057U0298
057U0298
Convenzione (LEGGE 07 marzo 1957 n. 298)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione consolare con gli annessi Protocolli di firma e scambio di Note, conclusi in Roma, fra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, il 1° giugno 1954.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione consolare ed agli Atti suddetti a decorrere dalla loro entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 marzo 1957 GRONCHI - TAMBRONI - ANDREOTTI SEGNI - MARTINO - MORO - CASSIANI Visto, il Guardasigilli: MORO
Art. 1
Convenzione consolare tra l'Italia e la Gran Bretagna
Il Presidente della Repubblica italiana e Sua Maesta' la Regina del
Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e dei suoi altri Regni e Territori, Capo del Commonwealth;
Desiderando regolare la posizione dei funzionari consolari di
ciascuna delle Parti nei territori dell'altra;
Hanno deciso di concludere una Convenzione consolare ed a tale
effetto hanno nominato loro Plenipotenziari:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PER LA REPUBBLICA ITALIANA:
S. E. l'on. avv. ATTILIO PICCIONI, Ministro degli affari esteri;
SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
DELL'IRLANDA DEL NORD E DEI SUOI ALTRI REGNI E TERRITORI, CAPO DEL COMMONWEALTH (qui appresso designata come "Sua Maesta'"):
PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA
E DELL'IRLANDA DEL NORD:
S. E. Sir HENRY ASHLER CLARKE, K. C. M. G. , Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Sua Maesta', a Roma.
I quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
La presente Convenzione si applica:
1. Per quanto concerne la Repubblica italiana, al territorio della Repubblica ed a tutti i territori di cui l'Italia si assume la responsabilita' delle relazioni internazionali.
2. Per quanto concerne Sua Maesta', al Regno Unito di Gran Bretagna
e dell'Iralanda del Nord, ed a tutti i territori di cui il Governo del Regno Unito di Sua Maesta' si assume la responsabilita' delle relazioni internazionali.
Art. 2
Articolo 2.
Agli effetti della presente Convenzione:
1. Il termine "Stato inviante" indica, a seconda dei casi, l'Alta Parte Contraente che nomina il funzionario consolare, o tutti i territori di detta Alta Parte ai quali la Convenzione si applica.
2. Il termine "Stato di residenza" indica, a secondi dei casi,
l'Alta Parte Contraente nei territori della quale il funzionario consolare esercita le funzioni inerenti al proprio ufficio, o tutti i
territori di detta
Parte ai quali la Convenzione si applica.
3. Il termine "territorio" indica qualsiasi parte dei territori
dello Stato di residenza nel quale e' situata in tutto o in parte la circoscrizione di un funzionamento consolare e che e' stato notificato come costituente un'unita' territoriale ai fini dell'applicazione di tutti od alcuni degli articoli della Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 38 della Convenzione stessa.
4. Il termine "cittadini" indica:
a) per quanto concerne la Repubblica italiana, tutti i cittadini italiani e tutte le persone appartenenti ai territori di cui l'Italia si assume la responsabilita' nelle relazioni internazionali, comprese, quando il contesto lo permette, tutte le persone giuridiche create in conformita' delle leggi di uno qualsiasi dei territori a cui la Convenzione si applica;
b) per quanto concerne Sua Maesta', tutti i cittadini del Regno Unito e delle Colonie, tutti i cittadini della Rhodesia del Sud e tutti i protetti britannici, comprese, quando il contesto lo permette, tutte le persone giuridiche create conformemente alle leggi di uno qualsiasi dei territori ai quali la Convenzione si applica.
5. Il termine "nave" indica, agli effetti della Parte VII della
Convenzione:
a) per quanto concerne le navi della Repubblica italiana,
qualsiasi nave o natante (che non sia una nave da guerra) battente bandiera italiana;
b) per quanto concerne le navi di Sua Maesta', qualsiasi nave o natante registrato in un porto di uno qualsiasi dei territori di Sua Maesta' ai quali la Convenzione si applica.
6. Il termine "funzionario consolare" indica qualsiasi persona alla
quale sia stato rilasciato un exequatur od un'altra autorizzazione (compresa una autorizzazione provvisoria) ad agire in tale veste dalle competenti Autorita' del territorio, i funzionari consolari possono essere di carriera od onorari.
7. Il termine "impiegato consolare" indica qualsiasi persona, la
quale, pur non essendo un funzionario consolare, e' impiegata nell'ufficio consolare per mansioni attinenti al servizio consolare, a condizione che il suo nome sia stato debitamente comunicato - conformemente all'articolo 6 della Convenzione - alle competenti autorita' del territorio; il detto termine non comprende tuttavia gli autisti o le persone incaricate esclusivamente della manutenzione dei locali o di altri servizi domestici.
8. Il termine "ufficio consolare" indica, qualsiasi edificio o
parte di edificio occupato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni ufficiali di un funzionario consolare.
Art. 3
Articolo 3.
1. Lo Stato inviante puo' istituire e mantenere uffici consolari
nei territori dello Stato di residenza in qualsiasi localita' ove esista un ufficio consolare di un terzo Stato, ed in qualsiasi altra localita' dove lo Stato di residenza, consente l'istituzione di un ufficio consolare. Spetta allo Stato inviante di stabilire se un suo ufficio consolare debba essere un consolato generale, un consolato, un vice consolato od una agenzia consolare.
2. Lo Stato inviante tiene informato lo Stato di residenza della
circoscrizione di ciascuno dei propri uffici consolari e, sotto riserva delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, puo' liberamente stabilirne i limiti.
3. Lo Stato di residenza ha il diritto di opporsi all'inclusione, in una circoscrizione consolare:
a) di qualsiasi zona non compresa in una circoscrizione
consolare, e non aperta ai rappresentanti commerciali ufficiali, di un terzo Stato;
b) di un territorio di un terzo Stato.
4. Un funzionario consolare puo', previa notifica allo Stato di
residenza, svolgere funzioni consolari fuori della propria circoscrizione, salvo che lo Stato di residenza vi si opponga.
Art. 4
Articolo 4.
1. Lo Stato inviante puo' assegnare ad uno qualsiasi dei suoi
uffici consolari funzionari consolari di qualsiasi grado e nel numero che ritiene necessario. Lo Stato inviante notifica per iscritto allo Stato di residenza la nomina di ogni funzionario consolare in un ufficio consolare. Nel caso i funzionari consolari onorari che siano cittadini dello Stato di residenza, quest'ultimo puo' chiedere che il proprio consenso alla nomina di tali funzionari venga preliminarmente ottenuto per le vie diplomatiche.
2. L'exequatur od altra autorizzazione viene concesso al piu'
presto e gratuitamente dallo Stato di residenza su presentazione delle patenti del funzionario consolare o in base a qualsiasi altra notifica della nomina. Qualora sia necessario, viene accordata un'autorizzazione provvisoria, in attesa della concessione dell'exequatur o di altra autorizzazione.
3. L'exequatur od altra autorizzazione non puo' essere negato senza
giusta causa.
4. Non puo' ritenersi che lo Stato di residenza abbia consentito a che il funzionario consolare eserciti le proprie funzioni, o gli abbia accordato i benefici previsti dalla Convenzione, fino a che detto Stato non gli abbia concesso l'exequatur: od altra autorizzazione.
Art. 5
Articolo 5.
1. Lo Stato di residenza fa conoscere senza indugio alle proprie
autorita' competenti il nome di un funzionario consolare autorizzato a svolgere le proprie funzioni in conformita? della presente Convenzione.
2. Nella sua qualita' di agente ufficiale dello Stato inviante, il funzionario consolare ha diritto ad una speciale protezione ed all'alta considerazione di tutti i funzionari dello Stato di residenza con i quali ha rapporti ufficiali.
3. Lo Stato di residenza puo' revocare l'exequatur od altra
autorizzazione di un funzionario consolare la cui condotta ha dato luogo a seri motivi di lagnanza. I motivi di tale revoca devono essere comunicati, qualora lo richieda, allo Stato inviante per le vie diplomatiche.
Art. 6
Articolo 6.
Lo Stato inviante ha la facolta' di assumere il necessario numero di impiegati nei propri uffici consolari, sia che essi abbiano la cittadinanza di detto Stato o quella dello Stato di residenza o di un terzo Stato. I funzionari consolari devono tenere informato il governo del territorio dei nomi e degli indirizzi di detti impiegati.
Il Governo del territorio indica l'autorita' competente alla quale tali informazioni devono essere comunicate.
Art. 7
Articolo 7.
1. Un funzionario od impiegato consolare puo' essere incaricato
temporaneamente di svolgere le funzioni di un funzionario consolare deceduto o che e' impossibilitato a svolgere la sua attivita' per ragioni di malattia, assenza o per altra causa. Su notifica al Governo del territorio, il funzionario facente funzione puo' esercitare la sua attivita' e godere dei privilegi previsti dalla presente Convenzione, in attesa del ritorno in ufficio di detto funzionario o della nomina di un nuovo funzionario consolare.
2. Se il facente funzione e' un impiegato consolare, esso non puo' godere, a motivo di tale incarico temporaneo, in materia di tributi fiscali o di dazi doganali, di privilegi piu' ampi di quelli ai quali abbia gia' diritto in base alla presente Convenzione.
Art. 8
Articolo 8.
Lo Stato inviante puo', con l'autorizzazione dello Stato di
residenza, assegnare ad un ufficio consolare, sito nella citta' in cui si trova la sede del Governo centrale dello Stato di residenza, uno o piu' membri della propria rappresentanza diplomatica accreditata presso quest'ultimo Stato. Tali assegnazioni devono essere fatte conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 della presente Convenzione. I funzionari di cui trattasi continuano a godere tutti i privilegi e le immunita' ad essi spettanti nella loro qualita' di diplomatici, mentre per quanto concerne l'esercizio delle funzioni consolari sono sottoposti alle disposizioni della presente Convenzione.
Art. 9
Articolo 9.
1. Lo Stato inviante puo', con l'osservanza delle condizioni
prescritte dalle leggi del territorio, acquistare, possedere ed occupare in virtu' di uno qualsiasi dei titoli previsti dalle leggi del territorio, sia a nome proprio che in nome di una o piu' persone fisiche o giuridiche, che agiscono in suo nome, terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze, siti nel territorio e che gli sono necessari per stabilirvi la sede di un suo ufficio consolare, o la residenza di un funzionario consolare di carriera, a condizione, in quest'ultimo caso, che la detta residenza sia situata nello stesso edificio in cui si trova la sede dell'ufficio consolare. Qualora, secondo la legge del territorio, sia necessaria l'autorizzazione delle autorita' del territorio come condizione per un acquisto del genere, tale autorizzazione deve essere accordata, purche' siano state compiute le necessarie formalita' e salvo che vi ostino speciali motivi.
2. Lo Stato inviante ha il diritto di costruire, per gli scopi
indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, immobili e dipendenze sul terreno da esso cosi' acquistato.
3. Resta inteso che lo Stato inviante deve osservare le norme e le limitazioni in materia di edilizia ed i piani regolatori che si applicano nel luogo in cui sono siti i terreni, gli edifici, le parti di edifici e le dipendenze di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 10
Articolo 10.
1. a) Sulla recinzione e sulle mura esterne dell'edificio in cui ha
sede un ufficio consolare possono essere posti lo stemma o l'emblema dello Stato inviante con un'iscrizione appropriata indicante l'ufficio consolare nella lingua ufficiale di tale Stato. Tale stemma o emblema nazionale e iscrizione possono anche essere posti sulla porta d'entrata dell'ufficio consolare o accanto ad essa.
b) La bandiera dello Stato inviante e la sua bandiera consolare possono essere inalberate sulla sede dell'ufficio consolare e, nelle occasioni appropriate, sulla residenza del funzionario consolare.
Inoltre, il funzionario consolare, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' porre lo stemma o l'emblema dello Stato inviante ed inalberare la bandiera di detto Stato o la sua bandiera consolare sui veicoli, navi ed aeromobili a lui destinati.
c) Le autorita' dello Stato di residenza, devono prendere
adeguate misure per assicurare alla bandiera dello Stato inviante, al suo stemma ed alla sua bandiera consolare, usati in conformita' alle disposizioni dei sottoparagrafi a) e b), del presente paragrafo, il dovuto rispetto e la necessaria protezione.
2. La polizia o altre autorita' del territorio non possono entrare nella sede dell'ufficio consolare se non col consenso del funzionario consolare che regge l'ufficio, o, se tale consenso non puo' essere ottenuto, in esecuzione di un regolare mandato e col consenso del Ministro per gli affari esteri nel caso dei territori di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, o del Segretario di Stato per gli affari esteri nel caso dei territori di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo. Tuttavia, il consenso di detto funzionario consolare si presume nel caso di incendio o altro sinistro o nel caso in cui sia stato commesso, stia commettendosi o stia per essere commesso nella sede del Consolato un delitto mediante violenza rimanendo inteso che, in tali circostanze, sara' al piu' presto fornita allo Stato inviante per le vie diplomatiche una spiegazione per iscritto dei motivi di tale intervento. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano qualora il funzionario consolare che regge l'ufficio sia cittadino dello Stato di residenza o non sia cittadino dello Stato inviante.
3. La sede di un ufficio consolare non puo' essere usata per
concedere asilo a persone ricercate dall'autorita' giudiziaria. Nel caso in cui un funzionario consolare rifiuti di consegnare una persona ricercata dall'autorita' giudiziaria, su legittima richiesta delle autorita' del territorio, le dette autorita' possono, qualora, lo ritengano necessario, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo relative alla sede dell'ufficio consolare, entrare per procedere al fermo del ricercato.
4. L'entrata nella sede dell'ufficio consolare o la perquisizione di esso in conformita' ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo devono essere compiuti col dovuto riguardo per l'inviolabilita' degli archivi consolari, come stabilito nel paragrafo 1 dell'articolo 12.
5. Il funzionario consolare non puo' valersi dei privilegi che sono
concessi all'ufficio consolare dalla presente Convenzione per scopi non connessi con l'esercizio delle sue funzioni consolari.
Art. 11
Articolo 11.
1. I terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze, inclusi il
mobilio e le suppellettili, occupati o posseduti esclusivamente per gli scopi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9, come pure i veicoli, navi ed aeromobili di un Consolato non possono essere assoggettati a requisizioni o ad acquartieramenti militari. Detti terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze non sono esenti da espropriazione o sequestro per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilita' conformemente alle leggi del territorio tuttavia, qualora sia necessario adottare una misura del genere nei riguardi di uno dei suddetti beni, deve essere usata ogni cura per evitare interferenze nell'esercizio delle funzioni consolari.
2. In aggiunta, il funzionario o l'impiegato consolare, purche, in ambedue i casi, soddisfi alle condizioni specificate nel paragrafo 6 del presente articolo, la sua residenza, il suo mobilio e le altre suppellettili, come pure tutti i veicoli, navi ed aeromobili di sua proprieta' o in suo possesso, sono esenti da qualsiasi requisizione, contribuzione od acquartieramento militare. Questo privilegio non viene esteso agli altri beni che gli appartengano. La residenza del funzionario o impiegato consolare non e' esente da espropriazione o sequestro per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilita' conformemente alle leggi del territorio.
3. Nel caso di espropriazione o requisizione di un Consolato o
della residenza di un funzionario o impiegato consolare, in conformita' dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato di residenza prendera' secondo le leggi del territorio tutte le misure appropriate allo scopo di assicurare altri alloggi adatti.
4. Inoltre, deve essere corrisposto un adeguato indennizzo per
l'espropriazione o il sequestro, pagabile al tasso ufficiale di cambio piu' favorevole per lo Stato inviante al momento in cui la suddetta proprieta' e' stata espropriata o sequestrata, in una forma liberamente convertibile nella valuta dello Stato inviante e trasferibile nello stesso, per tutti i diritti di proprieta' sull'immobile sede di un ufficio consolare (compresi tutti i terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze in proprieta' o in possesso esclusivamente per gli scopi indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 9 di cui e' titolare lo Stato inviante, o un funzionario od impiegato consolare od altre persone fisiche o giuridiche in nome e per conto dello Stato inviante. Detto indennizzo deve essere corrisposto entro un periodo non superiore a sei mesi dalla data in cui l'ufficio consolare o il funzionario od impiegato consolare e' privato del possesso dei beni di cui trattasi.
5. Il funzionario consolare, che non e' cittadino dello Stato di
residenza, e anche l'impiegato consolare, che soddisfi alle condizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, sono esonerati dal servizio militare, navale, aereo, di polizia, amministrativo e di giuria popolare di qualsiasi specie.
6. Le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 5 del presente articolo
sono le seguenti:
a) che l'interessato sia un cittadino dello Stato inviante e che non abbia la cittadinanza dello Stato di residenza; e
b) che l'interessato non abbia un'attivita' privata lucrativa nel
territorio; e
c) che l'interessato non abbia avuto la propria residenza nel
territorio al momento della sua assegnazione presso l'ufficio consolare.
Art. 12
Articolo 12.
1. Gli archivi e tutti gli altri documenti e carte ufficiali sono in ogni tempo inviolabili e le autorita' del territorio non possono sotto alcun pretesto esaminare o trattenere uno di essi.
2. Detti archivi, documenti e carte ufficiali devono essere tenuti separati dagli incartamenti, libri e corrispondenza dei funzionari o impiegati consolari relativi a questioni diverse. La presente disposizione non importa l'obbligo di tenere separati gli archivi e i documenti diplomatici da quelli consolari quando l'ufficio consolare ha la sua sede nei locali di una missione diplomatica.
3. Il funzionario consolare ha il diritto di comunicare col proprio
Governo, colla missione diplomatica, dalla quale dipende o con altri Consolati dello Stato inviante che sono situati nello stesso territorio a mezzo della posta, del telegrafo, del telefono e degli altri servizi pubblici; egli ha altresi' il diritto di inviare o ricevere corrispondenza ufficiale per mezzo di valigie e di colli consolari sigillati che dovranno contenere solo la detta corrispondenza ufficiale; in ambedue i casi puo' fare uso di cifrari.
Tuttavia, qualora una delle Alte Parti Contraenti sia in guerra, tale diritto di comunicare e corrispondere con la missione diplomatica, da cui l'ufficio consolare dipende, puo', se la detta missione diplomatica e' situata fuori dai territori della Stato di residenza, essere sottoposto a restrizioni. Il funzionario consolare puo', inoltre, comunicare e corrispondere nello stesso modo con altre missioni diplomatiche e consolari dello Stato inviante, o con le autorita' di altri territori di detto Stato, restando inteso che, nel caso in cui una delle Alte Parti Contraenti sia in guerra, questi ulteriori diritti possono essere sottoposti a restrizioni.
4. La corrispondenza consolare ufficiale di cui al paragrafo 3 del presente articolo e' inviolabile e le autorita' del territorio non possono esaminarla o trattenerla. Alle valigie ed ai colli di cui al citato paragrafo deve essere riservato lo stesso trattamento accordato dallo Stato di residenza alle valigie diplomatiche dello Stato inviante.
5. Il funzionario od impiegato consolare ha il diritto di opporre un rifiuto alla richiesta della autorita' giudiziaria o di altre autorita' del territorio di esibire qualsiasi documento che si trovi nei suoi archivi o altri documenti ufficiali come pure di deporre su questioni relative alle sue funzioni d'ufficio. Tuttavia, una richiesta del genere deve essere soddisfatta, nell'interesse della giustizia, se, a giudizio del funzionario che regge l'ufficio consolare, sia possibile farlo senza pregiudizio per gli interessi dello Stato inviante.
6. Il funzionario consolare puo' inoltre esimersi dal fornire prove
come perito per quanto concerne le leggi dello Stato inviante.
Art. 13
Articolo 13.
1. Il funzionario od impiegato consolare non puo' essere
assoggettato alla giurisdizione dello Stato di residenza per gli atti da esso compiuti nella sua veste ufficiale, che rientrino nelle funzioni di un funzionario consolare in base al diritto internazionale come riconosciuto nel territorio, a meno che lo Stato inviante lo richieda o acconsenta al procedimento per il tramite del suo rappresentante diplomatico.
2. Resta inteso che le disposizioni del paragrafo 1 del presente
articolo non si oppongono a che il funzionario od impiegato consolare sia tenuto responsabile nei procedimenti civili nascenti da contratti da lui conclusi e che egli non abbia espressamente stipulati come rappresentante del proprio Governo ed alla cui esecuzione l'altra parte lo considerava personalmente tenuto. Resta inteso inoltre che le disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 12 non autorizzano un funzionario od impiegato consolare a rifiutarsi di esibire documenti relativi a un contratto del genere suindicato o di testimoniare in ordine allo stesso.
3. a) Il funzionario od impiegato consolare puo' essere richiesto di
deporre tanto in procedimenti civili che penali, od in procedimenti in corso avanti a qualsiasi giurisdizione amministrativa od altro Tribunale, salvo che nei casi di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'articolo 12.
b) L'autorita' o la corte che richieda la testimonianza di un
funzionario consolare di carriera deve prendere tutte le misure ragionevoli per evitare interferenze nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali e deve, conformemente alle disposizioni di legge in vigore nel territorio, raccogliere tale testimonianza, oralmente o per iscritto, presso il suo ufficio o la sua residenza.
4. Tutti gli autoveicoli, navi e aeromobili, registrati in nome del
funzionario od impiegato consolare, devono essere adeguatamente assicurati contro danni a terzi. Qualsiasi azione di un terzo in ordine a tali danni sara' considerata come un'azione di responsabilita' conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 2 del presente articolo, e le disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 12 non danno al funzionario od impiegato consolare il diritto di rifiutarsi di esibire documenti concernenti tale azione o di testimoniare in ordine alla stessa.
5. Il funzionario consolare di carriera, per tutto il periodo
durante il quale e' in possesso dell'exequatur valido o di altra autorizzazione, come pure la sua consorte ed i suoi figli minori conviventi con lui, non puo' essere assoggettato alle formalita' prescritte dalle leggi del territorio in ordine alla registrazione degli stranieri ed al permesso di soggiorno.
6. L'impiegato consolare che non faccia funzione di funzionario
consolare puo' essere assoggettato, purche' non sia cittadino dello Stato di residenza, alle leggi ed ai regolamenti del territorio relativi all'entrata, al soggiorno, al controllo ed all'espulsione degli stranieri.
Art. 14
Articolo 14.
Il funzionario consolare di carriera non puo', salvo che a
richiesta o col consenso dello Stato inviante, essere assoggettato in uno dei territori dello Stato di residenza alla detenzione preventiva, riguardo ad atti compiuti al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, salvo che sia accusato:
a) nel caso dei territori di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, di un reato per il quale puo' essere inflitta una condanna di almeno tre anni di pena detentiva;
b) nel caso dei territori di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1, di un reato per il quale puo' essere inflitta una condanna di cinque o piu' anni di pena detentiva.
Art. 15
Articolo 15.
Lo Stato inviante o le persone fisiche e giuridiche che agiscano
per suo conto sono esenti da ogni imposta tassa o tributo di qualsiasi genere (statale, regionale, provinciale, comunale ed altro) relativi:
a) alla proprieta' od al possesso a qualsiasi titolo di terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze, adibiti esclusivamente per gli scopi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 della presente Convenzione, ad eccezione delle tasse od altri tributi esatti quale corrispettivo di servizi pubblici o a titolo di migliorie, nella misura in cui detti immobili se ne avvantaggino;
b) ai contratti od agli atti relativi all'acquisto dei beni
immobili per gli scopi suindicati;
c) alla proprieta', al possesso od all'uso di beni mobili
utilizzati per scopi consolari.
Art. 16
Articolo 16.
1. a) Nessuna imposta, tassa od altro tributo puo' essere applicato
od esatto nel territorio dallo Stato di residenza, o da qualsiasi Stato, Regione, Provincia, Comune od altro Ente locale, sui diritti percepiti dallo Stato inviante quale corrispettivo per prestazioni consolari, o sulle ricevute rilasciate per il pagamento di tali diritti.
b) Lo Stato inviante od il funzionario od impiegato consolare e' esente nel territorio da tutte le imposte, tasse od altri tributi, applicati od esatti dallo Stato di residenza, o da qualsiasi Stato, Regione, Provincia, Comune od altro Ente locale, per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni dal funzionario o impiegato consolare. Tale esenzione non si applichera' a quelle imposte, tasse o altri simili tributi ai quali fossero legalmente sottoposte terze persone nonostante che il gravame possa ricadere sullo Stato inviante o sul funzionario od impiegato consolare.
2. Nessuna tassa, imposta o tributo puo' essere applicato od esatto
nel territorio dallo Stato di residenza, o da qualsiasi Stato, Regione, Provincia, Comune od altro Ente locale, sugli emolumenti, stipendi, salari o indennita' ufficiali, corrisposti al funzionario od impiegato consolare, che soddisfi alle condizioni specificate nei sottoparagrafi a) e b) del paragrafo 3 del presente articolo, per servizi consolari da lui prestati.
3. Il funzionario od impiegato consolare e', inoltre, salvo quanto stabilito nel paragrafo 4 del presente articolo, esente nel territorio da tutte le imposte, tasse ed altri tributi che siano o possano essere applicati od esatti dallo Stato di residenza, o da qualsiasi Stato, Regione, Provincia, Comune od altro Ente locale, ad eccezione dei dazi od altri diritti dovuti all'importazione nel territorio, esenzione regolata esclusivamente dall'art. 17, sempreche' tale funzionario od impiegato:
a) non sia cittadino dello Stato di residenza; e
b) non abbia un'attivita' privata lucrativa nel territorio; e
c) abbia un rapporto d'impiego permanente, o qualora non abbia
tale rapporto permanente, non abbia avuto la propria residenza nel territorio al momento della sua assunzione presso il Consolato.
4. a) Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo si
applicano solo alle imposte, tasse od altri tributi ai quali il funzionario od impiegato consolare sarebbe stato legalmente sottoposto, in assenza dell'esenzione prevista dal presente articolo, e non si applicano alle imposte, tasse od altri simili tributi ai quali fossero legalmente sottoposte terze persone, nonostante che il gravame possa ricadere sul funzionario od impiegato consolare.
Qualora, tuttavia, il funzionario od impiegato consolare abbia un reddito prodotto da una fonte posta fuori del territorio, ma tale reddito sia a lui pagabile, o riscosso per suo conto, da un banchiere o da un altro agente nel territorio, il quale e' tenuto a dedurre l'imposta sul reddito al momento del pagamento e sia tenuto al versamento dell'imposta in tal modo trattenuta, il funzionario od impiegato consolare ha diritto al rimborso dell'imposta trattenuta nel modo sopraindicato.
b) Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano:
i) ai tributi applicati o esatti sulla proprieta' od il
possesso di beni immobili siti nel territorio;
ii) alle imposte sul reddito prodotto da altre fonti site nel territorio;
iii) alle imposte, tasse o contributi applicati od esatti nel territorio per il trasferimento di proprieta' per causa di morte, cio' tanto nel caso in cui il funzionario od impiegato consolare sia l'ereditando quanto nel caso in cui esso sia l'erede;
iv) ai tributi sui contratti o sugli atti relativi (quali, ad esempio, i tributi sulla vendita o trasferimento di denaro o di beni) o tasse di bollo, imposte od esatte su di essi;
v) alle imposte di consumo o altri tributi similari, fra i
quali pero' non devono essere incluse le imposte o tasse applicate od esatte per la proprieta', l'uso di autoveicoli, navi, od aeromobili, o di impianti radiofonici o di televisione o di oggetti importati nel territorio in base alle disposizioni dell'articolo 17.
Art. 17
Articolo 17.
1. Lo Stato inviante e' autorizzato ad importare nel territorio, in
esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale od altro) dovuto all'importazione od a causa di essa, mobilio, suppellettili, forniture ed altri oggetti, compresi gli autoveicoli, imbarcazioni e aeromobili, destinati esclusivamente ad uso ufficiale relativo a scopi consolari.
2. a) Il funzionario consolare, purche' soddisfi alle condizioni
specificate nel paragrafo 3 dell'articolo 16, ha diritto di importare nel territorio, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale od altro) dovuta all'importazione od a causa di essa, il bagaglio, gli effetti personali e gli altri oggetti compresi gli autoveicoli, navi, aeromobili, se tali beni sono destinati a suo uso personale o per quello dei membri della, sua famiglia con lui conviventi. Tale esenzione si applica sia ai beni che accompagnano il funzionario consolare al suo primo arrivo per prendere possesso del suo ufficio sia, ai suoi successivi arrivi e si estende alle importazioni da lui fatte durante il periodo in cui e assegnato all'Ufficio consolare.
b) L'impiegato consolare, purche' soddisfi alle condizioni
specificate nel paragrafo 3 dell'art. 16, ha diritto, solo in occasione del suo primo stabilimento, ed entro tre mesi dalla data d'inizio delle sue funzioni, di importare nel territorio, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale od altro) dovuto alla importazione, od a causa di essa, il bagaglio, gli effetti e gli altri oggetti d'uso domestico se tali beni sono destinati esclusivamente per il suo uso personale o per l'uso dei membri della sua famiglia con lui conviventi.
3. Resta, comunque, inteso che:
a) lo Stato di residenza puo' esigere quale condizione per la
concessione delle esenzioni previste nel precedente articolo, che una notifica per ogni importazione o riesportazione sia presentata nel modo da esso prescritto;
b) l'esenzione di cui al presente articolo, essendo prevista solo
per gli oggetti importati per uso ufficiale o personale del funzionario od impiegato consolare, non si estende, fra l'altro, agli oggetti importati nell'interesse di terzi o per essere venduti o per altri scopi commerciali;
c) lo Stato di residenza puo' stabilire che l'esenzione di cui al
presente articolo non si applichi, per quanto concerne le cose cresciute, coltivate prodotte o manufatte nel suo territorio e che ne siano state esportate senza pagamento o col rimborso delle imposte o dei tributi a cui sarebbero state assoggettate se detta esportazione non fosse avvenuta;
d) nessuna delle disposizioni contenute nel presente articolo
deve essere interpretata in modo da permettere l'entrata nel territorio di un qualsiasi articolo la cui importazione sia espressamente vietata per legge.
Art. 18
Articolo 18.
1. Il funzionario consolare ha diritto di proteggere i cittadini
dello Stato di residenza e le loro proprieta' ed interessi. A tal fine egli puo', nella propria circoscrizione:
a) avere dei colloqui, comunicare e consigliare qualsiasi
cittadino dello Stato inviante;
b) assumere informazioni su qualsiasi incidente che riguardi gli interessi di uno dei suddetti cittadini;
c) assistere qualsiasi dei detti cittadini nei procedimenti
avanti le autorita' del territorio o nei rapporti con le dette autorita', provvedere, ove necessario, all'assistenza legale del medesimo ed agire come interprete per suo conto avanti le dette autorita', a loro richiesta o con il loro consenso, o nominare un interprete a tale scopo;
d) rivolgersi alle competenti autorita' locali della propria
circoscrizione e corrispondere con le stesse come pure con competenti uffici del governo centrale del territorio. Egli non puo', tuttavia, corrispondere o presentare reclami diplomatici al Ministero degli affari esteri o al Foreign Office, a seconda dei casi, salvo che in assenza di rappresentanti diplomatici dello Stato inviante. Quando reclami del genere suindicato sono presentati per iscritto, il funzionario consolare puo' essere richiesto dall'autorita' o ufficio interessato di allegare una traduzione nella lingua ufficiale del territorio.
2. Un cittadino dello Stato inviante ha il diritto di comunicare in
qualsiasi momento col competente funzionario consolare, e, salvo nel caso in cui sia detenuto, di visitarlo nel suo Consolato.
Art. 19
Articolo 19.
1. Il funzionario consolare deve essere informato senza indugio
dalle competenti autorita' del territorio quando un cittadino dello Stato inviante sia detenuto in prigione in attesa di giudizio o comunque detenuto in custodia nella sua circoscrizione.
2. Il funzionario consolare deve essere autorizzato a visitare
senza indugio, a conversare privatamente ed a provvedere alla difesa legale di qualsiasi cittadino dello Stato inviante che sia detenuto in attesa di giudizio o di interrogatorio o che abbia il diritto di appellarsi in base alle vigenti norme di procedura penale, entro il termine nel quale l'appello puo' essere proposto. Qualsiasi comunicazione di tale cittadino al funzionario consolare deve essere inoltrata senza indugio dalle autorita' del territorio.
3. Senza pregiudizio delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, quando un cittadino dello Stato inviante sia detenuto in espiazione di una sentenza, il funzionario consolare nella cui circoscrizione detto cittadino e' detenuto ha, previa notifica alla autorita', competente, il diritto di visitarlo. Tale visita avra' luogo in conformita' con i regolamenti in vigore nello stabilimento di pena in cui il cittadino sia detenuto, restando inteso, tuttavia, che detti regolamenti devono permettere una possibilita' di accesso di visitare tale cittadino e di conversare col medesimo.
Art. 20
Articolo 20.
Il funzionario consolare puo', nella sua circoscrizione:
1) a) ricevere le dichiarazioni previste dalle leggi sulla
cittadinanza nello Stato inviante;
b) registrare per i servizi nazionali obbligatori i cittadini
dello Stato inviante che si sottopongano volontariamente a tali formalita', emanare comunicati e ricevere dichiarazioni da quei cittadini, in conformita' con le leggi dello Stato inviante relative ai servizi nazionali obbligatori;
c) i) registrare la nascita od il decesso di un cittadino dello Stato inviante;
ii) trascrivere i matrimoni celebrati in base alle leggi del
territorio, purche' almeno una delle parti abbia la cittadinanza dello Stato inviante;
iii) celebrare matrimoni, purche' ambedue le parti abbiano la cittadinanza dello Stato inviante ed a condizione che tale celebrazione sia permessa dalle leggi del territorio;
restando, comunque, inteso che la registrazione di tale nascita o decesso di un cittadino o la trascrizione o celebrazione dei suddetti matrimoni non esenta in altro modo le persone interessate dall'osservanza delle disposizioni della legge del territorio relative alla notifica e registrazione di nascite, decessi o matrimoni presso le autorita' del territorio;
d) ricevere le dichiarazioni di riconoscimento di figli naturali fatte dal cittadino dello Stato inviante, purche' tali dichiarazioni siano conformi alle leggi di questo Stato;
e) rilasciare passaporti e documenti di viaggio ai cittadini
dello Stato inviante e concedere visti od altri documenti del genere alle persone che desiderino recarsi nello Stato inviante;
f) rilasciare certificati di origine e di interessi, relativi a merci, da usarsi nel territorio dello Stato inviante;
g) notificare atti giudiziari o raccogliere testimonianze per
conto delle autorita' giudiziarie dello Stato inviante, nei modi previsti dagli accordi speciali che regolano la materia fra le Alte Parti Contraenti o comunque in modo non incompatibile con le leggi del territorio;
2) rogare atti notarili, redigere e ricevere dichiarazioni, e
legalizzare, autenticare o certificare firme o documenti, o tradurre documenti, in tutti i casi nei quali tali prestazioni siano richieste da una persona quale che ne sia la cittadinanza, per uso nello Stato inviante od in base alla legislazione in vigore di detto Stato. Se in base alle (disposizioni della detta legislazione sia richiesta la prestazione di un giuramento o di una dichiarazione, il giuramento puo' essere prestato e la dichiarazione puo' essere resa. Il funzionario consolare puo' altresi', svolgere le su elencate funzioni in relazione a documenti richiesti da un cittadino dello Stato inviante e per essere usati fuori di detto Stato; resta, tuttavia, inteso che tale disposizione non importa l'obbligo per le autorita' dello Stato di residenza di riconoscere la validita' di detti atti notarili o altri atti.
Art. 21
Articolo 21.
1. Il funzionario consolare ha diritto, nella propria
circoscrizione, di assistere e consigliare i cittadini dello Stato inviante, per quanto concerne i diritti loro spettanti in base alla legislazione sulle assicurazioni sociali dello Stato di residenza. A tale scopo egli puo', se necessario:
a) assistere detti cittadini presso le competenti autorita' del territorio;
b) ricevere per conto di detti cittadini, non residenti nel
territorio, i pagamenti loro dovuti in base alla detta legislazione.
2. Nel caso di conflitto fra le disposizioni di un accordo speciale
relativo alle assicurazioni sociali in vigore fra le Alte Parti Contraenti e le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, vengono applicate le prime disposizioni dell'accordo suddetto.
Art. 22
Articolo 22.
Il funzionario consolare puo', nella sua circoscrizione, curare e favorire gli interessi dello Stato inviante per quanto concerne:
a) il commercio;
b) le attivita' artistiche, scientifiche, professionali e
culturali;
c) l'emigrazione e l'immigrazione.
Art. 23
Articolo 23.
1. Quando un defunto ha lasciato dei beni in un territorio ed un
diritto, di qualsiasi natura su tali beni (ad esempio, quale esecutore testamentario o beneficiario in una successione legittima o testamentaria) spetta a o e' reclamato da un cittadino dello Stato inviante che non sia residente in questo territorio o che non vi sia legalmente rappresentato, il funzionario consolare nella cui circoscrizione la successione del defunto e' amministrata o, se non sia stata istituita alcuna amministrazione, i beni sono situati, ha il diritto di rappresentare tale cittadino per quanto concerne i suoi diritti ed interessi nella successione o sui beni come se una regolare procura fosse stata rilasciata al funzionario consolare dall'interessato. Qualora successivamente detto cittadino diventi legalmente rappresentato nel territorio, la posizione del funzionario consolare e' quella di un procuratore del cittadino la cui procura abbia cessato di essere efficace dalla data in cui il funzionario consolare e' stato informato che tale cittadino e' altrimenti legalmente rappresentato, o, se un'autorizzazione ad amministrare e' stata conferita al funzionario consolare, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, dalla data in cui una successiva autorizzazione ad amministrare e' stata rilasciata al detto cittadino o a sua richiesta od a richiesta del suo rappresentante legale.
2. Le disposizioni del paragrafo 1) del presente articolo si
applicano qualunque sia la cittadinanza del defunto ed il luogo del decesso.
3. Quando il funzionario consolare sia investito di rappresentanza in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, egli ha diritto di prendere le misure necessarie per la protezione e la conservazione dei diritti ed interessi della persona di cui ha la rappresentanza.
Gli deve essere inoltre riconosciuto il diritto di prendere possesso della successione o dei beni come se egli sia stato debitamente nominato procuratore della persona i cui diritti e interessi egli rappresenta, salvo nel caso che un'altra persona, avente uguali o precedenti diritti, abbia preso le necessarie misure per entrare in possesso di essi. Se in base alle leggi del territorio e' necessaria un'autorizzazione ad amministrare od un provvedimento dell'autorita' giudiziaria per abilitare il funzionario consolare a tutelare od a prendere possesso dei beni, l'eventuale autorizzazione ad amministrare o il provvedimento che sarebbero stati emessi in favore del rappresentante debitamente designato dalla persona i cui interessi sono tutelati dal funzionario consolare, l'autorizzazione od il provvedimento che si sarebbero dovuti emettere a favore del rappresentante debitamente nominato della persona i cui diritti sono rappresentati dal funzionario consolare, saranno emessi a favore del suddetto funzionario a sua richiesta. Su elementi di prova della necessita' di un'immediata tutela o conservazione della successione e dell'esistenza di persone interessate che il funzionario consolare abbia il diritto di rappresentare, l'autorita' giudiziaria emettera', provvisoriamente qualora riconosca tale necessita', un'autorizzazione od un provvedimento in favore del funzionario consolare limitati alla protezione e alla conservazione della successione, fino al momento in cui venga emessa una nuova autorizzazione ad amministrare.
4. a) Salvo quanto disposto nei sottoparagrafi b) e c) del presente
paragrafo, il funzionario consolare ha la piena amministrazione della successione allo stesso modo che se fosse stato debitamente nominato procuratore della persona i cui interessi egli tutela. Se in base alle leggi del territorio e' necessaria un'autorizzazione ad amministrare rilasciata dall'autorita' giudiziaria, il funzionario consolare avra' il diritto di chiedere tale autorizzazione e di ottenere la detta autorizzazione ad amministrare come se fosse procuratore debitamente nominato dalla persona di cui tutela diritti ed interessi.
b) L'autorita' giudiziaria puo', qualora lo ritenga opportuno,
soprassedere a conferire l'autorizzazione di amministrare al funzionario consolare per tutto il tempo, che ritiene necessario al fine di permettere alla persona rappresentata dal funzionario consolare di essere informata e di decidere se preferisca essere rappresentata altrimenti che dal detto funzionario.
c) L'autorita' giudiziaria puo', qualora lo ritenga opportuno,
ordinare al funzionario consolare di fornire una prova attendibile che gli interessati abbiano ricevuto l'attivo della successione cui hanno diritto per legge o nel caso in cui non sia in grado di fornire tale prova, di restituire tale attivo all'autorita' competente od alla persona che avrebbe avuto diritto su di esso. La detta autorita' puo' altresi' ordinare, se il funzionario consolare ha avuto la piena amministrazione della successione, che la trasmissione dell'attivo della successione alle suindicate persone abbia luogo nei modi da essa indicati.
5. Nel caso in cui un cittadino dello Stato inviante sia deceduto mentre viaggiava o transitava nel territorio senza avervi ne' il proprio domicilio ne' la propria residenza, il funzionario consolare nella cui circoscrizione tale cittadino sia deceduto ha il diritto, allo scopo di salvaguardare il denaro e gli effetti posseduti dal defunto, di prenderli in custodia immediatamente. Cio', salvo il diritto delle autorita' giudiziarie od amministrative del territorio di prendere possesso dei detti danari ed effetti nei casi in cui l'interesse della giustizia o l'indagine per l'accertamento di un reato lo richiedano. Il diritto di conservare il possesso o di disporre dei suddetti danaro ed effetti deve essere esercitato conformemente alle norme vigenti nel territorio ed alle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo.
6. Se il funzionario consolare esercita i diritti di cui ai
paragrafi precedenti in ordine ad una successione, egli e' soggetto al riguardo alla legislazione ed alla giurisdizione dei tribunali del territorio nello stesso modo di un cittadino dello Stato di residenza.
7. Qualora ne vengano a conoscenza, le autorita' locali del
territorio, sia amministrative, sia giudiziarie, informeranno il funzionario consolare:
a) dell'apertura di una successione nel territorio in ordine alla
quale il funzionario consolare puo' avere il diritto di tutelare degli interessi in base alle disposizioni dei paragrafi precedenti
del presente articolo; o
b) del decesso di un cittadino dello Stato inviante nel
territorio quando risulti che non sia presente o legalmente rappresentata sul territorio alcuna persona, diversa da un amministratore pubblico od altro funzionario avente analoghi poteri, che abbia il diritto di chiedere l'amministrazione di un qualsiasi bene che il defunto possa avervi lasciato.
Art. 24
Articolo 24.
Il funzionario consolare puo' ricevere dall'autorita' giudiziaria, da una persona fisica o giuridica, allo scopo di trasmetterli ad un cittadino dello Stato inviante che non risieda nel territorio, il danaro od i beni ai quali detto cittadino abbia diritto in seguito al decesso di una persona. Tale denaro o beni possono comprendere, ma non esclusivamente, quote ereditarie, pagamenti effettuati in virtu' di leggi sugli infortuni sul lavoro o altre leggi analoghe come pure il ricavato di polizze di assicurazioni sulla vita. Il tribunale, la persona fisica o giuridica che procede alla ripartizione non e' obbligato di trasmettere tale denaro o beni per tramite di un funzionario consolare, e quest'ultimo non ha l'obbligo di riceverli per eseguire la trasmissione. Qualora detto funzionario riceva effettivamente i suddetti denaro o beni, egli deve conformarsi alle condizioni poste dal tribunale, dalla persona fisica o giuridica, per quanto concerne la prova della consegna agli interessati del denaro o dei beni di cui trattasi e la restituzione degli stessi nel caso in cui non sia in grado di fornire tale prova.
Art. 25
Articolo 25.
Il denaro od altri beni possono essere pagati, consegnati o
trasferiti al funzionario consolare in base alle disposizioni degli articoli 23 e 24 solo nella misura, ed alle condizioni, in cui detti pagamenti, consegna o trasferimento alle persone che il funzionario consolare rappresenta o per conto delle quali riceve sono autorizzati dalle leggi e regolamenti in vigore nello Stato di residenza. Il funzionario consolare non ha per quanto concerne i suddetti danaro e beni diritti maggiori di quelli che avrebbe avuto la persona che rappresenta o per conto della quale riceve, se detti danaro o beni fossero stati pagati, consegnati o trasferiti alla persona stessa.
Art. 26
Articolo 26.
1. Quando una nave dello Stato inviante si reca in un porto (col
quale termine sono indicati tutti i luoghi in cui una nave puo' recarsi) dello Stato di residenza, il funzionario consolare nella cui circoscrizione il porto e' situato, e' autorizzato a svolgere liberamente le funzioni indicate nell'articolo 27, senza interferenze da parte delle autorita' del territorio. Il funzionario consolare puo' chiedere l'assistenza delle autorita' del territorio per qualsiasi materia relativa all'esercizio di dette funzioni e le autorita' gli devono dare l'assistenza richiesta, salvo il caso in cui abbiano speciali ragioni che giustifichino pienamente il rifiuto di prestare assistenza in un caso particolare.
2. A tal fine, il funzionario consolare, accompagnato, se lo
desidera, da membri del suo personale, puo' recarsi personalmente a bordo del piroscafo dopo che esso sara' stato ammesso alla libera pratica. Il comandante della nave ed i membri dell'equipaggio sono autorizzati a comunicare col funzionario consolare ed anche a recarsi all'Ufficio consolare, a meno che le autorita' del territorio, di propria iniziativa, facciano opposizione in casi implicanti eccessiva perdita di tempo o grandi distanze. In tal caso le suddette autorita' informeranno immediatamente il funzionario competente.
Art. 27
Articolo 27.
1. Il funzionario consolare puo' interrogare il comandante ed i
membri dell'equipaggio, esaminare i documenti della nave, ricevere dichiarazioni relative al suo itinerario ed alla sua destinazione ed in genere facilitare l'arrivo e la partenza della nave.
2. Il funzionario o l'impiegato consolare puo' accompagnare il
comandante od i membri dell'equipaggio davanti all'autorita' giudiziaria e altre autorita' locali, puo' prestare loro assistenza (compreso, qualora cio' sia necessario, assicurare loro l'assistenza legale) e puo' fungere da interprete nei rapporti tra loro e le dette autorita'. Tali diritti non possono essere in alcun modo limitati salvo che sia diversamente disposto dalle leggi del territorio nei casi che interessino la sicurezza dello Stato.
3. Senza pregiudizio dei diritti che hanno le autorita' giudiziarie
del territorio di esercitare la loro giurisdizione in conformita' con le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 29, il funzionario consolare puo' decidere delle controversie fra il comandante ed i membri dell'equipaggio, ivi comprese quelle relative alle paghe ed ai contratti di arruolamento, prendere misure per l'ingaggio ed il licenziamento del comandante e dei membri dell'equipaggio. Egli puo' inoltre prendere le misure necessarie per il mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo.
4. Il funzionario consolare puo', qualora sia necessario, disporre per il ricovero in ospedale ed il rimpatrio del comandante o dei membri dell'equipaggio.
5. Il funzionario consolare puo' ricevere, redigere od eseguire
qualsiasi dichiarazione, atto di trasferimento od altro documento prescritto dalla legge dello Stato inviante e relativo:
a) al trasferimento od alla cancellazione dal registro dello
Stato inviante di qualsiasi nave;
b) al trasferimento di proprieta' di una nave in detto registro; o
c) alla registrazione di qualsiasi ipoteca o garanzia sui una
nave di detto Stato.
6. Inoltre, il funzionario consolare puo' prendere misure per
l'attuazione delle norme della legislazione dello Stato inviante in materia di navigazione.
Art. 28
Articolo 28.
1. Se un marittimo diserta da una nave dello Stato inviante in un porto dello Stato di residenza, le autorita' giudiziarie e amministrative del territorio devono, a richiesta del competente funzionario consolare dello Stato inviante, collaborare alla cattura del disertore e, su prova della diserzione, detenerlo ed ordinare che sia inviato a bordo della nave o consegnato al comandante o al proprietario della nave od all'agente di questi perche' sia inviato a bordo. Resta inteso, tuttavia, che in ogni caso le dette autorita' non possono essere obbligate a detenere un disertore per un periodo superiore a due mesi e che devono mettersi in rapporto col funzionario consolare per quanto concerne le disposizioni da prendersi nei suoi riguardi, prima della scadenza di tale periodo di detenzione.
2. Le autorita' del territorio, non sono, tuttavia, obbligate a
prendere le misure previste nel paragrafo precedente:
a) quando si tratti di un marittimo che sia cittadino dello Stato
di residenza, o
b) quando vi siano fondate ragioni per ritenere che la vita o la liberta' del marittimo siano in pericolo per motivi razziali, di nazionalita', di opinioni politiche o religiose, in uno qualsiasi degli Stati in cui e' probabile che la nave debba recarsi.
3. Se il disertore e' accusato di un reato (diverso dalla
diserzione) perseguibile in base alla legislazione del territorio, o se e' stato condannato per un fatto del genere, le autorita' del territorio non hanno l'obbligo di ordinare che il medesimo sia condotto a bordo della nave o consegnato al capitano od al proprietario od all'armatore della nave od all'agente di questi, fino a quando non sia stato giudicato e non abbia scontato la pena che gli sia stata inflitta.
Art. 29
Articolo 29.
1. Salvo che a richiesta o col consenso del funzionario consolare, le autorita' amministrative del territorio non devono interferire in alcuna materia concernente l'amministrazione interna della nave.
L'autorita' giudiziaria del territorio non puo' intraprendere nessun procedimento relativo a vertenze salariali e contrattuali fra il capitano e i membri dell'equipaggio senza darne notizia al funzionario consolare competente e non intraprendera' tali procedimenti se il detto funzionario consolare fara' obiezioni. Le autorita' amministrative e giudiziarie non devono intervenire nel caso in cui un marittimo sia detenuto a bordo della nave per aver commesso infrazioni disciplinari, purche' tale detenzione sia conforme alle leggi dello Stato inviante e le condizioni della detenzione non siano ingiustificatamente severe o tali da causare indebite sofferenze al detenuto.
2. Le autorita' del territorio, salvo che su richiesta o col
consenso del funzionario consolare:
a) non devono intervenire nelle questioni che sorgano a bordo
salvo che per il mantenimento della tranquillita' e dell'ordine o nell'interesse della sanita' o della sicurezza pubblica;
b) non devono iniziare procedimenti penali per reati commessi a bordo della nave, salvo che tali reati:
i) turbino la tranquillita' o la sicurezza del porto o le leggi
del territorio relative alla sanita', all'immigrazione, alla sicurezza della vita in mare, alla materia doganale od altre materie analoghe; oppure
ii) siano commessi da o contro persone diverse del comandante o
dei membri dell'equipaggio, o da persone che abbiano la cittadinanza dello Stato di residenza o contro di esse; oppure:
iii) 1° nel caso dei territori di cui al paragrafo 1)
dell'articolo 1, quando il reato e' punibile con almeno due anni di pena detentiva;
2° nel caso dei territori di cui al paragrafo 2)
dell'articolo 1, quando il reato e' punibile con cinque o piu' anni di pena detentiva.
3. Qualora, nell'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 2) del presente articolo, le autorita' del territorio intendano arrestare od interrogare una persona o sequestrare beni o svolgere un'inchiesta a bordo della nave, deve essere data la possibilita' al comandante od a un altro ufficiale che agisce per suo conto di avvertire il funzionario consolare, e, salvo il caso in cui cio' sia impossibile in considerazione dell'urgenza, di informare il medesimo in modo da permettere a lui od al suo rappresentante di essere presente, se lo desidera. Se il funzionario consolare non e' stato presente o rappresentato, egli ha il diritto, a sua richiesta, di ricevere dalle autorita' del territorio tutte le informazioni sui fatti che si sono svolti. Tuttavia le disposizioni del presente paragrafo non si applicano alle ordinarie richieste per quanto concerne le dogane, la sanita' e l'ammissione degli stranieri o al sequestro del piroscafo o di una qualsiasi parte del suo carico a seguito di procedimenti civili o commerciali che si svolgano avanti alle autorita' giudiziarie del territorio.
Art. 30
Articolo 30.
1. Il funzionario consolare ha diritto, purche' il comandante della
nave lo consenta, di ispezionare, nei porti situati entro la sua circoscrizione, ogni nave battente qualsiasi bandiera diretta ad un porto dello Stato inviante, al fine di assumere le informazioni necessarie per preparare e redigere quei documenti che possano essere richiesti dalla legge dello Stato inviante come condizione per l'entrata di tale nave nei propri porti, e allo scopo di fornire alle autorita' competenti dello Stato inviante tutte le informazioni in materia di sanita' od altre che le dette autorita' possano richiedere.
2. Il funzionario consolare deve agire con la massima sollecitudine
possibile nell'esercitare i diritti che gli sono conferiti dal presente articolo.
Art. 31
Articolo 31.
1. Se una nave dello Stato inviante naufraga nel territorio dello Stato di residenza, il funzionario consolare nella cui circoscrizione e' avvenuto il naufragio deve essere informato al piu' presto del fatto dalle competenti autorita' del territorio.
2. Le autorita' competenti del territorio devono prendere tutte le misure possibili per il salvataggio della nave, delle persone, del carico e degli altri beni che si trovino a bordo, come pure per prevenire o reprimere il saccheggio o disordini a bordo. Le suddette misure devono essere adottate anche nei riguardi di quegli oggetti appartenenti alla nave o che formavano parte del suo carico e che siano stati allontanati dalla nave.
3. Nel caso in cui la nave abbia fatto naufragio entro un porto o costituisca un pericolo per la navigazione nelle acque territoriali dello Stato di residenza, le autorita' del territorio possono ordinare che vengano prese quelle misure che ritengano necessarie per evitare quei danni che potrebbero essere altrimenti causati dalla nave alle attrezzature portuali o ad altre navi.
4. Nel caso in cui ne' il proprietario ne' i suoi agenti (o gli
assicuratori interessati), ne' il comandante sia in grado di concludere gli accordi necessari, il funzionario consolare sara' considerato come autorizzato a prendere, per conto del proprietario, quelle misure che questi avrebbe potuto prendere, se fosse stato presente, per disporre della nave in conformita' con le norme della legislazione del territorio che regolano la materia.
5. Non devono essere applicati dazi doganali (come pure altri
tributi applicati all'importazione nel territorio od a causa di essa) dalle autorita' del territorio sul carico, sulle provviste, sull'equipaggiamento, sugli oggetti trasportati o facenti parte del relitto, a meno che non siano trasportati a terra per essere usati o consumati nel territorio. Le autorita' del territorio, tuttavia, qualora lo ritengano opportuno, possono chiedere delle garanzie al fine di salvaguardare i proventi tributari per quanto concerne detti beni.
6. Nessun tributo (salvo i dazi doganali, qualora siano applicabili
in conformita' del paragrafo 5) del recente articolo) puo' essere riscosso dalle autorita' del territorio per quanto concerne il relitto, il suo carico od altri oggetti di bordo, salvo quelli dello stesso genere e per lo stesso ammontare che verrebbero riscossi in simili circostanze in relazione alle navi dello Stato di residenza.
Art. 32
Articolo 32.
Se oggetti appartenenti ad una nave naufragata o che siano parte
della nave stessa, quale che sia la bandiera di essa (purche' non sia una nave dello Stato di residenza) od oggetti appartenenti al carico di tale nave o che ne facciano parte sono rinvenuti sulla costa dello Stato di residenza o in prossimita' di essa o vengono portati in un porto di detto Stato, il funzionario consolare nella cui circoscrizione gli oggetti sono stati trovati o portati sara' considerato come autorizzato a prendere, per conto del proprietario di detti articoli, quelle misure relative alla custodia ed alla disponibilita' degli oggetti, che il proprietario stesso avrebbe potuto prendere, purche':
a) nel caso di oggetti appartenenti o facenti parte di una nave, la stessa sia una nave dello Stato inviante, o, nel caso del carico, se esso sia di proprieta' di cittadini dello Stato inviante; e
b) nel caso in cui il proprietario dei suddetti oggetti, il suo agente, gli assicuratori od il comandante della nave non siano in grado di prendere le misure di cui trattasi.
Art. 33
Articolo 33.
1. La competente amministrazione dello Stato di residenza deve, nel
caso in cui il comandante od un membro dell'equipaggio di una nave di detto Stato, cittadino dello Stato inviante, e' deceduto in navigazione o in uno Stato qualsiasi, consegnare al piu' presto al competente funzionario consolare dello Stato inviante copia dei conti che ha ricevuto, relativi ai salari e agli effetti di proprieta' del comandante o marittimo deceduto comunicandogli anche tutte le informazioni note all'amministrazione stessa che possano agevolare la ricerca delle persone che hanno diritto alla, successione del defunto.
2. In tutti i casi nei quali il valore delle paghe e degli effetti di proprieta' del comandante o marittimo deceduto assieme a qualsiasi bene di sua proprieta' che sia sotto il controllo della competente amministrazione dello Stato di residenza non eccede il valore di 100 sterline (o quella somma che puo' essere stabilita di volta in volta da accordi fra le Alte Parti Contraenti) qualora l'amministrazione competente sia un organo del Governo di Sua, Maesta' o la somma equivalente in lire quando l'amministrazione competente e' un organo della Repubblica italiana, e l'amministrazione competente riconosce che vi e' una persona avente diritto a succedere ai beni del defunto, altrimenti che a titolo di creditore, e che tale persona ha la propria residenza nello Stato inviante, l'amministrazione competente consegna al funzionario consolare l'ammontare delle paghe, gli effetti ed i beni da essa custoditi, di proprieta' del comandante o marittimo deceduto. Tuttavia, la stessa amministrazione ha il diritto, prima di procedere alla consegna, di soddisfare con i beni della successione del comandante o del marittimo che siano sotto il suo controllo, qualsiasi credito verso la successione fatto valere da qualsiasi persona residente altrove che nello Stato inviante quando la detta amministrazione riconosce la validita' di tali crediti.
Qualsiasi credito contro la successione del comandante o marittimo deceduto presentato alla suddetta amministrazione dopo tale trasferimento viene notificato alla competente amministrazione dello Stato inviante. Salvo notifica in contrario di una delle Alte Parti Contraenti all'altra, le amministrazioni competenti sono rispettivamente, per quanto concerne la Repubblica italiana, il Ministero della Marina Mercantile e, per quanto concerne Sua Maesta', il Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile nel Regno Unito.
3. In tutti i casi nei quali l'amministrazione competente non
consegnera' al funzionario consolare le paghe, gli effetti e gli altri beni di un comandante o marittimo defunto, che sono sotto il suo controllo, quando si sono verificate le condizioni stabilite al paragrafo 2) del presente articolo, l'amministrazione competente deve, prima di consegnare i beni della successione alla persona che essa ritiene avere diritto alla successione del defunto, portare a conoscenza del funzionario consolare tale sua intenzione, indicando la persona alla quale si propone di consegnare i suddetti beni allo scopo di dare al funzionario stesso una ragionevole possibilita' di fornire quelle informazioni che possono essere utili per la decisione finale che deve essere adottata in ordine alla persona che ha diritto a ricevere i beni di cui trattasi o all'esistenza di altri crediti contro la successione non conosciuti dalla competente amministrazione.
4. Le disposizioni dei paragrafi 2) e 3) del presente articolo non si applicano nel caso in cui, essendo necessario che da parte dell'autorita' giudiziaria si conferisca un'autorizzazione ad amministrare, l'amministrazione competente consegni i beni posti sotto il suo controllo ad una persona a cui e' stata conferita tale autorizzazione informandone in tal caso al piu' presto il funzionario consolare.
Art. 34
Articolo 34.
Le disposizioni degli articoli 18 e 33, relative alle funzioni che un funzionario consolare puo' svolgere non sono tassative. Il funzionario consolare e' autorizzato a svolgere anche altre funzioni, purche':
a) siano conformi al diritto ed alla prassi internazionali
relativi ai funzionari consolari come sono riconosciuti nel
territorio: oppure
b) non siano in conflitto con la legislazione del territorio e le
autorita' del territorio non si oppongano all'esercizio di esse.
Art. 35
Articolo 35.
Resta inteso che in tutti i casi nei quali un articolo della
presente Convenzione accorda ad un funzionario consolare il diritto di esercitare delle funzioni spetta allo Stato inviante di determinare in quale misura i suoi funzionari consolari possono esercitare tale diritto.
Art. 36
Articolo 36.
Il funzionario consolare puo', nella sua circoscrizione, percepire i diritti e le tasse previsti dello Stato inviante per le prestazioni consolari.
Art. 37
Articolo 37.
Qualsiasi controversia che possa sorgere fra le Alte Parti
Contraenti sull'interpretazione o l'applicazione di qualsiasi disposizione della presente Convenzione sara', a richiesta di una di esse, deferita alla Corte Internazionale di Giustizia, salvo che in un caso particolare le parti non convengano di sottoporre la controversia ad un altro tribunale o di risolverla mediante una diversa procedura.
Art. 38
Articolo 38.
1. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti dovra', prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, notificare per iscritto all'altra Parte tramite le vie diplomatiche quali parti dei suoi territori debbano essere considerate come unita' territoriali per l'applicazione di uno o piu' articoli della Convenzione stessa, e, in quest'ultimo caso, per l'applicazione di quali articoli le dette unita' territoriali debbono essere considerate tali.
2. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti potra', con ulteriori
notifiche o con notifiche per iscritto, informare l'altra della sua decisione di modificare gli accordi previamente notificati ed ognuna di tali notifiche avra' effetto sei mesi dopo la data della sua recezione da parte dell'Alta Parte Contraente.
Art. 39
Articolo 39.
A datare dall'entrata in vigore della presente Convenzione, devono considerarsi abrogate per quanto concerne i territori ai quali la Convenzione si applica le disposizioni della Dichiarazione fra il Regno Unito e l'Italia relativa al recupero delle proprieta' di marinai defunti di uno dei due Stati, firmata a Londra il 17 aprile 1877, nonche' le disposizioni dello Scambio di Note del 31 marzo 1951 tra il Regno Unito e l'Italia per la reciproca estensione ai funzionari consolari dei rispettivi Paesi di alcune franchigie doganali.
Art. 40
Articolo 40.
La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati a Londra. La Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo quello dello scambio delle ratifiche e rimarra' in vigore fino a sei mesi dopo la data in cui una delle Parti Contraenti avra' dato all'altra avviso di denuncia.
In fede di che, i sopraindicati Plenipotenziari hanno firmato la
presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto, a Roma, in duplice originale, il giorno 1 giugno 1954, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede.
Per Sua Maesta'
ASHLEY CLARKE
Per il Presidente della Repubblica italiana
PICCIONI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
Convenzione-Protocollo
PROTOCOLLO DI FIRMA
Al momento di firmare la Convenzione consolare in data di oggi fra il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e la Repubblica italiana, i sottoscritti, debitamente autorizzati, dichiarano quanto segue:
Le Alte Parti Contraenti desiderano affermare che, in caso di
guerra o di rottura delle relazioni diplomatiche, considerano che i seguenti principi sono applicabili agli uffici ed ai funzionari consolari secondo il diritto internazionale generale:
1) nel caso di guerra o di rottura di relazioni diplomatiche fra due Stati, ciascuno di essi ha il diritto di chiedere la chiusura di alcuni o tutti gli uffici consolari dell'altro Stato, sul proprio territorio. Esso ha inoltre il diritto di chiudere tutti o alcuni degli uffici consolari dell'altro Stato situati in altri Paesi sottoposti alla sua occupazione militare;
2) nel caso di chiusura di alcuni o tutti gli uffici consolari di
uno Stato sul territorio di un altro Stato o in un territorio che sia sottoposto all'occupazione militare di quest'ultimo Stato ai funzionari consolari (ivi compresi quegli onorari) e agli impiegati consolari del primo Stato, che ne abbiano la cittadinanza senza avere la cittadinanza dell'altro Stato, purche' i loro nomi siano stati debitamente notificati per il tramite appropriato, come a tutti i membri delle loro famiglie, deve essere fissato un termine ragionevole e concesse le facilitazioni del caso perche' possano lasciare il territorio per il proprio Stato. Ad essi devono essere accordati un trattamento ed una protezione adeguati fino al momento della loro partenza, che deve avere luogo entro un termine ragionevole, essi devono essere autorizzati a portare con loro gli archivi ed i documenti ufficiali come pure i loro effetti personali e mobilio o, se lo preferiscono, a depositarli in custodia nel territorio. In ambedue i casi i detti archivi e documenti ufficiali sono inviolabili e devono essere prese tutte le misure necessarie per salvaguardare i loro effetti personali ed il mobilio.
In fede di che, i sopraindicati Plenipotenziari hanno firmato la
presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto, a Roma, in duplice originale, il giorno 1° giugno 1954, in
lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede.
Per Sua Maesta'
ASHLEY CLARKE
Per il Presidente della Repubblica italiana
PICCIONI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
Convenzione-2° Protocollo
SECONDO PROTOCOLLO DI FIRMA
Al momento di procedere alla firma della Convenzione consolare in data di oggi tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto, dichiarano quanto segue:
Le Alte Parti Contraenti hanno, concordato che alle disposizioni
dell'articolo 14 e del paragrafo 2) dell'articolo 29 della Convenzione non verra' data applicazione fino al momento in cui ciascuna delle Alte Parti Contraenti non avra' data notifica all'altra e a tale effetto.
In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il
presente Protocollo e vi hanno apposto i propri sigilli.
Fatto, a Roma, in duplice originale, il giorno 1° giugno 1954, in
lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede.
Per Sua Maesta'
ASHLEY CLARKE
Per il Presidente della Repubblica italiana
PICCIONI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
Convenzione-Lettere
BRITISH EMBASSY
ROME
Parte di provvedimento in formato grafico