Monitoring Gesetzessammlung

063U0038

IT - DL e Leggi di Conversione

063U0038

Convenzione (LEGGE 03 gennaio 1963 n. 38)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare, con Protocollo, firmata, a, Parigi il 20 dicembre 1957.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo 21 della Convenzione.

Art. 3

Le decisioni del Tribunale previste dall'articolo 12 della Convenzione saranno rese esecutive, previo controllo di autenticita', nei modi e nelle forme stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1960, n. 1824 , relativo all'apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di Giustizia unica per le Comunita' europee e sulle decisioni degli Organi delle Comunita' europee.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 gennaio 1963 SEGNI FANFANI PICCIONI - TAVIANI - BOSCO - TRABUCCHI - COLOMBO PRETI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Art. 1

Convenzione sull'istituzione di un controllo da sicurezza nel campo dell'energia nucleare. (Parigi, 20 dicembre 1957).
I Governi della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica Francese del Regno di Grecia, dell'Irlanda, della Repubblica d'Islanda, della Repubblica italiana, del Gran Ducato del Lussemburgo, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica Portoghese, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, del Regno di Svezia, della Confederazione Svizzera, e della Repubblica Turca;
Avendo deciso di promuovere lo sviluppo della produzione e degli
impieghi dell'energia nucleare nei Paesi membri della Organizzazione Europea di Cooperazione Economica (denominata, qui appresso l'"Organizzazione") a mezzo di una collaborazione tra i detti Paesi e di una armonizzazione dei provvedimenti adottati sul piano nazionale;
Considerando che l'azione comune intrapresa a questo scopo in seno all'Organizzazione mira a sviluppare l'industria nucleare europea a fini esclusivamente pacifici e non deve servire a scopi militari;
Considerando che nella propria seduta del 18 luglio 1956 il
Consiglio dell'Organizzazione (denominato qui appresso il "Consiglio") ha deciso di stabilire a tale scopo un controllo internazionale di sicurezza;
Considerando che con una Decisione di pari data, il Consiglio ha, creato, nel quadro dell'Organizzazione, una Agenzia Europea per l'Energia Nucleare (denominata (lui appresso l'"Agenzia") incaricata di proseguire la azione comune iniziata;
Hanno convenuto quello segue:
Articolo 1
a) Il controllo di sicurezza ha per scopo di garantire che:
i) il funzionamento delle imprese comuni create da vari Governi o
da cittadini di vari Paesi sull'iniziativa o con l'aiuto dell'Agenzia
e
ii) i materiali, attrezzature o servizi forniti dall'Agenzia o
sotto la sua sorveglianza, in virtu' di accordi conclusi con i Governi interessati non possano servire a fini militari.
b) il controllo di sicurezza potra' estendersi, a domanda delle
parti, ad ogni accordo bilaterale o multilaterale, o, a domanda di un Governo, ad ogni attivita' di competenza di detto Governo nel campo dell'energia nucleare.

Art. 2

Articolo 2
a) Ai fini su indicati, il controllo di sicurezza si applica
i) alle imprese comuni e alle imprese che rientrino nel campo di un accordo concluso in conformita' dell'articolo 1 (a) (ii) o nel campo di una domanda fatta) in conformita' dell'articolo 1 (b);
ii) agli impianti utilizzanti materie grezze o materie fissili
speciali ricuperate o ottenute nei detti impianti;
iii) agli impianti utilizzanti materie fissili speciali
ricuperate o ottenute da materie grezze o da materie fissili speciali sottoposte al controllo in virtu' dell'articolo 1.
b) Tuttavia, il Comitato di Direzione dell'Agenzia (denominato qui appresso "Comitato di Direzione") puo' prescindere dall'applicazione del controllo di sicurezza nel caso di materie fissili speciali esportate fuori dei territori posti sotto la giurisdizione dei Governi partecipanti alla presente Convenzione, a condizione che tali materie siano sottoposte ad un controllo di sicurezza equivalente.

Art. 3

Articolo 3
L'Agenzia esplichera', nei confronti di qualsiasi impresa o
impianto sottoposti al controllo, nei limiti fissati dai regolamenti di sicurezza previsti dall'articolo 8, le funzioni ed i diritti seguenti:
a) esaminare i progetti degli impianti e dell'attrezzatura
specializzati, compresi i reattori nucleari, unicamente allo scopo di accertare che essi renderanno possibile l'esercizio efficace del
controllo previsto dalla presente Convenzione
b) approvare i procedimenti per il trattamento chimico delle
materie irradiate unicamente al fine di garantire la realizzazione dello scopo precisato all'articolo 1;
c) esigere la tenuta e la presentazione di dati operativi allo
scopo di facilitare la contabilita delle materie grezze e delle materie fissili speciali utilizzate o prodotte dall'impresa o dall'impianto;
d) domandare e ricevere rapporti sul pregresso dei lavori.

Art. 4

Articolo 4
a) Le materie, fissili speciali recuperate o ottenute da materie
grezze o da materie fissili speciali sottoposte al controllo dovranno essere impiegate esclusivamente a scopi pacifici, sotto il controllo dell'Agenzia, per lavori di ricerca o in reattori, che saranno precisati dal Governo o dai Governi interessati.
b) Ogni eccedenza di materie fissili speciali ricuperate o
ottenute, che superi i quantitativi necessari agli impieghi indicati qui sopra, restera' sottoposta al controllo dell'Agenzia, la quale potra' richiederne il deposito presso l'Agenzia o in altri magazzini controllati o controllabili dall'Agenzia stessa, a condizione che, successivamente, le materie fissili speciali depositate nel modo suddetto siano restituite senza indugio agli interessati dietro loro richiesta, per essere utilizzate da essi alle condizioni sopra descritte.

Art. 5

Articolo 5
a) L'Agenzia avra' il diritto e la responsabilita' di inviare nei territori sottoposti alla giurisdizione dei Governi partecipanti alla presente Convenzione, ispettori designati da essa dopo consultazione con il Governo o i Governi interessati i quali, in qualsiasi momento, avranno accesso in ogni luogo, a tutte le persone che, per loro professione, si occupano di materie, attrezzature o impianti sottoposti al controllo, e a tutti gli elementi d'informazione, necessari per la contabilita' delle materie grezze e materie fissili speciali sottoposte al controllo e ad assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, nonche' dagli accordi conclusi dall'Agenzia con il Governo o i Governi interessati.
b) Nel caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati,
l'Agenzia potra' chiedere che siano adottati i provvedimenti necessari a porre rimedio a tale situazione; se essi non sono adottati entro un ragionevole termine, l'Agenzia potra' prescrivere il ricorso ad una o piu' delle seguenti misure:
i) interruzione o cessazione delle consegne di materie,
attrezzature o servizi forniti dall'Agenzia o sottoposti alla sua sorveglianza;
ii) restituzione delle materie e delle attrezzature fornite
dall'Agenzia o sottoposte alla sua sorveglianza.

Art. 6

Articolo 6
I Governi partecipanti alla presente Convenzione saranno tenuti ad assicurare l'esecuzione nelle misure prescritte in base al paragrafo (b) dell'articolo 5, dei mandati rilasciati dal Presidente del Tribunale in base all'articolo 11 (e) e, ove sia il caso, la riparazione delle infrazioni da parte degli autori di esse.

Art. 7

Articolo 7
Il controllo previsto dalla presente Convenzione e' effettuato
dagli organi seguenti che agiscono in seno all'Agenzia:
I) il Comitato di Direzione;
II) un Ufficio di controllo, composto da un rappresentante per
ciascuno dei Governi partecipanti alla presente Convenzione.

Art. 8

Articolo 8
a) L'Ufficio di controllo e' competente per:
I) elaborare i regolamenti di sicurezza che fissano le modalita' tecniche del controllo per i differenti tipi di imprese;
II) preparare le clausole relative all'applicazione dei
regolamenti di sicurezza che figureranno negli accordi conclusi con i Governi interessati;
III) vegliare al rispetto degli obblighi risultanti dalla
presente Convenzione, nonche' degli accordi di cui al comma precedente;
IV) esaminare i rapporti relativi all'esercizio del controllo e, nel caso in cui l'Ufficio riterra' che siano state commesse infrazioni, chiedere che siano adottati i necessari provvedimenti per rimediare alla situazione e proporre al Comitato di Direzione, ove necessario, le misure da prescrivere.
b) L'Ufficio di controllo informa il Comitato di Direzione di
qualsiasi infrazione che esso ritiene sia stata commessa e gli rimette periodicamente un rapporto sull'insieme delle sue attivita'.

Art. 9

Articolo 9
a) Le decisioni dell'Ufficio di controllo sono adottate, salvo
disposizione in contrario del proprio Regolamento interno, a maggioranza dei membri.
b) L'Ufficio di controllo e' assistito da un personale
internazionale che comprende il Direttore del controllo, nonche' gli agenti amministrativi e tecnici necessari all'espletamento dei compiti dell'Ufficio di controllo e, in particolare, un corpo di ispettori internazionali. Gli ispettori e gli altri membri del personale internazionale fanno parte del personale dell'Organizzazione.
c) Senza pregiudizio della responsabilita' diretta che essi hanno nei confronti dell'Agenzia, gli ispettori e gli altri membri del personale internazionale sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a conservare il segreto sui fatti e sulle informazioni di cui essi siano venuti a conoscenza durante l'esercizio delle loro funzioni. Qualsiasi infrazione sara' passibile, nei territori sottoposti alla giurisdizione dei Governi partecipanti alla presente Convenzione, delle pene previste dalle disposizioni in vigore in detti territori in materia di violazione del segreto professionale, qualunque sia la nazionalita' dell'autore dell'infrazione.
d) L'Organizzazione e' tenuta a riparare i danni ingiustificati
causati dall'Agenzia o dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 10

Articolo 10
a) Il Comitato di Direzione e' competente ad adottare tutte le
decisioni necessarie all'applicazione della presente Convenzione ed in particolare:
i) approva il Regolamento interno dell'Ufficio di controllo;
ii) approva i regolamenti di sicurezza;
iii) conclude, sotto riserva dell'approvazione del Consiglio, gli
accordi con i Governi interessati;
iv) prescrive, ove sia il caso, le misure previste dall'articolo 5 (b).
b) Le decisioni del Comitato di Direzione relative all'applicazione
della presente Convenzione sono adottate all'unanimita' dei membri presenti e votanti. Tuttavia, le decisioni prese in base al paragrafo (a) (iv), del presente articolo sono adottate a maggioranza di due terzi dei membri del Comitato di Direzione, escluso il membro che rappresenta il Governo sul territorio del quale l'infrazione e' stata commessa.

Art. 11

Articolo 11
a) Le ispezioni sono effettuate in base ad un ordine di missione, emesso dall'Ufficio di controllo, con l'elenco degli impianti da controllare.
b) Il Governo interessato deve in ogni caso essere preavvisato del controllo da effettuarsi, senza Che il preavviso indichi gli impianti sui quali verra' effettuato il controllo.
c) Se il Governo interessato lo richiede, gli ispettori
internazionali sono accompagnati da rappresentanti di detto Governo, purche gli ispettori non siano per tale fatto ritardati o comunque ostacolati nell'esercizio delle loro funzioni.
d) Gli ispettori internazionali sono incaricati di richiedere la
presentazione e verificare la contabilita' delle materie grezze e delle materie fissili speciali di cui all'articolo 3 (c) e di valutare se gli obblighi risultanti dalle disposizioni della presente Convenzione, nonche' dagli accordi conclusi con il Governo o i Governi interessati, sono rispettati. Gli ispettori informano l'Ufficio di controllo di qualsiasi infrazione.
e) In caso di opposizione all'esecuzione di un provvedimento
d'ispezione l'Ufficio di controllo puo' chiedere al Presidente del Tribunale di cui all'articolo 12 un mandato che assicuri l'esecuzione del provvedimento di ispezione nei confronti dell'impresa interessata. Il Presidente del Tribunale decide nei termine di tre giorni. Tale decisione non pregiudica la pronuncia del Tribunale sui ricorsi riguardanti lo stesso caso, che potrebbero essere successivamente proposti in virtu' dell'articolo 13.

Art. 12

Articolo 12
a) E' istituito un Tribunale formato da sette giudici indipendenti designati per un periodo di cinque anni con decisione del Consiglio o, in mancanza, mediante estrazione a sorte da una lista comprendente un giudice proposto da ciascun Governo partecipante alla presente Convenzione.
b) Se il Tribunale non comprende giudici della nazionalita' di una delle parti nella controversia proposta al Tribunale, il Governo interessato puo' designare una persona di sua scelta, quale giudice suppletivo per tale controversia.
c) L'organizzazione del Tribunale e lo statuto dei giudici saranno regolati conformemente al Protocollo allegato alla presente Convenzione.
d) Il Tribunale adotta il proprio Regolamento di procedura che
viene sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Art. 13

Articolo 13
a) Ogni Governo partecipante alla presente Convenzione o ogni
impresa interessata puo' inoltrare al Tribunale istituito dall'articolo 12 ricorsi contro le decisioni:
i) relative all'applicazione dell'articolo 3; l'omissione di
decisione entro un termine di due mesi su una domanda di esame o di approvazione equivale ad una decisione di rigetto;
ii) che prescrivono una o piu' delle misure previste
dall'articolo 5 (b).
b) Se adito con ricorso ai sensi del paragrafo precedente, il
Tribunale statuisce in ordine alla conformita' della decisione impugnata con le disposizioni della presente Convenzione, dei regolamenti di sicurezza e degli accordi di cui all'articolo 8. Se il Tribunale riconosce che la decisione impugnata e' contraria alle dette disposizioni, il Comitato di Direzione deve adottare le misure necessarie per dare esecuzione alla decisione del Tribunale.
c) Il Tribunale puo' porre a carico dell'Agenzia la riparazione del
pregiudizio eventualmente subito per effetto della decisione impugnata.
d) Ogni impresa puo' inoltre chiedere ai Tribunale di ordinare
all'Agenzia di riparare il pregiudizio anormale che essa ha subito a seguito di un'ispezione effettuata in base all'articolo 5.

Art. 14

Articolo 14
Il Tribunale sara' competente per deliberare su qualsiasi altra
questione relativa all'azione comune dei Paesi membri dell'Organizzazione nel campo dell'energia nucleare che gli verra' sottoposta a seguito di accordo tra le parti alla presente Convenzione a cio' interessate.

Art. 15

Articolo 15
a) I ricorsi presentati al Tribunale debbono essere introdotti, nei
casi previsti dal paragrafo (a) dell'articolo 13, entro il termine di due mesi a partire dalla notifica della decisione impugnata, o, negli altri casi, entro il termine di tre anni a partire dal momento in cui l'impresa sia venuta a conoscenza dei fatti che le danno diritto al risarcimento.
b) Salvo quanto disposto dal paragrafo seguente, i ricorsi
presentati davanti al Tribunale non hanno effetto sospensivo.
Tuttavia, il Tribunale puo', ordinare la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano.
c) I ricorsi presentati al Tribunale contro le decisioni adottate in base all'art. 5 (b) (ii) hanno effetto sospensivo. Tuttavia, il Tribunale puo' ordinare l'esecuzione immediata della decisione se richiestone da qualsiasi Governo partecipante alla presente Convenzione.

Art. 16

Articolo 16
a) Un accordo verra' stipulato fra l'Organizzazione e la Comunita' Europea dell'Energia Atomica (EURATOM) per fissare le condizioni alle quali sara' esercitato, da parte degli organi competenti dell'EURATOM, su delega dell'Agenzia, al fine di conseguire gli obiettivi della presente Convenzione sui territori ai quali si applica il Trattato, firmato a Roma, il 25 marzo 1957, che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica (EURATOM), il controllo previsto dalla presente Convenzione. La Commissione Europea istituita dal detto Trattato sara' investita delle proposte in merito sin dal momento della sua costituzione, al fine di raggiungere un accordo nel piu' breve termine.
b) Un accordo potra' ugualmente essere concluso tra
l'Organizzazione e l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica per definire la cooperazione da instaurare fra le due istituzioni.

Art. 17

Articolo 17
I fini militari di cui all'articolo 1 comprendono la utilizzazione delle materie fissili speciali in armi da guerra ad esclusione dell'utilizzazione in reattori per la produzione di elettricita', o di calore, o per la propulsione.

Art. 18

Articolo 18
a) Per "materie fissili speciali" si intende il plutonio 239,
l'uranio 283, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233, qualsiasi materiale che contenga uno o piu' degli isotopi suddetti, e qualsiasi altra materia fissile che il Comitato di Direzione designera' di volta in volta.
Tuttavia, il termine "materie fissili speciali" non si applica alle
materie grezze.
b) Per "uranio arricchito in uranio 235 o 233" si intende l'uranio contenente sia uranio 235, sia uranio 233, sia entrambi i detti isotopi in quantita' tali che il rapporto tra la somma dei due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto fra l'isotopo 235 e l'isotopo 238 dell'uranio naturale.
c) Per "materie grezze" si intende l'uranio contenente la
mescolanza di isotopi che si trova, in natura, l'uranio il cui tenore in uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutti i materiali summenzionati sotto forma di metallo, di lega, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altro materiale contenente uno o piu' dei materiali summenzionati in concentrazioni che il Comitato di Direzione fissera' di volta in volta e qualsiasi altra materia che il Comitato di Direzione designera' di volla in volta.
d) Per "materie" si intendono le materie grezze e le materie
fissili speciali.

Art. 19

Articolo 19
a) Ogni Governo di un Paese membro o associato dell'Organizzazione non firmatario della presente Convenzione potra', a condizione che faccia parte dell'Agenzia, aderirvi mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione.
b) Ogni Governo di qualsiasi altro Paese non firmatario della
presente Convenzione potra', a condizione che faccia parte dell'Agenzia, aderirvi mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione e con l'accordo unanime dei Membri della Organizzazione. L'adesione prendera' effetto a partire dalla data di tale accordo.

Art. 20

Articolo 20
Ciascun Governo partecipante alla presente Convenzione puo' mettere
fine all'applicazione di essa nei propri confronti, mediante preavviso di un anno al Segretario Generale dell'Organizzazione, senza tuttavia che il suo ritiro possa far cessare il controllo esercitato sulle materie anteriormente fornitegli dall'Agenzia o sotto la sorveglianza di essa.

Art. 21

Articolo 21
a) La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di
ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.
b) La presente Convenzione, entrera' in vigore dal momento in cui almeno dieci firmatari avranno depositato i propri strumenti di ratifica. Per i firmatari che la ratificheranno successivamente, la presente Convenzione entrera' in vigore al momento del deposito del rispettivo strumento di ratifica.
c) Tuttavia, l'applicazione della presente Convenzione nei
territori dei Paesi membri della Comunita' Europea dell'Energia Atomica (EURATOM) sara' subordinata alla conclusione dell'Accordo previsto dallo articolo 16 (a), salvo - senza pregiudizio delle condizioni che saranno fissate dal predetto Accordo - quanto riguarda l'applicazione di essa agli impianti situati nell'ambito delle imprese comuni.

Art. 22

Articolo 22
Il Segretario Generale dell'Organizzazione dara' comunicazione a
tutti i Governi partecipanti alla presente Convenzione del ricevimento degli strumenti di ratifica e di adesione. Notifichera' altresi' la data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Convenzione-Allegato

ALLEGATO
INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 1
Le disposizioni dell'articolo 1 (a) (ii) relative ai "servizi
forniti dall'Agenzia, o sotto la sua sorveglianza" concernono l'aiuto speciale che potra' essere accordato a un Paese in virtu' di un accordo particolare concluso con il Governo interessato e non hanno lo scopo di estendere il campo di applicazione dell'articolo 2, estensione che comporti il controllo sull'attivita', delle persone che hanno collaborato ad imprese comuni, o sull'uso delle conoscenze acquisite dai partecipanti alle dette imprese.
In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente
autorizzati hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.
Fatto a Parigi, il 20 dicembre 1957, nelle lingue francese,
inglese, tedesca, italiana e olandese, in un unico esemplare che verra' conservato dal Segretario Generale dell'Organizzazione Europea di Cooperazione Economica, che ne trasmettera' copia certificata conforme a tutti i firmatari.
Per la Repubblica Federale di Germania:
KARL WERKEMEISTER
Per l' Austria:
HERBERT PRACK
Per il Belgio:
R. OCKRENT
Per la Danimarca:
E. N. BARTELS
Per la Francia:
FRANCOIS VALERY
Per la Grecia:
THEODORE CHRISTIDIS
Per l'Irlanda:
WILLIAM P. FAY
Per l'Islanda:
H. G. ANDERSEN
Per l'Italia:
G. COSMELLI
Per il Lussemburgo:
N. HOMMEL
Per la Norvegia:
JENS BOYESHN
Per i Paesi Bassi:
E. N. VAN KLEFFENS
Per il Portogallo:
JOSE' CALVET DE MAGALHAES
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
HUGH ELLIS-REES
Per la Svezia:
INGEMAR HAEGGLOEF
Per la Svizzera:
GERARD BAUER
Per la Turchia:
M. TINEY
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Art. 1

Protocollo relativo al Tribunale creato dalla Convenzione sull'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo
dell'energia nucleare.
I Governi partecipanti alla Convenzione sull'istituzione di un
controllo di sicurezza, nel campo dell'energia nucleare in data odierna (denominata qui appresso la "Convenzione");
Desiderando regolare, in base all'articolo 12 della Convenzione,
l'organizzazione del Tribunale creato dal detto articolo e lo statuto dei giudici che lo compongono;
Hanno convenuto le disposizioni che seguono, le quali vengono
allegante alla Convenzione:
Art. 1.
Il Tribunale creato dall'articolo 12 (a) della Convenzione esercita
le proprie funzioni in base alle disposizioni della Convenzione e del presente Protocollo.

Art. 2

Art. 2.
a) La designazione dei giudici, prevista dall'articolo 12 (a) della
Convenzione, verra' effettuata entro il termine di sei mesi dall'entrata, in vigore della Convenzione; le designazioni successive verranno effettuate entro i sei mesi successivi a ciascuna vacanza.
b) I seggi che si rendono vacanti verranno coperti, con la stessa procedura seguita per la prima designazione, per la residua durata del mandato.

Art. 3

Art. 3.
a) I giudici vengono scelti tra le personalita' che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi Paesi, delle piu' alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza.
b) I giudici non possono partecipare al regolamento di alcuna
questione della quale essi si siano antecedentemente interessati in qualita' di agenti, consulenti legali o avvocati di una delle parti, oppure come membri di un tribunale nazionale o internazionale, o di una Commissione di inchiesta o a qualsiasi altro titolo. In caso di dubbio, spetta al Tribunale di decidere.
c) Il Tribunale non potra' comprendere piu' di un cittadino dello stesso Stato.

Art. 4

Art. 4.
a) I giudici godono dell'immunita' di giurisdizione per gli atti da
essi compiuti in veste ufficiale. Essi continuano a godere di tale immunita' dopo la cessazione delle loro funzioni. Il Tribunale puo' togliere la immunita'.
b) I giudici non possono essere rimossi dalle loro funzioni che
allorquando, a giudizio unanime degli altri giudici, essi abbiano cessato di rispondere alle condizioni richieste per la loro designazione ovvero non soddisfino piu' agli obblighi derivanti dalla loro carica.
c) Il giudice che sia interessato alle deliberazioni e decisioni
previste dal presente articolo, non partecipa ad esse.

Art. 5

Art. 5.
a) Il Tribunale elegge il suo presidente.
b) Il Tribunale nomina il suo cancelliere.

Art. 6

Art. 6.
Le norme relative agli onorari dei giudici sono fissati dal
Consiglio dell'Organizzazione europea di cooperazione economica (denominata qui appresso l'"Organizzazione").

Art. 7

Art. 7.
a) Il presidente convoca il Tribunale quando e' necessario.
b) Il Tribunale si riunisce presso la sede dell'Organizzazione.
c) Il presidente presiede alle deliberazioni del Tribunale. In caso
di impedimento, ovvero allorche' il presidente ha la stessa nazionalita' di una delle parti, la presidenza e' assunta dal giudice piu' anziano.

Art. 8

Art. 8.
a) Le deliberazioni del Tribunale sono valide se almeno cinque
giudici sono presenti.
b) Tutte le decisioni del Tribunale sono adottate a maggioranza dei
giudici presenti.
c) In caso di parita' di voti, il voto del presidente o di chi lo sostituisce e' preponderante.

Art. 9

Art. 9.
a) L'udienza e' pubblica, salvo decisione in contrario, adottata
d'ufficio o su richiesta delle parti.
b) Le deliberazioni del Tribunale sono segrete. Le sue decisioni
debbono essere motivate e citare i nomi dei giudici che hanno deliberato.

Art. 10

Art. 10.
a) I Paesi membri e l'Organizzazione sono rappresentati dinanzi al Tribunale da un agente nominato per ogni caso. L'agente puo' essere assistito dinanzi al Tribunale da consulenti legali o da avvocati.
b) Le altre parti possono essere rappresentate da persone abilitate
al patrocinio dinanzi ad un Tribunale di uno dei Paesi membri.
c) Gli agenti, i consulenti legali e gli avvocati di cui al
presente articolo godono dell'immunita' di giurisdizione per le parole pronunciate e per gli scritti da essi presentati, in relazione con l'esercizio delle loro funzioni previste dal presente articolo.
Essi godono inoltre dell'inviolabilita' dei documenti e della liberta' di movimento fra la sede del Tribunale e il luogo della loro residenza abituale.
d) Tali immunita' sono concesse alle dette persone esclusivamente nell'interesse della buona amministrazione della giustizia e nella misura necessaria allo svolgimento delle loro funzioni. Il Tribunale puo' togliere l'immunita' allorche' giudichi che tale misura non sia contraria alla buona amministrazione della giustizia.
e) Il Tribunale detiene, nei confronti dei consulenti legali e
degli avvocati che si presentano dinanzi ad esso, i poteri normalmente riconosciuti in tale campo alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

Art. 11

Art. 11.
a) Testimoni ed esperti potranno essere intesi alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
b) I testimoni e gli esperti possono essere intesi sia sotto
vincolo di giuramento secondo la formula di procedura sia secondo le modalita' previste dalla legislazione nazionale del testimonio o dell'esperto.

Art. 12

Art. 12.
a) Il Tribunale puo' chiedere che un testimonio o un esperto sia
inteso dall'autorita' giudiziaria del suo luogo di residenza.
b) La relativa domanda e' indirizzata al Governo interessato che ne
investira' l'autorita' competente.

Art. 13

Art. 13.
a) Ogni violazione di giuramento commessa da un testimonio o da un esperto dinanzi al Tribunale verra' considerata alla stregua della stessa violazione commessa dinanzi ad una corte, giudicante in materia civile, del Paese nel quale il Tribunale ha tenuto la sua sessione.
b) Se tale violazione e' stata commessa durante una audizione di
cui al precedente articolo 12, dinanzi ad una autorita' giudiziaria nazionale, si applichera' la legislazione nazionale del Paese cui appartiene la detta autorita' giudiziaria.

Art. 14

Art. 14.
Il Tribunale fissa l'ammontare e l'attribuzione delle spese.

Art. 15

Art. 15.
Le spese relative al funzionamento del Tribunale sono iscritte nel bilancio dell'Organizzazione.
In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente
autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.
Fatto a Parigi, il 20 dicembre 1957, nelle lingue francese,
inglese, tedesca, italiana ed olandese, in un unico esemplare che verra' conservato dal Segretario generale dell'Organizzazione europea di cooperazione economica, che ne trasmettera' copia conforme a tutti i firmatari.
Per la Repubblica di Germania:
KARL WERKEMEISTER
Per l'Austria:
HERBERT PRACK
Per il Belgio:
R. OCKRENT
Per la Danimarca:
E. T. BARTELS
Per la Francia:
FRANCOIS VALERY
Per la Grecia:
THEODORE CHRISTIDIS
Per l'Irlanda:
WILLIAM P. FAY
Per l'Islanda:
H. G. ANDERSEN
Per l'Italia:
G. COSMELLI
Per il Lussemburgo:
N. HOMMEL
Per la Norvegia:
JENS BOYESEN
Per i Paesi Bassi:
E. N. VAN KLEFFENS
Per il Portogallo:
JOSE' CALVET DE MAGALHAES
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
HUGH ELLIS-REES
Per la Svezia:
INGEMAR HAEGGLOEF
Per la Svizzera:
GERARD BAUER
Per la Turchia:
M. TINEY
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI
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