 60 91 del genere "Capsicum" destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di "Capsicum" esenzione 0 0709 60 95 destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi esenzione 0 0709 60 99 altri 6,4 5 0709 70 00 Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) 10,4 0 0709 90 altri 0709 90 10 Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.) 10,4 0 0709 90 20 Bietole da costa e cardi 10,4 0 Olive 0709 90 31 destinate ad usi diversi dalla produzione di olio 4,5 0 0709 90 39 altre 13,1 ?/100 kg/net 0 0709 90 40 Capperi 5,6 0 0709 90 50 Finocchi 8 0 0709 90 60 Granturco dolce 9,4 ?/100 kg/net 0 0709 90 70 Zucchine Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 5 Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0709 90 80 Carciofi Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 5 Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0709 90 90 altri 12,8 0 0710 Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati 0710 10 00 Patate 14,4 0 Legumi da granella, anche sgranati 0710 21 00 Piselli (Pisum sativum) 14,4 0 0710 22 00 Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) 14,4 0 0710 29 00 altri 14,4 0 0710 30 00 Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) 14,4 0 0710 40 00 Granturco dolce 5,1 + 9,4 ?/100 kg/net 0 0710 80 altri ortaggi o legumi 0710 80 10 Olive 15,2 0 Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta" 0710 80 51 Peperoni 14,4 0 0710 80 59 altri 6,4 0 Funghi 0710 80 61 del genere Agaricus 14,4 0 0710 80 69 altri 14,4 0 0710 80 70 Pomodori 14,4 0 0710 80 80 Carciofi 14,4 0 0710 80 85 Asparagi 14,4 0 0710 80 95 altri 14,4 0 0710 90 00 Miscele di ortaggi o di legumi 14,4 0 0711 Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati 0711 20 Olive 0711 20 10 destinate ad usi diversi dalla produzione di olio 6,4 0 0711 20 90 altre 13,1 ?/100 kg/net 0 0711 40 00 Cetrioli e cetriolini 12 0 Funghi e tartufi 0711 51 00 Funghi del genere Agaricus 9,6 + 191 ?/100 kg/net eda 0 0711 59 00 altri 9,6 0 0711 90 altri ortaggi o legumi miscele di ortaggi o legumi Ortaggi o legumi 0711 90 10 Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", esclusi i peperoni 6,4 0 0711 90 30 Granturco dolce 5,1 + 9,4 ?/100 kg/net 0 0711 90 50 Cipolle 7,2 0 0711 90 70 Capperi 4,8 0 0711 90 80 altri 9,6 0 0711 90 90 Miscele di ortaggi o legumi 12 5 0712 Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati 0712 20 00 Cipolle 12,8 0 Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi 0712 31 00 Funghi del genere Agaricus 12,8 0 0712 32 00 Orecchie di Giuda (Auricularia spp.) 12,8 0 0712 33 00 Tremelle (Tremella spp.) 12,8 0 0712 39 00 altri 12,8 0 0712 90 altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi 0712 90 05 Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate 10,2 0 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 0712 90 11 ibrido, destinato alla semina esenzione 0 0712 90 19 altro 9,4 ?/100 kg/net 0 0712 90 30 Pomodori 12,8 0 0712 90 50 Carote 12,8 0 0712 90 90 altri 12,8 0 0713 Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati 0713 10 Piselli (Pisum sativum) 0713 10 10 destinati alla semina esenzione 0 0713 10 90 altri esenzione 0 0713 20 00 Ceci esenzione 0 Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0713 31 00 Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek esenzione 0 0713 32 00 Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis) esenzione 0 0713 33 Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris) 0713 33 10 destinati alla semina esenzione 0 0713 33 90 altri esenzione 0 0713 39 00 altri esenzione 0 0713 40 00 Lenticchie esenzione 0 0713 50 00 Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor) 3,2 0 0713 90 00 altre 3,2 0 0714 Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago 0714 10 Radici di manioca 0714 10 10 Pellets ottenuti a partire da farine e semolini 9,5 ?/100 kg/net 0 altri 0714 10 91 dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi 9,5 ?/100 kg/net 0 0714 10 99 altri 9,5 ?/100 kg/net 0 0714 20 Patate dolci 0714 20 10 fresche, intere, destinate al consumo umano 3,8 0 0714 20 90 altre 6,4 ?/100 kg/net 0 0714 90 altri Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido 0714 90 11 dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi 9,5 ?/100 kg/net 0 0714 90 19 altri 9,5 ?/100 kg/net 0 0714 90 90 altri 3,8 0 08 CAPITOLO 8 - FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI 0801 Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiu', fresche o secche, anche sgusciate o decorticate Noci di cocco 0801 11 00 disseccate esenzione 0 0801 19 00 altre esenzione 0 Noci del Brasile 0801 21 00 con guscio esenzione 0 0801 22 00 sgusciate esenzione 0 Noci di acagiu' 0801 31 00 con guscio esenzione 0 0801 32 00 sgusciate esenzione 0 0802 Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate Mandorle 0802 11 con guscio 0802 11 10 amare esenzione 0 0802 11 90 altre 5,6 0 0802 12 sgusciate 0802 12 10 amare esenzione 0 0802 12 90 altre 3,5 0 Nocciole (Corylus spp.) 0802 21 00 con guscio 3,2 0 0802 22 00 sgusciate 3,2 0 Noci comuni 0802 31 00 con guscio 4 0 0802 32 00 sgusciate 5,1 0 0802 40 00 Castagne e marroni (Castanea spp.) 5,6 0 0802 50 00 Pistacchi 1,6 0 0802 60 00 Noci macadamia 2 0 0802 90 altre 0802 90 20 Noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di pecan esenzione 0 0802 90 50 Pinoli o semi del pino domestico 2 0 0802 90 85 altre 2 0 0803 00 Banane, comprese le frutta del plantano, fresche o essiccate fresche 0803 00 11 Frutta del plantano (Banane da cuocere) 16 0 0803 00 19 altre 176 ?/1 000 kg/net 0 0803 00 90 essiccate 16 0 0804 Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi 0804 10 00 Datteri 7,7 0 0804 20 Fichi 0804 20 10 freschi 5,6 0 0804 20 90 secchi 8 0 0804 30 00 Ananassi 5,8 0 0804 40 00 Avocadi 4 0 0804 50 00 Guaiave, manghi e mangostani esenzione 0 0805 Agrumi, freschi o secchi 0805 10 Arance 0805 10 20 Arance dolci, fresche Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 5 Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0805 10 80 altre 16 5 0805 20 Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi 0805 20 10 Clementine Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 5 Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0805 20 30 Monreal e satsuma Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 5 Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0805 20 50 Mandarini e wilkings Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 5 Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0805 20 70 Tangerini Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 5 Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0805 20 90 altri Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 5 Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0805 40 00 Pompelmi e pomeli 1,5 0 0805 50 Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 0805 50 10 Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0 Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0805 50 90 Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 12,8 5 0805 90 00 altri 12,8 0 0806 Uve, fresche o secche 0806 10 fresche 0806 10 10 da tavola Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 5 Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0806 10 90 altre 14,4 0 0806 20 secche 0806 20 10 Uve di Corinto 2,4 0 0806 20 30 Uva sultanina 2,4 0 0806 20 90 altre 2,4 0 0807 Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi Meloni (compresi i cocomeri) 0807 11 00 Cocomeri 8,8 0 0807 19 00 altri 8,8 0 0807 20 00 Papaie esenzione 0 0808 Mele, pere e cotogne, fresche 0808 10 Mele 0808 10 10 Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre 7,2 MIN 0,36 ?/100 kg/net 5 0808 10 80 altre Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 5 Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0808 20 Pere e cotogne Pere 0808 20 10 Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1º agosto al 31 dicembre 7,2 MIN 0,36 ?/100 kg/net 5 0808 20 50 altre Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0 Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0808 20 90 Cotogne 7,2 0 0809 Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche 0809 10 00 Albicocche Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 5 Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0809 20 Ciliege 0809 20 05 Ciliege acide (Prunus cerasus) Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0 Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2
Allegato 2A
0809 20 95 altre Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0 Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0809 30 Pesche, comprese le pesche noci 0809 30 10 Pesche noci Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 5 Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0809 30 90 altre Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 5 Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0809 40 Prugne e prugnole 0809 40 05 Prugne Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 5 Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0809 40 90 Prugnole 12 0 0810 Altre frutta fresche 0810 10 00 Fragole 11,2 0 0810 20 Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi 0810 20 10 Lamponi 8,8 0 0810 20 90 altri 9,6 0 0810 40 Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere "Vaccinium" 0810 40 10 Mirtilli rossi (frutti del "Vaccinium vitis-idaea") esenzione 0 0810 40 30 Mirtilli neri (frutti del "Vaccinium myrtillus") 3,2 0 0810 40 50 Frutti del "Vaccinium macrocarpon" e del "Vaccinium corymbosum" 3,2 0 0810 40 90 altri 9,6 0 0810 50 00 Kiwi 8,8 5 0810 60 00 Durian 8,8 0 0810 90 altri 0810 90 30 Tamarindi, frutta di acagiu', frutta di jack (pane di scimmia), litchi e sapotiglie esenzione 0 0810 90 40 Frutti della passione, carambole e pitahaya esenzione 0 Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina 0810 90 50 Ribes nero (cassis) 8,8 0 0810 90 60 Ribes rosso 8,8 0 0810 90 70 altri 9,6 0 0810 90 95 altre 8,8 0 0811 Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 0811 10 Fragole con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 0811 10 11 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% 20,8 + 8,4 ?/100 kg/net 0 0811 10 19 altre 20,8 0 0811 10 90 altre 14,4 0 0811 20 Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 0811 20 11 con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% 20,8 + 8,4 ?/100 kg/net 0 0811 20 19 altri 20,8 0 altri 0811 20 31 Lamponi 14,4 0 0811 20 39 Ribes nero (cassis) 14,4 0 0811 20 51 Ribes rosso 12 0 0811 20 59 More di rovo o di gelso e more-lamponi 12 0 0811 20 90 altri 14,4 0 0811 90 altre con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% 0811 90 11 Frutta tropicali e noci tropicali 13 + 5,3 ?/100 kg/net 0 0811 90 19 altri 20,8 + 8,4 ?/100 kg/net 0 altre 0811 90 31 Frutta tropicali e noci tropicali 13 0 0811 90 39 altri 20,8 0 altre 0811 90 50 Mirtilli neri (frutti del "Vaccinium myrtillus") 12 0 0811 90 70 Mirtilli delle specie "Vaccinium myrtilloides" e "Vaccinium angustifolium" 3,2 0 Ciliege 0811 90 75 Ciliege acide (Prunus cerasus) 14,4 0 0811 90 80 altre 14,4 0 0811 90 85 Frutta tropicali e noci tropicali 9 0 0811 90 95 altre 14,4 0 0812 Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate 0812 10 00 Ciliege 8,8 0 0812 90 altre 0812 90 10 Albicocche 12,8 0 0812 90 20 Arance 12,8 0 0812 90 30 Papaie 2,3 0 0812 90 40 Mirtilli neri (frutti del "Vaccinium myrtillus") 6,4 0 0812 90 70 Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiu', litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali 5,5 0 0812 90 98 altre 8,8 0 0813 Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo 0813 10 00 Albicocche 5,6 0 0813 20 00 Prugne 9,6 0 0813 30 00 Mele 3,2 0 0813 40 altre frutta 0813 40 10 Pesche, comprese le pesche noci 5,6 0 0813 40 30 Pere 6,4 0 0813 40 50 Papaie 2 0 0813 40 60 Tamarindi esenzione 0 0813 40 70 Frutta di acagiu', litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya esenzione 0 0813 40 95 altre 2,4 0 0813 50 Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 senza prugne 0813 50 12 di papaie, tamarindi, frutta di acagiu', litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya 4 0 0813 50 15 altre 6,4 0 0813 50 19 con prugne 9,6 0 Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 0813 50 31 di noci tropicali 4 0 0813 50 39 altri 6,4 0 altri miscugli 0813 50 91 non contenenti prugne e fichi 8 0 0813 50 99 altri 9,6 0 0814 00 00 Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche 1,6 0 09 CAPITOLO 9 - CAFFE', TE', MATE E SPEZIE 0901 Caffe', anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffe'; succedanei del caffe' contenenti caffe' in qualsiasi proporzione Caffe' non torrefatto 0901 11 00 non decaffeinizzato esenzione 0 0901 12 00 decaffeinizzato 8,3 0 Caffe' torrefatto 0901 21 00 non decaffeinizzato 7,5 0 0901 22 00 decaffeinizzato 9 0 0901 90 altri 0901 90 10 Bucce e pellicole di caffe' esenzione 0 0901 90 90 Succedanei del caffe' contenenti caffe' 11,5 0 0902 Te', anche aromatizzato 0902 10 00 Te' verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg 3,2 0 0902 20 00 Te' verde (non fermentato), altrimenti presentato esenzione 0 0902 30 00 Te' nero (fermentato) e te' parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg esenzione 0 0902 40 00 Te' nero (fermentato) e te' parzialmente fermentato, altrimenti presentati esenzione 0 0903 00 00 Mate esenzione 0 0904 Pepe (del genere "Piper"); pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", essiccati, tritati o polverizzati Pepe 0904 11 00 non tritato ne' polverizzato esenzione 0 0904 12 00 tritato o polverizzato 4 0 0904 20 Pimenti essiccati, tritati o polverizzati non tritati ne' polverizzati 0904 20 10 Peperoni 9,6 0 0904 20 30 altri esenzione 0 0904 20 90 tritati o polverizzati 5 0 0905 00 00 Vaniglia 6 0 0906 Cannella e fiori di cinnamomo non tritati ne' polverizzati 0906 11 00 Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume) esenzione 0 0906 19 00 altri esenzione 0 0906 20 00 tritati o polverizzati esenzione 0 0907 00 00 Garofani (antofilli, chiodi e steli) 8 0 0908 Noci moscate, macis, amomi e cardamomi 0908 10 00 Noci moscate esenzione 0 0908 20 00 Macis esenzione 0 0908 30 00 Amomi e cardamomi esenzione 0 0909 Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro 0909 10 00 Semi di anice o di badiana esenzione 0 0909 20 00 Semi di coriandolo esenzione 0 0909 30 00 Semi di cumino esenzione 0 0909 40 00 Semi di carvi esenzione 0 0909 50 00 Semi di finocchio; bacche di ginepro esenzione 0 0910 Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie 0910 10 00 Zenzero esenzione 0 0910 20 Zafferano 0910 20 10 non tritato ne' polverizzato esenzione 0 0910 20 90 tritato o polverizzato 8,5 0 0910 30 00 Curcuma esenzione 0 altre spezie 0910 91 Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo 0910 91 10 non tritati ne' polverizzati esenzione 0 0910 91 90 tritati o polverizzati 12,5 0 0910 99 altre 0910 99 10 Semi di fieno greco esenzione 0 Timo non tritato ne' polverizzato 0910 99 31 Serpillo (Thymus serpyllum) esenzione 0 0910 99 33 altro 7 0 0910 99 39 tritato o polverizzato 8,5 0 0910 99 50 Foglie di alloro 7 0 0910 99 60 Curry esenzione 0 altre 0910 99 91 non tritate ne' polverizzate esenzione 0 0910 99 99 tritate o polverizzate 12,5 0 10 CAPITOLO 10 - CEREALI 1001 Frumento (grano) e frumento segalato 1001 10 00 Frumento (grano) duro 148 ?/t 0 1001 90 altro 1001 90 10 Spelta, destinata alla semina 12,8 0 altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato 1001 90 91 Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina 95 ?/t 0 1001 90 99 altri 95 ?/t 0 1002 00 00 Segala 93 ?/t 0 1003 00 Orzo 1003 00 10 destinato alla semina 93 ?/t 0 1003 00 90 altro 93 ?/t 0 1004 00 00 Avena 89 ?/t 0 1005 Granturco 1005 10 destinato alla semina ibrido 1005 10 11 ibrido doppio e ibrido top-cross esenzione 0 1005 10 13 ibrido a tre vie esenzione 0 1005 10 15 ibrido semplice esenzione 0 1005 10 19 altro esenzione 0 1005 10 90 altro 94 ?/t 0 1005 90 00 altro 94 ?/t 0 1006 Riso 1006 10 Risone (riso "paddy") 1006 10 10 destinato alla semina 7,7 E altro surriscaldato (parboiled) 1006 10 21 a grani tondi 211 ?/t E 1006 10 23 a grani medi 211 ?/t E a grani lunghi 1006 10 25 con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 211 ?/t E 1006 10 27 con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 211 ?/t E altro 1006 10 92 a grani tondi 211 ?/t E 1006 10 94 a grani medi 211 ?/t E a grani lunghi 1006 10 96 con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 211 ?/t E 1006 10 98 con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 211 ?/t E 1006 20 Riso semigreggio (riso "cargo" o riso "bruno") surriscaldato (parboiled) 1006 20 11 a grani tondi 264 ?/t E 1006 20 13 a grani medi 264 ?/t E a grani lunghi 1006 20 15 con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 264 ?/t E 1006 20 17 con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 264 ?/t E altro 1006 20 92 a grani tondi 264 ?/t E 1006 20 94 a grani medi 264 ?/t E a grani lunghi 1006 20 96 con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 264 ?/t E 1006 20 98 con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 264 ?/t E 1006 30 Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato Riso semilavorato surriscaldato (parboiled) 1006 30 21 a grani tondi 416 ?/t E 1006 30 23 a grani medi 416 ?/t E a grani lunghi 1006 30 25 con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 416 ?/t E 1006 30 27 con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 416 ?/t E altro 1006 30 42 a grani tondi 416 ?/t E 1006 30 44 a grani medi 416 ?/t E a grani lunghi 1006 30 46 con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 416 ?/t E 1006 30 48 con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 416 ?/t E Riso lavorato surriscaldato (parboiled) 1006 30 61 a grani tondi 416 ?/t E 1006 30 63 a grani medi 416 ?/t E a grani lunghi 1006 30 65 con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 416 ?/t E 1006 30 67 con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 416 ?/t E altro 1006 30 92 a grani tondi 416 ?/t E 1006 30 94 a grani medi 416 ?/t E a grani lunghi 1006 30 96 con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 416 ?/t E 1006 30 98 con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 416 ?/t E 1006 40 00 Rotture di riso 128 ?/t E 1007 00 Sorgo da granella 1007 00 10 ibrido destinato alla semina 6,4 1007 00 90 altro 94 ?/t 1008 Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali 1008 10 00 Grano saraceno 37 ?/t 1008 20 00 Miglio 56 ?/t 1008 30 00 Scagliola Free 1008 90 altri cereali 1008 90 10 Triticale 93 ?/t 1008 90 90 altri 37 ?/t 11 CAPITOLO 11 - PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO 1101 00 Farine di frumento (grano) o di frumento segalato di frumento (grano) 1101 00 11 di frumento (grano) duro 172 ?/t 1101 00 15 di frumento (grano) tenero e di spelta 172 ?/t 1101 00 90 di frumento segalato 172 ?/t 1102 Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato 1102 10 00 Farina di segala 168 ?/t 1102 20 Farina di granturco 1102 20 10 avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5% 173 ?/t 1102 20 90 altra 98 ?/t 1102 90 altre 1102 90 10 di orzo 171 ?/t 1102 90 30 di avena 164 ?/t 1102 90 50 Farina di riso 138 ?/t 1102 90 90 altre 98 ?/t 1103 Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali Semole e semolini 1103 11 di frumento (grano) 1103 11 10 di frumento (grano) duro 267 ?/t 1103 11 90 di frumento (grano) tenero e di spelta 186 ?/t 1103 13 di granturco 1103 13 10 aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5% 173 ?/t 1103 13 90 altri 98 ?/t 1103 19 di altri cereali 1103 19 10 di segala 171 ?/t 1103 19 30 di orzo 171 ?/t 1103 19 40 di avena 164 ?/t 1103 19 50 di riso 138 ?/t 1103 19 90 altri 98 ?/t 1103 20 Agglomerati in forma di pellets 1103 20 10 di segala 171 ?/t 1103 20 20 di orzo 171 ?/t 1103 20 30 di avena 164 ?/t 1103 20 40 di granturco 173 ?/t 1103 20 50 di riso 138 ?/t 1103 20 60 di frumento (grano) 175 ?/t 1103 20 90 altri 98 ?/t 1104 Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati Cereali schiacciati o in fiocchi 1104 12 di avena 1104 12 10 Cereali schiacciati 93 ?/t 1104 12 90 Fiocchi 182 ?/t 1104 19 di altri cereali 1104 19 10 di frumento (grano) 175 ?/t 1104 19 30 di segala 171 ?/t 1104 19 50 di granturco 173 ?/t di orzo 1104 19 61 Cereali schiacciati 97 ?/t 1104 19 69 Fiocchi 189 ?/t altri 1104 19 91 Fiocchi di riso 234 ?/t 1104 19 99 altri 173 ?/t altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati) 1104 22 di avena 1104 22 20 mondati (decorticati o pilati) 162 ?/t 1104 22 30 mondati e tagliati o spezzati (detti "Grütze" o "grutten") 162 ?/t 1104 22 50 perlati 145 ?/t 1104 22 90 soltanto spezzati 93 ?/t 1104 22 98 altri 93 ?/t 1104 23 di granturco 1104 23 10 mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati 152 ?/t 1104 23 30 perlati 152 ?/t 1104 23 90 soltanto spezzati 98 ?/t 1104 23 99 altri 98 ?/t 1104 29 di altri cereali di orzo 1104 29 01 mondati (decorticati o pilati) 150 ?/t 1104 29 03 mondati e tagliati o spezzati (detti "Grütze" o "grutten") 150 ?/t 1104 29 05 perlati 236 ?/t 1104 29 07 soltanto spezzati 97 ?/t 1104 29 09 altri 97 ?/t altri mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati 1104 29 11 di frumento (grano) 129 ?/t 1104 29 18 altri 129 ?/t 1104 29 30 perlati 154 ?/t soltanto spezzati 1104 29 51 di frumento (grano) 99 ?/t 1104 29 55 di segala 97 ?/t 1104 29 59 altri 98 ?/t altri 1104 29 81 di frumento (grano) 99 ?/t 1104 29 85 di segala 97 ?/t 1104 29 89 altri 98 ?/t 1104 30 Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati 1104 30 10 di frumento (grano) 76 ?/t 1104 30 90 altri 75 ?/t 1105 Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate 1105 10 00 Farina, semolino e polvere 12,2 1105 20 00 Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets 12,2 1106 Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8 1106 10 00 di legumi da granella secchi della voce 0713 7,7 1106 20 di sago, di radici o tuberi della voce 0714 1106 20 10 denaturati 95 ?/t 1106 20 90 altri 166 ?/t 1106 30 dei prodotti del capitolo 8 1106 30 10 di banane 10,9 1106 30 90 altri 8,3 1107 Malto, anche torrefatto 1107 10 non torrefatto di frumento (grano) 1107 10 11 presentato in forma di farina 177 ?/t 1107 10 19 altro 134 ?/t altro 1107 10 91 presentato in forma di farina 173 ?/t 1107 10 99 altro 131 ?/t 1107 20 00 torrefatto 152 ?/t 1108 Amidi e fecole; inulina Amidi e fecole 1108 11 00 Amido di frumento (grano) 224 ?/t 1108 12 00 Amido di granturco 166 ?/t 1108 13 00 Fecola di patate 166 ?/t 1108 14 00 Fecola di manioca 166 ?/t 1108 19 altri amidi e fecole 1108 19 10 Amido di riso 216 ?/t 1108 19 90 altri 166 ?/t 1108 20 00 Inulina 19,2 1109 00 00 Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco 512 ?/t 12 CAPITOLO 12 - SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI 1201 00 Fave di soia, anche frantumate 1201 00 10 destinate alla semina esenzione 1201 00 90 altre esenzione 1202 Arachidi non tostate ne' altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate 1202 10 con guscio 1202 10 10 destinate alla semina esenzione 1202 10 90 altre esenzione 1202 20 00 sgusciate, anche frantumate esenzione 1203 00 00 Copra esenzione 1204 00 Semi di lino, anche frantumati 1204 00 10 destinati alla semina esenzione 1204 00 90 altri esenzione 1205 Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati 1205 10 Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico 1205 10 10 destinati alla semina esenzione 1205 10 90 altri esenzione 1205 90 00 altri esenzione 1206 00 Semi di girasole, anche frantumati 1206 00 10 destinati alla semina esenzione altri 1206 00 91 sgusciati; con guscio striato grigio e bianco Free 1206 00 99 altri esenzione 1207 Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati 1207 20 Semi di cotone 1207 20 10 destinati alla semina esenzione 1207 20 90 altri esenzione 1207 40 Semi di sesamo 1207 40 10 destinati alla semina esenzione 1207 40 90 altri esenzione 1207 50 Semi di senapa 1207 50 10 destinati alla semina esenzione 1207 50 90 altri esenzione altri 1207 91 Semi di papavero nero o bianco 1207 91 10 destinati alla semina esenzione 1207 91 90 altri esenzione 1207 99 altri 1207 99 15 destinati alla semina esenzione altri 1207 99 91 Semi di canapa esenzione 1207 99 97 altri esenzione 1208 Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa 1208 10 00 di fave di soia 4,5 1208 90 00 altre esenzione 1209 Semi, frutti e spore da sementa 1209 10 00 Semi di barbabietole da zucchero 8,3 Semi da foraggio 1209 21 00 di erba medica 2,5 1209 22 di trifoglio (Trifolium spp.) 1209 22 10 Trifoglio violetto (Trifolium pratense L.) esenzione 1209 22 80 altri esenzione 1209 23 di festuca 1209 23 11 Paleo (Festuca pratensis Huds.) esenzione 1209 23 15 Festuca rossa (Festuca rubra L.) esenzione 1209 23 80 altri 2,5 1209 24 00 di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.) esenzione 1209 25 di loglio (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) 1209 25 10 Loglio d'Italia (Lolium multiflorum Lam.) esenzione 1209 25 90 Loglio inglese (Lolium perenne L.) esenzione 1209 29 altri 1209 29 10 Vecce; spannocchina (Poa trivialis L.) e fienarola da palude (Poa palustris L.); gramigna perenne (Dactylis glomerata L.); agrostide (Agrostides) esenzione 1209 29 35 Semi di fleolo (coda di topo) esenzione 1209 29 50 Semi di lupini 2,5 1209 29 60 Semi di barbabietole da foraggio (Beta vulgaris var. alba) 8,3 1209 29 80 altri 2,5 1209 30 00 Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori 3 altri 1209 91 Semi di ortaggi 1209 91 10 Semi di cavoli-rapa (Brassica oleracea, var. caulorapa e gongylodes L.) 3 1209 91 30 Semi di barbabietole da orto o "barbabietole rosse" (Beta vulgaris var. conditiva) 8,3 1209 91 90 altri 3 1209 99 altri 1209 99 10 Semi da bosco esenzione altri 1209 99 91 Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30 00 3 1209 99 99 altri 4 1210 Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina 1210 10 00 Coni di luppolo, non tritati ne' macinati ne' in forma di pellets 5,8 1210 20 Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina 1210 20 10 Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets, arricchiti di luppolina; luppolina 5,8 1210 20 90 altri 5,8 1211 Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati 1211 20 00 Radici di ginseng esenzione 1211 30 00 Coca (foglie di) esenzione 1211 40 00 Paglia di papavero esenzione 1211 90 altri 1211 90 30 Fave tonka 3 1211 90 85 altri esenzione 1212 Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varieta' Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove NC 2007 Designazione delle merci Aliquota di base Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi Prezzo d'entrata 1212 20 00 Alghe esenzione altri 1212 91 Barbabietole da zucchero 1212 91 20 secche, anche polverizzate 23 ?/100 kg/net 1212 91 80 altre 6,7 ?/100 kg/net 1212 99 altri 1212 99 20 Canne da zucchero 4,6 ?/100 kg/net 1212 99 30 Carrube 5,1 Semi di carrube 1212 99 41 non sgusciati, ne' frantumati, ne' macinati esenzione 1212 99 49 altri 5,8 1212 99 70 altri esenzione 1213 00 00 Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets esenzione 1214 Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets 1214 10 00 Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica esenzione 1214 90 altri 1214 90 10 Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio 5,8 1214 90 90 altri esenzione 13 CAPITOLO 13 - GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI 1301 Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali 1301 20 00 Gomma arabica esenzione 1301 90 00 altri esenzione 1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati Succhi ed estratti vegetali 1302 11 00 Oppio esenzione 1302 12 00 di liquirizia 3,2 1302 13 00 di luppolo 3,2 1302 19 altri 1302 19 05 Oleoresina di vaniglia 3 1302 19 80 altri esenzione 1302 20 Sostanze pectiche, pectinati e pectati 1302 20 10 allo stato secco 19,2 1302 20 90 altri 11,2 Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati 1302 31 00 Agar-agar esenzione 1302 32 Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati 1302 32 10 di carrube o di semi di carrube esenzione 1302 32 90 di semi di guar esenzione 1302 39 00 altri esenzione 14 CAPITOLO 14 - MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE 1401 Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambu', canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio) 1401 10 00 Bambu' esenzione 1401 20 00 Canne d'India esenzione 1401 90 00 altre esenzione 1404 Prodotti vegetali, non nominati ne' compresi altrove 1404 20 00 Linters di cotone esenzione 1404 90 00 altri esenzione 15 CAPITOLO 15 - GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE 1501 00 Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 Grassi di maiale (compreso lo strutto) 1501 00 11 destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana esenzione 1501 00 19 altri 17,2 ?/100 kg/net 1501 00 90 Grassi di volatili 11,5 1502 00 Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 1502 00 10 destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana esenzione 1502 00 90 altri 3,2 1503 00 Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati ne' altrimenti preparati Stearina solare e oleostearina 1503 00 11 destinate ad usi industriali esenzione 1503 00 19 altre 5,1 1503 00 30 Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana esenzione
Allegato 2A
1503 00 90 altri 6,4 1504 Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1504 10 Oli di fegato di pesci e loro frazioni 1504 10 10 aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unita' internazionali per grammo 3,8 altri 1504 10 91 di ippoglossi esenzione 1504 10 99 altri esenzione 1504 20 Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato 1504 20 10 Frazioni solide 10,9 1504 20 90 altri esenzione 1504 30 Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni 1504 30 10 Frazioni solide 10,9 1504 30 90 altri esenzione 1505 00 Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina 1505 00 10 Grasso di lana greggio 3,2 1505 00 90 altri esenzione 1506 00 00 Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente esenzione 1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1507 10 Olio greggio, anche depurato delle mucillagini 1507 10 10 destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 3,2 1507 10 90 altro 6,4 1507 90 altri 1507 90 10 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 5,1 1507 90 90 altri 9,6 1508 Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1508 10 Olio greggio 1508 10 10 destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana esenzione 1508 10 90 altro 6,4 1508 90 altri 1508 90 10 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 5,1 1508 90 90 altri 9,6 1509 Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1509 10 vergini NC2007 Designazione delle merci Aliquota di base Cate- goria ai fini della sop- pres- sione pro- gres- siva dei dazi Prez- zo d'en- trata 1509 10 10 Olio d'oliva lampante 122,6 ?/100 kg/net 0 1509 10 90 altri 124,5 ?/100 kg/net 0 1509 90 00 altri 134,6 ?/100 kg/net 0 1510 00 Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 1510 00 10 Oli greggi 110,2 ?/100 kg/net 0 1510 00 90 altri 160,3 ?/100 kg/net 0 1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1511 10 Olio greggio 1511 10 10 destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana esenzione 0 1511 10 90 altro 3,8 0 1511 90 altri Frazioni solide 1511 90 11 presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 12,8 0 1511 90 19 altrimenti presentate 10,9 0 altri 1511 90 91 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 5,1 0 1511 90 99 altri 9 0 1512 Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni 1512 11 Oli greggi 1512 11 10 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 3,2 0 altri 1512 11 91 di girasole 6,4 0 1512 11 99 di cartamo 6,4 0 1512 19 altri 1512 19 10 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 5,1 0 1512 19 90 altri 9,6 0 Olio di cotone e sue frazioni 1512 21 Olio greggio, anche depurato del gossipolo 1512 21 10 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 3,2 0 1512 21 90 altro 6,4 0 1512 29 altri 1512 29 10 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 5,1 0 1512 29 90 altri 9,6 0 1513 Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassu' e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni 1513 11 Olio greggio 1513 11 10 destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 2,5 0 altro 1513 11 91 presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 12,8 0 1513 11 99 altrimenti presentato 6,4 0 1513 19 altri Frazioni solide 1513 19 11 presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 12,8 0 1513 19 19 altrimenti presentate 10,9 0 altri 1513 19 30 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 5,1 0 altri 1513 19 91 presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 12,8 0 1513 19 99 altri 9,6 0 Oli di palmisti o di babassu' e loro frazioni 1513 21 Oli greggi 1513 21 10 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 3,2 0 altri 1513 21 30 presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 12,8 0 1513 21 90 altrimenti presentati 6,4 0 1513 29 altri Frazioni solide 1513 29 11 presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 12,8 0 1513 29 19 altrimenti presentate 10,9 0 altri 1513 29 30 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 5,1 0 altri 1513 29 50 presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 12,8 0 1513 29 90 altri 9,6 0 1514 Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni 1514 11 Oli greggi 1514 11 10 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 3,2 0 1514 11 90 altri 6,4 0 1514 19 altri 1514 19 10 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 5,1 0 1514 19 90 altri 9,6 0 altri 1514 91 Oli greggi 1514 91 10 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 3,2 0 1514 91 90 altri 6,4 0 1514 99 altri 1514 99 10 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 5,1 0 1514 99 90 altri 9,6 0 1515 Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Olio di lino e sue frazioni 1515 11 00 Olio greggio 3,2 0 1515 19 altri 1515 19 10 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 5,1 0 1515 19 90 altri 9,6 0 Olio di granturco e sue frazioni 1515 21 Olio greggio 1515 21 10 destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 3,2 0 1515 21 90 altro 6,4 0 1515 29 altri 1515 29 10 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 5,1 0 1515 29 90 altri 9,6 0 1515 30 Olio di ricino e sue frazioni 1515 30 10 destinato alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche esenzione 0 1515 30 90 altri 5,1 0 1515 50 Olio di sesamo e sue frazioni Olio greggio 1515 50 11 destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 3,2 0 1515 50 19 altro 6,4 0 altri 1515 50 91 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 5,1 0 1515 50 99 altri 9,6 0 1515 90 altri 1515 90 11 Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni esenzione 0 Olio di semi di tabacco e sue frazioni Olio greggio 1515 90 21 destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana esenzione 0 1515 90 29 altro 6,4 0 altri 1515 90 31 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana esenzione 0 1515 90 39 altri 9,6 0 altri oli e loro frazioni Oli greggi 1515 90 40 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 3,2 0 altri 1515 90 51 concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 12,8 0 1515 90 59 concreti, altrimenti presentati; fluidi 6,4 0 altri 1515 90 60 destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 5,1 0 altri 1515 90 91 concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 12,8 0 1515 90 99 concreti, altrimenti presentati; fluidi 9,6 0 1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, intere- sterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati 1516 10 Grassi e oli animali e loro frazioni 1516 10 10 presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg 12,8 0 1516 10 90 altrimenti presentati 10,9 0 1516 20 Grassi e oli vegetali e loro frazioni 1516 20 10 Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax" 3,4 0 altri 1516 20 91 presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 12,8 0 altrimenti presentati 1516 20 95 Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipe', di karite', di makore', di touloucouna o di babassu', destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 5,1 0 altri 1516 20 96 Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 %, in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipe', di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba 9,6 0 1516 20 98 altri 10,9 0 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 1517 10 Margarina, esclusa la margarina liquida 1517 10 10 avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % 8,3 + 28,4 ?/100 kg/net 0 1517 10 90 altra 16 0 1517 90 altre 1517 90 10 aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % 8,3 + 28,4 ?/100 kg/net 0 altre 1517 90 91 Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente mescolati 9,6 0 1517 90 93 Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura 2,9 0 1517 90 99 altre 16 0 1518 00 Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate ne' comprese altrove 1518 00 10 Linossina 7,7 0 Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana 1518 00 31 greggi 3,2 0 1518 00 39 altri 5,1 0 altri 1518 00 91 Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 7,7 0 altri 1518 00 95 Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni 2 0 1518 00 99 altri 7,7 0 1520 00 00 Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose esenzione 0 1521 Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati 1521 10 00 Cere vegetali esenzione 0 1521 90 altri 1521 90 10 Spermaceti, anche raffinati o colorati esenzione 0 Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate 1521 90 91 gregge esenzione 0 1521 90 99 altre 2,5 0 1522 00 Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali 1522 00 10 Degras 3,8 0 Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva 1522 00 31 Paste di saponificazione (soapstocks) 29,9 ?/100 kg/net 0 1522 00 39 altri 47,8 ?/100 kg/net 0 altri 1522 00 91 Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks) 3,2 0 1522 00 99 altri esenzione 0 16 CAPITOLO 16 - PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI 1601 00 Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti 1601 00 10 di fegato 15,4 0 altri 1601 00 91 Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti 149,4 ?/100 kg/net 0 1601 00 99 altri 100,5 ?/100 kg/net 0 1602 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue 1602 10 00 Preparazioni omogeneizzate 16,6 0 1602 20 di fegato di qualsiasi animale di oca o di anatra 1602 20 11 contenenti, in peso, 75 % o piu' di fegato grasso 10,2 0 1602 20 19 altre 10,2 0 1602 20 90 altre 16 0 di volatili della voce 0105 1602 31 di tacchino contenenti, in peso, 57 % o piu' di carne o di frattaglie di volatili 1602 31 11 contenenti unicamente carne di tacchino non cotta 8,5 0 1602 31 19 altre 8,5 0 1602 31 30 contenenti, in peso, 25 % o piu' e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili 8,5 0 1602 31 90 altre 8,5 0 1602 32 di galli e di galline contenenti, in peso, 57 % o piu' di carne o di frattaglie di volatili 1602 32 11 non cotte; 86,7 ?/100 kg/net 0 1602 32 19 altre 10,9 0 1602 32 30 contenenti, in peso, 25 % o piu' e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili 10,9 0 1602 32 90 altre 10,9 0 1602 39 altre contenenti, in peso, 57 % o piu' di carne o di frattaglie di volatili 1602 39 21 non cotte; 86,7 ?/100 kg/net 0 1602 39 29 altre 10,9 0 1602 39 40 contenenti, in peso, 25 % o piu' e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili 10,9 0 1602 39 80 altre 10,9 0 della specie suina 1602 41 Prosciutti e loro pezzi 1602 41 10 della specie suina domestica 156,8 ?/100 kg/net 0 1602 41 90 altri 10,9 0 1602 42 Spalle e loro pezzi 1602 42 10 della specie suina domestica 129,3 ?/100 kg/net 0 1602 42 90 altre 10,9 0 1602 49 altre, compresi i miscugli della specie suina domestica contenenti, in peso, 80 % o piu' di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine 1602 49 11 Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti 156,8 ?/100kg/net 0 1602 49 13 Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle 129,3 ?/100 kg/net 0 1602 49 15 altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi 129,3 ?/100 kg/net 0 1602 49 19 altre 85,7 ?/100 kg/net 0 1602 49 30 contenenti, in peso, 40 % o piu' e meno di 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine 75 ?/100 kg/net 0 1602 49 50 contenenti, in peso, meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine 54,3 ?/100 kg/net 0 1602 49 90 altre 10,9 0 1602 50 della specie bovina 1602 50 10 non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte 303,4 ?/100 kg/net 0 altre in recipienti ermeticamente chiusi 1602 50 31 "Corned beef" 16,6 0 1602 50 39 altre 16,6 0 1602 50 80 altre 16,6 0 1602 90 altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale 1602 90 10 Preparazioni di sangue di qualsiasi animale 16,6 0 altre 1602 90 31 di selvaggina o di coniglio 10,9 0 1602 90 41 di renne 16,6 0 altre 1602 90 51 contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica 85,7 ?/100 kg/net 0 altre contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina 1602 90 61 non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte 303,4 ?/100 kg/net 0 1602 90 69 altre 16,6 0 altre di ovini e di caprini non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte 1602 90 72 - di ovini 12,8 0 1602 90 74 - di caprini 16,6 0 altre 1602 90 76 - di ovini 12,8 0 1602 90 78 - di caprini 16,6 0 1602 90 98 altre 16,6 0 1603 00 Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici 1603 00 10 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg 12,8 0 1603 00 80 altri esenzione 0 1604 Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati 1604 11 00 Salmoni 5,5 3 1604 12 Aringhe 1604 12 10 Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati 15 5 altri 1604 12 91 in recipienti ermeticamente chiusi 20 5 1604 12 99 altri 20 5 1604 13 Sardine, alacce e spratti Sardine 1604 13 11 sotto olio d'oliva 12,5 3 1604 13 19 altri 12,5 5 1604 13 90 altri 12,5 3 1604 14 Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.) Tonni e palamite 1604 14 11 sotto olio vegetale 24 5 altri 1604 14 16 Filetti detti "loins" 24 5 1604 14 18 altri 24 5 1604 14 90 Boniti (Sarda spp.) 25 5 1604 15 Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus 1604 15 11 Filetti 25 3 1604 15 19 altri 25 3 1604 15 90 della specie Scomber australasicus 20 3 1604 16 00 Acciughe 25 5 1604 19 altri 1604 19 10 Salmonidi, diversi dai salmoni 7 0 Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] 1604 19 31 Filetti detti "loins" 24 5 1604 19 39 altri 24 5 1604 19 50 Pesci della specie Orcynopsis unicolor 12,5 3 altri 1604 19 91 Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati 7,5 3 altri 1604 19 92 Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 20 3 1604 19 93 Merluzzi carbonari (Pollachius virens) 20 3 1604 19 94 Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.) 20 3 1604 19 95 Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius) 20 3 1604 19 98 altri 20 3 1604 20 altre preparazioni e conserve di pesci 1604 20 05 Preparazioni di surimi 20 3 altri 1604 20 10 di salmoni 5,5 3 1604 20 30 di salmonidi, diversi dai salmoni 7 0 1604 20 40 di acciughe 25 5 1604 20 50 di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor 25 5 1604 20 70 di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus 24 5 1604 20 90 di altri pesci 14 5 1604 30 Caviale e suoi succedanei 1604 30 10 Caviale (uova di storioni) 20 3 1604 30 90 Succedanei del caviale 20 3 1605 Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati 1605 10 00 Granchi 8 0 1605 20 Gamberetti 1605 20 10 in recipienti ermeticamente chiusi 20 3 altri 1605 20 91 presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 2 kg 20 3 1605 20 99 altri 20 3 1605 30 Astici 1605 30 10 Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse esenzione 0 1605 30 90 altri 20 0 1605 40 00 altri crostacei 20 0 1605 90 altri Molluschi Mitili (Mytilus spp., Perna spp.) 1605 90 11 in recipienti ermeticamente chiusi 20 3 1605 90 19 altri 20 3 1605 90 30 altri 20 3 1605 90 90 altri invertebrati acquatici 26 3 17 CAPITOLO 17 - ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI 1701 Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti 1701 11 di canna 1701 11 10 destinati ad essere raffinati 33,9 ?/100 kg/net 0 1701 11 90 altri 41,9 ?/100 kg/net 0 1701 12 di barbabietola 1701 12 10 destinati ad essere raffinati 33,9 ?/100 kg/net 0 1701 12 90 altri 41,9 ?/100 kg/net 0 altri 1701 91 00 con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti 41,9 ?/100 kg/net 5 1701 99 altri 1701 99 10 Zuccheri bianchi 41,9 ?/100 kg/net 5 1701 99 90 altri 41,9 ?/100 kg/net 0 1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati Lattosio e sciroppo di lattosio 1702 11 00 contenenti, in peso, 99 % o piu' di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca 14 ?/100 kg/net 0 1702 19 00 altri 14 ?/100 kg/net 0 1702 20 Zucchero e sciroppo d'acero 1702 20 10 Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti 0,4 ?/100 kg/net 0 1702 20 90 altri 8 0 1702 30 Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio 1702 30 10 Isoglucosio 50,7 ?/100 kg/net mas 0 altri contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o piu' di glucosio 1702 30 51 in polvere cristallina bianca, anche agglomerata 26,8 ?/100 kg/net 0 1702 30 59 altri 20 ?/100 kg/net 0 altri 1702 30 91 in polvere cristallina bianca, anche agglomerata 26,8 ?/100 kg/net 0 1702 30 99 altri 20 ?/100 kg/net 0 1702 40 Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito 1702 40 10 Isoglucosio 50,7 ?/100 kg/net mas 0 1702 40 90 altri 20 ?/100 kg/net 0 1702 50 00 Fruttosio chimicamente puro 16 + 50,7 ?/100 kg/net mas 0 1702 60 altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, piu' di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito 1702 60 10 Isoglucosio 50,7 ?/100 kg/net mas 0 1702 60 80 Sciroppo di inulina 0,4 ?/100 kg/net 0 1702 60 95 altri 0,4 ?/100 kg/net 0 1702 90 altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio 1702 90 10 Maltosio chimicamente puro 12,8 0 1702 90 30 Isoglucosio 50,7 ?/100 kg/net mas 0 1702 90 50 Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina 20 ?/100 kg/net 0 1702 90 60 Succedanei del miele, anche misti con miele naturale 0,4 ?/100 kg/net 0 Zuccheri e melassi, caramellati 1702 90 71 contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o piu' di saccarosio 0,4 ?/100 kg/net 0 altri 1702 90 75 in polvere, anche agglomerati 27,7 ?/100 kg/net 0 1702 90 79 altri 19,2 ?/100 kg/net 0 1702 90 80 Sciroppo di inulina 0,4 ?/100 kg/net 0 1702 90 99 altri 0,4 ?/100 kg/net 0 1703 Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero 1703 10 00 Melassi di canna 0,35 ?/100 kg/net 0 1703 90 00 altri 0,35 ?/100 kg/net 0 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) 1704 10 Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 1704 10 11 sotto forma di strisce 6,2 + 27,1 ?/100 kg/net MAX 17,9 0 1704 10 19 altre 6,2 + 27,1 ?/100 kg/net MAX 17,9 0 aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 1704 10 91 sotto forma di strisce 6,3 + 30,9 ?/100 kg/net MAX 18,2 0 1704 10 99 altre 6,3 + 30,9 ?/100 kg/net MAX 18,2 0 1704 90 altri 1704 90 10 Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie 13,4 5 1704 90 30 Preparazione detta "cioccolato bianco" 9,1 + 45,1 ?/100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 ?/100 kg/net 0 altri 1704 90 51 Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0 1704 90 55 Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0 1704 90 61 Confetti e prodotti simili confettati 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0 altri 1704 90 65 Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0 1704 90 71 Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0 1704 90 75 Caramelle 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0 altri 1704 90 81 ottenuti per compressione 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0 1704 90 99 altri 9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0 18 CAPITOLO 18 - CACAO E SUE PREPARAZIONI 1801 00 00 Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto esenzione 0 1802 00 00 Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao esenzione 0 1803 Pasta di cacao, anche sgrassata 1803 10 00 non sgrassata 9,6 0 1803 20 00 completamente o parzialmente sgrassata 9,6 0 1804 00 00 Burro, grasso e olio di cacao 7,7 0 1805 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 8 0 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao 1806 10 Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 1806 10 15 non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio 8 0 1806 10 20 avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 % 8 + 25,2 ?/100 kg/net 0 1806 10 30 avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % 8 + 31,4 ?/100 kg/net 0 1806 10 90 avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 % 8 + 41,9 ?/100 kg/net 0 1806 20 altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg 1806 20 10 aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 % 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0 1806 20 30 aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 % 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0 altre 1806 20 50 aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 % 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0 1806 20 70 Preparazioni dette "Chocolate milk crumb" 15,4 + EA 0 1806 20 80 Glassatura al cacao 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0 1806 20 95 altre 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0 altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini 1806 31 00 ripiene 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0 1806 32 non ripiene 1806 32 10 con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0 1806 32 90 altre 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0 1806 90 altre Cioccolata e prodotti di cioccolata Cioccolatini (praline), anche ripieni 1806 90 11 contenenti alcole 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0 1806 90 19 altri 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0 altri 1806 90 31 ripieni 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0 1806 90 39 non ripieni 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0 1806 90 50 Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0 1806 90 60 Pasta da spalmare contenente cacao 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0 1806 90 70 Preparazioni per bevande, contenenti cacao 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0 1806 90 90 altre 8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z 0 19 CAPITOLO 19 - PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate ne' comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate ne' comprese altrove 1901 10 00 Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto 7,6 + EA 5 1901 20 00 Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 7,6 + EA 3 1901 90 altri Estratti di malto 1901 90 11 aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 % 5,1 + 18 ?/100 kg/net 0 1901 90 19 altri 5,1 + 14,7 ?/100 kg/net 0 altri 1901 90 91 non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ne' saccarosio, ne' isoglucosio, ne' glucosio, ne' amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404 12,8 0 1901 90 99 altri 7,6 + EA E 1902 Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato Paste alimentari non cotte ne' farcite ne' altrimenti preparate 1902 11 00 contenenti uova 7,7 + 24,6 ?/100 kg/net 0 1902 19 altre 1902 19 10 non contenenti farine ne' semolini di frumento (grano) tenero 7,7 + 24,6 ?/100 kg/net 0 1902 19 90 altre 7,7 + 21,1 ?/100 kg/net 0 1902 20 Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) 1902 20 10 contenenti, in peso, piu' di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici 8,5 3 1902 20 30 contenenti, in peso, piu' di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine 54,3 ?/100 kg/net 0 altre 1902 20 91 cotte 8,3 + 6,1 ?/100 kg/net 0 1902 20 99 altre 8,3 + 17,1 ?/100 kg/net 0 1902 30 altre paste alimentari 1902 30 10 secche 6,4 + 24,6 ?/100 kg/net 0 1902 30 90 altre 6,4 + 9,7 ?/100 kg/net 0 1902 40 Cuscus 1902 40 10 non preparato 7,7 + 24,6 ?/100 kg/net 0 1902 40 90 altro 6,4 + 9,7 ?/100 kg/net 0 1903 00 00 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili 6,4 + 15,1 ?/100 kg/net 0 1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati ne' compresi altrove 1904 10 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura 1904 10 10 a base di granturco 3,8 + 20 ?/100 kg/net 0 1904 10 30 a base di riso 5,1 + 46 ?/100 kg/net 0 1904 10 90 altri 5,1 + 33,6 ?/100 kg/net 0 1904 20 Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati 1904 20 10 Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati 9 + EA 0 altri 1904 20 91 a base di granturco 3,8 + 20 ?/100 kg/net 0 1904 20 95 a base di riso 5,1 + 46 ?/100 kg/net 0 1904 20 99 altri 5,1 + 33,6 ?/100 kg/net 0 1904 30 00 Bulgur di grano 8,3 + 25,7 ?/100 kg/net 0 1904 90 altri 1904 90 10 Riso 8,3 + 46 ?/100 kg/net 5 1904 90 80 altri 8,3 + 25,7 ?/100 kg/net 0 1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili 1905 10 00 Pane croccante detto "Knäckebrot" 5,8 + 13 ?/100 kg/net 5 1905 20 Pane con spezie (panpepato) 1905 20 10 avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 9,4 + 18,3 ?/100 kg/net 5 1905 20 30 avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 9,8 + 24,6 ?/100 kg/net 5 1905 20 90 avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) 10,1 + 31,4 ?/100 kg/net 5 Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini 1905 31 Biscotti con aggiunta di dolcificanti interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao 1905 31 11 in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g 9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z 0 1905 31 19 altri 9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z 0 altri 1905 31 30 aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 % 9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z 0 altri 1905 31 91 doppio biscotto con ripieno 9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z 0 1905 31 99 altri 9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z 0 1905 32 Cialde e cialdine 1905 32 05 aventi tenore di umidita' superiore a 10 % 9 + EA MAX 20,7 + AD F/M 0 altre interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao 1905 32 11 in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g 9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z 0 1905 32 19 altre 9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z 0 altre 1905 32 91 salate, anche ripiene 9 + EA MAX 20,7 + AD F/M 0 1905 32 99 altre 9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z 0 1905 40 Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati 1905 40 10 Fette biscottate 9,7 + EA 0 1905 40 90 altri 9,7 + EA 0 1905 90 altri 1905 90 10 Pane azimo (mazoth) 3,8 + 15,9 ?/100 kg/net 0 1905 90 20 Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili 4,5 + 60,5 ?/100 kg/net 0 altri 1905 90 30 Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca 9,7 + EA 0 1905 90 45 Biscotti con aggiunta di dolcificanti 9 + EA MAX 20,7 + AD F/M 0 1905 90 55 Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati 9 + EA MAX 20,7 + AD F/M 0 altri 1905 90 60 con aggiunta di dolcificanti 9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z 0 1905 90 90 altri 9 + EA MAX 20,7 + AD F/M 0
Allegato 2A
20 CAPITOLO 20 - PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE 2001 Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico 2001 10 00 Cetrioli e cetriolini 17,6 0 2001 90 altri 2001 90 10 "Chutney" di manghi esenzione 0 2001 90 20 Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni 5 0 2001 90 30 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 9,4 ?/100 kg/net 0 2001 90 40 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % 8,3 + 3,8 ?/100 kg/net 0 2001 90 50 Funghi 16 0 2001 90 60 Cuori di palma 10 0 2001 90 65 Olive 16 0 2001 90 70 Peperoni 16 0 2001 90 91 Frutta tropicali e noci tropicali 10 0 2001 90 93 Cipolle 16 0 2001 90 99 altri 16 0 2002 Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico 2002 10 Pomodori, interi o in pezzi 2002 10 10 pelati 14,4 0 2002 10 90 altri 14,4 0 2002 90 altri aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 % 2002 90 11 in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg 14,4 0 2002 90 19 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 14,4 0 aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 % 2002 90 31 in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg 14,4 0 2002 90 39 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 14,4 0 aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 % 2002 90 91 in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg 14,4 0 2002 90 99 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg 14,4 0 2003 Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico 2003 10 Funghi del genere Agaricus 2003 10 20 conservati temporaneamente, completamente cotti 18,4 + 191 ?/100 kg/net eda 0 2003 10 30 altri 18,4 + 222 ?/100 kg/net eda 0 2003 20 00 Tartufi 14,4 0 2003 90 00 altri 18,4 0 2004 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 2004 10 Patate 2004 10 10 semplicemente cotte 14,4 0 altre 2004 10 91 sotto forma di farina, semolino o fiocchi 7,6 + EA 0 2004 10 99 altri 17,6 0 2004 90 altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi 2004 90 10 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 9,4 ?/100 kg/net 0 2004 90 30 Crauti, capperi e olive 16 0 2004 90 50 Piselli (Pisum sativum) e fagiolini 19,2 0 altri, compresi i miscugli 2004 90 91 Cipolle, semplicemente cotte 14,4 0 2004 90 98 altri 17,6 0 2005 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 2005 10 00 Ortaggi e legumi omogeneizzati 17,6 0 2005 20 Patate 2005 20 10 sotto forma di farina, semolino o fiocchi 8,8 + EA 0 altre 2005 20 20 a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate 14,1 0 2005 20 80 altre 14,1 0 2005 40 00 Piselli (Pisum sativum) 19,2 0 Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) 2005 51 00 Fagioli in grani 17,6 0 2005 59 00 altri 19,2 0 2005 60 00 Asparagi 17,6 0 2005 70 Olive 2005 70 10 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg 12,8 0 2005 70 90 altre 12,8 0 2005 80 00 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 9,4 ?/100 kg/net 0 altri ortaggi e miscugli di ortaggi 2005 91 00 Germogli di bambu' 17,6 0 2005 99 altri 2005 99 10 Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni 6,4 0 2005 99 20 Capperi 16 0 2005 99 30 Carciofi 17,6 0 2005 99 40 Carote 17,6 0 2005 99 50 Miscugli di ortaggi 17,6 0 2005 99 60 Crauti 16 0 2005 99 90 altri 17,6 0 2006 00 Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) 2006 00 10 Zenzero esenzione 0 altre aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % 2006 00 31 Ciliege 20 + 23,9 ?/100 kg/net 0 2006 00 35 Frutta tropicali e noci tropicali 12,5 + 15 ?/100 kg/net 0 2006 00 38 altre 20 + 23,9 ?/100 kg/net 0 altre 2006 00 91 Frutta tropicali e noci tropicali 12,5 0 2006 00 99 altre 20 0 2007 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 2007 10 Preparazioni omogeneizzate 2007 10 10 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % 24 + 4,2 ?/100 kg/net 0 altre 2007 10 91 di frutta tropicali 15 0 2007 10 99 altre 24 0 altre 2007 91 di agrumi 2007 91 10 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 % 20 + 23 ?/100 kg/net 0 2007 91 30 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 % 20 + 4,2 ?/100 kg/net 0 2007 91 90 altre 21,6 0 2007 99 altre aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 % 2007 99 10 Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale 22,4 0 2007 99 20 Puree e paste di marroni 24 + 19,7 ?/100 kg/net 0 altre 2007 99 31 di ciliege 24 + 23 ?/100 kg/net 0 2007 99 33 di fragole 24 + 23 ?/100 kg/net 0 2007 99 35 di lamponi 24 + 23 ?/100 kg/net 0 2007 99 39 altre 24 + 23 ?/100 kg/net 0 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 % 2007 99 55 Puree di mele 24 + 4,2 ?/100 kg/net 0 2007 99 57 altre 24 + 4,2 ?/100 kg/net 0 altre 2007 99 91 Puree di mele 24 0 2007 99 93 di frutta tropicali e noci tropicali 15 0 2007 99 98 altre 24 0 2008 Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate ne' comprese altrove Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro 2008 11 Arachidi 2008 11 10 Burro di arachidi 12,8 5 altre, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg 2008 11 92 tostate 11,2 0 2008 11 94 altre 11,2 0 uguale o inferiore ad 1 kg 2008 11 96 tostate 12 0 2008 11 98 altre 12,8 0 2008 19 altre, compresi i miscugli in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg 2008 19 11 Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o piu' di noci tropicali e di frutta tropicali 7 0 altre 2008 19 13 Mandorle e pistacchi, tostati 9 0 2008 19 19 altre 11,2 0 in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg 2008 19 91 Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o piu' di noci tropicali e di frutta tropicali 8 0 altre Frutta a guscio tostate 2008 19 93 Mandorle e pistacchi 10,2 0 2008 19 95 altre 12 0 2008 19 99 altre 12,8 0 2008 20 Ananassi con aggiunta di alcole in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg 2008 20 11 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 % 25,6 + 2,5 ?/100 kg/net 0 2008 20 19 altri 25,6 0 in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg 2008 20 31 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 % 25,6 + 2,5 ?/100 kg/net 0 2008 20 39 altri 25,6 0 senza aggiunta di alcole con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg 2008 20 51 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 % 19,2 0 2008 20 59 altri 17,6 0 con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg 2008 20 71 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 % 20,8 0 2008 20 79 altri 19,2 0 2008 20 90 senza aggiunta di zuccheri 18,4 0 2008 30 Agrumi con aggiunta di alcole aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % 2008 30 11 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 25,6 0 2008 30 19 altri 25,6 + 4,2 ?/100 kg/net 0 altri 2008 30 31 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 24 0 2008 30 39 altri 25,6 0 senza aggiunta di alcole con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg 2008 30 51 Segmenti di pompelmi e di pomeli 15,2 0 2008 30 55 Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi 18,4 0 2008 30 59 altri 17,6 0 con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg 2008 30 71 Segmenti di pompelmi e di pomeli 15,2 0 2008 30 75 Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi 17,6 0 2008 30 79 altri 20,8 0 NC2007 Designazione delle merci Ali- quo- ta di base Cate- go- ria ai fini del- la sop- pres- sione pro- gres- siva dei dazi Prez- zo d'en- tra- ta 2008 30 90 senza aggiunta di zuccheri 18,4 0 2008 40 Pere con aggiunta di alcole in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % 2008 40 11 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 25,6 0 2008 40 19 altre 25,6 + 4,2 ?/100 kg/net 0 altre 2008 40 21 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 24 0 2008 40 29 altre 25,6 0 in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg 2008 40 31 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % 25,6 + 4,2 ?/100 kg/net 0 2008 40 39 altre 25,6 0 senza aggiunta di alcole con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg 2008 40 51 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % 17,6 0 2008 40 59 altre 16 0 con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg 2008 40 71 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % 19,2 0 2008 40 79 altre 17,6 0 2008 40 90 senza aggiunta di zuccheri 16,8 0 2008 50 Albicocche con aggiunta di alcole in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % 2008 50 11 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 25,6 0 2008 50 19 altre 25,6 + 4,2 ?/100 kg/net 0 altre 2008 50 31 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 24 0 2008 50 39 altre 25,6 0 in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg 2008 50 51 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % 25,6 + 4,2 ?/100 kg/net 0 2008 50 59 altre 25,6 0 senza aggiunta di alcole con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg 2008 50 61 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % 19,2 0 2008 50 69 altre 17,6 0 con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg 2008 50 71 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % 20,8 0 2008 50 79 altre 19,2 0 senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto 2008 50 92 superiore o uguale a 5 kg 13,6 0 2008 50 94 uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg 17 0 2008 50 99 inferiore a 4,5 kg 18,4 0 2008 60 Ciliege con aggiunta di alcole aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % 2008 60 11 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 25,6 0 2008 60 19 altre 25,6 + 4,2 ?/100 kg/net 0 altre 2008 60 31 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 24 0 2008 60 39 altre 25,6 0 senza aggiunta di alcole con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto 2008 60 50 superiore ad 1 kg 17,6 0 2008 60 60 uguale o inferiore ad 1 kg 20,8 0 senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto 2008 60 70 superiore o uguale a 4,5 kg 18,4 0 2008 60 90 inferiore a 4,5 kg 18,4 0 2008 70 Pesche, comprese le pesche noci con aggiunta di alcole in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % 2008 70 11 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 25,6 0 2008 70 19 altre 25,6 + 4,2 ?/100 kg/net 0 altre 2008 70 31 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 24 0 2008 70 39 altre 25,6 0 in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg 2008 70 51 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % 25,6 + 4,2 ?/100 kg/net 0 2008 70 59 altre 25,6 0 senza aggiunta di alcole con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg 2008 70 61 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % 19,2 0 2008 70 69 altre 17,6 0 con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg 2008 70 71 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % 19,2 0 2008 70 79 altre 17,6 0 senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto 2008 70 92 superiore o uguale a 5 kg 15,2 0 2008 70 98 inferiore a 5 kg 18,4 0 2008 80 Fragole con aggiunta di alcole aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % 2008 80 11 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 25,6 0 2008 80 19 altre 25,6 + 4,2 ?/100 kg/net 0 altre 2008 80 31 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 24 0 2008 80 39 altre 25,6 0 senza aggiunta di alcole 2008 80 50 con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg 17,6 0 2008 80 70 con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg 20,8 0 2008 80 90 senza aggiunta di zuccheri 18,4 0 altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19 2008 91 00 Cuori di palma 10 5 2008 92 Miscugli con aggiunta di alcole aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 92 12 di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o piu' di frutta tropicali e di noci tropicali) 16 0 2008 92 14 altri 25,6 0 altri 2008 92 16 di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o piu' di frutta tropicali e di noci tropicali) 16 + 2,6 ?/100 kg/net 0 2008 92 18 altri 25,6 + 4,2 ?/100 kg/net 0 altri con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 92 32 di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o piu' di frutta tropicali e di noci tropicali) 15 0 2008 92 34 altri 24 0 altri 2008 92 36 di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o piu' di frutta tropicali e di noci tropicali) 16 0 2008 92 38 altri 25,6 0 senza aggiunta di alcole con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg 2008 92 51 di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o piu' di frutta tropicali e di noci tropicali) 11 0 2008 92 59 altri 17,6 0 altri Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti 2008 92 72 di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o piu' di frutta tropicali e di noci tropicali) 8,5 0 2008 92 74 altri 13,6 0 altri 2008 92 76 di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o piu' di frutta tropicali e di noci tropicali) 12 0 2008 92 78 altri 19,2 0 senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 5 kg 2008 92 92 di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o piu' di frutta tropicali e di noci tropicali) 11,5 0 2008 92 93 altri 18,4 0 uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg 2008 92 94 di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o piu' di frutta tropicali e di noci tropicali) 11,5 0 2008 92 96 altri 18,4 0 inferiore a 4,5 kg 2008 92 97 di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o piu' di frutta tropicali e di noci tropicali) 11,5 0 2008 92 98 altri 18,4 0 2008 99 altri con aggiunta di alcole Zenzero 2008 99 11 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 10 0 2008 99 19 altri 16 0 Uva 2008 99 21 avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % 25,6 + 3,8 ?/100 kg/net 0 2008 99 23 altra 25,6 0 altri aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 99 24 Frutta tropicali 16 0 2008 99 28 altri 25,6 0 altri 2008 99 31 Frutta tropicali 16 + 2,6 ?/100 kg/net 0 2008 99 34 altri 25,6 + 4,2 ?/100 kg/net 0 altri con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 99 36 Frutta tropicali 15 0 2008 99 37 altre 24 0 altri 2008 99 38 Frutta tropicali 16 0 2008 99 40 altre 25,6 0 senza aggiunta di alcole con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg 2008 99 41 Zenzero esenzione 0 2008 99 43 Uva 19,2 0 2008 99 45 Prugne 17,6 0 2008 99 46 Frutti della passione, guaiave e tamarindi 11 0 2008 99 47 Manghi, mangostani, papaie, frutta di acagiu', litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya 11 0 2008 99 49 altri 17,6 0 con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg 2008 99 51 Zenzero esenzione 0 2008 99 61 Frutti della passione e guaiave 13 0 2008 99 62 Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiu', litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya 13 0 2008 99 67 altri 20,8 0 senza aggiunta di zuccheri Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto 2008 99 72 superiore o uguale a 5 kg 15,2 0 2008 99 78 inferiore a 5 kg 18,4 0 2008 99 85 Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 5,1 + 9,4 ?/100 kg/net 5 2008 99 91 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % 8,3 + 3,8 ?/100 kg/net 5 2008 99 99 altri 18,4 0 2009 Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti Succhi di arancia 2009 11 congelati di un valore Brix superiore a 67 2009 11 11 di valore inferiore o uguale a 30 ? per 100 kg di peso netto 33,6 + 20,6 ?/100 kg/net 0 2009 11 19 altri 33,6 0 di un valore Brix superiore a 67 2009 11 91 di valore inferiore o uguale a 30 ? per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 15,2 + 20,6 ?/100 kg/net 0 2009 11 99 altri 15,2 0 2009 12 00 non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20 12,2 0 2009 19 altri di un valore Brix superiore a 67 2009 19 11 di valore inferiore o uguale a 30 ? per 100 kg di peso netto 33,6 + 20,6 ?/100 kg/net 0 2009 19 19 altri 33,6 0 di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67 2009 19 91 di valore inferiore o uguale a 30 ? per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 15,2 + 20,6 ?/100 kg/net 0 2009 19 98 altri 12,2 0 Succhi di pompelmo o di pomelo 2009 21 00 di un valore Brix inferiore o uguale a 20 12 0 2009 29 altri di un valore Brix superiore a 67 2009 29 11 di valore inferiore o uguale a 30 ? per 100 kg di peso netto 33,6 + 20,6 ?/100 kg/net 0 2009 29 19 altri 33,6 0 di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67 2009 29 91 di valore inferiore o uguale a 30 ? per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 12 + 20,6 ?/100 kg/net 0 2009 29 99 altri 12 0 Succhi di altri agrumi 2009 31 di un valore Brix inferiore o uguale a 20 di valore superiore a 30 ? per 100 kg di peso netto 2009 31 11 contenenti zuccheri addizionati 14,4 0 2009 31 19 senza zuccheri addizionati 15,2 0 di valore inferiore o uguale a 30 ? per 100 kg di peso netto di limoni 2009 31 51 contenenti zuccheri addizionati 14,4 0 2009 31 59 senza zuccheri addizionati 15,2 0 di altri agrumi 2009 31 91 contenenti zuccheri addizionati 14,4 0 2009 31 99 senza zuccheri addizionati 15,2 0 2009 39 altri di un valore Brix superiore a 67 2009 39 11 di valore inferiore o uguale a 30 ? per 100 kg di peso netto 33,6 + 20,6 ?/100 kg/net 0 2009 39 19 altri 33,6 0 di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67 di valore superiore a 30 ? per 100 kg di peso netto 2009 39 31 contenenti zuccheri addizionati 14,4 0 2009 39 39 senza zuccheri addizionati 15,2 0 di valore inferiore o uguale a 30 ? per 100 kg di peso netto di limoni 2009 39 51 aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 14,4 + 20,6 ?/100 kg/net 0 2009 39 55 aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 14,4 0 2009 39 59 senza zuccheri addizionati 15,2 0 di altri agrumi 2009 39 91 aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 14,4 + 20,6 ?/100 kg/net 0 2009 39 95 aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 % 14,4 0 2009 39 99 senza zuccheri addizionati 15,2 0 Succhi di ananasso 2009 41 di un valore Brix inferiore o uguale a 20 2009 41 10 di valore superiore a 30 ? per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati 15,2 0 altri 2009 41 91 contenenti zuccheri addizionati 15,2 0 2009 41 99 senza zuccheri addizionati 16 0 2009 49 altri di un valore Brix superiore a 67 2009 49 11 di valore inferiore o uguale a 30 ? per 100 kg di peso netto 33,6 + 20,6 ?/100 kg/net 0 2009 49 19 altri 33,6 0 di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67 2009 49 30 di valore superiore a 30 ? per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati 15,2 0 altri 2009 49 91 aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 15,2 + 20,6 ?/100 kg/net 0 2009 49 93 aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 % 15,2 0 2009 49 99 senza zuccheri addizionati 16 0 2009 50 Succhi di pomodoro 2009 50 10 con zuccheri addizionati 16 0 2009 50 90 altri 16,8 0 Succhi di uva (compresi i mosti di uva) 2009 61 di un valore Brix inferiore o uguale a 30 2009 61 10 di valore superiore a 18 ? per 100 kg di peso netto Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0 Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 2009 61 90 di valore inferiore o uguale a 18 ? per 100 kg di peso netto 22,4 + 27 ?/hl 0 2009 69 altri di un valore Brix superiore a 67 2009 69 11 di valore inferiore o uguale a 22 ? per 100 kg di peso netto 40 + 121 ?/hl + 20,6 ?/100 kg/net 0 2009 69 19 altri Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0 Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67 di valore superiore a 18 ? per 100 kg di peso netto 2009 69 51 concentrati Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0 Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 2009 69 59 altri Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0 Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 di valore inferiore o uguale a 18 ? per 100 kg di peso netto aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 2009 69 71 concentrati 22,4 + 131 ?/hl + 20,6 ?/100 kg/net 0 2009 69 79 altri 22,4 + 27 ?/hl + 20,6 ?/100 kg/net 0 2009 69 90 altri 22,4 + 27 ?/hl 0 Succhi di mela 2009 71 di un valore Brix inferiore o uguale a 20 2009 71 10 di valore superiore a 18 ? per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati 18 0 altri 2009 71 91 contenenti zuccheri addizionati 18 0 2009 71 99 senza zuccheri addizionati 18 0 2009 79 altri di un valore Brix superiore a 67 2009 79 11 di valore inferiore o uguale a 22 ? per 100 kg di peso netto 30 + 18,4 ?/100 kg/net 0 2009 79 19 altri 30 0 di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67 2009 79 30 di valore superiore a 18 ? per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati 18 0 altri 2009 79 91 aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 18 + 19,3 ?/100 kg/net 0 2009 79 93 aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 % 18 0 2009 79 99 senza zuccheri addizionati 18 0 2009 80 Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi di un valore Brix superiore a 67 Succhi di pera 2009 80 11 di valore inferiore o uguale a 22 ? per 100 kg di peso netto 33,6 + 20,6 ?/100 kg/net 0 2009 80 19 altri 33,6 0 altri di valore inferiore o uguale a 30 ? per 100 kg di peso netto 2009 80 34 Succhi di frutta tropicali 21 + 12,9 ?/100 kg/net 0 2009 80 35 altri 33,6 + 20,6 ?/100 kg/net 0 altri 2009 80 36 Succhi di frutta tropicali 21 0 2009 80 38 altri 33,6 0 di un valore Brix inferiore o uguale a 67 Succhi di pera 2009 80 50 di valore superiore a 18 ? per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati 19,2 0 altri 2009 80 61 aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 19,2 + 20,6 ?/100 kg/net 0 2009 80 63 aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 % 19,2 0 2009 80 69 senza zuccheri addizionati 20 0 altri di valore superiore a 30 ? per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati 2009 80 71 Succhi di ciliege 16,8 0 2009 80 73 Succhi di frutta tropicali 10,5 0 2009 80 79 altri 16,8 0 altri aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 2009 80 85 Succhi di frutta tropicali 10,5 + 12,9 ?/100 kg/net 0 2009 80 86 altri 16,8 + 20,6 ?/100 kg/net 0 aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 % 2009 80 88 Succhi di frutta tropicali 10,5 0 2009 80 89 altri 16,8 0 senza zuccheri addizionati 2009 80 95 Succhi di frutta della specie Vaccinium macrocarpon 14 0 2009 80 96 Succhi di ciliege 17,6 0 2009 80 97 Succhi di frutta tropicali 11 0 2009 80 99 altri 17,6 0 2009 90 Miscugli di succhi di un valore Brix superiore a 67 Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera 2009 90 11 di valore inferiore o uguale a 22 ? per 100 kg di peso netto 33,6 + 20,6 ?/100 kg/net 0 2009 90 19 altri 33,6 0 altri 2009 90 21 di valore inferiore o uguale a 30 ? per 100 kg di peso netto 33,6 + 20,6 ?/100 kg/net 0 2009 90 29 altri 33,6 0 di un valore Brix inferiore o uguale a 67 Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera 2009 90 31 di valore inferiore o uguale a 18 ? per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 20 + 20,6 ?/100 kg/net 0 2009 90 39 altri 20 0 altri di valore superiore a 30 ? per 100 kg di peso netto Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso 2009 90 41 con zuccheri addizionati 15,2 0 2009 90 49 altri 16 0 altri 2009 90 51 con zuccheri addizionati 16,8 0 2009 90 59 altri 17,6 0 di valore inferiore o uguale a 30 ? per 100 kg di peso netto Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso 2009 90 71 aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 15,2 + 20,6 ?/100 kg/net 0 2009 90 73 aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 % 15,2 0 2009 90 79 senza zuccheri addizionati 16 0 altri aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % 2009 90 92 Miscugli di succhi di frutta tropicali 10,5 + 12,9 ?/100 kg/net 0 2009 90 94 altri 16,8 + 20,6 ?/100 kg/net 0 aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 % 2009 90 95 Miscugli di succhi di frutta tropicali 10,5 0 2009 90 96 altri 16,8 0 senza zuccheri addizionati 2009 90 97 Miscugli di succhi di frutta tropicali 11 0 2009 90 98 altri 17,6 0 21 CAPITOLO 21 - PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffe', di te' o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffe', te' o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe' e loro estratti, essenze e concentrati Estratti, essenze e concentrati di caffe' e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffe' 2101 11 Estratti, essenze e concentrati 2101 11 11 con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffe' uguale o superiore a 95 % 9 0 2101 11 19 altri 9 0 2101 12 Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffe' 2101 12 92 Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffe' 11,5 0 2101 12 98 altri 9 + EA 0 2101 20 Estratti, essenze e concentrati di te' o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di te' o di mate 2101 20 20 Estratti, essenze e concentrati 6 0 Preparazioni 2101 20 92 a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di te' o di mate 6 0 2101 20 98 altri 6,5 + EA 0 2101 30 Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe' e loro estratti, essenze e concentrati Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffe' 2101 30 11 Cicoria torrefatta 11,5 0 2101 30 19 altri 5,1 + 12,7 ?/100 kg/net 0 Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffe' 2101 30 91 di cicoria torrefatta 14,1 0 2101 30 99 altri 10,8 + 22,7 ?/100 kg/net 0 2102 Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati 2102 10 Lieviti vivi 2102 10 10 Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) 10,9 0 Lieviti di panificazione 2102 10 31 secchi 12 + 49,2 ?/100 kg/net 0 2102 10 39 altri 12 + 14,5 ?/100 kg/net 0 2102 10 90 altri 14,7 0 2102 20 Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti Lieviti morti 2102 20 11 in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno 8,3 0 2102 20 19 altri 5,1 0 2102 20 90 altri esenzione 0 2102 30 00 lieviti in polvere, preparati 6,1 0 2103 Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata 2103 10 00 Salsa di soia 7,7 0 2103 20 00 Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro 10,2 0 2103 30 Farina di senapa e senapa preparata 2103 30 10 Farina di senapa esenzione 0 2103 30 90 Senapa preparata 9 0 2103 90 altri 2103 90 10 "Chutney" di mango liquido esenzione 0 2103 90 30 Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacita' inferiore o uguale a 0,50 litri esenzione 0 2103 90 90 altri 7,7 0 2104 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; preparazioni alimentari composte omogeneizzate 2104 10 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati 2104 10 10 secchi o disseccati 11,5 0 2104 10 90 altri 11,5 0 2104 20 00 Preparazioni alimentari composte omogeneizzate 14,1 0 2105 00 Gelati, anche contenenti cacao
Allegato 2A
2105 00 10 non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte 8,6 + 20,2 ?/100 kg/net MAX 19,4 + 9,4 ?/100 kg/net 0 aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte 2105 00 91 uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 % 8 + 38,5 ?/100 kg/net MAX 18,1 + 7 ?/100 kg/net 0 2105 00 99 uguale o superiore a 7 % 7,9 + 54 ?/100 kg/net MAX 17,8 + 6,9 ?/100 kg/net 0 2106 Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove 2106 10 Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate 2106 10 20 non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ne' saccarosio, ne' isoglucosio, ne' glucosio, ne' amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola 12,8 0 2106 10 80 altri EA 0 2106 90 altre 2106 90 20 Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande 17,3 MIN 1 ?/% vol/hl 0 Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati 2106 90 30 di isoglucosio 42,7 ?/100 kg/net mas 0 altri 2106 90 51 di lattosio 14 ?/100 kg/net 0 2106 90 55 di glucosio o di maltodestrina 20 ?/100 kg/net 0 2106 90 59 altri 0,4 ?/100 kg/net 0 altre 2106 90 92 non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ne' saccarosio, ne' isoglucosio, ne' glucosio, ne' amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola 12,8 0 2106 90 98 altre 9 + EA 0 22 CAPITOLO 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI 2201 Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ne' di aromatizzanti; ghiaccio e neve 2201 10 Acque minerali e acque gassate Acque minerali naturali 2201 10 11 senza diossido di carbonio esenzione 0 2201 10 19 altre esenzione 0 2201 10 90 altre esenzione 0 2201 90 00 altre esenzione 0 2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 2202 10 00 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti 9,6 0 2202 90 altre 2202 90 10 non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 9,6 0 altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 2202 90 91 inferiore a 0,2 % 6,4 + 13,7 ?/100 kg/net 0 2202 90 95 uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % 5,5 + 12,1 ?/100 kg/net 0 2202 90 99 uguale o superiore a 2 % 5,4 + 21,2 ?/100 kg/net 0 2203 00 Birra di malto presentati in recipienti di capacita' inferiore o uguale a 10 litri 2203 00 01 presentata in bottiglie esenzione 0 2203 00 09 altra esenzione 0 2203 00 10 presentati in recipienti di capacita' superiore a 10 litri esenzione 0 2204 Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009 2204 10 Vini spumanti con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 8,5 % vol 2204 10 11 Champagne 32 ?/hl 0 2204 10 19 altri 32 ?/hl 0 altri 2204 10 91 Asti spumante 32 ?/hl 0 2204 10 99 altri 32 ?/hl 0 altri vini; mosti di uva la cui fermentazione e' stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle) 2204 21 in recipienti di capacita' inferiore o uguale a 2 litri 2204 21 10 Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar 32 ?/hl 0 altri con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol Vini di qualita' prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) Vini bianchi 2204 21 11 Alsace 13,1 ?/hl 0 2204 21 12 Bordeaux 13,1 ?/hl 0 2204 21 13 Bourgogne 13,1 ?/hl 0 2204 21 17 Val de Loire (Valle della Loira) 13,1 ?/hl 0 2204 21 18 Mosel-Saar-Ruwer 13,1 ?/hl 0 2204 21 19 Pfalz 13,1 ?/hl 0 2204 21 22 Rheinhessen 13,1 ?/hl 0 2204 21 23 Tokaj 14,8 ?/hl 0 2204 21 24 Lazio 13,1 ?/hl 0 2204 21 26 Toscana 13,1 ?/hl 0 2204 21 27 Trentino-Alto Adige e Friuli 13,1 ?/hl 0 2204 21 28 Veneto 13,1 ?/hl 0 2204 21 32 Vinho Verde 13,1 ?/hl 0 2204 21 34 Penedes 13,1 ?/hl 0 2204 21 36 Rioja 13,1 ?/hl 0 2204 21 37 Valencia 13,1 ?/hl 0 2204 21 38 altri 13,1 ?/hl 0 altri 2204 21 42 Bordeaux 13,1 ?/hl 0 2204 21 43 Bourgogne 13,1 ?/hl 0 2204 21 44 Beaujolais 13,1 ?/hl 0 2204 21 46 Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano) 13,1 ?/hl 0 2204 21 47 Languedoc-Roussillon 13,1 ?/hl 0 2204 21 48 Val de Loire (Valle della Loira) 13,1 ?/hl 0 2204 21 62 Piemonte 13,1 ?/hl 0 2204 21 66 Toscana 13,1 ?/hl 0 2204 21 67 Trentino e Alto Adige 13,1 ?/hl 0 2204 21 68 Veneto 13,1 ?/hl 0 2204 21 69 Dão, Bairrada e Douro 13,1 ?/hl 0 2204 21 71 Navarra 13,1 ?/hl 0 2204 21 74 Penedes 13,1 ?/hl 0 2204 21 76 Rioja 13,1 ?/hl 0 2204 21 77 Valdepeñas 13,1 ?/hl 0 2204 21 78 altri 13,1 ?/hl 0 altri 2204 21 79 Vini bianchi 13,1 ?/hl 0 2204 21 80 altri 13,1 ?/hl 0 con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol Vini di qualita' prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) Vini bianchi 2204 21 81 Tokaj 15,8 ?/hl 0 2204 21 82 altri 15,4 ?/hl 0 2204 21 83 altri 15,4 ?/hl 0 altri 2204 21 84 Vini bianchi 15,4 ?/hl 0 2204 21 85 altri 15,4 ?/hl 0 con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol 2204 21 87 Vino di Marsala 18,6 ?/hl 0 2204 21 88 Vino di Samos e moscato di Lemnos 18,6 ?/hl 0 2204 21 89 Vino di Porto 14,8 ?/hl 0 2204 21 91 Vino di Madera e moscatello di Setubal 14,8 ?/hl 0 2204 21 92 Vino di Xeres 14,8 ?/hl 0 2204 21 94 altri 18,6 ?/hl 0 con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol 2204 21 95 Vino di Porto 15,8 ?/hl 0 2204 21 96 Vini di Madera, di Xeres e moscatello di Setubal 15,8 ?/hl 0 2204 21 98 altri 20,9 ?/hl 0 2204 21 99 con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol 1,75 ?/% vol/hl 0 2204 29 altri 2204 29 10 Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar 32 ?/hl 0 altri con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol Vini di qualita' prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) Vini bianchi 2204 29 11 Tokaj 13,1 ?/hl 0 2204 29 12 Bordeaux 9,9 ?/hl 0 2204 29 13 Bourgogne 9,9 ?/hl 0 2204 29 17 Val de Loire (Valle della Loira) 9,9 ?/hl 0 2204 29 18 altri 9,9 ?/hl 0 altri 2204 29 42 Bordeaux 9,9 ?/hl 0 2204 29 43 Bourgogne 9,9 ?/hl 0 2204 29 44 Beaujolais 9,9 ?/hl 0 2204 29 46 Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano) 9,9 ?/hl 0 2204 29 47 Languedoc-Roussillon 9,9 ?/hl 0 2204 29 48 Val de Loire (Valle della Loira) 9,9 ?/hl 0 2204 29 58 altri 9,9 ?/hl 0 altri Vini bianchi 2204 29 62 Sicilia 9,9 ?/hl 0 2204 29 64 Veneto 9,9 ?/hl 0 2204 29 65 altri 9,9 ?/hl 0 altri 2204 29 71 Puglia 9,9 ?/hl 0 2204 29 72 Sicilia 9,9 ?/hl 0 2204 29 75 altri 9,9 ?/hl 0 con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol Vini di qualita' prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) Vini bianchi 2204 29 77 Tokaj 14,2 ?/hl 0 2204 29 78 altri 12,1 ?/hl 0 2204 29 82 altri 12,1 ?/hl 0 altri 2204 29 83 Vini bianchi 12,1 ?/hl 0 2204 29 84 altri 12,1 ?/hl 0 con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol 2204 29 87 Vino di Marsala 15,4 ?/hl 0 2204 29 88 Vino di Samos e moscato di Lemnos 15,4 ?/hl 0 2204 29 89 Vino di Porto 12,1 ?/hl 0 2204 29 91 Vino di Madera e moscatello di Setubal 12,1 ?/hl 0 2204 29 92 Vino di Xeres 12,1 ?/hl 0 2204 29 94 altri 15,4 ?/hl 0 con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol 2204 29 95 Vino di Porto 13,1 ?/hl 0 2204 29 96 Vini di Madera, di Xeres e moscatello di Setubal 13,1 ?/hl 0 2204 29 98 altri 20,9 ?/hl 0 2204 29 99 con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol 1,75 ?/% vol/hl 0 2204 30 altri mosti di uva 2204 30 10 parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole 32 0 altri con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol 2204 30 92 concentrati Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0 Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 2204 30 94 altri Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0 Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 altri 2204 30 96 concentrati Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0 Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 2204 30 98 altri Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 0 Vedasi paragrafo 3 dell'appendice 2-A-2 2205 Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche 2205 10 in recipienti di capacita' inferiore o uguale a 2 litri 2205 10 10 con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol 10,9 ?/hl 5 2205 10 90 con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol 0,9 ?/% vol/hl + 6,4 ?/hl 5 2205 90 altri 2205 90 10 con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol 9 ?/hl 5 2205 90 90 con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol 0,9 ?/% vol/hl 5 2206 00 Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati ne' compresi altrove 2206 00 10 Vinello 1,3 ?/% vol/hl MIN 7,2 ?/hl 0 altri spumanti 2206 00 31 Sidro e sidro di pere 19,2 ?/hl 0 2206 00 39 altri 19,2 ?/hl 0 non spumanti, presentati in recipienti di capacita' inferiore o uguale a 2 litri 2206 00 51 Sidro e sidro di pere 7,7 ?/hl 0 2206 00 59 altri 7,7 ?/hl 0 superiore a 2 litri 2206 00 81 Sidro e sidro di pere 5,76 ?/hl 0 2206 00 89 altri 5,76 ?/hl 0 2207 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo 2207 10 00 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol 19,2 ?/hl 5 2207 20 00 Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo 10,2 ?/hl 5 2208 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione 2208 20 Acquaviti di vino o di vinacce presentate in recipienti di capacita' inferiore o uguale a 2 litri 2208 20 12 Cognac esenzione 0 2208 20 14 Armagnac esenzione 0 2208 20 26 Grappa esenzione 0 2208 20 27 Brandy de Jerez esenzione 0 2208 20 29 altri esenzione 0 presentate in recipienti di capacita' superiore a 2 litri 2208 20 40 Distillato greggio esenzione 0 altri 2208 20 62 Cognac esenzione 0 2208 20 64 Armagnac esenzione 0 2208 20 86 Grappa esenzione 0 2208 20 87 Brandy de Jerez esenzione 0 2208 20 89 altri esenzione 0 2208 30 Whisky Whisky detto "Bourbon", presentato in recipienti di capacita' 2208 30 11 inferiore o uguale a 2 litri esenzione 0 2208 30 19 superiore a 2 litri esenzione 0 Whisky detto "Scotch" Whisky detto "malt", presentato in recipienti di capacita' 2208 30 32 inferiore o uguale a 2 litri esenzione 0 2208 30 38 superiore a 2 litri esenzione 0 Whisky detto "blended", presentato in recipienti di capacita' 2208 30 52 inferiore o uguale a 2 litri esenzione 0 2208 30 58 superiore a 2 litri esenzione 0 altri, presentati in recipienti di capacita' 2208 30 72 inferiore o uguale a 2 litri esenzione 0 2208 30 78 superiore a 2 litri esenzione 0 altri, presentati in recipienti di capacita' 2208 30 82 inferiore o uguale a 2 litri esenzione 0 2208 30 88 superiore a 2 litri esenzione 0 2208 40 Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati presentati in recipienti di capacita' inferiore o uguale a 2 litri 2208 40 11 Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %) 0,6 ?/% vol/hl + 3,2 ?/hl 0 altri 2208 40 31 di valore superiore a 7,9 ? per litro di alcole puro esenzione 0 2208 40 39 altri 0,6 ?/% vol/hl + 3,2 ?/hl 0 presentati in recipienti di capacita' superiore a 2 litri NC2007 Designazione delle merci Ali- quo- ta di base Cate- go- ria ai fini del- la sop- pres- sione pro- gres- siva dei dazi Prez- zo d'en- tra- ta 2208 40 51 Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %) 0,6 ?/% vol/hl 0 altri 2208 40 91 di valore superiore a 2 ? per litro di alcole puro esenzione 0 2208 40 99 altri 0,6 ?/% vol/hl 0 2208 50 Gin ed acquavite di ginepro (genievre) Gin, presentato in recipienti di capacita' 2208 50 11 inferiore o uguale a 2 litri esenzione 0 2208 50 19 superiore a 2 litri esenzione 0 Acquavite di ginepro (genievre), presentata in recipienti di capacita' 2208 50 91 inferiore o uguale a 2 litri esenzione 0 2208 50 99 superiore a 2 litri esenzione 0 2208 60 Vodka con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacita' 2208 60 11 inferiore o uguale a 2 litri esenzione 0 2208 60 19 superiore a 2 litri esenzione 0 con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacita' 2208 60 91 inferiore o uguale a 2 litri esenzione 0 2208 60 99 superiore a 2 litri esenzione 0 2208 70 Liquori 2208 70 10 presentati in recipienti di capacita' inferiore o uguale a 2 litri esenzione 0 2208 70 90 presentati in recipienti di capacita' superiore a 2 litri esenzione 0 2208 90 altri Arak, presentato in recipienti di capacita' 2208 90 11 inferiore o uguale a 2 litri esenzione 0 2208 90 19 superiore a 2 litri esenzione 0 Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacita' 2208 90 33 inferiore o uguale a 2 litri esenzione 0 2208 90 38 superiore a 2 litri esenzione 0 altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacita' inferiore o uguale a 2 litri 2208 90 41 Ouzo esenzione 0 altri Acquaviti di frutta 2208 90 45 Calvados esenzione 0 2208 90 48 altre esenzione 0 altre 2208 90 52 Korn esenzione 0 2208 90 54 Tequila esenzione 0 2208 90 56 altre esenzione 0 2208 90 69 altre bevande contenenti alcole di distillazione esenzione 0 superiore a 2 litri Acquaviti 2208 90 71 di frutta esenzione 0 2208 90 75 Tequila esenzione 0 2208 90 77 altre esenzione 0 2208 90 78 altre bevande contenenti alcole di distillazione esenzione 0 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacita' 2208 90 91 inferiore o uguale a 2 litri 1 ?/% vol/hl + 6,4 ?/hl 0 2208 90 99 superiore a 2 litri 1 ?/% vol/hl 0 2209 00 Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico Aceto di vino, presentato in recipienti di capacita' 2209 00 11 inferiore o uguale a 2 litri 6,4 ?/hl 0 2209 00 19 superiore a 2 litri 4,8 ?/hl 0 altri, presentati in recipienti di capacita' 2209 00 91 inferiore o uguale a 2 litri 5,12 ?/hl 0 2209 00 99 superiore a 2 litri 3,84 ?/hl 0 23 RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI 2301 Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli 2301 10 00 Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli esenzione 0 2301 20 00 Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici esenzione 0 2302 Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi 2302 10 di granturco 2302 10 10 aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 % 44 ?/t 0 2302 10 90 altri 89 ?/t 0 2302 30 di frumento 2302 30 10 aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % 44 ?/t 0 2302 30 90 altri 89 ?/t 0 2302 40 di altri cereali di riso 2302 40 02 aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 % 44 ?/t 0 2302 40 08 altri 89 ?/t 0 altri 2302 40 10 aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % 44 ?/t 0 2302 40 90 altri 89 ?/t 0 2302 50 00 di legumi 5,1 0 2303 Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets 2303 10 Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca 2303 10 11 superiore a 40 % in peso 320 ?/t 0 2303 10 19 uguale o inferiore a 40 % in peso esenzione 0 2303 10 90 altri esenzione 0 2303 20 Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero 2303 20 10 Polpe di barbabietole esenzione 0 2303 20 90 altri esenzione 0 2303 30 00 Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli esenzione 0 2304 00 00 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia esenzione 0 2305 00 00 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide esenzione 0 2306 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 2306 10 00 di semi di cotone esenzione 0 2306 20 00 di semi di lino esenzione 0 2306 30 00 di semi di girasole esenzione 0 di semi di ravizzone o di colza 2306 41 00 di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico esenzione 0 2306 49 00 altri esenzione 0 2306 50 00 di noce di cocco o di copra esenzione 0 2306 60 00 di noci o di mandorle di palmisti esenzione 0 2306 90 altri 2306 90 05 di germi di granturco esenzione 0 altri Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva 2306 90 11 aventi tenore, in peso, di olio d'oliva inferiore o uguale a 3 % esenzione 0 2306 90 19 aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 % 48 ?/t 0 2306 90 90 altri esenzione 0 2307 00 Fecce di vino; tartaro greggio Fecce di vino 2307 00 11 aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 25 % esenzione 0 2307 00 19 altre 1,62 ?/kg/tot, alc, 0 2307 00 90 Tartaro greggio esenzione 0 2308 00 Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati ne' compresi altrove Vinaccia 2308 00 11 aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 % esenzione 0 2308 00 19 altri 1,62 ?/kg/tot. alc. 0 2308 00 40 Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva esenzione 0 2308 00 90 altri 1,6 0 2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali 2309 10 Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie, inferiore o uguale a 10 % 2309 10 11 non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % esenzione 0 2309 10 13 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % 498 ?/t 0 2309 10 15 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % 730 ?/t 0 2309 10 19 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 75 % 948 ?/t 0 aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % 2309 10 31 non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % esenzione 0 2309 10 33 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % 530 ?/t 0 2309 10 39 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 50 % 888 ?/t 0 aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % 2309 10 51 non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % 102 ?/t 0 2309 10 53 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % 577 ?/t 0 2309 10 59 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % 730 ?/t 0 2309 10 70 non contenenti ne' amido o fecola, ne' glucosio o sciroppo di glucosio, ne' maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari 948 ?/t 0 2309 10 90 altri 9,6 0 2309 90 altri 2309 90 10 Prodotti detti "solubili" di pesci o di mammiferi marini 3,8 0 2309 90 20 Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo esenzione 0 altri, comprese le premiscele contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 % 2309 90 31 non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % 23 ?/t 0 2309 90 33 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % 498 ?/t 0 2309 90 35 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % 730 ?/t 0 2309 90 39 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % 948 ?/t 0 aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % 2309 90 41 non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % 55 ?/t 0 2309 90 43 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % 530 ?/t 0 2309 90 49 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % 888 ?/t 0 aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % 2309 90 51 non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % 102 ?/t 0 2309 90 53 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % 577 ?/t 0 2309 90 59 aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % 730 ?/t 0 2309 90 70 non contenenti ne' amido o fecola, ne' glucosio o sciroppo di glucosio, ne' maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari 948 ?/t 0 altri 2309 90 91 Polpe di barbabietole melassate 12 0 altre 2309 90 95 aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 %, su supporto organico o inorganico 9,6 0 2309 90 99 altre 9,6 0 24 CAPITOLO 24 -TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI 2401 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco 2401 10 Tabacchi non scostolati Tabacchi "flue cured" del tipo Virginia e "light air cured" del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi "light air cured" del tipo Maryland e tabacchi "fire cured" 2401 10 10 Tabacchi "flue cured" del tipo Virginia 18,4 MIN 22 ?/100 kg/net MAX 24 ?/100 kg/net 5 2401 10 20 Tabacchi "light air cured" del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley 18,4 MIN 22 ?/100 kg/net MAX 24 ?/100 kg/net 3 2401 10 30 Tabacchi "light air cured" del tipo Maryland 18,4 MIN 22 ?/100 kg/net MAX 24 ?/100 kg/net 5 Tabacchi "fire cured" 2401 10 41 del tipo Kentucky 18,4 MIN 22 ?/100 kg/net MAX 24 ?/100 kg/net 5 2401 10 49 altri 18,4 MIN 22 ?/100 kg/net MAX 24 ?/100 kg/net 5 altri 2401 10 50 Tabacchi "light air cured" 11,2 MIN 22 ?/100 kg/net MAX 56 ?/100 kg/net 5 2401 10 60 Tabacchi "sun cured" del tipo orientale 11,2 MIN 22 ?/100 kg/net MAX 56 ?/100 kg/net 5 2401 10 70 Tabacchi "dark air cured" 11,2 MIN 22 ?/100 kg/net MAX 56 ?/100 kg/net 5 2401 10 80 Tabacchi "flue cured" 11,2 MIN 22 ?/100 kg/net MAX 56 ?/100 kg/net 5 2401 10 90 altri tabacchi 11,2 MIN 22 ?/100 kg/net MAX 56 ?/100 kg/net 5 2401 20 Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati Tabacchi "flue cured" del tipo Virginia e "light air cured" del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi "light air cured" del tipo Maryland e tabacchi "fire cured" 2401 20 10 Tabacchi "flue cured" del tipo Virginia 18,4 MIN 22 ?/100 kg/net MAX 24 ?/100 kg/net 5 2401 20 20 Tabacchi "light air cured" del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley 18,4 MIN 22 ?/100 kg/net MAX 24 ?/100 kg/net 5 2401 20 30 Tabacchi "light air cured" del tipo Maryland 18,4 MIN 22 ?/100 kg/net MAX 24 ?/100 kg/net 5 Tabacchi "fire cured" 2401 20 41 del tipo Kentucky 18,4 MIN 22 ?/100 kg/net MAX 24 ?/100 kg/net 5 2401 20 49 altri 18,4 MIN 22 ?/100 kg/net MAX 24 ?/100 kg/net 5 altri 2401 20 50 Tabacchi "light air cured" 11,2 MIN 22 ?/100 kg/net MAX 56 ?/100 kg/net 3 2401 20 60 Tabacchi "sun cured" del tipo orientale 11,2 MIN 22 ?/100 kg/net MAX 56 ?/100 kg/net 5 2401 20 70 Tabacchi "dark air cured" 11,2 MIN 22 ?/100 kg/net MAX 56 ?/100 kg/net 5 2401 20 80 Tabacchi "flue cured" 11,2 MIN 22 ?/100 kg/net MAX 56 ?/100 kg/net 3 2401 20 90 altri tabacchi 11,2 MIN 22 ?/100 kg/net MAX 56 ?/100 kg/net 3 2401 30 00 Cascami di tabacco 11,2 MIN 22 ?/100 kg/net MAX 56 ?/100 kg/net 5 2402 Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco 2402 10 00 Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco 26 5 2402 20 Sigarette contenenti tabacco 2402 20 10 contenenti garofano 10 5 2402 20 90 altre 57,6 3 2402 90 00 altri 57,6 5 2403 Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco 2403 10 Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione 2403 10 10 in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g 74,9 5 2403 10 90 altro 74,9 5 altri 2403 91 00 Tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti" 16,6 5 2403 99 altri 2403 99 10 Tabacco da masticare e tabacco da fiuto 41,6 5 2403 99 90 altri 16,6 5 25 CAPITOLO 25 - SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI 2501 00 Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidita'; acqua di mare 2501 00 10 Acqua di mare e acque madri di saline esenzione 0 Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidita'; 2501 00 31 destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti esenzione 0 altri 2501 00 51 denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale 1,7 ?/1 000 kg/net 0 altri 2501 00 91 Sale per l'alimentazione umana 2,6 ?/1 000 kg/net 0 2501 00 99 altri 2,6 ?/1 000 kg/net 0 2502 00 00 Piriti di ferro non arrostite esenzione 0 2503 00 Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale 2503 00 10 Zolfi greggi e zolfi non raffinati esenzione 0 2503 00 90 altri 1,7 0 2504 Grafite naturale 2504 10 00 in polvere o in scaglie esenzione 0 2504 90 00 altra esenzione 0 2505 Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26 2505 10 00 Sabbie silicee e sabbie quarzose esenzione 0 2505 90 00 altre sabbie esenzione 0 2506 Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare 2506 10 00 Quarzi esenzione 0 2506 20 00 Quarzite esenzione 0 2507 00 Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati 2507 00 20 Caolino esenzione 0 2507 00 80 altre argille caoliniche esenzione 0 2508 Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas 2508 10 00 Bentonite esenzione 0 2508 30 00 Argille refrattarie esenzione 0 2508 40 00 altre argille esenzione 0 2508 50 00 Andalusite, cianite e sillimanite esenzione 0 2508 60 00 Mullite esenzione 0 2508 70 00 Terre di chamotte o di dinas esenzione 0 2509 00 00 Creta esenzione 0 2510 Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche 2510 10 00 non macinati esenzione 0 2510 20 00 macinati esenzione 0 2511 Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816 2511 10 00 Solfato di bario naturale (baritina) esenzione 0 2511 20 00 Carbonato di bario naturale (witherite) esenzione 0 2512 00 00 Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densita' apparente non superiore ad 1, anche calcinate esenzione 0 2513 Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente 2513 10 00 Pietra pomice esenzione 0 2513 20 00 Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali esenzione 0 2514 00 00 Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare esenzione 0 2515 Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densita' apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare Marmi e travertini 2515 11 00 greggi o sgrossati esenzione 0 2515 12 semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare 2515 12 20 di spessore inferiore o uguale a 4 cm esenzione 0 2515 12 50 di spessore superiore a 4 cm ed inferiore o uguale a 25 cm esenzione 0 2515 12 90 altri esenzione 0 2515 20 00 Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro esenzione 0 2516 Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare Granito 2516 11 00 greggio o sgrossato esenzione 0 2516 12 semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare 2516 12 10 di spessore inferiore o uguale a 25 cm esenzione 0 2516 12 90 altro esenzione 0 2516 20 00 Arenaria esenzione 0 2516 90 00 altre pietre da taglio o da costruzione esenzione 0 2517 Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente 2517 10 Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; 2517 10 10 Sassi, ghiaia, selci e ciottoli esenzione 0 2517 10 20 Dolomite e pietre da calce, frantumate esenzione 0 2517 10 80 altri esenzione 0 2517 20 00 Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517 10 esenzione 0 2517 30 00 Tarmacadam esenzione 0 Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente 2517 41 00 di marmo esenzione 0 2517 49 00 altri esenzione 0 2518 Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite 2518 10 00 Dolomite non calcinata ne' sinterizzata, detta "cruda" esenzione 0 2518 20 00 Dolomite calcinata o sinterizzata esenzione 0 2518 30 00 Pigiata di dolomite esenzione 0 2519 Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantita' di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri 2519 10 00 Carbonato di magnesio naturale (magnesite) esenzione 0 2519 90 altri 2519 90 10 Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato 1,7 0 2519 90 30 Magnesia calcinata a morte (sinterizzata) esenzione 0 2519 90 90 altri esenzione 0 2520 Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantita' di acceleranti o di ritardanti 2520 10 00 Pietra da gesso; anidrite esenzione 0 2520 20 Gessi 2520 20 10 da costruzione esenzione 0 2520 20 90 altri esenzione 0 2521 00 00 Pietre calcaree da fonderia ("castines"); pietre da calce o da cemento esenzione 0 2522 Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825
Allegato 2A
2522 10 00 Calce viva 1,7 0 2522 20 00 Calce spenta 1,7 0 2522 30 00 Calce idraulica 1,7 0 2523 Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers"), anche colorati 2523 10 00 Cementi non polverizzati detti "clinkers" 1,7 0 Cementi Portland 2523 21 00 Cementi bianchi, anche colorati artificialmente 1,7 0 2523 29 00 altri 1,7 0 2523 30 00 Cementi alluminosi 1,7 0 2523 90 altri cementi idraulici 2523 90 10 Cementi di altiforni 1,7 0 2523 90 80 altri 1,7 0 2524 Amianto (asbesto) 2524 10 00 Crocidolite esenzione 0 2524 90 00 altri esenzione 0 2525 Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari ("splittings"); cascami di mica 2525 10 00 Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari esenzione 0 2525 20 00 Mica in polvere esenzione 0 2525 30 00 Cascami di mica esenzione 0 2526 Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco 2526 10 00 non frantumati ne' polverizzati esenzione 0 2526 20 00 frantumati o polverizzati esenzione 0 2528 Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H3BO3 sul prodotto secco 2528 10 00 Borati di sodio naturali e loro concentrati (anche calcinati) esenzione 0 2528 90 00 altri esenzione 0 2529 Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore 2529 10 00 Feldspato esenzione 0 Spatofluore 2529 21 00 contenente, in peso, 97 % o meno di fluoruro di calcio esenzione 0 2529 22 00 contenente, in peso, piu' di 97 % di fluoruro di calcio esenzione 0 2529 30 00 Leucite; nefelina e sienite-nefelinica esenzione 0 2530 Materie minerali non nominate ne' comprese altrove 2530 10 Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi 2530 10 10 Perlite esenzione 0 2530 10 90 Vermiculite e cloriti esenzione 0 2530 20 00 Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali) esenzione 0 2530 90 altre 2530 90 20 Sepiolite esenzione 0 2530 90 98 altre esenzione 0 26 CAPITOLO 26 - MINERALI, SCORIE E CENERI 2601 Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) 2601 11 00 non agglomerati esenzione 0 2601 12 00 agglomerati esenzione 0 2601 20 00 Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) esenzione 0 2602 00 00 Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o piu', sul prodotto secco esenzione 0 2603 00 00 Minerali di rame e loro concentrati esenzione 0 2604 00 00 Minerali di nichel e loro concentrati esenzione 0 2605 00 00 Minerali di cobalto e loro concentrati esenzione 0 2606 00 00 Minerali di alluminio e loro concentrati esenzione 0 2607 00 00 Minerali di piombo e loro concentrati esenzione 0 2608 00 00 Minerali di zinco e loro concentrati esenzione 0 2609 00 00 Minerali di stagno e loro concentrati esenzione 0 2610 00 00 Minerali di cromo e loro concentrati esenzione 0 2611 00 00 Minerali di tungsteno e loro concentrati esenzione 0 2612 Minerali di uranio o di torio e loro concentrati 2612 10 Minerali di uranio e loro concentrati 2612 10 10 Minerali di uranio e pechblenda, con tenore, in peso, di uranio superiore a 5 % (Euratom) esenzione 0 2612 10 90 altri esenzione 0 2612 20 Minerali di torio e loro concentrati 2612 20 10 Monazite; uranotorianite ed altri minerali di torio, con tenore, in peso, di torio superiore a 20 % (Euratom) esenzione 0 2612 20 90 altri esenzione 0 2613 Minerali di molibdeno e loro concentrati 2613 10 00 arrostiti esenzione 0 2613 90 00 altri esenzione 0 2614 00 Minerali di titanio e loro concentrati 2614 00 10 Ilmenite e suoi concentrati esenzione 0 2614 00 90 altri esenzione 0 2615 Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati 2615 10 00 Minerali di zirconio e loro concentrati esenzione 0 2615 90 altri 2615 90 10 Minerali di niobio o di tantalio e loro concentrati esenzione 0 2615 90 90 Minerali di vanadio e loro concentrati esenzione 0 2616 Minerali di metalli preziosi e loro concentrati 2616 10 00 Minerali di argento e loro concentrati esenzione 0 2616 90 00 altri esenzione 0 2617 Altri minerali e loro concentrati 2617 10 00 Minerali di antimonio e loro concentrati esenzione 0 2617 90 00 altri esenzione 0 2618 00 00 Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio esenzione 0 2619 00 Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio 2619 00 20 Cascami atti al ricupero del ferro o del manganese esenzione 0 2619 00 40 Scorie atte all'estrazione dell'ossido di titanio esenzione 0 2619 00 80 altri esenzione 0 2620 Scorie, ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio), contenenti metalli, arsenico o loro composti contenenti principalmente zinco 2620 11 00 metalline di galvanizzazione esenzione 0 2620 19 00 altri esenzione 0 contenenti principalmente piombo 2620 21 00 Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo esenzione 0 2620 29 00 altri esenzione 0 2620 30 00 contenenti principalmente rame esenzione 0 2620 40 00 contenenti principalmente alluminio esenzione 0 2620 60 00 contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici esenzione 0 altri 2620 91 00 contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli esenzione 0 2620 99 altri 2620 99 10 contenenti principalmente nichel esenzione 0 2620 99 20 contenenti principalmente niobio o tantalio esenzione 0 2620 99 40 contenenti principalmente stagno esenzione 0 2620 99 60 contenenti principalmente titanio esenzione 0 2620 99 95 altri esenzione 0 2621 Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani 2621 10 00 Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani esenzione 0 2621 90 00 altri esenzione 0 27 CAPITOLO 27 - COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI 2701 Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili Carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati 2701 11 Antracite 2701 11 10 con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) inferiore o uguale a 10 % esenzione 0 2701 11 90 altre esenzione 0 2701 12 Carbon fossile bituminoso 2701 12 10 Carboni da coke esenzione 0 2701 12 90 altro esenzione 0 2701 19 00 altri carboni fossili esenzione 0 2701 20 00 Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili esenzione 0 2702 Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo 2702 10 00 Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate esenzione 0 2702 20 00 Ligniti agglomerate esenzione 0 2703 00 00 Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata esenzione 0 2704 00 Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta Coke e semi-coke di carboni fossili 2704 00 11 per la fabbricazione di elettrodi esenzione 0 2704 00 19 altri esenzione 0 2704 00 30 Coke e semi-coke di lignite esenzione 0 2704 00 90 altri esenzione 0 2705 00 00 Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi esenzione 0 2706 00 00 Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti esenzione 0 2707 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici 2707 10 Benzolo (benzene) 2707 10 10 destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili 3 0 2707 10 90 destinati ad altri usi esenzione 0 2707 20 Toluolo (toluene) 2707 20 10 destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili 3 0 2707 20 90 destinati ad altri usi esenzione 0 2707 30 Xilolo (xileni) 2707 30 10 destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili 3 0 2707 30 90 destinati ad altri usi esenzione 0 2707 40 00 Naftalene esenzione 0 2707 50 altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o piu' del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86 2707 50 10 destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili 3 0 2707 50 90 destinati ad altri usi esenzione 0 altri 2707 91 00 Oli di creosoto 1,7 0 2707 99 altri Oli greggi 2707 99 11 Oli leggeri greggi che distillano 90 % o piu' del loro volume fino a 200 °C 1,7 0 2707 99 19 altri esenzione 0 2707 99 30 Teste solforate esenzione 0 2707 99 50 Prodotti basici 1,7 0 2707 99 70 Antracene esenzione 0 2707 99 80 Fenoli 1,2 0 altri 2707 99 91 destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803 esenzione 0 2707 99 99 altri 1,7 0 2708 Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali 2708 10 00 Pece esenzione 0 2708 20 00 Coke di pece esenzione 0 2709 00 Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi 2709 00 10 Condensati di gas naturale esenzione 0 2709 00 90 altri esenzione 0 2710 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate ne' comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o piu' di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate ne' comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o piu' di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi dai residui di oli 2710 11 Oli leggeri e preparazioni 2710 11 11 destinati a subire un trattamento definito 4,7 0 2710 11 15 destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 11 11 4,7 0 destinati ad altri usi Benzine speciali 2710 11 21 Acqua ragia minerale 4,7 0 2710 11 25 altre 4,7 0 altri Benzine per motori 2710 11 31 Benzine avio 4,7 0 altre, aventi tenore di piombo inferiore o uguale a 0,013 g per 1 2710 11 41 - aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95 4,7 0 2710 11 45 - aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98 4,7 0 2710 11 49 - aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98 4,7 0 superiore a 0,013 g per 1 2710 11 51 - aventi numero di ottani (RON) inferiore a 98 4,7 0 2710 11 59 - aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98 4,7 0 2710 11 70 Carboturbi tipo benzina 4,7 0 2710 11 90 altri oli leggeri 4,7 0 2710 19 altre Oli medi 2710 19 11 destinati a subire un trattamento definito 4,7 0 2710 19 15 destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 11 4,7 0 destinati ad altri usi Petrolio lampante 2710 19 21 Carboturbi 4,7 0 2710 19 25 altro 4,7 0 2710 19 29 altri 4,7 0 Oli pesanti Oli da gas 2710 19 31 destinati a subire un trattamento definito 3,5 0 2710 19 35 destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31 3,5 0 destinati ad altri usi 2710 19 41 aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 % 3,5 0 2710 19 45 aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 % 3,5 0 2710 19 49 aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 % 3,5 0 Oli combustibili 2710 19 51 destinati a subire un trattamento definito 3,5 0 2710 19 55 destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 51 3,5 0 destinati ad altri usi 2710 19 61 aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 1 % 3,5 0 2710 19 63 aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 % e inferiore o uguale a 2 % 3,5 0 2710 19 65 aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2 % e inferiore o uguale a 2,8 % 3,5 0 2710 19 69 aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 % 3,5 0 Oli lubrificanti ed altri 2710 19 71 destinati a subire un trattamento definito 3,7 0 2710 19 75 destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 71 3,7 0 destinati ad altri usi 2710 19 81 Oli per motore, per compressori o per turbine 3,7 0 2710 19 83 Liquidi per trasmissioni idrauliche 3,7 0 2710 19 85 Oli bianchi, paraffina liquida 3,7 0 2710 19 87 Oli per cambi 3,7 0 2710 19 91 Oli destinati alla lavorazione dei metalli, oli da sformare, oli destinati alla protezione corrosiva 3,7 0 2710 19 93 Oli per isolamenti elettrici 3,7 0 2710 19 99 altri oli lubrificanti ed altri 3,7 0 Residui di oli 2710 91 00 contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB) 3,5 0 2710 99 00 altre 3,5 0 2711 Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi liquefatti 2711 11 00 Gas naturale 0,7 0 2711 12 Propano Propano di purezza uguale o superiore a 99 % 2711 12 11 destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile 8 3 2711 12 19 destinato ad altri usi esenzione 0 altro 2711 12 91 destinato a subire un trattamento definito 0,7 0 2711 12 93 destinato a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 12 91 0,7 0 destinato ad altri usi 2711 12 94 di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 % 0,7 0 2711 12 97 altro 0,7 0 2711 13 Butani 2711 13 10 destinati a subire un trattamento definito 0,7 0 2711 13 30 destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 13 10 0,7 0 destinati ad altri usi 2711 13 91 di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 95 % 0,7 0 2711 13 97 altri 0,7 0 2711 14 00 Etilene, propilene, butilene e butadiene 0,7 0 2711 19 00 altri 0,7 0 allo stato gassoso 2711 21 00 Gas naturale 0,7 0 2711 29 00 altri 0,7 0 2712 Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati 2712 10 Vaselina 2712 10 10 greggia 0,7 0 2712 10 90 altra 2,2 0 2712 20 Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio 2712 20 10 Paraffina sintetica di peso molecolare di 460 o piu' ed uguale o inferiore a 1 560 esenzione 0 2712 20 90 altra 2,2 0 2712 90 altri Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali) 2712 90 11 greggi 0,7 0 2712 90 19 altri 2,2 0 altri greggi 2712 90 31 destinati a subire un trattamento definito 0,7 0 2712 90 33 destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2712 90 31 0,7 0 2712 90 39 destinati ad altri usi 0,7 0 altri 2712 90 91 Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o piu' di 1-alcheni di lunghezza della catena di 24 atomi di carbonio o piu' ed inferiore o uguale a 28 atomi di carbonio esenzione 0 2712 90 99 altri 2,2 0 2713 Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi Coke di petrolio 2713 11 00 non calcinato esenzione 0 2713 12 00 calcinato esenzione 0 2713 20 00 Bitume di petrolio esenzione 0 2713 90 altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi 2713 90 10 destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 2803 esenzione 0 2713 90 90 altri 0,7 0 2714 Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche 2714 10 00 Scisti e sabbie bituminosi esenzione 0 2714 90 00 altri esenzione 0 2715 00 00 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs") esenzione 0 2716 00 00 Energia elettrica esenzione 0 28 CAPITOLO 28 - PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI I. ELEMENTI CHIMICI 2801 Fluoro, cloro, bromo e iodio 2801 10 00 Cloro 5,5 0 2801 20 00 Iodio esenzione 0 2801 30 Fluoro; bromo 2801 30 10 Fluoro 5 0 2801 30 90 Bromo 5,5 0 2802 00 00 Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale 4,6 0 2803 00 Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate ne' comprese altrove) 2803 00 10 Nero di gas di petrolio esenzione 0 2803 00 80 altro esenzione 0 2804 Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici 2804 10 00 Idrogeno 3,7 0 Gas rari 2804 21 00 Argo 5 0 2804 29 altri 2804 29 10 Elio esenzione 0 2804 29 90 altri 5 0 2804 30 00 Azoto 5,5 0 2804 40 00 Ossigeno 5 0 2804 50 Boro; tellurio 2804 50 10 Boro 5,5 0 2804 50 90 Tellurio 2,1 0 Silicio 2804 61 00 contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio esenzione 0 2804 69 00 altro 5,5 0 2804 70 00 Fosforo 5,5 0 2804 80 00 Arsenico 2,1 0 2804 90 00 Selenio esenzione 0 2805 Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio Metalli alcalini o alcalino-terrosi 2805 11 00 Sodio 5 0 2805 12 00 Calcio 5,5 0 2805 19 altri 2805 19 10 Stronzio e bario 5,5 0 2805 19 90 altri 4,1 0 2805 30 Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro 2805 30 10 miscelati o in lega fra loro 5,5 0 2805 30 90 altri 2,7 0 2805 40 Mercurio 2805 40 10 presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non supera 224 ? 3 0 2805 40 90 altro esenzione 0 II. ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI 2806 Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico 2806 10 00 Cloruro di idrogeno (acido cloridrico) 5,5 0 2806 20 00 Acido clorosolforico 5,5 0 2807 00 Acido solforico oleum 2807 00 10 Acido solforico 3 0 2807 00 90 Oleum 3 0 2808 00 00 Acido nitrico; acidi solfonitrici 5,5 0 2809 Pentaossido di difosforo; acido fosforico; acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no 2809 10 00 Pentaossido di difosforo 5,5 0 2809 20 00 Acido fosforico e acidi polifosforici 5,5 0 2810 00 Ossidi di boro; acidi borici 2810 00 10 Triossido di diboro esenzione 0 2810 00 90 altri 3,7 0 2811 Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici altri acidi inorganici 2811 11 00 Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico) 5,5 0 2811 19 altri 2811 19 10 Bromuro di idrogeno (acido bromidrico) esenzione 0 2811 19 20 Cianuro di idrogeno (acido cianidrico) 5,3 0 2811 19 80 altri 5,3 0 altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici 2811 21 00 Diossido di carbonio 5,5 0 2811 22 00 Diossido di silicio 4,6 0 2811 29 altri
Allegato 2A
2811 29 05 Diossido di zolfo 5,5 0 2811 29 10 Triossido di zolfo (anidride solforica); triossido di diarsenico (anidride arseniosa) 4,6 0 2811 29 30 Ossidi di azoto 5 0 2811 29 90 altri 5,3 0 III. DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI 2812 Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici 2812 10 Cloruri e ossicloruri di fosforo 2812 10 11 Ossitricloruro di fosforo (tricloruro di fosforile) 5,5 0 2812 10 15 Tricloruro di fosforo 5,5 0 2812 10 16 Pentacloruro di fosforo 5,5 0 2812 10 18 altri 5,5 0 altri 2812 10 91 Dicloruro di dizolfo 5,5 0 2812 10 93 Dicloruro di zolfo 5,5 0 2812 10 94 Fosgene (cloruro di carbonile) 5,5 0 2812 10 95 Dicloruro di tionile (cloruro di tionile) 5,5 0 2812 10 99 altri 5,5 0 2812 90 00 altri 5,5 0 2813 Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio 2813 10 00 Disolfuro di carbonio 5,5 0 2813 90 altri 2813 90 10 Solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo del commercio 5,3 0 2813 90 90 altri 3,7 0 IV. BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI 2814 Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca) 2814 10 00 Ammoniaca anidra 5,5 0 2814 20 00 Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca) 5,5 0 2815 Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio Idrossido di sodio (soda caustica) 2815 11 00 solido 5,5 0 2815 12 00 in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica) 5,5 0 2815 20 Idrossido di potassio (potassa caustica) 2815 20 10 solido 5,5 0 2815 20 90 in soluzione acquosa (liscivia di potassa caustica) 5,5 0 2815 30 00 Perossidi di sodio o di potassio 5,5 0 2816 Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario NC2007 Designazione delle merci Aliquota di base Cate- go- ria ai fini del- la sop- pres- sione pro- gres- siva dei dazi Prez- zo d'en- tra- ta 2816 10 00 Idrossido e perossido di magnesio 4,1 0 2816 40 00 Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario 5,5 0 2817 00 00 Ossido di zinco; perossido di zinco 5,5 0 2818 Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio 2818 10 Corindone artificiale, anche definito chimicamente 2818 10 10 bianco, rosa, rubino, con tenore di ossido di alluminio superiore a 97,5 %, in peso 5,2 0 2818 10 90 altro 5,2 0 2818 20 00 Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale 4 0 2818 30 00 Idrossido di alluminio 5,5 0 2819 Ossidi e idrossidi di cromo 2819 10 00 Triossido di cromo 5,5 0 2819 90 altri 2819 90 10 Diossido di cromo 3,7 0 2819 90 90 altri 5,5 0 2820 Ossidi di manganese 2820 10 00 Diossido di manganese 5,3 0 2820 90 altri 2820 90 10 Ossido di manganese, contenente, in peso, 77 % o piu' di manganese esenzione 0 2820 90 90 altri 5,5 0 2821 Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o piu' di ferro combinato, calcolato come Fe2O3 2821 10 00 Ossidi e idrossidi di ferro 4,6 0 2821 20 00 Terre coloranti 4,6 0 2822 00 00 Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio 4,6 0 2823 00 00 Ossidi di titanio 5,5 0 2824 Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione 2824 10 00 Monossido di piombo (litargirio, massicot) 5,5 0 2824 90 altri 2824 90 10 minio rosso e minio arancione 5,5 0 2824 90 90 altri 5,5 0 2825 Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli 2825 10 00 Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici 5,5 0 2825 20 00 Ossido e idrossido di litio 5,3 0 2825 30 00 Ossidi e idrossidi di vanadio 5,5 0 2825 40 00 Ossidi e idrossidi di nichel esenzione 0 2825 50 00 Ossidi e idrossidi di rame 3,2 0 2825 60 00 Ossidi di germanio e diossido di zirconio 5,5 0 2825 70 00 Ossidi e idrossidi di molibdeno 5,3 0 2825 80 00 Ossidi di antimonio 5,5 0 2825 90 altri Ossido, idrossido e perossido di calcio 2825 90 11 Idrossido di calcio, di purezza, in peso, di 98 % o piu' sul prodotto secco, sotto forma di particelle di cui: - non piu' di 1 %, in peso, ha un diametro superiore a 75 micrometri, e - non piu' di 4 %, in peso, ha un diametro inferiore a 1,3 micrometri esenzione 0 2825 90 19 altri 4,6 0 2825 90 20 Ossido e idrossido di berillio 5,3 0 2825 90 30 Ossidi di stagno 5,5 0 2825 90 40 Ossidi e idrossidi di tungsteno 4,6 0 2825 90 60 Ossido di cadmio esenzione 0 2825 90 80 altri 5,5 0 V. SALI E PEROSSOSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI 2826 Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro Fluoruri 2826 12 00 di alluminio 5,3 0 2826 19 altri 2826 19 10 di ammonio o di sodio 5,5 0 2826 19 90 altri 5,3 0 2826 30 00 Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica) 5,5 0 2826 90 altri 2826 90 10 Esafluorozirconato di dipotassio 5 0 2826 90 80 altri 5,5 0 2827 Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri 2827 10 00 Cloruro di ammonio 5,5 0 2827 20 00 Cloruro di calcio 4,6 0 altri cloruri 2827 31 00 di magnesio 4,6 0 2827 32 00 di alluminio 5,5 0 2827 35 00 di nichel 5,5 0 2827 39 altri 2827 39 10 di stagno 4,1 0 2827 39 20 di ferro 2,1 0 2827 39 30 di cobalto 5,5 0 2827 39 85 altri 5,5 0 Ossicloruri e idrossicloruri 2827 41 00 di rame 3,2 0 2827 49 altri 2827 49 10 di piombo 3,2 0 2827 49 90 altri 5,3 0 Bromuri e ossibromuri 2827 51 00 Bromuri di sodio o di potassio 5,5 0 2827 59 00 altri 5,5 0 2827 60 00 Ioduri e ossiioduri 5,5 0 2828 Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti 2828 10 00 Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio 5,5 0 2828 90 00 altri 5,5 0 2829 Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati Clorati 2829 11 00 di sodio 5,5 0 2829 19 00 altri 5,5 0 2829 90 altri 2829 90 10 Perclorati 4,8 0 2829 90 40 Bromato di potassio o di sodio esenzione 0 2829 90 80 altri 5,5 0 2830 Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no 2830 10 00 Solfuri di sodio 5,5 0 2830 90 altri 2830 90 11 Solfuri di calcio, di antimonio o di ferro 4,6 0 2830 90 85 altri 5,5 0 2831 Ditioniti e solfossilati 2831 10 00 di sodio 5,5 0 2831 90 00 altri 5,5 0 2832 Solfiti; tiosolfati 2832 10 00 Solfiti di sodio 5,5 0 2832 20 00 altri solfiti 5,5 0 2832 30 00 Tiosolfati 5,5 0 2833 Solfati; allumi; perossolfati (persolfati) Solfati di sodio 2833 11 00 Solfato di disodio 5,5 0 2833 19 00 altri 5,5 0 altri solfati 2833 21 00 di magnesio 5,5 0 2833 22 00 di alluminio 5,5 0 2833 24 00 di nichel 5 0 2833 25 00 di rame 3,2 0 2833 27 00 di bario 5,5 0 2833 29 altri 2833 29 20 di cadmio, di cromo, di zinco 5,5 0 2833 29 30 di cobalto, di titanio 5,3 0 2833 29 50 di ferro 5 0 2833 29 60 di piombo 4,6 0 2833 29 90 altri 5 0 2833 30 00 Allumi 5,5 0 2833 40 00 Perossolfati (persolfati) 5,5 0 2834 Nitriti; nitrati 2834 10 00 Nitriti 5,5 0 Nitrati 2834 21 00 di potassio 5,5 0 2834 29 altri 2834 29 20 di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichel, di piombo 5,5 0 2834 29 40 di rame 4,6 0 2834 29 80 altri 3 0 2835 Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no 2835 10 00 Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti) 5,5 0 Fosfati 2835 22 00 di mono o di disodio 5,5 0 2835 24 00 di potassio 5,5 0 2835 25 Idrogeno- ortofosfato di calcio (fosfato dicalcico) 2835 25 10 aventi tenore, in peso, di fluoro inferiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco 5,5 0 2835 25 90 aventi tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore a 0,005 % e inferiore a 0,2 % del prodotto anidro allo stato secco 5,5 0 2835 26 altri fosfati di calcio 2835 26 10 aventi tenore, in peso, di fluoro inferiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco 5,5 0 2835 26 90 aventi tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco 5,5 0 2835 29 altri 2835 29 10 di triammonio 5,3 0 2835 29 30 di trisodio 5,5 0 2835 29 90 altri 5,5 0 Polifosfati 2835 31 00 Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio) 5,5 0 2835 39 00 altri 5,5 0 2836 Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio 2836 20 00 Carbonato di disodio 5,5 0 2836 30 00 Idrogeno- carbonato (bicarbonato) di sodio 5,5 0 2836 40 00 Carbonati di potassio 5,5 0 2836 50 00 Carbonato di calcio 5 0 2836 60 00 Carbonato di bario 5,5 0 altri 2836 91 00 Carbonati di litio 5,5 0 2836 92 00 Carbonato di stronzio 5,5 0 2836 99 altri Carbonati 2836 99 11 di magnesio, di rame 3,7 0 2836 99 17 altri 5,5 0 2836 99 90 Perossocarbonati (percarbonati) 5,5 0 2837 Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi Cianuri e ossicianuri 2837 11 00 di sodio 5,5 0 2837 19 00 altri 5,5 0 2837 20 00 Cianuri complessi 5,5 0 2839 Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio di sodio 2839 11 00 Metasilicati 5 0 2839 19 00 altri 5 0 2839 90 altri 2839 90 10 di potassio 5 0 2839 90 90 altri 5 0 2840 Borati; perossoborati (perborati) Tetraborato di disodio (borace raffinato) 2840 11 00 anidro esenzione 0 2840 19 altro 2840 19 10 Tetraborato di disodio pentaidrato esenzione 0 2840 19 90 altro 5,3 0 2840 20 altri borati 2840 20 10 Borati di sodio, anidri esenzione 0 2840 20 90 altri 5,3 0 2840 30 00 Perossoborati (perborati) 5,5 0 2841 Sali degli acidi ossometallici o perossometallici 2841 30 00 Dicromato di sodio 5,5 0 2841 50 00 altri cromati e dicromati; perossocromati 5,5 0 Manganiti, manganati e permanganati 2841 61 00 Permanganato di potassio 5,5 0 2841 69 00 altri 5,5 0 2841 70 00 Molibdati 5,5 0 2841 80 00 Tungstati (volframati) 5,5 0 2841 90 altri 2841 90 30 Zincati, vanadati 4,6 0 2841 90 85 altri 5,5 0 2842 Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi 2842 10 00 Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no 5,5 0 2842 90 altri 2842 90 10 Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio 5,3 0 2842 90 80 altri 5,5 0 VI. PRODOTTI VARI 2843 Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi 2843 10 Metalli preziosi allo stato colloidale 2843 10 10 Argento 5,3 0 2843 10 90 altri 3,7 0 Composti dell'argento 2843 21 00 Nitrato d'argento 5,5 0 2843 29 00 altri 5,5 0 2843 30 00 Composti d'oro 3 0 2843 90 altri composti; amalgami 2843 90 10 Amalgami 5,3 0 2843 90 90 altri 3 0 2844 Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti 2844 10 Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale Uranio naturale 2844 10 10 greggio; cascami e avanzi (Euratom) esenzione 0 2844 10 30 lavorato (Euratom) esenzione 0 2844 10 50 Ferro-uranio esenzione 0 2844 10 90 altri (Euratom) esenzione 0 2844 20 Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, o composti di tali prodotti 2844 20 25 Ferro-uranio esenzione 0 2844 20 35 altri (Euratom) esenzione 0 Plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti plutonio o composti di tali prodotti Miscele d'uranio e di plutonio 2844 20 51 Ferro-uranio esenzione 0 2844 20 59 altri (Euratom) esenzione 0 2844 20 99 altri esenzione 0 2844 30 Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235 o composti di tale prodotto 2844 30 11 Cermet 5,5 0 2844 30 19 altri 2,9 0 Torio; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti torio o composti di tale prodotto 2844 30 51 Cermet 5,5 0 altri 2844 30 55 greggio; cascami e avanzi (Euratom) esenzione 0 lavorato 2844 30 61 Barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli (Euratom) esenzione 0 2844 30 69 altri (Euratom) esenzione 0 Composti dell'uranio impoverito in U 235, composti del torio, anche miscelati tra loro 2844 30 91 dell'uranio impoverito in U 235, del torio, anche miscelati tra loro (Euratom), con esclusione del sale di torio esenzione 0 2844 30 99 altri esenzione 0 2844 40 Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844 10, 2844 20 o 2844 30; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi 2844 40 10 Uranio contenente uranio U 233 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio U 233 o composti di tali prodotti esenzione 0 altri 2844 40 20 Isotopi radioattivi artificiali (Euratom) esenzione 0 2844 40 30 Composti degli isotopi radioattivi artificiali (Euratom) esenzione 0 2844 40 80 altri esenzione 0 2844 50 00 Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari (Euratom) esenzione 0 2845 Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no 2845 10 00 Acqua pesante (ossido di deuterio) (Euratom) 5,5 0 2845 90 altri 2845 90 10 Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (Euratom) 5,5 0 2845 90 90 altri 5,5 0 2846 Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli 2846 10 00 Composti del cerio 3,2 0 2846 90 00 altri 3,2 0 2847 00 00 Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea 5,5 0 2848 00 00 Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori 5,5 0 2849 Carburi, di costituzione chimica definita o no 2849 10 00 di calcio 5,5 0 2849 20 00 di silicio 5,5 0 2849 90 altri 2849 90 10 di boro 4,1 0 2849 90 30 di tungsteno 5,5 0 2849 90 50 di alluminio, di cromo, di molibdeno, di vanadio, di tantalio, di titanio 5,5 0 2849 90 90 altri 5,3 0 2850 00 Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849 2850 00 20 Idruri, nitruri 4,6 0 2850 00 50 Azoturi 5,5 0 2850 00 70 Siliciuri 5,5 0 2850 00 90 Boruri 5,3 0 2852 00 00 Composti, inorganici o organici, del mercurio, esclusi gli amalgami 5,5 0 2853 00 Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilita' o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi 2853 00 10 Acque distillate di conducibilita' o dello stesso grado di purezza 2,7 0 2853 00 30 Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa 4,1 0 2853 00 50 Cloruro di cianogeno 5,5 0 2853 00 90 altri 5,5 0 29 CAPITOLO 29 - PRODOTTI CHIMICI ORGANICI I. IDROCARBURI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI 2901 Idrocarburi aciclici 2901 10 00 saturi esenzione 0 non saturi 2901 21 00 Etilene esenzione 0 2901 22 00 Propene (propilene) esenzione 0 2901 23 Butene (butilene) e suoi isomeri 2901 23 10 But-1-ene e but-2-ene esenzione 0 2901 23 90 altri esenzione 0 2901 24 Buta-1,3-diene e isoprene 2901 24 10 Buta-1,3-diene esenzione 0 2901 24 90 Isoprene esenzione 0 2901 29 00 altri esenzione 0 2902 Idrocarburi ciclici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici 2902 11 00 Cicloesano esenzione 0 2902 19 altri 2902 19 10 cicloterpenici esenzione 0 2902 19 80 altri esenzione 0 2902 20 00 Benzene esenzione 0 2902 30 00 Toluene esenzione 0 Xileni 2902 41 00 o-Xilene esenzione 0 2902 42 00 m-Xilene esenzione 0 2902 43 00 p-Xilene esenzione 0 2902 44 00 Miscele di isomeri dello xilene esenzione 0 2902 50 00 Stirene esenzione 0 2902 60 00 Etilbenzene esenzione 0 2902 70 00 Cumene esenzione 0 2902 90 altri 2902 90 10 Naftalene, antracene esenzione 0 2902 90 30 Bifenile, terfenili esenzione 0 2902 90 90 altri esenzione 0 2903 Derivati alogenati degli idrocarburi Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici 2903 11 00 Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile) 5,5 0 2903 12 00 Diclorometano (cloruro di metilene) 5,5 0 2903 13 00 Cloroformio (triclorometano) 5,5 0 2903 14 00 Tetracloruro di carbonio 5,5 0 2903 15 00 Dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano) 5,5 0 2903 19 altri 2903 19 10 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio) 5,5 0 2903 19 80 altri 5,5 0 Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici 2903 21 00 Cloruro di vinile (cloroetilene) 5,5 0 2903 22 00 Tricloroetilene 5,5 0 2903 23 00 Tetracloroetilene (percloroetilene) 5,5 0 2903 29 00 altri 5,5 0 Derivati fluorurati, derivati bromurati e derivati iodurati degli idrocarburi aciclici 2903 31 00 Dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano) 5,5 0 2903 39 altri Bromuri 2903 39 11 Bromometano (bromuro di metile) 5,5 0 2903 39 15 Dibromometano esenzione 0 2903 39 19 altri 5,5 0 2903 39 90 Fluoruri e ioduri 5,5 0 Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi 2903 41 00 Triclorofluorometano 5,5 0 2903 42 00 Diclorodifluorometano 5,5 0 2903 43 00 Triclorotrifluoroetani 5,5 0 2903 44 Diclorotetrafluoroetani e cloropentafluoroetano 2903 44 10 Diclorotetrafluoroetani 5,5 0 2903 44 90 Cloropentafluoroetano 5,5 0 2903 45 altri derivati peralogenati unicamente con fluoro e cloro 2903 45 10 Clorotrifluorometano 5,5 0 2903 45 15 Pentaclorofluoroetano 5,5 0 2903 45 20 Tetraclorodifluoroetani 5,5 0 2903 45 25 Eptaclorofluoropropani 5,5 0 2903 45 30 Esaclorodifluoropropani 5,5 0 2903 45 35 Pentacloro- trifluoropropani 5,5 0 2903 45 40 Tetraclorotetra- fluoropropani 5,5 0 2903 45 45 Tricloropenta- fluoropropani 5,5 0 2903 45 50 Dicloroesafluoropropani 5,5 0 2903 45 55 Cloroeptafluoropropani 5,5 0 2903 45 90 altri 5,5 0 2903 46 Bromoclorodifluoro- metano, bromotrifluoro- metano e dibromotetrafluoro- etani 2903 46 10 Bromoclorodifluoro- metano 5,5 0 2903 46 20 Bromotri- fluorometano 5,5 0 2903 46 90 Dibromo- tetrafluoroetani 5,5 0 2903 47 00 altri derivati peralogenati 5,5 0 2903 49 altri alogenati unicamente con fluoro e cloro 2903 49 10 Del metano, etano o propano 5,5 0 2903 49 20 altri 5,5 0 alogenati unicamente con fluoro e bromo: 2903 49 30 Del metano, etano o propano 5,5 0 2903 49 40 altri 5,5 0 2903 49 80 altri 5,5 0 Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici 2903 51 00 1,2,3,4,5,6- Esacloro- cicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI) 5,5 0 2903 52 00 Aldrina (ISO), clordano (ISO) e eptacloro (ISO) 5,5 0 2903 59 altri 2903 59 10 1,2-Dibromo- 4-(1,2-dibromoetil) cicloesano esenzione 0 2903 59 30 Tetrabromo-cicloottani esenzione 0 2903 59 80 altri 5,5 0 Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici 2903 61 00 Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene 5,5 0 2903 62 00 Esaclorobenzene (ISO) e DDT (ISO) [clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis (p-clorofenil)etano] 5,5 0 2903 69 altri 2903 69 10 2,3,4,5,6-Pentabro- moetilbenzene esenzione 0 2903 69 90 altri 5,5 0 2904 Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati 2904 10 00 Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici 5,5 0 2904 20 00 Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi 5,5 0 2904 90 altri 2904 90 20 Derivati solfoalogenati 5,5 0 2904 90 40 Tricloroni- trometano (cloropicrina) 5,5 0 2904 90 85 altri 5,5 0 II. ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI 2905 Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Monoalcoli saturi 2905 11 00 Metanolo (alcole metilico) 5,5 0 2905 12 00 Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico) 5,5 0 2905 13 00 Butan-1-olo (alcole n-butilico) 5,5 0 2905 14 altri butanoli 2905 14 10 2-Metilpropan-2-olo (alcole terz-butilico) 4,6 0 2905 14 90 altri 5,5 0 2905 16 Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri 2905 16 10 2-Etilesan-1-olo 5,5 0 2905 16 20 Ottan-2-olo esenzione 0 2905 16 80 altri 5,5 0 2905 17 00 Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan- 1-olo (alcole stearico) 5,5 0 2905 19 00 altri 5,5 0 Monoalcoli non saturi 2905 22 Alcoli terpenici aciclici 2905 22 10 Geraniolo, citronellolo, linalolo, rodinolo, nerolo 5,5 0 2905 22 90 altri 5,5 0 2905 29 altri 2905 29 10 Alcole allilico 5,5 0 2905 29 90 altri 5,5 0 Dioli 2905 31 00 Glicole etilenico (etandiolo) 5,5 0 2905 32 00 Glicole propilenico (propan-1,2-diolo) 5,5 0 2905 39 altri 2905 39 10 2-Metilpentan- 2,4-diolo (esilenglicole) 5,5 0 2905 39 20 Butan-1,3-diolo esenzione 0 2905 39 25 Butan-1,4-diolo 5,5 0 2905 39 30 2,4,7,9-Tetrametildec- 5-in-4,7-diolo esenzione 0 2905 39 85 altri 5,5 0 altri polialcoli 2905 41 00 2-Etil-2- (idrossimetil) propan-1,3-diolo (trimetilol- propano) 5,5 0 2905 42 00 Pentaeritritolo (pentaeritrite) 5,5 0 2905 43 00 Mannitolo 9,6 + 125,8 ?/100 kg/net 0 2905 44 D-glucitolo (sorbitolo) in soluzione acquosa 2905 44 11 contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo 7,7 + 16,1 ?/100 kg/net 0 2905 44 19 altro 9,6 + 37,8 ?/100 kg/net 0 altro 2905 44 91 contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo 7,7 + 23 ?/100 kg/net 0 2905 44 99 altro 9,6 + 53,7 ?/100 kg/net 0 2905 45 00 Glicerolo (glicerina) 3,8 0 2905 49 altri 2905 49 10 Trioli; tetroli 5,5 0 2905 49 80 altri 5,5 0 Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici 2905 51 00 Etclorvinolo (DCI) esenzione 0 2905 59 altri 2905 59 10 di monoalcoli 5,5 0 di polialcoli 2905 59 91 2,2-Bis(bromometil) propandiolo esenzione 0 2905 59 99 altri 5,5 0 2906 Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici 2906 11 00 Mentolo 5,5 0 2906 12 00 Cicloesanolo, metilciclo- esanoli e dimetil- cicloesanoli 5,5 0 2906 13 Steroli e inositoli 2906 13 10 Steroli 5,5 0 2906 13 90 Inositoli esenzione 0 2906 19 00 altri 5,5 0 aromatici 2906 21 00 Alcole benzilico 5,5 0 2906 29 00 altri 5,5 0 III. FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI 2907 Fenoli; fenoli-alcoli Monofenoli 2907 11 00 Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali 3 0 2907 12 00 Cresoli e loro sali 2,1 0 2907 13 00 Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti 5,5 0 2907 15 Naftoli e loro sali 2907 15 10 1-Naftolo esenzione 0 2907 15 90 altri 5,5 0 2907 19 altri 2907 19 10 Xilenoli e loro sali 2,1 0 2907 19 90 altri 5,5 0 Polifenoli; fenoli-alcoli 2907 21 00 Resorcinolo e suoi sali 5,5 0 2907 22 00 Idrochinone e suoi sali 5,5 0 2907 23 00 4,4'-Isopropili- dendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali 5,5 0 2907 29 00 altri 5,5 0 2908 Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli Derivati unicamente alogenati e loro sali 2908 11 00 Pentaclorofenolo (ISO) 5,5 0 2908 19 00 altri 5,5 0 altri 2908 91 00 Dinoseb (ISO) e suoi sali 5,5 0 2908 99 altri 2908 99 10 Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri 5,5 0 2908 99 90 altri 5,5 0 IV. ETERI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, PEROSSIDI DI CHETONI, EPOSSIDI CON ANELLO TRIATOMICO, ACETALI ED EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI 2909 Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 2909 11 00 Etere dietilico (ossido di dietile) 5,5 0 2909 19 00 altri 5,5 0 2909 20 00 Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 5,5 0 2909 30 Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 2909 30 10 Eteri difenilici (ossido di difenile) esenzione 0 Derivati bromurati 2909 30 31 Ossido di pentabro- modifenile; 1,2,4,5-tetrabromo- 3,6-bis(pentabromo- fenossi)benzene esenzione 0 2909 30 35 1,2-Bis(2,4,6-tri- bromofenossi)etano, destinato alla fabbricazione di acrilonitrile-butadiene- stirene (ABS) esenzione 0 2909 30 38 altri 5,5 0 2909 30 90 altri 5,5 0 NC2007 Designazione delle merci Aliquota di base Cate- go- ria ai fini della sop- pres- sio- ne pro- gres- siva dei dazi Prez- zo d'en- tra- ta Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 2909 41 00 2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole) 5,5 0 2909 43 00 Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole 5,5 0 2909 44 00 altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole 5,5 0 2909 49 altri aciclici 2909 49 11 2-(2-Cloroetossi)etanolo esenzione 0 2909 49 18 altri 5,5 0 2909 49 90 ciclici 5,5 0 2909 50 Eteri-fenoli, eteri-alcoli- fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 2909 50 10 Guaiacolo, guaiacolsolfonati di potassio 5,5 0 2909 50 90 altri 5,5 0 2909 60 00 Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 5,5 0 2910 Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 2910 10 00 Ossirano (ossido di etilene) 5,5 0 2910 20 00 Metilossirano (ossido di propilene) 5,5 0 2910 30 00 1-Cloro-2,3- epossipropano (epicloridrina) 5,5 0 2910 40 00 Dieldrina (ISO, DCI) 5,5 0 2910 90 00 altri 5,5 0 2911 00 00 Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 5 0 V. COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE 2912 Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate 2912 11 00 Metanale (formaldeide) 5,5 0 2912 12 00 Etanale (acetaldeide) 5,5 0 2912 19 altre 2912 19 10 Butanale (butirraldeide, isomero normale) 5,5 0 2912 19 90 altri 5,5 0 Aldeidi cicliche non contenenti altre funzioni ossigenate 2912 21 00 Benzaldeide (aldeide benzoica) 5,5 0 2912 29 00 altre 5,5 0 2912 30 00 Aldeidi-alcoli 5,5 0 Aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate 2912 41 00 Vanillina (aldeide metilprotocatechica) 5,5 0 2912 42 00 Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica) 5,5 0 2912 49 00 altre 5,5 0 2912 50 00 Polimeri ciclici delle aldeidi 5,5 0 2912 60 00 Paraformaldeide 5,5 0 2913 00 00 Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912 5,5 0 VI. COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE 2914 Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate 2914 11 00 Acetone 5,5 0 2914 12 00 Butanone (metiletilchetone) 5,5 0 2914 13 00 4-Metilpentan- 2-one (metiliso- butilchetone) 5,5 0 2914 19 altri 2914 19 10 5-Metilesan-2-one esenzione 0 2914 19 90 altri 5,5 0 Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni ossigenate 2914 21 00 Canfora 5,5 0 2914 22 00 Cicloesanone e metilcicloesanoni 5,5 0 2914 23 00 Iononi e metiliononi 5,5 0 2914 29 00 altri 5,5 0 Chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate 2914 31 00 Fenilacetone (fenilpropano-2-one) 5,5 0 2914 39 00 altri 5,5 0 2914 40 Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi 2914 40 10 4-Idrossi-4- metilpentan-2-one (diacetonalcole) 5,5 0 2914 40 90 altri 3 0 2914 50 00 Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate 5,5 0 Chinoni 2914 61 00 Antrachinone 5,5 0 2914 69 altri 2914 69 10 1,4-Naftochinone esenzione 0 2914 69 90 altri 5,5 0 2914 70 00 Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 5,5 0 VII. ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PEROSSIACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI 2915 Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Acido formico, suoi sali e suoi esteri 2915 11 00 Acido formico 5,5 0 2915 12 00 Sali dell'acido formico 5,5 0 2915 13 00 Esteri dell'acido formico 5,5 0 Acido acetico e suoi sali; anidride acetica 2915 21 00 Acido acetico 5,5 0 2915 24 00 Anidride acetica 5,5 0 2915 29 00 altri 5,5 0 Esteri dell'acido acetico 2915 31 00 Acetato di etile. 5,5 0 2915 32 00 Acetato di vinile 5,5 0 2915 33 00 Acetato di n-butile. 5,5 0 2915 36 00 Acetato di dinoseb (ISO) 5,5 0 2915 39 altri 2915 39 10 Acetato di propile, acetato di isopropile 5,5 0 2915 39 30 Acetato di metile, acetato di pentile (amile), acetato di isopentile (isoamile), acetati di glicerolo 5,5 0 2915 39 50 Acetato di p-tolile, acetati di fenilpropile, acetato di benzile, acetato di rodinile, acetato di santalile ed acetati di feniletan-1,2-diolo 5,5 0 2915 39 80 altri 5,5 0 2915 40 00 Acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali e loro esteri 5,5 0 2915 50 00 Acido propionico, suoi sali e suoi esteri 4,2 0 2915 60 Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri Acidi butanoici, loro sali e loro esteri 2915 60 11 Diisobutirrato di 1-isopropil-2,2- dimetiltrimetilene esenzione 0 2915 60 19 altri 5,5 0 2915 60 90 Acidi pentanoici, loro sali e loro esteri 5,5 0 2915 70 Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri 2915 70 15 Acido palmitico 5,5 0 2915 70 20 Sali e esteri dell'acido palmitico 5,5 0 2915 70 25 Acido stearico 5,5 0 2915 70 30 Sali dell'acido stearico 5,5 0 2915 70 80 Esteri dell'acido stearico 5,5 0 2915 90 altri 2915 90 10 Acido laurico 5,5 0 2915 90 20 Cloroformiati 5,5 0 2915 90 80 altri 5,5 0 2916 Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati: 2916 11 00 Acido acrilico e suoi sali 6,5 0 2916 12 Esteri dell'acido acrilico 2916 12 10 Acrilato di metile 6,5 0 2916 12 20 Acrilato di etile 6,5 0 2916 12 90 altri 6,5 0 2916 13 00 Acido metacrilico e suoi sali 6,5 0 2916 14 Esteri dell'acido metacrilico 2916 14 10 Metacrilato di metile 6,5 0 2916 14 90 altri 6,5 0 2916 15 00 Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri 6,5 0 2916 19 altri 2916 19 10 Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri 5,9 0 2916 19 30 Acido esa-2,4-dienoico (acido sorbico) 6,5 0 2916 19 40 Acido crotonico esenzione 0 2916 19 70 altri 6,5 0 2916 20 00 Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati 6,5 0 Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati 2916 31 00 Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri 6,5 0 2916 32 Perossido di benzoile e cloruro di benzoile 2916 32 10 Benzoyl peroxide 6,5 0 2916 32 90 Cloruro di benzoile 6,5 0 2916 34 00 Acido fenilacetico e suoi sali esenzione 0 2916 35 00 Esteri dell'acido fenilacetico esenzione 0 2916 36 00 Binapacril (ISO) 6,5 0 2916 39 00 altri 6,5 0 2917 Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati 2917 11 00 Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri 6,5 0 2917 12 Acido adipico, suoi sali e suoi esteri 2917 12 10 Acido adipico e suoi sali 6,5 0 2917 12 90 Esteri dell'acido adipico 6,5 0 2917 13 Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri 2917 13 10 Acido sebacico esenzione 0 2917 13 90 altri 6 0
Allegato 2A
2917 14 00 Anidride maleica 6,5 0 2917 19 altri 2917 19 10 Acido malonico, suoi sali e suoi esteri 6,5 0 2917 19 90 altri 6,3 0 2917 20 00 Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati 6 0 Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati 2917 32 00 Ortoftalati di diottile 6,5 0 2917 33 00 Ortoftalati di dinonile o di didecile 6,5 0 2917 34 altri esteri dell'acido ortoftalico 2917 34 10 Ortoftalati di dibutile 6,5 0 2917 34 90 altri 6,5 0 2917 35 00 Anidride ftalica 6,5 0 2917 36 00 Acido tereftalico e suoi sali 6,5 3 2917 37 00 Tereftalato di dimetile 6,5 0 2917 39 altri Derivati bromurati 2917 39 11 Estere o anidride dell'acido tetrabromoftalico esenzione 0 2917 39 19 altri 6,5 0 altri 2917 39 30 Acido benzen-1,2,4- tricarbossilico esenzione 0 2917 39 40 Dicloruro di isoftaloile, contenente, in peso, 0,8 % o meno di dicloruro di tereftaloile esenzione 0 2917 39 50 Acido naftalen-1,4,5,8- tetracarbossilico esenzione 0 2917 39 60 Anidride tetracloroftalica esenzione 0 2917 39 70 3,5-Bis(metossicarbonile) benzensulfonato di sodio esenzione 0 2917 39 80 altri 6,5 0 2918 Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati 2918 11 00 Acido lattico, suoi sali e suoi esteri 6,5 0 2918 12 00 Acido tartarico 6,5 0 2918 13 00 Sali ed esteri dell'acido tartarico 6,5 0 2918 14 00 Acido citrico 6,5 0 2918 15 00 Sali ed esteri dell'acido citrico 6,5 0 2918 16 00 Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri 6,5 0 2918 18 00 Clorobenzilato (ISO) 6,5 0 2918 19 altri 2918 19 30 Acido colico, acido 3-?, 12-?-diidrossi-5-?-colan-24-oico (acido desossicolico), loro sali e loro esteri 6,3 0 2918 19 40 Acido 2,2-bis(idrossi- metil)propionico esenzione 0 2918 19 85 altri 6,5 0 Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati 2918 21 00 Acido salicilico e suoi sali 6,5 0 2918 22 00 Acido O-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri 6,5 0 2918 23 Altri esteri dell'acido salicilico e loro sali 2918 23 10 Salicilati di metile, di fenile (salolo) 6,5 0 2918 23 90 altri 6,5 0 2918 29 altri 2918 29 10 Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici, loro sali e loro esteri 6,5 0 2918 29 30 Acido 4-idrossibenzoico, suoi sali e suoi esteri 6,5 0 2918 29 80 altri 6,5 0 2918 30 00 Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati 6,5 0 altri 2918 91 00 2,4,5-T (ISO) (acido 2,4,5triclorofenossiacetico), suoi sali e suoi esteri 6,5 0 2918 99 altri 2918 99 10 Acido 2,6-dimetossibenzoico esenzione 0 2918 99 20 Dicamba (ISO) esenzione 0 2918 99 30 Fenossiacetato di sodio esenzione 0 2918 99 90 altri 6,5 0 VIII. ESTERI DEGLI ACIDI INORGANICI DEI NON-METALLI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI 2919 Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 2919 10 00 fosfato di tris(2,3-dibromopropile) 6,5 0 2919 90 altri 2919 90 10 Fosfati di tributile, fosfato di trifenile, fosfati di tritolile, fosfati di trixilile, fosfato di tris (2-cloroetile) 6,5 0 2919 90 90 altri 6,5 0 2920 Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Esteri tiofosforici (fosforotioati) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 2920 11 00 Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration) 6,5 0 2920 19 00 altri 6,5 0 2920 90 altri 2920 90 10 Esteri solforici e esteri carbonici; loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 6,5 0 2920 90 20 Fosfonato di dimetile (fosfito di dimetile) 6,5 0 2920 90 30 Fosfito di trimetile (trimetossifosfina) 6,5 0 2920 90 40 Fosfito di trietile 6,5 0 2920 90 50 Fosfonato di dietile (idrogenofosfito di dietile) (fosfito di dietile) 6,5 0 2920 90 85 Altri prodotti 6,5 0 IX. COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE 2921 Composti a funzione ammina Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti 2921 11 Mono-, di- o trimetilammina e loro sali 2921 11 10 Mono-, di- o trimetilammina 6,5 0 2921 11 90 Sali 6,5 0 2921 19 altri 2921 19 10 Trietilammina e suoi sali 6,5 0 2921 19 30 Isopropilammina e suoi sali 6,5 0 2921 19 40 1,1,3,3-Tetrametil- butilammina esenzione 0 2921 19 50 Dietilammina e suoi sali 5,7 0 2921 19 80 altri 6,5 0 Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti 2921 21 00 Etilendiammina e suoi sali 6 0 2921 22 00 Esametilendiammina e suoi sali 6,5 0 2921 29 00 altri 6 0 2921 30 Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti 2921 30 10 Cicloesilammina, cicloesildimetilammina, e loro sali 6,3 0 2921 30 91 Cicloes-1,3-ilendiammina (1,3-diammino- cicloesano) esenzione 0 2921 30 99 altri 6,5 0 Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti 2921 41 00 Anilina e suoi sali 6,5 0 2921 42 Derivati dell'anilina e loro sali 2921 42 10 Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali 6,5 0 2921 42 90 altri 6,5 0 2921 43 00 Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti 6,5 0 2921 44 00 Difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti 6,5 0 2921 45 00 1-Naftilammina (?-naftilammina), 2-naftilammina (? naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti 6,5 0 2921 46 00 Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti esenzione 0 2921 49 altri 2921 49 10 Xilidine e loro derivati; sali di tali prodotti 6,5 0 2921 49 80 altri 6,5 0 Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti 2921 51 o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi; sali di tali prodotti 2921 51 11 m-Fenilenediammina, di purezza, in peso, di 99 % o piu' e contenente: 1 % o meno, in peso, di acqua, - 200 mg/kg o meno di o-fenilendiammina e - 450 mg/kg o meno di p-fenilendiammina esenzione 0 2921 51 19 altri 6,5 0 2921 51 90 altri 6,5 0 2921 59 altri 2921 59 10 m-Fenilenbis(metilammina) esenzione 0 2921 59 20 2,2'-Dicloro- 4,4'-metilendianilina esenzione 0 2921 59 30 4,4'-Bi-o-toluidina esenzione 0 2921 59 40 1,8-Naftilendiammina esenzione 0 2921 59 90 altri 6,5 0 2922 Composti amminici a funzioni ossigenate Ammino-alcoli, diversi da quelli contenenti piu' d'un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti 2922 11 00 Monoetanolammina e suoi sali 6,5 0 2922 12 00 Dietanolammina e suoi sali 6,5 0 2922 13 Trietanolammina e suoi sali 2922 13 10 Trietanolammina 6,5 0 2922 13 90 Sali di trietanolammina 6,5 0 2922 14 00 Destropropoxifene (DCI) e suoi sali esenzione 0 2922 19 altri 2922 19 10 N-Etildietanolammina 6,5 0 2922 19 20 2,2'-Metilimmino- dietanolo (N-metildieta- nolammina) 6,5 0 2922 19 80 altri 6,5 0 Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, diversi da quelli contenenti piu' di un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti 2922 21 00 Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali 6,5 0 2922 29 00 altri 6,5 0 Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti 2922 31 00 Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti esenzione 0 2922 39 00 altri 6,5 0 Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti piu' d'un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti 2922 41 00 Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti 6,3 0 2922 42 00 Acido glutammico e suoi sali 6,5 0 2922 43 00 Acido antranilico e suoi sali 6,5 0 2922 44 00 Tilidina (DCI) e suoi sali esenzione 0 2922 49 altri 2922 49 10 Glicina 6,5 0 2922 49 20 beta-Alanina esenzione 0 2922 49 95 altri 6,5 0 2922 50 00 Ammino-alcoli- fenoli, ammino-acidi- fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate 6,5 0 2923 Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no 2923 10 00 Colina e suoi sali 6,5 0 2923 20 00 Lecitine ed altri fosfoamminolipidi 5,7 0 2923 90 00 altri 6,5 0 2924 Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti 2924 11 00 Meprobamato (DCI) esenzione 0 2924 12 00 Fluoroacetamide (ISO), monocrotofos (ISO) e fosfamidone (ISO) 6,5 0 2924 19 00 altri 6,5 0 Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti 2924 21 Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti 2924 21 10 Isoproturon (ISO) 6,5 0 2924 21 90 altri 6,5 0 2924 23 00 Acido 2-acetammido- benzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali 6,5 0 2924 24 00 Etinamato (DCI) esenzione 0 2924 29 altri 2924 29 10 Lidocaina (DCI) esenzione 0 2924 29 30 Paracetamolo (DCI) 6,5 0 2924 29 95 altri 6,5 0 2925 Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti 2925 11 00 Saccarina e suoi sali 6,5 0 2925 12 00 Glutetimide (DCI) esenzione 0 2925 19 altri 2925 19 10 3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo- N,N'-etilendiftalimmide esenzione 0 2925 19 30 N,N'-Etilenbis(4,5- dibromoesaidro- 3,6-metanoftalimmide) esenzione 0 2925 19 95 altri 6,5 0 Immine e loro derivati; sali di tali prodotti 2925 21 00 Clordimeforme (ISO) 6,5 0 2925 29 00 altri 6,5 0 2926 Composti a funzione nitrile 2926 10 00 Acrilonitrile 6,5 0 2926 20 00 1-Cianoguanidina (diciandiammide) 6,5 0 2926 30 00 Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI) intermediario (4-ciano-2- dimetilammina- 4,4-difenilbutano) 6,5 0 2926 90 altri 2926 90 20 Isoftalonitrile 6 0 2926 90 95 altri 6,5 0 2927 00 00 Composti a funzione diazo, azo o azossi 6,5 0 2928 00 Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina 2928 00 10 N,N-Bis(2- metossietil)idrossilammina esenzione 0 2928 00 90 altri 6,5 0 2929 Composti ad altre funzioni azotate 2929 10 Isocianati 2929 10 10 Diisocianati di metilfenilene (diisocianati di toluene) 6,5 0 2929 10 90 altri 6,5 0 2929 90 00 altri 6,5 0 X. COMPOSTI ORGANO-INORGANICI; COMPOSTI ETEROCICLICI; ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI 2930 Tiocomposti organici 2930 20 00 Tiocarbammati e ditiocarbammati 6,5 0 2930 30 00 Mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame 6,5 0 2930 40 Metionina 2930 40 10 Metionina (DCI) esenzione 0 2930 40 90 altri 6,5 0 2930 50 00 Captafol (ISO) e metamidofos (ISO) 6,5 0 2930 90 altri 2930 90 13 Cisteina e cistina 6,5 0 2930 90 16 Derivati di cisteina o cistina 6,5 0 2930 90 20 Tiodiglicolo (DCI) (2,2'-tiodietanolo) 6,5 0 2930 90 30 Acido DL-2-idrossi- 4-(metiltio)butirrico esenzione 0 2930 90 40 Bis[3-(3,5-di-ter-butil- 4-idrossifenil) propionato] di 2,2'-tiodietile esenzione 0 2930 90 50 Miscela di isomeri costituita di 4-metil-2,6-bis(metiltio)- m-fenilendiammina e 2-metil-4,6, bis(metiltio)- m-fenilendiammina esenzione 0 2930 90 85 altri 6,5 0 2931 00 Altri composti organo-inorganici 2931 00 10 Metilfosfonato di dimetile 6,5 0 2931 00 20 Difluoruro di metilfosfonoile (difluoruro metilfosfonico) 6,5 0 2931 00 30 Dicloruro di metilfosfonoile (dicloruro metilfosfonico) 6,5 0 2931 00 95 altri 6,5 0 2932 Composti eterociclici con uno o piu' eteroatomi di solo ossigeno Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato 2932 11 00 Tetraidrofurano 6,5 0 2932 12 00 2-Furaldeide (furfurale) 6,5 0 2932 13 00 Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico 6,5 0 2932 19 00 altri 6,5 0 Lattoni 2932 21 00 Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine 6,5 0 2932 29 altri lattoni 2932 29 10 Fenolftaleina esenzione 0 2932 29 20 Acido-1-idrossi- 4-[1-(4-idrossi- 3-metossicarbonile- 1-naftil)-3-osso- 1H,3H-benzo[de]isocromen- 1-ile]-6-ottadecilossi- 2-naftoico esenzione 0 2932 29 30 3'-Cloro-6'- cicloesilammino- spiro[isobenzofuran- 1(3H)9'-xanten]-3-one esenzione 0 2932 29 40 6'-(N-Etil -p-toluidino)- 2'-metilspiro- [isobenzofuran-1(3H), 9'-xanthen]-3-one esenzione 0 2932 29 50 6-Docosilossi-1- idrossi-4-[1-(4-idrossi- 3-metil-1-fenantril)- 3-osso-1H, 3H-nafto[1,8-cd]piran- 1-ile]naftaleno- 2-carbossilato di metile esenzione 0 2932 29 60 gamma-Butirrolactone 6,5 0 2932 29 85 altri 6,5 0 altri 2932 91 00 Isosafrolo 6,5 0 2932 92 00 1-(1,3-Benzondiossolo- 5-yl)propan-2-one 6,5 0 2932 93 00 Piperonale 6,5 0 2932 94 00 Safrolo 6,5 0 2932 95 00 Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri) 6,5 0 2932 99 altri 2932 99 50 Epossidi con anello tetraatomico 6,5 0 2932 99 70 altri acetali ciclici ed emiacetali interni anche contenenti altre funzioni ossigenate e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi 6,5 0 2932 99 85 altri 6,5 0 2933 Composti eterociclici con uno o piu' eteroatomi di solo azoto Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato 2933 11 Fenazone (antipirina) e suoi derivati 2933 11 10 Propifenazone (DCI) esenzione 0 2933 11 90 altri 6,5 0 2933 19 altri 2933 19 10 Fenilbutazone (DCI) esenzione 0 2933 19 90 altri 6,5 0 Composti la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato 2933 21 00 Idantoina e suoi derivati 6,5 0 2933 29 altri 2933 29 10 Cloridrato di nafazolina (DCIM) e nitrato di nafazolina (DCIM); fentolamina (DCI); cloridrato di tolazolina (DCIM) esenzione 0 2933 29 90 altri 6,5 0 Composti la cui struttura contiene un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato 2933 31 00 Piridina e suoi sali 5,3 0 2933 32 00 Piperidina e suoi sali 6,5 0 2933 33 00 Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), chetobemidone (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI) intermedio A, fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) e trimeperidina (DCI); sali di tali prodotti 6,5 0 2933 39 altri 2933 39 10 Iproniazide (DCI); cloridrato di cetobemidone (DCIM); bromuro di piridostigmina (DCI) esenzione 0 2933 39 20 2,3,5,6-Tetracloropiridina esenzione 0 2933 39 25 Acido 3,6-dicloropiridin- 2-carbossilico esenzione 0 2933 39 35 3,6-Dicloropiridin- 2-carbossilato di 2-idrossietilammonio esenzione 0 2933 39 40 3,5,6-Tricloro-2- piridilossiacetato di 2-butossietile esenzione 0 2933 39 45 3,5-Dicloro-2,4,6- trifluoropiridina esenzione 0 2933 39 50 Estere metilico di flurossipir (ISO) 4 0 2933 39 55 4-Metilpiridina esenzione 0 2933 39 99 altri 6,5 0 Composti la cui struttura presenta un ciclo chinolinico o isochinolinico (idrogenato o non) senza altre condensazioni 2933 41 00 Levorfanolo (DCI) e suoi sali esenzione 0 2933 49 altri 2933 49 10 Derivati alogenati della chinolina; derivati degli acidi chinolincarbossilici 5,5 0 2933 49 30 Dextrometorfano (DCI) e suoi sali esenzione 0 2933 49 90 altri 6,5 0 Composti la cui struttura presenta un ciclo pirimidinico (idrogenato o non) o piperazinico 2933 52 00 Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali 6,5 0 2933 53 Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, ciclobarbital (DCI), metilfenobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), fenobarbital(DCI), secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) e vinilbarbital (DCI); sali di tali prodotti 2933 53 10 Fenobarbital (DCI), barbital (DCI), e loro sali esenzione 0 2933 53 90 altri 6,5 0 2933 54 00 altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti 6,5 0 2933 55 00 Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali prodotti esenzione 0 2933 59 altri 2933 59 10 Diazinon (ISO) esenzione 0 2933 59 20 1,4-Diazabici- clo[2.2.2]ottano (trietilen- diammina) esenzione 0 2933 59 95 altri 6,5 0 Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati 2933 61 00 Melamina 6,5 0 2933 69 altri 2933 69 10 Atrazina (ISO); propazina (ISO); simazina (ISO); esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (esogeno, trimetilentrinitrammina) 5,5 0 2933 69 20 Metenamina (DCI) (esametilentetrammina) esenzione 0 2933 69 30 2,6-Di-terz-butil- 4-[4,6-bis(ottiltio)- 1,3,5-triazin-2- ilammino]fenolo esenzione 0 2933 69 80 altri 6,5 0 Lattami 2933 71 00 6-Esanolattame (epsilon-caprolattame) 6,5 0 2933 72 00 Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI) esenzione 0 2933 79 00 altri lattami 6,5 0 altri 2933 91 Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazepam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti 2933 91 10 Clordiazepossido (DCI) esenzione 0 2933 91 90 altri 6,5 0 2933 99 altri 2933 99 10 Benzimidazol-2-tiolo (mercaptobenzodiazolo) 6,5 0 2933 99 20 Indolo, 3-metilindolo (scatolo), 6-allil-6,7-diidro- 5H-dibenzo[c, e]azepina (azapetina), fenindamina (DCI) e loro sali; cloridrato di imipramina (DCIM) 5,5 0 2933 99 30 Monoazepine 6,5 0 2933 99 40 Diazepine 6,5 0 2933 99 50 2,4-Di-terz-butil-6- (5-clorobenzotriazol- 2-il)fenolo esenzione 0 2933 99 90 altri 6,5 0 2934 Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici 2934 10 00 Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non), non condensato 6,5 0 2934 20 Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni 2934 20 20 Disolfuro di di(benzotiazol-2-ile); benzotiazol-2-tiolo (mercaptobenzotiazolo) e suoi sali 6,5 0 2934 20 80 altri 6,5 0 2934 30 Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni 2934 30 10 Tietilperazina (DCI); tioridazina (DCI) e suoi sali esenzione 0 2934 30 90 altri 6,5 0 altri 2934 91 00 Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti esenzione 0 2934 99 altri 2934 99 10 Clorprotixene (DCI); tenalidina (DCI), suoi tartrati e suoi maleati esenzione 0 2934 99 20 Furazolidone (DCI) esenzione 0 2934 99 30 Acido 7-amminocefalosporanico esenzione 0 2934 99 40 Sali ed esteri dell'acido (6R, 7R)-3-acetossimetil- 7-[(R)-2-formilossi-2- fenilacetoammide]- 8-osso-5-tia-1-azabiciclo [4.2.0]otto-2-ene- 2-carbossilico esenzione 0 2934 99 50 Bromuro di 1-[2-(1,3- diosann-2-il)etil]-2- metilpiridinio esenzione 0 2934 99 90 altri 6,5 0 2935 00 Solfonammidi 2935 00 10 3-{}{1-[7-(Esadecilsolfonilammino)- 1H-indol-3-il]-3-osso-1H,3H- nafto[1,8-cd]piran-1-ile}}- N,N-dimetil-1H-indol- 7-solfonammide esenzione 0 2935 00 20 Metosulam (ISO) esenzione 0 2935 00 90 altri 6,5 0 XI. PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI 2936 Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione Vitamine e loro derivati, non miscelati 2936 21 00 Vitamine A e loro derivati esenzione 0 2936 22 00 Vitamina B1 e suoi derivati esenzione 0 2936 23 00 Vitamina B2 e suoi derivati esenzione 0 2936 24 00 Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B3 o vitamina B5) e suoi derivati esenzione 0 2936 25 00 Vitamina B6 e suoi derivati esenzione 0 2936 26 00 Vitamina B12 e suoi derivati esenzione 0 2936 27 00 Vitamina C e suoi derivati esenzione 0 2936 28 00 Vitamina E e suoi derivati esenzione 0 2936 29 altre vitamine e loro derivati 2936 29 10 Vitamina B9 e suoi derivati esenzione 0 2936 29 30 Vitamina H e suoi derivati esenzione 0 2936 29 90 altre esenzione 0 2936 90 altre, compresi i concentrati naturali Concentrati naturali di vitamine 2936 90 11 Concentrati naturali di vitamine A+D esenzione 0 2936 90 19 altri esenzione 0 2936 90 80 altre esenzione 0 2937 Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni Ormoni polipeptidici, ormoni proteici e ormoni glicoproteici, loro derivati e analoghi strutturali 2937 11 00 Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali esenzione 0 2937 12 00 Insulina e suoi sali esenzione 0 2937 19 00 altri esenzione 0 Ormoni steroidi, loro derivati e analoghi strutturali 2937 21 00 Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone) esenzione 0 2937 22 00 Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidei esenzione 0 2937 23 00 Estrogeni e progestogeni esenzione 0 2937 29 00 altri esenzione 0 Ormoni della catecolamina, loro derivati e analoghi strutturali 2937 31 00 Epinefrina esenzione 0 2937 39 00 altri esenzione 0 2937 40 00 Derivati degli ammino-acidi esenzione 0 2937 50 00 Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali esenzione 0 2937 90 00 altri esenzione 0 XII. ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI 2938 Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati 2938 10 00 Rutoside (rutina) e suoi derivati 6,5 0 2938 90 altri 2938 90 10 Eterosidi delle digitali 6 0 2938 90 30 Glicirrizina e glicirrizati 5,7 0 2938 90 90 altri 6,5 0 2939 Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti 2939 11 00 Concentrati di paglia di papavero; buprenorfina (DCI), codeina, diidrocodeina (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), eroina, idrocodone (DCI), idromorfone (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodone (DCI), oximorfone (DCI), folcodina (DCI), tebacone (DCI) e tebaina; sali di tali prodotti esenzione 0 2939 19 00 altri esenzione 0 2939 20 00 Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti esenzione 0 2939 30 00 Caffeina e suoi sali esenzione 0 Efedrine e loro sali 2939 41 00 Efedrina e suoi sali esenzione 0 2939 42 00 Pseudoefedrina (DCI) e suoi sali esenzione 0 2939 43 00 Catina (DCI) e suoi sali esenzione 0 2939 49 00 altri esenzione 0 Teofillina e amminofillina (teofillina-etilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti 2939 51 00 Fenetillina (DCI) e suoi sali esenzione 0 2939 59 00 altri esenzione 0 Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di tali prodotti 2939 61 00 Ergometrina (DCI) e suoi sali esenzione 0 2939 62 00 Ergotamina (DCI) e suoi sali esenzione 0 2939 63 00 Acido lisergico e suoi sali esenzione 0 2939 69 00 altri esenzione 0 altri 2939 91 Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina (DCI); sali, esteri di tali prodotti Cocaina e suoi sali 2939 91 11 Cocaina greggia esenzione 0 2939 91 19 altre esenzione 0 2939 91 90 altre esenzione 0 2939 99 00 altri esenzione 0 XIII. ALTRI COMPOSTI ORGANICI 2940 00 00 Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939 6,5 0 2941 Antibiotici 2941 10 Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti 2941 10 10 Amossicillina (DCI) e suoi sali esenzione 0 2941 10 20 Ampicillina (DCI), metampicillina (DCI), pivampicillina (DCI), e loro sali esenzione 0 2941 10 90 altri esenzione 0 2941 20 Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti 2941 20 30 Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati 5,3 0 2941 20 80 altre esenzione 0 2941 30 00 Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti esenzione 0 2941 40 00 Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti esenzione 0 2941 50 00 Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti esenzione 0 2941 90 00 altri esenzione 0 2942 00 00 Altri composti organici 6,5 0 30 CAPITOLO 30 - PRODOTTI FARMACEUTICI 3001 Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate ne' comprese altrove 3001 20 Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni 3001 20 10 di origine umana esenzione 0 3001 20 90 altri esenzione 0 3001 90 altri 3001 90 20 di origine umana esenzione 0 altri 3001 90 91 Eparina e suoi sali esenzione 0 3001 90 98 altri esenzione 0 3002 Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili 3002 10 Sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici 3002 10 10 Sieri specifici esenzione 0 altri 3002 10 91 Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline esenzione 0 altri 3002 10 95 di origine umana esenzione 0 3002 10 99 altri esenzione 0 3002 20 00 Vaccini per la medicina umana esenzione 0 3002 30 00 Vaccini per la medicina veterinaria esenzione 0 3002 90 altri 3002 90 10 Sangue umano esenzione 0 3002 90 30 Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici esenzione 0 3002 90 50 Colture di microrganismi esenzione 0 3002 90 90 altri esenzione 0 3003 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, ne' condizionati per la vendita al minuto 3003 10 00 contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati esenzione 0 3003 20 00 contenenti altri antibiotici esenzione 0 contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici 3003 31 00 contenenti insulina esenzione 0 3003 39 00 altri esenzione 0 3003 40 00 contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, ne' antibiotici esenzione 0 3003 90 altri 3003 90 10 contenenti iodio o suoi composti esenzione 0 3003 90 90 altri esenzione 0 3004 Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto 3004 10 contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati 3004 10 10 contenenti, come prodotti attivi, unicamente penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico esenzione 0 3004 10 90 altri esenzione 0 3004 20 contenenti altri antibiotici 3004 20 10 condizionati per la vendita al minuto esenzione 0 3004 20 90 altri esenzione 0 contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici 3004 31 contenenti insulina 3004 31 10 condizionati per la vendita al minuto esenzione 0 3004 31 90 altri esenzione 0 3004 32 contenenti ormoni corticosteroidei, loro derivati o analoghi strutturali 3004 32 10 condizionati per la vendita al minuto esenzione 0 3004 32 90 altri esenzione 0 3004 39 altri 3004 39 10 condizionati per la vendita al minuto esenzione 0 3004 39 90 altri esenzione 0 3004 40 contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, ne' altri prodotti della voce 2937, ne' antibiotici 3004 40 10 condizionate per la vendita al minuto esenzione 0 3004 40 90 altri esenzione 0 3004 50 altri medicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936 3004 50 10 condizionati per la vendita al minuto esenzione 0 3004 50 90 altri esenzione 0 3004 90 altri condizionati per la vendita al minuto 3004 90 11 contenenti iodio o suoi composti esenzione 0 3004 90 19 altri esenzione 0 altri 3004 90 91 contenenti iodio o suoi composti esenzione 0 3004 90 99 altri esenzione 0 3005 Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari 3005 10 00 Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo esenzione 0 3005 90 altri 3005 90 10 Ovatte e prodotti di ovatta esenzione 0 altri di materie tessili 3005 90 31 Garze e prodotti di garza esenzione 0 altri 3005 90 51 di "stoffe non tessute" esenzione 0 3005 90 55 altri esenzione 0 3005 90 99 altri esenzione 0 3006 Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo 3006 10 Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria) e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria; barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili 3006 10 10 Catgut sterili esenzione 0 3006 10 30 Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili 6,5 0 3006 10 90 altri esenzione 0 3006 20 00 Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni esenzione 0 3006 30 00 Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente esenzione 0 3006 40 00 Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea esenzione 0 3006 50 00 Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso esenzione 0 3006 60 Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi a base di ormoni o di altri prodotti della voce 2937 3006 60 11 condizionate per la vendita al minuto esenzione 0 3006 60 19 altre esenzione 0 3006 60 90 a base di spermicidi esenzione 0 3006 70 00 Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici 6,5 0 altri 3006 91 00 dispositivi per stomia 6,5 0 3006 92 00 Rifiuti farmaceutici esenzione 0 31 CAPITOLO 31 - CONCIMI 3101 00 00 Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale esenzione 0 3102 Concimi minerali o chimici azotati 3102 10 Urea, anche in soluzione acquosa 3102 10 10 Urea con tenore di azoto superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco 6,5 0 3102 10 90 altra 6,5 0 Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio 3102 21 00 Solfato di ammonio 6,5 0 3102 29 00 altri 6,5 0 3102 30 Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa 3102 30 10 in soluzione acquosa 6,5 0 3102 30 90 altro 6,5 0 3102 40 Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante 3102 40 10 con tenore di azoto inferiore o uguale a 28 %, in peso 6,5 0 3102 40 90 con tenore di azoto superiore a 28 %, in peso 6,5 0 3102 50 Nitrato di sodio 3102 50 10 Nitrato di sodio naturale esenzione 0 3102 50 90 altro 6,5 0 3102 60 00 Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio 6,5 0 3102 80 00 Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali 6,5 0 3102 90 00 altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti 6,5 0 3103 Concimi minerali o chimici fosfatici 3103 10 Perfosfati 3103 10 10 con tenore di pentaossido di difosforo superiore a 35 %, in peso 4,8 0 3103 10 90 altri 4,8 0 3103 90 00 altri esenzione 0 3104 Concimi minerali o chimici potassici 3104 20 Cloruro di potassio 3104 20 10 con un tenore di potassio calcolato come K²O inferiore o uguale a 40 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco esenzione 0 3104 20 50 con tenore in potassio calcolato come K²O superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco esenzione 0 3104 20 90 con tenore in potassio calcolato come K²O superiore a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco esenzione 0 3104 30 00 Solfato di potassio esenzione 0 3104 90 00 altri esenzione 0 3105 Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg 3105 10 00 Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg 6,5 0 3105 20 Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio 3105 20 10 con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco 6,5 0 3105 20 90 altri 6,5 0 3105 30 00 Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) 6,5 0 3105 40 00 Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonico (fosfato diammonico) 6,5 0 altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo 3105 51 00 contenenti nitrati e fosfati 6,5 0 3105 59 00 altri 6,5 0 3105 60 Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio 3105 60 10 Perfosfati potassici 3,2 0 3105 60 90 altri 3,2 0 3105 90 altri 3105 90 10 Nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di potassio puo' raggiungere 44 %), con tenore globale di azoto non superiore a 16,30 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco esenzione 0 altri 3105 90 91 con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco 6,5 0 3105 90 99 altri 3,2 0 32 CAPITOLO 32 - ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI 3201 Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati 3201 10 00 Estratto di quebracho esenzione 0 3201 20 00 Estratto di mimosa 6,5 0 3201 90 altri 3201 90 20 Estratti di sommacco, di vallonee, di quercia o di castagno 5,8 0 3201 90 90 altri 5,3 0 3202 Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia 3202 10 00 Prodotti per concia organici sintetici 5,3 0 3202 90 00 altri 5,3 0 3203 00 Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo 3203 00 10 Sostanze coloranti di origine vegetale e preparazioni a base di tali sostanze esenzione 0 3203 00 90 Sostanze coloranti di origine animale e preparazioni a base di tali sostanze 2,5 0 3204 Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" o come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo 3204 11 00 Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti 6,5 0 3204 12 00 Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti 6,5 0 3204 13 00 Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti 6,5 0 3204 14 00 Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti 6,5 0 3204 15 00 Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti 6,5 0 3204 16 00 Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti 6,5 0 3204 17 00 Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti 6,5 0 3204 19 00 altri, comprese le miscele di sostanze coloranti contenute in almeno due delle sottovoci da 3204 11 a 3204 19 6,5 0 3204 20 00 Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" 6 0 3204 90 00 altri 6,5 0 3205 00 00 Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo 6,5 0 3206 Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio 3206 11 00 contenenti, in peso, 80 % o piu' di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca 6 0 3206 19 00 altri 6,5 0 3206 20 00 Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo 6,5 0 altre sostanze coloranti e altre preparazioni: 3206 41 00 Oltremare e sue preparazioni 6,5 0 3206 42 00 Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco 6,5 0 3206 49 altre 3206 49 10 Magnetite esenzione 0 3206 49 30 Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio 6,5 0 3206 49 80 altre 6,5 0 3206 50 00 Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti" 5,3 0 3207 Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi 3207 10 00 Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili 6,5 0 3207 20 Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili 3207 20 10 Ingobbi 5,3 0 3207 20 90 altri 6,3 0 3207 30 00 Lustri liquidi e preparazioni simili 5,3 0 3207 40 Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi 3207 40 10 Vetro detto "smalto" 3,7 0 3207 40 20 Vetro, sotto forma di fiocchi di lunghezza di 0,1 mm o piu' ed uguale o inferiore a 3,5 mm e di spessore di 2 micrometri o piu' ed uguale o inferiore a 5 micrometri esenzione 0 3207 40 30 Vetro, in polvere o in granuli, contenente, in peso, 99 % o piu' di diossido di silicio esenzione 0 3207 40 80 altri 3,7 0 3208 Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo 3208 10 a base di poliesteri 3208 10 10 Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo 6,5 0 3208 10 90 altre 6,5 0 3208 20 a base di polimeri acrilici o vinilici 3208 20 10 Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo 6,5 0 3208 20 90 altre 6,5 0 3208 90 altre Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo 3208 90 11 Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terz- butilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o piu' di polimero esenzione 0
Allegato 2A
3208 90 13 Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o piu' di polimero esenzione 0 3208 90 19 altri 6,5 0 altre 3208 90 91 a base di polimeri sintetici 6,5 0 3208 90 99 a base di polimeri naturali modificati 6,5 0 3209 Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso 3209 10 00 a base di polimeri acrilici o vinilici 6,5 0 3209 90 00 altre 6,5 0 3210 00 Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio 3210 00 10 Pitture e vernici all'olio 6,5 0 3210 00 90 altri 6,5 0 3211 00 00 Siccativi preparati 6,5 0 3212 Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto 3212 10 Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) 3212 10 10 a base di metalli comuni 6,5 0 3212 10 90 altri 6,5 0 3212 90 altri Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture 3212 90 31 a base di polvere di alluminio 6,5 0 3212 90 38 altri 6,5 0 3212 90 90 Tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto 6,5 0 3213 Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili 3213 10 00 Colori in assortimenti 6,5 0 3213 90 00 altri 6,5 0 3214 Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura 3214 10 Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura 3214 10 10 Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici 5 0 3214 10 90 Stucchi utilizzati nella pittura 5 0 3214 90 00 altri 5 0 3215 Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide Inchiostri da stampa 3215 11 00 neri 6,5 0 3215 19 00 altri 6,5 0 3215 90 altri 3215 90 10 Inchiostri per scrivere o da disegno 6,5 0 3215 90 80 altri 6,5 0 33 CAPITOLO 33 - OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOELETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE 3301 Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali Oli essenziali di agrumi 3301 12 di arancio: 3301 12 10 non deterpenati 7 0 3301 12 90 deterpenati 4,4 0 3301 13 di limone 3301 13 10 non deterpenati 7 0 3301 13 90 deterpenati 4,4 0 3301 19 altri 3301 19 20 non deterpenati 7 0 3301 19 80 deterpenati 4,4 0 Oli essenziali diversi da quelli di agrumi 3301 24 di menta piperita (Mentha piperita) 3301 24 10 non deterpenati esenzione 0 3301 24 90 deterpenati 2,9 0 3301 25 di altra menta 3301 25 10 non deterpenati esenzione 0 3301 25 90 deterpenati 2,9 0 3301 29 altri di garofano, di niauli, di ylang-ylang 3301 29 11 non deterpenati esenzione 0 3301 29 31 deterpenati 2,3 0 altri 3301 29 41 non deterpenati esenzione 0 deterpenati 3301 29 71 di geranio; di gelsomino; di vetiver 2,3 0 3301 29 79 di lavanda o di lavandina 2,9 0 3301 29 91 altri 2,3 0 3301 30 00 Resinoidi 2 0 3301 90 altri 3301 90 10 Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali 2,3 0 Oleoresine d'estrazione 3301 90 21 di liquirizia e di luppolo 3,2 0 3301 90 30 altre esenzione 0 3301 90 90 altri 3 0 3302 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o piu' di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande 3302 10 dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda 3302 10 10 con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol 17,3 MIN 1 ?/% vol/hl 0 altre 3302 10 21 non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ne' saccarosio, ne' isoglucosio, ne' glucosio, ne' amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola 12,8 0 3302 10 29 altre 9 + EA 0 3302 10 40 altri esenzione 0 3302 10 90 dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari esenzione 0 3302 90 altri 3302 90 10 Soluzioni alcoliche esenzione 0 3302 90 90 altri esenzione 0 3303 00 Profumi ed acque da toletta 3303 00 10 Profumi esenzione 0 3303 00 90 Acque da toletta esenzione 0 3304 Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure 3304 10 00 Prodotti per il trucco delle labbra esenzione 0 3304 20 00 Prodotti per il trucco degli occhi esenzione 0 3304 30 00 Preparazioni per manicure o pedicure esenzione 0 altri 3304 91 00 Ciprie, comprese le polveri compatte esenzione 0 3304 99 00 altri esenzione 0 3305 Preparazioni per capelli 3305 10 00 Shampooings esenzione 0 3305 20 00 Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti esenzione 0 3305 30 00 Lacche per capelli esenzione 0 3305 90 altre 3305 90 10 Lozioni per i capelli esenzione 0 3305 90 90 altre esenzione 0 3306 Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto 3306 10 00 Dentifrici esenzione 0 3306 20 00 Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentai) 4 0 3306 90 00 altre esenzione 0 3307 Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati ne' compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprieta' disinfettanti 3307 10 00 Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba 6,5 0 3307 20 00 Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore 6,5 0 3307 30 00 Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno 6,5 0 Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose 3307 41 00 Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione 6,5 0 3307 49 00 altre 6,5 0 3307 90 00 altri 6,5 0 34 CAPITOLO - 34 SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI; "CERE PER L'ODONTOIATRIA" E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO 3401 Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti 3401 11 00 da toletta (compresi quelli ad uso medicinale) esenzione 0 3401 19 00 altri esenzione 0 3401 20 Saponi presentati in altre forme 3401 20 10 Fiocchi, scaglie, granuli o polveri esenzione 0 3401 20 90 altri esenzione 0 3401 30 00 Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone 4 0 3402 Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401 Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto 3402 11 anionici 3402 11 10 Soluzione acquosa contenente, in peso, 30 % o piu' e non piu' di 50 % di alchil[ossidi(benzensolfonato)] di disodio esenzione 0 3402 11 90 altri 4 0 3402 12 00 cationici 4 0 3402 13 00 non ionici 4 0 3402 19 00 altri 4 0 3402 20 Preparazioni condizionate per la vendita al minuto 3402 20 20 Preparazioni tensioattive 4 0 3402 20 90 Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire 4 0 3402 90 altri 3402 90 10 Preparazioni tensioattive 4 0 3402 90 90 Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire 4 0 3403 Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o piu', in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi 3403 11 00 Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie 4,6 0 3403 19 altre 3403 19 10 contenenti il 70 % o piu', di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base 6,5 0 altre 3403 19 91 Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli 4,6 0 3403 19 99 altre 4,6 0 altre 3403 91 00 Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie 4,6 0 3403 99 altre 3403 99 10 Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli 4,6 0 3403 99 90 altre 4,6 0 3404 Cere artificiali e cere preparate 3404 20 00 di poli(ossietilene) (polietilenglicole) esenzione 0 3404 90 altre 3404 90 10 Cere preparate, compresa la ceralacca esenzione 0 3404 90 80 altre esenzione 0 3405 Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404 3405 10 00 Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio esenzione 0 3405 20 00 Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno esenzione 0 3405 30 00 Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli esenzione 0 3405 40 00 Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare esenzione 0 3405 90 altri 3405 90 10 Lucidi per metalli esenzione 0 3405 90 90 altri esenzione 0 3406 00 Candele, ceri ed articoli simili Candele e ceri 3406 00 11 lisci, non profumati esenzione 0 3406 00 19 altri esenzione 0 3406 00 90 altri esenzione 0 3407 00 00 Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette "cere per l'odontoiatria" presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso esenzione 0 35 CAPITOLO 35 - SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI 3501 Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina 3501 10 Caseine 3501 10 10 destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali esenzione 0 3501 10 50 destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio 3,2 0 3501 10 90 altre 9 0 3501 90 altri 3501 90 10 Colle di caseina 8,3 0 3501 90 90 altri 6,4 0 3502 Albumine (compresi i concentrati di due o piu' proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, piu' di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine Ovoalbumina 3502 11 essiccata 3502 11 10 inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana esenzione 0 3502 11 90 altra 123,5 ?/100 kg/net 0 3502 19 altra 3502 19 10 inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana esenzione 0 3502 19 90 altra 16,7 ?/100 kg/net 0 3502 20 Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o piu' proteine di siero di latte 3502 20 10 inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana esenzione 0 altra 3502 20 91 essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) 123,5 ?/100 kg/net 0 3502 20 99 altra 16,7 ?/100 kg/net 0 3502 90 altri Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina 3502 90 20 inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana esenzione 0 3502 90 70 altre 6,4 0 3502 90 90 Albuminati ed altri derivati delle albumine 7,7 0 3503 00 Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501 3503 00 10 Gelatine e loro derivati 7,7 0 3503 00 80 altre 7,7 0 3504 00 00 Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati ne' compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo 3,4 0 3505 Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati 3505 10 Destrina ed altri amidi e fecole modificati 3505 10 10 Destrina 9 + 17,7 ?/100 kg/net 5 altri amidi e fecole modificati 3505 10 50 Amidi e fecole esterificati o eterificati 7,7 5 3505 10 90 altri 9 + 17,7 ?/100 kg/net 5 3505 20 Colle 3505 20 10 con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 % 8,3 + 4,5 ?/100 kg/net MAX 11,5 5 3505 20 30 con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 % 8,3 + 8,9 ?/100 kg/net MAX 11,5 5 3505 20 50 con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % 8,3 + 14,2 ?/100 kg/net MAX 11,5 5 3505 20 90 con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 % 8,3 + 17,7 ?/100 kg/net MAX 11,5 5 3506 Colle ed altri adesivi preparati, non nominati ne' compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg 3506 10 00 Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg 6,5 0 altri 3506 91 00 Adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma 6,5 0 3506 99 00 altri 6,5 0 3507 Enzimi; enzimi preparati non nominati ne' compresi altrove 3507 10 00 Presame e suoi concentrati 6,3 0 3507 90 altri 3507 90 10 Lipoproteina lipasi esenzione 0 3507 90 20 Proteasi alcalina da aspergillus esenzione 0 3507 90 90 altri 6,3 0 36 CAPITOLO 36 - POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI 3601 00 00 Polveri propellenti 5,7 0 3602 00 00 Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti 6,5 0 3603 00 Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici 3603 00 10 Micce di sicurezza; cordoni detonanti 6 0 3603 00 90 altri 6,5 0 3604 Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici 3604 10 00 Articoli per fuochi d'artificio 6,5 0 3604 90 00 altri 6,5 0 3605 00 00 Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604 6,5 0 3606 Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo 3606 10 00 Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacita' non superiore a 300 cm³ 6,5 0 3606 90 altri 3606 90 10 Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma 6 0 3606 90 90 altri 6,5 0 37 CAPITOLO 37 - PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA 3701 Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori 3701 10 per raggi X 3701 10 10 per uso medico, odontoiatrico o veterinario 6,5 0 3701 10 90 altre 6,5 0 3701 20 00 Pellicole a sviluppo e stampa istantanei 6,5 0 3701 30 00 altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato e' superiore a 255 mm 6,5 0 altre 3701 91 00 per la fotografia a colori (policromia) 6,5 0 3701 99 00 altre 6,5 0 3702 Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate 3702 10 00 per raggi X 6,5 0 altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm 3702 31 per la fotografia a colori (policromia) 3702 31 20 di lunghezza inferiore o uguale a 30 m 6,5 0 di lunghezza superiore a 30 m 3702 31 91 Pellicole negative a colori: di larghezza di 75 mm o piu' ed uguale o inferiore a 105 mm, e - di lunghezza di 100 m o piu', destinate alla fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo esenzione 0 3702 31 98 altri 6,5 0 3702 32 altre, con emulsioni agli alogenuri d'argento di larghezza inferiore o uguale a 35 mm 3702 32 10 Microfilm; pellicole per arti grafiche 6,5 0 3702 32 20 altre 5,3 0 di larghezza superiore a 35 mm 3702 32 31 Microfilm 6,5 0 3702 32 50 Pellicole per arti grafiche 6,5 0 3702 32 80 altre 6,5 0 3702 39 00 altre 6,5 0 altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm 3702 41 00 di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia) 6,5 0 3702 42 00 di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse da quelle per la fotografia a colori 6,5 0 3702 43 00 di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m 6,5 0 3702 44 00 di larghezza superiore a 105 mm ed uguale o inferiore o uguale a 610 mm 6,5 0 altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) 3702 51 00 di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 14 m 5,3 0 3702 52 00 di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza superiore a 14 m 5,3 0 3702 53 00 di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive 5,3 0 3702 54 di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive 3702 54 10 di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 24 mm 5 0 3702 54 90 di larghezza superiore a 24 mm ed inferiore o uguale a 35 mm 5 0 3702 55 00 di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m 5,3 0 3702 56 00 di larghezza superiore a 35 mm 6,5 0 altre 3702 91 di larghezza inferiore o uguale a 16 mm 3702 91 20 Pellicole per arti grafiche 6,5 0 3702 91 80 altre 5,3 0 3702 93 di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m 3702 93 10 Microfilm; pellicole per arti grafiche 6,5 0 3702 93 90 altre 5,3 0 3702 94 di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m 3702 94 10 Microfilm; pellicole per arti grafiche 6,5 0 3702 94 90 altre 5,3 0 3702 95 00 di larghezza superiore a 35 mm 6,5 0 3703 Carte, cartoni e tessili, fotografici, sensibilizzati, non impressionati 3703 10 00 in rotoli, di larghezza superiore a 610 mm 6,5 0 3703 20 altri, per la fotografia a colori (policromia) 3703 20 10 per immagini ottenute da pellicole invertibili 6,5 0 3703 20 90 altri 6,5 0 3703 90 altri 3703 90 10 sensibilizzati con sali d'argento o di platino 6,5 0 3703 90 90 altri 6,5 0 3704 00 Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati 3704 00 10 Lastre e pellicole esenzione 0 3704 00 90 altre 6,5 0 3705 Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche 3705 10 00 per la stampa in offset 5,3 0 3705 90 altre 3705 90 10 Microfilm 3,2 0 3705 90 90 altre 5,3 0 3706 Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono 3706 10 di larghezza uguale o superiore a 35 mm 3706 10 10 portanti soltanto la registrazione del suono esenzione 0 altre 3706 10 91 negative; positive intermedie di lavoro esenzione 0 3706 10 99 altre positive 5 ?/100 m 0 3706 90 altre 3706 90 10 portanti soltanto la registrazione del suono esenzione 0 altre 3706 90 31 negative; positive intermedie di lavoro esenzione 0 altre positive 3706 90 51 Pellicole di attualita' esenzione 0 altre, di larghezza 3706 90 91 inferiore a 10 mm esenzione 0 3706 90 99 uguale o superiore a 10 mm 3,5 ?/100 m 0 3707 Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego 3707 10 00 Emulsioni per sensibilizzare le superfici 6 0 3707 90 altri Rivelatori e fissatori per la fotografia a colori (policromia) 3707 90 11 per pellicole e lastre fotografiche 6 0 3707 90 19 altri 6 0 3707 90 30 altri 6 0 3707 90 90 altri 6 0 38 CAPITOLO 38 - PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE 3801 Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti 3801 10 00 Grafite artificiale 3,6 0 3801 20 Grafite colloidale o semicolloidale 3801 20 10 Grafite colloidale in sospensione nell'olio; grafite semicolloidale 6,5 0 3801 20 90 altra 4,1 0 3801 30 00 Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni 5,3 0 3801 90 00 altre 3,7 0 3802 Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito 3802 10 00 Carboni attivati 3,2 0 3802 90 00 altri 5,7 0 3803 00 Tallol, anche raffinato 3803 00 10 greggio esenzione 0 3803 00 90 altro 4,1 0 3804 00 Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallol della voce 3803 3804 00 10 Lignosolfonati 5 0 3804 00 90 altri 5 0 3805 Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo 3805 10 Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato 3805 10 10 Essenza di trementina 4 0 3805 10 30 Essenza di legno di pino 3,7 0 3805 10 90 Essenza di cellulosa al solfato 3,2 0 3805 90 altri 3805 90 10 Olio di pino 3,7 0 3805 90 90 altri 3,4 0 3806 Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse 3806 10 Colofonie ed acidi resinici 3806 10 10 di gemma 5 0 3806 10 90 altre 5 0 3806 20 00 Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie 4,2 0 3806 30 00 "Gomme-esteri" 6,5 0 3806 90 00 altri 4,2 0 3807 00 Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali 3807 00 10 Catrami di legno 2,1 0 3807 00 90 altri 4,6 0 3808 Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide 3808 50 00 Merci menzionate nella nota di sottovoci 1 del presente capitolo 6 0 altri 3808 91 Insetticidi 3808 91 10 a base di piretrinoidi 6 0 3808 91 20 a base di idrocarburi clorati 6 0 3808 91 30 a base di carbammati 6 0 3808 91 40 a base di composti organofosforici 6 0 3808 91 90 altri 6 0 3808 92 Fungicidi inorganici 3808 92 10 Preparazioni cupriche 4,6 0 3808 92 20 altri 6 0 altri 3808 92 30 a base di ditiocarbammati 6 0 3808 92 40 a base di benzimidazoli 6 0 3808 92 50 a base di diazoli o di triazoli 6 0 3808 92 60 a base di diazine o di morfoline 6 0 3808 92 90 altri 6 0 3808 93 Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante Erbicidi 3808 93 11 a base di fenossifitoormoni 6 0 3808 93 13 a base di triazine 6 0 3808 93 15 a base di ammidi 6 0 3808 93 17 a base di carbammati 6 0 3808 93 21 a base di derivati di dinitroaniline 6 0 3808 93 23 a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurati 6 0 3808 93 27 altri 6 0 3808 93 30 Inibitori di germinazione 6 0 3808 93 90 Regolatori di crescita per piante 6,5 0 3808 94 Disinfettanti 3808 94 10 a base di sali di ammonio quaternario 6 0 3808 94 20 a base di composti alogenati 6 0 3808 94 90 altri 6 0 3808 99 altri 3808 99 10 Rodenticidi 6 0 3808 99 90 altri 6 0 3809 Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati ne' compresi altrove 3809 10 a base di sostanze amidacee 3809 10 10 aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 % 8,3 + 8,9 ?/100 kg/net MAX 12,8 0 3809 10 30 aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % 8,3 + 12,4 ?/100 kg/net MAX 12,8 0 3809 10 50 aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % 8,3 + 15,1 ?/100 kg/net MAX 12,8 0 3809 10 90 aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 83 % 8,3 + 17,7 ?/100 kg/net MAX 12,8 0 altri 3809 91 00 dei tipi utilizzati nell'industria tessile o in industrie simili 6,3 0 3809 92 00 dei tipi utilizzati nell'industria della carta o in industrie simili 6,3 0 3809 93 00 dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o in industrie simili 6,3 0 3810 Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura 3810 10 00 Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti 6,5 0 3810 90 altre 3810 90 10 Preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura 4,1 0 3810 90 90 altre 5 0 3811 Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosita', additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali Preparazioni antidetonanti 3811 11 a base di composti del piombo 3811 11 10 a base di piombo tetraetile 6,5 0 3811 11 90 altre 5,8 0 3811 19 00 altre 5,8 0 Additivi per oli lubrificanti 3811 21 00 contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi 5,3 0 3811 29 00 altri 5,8 0 3811 90 00 altri 5,8 0 3812 Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati ne' compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche 3812 10 00 Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione" 6,3 0 3812 20 Plastificanti composti per gomma o materie plastiche 3812 20 10 Miscela di reazione contenente ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi- 1-isopropil- 2,2-dimetilpropil e ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi- 2,2,4-trimetilpentil esenzione 0 3812 20 90 altri 6,5 0 3812 30 Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche 3812 30 20 Preparazioni antiossidanti 6,5 0 3812 30 80 altri 6,5 0 3813 00 00 Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici 6,5 0 3814 00 Solventi e diluenti organici composti, non nominati ne' compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici 3814 00 10 a base di acetato di butile 6,5 0 3814 00 90 altri 6,5 0 3815 Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati ne' compresi altrove Catalizzatori su supporti 3815 11 00 aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel 6,5 0 3815 12 00 aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso 6,5 0 3815 19 altri 3815 19 10 Catalizzatori, sotto forma di granuli di cui almeno il 90 %, in peso, ha un diametro uguale o inferiore a 10 micrometri, costituiti da una miscela di ossidi fissati su un supporto di silicato di magnesio, e contenente, in peso: - 20 % o piu' e non piu' di 35 % di rame, e - 2 % o piu' e non piu' di 3 % di bismuto, di densita' apparente di 0,2 % o piu' ed uguale o inferiore a 1,0 esenzione 0 3815 19 90 altri 6,5 0 3815 90 altri 3815 90 10 Catalizzatori costituiti da acetato di etiltrifenilfosfonio sotto forma di soluzione in metanolo esenzione 0 3815 90 90 altri 6,5 0 3816 00 00 Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801 2,7 0 3817 00 Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902 3817 00 50 Alchilbenzene lineare 6,3 0 3817 00 80 altri 6,3 0 3818 00 Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica 3818 00 10 Silicio drogato esenzione 0 3818 00 90 altri esenzione 0 3819 00 00 Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi 6,5 0 3820 00 00 Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento 6,5 0 3821 00 00 Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali 5 0 3822 00 00 Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati esenzione 0 3823 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione 3823 11 00 Acido stearico 5,1 0 3823 12 00 Acido oleico 4,5 0 3823 13 00 Acidi grassi del tallolio 2,9 0 3823 19 altri 3823 19 10 Acidi grassi distillati 2,9 0 3823 19 30 Distillato d'acidi grassi 2,9 0 3823 19 90 altri 2,9 0 3823 70 00 Alcoli grassi industriali 3,8 0 3824 Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati ne' compresi altrove 3824 10 00 Leganti preparati per forme o per anime da fonderia 6,5 0 3824 30 00 Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici 5,3 0 3824 40 00 Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo 6,5 0 3824 50 Malte e calcestruzzo, non refrattari 3824 50 10 Calcestruzzo pronto per la gettata 6,5 0 3824 50 90 altri 6,5 0 3824 60 Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 in soluzione acquosa 3824 60 11 contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo 7,7 + 16,1 ?/100kg/net 0 3824 60 19 altro 9,6 + 37,8 ?/100 kg/net 0 altro 3824 60 91 contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo 7,7 + 23 ?/100kg/net 0 3824 60 99 altro 9,6 + 53,7 ?/100 kg/net 0 Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano 3824 71 00 contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC) 6,5 0 3824 72 00 contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani 6,5 0 3824 73 00 contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC) 6,5 0 3824 74 00 contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC) 6,5 0 3824 75 00 contenenti tetracloruro di carbonio 6,5 0 3824 76 00 contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio) 6,5 0 3824 77 00 contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano 6,5 0 3824 78 00 contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC) 6,5 0 3824 79 00 altri 6,5 0 Miscugli e preparazioni contenenti ossirano (ossido di etilene), polibromobifenili (PBB), policlorobifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT) o fosfato di tri(2,3-dibromopropile) 3824 81 00 contenenti ossirano (ossido di etilene) 6,5 0 3824 82 00 contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB) 6,5 0 3824 83 00 contenenti fosfato di tri(2,3-dibromopropile) 6,5 0 3824 90 altri 3824 90 10 Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali 5,7 0 3824 90 15 Scambiatori di ioni 6,5 0 3824 90 20 Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche 6 0 3824 90 25 Piroligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio 5,1 0 3824 90 30 Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri 3,2 0 3824 90 35 Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi 6,5 0 3824 90 40 Solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili 6,5 0 altri 3824 90 45 Preparazioni disincrostanti e simili 6,5 0 3824 90 50 Preparazioni per la galvanoplastica 6,5 0 3824 90 55 Miscugli di mono-, di-e tri-esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse) 6,5 0 Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici 3824 90 61 Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Streptomyces tenebrarius, anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicamenti per la medicina umana della voce 3004 esenzione 0 3824 90 62 Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina esenzione 0 3824 90 64 altri 6,5 0 3824 90 65 Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (diversi da quelli della sottovoce 3824 10 00) 6,5 0 3824 90 70 Preparazioni ignifughe, idrofughe ed altre, per la protezione delle costruzioni 6,5 0 altri 3824 90 75 Placchette di niobato di litio non drogato esenzione 0 3824 90 80 Miscela di ammina ricavata da dimeri di acidi grassi, di peso molecolare medio di 520 o piu' ed uguale o inferiore a 550 esenzione 0 3824 90 85 3-(1-Ethil-1-metilpropil) isossazol-5-ilammina, sotto forma di soluzione in toluene esenzione 0 3824 90 98 altri 6,5 0 3825 Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati ne' compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo 3825 10 00 Rifiuti urbani 6,5 0 3825 20 00 Fanghi di depurazione 6,5 0 3825 30 00 Rifiuti clinici 6,5 0 Residui di solventi organici 3825 41 00 alogenati 6,5 0 3825 49 00 altri 6,5 0 3825 50 00 Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo 6,5 0 altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse 3825 61 00 contenenti principalmente costituenti organici 6,5 0 3825 69 00 altri 6,5 0 3825 90 altri 3825 90 10 Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas 5 0 3825 90 90 altri 6,5 0 39 CAPITOLO 39 - MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE I. FORME PRIMARIE 3901 Polimeri di etilene, in forme primarie 3901 10 Polietilene di densita' inferiore a 0,94 3901 10 10 Polietilene lineare 6,5 0 3901 10 90 altro 6,5 0 3901 20 Polietilene di densita' uguale o superiore a 0,94 3901 20 10 Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di densita' di 0,958 o piu' alla temperatura di 23 °C e contenente: 50 mg/kg o meno di alluminio, 2 mg/kg o meno di calcio, 2 mg/kg o meno di cromo, 2 mg/kg o meno di ferro, 2 mg/kg or less of nickel, 2 mg/kg o meno di titanio e 8 mg/kg o meno di vanadio, destinato alla fabbricazione di polietilene clorosolfonato esenzione 0 3901 20 90 altri 6,5 0 3901 30 00 Copolimeri di etilene e di acetato di vinile 6,5 0 3901 90 altri 3901 90 10 Resina ionomera costituita di un sale di terpolimero di etilene, acrilato di isobutile e acido metacrilico esenzione 0 3901 90 20 Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo esenzione 0 3901 90 90 altri 6,5 0 3902 Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie 3902 10 00 Polipropilene 6,5 0 3902 20 00 Poliisobutilene 6,5 0 3902 30 00 Copolimeri di propilene 6,5 0 3902 90 altri 3902 90 10 Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo esenzione 0 3902 90 20 Polibuteno-1, copolimero di butene-1 e di etilene contenenti, in peso, 10 % o meno di etilene, o miscugli di polibutene-1, polietilene e/o polipropilene contenenti, in peso, 10 % o meno di polipropilene e/o 25 % o meno di polipropilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo esenzione 0 3902 90 90 altri 6,5 0 3903 Polimeri di stirene, in forme primarie Polistirene 3903 11 00 espansibile 6,5 3 3903 19 00 altro 6,5 0 3903 20 00 Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN) 6,5 0 3903 30 00 Copolimeri di acrilonitrile- butadiene-stirene (ABS) 6,5 3 3903 90 altri 3903 90 10 Copolimero, unicamente di alcole allilico e di stirene, di numero di acetile di 175 o piu' esenzione 0 3903 90 20 Polistirene bromurato, contenente, in peso, 58 % o piu' e non piu' di 71 % di bromo, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo esenzione 0 3903 90 90 altri 6,5 0 3904 Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie 3904 10 00 Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze 6,5 0 Altro poli(cloruro di vinile): 3904 21 00 non plastificato 6,5 0 3904 22 00 plastificato 6,5 0 3904 30 00 Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile 6,5 0 3904 40 00 altri copolimeri di cloruro di vinile 6,5 0
Allegato 2A
3904 50 Polimeri di cloruro di vinilidene 3904 50 10 Copolimero di cloruro di vinilidene ed acrilonitrile, sotto forma di biglie espansibili di diametro di 4 micrometri o piu' ed uguale o inferiore a 20 micrometri esenzione 0 3904 50 90 altri 6,5 0 Polimeri fluorurati 3904 61 00 Politetrafluoroetilene 6,5 0 3904 69 altri 3904 69 10 Poli(fluoruro di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo esenzione 0 3904 69 90 altri 6,5 0 3904 90 00 altri 6,5 0 3905 Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie Poli(acetato di vinile) : 3905 12 00 in dispersione acquosa 6,5 0 3905 19 00 altro 6,5 0 Copolimeri di acetato di vinile 3905 21 00 in dispersione acquosa 6,5 0 3905 29 00 altri 6,5 0 3905 30 00 Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato 6,5 0 altri 3905 91 00 Copolimeri 6,5 0 3905 99 altri 3905 99 10 Poli(formale di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di peso molecolare di 10 000 o piu' ed uguale o inferiore a 40 000 e contenente, in peso: 9,5 % o piu' e non piu' di 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile e5 % o piu' e non piu' di 6,5 % dei gruppi idrossi, calcolati come alcole vinilico esenzione 0 3905 99 90 altri 6,5 0 3906 Polimeri acrilici, in forme primarie 3906 10 00 Poli(metacrilato di metile) 6,5 0 3906 90 altri 3906 90 10 Poli[N-(3-idrossimmino- 1,1-dimetilbutile) acrilammide] esenzione 0 3906 90 20 Copolimero di 2-diisopropi- lamminoetil- metacrilato e di decilmetacrilato, sotto forma di soluzione in N, N-dimetilace- tammide, contenente, in peso, 55 % o piu' di copolimero esenzione 0 3906 90 30 Copolimero di acido acrilico e di acrilato di 2-etilesile, contenente, in peso, 10 % o piu' e non piu' di 11 % di acrilato di 2-etilesile esenzione 0 3906 90 40 Copolimero di acrilonitrile e acrilato di metile, modificato con polibutadiene- acrilonitrile (NBR) esenzione 0 3906 90 50 Prodotti di polimerizzazione di acido acrilico, di metacrilato di alchile e di piccole quantita' di altri monomeri, destinati ad essere utilizzati come ispessente nella fabbricazione di paste per la stampa dei tessili esenzione 0 3906 90 60 Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituente un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o piu' di acrilato di metile, anche miscelato a silice 5 0 3906 90 90 altri 6,5 0 3907 Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie 3907 10 00 Poliacetali 6,5 0 3907 20 altri polieteri Polieteralcoli 3907 20 11 Polietilenglicoli 6,5 0 altri 3907 20 21 con un indice di ossidrile inferiore o uguale a 100 6,5 0 3907 20 29 altri 6,5 0 altri 3907 20 91 Copolimero di 1-cloro-2,3- epossipropano e di ossido di etilene esenzione 0 3907 20 99 altri 6,5 0 3907 30 00 Resine epossidiche 6,5 0 3907 40 00 policarbonati 6,5 0 3907 50 00 Resine alchiliche 6,5 0 3907 60 Poli(etilene tereftalato) 3907 60 20 con un indice di viscosita' uguale o superiore a 78 ml/g 6,5 3 3907 60 80 altro 6,5 3 3907 70 00 Acido polilattico 6,5 0 altri poliesteri 3907 91 non saturi 3907 91 10 liquidi 6,5 0 3907 91 90 altri 6,5 0 3907 99 altri con un indice di ossidrile inferiore o uguale a 100 3907 99 11 Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato) esenzione 0 3907 99 19 altri 6,5 0 altri 3907 99 91 Poli(etilene naftalene- 2,6- dicarbossilato) esenzione 0 3907 99 98 altri 6,5 0 3908 Poliammidi in forme primarie 3908 10 00 Poliammide-6, -11, -12, -6,6, 6,9, -6,10 o -6,12 6,5 0 3908 90 00 altre 6,5 0 3909 Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie 3909 10 00 Resine ureiche; resine di tiourea 6,5 0 3909 20 00 Resine melamminiche 6,5 0 3909 30 00 altre resine amminiche 6,5 0 3909 40 00 Resine fenoliche 6,5 0 3909 50 Poliuretani 3909 50 10 Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terz-butilimmino) dietanolo e diisocianato di 4,4'- metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o piu' di polimero esenzione 0 3909 50 90 altri 6,5 0 3910 00 00 Siliconi, in forme primarie 6,5 0 3911 Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati ne' compresi altrove, in forme primarie 3911 10 00 Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni 6,5 0 3911 90 altri Prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente 3911 90 11 Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil- 1,4-fenilenossi-1,4- fenilenisopropiliden-1,4- fenilene), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo 3,5 0 3911 90 13 Poli(tio-1,4-fenilene) esenzione 0 3911 90 19 altri 6,5 0 altri 3911 90 91 Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o piu' di polimeri esenzione 0 3911 90 93 Copolimeri di viniltoluene e di alfa-metilstirene, idrogenati esenzione 0 3911 90 99 altri 6,5 0 3912 Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati ne' compresi altrove, in forme primarie Acetati di cellulosa 3912 11 00 non plastificati 6,5 0 3912 12 00 plastificati 6,5 0 3912 20 Nitrati di cellulosa (compresi i collodi) non plastificati 3912 20 11 Collodi e celloidina 6,5 0 3912 20 19 altri 6 0 3912 20 90 plastificati 6,5 0 Eteri di cellulosa 3912 31 00 Carbossimetilcellulosa e suoi sali 6,5 0 3912 39 altri 3912 39 10 Etilcellulosa 6,5 0 3912 39 20 Idrossipropilcellulosa esenzione 0 3912 39 80 altri 6,5 0 3912 90 altri 3912 90 10 Esteri di cellulosa 6,4 0 3912 90 90 altri 6,5 0 3913 Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati ne' compresi altrove, in forme primarie 3913 10 00 Acido alginico, suoi sali e suoi esteri 5 0 3913 90 00 altri 6,5 0 3914 00 00 Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie 6,5 0 II. CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI 3915 Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche 3915 10 00 di polimeri di etilene 6,5 0 3915 20 00 di polimeri di stirene 6,5 0 3915 30 00 di polimeri di cloruro di vinile 6,5 0 3915 90 di altre materie plastiche di prodotti di polimerizzazione di addizione 3915 90 11 di polimeri di propilene 6,5 0 3915 90 18 altri 6,5 0 3915 90 90 altri 6,5 0 3916 Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale e' superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche 3916 10 00 di polimeri di etilene 6,5 0 3916 20 di polimeri di cloruro di vinile 3916 20 10 di poli(cloruro di vinile) 6,5 0 3916 20 90 altri 6,5 0 3916 90 di altre materie plastiche di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente 3916 90 11 di poliesteri 6,5 0 3916 90 13 di poliammidi 6,5 0 3916 90 15 di resine epossidiche 6,5 0 3916 90 19 altri 6,5 0 di prodotti di polimerizzazione di addizione 3916 90 51 di polimeri di propilene 6,5 0 3916 90 59 altri 6,5 0 3916 90 90 altri 6,5 0 3917 Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche 3917 10 Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche: 3917 10 10 di proteine indurite 5,3 0 3917 10 90 di materie plastiche cellulosiche 6,5 0 Tubi rigidi 3917 21 di polimeri di etilene 3917 21 10 senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati 6,5 0 3917 21 90 altri 6,5 0 3917 22 di polimeri di propilene 3917 22 10 senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati 6,5 0 3917 22 90 altri 6,5 0 3917 23 di polimeri di cloruro di vinile 3917 23 10 senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati 6,5 0 3917 23 90 altri 6,5 0 3917 29 di altre materie plastiche senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati 3917 29 12 di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente 6,5 0 3917 29 15 di prodotti di polimerizzazione di addizione 6,5 0 3917 29 19 altri 6,5 0 3917 29 90 altri 6,5 0 altri tubi 3917 31 00 Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa 6,5 0 3917 32 altri, non rinforzati con altre materie ne' altrimenti associati ad altre materie, senza accessori senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati 3917 32 10 di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente 6,5 0 di prodotti di polimerizzazione di addizione 3917 32 31 di polimeri di etilene 6,5 0 3917 32 35 di polimeri di cloruro di vinile 6,5 0 3917 32 39 altri 6,5 0 3917 32 51 altri 6,5 0 altri 3917 32 91 Budella artificiali 6,5 0 3917 32 99 altri 6,5 0 3917 33 00 altri, non rinforzati con altre materie ne' altrimenti associati ad altre materie, con accessori 6,5 0 3917 39 altri senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati 3917 39 12 di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente 6,5 0 3917 39 15 di prodotti di polimerizzazione di addizione 6,5 0 3917 39 19 altri 6,5 0 3917 39 90 altri 6,5 0 3917 40 00 Accessori 6,5 0 3918 Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo 3918 10 di polimeri di cloruro di vinile 3918 10 10 costituiti da un supporto impregnato, spalmato o ricoperto di poli(cloruro di vinile) 6,5 0 3918 10 90 altri 6,5 0 3918 90 00 di altre materie plastiche 6,5 0 3919 Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli: 3919 10 in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm Nastri il cui strato e' costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata 3919 10 11 di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene 6,3 0 3919 10 13 di poli(cloruro di vinile) non plastificato 6,3 0 3919 10 15 di polipropilene 6,3 0 3919 10 19 altri 6,3 0 altri di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente 3919 10 31 di poliesteri 6,5 0 3919 10 38 altri 6,5 0 di prodotti di polimerizzazione di addizione 3919 10 61 di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene 6,5 0 3919 10 69 altri 6,5 0 3919 10 90 altri 6,5 0 3919 90 altri 3919 90 10 non lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare 6,5 0 altri di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente 3919 90 31 di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri 6,5 0 3919 90 38 altri 6,5 0 di prodotti di polimerizzazione di addizione 3919 90 61 di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene 6,5 0 3919 90 69 altri 6,5 0 3919 90 90 altri 6,5 0 3920 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, ne' stratificati, ne' muniti di supporto, ne' parimenti associati ad altre materie 3920 10 di polimeri di etilene di spessore inferiore o uguale a 0,125 mm di polietilene di densita' inferiore a 0,94 3920 10 23 Fogli di polietilene, di spessore di 20 micrometri o piu' ed uguale o inferiore a 40 micrometri, destinata alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati esenzione 0 altri non stampati 3920 10 24 Fogli estensibili 6,5 0 3920 10 26 altri 6,5 0 3920 10 27 stampati 6,5 0 3920 10 28 uguale o superiore a 0,94 6,5 0 3920 10 40 altri 6,5 0 di spessore superiore a 0,125 mm 3920 10 81 Pasta sintetica per carta, sotta forma di fogli umidi, costituiti di fibrille non coerenti di polietilene, anche mescolate con 15 % o meno di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di poli(alcole vinilico) esenzione 0 3920 10 89 altri 6,5 0 3920 20 di polimeri di propilene di spessore inferiore o uguale a 0,10 mm 3920 20 21 biassialmente orientati 6,5 0 3920 20 29 altri 6,5 0 di spessore superiore a 0,10 mm Nastri di larghezza superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 20 mm, dei tipi utilizzati per l'imballaggio 3920 20 71 Nastri decorativi 6,5 0 3920 20 79 altri 6,5 0 3920 20 90 altri 6,5 0 3920 30 00 di polimeri di stirene 6,5 0 di polimeri di cloruro di vinile 3920 43 contenenti in peso 6 % o piu' di plastificanti 3920 43 10 di spessore inferiore o uguale a 1 mm 6,5 0 3920 43 90 di spessore superiore a 1 mm 6,5 0 3920 49 altri 3920 49 10 di spessore inferiore o uguale a 1 mm 6,5 0 3920 49 90 di spessore superiore a 1 mm 6,5 0 di polimeri acrilici 3920 51 00 di poli(metacrilato di metile) 6,5 0 3920 59 altri 3920 59 10 Prodotti di copolimerizzazione di esteri acrilici e metacrilici, sotto forma di pellicola di spessore uguale o inferiore a 150 micrometri esenzione 0 3920 59 90 altri 6,5 0 di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri 3920 61 00 di policarbonati 6,5 0 3920 62 di poli(etilene tereftalato): di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm 3920 62 11 Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 72 micrometri o piu' ed uguale o inferiore a 79 micrometri, destinati alla fabbricazione di dischi flessibili esenzione 0 3920 62 13 Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 100 micrometri o piu' ed uguale o inferiore a 150 micrometri, destinati alla fabbricazione di lastre da stampa di fotopolimeri esenzione 0 3920 62 19 altri 6,5 0 3920 62 90 di spessore superiore a 0,35 mm 6,5 0 3920 63 00 di poliesteri non saturi 6,5 0 3920 69 00 di altri poliesteri 6,5 0 di cellulosa e suoi derivati chimici 3920 71 di cellulosa rigenerata 3920 71 10 Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm 6,5 0 3920 71 90 altri 6,5 0 3920 73 di acetato di cellulosa 3920 73 10 Pellicole in rotoli o in strisce, per la cinematografia o la fotografia 6,3 0 3920 73 50 Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm 6,5 0 3920 73 90 altri 6,5 0 3920 79 di altri derivati della cellulosa 3920 79 10 di fibra vulcanizzata 5,7 0 3920 79 90 altri 6,5 0 di altre materie plastiche 3920 91 00 di poli(cloruro di vinile) 6,1 0 3920 92 00 di poliammidi 6,5 0 3920 93 00 di resine amminiche 6,5 0 3920 94 00 di resine fenoliche 6,5 0 3920 99 di altre materie plastiche di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente 3920 99 21 Fogli e lamelle di poliimmide, non spalmati, oppure ricoperti solamente di materie plastiche esenzione 0 3920 99 28 altri 6,5 0 di prodotti di polimerizzazione di addizione 3920 99 51 Fogli di poli(fluoruro di vinile) esenzione 0 3920 99 53 Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate, destinate ad essere utilizzate in celle elettrolitiche cloro-alcali esenzione 0 3920 99 55 Fogli di poli(alcole vinilico) biassalmente orientati, non ricoperti, di spessore uguale o inferiore a 1 mm, contenenti, in peso, 97 % o piu' di poli(alcole vinilico) esenzione 0 3920 99 59 altri 6,5 0 3920 99 90 altri 6,5 0 3921 Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche Prodotti alveolari 3921 11 00 di polimeri di stirene 6,5 0 3921 12 00 di polimeri di cloruro di vinile 6,5 0 3921 13 di poliuretani 3921 13 10 flessibile 6,5 0 3921 13 90 altri 6,5 0 3921 14 00 di cellulosa rigenerata 6,5 0 3921 19 00 di altre materie plastiche 6,5 0 3921 90 altri di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente di poliesteri 3921 90 11 Fogli e lastre, ondulati 6,5 0 3921 90 19 altri 6,5 0 3921 90 30 di resine fenoliche 6,5 0 di resine amminiche stratificati 3921 90 41 ad alta pressione con strato decorativo su uno o sui due lati 6,5 0 3921 90 43 altri 6,5 0 3921 90 49 altri 6,5 0 3921 90 55 altri 6,5 0 3921 90 60 di prodotti di polimerizzazione di addizione 6,5 0 3921 90 90 altri 6,5 0 3922 Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bide', tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche 3922 10 00 Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi 6,5 0 3922 20 00 Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti 6,5 0 3922 90 00 altri 6,5 0 3923 Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche 3923 10 00 Scatole, casse, casellari e oggetti simili 6,5 0 Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci 3923 21 00 di polimeri di etilene 6,5 0 3923 29 di altre materie plastiche 3923 29 10 di poli(cloruro di vinile) 6,5 0 3923 29 90 altri 6,5 0 3923 30 Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili 3923 30 10 di capacita' non superiore a 2 litri 6,5 0 3923 30 90 di capacita' superiore a 2 litri 6,5 0 3923 40 Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili 3923 40 10 Bobine, rocchetti e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti nella voce 8523 5,3 0 3923 40 90 altri 6,5 0 3923 50 Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura 3923 50 10 Capsule otturanti o coprituraccioli 6,5 0 3923 50 90 altri 6,5 0 3923 90 altri 3923 90 10 Filetti estrusi presentati in forma tubolare 6,5 0 3923 90 90 altri 6,5 0 3924 Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche 3924 10 00 Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina 6,5 0 3924 90 altri di cellulosa rigenerata 3924 90 11 Spugne 6,5 0 3924 90 19 altri 6,5 0 3924 90 90 altri 6,5 0 3925 Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati ne' compresi altrove 3925 10 00 Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacita' superiore a 300 litri 6,5 0 3925 20 00 Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie 6,5 0 3925 30 00 Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti 6,5 0 3925 90 altri 3925 90 10 Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzioni 6,5 0 3925 90 20 Profilati per canalizzazioni elettriche 6,5 0 3925 90 80 altri 6,5 0 3926 Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 3926 10 00 Oggetti per l'ufficio e per la scuola 6,5 0 3926 20 00 Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguanti e muffole) 6,5 0 3926 30 00 Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili 6,5 0 3926 40 00 Statuette ed altri oggetti da ornamento 6,5 0 3926 90 altri 3926 90 50 Cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entratra dei tombini 6,5 0 altri 3926 90 92 ottenuti da fogli 6,5 0 3926 90 97 altri 6,5 0 40 CAPITOLO 40 - GOMMA E LAVORI DI GOMMA 4001 Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri 4001 10 00 Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato esenzione 0 Gomma naturale in altre forme 4001 21 00 Fogli affumicati esenzione 0 4001 22 00 Gomme tecnicamente specificate (TSNR) esenzione 0 4001 29 00 altri esenzione 0 4001 30 00 Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe esenzione 0 4002 Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR) 4002 11 00 Lattice esenzione 0 4002 19 altre 4002 19 10 Gomma butadiene-stirene polimerizzata in emulsione (E-SBR), in balle esenzione 0 4002 19 20 Copolimeri a blocchi di stirene-butadiene- stirene polimerizzati in soluzione (SBS, elastomeri termoplastici), in granuli, frammenti o in polvere esenzione 0 4002 19 30 Gomma butadiene-stirene polimerizzata in soluzione (S-SBR), in balle esenzione 0 4002 19 90 altre esenzione 0 4002 20 00 Gomma butadiene (BR) esenzione 0 Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR); gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR o BIIR) 4002 31 00 Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR); esenzione 0 4002 39 00 altre esenzione 0 Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR) 4002 41 00 Lattice esenzione 0 4002 49 00 altre esenzione 0 Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR) 4002 51 00 Lattice esenzione 0 4002 59 00 altre esenzione 0 4002 60 00 Gomma isoprene (IR) esenzione 0 4002 70 00 Gomma etilene-propilene- diene non coniugato (EPDM) esenzione 0 4002 80 00 Mescole dei prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce esenzione 0 altre 4002 91 00 Lattice esenzione 0 4002 99 altri 4002 99 10 Prodotti modificati con l'incorporamento di materie plastiche 2,9 0 4002 99 90 altri esenzione 0 4003 00 00 Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri esenzione 0 4004 00 00 Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli esenzione 0 4005 Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri 4005 10 00 Gomma addizionata di nerofumo o di silice esenzione 0 4005 20 00 Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005 10 esenzione 0 altre 4005 91 00 Lastre, fogli e nastri esenzione 0 4005 99 00 altre esenzione 0 4006 Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata 4006 10 00 Profilati per la ricostruzione di coperture esenzione 0 4006 90 00 altri esenzione 0 4007 00 00 Fili e corde di gomma vulcanizzata 3 0 4008 Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita di gomma alveolare 4008 11 00 Lastre, fogli e nastri 3 0 4008 19 00 altri 2,9 0 di gomma non alveolare 4008 21 Lastre, fogli e nastri 4008 21 10 Rivestimenti e tappeti da pavimento 3 0 4008 21 90 altri 3 0 4008 29 00 altri 2,9 0 4009 Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi) non rinforzati con altre materie, ne' altrimenti associati ad altre materie 4009 11 00 senza accessori 3 0 4009 12 00 con accessori 3 0 rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo 4009 21 00 senza accessori 3 0 4009 22 00 con accessori 3 0 rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili 4009 31 00 senza accessori 3 0 4009 32 00 con accessori 3 0 rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie 4009 41 00 senza accessori 3 0 4009 42 00 con accessori 3 0 4010 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata Nastri trasportatori 4010 11 00 rinforzati soltanto di metallo 6,5 0 4010 12 00 rinforzati soltanto di materie tessili 6,5 0 4010 19 00 altri 6,5 0 Cinghie di trasmissione 4010 31 00 Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm 6,5 0 4010 32 00 Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm 6,5 0 4010 33 00 Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm 6,5 0 4010 34 00 Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm 6,5 0 4010 35 00 Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm 6,5 0 4010 36 00 Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 1198 cm 6,5 0 4010 39 00 altre 6,5 0 4011 Pneumatici nuovi, di gomma 4011 10 00 dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "break" e auto da corsa) 4,5 3 4011 20 dei tipi utilizzati per autobus o autocarri 4011 20 10 con un indice di carico inferiore o uguale a 121 4,5 3 4011 20 90 con un indice di carico superiore a 121 4,5 3 4011 30 00 dei tipi utilizzati per veicoli aerei 4,5 0 4011 40 dei tipi utilizzati per motocicli 4011 40 20 per cerchioni di diametro inferiore o uguale a 33 cm 4,5 3 4011 40 80 altri 4,5 3 4011 50 00 dei tipi utilizzati per biciclette 4 3 altri, a ramponi, a spina di pesce o simili 4011 61 00 dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali 4 3 4011 62 00 dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm 4 3 4011 63 00 dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm 4 3 4011 69 00 altri 4 3 altri 4011 92 00 dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali 4 3 4011 93 00 dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm 4 3 4011 94 00 dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm 4 3 4011 99 00 altri 4 3 4012 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma Pneumatici rigenerati 4012 11 00 dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "break" e le auto da corsa) 4,5 3 4012 12 00 dei tipi utilizzati per autobus o autocarri 4,5 3 4012 13 00 dei tipi utilizzati per veicoli aerei 4,5 0 4012 19 00 altri 4,5 3 4012 20 00 Pneumatici usati 4,5 3 4012 90 altri 4012 90 20 Gomme piene o semipiene 2,5 3 4012 90 30 Battistrada per pneumatici 2,5 0 4012 90 90 Protettori ("flaps") 4 0 4013 Camere d'aria, di gomma 4013 10 dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo "break " e auto da corsa), autobus o autocarri 4013 10 10 dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo "break" e auto da corsa) 4 3 4013 10 90 dei tipi utilizzati per autobus o autocarri 4 3 4013 20 00 dei tipi utilizzati per biciclette 4 0 4013 90 00 altre 4 3 4014 Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita 4014 10 00 Preservativi esenzione 0 4014 90 altri 4014 90 10 Tettarelle, tiralatte e oggetti simili per bambini piccoli (bebes) esenzione 0 4014 90 90 altri esenzione 0 4015 Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso Guanti, mezzoguanti e muffole 4015 11 00 per chirurgia 2 0 4015 19 altri 4015 19 10 per uso domestico 2,7 0 4015 19 90 altri 2,7 0 4015 90 00 altri 5 0 4016 Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita 4016 10 00 di gomma alveolare 3,5 0 altri 4016 91 00 Rivestimenti e tappeti da pavimento 2,5 0 4016 92 00 Gomme per cancellare 2,5 0 4016 93 00 Giunti 2,5 0 4016 94 00 Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni 2,5 0 4016 95 00 altri oggetti gonfiabili 2,5 0 4016 99 altri 4016 99 20 Manicotti di dilatazione 2,5 0 altri per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 4016 99 52 Pezzi gomma-metallo 2,5 0 4016 99 58 altri 2,5 0 altri 4016 99 91 Pezzi gomma-metallo 2,5 0 4016 99 99 altri 2,5 0 4017 00 Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita 4017 00 10 Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi esenzione 0 4017 00 90 Lavori di gomma indurita esenzione 0 41 CAPITOLO 41 - PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO 4101 Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati ne' pergamenati ne' altrimenti preparati), anche depilate o spaccate 4101 20 Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati: 4101 20 10 freschi esenzione 0 4101 20 30 salati verdi esenzione 0 4101 20 50 secchi o salati secchi esenzione 0 4101 20 90 altri esenzione 0 4101 50 Cuoi e pelli greggi intere, di peso unitario superiore a 16 kg 4101 50 10 freschi esenzione 0 4101 50 30 salati verdi esenzione 0 4101 50 50 secchi o salati secchi esenzione 0 4101 50 90 altri esenzione 0 4101 90 00 altri, compresi gropponi, mezzi gropponi e fianchi esenzione 0 4102 Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate ne' pergamenate ne' altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo 4102 10 col vello 4102 10 10 di agnelli esenzione 0 4102 10 90 di altri ovini esenzione 0 depilate o senza vello 4102 21 00 piclate esenzione 0 4102 29 00 altre esenzione 0 4103 Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati ne' pergamenati ne' altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo 4103 20 00 di rettili esenzione 0 4103 30 00 di suini esenzione 0 4103 90 altri 4103 90 10 di caprini esenzione 0 4103 90 90 altri esenzione 0 4104 Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati allo stato umido (compresi i wet-blue) 4104 11 pieno fiore, non spaccati; lato fiore 4104 11 10 Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m²) esenzione 0 altri di bovini (compresi i bufali) 4104 11 51 Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m²) esenzione 0 4104 11 59 altri esenzione 0 4104 11 90 altri 5,5 0 4104 19 altri 4104 19 10 Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m²) esenzione 0 altri di bovini (compresi i bufali) 4104 19 51 Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m²) esenzione 0 4104 19 59 altri esenzione 0 4104 19 90 altri 5,5 0 allo stato secco (in crosta) 4104 41 pieno fiore, non spaccati; lato fiore Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m²) 4104 41 11 di vacchette delle Indie ("kips"), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio esenzione 0 4104 41 19 altri 6,5 0 altri di bovini (compresi i bufali) 4104 41 51 Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m²) 6,5 0 4104 41 59 altri 6,5 0 4104 41 90 altri 5,5 0 4104 49 altri Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m²) 4104 49 11 di vacchette delle Indie ("kips"), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio esenzione 0 4104 49 19 altri 6,5 0 altri di bovini (compresi i bufali) 4104 49 51 Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m²) 6,5 0 4104 49 59 altri 6,5 0 4104 49 90 altre 5,5 0 4105 Pelli conciate o in crosta di ovini, depilate, anche spaccate ma non altrimenti preparate 4105 10 allo stato umido (compresi i wet-blue) 4105 10 10 non spaccate 2 0 4105 10 90 spaccate 2 0 4105 30 allo stato secco (in crosta) 4105 30 10 di meticci delle Indie, sottoposte a preconciatura vegetale, anche sottoposte a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio esenzione 0 altre 4105 30 91 non spaccate 2 0 4105 30 99 spaccate 2 0 4106 Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati di caprini 4106 21 allo stato umido (compresi i wet-blue) 4106 21 10 non spaccati 2 0 4106 21 90 spaccati 2 0 4106 22 allo stato secco (in crosta) 4106 22 10 di capre delle Indie, sottoposti a preconciatura vegetale, anche sottoposti a taluni trattamenti ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio esenzione 0 4106 22 90 altri 2 0 di suini 4106 31 allo stato umido (compresi i wet-blue) 4106 31 10 non spaccati 2 0 4106 31 90 spaccati 2 0 4106 32 allo stato secco (in crosta) 4106 32 10 non spaccati 2 0 4106 32 90 spaccati 2 0 4106 40 di rettili 4106 40 10 sottoposti a preconciatura vegetale esenzione 0 4106 40 90 altri 2 0 altri 4106 91 00 allo stato umido (compresi i wet-blue) 2 0 4106 92 00 allo stato secco (in crosta) 2 0 4107 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 Cuoi e pelli intere 4107 11 pieno fiore, non spaccate Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m²) 4107 11 11 Box-calf 6,5 0 4107 11 19 altri 6,5 0 4107 11 90 altri 6,5 0 4107 12 lato fiore Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m²) 4107 12 11 Box-calf 6,5 0 4107 12 19 altri 6,5 0 altri 4107 12 91 di bovini (compresi i bufali) 5,5 0 4107 12 99 di equidi 6,5 0 4107 19 altri 4107 19 10 Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m²) 6,5 0 4107 19 90 altri 6,5 0 altri, comprese le strisce 4107 91 pieno fiore, non spaccati 4107 91 10 da suola 6,5 0 4107 91 90 altri 6,5 0 4107 92 lato fiore 4107 92 10 di bovini (compresi i bufali) 5,5 0 4107 92 90 di equidi 6,5 0 4107 99 altri 4107 99 10 di bovini (compresi i bufali) 6,5 0 4107 99 90 di equidi 6,5 0 4112 00 00 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 3,5 0 4113 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 4113 10 00 di caprini 3,5 0 4113 20 00 di suini 2 0 4113 30 00 di rettili 2 0 4113 90 00 altri 2 0 4114 Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli metallizzati 4114 10 Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato) 4114 10 10 di ovini 2,5 0 4114 10 90 di altri animali 2,5 0 4114 20 00 Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati 2,5 0 4115 Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio 4115 10 00 Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati 2,5 0 4115 20 00 Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio esenzione 0 42 CAPITOLO 42 - LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA 4201 00 00 Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia 2,7 0
Allegato 2A
4202 Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette 4202 11 con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati 4202 11 10 Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili 3 0 4202 11 90 altri 3 0 4202 12 con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili di fogli di materie plastiche 4202 12 11 Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili 9,7 3 4202 12 19 altri 9,7 3 4202 12 50 di materie plastiche stampate 5,2 0 di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata 4202 12 91 Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili 3,7 0 4202 12 99 altri 3,7 0 4202 19 altri 4202 19 10 di alluminio 5,7 0 4202 19 90 di altre materie 3,7 0 Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura 4202 21 00 con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati 3 3 4202 22 con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili 4202 22 10 di fogli di materie plastiche 9,7 3 4202 22 90 di materie tessili 3,7 0 4202 29 00 altre 3,7 0 Oggetti da tasca o da borsetta 4202 31 00 con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati 3 0 4202 32 con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili 4202 32 10 di fogli di materie plastiche 9,7 3 4202 32 90 di materie tessili 3,7 0 4202 39 00 altri 3,7 0 altri 4202 91 con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati 4202 91 10 Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi 3 0 4202 91 80 altri 3 0 4202 92 con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili di fogli di materie plastiche 4202 92 11 Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi 9,7 3 4202 92 15 Contenitori per strumenti musicali 6,7 0 4202 92 19 altri 9,7 3 di materie tessili 4202 92 91 Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi 2,7 0 4202 92 98 altri 2,7 0 4202 99 00 altri 3,7 0 4203 Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti 4203 10 00 Indumenti 4 0 Guanti, mezzoguanti e muffole 4203 21 00 speciali per praticare gli sport 9 3 4203 29 altri 4203 29 10 di protezione per qualsiasi mestiere 9 3 altri 4203 29 91 per uomini e ragazzi 7 0 4203 29 99 altri 7 0 4203 30 00 Cinture, cinturoni e bandoliere 5 0 4203 40 00 altri accessori di abbigliamento 5 0 4205 00 Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti per usi tecnici 4205 00 11 Cinghie di trasmissione o di trasporto 2 0 4205 00 19 altri 3 0 4205 00 90 altri 2,5 0 4206 00 00 Lavori di budella, di pellicola di intestini "baudruche", di vesciche o di tendini 1,7 0 43 CAPITOLO 43 - PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI 4301 Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103 4301 10 00 di visone, intere, anche senza teste, code o zampe esenzione 0 4301 30 00 di agnello detto "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe esenzione 0 4301 60 00 di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe esenzione 0 4301 80 altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe 4301 80 30 di murmel esenzione 0 4301 80 50 di felidi selvatici esenzione 0 4301 80 70 altre esenzione 0 4301 90 00 Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria esenzione 0 4302 Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303 Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite 4302 11 00 di visone esenzione 0 4302 19 altre 4302 19 10 di castoro esenzione 0 4302 19 20 di topo muschiato esenzione 0 4302 19 30 di volpe esenzione 0 4302 19 35 di coniglio o di lepre esenzione 0 di foca o di otaria 4302 19 41 di cuccioli di foca groenlandica ("manto bianco") o di cuccioli di foca dal cappuccio ("manto grigio-blu") 2,2 0 4302 19 49 altre 2,2 0 4302 19 50 di lontra marina o di nutria 2,2 0 4302 19 60 di murmel 2,2 0 4302 19 70 di felidi selvatici 2,2 0 di ovini 4302 19 75 di agnello detto "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet esenzione 0 4302 19 80 altre 2,2 0 4302 19 95 altre 2,2 0 4302 20 00 Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti esenzione 0 4302 30 Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti 4302 30 10 Pelli dette "allungate" 2,7 0 altre 4302 30 21 di visone 2,2 0 4302 30 25 di coniglio o di lepre 2,2 0 4302 30 31 di agnello detto "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet 2,2 0 4302 30 41 di topo muschiato 2,2 0 4302 30 45 di volpe 2,2 0 di foca o di otaria 4302 30 51 di cuccioli di foca groenlandica ("manto bianco") o di cuccioli di foca dal cappuccio ("manto grigio-blu") 2,2 0 4302 30 55 altre 2,2 0 4302 30 61 di lontra marina o di nutria 2,2 0 4302 30 71 di felidi selvatici 2,2 0 4302 30 95 altre 2,2 0 4303 Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelle da pellicceria 4303 10 Indumenti ed accessori di abbigliamento 4303 10 10 di pelli da pellicceria di cuccioli di foca groenlandica ("manto bianco") o di cuccioli di foca dal cappuccio ("manto grigio-blu") 3,7 0 4303 10 90 altri 3,7 0 4303 90 00 altri 3,7 0 4304 00 00 Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali 3,2 0 NC2007 Designazione delle merci Aliquota di base Cate- goria ai fini della sop- pres- sione pro- gres- siva dei dazi Prez- zo d'en- trata 44 CAPITOLO 44 - LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO 4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili 4401 10 00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili esenzione 0 Legno in piccole placche o in particelle 4401 21 00 di conifere esenzione 0 4401 22 00 diverso da quello di conifere esenzione 0 4401 30 Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili 4401 30 10 Segatura esenzione 0 4401 30 90 altri esenzione 0 4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato 4402 10 00 di bambu' esenzione 0 4402 90 00 altro esenzione 0 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato 4403 10 00 trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione esenzione 0 4403 20 altro, di conifere di picea della specie "Picea abies Karst." o di abete bianco (avellino, avezzo) (Abies alba Mill.) 4403 20 11 Tronchi per sega esenzione 0 4403 20 19 altro esenzione 0 di pino della specie "Pinus sylvestris L." 4403 20 31 Tronchi per sega esenzione 0 4403 20 39 altro esenzione 0 altro 4403 20 91 Tronchi per sega esenzione 0 4403 20 99 altro esenzione 0 altro, di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo 4403 41 00 Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau esenzione 0 4403 49 altro 4403 49 10 Acajou d'Afrique, Iroko e Sapelli esenzione 0 4403 49 20 Okoume' esenzione 0 4403 49 40 Sipo esenzione 0 4403 49 95 altro esenzione 0 altro 4403 91 di quercia (Quercus spp.) 4403 91 10 Tronchi per sega esenzione 0 4403 91 90 altro esenzione 0 4403 92 di faggio (Fagus spp.) 4403 92 10 Tronchi per sega esenzione 0 4403 92 90 altro esenzione 0 4403 99 altro 4403 99 10 di pioppo esenzione 0 4403 99 30 di eucalipto esenzione 0 di betulla 4403 99 51 Tronchi per sega esenzione 0 4403 99 59 altre esenzione 0 4403 99 95 altro esenzione 0 4404 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, ne' curvato ne' altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili 4404 10 00 di conifere esenzione 0 4404 20 00 diversi da quelli di conifere esenzione 0 4405 00 00 Lana (paglia) di legno; farina di legno esenzione 0 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili 4406 10 00 non impregnate esenzione 0 4406 90 00 altre esenzione 0 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm 4407 10 di conifere 4407 10 15 levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato esenzione 0 altro piallato 4407 10 31 di picea della specie "Picea abies Karst." o di abete bianco (avellino, avezzo) (Abies alba Mill.) esenzione 0 4407 10 33 di pino della specie "Pinus sylvestris L." esenzione 0 4407 10 38 altro esenzione 0 altro 4407 10 91 di picea della specie "Picea abies Karst." o di abete bianco (avellino, avezzo) (Abies alba Mill.) esenzione 0 4407 10 93 di pino della specie "Pinus sylvestris L." esenzione 0 4407 10 98 altro esenzione 0 di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo 4407 21 Mahogany (Swietenia spp.) 4407 21 10 levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato 2,5 0 altro 4407 21 91 piallato 2 0 4407 21 99 altro esenzione 0 4407 22 Virola, Imbuia e Balsa 4407 22 10 levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato 2,5 0 altro 4407 22 91 piallato 2 0 4407 22 99 altro esenzione 0 4407 25 Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau 4407 25 10 incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato 2,5 0 altro 4407 25 30 piallato 2 0 4407 25 50 levigato; 2,5 0 4407 25 90 altro esenzione 0 4407 26 White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan 4407 26 10 incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato 2,5 0 altro 4407 26 30 piallato 2 0 4407 26 50 levigato 2,5 0 4407 26 90 altro esenzione 0 4407 27 Sapelli 4407 27 10 levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato 2,5 0 altro 4407 27 91 piallato 2 0 4407 27 99 altro esenzione 0 4407 28 Iroko 4407 28 10 levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato 2,5 0 altro 4407 28 91 piallato 2 0 4407 28 99 altro esenzione 0 4407 29 altro 4407 29 15 incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato 2,5 0 altro Acajou d'Afrique, Azobe', Dibetou, Ilomba, Jelutong, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Limba, Makore', Mansonia, Merbau, Obeche', Okoume', Palissandro di Rio, Palissandro di Para, Palissandro di Rosa, Ramin, Sipo, Teak e Tiama piallato 4407 29 20 Palissandro di Para, Palissandro di Rio e Palissandro di Rosa 2 0 4407 29 25 altro 2 0 4407 29 45 levigato 2,5 0 altro 4407 29 61 Azobe' esenzione 0 4407 29 68 altro esenzione 0 altro 4407 29 83 piallato 2 0 4407 29 85 levigato 2,5 0 4407 29 95 altro esenzione 0 altro 4407 91 di quercia (Quercus spp.) 4407 91 15 levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato esenzione 0 altro piallato 4407 91 31 Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite esenzione 0 4407 91 39 altro esenzione 0 4407 91 90 altro esenzione 0 4407 92 00 di faggio (Fagus spp.) esenzione 0 4407 93 di acero (Acer spp.) 4407 93 10 piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato esenzione 0 altro 4407 93 91 levigato 2,5 0 4407 93 99 altro esenzione 0 4407 94 di ciliegio (Prunus spp.) 4407 94 10 piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato esenzione 0 altro 4407 94 91 levigato 2,5 0 4407 94 99 altro esenzione 0 4407 95 di frassino (Fraxinus spp.) 4407 95 10 piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato esenzione 0 altro 4407 95 91 levigato 2,5 0 4407 95 99 altro esenzione 0 4407 99 altro 4407 99 20 incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato esenzione 0 altro 4407 99 25 piallato esenzione 0 4407 99 40 levigato 2,5 0 altro 4407 99 91 di pioppo esenzione 0 4407 99 96 di legno tropicale esenzione 0 4407 99 98 altro esenzione 0 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm 4408 10 di conifere 4408 10 15 piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato 3 0 altro 4408 10 91 Tavolette destinate alla fabbricazione di matite esenzione 0 altro 4408 10 93 di spessore inferiore o uguale a 1 mm 4 0 4408 10 99 di spessore superiore a 1 mm 4 0 di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo 4408 31 Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau 4408 31 11 incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato 4,9 0 altro 4408 31 21 piallato 4 0 4408 31 25 levigato 4,9 0 4408 31 30 altro 6 0 4408 39 altri Acajou d'Afrique, Limba, Mahogany (Swietenia spp.), Obeche', Okoume', Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Sapelli, Sipo, Virola e White Lauan 4408 39 15 levigato incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato 4,9 0 altro 4408 39 21 piallato 4 0 altro 4408 39 31 di spessore inferiore o uguale a 1 mm 6 0 4408 39 35 di spessore superiore a 1 mm 6 0 altro 4408 39 55 piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato 3 0 altro 4408 39 70 Tavolette destinate alla fabbricazione di matite esenzione 0 altro 4408 39 85 di spessore inferiore o uguale a 1 mm 4 0 4408 39 95 di spessore superiore a 1 mm 4 0 4408 90 altro 4408 90 15 piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato 3 0 altro 4408 90 35 Tavolette destinate alla fabbricazione di matite esenzione 0 altro 4408 90 85 di spessore inferiore o uguale a 1 mm 4 0 4408 90 95 di spessore superiore a 1 mm 4 0 4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o piu' orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa 4409 10 di conifere 4409 10 11 Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili esenzione 0 4409 10 18 altro esenzione 0 diverso da quello di conifere 4409 21 00 di bambu' esenzione 0 4409 29 altro 4409 29 10 Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili esenzione 0 altro 4409 29 91 Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite esenzione 0 4409 29 99 altro esenzione 0 4410 Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili (per esempio: "waferboard"), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici di legno 4410 11 Pannelli di particelle 4410 11 10 greggi o semplicemente levigati 7 3 4410 11 30 rivestiti in superficie con carta impregnata di melamina 7 3 4410 11 50 rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica 7 3 4410 11 90 altri 7 3 4410 12 Pannelli detti "oriented strand board" (OSB) 4410 12 10 greggi o semplicemente levigati 7 3 4410 12 90 altri 7 3 4410 19 00 altri 7 3 4410 90 00 altri 7 3 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici Pannelli di fibre di tipo medio (MDF) 4411 12 di spessore inferiore o uguale a 5 mm 4411 12 10 non lavorati meccanicamente ne' ricoperti in superficie 7 3 4411 12 90 altri 7 3 4411 13 di spessore superiore a 5 mm ed inferiore o uguale a 9 mm 4411 13 10 non lavorati meccanicamente ne' ricoperti in superficie 7 3 4411 13 90 altri 7 3 4411 14 di spessore superiore a 9 mm 4411 14 10 non lavorati meccanicamente ne' ricoperti in superficie 7 3 4411 14 90 altri 7 3 altri 4411 92 con massa volumica superiore a 0,8 g/cm³ 4411 92 10 non lavorati meccanicamente ne' ricoperti in superficie 7 3 4411 92 90 altri 7 3 4411 93 con massa volumica superiore a 0,5 g/cm³ ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm³ 4411 93 10 non lavorati meccanicamente ne' ricoperti in superficie 7 3 4411 93 90 altri 7 3 4411 94 con massa volumica superiore a 0,5 g/cm³ 4411 94 10 non lavorati meccanicamente ne' ricoperti in superficie 7 3 4411 94 90 altri 7 3 4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato 4412 10 00 di bambu' 10 3 altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambu'), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm 4412 31 avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo 4412 31 10 di Acajou d'Afrique, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Limba, Mahogany (Swietenia spp.), Obeche', Okoume', Sapelli, Sipo, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Virola e White Lauan 10 3 4412 31 90 altro 7 3 4412 32 00 altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere 7 3 4412 39 00 altro 7 3 altro 4412 94 ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata 4412 94 10 Avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere 10 3 4412 94 90 altro 6 3 4412 99 altri 4412 99 30 contenente almeno un pannello di particelle 6 3 4412 99 70 altro 10 3 4413 00 00 Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati esenzione 0 4414 00 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili 4414 00 10 di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo 2,5 0 4414 00 90 di altri legni esenzione 0 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno 4415 10 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi 4415 10 10 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili 4 0 4415 10 90 Tamburi (rocchetti) per cavi 3 0 4415 20 Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette 4415 20 20 Palette di carico semplici; spalliere di palette 3 0 4415 20 90 altre 4 0 4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio esenzione 0
Allegato 2A
4417 00 00 Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno esenzione 0 4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno 4418 10 Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti 4418 10 10 di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo 3 0 4418 10 50 di conifere 3 0 4418 10 90 di altri legni 3 0 4418 20 Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie 4418 20 10 di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo 3 0 4418 20 50 di conifere esenzione 0 4418 20 80 di altri legni esenzione 0 4418 40 00 Casseforme per gettate di calcestruzzo esenzione 0 4418 50 00 Tavole di copertura ("shingles" e "shakes") esenzione 0 4418 60 00 Pali e travi esenzione 0 Pannelli assemblati per pavimenti 4418 71 00 per pavimenti a mosaico 3 0 4418 72 00 altri, multistrato esenzione 0 4418 79 00 altri esenzione 0 4418 90 altri 4418 90 10 di legni lamellari esenzione 0 4418 90 80 altri esenzione 0 4419 00 Articoli di legno per la tavola o per la cucina 4419 00 10 di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo esenzione 0 4419 00 90 di altri legni esenzione 0 4420 Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94 4420 10 Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno 4420 10 11 di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo 3 0 4420 10 19 di altri legni esenzione 0 4420 90 altri 4420 90 10 Legno intarsiato e legno incrostato 4 0 altri 4420 90 91 di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo 3 0 4420 90 99 altri esenzione 0 4421 Altri lavori di legno 4421 10 00 Grucce per indumenti esenzione 0 4421 90 altri 4421 90 91 di pannelli di fibre 4 0 4421 90 98 altri esenzione 0 45 CAPITOLO 45 - SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO 4501 Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato 4501 10 00 Sughero naturale greggio o semplicemente preparato esenzione 0 4501 90 00 altri esenzione 0 4502 00 00 Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli) esenzione 0 4503 Lavori di sughero naturale 4503 10 Turaccioli 4503 10 10 cilindrici 4,7 0 4503 10 90 altri 4,7 0 4503 90 00 altri 4,7 0 4504 Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato 4504 10 Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi Turaccioli 4504 10 11 per vini spumanti, anche con guarnizione di sughero naturale 4,7 0 4504 10 19 altri 4,7 0 altri 4504 10 91 con legante 4,7 0 4504 10 99 altri 4,7 0 4504 90 altri 4504 90 20 Turaccioli 4,7 0 4504 90 80 altri 4,7 0 46 CAPITOLO 46 - LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO 4601 Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci) Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali 4601 21 di bambu' 4601 21 10 confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio 3,7 0 4601 21 90 altri 2,2 0 4601 22 di canne d'India 4601 22 10 confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio 3,7 0 4601 22 90 altri 2,2 0 4601 29 altri 4601 29 10 confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio 3,7 0 4601 29 90 altri 2,2 0 altri 4601 92 di bambu' 4601 92 05 Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce esenzione 0 altri 4601 92 10 confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio 3,7 0 4601 92 90 altri 2,2 0 4601 93 di canne d'India 4601 93 05 Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce esenzione 0 altri 4601 93 10 confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio 3,7 0 4601 93 90 altri 2,2 0 4601 94 di materiali vegetali 4601 94 05 Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce esenzione 0 altri 4601 94 10 confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio 3,7 0 4601 94 90 altri 2,2 0 4601 99 altri 4601 99 05 Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce 1,7 0 altri 4601 99 10 confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio 4,7 0 4601 99 90 altri 2,7 0 4602 Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa di materiali vegetali 4602 11 00 di bambu' 3,7 0 4602 12 00 di canne d'India 3,7 0 4602 19 altri 4602 19 10 Impagliature per bottiglie che servono da imballaggio o da protezione 1,7 0 altri 4602 19 91 Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma 3,7 0 4602 19 99 altri 3,7 0 4602 90 00 altri 4,7 0 47 CAPITOLO 47 - PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI) 4701 00 Paste meccaniche di legno 4701 00 10 Paste termomeccaniche di legno esenzione 0 4701 00 90 altre esenzione 0 4702 00 00 Paste chimiche di legno, per dissoluzione esenzione 0 4703 Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione gregge 4703 11 00 di conifere esenzione 0 4703 19 00 diverse da quello di conifere esenzione 0 semimbianchite o imbianchite 4703 21 00 di conifere esenzione 0 4703 29 00 diverse da quelle di conifere esenzione 0 4704 Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione gregge 4704 11 00 di conifere esenzione 0 4704 19 00 diverse da quelle di conifere esenzione 0 semimbianchite o imbianchite 4704 21 00 di conifere esenzione 0 4704 29 00 diverse da quelle di conifere esenzione 0 4705 00 00 Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico esenzione 0 4706 Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche 4706 10 00 Paste di linters di cotone esenzione 0 4706 20 00 Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) esenzione 0 4706 30 00 Altre, di bambu' esenzione 0 altre 4706 91 00 meccaniche esenzione 0 4706 92 00 chimiche esenzione 0 4706 93 00 semichimiche esenzione 0 4707 Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) 4707 10 00 carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati esenzione 0 4707 20 00 altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta esenzione 0 4707 30 Carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili) 4707 30 10 vecchi numeri e invenduto di giornali e riviste, elenchi telefonici, opuscoli e stampati pubblicitari esenzione 0 4707 30 90 altri esenzione 0 4707 90 altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati 4707 90 10 non selezionati esenzione 0 4707 90 90 selezionati esenzione 0 48 CAPITOLO 48 - CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE 4801 00 00 Carta da giornale, in rotoli o in fogli esenzione 0 4802 Carta e cartone, non patinati ne' spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano 4802 10 00 Carta e cartone fabbricati a mano esenzione 0 4802 20 00 Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricita' esenzione 0 4802 40 Carta da supporto per carta da parati 4802 40 10 senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non piu' del 10 % in peso della massa fibrosa totale e' costituito da tali fibre esenzione 0 4802 40 90 altri esenzione 0 altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale e' costituito da tali fibre 4802 54 00 di peso inferiore a 40 g per m² esenzione 0 4802 55 di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m², in rotoli 4802 55 15 di peso compreso tra 40 g inclusi e 60 g esclusi per m² esenzione 0 4802 55 25 di peso compreso tra 60 g inclusi e 75 g esclusi per m² esenzione 0 4802 55 30 di peso compreso tra 75 g inclusi e 80 g esclusi per m² esenzione 0 4802 55 90 di peso uguale o superiore a 80 g per m² esenzione 0 4802 56 di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m², in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro non supera 297 mm a foglio spiegato 4802 56 20 di cui un lato misura 297 mm e l'altro misura 210 mm (formato A 4) esenzione 0 4802 56 80 altri esenzione 0 4802 57 00 altri, di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m² esenzione 0 4802 58 di peso superiore a 150 g per m² 4802 58 10 in rotoli esenzione 0 4802 58 90 altri esenzione 0 altra carta e altro cartone, in cui piu' di 10 % in peso della massa fibrosa totale e' costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico 4802 61 in rotoli 4802 61 15 di peso inferiore a 72 g per m² e in cui piu' del 50 % in peso della massa fibrosa totale e' costituito da fibre con un procedimento meccanico esenzione 0 4802 61 80 altri esenzione 0 4802 62 00 in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro lato non supera 297 mm a foglio spiegato esenzione 0 4802 69 00 altri esenzione 0 4803 00 Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli 4803 00 10 Ovatta di cellulosa esenzione 0 Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa, dette "tissue", di peso per strato e per m² 4803 00 31 non superiore a 25 g esenzione 0 4803 00 39 superiore a 25 g esenzione 0 4803 00 90 altri esenzione 0 4804 Carta e cartone Kraft, non patinati ne' spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 Carta e cartone per copertine, detti "Kraftliner" 4804 11 greggi la cui composizione fibrosa totale e' costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda 4804 11 11 di peso inferiore a 150 g per m² esenzione 0 4804 11 15 di peso compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi per m² esenzione 0 4804 11 19 di peso uguale o superiore a 175 g per m² esenzione 0 4804 11 90 altri esenzione 0 4804 19 altri la cui composizione fibrosa totale e' costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda composti di uno o piu' strati greggi e di uno strato esterno imbianchito, semimbianchito o tinto in pasta, di peso per m² 4804 19 11 inferiore a 150 g esenzione 0 4804 19 15 compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi esenzione 0 4804 19 19 uguale o superiore a 175 g esenzione 0 altri, di peso per m² 4804 19 31 inferiore a 150 g esenzione 0 4804 19 38 uguale o superiore a 150 g esenzione 0 4804 19 90 altri esenzione 0 Carta Kraft per sacchi di grande capacita' 4804 21 greggia 4804 21 10 la cui composizione fibrosa totale e' costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda esenzione 0 4804 21 90 altra esenzione 0 4804 29 altra 4804 29 10 la cui composizione fibrosa totale e' costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda esenzione 0 4804 29 90 altra esenzione 0 altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m² 4804 31 greggi la cui composizione fibrosa totale e' costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda 4804 31 51 che servono d'isolante per utilizzazioni elettrotecniche esenzione 0 4804 31 58 altri esenzione 0 4804 31 80 altri esenzione 0 4804 39 altri la cui composizione fibrosa totale e' costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda 4804 39 51 con imbianchimento uniforme in pasta esenzione 0 4804 39 58 altri esenzione 0 4804 39 80 altri esenzione 0 altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m² 4804 41 greggi 4804 41 10 la cui composizione fibrosa totale e' costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda esenzione 0 altri 4804 41 91 Carta e cartone detti "saturating Kraft" esenzione 0 4804 41 99 altri esenzione 0 4804 42 con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui piu' di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale e' costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico 4804 42 10 la cui composizione fibrosa totale e' costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda esenzione 0 4804 42 90 altri esenzione 0 4804 49 altri 4804 49 10 la cui composizione fibrosa totale e' costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda esenzione 0 4804 49 90 altri esenzione 0 altra carta e altro cartone Kraft di peso uguale o superiore a 225 g per m² 4804 51 greggi 4804 51 10 la cui composizione fibrosa totale e' costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda esenzione 0 4804 51 90 altri esenzione 0 4804 52 con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui piu' di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale e' costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico 4804 52 10 la cui composizione fibrosa totale e' costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda esenzione 0 4804 52 90 altri esenzione 0 4804 59 altri 4804 59 10 la cui composizione fibrosa totale e' costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda esenzione 0 4804 59 90 altri esenzione 0 4805 Altra carta ed altro cartone, non patinati ne' spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo Carta di pasta da ondulare detta "fluting" 4805 11 00 Carta di pasta semichimica da ondulare detta "fluting" esenzione 0 4805 12 00 Carta paglia da ondulare esenzione 0 4805 19 altri 4805 19 10 Wellenstoff esenzione 0 4805 19 90 altri esenzione 0 Testliner 4805 24 00 di peso non superiore a 150 g per m² esenzione 0 4805 25 00 di peso superiore a 150 g per m² esenzione 0 4805 30 Carta da imballaggio al solfito 4805 30 10 di peso inferiore a 30 g per m² esenzione 0 4805 30 90 di peso uguale o superiore a 30 g per m² esenzione 0 4805 40 00 Carta da filtro e cartone da filtro esenzione 0 4805 50 00 Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi esenzione 0 altri 4805 91 00 di peso non superiore a 150 g per m² esenzione 0 4805 92 00 di peso non superiore a 150 g per m² ma inferiore a 225 g per m² esenzione 0 4805 93 di peso uguale o superiore a 225 g per m² 4805 93 20 a base di carta riciclata esenzione 0 4805 93 80 altri esenzione 0 4806 Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta "cristallo", e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli 4806 10 00 Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale) esenzione 0 4806 20 00 Carta impermeabile ai grassi (greaseproof) esenzione 0 4806 30 00 Carta da lucido esenzione 0 4806 40 Carta detta "cristallo" e altre carte calandrate trasparenti o traslucide 4806 40 10 Carta detta "cristallo" esenzione 0 4806 40 90 altri esenzione 0 4807 00 Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati ne' spalmati alla superficie ne' impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli 4807 00 30 a base di carta riciclata, anche rivestiti di carta esenzione 0 4807 00 80 altri esenzione 0 4808 Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803 4808 10 00 Carta e cartone ondulati, anche perforati esenzione 0 4808 20 00 Carta Kraft per sacchi di grande capacita', increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata esenzione 0 4808 30 00 altra carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata esenzione 0 4808 90 00 altri esenzione 0 4809 Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli 4809 20 Carta detta "autocopiante" 4809 20 10 in rotoli esenzione 0 4809 20 90 in fogli esenzione 0 4809 90 altra 4809 90 10 Carta carbone e carta simile esenzione 0 4809 90 90 altra esenzione 0 4810 Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non piu' del 10 % in peso della massa fibrosa totale e' costituito da tali fibre 4810 13 in rotoli 4810 13 20 Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricita', di peso non superiore a 150 g per m² esenzione 0 4810 13 80 altri esenzione 0 4810 14 in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l'altro lato non supera 297 mm a foglio spiegato 4810 14 20 Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricita', di peso non superiore a 150 g per m² esenzione 0 4810 14 80 altri esenzione 0 4810 19 altri 4810 19 10 Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricita', di peso non superiore a 150 g per m² esenzione 0 4810 19 90 altri esenzione 0 Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui piu' del 10 % in peso della massa fibrosa totale e' costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico 4810 22 Carta patinata leggera, detta "L.W.C." 4810 22 10 in rotoli, di larghezza superiore a 15 cm o in fogli con almeno un lato superiore a 36 cm e con l'altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato esenzione 0 4810 22 90 altri esenzione 0 4810 29 altri 4810 29 30 in rotoli esenzione 0 4810 29 80 altri esenzione 0 Carta Kraft e cartone Kraft diversi dai tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici 4810 31 00 con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui piu' del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale e' costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m² esenzione 0 4810 32 con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui piu' del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale e' costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m² 4810 32 10 patinati o intonacati di caolino esenzione 0 4810 32 90 altri esenzione 0 4810 39 00 altri esenzione 0 altra carta ed altro cartone 4810 92 a piu' strati 4810 92 10 con imbianchimento di ogni strato esenzione 0 4810 92 30 con imbianchimento di uno solo strato esterno esenzione 0 4810 92 90 altri esenzione 0 4810 99 altri 4810 99 10 di pasta imbianchita, patinata o intonacata di caolino esenzione 0 4810 99 30 ricoperti di polvere di mica esenzione 0 4810 99 90 altri esenzione 0 4811 Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810 4811 10 00 Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto esenzione 0 Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto 4811 41 autoadesivi 4811 41 20 di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco e' costituito da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata esenzione 0 4811 41 90 altri esenzione 0 4811 49 00 altri esenzione 0 Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi) 4811 51 00 con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m² esenzione 0 4811 59 00 altri esenzione 0 4811 60 00 Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo esenzione 0 4811 90 00 altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa esenzione 0 4812 00 00 Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta esenzione 0 4813 Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti 4813 10 00 in blocchetti o in tubetti esenzione 0 4813 20 00 in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm esenzione 0 4813 90 altra 4813 90 10 in rotoli di larghezza superiore a 5 cm ma non superiore a 15 cm esenzione 0 4813 90 90 altra esenzione 0 4814 Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie 4814 10 00 Carta detta "Ingrain" esenzione 0 4814 20 00 Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata esenzione 0 4814 90 altri 4814 90 10 Carta da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta granulata, goffrata, colorata in superficie, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie, spalmata o ricoperta di materia plastica protettrice trasparente esenzione 0 4814 90 80 altri esenzione 0 4816 Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole 4816 20 00 Carta detta "autocopiante" esenzione 0 4816 90 00 altra esenzione 0 4817 Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza 4817 10 00 Buste esenzione 0 4817 20 00 Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza esenzione 0 4817 30 00 Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza esenzione 0 4818 Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bebes), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa 4818 10 Carta igienica 4818 10 10 di peso non superiore a 25 g per strato e per m² esenzione 0 4818 10 90 di peso superiore a 25 g/m² per strato e per m² esenzione 0 4818 20 Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani 4818 20 10 Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco esenzione 0 Asciugamani 4818 20 91 in rotoli esenzione 0 4818 20 99 altri esenzione 0 4818 30 00 Tovaglie e tovaglioli da tavola esenzione 0 4818 40 Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bebes) e oggetti di igiene simili Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili 4818 40 11 Assorbenti igienici esenzione 0 4818 40 13 Tamponi igienici esenzione 0 4818 40 19 altri esenzione 0 4818 40 90 Pannolini per bambini piccoli (bebes) e oggetti di igiene simili esenzione 0 4818 50 00 Indumenti ed accessori di abbigliamento esenzione 0 4818 90 altri 4818 90 10 Articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto esenzione 0 4818 90 90 altri esenzione 0 4819 Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili 4819 10 00 Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato esenzione 0 4819 20 00 Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato esenzione 0 4819 30 00 Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o piu' esenzione 0 4819 40 00 altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci esenzione 0 4819 50 00 altri imballaggi, comprese le buste per dischi esenzione 0 4819 60 00 Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili esenzione 0 4820 Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone 4820 10 Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili 4820 10 10 Registri, libri contabili e libretti per ordinazioni o per quietanze esenzione 0 4820 10 30 Taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni esenzione 0 4820 10 50 Agende esenzione 0 4820 10 90 altri esenzione 0 4820 20 00 Quaderni esenzione 0 4820 30 00 Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti esenzione 0 4820 40 Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati 4820 40 10 Formulari detti "continui" esenzione 0 4820 40 90 altri esenzione 0 4820 50 00 Album per campioni o per collezioni esenzione 0 4820 90 00 altri esenzione 0 4821 Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no 4821 10 stampate 4821 10 10 autoadesive esenzione 0 4821 10 90 altre esenzione 0 4821 90 altre 4821 90 10 autoadesive esenzione 0 4821 90 90 altre esenzione 0 4822 Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti 4822 10 00 dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili esenzione 0 4822 90 00 altri esenzione 0 4823 Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa 4823 20 00 Carta da filtro e cartone da filtro esenzione 0 4823 40 00 Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi esenzione 0 Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone 4823 61 00 di bambu' esenzione 0 4823 69 altri 4823 69 10 Vassoi, piatti e scodelle esenzione 0 4823 69 90 altri esenzione 0 4823 70 Articoli foggiati a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta 4823 70 10 Imballaggi alveolari per uova esenzione 0 4823 70 90 altri esenzione 0 4823 90 altri 4823 90 40 Carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici esenzione 0 4823 90 85 altri esenzione 0 49 CAPITOLO 49 - PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE; TESTI MANOSCRITTI O DATTILOSCRITTI E PIANI 4901 Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti 4901 10 00 in fogli sciolti, anche piegati esenzione 0 altri 4901 91 00 Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli esenzione 0 4901 99 00 altri esenzione 0 4902 Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicita' 4902 10 00 con almeno quattro edizioni settimanali esenzione 0 4902 90 altri 4902 90 10 con una edizione settimanale esenzione 0 4902 90 30 con una edizione mensile esenzione 0 4902 90 90 altri esenzione 0 4903 00 00 Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini esenzione 0 4904 00 00 Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata esenzione 0 4905 Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati 4905 10 00 Globi esenzione 0 altri 4905 91 00 in forma di libri o di opuscoli esenzione 0 4905 99 00 altri esenzione 0 4906 00 00 Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra esenzione 0 4907 00 Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili 4907 00 10 Francobolli, marche da bollo e simili esenzione 0 4907 00 30 Biglietti di banca esenzione 0 4907 00 90 altri esenzione 0 4908 Decalcomanie di ogni genere 4908 10 00 Decalcomanie vetrificabili esenzione 0 4908 90 00 altre esenzione 0 4909 00 Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni o applicazioni 4909 00 10 Cartoline postali stampate o illustrate esenzione 0 4909 00 90 altre esenzione 0 4910 00 00 Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare esenzione 0 4911 Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie 4911 10 Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili 4911 10 10 Cataloghi commerciali esenzione 0 4911 10 90 altri esenzione 0 altri 4911 91 00 Immagini, incisioni e fotografie esenzione 0 4911 99 00 altri esenzione 0 50 CAPITOLO 50 - SETA 5001 00 00 Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura esenzione 0 5002 00 00 Seta greggia (non torta) esenzione 0 5003 00 00 Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati) esenzione 0 5004 00 Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto 5004 00 10 greggi, sgommati o imbianchiti 4 0 5004 00 90 altri 4 0 5005 00 Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto 5005 00 10 greggi, sgommati o imbianchiti 2,9 0 5005 00 90 altri 2,9 0 5006 00 Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze) 5006 00 10 Filati di seta 5 0 5006 00 90 Filati di cascami di seta; pelo di Messina (crine di Firenze) 2,9 0 5007 Tessuti di seta o di cascami di seta 5007 10 00 Tessuti di roccadino (bourrette) 3 0 5007 20 altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino (bourrette) Crespi 5007 20 11 greggi, sgommati o imbianchiti 6,9 0 5007 20 19 altri 6,9 0 Pongees, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta, con cascami di borra di seta o con altre materie tessili) 5007 20 21 ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati 5,3 0 altri 5007 20 31 ad armatura a tela 7,5 0 5007 20 39 altri 7,5 0 altri 5007 20 41 Tessuti chiari (non serrati) 7,2 0 altri 5007 20 51 greggi, sgommati o imbianchiti 7,2 0 5007 20 59 tinti 7,2 0 a colori 5007 20 61 di larghezza superiore a 57 cm, ma inferiore o uguale a 75 cm 7,2 0 5007 20 69 altri 7,2 0 5007 20 71 stampati 7,2 0 5007 90 altri tessuti 5007 90 10 greggi, sgommati o imbianchiti 6,9 0 5007 90 30 tinti 6,9 0 5007 90 50 a colori 6,9 0 5007 90 90 stampati 6,9 0 51 CAPITOLO 51 - LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE 5101 Lane, non cardate ne' pettinate sucide, comprese le lane lavate a dosso 5101 11 00 Lane di tosatura esenzione 0 5101 19 00 altre esenzione 0 sgrassate, non carbonizzate 5101 21 00 Lane di tosatura esenzione 0 5101 29 00 altre esenzione 0 5101 30 00 carbonizzate esenzione 0 5102 Peli fini o grossolani, non cardati ne' pettinati Peli fini 5102 11 00 di capra del Cachemir esenzione 0 5102 19 altri 5102 19 10 di coniglio d'angora esenzione 0 5102 19 30 di alpaga, di lama e di vigogna esenzione 0 5102 19 40 di cammello e di dromedario, di yack, di capra mohair, di capra del Tibet e capre simili esenzione 0 5102 19 90 di coniglio, escluso il coniglio d'angora, di lepre, di castoro, di nutria e di topo muschiato esenzione 0 5102 20 00 Peli grossolani esenzione 0 5103 Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati 5103 10 Pettinacce di lana o di peli fini 5103 10 10 non carbonizzate esenzione 0 5103 10 90 carbonizzate esenzione 0 5103 20 altri cascami di lana o di peli fini 5103 20 10 Cascami di filatura esenzione 0 altri 5103 20 91 non carbonizzati esenzione 0 5103 20 99 carbonizzati esenzione 0 5103 30 00 cascami di peli grossolani esenzione 0 5104 00 00 Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani esenzione 0 5105 Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la "lana pettinata alla rinfusa") 5105 10 00 Lana cardata 2 0 Lana pettinata 5105 21 00 "Lana pettinata alla rinfusa" 2 0 5105 29 00 altra 2 0 Peli fini, cardati o pettinati 5105 31 00 di capra del Cachemir 2 0 5105 39 altri 5105 39 10 cardati 2 0 5105 39 90 pettinati 2 0 5105 40 00 Peli grossolani, cardati o pettinati 2 0 5106 Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto 5106 10 contenenti almeno 85 %, in peso, di lana 5106 10 10 greggi 3,8 0 5106 10 90 altri 3,8 0 5106 20 contenenti meno di 85 %, in peso, di lana 5106 20 10 contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini 3,8 0 altri 5106 20 91 greggi 4 0 5106 20 99 altri 4 0 5107 Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto 5107 10 contenenti almeno 85 %, in peso, di lana 5107 10 10 greggi 3,8 5 5107 10 90 altri 3,8 5 5107 20 contenenti meno di 85 %, in peso, di lana contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini 5107 20 10 greggi 4 0 5107 20 30 altri 4 0 altri misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche discontinue 5107 20 51 greggi 4 0 5107 20 59 altri 4 0 altrimenti misti 5107 20 91 greggi 4 0 5107 20 99 altri 4 0 5108 Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto 5108 10 cardati 5108 10 10 greggi 3,2 0 5108 10 90 altri 3,2 0 5108 20 pettinati 5108 20 10 greggi 3,2 0 5108 20 90 altri 3,2 0 5109 Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto 5109 10 contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini 5109 10 10 in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non piu' di 500 g 3,8 0 5109 10 90 altri 5 0 5109 90 altri 5109 90 10 in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non piu' di 500 g 5 0 5109 90 90 altri 5 0 5110 00 00 Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto 3,5 0 5111 Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini 5111 11 00 di peso non superiore a 300 g/m² 8 0 5111 19 altri 5111 19 10 di peso superiore a 300 g/m² ma non piu' di 450 g/m² 8 0 5111 19 90 di peso superiore a 450 g/m² 8 0 5111 20 00 altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali 8 0 5111 30 altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue 5111 30 10 di peso non superiore a 300 g/m² 8 0 5111 30 30 di peso superiore a 300 g/m² ma non piu' di 450 g/m² 8 0 5111 30 90 di peso superiore a 450 g/m² 8 0 5111 90 altri 5111 90 10 contenenti, in peso, complessivamente piu' di 10 % di materie tessili del capitolo 50 7,2 0 altri 5111 90 91 di peso non superiore a 300 g/m² 8 0 5111 90 93 di peso superiore a 300 g/m² ma non piu' di 450 g/m² 8 0 5111 90 99 di peso superiore a 450 g/m² 8 0 5112 Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini 5112 11 00 di peso non superiore a 200 g/m² 8 5 5112 19 altri 5112 19 10 di peso superiore a 200 g/m² ma non piu' di 375 g/m² 8 5 5112 19 90 di peso superiore a 375 g/m² 8 5 5112 20 00 altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali 8 5 5112 30 altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue 5112 30 10 di peso non superiore a 200 g/m² 8 0 5112 30 30 di peso superiore a 200 g/m² ma non piu' di 375 g/m² 8 0 5112 30 90 di peso superiore a 375 g/m² 8 0 5112 90 altri 5112 90 10 contenenti, in peso, complessivamente piu' di 10 % di materie tessili del capitolo 50 7,2 0 altri 5112 90 91 di peso non superiore a 200 g/m² 8 0 5112 90 93 di peso superiore a 200 g/m² ma non piu' di 375 g/m² 8 0 5112 90 99 di peso superiore a 375 g/m² 8 0 5113 00 00 Tessuti di peli grossolani o di crine 5,3 0 52 CAPITOLO 52 - COTONE 5201 00 Cotone, non cardato ne' pettinato 5201 00 10 idrofilo o imbianchito esenzione 0 5201 00 90 altri esenzione 0 5202 Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5202 10 00 Cascami di filati esenzione 0 altri 5202 91 00 sfilacciati esenzione 0 5202 99 00 altri esenzione 0
Allegato 2A
5203 00 00 Cotone, cardato o pettinato esenzione 0 5204 Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto non condizionati per la vendita al minuto 5204 11 00 contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone 4 0 5204 19 00 altri 4 0 5204 20 00 condizionati per la vendita al minuto 5 0 5205 Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto Filati semplici, di fibre non pettinate 5205 11 00 aventi un titolo di 714,29 decitex o piu' (inferiore o uguale a 14 Nm) 4 0 5205 12 00 aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm) 4 0 5205 13 00 aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm) 4 0 5205 14 00 aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm) 4 0 5205 15 aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm) 5205 15 10 aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm) 4,4 0 5205 15 90 aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm) 4 0 Filati semplici, di fibre pettinate 5205 21 00 aventi un titolo di 714,29 decitex o piu' (inferiore o uguale a 14 Nm) 4 0 5205 22 00 aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm) 4 0 5205 23 00 aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm) 4 0 5205 24 00 aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm) 4 0 5205 26 00 aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm) 4 0 5205 27 00 aventi un titolo inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm) 4 0 5205 28 00 aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a120 Nm) 4 0 Filati ritorti o ritorti su ritorto (cables), di fibre non pettinate 5205 31 00 aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o piu' (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici) 4 0 5205 32 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici) 4 0 5205 33 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici) 4 0 5205 34 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici) 4 0 5205 35 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici) 4 0 Filati ritorti o ritorti su ritorto (câbles), di fibre pettinate 5205 41 00 aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o piu' (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici) 4 0 5205 42 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici) 4 0 5205 43 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici) 4 0 5205 44 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici) 4 0 5205 46 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm di filati semplici) 4 0 5205 47 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici) 4 0 5205 48 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici) 4 0 5206 Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto Filati semplici, di fibre non pettinate 5206 11 00 aventi un titolo di 714,29 decitex o piu' (inferiore o uguale a 14 Nm) 4 0 5206 12 00 aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm) 4 0 5206 13 00 aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm) 4 0 5206 14 00 aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm) 4 0 5206 15 00 aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm) 4 0 Filati semplici, di fibre pettinate 5206 21 00 aventi un titolo di 714,29 decitex o piu' (inferiore o uguale a 14 Nm) 4 0 5206 22 00 aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm) 4 0 5206 23 00 aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm) 4 0 5206 24 00 aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm) 4 0 5206 25 00 aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm) 4 0 Filati ritorti o ritorti su ritorto (cables), di fibre non pettinate 5206 31 00 aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o piu' (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici) 4 0 5206 32 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici) 4 0 5206 33 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici) 4 0 5206 34 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici) 4 0 5206 35 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici) 4 0 Filati ritorti o ritorti su ritorto (câbles), di fibre pettinate 5206 41 00 aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o piu' (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici) 4 0 5206 42 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici) 4 0 5206 43 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici) 4 0 5206 44 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici) 4 0 5206 45 00 aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici) 4 0 5207 Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto 5207 10 00 contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone 5 0 5207 90 00 altri 5 0 5208 Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m² greggi 5208 11 ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m² 5208 11 10 Garza per fasciatura 8 0 5208 11 90 altri 8 0 5208 12 ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m² ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m² ma non a 130 g/m², di larghezza 5208 12 16 inferiore o uguale a 165 cm 8 0 5208 12 19 superiore a 165 cm 8 0 ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m², di larghezza 5208 12 96 inferiore o uguale a 165 cm 8 0 5208 12 99 superiore a 165 cm 8 0 5208 13 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 0 5208 19 00 altri tessuti 8 0 imbianchiti 5208 21 ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m² 5208 21 10 Garza per fasciatura 8 0 5208 21 90 altri 8 0 5208 22 ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m² ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m² ma non a 130 g/m², di larghezza 5208 22 16 inferiore o uguale a 165 cm 8 0 5208 22 19 superiore a 165 cm 8 0 ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m², di larghezza 5208 22 96 inferiore o uguale a 165 cm 8 0 5208 22 99 superiore a 165 cm 8 0 5208 23 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 0 5208 29 00 altri tessuti 8 0 tinti 5208 31 00 ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m² 8 0 5208 32 ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m² ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m² ma non a 130 g/m², di larghezza 5208 32 16 inferiore o uguale a 165 cm 8 0 5208 32 19 superiore a 165 cm 8 0 ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m², di larghezza 5208 32 96 inferiore o uguale a 165 cm 8 0 5208 32 99 superiore a 165 cm 8 0 5208 33 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 0 5208 39 00 altri tessuti 8 0 di filati di diversi colori 5208 41 00 ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m² 8 0 5208 42 00 ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m² 8 0 5208 43 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 0 5208 49 00 altri tessuti 8 0 stampati 5208 51 00 ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m² 8 0 5208 52 00 ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m² 8 0 5208 59 altri tessuti 5208 59 10 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 0 5208 59 90 altri 8 0 5209 Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m² greggi 5209 11 00 ad armatura a tela 8 0 5209 12 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 0 5209 19 00 altri tessuti 8 0 imbianchiti 5209 21 00 ad armatura a tela 8 0 5209 22 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 0 5209 29 00 altri tessuti 8 0 tinti 5209 31 00 ad armatura a tela 8 0 5209 32 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 0 5209 39 00 altri tessuti 8 0 di filati di diversi colori 5209 41 00 ad armatura a tela 8 0 5209 42 00 Tessuti detti "denim" 8 0 5209 43 00 altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 0 5209 49 00 altri tessuti 8 0 stampati 5209 51 00 ad armatura a tela 8 0 5209 52 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 0 5209 59 00 altri tessuti 8 0 5210 Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m² greggi 5210 11 00 ad armatura a tela 8 0 5210 19 00 altri tessuti 8 0 imbianchiti 5210 21 00 ad armatura a tela 8 0 5210 29 00 altri tessuti 8 0 tinti 5210 31 00 ad armatura a tela 8 0 5210 32 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 0 5210 39 00 altri tessuti 8 0 di filati di diversi colori 5210 41 00 ad armatura a tela 8 0 5210 49 00 altri tessuti 8 0 stampati 5210 51 00 ad armatura a tela 8 0 5210 59 00 altri tessuti 8 0 5211 Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m² greggi 5211 11 00 ad armatura a tela 8 0 5211 12 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 0 5211 19 00 altri tessuti 8 0 5211 20 00 imbianchiti 8 0 tinti 5211 31 00 ad armatura a tela 8 0 5211 32 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 0 5211 39 00 altri tessuti 8 0 di filati di diversi colori 5211 41 00 ad armatura a tela 8 0 5211 42 00 Tessuti detti "denim" 8 0 5211 43 00 altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 0 5211 49 altri tessuti 5211 49 10 Tessuti Jacquard 8 0 5211 49 90 altri 8 0 stampati 5211 51 00 ad armatura a tela 8 0 5211 52 00 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 0 5211 59 00 altri tessuti 8 0 5212 Altri tessuti di cotone di peso inferiore o uguale a 200 g/m² 5212 11 greggi 5212 11 10 misti principalmente o unicamente con lino 8 0 5212 11 90 altrimenti misti 8 0 5212 12 imbianchiti 5212 12 10 misti principalmente o unicamente con lino 8 0 5212 12 90 altrimenti misti 8 0 5212 13 tinti 5212 13 10 misti principalmente o unicamente con lino 8 0 5212 13 90 altrimenti misti 8 0 5212 14 di filati di diversi colori 5212 14 10 misti principalmente o unicamente con lino 8 0 5212 14 90 altrimenti misti 8 0 5212 15 stampati 5212 15 10 misti principalmente o unicamente con lino 8 0 5212 15 90 altrimenti misti 8 0 di peso superiore a 200 g/m² 5212 21 greggi 5212 21 10 misti principalmente o unicamente con lino 8 0 5212 21 90 altrimenti misti 8 0 5212 22 imbianchiti 5212 22 10 misti principalmente o unicamente con lino 8 0 5212 22 90 altrimenti misti 8 0 5212 23 tinti 5212 23 10 misti principalmente o unicamente con lino 8 0 5212 23 90 altrimenti misti 8 0 5212 24 di filati di diversi colori 5212 24 10 misti principalmente o unicamente con lino 8 0 5212 24 90 altrimenti misti 8 0 5212 25 stampati 5212 25 10 misti principalmente o unicamente con lino 8 0 5212 25 90 altrimenti misti 8 0 53 CAPITOLO 53 - ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA 5301 Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5301 10 00 Lino greggio o macerato esenzione 0 Lino maciullato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato 5301 21 00 maciullato o stigliato esenzione 0 5301 29 00 altro esenzione 0 5301 30 Stoppe e cascami di lino 5301 30 10 Stoppe esenzione 0 5301 30 90 Cascami di lino esenzione 0 5302 Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5302 10 00 Canapa greggia o macerata esenzione 0 5302 90 00 altri esenzione 0 5303 Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramie'), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) 5303 10 00 Iuta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate esenzione 0 5303 90 00 altri esenzione 0 5305 00 00 Cocco, abaca (canapa di Manila o "Musa textilis Nee"), ramie' ed altre fibre tessili vegetali non nominate ne' comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) esenzione 0 5306 Filati di lino 5306 10 semplici non condizionati per la vendita al minuto 5306 10 10 aventi un titolo di 833,3 decitex o piu' (inferiore o uguale a 12 Nm) 4 0 5306 10 30 aventi un titolo inferiore a 833,3 decitex ma non a 277,8 decitex (superiore a 12 Nm ma non a 36 Nm) 4 0 5306 10 50 aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm) 3,8 0 5306 10 90 condizionati per la vendita al minuto 5 0 5306 20 ritorti o ritorti su ritorto (câbles) 5306 20 10 non condizionati per la vendita al minuto 4 0 5306 20 90 condizionati per la vendita al minuto 5 0 5307 Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5307 10 semplici 5307 10 10 aventi un titolo inferiore o uguale a 1 000 decitex (10 Nm o piu') esenzione 0 5307 10 90 aventi un titolo superiore a 1 000 decitex (inferiore a 10 Nm) esenzione 0 5307 20 00 ritorti o ritorti su ritorto (câbles) esenzione 0 5308 Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta 5308 10 00 Filati di cocco esenzione 0 5308 20 Filati di canapa 5308 20 10 non condizionati per la vendita al minuto 3 0 5308 20 90 condizionati per la vendita al minuto 4,9 0 5308 90 altri Filati di ramie' 5308 90 12 aventi un titolo di 277,8 decitex o piu' (inferiore o uguale a 36 Nm) 4 0 5308 90 19 aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm) 3,8 0 5308 90 50 filati di carta 4 0 5308 90 90 altri 3,8 0 5309 Tessuti di lino contenenti, in peso, almeno 85 % di lino 5309 11 greggi o imbianchiti 5309 11 10 greggi 8 0 5309 11 90 imbianchiti 8 0 5309 19 00 altri 8 0 contenenti, in peso, meno di 85 % di lino 5309 21 greggi o imbianchiti 5309 21 10 greggi 8 0 5309 21 90 imbianchiti 8 0 5309 29 00 altri 8 0 5310 Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 5310 10 greggi 5310 10 10 di larghezza inferiore o uguale a 150 cm 4 0 5310 10 90 di larghezza superiore a 150 cm 4 0 5310 90 00 altri 4 0 5311 00 Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta 5311 00 10 Tessuti di ramie' 8 0 5311 00 90 altri 5,8 0 54 CAPITOLO 54 - FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI; LAMELLE E FORME SIMILI DI MATERIE TESSILI SINTETICHE O ARTIFICIALI 5401 Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto 5401 10 di filamenti sintetici non condizionati per la vendita al minuto Filati ad anima cosiddetti "core yarn" 5401 10 12 Filamenti di poliestere ricoperti di fibre cotone 4 0 5401 10 14 altri 4 0 altri 5401 10 16 Filati testurizzati 4 0 5401 10 18 altri 4 0 5401 10 90 condizionati per la vendita al minuto 5 0 5401 20 di filamenti artificiali 5401 20 10 non condizionati per la vendita al minuto 4 0 5401 20 90 condizionati per la vendita al minuto 5 0 5402 Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex Filati ad alta tenacita' di nylon o di altre poliammidi 5402 11 00 di aramidi 4 0 5402 19 00 altri 4 0 5402 20 00 Filati ad alta tenacita' di poliesteri 4 0 Filati testurizzati 5402 31 00 di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex 4 0 5402 32 00 di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex 4 0 5402 33 00 di poliesteri 4 0 5402 34 00 di polipropilene 4 0 5402 39 00 altri 4 0 altri filati, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro 5402 44 00 di elastomeri 4 0 5402 45 00 altri, di nylon o di altre poliammidi 4 0 5402 46 00 altri, di poliesteri, parzialmente orientati 4 0 5402 47 00 altri, di poliesteri 4 0 5402 48 00 altri, di polipropilene 4 0 5402 49 00 altri 4 0 altri filati, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro 5402 51 00 di nylon o di altre poliammidi 4 0 5402 52 00 di poliesteri 4 0 5402 59 altri 5402 59 10 di polipropilene 4 0 5402 59 90 altri 4 0 altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câbles) 5402 61 00 di nylon o di altre poliammidi 4 0 5402 62 00 di poliesteri 4 0 5402 69 altri 5402 69 10 di polipropilene 4 0 5402 69 90 altri 4 0 5403 Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex 5403 10 00 Filati ad alta tenacita' di rayon viscosa 4 0 altri filati, semplici 5403 31 00 di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro 4 0 5403 32 00 di rayon viscosa, con torsione superiore a 120 giri per metro 4 0 5403 33 00 di acetato di cellulosa 4 0 5403 39 00 altri 4 0 altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câbles) 5403 41 00 di rayon viscosa 4 0 5403 42 00 di acetato di cellulosa 4 0 5403 49 00 altri 4 0 5404 Monofilamenti sintetici di 67 decitex o piu', di cui la piu' grande dimensione della sezione trasversale non e' superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm Monofilamenti 5404 11 00 di elastomeri 4 0 5404 12 00 altri, di polipropilene 4 0 5404 19 00 altri 4 0 5404 90 altri di polipropilene 5404 90 11 Lamelle decorative dei tipi utilizzati per l'imballaggio 4 0 5404 90 19 altri 4 0 5404 90 90 altri 4 0 5405 00 00 Monofilamenti artificiali di 67 decitex o piu', di cui la piu' grande dimensione della sezione trasversale non e' superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm 3,8 0 5406 00 00 Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto 5 0 5407 Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404 5407 10 00 Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacita' di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri 8 0 5407 20 Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene, di larghezza 5407 20 11 inferiore a 3 m 8 0 5407 20 19 uguale o superiore a 3 m 8 0 5407 20 90 altri 8 0 5407 30 00 Tessuti previsti nella nota 9 della sezione XI 8 0 altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi 5407 41 00 greggi o imbianchiti 8 0 5407 42 00 tinti 8 0 5407 43 00 di filati di diversi colori 8 0 5407 44 00 stampati 8 0 altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati 5407 51 00 greggi o imbianchiti 8 0 5407 52 00 tinti 8 0 5407 53 00 di filati di diversi colori 8 0 5407 54 00 stampati 8 0 altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri 5407 61 contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati 5407 61 10 greggi o imbianchiti 8 0 5407 61 30 tinti 8 0 5407 61 50 di filati di diversi colori 8 0 5407 61 90 stampati 8 0 5407 69 altri 5407 69 10 greggi o imbianchiti 8 0 5407 69 90 altri 8 0 altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici 5407 71 00 greggi o imbianchiti 8 0 5407 72 00 tinti 8 0 5407 73 00 di filati di diversi colori 8 0 5407 74 00 stampati 8 0 altri tessuti, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone 5407 81 00 greggi o imbianchiti 8 0 5407 82 00 tinti 8 0 5407 83 00 di filati di diversi colori 8 0 5407 84 00 stampati 8 0 altri tessuti 5407 91 00 greggi o imbianchiti 8 0 5407 92 00 tinti 8 0 5407 93 00 di filati di diversi colori 8 0 5407 94 00 stampati 8 0 5408 Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405 5408 10 00 Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacita' di rayon viscosa 8 0 altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali 5408 21 00 greggi o imbianchiti 8 0 5408 22 tinti 5408 22 10 di larghezza superiore a 135 cm e inferiore o uguale a 155 cm, ad armatura a tela, saia, diagonale o raso 8 0 5408 22 90 altri 8 0 5408 23 di filati di diversi colori 5408 23 10 Tessuti Jacquard di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, pesanti piu' di 250 g per m² 8 0 5408 23 90 altri 8 0 5408 24 00 stampati 8 0 altri tessuti 5408 31 00 greggi o imbianchiti 8 0 5408 32 00 tinti 8 0 5408 33 00 di filati di diversi colori 8 0 5408 34 00 stampati 8 0 55 CAPITOLO 55 - FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO 5501 Fasci di filamenti sintetici 5501 10 00 di nylon o di altre poliammidi 4 0 5501 20 00 di poliesteri 4 0 5501 30 00 acrilici o modacrilici 4 0 5501 40 00 di polipropilene 4 0 5501 90 00 altre 4 0 5502 00 Fasci di filamenti artificiali 5502 00 10 di rayon viscosa 4 0 5502 00 40 di acetato 4 0 5502 00 80 altri 4 0 5503 Fibre sintetiche in fiocco, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura di nylon o di altre poliammidi 5503 11 00 di aramidi 4 0 5503 19 00 altre 4 0 5503 20 00 di poliesteri 4 0 5503 30 00 acriliche o modacriliche 4 0 5503 40 00 di polipropilene 4 0 5503 90 altre 5503 90 10 Clorofibre 4 0 5503 90 90 altre 4 0 5504 Fibre artificiali in fiocco, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura 5504 10 00 di rayon viscosa 4 0 5504 90 00 altre 4 0 5505 Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati) 5505 10 di fibre sintetiche 5505 10 10 di nylon o di altre poliammidi 4 0 5505 10 30 di poliesteri 4 0 5505 10 50 acrilici o modacrilici 4 0 5505 10 70 di polipropilene 4 0 5505 10 90 altri 4 0 5505 20 00 di fibre artificiali 4 0 5506 Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura 5506 10 00 di nylon o di altre poliammidi 4 0 5506 20 00 di poliesteri 4 0 5506 30 00 acriliche o modacriliche 4 0 5506 90 altre 5506 90 10 Clorofibre 4 0 5506 90 90 altre 4 0 5507 00 00 Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura 4 0 5508 Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto 5508 10 di fibre sintetiche in fiocco 5508 10 10 non condizionati per la vendita al minuto 4 0 5508 10 90 condizionati per la vendita al minuto 5 0 5508 20 di fibre artificiali in fiocco 5508 20 10 non condizionati per la vendita al minuto 4 0 5508 20 90 condizionati per la vendita al minuto 5 0 5509 Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi 5509 11 00 semplici 4 0 5509 12 00 ritorti o ritorti su ritorto (câbles) 4 0 contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere 5509 21 00 semplici 4 0 5509 22 00 ritorti o ritorti su ritorto (câbles) 4 0 contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche 5509 31 00 semplici 4 0 5509 32 00 ritorti o ritorti su ritorto (câbles) 4 0 altri filati, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco 5509 41 00 semplici 4 0 5509 42 00 ritorti o ritorti su ritorto (câbles) 4 0 altri filati, di fibre in fiocco di poliestere 5509 51 00 misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco 4 0 5509 52 00 misti principalmente o unicamente con lana o peli fini 4 0 5509 53 00 misti principalmente o unicamente con cotone 4 0 5509 59 00 altri 4 0 altri filati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche 5509 61 00 misti principalmente o unicamente con lana o peli fini 4 0 5509 62 00 misti principalmente o unicamente con cotone 4 0 5509 69 00 altri 4 0 altri filati 5509 91 00 misti principalmente o unicamente con lana o peli fini 4 0 5509 92 00 misti principalmente o unicamente con cotone 4 0 5509 99 00 altri 4 0 5510 Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco 5510 11 00 semplici 4 0 5510 12 00 ritorti o ritorti su ritorto (câbles) 4 0 5510 20 00 altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini 4 0 5510 30 00 altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone 4 0 5510 90 00 altri filati 4 0 5511 Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto 5511 10 00 di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di tali fibre 5 0 5511 20 00 di fibre sintetiche in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre 5 0 5511 30 00 di fibre artificiali in fiocco 5 0 5512 Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere 5512 11 00 greggi o imbianchiti 8 0 5512 19 altri 5512 19 10 stampati 8 0 5512 19 90 altri 8 0 contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche 5512 21 00 greggi o imbianchiti 8 0 5512 29 altri 5512 29 10 stampati 8 0 5512 29 90 altri 8 0 altri 5512 91 00 greggi o imbianchiti 8 0 5512 99 altri 5512 99 10 stampati 8 0 5512 99 90 altri 8 0 5513 Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m² greggi o imbianchiti 5513 11 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela 5513 11 20 di larghezza inferiore o uguale a 165 cm 8 0 5513 11 90 di larghezza superiore a 165 cm 8 0 5513 12 00 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 8 0 5513 13 00 altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere 8 0 5513 19 00 altri tessuti 8 0 tinti 5513 21 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela 5513 21 10 di larghezza inferiore o uguale a 135 cm 8 0 5513 21 30 di larghezza superiore a 135 cm ma inferiore o uguale a 165 cm 8 0 5513 21 90 di larghezza superiore a 165 cm 8 0 5513 23 altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere 5513 23 10 ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 8 0 5513 23 90 altri 8 0 5513 29 00 altri tessuti 8 0 di filati di diversi colori 5513 31 00 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela 8 0 5513 39 00 altri tessuti 8 0 stampati 5513 41 00 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela 8 0 5513 49 00 altri tessuti 8 0 5514 Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m² greggi o imbianchiti 5514 11 00 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela 8 0 5514 12 00 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 8 0 5514 19 altri tessuti 5514 19 10 di fibre in fiocco di poliestere 8 0 5514 19 90 altri 8 0 tinti 5514 21 00 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela 8 0 5514 22 00 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 8 0 5514 23 00 altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere 8 0 5514 29 00 altri tessuti 8 0 5514 30 di filati di diversi colori 5514 30 10 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela 8 0 5514 30 30 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 8 0 5514 30 50 altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere 8 0 5514 30 90 altri tessuti 8 0 stampati 5514 41 00 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela 8 0 5514 42 00 di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 8 0 5514 43 00 altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere 8 0 5514 49 00 altri tessuti 8 0 5515 Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco di fibre in fiocco di poliestere 5515 11 misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa 5515 11 10 greggi o imbianchiti 8 0 5515 11 30 stampati 8 0 5515 11 90 altri 8 0 5515 12 misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali 5515 12 10 greggi o imbianchiti 8 0 5515 12 30 stampati 8 0 5515 12 90 altri 8 0 5515 13 misti principalmente o unicamente con lana o peli fini misti principalmente o unicamente con lana o peli fini 5515 13 11 greggi o imbianchiti 8 0 5515 13 19 altri 8 0 misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati 5515 13 91 greggi o imbianchiti 8 0 5515 13 99 altri 8 0 5515 19 altri 5515 19 10 greggi o imbianchiti 8 0 5515 19 30 stampati 8 0 5515 19 90 altri 8 0 di fibre in fiocco acriliche o modacriliche: 5515 21 misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali 5515 21 10 greggi o imbianchiti 8 0 5515 21 30 stampati 8 0 5515 21 90 altri 8 0 5515 22 misti principalmente o unicamente con lana o peli fini misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati 5515 22 11 greggi o imbianchiti 8 0 5515 22 19 altri 8 0 misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati 5515 22 91 greggi o imbianchiti 8 0 5515 22 99 altri 8 0 5515 29 00 altri 8 0 altri tessuti 5515 91 misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali 5515 91 10 greggi o imbianchiti 8 0 5515 91 30 stampati 8 0 5515 91 90 altri 8 0 5515 99 altri 5515 99 20 greggi o imbianchiti 8 0 5515 99 40 stampati 8 0 5515 99 80 altri 8 0 5516 Tessuti di fibre artificiali in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco 5516 11 00 greggi o imbianchiti 8 0 5516 12 00 tinti 8 0 5516 13 00 di filati di diversi colori 8 0 5516 14 00 stampati 8 0 contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali 5516 21 00 greggi o imbianchiti 8 0 5516 22 00 tinti 8 0 5516 23 di filati di diversi colori 5516 23 10 Tessuti Jacquard di larghezza uguale o superiore a 140 cm (fodere per materassi) 8 0 5516 23 90 altri 8 0 5516 24 00 stampati 8 0 contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini 5516 31 00 greggi o imbianchiti 8 0 5516 32 00 tinti 8 0 5516 33 00 di filati di diversi colori 8 0 5516 34 00 stampati 8 0 contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone 5516 41 00 greggi o imbianchiti 8 0 5516 42 00 tinti 8 0 5516 43 00 di filati di diversi colori 8 0 5516 44 00 stampati 8 0 altri 5516 91 00 greggi o imbianchiti 8 0 5516 92 00 tinti 8 0 5516 93 00 di filati di diversi colori 8 0 5516 94 00 stampati 8 0 56 CAPITOLO 56 - OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA 5601 Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili 5601 10 Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bebes) e oggetti igienici simili, di ovatta 5601 10 10 di materie tessili sintetiche o artificiali 5 0 5601 10 90 di altre materie tessili 3,8 0 Ovatte; altri manufatti di ovatta 5601 21 di cotone 5601 21 10 idrofilo 3,8 0 5601 21 90 altro 3,8 0 5601 22 di fibre sintetiche o artificiali 5601 22 10 Rotoli di diametro inferiore o uguale a 8 mm 3,8 0 altri 5601 22 91 di fibre sintetiche 4 0 5601 22 99 di fibre artificiali 4 0 5601 29 00 altri 3,8 0 5601 30 00 Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili 3,2 0 5602 Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati 5602 10 Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia non impregnati, ne' spalmati, ne' ricoperti, ne' stratificati Feltri all'ago 5602 10 11 di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 6,7 0 5602 10 19 di altre materie tessili 6,7 0 Prodotti cuciti con punto a maglia 5602 10 31 di lana o di peli fini 6,7 0 5602 10 35 di peli grossolani 6,7 0 5602 10 39 di altre materie tessili 6,7 0 5602 10 90 impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati 6,7 0 altri feltri non impregnati ne' spalmati, ne' ricoperti, ne' stratificati 5602 21 00 di lana o di peli fini 6,7 0 5602 29 00 di altre materie tessili 6,7 0 5602 90 00 altri 6,7 0 5603 Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti sintetici o artificiali 5603 11 di peso inferiore o uguale a 25 g/m² 5603 11 10 spalmate o ricoperte 4,3 0 5603 11 90 altre 4,3 0 5603 12 di peso superiore a 25 g/m² ma non superiore a 70 g/m² 5603 12 10 spalmate o ricoperte 4,3 0 5603 12 90 altre 4,3 0 5603 13 di peso superiore a 70 g/m² ma non superiore a 150 g/m² 5603 13 10 spalmate o ricoperte 4,3 0 5603 13 90 altre 4,3 0 5603 14 di peso superiore a 150 g per m² 5603 14 10 spalmate o ricoperte 4,3 0 5603 14 90 altre 4,3 0 altre 5603 91 di peso inferiore o uguale a 25 g/m² 5603 91 10 spalmate o ricoperte 4,3 0 5603 91 90 altre 4,3 0 5603 92 di peso superiore a 25 g/m² ma non superiore a 70 g/m² 5603 92 10 spalmate o ricoperte 4,3 0 5603 92 90 altre 4,3 0 5603 93 di peso superiore a 70 g/m² ma non superiore a 150 g/m² 5603 93 10 spalmate o ricoperte 4,3 0 5603 93 90 altre 4,3 0 5603 94 di peso superiore a 150 g/m² 5603 94 10 spalmate o ricoperte 4,3 0
Allegato 2A
5603 94 90 altre 4,3 0 5604 Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica 5604 10 00 Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili 4 0 5604 90 altri 5604 90 10 Filati ad alta tenacita' di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati 4 0 5604 90 90 altri 4 0 5605 00 00 Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo 4 0 5606 00 Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella" 5606 00 10 filati detti "a catenella" 8 0 altri 5606 00 91 Filati spiralati (vergolinati) 5,3 0 5606 00 99 altri 5,3 0 5607 Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica di sisal o di altre fibre tessili del genere "Agave" 5607 21 00 Spago per legare 12 0 5607 29 altri 5607 29 10 aventi un titolo superiore o uguale a 100 000 decitex (10 g per metro) 12 0 5607 29 90 aventi un titolo inferiore o uguale a 100 000 decitex (10 g per metro) 12 0 di polietilene o di polipropilene: 5607 41 00 Spago per legare 8 0 5607 49 altri aventi un titolo superiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro) 5607 49 11 intrecciati 8 0 5607 49 19 altri 8 0 5607 49 90 aventi un titolo inferiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro) 8 0 5607 50 di altre fibre sintetiche di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri aventi un titolo superiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro) 5607 50 11 intrecciati 8 0 5607 50 19 altri 8 0 5607 50 30 aventi un titolo inferiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro) 8 0 5607 50 90 di altre fibre sintetiche 8 0 5607 90 altri 5607 90 20 di abaca (canapa di Manila o "Musa textilis Nee") o di altre fibre (di foglie) dure; di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 6 0 5607 90 90 altri 8 0 5608 Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili di materie tessili sintetiche o artificiali 5608 11 Reti confezionate per la pesca di nylon o di altre poliammidi 5608 11 11 ottenute con spago, corde o funi 8 0 5608 11 19 ottenute con filati 8 0 altre 5608 11 91 ottenute con spago, corde o funi 8 0 5608 11 99 ottenute con filati 8 0 5608 19 altre Reti confezionate di nylon o di altre poliammidi 5608 19 11 ottenute con spago, corde o funi 8 0 5608 19 19 altri 8 0 5608 19 30 altre 8 0 5608 19 90 altre 8 0 5608 90 00 altre 8 0 5609 00 00 Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati ne' compresi altrove 5,8 0 57 CAPITOLO 57 - TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI 5701 Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati 5701 10 di lana o di peli fini 5701 10 10 contenenti, in peso, complessivamente piu' di 10 % di seta o di borra di seta (schappe) 8 0 5701 10 90 altri 8 MAX 2,8 ?/m² 0 5701 90 di altre materie tessili 5701 90 10 di seta, di borra di seta (schappe), di fibre sintetiche, di filati della voce 5605 o di materie tessili con fili di metallo incorporati 8 0 5701 90 90 di altre materie tessili 3,5 0 5702 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non "tufted" ne' "floccati", anche confezionati, compresi i tappeti detti "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano 5702 10 00 Tappeti detti detti "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano 3 0 5702 20 00 Rivestimenti del suolo di cocco 4 0 altri, vellutati, non confezionati 5702 31 di lana o di peli fini 5702 31 10 Tappeti Axminster 8 0 5702 31 80 altri 8 0 5702 32 di materie tessili sintetiche o artificiali 5702 32 10 Tappeti Axminster 8 0 5702 32 90 altri 8 0 5702 39 00 di altre materie tessili 8 0 altri, vellutati, confezionati 5702 41 di lana o di peli fini 5702 41 10 Tappeti Axminster 8 0 5702 41 90 altri 8 0 5702 42 di materie tessili sintetiche o artificiali 5702 42 10 Tappeti Axminster 8 0 5702 42 90 altri 8 0 5702 49 00 di altre materie tessili 8 0 5702 50 altri, non vellutati, ne' confezionati 5702 50 10 di lana o di peli fini 8 0 di materie tessili sintetiche o artificiali 5702 50 31 di polipropilene 8 0 5702 50 39 altri 8 0 5702 50 90 di altre materie tessili 8 0 altri, non vellutati, confezionati 5702 91 00 di lana o di peli fini 8 0 5702 92 di materie tessili sintetiche o artificiali 5702 92 10 di polipropilene 8 0 5702 92 90 altri 8 0 5702 99 00 di altre materie tessili 8 0 5703 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, "tufted", anche confezionati 5703 10 00 di lana o di peli fini 8 0 5703 20 di nylon o di altre poliammidi stampati 5703 20 11 Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m² 8 0 5703 20 19 altri 8 0 altri 5703 20 91 Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m² 8 0 5703 20 99 altri 8 0 5703 30 di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali di polipropilene 5703 30 11 Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m² 8 0 5703 30 19 altri 8 0 altri 5703 30 81 Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m² 8 0 5703 30 89 altri 8 0 5703 90 di altre materie tessili 5703 90 10 Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m² 8 0 5703 90 90 altri 8 0 5704 Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro, non "tufted" ne' "floccati" anche confezionati 5704 10 00 Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m² 6,7 0 5704 90 00 altri 6,7 0 5705 00 Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati 5705 00 10 di lana o di peli fini 8 0 5705 00 30 di materie tessili sintetiche o artificiali 8 0 5705 00 90 di altre materie tessili 8 0 58 CAPITOLO 58 - TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI "TUFTED"; PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI 5801 Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806 5801 10 00 di lana o di peli fini 8 0 di cotone 5801 21 00 Velluti e felpe a trama, non tagliati 8 0 5801 22 00 Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste 8 0 5801 23 00 altri velluti e felpe a trama 8 0 5801 24 00 Velluti e felpe a catena, rigati 8 0 5801 25 00 Velluti e felpe a catena, tagliati 8 0 5801 26 00 Tessuti di ciniglia 8 0 di fibre sintetiche o artificiali 5801 31 00 Velluti e felpe a trama, non tagliati 8 0 5801 32 00 Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste 8 0 5801 33 00 altri velluti e felpe a trama 8 0 5801 34 00 Velluti e felpe a catena, rigati 8 0 5801 35 00 Velluti e felpe a catena, tagliati 8 0 5801 36 00 Tessuti di ciniglia 8 0 5801 90 di altre materie tessili 5801 90 10 di lino 8 0 5801 90 90 altri 8 0 5802 Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806; superfici tessili "tufted", diverse dai prodotti della voce 5703 Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone 5802 11 00 greggi 8 0 5802 19 00 altri 8 0 5802 20 00 Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili 8 0 5802 30 00 superfici tessili "tufted" 8 0 5803 00 Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806 5803 00 10 di cotone 5,8 0 5803 00 30 di seta o di cascami di seta 7,2 0 5803 00 90 altri 8 0 5804 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006 5804 10 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate uniti 5804 10 11 Tessuti a maglie annodate 6,5 0 5804 10 19 altri 6,5 0 5804 10 90 altri 8 0 Pizzi a macchina 5804 21 di fibre sintetiche o artificiali 5804 21 10 a fuselli (tombolo) 8 0 5804 21 90 altri 8 0 5804 29 di altre materie tessili 5804 29 10 a fuselli (tombolo) 8 0 5804 29 90 altri 8 0 5804 30 00 Pizzi a mano 8 0 5805 00 00 Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati 5,6 0 5806 Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs) 5806 10 00 Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna 6,3 0 5806 20 00 altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o piu' di filati di elastomeri o di fili di gomma 7,5 0 altri nastri, galloni e simili 5806 31 00 di cotone 7,5 0 5806 32 di fibre sintetiche o artificiali 5806 32 10 muniti di vere cimose 7,5 0 5806 32 90 altri 7,5 0 5806 39 00 di altre materie tessili 7,5 0 5806 40 00 Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs) 6,2 0 5807 Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati 5807 10 tessuti 5807 10 10 con iscrizioni o motivi ottenuti per tessitura 6,2 0 5807 10 90 altri 6,2 0 5807 90 altri 5807 90 10 di feltro o di stoffe non tessute 6,3 0 5807 90 90 altri 8 0 5808 Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili 5808 10 00 Trecce in pezza 5 0 5808 90 00 altri 5,3 0 5809 00 00 Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati ne' compresi altrove 5,6 0 5810 Ricami in pezza, in strisce o in motivi 5810 10 Ricami chimici o aeriennes e ricami a fondo tagliato 5810 10 10 di valore superiore a 35 ? per kg netto 5,8 0 5810 10 90 altri 8 0 altri ricami 5810 91 di cotone 5810 91 10 di valore superiore a 17,50 ? per kg netto 5,8 0 5810 91 90 altri 7,2 0 5810 92 di fibre sintetiche o artificiali 5810 92 10 di valore superiore a 17,50 ? per kg netto 5,8 0 5810 92 90 altri 7,2 0 5810 99 di altre materie tessili 5810 99 10 di valore superiore a 17,50 ? per kg netto 5,8 0 5810 99 90 altri 7,2 0 5811 00 00 Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o piu' strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810 8 0 59 CAPITOLO 59 - TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI 5901 Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria 5901 10 00 Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; 6,5 0 5901 90 00 altri 6,5 0 5902 Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacita' di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa 5902 10 di nylon o di altre poliammidi 5902 10 10 impregnati di gomma 5,6 0 5902 10 90 altre 8 0 5902 20 di poliesteri 5902 20 10 impregnati di gomma 5,6 0 5902 20 90 altri 8 0 5902 90 altri 5902 90 10 impregnati di gomma 5,6 0 5902 90 90 altri 8 0 5903 Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 5903 10 con poli(cloruro di vinile) 5903 10 10 impregnati 8 0 5903 10 90 spalmati, ricoperti o stratificati 8 0 5903 20 con poliuretano 5903 20 10 impregnati 8 0 5903 20 90 spalmati, ricoperti o stratificati 8 0 5903 90 altri 5903 90 10 impregnati 8 0 spalmati, ricoperti o stratificati 5903 90 91 con derivati della cellulosa o di altra materia plastica, la materia tessile costituente il diritto 8 0 5903 90 99 altri 8 0 5904 Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo constituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati 5904 10 00 Linoleum 5,3 0 5904 90 00 altri 5,3 0 5905 00 Rivestimenti murali di materie tessili 5905 00 10 consistenti in filati parallelizzati su supporto 5,8 0 altri 5905 00 30 di lino 8 0 5905 00 50 di iuta 4 0 5905 00 70 di fibre sintetiche o artificiali 8 0 5905 00 90 altre 6 0 5906 Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 5906 10 00 Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm 4,6 0 altri 5906 91 00 a maglia 6,5 0 5906 99 altri 5906 99 10 Nappe riprese alla nota 4 c) di questo capitolo 8 0 5906 99 90 altri 5,6 0 5907 00 Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili 5907 00 10 Tele incerate o altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio 4,9 0 5907 00 90 altri 4,9 0 5908 00 00 Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate 5,6 0 5909 00 Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie 5909 00 10 di fibre sintetiche 6,5 0 5909 00 90 di altre materie tessili 6,5 0 5910 00 00 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie 5,1 0 5911 Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo 5911 10 00 Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o piu' strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi 5,3 0 5911 20 00 Veli e tele da buratti, anche confezionati 4,6 0 Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento) 5911 31 di peso inferiore a 650 g/m² di seta, di fibre sintetiche o artificiali 5911 31 11 Tessuti feltrati o non di fibre sintetiche dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere 5,8 0 5911 31 19 altri 5,8 0 5911 31 90 di altre materie tessili 4,4 0 5911 32 di peso uguale o superiore a 650 g/m² 5911 32 10 di seta, di fibre sintetiche o artificiali 5,8 0 5911 32 90 di altre materie tessili 4,4 0 5911 40 00 Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli 6 0 5911 90 altri 5911 90 10 di feltro 6 0 5911 90 90 altri 6 0 60 CAPITOLO 60 - STOFFE A MAGLIA 6001 Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia 6001 10 00 Stoffe dette a peli lunghi 8 0 Stoffe a ricci 6001 21 00 di cotone 8 0 6001 22 00 di fibre sintetiche o artificiali 8 0 6001 29 00 di altre materie tessili 8 0 altri 6001 91 00 di cotone 8 0 6001 92 00 di fibre sintetiche o artificiali 8 0 6001 99 00 di altre materie tessili 8 0 6002 Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o piu' di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001 6002 40 00 contenenti, in peso, 5 % o piu' di filati di elastomeri ma non fili di gomma 8 0 6002 90 00 altre 6,5 0 6003 Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 6001 e 6002 6003 10 00 di lana o di peli fini 8 0 6003 20 00 di cotone 8 0 6003 30 di fibre sintetiche 6003 30 10 Pizzi Raschel 8 0 6003 30 90 altre 8 0 6003 40 00 di fibre artificiali 8 0 6003 90 00 altre 8 0 6004 Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o piu' di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001 6004 10 00 contenenti, in peso, 5 % o piu' di filati di elastomeri ma non fili di gomma 8 0 6004 90 00 altre 6,5 0 6005 Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004 di cotone 6005 21 00 greggi o imbianchiti 8 0 6005 22 00 tinte 8 0 6005 23 00 di filati di diversi colori 8 0 6005 24 00 stampate 8 0 di fibre sintetiche 6005 31 gregge o imbianchite 6005 31 10 per tende e tendine 8 0 6005 31 50 Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine 8 0 6005 31 90 altre 8 0 6005 32 tinte 6005 32 10 per tende e tendine 8 0 6005 32 50 Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine 8 0 6005 32 90 altre 8 0 6005 33 di filati di diversi colori 6005 33 10 per tende e tendine 8 0 6005 33 50 Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine 8 0 6005 33 90 altre 8 0 6005 34 stampate 6005 34 10 per tende e tendine 8 0 6005 34 50 Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine 8 0 6005 34 90 altre 8 0 di fibre artificiali 6005 41 00 gregge o imbianchite 8 0 6005 42 00 tinte 8 0 6005 43 00 di filati di diversi colori 8 0 6005 44 00 stampate 8 0 6005 90 altre 6005 90 10 di lana o di peli fini 8 0 6005 90 90 altre 8 0 6006 Altre stoffe a maglia 6006 10 00 di lana o di peli fini 8 0 di cotone 6006 21 00 gregge o imbianchite 8 0 6006 22 00 tinte 8 0 6006 23 00 di filati di diversi colori 8 0 6006 24 00 stampate 8 0 di fibre sintetiche 6006 31 gregge o imbianchite 6006 31 10 per tende e tendine 8 0 6006 31 90 altre 8 0 6006 32 tinte 6006 32 10 per tende e tendine 8 0 6006 32 90 altre 8 0 6006 33 di filati di diversi colori 6006 33 10 per tende e tendine 8 0 6006 33 90 altre 8 0 6006 34 stampate 6006 34 10 per tende e tendine 8 0 6006 34 90 altre 8 0 di fibre artificiali 6006 41 00 gregge o imbianchite 8 0 6006 42 00 tinte 8 0 6006 43 00 di filati di diversi colori 8 0 6006 44 00 stampate 8 0 6006 90 00 altre 8 0 61 CAPITOLO 61 - INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA 6101 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103 6101 20 di cotone 6101 20 10 Cappotti, giacconi, mantelli e simili 12 0 6101 20 90 Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili 12 0 6101 30 di fibre sintetiche o artificiali 6101 30 10 Cappotti, giacconi, mantelli e simili 12 0 6101 30 90 Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili 12 0 6101 90 di altre materie tessili 6101 90 20 Cappotti, giacconi, mantelli e simili 12 0 6101 90 80 Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili 12 0 6102 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104 6102 10 di lana o di peli fini 6102 10 10 Cappotti, giacconi, mantelli e simili 12 0 6102 10 90 Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili 12 0 6102 20 di cotone 6102 20 10 Cappotti, giacconi, mantelli e simili 12 0 6102 20 90 Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili 12 0 6102 30 di fibre sintetiche o artificiali 6102 30 10 Cappotti, giacconi, mantelli e simili 12 0 6102 30 90 Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili 12 0 6102 90 di altre materie tessili 6102 90 10 Cappotti, giacconi, mantelli e simili 12 0 6102 90 90 Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili 12 0 6103 Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo 6103 10 00 Vestiti o completi 12 0 Insiemi 6103 22 00 di cotone 12 0 6103 23 00 di fibre sintetiche 12 0 6103 29 00 di altre materie tessili 12 0 Giacche 6103 31 00 di lana o di peli fini 12 0 6103 32 00 di cotone 12 0 6103 33 00 di fibre sintetiche 12 0 6103 39 00 di altre materie tessili 12 0 Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" 6103 41 00 di lana o di peli fini 12 0 6103 42 00 di cotone 12 0 6103 43 00 di fibre sintetiche 12 0 6103 49 00 di altre materie tessili 12 0 6104 Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza Abiti a giacca (tailleurs) 6104 13 00 di fibre sintetiche 12 0 6104 19 00 di altre materie tessili 12 0 Insiemi 6104 22 00 di cotone 12 0 6104 23 00 di fibre sintetiche 12 0 6104 29 00 di altre materie tessili 12 0 Giacche 6104 31 00 di lana o di peli fini 12 0 6104 32 00 di cotone 12 0 6104 33 00 di fibre sintetiche 12 0 6104 39 00 di altre materie tessili 12 0 Abiti interi 6104 41 00 di lana o di peli fini 12 0 6104 42 00 di cotone 12 0 6104 43 00 di fibre sintetiche 12 0 6104 44 00 di fibre artificiali 12 0 6104 49 00 di altre materie tessili 12 0 Gonne e gonne-pantaloni 6104 51 00 di lana o di peli fini 12 0 6104 52 00 di cotone 12 0 6104 53 00 di fibre sintetiche 12 0 6104 59 00 di altre materie tessili 12 0 Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" 6104 61 00 di lana o di peli fini 12 0 6104 62 00 di cotone 12 0 6104 63 00 di fibre sintetiche 12 0 6104 69 00 di altre materie tessili 12 0 6105 Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo 6105 10 00 di cotone 12 0 6105 20 di fibre sintetiche o artificiali 6105 20 10 di fibre sintetiche 12 0 6105 20 90 di fibre artificiali 12 0 6105 90 di altre materie tessili 6105 90 10 di lana o di peli fini 12 0 6105 90 90 altri 12 0 6106 Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza 6106 10 00 di cotone 12 0 6106 20 00 di fibre sintetiche o artificiali 12 0 6106 90 di altre materie tessili 6106 90 10 di lana o di peli fini 12 0 6106 90 30 di seta o di cascami di seta 12 0 6106 90 50 di lino o di ramie' 12 0 6106 90 90 altre 12 0 6107 Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo Slips e mutande 6107 11 00 di cotone 12 0 6107 12 00 di fibre sintetiche o artificiali 12 0 6107 19 00 di altre materie tessili 12 0 Camicie da notte e pigiami 6107 21 00 di cotone 12 0 6107 22 00 di fibre sintetiche o artificiali 12 0 6107 29 00 di altre materie tessili 12 0 altri 6107 91 00 di cotone 12 0 6107 99 00 di altre materie tessili 12 0 6108 Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza Sottovesti o sottabiti e sottogonne 6108 11 00 di fibre sintetiche o artificiali 12 0 6108 19 00 di altre materie tessili 12 0 Slips e mutandine 6108 21 00 di cotone 12 0 6108 22 00 di fibre sintetiche o artificiali 12 0 6108 29 00 di altre materie tessili 12 0 Camicie da notte e pigiami 6108 31 00 di cotone 12 0 6108 32 00 di fibre sintetiche o artificiali 12 0 6108 39 00 di altre materie tessili 12 0 altri 6108 91 00 di cotone 12 0 6108 92 00 di fibre sintetiche o artificiali 12 0 6108 99 00 di altre materie tessili 12 0 6109 T-shirts e canottiere (magliette), a maglia 6109 10 00 di cotone 12 0 6109 90 di altre materie tessili 6109 90 10 di lana o di peli fini 12 0 6109 90 30 di fibre sintetiche o artificiali 12 0 6109 90 90 altre 12 0 6110 Maglioni (golf), pullover, cardigan, gile' e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia di lana o di peli fini 6110 11 di lana 6110 11 10 Maglioni (golf) e pullover, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o piu' 10,5 0 altri 6110 11 30 per uomo o ragazzo 12 0 6110 11 90 per donna o ragazza 12 0 6110 12 di capra del Cachemir 6110 12 10 per uomo o ragazzo 12 0 6110 12 90 per donna o ragazza 12 0 6110 19 altri 6110 19 10 per uomo o ragazzo 12 0 6110 19 90 per donna o ragazza 12 0 6110 20 di cotone 6110 20 10 Magliette a collo alto 12 0 altri 6110 20 91 per uomo o ragazzo 12 0 6110 20 99 per donna o ragazza 12 0 6110 30 di fibre sintetiche o artificiali 6110 30 10 Magliette a collo alto 12 0 altri 6110 30 91 per uomo o ragazzo 12 0 6110 30 99 per donna o ragazza 12 0 6110 90 di altre materie tessili 6110 90 10 di lino o di ramie' 12 0 6110 90 90 altri 12 0 6111 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bebes) 6111 20 di cotone 6111 20 10 Guanti 8,9 0 6111 20 90 altri 12 0 6111 30 di fibre sintetiche 6111 30 10 Guanti 8,9 0 6111 30 90 altri 12 0 6111 90 di altre materie tessili di lana o di peli fini 6111 90 11 Guanti 8,9 0 6111 90 19 altri 12 0 6111 90 90 altri 12 0 6112 Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia Tute sportive (trainings) 6112 11 00 di cotone 12 0 6112 12 00 di fibre sintetiche 12 0 6112 19 00 di altre materie tessili 12 0 6112 20 00 Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci 12 0 Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo 6112 31 di fibre sintetiche 6112 31 10 contenenti, in peso, 5 % o piu' di filati di gomma 8 0 6112 31 90 altre 12 0 6112 39 di altre materie tessili 6112 39 10 contenenti, in peso, 5 % o piu' di filati di gomma 8 0 6112 39 90 altre 12 0 Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza 6112 41 di fibre sintetiche 6112 41 10 contenenti, in peso, 5 % o piu' di filati di gomma 8 0 6112 41 90 altre 12 0 6112 49 di altre materie tessili 6112 49 10 contenenti, in peso, 5 % o piu' di filati di gomma 8 0 6112 49 90 altre 12 0 6113 00 Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907 6113 00 10 di tessuti a maglia della voce 5906 8 0 6113 00 90 altri 12 0 6114 Altri indumenti, a maglia 6114 20 00 di cotone 12 0 6114 30 00 di fibre sintetiche o artificiali 12 0 6114 90 00 di altre materie tessili 12 0 6115 Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia 6115 10 Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio, le calze per varici) 6115 10 10 Calzettoni per varici, di fibre sintetiche 8 0 6115 10 90 altri 12 0 Altre calzemaglie (collants) 6115 21 00 di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex 12 0 6115 22 00 di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex 12 0 6115 29 00 di altre materie tessili 12 0 6115 30 Altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex di fibre sintetiche 6115 30 11 Calzettoni 12 0 6115 30 19 Calze 12 0 6115 30 90 di altre materie tessili 12 0 altri 6115 94 00 di lana o di peli fini 12 0 6115 95 00 di cotone 12 0 6115 96 di fibre sintetiche 6115 96 10 Calzettoni (gambaletti) 12 0 altri 6115 96 91 Calze da donna 12 0 6115 96 99 altre 12 0 6115 99 00 di altre materie tessili 12 0 6116 Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia 6116 10 impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma 6116 10 20 Guanti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma 8 0 6116 10 80 altri 8,9 0
-------------
(2) La voce HSK 0805201000 comprende il mandarino satsuma (Citrus Unshiu).
(3) La voce HSK 0805209000 comprende mandarini e clementine.
Parte di provvedimento in formato grafico