Monitoring Gesetzessammlung

073U0222

IT - DL e Leggi di Conversione

073U0222

Convention ALLEGATO Convention europeenne sur la protection des animaux en transport international Parte di provvedimento in formato grafico Convenzione (LEGGE 12 aprile 1973 n. 222)

Premessa

La Camera dei deputati ed ii Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 48 della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 aprile 1973 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - NATALI - GASPARI - BOZZI - LUPIS Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Convention

ALLEGATO
Convention europeenne sur la protection des animaux en transport international
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
NOTA BENE. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato.
Convenzione europea sulla protezione degli animali
nei trasporti internazionali
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione;
Considerando che scopo del Consiglio d'Europa e' la realizzazione di una piu' stretta unione fra i suoi membri allo scopo di salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro comune patrimonio;
Convinti che le esigenze del trasporto internazionale degli animali non sono incompatibili con il benessere di questi ultimi;
Mossi dal desiderio di evitare, per quanto possibile, ogni sofferenza agli animali trasportati;
Considerando che un progresso in tale campo puo' essere realizzato mediante l'adozione di disposizioni comuni in materia di trasporti internazionali di animali;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
1. Ogni Parte contraente applichera' le disposizioni relative ai trasporti internazionali degli animali, contenute nella presente Convenzione.
2. Ai fini della presente Convenzione, per trasporto internazionale si intende ogni spedizione che comporti l'attraversamento di un confine, ad esclusione tuttavia del traffico locale di frontiera.
3. Le autorita' competenti del paese di spedizione decideranno se il trasporto e' conforme alle disposizioni della presente Convenzione. Tuttavia, i paesi di destinazione o di transito possono insistere nell'affermare che il trasporto e' stato effettuato in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione. L'inoltro non puo' tuttavia essere interrotto che qualora un tale provvedimento si renda indispensabile per il benessere degli animali trasportati.
4. Ogni Parte contraente adottera' i provvedimenti necessari per risparmiare o ridurre al minimo ogni sofferenza agli animali in caso di sciopero o in qualsiasi caso di forza maggiore che impedisca sul proprio territorio la stretta applicazione della presente Convenzione. Essa si ispirera' a tale scopo ai principi che informano la presente Convenzione.

Art. 2

Articolo 2
La presente Convenzione si applica ai trasporti internazionali:
a) degli ungulati domestici e degli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e porcina (Capitolo II);
b) dei volatili e dei conigli domestici (Capitolo III);
c) dei cani e dei gatti domestici (Capitolo IV);
d) di altri mammiferi e volatili (Capitolo V);
e) degli animali a sangue freddo (Capitolo VI).

Art. 3

Articolo 3.
1. Prima che gli animali vengano caricati in vista di un trasporto internazionale, essi devono venire ispezionati da un veterinario autorizzato del paese esportatore che si accertera' della loro idoneita' al viaggio. Ai fini della presente Convenzione, per veterinario autorizzato, si intende un veterinario designato dall'autorita' competente.
2. Il carico deve essere effettuato conformemente alle modalita' approvate dal veterinario autorizzato.
3. Il veterinario autorizzato rilascia un certificato nel quale sono precisati l'identita' degli animali, la loro idoneita' al trasporto e, se possibile, l'immatricolazione del mezzo di trasporto e il tipo di veicolo usato.
4. In alcuni casi determinati mediante accordo tra le Parti contraenti interessate, le disposizioni del presente articolo potranno non essere applicate.

Art. 4

Articolo 4
Gli animali che si presume debbano figliare durante il trasporto o che abbiano figliato da meno di 48 ore non devono considerarsi idonei al trasporto stesso.

Art. 5

Articolo 5
Il veterinario autorizzato del paese esportatore, del paese di transito o del paese importatore puo' prescrivere un periodo di riposo, nel luogo da lui indicato, durante il quale gli animali riceveranno le cure necessarie.

Art. 6

Articolo 6
1. Gli animali devono disporre di spazio sufficiente, e devono, salvo speciali controindicazioni, potersi coricare.
2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere concepiti allo scopo di proteggere gli animali dalle intemperie e dai grandi sbalzi di temperatura. La ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adatte alle condizioni di trasporto ed adeguate al tipo di animale trasportato.
3. Gli imballaggi (casse, gabbie, ecc.) utilizzati per il trasporto degli animali devono essere muniti di un contrassegno che indichi la presenza di animali viventi e di un'indicazione che specifichi la posizione nella quale gli animali si trovano in posizione eretta. Gli imballaggi devono essere di facile pulitura ed attrezzati in modo da garantire la sicurezza degli animali. Gli imballaggi devono del pari permettere l'ispezione e la cura degli animali ed essere disposti in modo da non ostacolare la circolazione dell'aria. Nel corso del trasporto e della manipolazione, gli imballaggi devono essere sempre tenuti in posizione verticale e non devono essere esposti a scosse od urti violenti.
4. Nel corso del trasporto, gli animali devono essere abbeverati e ricevere un'alimentazione appropriata ad intervalli convenienti. Tali intervalli non devono oltrepassare le 24 ore; il periodo di 24 ore puo' tuttavia essere prolungato se il mezzo di trasporto puo' raggiungere il luogo di sbarco degli animali entro un periodo di tempo ragionevole.
5. Gli ungulati devono essere muniti di cavezze durante il trasporto. Tale disposizione non si applica necessariamente agli animali non domati.
6. Quando gli animali sono legati, i legami utilizzati devono avere una resistenza tale da non essere spezzati in condizioni normali di trasporto; tali legami devono essere sufficientemente lunghi per permettere agli animali di coricarsi, nutrirsi ed abbeverarsi. I bovini non devono essere legati per le corna.
7. Gli ungulati che non viaggiano in stalli individuali devono avere gli zoccoli posteriori non ferrati.
8. I tori che abbiano piu' di 18 mesi di eta' dovranno essere preferibilmente legati; essi saranno muniti di un anello nasale da utilizzare unicamente per manovrarli.

Art. 7

Articolo 7
1. Quando animali di specie diverse sono trasportati in uno stesso veicolo, devono essere separati per specie. Inoltre, devono essere previste misure particolari per evitare gli inconvenienti che possono derivare dalla presenza, nella stessa spedizione, di specie naturalmente ostili le une alle altre. Quando animali di eta' diverse sono caricati nello stesso veicolo, gli adulti devono essere separati dai giovani; tuttavia, tale restrizione non si applica alle femmine viaggianti con i piccoli nel periodo dell'allattamento. Per quanto riguarda i bovini, gli ungulati ed i porcini, i maschi adulti non castrati devono essere separati dalle femmine; inoltre, i verri devono essere separati gli uni dagli altri, cosi' come gli stalloni.
2. Nei compartimenti nei quali sono trasportati gli animali, non devono essere caricate merci che possano nuocere al loro benessere.

Art. 8

Articolo 8
Un'attrezzatura appropriata, quali ponti, rampe o passerelle deve essere utilizzata per il carico e lo scarico degli animali. Il pavimento di tale attrezzatura non dovra' essere sdrucciolevole, e dovra', se necessario, essere munito di protezioni laterali. Gli animali durante le operazioni di carico e scarico, non dovranno essere sollevati per la testa, per le corna o per le zampe.

Art. 9

Articolo 9
Il pavimento dei veicoli o degli imballaggi deve essere sufficientemente solido da resistere al peso degli animali trasportati. Non deve essere sdrucciolevole, ne' avere interstizi.
Deve inoltre essere ricoperto di strame sufficiente ad assorbire gli escrementi, a meno che lo strame possa essere sostituito da un altro mezzo che presenti vantaggi analoghi.

Art. 10

Articolo 10
Al fine di assicurare le cure necessarie agli animali durante il trasporto, questi ultimi devono essere accompagnati, a meno che:
a) gli animali siano consegnati alla partenza in imballaggi chiusi;
b) il trasportatore si assuma il compito di guardiano;
c) il mittente abbia incaricato un proprio mandatario di accudire agli animali nei punti di arresto appropriati.

Art. 11

Articolo 11
1. Il guardiano o il mandatario del mittente e' tenuto ad accudire agli animali, ad abbeverarli, nutrirli e, se del caso, a mungerli.
2. Le mucche da latte devono essere munte ad intervalli non superiori alle 12 ore.
3. Al fine di garantire le cure di cui al presente articolo, il guardiano deve avere a propria disposizione, se necessario, un adeguato mezzo di illuminazione.

Art. 12

Articolo 12
Gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto devono ricevere, il piu' presto possibile, le cure di un veterinario, e quando sia necessario procedere al loro abbattimento, tale operazione dev'essere svolta in modo da evitare, per quanto possibile, ogni sofferenza agli animali stessi.

Art. 13

Articolo 13
Gli animali devono essere caricati unicamente su veicoli o imballaggi accuratamente puliti. I cadaveri degli animali, il letame e gli escrementi devono essere rimossi appena possibile.

Art. 14

Articolo 14
Gli animali devono essere, nel minor tempo possibile, portati a destinazione ed i ritardi, in particolare quelli dovuti ad attese per coincidenze, devono essere ridotti al minimo.

Art. 15

Articolo 15
Allo scopo di accelerare l'adempimento delle formalita' al momento dell'importazione o del transito, ogni trasporto di animali verra' annunciato il piu' presto possibile al posto di controllo. Per tali formalita' dovrebbe essere accordata priorita' ai trasporti di animali.

Art. 16

Articolo 16
Le localita' ove viene effettuato il controllo sanitario e dove si svolga traffico di animali importante e regolare, devono essere provviste di attrezzature che permettano di far riposare gli animali, nutrirli ed abbeverarli.

Art. 17

Articolo 17.
Ogni vagone ferroviario utilizzato per il trasporto degli animali, deve essere munito di un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi. In mancanza di vagoni particolarmente attrezzati per il trasporto degli animali, i vagoni utilizzati devono essere coperti, in grado di viaggiare ad alta velocita', nonche' muniti di aperture per l'aerazione sufficientemente larghe. Tali aperture devono essere tali da garantire la sicurezza agli animali ed impedire la loro fuga.
Le pareti interne di tali vagoni devono essere di legno o di ogni altro materiale adeguato, prive di asperita' e munite di anelli o sbarre situate ad un'altezza conveniente.

Art. 18

Articolo 18
Gli ungulati devono essere legati sia lungo la stessa parete, che gli uni di fronte agli, altri. Tuttavia, gli animali giovani e non domati non devono essere legati.

Art. 19

Articolo 19
Gli animali di grandi dimensioni devono essere disposti all'interno dei vagoni, in modo da permettere al guardiano di circolare fra loro.

Art. 20

Articolo 20
Quando in fase alle disposizioni dell'articolo 7, occorra procedere alla separazione degli animali essa puo' essere realizzata sia legandoli a pareti diverse del vagone, se la superficie di questo lo consente, sia mediante adatti tramezzi.

Art. 21

Articolo 21
Al momento della formazione dei treni e durante ogni altra manovra dei vagoni, devono essere prese tutte le precauzioni per evitare gli urti violenti dei vagoni che trasportano gli animali.

Art. 22

Articolo 22
I veicoli devono essere attrezzati in modo che gli animali non possano fuggire ed equipaggiati in modo da garantire la loro sicurezza; devono inoltre essere provvisti di una copertura che assicuri una effettiva protezione contro le intemperie.

Art. 23

Articolo 23
Dispositivi di attacco devono essere installati nei veicoli utilizzati per il trasporto di animali di notevoli dimensioni che, normalmente, necessitano di essere legati. Quando si rende necessaria la divisione dei veicoli in compartimenti, essa deve essere realizzata mediante tramezzi resistenti.

Art. 24

Articolo 24
I veicoli devono essere muniti di attrezzature soddisfacenti del tipo previsto all'articolo 8.

Art. 25

Articolo 25.
L'attrezzatura dei battelli deve permettere il trasporto degli animali senza che essi siano esposti a ferite o sofferenze evitabili.

Art. 26

Articolo 26
Gli animali non devono essere trasportati su ponti scoperti, tranne che in imballaggi convenientemente agganciati o in recinti fissi approvati dall'autorita' competente e che assicurino un'adeguata protezione contro il mare e le intemperie.

Art. 27

Articolo 27
Gli animali devono essere legati o convenientemente sistemati in recinti o imballaggi.

Art. 28

Articolo 28
Convenienti passerelle devono essere sistemate per consentire l'accesso ai recinti o agli imballaggi nei quali sono contenuti gli animali. Devono inoltre essere disponibili impianti che assicurino l'illuminazione.

Art. 29

Articolo 29
I guardiani devono essere in numero sufficiente, tenuto conto del numero degli animali trasportati e della durata del viaggio.

Art. 30

Articolo 30
Tutte le parti del battello occupate dagli animali devono essere provviste di dispositivi di scolo delle acque ed essere mantenute in buone condizioni igieniche.

Art. 31

Articolo 31
Uno strumento del tipo approvato dall'autorita' competente deve essere disponibile a bordo per poter procedere all'abbattimento degli animali in caso di necessita'.

Art. 32

Articolo 32
I battelli utilizzati per il trasporto degli animali devono essere muniti, prima della partenza, di provviste di acqua potabile e di alimenti appropriati ritenuti sufficienti dalle autorita' competenti del paese di spedizione in proporzione alla specie, al numero, degli animali ed alla durata del viaggio.

Art. 33

Articolo 33
Devono essere prese le disposizioni del caso al fine di isolare, durante il viaggio, gli animali malati o feriti, unitamente ad un servizio di pronto soccorso in caso di necessita'.

Art. 34

Articolo 34
Le disposizioni contenute negli articoli da 25 a 33 non si applicano ai trasporti di animali effettuati su vagoni ferroviari o veicoli stradali caricati su ferryboats o battelli simili.

Art. 35

Articolo 35.
Gli animali devono essere collocati in imballaggi o in stalli adatti alle specie trasportate. Si puo' derogare alle suddette disposizioni a condizione che vengano approntate sistemazioni adeguate per contenere gli animali.

Art. 36

Articolo 36
Devono essere prese opportune precauzioni per evitare temperature troppo alte o troppo basse a bordo tenendo conto della specie.
Inoltre, debbono essere evitati forti sbalzi di pressione.

Art. 37

Articolo 37
Uno strumento del tipo approvato dall'autorita' competente deve essere disponibile a bordo degli aerei da trasporto per poter procedere all'abbattimento degli animali in caso di necessita'.

Art. 38

Articolo 38
Le disposizioni dei seguenti articoli del Capitolo II si applicano, con gli opportuni adattamenti, al trasporto dei volatili e dei conigli domestici: articolo 6. - paragrafi da 1 a 3; articolo 7; articoli da 13 a 17; articoli 21, 22, da 25 a 30, 32, da 34 a 36.

Art. 39

Articolo 39
1. Gli animali malati o feriti non devono essere considerati idonei al viaggio. Gli animali che si feriscano o che si ammalino durante il viaggio devono ricevere le prime cure il piu' rapidamente possibile, e, se necessario, essere sottoposti a visita veterinaria.
2. Quando gli animali sono caricati in imballaggi sovrapposti o in un veicolo a piu' piani, devono essere presi i provvedimenti necessari al fine di evitare la caduta di escrementi sugli animali che si trovano ai ripiani inferiori.
3. Cibo adatto e, se necessario, acqua in quantita' sufficiente devono essere a loro disposizione, tranne nei casi di:
a) trasporti di durata inferiore alle 12 ore;
b) trasporti di durata inferiore alle 24 ore quando si tratti di piccoli di volatili di qualsiasi specie, a condizione che il trasporto venga portato a termine nelle 72 ore successive alla nascita.

Art. 40

Articolo 40
1. Le disposizioni del presente Capitolo si applicano al trasporto di cani e gatti domestici, ad eccezione di quelli che viaggiano accompagnati dal loro proprietario o da persona che lo rappresenti.
2. Le disposizioni degli articoli seguenti del Capitolo II si applicano, con gli opportuni adattamenti, al trasporto di cani e gatti: articolo 4; articolo 6 - paragrafi da 1 a 3; articoli 7, 9 e 10; articolo 11 - paragrafi 1 e 3; articoli da 12 a 17, da 20 a 23, da 25 a 29 e da 31 a 37.

Art. 41

Articolo 41
Gli animali trasportati devono essere nutriti ad intervalli che non superino le 24 ore ed abbeverati ad intervalli che non superino le 12 ore. Gli animali dovranno essere accompagnati da istruzioni redatte in forma chiara concernenti il loro vettovagliamento. Le cagne in calore devono essere separate dai maschi.

Art. 42

Articolo 42
1. Le disposizioni del presente Capitolo si applicano al trasporto dei mammiferi e dei volatili non previsti dai capitoli precedenti.
2. Le disposizioni degli articoli seguenti del Capitolo II si applicano, con gli opportuni adattamenti, al trasporto delle specie di cui al presente Capitolo: articoli 4 e 5, articolo 6 - paragrafi da 1 a 3; articoli da 7 a 10; articolo 11 - paragrafi da 1 a 3: articoli dal 12 a 17 da 20 a 37.

Art. 43

Articolo 43
Gli animali devono essere trasportati unicamente in veicoli o in imballaggi appositi sui quali sara' apposta, se del caso, l'indicazione che si tratta di animali selvaggi, particolarmente timorosi o pericolosi. Inoltre, detti animali dovranno essere accompagnati da istruzioni redatte in modo chiaro concernenti il vettovagliamento e le cure particolari di cui necessitano.

Art. 44

Articolo 44
I cervidi non devono essere trasportati nel periodo in cui le loro corna crescono, a meno che non siano prese speciali precauzioni al riguardo.

Art. 45

Articolo 45
Si dovra' accudire agli animali di cui al presente Capitolo in base alle istruzioni previste all'articolo 43.

Art. 46

Articolo 46
Gli animali a sangue freddo devono essere trasportati in appositi imballaggi, tenendo conto delle loro necessita' di spazio, di ventilazione, di temperatura, di rifornimento di acqua e di ossigeno del tipo e nella quantita' adatti alla specie considerata. Devono inoltre essere portati a destinazione nel piu' breve tempo possibile.

Art. 47

Articolo 47
1. In caso di contestazione circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le autorita' competenti delle Parti contraenti interessate procederanno a mutue consultazioni. Ogni Parte contraente notifichera' al Segretario generale del Consiglio d'Europa i nomi e gli indirizzi di tali autorita'.
2. Se la controversia non ha potuto essere risolta in tal modo, verra', sottoposta, a richiesta di una o dell'altra parte, ad arbitrato. Ogni parte designa un arbitro e i due arbitri cosi' scelti designano un super-arbitro. Se una delle due parti in controversia non ha designato il proprio arbitro nei tre mesi che seguono la richiesta di arbitrato, detto arbitro verra' nominato a richiesta dell'altra parte in controversia dal Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Nel caso in cui tale arbitro sia cittadino di una delle due parti in controversia, tale funzione sara' assicurata dal vice Presidente della Corte o, se quest'ultimo e' cittadino di una delle parti in controversia, dal piu' anziano dei giudici della Corte che non sia cittadino di una delle due parti in controversia.
Verra' eseguita la stessa procedura se gli arbitri non si accorderanno sulla scelta del super-arbitro.
3. Il tribunale arbitrale fissera' la propria procedura. Le sue decisioni saranno prese a maggioranza. La sua decisione, che sara' basata sulla presente Convenzione, e' definitiva.

Art. 48

Articolo 48
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. La Convenzione entrera' in vigore sei mesi dopo la data del deposito del quarto strumento di ratifica o di accettazione.
3. Essa entrera' in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che la ratifichi o l'accetti successivamente, sei mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.

Art. 49

Articolo 49
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.
2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' effetto sei mesi dopo la data del deposito stesso.

Art. 50

Articolo 50
1. Ogni Parte contraente puo', al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali verra' applicata la presente Convenzione.
2. Ogni Parte contraente puo' all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in ogni altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui essa curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata a stipulare.
3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo precedente potra' essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in detta dichiarazione, alle condizioni previste dall'articolo 51 della presente Convenzione.

Art. 51

Articolo 51
1. La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato.
2. Ogni Parte contraente potra', per quel che la riguarda, denunciare la presente Convenzione inviandone notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
3. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avra' ricevuto notifica.

Art. 52

Articolo 52
Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' dell'articolo 48;
d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 50;
e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 51 e la data a partire dalla quale la denuncia avra' effetto;
f) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 47.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a Parigi, il 13 dicembre 1968, in francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli Archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia conforme ad ogni Stato firmatario ed aderente.
(seguono le firme)
Visto, il Ministro per gli affari esteri
MEDICI
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