074U0382
074U0382
Convention CONVENTION CONSULAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE. Parte di provvedimento in formato grafico Convenzione (LEGGE 22 maggio 1974 n. 382)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, conclusa a Roma il 16 ottobre 1969.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 45 della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 maggio 1974 LEONE RUMOR - MORO - TAVIANI - ZAGARI - TANASSI - PRETI - COPPO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Convention
CONVENTION CONSULAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE.
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N. B. - Il testo facente fede e' unicamente quello indicato nella convenzione.
CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE
Il Presidente della Repubblica italiana e il Consiglio di Presidenza della Repubblica popolare ungherese,
Spinti dal desiderio di regolare le relazioni consolari tra l'Ungheria e l'Italia e di contribuire cosi' allo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi, Hanno deciso di concludere una convenzione consolare ed hanno nominato a tale scopo loro plenipotenziari:
il Presidente della Repubblica italiana, il Senatore Dionigi Coppo, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri;
il Consiglio di Presidenza della Repubblica Popolare Ungherese, il Signor Bela Szilagyi, Vice-Ministro degli affari esteri;
i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente convenzione, le espressioni seguenti si intendono nel senso sottoindicato:
a) l'espressione "Stato di invio" designa l'Alta Parte contraente che nomina il capo della sede consolare;
b) l'espressione "stato di residenza" designa l'Alta Parte contraente nel territorio della quale il capo della sede consolare esercita le proprie funzioni;
c) l'espressione "sede consolare" designa ogni consolato generale, consolato o vice-consolato;
d) l'espressione "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito ad una sede consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
e) l'espressione "capo di sede consolare" designa la persona incaricata di agire in tale qualita';
f) l'espressione "funzionario consolare" indica ogni persona, ivi compreso il capo della sede consolare, incaricata in tale qualita' dell'esercizio di funzioni consolari;
g) l'espressione "impiegato consolare" indica ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di una sede consolare;
h) l'espressione "membro del personale di servizio" indica ogni persona destinata al servizio domestico di una sede consolare;
i) l'espressione "membri di sede consolare" indica i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
j) l'espressione "membri del personale consolare" indica i funzionari consolari diversi dal capo della sede consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
k) l'espressione "membro del personale privato" indica una persona destinata esclusivamente al servizio privato di un membro della sede consolare;
l) l'espressione "locali consolari" indica gli edifici o le parti di edifici e il terreno attiguo che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini della sede consolare;
m) l'espressione "archivi consolari" comprende tutte le carte, documenti, corrispondenza, libri, films, nastri magnetici e registri della sede consolare, nonche' il materiale del cifrario, gli schedari e i mobili destinati a proteggerli e a conservarli;
n) il termine "cittadino" comprende altresi' ogni ente morale e altri organismi costituiti sul territorio di una o dell'altra Alta Parte contraente in conformita' della propria legislazione;
o) l'espressione "membro di famiglia" indica i congiunti del funzionario o dell'impiegato consolare che convivono con essi; tali devono essere considerati il marito o la moglie, gli ascendenti, i discendenti, i genitori adottivi ed i figli adottivi del funzionario o dell'impiegato e del proprio coniuge, nonche' i fratelli e le sorelle di entrambi. Tuttavia, in casi particolari, possono essere considerati membri di famiglia le persone dichiarate tali dallo Stato d'invio ed accettate tali dallo Stato di residenza.
Art. 2
Articolo 2
Istituzione di sedi consolari
1. Ciascuna delle Alte Parti contraenti puo' istituire sedi consolari sul territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima.
2. La residenza della sede consolare, la sua categoria e la sua circoscrizione sono fissate di comune accordo fra le Parti contraenti.
3. Non possono essere apportate ulteriori modifiche dallo Stato d'invio alla residenza della sede consolare, alla sua categoria o alla sua circoscrizione senza il consenso dello Stato di residenza.
4. Il consenso dello Stato di residenza e' pure richiesto se un consolato generale o un consolato vuole aprire un vice-consolato in una localita' diversa da quella in cui esso stesso e' situato.
5. Il consenso espresso e preventivo dello Stato di residenza e' del pari richiesto per l'apertura di un ufficio facente parte di un consolato esistente, al di fuori della sede di quest'ultimo.
6. Il numero di funzionari ed impiegati consolari e' fissato di comune accordo dalle Alte Parti contraenti.
7. Salvo patto contrario, il capo della sede consolare non puo' esercitare le proprie funzioni, al di fuori della sua circoscrizione, senza il consenso dello Stato di residenza.
Art. 3
Articolo 3
Commissione consolare ed exequatur
1. Il capo della sede consolare e' ammesso all'esercizio delle sue funzioni dietro autorizzazione dello Stato di residenza, che gli viene rilasciata sotto forma di exequatur, dopo presentazione della commissione consolare.
2. La commissione consolare deve indicare i nomi e i cognomi e la categoria del capo della sede consolare, nonche' la circoscrizione consolare e la residenza della sede consolare.
3. In attesa del rilascio dell'exequatur, il capo della sede consolare puo' essere ammesso all'esercizio provvisorio delle sue funzioni. In tal caso, sono a lui applicabili le disposizioni della presente convenzione.
Art. 4
Articolo 4
Esercizio, a titolo temporaneo, delle funzioni di capo della sede consolare
1. Se il capo della sede consolare e' impedito ad esercitare le sue funzioni o se la sua sede e' vacante, un gerente ad interim puo' agire a titolo provvisorio quale capo della sede consolare.
2. I nomi e cognomi del gerente ad interim sono notificati in precedenza dalla missione diplomatica dello Stato di invio.
3. Durante la sua gestione, le disposizioni di questa convenzione sono applicabili al gerente ad interim allo stesso modo che per il capo della sede consolare di cui si tratta. Tuttavia, lo Stato di residenza non e' tenuto ad accordare ad un gerente ad interim le facilitazioni, i privilegi e le immunita' il cui godimento da parte del capo della sede consolare fosse subordinato a condizioni che il gerente ad interim soddisfa.
Art. 5
Articolo 5
Notifiche alle autorita' della circoscrizione consolare
Dal momento in cui il capo della sede consolare e' ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza e' tenuto ad informare immediatamente le autorita' competenti della circoscrizione consolare. Esso e' del pari tenuto a far si che siano adottate le misure necessarie perche' il capo della sede consolare possa adempiere i doveri del suo ufficio e beneficiare del trattamento previsto dalle disposizioni della presente convenzione.
Art. 6
Articolo 6
Nazionalita' dei funzionari consolari
I funzionari consolari devono avere la nazionalita' dello Stato d'invio.
Art. 7
Articolo 7
Persona dichiarata non grata
1. Lo Stato di residenza puo' in ogni momento, e senza l'obbligo di specificare i motivi della sua decisione, informare lo Stato d'invio che un funzionario consolare e' persona non grata o che ogni altro membro del personale consolare non e' accettabile.
In tal caso, lo Stato d'invio richiamera' la persona in causa.
2. Se lo Stato d'invio rifiuta di eseguire o non esegue, entro un termine ragionevole, gli obblighi che gli incombono ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato di residenza puo', secondo il caso, ritirare l'exequatur alla persona di cui si tratta o cessare di considerarla come membro del personale consolare.
Art. 8
Articolo 8
Termine delle funzioni di un membro della sede consolare
Le funzioni di un membro della sede consolare cessano in particolare:
a) con la notifica, da parte dello Stato d'invio allo Stato di residenza, del fatto che le sue funzioni sono terminate;
b) con il ritiro dell'exequatur;
c) con la notifica, da parte dello Stato di residenza allo Stato di invio, che esso ha cessato di ritenere la suddetta persona come membro del personale consolare.
Art. 9
Articolo 9
Mantenimento dei rapporti fra le Parti contraenti
Con le sue attivita', il funzionario consolare favorisce lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche, culturali, scientifiche e turistiche fra le Parti contraenti e tende a promuovere relazioni amichevoli tra di loro.
Art. 10
Articolo 10
Protezione degli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini
Nell'ambito della circoscrizione consolare i funzionari consolari proteggono e difendono tutti i diritti e gli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini.
Art. 11
Articolo 11
Rappresentanza in giudizio dei cittadini dello Stato d'invio
Nell'ambito della circoscrizione consolare e subordinatamente alla prassi ed alle procedure in vigore nello Stato di residenza, i funzionari consolari sono autorizzati ad adottare le necessarie disposizioni, per assicurare l'adeguata rappresentanza dei cittadini dello Stato d'invio davanti ai tribunali od alle altre autorita' dello Stato di residenza per richiedere, conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza, l'adozione di misure provvisorie per la salvaguardia dei diritti e interessi di tali cittadini quando, a motivo della loro assenza o per ogni altra causa, essi non abbiano la possibilita' di difendere in tempo utile i loro diritti ed interessi.
Art. 12
Articolo 12
Rilascio di passaporti e di visti
I funzionari consolari rilasciano passaporti od ogni altro documento di viaggio ai cittadini dello Stato d'invio, nonche' visti e documenti adeguati a coloro che desiderano rimpatriare.
Art. 13
Articolo 13
Funzioni in materia di stato civile
1. I funzionari consolari possono redigere, registrare e trascrivere gli atti dello stato civile dei cittadini dello Stato d'invio.
2. I funzionari consolari possono celebrare matrimoni quando entrambi gli sposi sono cittadini dello Stato d'invio. Essi ne informeranno immediatamente le autorita' competenti dello Stato di residenza.
3. Le disposizioni che precedono non esentano i cittadini dello Stato d'invio dall'osservare le leggi dello Stato di residenza per quanto riguarda le dichiarazioni di nascita, di matrimonio o di decesso.
Art. 14
Articolo 14
Funzioni notarili
1. Nell'ambito della circoscrizione consolare, i funzionari consolari possono compiere i seguenti atti:
a) ricevere, redigere o certificare le dichiarazioni di cittadini dello Stato d'invio, a condizione che queste non siano contrarie alla legge dello Stato di residenza;
b) redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti di cittadini dello Stato d'invio;
c) redigere o certificare contratti conclusi fra cittadini dello Stato d'invio, nonche' i loro strumenti unilaterali, sempre che tali contratti o strumenti non siano contrari alla legislazione dello Stato di residenza; in ogni caso i funzionari consolari non possono redigere o certificare contratti o strumenti relativi, allo stabilimento o al trasferimento di diritti reali su beni immobili situati nello Stato di residenza;
d) redigere o certificare contratti conclusi tra cittadini dello Stato d'invio e cittadini dello Stato di residenza quando l'effetto giuridico di tali contratti si presenta unicamente sul territorio dello Stato d'invio o tali contratti devono essere eseguiti su detto territorio, a condizione che essi non siano contrari all'ordinamento giuridico dello Stato di residenza;
e) tradurre e legalizzare ogni tipo di documenti emananti dalle autorita' o funzionari dello Stato di residenza; tali traduzioni hanno la stessa efficacia e lo stesso valore di quelle fatte dai traduttori giurati di uno dei due Stati;
f) autenticare su documenti di ogni genere la firma di cittadini dello Stato d'invio, a condizione che il tenore del documento in questione non sia contrario alle leggi dello Stato di residenza;
g) ricevere in deposito contanti o altri titoli e documenti appartenenti a cittadini dello Stato d'invio o destinati a tali cittadini, se il deposito non e' contrario alla legge dello Stato di residenza;
h) compiere altri atti di cui sono incaricati dallo Stato d'invio, a condizione che essi non siano contrari alle leggi dello Stato di residenza.
2. I contanti i titoli e gli altri beni ricevuti dai funzionari consolari non possono essere esportati dallo Stato di residenza se non in base ai regolamenti di tale Stato.
Art. 15
Articolo 15
Funzioni in materia di successione
1. In caso di morte di un cittadino dello Stato di invio nel territorio dello Stato di residenza, l'autorita' competente di quest'ultimo ne informera' senza indugio la sede consolare e comunichera' ad essa tutte le informazioni di cui dispone sugli eredi, gli aventi diritto con riserva, i legatari, il loro domicilio o residenza, l'attivo della successione e l'esistenza di testamenti.
La stessa autorita' fara' una analoga notifica alla sede consolare dello Stato d'invio nel caso in cui essa abbia appreso che il defunto ha lasciato una successione nel territorio di uno Stato terzo.
2. L'autorita' competente dello Stato di residenza, avvertira' senza indugio la sede consolare dello Stato d'invio quando l'erede, l'avente diritto o il legatario cui spetta una successione aperta sul territorio dello Stato di residenza, e' cittadino dello Stato d'invio.
3. a) L'autorita' competente dello Stato di residenza notifichera' senza indugio alla sede consolare dello Stato d'invio le misure adottate per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni di successione che sono rimasti nel territorio dello Stato di residenza in seguito al decesso di un cittadino dello Stato di invio.
b) I funzionari consolari possono prestare il proprio aiuto, direttamente o per il tramite di un delegato, all'esecuzione delle misure di cui al sottoparagrafo a).
c) Su proposta dei funzionari consolari, le misure di cui al sottoparagrafo a) possono essere modificate e revocate quando la loro esecuzione puo' essere differita.
4. Se, dopo l'adempimento delle formalita' di successione nel territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o il ricavato della vendita dei beni mobili od immobili toccano ad un erede, ad un avente diritto o ad un legatario che ha il proprio domicilio o la propria residenza nel territorio dello Stato di invio che non ha partecipato alle procedure della successione e non ha designato il proprio procuratore, i detti beni o il ricavato della loro vendita saranno consegnati alla sede consolare dello Stato d'invio per essere messi a disposizione dell'erede, dell'avente diritto o del legatario, a condizione:
a) che gli organi competenti abbiano autorizzato la consegna dei beni di successione o del ricavato della loro vendita;
b) che tutti i debiti ereditari, dichiarati entro il termine prescritto dalla legislazione dello Stato di residenza, siano stati pagati o garantiti;
c) che i diritti di successione siano stati pagati o garantiti.
5. In caso di morte di un cittadino dello Stato di invio che si trovi provvisoriamente nel territorio dello Stato di residenza i suoi effetti personali saranno consegnati senza altra formalita' alla sede consolare dello Stato di invio, ad eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza e che formano oggetto di divieto di esportazione al momento del decesso.
I regolamenti concernenti l'esportazione degli effetti e la consegna di somme di denaro devono essere osservati anche in questo caso.
6. Le disposizioni dell'articolo 11 della presente convenzione saranno del pari applicabili in materia di successione.
Art. 16
Articolo 16
Funzioni in materia di tutela e di curatela
I funzionari consolari possono, in conformita' con le convenzioni in vigore tra le due Parti, intervenire presso le autorita' competenti al fine di promuovere le procedure necessarie alla nomina di tutori o di curatori, per i cittadini dello Stato d'invio e per assicurare l'amministrazione dei beni degli assenti.
Art. 17
Articolo 17
Funzioni relative alla navigazione
1. I funzionari consolari possono prestare assistenza alle navi battenti bandiera dello Stato d'invio.
2. I funzionari consolari devono essere preavvertiti se i tribunali o altri organi dello Stato di residenza hanno l'intenzione di fare delle richieste o di sequestrare merci a bordo di una nave dello Stato d'invio e cosi' pure nel caso in cui desiderino interrogare il comandante di bordo o un membro dell'equipaggio.
3. Nel caso di procedura d'urgenza o se l'inchiesta e fatta su domanda del comandante di bordo, i funzionari consolari devono essere avvertiti nel corso della inchiesta o appena possibile.
4. Gli organi dello Stato di residenza informeranno i funzionari consolari, su richiesta, degli atti dell'inchiesta compiuta in loro assenza.
5. Le disposizioni dei precedenti paragrafi non saranno applicabili all'ispezione compiuta dagli organi dello Stato di residenza in materia di dogana, di passaporti e di sanita'.
6. Gli organi competenti dello Stato di residenza avvertiranno senza indugio i funzionari consolari se una nave dello Stato di invio subisce un'avaria nelle acque dello Stato di residenza e cosi' pure informeranno delle misure adottate o previste per salvare le vite umane, la nave e il carico.
Art. 18
Articolo 18
Funzioni relative alla navigazione aerea
Le disposizioni dell'articolo 17 saranno del pari applicate alla navigazione aerea, salvo che non siano contrarie alle convenzioni di cui le Parti contraenti sono firmatarie.
Art. 19
Articolo 19
Facilitazioni accordate alle attivita' della sede consolare
Lo Stato di residenza accorda tutte le facilitazioni per l'adempimento delle funzioni della sede consolare.
Art. 20
Articolo 20
Uso della bandiera e dello stemma nazionali
1. Lo Stato d'invio ha il diritto di fare uso della sua bandiera nazionale e dello stemma di Stato nello Stato di residenza conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2. La bandiera nazionale dello Stato d'invio puo' essere esposta e lo stemma di Stato collocato nell'edificio occupato dalla sede consolare e sulla porta di ingresso nonche' nella residenza del capo della sede consolare e sui suoi mezzi di trasporto quando questi sono utilizzati per motivi di servizio.
3. Nell'esercizio del diritto accordato dal presente articolo, si terra' conto delle leggi, regolamenti e usi dello Stato di residenza.
Art. 21
Articolo 21
Alloggio
1. Lo Stato di residenza deve, sia facilitare l'acquisto sul suo territorio, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, da parte dello Stato d'invio, dei locali necessari alla sede consolare, sia aiutare lo Stato d'invio a procurarsi in altro modo i locali.
2. Lo Stato di residenza e' anche tenuto, se del caso, ad aiutare la sede consolare ad ottenere degli alloggi adeguati per i suoi membri.
Art. 22
Articolo 22
Inviolabilita' dei locali consolari
1. I locali consolari sono inviolabili.
2. Le autorita' dello Stato di residenza non possono penetrare nella parte dei locali consolari che la sede consolare utilizza esclusivamente per le necessita' del proprio lavoro, tranne che con il consenso del capo della sede consolare, della persona da lui designata o del capo della missione diplomatica dello Stato d'invio.
3. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato di residenza ha l'obbligo speciale di adottare tutte le misure del caso per impedire che i locali consolari vengano invasi o danneggiati e per impedire che la pace della sede consolare sia turbata o la sua dignita' diminuita.
4. I locali consolari, la loro mobilia e i beni della sede consolare, nonche' i suoi mezzi di trasporto, non possono formare oggetto di alcuna forma di requisizione a scopi di difesa nazionale o di utilita' pubblica.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla residenza del capo della sede consolare, a condizione che essa sia adibita esclusivamente a tale fine e che si trovi nello stesso edificio in cui sono situati i locali consolari.
Art. 23
Articolo 23
Esenzione fiscale dei locali consolari
1. I locali consolari e la residenza del capo della sede consolare di cui lo Stato d'invio od ogni persona che agisca per conto di tale Stato e' proprietario, sono esenti da imposte e tasse di ogni natura, nazionali, regionali, provinciali o comunali, sempreche' non si tratti di tasse riscosse in pagamento di particolari servizi resi.
2. L'esenzione fiscale prevista dal paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse che, secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha contrattato con la persona che agisce per conto dello Stato di invio.
Art. 24
Articolo 24
Inviolabilita' degli archivi e dei documenti consolari
Gli archivi e i documenti consolari sono inviolabili in ogni momento e dovunque si trovino.
Negli archivi consolari non devono essere custoditi che documenti ufficiali.
Art. 25
Articolo 25
Liberta' di movimento
Con riserva delle leggi e dei regolamenti relativi alle zone il cui accesso e' vietato o regolamentato per ragioni di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura la liberta' di spostamento e di circolazione sul suo territorio a tutti i membri della sede consolare.
Art. 26
Articolo 26
Liberta' di comunicazione
1. Lo Stato di residenza permette e protegge la liberta' di comunicazione della sede consolare per ogni fine ufficiale.
Comunicando con il Governo, con le missioni diplomatiche e con le altre sedi consolari dello Stato di invio, ovunque si trovino, la sede consolare puo' impiegare tutti i mezzi di comunicazione del caso, ivi compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare ed i messaggi in codice o cifrati. Tuttavia, la sede consolare non puo' installare e utilizzare una radio trasmittente se non che con il consenso dello Stato di residenza.
2. La corrispondenza ufficiale della sede consolare e' inviolabile.
L'espressione "corrispondenza ufficiale" indica ogni corrispondenza relativa alla sede consolare e alle sue funzioni.
3. La valigia consolare non deve essere ne' aperta ne' trattenuta.
4. I colli costituenti la valigia consolare devono avere dei contrassegni esterni visibili del loro carattere e non possono contenere che la corrispondenza ufficiale, nonche' documenti od oggetti destinati esclusivamente ad uso ufficiale.
5. La valigia consolare puo' essere affidata al comandante di una nave o di un'aeronave commerciale che deve giungere ad un punto di entrata autorizzata. Tale comandante deve essere portatore di un documento ufficiale indicante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non viene considerato come un corriere consolare.
In seguito ad un accordo con le competenti autorita' locali, la sede consolare puo' inviare uno dei suoi membri e prendere direttamente e liberamente possesso della valigia dalle mani del comandante della nave o dell'aeromobile.
Art. 27
Articolo 27
Comunicazione con i cittadini dello Stato di invio
1. Al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni consolari relative ai cittadini dello Stato d'invio:
a) i funzionari consolari sono liberi di comunicare con i cittadini dello Stato di invio e di recarsi presso di loro. I cittadini dello Stato di invio sono del pari liberi di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso di loro;
b) le autorita' competenti dello Stato di residenza devono avvertire senza indugio, ed in ogni caso entro settantadue ore, la sede consolare dello Stato d'invio quando, nella sua circoscrizione consolare, un cittadino di tale Stato viene arrestato, o sottoposto ad ogni altra forma di limitazione della propria liberta' personale.
Ogni comunicazione indirizzata alla sede consolare della persona arrestata o sottoposta ad ogni altra forma di limitazione della propria liberta' personale deve del pari essere trasmessa senza indugio, ed in ogni caso entro le 72 ore, dalle dette autorita'.
Queste ultime devono informare senza indugio l'interessato dei propri diritti ai sensi del presente sottoparagrafo;
c) i funzionari consolari hanno il diritto di recarsi presso un cittadino dello Stato di invio che viene arrestato o sottoposto ad ogni altra forma di limitazione della propria liberta' personale, di intrattenersi e di corrispondere con lui o di provvedere alla sua rappresentanza in giudizio;
d) quando il cittadino sconta, dopo la condanna, una pena restrittiva della liberta' o viene sottoposto ad una misura limitativa della propria liberta', i funzionari consolari hanno il diritto di visitarlo. Ogni visita di tale genere deve permettere ai funzionari consolari di intrattenersi con il prigioniero.
2. I diritti previsti dal paragrafo 1 del presente articolo non possono essere esercitati che nel quadro delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza restando inteso tuttavia, che le dette leggi e regolamenti non devono rendere inoperanti tali diritti.
Art. 28
Articolo 28
Informazioni in caso di tutela o di curatela, di neufragio e di incidente aereo
Se le autorita' competenti dello Stato di residenza sono in possesso delle notizie corrispondenti, esse saranno tenute:
a) a rendere noti senza indugio alla sede consolare competente tutti i casi in cui vi sarebbe luogo a provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per un cittadino minore o incapace dello Stato di invio;
b) ad informare, senza ritardo, la sede consolare piu' vicina del luogo in cui si e' verificato l'incidente allorche' una nave o un battello di nazionalita' dello Stato di invio naufraga o si incaglia nel mare territoriale o nelle acque interne dello Stato di residenza, o quando un aeromobile immatricolato nello Stato di invio subisce un incidente nel territorio dello Stato di residenza.
Art. 29
Articolo 29
Comunicazione con le autorita' dello Stato di residenza
Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:
a) alle competenti autorita' locali della circoscrizione consolare;
b) alle autorita' centrali competenti dello Stato di residenza, se e nella misura in cui cio' e' ammesso in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi dello Stato di residenza.
Art. 30
Articolo 30
Diritti e tasse consolari
1. La sede consolare puo' percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio per gli atti consolari.
2. Le somme percepite a titolo di diritti e tasse di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono esenti da ogni imposta e tassa nello Stato di residenza.
Art. 31
Articolo 31
Protezione dei funzionari consolari
Lo Stato di residenza trattera' i funzionari consolari con il rispetto che e' loro dovuto e adottera' tutte le misure del caso per impedire ogni attentato alla loro persona, alla loro liberta' e alla loro dignita'.
Art. 32
Articolo 32
Inviolabilita' personale dei funzionari consolari
1. I funzionari consolari non possono essere arrestati ne' essere sottoposti a detenzione preventiva se non che in caso di crimine grave ed a seguito di decisione della autorita' giudiziaria competente ivi compreso il pubblico ministero.
2. Per crimine grave deve intendersi ogni crimine che non sia stato commesso per negligenza e per il quale la legge dello Stato di residenza stabilisce una pena che non sia inferiore ad un massimo di cinque anni di detenzione, o una pena piu' grave.
3. Ad eccezione del caso previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, i funzionari consolari non possono essere incarcerati ne' sottoposti ad alcuna altra forma di limitazione della loro liberta' personale, se non in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva.
4. Quando si instaura un procedimento penale contro un funzionario consolare, quest'ultimo e' tenuto a presentarsi alle autorita' competenti. Tuttavia, il procedimento deve essere condotto, nei suoi confronti, con i riguardi che sono dovuti al funzionario consolare a motivo della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso previsto nel paragrafo 1 del presente articolo, in modo da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari.
Quando, nelle circostanze menzionate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, si e' reso necessario, porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, il procedimento a suo carico deve aver corso nel piu' breve tempo possibile.
Art. 33
Articolo 33
Immunita' giurisdizionale
1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle autorita' giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari ivi compresa ogni azione civile risultante da un contratto concluso espressamente o implicitamente da un funzionario o da un impiegato consolare in quanto mandatario dello Stato d'invio.
2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano in caso di azione civile intentata da un terzo (la persona danneggiata) per un danno risultante da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, da una nave o da un aeromobile.
Art. 34
Articolo 34
Obbligo di rispondere in qualita' di testimone
1. I membri di una sede consolare possono essere chiamati a rispondere in qualita' di testimoni nel corso di procedimenti giudiziari e amministrativi. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio non possono rifiutarsi di rispondere come testimoni, tranne che nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, non puo' essere applicata nei suoi confronti alcuna misura coercitiva od altra sanzione.
2. L'autorita' che richiede la testimonianza deve evitare di disturbare un funzionario consolare nell'adempimento delle sue funzioni. Essa puo' raccogliere la sua testimonianza nella sua residenza o nella sede consolare, o accettare una dichiarazione scritta da parte sua, tutte le volte che cio' e' possibile.
3. I membri di una sede consolare non sono tenuti a deporre su fatti che riguardano l'esercizio delle loro funzioni e di produrre la corrispondenza e i documenti ufficiali relativi. Essi hanno del pari il diritto di rifiutarsi di testimoniare in quanto esperti sul diritto interno dello Stato di invio.
Art. 35
Articolo 35
Rinunzia ai privilegi ed immunita'
Lo Stato di invio puo' rinunciare, nei confronti di un membro della sede consolare, ai privilegi ed immunita' previsti dagli articoli 32, 33 e 34. La rinunzia deve essere sempre espressa e comunicata per iscritto allo Stato di residenza.
Art. 36
Articolo 36
Esenzione dall'immatricolazione degli stranieri e dal permesso di soggiorno
1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari, nonche' i membri della loro famiglia sono esenti da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di immatricolazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.
2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ne' all'impiegato consolare che non e' un impiegato permanente dello Stato di invio o che svolge un'attivita' privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, ne' a un membro della sua famiglia.
Art. 37
Articolo 37
Esenzione dal regime di sicurezza sociale
1. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, i membri della sede consolare, per quanto attiene ai servizi che essi rendono allo Stato di invio, e i membri della loro famiglia, sono esenti dalle disposizioni di sicurezza sociale che possono essere in vigore nello Stato di residenza.
2. L'esenzione prevista dal paragrafo 1 del presente articolo si applica del pari ai membri del personale privato che sono al servizio esclusivo dei membri della sede consolare, a condizione:
a) che non siano cittadini dello Stato di residenza o che non abbiano in esso la loro residenza permanente; e
b) che siano sottoposti alle disposizioni di sicurezza sociale in vigore nello Stato di invio o in uno Stato terzo.
3. I membri della sede consolare che hanno al loro servizio persone alle quali non si applica l'esenzione prevista dal paragrafo 2 del presente articolo, devono osservare gli obblighi che le norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza impongono al datore di lavoro.
4. L'esenzione prevista dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza, per quanto e' ammessa da tale Stato.
Art. 38
Articolo 38
Esenzione fiscale
1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari ed i membri della loro famiglia sono esenti da ogni imposta e tassa, personale o reale, nazionale, provinciale e comunale, ad eccezione:
a) delle imposte indirette di natura tale da essere normalmente incluse nel prezzo delle merci o dei servizi;
b) delle imposte e tasse sui beni immobili di loro proprieta', situati nel territorio dello Stato di residenza, subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 23;
c) dei diritti di successione e di trasferimento riscossi dallo Stato di residenza, subordinatamente alle disposizioni del paragrafo b) dell'articolo 40;
d) delle imposte e tasse su ogni tipo di reddito privato che hanno la loro fonte nello Stato di residenza;
e) delle imposte e tasse riscosse in pagamento di particolari servizi resi;
f) dei diritti di registrazione, di cancelleria, d'ipoteca e di bollo, subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 23.
2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi.
Art. 39
Articolo 39
Esenzione dai diritti doganali e dalla visita doganale
1. Secondo le disposizioni legislative e regolamentari che puo' adottare, lo Stato di residenza autorizza l'ingresso ed accorda l'esenzione da tutti i diritti doganali, tasse ed altri canoni relativi diversi dalle spese di magazzinaggio, di trasporto e spese relative a servizi analoghi, per:
a) gli oggetti destinati all'uso ufficiale della sede consolare, b) gli oggetti destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia ivi compresi gli effetti destinati al suo stabilimento. Gli articoli di consumo non devono superare le quantita' necessarie per la loro utilizzazione diretta da parte degli interessati.
2. Gli impiegati consolari godono dei privilegi ed esenzioni previsti dal paragrafo 1 del presente articolo per quanto attiene agli oggetti importati al momento della loro prima installazione.
3. I bagagli personali accompagnati dai funzionari consolari e dai membri della loro famiglia sono esenti da visita doganale. Essi non possono essere sottoposti a visita se non nel caso in cui vi siano seri motivi per supporre che contengano oggetti diversi da quelli di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 del presente articolo o oggetti la cui importazione e esportazione sia vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o sottoposti alle sue leggi e regolamenti di quarantena. Tale visita non puo' aver luogo che in presenza del funzionario consolare o del membro della sua famiglia interessato.
Art. 40
Articolo 40
Successione di un membro della sede consolare o di un membro della sua famiglia
In caso di decesso di un membro della sede consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato di residenza e' tenuto:
a) a permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quelli che, acquistati nello Stato di residenza, formano oggetto di divieto di esportazione al momento del decesso;
b) a non prelevare diritti nazionali, regionali, provinciali o comunali di successione ne' di trasferimento sui beni mobili la cui presenza, nello Stato di residenza, era dovuta unicamente alla presenza del defunto nello Stato, in quanto membro della sede consolare o membro della famiglia di un membro della sede consolare.
Art. 41
Articolo 41
Esenzione da prestazioni personali
Lo Stato di residenza deve esentare i membri della Sede consolare e i membri della loro famiglia da ogni prestazione personale e da ogni servizio di pubblico interesse, di qualunque natura, e da oneri militari quali la requisizione, i contributi e gli alloggi militari.
Art. 42
Articolo 42
Rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza
1. Senza pregiudizio dei loro privilegi ed immunita', tutti coloro che godono di tali privilegi ed immunita' hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza. Essi hanno anche il dovere di non intromettersi negli affari interni di questo Stato.
2. I locali consolari non dovranno essere utilizzati in modo incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.
Art. 43
Articolo 43
Esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica
1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche quando le funzioni consolari sono esercitate dalla missione diplomatica.
2. I nomi ed i cognomi dei membri della missione diplomatica che sono assegnati alla sezione consolare della missione, o che sono in altro modo incaricati dell'esercizio di funzioni consolari, devono essere comunicati al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza.
3. Le norme del diritto internazionale concernenti le relazioni diplomatiche continuano ad applicarsi ai privilegi ed alle immunita' di cui godono i membri della missione diplomatica di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Art. 44
Articolo 44
Ratifica
La presente convenzione, che abroga la convenzione consolare precedente fatta a Roma il 15 maggio 1874, sara' sottoposta a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo a Budapest.
Art. 45
Articolo 45
Entrata in vigore e denuncia della convenzione
La presente convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e restera' in vigore sino a quando una delle Alte Parti contraenti la denunci, mediante un preavviso di un anno.
IN FEDE DI CHE i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.
FATTO a Roma il 16 ottobre 1969 in duplice esemplare in lingua francese.
Per la Repubblica popolare ungherese
Bela SZILAGYI
Per la Repubblica italiana
Dionigi COPPO