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070U0791

IT - DL e Leggi di Conversione

070U0791

Convention Convention pour l'etablissement d'une Organisation europeenne pour la recherche nucleaire Parte di provvedimento in formato grafico Convenzione (LEGGE 19 ottobre 1970 n. 791)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il nuovo testo della Convenzione del 1 luglio 1953 dell'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) e il nuovo testo del relativo protocollo finanziario, approvati il 14 dicembre 1967 dal Consiglio dell'Organizzazione nel corso della sua 36ª sessione.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e al protocollo finanziario di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo XVIII della Convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 ottobre 1970 SARAGAT COLOMBO - MORO - FERRARI AGGRADI - GAVA - PICCOLI Visto, il Guardasigilli: REALE

Convention

Convention pour l'etablissement d'une Organisation europeenne pour la recherche nucleaire
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE
Nota bene: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato.
Convenzione per l'istituzione di una Organizzazione europea per la ricerca nucleare (Ginevra, 14 dicembre 1967)
Gli Stati aderenti alla presente Convenzione,
Considerato l'Accordo istituente un Consiglio di rappresentanti di Stati europei per lo studio dei progetti relativi ad un laboratorio internazionale e per l'organizzazione di altre forme di cooperazione nel campo della ricerca nucleare, aperto alla firma a Ginevra il 15 febbraio 1952;
Considerato l'Accordo supplementare prorogante l'Accordo suddetto, firmato a Parigi il 30 giugno 1953;
Nell'intento, conformemente alla sezione 2 dell'Articolo III dell'Accordo del 15 febbraio 1952, di concludere una Convenzione per l'istituzione di una Organizzazione europea per la ricerca nucleare, comportante la creazione di un laboratorio internazionale destinato ad eseguire un determinato programma di ricerche di carattere puramente scientifico e di base relativo alle particelle ad alta energia;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Istituzione dell'Organizzazione
1. Con la presente Convenzione viene istituita una Organizzazione europea per la ricerca nucleare (qui appresso indicata "l'Organizzazione").
2. La sede dell'Organizzazione e' a Ginevra, a meno che il Consiglio di cui all'Articolo IV decida in seguito, con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, di trasferirla dal luogo in cui e' situato un altro dei laboratori previsti al comma (a) del paragrafo 2 dell'Articolo II.

Art. II

Articolo II
Scopi
1. L'Organizzazione assicura la collaborazione fra gli Stati europei per le ricerche nucleari di carattere puramente scientifico e di base, come pure per altre ricerche che siano in stretta relazione con le suddette.
L'Organizzazione si astiene da qualsiasi attivita' di carattere militare ed i risultati dei suoi lavori sperimentali e teorici vengono pubblicati o resi altrimenti generalmente accessibili.
2. Per garantire la collaborazione prevista al paragrafo 1 del presente Articolo, l'Organizzazione si limita alle seguenti attivita':
(a) costruzione ed esercizio di uno o piu' laboratori internazionali (qui appresso indicati "i laboratori") destinati alle ricerche sulle particelle ad alta energia, compresi i lavori relativi alle radiazioni cosmiche.
Ogni laboratorio comprende:
(i) uno o piu' acceleratori di particelle;
(ii) l'apparecchiatura ausiliaria necessaria per effettuare
qualsiasi programma di ricerche mediante l'uso delle macchine previste al precedente comma (i);
(iii) gli edifici necessari per installare l'equipaggiamento
previsto ai precedenti commi (i) e (ii), nonche' quelli necessari all'amministrazione dell'Organizzazione ed all'adempimento di altre attivita' dell'Organizzazione stessa;
(b) l'organizzazione e lo sviluppo della cooperazione internazionale nella ricerca nucleare, compresa la collaborazione al di fuori dei laboratori. Tale cooperazione puo' comprendere in particolare:
(i) studi teorici nel campo della fisica nucleare;
(ii) lo sviluppo di contatti fra i ricercatori, lo scambio di
ricercatori, la diffusione delle informazioni, e ogni altro mezzo che permetta ai ricercatori di approfondire le loro conoscenze e di completare la loro formazione professionale; (iii) la collaborazione con altri istituti di ricerca, che possano
beneficiare di utili consigli;
(iv) ricerche nel campo delle radiazioni cosmiche.
3. I programmi delle attivita' dell'Organizzazione sono:
(a) il programma che viene svolto nel laboratorio di Ginevra comprendente un sincrotone a protoni per energie superiori a 10 miliardi di elettroni-volts (1010 eV) e un sincro-ciclotrone per energie di seicento milioni di elettroni-volts (6 X 108eV);
(b) il programma relativo alla fabbricazione ed all'impiego degli anelli di accumulazione a intersezioni collegati al sincrotone a protoni di cui al precedente comma (a);
(c) il programma relativo alla costruzione ed all'impiego di un laboratorio che deve comprendere un sincrotone a protoni per energie di circa trecento miliardi di elettroni-volts (3 X 1011 eV);
(d) ogni altro programma fra quelli previsti al precedente paragrafo 2.
4. I programmi citati al comma (c) e (d) del precedente paragrafo 3 richiedono l'approvazione del Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri. Con la sua approvazione, il Consiglio definisce il programma e tale definizione viene accompagnata dai provvedimenti amministrativi, finanziari e di altro genere necessari per un efficace svolgimento del programma.
5. Qualsiasi modifica nella definizione di un programma richiede l'approvazione del Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri.
6. Sino all'entrata in funzione dell'acceleratore citato al comma (c) del precedente paragrafo 3, la cui data verra' fissata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, il programma di base dell'Organizzazione resta il programma previsto al comma (a) di detto paragrafo. Dopo tale data, anche il programma previsto al comma (c) fara' parte del programma di base, ed il Consiglio potra', con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, decidere che il programma previsto al comma (a) cessi di far parte del programma di base e a condizione che nessun Stato Membro partecipante a detto programma voti contro tale decisione.
7. Nell'ambito dei loro programmi di attivita', i laboratori collaborano per quanto e' possibile con i laboratori e gli istituti situati nel territorio degli Stati Membri.
I laboratori, compatibilmente con gli scopi dell'Organizzazione, dovranno cercare di evitare inutili ripetizioni delle ricerche svolte in detti laboratori ed istituti.

Art. III

Articolo III
Condizioni di adesione
1. Gli Stati partecipanti all'Accordo del 15 febbraio 1952, citato nel Preambolo della presente Convenzione, come pure gli Stati che hanno contribuito con finanziamenti o con apporti in natura al Consiglio istituito da detto Accordo e che hanno preso parte effettiva ai suoi lavori, hanno diritto di divenire membri della Organizzazione aderendo alla presente Convenzione in base alle disposizioni degli Articoli XV, XVI e XVII.
2. (a) L'ammissione di altri Stati nell'Organizzazione viene decisa, all'unanimita' di tutti gli Stati Membri, dal Consiglio citato all'Articolo IV;
(b) qualsiasi Stato che desideri essere ammesso a far parte dell'Organizzazione in base al precedente comma, deve darne notifica al Presidente del Consiglio, il quale ne informa gli Stati Membri almeno tre mesi prima che la richiesta di ammissione venga esaminata dal Consiglio. Qualsiasi Stato ammesso a far parte dell'Organizzazione ne diviene membro, aderendo alla presente Convenzione, in base alle disposizioni dell'Articolo XVII.
3. Ogni Stato Membro segnala per iscritto al Presidente del Consiglio i programmi di attivita' ai quali desidera partecipare.
Nessuno Stato e' autorizzato a divenire o a restare membro dell'Organizzazione se non partecipa ad almeno uno dei programmi di attivita' che formano il programma di base.
4. Il Consiglio puo', a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, fissare un periodo minimo di partecipazione iniziale ad un programma di attivita', come pure il limite massimo delle spese destinate a quel programma durante il detto periodo minimo. Una volta fissati sia il periodo che il limite massimo di spese consentito, il Consiglio puo' modificarli con la maggioranza sopracitata, a condizione che nessuno Stato Membro partecipante a tale programma voti contro detta modifica. Allo spirare del periodo suddetto, uno Stato Membro ha in qualsiasi momento il diritto di notificare per iscritto al Presidente del Consiglio il proprio ritiro da un programma e tale ritiro diventa effettivo sia alla fine dell'esercizio finanziario che segue quello durante il quale viene fatta la notifica, che in ogni altra data successiva proposta dallo Stato Membro.
5. Quando un programma di attivita' termina, il Consiglio e' responsabile della sua liquidazione, fatta riserva di qualsiasi Accordo che potrebbe in quel momento venire concluso fra gli Stati Membri partecipanti al detto programma nonche' delle disposizioni pertinenti ad ogni Accordo che vincoli l'Organizzazione e gli Stati nel territorio dei quali il programma in questione viene svolto. Nel momento in cui il programma termina, il residuo attivo viene suddiviso fra gli Stati Membri partecipanti al programma, proporzionalmente al totale dei contributi che essi hanno effettivamente versato per tale programma. In caso di residuo passivo, l'ammontare di esso viene ripartito fra gli stessi Stati, proporzionalmente ai loro contributi al programma fissati per l'esercizio finanziario in corso.
6. Gli Stati Membri facilitano lo scambio di persone e di informazioni scientifiche e tecniche utili alla continuazione delle attivita' della Organizzazione. Tuttavia, nulla nel presente paragrafo:
a) impedisce l'applicazione nei confronti di qualsivoglia individuo, delle leggi e dei regolamenti degli Stati Membri relativi all'ingresso o al soggiorno sul loro territorio, come all'uscita dal detto territorio, ne' b) obbliga uno Stato Membro a comunicare o ad autorizzare la comunicazione di un'informazione in suo possesso ove consideri che tale comunicazione sia contraria alle esigenze della propria sicurezza.

Art. IV

Articolo IV
Organi
L'Organizzazione comprende un Consiglio e, per ogni laboratorio, un Direttore generale assistito dal personale.

Art. V

Articolo V
Il Consiglio
1. Il Consiglio e' composto da non piu' di due delegati per ogni Stato Membro, i quali possono intervenire alle riunioni del Consiglio accompagnati da consiglieri.
2. Subordinatamente alle disposizioni della presente Convenzione, il Consiglio:
a) determina la linea di condotta dell'Organizzazione in materia scientifica, tecnica e amministrativa;
b) approva i programmi di attivita' dell'Organizzazione;
c) adotta, con la maggioranza di due terzi degli Stati Membri rappresentati e votanti, le parti del bilancio relative ai diversi programmi di attivita' e stabilisce le disposizioni finanziarie dell'Organizzazione in base al Protocollo finanziario allegato alla presente Convenzione;
d) controlla le spese, approva e pubblica i rendiconti annuali verificati dall'Organizzazione;
e) decide la composizione del personale;
f) pubblica uno o piu' rapporti annuali;
g) ha ogni altro potere e adempie tutte le altre funzioni necessarie per l'esecuzione della presente Convenzione.
3. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno e decide il luogo in cui verranno tenute le riunioni.
4. Ogni Stato Membro dispone di un voto nel Consiglio.
5. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione, le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice degli Stati Membri rappresentati e votanti.
6. Allorche' la presente Convenzione o il Protocollo finanziario allegato ad essa prevede che un argomento richieda l'approvazione del Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri e che il suddetto argomento riguardi direttamente un programma di attivita', la maggioranza richiesta deve comprendere i due terzi di tutti gli Stati Membri partecipanti a tale programma.
7. Salvo il caso in cui la presente Convenzione o il Protocollo finanziario ad essa allegato prevede che un argomento richieda l'approvazione del Consiglio alla unanimita' o alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, uno Stato Membro non ha diritto di voto su di un argomento che rientri nei limiti di un programma, secondo la definizione data dal Consiglio ai sensi dell'Articolo II, a meno che lo Stato in questione non partecipi a detto programma o che l'argomento non investa direttamente un programma al quale esso partecipa.
8. Uno Stato Membro non ha diritto di voto in Consiglio allorche' l'ammontare dei suoi contributi arretrati superi l'ammontare dei contributi da esso dovuti per l'esercizio finanziario in corso e per quello che l'ha immediatamente preceduto. Del pari, uno Stato Membro non ha diritto di voto in Consiglio su di un programma di attivita', ove l'ammontare dei suoi contributi arretrati relativi a quel programma superi l'ammontare dei contributi da esso dovuti per l'esercizio finanziario in corso e per quello che l'ha immediatamente preceduto. Il Consiglio puo' tuttavia autorizzare lo Stato Membro in questione a votare, se il Consiglio ritiene, con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, che il mancato pagamento dei contributi sia dovuto a circostanze indipendenti dalla volonta' dello Stato in questione.
9. Per la discussione di qualsiasi argomento in Consiglio, il quorum necessario e' rappresentato dalla presenza della maggioranza dei delegati degli Stati Membri aventi diritto di voto sull'argomento in questione.
10. Il Consiglio fissa il proprio regolamento interno, nel rispetto delle disposizioni della presente Convenzione.
11. Il Consiglio elegge un presidente e due vice-presidenti per la durata di un anno, e il cui mandato non puo' rinnovarsi piu' di due volte consecutive.
12. Il Consiglio istituisce un Comitato per le direttive scientifiche ed un Comitato finanziario, cosi' come gli altri organi sussidiari necessari per la realizzazione degli scopi dell'Organizzazione e, in particolare, per l'esecuzione ed il coordinamento dei suoi diversi programmi. La creazione ed i compiti di tali organi vengono decisi dal Consiglio a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri. Nel rispetto alle disposizioni della presente Convenzione e del Protocollo finanziario ad essa allegato, gli organi sussidiari sopracitati fissano il proprio regolamento interno.
13. Nell'attesa del deposito dei propri strumenti di ratifica o di adesione, gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'Articolo III possono farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio e partecipare ai suoi lavori fino al 31 dicembre 1954. Tale facolta' non comporta il diritto di voto, a meno che i detti Stati non abbiano versato all'Organizzazione il contributo previsto al paragrafo (1) dell'articolo 4 del Protocollo finanziario allegato alla presente Convenzione.

Art. VI

Articolo VI
Direttori generali e personale
1. a) Il Consiglio nomina, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, un Direttore generale per ogni laboratorio per un periodo determinato e lo puo' licenziare con la stessa maggioranza.
Per il laboratorio che egli dirige, ogni Direttore generale e' il funzionario esecutivo piu' elevato in grado dell'Organizzazione e la rappresenta negli atti della vita civile. Per quanto riguarda l'amministrazione finanziaria, egli si uniforma alle disposizioni del Protocollo finanziario allegato alla presente Convenzione. Il Consiglio puo', con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, delegare ai Direttori generali, che agiscono separatamente o congiuntamente, il potere di agire in nome dell'Organizzazione in altri settori. Ogni Direttore generale sottopone al Consiglio un rapporto annuale e prende parte a tutte le sue riunioni, senza diritto di voto.
b) Il Consiglio puo' differire la nomina di un Direttore generale per tutto il tempo che lo ritenga necessario dopo l'entrata in vigore della Convenzione o in caso di vacanza successiva. Il Consiglio designa allora, in sostituzione del Direttore generale, una persona di cui stabilisce i poteri e le responsabilita'.
2. Ogni Direttore generale e' assistito dal personale scientifico, tecnico, amministrativo e di segreteria ritenuto necessario ed autorizzato dal Consiglio.
3. Il personale e' assunto e licenziato dal Consiglio su segnalazione del Direttore generale competente. Le assunzioni ed i licenziamenti sono deliberati con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri.
Il Consiglio puo', con la stessa maggioranza, delegare agli organi sussidiari creati in base al paragrafo 12 dell'Articolo V nonche' ai Direttori generali, una parte dei propri poteri in materia di assunzioni e di licenziamenti. Le assunzioni sono effettuate e terminano in base allo Statuto del Personale adottato dal Consiglio con la maggioranza di cui sopra. Coloro che, su invito del Consiglio, vengono chiamati ad eseguire dei lavori in un laboratorio senza far parte del personale statutario, sono posti sotto l'autorita' del Direttore generale competente e soggetti a tutte le norme generali stabilite dal Consiglio.
4. Le responsabilita' dei Direttori generali e del personale nei confronti dell'Organizzazione sono esclusivamente di carattere internazionale. Nell'adempimento dei loro compiti essi non devono chiedere ne' ricevere istruzioni da alcun governo ne' da alcuna autorita' estranea alla Organizzazione. Gli Stati Membri sono tenuti a rispettare il carattere internazionale delle responsabilita' dei Direttori generali e del personale e a non cercare di influenzarli nel corso dell'adempimento dei loro compiti.

Art. VII

Articolo VII
Contributi finanziari
1. Ogni Stato Membro partecipa tanto alle spese di impianto che alle spese correnti di funzionamento dell'Organizzazione:
a) per il periodo spirante il 31 dicembre 1956, in conformita' del Protocollo finanziario allegato alla presente Convenzione, successivamente;
b) in base a delle tabelle fissate ogni tre anni dal Consiglio, con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, sulla base della media del reddito nazionale netto al costo dei fattori di ogni Stato Membro relativi agli ultimi tre anni per i quali esistano delle statistiche.
Tuttavia,
(i) per ogni programma di attivita', il Consiglio puo' determinare
con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, la percentuale massima che ogni Stato Membro puo' essere tenuto a pagare per quanto riguarda l'ammontare totale dei contributi fissati dal Consiglio per coprire i costi annuali di tale programma, una volta che tale percentuale massima e' stata fissata, il Consiglio puo' modificarla con la stessa maggioranza, a condizione che nessuno Stato Membro partecipante a questo programma voti contro tale modifica.
(ii) Il Consiglio puo' decidere, con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, di tenere conto di particolari circostanze relative ad uno Stato Membro e modificarne il contributo di conseguenza. Per l'applicazione della presente disposizione, si ritiene si verifichino circostanze speciali allorche' il reddito nazionale per abitante in uno Stato Membro sia inferiore ad un ammontare che verra' determinato dal Consiglio con la stessa maggioranza.
2. Nel caso in cui la partecipazione dell'Organizzazione ad un progetto nazionale o plurinazionale costituisca un programma di attivita' della Organizzazione; si applicano le disposizioni del precedente paragrafo 1 a meno che il Consiglio, con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, non decida altrimenti.
3. I contributi che uno Stato Membro deve versare in base al summenzionato paragrafo 1 sono calcolati in funzione dei programmi ai quali esso partecipa, ed utilizzati soltanto per tali programmi.
4. a) Il Consiglio esigera' dagli Stati che diverranno parti della presente Convenzione dopo il 31 dicembre 1954 il versamento, oltre al loro contributo per le spese future di impianto e per le spese correnti di funzionamento, di un contributo speciale per le spese di impianto sostenute in precedenza dall'Organizzazione per i programmi ai quali essi partecipano. Il Consiglio esige da ogni Stato Membro un contributo analogo per ogni programma al quale partecipera' in un tempo successivo.
L'ammontare di tale contributo speciale verra' fissato dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri.
b) Tutti i contributi versati in base alle disposizioni del precedente comma (a) serviranno a ridurre i contributi degli altri Stati Membri a ciascuno di detti programmi.
5. I contributi dovuti in base al presente Articolo devono essere versati conformemente al Protocollo finanziario allegato alla presente Convenzione.
6. Nei limiti dei poteri che gli sono delegati in base al comma (a) del paragrafo 1 dell'Articolo VI e, con la riserva di eventuali direttive del Consiglio, ogni Direttore generale puo' accettare doni e lasciti fatti all'Organizzazione purche' non siano oggetto di condizioni incompatibili con gli scopi dell'Organizzazione stessa.

Art. VIII

Articolo VIII
Cooperazione con l'UNESCO e con altre Organizzazioni
L'Organizzazione collabora con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Essa puo' del pari collaborare con altre organizzazioni previa decisione del Consiglio presa con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri.

Art. IX

Articolo IX
Statuto giuridico
L'Organizzazione possiede la personalita' giuridica sul territorio metropolitano di ogni Stato Membro. La Organizzazione, i rappresentanti degli Stati Membri nel Consiglio, i membri di tutti gli organi sussidiari creati in base al paragrafo 12 dell'Articolo V, i Direttori generali ed i membri del personale dell'Organizzazione godono, sul territorio metropolitano degli Stati Membri, e nell'ambito di accordi che verranno conclusi dall'Organizzazione con ogni Stato Membro interessato, dei privilegi e delle immunita' che verranno ritenute necessarie per l'adempimento delle funzioni dell'Organizzazione. Gli accordi che verranno conclusi fra l'Organizzazione e gli Stati Membri sul cui rispettivo territorio sono situati i laboratori, conterranno, oltre alle disposizioni relative ai privilegi ed alle immunita', le disposizioni necessarie per regolare i rapporti particolari fra l'Organizzazione e i detti Stati Membri.

Art. X

Articolo X
Emendamenti
1. Il Consiglio puo' raccomandare agli Stati Membri degli emendamenti alla presente Convenzione. Ogni Stato Membro che desideri proporre un emendamento informa il Presidente del Consiglio.
Quest'ultimo comunica agli Stati Membri gli emendamenti di cui e' stato informato almeno tre mesi prima che essi vengano esaminati dal Consiglio.
2. Gli emendamenti raccomandati dal Consiglio devono essere approvati per iscritto da tutti gli Stati Membri. Essi entrano in vigore trenta giorni dopo il ricevimento da parte del Presidente del Consiglio di tutte le comunicazioni di approvazione provenienti da tutti gli Stati Membri. Il Presidente del Consiglio informa gli Stati Membri ed il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura della data in cui gli emendamenti entrano in vigore.
3. Il Consiglio puo', con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, emendare il Protocollo finanziario allegato alla presente Convenzione a condizione che tale emendamento non sia in contrasto con le disposizioni della Convenzione stessa. Tali emendamenti entrano in vigore alla data che verra' decisa dal Consiglio con la stessa maggioranza. Il Presidente del Consiglio informa tutti gli Stati Membri ed il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura degli emendamenti adottati con tale procedura e della data in cui essi entrano in vigore.

Art. XI

Articolo XI
Vertenze
Ogni vertenza fra due o piu' Stati Membri circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non possa venire composta con la mediazione del Consiglio sara' sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia, a meno che gli Stati Membri interessati non accettino di comune accordo un'altra procedura di definizione della controversia in questione.

Art. XII

Articolo XII
Ritiro
Dopo sette anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Stato Membro potra' subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 4 dell'Articolo III, notificare per iscritto al Presidente del Consiglio il proprio ritiro dall'Organizzazione. Tale ritiro avra' effetto sia alla fine dell'esercizio finanziario che segue quello nel corso del quale la notifica e' stata fatta, che in ogni altra data successiva che verra' proposta dallo Stato Membro.

Art. XIII

Articolo XIII
Mancato adempimento degli obblighi
Ogni Stato Membro che non adempia gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione cessa di fare parte dell'Organizzazione a seguito di una decisione del Consiglio presa con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri.

Art. XIV

Articolo XIV
Scioglimento
L'Organizzazione verra' sciolta se il numero degli Stati Membri scendera' al disotto di cinque. Essa potra' venire sciolta in ogni momento mediante accordo fra gli Stati Membri. Con riserva di qualsiasi accordo che potrebbe essere stipulato fra gli Stati Membri al momento dello scioglimento, lo Stato sul territorio del quale si trovera' la sede dell'Organizzazione in quel momento, sara' responsabile della liquidazione e il residuo attivo sara' diviso fra gli Stati Membri dell'Organizzazione all'atto dello scioglimento proporzionalmente ai contributi effettivamente versati da essi da quando divennero Stati Membri della presente Convenzione. Ove il residuo sia passivo, esso sara' ripartito fra gli Stati proporzionalmente ai contributi fissati per l'esercizio finanziario in corso.

Art. XV

Articolo XV
Firma
La presente Convenzione ed il Protocollo finanziario allegato che ne forma parte integrante saranno, fino al 31 dicembre 1953, aperti alla firma di tutti gli Stati che soddisfino le condizioni fissate al paragrafo 1 dell'Articolo III.

Art. XVI

Articolo XVI
Ratifica
1. La presente Convenzione e l'allegato Protocollo finanziario sono sottoposti a ratifica.
2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

Art. XVII

Articolo XVII
Adesione
1. Ogni Stato non firmatario della presente Convenzione e dell'allegato Protocollo finanziario puo' aderirvi a partire dal 1 gennaio 1954 se esso soddisfa alle condizioni fissate dai paragrafi 1 e 2 dell'Articolo III.
2. Gli strumenti di adesione verranno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

Art. XVIII

Articolo XVIII
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione e l'allegato Protocollo finanziario entreranno in vigore quando sette Stati avranno ratificato tali strumenti o vi avranno aderito, purche' (a) il totale dei loro contributi in base alla tabella contenuta nell'Allegato al Protocollo finanziario raggiunga almeno il 75%; e (b) la Svizzera, paese sul cui territorio si trovera' la sede dell'Organizzazione, figuri fra questi sette Stati.
2. La Convenzione e l'allegato Protocollo finanziario entreranno in vigore, per ogni altro Stato firmatario o aderente, alla data del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Art. XIX

Articolo XIX
Notifiche
1. Il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione e l'entrata in vigore della presente Convenzione saranno modificati dal Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura agli Stati firmatari o aderenti come pure agli altri Stati che abbiano preso parte alla Conferenza per l'organizzazione degli studi relativi alla creazione di un laboratorio europeo di ricerche nucleari riunita a Parigi nel dicembre 1951 e a Ginevra nel febbraio 1952.
2. Il Presidente del Consiglio inviera' una comunicazione a tutti gli Stati Membri ed al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura ogniqualvolta uno Stato Membro si ritirera' dall'Organizzazione o cessera' di farne parte.

Art. XX

Articolo XX
Registrazione
A partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura provvedera' a farla registrare presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, in base all'Articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO A PARIGI, in questo primo giorno di luglio 1953, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Il Direttore generale di detta Organizzazione ne rilascera' copia conforme agli Stati firmatari o aderenti come pure agli altri Stati che hanno partecipato alla Conferenza per l'organizzazione degli studi relativi alla creazione di un laboratorio europeo di ricerche nucleari.

Art. 1

Protocollo finanziario allegato alla convenzione per la Istituzione di una Organizzazione europea per la ricerca nucleare.
Gli Stati partecipanti alla Convenzione per l'istituzione di una Organizzazione europea per la Ricerca nucleare (qui appresso indicata "la Convenzione") nell'intento di stabilire le disposizioni relative all'amministrazione finanziaria dell'Organizzazione,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
Bilancio preventivo
(1) L'esercizio finanziario dell'Organizzazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
(2) Ogni Direttore generale sottopone al Consiglio perche' le esamini e le approvi, non oltre il 1 settembre di ogni anno, previsioni dettagliate delle entrate e delle spese relative all'esercizio finanziario seguente;
(3) Le previsioni di entrate e di spese sono raggruppate in capitoli. Gli storni all'interno del bilancio sono proibiti salvo autorizzazione del Comitato finanziario previsto all'Articolo 3. La forma precisa delle previsioni di bilancio e' determinata dal Comitato finanziario su parere dei Direttori generali.

Art. 2

Articolo 2.
Bilancio supplementare
Qualora le circostanze lo richiedano, il Consiglio puo' chiedere ad un Direttore generale di fornire previsioni di bilancio supplementari rivedute. Nessuna proposta la cui attuazione implichi delle spese supplementari potra' ritenersi approvata dal Consiglio, a meno che non siano state egualmente approvate, su proposta del Direttore generale interessato, le corrispondenti previsioni di spesa.

Art. 3

Articolo 3.
Comitato finanziario
(1) Il Comitato finanziario creato ai sensi del paragrafo 12 dell'Articolo V della Convenzione, comprende i rappresentanti di tutti gli Stati Membri.
(2) Per le sue decisioni il Comitato finanziario applica le disposizioni sulle votazioni e sul quorum previste per il Consiglio all'Articolo V della Convenzione.
(3) Il Comitato esamina le previsioni di bilancio stabilite dai Direttori generali, che vengono poi trasmesse al Consiglio unitamente ad un rapporto del Comitato.

Art. 4

Articolo 4.
Contributi
(1) Per il periodo che scade il 31 dicembre 1954, il Consiglio stabilira' delle previsioni di bilancio provvisorie le cui spese saranno coperte da contributi fissati in base alle disposizioni del paragrafo (1) dell'Allegato al presente Protocollo.
(2) Per gli esercizi finanziari del 1955 e del 1956, le spese citate nel bilancio preventivo approvato dal Consiglio saranno coperte dai contributi degli Stati Membri proporzionalmente alle percentuali indicate al paragrafo (2) dell'Allegato al presente Protocollo, restando inteso che verranno applicate le disposizioni contenute ai punti (i) e (ii) del comma (b) del paragrafo 1 dell'articolo VII della Convenzione.
(3) A partire dal 1 gennaio 1957, le spese figuranti nel bilancio preventivo approvato dal Consiglio verranno coperte dai contributi degli Stati Membri in base alle disposizioni dell'Articolo VII della Convenzione.
(4) Quando uno Stato, nel momento in cui diventa membro dell'Organizzazione oppure in seguito, inizia a prendere parte ad un programma, i contributi degli altri Stati Membri interessati vengono riveduti e la nuova tabella entra in vigore dall'inizio dell'esercizio finanziario in corso. Verranno effettuati rimborsi nella misura necessaria per adeguare alla nuova tabella i contributi di tutti gli Stati Membri.
(5) (a) Dopo avere sentito il parere dei Direttori generali, il Comitato finanziario stabilisce le modalita' di pagamento dei contributi onde assicurare un buon finanziamento dell'Organizzazione.
(b) Ogni Direttore generale comunica in seguito agli Stati Membri l'ammontare dei loro contributi e le date in cui i versamenti devono essere effettuati.

Art. 5

Articolo 5.
Valuta per il pagamento dei contributi
(1) Il bilancio preventivo dell'Organizzazione viene stabilito nella valuta del paese dove l'Organizzazione ha la sua sede.
(2) Il Consiglio determina, con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, le modalita' di pagamento e la valuta o le valute con le quali devono essere pagati i contributi degli Stati Membri.

Art. 6

Articolo 6.
Fondo di cassa
Il Consiglio puo' istituire dei fondi di cassa.

Art. 7

Articolo 7.
Regolamento finanziario
Previa consultazione con il Comitato finanziario, il Consiglio, con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri, approva le norme da applicare all'Amministrazione finanziaria dell'Organizzazione, il cui insieme costituisce il Regolamento finanziario.

Art. 8

Articolo 8.
Rendiconti e verifiche
(1) Ogni Direttore generale fa redigere un rendiconto esatto di tutte le entrate e le uscite.
(2) Il Consiglio designa dei controllori dei conti, il cui primo mandato dura tre anni e puo' essere rinnovato. Tali controllori hanno il compito di esaminare i rendiconti dell'Organizzazione, particolarmente allo scopo di certificare che le spese sono state conformi alle previsioni di bilancio, nei limiti stabiliti dal Regolamento finanziario. Essi adempiono ogni altra funzione definita nel Regolamento finanziario.
(3) Ogni Direttore generale fornisce ai controllori dei conti tutte le informazioni e l'assistenza di cui possono aver bisogno nell'assolvimento del loro compito.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
FATTO a PARIGI, in questo primo giorno di luglio 1953, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Il Direttore generale di detta Organizzazione ne rilascera' copia conforme agli Stati firmatari o aderenti, come pure agli altri Stati che hanno partecipato alla Conferenza per l'organizzazione degli studi relativi alla creazione di un laboratorio europeo di ricerche nucleari.
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