Monitoring Gesetzessammlung

074U0319

IT - DL e Leggi di Conversione

074U0319

Convenzione (LEGGE 16 luglio 1974 n. 319)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per la creazione dell'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia, con annesso statuto, firmata a Parigi il 6 ottobre 1971 e l'accordo di sede concluso con l'Istituto stesso a Roma il 19 febbraio 1972, integrato dallo scambio di note effettuato in Roma il 17 febbraio 1973.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, all'articolo 8 della convenzione ed all'articolo 13 dello accordo.

Art. 3

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministero degli affari esteri invia al Parlamento una relazione, nella quale sia compresa anche la valutazione del Ministero stesso, sull'attivita' svolta dall'Istituto nell'anno immediatamente precedente.

Art. 4

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 87 milioni per l'anno finanziario 1973 e lire 120 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 luglio 1974 LEONE RUMOR - MORO - TAVIANI - ZAGARI - GIOLITTI - TANASSI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Art. 1

CONVENZIONE PER LA CREAZIONE DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER LA GESTIONE DELLA TECNOLOGIA.
I Governi contraenti,
Riconoscendo che l'applicazione delle conoscenze scientifiche all'economia moderna e' indispensabile per il progresso industriale e per il generale benessere dei popoli dei loro Paesi;
Considerando che la creazione di un Istituto internazionale per la gestione della tecnologia (qui di seguito chiamato "Istituto"), destinato principalmente ad assicurare la formazione superiore dei quadri e dei docenti e a facilitare la ricerca relativa, nel campo della gestione dell'innovazione tecnologica, stimolera' il progresso per un migliore adattamento delle conoscenze scientifiche all'economia moderna;
Considerando che i lavori preparatori per la creazione dell'Istituto sono stati effettuati nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e che in data 7 luglio 1970 il Consiglio di tale Organizzazione ha invitato i Governi dei Paesi membri dell'Organizzazione ad esaminare la possibilita' di partecipare all'Istituto;
Considerando che i Governi contraenti hanno convenuto di creare l'Istituto come un ente a composizione mista, intergovernativa e privata, con scopi scientifici e di insegnamento e senza fini di lucro;
Preso atto che l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici ha accettato le disposizioni relative ai compiti alla stessa affidati, contenute nella presente convenzione e nell'allegato statuto,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
Creazione dell'istituto
Con la presente convenzione viene costituito l'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia, come ente a composizione mista intergovernativa e privata, senza fini di lucro, destinato all'insegnamento ed alla scienza, il cui principale scopo e' quello di assicurare la formazione superiore dei quadri e dei docenti, e di facilitare la ricerca relativa, nel campo della gestione dell'innovazione tecnologica.

Art. 2

Articolo 2.
Disposizioni applicabili
L'Istituto e' disciplinato dalla presente convenzione, dallo statuto allegato (qui di seguito denominato lo "statuto"), dal regolamento interno, dal regolamento finanziario, dal regolamento del personale nonche' dalle altre disposizioni regolamentari e decisioni debitamente adottate dagli organi dell'Istituto.

Art. 3

Articolo 3.
Contribuzioni dei Governi
(1) Il finanziamento dell'Istituto e' assicurato in conformita' all'articolo 20 dello statuto.
(2) I Governi contraenti si impegnano a versare annualmente all'Istituto un contributo finanziario in valute convertibili, il cui ammontare globale e' determinato dall'assemblea generale conformemente all'articolo 8 (1) (c) dello statuto. La ripartizione di tale somma globale e':
(a) effettuata conformemente ad una scala di ripartizione fissata ogni anno e direttamente proporzionale al prodotto nazionale lordo, al costo dei fattori (detratto un 10 per cento per ammortamenti), rilevato negli ultimi tre anni solari per i quali siano disponibili dati statistici e convertito in un'unita' di conto comune sulla base della media dei tassi ufficiali del cambio nei tre anni considerati; (b) eventualmente corretta, affinche' nessun Governo contraente sia tenuto a contribuire per una somma superiore al 30 per cento del contributo totale.
(3) I Governi contraenti possono versare ulteriori contribuzioni all'Istituto nella misura che essi ritengono opportuna, sempre che il contributo di ciascun Governo contraente non raggiunga una somma superiore al 30 per cento della somma globale fissata conformemente al paragrafo (2) del presente articolo, senza il consenso degli altri Governi contraenti.

Art. 4

Articolo 4.
Privilegi e immunita'
L'Istituto ha personalita' giuridica. Esso ha, in particolare, la capacita' di stipulare contratti, di acquistare e vendere beni mobili e immobili, nonche' di stare in giudizio. Il Governo del Paese in cui e' stabilita la sede dell'Istituto, conformemente all'articolo 2 dello statuto, si impegna a concludere con l'Istituto un accordo internazionale bilaterale - relativo allo status, ai privilegi e alle immunita' dell'Istituto stesso e del suo personale - da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale in base al disposto dell'articolo 8 (1) (i) dello statuto.

Art. 5

Articolo 5.
Ricostituzione dell'Istituto
Con le modalita' previste nell'articolo 24 dello statuto, l'Istituto puo' essere a qualsiasi momento ricostituito in un ente non governativo, sottoposto alla legislazione nazionale di uno Stato.
La personalita' giuridica dell'Istituto dopo la sua trasformazione sara' riconosciuta dallo Stato sul territorio del quale avra' luogo la ricostituzione.

Art. 6

Articolo 6.
Scioglimento
Nel caso in cui l'Istituto sia messo in liquidazione, le sue attivita' verranno chiuse da liquidatori, nominati in conformita' di quanto e' disposto nell'articolo 8 (2) (i) dello statuto. Essi procederanno alla liquidazione degli averi dell'Istituto e all'estinzione delle sue obbligazioni. Tutte le eccedenze saranno ridistribuite fra i Governi contraenti in proporzione al totale delle contribuzioni versate all'Istituto da ciascuno di essi; tali eccedenze verranno esclusivamente adoperate a fini di pubblica utilita'; nessuna forma di dividendi o altra qualsiasi somma sara' versata ai membri dell'Istituto, ai membri del consiglio di amministrazione, ai membri del personale, funzionari, impiegati o agenti dell'istituto, ne' a persone fisiche o giuridiche che abbiano un qualsiasi interesse personale o privato nelle attivita' dell'Istituto. L'onere dell'eventuale disavanzo sara' assunto dai Governi contraenti nella stessa proporzione di quella utilizzata per il calcolo delle rispettive contribuzioni relative all'esercizio in cui avra' luogo lo scioglimento dello Istituto.

Art. 7

Articolo 7.
Controversie
(1) Ogni controversia che possa insorgere fra due o piu' Governi contraenti circa diritti o doveri riferentisi all'Istituto sara' sottoposta alla competenza obbligatoria della Corte internazionale di giustizia che, a tal fine, potra' essere adita a domanda di una qualsiasi delle parti.
(2) Prima dello scadere di due mesi dalla data alla quale una delle parti avra' notificato all'altra che esiste, a suo avviso, una controversia, le parti possono decidere, di comune accordo, di non adire la Corte internazionale di giustizia e di sottoporre la controversia a un giudizio arbitrale o di risolverla in altro modo.
Scaduto inutilmente detto termine, ciascuna parte puo' portare la controversia alla decisione della Corte.

Art. 8

Articolo 8.
Firma e ratifica, accettazione o approvazione
(1) La convenzione rimane aperta alla firma dei Governi dei Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici fino alla data della sua entrata in vigore, conformemente a quanto stabilito nel comma (3) di questo articolo.
(2) La convenzione sara' perfezionata con la ratifica, l'accettazione o l'approvazione dei Governi firmatari nei modi previsti dalle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.
(3) La convenzione entrera' in vigore alla data del deposito del quarto strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, sempreche' fra i quattro strumenti figuri anche quello depositato dal Governo dello Stato sul cui territorio e' stabilita la sede dell'istituto, alla data del predetto deposito, conformemente all'articolo 2 dello statuto. Quando la presente convenzione sara' stata firmata da almeno quattro Governi, ivi incluso quello dello Stato sul cui territorio e' stabilita la sede dell'istituto, conformemente all'articolo 2 dello statuto, i Governi firmatari - in attesa della sua entrata in vigore nel modo previsto qui sopra - applicheranno la convenzione a titolo provvisorio entro i limiti consentiti dalle rispettive norme costituzionali e conformemente alla loro legislazione interna.
(4) Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, alle condizioni previste nel paragrafo 3 del presente articolo, la convenzione stessa diverra' operante nei confronti di ciascun Governo firmatario che la ratifichera', la accettera' o la approvera' successivamente, a decorrere dalla data in cui tale Governo depositera' il rispettivo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 9

Articolo 9.
Adesione
(1) I Governi di tutti gli altri Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici potranno aderire alla presente convenzione dopo la sua entrata in vigore.
(2) L'assemblea generale dell'Istituto, con decisione adottata conformemente all'articolo 8 (1) (f) dello statuto, potra' invitare qualsiasi altro Governo ad aderire alla presente convenzione, alle condizioni che essa stessa determinera'.
(3) L'adesione si effettuera' mediante il deposito del relativo strumento presso il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e diventera' effettiva alla data di tale deposito.

Art. 10

Articolo 10.
Durata della convenzione
(1) La convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato sino a che essa non venga a cessare o non sia denunciata come e' previsto qui di seguito.
(2) La convenzione cessera' dopo 30 giorni dalla data in cui il direttore generale dell'Istituto avra' notificato al segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici l'avvenuto adempimento delle formalita' necessarie per effettuare la ricostituzione dell'Istituto prevista nell'articolo 24 dello statuto.
(3) Dopo la definitiva liquidazione delle attivita' dell'Istituto nei modi previsti al precedente articolo 6, la convenzione sara' considerata estinta al momento in cui il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici effettuera' la notifica prevista all'articolo 13 (i) della presente convenzione.
(4) Dopo almeno tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti, ogni Governo contraente avra' la facolta' di denunciaria mediante notifica al segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici. Tale denuncia prendera' effetto alla fine dell'anno finanziario che segue quello in cui essa e' stata notificata. La denuncia della convenzione da parte di uno o piu' Governi contraenti non ne infirma la validita' rispetto agli altri Governi contraenti.

Art. 11

Articolo 11.
Prosecuzione di determinati obblighi
Il Governo contraente che recede dalla presente convenzione rimane giuridicamente debitore dell'Istituto per tutte le contribuzioni finanziarie che si era impegnato a versare e che non ha ancora versate e rimane vincolato agli obblighi assunti in base agli articoli 6 e 7 della presente convenzione.

Art. 12

Articolo 12.
Emendamenti
(1) La presente convenzione puo' essere emendata con consenso unanime dei Governi contraenti che notificheranno al segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici la loro accettazione per ogni emendamento apportato.
(2) Gli emendamenti entreranno in vigore dopo 30 giorni dal deposito dell'ultima notifica di accettazione.

Art. 13

Articolo 13.
Notifiche
Il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici notifichera' quanto segue ai Governi firmatari e aderenti alla convenzione nonche' al direttore generale dell'Istituto:
(a) tutte le firme;
(b) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione;
(c) l'entrata in vigore della presente convenzione;
(d) il deposito di tutti gli strumenti di adesione;
(e) l'accettazione e l'entrata in vigore di ogni emendamento apportato alla presente convenzione;
(f) la ricostituzione dell'Istituto prevista all'articolo 5;
(g) la cessazione della convenzione ai sensi dello articolo 10 (2);
(h) ogni denuncia notificata ai sensi dell'articolo 10 (4);
(i) la ricezione della notifica relativa all'avvenuta liquidazione dell'Istituto.

Art. 14

Articolo 14.
Registrazione
Il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici procedera' alla registrazione della presente convenzione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, in conformita' a quanto e' disposto dall'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. 15

Articolo 15.
Norme transitorie
(1) Durante il periodo di applicazione provvisoria previsto all'articolo 8 (3) della presente convenzione, l'assemblea generale puo' chiedere all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici di agire in nome e per conto dell'Istituto - conformemente al regolamento finanziario ed alle norme di applicazione del regolamento finanziario dell'Organizzazione stessa ed alle disposizioni applicabili all'Istituto - e piu' specialmente di incassare contribuzioni o altre somme di denaro, effettuare pagamenti e acquisti, stipulare contratti e compiere altri atti; l'assemblea generale puo', inoltre, adottare ogni altro provvedimento necessario a perseguire gli scopi dell'Istituto durante il periodo di applicazione provvisoria della convenzione.
(2) L'Istituto sollevera' l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici da ogni perdita o responsabilita' ad essa derivante da atti compiuti in nome e per conto dell'Istituto stesso durante il periodo di applicazione provvisoria o in connessione con tali atti. Se per una qualsiasi ragione l'Istituto non fosse in grado di risarcire l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici com'e' detto sopra, i Governi contraenti si assumeranno i relativi oneri proporzionalmente alle loro contribuzioni per l'anno finanziario in cui si sara' verificata la perdita o sara' insorta la responsabilita'.
(3) Durante il predetto periodo di applicazione provvisoria, ogni contribuzione versata all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici in favore dell'Istituto, in seguito a richiesta dell'assemblea generale, sara' accreditata come contribuzione all'Istituto onde determinare i diritti dei membri in base alla convenzione e allo statuto.
IN FEDE DI CHE i firmatari, all'uopo debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce a questa convenzione.
FATTO a Parigi, addi' sei ottobre millenovecentosettantuno, nelle lingue italiana, francese, inglese, olandese e tedesca, ciascun testo facente egualmente fede, in un unico originale da depositare presso il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, che ne trasmettera' una copia certificata conforme a tutti i Governi contraenti e a quelli che aderiranno in seguito.
Per la Repubblica austriaca:
Dr. Carl H. BOBLETER
Per la Repubblica francese:
Francois VALERY
Per la Repubblica federale di Germania:
Hans Carl GRAF VON HARDENBERG
Per la Repubblica italiana:
Francesco CAVALLETTI
Per il Regno dei Paesi Bassi:
Johan KAUFMANN
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'irlanda del Nord:
(subject to ratification)
John CHADWICK

Art. 1

STATUTO DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER LA GESTIONE DELLA TECNOLOGIA
Articolo 1
Scopi
L'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia (che qui di seguito verra' chiamato "Istituto") e' un ente destinato all'insegnamento ed alla scienza il cui scopo principale e' quello di assicurare la formazione superiore dei quadri e dei docenti, e di facilitare la ricerca relativa, nel campo della gestione dell'innovazione tecnologica.

Art. 2

Articolo 2.
Sede
La sede dell'Istituto e' stabilita nella citta' di Milano sul territorio della Repubblica italiana.

Art. 3

Articolo 3.
Poteri
L'Istituto, agendo attraverso i suoi organi, puo' compiere tutti gli atti necessari, pertinenti o opportuni a perseguire i suoi scopi ivi incluse - ma non in senso limitativo - le attivita' elencate qui di seguito:
(a) funzionare come istituto d'insegnamento e di ricerca onde fornire, promuovere, valorizzare e diffondere le conoscenze nelle materie attinenti ai suoi scopi, attraverso l'istruzione e la formazione;
(b) effettuare le ricerche, gli esperimenti, le indagini e le inchieste necessarie al perseguimento dei suoi scopi;
(c) concedere diplomi ed altri attestati analoghi;
(d) gestire, mantenere in efficienza e modificare gli edifici, i lavoratori, le biblioteche, le installazioni e gli altri servizi;
(e) raccogliere, elaborare e utilizzare dati statistici e altre informazioni; redigere, pubblicare e distribuire documenti, opuscoli, periodici e libri, nonche' utilizzare altre forme appropriate di comunicazione.

Art. 4

Articolo 4.
Carattere non lucrativo
L'Istituto e un ente senza capitale sociale e senza fini di lucro, organizzato e gestito esclusivamente per la realizzazione degli scopi previsti dal precedente articolo 1; nessuna quota dei suoi utili lordi o netti puo' andare a profitto di una qualsiasi persona fisica o giuridica. Nessun membro del personale, consulente, funzionario, docente, impiegato, agente, membro dell'istituto o altra persona fisica o giuridica puo' trarre o maturare il diritto di trarre un qualsiasi profitto pecuniario dalle attivita' svolte dall'Istituto, salvo la ragionevole rimunerazione dei servizi prestati. All'Istituto e' fatto esplicito divieto di svolgere opera di propaganda o di compiere atti che tendano in altra guisa ad influire sulla legislazione, nonche' di interferire in campagne politiche di qualsiasi genere o di parteciparvi in una qualsiasi maniera.

Art. 5

Articolo 5.
Membri
(1) Sono membri dell'Istituto tutti i Governi parti della convenzione.
(2) Le persone fisiche, le societa', le associazioni, le fondazioni o altre entita', eccettuati i Governi, acquistano la qualita' di membro purche' soddisfino congiuntamente le condizioni seguenti:
(a) siano accettati come membri dall'assemblea generale;
(b) accettino di assumere gli obblighi inerenti alla qualita' di membro;
(c) versino o si impegnino a versare, in valuta convertibile e quale contributo annuale per un periodo minimo di tre anni, una somma pari ad almeno 10.000 unita' di conto AME (Accordo monetario europeo).
(3) Se una persona fisica o giuridica versa o si impegna a versare all'Istituto una somma ricevuta o a lei promessa, per scopi corrispondenti a quelli dell'Istituto, da un'altra persona fisica o giuridica, l'assemblea generale, a richiesta di quest'ultima persona, agente nella sua qualita' di fonte primaria del contributo, deve considerare che l'ammontare del versamento cosi' effettuato o promesso sia conteggiato in favore della persona fisica o giuridica effettiva erogatrice della somma ai fini del calcolo della contribuzione minima versata o da versare a termine del comma 2 (c) del presente articolo.
(4) Due o piu' persone fisiche, societa', associazioni, fondazioni o altre entita' esclusi i Governi, che desiderino versare o impegnarsi a versare insieme una somma non inferiore alla contribuzione minima stabilita al paragrafo 2 (c) del presente articolo, possono ottenere congiuntamente la qualita' di membro, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, e possono esercitare, sempre congiuntamente e mai individualmente, i diritti inerenti alla qualita' di membro dell'Istituto.
(5) I membri non governativi che, negli anni successivi al primo triennio di partecipazione, versino o promettano di versare il contributo minimo richiesto per la qualita' di membro, mantengono tale qualita' senza alcun ulteriore intervento dell'assemblea generale.
(6) Ogni membro governativo e' considerato essersi ritirato dall'Istituto alla data alla quale produce effetto la denuncia della convenzione da parte del Governo in questione. Ogni membro non governativo puo' ritirarsi dall'Istituto in qualsiasi momento, mediante notifica della sua intenzione di recesso al direttore generale. Tale membro cessa di far parte dell'Istituto e decade da ogni suo diritto alla data di ricezione della notifica di recesso, o alla data precisata nella notifica, se tale data e' posteriore a quella di ricezione. I membri recedenti, governativi o non governativi, sono tenuti a versare all'Istituto l'intero ammontare delle contribuzioni promesse.

Art. 6

Articolo 6.
Organi
I principali organi dell'Istituto sono:
(a) l'assemblea generale;
(b) il consiglio di amministrazione;
(c) il direttore generale.

Art. 7

Articolo 7.
Composizione
L'assemblea generale e' composta da tutti i membri dell'Istituto.
L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici puo' essere rappresentata alle riunioni dell'Assemblea Generale ma non ha diritto di voto.

Art. 8

Articolo 8.
Poteri
(1) L'assemblea generale, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi, e sempreche' in tale maggioranza figurino i voti unanimi di tutti i membri governativi dell'Istituto, puo' esercitare i seguenti poteri:
(a) adottare il regolamento interno e il regolamento finanziario dell'istituto;
(b) nominare il direttore generale e fissare la durata del suo mandato;
(c) determinare il minimo della contribuzione globale annua dei membri governativi;
(d) approvare il programma e il bilancio annuali dell'Istituto; (e) determinare l'ammontare massimo dei contributi, che saranno richiesti ai Governi per ogni programma indicativo triennale, contenente il preventivo di spesa, adottato conformemente al paragrafo 2 (c) del presente articolo;
(f) invitare i Governi non membri ad aderire alla convenzione, conformemente all'articolo 9 (2) della convenzione stessa, e determinare le condizioni dell'adesione;
(g) accogliere le domande di acquisto della qualita' di membro conformemente all'articolo 5;
(h) determinare l'ammontare di cui ogni membro non governativo puo' aumentare il proprio contributo;
(i) approvare il testo dell'accordo di sede che sara' stipulato fra l'istituto e il Governo dello Stato sul territorio del quale e' situata la sede dell'Istituto;
(j) fissare il massimo ammontare dei debiti che l'Istituto puo' contrarre;
(k) emendare il presente statuto, nei limiti in cui tali emendamenti sono compatibili con la convenzione;
(l) delegare al consiglio di amministrazione per un periodo determinato uno qualsiasi dei suoi poteri, ad esclusione di quelli indicati alle lettere (k), (1) e (n) del presente paragrafo (1) ed alle lettere (a) e (i) del paragrafo (2) ed al paragrafo (3) del presente articolo, e ad esclusione dei poteri di modificare o revocare ogni decisione adottata in virtu' di tali poteri;
(m) sciogliere l'Istituto;
(n) ricostituire l'istituto in un ente non governativo sottoposto alla legislazione nazionale di uno Stato.
(2) L'assemblea generale, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi, puo' esercitare i seguenti poteri:
(a) fissare il numero dei membri del consiglio di amministrazione in conformita' all'articolo 11;
(b) fissare la rimunerazione dei membri del consiglio di amministrazione;
(c) approvare i programmi indicativi triennali, contenenti il preventivo di spesa, e proporre per ciascuno di tali programmi la ripartizione proporzionale del finanziamento che dovranno fornire rispettivamente i membri governativi, quelli non governativi e le altre fonti;
(d) nominare i revisori dei conti;
(e) approvare la relazione dei revisori dei conti e i conti dell'Istituto;
(f) approvare la relazione annuale che le viene presentata;
(g) istituire organismi ausiliari;
(h) incaricare il direttore generale, ai sensi dell'articolo 24 (1), di presentarle una relazione sulla ricostituzione dell'Istituto;
(i) nominare i liquidatori;
(j) esercitare tutti i poteri non espressamente attribuiti ad altri organi dell'Istituto, ad esclusione di quanto e' previsto nel precedente paragrafo (1);
(k) adottare le decisioni su tutte le questioni di competenza del consiglio di amministrazione, a richiesta di quest'ultimo;
(l) risolvere ogni questione di procedura dell'assemblea generale.
(3) L'assemblea generale elegge i membri del consiglio di amministrazione, conformemente a quanto e' disposto dall'articolo 10 (5). Prima delle elezioni, ciascun candidato deve indicare il nome del sostituto che fara' le sue veci in quelle riunioni alle quali egli non potra' intervenire personalmente.

Art. 9

Articolo 9.
Riunioni
La prima riunione dell'assemblea generale sara' convocata dal segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e dovra' svolgersi nel mese successivo alla data in cui la convenzione sara' applicata a titolo provvisorio conformemente all'articolo 8 (3) della convenzione stessa.
L'assemblea generale tiene una riunione annuale e delle riunioni straordinarie che saranno convocate e si svolgeranno secondo le modalita' fissate dal regolamento interno.

Art. 10

Articolo 10.
Diritto di voto
(1) Ogni membro ha diritto ad un voto per ogni 10.000 unita' di conto AME versate o promesse come contribuzione annuale.
(2) Se l'ammontare effettivo del contributo o dell'impegno di un membro non governativo risulta maggiorato di una somma qualsiasi da ricevere in base alla legislazione fiscale ad esso applicabile, per il calcolo dei voti di cui tale membro dispone all'assemblea generale, l'ammontare del contributo o dell'impegno del membro e' considerate maggiorato della predetta somma.
(3) Il consiglio di amministrazione determina il numero dei voti di cui ogni membro dispone in relazione alle contribuzioni versate come previsto all'articolo 5 (3).
(4) I membri possono esercitare i diritti di voto derivanti da una contribuzione promessa, ma non pagata:
(a) durante un periodo di sei mesi dalla data in cui diviene esigibile la somma promessa, quando la contribuzione promessa da un membro non governativo serve a quest'ultimo per acquistare la qualita' di membro ai sensi dell'articolo 5 (2);
(b) durante un periodo di sei mesi dalla data dell'impegno assunto verso l'Istituto, per ogni altra contribuzione.
Dopo lo scadere del periodo dei sei mesi possono essere esercitati soltanto i diritti di voto relativi a somme effettivamente versate all'istituto.
(5) Per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione, ogni membro puo' concentrare tutti i voti di cui dispone su un solo candidato o ripartirli fra due o piu' candidati. Vengono eletti i candidati che raccolgono il maggior numero di voti.

Art. 11

Articolo 11.
Composizione
Il numero dei membri del consiglio di amministrazione e' fissato di volta in volta dall'assemblea generale, ma non puo' essere inferiore a 5 o superiore a 25. Sono eleggibili al consiglio i membri dell'Istituto, le persone da questi ultimi designate, nonche' altre persone scelte in funzione dell'attivita' che esse esercitano nei settori dell'insegnamento, della tecnologia, dell'industria, della scienza e della pubblica amministrazione. Nell'eleggere i membri del consiglio di amministrazione, l'assemblea generale deve tener conto dei vantaggi che comporta l'inclusione nel detto organo di persone provenienti dalle varie regioni geografiche rappresentate dai membri dell'Istituto. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici puo' essere rappresentata alle riunioni del consiglio di amministrazione, ma non ha diritto di voto.

Art. 12

Articolo 12.
Durata delle funzioni
I membri del consiglio di amministrazione sono eletti per un triennio e possono essere rieletti. L'assemblea generale avra' cura di mantenere la continuita' nella composizione del consiglio.

Art. 13

Articolo 13.
Poteri
Nell'ambito della politica determinata dall'assemblea, il consiglio di amministrazione ha i seguenti poteri:
(a) assicura la gestione dell'Istituto;
(b) studia il programma ed il bilancio annuali, nonche' il programma indicativo triennale, contenente il preventivo di spesa, prima di sottoporlo all'assemblea generale;
(c) adotta il regolamento del personale e le altre disposizioni regolamentari che non sono di competenza dell'assemblea generale;
(d) autorizza l'acquisto, la locazione ed ogni altra forma di possesso esclusivo o congiunto, l'ipoteca, la vendita ed ogni altra forma di alienazione di beni mobili ed immobili, nonche' l'investimento, il reinvestimento e le altre operazioni relative a tali beni;
(e) al fine di far fronte alle spese impegnate, autorizza i mutui nonche' la formazione, la sottoscrizione e l'emissione di effetti cambiari o di altri titoli relativi alle obbligazioni pecuniarie assunte;
(f) esercita i poteri che gli sono specificamente assegnati dallo statuto;
(g) esercita i poteri che gli sono delegati dall'assemblea.

Art. 14

Articolo 14.
Diritto di voto
Ciascun membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto.
Il consiglio di amministrazione delibera alla maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi.

Art. 15

Articolo 15.
Nomina e funzioni
(1) Il direttore generale e' nominato dall'assemblea generale che fissa la durata del suo mandato.
(2) Il direttore generale e' il rappresentante legale e il capo dei servizi dell'Istituto.
(3) Il direttore generale assume il personale dell'Istituto. Per la nomina dei docenti e di altro personale a livello professionale, consulta preventivamente il consiglio di amministrazione.
(4) Il direttore generale fissa le qualifiche richieste per l'ammissione agli studi o ai lavori presso l'Istituto, nonche' il numero dei posti disponibili e le modalita' di ammissione. Nel determinare le qualifiche e le modalita' di ammissione dei candidati, il direttore generale tiene presenti gli obiettivi internazionali dell'istituto.
(5) Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore generale si conforma alle grandi linee tracciate dall'assemblea generale e alle direttive del consiglio di amministrazione. Egli sottopone ogni anno all'assemblea generale una relazione sulle attivita', sulla situazione finanziaria e sulle prospettive dell'Istituto.

Art. 16

Articolo 16.
Funzioni internazionali
Ogni membro si impegna a rispettare il carattere strettamente internazionale delle funzioni del direttore generale, dei funzionari e degli agenti, i quali non possono chiedere ne' ricevere istruzioni da alcun membro, governativo o non governativo, ne' da altri Governi non membri dell'Istituto, ne' da autorita' allo stesso estranee.

Art. 17

Articolo 17.
Composizione e funzioni
Con l'approvazione del consiglio di amministrazione, il direttore generale puo' istituire uno o piu' gruppi consultivi per assisterlo o per assistere, a seconda dei casi, il consiglio di amministrazione.
Con l'approvazione del consiglio di amministrazione, il direttore generale determina anche le funzioni, la durata dell'incarico, le qualifiche richieste e le rimunerazioni dei membri del gruppo consultivo.

Art. 18

Articolo 18.
Lingue di lavoro
(1) Le lingue di lavoro dell'Istituto sono il francese, l'inglese e il tedesco. In caso di necessita', possono essere anche usate le lingue italiana e olandese: l'applicazione di tale principio nei corsi d'insegnamento dell'Istituto viene lasciata alla discrezione del direttore generale, che decide dopo aver sentito il parere del consiglio di amministrazione.
(2) L'uso dell'italiano, dell'olandese e di altre lingue non menzionate nel precedente paragrafo (1) durante una o piu' riunioni dell'assemblea generale, del consiglio di amministrazione e dei gruppi consultivi, puo' essere autorizzato, a richiesta, dall'assemblea generale o dal direttore generale, tenuto conto dei criteri di economia imposti dal bilancio.

Art. 19

Articolo 19.
Programma e bilancio
Il direttore generale elabora il programma e il bilancio annuali nonche' il programma indicativo triennale, contenente il preventivo di spesa, che sono presentati al consiglio di amministrazione e sottoposti all'assemblea generale. Le attivita' svolte da altre organizzazioni saranno tenute nel debito conto per evitare inutili ripetizioni.

Art. 20

Articolo 20.
Finanziamento
Le finanze dell'Istituto sono costituite da:
(a) contribuzioni dei membri;
(b) tasse di iscrizione ed altre somme dovute dalle persone che compiono studi presso l'Istituto;
(c) ogni altra entrata compatibile con gli obiettivi dell'Istituto accettata o autorizzata dal consiglio di amministrazione.

Art. 21

Articolo 21.
0bbligazioni
Ogni membro e' di diritto debitore verso l'Istituto per il totale di quanto ha promesso di versare conformemente alle condizioni dell'impegno assunto.

Art. 22

Articolo 22.
Revisori dei conti
La contabilita' dell'Istituto e' sottoposta al controllo di un consiglio composto da tre revisori dei conti, eletti dall'assemblea generale per un triennio. I revisori dei conti sono rieleggibili. Uno dei tre posti del consiglio dei revisori dei conti e' rinnovato ogni anno. La durata delle funzioni dei primi tre revisori eletti e' fissata, mediante votazione, rispettivamente ad un anno, due anni, e tre anni.

Art. 23

Articolo 23.
Esercizio finanziario
Salvo decisione contraria dell'assemblea generale, lo esercizio finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare.

Art. 24

Articolo 24.
Ricostituzione
(1) l'assemblea generale puo' in qualsiasi momento incaricare il direttore generale di elaborare una relazione sulla ricostituzione dell'Istituto, come ente non governativo sottoposto alla legislazione nazionale di uno Stato.
(2) Il direttore generale sottopone all'assemblea generale la relazione di cui al precedente comma, nella quale egli espone le diverse misure che e' possibile adottare per effettuare la ricostituzione, le eventuali conseguenze giuridiche, strutturali e finanziarie che ne deriverebbero, nonche' le sue raccomandazioni.
(3) Se, dopo aver esaminato la relazione del direttore generale, l'assemblea generale delibera la ricostituzione dell'Istituto, il direttore generale ne da' notifica al segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.
(4) Una volta completate le formalita' inerenti alla ricostituzione, il direttore generale chiede al segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici di notificare la ricostituzione ai sensi dell'articolo 13 (f) della convenzione.

Art. 25

Articolo 25.
Altri casi di scioglimento
L'Istituto e' considerato sciolto e liquidato:
(a) quando tutti i Governi contraenti, meno uno, abbiano
denunciato la Convenzione; ovvero
(b) quando l'assemblea generale ne abbia deliberato lo scioglimento.
A seguito di quanto precede, l'Istituto sara' considerato estinto a tutti i fini eccettuate le attivita' inerenti alla sua liquidazione.

Art. 26

Articolo 26.
Controversie
(1) Ogni controversia che possa insorgere fra due o piu' membri non governativi circa i diritti e i doveri derivanti dalla partecipazione all'Istituto sara' regolata, in base alle norme di conciliazione e di arbitrato della Camera internazionale di commercio, da uno o piu' arbitri designati conformemente alle predette norme.
(2) In ogni controversia insorta come esposto nel precedente paragrafo (1), le parti, entro due mesi dalla data alla quale una di esse avra' fatto conoscere all'altra che esiste una controversia, possono decidere di comune accordo di non sottoporre la controversia all'arbitrato previsto dal paragrafo (1), ma di risolverla in altro modo. Scaduto inutilmente il predetto termine, la parte che lo desideri puo' iniziare la procedura indicata nel paragrafo (1).

Art. 27

Articolo 27.
Emendamenti
Il presente statuto puo' essere emendato conformemente all'articolo 8 (1) (k). Il direttore generale notifica a tutti i membri e al segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici ogni emendamento apportato al presente statuto.

Art. 1

ACCORDO DI SEDE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER LA GESTIONE DELLA TECNOLOGIA.
Considerando che l'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia (l'"Istituto") e' stato creato dalla convenzione per la creazione dell'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia (la "convenzione") firmata il 6 ottobre 1971;
Considerando che l'articolo 2 dello statuto dell'Istituto (lo "statuto") prevede che la sede dell'Istituto sia situata nella citta' di Milano, Repubblica italiana;
Considerando che la citta' di Milano ha convenuto di fornire per la sede dell'Istituto i locali composti di immobili, cortili e giardini conosciuti sotto il nome di collegio delle Stelline, proprieta' della citta' di Milano; e nel caso in cui l'Istituto avesse a richiedere locali supplementari, la citta' ha convenuto di fornirne altri nella citta' della Scienza a Gorgonzola in accordo con l'Istituto (ciascuno dei detti locali o entrambi quando saranno occupati dall'Istituto saranno qui appresso indicati la "sede");
Considerando che il Governo della Repubblica italiana (il "Governo") si e' offerto di concedere le facilitazioni, i privilegi e le immunita' previste nel presente accordo;
Considerando che l'assemblea generale dell'Istituto, conformemente all'articolo 8 (1) (i) dello statuto, ha approvato il testo del presente accordo;
Il Governo e l'Istituto hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
Personalita' giuridica
L'Istituto ha personalita' giuridica. Esso ha, in particolare, la capacita' di stipulare contratti, di acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonche' di stare in giudizio.

Art. 2

Articolo 2.
Disposizioni e giurisdizione applicabili all'istituto
(1) Le leggi della Repubblica italiana sono applicabili all'interno della sede ad eccezione dei rapporti giuridici disciplinati dalle norme dell'Istituto, quali sono definite nell'articolo 2 della convenzione.
(2) Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, i rapporti giuridici regolati dalle norme dell'Istituto quali sono definite nell'articolo 2 della convenzione, non sono sottoposti alla giurisdizione italiana, ad eccezione dei casi nei quali l'Istituto abbia espressamente rinunciato a della immunita'.
(3) I beni dell'Istituto, destinati alla realizzazione dei suoi fini ufficiali, sono esenti da qualsiasi provvedimento di requisizione, espropriazione e sequestro conservativo. Nessun atto di esecuzione forzata potra' aver luogo sui beni essenziali alle attivita' ufficiali dell'Istituto.

Art. 3

Articolo 3.
Inviolabilita' e protezione
(1) La sede, gli archivi ed i documenti dell'istituto sono inviolabili.
(2) Il direttore generale impedira' che la sede divenga un rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad un arresto ordinato in esecuzione di una legge della Repubblica italiana o per le persone ricercate dal Governo per essere estradate in un altro Paese o che tentino di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario.
(3) Le competenti autorita' italiane prenderanno tutti i provvedimenti atti ad evitare ogni turbamento nel funzionamento dell'Istituto, ed a tal fine assicureranno adeguata protezione all'istituto.
(4) Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo relative alla inviolabilita' non si applicano alla parte dell'Istituto in cui vivono il personale e gli allievi. In caso di incendio o altro sinistro che esiga misure immediate di protezione, si presume il consenso del direttore generale per ogni accesso necessario nei locali della sede.

Art. 4

Articolo 4.
Servizi pubblici
(1) Le competenti autorita' italiane faranno in modo di assicurare che l'Istituto sia fornito dei necessari servizi pubblici.
(2) Ove il gas, l'elettricita', l'acqua o gli altri servizi siano forniti dai competenti servizi pubblici italiani, o da enti da essi controllati, l'Istituto beneficera' di tariffe che non saranno superiori a quelle applicate ad universita' o ad istituti scientifici situati nella zona di Milano.

Art. 5

Articolo 5.
Esenzione dai controlli finanziari Senza essere sottoposto ad alcun controllo, divieto e regolamento finanziario:
(a) l'Istituto puo', nella misura necessaria all'adempimento dei propri obblighi, detenere valuta di ogni tipo e avere dei conti in qualsiasi valuta;
(b) l'Istituto puo', per scopi ufficiali, trasferire liberamente i propri fondi fuori della Repubblica italiana nonche' convertire ogni moneta posseduta in qualsiasi altra moneta.

Art. 6

Articolo 6.
Regime fiscale e doganale
(1) Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, l'Istituto, i suoi beni e redditi sono esenti da qualsiasi imposta, tassa e contributo di natura diretta esigibili dallo Stato, dalle regioni, dalle province o dai comuni.
(2) Il materiale, le attrezzature, le pubblicazioni scientifiche e culturali, come pure le registrazioni radiofoniche e televisive e i film, esportati o importati dall'Istituto per usi ufficiali all'interno della sede stessa, sono esenti dai diritti doganali (dazi) e da ogni altra imposta e tassa, nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione od all'esportazione.
(3) L'Istituto e' esonerato dai diritti doganali (dazi) e da ogni altra imposta e tassa, nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione o all'esportazione di due autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Istituto e dei relativi pezzi di ricambio. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per tali veicoli, nei limiti dei contingenti fissati di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle finanze e l'istituto, sono ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione.
(4) Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali l'Istituto e' esonerato dall'imposta sulla cifra d'affari (IGE) per gli acquisti di materiali, forniture, attrezzature, pubblicazioni scientifiche e culturali, registrazioni radiofoniche e televisive, film di importo superiore a lire trecentomila.
(5) L'Istituto gode dell'esenzione o del rimborso delle imposte di consumo sull'energia elettrica ed il gas, per l'illuminazione ed il riscaldamento, consumati per le attivita' ufficiali dell'Istituto, con esclusione dei consumi degli impianti ad uso privato.
(6) I beni importati in esenzione dai diritti doganali (dazi), imposte e tasse ai sensi del presente articolo, non possono essere ceduti a terzi, a titolo oneroso o gratuito, ne' utilizzati per altri fini, senza l'autorizzazione preventiva delle competenti autorita' italiane ed alla condizione che siano stati pagati i relativi diritti doganali (dazi), imposte e tasse. Qualora tali diritti doganali (dazi), imposte e tasse siano stabiliti sul valore dei beni, essi saranno calcolati sul detto valore ed in base alle aliquote vigenti alla data della cessione.
(7) Le esenzioni previste nel presente articolo non si applicano alle imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi resi.

Art. 7

Articolo 7.
Riunioni
Il Governo riconosce all'Istituto il diritto di convocare e tenere riunioni nella propria sede e, d'accordo con le competenti autorita' italiane, in altri luoghi sul territorio della Repubblica italiana.
Il Governo adottera' le misure necessarie ad assicurare che, nel corso di tali riunioni, non sia posto alcun ostacolo alla liberta' di parola.

Art. 8

Articolo 8.
Pubblicazioni
Il Governo riconosce il diritto dell'Istituto a pubblicare i risultati delle ricerche svolte dall'Istituto.

Art. 9

Articolo 9.
Status dei membri del personale
(1) I membri del personale dell'Istituto godono sul territorio della Repubblica italiana dell'immunita' dalla giurisdizione per gli atti compiuti nella loro qualifica ufficiale e nei limiti delle loro funzioni, ivi compresi le parole e gli scritti, ad eccezione delle azioni civili e penali derivanti da sinistri cagionati in occasione della circolazione degli autoveicoli.
(2) I membri del personale dell'Istituto, che non siano cittadini italiani e che non abbiano la loro residenza abituale in Italia alla data in cui assumono le loro funzioni presso l'Istituto, godranno sul territorio della Repubblica italiana, dei seguenti privilegi ed immunita':
(a) immunita' dal sequestro del loro bagaglio personale e del bagaglio ufficiale in loro possesso;
(b) diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica italiana senza essere sottoposti alle disposizioni concernenti l'immatricolazione degli stranieri, a condizione che siano muniti della carta speciale di identita' prevista dal paragrafo 3 del presente articolo. Tale disposizione si applica anche ai membri delle loro famiglie;
(c) diritto di possedere dei conti in valuta straniera e, quando le loro funzioni presso l'Istituto avranno fine, il diritto di esportare dal territorio italiano, senza alcuna restrizione o proibizione, servendosi dei canali autorizzati e nella stessa valuta, i saldi di tali conti;
(d) diritto di importare dal Paese della loro ultima residenza o dal Paese in cui hanno la cittadinanza, al momento del loro primo insediamento e entro un periodo di un anno a partire dalla data in cui assumono definitivamente le loro funzioni presso l'Istituto, in esenzione di dogana e senza proibizioni o restrizioni, il loro mobilio e gli effetti personali, inclusa un'automobile per ogni membro del personale ed una per la sua famiglia, acquistati, alle condizioni normali di mercato, in tale o tali Paesi;
(e) diritto di esportare, nel periodo di un anno dalla data della cessazione delle loro funzioni presso l'Istituto, senza proibizioni o restrizioni, il loro mobilio e gli effetti personali, comprese le autovetture in loro uso e possesso;
(f) esenzione da ogni imposta diretta esigibile dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni sui salari, emolumenti ed indennita' che vengono loro versati dall'Istituto a titolo di rimunerazione; detta esenzione verra' anche applicata a tutti i salari, emolumenti ed indennita' che vengono versati dall'Istituto ai titolari di cariche dell'assemblea generale, ai titolari di cariche ed ai membri del consiglio di amministrazione, alla condizione che non siano cittadini italiani e che non abbiano la loro residenza abituale in Italia alla data in cui assumono le loro funzioni presso l'Istituto;
(g) esenzione dall'imposta di registro relativa alla locazione degli immobili adibiti alla propria abitazione;
(h) esenzione dagli obblighi del servizio militare.
(3) I membri del personale dell'Istituto, nonche' i membri delle loro famiglie, riceveranno dalle competenti autorita' italiane una speciale carta di identita' che attesti la loro qualita' e che essi godono dei privilegi e delle immunita' previsti dal presente accordo.
(4) Il direttore generale consultera' il Ministero degli affari esteri italiano sulle categorie del personale che dovrebbero beneficiare dei privilegi ed immunita' previsti nel presente accordo, ed il parere del Ministero sara' tenuto in considerazione per la designazione di tali categorie. Il direttore generale notifichera' al Governo dette categorie, nonche' i nomi delle persone alle quali si applicheranno tali privilegi ed immunita'.
(5) Oltre ai privilegi ed alle immunita' concessi al personale dell'Istituto come sopra indicato, al direttore generale dell'Istituto, se non sara' di nazionalita' italiana, saranno concessi privilegi e facilitazioni non inferiori a quelli che il Governo accorda agli agenti diplomatici.
(6) I privilegi e le immunita' previsti dal presente articolo sono conferiti nell'interesse dell'Istituto e non a beneficio personale dei membri del personale stesso. Il direttore generale dovra' rinunciare all'immunita' di qualsiasi membro del personale ogni qualvolta che, a giudizio dello stesso direttore generale, l'immunita' stessa intralci il corso della giustizia e si possa rinunciare ad essa senza pregiudizio per gli interessi dello Istituto.
(7) L'Istituto ed i membri del suo personale collaboreranno con le competenti autorita' italiane per facilitare il buon corso della giustizia, per garantire l'osservanza dei regolamenti di polizia e prevenire qualunque abuso in relazione ai privilegi ed alle immunita' concessi dal presente accordo.

Art. 10

Articolo 10.
Privilegi ed immunita' dei rappresentanti dei membri governativi
(1) I rappresentanti dei membri governativi dello Istituto godono nel territorio della Repubblica italiana, per la durata delle loro funzioni, dei seguenti privilegi ed immunita':
(a) Immunita' dalla giurisdizione per gli atti compiuti nella loro qualifica ufficiale, compresi le parole e gli scritti, ad eccezione delle azioni civili e penali derivanti da sinistri cagionati in occasione della circolazione degli autoveicoli;
(b) Esenzione per essi e per il loro coniuge da ogni misura restrittiva relativa all'immigrazione e dalle formalita' applicabili agli stranieri;
(c) Le stesse facilitazioni relative ai regolamenti monetari ed ai cambi, nonche' agli effetti personali, concesse ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea.
(2) I nomi di detti rappresentanti saranno comunicati dal direttore generale al Ministero degli affari esteri italiano.

Art. 11

Articolo 11.
Ingresso, soggiorno e partenza
Salva restando l'applicazione delle norme in vigore relative all'ordine pubblico ed alla sicurezza, il Governo facilita l'ingresso, il soggiorno e la partenza di tutte le persone ufficialmente invitate a recarsi allo Istituto.

Art. 12

Articolo 12.
Definizione delle controversie
(1) L'Istituto dovra' provvedere ad istituire adeguate procedure per la definizione delle controversie relative ai rapporti giuridici sottratti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 del presente accordo.
(2) Tutte le controversie tra l'istituto ed il Governo relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, che non siano risolte mediante negoziati o altro modo di risoluzione convenuto, saranno sottoposte ad un tribunale composto da tre arbitri, di cui uno scelto dal direttore generale, l'altro dal Ministro per gli affari esteri della Repubblica italiana ed il terzo, che presiedera' il tribunale, scelto dai primi due. Nel caso in cui i primi due arbitri non riuscissero a designare di comune accordo il terzo, questi sara' designato, a domanda di una delle parti contraenti, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Art. 13

Articolo 13.
Entrata in vigore
Il presente accordo entrera' in vigore alla data in cui il Governo informera' per iscritto l'istituto che tutte le formalita' necessarie, a tal fine previste dall'ordinamento italiano, sono state adempiute.

Art. 14

Articolo 14.
Durata dell'accordo
(1) Salva restando l'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, il presente accordo avra' la stessa durata della convenzione.
(2) Qualora il Governo denunci la convenzione come previsto dall'articolo 10 (4), e l'Istituto decida di mantenere la propria sede nel territorio della Repubblica italiana, sara' negoziato fra il Governo e l'Istituto uno speciale accordo relativo alla sede, ai privilegi, immunita' e facilitazioni per l'istituto, i membri del suo personale ed i rappresentanti governativi. Il presente accordo restera' applicabile sino all'entrata in vigore dell'accordo speciale.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato, oggi diciannove febbraio 1972, a Roma, il presente accordo, redatto in due esemplari nelle lingue italiana, francese, inglese e tedesca ciascun testo facente ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana
C. GUAZZARONI
Per l'Istituto internazionale per la
gestione della tecnologia
Il direttore generale: Juergen SEETZEN

Accordo-Scambio di note

Roma, li' 17 febbraio 1973;
Signor direttore generale,
ho l'onore di riferirmi all'accordo di sede tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia firmato il 19 febbraio 1972, e, in particolare, alle disposizioni relative alle esenzioni e doganali.
Poiche' e' prevedibile che l'accordo predetto non potra' essere ratificato da parte italiana prima di qualche tempo, e poiche' l'Istituto ha iniziato - come noto - le sue attivita' gia' prima del 19 febbraio 1972, ho l'onore di preporre che le esenzioni su accennate trovino applicazione con decorrenza dalla predetta data.
Qualora il Governo italiano concordi con questa proposta, la presente nota e quella di risposta che Ella vorra' inviarmi costituiranno un accordo in questa materia tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia. Tale accordo formera' parte integrante del suddetto accordo di Sede del 19 febbraio 1972".
La prego di gradire, signor direttore generale, i sensi della mia piu' alta considerazione.
Dr. ing. Juergen SEETZEN
S. E. l'Ambasciatore
Cesidio GUAZZARONI
Direttore generale degli affari economici - MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI
Roma, 17 febbraio 1973
Signor direttore generale,
ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera in data odierna del seguente tenore:
"Signor direttore generale,
ho l'onore di riferirmi all'accordo di sede tra il Governo italiano e l'istituto internazionale per la gestione della tecnologia, firmato il 19 febbraio 1972 e, in particolare, alle disposizioni relative alle esenzioni fiscali e doganali.
Poiche' e' prevedibile che l'accordo predetto non potra' essere ratificato da parte italiana prima di qualche tempo, e poiche' l'Istituto ha iniziato - come noto - le sue attivita' gia' prima del 19 febbraio 1972, ho l'onore di proporre che le esenzioni suaccennate trovino applicazione con decorrenza dalla predetta data.
Qualora il Governo italiano concordi con questa proposta, la presente nota e quella di risposta che Ella vorra' inviarmi costituiranno un accordo in questa materia tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia.
Tale accordo formera' parte integrante del suddetto accordo di sede del 19 febbraio 1972".
Ho l'onore di confermare l'accordo del mio Governo su quanto precede.
Voglia gradire, signor direttore generale, gli Atti della mia piu' alta considerazione.
Cesidio GUAZZARONI
Ill.mo
Dr. ing. Juergen SEETZEN
Direttore generale dell'Istituto internazionale per la
gestione della tecnologia
Visto, il Ministro per gli affari esteri
MORO
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