Monitoring Gesetzessammlung

057U0801

IT - DL e Leggi di Conversione

057U0801

Accordo (LEGGE 12 agosto 1957 n. 801)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra, con annessi scambi di Note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente, con annessi scambi di Note, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'art. 27 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge graveranno sui fondi stanziati nel capitolo n. 306 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1956-57 e corrispondenti per gli esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 agosto 1957 GRONCHI ZOLI - PELLA - TAMBRONI - MEDICI - ANDREOTTI - TAVIANI - TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Art. 1

Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica
Federale di Germania sulle tombe di guerra
LA REPUBBLICA ITALIANA
da una parte, e
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
dall'altra,
Desiderando dare sepoltura permanente, in cimiteri da sistemare
definitivamente, ai caduti di guerra Italiani giacenti nel territorio della Repubblica Federale di Germania e ai caduti di guerra tedeschi giacenti nel territorio della Repubblica Italiana,
Desiderando assicurare degnamente la tutela delle tombe dei Caduti di guerra italiani nel territorio della Repubblica Federale di Germania e delle tombe dei Caduti di guerra tedeschi nel territorio della Repubblica Italiana,
Hanno deciso di stipulare il seguente Accordo:
Art. 1.
Ai sensi del presente Accordo vengono considerati come caduti di
guerra tedeschi i membri delle Forze armate tedesche o le persone assimilate a questi, nonche' i cittadini tedeschi deceduti in seguito a fatti di guerra.

Art. 2

Art. 2.
Le salme dei caduti in guerra tedeschi nella seconda guerra
mondiale inumati in Italia verranno raccolte in Italia in appositi cimiteri o sacrari in localita' che saranno concordate.
Ove sia opportuno e possibile, nelle stesse localita' potranno
essere raccolte anche le salme dei caduti della prima guerra mondiale e, parimenti, le salme dei caduti della seconda guerra mondiale potranno essere raccolte nei cimiteri o sacrari della prima guerra mondiale.

Art. 3

Art. 3.
Il terreno occorrente verra' scelto previe intese tra il Governo
della R. F. T. ed il Governo italiano, avuto riguardo alla necessita' di non occupare aree di sviluppo urbanistico o di rilevante valore agricolo, o che rivestano particolare interesse archeologico, monumentale o paesistico.
I cimiteri ed i sacrari saranno costruiti su progetti del Governo della R. F. T. approvati dal Governo italiano,
La determinazione circa la sistemazione a cimitero od a sacrario verra' presa di comune accordo dalle due Parti.
Per la sistemazione verra' utilizzata una superficie non superiore a 4 mq. per salma.

Art. 4

Art. 4.
L'esumazione e la traslazione delle salme dei caduti in guerra
tedeschi nonche' la sistemazione dei cimiteri e sacrari tedeschi verranno effettuate dal Governo della R. F. T. a sue spese, previe intese con il Governo italiano e nel piu' breve tempo possibile.

Art. 5

Art. 5.
Il Governo italiano si impegna a cedere al Governo della R. F. T. il libero uso delle aree di terreno sulle quali sorgeranno i cimiteri o sacrari tedeschi, per tale scopo specifico e per tutto il tempo in cui dette aree rimarranno adibite a tale uso. Il Governo italiano garantira' la tutela dei cimiteri e sacrari nonche' il diritto permanente di riposo delle salme dei caduti in guerra tedeschi ivi giacenti.
Qualora il Governo italiano ravvisasse la necessita', per urgenti motivi di interesse pubblico, di adibire una area cimiteriale ad altro uso, mettera' a disposizione un altro terreno adatto allo stesso scopo e procedera' a sue spese alla traslazione delle salme e ad una analoga sistemazione del nuovo cimitero. La scelta del nuovo terreno, l'esecuzione delle traslazioni e la sistemazione del nuovo cimitero avverranno previe intese con il Governo della I.R. F. T.

Art. 6

Art. 6.
Per la custodia di ciascun cimitero o sacrario tedesco in Italia
verra' impiegato un guardiano rimunerato dal Governo italiano; la nomina, la sostituzione e la rimunerazione dei guardiani avranno luogo di comune accordo tra le Parti.
Il Governo italiano riconosce al Governo della R.F.T. il diritto di provvedere, a proprie spese, alla manutenzione e
conservazione dei cimiteri e sacrari tedeschi in Italia, e di impiegare a tale fine personale tedesco.

Art. 7

Art. 7.
Il Governo della R. F. T. potra' importare in Italia, in esenzione di dogana e di altre imposte, il materiale (compresi i marmi, pietre grezze e lavorate), gli utensili (compresi gli apparecchi meccanici, quali le macchine per tagliare l'erba ed altri attrezzi) e gli oggetti d'arte, occorrenti per l'esumazione e la riinumazione delle salme, la definitiva sistemazione e la manutenzione dei cimiteri tedeschi.
Il Governo italiano accordera' analoghe facilitazioni per la
importazione di alberi, piante, semi e bulbi destinati alla cura ed all'abbellimento dei cimiteri tedeschi. In tal caso dovranno essere osservate le disposizioni fito-sanitarie che regolano siffatte importazioni.
Le esenzioni previste in questo articolo verranno accordate su
richiesta del Governo della R. F. T., inoltrata per le vie diplomatiche.

Art. 8

Art. 8.
Il Governo italiano accordera', su richiesta del Governo della R.
F. T. l'esumazione e la traslazione di salme di caduti in guerra tedeschi dall'Italia nella Repubblica Federale Tedesca; dovranno in questo caso essere osservate le disposizioni di legge vigenti in entrambi i Paesi in materia di traslazione di salme.
L'esumazione potra' essere effettuata soltanto in presenza di un
incaricato della competente autorita' italiana, che redigera' un processo verbale relativo alla esumazione.

Art. 9

Art. 9.
Il Governo italiano concedera', nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno di ogni esercizio, la riduzione del 40% sulle tariffe delle Ferrovie dello Stato per un viaggio all'anno e sul percorso di andata e ritorno, ai parenti prossimi (genitori, vedove - anche se rimaritate - figli, fratelli e sorelle) di caduti in guerra tedeschi che si rechino a visitare le tombe di guerra nella Repubblica Italiana.
Le modalita' di applicazione delle facilitazioni previste nel
presente articolo saranno concordate direttamente tra le Amministrazioni ferroviarie competenti.
Le facilitazioni stesse avranno esecuzione a partire dalla data di pubblicazione in Italia delle norme relative a dette modalita' di applicazione.

Art. 10

Art. 10.
Il Governo italiano provvedera' a consegnare al Governo della R. F.
T. tutti i documenti in suo possesso relativi ai Caduti tedeschi ed alle tombe di guerra tedesche in Italia.

Art. 11

Art. 11.
Il Governo italiano acconsente a che il Volksbund Deutsche
Kriegsgraeberfuersorge e, V. assuma, per incarico del Governo della R.F.T., l'espletamento dei compiti derivanti dal presente Accordo. Il Governo Italiano accordera' al predetto Ente ogni possibile facilitazione.
Per l'espletamento dei suoi compiti, il Volksbund Deutsche
Kriegsgraeberfuersorge e. V. potra' inviare in Italia personale specializzato ed installare i locali necessari per la sua attivita'.
La nomina dei rappresentanti e del personale di tale Ente, che svolgeranno la loro attivita' in Italia, e' soggetta all'approvazione del Governo italiano.

Art. 12

Art. 12.
Le modalita' di esecuzione del presente Accordo saranno regolate
direttamente tra l'Ente tedesco di cui all'art. 11 e le competenti Autorita' italiane.

Art. 13

Art. 13.
Ai sensi del presente Accordo vengono considerati come caduti in
guerra italiani i militari o civili italiani deceduti per qualsiasi motivo dipendente dallo stato di guerra.

Art. 14

Art. 14.
Le saline dei caduti in guerra italiani della seconda guerra
mondiale inumati nella Repubblica Federale Tedesca verranno raccolte nella Repubblica Federale Tedesca in appositi cimiteri o sacrari in localita' che saranno concordate.
Ove sia opportuno e possibile, nelle stesse localita' potranno
essere raccolte anche le salme dei caduti della prima guerra mondiale e, parimenti, le salme dei caduti della seconda guerra mondiale potranno essere raccolte nei cimiteri o sacrari della prima guerra mondiale.
Per quei casi nei quali non sia possibile procedere alla esumazione
e al riconoscimento di salme italiane sepolte in fosse comuni con caduti di altra nazionalita', il Governo tedesco provvedera' a sistemare degnamente il luogo e a conservarlo in permanenza.

Art. 15

Art. 15.
Il terreno occorrente verra' scelto previe intese tra il Governo
italiano e il Governo della R. F. T., avuto riguardo alla necessita' di non occupare aree di sviluppo urbanistico o di rilevante valore agricolo, o che rivestano particolare interesse archeologico, monumentale o paesistico.
I cimiteri e i sacrari saranno costruiti su progetti del Governo
italiano, approvati dal Governo della R. F. T.
La determinazione circa la sistemazione a cimitero od a sacrario
verra' presa di comune accordo dalle due Parti.
Per le sistemazioni verra' utilizzata una superficie non superiore a 4 mq. per salma.

Art. 16

Art. 16.
L'esumazione e la traslazione delle salme dei caduti in guerra
italiani nonche' la sistemazione dei cimiteri e sacrari italiani verranno effettuate dal Governo italiano, a sue spese, previe intese con il Governo della R. F. T. e nel piu' breve tempo possibile.

Art. 17

Art. 17.
Il Governo della R. F. T. si impegna a cedere al Governo italiano il libero uso delle aree di terreno sulle quali sorgeranno i cimiteri o sacrari italiani, per tale scopo specifico e per tutto il tempo in cui dette aree rimarranno adibite a tale uso. Il Governo della R. F.
T., garantira' la tutela dei cimiteri e sacrari nonche' il diritto permanente di riposo delle salme dei caduti in guerra italiani ivi giacenti.
Qualora il Governo della R. F. T. ravvisasse la necessita', per
urgenti motivi di interesse pubblico, di adibire una area cimiteriale al altro uso, mettera' a disposizione un altro terreno adatto allo stesso scopo e procedera' a sue spese alla traslazione delle salme e ad una analoga sistemazione del nuovo cimitero. La scelta del nuovo terreno, l'esecuzione delle traslazioni e la sistemazione del nuovo cimitero avverranno previe intese con il Governo della Repubblica italiana.

Art. 18

Art. 18.
Per la custodia di ciascun cimitero o sacrario italiano nella
Repubblica Federale di Germania verra' impiegato un guardiano rimunerato dal Governo della R. F. T.; la nomina, la sostituzione e la rimunerazione dei guardiani avranno luogo di comune accordo tra le Parti.
Il Governo della R. F. T. riconosce al Governo italiano il diritto di provvedere, a proprie spese, alla manutenzione e conservazione dei cimiteri e sacrari italiani nella Repubblica Federale di Germania, e di impiegare a tale fine personale italiano.

Art. 19

Art. 19.
Il Governo Italiano potra' importare nella Repubblica Federale di Germania, in esenzione di dogana e di altre imposte, il materiale (compresi i marmi, pietre grezze e lavorate), gli utensili (compresi gli apparecchi meccanici, quali le macchine per tagliare l'erba ed altri attrezzi) e gli oggetti d'arte, occorrenti per l'esumazione e la riesumazione delle salme, la definitiva sistemazione e la manutenzione dei cimiteri italiani.
Il Governo della R. F. T. accordera' analoghe facilitazioni per le importazioni di alberi, piante, semi e bulbi destinati alla cura ed all'abbellimento dei cimiteri. In tale caso dovranno essere osservate le disposizioni fito-sanitarie che regolano siffatte importazioni.
Le esenzioni previste in questo articolo verranno accordate su
richiesta del Governo italiano, inoltrata per le vie diplomatiche.

Art. 20

Art. 20.
Il Governo della R. F. T. accordera', su richiesta del Governo
italiano, l'esumazione e la traslazione di salme di caduti in guerra italiani dalla Repubblica Federale di Germania in Italia; dovranno in questo caso essere osservate le disposizioni di legge vigenti in entrambi i Paesi in materia di traslazione di salme.
L'esumazione potra' essere effettuata soltanto in presenza di un
incaricato della competente autorita' tedesca, che redigera' un processo verbale relativo all'esumazione.

Art. 21

Art. 21.
Il Governo della R. F. T. concedera', nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno di ogni esercizio, la riduzione del 40% sulle tariffe delle Ferrovie federali, per un viaggio all'anno e sul percorso di andata e ritorno, ai parenti prossimi (genitori, vedove - anche se rimaritate - figli, fratelli e sorelle) di caduti in guerra italiani che si rechino a visitare le tombe di guerra nella Repubblica Federale di Germania.
Le modalita' di applicazione delle facilitazioni previste nel
presente articolo saranno concordate direttamente tra le Amministrazioni ferroviarie competenti.
Le facilitazioni stesse avranno esecuzione a partire dalla stessa data in cui avranno esecuzione le facilitazioni previste all'art. 9.

Art. 22

Art. 22.
Il Governo della R. F. T. provvedera' a consegnare al Governo
italiano tutti i documenti, che potessero eventualmente essere ancora in suo possesso o essere rinvenuti, relativi ai caduti italiani ed alle tombe di guerra italiane nella, Repubblica Federale di Germania.
Le competenti autorita' della R. F. T. faciliteranno in particolare
la ricerca delle informazioni contenute negli archivi seguenti:
stato civile, cimiteri, crematori e ospedali gestiti da Enti
pubblici;
uffici di polizia, tribunali, luoghi di detenzione;
uffici del lavoro, degli alloggi e annonari.
I documenti e i dati agli atti dei servizi di cui sopra potranno
essere consultati, d'accordo con la competente autorita' della R. F.
T., in tutti i casi in cui cio' sia necessario ai fini delle ricerche.
Da parte del Governo della Repubblica Federale verra' raccomandato agli Enti privati di procedere in modo analogo.

Art. 23

Art. 23.
Il Governo della R. F. T. riconosce nella Delegazione italiana del Commissariato generale onoranze caduti in guerra l'Ente ufficialmente incaricato di svolgere le incombenze attinenti ai caduti italiani di cui al presente Accordo.
Il delegato sara' considerato addetto all'Ambasciata d'Italia nella
Repubblica Federale.
Il Governo della R. F. T. accordera' al predetto Ente ogni
possibile facilitazione.
Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Ente stesso potra' avvalersi
di personale specializzato inviato dalla Italia e installare i locali necessari per la sua attivita'.

Art. 24

Art. 24.
Le modalita' di esecuzione del presente Accordo saranno regolate
direttamente tra la Delegazione italiana di cui all'art. 23 e le competenti autorita' della Repubblica Federale di Germania.

Art. 25

Art. 25.
Il presente Accordo si applica anche al "Land Berlin" qualora il
Governo della R. F. T. non faccia al riguardo una comunicazione in contrario al Governo italiano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso.

Art. 26

Art. 26.
Ogni controversia relativa all'interpretazione ed alla applicazione
del presente Accordo sara' risolta per via diplomatica.

Art. 27

Art. 27.
Il presente Accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore alla
data dello scambio delle ratifiche, che avra' luogo in Roma.
Gli articoli: 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 23, 24 e 26
avranno esecuzione dal momento della firma dello Accordo.
In fede di che i rispettivi plenipotenziari debitamente autorizzati
hanno sottoscritto il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.
FATTO a Bonn il 22 dicembre 1955 in doppio originale in lingua
italiana e tedesca, entrambi i testi facendo ugualmente fede.
Per la Repubblica Federale Tedesca
WALTER HALLSTEIN
Per la Repubblica Italiana
U. GRAZZI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Bad Godesberg, 22 dicembre 1955.

Scambio di Lettere

Eccellenza,
in sede di trattative per la definizione dell'Accordo tra la
Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana sulle tombe di guerra, e' stata raggiunta un'intesa su quanto segue:
I cimiteri tedeschi di caduti in guerra della seconda guerra
mondiale saranno conservati o sistemati nelle localita' seguenti:
Catania (quota 204 M. Po)
Cassino
Bologna
Costermano (Verona)
Pomezia
Catania (Cimitero Comunale)
Gardone
Merano
Pordoi.
I cimiteri italiani di caduti in guerra della seconda guerra
mondiale saranno conservati o sistemati nelle localita' seguenti:
Berlino
Francoforte sul Meno
Amburgo
Colonia
Monaco
Norimberga.
Se Ella e' d'accordo su quanto precede, propongo che la presente
Nota venga considerata, insieme con la Sua cortese risposta, come un'intesa tra i nostri due Governi.
Accolga, Eccellenza, l'espressione della mia piu' alta
considerazione.
GRAZZI
A Sua Eccellenza
Il Sottosegretario della Auswuertiges Amt
Prof. Dott. Walter HALLSTEIN. - BONN
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Parte di provvedimento in formato grafico
Eccellenza,
All'atto della firma dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra, ho l'onore di comunicarLe che il Governo italiano ha il desiderio di erigere a sue spese monumenti commemorativi per i caduti italiani nei luoghi degli ex campi di concentramento di Dachau, Flossenburg, Hersbrueck e Neuengamme.
Il Governo italiano sarebbe grato se il Governo della Repubblica
Federale di Germania volesse dare il suo consenso alla erezione di tali monumenti commemorativi.
In tale caso il Governo italiano non mancherebbe di sottoporre, in tempo utile, i progetti da esso redatti all'approvazione del Governo della Repubblica Federale di Germania.
Accolga, Eccellenza, l'espressione della mia piu' alta
considerazione.
GRAZZI
A Sua Eccellenza
Il Sottosegretario dello Auswaertiges Amt
Prof. Dott. Walter HALLSTEIN - BONN
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Parte di provvedimento in formato grafico
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